Bruxelles, 15.9.2022

COM(2022) 464 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2021/1345 per quanto riguarda l'avvio di negoziati con la Colombia e il Messico al fine di concludere accordi sul commercio di prodotti biologici


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

Motivi e obiettivi della raccomandazione

Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 1 stabilisce la possibilità di dare accesso al mercato dell'Unione ai prodotti biologici provenienti da paesi terzi che, nell'ambito di un accordo commerciale, sono stati riconosciuti come aventi un sistema di produzione che soddisfa obiettivi e principi uguali a quelli dell'Unione applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità.

A norma del regolamento (UE) 2018/848, il riconoscimento ai fini dell'equivalenza di paesi terzi sulla base dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 2 terminerà il 31 dicembre 2026. I riconoscimenti concessi a Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, India, Israele, Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Tunisia e Stati Uniti d'America scadranno pertanto alla data summenzionata. Al fine di garantire la continuità dei flussi commerciali di prodotti biologici con tali partner dopo il 2026, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati necessari per garantire nuovi riconoscimenti di equivalenza sotto forma di accordi commerciali con tali paesi. Tale autorizzazione a negoziare è stata sancita dalla decisione (UE) 2021/1345 del Consiglio, del 28 giugno 2021 3 .

Obiettivo della presente raccomandazione è l'inserimento di Colombia e Messico nell'ambito di applicazione della decisione (UE) 2021/1345 del Consiglio.

La Commissione aveva avviato ufficialmente nel 2016 negoziati in tal senso sulla base della decisione del Consiglio del 16 giugno 2014 che indicava un periodo di validità di tre anni.

Entro tale periodo di tre anni non è stato tuttavia possibile concludere i negoziati con la Colombia e il Messico. Si è proposto pertanto di chiedere un rinnovo dell'autorizzazione, estendendo il campo di applicazione della decisione (UE) 2021/1345 del Consiglio. In questo modo sarà possibile determinare l'eventuale equivalenza della legislazione sulla produzione biologica applicabile in Colombia e Messico mediante un nuovo atto legislativo dell'Unione sulla produzione biologica, vale a dire il regolamento (UE) 2018/848 e gli atti delegati e di esecuzione basati su tale regolamento. Alla luce di quanto precede, la raccomandazione propone di modificare la decisione (UE) 2021/1345 del Consiglio solo per lo stretto necessario, senza apportare modifiche alle direttive di negoziato.

In considerazione del contesto, la raccomandazione è stata accettata dal Segretariato generale in quanto non politicamente sensibile/importante.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Promuovendo il commercio di prodotti biologici attraverso accordi bilaterali, la raccomandazione contribuirà all'obiettivo generale di un'UE più forte nel mondo 4 . Inoltre, l'Unione ha già concluso accordi commerciali con la Colombia e il Messico.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Incoraggiando il commercio di prodotti biologici, la raccomandazione contribuirà anche all'obiettivo del Green Deal relativo alla collaborazione con i partner internazionali per migliorare le norme ambientali globali. La raccomandazione garantirà inoltre la continuità con le precedenti decisioni dell'Unione, come l'avvio di negoziati sui prodotti biologici con la Colombia e il Messico.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'Unione.

Proporzionalità

La raccomandazione della Commissione è coerente con il principio di proporzionalità.

Scelta dell'atto giuridico

L'unico strumento disponibile per conseguire l'obiettivo è un accordo internazionale. È pertanto necessaria un'autorizzazione al fine di avviare negoziati sulla conclusione di un accordo internazionale. Come illustrato in precedenza, questo caso particolare non richiede uno strumento giuridico nuovo, ma semplicemente una modifica della decisione (UE) 2021/1345 del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Diversi portatori di interessi sono stati consultati nel contesto della riforma dell'atto legislativo sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici. Contestualmente sono state organizzate diverse riunioni e incontri di dialogo con la società civile.

Inoltre, il 22 novembre 2021 la Commissione ha discusso con gli Stati membri in sede di Comitato speciale Agricoltura (CSA) della possibilità di includere la Colombia e il Messico nell'ambito di applicazione della decisione (UE) 2021/1345 del Consiglio. A seguito di tali discussioni il CSA aveva invitato la Commissione a presentare, nel prossimo futuro, una proposta di aggiornamento della decisione 1345/2021 del Consiglio.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

La raccomandazione si basa sull'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE. Di conseguenza non è necessaria una nuova valutazione d'impatto.

Adeguatezza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

La raccomandazione è coerente con i trattati dell'UE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della raccomandazione

La raccomandazione propone di autorizzare la Commissione a negoziare accordi sul commercio di prodotti biologici con la Colombia e il Messico a nome dell'Unione. I due paesi citati sarebbero quindi aggiunti all'elenco già incluso nella decisione (UE) 2021/1345 del Consiglio e comprendente i seguenti paesi: Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, India, Israele, Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Tunisia e Stati Uniti d'America. La raccomandazione propone di mantenere inalterate nell'allegato le direttive di negoziato che devono essere seguite dalla Commissione e dal comitato speciale da consultare durante i negoziati.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2021/1345 per quanto riguarda l'avvio di negoziati con la Colombia e il Messico al fine di concludere accordi sul commercio di prodotti biologici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 stabilisce la possibilità di dare accesso al mercato dell'Unione ai prodotti biologici provenienti da paesi terzi che, nell'ambito di un accordo commerciale, sono stati riconosciuti come aventi un sistema di produzione che soddisfa obiettivi e principi uguali a quelli dell'Unione applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità.

