Bruxelles, 19.9.2022

COM(2022) 459 final

2022/0278(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 323 final} - {SWD(2022) 288 final} - {SWD(2022) 289 final} - {SWD(2022) 290 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il mercato unico è uno dei maggiori punti di forza dell'UE e costituisce la base per il benessere e la crescita economica dell'UE. Le recenti crisi, quali la pandemia di COVID-19 o l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, hanno dimostrato sia una certa vulnerabilità del mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento in caso di perturbazioni impreviste sia, allo stesso tempo, in quale misura l'economia europea e tutti i suoi portatori di interessi dipendano da un mercato unico ben funzionante. In futuro, altre nuove situazioni di emergenza possono essere determinate, oltre che dall'instabilità a livello geopolitico, dai cambiamenti climatici e dalle conseguenti catastrofi naturali, dalla perdita di biodiversità e dall'instabilità economica internazionale. Per tale motivo è necessario garantire il funzionamento del mercato unico in tempi di emergenza.

Una crisi può avere un duplice effetto sul mercato unico: da un lato, può far emergere ostacoli alla libera circolazione all'interno del mercato unico, perturbandone di conseguenza il funzionamento; dall'altro lato, se il mercato unico è frammentato e non funziona, può esacerbare le carenze di beni e servizi di rilevanza per le crisi. Tutto ciò può portare a una brusca interruzione delle catene di approvvigionamento, mettendo le imprese di fronte a difficoltà legate al rifornimento, alla fornitura e alla vendita di beni e servizi. L'accesso dei consumatori a servizi e prodotti essenziali viene perturbato. La mancanza di informazioni e di chiarezza giuridica aggrava ulteriormente l'impatto di tali perturbazioni. Oltre ai rischi diretti per la società causati dalla crisi, i cittadini, e in particolare i gruppi vulnerabili, devono affrontare pesanti ripercussioni economiche negative. La proposta mira pertanto ad affrontare due problemi distinti ma correlati: gli ostacoli alla libera circolazione di merci, servizi e persone in periodi di crisi e le carenze di beni e servizi di rilevanza per le crisi.

In stretta cooperazione con tutti gli Stati membri e gli altri strumenti esistenti dell'UE per le crisi, lo strumento per le emergenze nel mercato unico (SMEI) offrirà una struttura di governance solida e agile, come pure un pacchetto di strumenti per garantire il buon funzionamento del mercato unico in qualsiasi tipo di crisi futura. È probabile che gli strumenti previsti nella presente proposta non si rendano tutti necessari simultaneamente. Lo scopo è piuttosto preparare l'UE al futuro e dotarla di ciò che può rivelarsi necessario in una determinata situazione di crisi che incide pesantemente sul mercato unico.

Nelle sue conclusioni dell'1-2 ottobre 2020 1 , il Consiglio europeo ha dichiarato che l'UE trarrà insegnamenti dalla pandemia di COVID-19 e affronterà la frammentazione, gli ostacoli e le debolezze rimanenti nel mercato unico nell'affrontare situazioni di emergenza. Nella comunicazione sull'aggiornamento della strategia industriale 2 , la Commissione ha annunciato uno strumento per garantire la libera circolazione di persone, merci e servizi come pure un coordinamento e una trasparenza maggiori nei periodi di crisi. L'iniziativa rientra nel programma di lavoro della Commissione per il 2022 3 . Il Parlamento europeo si è compiaciuto del piano della Commissione di presentare uno strumento di emergenza per il mercato unico e ha invitato la Commissione a svilupparlo come uno strumento strutturale giuridicamente vincolante per garantire la libera circolazione di persone, merci e servizi in caso di crisi future 4 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Alcuni strumenti giuridici dell'UE contengono disposizioni pertinenti per la gestione delle crisi in generale. D'altra parte, determinati quadri dell'UE e certe proposte della Commissione recentemente adottate prevedono misure più mirate che si focalizzano su determinati aspetti della gestione delle crisi o riguardano settori specifici. Lo strumento per le emergenze nel mercato unico si applicherà fatte salve le disposizioni di cui a tali strumenti mirati di gestione delle crisi, che sono da considerare come lex specialis. In particolare, i servizi finanziari, i medicinali, i dispositivi medici o altre contromisure mediche e i prodotti relativi alla sicurezza alimentare sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'iniziativa a causa dell'esistenza di un quadro apposito di rilevanza per le crisi in tali settori.

Interazione con i meccanismi orizzontali di risposta alle crisi

I dispositivi integrati di risposta politica alle crisi (IPCR) 5 rientrano tra i meccanismi orizzontali di risposta alle crisi 6 . La presidenza del Consiglio dell'UE ricorre agli IPCR per agevolare la condivisione di informazioni e il coordinamento a livello politico tra gli Stati membri nella risposta a crisi complesse. Gli IPCR sono stati attivati per la prima volta nell'ottobre 2015 per esaminare la crisi della migrazione e dei rifugiati e rivelandosi determinanti per il monitoraggio e il sostegno della risposta alla crisi, riferendo al Coreper, al Consiglio e al Consiglio europeo. Vi si è inoltre fatto ricorso per orchestrare la risposta dell'Unione a gravi crisi causate da attacchi informatici, catastrofi naturali o minacce ibride e, più recentemente, in seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19 e alla brutale aggressione dell'Ucraina da parte della Russia.

Un altro meccanismo dell'UE per la risposta generale alle crisi è il meccanismo unionale di protezione civile, con il relativo Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) 7 . L'ERCC costituisce il polo operativo centrale della Commissione, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per la risposta iniziale alle emergenze, la costituzione di scorte strategiche a livello di UE per la risposta alle emergenze ("rescEU"), le valutazioni dei rischi di catastrofe, lo sviluppo di scenari, gli obiettivi in materia di resilienza alle catastrofi, la panoramica a livello europeo dei rischi di catastrofi naturali e provocate dall'uomo nonché altre misure di prevenzione e preparazione, quali la formazione e le esercitazioni.

Interazione con i meccanismi orizzontali del mercato unico

Ove opportuno e necessario, dovrebbe essere garantito il coordinamento tra lo strumento per le emergenze nel mercato unico e le attività della task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico (SMET). In particolare, la Commissione comunica a tale task force, a fini di discussione/revisione, gli ostacoli notificati che perturbano in modo significativo la libera circolazione di merci e servizi di importanza strategica.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Interazione con le misure riguardanti aspetti specifici della gestione delle crisi

I meccanismi orizzontali di risposta alle crisi sopraccitati sono integrati da altre misure più mirate, incentrate su aspetti specifici del mercato unico quali la libera circolazione delle merci, le norme comuni sulle esportazioni o gli appalti pubblici.

Uno di tali quadri è il regolamento (CE) n. 2679/98 che istituisce un meccanismo di risposta per affrontare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci attribuibili a uno Stato membro che inducono gravi perturbazioni ed esigono un'azione immediata ("regolamento delle fragole") 8 . Tale regolamento prevede un meccanismo di notifica e un sistema per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione (per ulteriori informazioni cfr. le sezioni 8.1 e 8.2).

Il regolamento relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni 9 consente alla Commissione di subordinare le esportazioni extra-UE di determinate categorie di prodotti a un controllo o a un'autorizzazione. Su tale base, la Commissione stava sottoponendo determinati vaccini e le sostanze attive utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini a sorveglianza all'esportazione 10 .

Tra le altre misure di carattere economico si contano la procedura negoziata e gli appalti congiunti occasionali indetti dalla Commissione per conto degli Stati membri 11 .

Interazione con le misure di crisi settoriali

Taluni quadri dell'UE prevedono misure maggiormente mirate che si focalizzano solo su determinati aspetti specifici della gestione delle crisi o riguardano solo determinati settori specifici.

La comunicazione della Commissione "Piano di emergenza per garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza di tale approvvigionamento in tempi di crisi" 12 illustra gli insegnamenti tratti durante la pandemia di COVID-19 e le crisi precedenti con l'obiettivo di intensificare il coordinamento e la gestione delle crisi, ivi compresa la preparazione. A tale scopo, il piano di emergenza propone principi fondamentali da seguire per garantire l'approvvigionamento e la sicurezza alimentari in caso di crisi future. Per garantire l'attuazione del piano di emergenza e dei principi fondamentali ivi contenuti, la Commissione ha al contempo istituito il meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare (EFSCM), un gruppo composto da rappresentanti degli Stati membri e di paesi terzi nonché da portatori di interessi della filiera alimentare e presieduto dalla Commissione, il cui scopo è rafforzare il coordinamento e agevolare lo scambio di dati e pratiche. L'EFSCM si è riunito per la prima volta nel marzo 2022 al fine di discutere gli impatti degli aumenti dei prezzi dell'energia e dei fattori di produzione nonché le conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia per quanto concerne l'approvvigionamento e la sicurezza alimentari. Gli osservatori del mercato e i gruppi di dialogo civile costituiscono altri consessi che garantiscono la trasparenza e il flusso di informazioni nel settore alimentare.

La comunicazione della Commissione "Un piano di emergenza per i trasporti" 13 si pone l'obiettivo di garantire la preparazione alle crisi e la continuità operativa nel settore dei trasporti. Il piano definisce un "manuale di gestione delle crisi" che comprende un pacchetto di strumenti costituito da dieci azioni volte a mitigare qualsiasi impatto negativo sul settore dei trasporti, sui passeggeri e sul mercato interno in caso di crisi. Tali azioni comprendono tra l'altro misure per rendere le normative dell'UE in materia di trasporti adatte a situazioni di crisi, garantire un sostegno adeguato al settore dei trasporti, garantire la libera circolazione delle merci, dei servizi e delle persone, condividere le informazioni sui trasporti, mettere alla prova la risposta alle emergenze nel settore dei trasporti in situazioni di vita reale, ecc. 14 .

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 15 (regolamento OCM) e il parallelo regolamento OCM per la pesca 16 costituiscono la base giuridica per la raccolta delle informazioni pertinenti da parte degli Stati membri ai fini del miglioramento della trasparenza del mercato 17 .

Il regolamento (UE) 2021/1139 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura 18 (regolamento FEAMPA) costituisce la base giuridica per il sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura in caso di eventi eccezionali che causano una perturbazione significativa dei mercati.

Il regolamento (UE) 2021/953 che istituisce il certificato COVID digitale dell'UE 19 definisce un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 per agevolare la libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei loro familiari durante la pandemia di COVID-19. Inoltre, sulla base delle proposte della Commissione, il Consiglio ha adottato raccomandazioni specifiche per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 20 . Nella relazione sulla cittadinanza 2020 21 , la Commissione ha altresì annunciato che intende rivedere gli orientamenti del 2009 sulla libera circolazione al fine di migliorare la certezza del diritto per i cittadini dell'UE che esercitano i loro diritti di libera circolazione e di garantire un'applicazione più efficace e uniforme della legislazione sulla libera circolazione in tutta l'UE. Gli orientamenti rivisti dovrebbero affrontare tra l'altro la questione dell'applicazione di misure restrittive sulla libera circolazione, in particolare quelle dovute a preoccupazioni per la salute pubblica.

Il regolamento (UE) 2022/123 relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici prevede un quadro per il monitoraggio e la mitigazione delle carenze potenziali ed effettive di medicinali per uso umano autorizzati a livello nazionale e centrale considerati critici per far fronte a una data "emergenza di sanità pubblica" o a un dato "evento grave" 22 .

Infine, la decisione della Commissione del 16 settembre 2021 ha istituito l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie 23 per un'azione coordinata a livello dell'Unione per rispondere alle emergenze sanitarie, compreso il monitoraggio del rapido sviluppo, della produzione, dell'acquisizione e della distribuzione equa di contromisure mediche, nonché delle esigenze in materia.

Interazione con le iniziative in corso

Al contempo, alcune iniziative recentemente proposte e attualmente oggetto di discussioni riguardano aspetti pertinenti per la preparazione e la risposta alle crisi. Tali iniziative hanno tuttavia un ambito di applicazione limitato riguardante tipi specifici di scenari di crisi e non sono volte all'istituzione di un quadro orizzontale generale di gestione delle crisi. Nella misura in cui tali iniziative prevedono un quadro settoriale di preparazione e risposta alle crisi, tale quadro prevarrà sullo strumento per le emergenze nel mercato unico in quanto lex specialis.

La proposta della Commissione di regolamento relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE ("decisione relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero") 24 mira a rafforzare il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE e a potenziare il ruolo delle principali agenzie dell'UE nella preparazione e nella risposta alle crisi per quanto riguarda le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero 25 . Una volta adottata, tale proposta rafforzerà la pianificazione della preparazione e della risposta e potenzierà la sorveglianza epidemiologica e il monitoraggio, migliorerà la comunicazione dei dati e rafforzerà gli interventi dell'UE.

La proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 ha creato un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 26 .

La proposta di regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione 27 , presentata dalla Commissione, prevede strumenti di risposta alle crisi quali gli appalti congiunti, le richieste di informazioni obbligatorie per le imprese sulle loro capacità produttive nonché la riconversione delle linee di produzione in caso di crisi di sanità pubblica a seguito della dichiarazione di un'emergenza di sanità pubblica. La dichiarazione di una situazione di emergenza a livello di UE darebbe luogo a un maggiore coordinamento e consentirebbe lo sviluppo, la costituzione di scorte nonché l'acquisizione di prodotti di rilevanza per le crisi. La proposta riguarda le contromisure mediche, definite come medicinali per uso umano, dispositivi medici e altri servizi o beni necessari ai fini della preparazione e della risposta a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

La proposta della Commissione di una normativa europea sui chip 28 mira a rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori. Un pilastro importante di tale strategia consiste nella creazione di un meccanismo di monitoraggio coordinato delle carenze nell'approvvigionamento di semiconduttori e di risposta a tali carenze, al fine di anticipare qualsiasi futura perturbazione della catena di approvvigionamento e di rispondervi in tempi rapidi, attraverso un apposito pacchetto di strumenti di emergenza, insieme agli Stati membri e ai partner internazionali. Il meccanismo previsto riguarda specificamente una possibile crisi dei semiconduttori e si applicherà in modo esclusivo in caso di attivazione della modalità di crisi.

La proposta di normativa sui dati presentata dalla Commissione 29 consentirà agli enti pubblici di accedere ai dati necessari per circostanze eccezionali detenuti dal settore privato, , in particolare esigendo il rispetto di un obbligo giuridico se i dati non sono disponibili in altro modo o in caso di emergenza pubblica (vale a dire una situazione eccezionale che incide negativamente sulla popolazione dell'Unione, di uno Stato membro o di parte di esso, con il rischio di ripercussioni gravi e durature sulle condizioni di vita o sulla stabilità economica, o di un sostanziale degrado delle risorse economiche nell'Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati).

La proposta della Commissione recante modifica del codice frontiere Schengen 30 mira a fornire una risposta comune alle frontiere interne in situazioni caratterizzate da minacce incombenti sulla maggior parte degli Stati membri. La modifica proposta introdurrà altresì garanzie procedurali in caso di ripristino unilaterale dei controlli alle frontiere interne e prevede l'applicazione di misure di attenuazione e garanzie specifiche per le regioni transfrontaliere in caso di ripristino dei controlli alle frontiere interne. Tali controlli riguardano in particolare le persone che attraversano la frontiera nella loro vita quotidiana (lavoro, istruzione, assistenza sanitaria, visite a parenti), come emerso durante la pandemia di COVID-19. La proposta promuove un più ampio ricorso a misure alternative ai controlli alle frontiere interne, che siano efficaci contro le minacce individuate per la sicurezza interna o l'ordine pubblico, ad esempio intensificare, a determinate condizioni, i controlli di polizia o di altre autorità nelle regioni frontaliere. La proposta prevede inoltre la possibilità per il Consiglio di adottare rapidamente norme vincolanti che stabiliscono restrizioni temporanee di viaggio per i cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne in caso di minaccia per la salute pubblica, chiarendo altresì quali misure gli Stati membri possono adottare per gestire efficacemente le frontiere esterne dell'UE in una situazione nella quale i migranti sono strumentalizzati a fini politici da paesi terzi.

La proposta di direttiva sulla resilienza dei soggetti critici adottata dalla Commissione nel dicembre 2020 31 mira ad aumentare la resilienza dei soggetti che forniscono servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche importanti nell'Unione. Lo scopo di tale iniziativa è la creazione di un quadro globale di sostegno agli Stati membri affinché questi ultimi garantiscano che i soggetti critici che forniscono servizi essenziali siano in grado di resistere, rispondere e adattarsi a eventi perturbatori rilevanti, quali i pericoli naturali, i sinistri o il terrorismo, nonché di prevenirli, mitigarli e assorbirli e di proteggere e riprendersi da tali incidenti. La direttiva riguarderà undici settori chiave, tra cui l'energia, i trasporti, le banche e la sanità.

La comunicazione congiunta, del 18 maggio 2022, sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso ha individuato vari problemi, riguardanti ad esempio la capacità della base industriale e tecnologica di difesa dell'UE (come pure della base industriale e tecnologica di difesa globale) di far fronte a future esigenze in materia di appalti degli Stati membri nel settore della difesa, e ha proposto varie misure.

Nel quadro della revisione della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, la Commissione intende valutare se e in quale misura o con quali modalità le questioni relative alla produzione affrontate dalle norme omnibus per quanto concerne le merci contemplate da vari regimi armonizzati possano essere affrontate nel contesto distinto delle merci non armonizzate.

Coerenza con l'azione esterna dell'UE

Il servizio europeo per l'azione esterna sosterrà l'alto rappresentante nella sua funzione, quale vicepresidente della Commissione, di coordinamento dell'azione esterna dell'Unione in seno alla Commissione. Le delegazioni dell'Unione sotto l'autorità dell'alto rappresentante eserciteranno le loro funzioni di rappresentanti esterni dell'Unione e forniranno assistenza, ove opportuno, nei dialoghi esterni.

Interazione con altri strumenti

La Commissione può sostenere gli Stati membri nella concezione e nell'attuazione di riforme per anticipare gli impatti sul mercato unico delle crisi naturali o provocate dall'uomo, nonché per prepararvisi e rispondervi, attraverso lo strumento di sostegno tecnico 32 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sugli articoli 21, 45 e 114 TFUE.

Nel contesto di una crisi, il mercato unico può risentire sia della comparsa di perturbazioni e carenze specifiche riguardanti tale crisi sia delle possibili restrizioni alla libera di circolazione di merci, servizi e persone all'interno dell'UE, che possono essere attuate nel tentativo di affrontare tale crisi. L'obiettivo generale dell'iniziativa consiste nella definizione di meccanismi e procedure che consentano di prepararsi a crisi e perturbazioni potenziali che interessano il buon funzionamento del mercato unico, nonché di farvi fronte. Tali misure sono altresì finalizzate a ridurre al minimo gli ostacoli all'interno dell'UE alla libera di circolazione nei periodi di crisi. Se le misure riguardanti la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi sono coperte dalla base giuridica relativa al mercato interno, le disposizioni sulla libera circolazione delle persone richiedono che il regolamento si basi anche sugli articoli 21 e 45 TFUE. In caso di crisi che interessano le catene di approvvigionamento del mercato unico, devono essere adottate misure volte ad affrontare le eventuali carenze individuate e a salvaguardare la disponibilità di beni e servizi fondamentali per le crisi in tutta l'UE.

