Bruxelles, 1.7.2022

COM(2022) 450 final

2022/0213(COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il sostegno dell'UE all'Ucraina nell'attuale situazione straordinaria si inserisce nel contesto di un saldo rapporto di lunga data. Dal 2014 l'Ucraina intrattiene un solido partenariato con l'Unione europea che va oltre la cooperazione bilaterale ed è finalizzato a conseguire in modo graduale l'associazione politica e l'integrazione economica. L'accordo di associazione UE-Ucraina, entrato in vigore il 1º settembre 2017 e comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA), ha costituito il principale strumento per avvicinare maggiormente l'Ucraina e l'UE 1 . Oltre a promuovere legami politici ed economici più forti e il rispetto dei valori comuni, l'accordo ha garantito un solido quadro per realizzare un ambizioso programma di riforme incentrato sulla lotta alla corruzione, un sistema giudiziario indipendente, lo Stato di diritto e un migliore clima imprenditoriale. L'UE ha costantemente appoggiato le importanti riforme strutturali dell'Ucraina, che sono fondamentali per attirare investimenti, stimolare la produttività e innalzare il tenore di vita a medio e lungo termine. A seguito della domanda del paese di aderire all'Unione il Consiglio europeo ha riconosciuto la prospettiva europea dell'Ucraina e le ha concesso lo status di paese candidato; la cooperazione con l'Ucraina è quindi destinata ad approfondirsi ulteriormente via via che il paese progredisce nel suo percorso europeo.

Problemi immani si frappongono allo sviluppo economico a lungo termine e all'orientamento alle riforme dell'Ucraina da quando la Russia ha invaso il paese il 24 febbraio 2022 in un atto di aggressione ingiustificata e non provocata senza precedenti. Oltre alle enormi sofferenze umane, la guerra in corso in Ucraina ha già causato drammatici danni alle infrastrutture fisiche (strade, ponti, fabbriche, ecc.) e agli edifici residenziali e pubblici (unità abitative, scuole, ospedali, ecc.). I combattimenti hanno anche causato un massiccio esodo umano di oltre 6 milioni di sfollati interni e oltre 7 milioni di rifugiati.

Oltre a causare enormi danni all'economia, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha determinato per il paese la perdita di accesso ai mercati internazionali dei capitali. Secondo le stime delle autorità e dell'FMI, il conseguente deficit di finanziamento sottostante della bilancia dei pagamenti raggiungerà circa 39 miliardi di USD per tutto il 2022. Secondo la valutazione dell'FMI, l'Ucraina potrebbe finanziare questo deficit prelevando fino a 9 miliardi di USD 2 dalle riserve ufficiali internazionali senza compromettere la sua stabilità macrofinanziaria. Gli impegni bilaterali e multilaterali di sostegno finanziario promessi all'Ucraina nel contesto della riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G7, tenutasi tra il 18 e il 20 maggio, hanno raggiunto quasi 20 miliardi di USD. La Germania ha erogato una sovvenzione di 1 miliardo di EUR per il sostegno diretto al bilancio. Tra gli ulteriori impegni da parte degli Stati membri dell'UE figurano 200 milioni di EUR erogati dall'Italia e 190 milioni di EUR erogati dalla Francia. Al fine di contribuire al finanziamento del restante fabbisogno di finanziamento stimato dell'Ucraina per l'intero 2022, pari a circa 10 miliardi di USD, la Commissione intende presentare una proposta relativa a un'operazione eccezionale di AMF per un importo massimo di 9 miliardi di EUR a favore dell'Ucraina.