(2)La decisione (UE) 2021/1345 del Consiglio 6 ha autorizzato l'avvio di negoziati tra l'Unione europea e l'Argentina, l'Australia, il Canada, la Costa Rica, l'India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici.

(3)La Commissione aveva avviato negoziati con la Colombia e il Messico nel quadro di una precedente autorizzazione a negoziare, che fissava un termine alla durata dei negoziati; non era stato tuttavia possibile concludere gli stessi entro la scadenza di tale termine. È pertanto opportuno modificare la decisione (UE) 2021/1345 al fine di includere la Colombia e il Messico nel suo ambito di applicazione.

(4)Le direttive di negoziato incluse nell'addendum alla decisione (UE) 2021/1345 dovrebbero essere modificate al fine di includervi riferimenti alla Colombia e al Messico.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/1345,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2021/1345 è così modificata:

(1)Il titolo è sostituito dal seguente:

"Decisione (UE) 2021/1345 del Consiglio del 28 giugno 2021 che autorizza l'avvio di negoziati con l'Argentina, l'Australia, il Canada, la Colombia, la Costa Rica, l'India, Israele, il Giappone, il Messico, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici";

(2)all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con l'Argentina, l'Australia, il Canada, la Colombia, la Costa Rica, l'India, Israele, il Giappone, il Messico, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti in vista della conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici.";

(3)l'addendum è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 150 del 14.6.2018, pag. 10.
(2)    Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
(3)    Decisione (UE) 2021/1345 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che autorizza l'avvio di negoziati con l'Argentina, l'Australia, il Canada, la Costa Rica, l'India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici (GU L 306 del 31.8.2021, pag. 2).
(4)    Cfr. Le 6 priorità della Commissione per il 2019-2024. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_it .
(5)    Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(6)    Decisione (UE) 2021/1345 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che autorizza l'avvio di negoziati con l'Argentina, l'Australia, il Canada, la Costa Rica, l'India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici (GU L 306 del 31.8.2021, pag. 2).

Bruxelles, 15.9.2022

COM(2022) 464 final

ALLEGATO

della

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2021/1345 per quanto riguarda l'avvio di negoziati
con la Colombia e il Messico al fine di concludere accordi sul commercio
di prodotti biologici


ALLEGATO

"ADDENDUM

DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER ACCORDI RELATIVI AL COMMERCIO DI PRODOTTI BIOLOGICI TRA L'UNIONE EUROPEA E L'ARGENTINA, L'AUSTRALIA, IL CANADA, LA COLOMBIA, LA COSTA RICA, L'INDIA, ISRAELE, IL GIAPPONE, IL MESSICO, LA NUOVA ZELANDA, LA REPUBBLICA DI COREA, LA TUNISIA E GLI STATI UNITI

1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con l'Argentina, l'Australia, il Canada, la Colombia, la Costa Rica, l'India, Israele, il Giappone, il Messico, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti in vista della conclusione di accordi equilibrati sull'equivalenza delle norme di produzione biologica e dei sistemi di controllo.

2. I negoziati dovranno mirare ad agevolare il commercio di prodotti biologici su base reciproca e mutualmente vantaggiosa.

3. I negoziati riguarderanno i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 ottenuti o preparati nel territorio dell'Unione e nel territorio del paese terzo interessato.

4. La Commissione si adopererà per conseguire un elevato livello di rispetto degli obiettivi e dei principi della produzione biologica e un elevato livello di garanzia del sistema di controllo, compresa la sorveglianza, come stabilito nel regolamento (UE) 2018/848.

5. La Commissione dovrà tendere a ottenere la protezione dei termini, dei loro derivati o delle loro abbreviazioni e del logo riferiti alla produzione biologica dell'Unione, al fine di autorizzarne l'uso nell'etichettatura dei prodotti conformemente al regolamento (UE) 2018/848.

6. La Commissione terrà conto dei principi e delle norme di produzione degli orientamenti del Codex alimentarius CAC/GL 32.

7. Salvo diversamente indicato dalle direttive di negoziato per un accordo di libero scambio con il paese terzo interessato, la Commissione applicherà le attuali direttive di negoziato alle disposizioni relative al commercio di prodotti biologici quando valuta se affrontare questioni di commercio biologico nell'ambito di negoziati in corso o futuri per un accordo di libero scambio tra l'Unione e i paesi terzi.

8. Nel condurre i negoziati in base alle presenti direttive di negoziato, la Commissione dovrà tener conto in particolare dei principi e meccanismi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli obblighi derivanti dalle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio.

9. L'accordo dovrà prevedere che le parti contraenti prendano opportune misure in caso di mancata cooperazione amministrativa o di gestione inadeguata.

Prima di avviare negoziati con i paesi terzi interessati, la Commissione ne informerà il comitato speciale Agricoltura del Consiglio dell'Unione europea e lo aggiornerà periodicamente sul loro andamento."