Varie misure di cui alla presente proposta derogano alla legislazione di armonizzazione vigente dell'UE, ovvero la integrano, conformemente alla base giuridica generale relativa al mercato interno. Misure come l'agevolazione dell'aumento delle capacità produttive per le attività relative a beni e servizi di rilevanza per le crisi, l'accelerazione delle procedure di autorizzazione, l'attribuzione di priorità agli ordinativi nonché la costituzione e la distribuzione di riserve strategiche sono di carattere straordinario e finalizzate a garantire una risposta coerente alle crisi future nonché a evitare la frammentazione del mercato unico. Laddove sussistano rischi significativi per il funzionamento del mercato unico, oppure in caso di gravi carenze o di una domanda eccezionalmente elevata di beni di importanza strategica, per ripristinare al normale funzionamento del mercato unico possono dimostrarsi indispensabili misure a livello di UE, quali le riserve strategiche o gli ordinativi classificati come prioritari, volte a garantire la disponibilità di prodotti di rilevanza per le crisi. Tali misure sono caratterizzate da un approccio graduale e progressivo nel cui ambito il ricorso a misure maggiormente vincolanti è una conseguenza del mancato intervento degli operatori economici per affrontare la crisi in questione.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le attività economiche in tutto il mercato unico sono profondamente integrate. L'interazione tra imprese, prestatori di servizi, clienti, consumatori e lavoratori situati in Stati membri diversi che fanno affidamento sui loro diritti di libera circolazione è sempre più diffusa. L'esperienza delle crisi passate ha dimostrato che la distribuzione delle capacità produttive nell'UE è spesso disomogenea. Al contempo, in caso di crisi, la domanda di beni o servizi di rilevanza per le crisi sull'intero territorio dell'UE può essere anch'essa disomogenea, in quanto alcune regioni europee, in particolare le regioni ultraperiferiche dell'UE 33 lontane migliaia di chilometri dall'Europa continentale, sono particolarmente vulnerabili ed esposte alle perturbazioni delle catene di approvvigionamento. L'obiettivo di garantire il funzionamento armonioso e privo di perturbazioni del mercato unico non può essere conseguito attraverso misure nazionali unilaterali. È inoltre più probabile che le misure adottate dai singoli Stati membri, per quanto possano essere in grado di affrontare in una certa misura le carenze dovute a una crisi a livello nazionale, aggravino ulteriormente tale crisi nell'UE aggiungendo ostacoli ulteriori alla libera circolazione e/o una pressione supplementare su prodotti che già risentono delle carenze.

L'introduzione di norme che disciplinano il funzionamento del mercato unico rientra nella competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri. Un numero significativo di quadri dell'UE che disciplinano vari aspetti è già in vigore e tali quadri contribuiscono al buon funzionamento del mercato unico fissando insiemi di norme coerenti che si applicano a tutti i territori degli Stati membri. Tuttavia, i quadri vigenti dell'UE contengono generalmente norme riguardanti il funzionamento quotidiano del mercato unico, al di fuori di qualsiasi scenario di crisi specifico. Non esiste attualmente alcun insieme di norme e meccanismi orizzontali che riguardi aspetti quali la pianificazione di emergenza, l'anticipazione e il monitoraggio delle crisi nonché le misure di risposta alle crisi e sia applicabile in modo coerente in tutti i settori economici e in tutto il mercato unico.

Lo strumento per le emergenze ha come obiettivo di garantire un approccio coordinato per anticipare le crisi che hanno effetti rilevanti a livello transfrontaliero o in particolare nelle regioni frontaliere, oppure in entrambi tali casi, e che minacciano il funzionamento del mercato unico, nonché per prepararsi e rispondere a tali crisi, qualora non esista già uno strumento dell'UE o gli strumenti vigenti non prevedano disposizioni di rilevanza per le crisi. L'introduzione di misure di emergenza e di vigilanza in tutto il mercato unico può agevolare il coordinamento delle misure di risposta in caso di crisi. Tali misure possono inoltre essere integrate da un coordinamento e una cooperazione efficaci ed efficienti tra la Commissione e gli Stati membri durante la crisi al fine di garantire l'adozione delle misure più adeguate per affrontare la crisi stessa.

Con lo strumento per le emergenze nel mercato unico non si intende stabilire un insieme dettagliato di disposizioni a livello europeo cui dovrebbe essere fatto ricorso esclusivamente in caso di crisi, ma si propone di definire le possibili combinazioni tra le disposizioni adottate a livello di UE e le norme sul coordinamento delle misure adottate a livello degli Stati membri, nonché di garantirne un'applicazione coerente. A tale riguardo, le misure che possono essere adottate a livello di UE in base allo strumento per le emergenze nel mercato unico sarebbero coordinate con le misure di risposta adottate dagli Stati membri e le integrerebbero. Al fine di consentire tale coordinamento e complementarità, lo strumento per le emergenze nel mercato unico stabilisce misure specifiche che gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre in seguito all'attivazione a livello europeo di un'emergenza nel mercato unico.

In tale contesto, il valore aggiunto dell'UE garantito da tale strumento consisterebbe nella definizione dei meccanismi per una modalità rapida e strutturata di comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri e di coordinamento e scambio di informazioni quando il mercato unico è sotto pressione, nonché nella possibilità di adottare le misure necessarie in modo trasparente e inclusivo, accelerando i meccanismi esistenti e aggiungendo nuovi strumenti mirati per le situazioni di crisi. Sarebbe inoltre garantita la trasparenza in tutto il mercato interno, assicurando che le imprese e i cittadini che fanno affidamento sui diritti di libera circolazione dispongano di informazioni adeguate in merito alle misure applicabili in tutti gli Stati membri. Ciò aumenterà la certezza giuridica consentendo loro di prendere decisioni informate.

Un ulteriore vantaggio di un intervento in tale campo consisterebbe nel dotare l'UE degli strumenti di resilienza necessari per favorire la competitività dell'industria dell'UE in un contesto geopolitico in cui i nostri partner e concorrenti internazionali possono già contare su strumenti giuridici che consentono un monitoraggio strutturato delle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e l'adozione di possibili misure di risposta come le riserve strategiche.

Proporzionalità

Le misure contenute nel presente regolamento sono adattate con attenzione al fine di assicurare che non vadano oltre quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di garantire un funzionamento armonioso e privo di perturbazioni del mercato unico. Le misure integrano l'azione degli Stati membri qualora gli obiettivi del regolamento non possano essere conseguiti attraverso un intervento unilaterale da parte degli Stati membri. Tengono conto della necessità per gli operatori economici di poter gestire i normali rischi commerciali, disporre di propri piani di emergenza e proporre iniziative per la risoluzione dei problemi relativi alle catene di approvvigionamento. Ciò è garantito segnatamente dagli obblighi della Commissione di consultare gli operatori economici prima di ricorrere a misure vincolanti per le emergenze nel mercato unico, quali le richieste di informazioni obbligatorie e gli ordinativi classificati come prioritari.

Scelta dell'atto giuridico

L'iniziativa riguardante lo strumento per le emergenze nel mercato unico assume la forma di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Alla luce del fatto che le disposizioni stabilite in un regolamento non devono essere recepite dagli Stati membri nei rispettivi ordinamenti nazionali, tale atto giuridico permetterebbe di garantire un'applicazione coerente delle disposizioni.

Il regolamento proposto introdurrà procedure che sono complementari alla direttiva sulla trasparenza nel mercato unico o alla direttiva sui servizi e che devono essere applicate nella modalità di emergenza. Il regolamento chiarisce il rapporto tra i quadri giuridici pertinenti senza tuttavia modificare i rispettivi quadri giuridici.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Sarà abrogato il regolamento (CE) n. 2679/98 che istituisce un meccanismo di risposta per affrontare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci attribuibili a uno Stato membro che comportano gravi perturbazioni ed esigono un'azione immediata ("regolamento delle fragole"). In base alla sua valutazione completata nell'ottobre 2019 e corroborata da uno studio esterno, tale meccanismo è utilizzato raramente e il suo sistema di scambio delle informazioni è insufficiente in quanto troppo lento e sorpassato 34 .

Consultazioni dei portatori di interessi

Come illustrato nell'allegato 2 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, le attività di consultazione dei portatori di interessi si sono svolte tra l'ottobre 2021 e il maggio 2022. Le attività di consultazione hanno compreso: un invito a presentare contributi pubblicato sul portale "Di' la tua" e aperto dal 13 aprile all'11 maggio 2022, una consultazione pubblica svolta attraverso un questionario pubblicato sul medesimo portale nello stesso periodo, un seminario per i portatori di interessi tenutosi il 6 maggio 2022, un'indagine presso gli Stati membri nel maggio 2022 e consultazioni mirate svolte attraverso incontri con gli Stati membri e con portatori di interessi specifici.

I portatori di interessi hanno ampiamente convenuto sulla necessità di garantire la libera circolazione nonché un coordinamento e una trasparenza maggiori nei periodi di crisi. La maggior parte delle esperienze descritte dai portatori di interessi è stata maturata nel quadro della crisi della COVID-19. Per quanto concerne la garanzia della disponibilità di beni di rilevanza per le crisi, gli Stati membri hanno manifestato sostegno per misure quali il coordinamento degli appalti pubblici, una valutazione della conformità accelerata e una migliore vigilanza del mercato. Vari Stati membri hanno espresso preoccupazione circa l'inclusione di misure di ampia portata per la preparazione alle crisi quando non vi sono crisi all'orizzonte, senza specificare quali sarebbero le catene di approvvigionamento interessate. Sebbene alcuni portatori di interessi delle imprese abbiano espresso preoccupazione riguardo a misure obbligatorie destinate agli operatori economici, altri si sono espressi a favore di una trasparenza e un coordinamento maggiori, di misure per garantire la libera circolazione dei lavoratori, di notifiche accelerate delle misure nazionali, di procedure accelerate per l'elaborazione e la pubblicazione di norme europee, di punti di informazione unici nazionali e dell'UE e di simulazioni di emergenze per gli esperti.

Assunzione e uso di perizie

Tra i contributi e i dati utilizzati per la preparazione della valutazione d'impatto si contano:

uno studio sull'impatto della pandemia di COVID-19 sul mercato interno, svolto su richiesta della commissione IMCO del Parlamento europeo;

la valutazione del "regolamento delle fragole" (CE) n. 2679/98 e il relativo studio esterno di sostegno;

la valutazione del nuovo quadro legislativo;

le informazioni e/o i contributi pertinenti raccolti nel contesto della preparazione delle iniziative e dei meccanismi europei di risposta alle crisi proposti o esistenti, anche attraverso attività di consultazione o studi riguardanti le valutazioni d'impatto (ad esempio la normativa sui dati, lo strumento di informazione per il mercato unico (SMIT), il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE, il codice frontiere Schengen, il piano di emergenza per garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza di tale approvvigionamento, i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), il piano di emergenza per i trasporti, il regolamento sui certificati COVID digitali dell'UE nonché la raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 e i relativi adattamenti;

la letteratura e gli studi accademici sull'effetto delle crisi precedenti sul funzionamento del mercato unico, come pure i documenti di sintesi esistenti e altri documenti elaborati dai portatori di interessi pertinenti;

gli articoli di giornale e il materiale per la stampa.

La valutazione d'impatto si è inoltre basata sulle informazioni ottenute tramite le attività di consultazione, quali illustrate nella relazione riepilogativa di cui all'allegato 2 della valutazione d'impatto.

L'entità dei contributi su cui è basata la relazione è fortemente limitata a causa sia del numero relativamente ridotto di risposte all'invito a presentare contributi e alla consultazione pubblica sia della mancanza di uno studio di sostegno. Per far fronte a tale situazione, il 6 maggio 2022 la Commissione ha organizzato un seminario per i portatori di interessi, caratterizzato da un'elevata partecipazione, e ha svolto una serie di consultazioni mirate, in particolare con gli Stati membri e i portatori di interessi.

Valutazione d'impatto

In linea con la sua politica "Legiferare meglio", la Commissione ha svolto una valutazione d'impatto 35 . Tale valutazione ha preso in esame tre opzioni strategiche per la creazione di un organismo di governance e un quadro per le modalità di pianificazione di emergenza, di vigilanza e di emergenza. Sia la modalità di vigilanza del mercato unico sia la modalità di emergenza nel mercato unico sarebbero attivate in base a meccanismi di attivazione e criteri specifici. Determinate misure nel pacchetto di strumenti richiederebbero poi un'attivazione ulteriore.

In base all'analisi delle cause dei problemi e delle lacune nella legislazione settoriale pertinente, sono stati definiti otto blocchi costitutivi di misure, raggruppando le misure in blocchi che si applicano in momenti diversi (sempre, nella modalità di vigilanza e nella modalità di emergenza). Per ciascun blocco costitutivo sono stati esaminati tre approcci strategici che spaziano da misure non legislative (approccio 1) a un quadro normativo più completo (approccio 3), passando per un approccio ibrido (approccio 2). In base a tale analisi, per ciascun blocco costitutivo sono stati mantenuti tutti gli approcci o solo alcuni di essi, che sono stati poi combinati in tre opzioni strategiche realistiche che riflettono i vari livelli di ambizione politica e sostegno da parte dei portatori di interessi:

Modalità

Blocchi costitutivi

Opzione strategica 1

TRASPARENZA

Opzione strategica 2

COOPERAZIONE

Opzione strategica 3

SOLIDARIETÀ

Sempre

1. Governance, coordinamento e cooperazione

Approccio 2

Gruppo consultivo formale che funge da forum a livello tecnico e obbligo per gli Stati membri di condividere informazioni all'interno del gruppo in previsione e nel corso della crisi

Sempre

2. Pianificazione di emergenza per le crisi

Approccio 2

Raccomandazione agli Stati membri per la valutazione dei rischi, la formazione e le esercitazioni, nonché compendio di misure di risposta alle crisi

Approccio 3

- Raccomandazione agli Stati membri per la valutazione dei rischi, nonché compendio di misure di risposta alle crisi

- Obbligo per la Commissione di condurre una valutazione dei rischi a livello di Unione

- Obbligo per gli Stati membri di provvedere periodicamente alla formazione del pertinente personale preposto alla gestione delle crisi

Vigilanza

3. Vigilanza del mercato unico

Approccio 2

- Raccomandazione agli Stati membri sulla raccolta di informazioni riguardanti le catene di approvvigionamento strategiche individuate

- Raccomandazioni agli Stati membri per la costituzione di riserve strategiche di beni di importanza strategica

Approccio 3

- Obbligo per gli Stati membri di raccogliere informazioni riguardanti le catene di approvvigionamento strategiche individuate

- Obbligo per la Commissione di stilare e aggiornare periodicamente un elenco contenente gli obiettivi per le riserve strategiche

- Obbligo per gli Stati membri 36 di costituire riserve strategiche per beni di importanza strategica selezionati se le riserve strategiche degli Stati membri sono notevolmente inferiori rispetto agli obiettivi

Emergenza

4. Principi fondamentali e misure di sostegno per l'agevolazione della libera circolazione durante le emergenze

Approccio 2

Rafforzamento dei principi fondamentali della libera circolazione di beni e servizi di rilevanza per le crisi, trasformati, ove opportuno, in norme vincolanti per la gestione efficace delle crisi

Emergenza

5. Trasparenza e assistenza amministrativa durante le emergenze

Approccio 3

Meccanismo di notifica accelerato, completo e vincolante, revisione tra pari rapida e possibilità di dichiarare le misure notificate incompatibili con il diritto dell'UE; punti di contatto e piattaforma elettronica

Emergenza

6. Accelerazione dell'immissione sul mercato di prodotti di rilevanza per le crisi durante le emergenze

Approccio 2

Modifiche mirate della legislazione vigente in materia di armonizzazione del mercato unico: immissione sul mercato più rapida di prodotti di rilevanza per le crisi; possibilità per la Commissione di adottare specifiche tecniche; attribuzione da parte degli Stati membri della priorità alla vigilanza del mercato per i prodotti di rilevanza per le crisi

Emergenza

7. Appalti pubblici durante le emergenze

Approccio 2

Nuova disposizione sugli appalti congiunti/acquisizioni collettive da parte della Commissione per la totalità o per una parte degli Stati membri

Emergenza

8. Misure che incidono sulle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi durante la modalità di emergenza

Approccio 1

Orientamenti sull'aumento della capacità produttiva; accelerazione delle procedure di autorizzazione; accettazione degli ordinativi di beni di rilevanza per le crisi e attribuzione della priorità a tali ordinativi

Raccomandazioni alle imprese affinché condividano le informazioni di rilevanza per le crisi

Approccio 2

Raccomandazioni agli Stati membri per la distribuzione dei prodotti stoccati; accelerazione delle procedure di autorizzazione; incoraggiamento degli operatori economici ad accettare gli ordinativi e ad attribuirvi la priorità

Possibilità per gli Stati membri 37 di obbligare gli operatori economici ad aumentare la capacità produttiva e di rivolgere agli operatori economici richieste di informazioni vincolanti

Approccio 3

Obbligo per gli Stati membri 38 di distribuire i prodotti precedentemente stoccati; accelerazione delle procedure di autorizzazione

Obbligo per le imprese di accettare gli ordinativi e attribuirvi la priorità; aumento della capacità produttiva e fornitura di informazioni di rilevanza per le crisi

La valutazione d'impatto non ha individuato un'opzione prescelta, lasciando invece la scelta delle opzioni a una decisione di carattere politico. Le misure scelte nella proposta giuridica corrispondono all'opzione strategica 3 per tutti i blocchi costitutivi ad eccezione del blocco costitutivo 8. Per il blocco costitutivo 8 è stata scelta una combinazione dell'opzione strategica 1 (per l'aumento della produzione), dell'opzione strategica 2 (per la distribuzione dei prodotti stoccati e l'accelerazione delle procedure di autorizzazione) e dell'opzione strategica 3 (per l'obbligo per le imprese di accettare gli ordinativi e attribuirvi la priorità, nonché di fornire informazioni di rilevanza per le crisi).

Il 15 giugno 2022 la Commissione ha presentato la valutazione d'impatto al comitato per il controllo normativo. Tale comitato ha espresso parere negativo, osservando in particolare (1) la necessità di fornire informazioni chiare e dettagliate in merito alla prevista emergenza nel mercato unico, comprensive di una definizione, dei criteri e dei meccanismi decisionali per determinarla e porvi fine nonché delle misure che sarebbero attuate durante l'emergenza, (2) la necessità di fornire una valutazione approfondita degli impatti delle opzioni strategiche e (3) la necessità di presentare combinazioni alternative delle opzioni strategiche pertinenti, oltre agli approcci strategici, e di collegare il raffronto all'analisi degli impatti. Per dare seguito a tali conclusioni, la Commissione ha fornito una definizione chiara di emergenza nel mercato unico, specificato i criteri e i meccanismi decisionali, illustrato le tre modalità di funzionamento dello strumento per le emergenze nel mercato unico nonché precisato quale blocco costitutivo di tale strumento sarebbe attivato in quale modalità. La Commissione ha poi elaborato ulteriormente la valutazione degli impatti in modo tale da considerare altri tipi di impatto, vale a dire gli impatti economici per i principali portatori di interessi (imprese, Stati membri e Commissione), gli impatti sulle PMI e gli impatti sulla competitività, sulla concorrenza e sugli scambi internazionali, oltre a distinguere gli impatti con effetti immediati da quelli che potrebbero essere presumibili nelle modalità di vigilanza ed emergenza. La valutazione d'impatto ha inoltre definito tre opzioni strategiche alternative sulla base di una combinazione di vari approcci ad alcuni dei blocchi costitutivi, fornito una valutazione degli impatti di tali opzioni ed esteso il confronto delle opzioni in modo tale da considerare la proporzionalità e la sussidiarietà.

Il 29 luglio 2022 la Commissione ha presentato la valutazione d'impatto rivista al comitato per il controllo normativo. Tale comitato ha espresso un parere positivo e alcune osservazioni. Tali osservazioni hanno riguardato la necessità di esaminare ulteriormente i vari tipi di crisi che possono incidere sul funzionamento del mercato unico, definire in modo più chiaro l'interazione con le possibili misure adottate in base all'articolo 4, paragrafo 2, TFUE e motivare in modo adeguato alcune delle misure proposte sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità. Per dare seguito a tali osservazioni, sono state aggiunte indicazioni sugli effetti delle possibili crisi future, è stata spiegata meglio l'interazione con le possibili misure nel quadro dell'articolo 4, paragrafo 2, TFUE e sono state aggiunte ulteriori informazioni sulle misure obbligatorie previste nel quadro della modalità di emergenza.

Per maggiori informazioni sul modo in cui le raccomandazioni del comitato per il controllo normativo si riflettono nella relazione sulla valutazione d'impatto si rimanda all'allegato 1, punto 3, della valutazione d'impatto.

Efficienza normativa e semplificazione

Secondo il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione, tutte le iniziative volte a modificare la legislazione vigente dell'UE dovrebbero mirare a semplificare e a conseguire gli obiettivi strategici dichiarati in modo più efficiente (ossia riducendo gli oneri normativi superflui).

La proposta fornisce un pacchetto di misure per affrontare le emergenze nel mercato unico, costituito da una serie di misure applicabili in ogni momento nonché da talune misure applicabili solo nelle modalità di vigilanza o di emergenza, da attivare separatamente. Nessun costo amministrativo per le imprese e i cittadini sarebbe applicato con effetto immediato e durante il normale funzionamento del mercato unico.