Al fine di venire incontro alle esigenze di finanziamento immediate e più urgenti dell'Ucraina, come primo passo la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la presente proposta di decisione relativa alla concessione di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria (AMF) all'Ucraina per un importo massimo di 1 miliardo di EUR sotto forma di prestito a lungo termine a condizioni estremamente agevolate. In una seconda fase la Commissione intende presentare quanto prima il resto di questo pacchetto, eccezionale per natura e dimensioni, rispondendo pertanto all'invito a presentare una proposta in tempi rapidi, formulato dal Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Considerando l'AMF di emergenza di 1,2 miliardi di EUR, erogata all'inizio di quest'anno 3 , il sostegno macrofinanziario totale dell'UE all'Ucraina dall'inizio della guerra arriverebbe a 2,2 miliardi di EUR e potrebbe raggiungere 10 miliardi di EUR una volta pienamente operativa l'AMF eccezionale a favore dell'Ucraina 4 . Tale assistenza finanziaria si somma a molti altri tipi di sostegno, in particolare l'assistenza umanitaria, allo sviluppo e nel settore della difesa, la sospensione di tutti i dazi all'importazione sulle esportazioni ucraine per un anno o altre iniziative di solidarietà, ad esempio per affrontare le strozzature nel settore dei trasporti, in modo da garantire le esportazioni, in particolare di cereali.

Questa AMF supplementare, che può arrivare fino a 1 miliardo di EUR, è considerata la prima parte; la Commissione intende presentare una proposta per la seconda parte dell'AMF eccezionale non appena praticabile. Questa prima parte dell'AMF eccezionale mira a fornire un sostegno finanziario rapido in una situazione di forte fabbisogno di finanziamento e a garantire il funzionamento costante delle funzioni essenziali dello Stato ucraino. Avrà un periodo di disponibilità di un anno e sarà erogata in un'unica rata, eventualmente suddivisa in una o più tranche. Un protocollo di intesa, da concordare con le autorità ucraine, stabilirà le condizioni per l'erogazione delle rate e dell'assistenza. Il protocollo d'intesa garantirà una maggiore trasparenza e rendicontazione sull'uso dei fondi e definirà una serie di obblighi di rendicontazione ai quali la presente AMF sarà collegata. Eventualmente potranno essere presi in considerazioni interventi finalizzati a migliorare la resilienza e la stabilità del paese, nel settore della governance e dello Stato di diritto e nel settore dell'energia, a titolo dell'AMF di emergenza di 1,2 miliardi di EUR erogata a marzo e a maggio 2022, che non sono state completate per cause di forza maggiore. Si prevede che l'attuazione della presente AMF, come prima parte dell'AMF eccezionale annunciata nella comunicazione "Aiuti e ricostruzione dell'Ucraina", andrà di pari passo con l'aiuto e il sostegno umanitario finanziato dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale Europa globale (NDICI-GE) 5 . Si inserisce inoltre nello straordinario sforzo prodigato a livello internazionale dai donatori bilaterali e dalle istituzioni finanziarie internazionali per sostenere l'Ucraina in questa fase critica.

La rata proposta di 1 miliardo di EUR sarà finanziata in virtù di disposizioni disponibili a titolo del bilancio dell'UE per la garanzia per le azioni esterne istituita nell'ambito di NDICI-GE. Si tratta di disposizioni che dotano l'UE di risorse per rimborsare gli investitori in obbligazioni che sono state utilizzate per finanziare i prestiti AMF nel caso in cui un paese beneficiario non rispetti i propri impegni di rimborso nei confronti dell'UE. L'attuale QFP prevede un programma generale di AMF di circa 11 miliardi di EUR in prestiti, che sono erogati con un tasso di copertura del 9 %. Su tale base, è stato stanziato 1 miliardo di EUR di accantonamenti nelle disposizioni di programmazione finanziaria per i prestiti AMF a paesi terzi nell'ambito dell'attuale QFP. La dotazione dovrebbe essere finanziata entro i limiti di cui all'articolo 31, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/947. Tale dotazione fornirà le risorse di bilancio che sosterranno il prestito proposto destinato all'Ucraina.

Tuttavia, tenuto conto dei recenti sviluppi, drammatici e imprevedibili, che interessano l'Ucraina, il tasso di copertura del 9 % generalmente applicato ai paesi che affrontano una crisi della bilancia dei pagamenti non è adeguato nel caso di specie. La presente proposta prevede un tasso di copertura del 70 % mediante disposizioni di conferimento a titolo del bilancio dell'Unione. Questo tasso di copertura eccezionalmente elevato è ritenuto sufficiente a contenere il rischio derivante dall'ulteriore AMF concessa all'Ucraina, in linea con i principi della sana gestione finanziaria. L'applicazione del tasso di copertura del 70 % al previsto programma di prestiti fino a 1 miliardo di EUR implica che un importo di 700 milioni di EUR, già disponibile nell'ambito del presente QFP per l'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi, sarà utilizzato per fornire una riserva di liquidità contro potenziali perdite su questo nuovo prestito. Il tasso di copertura in parola sarebbe applicato al posto della regola generale di cui all'articolo 31, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/947.

