COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.9.2022
COM(2022) 464 final
ALLEGATO
della
Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO
che modifica la decisione (UE) 2021/1345 per quanto riguarda l'avvio di negoziati
con la Colombia e il Messico al fine di concludere accordi sul commercio
di prodotti biologici
ALLEGATO
"ADDENDUM
DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER ACCORDI RELATIVI AL COMMERCIO DI PRODOTTI BIOLOGICI TRA L'UNIONE EUROPEA E L'ARGENTINA, L'AUSTRALIA, IL CANADA, LA COLOMBIA, LA COSTA RICA, L'INDIA, ISRAELE, IL GIAPPONE, IL MESSICO, LA NUOVA ZELANDA, LA REPUBBLICA DI COREA, LA TUNISIA E GLI STATI UNITI
1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con l'Argentina, l'Australia, il Canada, la Colombia, la Costa Rica, l'India, Israele, il Giappone, il Messico, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti in vista della conclusione di accordi equilibrati sull'equivalenza delle norme di produzione biologica e dei sistemi di controllo.
2. I negoziati dovranno mirare ad agevolare il commercio di prodotti biologici su base reciproca e mutualmente vantaggiosa.
3. I negoziati riguarderanno i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 ottenuti o preparati nel territorio dell'Unione e nel territorio del paese terzo interessato.
4. La Commissione si adopererà per conseguire un elevato livello di rispetto degli obiettivi e dei principi della produzione biologica e un elevato livello di garanzia del sistema di controllo, compresa la sorveglianza, come stabilito nel regolamento (UE) 2018/848.
5. La Commissione dovrà tendere a ottenere la protezione dei termini, dei loro derivati o delle loro abbreviazioni e del logo riferiti alla produzione biologica dell'Unione, al fine di autorizzarne l'uso nell'etichettatura dei prodotti conformemente al regolamento (UE) 2018/848.
6. La Commissione terrà conto dei principi e delle norme di produzione degli orientamenti del Codex alimentarius CAC/GL 32.
7. Salvo diversamente indicato dalle direttive di negoziato per un accordo di libero scambio con il paese terzo interessato, la Commissione applicherà le attuali direttive di negoziato alle disposizioni relative al commercio di prodotti biologici quando valuta se affrontare questioni di commercio biologico nell'ambito di negoziati in corso o futuri per un accordo di libero scambio tra l'Unione e i paesi terzi.
8. Nel condurre i negoziati in base alle presenti direttive di negoziato, la Commissione dovrà tener conto in particolare dei principi e meccanismi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli obblighi derivanti dalle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio.
9. L'accordo dovrà prevedere che le parti contraenti prendano opportune misure in caso di mancata cooperazione amministrativa o di gestione inadeguata.
Prima di avviare negoziati con i paesi terzi interessati, la Commissione ne informerà il comitato speciale Agricoltura del Consiglio dell'Unione europea e lo aggiornerà periodicamente sul loro andamento."