Per le misure che potrebbero probabilmente determinare impatti significativi e possibili costi per le PMI (in particolare misure quali le richieste di informazioni obbligatorie e le richieste di aumento della produzione e di accettazione degli ordinativi classificati come prioritari), durante la loro attivazione ulteriore la Commissione effettuerà una valutazione e un'analisi specifiche del loro impatto e della loro proporzionalità, e in particolare del loro impatto sulle PMI. Tale valutazione rientrerà nel processo di attivazione ulteriore di tali misure specifiche mediante un atto di esecuzione della Commissione (ulteriore rispetto all'attivazione generale della modalità di emergenza). A seconda della natura della crisi, nonché delle catene di approvvigionamento strategiche e dei prodotti di rilevanza per le crisi interessati, saranno previste agevolazioni specifiche per le PMI. Sebbene non sia possibile escludere completamente le microimprese dall'ambito di applicazione di misure come le richieste di informazioni obbligatorie, dal momento che tali imprese possono disporre di competenze tecniche o brevetti specifici e unici di importanza fondamentale in una crisi, le agevolazioni specifiche comprenderanno, per quanto possibile alla luce della necessità di agire con urgenza nel contesto di una determinata crisi, protocolli di indagine semplificati, requisiti meno onerosi in materia di comunicazione e termini più lunghi per le risposte.

Sarà abrogato il regolamento (CE) n. 2679/98 che istituisce un meccanismo di risposta per affrontare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci attribuibili a uno Stato membro che comportano gravi perturbazioni ed esigono un'azione immediata ("regolamento delle fragole"). Ciò porterà alla semplificazione del quadro giuridico.

Diritti fondamentali

Il presente regolamento nonché, in particolare, gli ordinativi classificati come prioritari, le misure che agevolano la riconversione delle linee di produzione e le misure che agevolano l'ampliamento della capacità produttiva incidono sulla libertà d'impresa di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) degli operatori economici attivi nel mercato unico durante l'emergenza nel mercato unico. Tali restrizioni sono adattate accuratamente e valutate in rapporto agli interessi vitali della società. Le disposizioni sugli ordinativi classificati come prioritari prevedono alcune salvaguardie per gli operatori economici interessati da tali ordinativi, al fine di equilibrare l'intensità della restrizione.

Le richieste di informazioni obbligatorie agli operatori economici possono altresì incidere sulla protezione dei segreti commerciali e di altre informazioni sensibili degli operatori economici. Il regolamento prevede tuttavia salvaguardie e garanzie sul fatto che tali richieste di informazioni saranno effettuate solo qualora le informazioni pertinenti siano indispensabili per risolvere l'emergenza nel mercato unico e non siano disponibili su base volontaria o da fonti accessibili al pubblico, come pure che le informazioni ottenute siano trattate con attenzione, garantendo la riservatezza delle informazioni sensibili sul piano commerciale e che queste ultime non siano divulgate, tali restrizioni sono proporzionate e giustificate.

Infine, le sanzioni previste in caso di violazioni delle richieste di informazioni obbligatorie rivolte agli operatori economici e degli ordinativi classificati come prioritari costituiscono restrizioni al diritto di proprietà di cui all'articolo 17 della Carta. Alla luce del fatto che gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stati fissati a livelli adeguatamente dissuasivi, ma non eccessivi, che la loro applicazione è limitata nel tempo e che è prevista la possibilità di impugnarle dinanzi alla CGUE, tali sanzioni costituiscono restrizioni proporzionate e giustificate del diritto di proprietà.

Il regolamento rispetta il diritto a un ricorso giudiziario effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta, ribadisce il diritto degli operatori economici interessati dalle richieste di informazioni e dagli ordinativi classificati come prioritari di far valere i loro diritti dinanzi alla CGUE e prevede la possibilità di contestare tali richieste della Commissione in procedimenti amministrativi dinanzi ad essa.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Sotto il profilo del bilancio, le proposte inciderebbero su tre categorie di spesa. I costi ricorrenti per il personale in seno alla Commissione sarebbero in via di principio coperti dalla rubrica "Spese amministrative", mentre i costi per le attività di formazione previste e il necessario ampliamento dello strumento informatico utilizzato per il sistema di notifica sarebbero coperti dal programma per il mercato unico. Allo stato attuale, i costi riguardanti la modalità di emergenza, ossia la costituzione di riserve strategiche, la sicurezza dell'approvvigionamento, ad esempio quelli riguardanti gli appalti per di beni e servizi di importanza strategica e per beni di rilevanza per le crisi, oppure gli ordinativi classificati come prioritari sarebbero sostenuti esclusivamente dagli Stati membri e non inciderebbero in alcun modo sulle risorse dell'Unione. Gli ulteriori costi di gestione in seno alla Commissione derivanti dal verificarsi di una crisi, per loro natura imprevedibili, sarebbero coperti in via di principio dalla riassegnazione interna di risorse dell'Unione nel quadro della rubrica 1 "Mercato unico, innovazione e agenda digitale" e/o della rubrica 7 "Spese amministrative".

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione effettuerà una valutazione dell'efficacia, dell'efficienza, della coerenza, della pertinenza e del valore aggiunto dell'UE della presente iniziativa legislativa e presenterà una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni cinque anni dopo la data di applicazione degli atti legislativi. Sulla base della relazione di valutazione, la Commissione può proporre come migliorare lo strumento per le emergenze nel mercato unico.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è consultato per tutti i contratti e le convenzioni di finanziamento elaborati sulla base del presente regolamento, per garantire l'adeguata integrazione di clausole antifrode.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Lo strumento per le emergenze nel mercato unico mira a definire un'architettura globale per la preparazione e la risposta alle crisi costituita dai seguenti componenti principali:

un gruppo consultivo,

un quadro per la pianificazione di emergenza,

un quadro per la vigilanza del mercato unico, e

un quadro per le emergenze nel mercato unico.

1.Gruppo consultivo

Il ruolo di tale gruppo consisterà nel fornire consulenza alla Commissione sulle misure opportune per prevenire o affrontare l'impatto della crisi sul mercato unico. Può essere coinvolto nell'attivazione e nella determinazione dell'ambito di applicazione delle modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico, nonché analizzare le informazioni pertinenti raccolte su base volontaria o obbligatoria, anche dagli operatori economici. Tale organismo centrale sarà composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro esperto di questioni attinenti al mercato unico in qualità di membro permanente e da osservatori che rappresentano altri organismi di rilevanza per le crisi, quali il gruppo del Consiglio per i dispositivi integrati di risposta politica alle crisi, il consiglio per le crisi sanitarie, il comitato per la sicurezza sanitaria, il consiglio europeo dei semiconduttori, il gruppo di esperti sulla preparazione e sulla risposta alle crisi della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, ecc. La Commissione organizzerà e presiederà tali riunioni.

2.Quadro per la pianificazione di emergenza

In tempi ordinari in cui è probabile che nessun evento improvviso abbia o stia già avendo gravi effetti perturbativi sul mercato unico, le forze di mercato garantiscono il funzionamento delle imprese e del mercato unico. Il quadro della pianificazione di emergenza non richiede una fase di attivazione e consiste di:

a)disposizioni per i protocolli di crisi e la comunicazione in merito alle crisi nonché le attività formative e le simulazioni di emergenze nell'ottica di garantire uno scambio di informazioni e una cooperazione tempestivi tra la Commissione, gli Stati membri e gli organismi pertinenti a livello dell'Unione e di organizzare attività formative e prove su possibili scenari di emergenze nel mercato unico;

b)segnalazioni ad hoc per un sistema di allerta precoce per qualsiasi incidente che perturba in modo significativo/grave o può perturbare in modo significativo/grave il funzionamento del mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento di beni e servizi. Nel determinare l'importanza o la gravità della perturbazione, saranno presi in considerazione parametri prestabiliti, quali il numero di operatori economici colpiti, la zona geografica o la durata della perturbazione.

3.Quadro per la vigilanza del mercato unico

Il quadro per la vigilanza del mercato unico riguarderà gli impatti di incidenti significativi che non hanno ancora dato vita a una vera e propria emergenza nel mercato unico. Dovrà essere attivato quando un incidente verificatosi può perturbare in modo significativo le catene di approvvigionamento di beni e servizi di importanza strategica che dipendono da fattori di produzione non diversificabili e insostituibili o è seguito dai primi segni di gravi carenze di tali beni e servizi. Tale quadro comprende una serie di misure quali:

a)il monitoraggio delle catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza strategica che sono stati individuati nella valutazione dei rischi a livello dell'Unione di cui al quadro per la pianificazione di emergenza e il cui approvvigionamento potrebbe essere perturbato in modo significativo a causa del verificarsi di un incidente. Tale monitoraggio sarà eseguito dagli Stati membri in base a richieste di informazioni su base volontaria riguardanti i fattori che incidono sulla disponibilità dei beni e dei servizi di importanza strategica selezionati (ad esempio la capacità produttiva, le riserve, le limitazioni per i fornitori, le possibilità di diversificazione e sostituzione, le condizioni della domanda, le strozzature) rivolte a tutti gli attori lungo la catena di approvvigionamento pertinente di beni e servizi di importanza strategica e ad altri portatori di interessi pertinenti stabiliti nel territorio nazionale degli Stati membri;

b)la costituzione di riserve strategiche, una misura subordinata ad attivazione ulteriore mediante atti di esecuzione della Commissione supplementari. La Commissione può stilare elenchi di obiettivi individuali e non vincolanti per le riserve strategiche che gli Stati membri dovrebbero mantenere. Questi ultimi, agendo di concerto in uno spirito di solidarietà, si adoperano al meglio per costituire riserve strategiche dei beni identificati come beni di importanza strategica. In circostanze eccezionali, di propria iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, la Commissione potrebbe valutare la necessità di adottare ulteriori misure per lo sviluppo di riserve strategiche di tali beni. A seguito di tale valutazione sostenuta da dati oggettivi, la Commissione può adottare un atto di esecuzione volto a rendere vincolante l'obiettivo individuale per uno o più Stati membri;

c)gli appalti pubblici: (i) acquisizione di beni e servizi di importanza strategica da parte della Commissione per conto degli Stati membri e (ii) acquisizione di beni e servizi di importanza strategica da parte degli Stati membri.

4.Quadro per le emergenze nel mercato unico

L'attivazione dell'emergenza nel mercato unico determinerà immediatamente l'applicazione di varie misure per la risposta all'emergenza, che comprendono:

a)misure di miglioramento della trasparenza: obblighi per gli Stati membri di notificare eventuali progetti di misure riguardanti beni e servizi di rilevanza per le crisi nonché beni e servizi di importanza strategica, come pure restrizioni di rilevanza per le crisi sulla libera circolazione delle persone, unitamente ai motivi per tali misure;

b)azioni per il ripristino e l'agevolazione della libera circolazione: prescrizioni generali per le restrizioni sulla libera circolazione durante un'emergenza nel mercato unico (elenco di principi fondamentali) nonché disposizioni sulle restrizioni vietate;

c)divieto di restrizioni ai diritti di libera circolazione durante un'emergenza nel mercato unico, che impone agli Stati membri di evitare, ad esempio, l'introduzione di divieti delle esportazioni all'interno dell'UE di beni o servizi di rilevanza per le crisi e di qualsiasi restrizione all'esportazione di prodotti o servizi che

ne ostacoli la libera circolazione,

ne perturbi le catene di approvvigionamento, e

crei carenze nel mercato unico o le aumenti;

d)appalti pubblici: (i) acquisizione di beni di rilevanza per le crisi da parte della Commissione per conto degli Stati membri e (ii) acquisizione di beni di rilevanza per le crisi da parte degli Stati membri;

e)azioni volte a garantire la disponibilità e l'approvvigionamento di beni di rilevanza per le crisi, che

agevolano l'ampliamento o la riconversione delle capacità produttive esistenti o la creazione di nuove capacità produttive di beni di rilevanza per le crisi,

agevolano l'ampliamento delle capacità esistenti o la creazione di nuove capacità relative alle attività e

introducono misure che garantiscono flessibilità normativa, anche riguardo le autorizzazioni, finalizzate ad agevolare la produzione e l'immissione sul mercato di beni di rilevanza per le crisi;

f)distribuzione mirata e coordinata delle riserve strategiche:

la Commissione può raccomandare agli Stati membri di distribuire le riserve strategiche dell'Unione e, laddove non fossero disponibili o sufficienti, le riserve strategiche degli Stati membri in modo mirato, ove sussistano prove concrete e affidabili di gravi perturbazioni nella catena di approvvigionamento di beni di rilevanza per le crisi che portano a gravi carenze di beni di importanza strategica, anche in zone geografiche particolarmente vulnerabili a tali perturbazioni quali le regioni ultraperiferiche dell'UE;

g)misure di emergenza di carattere straordinario che richiedono un'attivazione ulteriore:

richieste di informazioni agli operatori economici.

Se necessario in caso di gravi carenze di beni o servizi di rilevanza per le crisi o di minaccia immediata incombente su tali beni o servizi e previa consultazione del gruppo consultivo designato, la Commissione chiede alle organizzazioni rappresentative degli operatori economici o, ove necessario, ai singoli operatori economici nelle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi di fornirle informazioni mirate in relazione alle loro capacità produttive e alle perturbazioni in corso nelle catene di approvvigionamento.

La Commissione presenta al gruppo consultivo designato informazioni aggregate basate sulle richieste di informazioni mirate rivolte agli operatori economici oppure alle organizzazioni rappresentative di questi ultimi;

ordinativi classificati come prioritari.

Nella fase iniziale, la Commissione può invitare gli operatori economici ad accettare un ordinativo di fattori di produzione necessari per la produzione di beni di rilevanza per le crisi oppure ordinativi per la produzione o l'approvvigionamento di beni di rilevanza per le crisi quali prodotti finali e ad attribuire la priorità a tali ordinativi.

Nella seconda fase la Commissione può, in circostanze eccezionali, di propria iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità e la proporzionalità del ricorso a ordinativi classificati come prioritari di tali beni, tenendo in considerazione la posizione dell'operatore economico e delle parti potenzialmente interessate. A seguito di tale valutazione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione destinato a un operatore economico imponendo a quest'ultimo di accettare gli ordinativi di fattori di produzione necessari per la produzione o la fornitura di beni di rilevanza per le crisi o gli ordinativi di beni di rilevanza per le crisi quali prodotti finali e di attribuire la priorità a tali ordinativi. Gli operatori economici possono, entro dieci giorni lavorativi, rifiutare di accettare tale obbligo e fornire una spiegazione indicando ragioni debitamente motivate. La Commissione può rendere pubblica, in tutto o in parte, tale spiegazione motivata. Una volta accettato, l'obbligo prevale su qualsiasi altro obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico.

La Commissione tiene conto delle circostanze del caso, ivi compresi i principi di necessità e proporzionalità. L'ordinativo classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole; modifiche mirate della normativa armonizzata sui prodotti.

b)Tale misura consentirà di accelerare l'immissione sul mercato dei beni di rilevanza per le crisi individuate grazie all'introduzione di procedure di emergenza per la valutazione della conformità, all'adozione di specifiche tecniche comuni e alla vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico.

2022/0278 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114, 21 e 45,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 39 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 40 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Le crisi del passato, soprattutto i primi giorni della pandemia di COVID-19, hanno dimostrato che il mercato interno (altresì noto come "mercato unico") e le relative catene di approvvigionamento possono essere colpiti duramente da tali crisi, e che mancano strumenti di gestione delle crisi e meccanismi di coordinamento adeguati o, se esistono, non coprono tutti gli aspetti del mercato unico o non consentono una risposta tempestiva a tali impatti.

(2)L'Unione non era sufficientemente preparata per garantire la fabbricazione, l'acquisizione e la distribuzione efficienti di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi quali i dispositivi di protezione individuale, in particolare nella fase iniziale della pandemia di COVID-19, e le misure ad hoc adottate dalla Commissione per ripristinare il funzionamento del mercato unico e garantire la disponibilità di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi durante la pandemia di COVID-19 sono state necessariamente di natura reattiva. La pandemia ha inoltre evidenziato una visione d'insieme insufficiente delle capacità di fabbricazione nell'Unione come pure vulnerabilità relative alle catene di approvvigionamento globali.

(3)Le azioni da parte della Commissione sono state ritardate di varie settimane a causa della mancanza sia di misure di pianificazione di emergenza a livello dell'Unione sia di chiarezza quanto alla parte dell'amministrazione nazionale da contattare al fine di trovare soluzioni rapide all'impatto della crisi sul mercato unico. È inoltre emerso con chiarezza che azioni restrittive non coordinate da parte degli Stati membri avrebbero ulteriormente aggravato gli impatti della crisi sul mercato unico. Si è palesata la necessità di accordi tra gli Stati membri e le autorità dell'Unione riguardo alla pianificazione di emergenza, il coordinamento e la cooperazione a livello tecnico nonché lo scambio di informazioni.

(4)Le organizzazioni rappresentative degli operatori economici hanno indicato che questi ultimi non avevano informazioni sufficienti sulle misure di risposta alle crisi degli Stati membri durante la pandemia, in parte per il fatto di non sapere dove ottenere tali informazioni, in parte a causa dei vincoli linguistici e degli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di presentare ripetute richieste in tutti gli Stati membri, perdipiù in un contesto normativo in costante evoluzione. Ciò ha impedito loro di prendere decisioni commerciali informate riguardo alla misura in cui poter fare affidamento sui loro diritti di libera circolazione o continuare le operazioni commerciali transfrontaliere durante la crisi. È necessario migliorare la disponibilità di informazioni sulle misure di risposta alle crisi a livello nazionale e dell'Unione.

(5)Tali eventi recenti hanno altresì messo in evidenza la necessità per l'Unione di essere meglio preparata a possibili crisi future, soprattutto in considerazione dei continui effetti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali che ne derivano come pure delle instabilità economiche e geopolitiche globali. Alla luce del fatto che non è noto quale tipo di crisi possa verificarsi e produrre gravi ripercussioni sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento in futuro, è necessario prevedere uno strumento che si applichi in relazione agli impatti sul mercato unico di un'ampia gamma di crisi.

(6)Una crisi può avere un duplice impatto sul mercato unico. Da un lato, può comportare ostacoli alla libera circolazione in seno al mercato unico, perturbandone di conseguenza il normale funzionamento. Dall'altro lato, può esacerbare le carenze di beni e servizi di rilevanza per le crisi sul mercato unico. Il regolamento dovrebbe affrontare entrambi i tipi di impatti sul mercato unico.

(7)Data la difficoltà di prevedere eventuali aspetti specifici delle crisi future che inciderebbero sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento, il presente regolamento dovrebbe definire un quadro generale per l'anticipazione, la mitigazione e la riduzione al minimo degli impatti negativi che eventuali crisi possono avere sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento, nonché per la preparazione a tali impatti.

(8)Il quadro di misure di cui al presente regolamento dovrebbe essere utilizzato in modo coerente, trasparente, efficiente, proporzionato e tempestivo, tenendo in debita considerazione la necessità di mantenere le funzioni vitali della società, ivi compresi la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, rispettando la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale e la loro facoltà di preservare altre funzioni statali essenziali, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico.

(9)A tale scopo, il presente regolamento prevede:

i mezzi necessari per garantire la continuità del funzionamento del mercato unico, delle imprese che operano nel mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento strategiche, ivi comprese la libera circolazione di merci, servizi e persone nei periodi di crisi nonché la disponibilità di beni e servizi di rilevanza per le crisi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche durante la crisi;

un forum per un coordinamento, una cooperazione e uno scambio di informazioni adeguati; e

i mezzi affinché siano tempestivamente accessibili e disponibili le informazioni necessarie per una risposta mirata e un comportamento di mercato adeguato da parte delle imprese e dei cittadini durante una crisi.

(10)Ove possibile, il presente regolamento dovrebbe consentire l'anticipazione degli eventi e delle crisi sulla base di un'analisi costante riguardante i settori di importanza strategica dell'economia del mercato unico e delle continue attività di analisi delle prospettive dell'Unione.

(11)Il presente regolamento non dovrebbe portare a una duplicazione del quadro vigente per i medicinali, i dispositivi medici o altre contromisure mediche nell'ambito del quadro di sicurezza sanitaria dell'UE, che comprende il regolamento (UE) …/… relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero [regolamento SCBTH (COM(2020) 727)], il regolamento (UE) …/… del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi [regolamento relativo a un quadro per le emergenze (COM(2021) 577)], il regolamento (UE) …/… sull'ampliamento del mandato dell'ECDC [regolamento ECDC (COM(2020) 726)] e il regolamento (UE) 2022/123 sull'estensione del mandato dell'EMA [regolamento EMA]. I medicinali, i dispositivi medici o le altre contromisure mediche, qualora siano inseriti nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento relativo a un quadro per le emergenze, sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, tranne in relazione alle disposizioni riguardanti la libera circolazione durante le emergenze nel mercato unico e, in particolare, quelle progettate per ripristinare e agevolare la libera circolazione come pure il meccanismo di notifica.

(12)Il presente regolamento dovrebbe completare i dispositivi integrati di risposta politica alle crisi gestiti dal Consiglio in virtù della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio per quanto riguarda l'azione sugli impatti per il mercato unico delle crisi intersettoriali che necessitano di un processo decisionale politico.

(13)Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM). Dovrebbe essere complementare all'UCPM e, ove necessario, sostenerlo per quanto concerne la disponibilità di beni fondamentali e la libera circolazione degli operatori della protezione civile, ivi comprese le loro attrezzature, per le crisi che sono di competenza di tale meccanismo.

(14)Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli articoli da 55 a 57 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativo al piano generale per la gestione delle crisi nel settore alimentare e dei mangimi, attuato con decisione (UE) 2019/300 della Commissione.

(15)Il regolamento non dovrebbe pregiudicare il meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare (EFSCM). I prodotti alimentari dovrebbero tuttavia essere disciplinati dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ivi comprese quelle riguardanti il meccanismo di notifica e le restrizioni ai diritti di libera circolazione. È altresì possibile riesaminare la conformità a qualsiasi altra disposizione pertinente del diritto dell'UE delle misure riguardanti i prodotti alimentari notificati a norma del presente regolamento.

(16)Al fine di tenere conto del carattere straordinario di un'emergenza nel mercato unico e delle sue potenziali conseguenze di ampia portata per il funzionamento di base dello stesso, è opportuno che le competenze di esecuzione siano attribuite in via eccezionale al Consiglio ai fini dell'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 281, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(17)L'articolo 21 TFUE sancisce il diritto dei cittadini dell'UE di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. I dettagli delle condizioni e delle limitazioni sono riportati nella direttiva 2004/38/CE. Tale direttiva definisce i principi generali applicabili a tali limitazioni nonché i motivi che possono essere utilizzati per giustificare tali misure. Tali motivi riguardano l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. In detto contesto, le restrizioni alla libertà di circolazione possono essere giustificate se sono proporzionate e non discriminatorie. Il presente regolamento non mira a stabilire ulteriori motivi per la limitazione del diritto alla libera circolazione delle persone oltre a quelli di cui al capo VI della direttiva 2004/38/CE.

(18)Per quanto riguarda le misure per il ripristino e l'agevolazione della libera circolazione delle persone e qualsiasi altra misura di cui al presente regolamento che influisce sulla libera circolazione delle persone, tali misure si basano sull'articolo 21 TFUE e integrano la direttiva 2004/38/CE senza influire sulla sua applicazione durante le emergenze nel mercato unico. Tali misure non dovrebbero portare all'autorizzazione o alla giustificazione di restrizioni alla libera circolazione contrarie ai trattati o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione.

(19)L'articolo 45 TFUE sancisce il diritto alla libera circolazione dei lavoratori, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Il presente regolamento comprende disposizioni che integrano le misure vigenti al fine di rafforzare la libera circolazione delle persone, aumentare la trasparenza e fornire assistenza amministrativa durante le emergenze nel mercato unico. Tali misure comprendono l'istituzione e la messa a disposizione di punti di contatto unici per i lavoratori e i loro rappresentanti negli Stati membri e a livello dell'Unione durante le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico nel quadro del presente regolamento.

(20)Se adottano misure che incidono sulla libera circolazione di merci o persone, le merci o sulla libera prestazione di servizi in preparazione delle emergenze nel mercato unico o durante tali emergenze, gli Stati membri dovrebbero limitare tali misure a quanto necessario e revocarle non appena la situazione lo consente. È opportuno che tali misure rispettino i principi di proporzionalità e non discriminazione e tengano conto della situazione particolare delle regioni frontaliere.

(21)L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico dovrebbe comportare un obbligo per gli Stati membri di notificare le restrizioni alla libera circolazione di rilevanza per le crisi.

(22)In sede di esame della compatibilità con il principio di proporzionalità di eventuali progetti di misure o misure adottate notificati, la Commissione dovrebbe tenere in debita considerazione l'evolversi della situazione di crisi e le informazioni spesso limitate che sono a disposizione degli Stati membri quando cercano di ridurre i rischi emergenti nel contesto della crisi. Ove giustificato e necessario alla luce delle circostanze, in base alle eventuali informazioni disponibili, ivi comprese quelle specialistiche o scientifiche, la Commissione può valutare la fondatezza delle ragioni degli Stati membri sulla base del principio di precauzione quale motivo per l'adozione di restrizioni alla libera circolazione delle persone. Spetta alla Commissione garantire che tali misure siano conformi al diritto dell'Unione e non creino ostacoli ingiustificati al funzionamento del mercato unico. La Commissione dovrebbe dare seguito quanto prima alle notifiche degli Stati membri, tenendo conto delle circostanze della crisi specifica e al più tardi entro i termini di cui al presente regolamento.

(23)Al fine di garantire che le misure specifiche di emergenza nel mercato unico di cui al presente regolamento siano utilizzate solo ove indispensabile per rispondere a una determinata emergenza nel mercato unico, tali misure dovrebbero richiedere un'attivazione individuale mediante atti di esecuzione della Commissione in cui siano indicati i motivi per tale attivazione nonché i beni o i servizi di rilevanza per le crisi cui tali misure si applicano.

(24)Al fine di garantire la proporzionalità degli atti di esecuzione e il debito rispetto del ruolo degli operatori economici nella gestione delle crisi, è inoltre opportuno che la Commissione ricorra all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico solo qualora gli operatori economici non fossero in grado di fornire una soluzione su base volontaria entro un periodo di tempo ragionevole. Il motivo di tale scelta dovrebbe essere indicato in ciascuno di tali atti e in relazione a tutti gli aspetti specifici di una crisi.

(25)Le richieste di informazioni agli operatori economici dovrebbero essere utilizzate dalla Commissione solo qualora le informazioni necessarie per rispondere in modo adeguato all'emergenza nel mercato unico, ad esempio le informazioni necessarie per le procedure di appalto indette dalla Commissione per conto degli Stati membri o la stima delle capacità produttive dei fabbricanti di beni di rilevanza per le crisi le cui catene di approvvigionamento hanno subito perturbazioni, non possano essere ottenute da fonti disponibili al pubblico o a seguito di informazioni fornite su base volontaria.

(26)L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico dovrebbe, ove necessario, comportare altresì l'applicazione di determinate procedure di risposta alle crisi che introducono adeguamenti delle norme che disciplinano la progettazione, la fabbricazione, la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato di merci oggetto di norme armonizzate dell'Unione. Le procedure di risposta alle crisi dovrebbero far sì che i prodotti considerati come beni di rilevanza per le crisi possano essere immessi rapidamente sul mercato in una situazione di emergenza. Gli organismi di valutazione della conformità dovrebbero attribuire la priorità alla valutazione della conformità dei beni di rilevanza per le crisi rispetto a qualsiasi altra domanda in corso per altri prodotti. Laddove si registrino invece indebiti ritardi nelle procedure di valutazione della conformità, le autorità nazionali competenti dovrebbero essere in grado di emettere autorizzazioni per i prodotti che non sono stati sottoposti alle procedure di valutazione della conformità applicabili per essere immessi nel rispettivo mercato, purché rispettino le prescrizioni applicabili in materia di sicurezza. Tali autorizzazioni sono valide solo sul territorio dello Stato membro che le rilascia e limitate alla durata dell'emergenza nel mercato unico. Inoltre, al fine di agevolare l'aumento dell'offerta di prodotti di rilevanza per le crisi, è opportuno introdurre determinate flessibilità in relazione al meccanismo di presunzione di conformità. Nel contesto di un'emergenza nel mercato unico, i fabbricanti di beni di rilevanza per le crisi dovrebbero poter fare anche affidamento sulle norme nazionali e internazionali, che forniscono un livello di protezione equivalente alle norme europee armonizzate. Laddove queste ultime non esistano o garantirvi la conformità sia eccessivamente difficile a causa delle perturbazioni del mercato unico, è opportuno che la Commissione possa emanare specifiche tecniche comuni con applicazione obbligatoria o facoltativa al fine di fornire soluzioni tecniche pronte all'uso ai fabbricanti.

(27)L'introduzione di tali adeguamenti di rilevanza per le crisi delle norme armonizzate settoriali dell'Unione pertinenti richiede adeguamenti mirati dei 19 quadri settoriali seguenti: direttiva 2000/14/CE, direttiva 2006/42/UE, direttiva 2010/35/UE, direttiva 2013/29/UE, direttiva 2014/28/UE, direttiva 2014/29/UE, direttiva 2014/30/UE, direttiva 2014/31/UE, direttiva 2014/32/UE, direttiva 2014/33/UE, direttiva 2014/34/UE, direttiva 2014/35/UE, direttiva 2014/53/UE, direttiva 2014/68/UE, regolamento (UE) 2016/424, regolamento (UE) 2016/425, regolamento (UE) 2016/426, regolamento (UE) 2019/1009 e regolamento (UE) n. 305/2011. L'attivazione delle procedure di emergenza dovrebbe essere subordinata all'attivazione dell'emergenza nel mercato unico e dovrebbe essere limitata ai prodotti considerati come beni di rilevanza per le crisi.

(28)Laddove sussistano rischi significativi per il funzionamento del mercato unico oppure in caso di gravi carenze o di una domanda eccezionalmente elevata di beni di importanza strategica, misure a livello dell'Unione finalizzate a garantire la disponibilità di prodotti di rilevanza per le crisi, quali gli ordinativi classificati come prioritari, possono rivelarsi indispensabili per ripristinare il normale funzionamento del mercato unico.

(29)Al fine di sfruttare il potere d'acquisto e la posizione negoziale della Commissione durante la modalità di vigilanza del mercato unico e la modalità di emergenza nel mercato unico, è opportuno che gli Stati membri chiedano alla Commissione di provvedere ad acquisizioni per loro conto.

(30)Laddove si registri una grave carenza di prodotti o servizi di rilevanza per le crisi nel mercato unico durante un'emergenza nel mercato unico e sia chiaro che gli operatori economici attivi nel mercato unico non producono nessuna di tali beni, ma sarebbero in via di principio in grado di riconvertire le loro linee di produzione o avrebbero una capacità insufficiente di fornire i beni o i servizi necessari, è opportuno che la Commissione possa in ultima istanza raccomandare agli Stati membri di adottare misure volte ad agevolare o richiedere l'aumento o la riconversione della capacità produttiva dei fabbricanti o della capacità dei prestatori di servizi di fornire servizi di rilevanza per le crisi. A tal fine la Commissione informerebbe gli Stati membri circa la gravità della carenza e il tipo di beni o servizi di rilevanza per le crisi necessari e fornirebbe sostegno e consulenza in relazione alle flessibilità previste nell'acquis dell'UE per tali scopi.

(31)Le misure che garantiscono la flessibilità normativa consentirebbero alla Commissione di raccomandare agli Stati membri di accelerare le procedure di concessione delle autorizzazioni necessarie per il rafforzamento della capacità di produrre beni di rilevanza per le crisi o prestare servizi di rilevanza per le crisi.

(32)Inoltre, per garantire che i beni di rilevanza per le crisi siano disponibili durante l'emergenza nel mercato unico, la Commissione può invitare gli operatori economici attivi nelle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi ad attribuire la priorità agli ordinativi dei fattori di produzione necessari per la produzione di beni finali di rilevanza per le crisi o agli ordinativi di tali beni finali stessi. Qualora un operatore economico si rifiutasse di accettare tali ordinativi e di attribuirvi la priorità, la Commissione può decidere, basandosi su prove oggettive del fatto che è indispensabile la disponibilità di beni di rilevanza per le crisi, di invitare gli operatori economici interessati ad accettare determinati ordinativi e ad attribuirvi la priorità; l'evasione di tali ordinativi prevarrà quindi su qualsiasi altro obbligo previsto dal diritto pubblico o privato. In caso di mancata accettazione, è opportuno che l'operatore in questione spieghi i legittimi motivi per cui non ha accettato la richiesta. La Commissione può pubblicare tale spiegazione motivata o parti di essa, tenendo debitamente conto della riservatezza commerciale.

(33)Inoltre, per garantire la disponibilità di beni di rilevanza per le crisi durante l'emergenza nel mercato unico, la Commissione può raccomandare agli Stati membri di distribuire le riserve strategiche, tenendo in debita considerazione i principi di solidarietà, necessità e proporzionalità.

(34)Laddove le attività da svolgere a norma del presente regolamento comportassero il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere conforme alla normativa pertinente dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, ossia il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 .

(35)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la possibilità di adottare misure di sostegno per agevolare la libera circolazione delle persone e stilare un elenco di obiettivi individuali (quantità e termini) per le riserve strategiche che gli Stati membri dovrebbero mantenere, onde conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione della modalità di vigilanza e delle misure di vigilanza al fine di monitorare con attenzione le catene di approvvigionamento strategiche e coordinare la costituzione di riserve strategiche di beni e servizi di importanza strategica. Alla Commissione dovrebbero essere anche attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione di misure specifiche di risposta alle emergenze in presenza di un'emergenza nel mercato unico, per consentire una risposta coordinata e rapida. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(36)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"). Rispetta segnatamente il diritto alla vita privata degli operatori economici sancito dall'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di cui all'articolo 8 della Carta, la libertà d'impresa e la libertà contrattuale, che sono tutelate dall'articolo 16 della Carta, il diritto di proprietà, tutelato dall'articolo 17 della Carta, il diritto di negoziazione e di azioni collettive tutelato dall'articolo 26 della Carta nonché il diritto a un ricorso giudiziario effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta. Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può invece essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Il regolamento non dovrebbe incidere sull'autonomia delle parti sociali, riconosciuta dal TFUE.

(37)L'Unione conferma il suo pieno impegno in favore della solidarietà internazionale e sostiene fermamente il principio secondo cui le misure ritenute necessarie adottate in virtù del presente regolamento, ivi comprese quelle necessarie a prevenire o alleviare carenze gravi, siano attuate in modo mirato, trasparente, proporzionato, temporaneo e coerente con gli obblighi assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(38)Il quadro dell'Unione comprende elementi interregionali per la definizione di misure transfrontaliere, multisettoriali e coerenti di vigilanza del mercato unico e di risposta alle emergenze nello stesso, segnatamente in considerazione delle risorse, delle capacità e delle vulnerabilità nelle regioni limitrofe, nello specifico le regioni frontaliere.

(39)Ove opportuno, la Commissione avvia altresì consultazioni o cooperazioni, per conto dell'Unione, con paesi terzi pertinenti, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo, al fine di cercare soluzioni collaborative per far fronte alle perturbazioni delle catene di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali. Ciò comporta, se del caso, il coordinamento nei consessi internazionali pertinenti.

(40)Al fine di creare un quadro dei protocolli di crisi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il quadro normativo di cui al presente regolamento specificando ulteriormente le modalità di cooperazione tra le autorità degli Stati membri e quelle dell'Unione durante le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico, nonché di scambio sicuro di informazioni e di comunicazione in merito alle crisi e ai rischi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(41)Il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio che prevede un meccanismo per le discussioni bilaterali sugli ostacoli al funzionamento del mercato unico è stato utilizzato raramente ed è obsoleto. La relativa valutazione ha dimostrato che le soluzioni previste da tale regolamento non sono in grado far fronte alle realtà di crisi complesse, che non sono limitate a incidenti che avvengono alle frontiere di due Stati membri confinanti. È pertanto opportuno abrogarlo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Parte I
Disposizioni generali

Titolo I
Ambito di applicazione

Articolo 1
Oggetto

1.Il presente regolamento istituisce un quadro di misure atte ad anticipare gli impatti delle crisi sul mercato unico nonché a prepararsi e a rispondere a tali impatti, al fine di salvaguardare la libera circolazione di merci, servizi e persone e di garantire la disponibilità nel mercato unico di beni e servizi di importanza strategica nonché di beni e servizi di rilevanza per le crisi.

2.Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)un gruppo consultivo incaricato di consigliare la Commissione sulle misure opportune per anticipare o prevenire l'impatto di una crisi sul mercato unico oppure per rispondere a tale impatto;

b)misure per l'ottenimento, la condivisione e lo scambio di informazioni pertinenti;

c)misure di emergenza a fini di anticipazione e pianificazione;

d)misure per affrontare gli impatti sul mercato unico di incidenti significativi che non hanno ancora determinato un'emergenza nel mercato unico (vigilanza del mercato unico), ivi compresa una serie di misure di vigilanza; e

e)misure per affrontare le emergenze nel mercato unico, ivi compresa una serie di misure di risposta alle emergenze.

3.Gli Stati membri scambiano periodicamente tra loro e con la Commissione informazioni su tutte le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

4.La Commissione può acquisire qualsiasi conoscenza specialistica e/o scientifica pertinente, necessaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1.Le misure di cui al presente regolamento si applicano in relazione agli impatti significativi di una crisi sul funzionamento del mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento.

2.Il presente regolamento non si applica a quanto segue:

a)medicinali quali definiti all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/83/CE;

b) dispositivi medici quali definiti all'articolo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 ;

c) altre contromisure mediche quali definite all'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) …/… relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero [regolamento SCBTH] 44 e indicate nell'elenco elaborato in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, della proposta di regolamento (UE) …/… del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi 45 ;

d)semiconduttori quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip) 46 ;

e)prodotti energetici quali definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE 47 , elettricità quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva e gli altri prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della medesima direttiva;

f)servizi finanziari, ad esempio nel settore bancario, del credito, dell'assicurazione e della riassicurazione, delle pensioni professionali o individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei pagamenti e dei servizi di consulenza nel settore degli investimenti, ivi compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE, come pure le attività di compensazione e regolamento nonché i servizi di consulenza e intermediazione e gli altri servizi finanziari accessori.

3.In deroga al paragrafo 2, lettere a), b) e c), gli articoli da 16 a 20 e l'articolo 41 del presente regolamento si applicano ai prodotti di cui a tali lettere.

4.Il presente regolamento non pregiudica il meccanismo unionale di protezione civile di cui alla decisione 1313/13/UE né il piano generale per la gestione delle crisi nel settore alimentare e dei mangimi in conformità al regolamento (CE) n. 178/2002.

5.Il presente regolamento non pregiudica le norme dell'Unione in materia di concorrenza (articoli da 101 a 109 TFUE e regolamenti di esecuzione), ivi comprese le norme in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato.

6.Il presente regolamento non pregiudica la facoltà della Commissione di:

a)avviare consultazioni o cooperazioni, per conto dell'Unione, con paesi terzi pertinenti, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo, al fine di cercare soluzioni collaborative per evitare perturbazioni alle catene di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali. Ciò può comportare, se del caso, il coordinamento nei consessi internazionali pertinenti; o

b)valutare se è opportuno imporre restrizioni alle esportazioni di merci in linea con i diritti e gli obblighi internazionali dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio 48 .

7.Qualsiasi azione nel quadro del presente regolamento è coerente con gli obblighi dell'Unione nel quadro del diritto internazionale.

8.Il presente regolamento non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale o la loro facoltà di preservare funzioni statali essenziali, ivi compresa la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)"crisi": evento eccezionale inaspettato e improvviso, naturale o provocato dall'uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all'Unione o al di fuori di quest'ultima;

2)"modalità di vigilanza del mercato unico": quadro per affrontare una minaccia di perturbazione significativa dell'approvvigionamento di beni e servizi di importanza strategica che può portare a un'emergenza nel mercato unico entro i sei mesi successivi;

3)"emergenza nel mercato unico": impatto di ampia portata di una crisi sul mercato unico che perturba in modo grave la libera circolazione nel mercato unico o il funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili al mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato unico;

4)"settori di importanza strategica": settori di importanza critica per l'Unione e i suoi Stati membri in quanto aventi importanza sistemica e vitale per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sul funzionamento del mercato unico;

5)"beni e servizi di importanza strategica": beni e servizi che sono indispensabili per garantire il funzionamento del mercato unico in settori di importanza strategica e che non possono essere sostituiti o diversificati;

6)"beni e servizi di rilevanza per le crisi": beni e servizi che sono indispensabili per rispondere alle crisi o per affrontare gli impatti delle crisi sul mercato unico durante un'emergenza nel mercato unico;

7)"riserve strategiche": scorta di beni di importanza strategica per le quali può essere necessario costituire una riserva al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato unico, sotto il controllo di uno Stato membro.

Titolo II
Governance

Articolo 4
Gruppo consultivo

1.È istituito un gruppo consultivo.

2.Il gruppo consultivo è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente.

3.La Commissione presiede il gruppo consultivo e ne assicura il segretariato. La Commissione può invitare un rappresentante del Parlamento europeo, i rappresentanti degli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo 49 , i rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi, delle parti sociali e gli esperti a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo in qualità di osservatori. La Commissione invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni pertinenti del gruppo consultivo.

4.Ai fini della pianificazione di emergenza di cui agli articoli da 6 a 8, il gruppo consultivo fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti:

a)proporre disposizioni, che sarebbero contenute nei protocolli di crisi, per la cooperazione amministrativa tra la Commissione e gli Stati membri durante le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico;

b)valutare gli incidenti significativi che gli Stati membri hanno segnalato alla Commissione.

5.Ai fini della modalità di vigilanza del mercato unico di cui all'articolo 9, il gruppo consultivo assiste la Commissione nei compiti seguenti:

a)determinare se sussiste la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, come pure la portata di tale minaccia;

b)raccogliere informazioni di prospettiva, sul mercato e analisi dei dati;

c)consultare i rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le piccole e medie imprese (PMI), e dell'industria per raccogliere informazioni sul mercato;

d)analizzare i dati aggregati ricevuti da altri organismi di rilevanza per le crisi a livello internazionale e dell'Unione;

e)agevolare gli scambi e la condivisione di informazioni, anche con altri organismi pertinenti e altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione, come pure con i paesi terzi, ove opportuno, prestando particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e alle organizzazioni internazionali;

f)mantenere un registro delle misure di crisi nazionali e dell'Unione cui è stato fatto ricorso nelle crisi precedenti che hanno avuto un impatto sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento.

6.Ai fini della modalità di emergenza nel mercato unico di cui all'articolo 14, il gruppo consultivo assiste la Commissione nei compiti seguenti:

a)analizzare le informazioni di rilevanza per le crisi raccolte dagli Stati membri o dalla Commissione;

b)stabilire se i criteri per l'attivazione o la disattivazione della modalità di emergenza sono soddisfatti;

c)fornire consulenza sull'attuazione delle misure scelte per rispondere all'emergenza nel mercato unico a livello dell'Unione;

d)effettuare una revisione delle misure di crisi nazionali;

e)agevolare gli scambi e la condivisione di informazioni, anche con altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione, come pure, se del caso, con paesi terzi, prestando particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e alle organizzazioni internazionali.

7.La Commissione garantisce la partecipazione di tutti gli organismi a livello dell'Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. Il gruppo consultivo attua una cooperazione e un coordinamento stretti, ove opportuno, con altri organismi pertinenti connessi alle crisi a livello dell'Unione. La Commissione garantisce il coordinamento con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell'Unione, quali il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) o il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE. Il gruppo consultivo garantisce lo scambio di informazioni con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze nel quadro dell'UCPM.

8.Il gruppo consultivo si riunisce almeno tre volte l'anno. In occasione della sua prima riunione, su proposta della Commissione e d'intesa con quest'ultima, il gruppo consultivo adotta il suo regolamento interno.

9.Il gruppo consultivo può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni nel contesto dei suoi compiti di cui ai paragrafi da 4 a 6.

Articolo 5
Uffici centrali di collegamento

1.Gli Stati membri designano gli uffici centrali di collegamento responsabili dei contatti, del coordinamento e dello scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri e l'ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione a norma del presente regolamento. Tali uffici di collegamento coordinano e raccolgono i contributi delle pertinenti autorità nazionali competenti.

2.La Commissione designa un ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione per i contatti con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri durante le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico nel quadro del presente regolamento. L'ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione garantisce il coordinamento e lo scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri per la gestione delle modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico.

Parte II
Pianificazione di emergenza del mercato unico

Articolo 6
Protocolli di crisi

1.Tenendo conto del parere del gruppo consultivo e dei contributi degli organismi pertinenti a livello dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione degli Stati membri, un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento con un quadro che definisce i protocolli di crisi riguardanti la cooperazione in materia di crisi, lo scambio di informazioni e la comunicazione in merito alle crisi per le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico, in particolare per quanto riguarda:

a)la cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione per la gestione delle modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico durante le modalità di vigilanza e di emergenza in tutti i settori del mercato unico;

b)le modalità generali per lo scambio sicuro di informazioni;

c)un approccio coordinato alla comunicazione in merito ai rischi e alle crisi anche nei confronti del pubblico con un ruolo di coordinamento per la Commissione;

d)la gestione del quadro.

2.Per garantire una cooperazione tempestiva e uno scambio sicuro di informazioni tra la Commissione, gli organismi pertinenti a livello dell'Unione e gli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri adottano disposizioni amministrative dettagliate, riguardanti:

a)un inventario delle pertinenti autorità nazionali competenti, degli uffici centrali di collegamento designati a norma dell'articolo 5 e dei punti di contatto unici di cui all'articolo 21, dei loro recapiti nonché dei ruoli e delle responsabilità assegnati durante le modalità di vigilanza e di emergenza di cui al presente regolamento nel quadro del diritto nazionale;

b)la consultazione dei rappresentanti degli operatori economici e delle parti sociali, ivi comprese le PMI, sulle loro iniziative e azioni per mitigare le potenziali perturbazioni delle catene di approvvigionamento e rispondere a queste ultime nonché per superare le potenziali carenze di beni e servizi nel mercato unico;

c)la cooperazione a livello tecnico nelle modalità di vigilanza e di emergenza nei vari settori del mercato unico;

d)la comunicazione riguardante i rischi e le emergenze, con un ruolo di coordinamento per la Commissione, tenendo adeguatamente conto delle strutture già esistenti.

3.Al fine di garantire il funzionamento del quadro di cui al paragrafo 1, la Commissione può svolgere test di resistenza, simulazioni nonché revisioni durante e dopo il completamento delle azioni con gli Stati membri e proporre ove necessario agli organismi pertinenti a livello dell'Unione e agli Stati membri di aggiornare il quadro.

Articolo 7
Formazione e
simulazioni

La Commissione organizza la formazione sul coordinamento, sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni riguardanti le crisi di cui all'articolo 6 per il personale degli uffici centrali di collegamento designati. La Commissione organizza simulazioni che coinvolgono il personale degli uffici centrali di collegamento di tutti gli Stati membri sulla base di potenziali scenari di emergenze nel mercato unico.

 

Articolo 8
Segnalazioni ad hoc per un sistema di allerta precoce

1.L'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro notifica senza indebito ritardo alla Commissione e agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri qualsiasi incidente che perturba in modo significativo o può perturbare in modo significativo il funzionamento del mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento (incidenti significativi).

2.Conformemente al diritto dell'Unione e alla legislazione nazionale conforme al diritto dell'Unione, gli uffici centrali di collegamento e qualsiasi pertinente autorità nazionale competente trattano le informazioni di cui al paragrafo 1 in modo tale da rispettarne la riservatezza, proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione europea o dei suoi Stati membri e proteggere la sicurezza e gli interessi commerciali degli operatori economici interessati.

3.Per determinare se la perturbazione o la potenziale perturbazione del funzionamento del mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento di beni e servizi sia significativa e debba essere oggetto di una segnalazione, l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro tiene conto di ciò che segue:

a)il numero di operatori economici interessati dalla perturbazione o potenziale perturbazione;

b)la durata o la durata prevista di una perturbazione o potenziale perturbazione;

c)la zona geografica; la quota del mercato unico interessata dalla perturbazione o potenziale perturbazione; l'impatto su zone geografiche specifiche particolarmente vulnerabili o esposte alle perturbazioni delle catene di approvvigionamento, ivi comprese le regioni ultraperiferiche dell'UE;

d)l'effetto della perturbazione o potenziale perturbazione su fattori di produzione non diversificabili e insostituibili.

Parte III
Vigilanza del mercato unico

Titolo I
Modalità di vigilanza

Articolo 9
Attivazione

1.Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che sussista la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione attiva la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione contiene quanto segue:

a)una valutazione del potenziale impatto della crisi;

b)l'elenco dei beni e dei servizi di importanza strategica interessati;

c) le misure di vigilanza da adottare.

2.L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 10
Proroga e disattivazione

1.Se ritiene che i motivi alla base dell'attivazione della modalità di vigilanza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, continuano a essere validi, e tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, la Commissione può prorogare la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione.

2.Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che non sussiste più la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in relazione a tutte le misure di vigilanza o a una loro parte oppure per tutti i beni e i servizi o per una loro parte, la Commissione disattiva completamente o parzialmente la modalità di vigilanza mediante un atto di esecuzione.

3.Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Titolo II
Misure di vigilanza

Articolo 11
Monitoraggio

1.Quando è stata attivata la modalità di vigilanza conformemente all'articolo 9, le autorità nazionali competenti monitorano le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza strategica individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza.

2.La Commissione prevede mezzi sicuri e standardizzati per la raccolta e il trattamento delle informazioni ai fini del paragrafo 1 con mezzi elettronici. Fatta salva la legislazione nazionale secondo cui le informazioni raccolte che contengono segreti commerciali devono rimanere riservate, è assicurata la riservatezza con riferimento alle informazioni sensibili sul piano commerciale e alle informazioni riguardanti la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri.

3.Gli Stati membri istituiscono e mantengono un inventario degli operatori economici di maggiore rilevanza stabiliti sul rispettivo territorio nazionale che operano lungo le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza strategica individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza.

4.In base all'inventario istituito a norma dell'articolo 6, le autorità nazionali competenti trasmettono richieste di comunicazione di informazioni su base volontaria agli operatori di maggiore rilevanza lungo le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi individuati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9 nonché ad altri portatori di interessi pertinenti stabiliti nel rispettivo territorio nazionale. Tali richieste indicano, in particolare, quali sono le informazioni da fornire riguardo ai fattori che incidono sulla disponibilità dei beni e dei servizi di importanza strategica individuati. Ciascun operatore economico/portatore di interessi che fornisce informazioni su base volontaria lo fa a titolo individuale conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni. Le autorità nazionali competenti trasmettono senza indebito ritardo le risultanze pertinenti alla Commissione e al gruppo consultivo attraverso il rispettivo ufficio centrale di collegamento.

5.Le autorità nazionali competenti tengono in debita considerazione l'onere amministrativo per gli operatori economici, e segnatamente le PMI, che può essere associato alle richieste di informazioni e garantiscono che sia mantenuto a un livello minimo.

6.La Commissione può chiedere al gruppo consultivo di discutere le conclusioni e le prospettive di sviluppo sulla base del monitoraggio delle catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza strategica.

7.In base alle informazioni raccolte attraverso le attività svolte conformemente al paragrafo 1, la Commissione può fornire una relazione sulle conclusioni aggregate.

Articolo 12
Riserve strategiche

1.Tra i beni di importanza strategica elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione può individuare quelli per cui può essere necessario costituire una riserva al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato unico, tenendo conto della probabilità e dell'impatto delle carenze. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Le risorse che fanno parte della riserva rescEU conformemente all'articolo 12 della decisione n. 1313/2013/UE sono escluse dall'applicazione del presente articolo.

2.La Commissione può chiedere, mediante atti di esecuzione, che gli Stati membri forniscano informazioni sui beni di cui a un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, per quanto riguarda tutto ciò che segue:

a)le scorte presenti nel loro territorio;

b)eventuali possibilità di ulteriori acquisti;

c)eventuali opzioni di approvvigionamento alternative;

d)ulteriori informazioni che potrebbero garantire la disponibilità di tali beni.

L'atto di esecuzione specifica i beni per cui devono essere fornite le informazioni.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli delle riserve strategiche di beni di importanza strategica da loro detenute e i livelli di altre scorte di tali beni detenute sul loro territorio.

3.Tenendo in debita considerazione le scorte detenute dagli operatori economici o che questi ultimi stanno costituendo sul loro territorio, gli Stati membri si adoperano al meglio per costituire riserve strategiche dei beni di importanza strategica individuati conformemente al paragrafo 1. La Commissione assiste gli Stati membri per coordinare e ottimizzare gli sforzi da essi compiuti.

4.Laddove la costituzione di riserve strategiche dei beni di importanza strategica individuati a norma del paragrafo 1 può essere resa più efficace attuando un'ottimizzazione tra gli Stati membri, la Commissione può stilare e aggiornare periodicamente, mediante atti di esecuzione, un elenco di obiettivi individuali riguardanti le quantità e i termini per tali riserve strategiche che gli Stati membri dovrebbero mantenere. Nella definizione degli obiettivi individuali per ciascuno Stato membro, la Commissione tiene in considerazione:

a)la probabilità e l'impatto delle carenze di cui al paragrafo 1;

b)il livello delle scorte esistenti degli operatori economici e delle riserve strategiche in tutta l'Unione nonché qualsiasi informazione sulle attività che gli operatori economici hanno avviato per aumentare le loro scorte;

c)i costi per la costituzione e il mantenimento di tali riserve strategiche.

5.Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione sullo stato delle loro riserve strategiche. Se ha raggiunto gli obiettivi individuali di cui al paragrafo 4, uno Stato membro comunica alla Commissione l'eventuale disponibilità di scorte dei beni in questione superiori al proprio obiettivo. Gli Stati membri le cui riserve non hanno raggiunto gli obiettivi individuali spiegano alla Commissione i motivi di tale situazione. La Commissione agevola la cooperazione tra gli Stati membri che hanno già raggiunto i loro obiettivi e gli altri Stati membri.

6.Se le riserve strategiche di uno Stato membro continuano a essere notevolmente inferiori rispetto agli obiettivi individuali di cui al paragrafo 4 e gli operatori economici sul suo territorio non sono in grado di compensare tale carenza, la Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità di adottare ulteriori misure per la costituzione di riserve strategiche dei beni di importanza strategica individuati a norma del paragrafo 1.

In seguito a tale valutazione, se, con il sostegno di dati oggettivi, la Commissione stabilisce che

a)le necessità riguardanti la merce in questione rimangono invariate o sono aumentate rispetto alla situazione del momento nel quale l'obiettivo di cui al paragrafo 4 è stato inizialmente fissato o è stato da ultimo modificato a norma dell'articolo 4,

b)l'accesso alla merce in questione è indispensabile per garantire la preparazione a un'emergenza nel mercato unico,

c)lo Stato membro interessato non ha fornito prove sufficienti per spiegare il mancato conseguimento dell'obiettivo individuale, e

d)sussistono circostanze eccezionali, nel senso che la mancata costituzione di tali riserve strategiche da parte di tale Stato membro, in considerazione della sua importanza per la catena di approvvigionamento interessata, mette gravemente in pericolo la preparazione dell'Unione dinanzi a una minaccia imminente di un'emergenza nel mercato unico,

la Commissione può adottare un atto di esecuzione imponendo allo Stato membro in questione di costituire le sue riserve strategiche dei beni in questione entro un termine stabilito.

7.Quando agisce a norma del presente articolo, la Commissione si adopera per garantire che la costituzione di riserve strategiche non dia luogo a una pressione eccessiva sulle catene di approvvigionamento dei beni individuati conformemente al paragrafo 1 o sulla capacità di bilancio dello Stato membro interessato.

La Commissione tiene pienamente in considerazione eventuali preoccupazioni espresse dagli Stati membri in materia di sicurezza nazionale.

8.Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Parte IV
Emergenza nel mercato unico

Titolo I
Modalità di emergenza

Articolo 13 
Criteri per l'attivazione

1.In sede di valutazione della gravità di una perturbazione al fine di stabilire se l'impatto di una crisi sul mercato unico si configuri come un'emergenza nel mercato unico, la Commissione, sulla base di prove concrete e affidabili, tiene conto almeno degli indicatori seguenti:

a)l'attivazione dovuta alla crisi di eventuali meccanismi di risposta alle crisi del Consiglio pertinenti, del meccanismo unionale di protezione civile o dei meccanismi creati nell'ambito del quadro di sicurezza sanitaria dell'UE, ivi compresi [la proposta di] regolamento (UE) …/… relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e [la proposta di] regolamento (UE) …/… del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi;

b)una stima del numero di operatori economici o di utenti che fanno affidamento sul settore o sui settori del mercato unico colpiti dalla perturbazione ai fini della fornitura dei beni o dei servizi in questione;

c)l'importanza dei beni o dei servizi in questione per gli altri settori;

d)gli impatti in termini di entità e di durata sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza;

e)il fatto che gli operatori economici interessati non siano stati in grado di fornire una soluzione entro un lasso di tempo ragionevole agli aspetti particolari della crisi su base volontaria;

f)la posizione di mercato degli operatori economici interessati nel settore o nei settori in questione;

g)la zona geografica che è e potrebbe essere interessata, ivi compresi eventuali impatti transfrontalieri sul funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili per il mantenimento di attività economiche o sociali vitali nel mercato unico;

h)l'importanza dell'operatore economico interessato nel mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento dei beni o dei servizi, tenendo conto della disponibilità di mezzi alternativi per la fornitura di tali beni o servizi; e

i)l'assenza di beni, fattori di produzione o servizi sostitutivi.

Articolo 14
Attivazione

1.La modalità di emergenza nel mercato unico può essere attivata senza la previa attivazione della modalità di vigilanza del mercato unico in relazione ai medesimi servizi o beni. Se è stata precedentemente attivata la modalità di vigilanza, la modalità di emergenza può sostituirla parzialmente o completamente.

2.Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che sussista un'emergenza nel mercato unico, la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di emergenza nel mercato unico.

3.Il Consiglio può attivare la modalità di emergenza nel mercato unico mediante un atto di esecuzione del Consiglio. Il periodo di attivazione è specificato nell'atto di esecuzione ed è al massimo pari a sei mesi.

4.L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico per determinati servizi e beni non impedisce l'attivazione o il proseguimento dell'applicazione della modalità di vigilanza né l'attuazione delle misure di cui agli articoli 11 e 12 in relazione ai medesimi servizi e beni.

5.Non appena è attivata la modalità di emergenza nel mercato unico, la Commissione adotta senza indugio un elenco di beni e servizi di rilevanza per le crisi mediante un atto di esecuzione. L'elenco può essere modificato mediante atti di esecuzione.

6. L'atto di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 5 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.

Articolo 15 
Proroga e disattivazione

1.Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene necessaria una proroga della modalità di emergenza nel mercato unico, la Commissione propone al Consiglio di prorogare la modalità di emergenza nel mercato unico. In caso di cambiamenti urgenti ed eccezionali delle circostanze, la Commissione si adopera in tal senso al più tardi entro 30 giorni prima della scadenza del periodo per il quale è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico. Il Consiglio può prorogare la modalità di emergenza nel mercato unico al massimo di sei mesi per volta mediante un atto di esecuzione.

2.Se dispone di prove concrete e affidabili sull'opportunità di disattivare l'emergenza nel mercato unico, il gruppo consultivo può formulare un parere a tal fine e trasmetterlo alla Commissione. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che non sussista più un'emergenza nel mercato unico, la Commissione propone senza indugio al Consiglio la disattivazione della modalità di emergenza nel mercato unico.

3.Le misure adottate conformemente agli articoli da 24 a 33 e a norma delle procedure di emergenza introdotte nei rispettivi quadri giuridici dell'Unione mediante le modifiche alle normative settoriali relative ai prodotti di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 e (UE) n. 305/2011 e introduce procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico nonché alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico cessano di applicarsi dal momento della disattivazione della modalità di emergenza nel mercato unico. La Commissione presenta al Consiglio una valutazione sull'efficacia delle misure adottate per affrontare l'emergenza nel mercato unico entro tre mesi dalla scadenza delle misure, sulla base delle informazioni raccolte attraverso il meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 11.

Titolo II
Libera circolazione durante le emergenze nel mercato unico

Capo I
Misure per ripristinare e agevolare la libera circolazione

Articolo 16
Prescrizioni generali per le misure che limitano la libera circolazione per far fronte a un'emergenza nel mercato unico

1.Nell'adottare e applicare misure nazionali in risposta a un'emergenza nel mercato unico e alla crisi che vi soggiace, gli Stati membri garantiscono che le loro azioni siano pienamente conformi al trattato e al diritto dell'Unione e, in particolare, alle prescrizioni di cui al presente articolo.

2.Eventuali restrizioni sono limitate nel tempo e abrogate non appena la situazione lo consente. Qualsiasi restrizione dovrebbe inoltre tenere conto della situazione delle regioni frontaliere.

3.Qualsiasi obbligo imposto ai cittadini e alle imprese non crea oneri amministrativi indebiti o inutili.

4.Gli Stati membri informano in modo chiaro e inequivocabile i cittadini, i consumatori, le imprese, i lavoratori e i loro rappresentanti in merito alle misure che incidono sui loro diritti di libera circolazione.

5.Gli Stati membri provvedono affinché tutti i portatori di interessi siano informati delle misure che limitano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori e i prestatori di servizi, prima della loro entrata in vigore. Gli Stati membri garantiscono un dialogo continuo con i portatori di interessi, che comprende la comunicazione con le parti sociali e i partner internazionali.

Articolo 17
Restrizioni dei diritti di libera circolazione vietate durante un'emergenza nel mercato unico

1.Durante la modalità di emergenza nel mercato unico e nel rispondere a un'emergenza nel mercato unico, gli Stati membri si astengono dall'introdurre:

a)divieti di esportazione all'interno dell'Unione o altre misure di effetto equivalente su beni o servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5;

b)restrizioni all'esportazione di merci o alla prestazione o ricezione di servizi all'interno dell'Unione, o misure di effetto equivalente, qualora tali restrizioni provochino:

i) la perturbazione delle catene di approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, o

ii) l'insorgenza o l'aggravarsi delle carenze di tali beni e servizi nel mercato unico;

c)discriminazioni tra Stati membri o tra cittadini, anche nel loro ruolo di prestatori di servizi o di lavoratori, basate direttamente sulla nazionalità o, nel caso di imprese, sull'ubicazione della sede legale, dell'amministrazione centrale o della sede principale di attività;

d)restrizioni alla libera circolazione delle persone coinvolte nella produzione di beni di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, e loro parti, o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, o altre misure di effetto equivalente che:

i)     comportino carenze di forza lavoro necessaria nel mercato unico, e quindi la perturbazione delle catene di approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi, o facciano insorgere o aggravino le carenze di tali beni e servizi nel mercato unico, oppure

ii)    siano direttamente discriminatorie sulla base della cittadinanza della persona.

2.Durante la modalità di emergenza nel mercato unico e nel rispondere all'emergenza nel mercato unico, gli Stati membri si astengono dalle azioni seguenti, a meno che non siano inerenti alla natura della crisi:

a)applicare alle merci originarie di uno Stato membro confinante, di qualsiasi altro Stato membro o di un gruppo di Stati membri norme più generose rispetto a quelle applicate alle merci originarie di altri Stati membri;

b)rifiutare selettivamente l'ingresso nel loro territorio di merci originarie di determinati Stati membri;

c)introdurre divieti all'esercizio del trasporto merci.

3.Durante la modalità di emergenza nel mercato unico e nel rispondere a un'emergenza nel mercato unico, gli Stati membri si astengono dalle azioni seguenti, a meno che non siano inerenti alla natura della crisi o dell'emergenza nel mercato unico:

a)vietare taluni tipi di servizi o talune modalità di prestazione di servizi;

b)bloccare i flussi di trasporto passeggeri.

4.Durante la modalità di emergenza nel mercato unico e nel rispondere all'emergenza nel mercato unico, gli Stati membri si astengono dalle azioni seguenti:

a)attuare norme più generose per i viaggi da/verso uno Stato membro o da/verso un altro Stato membro o gruppo di Stati membri, rispetto alle norme applicate ai viaggi da/verso altri Stati membri, a meno che ciò non sia inerente alla natura della crisi o dell'emergenza nel mercato unico;

b)negare ai beneficiari del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione il diritto di entrare nel territorio del loro Stato membro di cittadinanza o di residenza, il diritto di uscire dal territorio degli Stati membri per recarsi nello Stato membro di cittadinanza o di residenza o il diritto di transito attraverso uno Stato membro per raggiungere lo Stato membro di cittadinanza o di residenza;

c)vietare i viaggi di lavoro connessi ad attività di ricerca e sviluppo nel campo di beni connessi alla crisi ed elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, nonché alla loro produzione oppure alla loro immissione sul mercato o alle relative ispezioni;

d)imporre divieti sui viaggi, compresi i viaggi per motivi familiari imperativi, che non siano adeguati al conseguimento di un legittimo interesse pubblico presumibilmente perseguito da tali misure o che vadano manifestamente oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo;

e)imporre restrizioni ai lavoratori e ai prestatori di servizi e ai loro rappresentanti, a meno che ciò non sia inerente alla natura della crisi/dell'emergenza nel mercato unico e non vada manifestamente oltre quanto necessario a tale scopo.

5.Quando è stata attivata un'emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 14 e le attività esercitate dai prestatori di servizi, dai rappresentanti delle imprese e dai lavoratori non sono interessate dalla crisi nello Stato membro ed è possibile viaggiare in sicurezza nonostante la crisi, tale Stato membro non impone a tali categorie di persone di altri Stati membri restrizioni di viaggio che impedirebbero loro di accedere al loro luogo di attività o di lavoro.

6.Quando è stata attivata un'emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 14 e delle circostanze eccezionali dovute alla crisi non consentono a tutti i prestatori di servizi, a tutti rappresentanti delle imprese e a tutti lavoratori di altri Stati membri di viaggiare e di avere libero accesso al loro luogo di attività o di lavoro, e tuttavia è ancora possibile viaggiare, gli Stati membri non impongono restrizioni di viaggio:

a)ai prestatori di servizi che forniscono servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, o ai rappresentanti delle imprese o ai lavoratori coinvolti nella produzione di beni di rilevanza per le crisi o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, per consentire loro di accedere al loro luogo di attività, se le attività nel settore interessato sono ancora autorizzate nello Stato membro;

b)agli operatori della protezione civile, per consentire loro di accedere senza restrizioni al loro luogo di attività con le loro attrezzature in qualsiasi Stato membro.

7.Nell'adozione delle misure di cui alla presente disposizione, gli Stati membri garantiscono il pieno rispetto dei trattati e del diritto dell'Unione. Nulla di quanto contenuto nella presente disposizione è da interpretarsi come un'autorizzazione o una giustificazione di restrizioni alla libera circolazione contrarie ai trattati o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione.

Articolo 18
Misure di sostegno

1.Durante la modalità di emergenza nel mercato unico la Commissione può prevedere misure di sostegno per rafforzare la libera circolazione delle persone di cui all'articolo 17, paragrafi 6 e 7, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 422, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.

2.Durante la modalità di emergenza nel mercato unico, se stabilisce che gli Stati membri hanno predisposto dei modelli per attestare che la persona o l'operatore economico è un prestatore di servizi che fornisce servizi di rilevanza per le crisi, un rappresentante d'impresa o un lavoratore coinvolto nella produzione di beni di rilevanza per le crisi o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi o un operatore della protezione civile, e ritiene che l'uso di modelli diversi da parte di ciascuno Stato membro sia un ostacolo alla libera circolazione durante un periodo di emergenza nel mercato unico, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, rilasciare dei modelli per attestare che tali persone soddisfano i criteri pertinenti per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 6, in tutti gli Stati membri, se lo ritiene necessario per sostenere la libera circolazione di tali categorie di persone e delle loro attrezzature durante l'emergenza in corso nel mercato unico,.

3.Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.

Capo II
Trasparenza e assistenza amministrativa

Articolo 19
Notifiche

1.Durante l'emergenza nel mercato unico gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di misura di rilevanza per le crisi che limiti la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, nonché le restrizioni di rilevanza per le crisi alla libera circolazione delle persone, compresi i lavoratori, indicando le ragioni di tali misure.

Tale notifica non impedisce agli Stati membri di adottare le misure in questione qualora sia necessaria un'azione immediata per motivi dovuti a circostanze gravi e imprevedibili. Gli Stati membri notificano immediatamente la misura adottata, motivando la necessità di tale adozione immediata.

2.Gli Stati membri forniscono alla Commissione una dichiarazione con le ragioni per cui l'adozione di tale misura è giustificata e proporzionata, qualora tali ragioni non siano già state chiarite nella misura notificata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo integrale delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che contengono la misura o sono modificate da essa.

3.Per le notifiche di cui al presente articolo, gli Stati membri utilizzano il sistema d'informazione istituito per le notifiche ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio 50 .

4.La Commissione comunica senza indugio le misure notificate agli altri Stati membri e le condivide al contempo con il gruppo consultivo.

5.Se decide di esprimere un parere su una misura notificata, il gruppo consultivo lo esprime entro quattro giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Commissione della notifica relativa a tale misura.

6.La Commissione provvede affinché i cittadini e le imprese siano informati delle misure notificate, a meno che gli Stati membri non richiedano che le misure restino riservate o la Commissione ritenga che la divulgazione di tali misure inciderebbe sulla sicurezza e sull'ordine pubblico dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, nonché delle decisioni e delle osservazioni degli Stati membri adottate a norma del presente articolo.

7.Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di misura notificato di dieci giorni a decorrere dalla data di ricezione da parte della Commissione della notifica di cui al presente articolo.

8.Entro dieci giorni dalla data di ricezione della notifica la Commissione esamina la compatibilità di qualsiasi progetto di misura o di qualsiasi misura adottata con il diritto dell'Unione, compresi gli articoli 16 e 17 del presente regolamento, nonché con i principi di proporzionalità e di non discriminazione, e può formulare osservazioni sulla misura notificata qualora sussistano motivi immediatamente ovvi e gravi per ritenere che il progetto o la misura in questione non siano conformi al diritto dell'Unione. Lo Stato membro notificante tiene conto di tali osservazioni. La Commissione può prorogare il termine di dieci giorni in circostanze eccezionali, in particolare per ricevere pareri scientifici, prove o perizie tecniche nel contesto di una situazione in evoluzione. La Commissione illustra i motivi che giustificano tale proroga, fissa un nuovo termine e informa senza indugio gli Stati membri in merito al nuovo termine e ai motivi della proroga.

9.Anche gli Stati membri possono trasmettere osservazioni allo Stato membro che ha notificato una misura e tale Stato membro tiene conto di tali osservazioni.

10.Lo Stato membro notificante comunica alla Commissione le misure che intende adottare per conformarsi alle osservazioni formulate a norma del paragrafo 8 entro dieci giorni dalla ricezione delle stesse.

11.Se ritiene che le misure comunicate dallo Stato membro notificante non siano ancora conformi al diritto dell'Unione, la Commissione può emettere, entro 30 giorni dalla comunicazione, una decisione che impone a tale Stato membro di astenersi dall'adottare il progetto di misura notificato. Lo Stato membro notificante comunica senza indugio alla Commissione il testo adottato di un progetto di misura notificato.

12.Se ritiene che una misura già adottata di cui ha ricevuto notifica non sia conforme al diritto dell'Unione, la Commissione può emettere, entro 30 giorni dalla notifica, una decisione che impone allo Stato membro di abolirla. Se modifica la misura adottata notificata, lo Stato membro notificante comunica senza indugio il testo della misura rivista.

13. Il periodo di 30 giorni di cui ai paragrafi 11 e 12 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione per tenere conto di nuove circostanze, in particolare per ricevere pareri scientifici, prove o perizie tecniche nel contesto di una situazione in evoluzione. La Commissione illustra i motivi che giustificano tale proroga, fissa un nuovo termine e informa senza indugio gli Stati membri in merito al nuovo termine e ai motivi della proroga.

14.Le decisioni della Commissione di cui ai paragrafi 11 e 12 si basano sulle informazioni disponibili e possono essere emesse qualora sussistano motivi immediatamente ovvi e gravi per ritenere che le misure notificate non siano conformi al diritto dell'Unione, compresi gli articoli 16 o 17 del presente regolamento, al principio di proporzionalità o al principio di non discriminazione. L'adozione di tali decisioni non pregiudica la possibilità per la Commissione di adottare misure in una fase successiva, compreso l'avvio di una procedura di infrazione sulla base dell'articolo 258 TFUE.

15.Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che ciò non sia espressamente richiesto dallo Stato membro notificante. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere relativa a un progetto di misura e debitamente motivata.

16.La Commissione pubblica il testo delle misure adottate dagli Stati membri nel contesto dell'emergenza nel mercato unico che limitano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, e sono state comunicate tramite le notifiche di cui al presente articolo e in altro modo. Il testo delle misure è pubblicato entro un giorno lavorativo dalla sua ricezione mediante una piattaforma elettronica gestita dalla Commissione.

Articolo 20
Collegamento ad altri meccanismi di notifica

1.Qualora uno Stato membro sia tenuto a notificare una misura a norma dell'articolo 19 del presente regolamento e dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 51 , si considera che una notifica effettuata a norma del presente regolamento soddisfi anche l'obbligo di notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535.

2.Qualora uno Stato membro sia tenuto a notificare una misura a norma dell'articolo 19 del presente regolamento e dell'articolo 15, paragrafo 7, o dell'articolo 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 52 , si considera che una notifica effettuata a norma del presente regolamento soddisfi anche gli obblighi di notifica di cui alla direttiva 2006/123/CE. Analogamente, le decisioni della Commissione di cui all'articolo 19, paragrafi 11 e 12, del presente regolamento sono considerate decisioni adottate a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2006/123/CE ai fini di tale direttiva.

3.Qualora uno Stato membro sia tenuto a notificare una misura a norma dell'articolo 19 del presente regolamento e a informare la Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 53 , si considera che la notifica soddisfi anche l'obbligo di informazione di cui all'articolo 59, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 21
Punti di contatto unici negli Stati membri

1.Gli Stati membri gestiscono punti di contatto unici nazionali che forniscono ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici e ai lavoratori, nonché ai loro rappresentanti, l'assistenza seguente:

a)assistenza nella richiesta e nell'ottenimento di informazioni sulle restrizioni nazionali alla libera circolazione di merci, servizi, persone e lavoratori che riguardano un'emergenza nel mercato unico attivata;

b)assistenza nell'espletamento di eventuali procedure e formalità di crisi a livello nazionale introdotte a causa dell'emergenza nel mercato unico attivata.

2.Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini, i consumatori, gli operatori economici e i lavoratori, nonché i loro rappresentanti, possano ricevere dalle autorità competenti, su loro richiesta e tramite i rispettivi punti di contatto unici, informazioni sul modo in cui le rispettive misure nazionali di risposta alle crisi sono generalmente interpretate e applicate. Ove opportuno, tali informazioni comprendono una guida passo dopo passo. Le informazioni sono fornite in un linguaggio chiaro e comprensibile. Esse sono facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e sono aggiornate.

Articolo 22
Punto di contatto unico a livello dell'Unione

1.La Commissione istituisce e gestisce un punto di contatto unico a livello dell'Unione.

2.Il punto di contatto unico a livello dell'Unione fornisce ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici, ai lavoratori e ai loro rappresentanti l'assistenza seguente:

a)assistenza nella richiesta e nell'ottenimento di informazioni in merito alle misure di risposta alle crisi a livello dell'Unione che sono pertinenti per l'emergenza nel mercato unico attivata o che incidono sull'esercizio della libera circolazione di merci, servizi, persone e lavoratori;

b)assistenza nell'espletamento di eventuali procedure e formalità di crisi introdotte a livello dell'Unione a causa dell'emergenza nel mercato unico attivata;

c)compilazione di un elenco comprendente tutte le misure di crisi nazionali e i punti di contatto nazionali.

Titolo III
Misure di risposta alle emergenze nel mercato unico

Capo I
Richieste di informazioni mirate e disponibilità di beni e servizi di rilevanza per le crisi

Articolo 23
Requisito della doppia attivazione

1.Le misure vincolanti incluse nel presente capo possono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, primo comma, e all'articolo 27, paragrafo 2, e possono essere adottate solo dopo l'attivazione di un'emergenza nel mercato unico mediante un atto di esecuzione del Consiglio in conformità all'articolo 14.

2.Un atto di esecuzione che introduce una misura inclusa nel presente capo elenca in modo chiaro e specifico i beni e i servizi di rilevanza per le crisi cui si applica tale misura. Tale misura si applica solo per la durata della modalità di emergenza.

Articolo 24
Richieste di informazioni agli operatori economici

1.Nei casi in cui si sono verificate gravi carenze connesse alle crisi, o ne sussiste la minaccia immediata, la Commissione può invitare le organizzazioni rappresentative o gli operatori economici delle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi a fornirle, su base volontaria ed entro un termine stabilito, informazioni specifiche sulle capacità produttive e sulle eventuali scorte esistenti di beni di rilevanza per le crisi e di loro componenti negli impianti di produzione dell'Unione e negli impianti di paesi terzi che gestiscono, cui commissionano o da cui acquistano approvvigionamenti, nonché informazioni su eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento entro un determinato termine.

2.Se i destinatari non trasmettono le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1 entro il termine stabilito senza fornire una valida giustificazione in tal senso, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, imporre loro di trasmettere le informazioni, indicando nell'atto di esecuzione i motivi per cui ciò è proporzionato e necessario, specificando i beni e i servizi di rilevanza per le crisi e i destinatari interessati dalla richiesta di informazioni nonché le informazioni richieste e fornendo, ove necessario, un modello con le domande che possono essere rivolte agli operatori economici.

3.Le informazioni richieste di cui al paragrafo 1 possono riguardare:

a)informazioni mirate trasmesse alla Commissione in merito alle capacità produttive e alle eventuali scorte esistenti di beni di rilevanza per le crisi e di loro componenti negli impianti di produzione situati nell'Unione e negli impianti di produzione situati in un paese terzo che l'organizzazione o l'operatore di cui al paragrafo 1 gestisce, oppure cui commissiona o da cui acquista approvvigionamenti, nel pieno rispetto dei segreti commerciali e d'impresa, accompagnate dalla richiesta di trasmettere alla Commissione un calendario della produzione prevista nei tre mesi successivi negli impianti di produzione situati nell'Unione, nonché eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento;

b)altre informazioni necessarie per valutare la natura o la portata di determinate perturbazioni o carenze che interessano la catena di approvvigionamento.

4.In seguito all'attivazione delle richieste di informazioni obbligatorie agli operatori economici mediante un atto di esecuzione, la Commissione trasmette una decisione formale a ciascuna delle organizzazioni rappresentative o a ciascuno degli operatori economici delle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi individuati nell'atto di esecuzione, invitandoli a fornire le informazioni specificate nell'atto di esecuzione. La Commissione si basa, ove possibile, sugli elenchi di contatti pertinenti e disponibili degli operatori economici attivi nelle catene di approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi selezionate, compilati dagli Stati membri. La Commissione può ottenere le informazioni necessarie sugli operatori economici pertinenti dagli Stati membri.

5.Le decisioni della Commissione contenenti richieste di informazioni individuali includono un riferimento all'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 su cui sono basate e alle situazioni di gravi carenze connesse alle crisi o alla minaccia immediata di tali carenze da cui hanno avuto origine. Qualsiasi richiesta di informazioni è debitamente giustificata e proporzionata in termini di volume, natura e granularità dei dati, nonché di frequenza di accesso ai dati richiesti, ed è necessaria per la gestione dell'emergenza o per la compilazione di statistiche ufficiali pertinenti. La richiesta stabilisce un termine ragionevole entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa tiene conto dello sforzo che l'operatore economico o l'organizzazione rappresentativa devono compiere per raccogliere e mettere a disposizione i dati. La decisione formale contiene inoltre garanzie per la protezione dei dati conformemente all'articolo 39 del presente regolamento, garanzie di non divulgazione di informazioni commerciali sensibili contenute nella risposta a norma dell'articolo 25 e informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in linea con il pertinente diritto dell'Unione, nonché le ammende previste all'articolo 28 in caso di inosservanza e il termine per la risposta.

6.I proprietari degli operatori economici o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche, imprese o aziende, o associazioni prive di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base al loro statuto possono fornire le informazioni richieste per conto dell'operatore economico o dell'associazione di operatori economici interessati. Ogni operatore economico o associazione di operatori economici fornisce le informazioni richieste su base individuale conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

7.La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi avverso le decisioni con le quali la Commissione ha imposto una richiesta di informazioni obbligatoria a un operatore economico.

8.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.

Articolo 25
Riservatezza e trattamento delle informazioni

1.Le informazioni ricevute a seguito dell'applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.

2.Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili e riservate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.

3.Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.

4.La Commissione può presentare al gruppo consultivo di cui all'articolo 4 informazioni aggregate basate su tutte le informazioni raccolte a norma dell'articolo 24.

5.La Commissione non condivide alcuna informazione in modo tale da poter determinare l'identificazione di un singolo operatore quando la condivisione dell'informazione comporta un potenziale danno commerciale o alla reputazione per tale operatore o la divulgazione di segreti commerciali.

Articolo 26
Modifiche mirate alla normativa armonizzata sui prodotti

Quando la modalità di emergenza nel mercato unico è stata attivata mediante un atto di esecuzione del Consiglio adottato a norma dell'articolo 14 e vi è una carenza di beni di rilevanza per le crisi, la Commissione può attivare, mediante atti di esecuzione, le procedure di emergenza incluse nei quadri giuridici dell'Unione modificati dal [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 e (UE) n. 305/2011 e introduce procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico] in relazione ai beni di rilevanza per le crisi, indicando quali sono i beni di rilevanza per le crisi e le procedure di emergenza soggetti all'attivazione, fornendo le ragioni di tale attivazione e della sua proporzionalità e indicando la durata di tale attivazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.

Articolo 27
Ordinativi classificati come prioritari

1.La Commissione può invitare uno o più operatori economici di catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi stabiliti nell'Unione ad accettare determinati ordinativi per la produzione o l'approvvigionamento di beni di rilevanza per le crisi e ad attribuire la priorità a tali ordinativi ("ordinativo classificato come prioritario").

2.Se un operatore economico non accetta gli ordinativi classificati come prioritari e non vi attribuisce la priorità, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità e la proporzionalità di ricorrere agli ordinativi classificati come prioritari; in tali casi la Commissione concede all'operatore economico interessato, nonché a tutte le parti su cui sia dimostrabile un'influenza del potenziale ordinativo classificato come prioritario, la possibilità di esprimere la propria posizione entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione alla luce delle circostanze del caso. In circostanze eccezionali, a seguito di tale valutazione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione destinato all'operatore economico interessato imponendo a quest'ultimo di accettare gli ordinativi classificati come prioritari specificati nell'atto di esecuzione e di attribuirvi la priorità, o di spiegare per quale motivo non è possibile o opportuno per l'operatore procedere in tal senso. La decisione della Commissione è basata su dati oggettivi che dimostrano che attribuire la priorità a tali ordinativi è indispensabile per garantire il mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato unico.

3.Se l'operatore economico destinatario della decisione di cui al paragrafo 2 accoglie l'obbligo di accettare gli ordinativi specificati nella decisione e di attribuirvi la priorità, tale obbligo prevale su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico.

4.Se l'operatore economico destinatario della decisione di cui al paragrafo 2 rifiuta di accogliere l'obbligo di accettare gli ordinativi specificati nella decisione e di attribuirvi la priorità, tale operatore fornisce alla Commissione, entro dieci giorni dalla notifica della decisione, una spiegazione motivata che illustri i motivi debitamente giustificati per cui non può o non ritiene opportuno, alla luce degli obiettivi della presente disposizione, ottemperare all'obbligo. Tali motivi includono l'incapacità dell'operatore di eseguire l'ordinativo classificato come prioritario a causa di una capacità produttiva insufficiente o di un grave rischio che l'accettazione dell'ordinativo comporti particolari difficoltà o oneri economici per l'operatore, oppure altre considerazioni di analoga gravità.

La Commissione può pubblicare tale spiegazione motivata o parti di essa, tenendo debitamente conto della riservatezza commerciale.

5.Se un operatore economico stabilito nell'Unione è soggetto a una misura di un paese terzo che comporta un ordinativo classificato come prioritario, tale operatore informa in merito la Commissione.

6.La Commissione adotta la decisione di cui al paragrafo 2 conformemente al diritto dell'Unione applicabile, compresi i principi di necessità e proporzionalità, e agli obblighi dell'Unione ai sensi del diritto internazionale. La decisione tiene conto in particolare degli interessi legittimi dell'operatore economico interessato e di tutte le informazioni disponibili sui costi e sugli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. La decisione indica la base giuridica per la sua adozione, fissa i termini entro i quali deve essere eseguito l'ordinativo classificato come prioritario e, ove applicabile, specifica il prodotto e la quantità. Essa riporta altresì le ammende di cui all'articolo 28 per la mancata osservanza della decisione. L'ordinativo classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole.

7.Se un operatore economico accetta l'ordinativo classificato come prioritario e vi attribuisce la priorità, tale operatore non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro necessarie per soddisfare l'ordinativo classificato come prioritario. La responsabilità è esclusa solo nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali sia necessaria per rispettare l'attribuzione di priorità richiesta.

8.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.

Articolo 28
Ammende inflitte agli operatori per inosservanza dell'obbligo di rispondere alle richieste di informazioni obbligatorie o di soddisfare gli ordinativi classificati come prioritari

1.Ove ritenuto necessario e proporzionato la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende:

a)se un'organizzazione rappresentativa degli operatori economici o un operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 24, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto;

b)se un operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, non ottempera all'obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo incombente a un paese terzo a norma dell'articolo 27, o non fornisce i motivi della mancata accettazione di un ordinativo classificato come prioritario;

c)se un operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, non rispetta l'obbligo assunto di attribuire la priorità a determinati ordinativi di beni di rilevanza per le crisi ("ordinativo classificato come prioritario") a norma dell'articolo 27.

2.Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non superano i 200 000 EUR.

3.Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), non superano l'1 % del fatturato medio giornaliero realizzato nell'esercizio sociale precedente per ogni giorno lavorativo di inosservanza dell'obbligo a norma dell'articolo 27 (ordinativi classificati come prioritari), calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione, senza superare l'1 % del fatturato totale realizzato nell'esercizio sociale precedente.

4.Nel fissare l'importo dell'ammenda si tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'operatore economico interessato, nonché della natura, della gravità e della durata della violazione, tenendo in debita considerazione i principi di proporzionalità e di adeguatezza.

5.La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi avverso le decisioni con le quali la Commissione ha fissato un'ammenda. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda inflitta.

Articolo 29
Termine di prescrizione per l'imposizione delle ammende

1.Il potere conferito alla Commissione di infliggere ammende a norma dell'articolo 30 è soggetto ai seguenti termini di prescrizione:

a)due anni in caso di violazione delle disposizioni relative alle richieste di informazioni a norma dell'articolo 24;

b)tre anni in caso di violazione delle disposizioni relative all'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di beni di rilevanza per le crisi a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.

2.Il termine decorre dal giorno in cui la Commissione viene a conoscenza della violazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'infrazione.

3.Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento interrompe il termine di prescrizione.

4.L'interruzione del termine di prescrizione si applica a tutte le parti ritenute responsabili di aver partecipato alla violazione.

5.Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Tuttavia il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione è trascorso senza che la Commissione abbia imposto un'ammenda. Tale termine è prorogato del periodo durante il quale la prescrizione è sospesa in quanto la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 30

Termine di prescrizione per l'esecuzione delle ammende

1.Il potere conferito alla Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 28 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.Il termine decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

3.Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle ammende è interrotto:

a)dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale dell'ammenda, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica;

b)a seguito di ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda.

4.Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

5.Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle ammende è sospeso finché:

a)è concesso un periodo di tempo per il pagamento;

b)l'esecuzione forzata del pagamento è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 31

Diritto di essere ascoltati per l'imposizione di ammende

1.Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 28, la Commissione dà all'operatore economico o alle organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati la possibilità di essere ascoltati in merito:

a)alle conclusioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni;

b)alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle conclusioni preliminari di cui alla lettera a).

2.Le imprese e le organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessate possono presentare le loro osservazioni sulle conclusioni preliminari della Commissione entro un termine che la Commissione fissa nelle sue conclusioni preliminari e che non può essere inferiore a 21 giorni.

3.La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali gli operatori economici e le organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati sono stati posti in condizione di esprimersi.

4.I diritti di difesa dell'operatore economico o delle organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L'operatore economico o le organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati hanno il diritto di accedere al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse degli operatori economici alla protezione dei loro segreti commerciali. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che la Commissione divulghi e utilizzi le informazioni necessarie a dimostrare una violazione.

Capo II 
Altre misure per garantire la disponibilità di beni e servizi di rilevanza per le crisi

Articolo 32 
Distribuzione coordinata delle riserve strategiche

Nei casi in cui le riserve strategiche costituite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 12 si rivelano insufficienti a soddisfare le esigenze connesse all'emergenza nel mercato unico, la Commissione, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, può raccomandare agli Stati membri di distribuire le riserve strategiche in modo mirato, ove possibile, tenendo conto della necessità di non aggravare ulteriormente le perturbazioni del mercato unico, anche nelle aree geografiche particolarmente colpite da tali perturbazioni e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e solidarietà, nonché stabilendo l'uso più efficiente delle riserve nell'ottica di porre fine all'emergenza nel mercato unico.

Articolo 33

 Misure volte a garantire la disponibilità e l'approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi

1.La Commissione, quando ritiene che vi sia il rischio di una carenza di beni di rilevanza per le crisi, può raccomandare agli Stati membri di attuare misure specifiche per garantire una riorganizzazione efficiente delle catene di approvvigionamento e delle linee di produzione e utilizzare le scorte esistenti per aumentare la disponibilità e l'approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi il più rapidamente possibile.

2.Le misure di cui al paragrafo 1 possono in particolare essere volte a:

a)agevolare l'ampliamento o la riconversione delle capacità produttive esistenti o la creazione di nuove capacità produttive di beni di rilevanza per le crisi;

b)agevolare l'ampliamento delle capacità esistenti o la creazione di nuove capacità relative alle attività di servizi;

c)accelerare l'autorizzazione dei beni di rilevanza per le crisi.

Parte V
Appalti

Capo I
Acquisizione di beni e servizi di importanza strategica e di beni di rilevanza per le crisi da parte della Commissione per conto degli Stati membri durante le modalità di vigilanza e di emergenza

Articolo 34
Richiesta degli Stati membri alla Commissione di acquistare beni e servizi per loro conto

1.Due o più Stati membri possono chiedere che la Commissione avvii una procedura di appalto per conto degli Stati membri che desiderano essere rappresentati dalla Commissione ("Stati membri partecipanti") per l'acquisizione di beni e servizi di importanza strategica elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, o di beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5.

2.La Commissione valuta l'utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta. Se non intende dare seguito alla richiesta, la Commissione informa gli Stati membri interessati e il gruppo consultivo di cui all'articolo 4, motivando il suo rifiuto.

3.Se accetta di acquistare per conto degli Stati membri, la Commissione elabora una proposta di accordo quadro da concludere con gli Stati membri partecipanti che consenta alla Commissione di condurre una procedura di appalto per loro conto. Tale accordo stabilisce le condizioni dettagliate per l'acquisizione per conto degli Stati membri partecipanti di cui al paragrafo 1.

Articolo 35
Definizione e attuazione del mandato a negoziare della Commissione

1.L'accordo [di cui all'articolo 34, paragrafo 3, stabilisce un mandato a negoziare affinché la Commissione agisca in qualità di centrale di committenza per i beni e i servizi di importanza strategica o i beni e i servizi di rilevanza per le crisi pertinenti per conto degli Stati membri partecipanti mediante la conclusione di nuovi contratti.

2.Conformemente all'accordo la Commissione può essere autorizzata, per conto degli Stati membri partecipanti, a concludere contratti con gli operatori economici, compresi singoli produttori di beni e servizi di importanza strategica o di beni e servizi di rilevanza per le crisi, relativi all'acquisizione di tali beni o servizi.

3.I rappresentanti della Commissione o gli esperti da essa nominati possono effettuare visite in loco presso gli impianti di produzione di beni di importanza strategica o di beni di rilevanza per le crisi.

4.La Commissione conduce le procedure di appalto e conclude i contratti che ne derivano con gli operatori economici per conto degli Stati membri partecipanti.

Articolo 36
Modalità di aggiudicazione degli appalti da parte della Commissione per conto degli Stati membri

1.Gli appalti a norma del presente regolamento sono eseguiti dalla Commissione conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 54 per i propri appalti.

2.I contratti possono contenere una clausola in base alla quale uno Stato membro che non ha partecipato alla procedura di appalto può diventare parte del contratto dopo la sua firma, definendo in dettaglio la procedura a tal fine e i suoi effetti.

Capo II
Appalto congiunto durante le modalità di vigilanza e di emergenza

Articolo 37
Procedura di appalto congiunta

Qualora sia necessario procedere a un appalto congiunto tra la Commissione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri conformemente alle norme di cui all'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri possono acquistare, noleggiare o prendere in leasing integralmente le risorse appaltate congiuntamente.

Capo III
Appalti indetti dagli Stati membri durante la modalità di emergenza

Articolo 38
Consultazione e coordinamento in materia di appalti individuali da parte degli Stati membri

Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 14, gli Stati membri si consultano tra loro e con la Commissione e coordinano le loro azioni con la Commissione e con i rappresentanti degli altri Stati membri nell'ambito del gruppo consultivo prima di avviare appalti per beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, conformemente alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 55 .

Articolo 39
Divieto per gli Stati membri partecipanti di indire gare di appalto individuali

Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 16 e sono state avviate procedure di appalto da parte della Commissione per conto degli Stati membri in conformità agli articoli da 34 a 36, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri partecipanti non acquistano beni o servizi oggetto di tali appalti con altri mezzi.

Parte VI
Disposizioni finali

Articolo 40
Protezione dei dati personali

1.Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, o gli obblighi incombenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, alla Commissione e, se del caso, ad altre istituzioni e ad altri organismi dell'Unione in relazione al trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

2.I dati personali non sono trattati o comunicati, salvo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario per le finalità del presente regolamento. In tali circostanze si applicano, se del caso, le condizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725.

3.Qualora il trattamento dei dati personali non sia strettamente necessario per adempiere i meccanismi istituiti nel presente regolamento, i dati personali sono resi anonimi in modo tale che gli interessati non siano identificabili.

Articolo 41

Strumenti digitali

La Commissione e gli Stati membri possono istituire strumenti digitali o infrastrutture informatiche interoperabili a sostegno degli obiettivi del presente regolamento. Tali strumenti o infrastrutture possono essere sviluppati al di fuori del periodo di emergenza nel mercato unico.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, gli aspetti tecnici di tali strumenti o infrastrutture. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 42
Comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato per lo strumento per le emergenze nel mercato unico. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

Articolo 43
Atti delegati

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o da qualunque altra data fissata dai colegislatori.

3.La delega di potere di cui all'articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 44
Relazioni e riesame

1.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema di pianificazione di emergenza, vigilanza e risposta alle emergenze nel mercato unico, proponendo eventuali miglioramenti, ove necessario, e accompagnandola, ove opportuno, con le proposte legislative pertinenti.

2.Tale relazione comprende una valutazione del lavoro del gruppo consultivo nell'ambito del quadro di emergenza istituito dal presente regolamento e della sua correlazione con il lavoro di altri pertinenti organismi di gestione delle crisi a livello dell'Unione.

Articolo 45
Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio è abrogato a decorrere dal [data].

Articolo 46
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a uno strumento per le emergenze nel mercato unico

1.2.Settore/settori interessati

Mercato interno; libera circolazione di merci, servizi e persone

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

X una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 56

 la proroga di un'azione esistente

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

L'obiettivo generale dello strumento per le emergenze nel mercato unico (SMEI) è rafforzare la vigilanza, la risposta e il corretto funzionamento del mercato unico in periodi di crisi. A tal fine lo SMEI doterà l'UE di un pacchetto di strumenti ben calibrati per le crisi, per consentire una risposta rapida ed efficace a qualsiasi crisi futura che rischi di ostacolare il funzionamento del mercato unico, integrando altri meccanismi dell'UE già esistenti, migliorando tra l'altro il coordinamento, la trasparenza e la rapidità. L'obiettivo è rafforzare il funzionamento del mercato unico e fornire soluzioni rapide e pratiche ai problemi di libera circolazione di merci, servizi e persone e di approvvigionamento in periodi di crisi.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1

Ridurre al minimo gli ostacoli alla libera circolazione di merci, servizi e persone in periodi di crisi

L'obiettivo specifico 1 è ridurre al minimo gli ostacoli alla libera circolazione di merci, servizi e persone in periodi di crisi fornendo un pacchetto di soluzioni per garantire una vigilanza e una risposta ben coordinate a livello di UE in relazione alle crisi che interessano il mercato unico. A tal fine dovrebbe fornire un pacchetto di soluzioni composto di misure di vigilanza, coordinamento e trasparenza in grado di garantire risposte più allineate e mirate da parte degli Stati membri, nonché di assicurare la necessaria trasparenza relativamente agli ostacoli alla libera circolazione.

Obiettivo specifico 2

Affrontare le carenze e salvaguardare la disponibilità di beni e servizi di rilevanza per le crisi

Questo obiettivo specifico mira ad agevolare soluzioni rapide e pratiche ai problemi di approvvigionamento in periodi di crisi. A tal fine dovrebbe assicurare adeguati meccanismi di vigilanza, coordinamento e trasparenza per una risposta strategica mirata e per tutti gli attori del mercato unico, consentendo lo scambio di informazioni e una stretta cooperazione con l'industria/i portatori di interessi per individuare le strozzature delle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi e le esigenze in termini di capacità, nonché adottare, ove necessario, ulteriori misure per garantire la disponibilità di beni e servizi di rilevanza per le crisi in caso di emergenza.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'iniziativa garantirà l'accesso al mercato unico in periodi di crisi ai cittadini e alle imprese e fornirà sostegno alle catene di approvvigionamento individuate, garantendo il funzionamento del mercato unico e una migliore risposta complessiva alle crisi a livello di UE grazie alla disponibilità dei prodotti di rilevanza per le crisi necessari per la risposta alla crisi, oltre a generare benefici sociali indiretti in termini di miglioramento delle condizioni e della qualità della vita dei cittadini e di salvataggio di vite umane, a seconda del tipo di crisi.

L'iniziativa dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS n. 1 "Sconfiggere la povertà", l'OSS n. 8 "Lavoro dignitoso e crescita economica", l'OSS n. 9 "Imprese, innovazione e infrastrutture", l'OSS n. 10 "Ridurre le disuguaglianze" e l'OSS n. 16 "Pace, giustizia e istituzioni solide".

Ci saranno effetti positivi per le imprese, in particolare durante le emergenze, grazie a una migliore risposta alle crisi a livello di UE, che comporterà una riduzione degli ostacoli alla libera circolazione e una maggiore disponibilità di prodotti di rilevanza per le crisi. Tra le misure del pacchetto di strumenti che avrebbero un effetto positivo diretto sulle imprese figurano i principi fondamentali per garantire la libera circolazione e le misure di sostegno, la trasparenza e l'assistenza amministrativa durante le emergenze, gli appalti pubblici durante le emergenze, le misure per un'immissione sul mercato più rapida dei prodotti durante le emergenze e l'accelerazione delle autorizzazioni durante le emergenze. Le imprese potrebbero tuttavia anche trovarsi ad affrontare dei costi e delle ripercussioni sulle loro attività, in particolare a causa delle misure di sostegno alle catene di approvvigionamento durante le emergenze, soprattutto le richieste di informazioni rivolte alle imprese nonché l'obbligo di aumentare la produzione e di accettare gli ordinativi classificati come prioritari.

I cittadini trarrebbero vantaggi dal miglioramento generale della risposta alle crisi a livello di UE grazie alla presenza dei meccanismi di coordinamento e del pacchetto di strumenti volti a garantire una riduzione degli ostacoli alla libera circolazione e una maggiore disponibilità di prodotti di rilevanza per le crisi. In quanto lavoratori e consumatori, essi beneficerebbero inoltre direttamente dei principi fondamentali per garantire la libera circolazione, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle persone. Potrebbero inoltre beneficiare direttamente della distribuzione di prodotti di rilevanza per le crisi di importanza strategica precedentemente stoccati. Non vi sono costi diretti per i cittadini.

Gli Stati membri trarrebbero vantaggio da una migliore risposta alle crisi complessiva a livello di UE e beneficerebbero direttamente dell'esistenza di un apposito organismo di governance volto a garantire il coordinamento durante una crisi che ha un impatto sul mercato unico. Gli Stati membri sosterrebbero costi amministrativi e di conformità per una serie di misure previste nell'ambito del pacchetto di strumenti, tra l'altro per la pianificazione di emergenza, la raccolta di informazioni sulle catene di approvvigionamento, la partecipazione alle attività di abbinamento e la costituzione di riserve strategiche nella modalità di vigilanza, nonché, nella modalità di emergenza, per il rispetto dei principi fondamentali per la libera circolazione, le misure in materia di trasparenza e assistenza amministrativa, il rispetto delle misure relative all'immissione sul mercato di prodotti di rilevanza per le crisi, la partecipazione agli appalti pubblici durante le emergenze e le misure che incidono sulle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi durante le emergenze.

Quanto alla Commissione, si ritiene che l'attività di elaborazione di nuovi orientamenti e raccomandazioni e di coordinamento delle misure obbligatorie faccia parte delle normali attività. La Commissione sosterrebbe tuttavia costi specifici supplementari, in particolare per l'organizzazione delle riunioni del gruppo consultivo dello strumento per le emergenze nel mercato unico, l'organizzazione di formazioni e simulazioni di emergenza per gli esperti nazionali, l'organizzazione di incontri di abbinamento tra le imprese nonché l'analisi delle notifiche nel quadro della trasparenza e dell'assistenza amministrativa.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

La Commissione effettuerà una valutazione dell'efficacia, dell'efficienza, della coerenza, della proporzionalità e della sussidiarietà della presente iniziativa legislativa e presenterà una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni cinque anni dopo la data di applicazione degli atti legislativi. In tale relazione la Commissione può proporre miglioramenti dello strumento per le emergenze nel mercato unico. Tale meccanismo di riesame è simile ai meccanismi di riesame inclusi nella proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, nonché nella proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip).

Gli Stati membri e le organizzazioni rappresentative degli operatori economici saranno tenuti a fornire alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione.

La Commissione e gli Stati membri monitoreranno regolarmente l'applicazione degli atti giuridici, in particolare l'efficacia, per le persone e le imprese interessate, delle misure volte ad agevolare la libera circolazione di merci, servizi e persone durante la crisi, nonché il funzionamento del mercato unico e l'impatto delle richieste di informazioni e del monitoraggio, della costituzione e della distribuzione delle riserve strategiche e di altre misure volte ad aumentare la disponibilità di prodotti e servizi nel mercato unico per gli operatori economici e i loro rappresentanti.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

N/A poiché l'applicazione dello strumento dipende dall'insorgere di una crisi che per sua natura non può essere prevista.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante): le attività economiche in tutto il mercato unico sono profondamente integrate. L'interazione tra imprese, prestatori di servizi, clienti, consumatori e lavoratori situati in Stati membri diversi che fanno affidamento sui loro diritti di libera circolazione è sempre più diffusa. L'esperienza della crisi passata ha dimostrato che spesso la distribuzione delle capacità produttive nell'UE è disomogenea (ad esempio per quanto riguarda le linee di produzione di alcuni prodotti, come i DPI, che sono situate principalmente in un numero limitato di Stati membri). Al contempo, in caso di crisi, la domanda di beni o servizi di rilevanza per le crisi in tutto il territorio dell'UE può essere anch'essa disomogenea. L'obiettivo di garantire il funzionamento armonioso e privo di perturbazioni del mercato unico non può essere conseguito attraverso misure nazionali unilaterali. È inoltre più probabile che le misure adottate dai singoli Stati membri, per quanto possano essere in grado di affrontare in una certa misura le carenze dovute a una crisi a livello nazionale, aggravino ulteriormente tale crisi nell'UE aggiungendo ostacoli ulteriori alla libera circolazione e/o una pressione supplementare su prodotti che già risentono delle carenze.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post): l'introduzione di norme che disciplinano il funzionamento del mercato unico rientra nella competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri. Un numero significativo di quadri dell'UE che disciplinano vari aspetti è già in vigore e tali quadri contribuiscono al buon funzionamento del mercato unico fissando insiemi di norme coerenti che si applicano a tutti i territori degli Stati membri.

Tuttavia, i quadri vigenti dell'UE contengono generalmente norme riguardanti il funzionamento quotidiano del mercato unico, al di fuori di qualsiasi scenario di crisi specifico. Ciò premesso, alcune proposte recentemente adottate dalla Commissione contengono determinate disposizioni di rilevanza per le crisi. Cionondimeno, al momento non esiste alcun insieme di norme e meccanismi orizzontali riguardanti aspetti quali la pianificazione di emergenza, il monitoraggio delle crisi e le misure di risposta alle crisi, applicabili in modo coerente in tutti i settori economici e in tutto il mercato unico.

Lo strumento di emergenza sarebbe attivato solo con l'obiettivo di garantire un approccio coordinato per rispondere alle crisi che hanno importanti effetti transfrontalieri e minacciano il funzionamento del mercato unico, e qualora non esista già uno strumento dell'UE o gli strumenti vigenti non contengano disposizioni di rilevanza per le crisi. L'introduzione di misure di emergenza e di vigilanza in tutto il mercato unico può agevolare il coordinamento delle misure di risposta in caso di crisi. Tali misure possono inoltre essere integrate da un coordinamento e una cooperazione efficaci ed efficienti tra la Commissione e gli Stati membri durante la crisi, volti a garantire l'adozione delle misure più adeguate per affrontare la crisi.

Con lo strumento per le emergenze nel mercato unico non si intende stabilire un insieme dettagliato di disposizioni a livello europeo cui dovrebbe essere fatto ricorso esclusivamente in caso di crisi, ma si propone di definire le possibili combinazioni tra le disposizioni adottate a livello di UE e le norme sul coordinamento delle misure adottate a livello degli Stati membri, nonché di garantirne un'applicazione coerente. Le misure di emergenza che possono essere adottate a livello di UE sulla base dello strumento per le emergenze nel mercato unico sarebbero pertanto coordinate con le misure per la risposta alle emergenze adottate dagli Stati membri e integrerebbero queste ultime. Al fine di consentire tale coordinamento e complementarità, lo strumento per le emergenze nel mercato unico stabilirebbe misure specifiche che gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre una volta attivata un'emergenza nel mercato unico a livello di UE.

In tale contesto il valore aggiunto dell'UE di tale strumento consisterebbe nella definizione dei meccanismi per una comunicazione rapida e strutturata tra la Commissione e gli Stati membri, per il coordinamento e lo scambio di informazioni quando il mercato unico è sotto pressione, e nella possibilità di adottare le misure necessarie in modo trasparente, accelerando i meccanismi esistenti e aggiungendo nuovi strumenti mirati per le situazioni di emergenza. Lo strumento garantirebbe inoltre la trasparenza in tutto il mercato interno, assicurando alle imprese e ai cittadini che fanno affidamento sui diritti di libera circolazione la disponibilità di informazioni adeguate in merito alle misure applicabili in tutti gli Stati membri. Ciò aumenterà la certezza giuridica consentendo loro di prendere decisioni informate.

Un ulteriore vantaggio dell'intervento in tale campo consisterebbe nel dotare l'UE degli strumenti di resilienza necessari per favorire la competitività dell'industria dell'UE in un contesto geopolitico in cui i nostri concorrenti internazionali possono già contare su strumenti giuridici che consentono un monitoraggio strutturato delle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e l'adozione di possibili misure di risposta come le riserve strategiche.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Negli ultimi anni il mondo è stato testimone di una serie di crisi, dalla pandemia di COVID-19 all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Non saranno le ultime crisi che il mondo dovrà affrontare. Oltre all'instabilità a livello geopolitico, anche i cambiamenti climatici e le conseguenti catastrofi naturali, la perdita di biodiversità e l'instabilità economica internazionale possono determinare altre nuove situazioni di emergenza. Purtroppo non siamo in grado di prevedere il futuro e di sapere quando si verificherà la prossima crisi e quale forma assumerà.

Come dimostrato dalle crisi più recenti, un mercato unico pienamente operativo e una cooperazione agevole tra gli Stati membri sulle questioni relative al mercato unico stesso possono rafforzare notevolmente la resilienza e la risposta dell'UE alle crisi. Lo strumento per le emergenze nel mercato unico, per il quale la presente valutazione d'impatto analizza diverse opzioni strategiche, dovrebbe pertanto fornire un piano per una reazione a livello di UE sulle questioni relative al mercato unico durante una crisi futura. Esso dovrebbe tenere conto degli insegnamenti tratti dalle emergenze passate, estrapolandoli per eventuali emergenze future.

Nelle sue conclusioni dell'1-2 ottobre 2020, il Consiglio europeo ha dichiarato che l'UE trarrà insegnamenti dalla pandemia di COVID-19 e affronterà la frammentazione, gli ostacoli e le debolezze rimanenti nel mercato unico nell'affrontare situazioni di emergenza. Nella comunicazione sull'aggiornamento della strategia industriale, la Commissione ha annunciato uno strumento per garantire la libera circolazione di persone, merci e servizi come pure un coordinamento e una trasparenza maggiori nei periodi di crisi. L'iniziativa fa parte del programma di lavoro della Commissione per il 2022. Il Parlamento europeo si è compiaciuto del piano della Commissione di presentare uno strumento di emergenza per il mercato unico e ha invitato la Commissione a svilupparlo come uno strumento strutturale giuridicamente vincolante per garantire la libera circolazione di persone, merci e servizi in caso di crisi future.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La proposta è una priorità politica della Commissione europea e mantiene l'impegno di garantire il buon funzionamento del mercato unico. L'iniziativa presenta sinergie con vari strumenti, ad esempio con meccanismi orizzontali di risposta alle crisi (dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi – IPCR); con misure riguardanti aspetti specifici della gestione delle crisi (regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri e regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni); con misure di crisi settoriali (meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare – EFSCM; regolamento (UE) 2021/953 che istituisce il certificato COVID digitale dell'UE; regolamento (UE) 2022/123 per il rafforzamento del ruolo dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici; decisione della Commissione, del 16 settembre 2021, che istituisce l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie; regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM) e regolamento OCM parallelo per la pesca; comunicazione della Commissione "Un piano di emergenza per i trasporti").

Al contempo, alcune iniziative recentemente proposte e attualmente oggetto di discussioni riguardano aspetti pertinenti per la preparazione e la risposta alle crisi. Tali iniziative hanno tuttavia un ambito di applicazione limitato riguardante tipi specifici di scenari di crisi e non sono volte all'istituzione di un quadro orizzontale generale di gestione delle crisi. Nella misura in cui tali iniziative prevedono un quadro settoriale per la preparazione e la risposta alle crisi, tale quadro prevarrà sullo strumento per le emergenze nel mercato unico in quanto lex specialis:

– proposta della Commissione di un regolamento relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;

– proposta della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

– proposta della Commissione di regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello di Unione;

– proposta della Commissione relativa alla normativa europea sui chip;

– proposta della Commissione relativa a una normativa sui dati;

– proposta della Commissione recante modifica del codice frontiere Schengen;

– proposta della Commissione di una direttiva sulla resilienza dei soggetti critici.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Per le spese ricorrenti, che derivano dai costi del personale della Commissione per le attività di formazione previste e dal necessario ampliamento dello strumento informatico utilizzato per il sistema di notifica, la fonte di finanziamento potrebbe essere individuata mediante riassegnazione delle risorse dell'Unione nell'ambito del programma per il mercato unico.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

Osservazione: considerata la natura dell'iniziativa, che è strettamente legata al verificarsi di una crisi di natura e portata imprevedibile, la durata dell'iniziativa non può essere indicata.

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 57

X Gestione diretta a opera della Commissione

X a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Si applicano le norme standard per il monitoraggio delle spese della Commissione per l'attuazione del presente regolamento.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La modalità di gestione della presente iniziativa è la gestione diretta a opera della Commissione e le responsabilità per la relativa attuazione spetteranno ai suoi servizi.

Relazione della Commissione al Consiglio entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni sul funzionamento del sistema di pianificazione di emergenza, vigilanza e risposta alle emergenze nel mercato unico, con proposta di eventuali miglioramenti, se necessario.

Tale riesame comprende una valutazione del lavoro del gruppo consultivo istituito a norma del presente regolamento nell'ambito del quadro di emergenza istituito dal presente regolamento e della sua correlazione con il lavoro di altri pertinenti organismi di gestione delle crisi a livello dell'Unione.

Gli Stati membri sono consultati e le loro opinioni e raccomandazioni sull'attuazione del quadro di emergenza confluiscono nella relazione finale. La Commissione presenta, se del caso, proposte basate su tale relazione al fine di modificare il presente regolamento, ovvero elabora ulteriori proposte.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

I controlli fanno parte del sistema di controllo interno della Commissione. Le nuove attività genereranno costi di controllo addizionali trascurabili a livello di DG.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione garantisce che, nel realizzare le azioni finanziate a norma della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e mediante il recupero delle somme indebitamente versate, nonché, ove fossero rilevate irregolarità, tramite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Le misure attuate dalla Commissione saranno soggette ai controlli ex ante ed ex post, in conformità al regolamento finanziario. I contratti e le convenzioni che finanziano l'attuazione del presente regolamento autorizzeranno espressamente la Commissione, compresi l'OLAF e la Corte dei conti, a svolgere audit e indagini a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, compresi controlli e ispezioni in loco.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La gestione diretta, a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, è la modalità da preferire poiché le azioni saranno attuate dalla Commissione europea, che provvederà al coordinamento con gli Stati membri e i diversi portatori di interessi. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

3.2.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della  
spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss. 58

di paesi EFTA 59

di paesi candidati 60

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1

03 01 01 01 – Spese di supporto per il programma per il mercato unico

Non diss.

DA STABILIRE 61

DA STABILIRE60

NO

1

03 02 01 01 – Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi

Diss.

DA STABILIRE60

DA STABILIRE60

NO

3.3.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.3.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Rubrica del  
quadro finanziario pluriennale

1

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: GROW

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anni successivi

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 03 02 01 01 – Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi

Impegni

(1a)

0,250

0,025

0,025

0,025

0,325

Pagamenti

(2a)

0,125

0,150

0,025

0,025

0,325

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 62

Linea di bilancio 03 01 01 01 – Spese di supporto per il programma per il mercato unico

(3)

0,038

0,028

0,028

0,028

0,122

TOTALE stanziamenti 
per la DG GROW

Impegni

=1a+1b +3

0,288

0,053

0,053

0,053

0,447

Pagamenti

=2a+2b

+3

0,163

0,178

0,053

0,053

0,447



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,250

0,025

0,025

0,025

0,325

Pagamenti

(5)

0,125

0,150

0,025

0,025

0,325

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,038

0,028

0,028

0,028

0,122

TOTALE stanziamenti  
per la RUBRICA 1 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

0,288

0,053

0,053

0,053

0,447

Pagamenti

=5+ 6

0,163

0,178

0,053

0,053

0,447

•TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,250

0,025

0,025

0,025

0,325

Pagamenti

(5)

0,125

0,150

0,025

0,025

0,325

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,038

0,028

0,028

0,028

0,122

TOTALE stanziamenti  
per le RUBRICHE da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

0,288

0,053

0,053

0,053

0,447

Pagamenti

=5+ 6

0,163

0,178

0,053

0,053

0,447





Rubrica del  
quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

DG: GROW

•Risorse umane

0,628

0,628

0,628

0,628

2,512

• Altre spese amministrative

0,030

0,030

0,030

0,030

0,120

TOTALE DG GROW

Stanziamenti

0,658

0,658

0,658

0,658

2,632

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,658

0,658

0,658

0,658

2,632

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anni successivi

TOTALE

TOTALE stanziamenti  
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

0,946

0,711

0,711

0,711

3,079

Pagamenti

0,821

0,836

0,711

0,711

3,079

3.3.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 
 
Osservazione: tenuto conto della natura dell'iniziativa e del carattere intrinseco di una crisi imprevista e imprevedibile, tale stima non è attualmente possibile.

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 63

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 64 ...

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.3.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,628

0,628

0,628

0,628

2,512

Altre spese amministrative

0,030

0,030

0,030

0,030

0,120

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,658

0,658

0,658

0,658

2,632

Esclusa la RUBRICA 7 65   
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese  
amministrative

0,038

0,028

0,028

0,028

0,122

Totale parziale  
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,038

0,028

0,028

0,028

0,122

TOTALE

0,696

0,686

0,686

0,686

2,754

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.3.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno

2026

Anno 2027

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

4

4

4

4

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01  (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz   66

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

4

4

4

4

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

1 ETP per il segretariato del gruppo consultivo

Personale esterno

3.3.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

In caso di attivazione della modalità di emergenza, la riassegnazione sarà presa in considerazione in primo luogo nell'ambito del programma per il mercato unico.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.3.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 67

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.4.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 68

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo 4 2 9 — Altre multe e penalità senza destinazione specifica

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

Le potenziali entrate con destinazione specifica non possono essere valutate in questa fase in quanto non vi è certezza che si concretizzi alcuna multa.

(1)

    https://www.consilium.europa.eu/media/45923/021020-euco-final-conclusions-it.pdf .

(2)

   COM(2021) 350 final.

(3)

    https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission-work-programme-key-documents_it .

(4)

    Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 febbraio 2022, sull'eliminazione delle barriere non tariffarie e non fiscali nel mercato unico (2021/2043(INI)) .

(5)

    https://www.consilium.europa.eu/it/policies/ipcr-response-to-crises/ .

(6)

   Gli IPCR sono stati istituiti formalmente dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi, sulla base di dispositivi preesistenti.

(7)

   Istituito con la decisione (UE) n. 1313/2013 che disciplina il funzionamento del meccanismo unionale di protezione civile.

(8)

   Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8).

(9)

   Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015.

(10)

   Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2071 della Commissione, del 25 novembre 2021.

(11)

   Tali misure possono essere adottate sulla base della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

(12)

   COM(2021) 689 final.

(13)

   COM(2022) 211 final.

(14)

   Le altre misure comprendono: la gestione dei flussi di rifugiati e il rimpatrio di passeggeri bloccati e lavoratori del settore dei trasporti, la garanzia di una connettività minima e della protezione dei passeggeri, il rafforzamento del coordinamento della politica in materia di trasporti attraverso la rete dei punti di contatto nazionali, il rafforzamento della cibersicurezza e la cooperazione con partner internazionali.

(15)

   Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(16)

   Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(17)

   A seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'obbligo per gli Stati membri di fornire notifiche mensili riguardanti le scorte di cereali è stato incluso in una modifica al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

(18)

   Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(19)

   Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).

(20)

   Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3 e successivi aggiornamenti). 

(21)    COM(2020) 730 final.
(22)    Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1).
(23)

   C(2021) 6712 final. 

(24)

   COM(2020) 727 final.

(25)    Il termine "transfrontaliero" è inteso come riguardante sia qualsiasi situazione che interessa più di uno Stato membro ("tra frontiere") sia, in modo più specifico, le situazioni che interessano regioni aventi una frontiera comune ("regioni frontaliere") in due o più Stati membri.
(26)    COM(2020) 726 final.
(27)

   COM(2021) 577 final.

(28)

   COM(2022) 46 final.

(29)

   COM(2022) 68 final.

(30)

   COM(2021) 891 final.

(31)

   COM(2020) 829 final.

(32)    Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32021R0240).
(33)    Le regioni ultraperiferiche dell'UE, ossia Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione e Saint-Martin (Francia), Azzorre e Madeira (Portogallo) e Isole Canarie (Spagna), si trovano nell'Atlantico e nell'Oceano Indiano, nel bacino dei Caraibi e in America del Sud. Conformemente all'articolo 349 TFUE, tali regioni possono beneficiare di misure specifiche e di una legislazione europea su misura che le aiutino ad affrontare le importanti sfide cui fanno fronte a causa della loro ubicazione, della grande distanza, dell'insularità, della superficie ridotta nonché della vulnerabilità ai cambiamenti climatici e agli eventi meteorologici estremi.
(34)

   Cfr. le valutazioni di cui nello studio di sostegno della valutazione e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo alla valutazione SWD(2019) 371 final dell'8 ottobre 2019.

(35)    Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2022)289 che accompagna la presente proposta.
(36)    Soggetto ad attivazione ulteriore.
(37)

   Soggetto ad attivazione ulteriore.

(38)    Soggetto ad attivazione ulteriore.
(39)    GU C del , pag. .
(40)    GU C del , pag. .
(41)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(42)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(43)    Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 12).
(44)    [riferimento all'atto adottato da inserire non appena disponibile]
(45)    [riferimento all'atto adottato da inserire non appena disponibile]
(46)    [riferimento all'atto adottato da inserire non appena disponibile]
(47)    GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
(48)    GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.
(49)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(50)    GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.
(51)    GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.
(52)    GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(53)    GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(54)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(55)    Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(56)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(57)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(58)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(59)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(60)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(61)    Accordi di associazione nel programma per il mercato unico attualmente in fase di finalizzazione.
(62)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(63)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(64)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(65)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(66)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(67)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(68)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.