Riconoscendo la situazione estremamente difficile in cui versa l'Ucraina, per limitare l'impatto del prestito in questione sulla sostenibilità di bilancio, si propone inoltre che il bilancio dell'UE si faccia carico eccezionalmente dei costi dei tassi d'interesse derivanti dall'assistenza macrofinanziaria proposta per un importo massimo di 1 miliardo di EUR, sotto forma di prestito. In questo modo l'UE fornirà un ulteriore sostegno finanziario all'Ucraina, contribuendo a migliorarne la sostenibilità del debito pubblico. La Commissione metterà a punto un prestito a lunga scadenza per concedere all'Ucraina un periodo il più lungo possibile per tornare alla crescita, ricostruire la sua economia in linea con le aspirazioni europee e massimizzare le possibilità di un rimborso integrale.

Una volta adottata la presente proposta ed espletate tutte le formalità connesse (firma del protocollo d'intesa, entrata in vigore dell'accordo di prestito), la Commissione metterà a punto il prestito con urgenza, tenendo conto delle esigenze dell'Ucraina. La Commissione accelererà il più possibile i preparativi per definire il restante pacchetto di prestiti a titolo dell'AMF eccezionale.

Contesto generale

La situazione economica dell'Ucraina ha subito un drastico deterioramento a seguito dell'aggressione bellica da parte della Russia. Secondo stime non ufficiali, il PIL dell'Ucraina è diminuito del 35-40 % nel periodo marzo-aprile rispetto all'anno precedente. In maggio l'inflazione è aumentata del 18,0 % rispetto all'anno precedente. La Banca nazionale dell'Ucraina (NBU) ha sospeso il quadro di riferimento per l'inflazione per la durata del conflitto e ha mantenuto il suo tasso di rifinanziamento principale al 10 % fino al 3 giugno, portandolo al 25 % dopo tale data per scoraggiare la domanda di valuta estera che ha registrato un aumento nella seconda metà di maggio. Ha inoltre promesso di acquistare titoli di Stato di guerra in caso di domanda privata insufficiente e ha effettivamente acquistato l'equivalente di circa 4,1 miliardi di USD di tali titoli. Una parte del successivo finanziamento monetario del bilancio è stata tuttavia assorbita dagli interventi di vendita di valuta estera da parte della NBU, che hanno determinato un calo aggregato delle riserve ufficiali internazionali di circa 4 miliardi di USD tra la fine di gennaio e la fine di maggio a 25,1 miliardi di USD.

La guerra di aggressione della Russia ha determinato un notevole fabbisogno di finanziamento per il bilancio ucraino che si riflette in un ingente fabbisogno di finanziamenti esterni. Da un lato, la guerra ha causato una significativa contrazione delle entrate pubbliche, anche se essa è in parte di natura politica come misura di sgravio per le PMI (moratorie IVA, esenzione dai dazi doganali). Dall'altro lato, la spesa è aumentata notevolmente per coprire le eccezionali esigenze militari e umanitarie dell'Ucraina, compresi il sostegno sociale agli sfollati interni e una spesa salariale per la difesa più elevata. Secondo le stime delle autorità e dell'FMI, il conseguente deficit complessivo di finanziamento della bilancia dei pagamenti raggiungerà circa 39 miliardi di USD per tutto il 2022. Secondo la valutazione dell'FMI, l'Ucraina potrebbe finanziare questo deficit prelevando fino a 9 miliardi di USD 6 dalle riserve ufficiali internazionali senza compromettere la sua stabilità macrofinanziaria. Gli impegni bilaterali e multilaterali di sostegno finanziario promessi all'Ucraina nel contesto della riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G7, tenutasi tra il 18 e il 20 maggio, hanno raggiunto quasi 20 miliardi di USD. La Germania ha erogato una sovvenzione di 1 miliardo di EUR per il sostegno diretto al bilancio. Tra gli ulteriori impegni da parte degli Stati membri dell'UE figurano 200 milioni di EUR erogati dall'Italia e 190 milioni di EUR erogati dalla Francia. Al fine di apportare un contributo considerevole al finanziamento del restante fabbisogno stimato dell'Ucraina per l'intero 2022, pari a circa 10 miliardi di USD, la Commissione intende, in particolare dopo l'invito formulato dal Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, garantire un'AMF eccezionale per un importo massimo di 9 miliardi di EUR all'Ucraina, sotto forma di prestiti a lungo termine altamente agevolati. Per far fronte alle esigenze di finanziamento immediate e più urgenti dell'Ucraina, l'attuale proposta di AMF supplementare fino a 1 miliardo di EUR sotto forma di prestito ne costituisce la prima parte. La Commissione intende presentare a breve una proposta adeguata relativa alla parte rimanente dell'AMF eccezionale a favore dell'Ucraina, con l'obiettivo di contribuire al finanziamento delle necessità immediate e più urgenti dell'Ucraina, tenendo conto al contempo delle attuali disponibilità a titolo del bilancio dell'Unione. Il consistente contributo dei donatori internazionali per colmare il deficit di finanziamento complessivo della bilancia dei pagamenti dell'Ucraina potrebbe limitare l'impatto inflazionistico negativo e complessivamente destabilizzante che ne deriverebbe in caso di finanziamento integrale mediante la stampa di moneta da parte della NBU.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina fa seguito alla decisione (UE) 2022/313 relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina per un importo di 1,2 miliardi di EUR in prestiti, che è stato interamente erogato in due rate nel marzo e nel maggio 2022. La presente AMF supplementare, in quanto prima fase dell'attuazione della prevista AMF eccezionale, rafforza gli interventi dell'Unione a sostegno diretto degli aiuti umanitari, allo sviluppo e alla difesa, nonché le iniziative dell'Unione volte a coordinare le azioni multilaterali, come "Stand-up for Ukraine".

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'erogazione di un ulteriore sostegno all'Ucraina sotto forma prestito a lungo termine a condizioni estremamente agevolate può in questa fase aiutare le autorità ucraine a superare le notevoli difficoltà di finanziamento derivanti dalla condotta e dall'impatto della guerra di aggressione russa. Sostenendo gli sforzi delle autorità per creare un quadro macroeconomico stabile, l'AMF proposta incrementa il valore aggiunto dell'impegno complessivo dell'UE in Ucraina e migliora l'efficacia delle altre forme di assistenza finanziaria dell'UE al paese, comprese le operazioni di sostegno al bilancio e le sovvenzioni disponibili nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno previsti dall'attuale quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027. L'AMF proposta rientra nell'iniziativa dell'UE comprendente aiuti economici e per la ricostruzione a beneficio dell'Ucraina e costituisce parte integrante del sostegno internazionale globale a favore dell'Ucraina 7 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 212 TFUE costituisce una base giuridica adeguata per quanto riguarda l'assistenza finanziaria ai paesi terzi.

L'aggressione militare non provocata e ingiustificata da parte della Russia rende necessaria la concessione di ulteriore assistenza finanziaria all'Ucraina. Per rafforzare la sostenibilità di bilancio di tali misure, è altresì necessario aumentare al 70 % il tasso di copertura dell'ulteriore prestito AMF mediante disposizioni di conferimento a titolo del bilancio dell'Unione.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto gli obiettivi di ripristino della stabilità macrofinanziaria a breve termine in Ucraina non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli e possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione europea. I motivi principali risiedono nei vincoli di bilancio a livello nazionale e nella necessità di un forte coordinamento dei donatori al fine di massimizzare la portata e l'efficacia dell'assistenza, limitando nel contempo l'onere a carico della capacità amministrativa delle autorità ucraine, che è estremamente limitata nelle circostanze attuali.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità: essa si limita infatti al minimo indispensabile per raggiungere l'obiettivo di mantenere la stabilità macrofinanziaria a breve termine e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.

Come indicato dalla Commissione sulla base delle stime delle autorità, e confermato dall'FMI 8 , tenendo conto dell'importo residuo della prevista AMF eccezionale, l'importo massimo di 1 miliardo di EUR dell'AMF proposta corrisponde a quasi la metà del fabbisogno di finanziamento residuo stimato per il 2022. Si tratta di una percentuale coerente con le normali prassi di ripartizione degli oneri per le operazioni di AMF (per un paese con un accordo di associazione il massimale sarebbe del 60 % secondo le conclusioni del Consiglio ECOFIN dell'8 ottobre 2002) e che tiene conto dell'assistenza che altri donatori bilaterali e multilaterali si sono impegnati a fornire all'Ucraina.

Scelta dell'atto giuridico

Il finanziamento di progetti o l'assistenza tecnica non sarebbero strumenti adeguati né sufficienti per conseguire i più ampi obiettivi macrofinanziari dell'AMF in questione, né lo sarebbe la proposta di AMF eccezionale complessiva. Il principale valore aggiunto dell'AMF rispetto ad altri strumenti dell'UE risiede nella capacità di alleggerire rapidamente la pressione finanziaria esterna e di contribuire a garantire un quadro macrofinanziario stabile nel tempo, anche promuovendo una bilancia dei pagamenti e una situazione di bilancio forti e sostenibili, nell'ambito di un quadro adeguato agli obblighi di rendicontazione. Contribuendo a garantire un opportuno quadro strategico generale, l'AMF può migliorare l'efficacia delle azioni finanziate in Ucraina nell'ambito di altri strumenti finanziari più mirati dell'UE. Avviando l'operazione a condizioni fortemente agevolate, con scadenze più lunghe e un sussidio per coprire i costi degli interessi, viene ridotto l'impatto sulla sostenibilità del debito. Sembra pertanto giustificato fornire in tempi rapidi l'importo (ingente e necessario) del sostegno finanziario attraverso la struttura per i prestiti a condizioni altamente agevolate dell'AMF, considerando in particolare i limiti di cui la comunità internazionale, compresa l'UE, deve tener conto per fornire cospicui finanziamenti sotto forma di sovvenzioni.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Dalle passate valutazioni ex post è emerso che le precedenti operazioni di AMF a favore dell'Ucraina in generale risultavano estremamente pertinenti in termini di obiettivi, dotazione finanziaria e obiettivi strategici.

Tali operazioni si sono dimostrate fondamentali per aiutare l'Ucraina ad affrontare i problemi della bilancia dei pagamenti e ad attuare fondamentali riforme strutturali per stabilizzare l'economia e rafforzare la sostenibilità della sua posizione esterna. Hanno consentito risparmi di bilancio e vantaggi finanziari, e hanno agito da catalizzatori per ulteriore sostegno finanziario e per la fiducia degli investitori. Il pacchetto di condizionalità dell'AMF, che era pienamente in linea con il relativo programma dell'FMI, ha creato un effetto di rafforzamento a livello politico, contribuendo alla mobilitazione delle autorità ucraine attorno a riforme essenziali, specialmente in settori non coperti dai programmi di altri donatori internazionali.

Consultazioni dei portatori di interessi

Questa AMF eccezionale è concessa come parte integrante del sostegno internazionale all'Ucraina. Nel preparare la presente proposta, i servizi della Commissione hanno consultato l'FMI, la Banca mondiale e altri donatori bilaterali e multilaterali, con una notevole esperienza macrofinanziaria, anche per quanto riguarda l'economia ucraina. La Commissione si è inoltre tenuta regolarmente in contatto con le autorità ucraine.

Assunzione e uso di perizie

I servizi della Commissione hanno basato la presente proposta su un'attenta analisi, condotta in cooperazione con l'FMI e le istituzioni internazionali competenti, del fabbisogno finanziario e della più ampia situazione macrofinanziaria dell'Ucraina.

