COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.9.2022
COM(2022) 497 final
2022/0305(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione europea nel consiglio internazionale dello zucchero in merito all'adesione del Regno dell'Arabia Saudita all'accordo internazionale sullo zucchero del 1992
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione nel consiglio internazionale dello zucchero relativamente alla prevista adozione di una decisione relativa all'adesione del Regno dell'Arabia Saudita all'accordo internazionale sullo zucchero del 1992.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992
L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 ("accordo") mira a intensificare la cooperazione internazionale in tutte le questioni concernenti direttamente o indirettamente lo zucchero nel mondo, fornire un quadro idoneo per le consultazioni intergovernative sullo zucchero e sui mezzi per migliorare l'economia mondiale nel settore saccarifero, facilitare il commercio di zucchero mediante la raccolta e la pubblicazione di informazioni sul mercato mondiale dello zucchero e degli altri edulcoranti e incoraggiare l'aumento della domanda di zucchero, in particolare per nuovi usi. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1993.
L'Unione europea è parte dell'accordo.
2.2.L'organizzazione internazionale dello zucchero
L'organizzazione internazionale dello zucchero ("ISO"), che gestisce l'accordo, è un'organizzazione intergovernativa con sede a Londra che mira a conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 dell'accordo.
L'ISO è composta attualmente da 87 membri, tra cui molti dei maggiori produttori e importatori di zucchero a livello mondiale. Oltre all'Unione, tra i suoi membri figurano, tra gli altri, il Brasile, l'India, la Thailandia e l'Australia. L'ultimo paese che ha aderito all'ISO è stato il Regno Unito, divenuto membro il 1o gennaio 2021. Gli 87 membri dell'ISO dispongono in totale di 2 000 voti.
A norma dell'articolo 8 dell'accordo, il consiglio internazionale dello zucchero adempie o si adopera per l'adempimento di tutte le funzioni necessarie all'esecuzione delle disposizioni previste dall'accordo.
Alle sessioni del consiglio internazionale dello zucchero l'Unione è rappresentata dalla Commissione, in virtù dell'articolo 17 TUE. Gli Stati membri possono a loro volta partecipare alle sessioni del consiglio internazionale dello zucchero.
2.3.L'atto previsto del consiglio internazionale dello zucchero
In seguito alla presentazione da parte del Regno dell'Arabia Saudita della domanda formale di adesione all'accordo il 15 dicembre 2021, si prevede che il consiglio internazionale dello zucchero adotti una decisione relativa all'adesione di tale paese, in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso consiglio internazionale dello zucchero mediante scambio di lettere.
La finalità dell'atto previsto è stabilire la posizione dell'Unione sulle condizioni di adesione del Regno dell'Arabia Saudita all'accordo a norma dell'articolo 41 dell'accordo stesso.
A norma dell'articolo 41 dell'accordo l'adesione è aperta ai governi di tutti gli Stati alle condizioni stabilite dal consiglio internazionale dello zucchero. A norma dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo, in caso di adesione di un membro dopo l'entrata in vigore dell'accordo, se il nuovo membro candidato non figura nell'allegato dell'accordo, il consiglio internazionale dello zucchero decide il numero di voti da attribuire a tale membro.
Dopo che il nuovo membro ha accettato il numero di voti che gli sono stati attribuiti dal consiglio internazionale dello zucchero, i voti dei membri esistenti vengono ricalcolati in modo che il totale dei voti rimanga 2 000. Sulla base dell'attuale ripartizione, i voti da attribuire al Regno dell'Arabia Saudita sarebbero 31. Una volta che il Regno dell'Arabia Saudita diventerà membro dell'accordo, i voti attribuiti all'Unione europea a norma dell'articolo 25 dell'accordo saranno diminuiti. Il contributo finanziario dell'Unione europea verrebbe pertanto ridotto di conseguenza per i futuri esercizi finanziari in cui il Regno dell'Arabia Saudita sarà membro dell'accordo.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
L'Unione è sempre stata membro attivo dell'ISO e ha sostenuto l'ampliamento dell'organizzazione.
Anche se non è un produttore di zucchero, il Regno dell'Arabia Saudita è un attore di primo piano a livello mondiale in virtù delle notevoli importazioni di zucchero che ha effettuato nel corso degli anni ed è un importante partner commerciale dell'UE nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui lo zucchero.
La finalità della presente proposta è stabilire la posizione dell'Unione da adottare in una sessione futura del consiglio internazionale dello zucchero in merito all'adesione del Regno dell'Arabia Saudita all'accordo. L'Unione sosterrà l'adesione del Regno dell'Arabia Saudita e garantirà che il numero di voti da attribuire al Regno dell'Arabia Saudita sia calcolato conformemente all'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il consiglio internazionale dello zucchero è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992.
L'atto previsto del consiglio internazionale dello zucchero ha l'effetto di ampliare il numero di adesioni all'accordo internazionale sullo zucchero del 1992. L'atto previsto del consiglio internazionale dello zucchero produce effetti giuridici perché stabilirà le condizioni di tale adesione e, in particolare, perché inciderà sull'equilibrio decisionale all'interno del consiglio internazionale dello zucchero, le cui decisioni e raccomandazioni sono, in via di principio, adottate e formulate per consenso. In assenza di consenso, le decisioni e raccomandazioni sono adottate a maggioranza semplice, a meno che l'accordo non preveda un voto speciale, e sono vincolanti per i membri, come stabilito dall'articolo 13 dell'accordo. L'ampliamento dell'adesione all'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 inciderà inoltre sui contributi finanziari dei membri. Occorre pertanto stabilire la posizione dell'Unione.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale della decisione di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.
4.3.Conclusione
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2022/0305 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione europea nel consiglio internazionale dello zucchero in merito all'adesione del Regno dell'Arabia Saudita all'accordo internazionale sullo zucchero del 1992
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 ("accordo") è stato concluso dall'Unione con decisione 92/580/CEE del Consiglio ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993.
(2)L'articolo 41 dell'accordo stabilisce che i governi di tutti gli Stati possono aderire all'accordo alle condizioni stabilite dal consiglio internazionale dello zucchero.
(3)Il governo del Regno dell'Arabia Saudita ha presentato domanda formale di adesione all'accordo il 16 febbraio 2021. Il consiglio internazionale dello zucchero dovrebbe pertanto essere invitato, in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura per l'adozione di decisioni da parte dello stesso consiglio mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni per l'adesione del Regno dell'Arabia Saudita.
(4)Dato che il Regno dell'Arabia Saudita è un attore di primo piano nel settore dello zucchero a livello mondiale e un importante partner commerciale dell'Unione nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui lo zucchero, è nell'interesse dell'Unione approvare l'adesione del Regno dell'Arabia Saudita all'accordo alle condizioni di cui all'articolo 25 dell'accordo stesso.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio internazionale dello zucchero,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio internazionale dello zucchero in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura per l'adozione di decisioni da parte del consiglio internazionale dello zucchero mediante scambio di lettere, è quella di approvare l'adesione del Regno dell'Arabia Saudita all'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 ("accordo") e di garantire che il numero di voti da attribuire al Regno dell'Arabia Saudita sia calcolato a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente