Bruxelles, 28.9.2022

COM(2022) 487 final

2022/0297(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva

{SWD(2022) 309 final}


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale ("COI") in connessione con la prevista adozione di due decisioni relative alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

Obiettivi dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ("accordo") sono: i) adoperarsi per normalizzare le legislazioni nazionali e internazionali relative alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola al fine di evitare ostacoli agli scambi; ii) condurre attività nel campo dell'analisi fisico-chimica e organolettica per approfondire la conoscenza delle caratteristiche di composizione e di qualità dei prodotti oleicoli, al fine di consolidare le norme internazionali; iii) rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale come polo di eccellenza per la comunità internazionale scientifica nel settore oleicolo.

La nuova versione dell'accordo è entrata in vigore il 1º gennaio 2017.

L'Unione europea è parte dell'accordo 1 .

2.2.Il Consiglio dei membri

Il Consiglio dei membri è l'autorità suprema e l'organo decisionale del COI. Esso esercita tutti i poteri e adempie tutte le funzioni necessarie per attuare gli obiettivi dell'accordo. In quanto parte dell'accordo, l'Unione europea è membro del COI ed è rappresentata nel Consiglio dei membri. Le decisioni del Consiglio dei membri sono adottate per consenso. Ove il consenso non possa essere raggiunto, le decisioni relative alle norme commerciali si considerano adottate a meno che non siano respinte da almeno un quarto dei membri o da uno o più membri che complessivamente detengono almeno 100 quote di partecipazione.

Il COI è attualmente composto da 18 membri e l'Unione europea detiene 678 quote di partecipazione su un totale di 1 000.

2.3.L'atto previsto del Consiglio dei membri

Il 28 maggio 2022 il segretariato esecutivo del COI ha trasmesso ai membri il testo di due decisioni in materia di chimica e normalizzazione che dovranno essere adottate dal Consiglio dei membri. Le decisioni presentate richiederanno modifiche del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione 2 .

La finalità degli atti previsti è modificare la norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva e aggiornare un metodo di analisi per le cere e gli esteri etilici degli acidi grassi ivi contenuti. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta comprende il testo delle decisioni, la norma commerciale corrispondente e il relativo metodo, trasmessi dal segretariato esecutivo.

A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo, i criteri di qualità e purezza inclusi nella suddetta norma commerciale adottata dal Consiglio dei membri sono applicabili al commercio internazionale da parte dei membri. Inoltre a norma dell'articolo 75, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 le norme di commercializzazione tengono conto delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali. Le decisioni che figurano nell'allegato incideranno pertanto sul diritto dell'Unione in quanto comporteranno modifiche del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione.

Qualora, in occasione della 116a sessione del COI, l'adozione delle decisioni sia rinviata perché determinati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione descritta nella presente decisione sarà assunta a nome dell'Unione nell'ambito di un'eventuale procedura di adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'accordo prima della prossima sessione ordinaria del COI nel giugno 2023.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

Le decisioni che il Consiglio dei membri è chiamato ad adottare:

modificheranno la norma commerciale COI/T.15/NC n. 3 applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva sopprimendo l'allegato 1 e semplificando gli alberi decisionali relativi al delta-7-stigmastenolo;

riesamineranno il metodo COI/T.20/Do. n. 28 (Determinazione del contenuto di cere ed esteri metilici ed etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare) per includere un metodo alternativo di analisi e apportare alcune lievi modifiche al metodo esistente.

Le suddette decisioni, che sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell'olio d'oliva, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È pertanto opportuno appoggiarle.

La summenzionata decisione corrisponde alla politica dell'Unione in materia di norme per la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui alla parte II, titolo II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'ordine del giorno della riunione del Consiglio dei membri del COI per la sessione di novembre 2022 sarà modificato ulteriormente ed è possibile che vi siano iscritte ulteriori decisioni che incidono sull'acquis. Al fine di garantire l'efficienza dei lavori del Consiglio dei membri del COI nel rispetto delle norme stabilite dai trattati, la Commissione provvederà a suo tempo a integrare e/o a modificare la presente proposta per permettere al Consiglio di adottare la posizione da adottare anche per tali decisioni.

Tenuto conto del processo decisionale in seno al Consiglio dei membri del COI, la posizione dell'Unione risulta necessaria per l'adozione delle decisioni in allegato.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 4 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Consiglio dei membri è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

Gli atti che il Consiglio dei membri è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sugli atti delegati e gli atti di esecuzione fondati sul regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio d'oliva. Ciò è dovuto al fatto che, a norma dell'articolo 75, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le norme di commercializzazione tengono conto delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale della decisione di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2022/0297 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ("accordo") è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio 5 ed è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1º gennaio 2017 conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio 6 .

(2)A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale ("Consiglio dei membri") può prendere decisioni e adottare raccomandazioni per l'applicazione delle disposizioni di tale accordo.

(3)Nel corso della sua 116a sessione, che si terrà dal 28 novembre al 2 dicembre 2022, il Consiglio dei membri deve adottare una decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva e una decisione relativa all'aggiornamento di un metodo di analisi per le cere e gli esteri etilici degli acidi grassi.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni di modifica da adottare saranno vincolanti per l'Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all'olio d'oliva adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 .

(5)Le decisioni che devono essere adottate dal Consiglio dei membri riguardano la soppressione dell'allegato 1 della norma commerciale e la semplificazione degli alberi decisionali relativi al delta-7-stigmastenolo, nonché l'inclusione della revisione 3 del metodo di determinazione delle cere e degli esteri etilici degli acidi grassi. Le decisioni sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici nel settore dell'olio d'oliva della Commissione e degli Stati membri. Le decisioni contribuiranno all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore oltre a istituire un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È pertanto opportuno appoggiarle.

(6)Qualora, in occasione della 116a sessione del Consiglio dei membri, l'adozione delle decisioni sia rinviata perché determinati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione stabilita nell'allegato della presente decisione dovrebbe essere assunta a nome dell'Unione nell'ambito di un'eventuale procedura di adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'accordo, a condizione che tale procedura sia avviata prima del Consiglio dei membri di giugno 2023.

(7)Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono tuttavia essere approvati dai rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del COI senza un'ulteriore decisione del Consiglio, qualora risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa di oliva.

(8)Al fine di salvaguardare l'interesse dell'Unione, i rappresentanti dell'Unione nel Consiglio dei membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a chiedere il rinvio dell'adozione delle decisioni che modificano la norma commerciale o i metodi a una sessione successiva del Consiglio dei membri, se la posizione da adottare a nome dell'Unione potrebbe essere messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 116a sessione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 116a sessione del Consiglio dei membri che si terrà dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 o nell'ambito di una procedura di adozione del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, da avviare prima della prossima sessione ordinaria di giugno 2023, figura nell'allegato.

Articolo 2

Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono essere approvati dai rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del COI senza un'ulteriore decisione del Consiglio, qualora risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa di oliva COI/T.15/NC n. 3/Rev. 19 di cui all'allegato.

Articolo 3

Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 116a sessione del Consiglio dei membri, l'Unione chiederà che l'adozione della decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva e il metodo di analisi delle cere e degli esteri etilici degli acidi grassi sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base delle nuove informazioni.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2) e decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).
(2)    Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(4)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(5)    Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).
(6)    Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2). 
(7)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Bruxelles, 28.9.2022

COM(2022) 487 final

ALLEGATO

della

proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva

{SWD(2022) 309 final}


ALLEGATO

L'Unione europea sostiene le seguenti modifiche alla norma commerciale e al metodo di analisi del COI in occasione della 116a sessione del Consiglio dei membri che si terrà dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 o nell'ambito di una procedura di adozione del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, da avviare prima della prossima sessione ordinaria di giugno 2023:

la revisione della norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva COI/T.15/Rev. 19, al fine di sopprimere l'allegato I della norma e semplificare gli alberi decisionali relativi al delta-7-stigmastenolo;

la revisione del metodo COI/T.20/Do. n. 28/REV 3 (Determinazione del contenuto di cere ed esteri metilici ed etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare) per includere un metodo alternativo di analisi e apportare alcune lievi modifiche al metodo esistente.

Gli adattamenti tecnici apportati ad altri metodi o documenti del COI possono essere accettati dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del COI senza un'ulteriore decisione del Consiglio se essi risultano dalle modifiche di cui al primo comma.