I servizi della Commissione hanno inoltre avviato discussioni con le loro controparti delle divisioni rischi delle istituzioni finanziarie internazionali con ampie esposizioni in Ucraina con l'obiettivo di comprendere in che modo tali istituzioni copriranno e gestiranno le loro esposizioni verso l'Ucraina. Tali discussioni hanno messo in luce in che misura l'approccio istituzionale di ciascuna istituzione dipenda dall'entità dell'esposizione del suo bilancio all'impatto delle perdite sulle esposizioni ucraine. Alcune istituzioni beneficiano di controgaranzie totali o parziali contro la loro esposizione o di altre forme di salvaguardia (riserve detenute dall'Ucraina presso l'FMI). La situazione dell'UE, che ha finanziato prestiti di assistenza macrofinanziaria mediante prestiti back-to-back, la mette nella condizione unica di dover garantire un flusso costante e prevedibile di pagamenti ai suoi obbligazionisti secondo un calendario fisso e regolare in caso di mancato pagamento da parte dei beneficiari del prestito. Per poter erogare rapidamente questa ulteriore AMF, come primo passo nell'organizzazione dell'intero pacchetto di AMF eccezionale e mantenendo una base di bilancio sicura, l'Unione deve applicare un tasso di copertura del 70 % a tale esposizione supplementare nei confronti dell'Ucraina.

Conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, durante l'attuazione dell'assistenza i servizi della Commissione eseguiranno una valutazione operativa dei circuiti finanziari e amministrativi dell'Ucraina per accertarsi che le procedure di gestione dell'assistenza finanziaria, compresa l'AMF, forniscano garanzie adeguate, anche tenendo conto delle circostanze eccezionali dovute alla guerra. In tal modo sarà possibile aggiornare la valutazione precedente in cui si concludeva che i circuiti e le procedure finanziarie in Ucraina si fondano e operano sulla base di principi solidi e sono pertanto ritenuti adeguati ai fini dell'assistenza macrofinanziaria.

Valutazione d'impatto

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è uno strumento di emergenza eccezionale da utilizzare in caso di gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti in paesi terzi. Dati il contesto specifico e l'urgenza, la presente proposta di AMF non è pertanto soggetta all'obbligo della valutazione d'impatto conformemente agli orientamenti per legiferare meglio (SWD(2015) 111 final) della Commissione, poiché in una situazione che richiede una risposta tempestiva vi è l'imperativo politico di agire rapidamente.

Più in generale, le proposte della Commissione relative all'AMF tengono conto degli insegnamenti tratti dalle valutazioni ex post sulle operazioni già attuate nel vicinato dell'UE. Questa AMF contribuirà ad alleviare il fabbisogno di finanziamento a breve termine dell'Ucraina nelle attuali circostanze straordinarie. Gli obblighi di rendicontazione, da concordare nel protocollo d'intesa, mirano a garantire l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità del sostegno. Questa AMF eccezionale, e la sua componente successiva, dovrebbero basarsi sui risultati conseguiti dai sei programmi di AMF attuati dal 2015, tra cui più di recente l'assistenza di emergenza per la COVID-19 e quella dell'inizio del 2022.

La proposta non era corredata di valutazione d'impatto. L'applicazione di un tasso di copertura del 70 % segue una valutazione approfondita del rischio finanziario delle passività in essere.

Adeguatezza normativa e semplificazione

La proposta non è collegata al programma di efficienza normativa e semplificazione.

Diritti fondamentali

I paesi interessati dalla politica europea di vicinato sono ammissibili all'AMF. È opportuno subordinare la concessione dell'AMF al rispetto, da parte del paese ammissibile, di meccanismi democratici effettivi, compreso il sistema parlamentare multipartitico, dello Stato di diritto e dei diritti umani.

Il rinnovato impegno riformatore e la forte volontà politica delle autorità ucraine, come dimostrato in particolare dal positivo completamento delle condizioni di politica strutturale connesse al programma di AMF destinato all'Ucraina per far fronte alla COVID-19, in settori fondamentali quali il sistema giudiziario, il buon governo, lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione, costituiscono un chiaro segnale positivo. Analogamente, gli sforzi profusi per sostenere la loro domanda di adesione all'UE, in particolare fornendo una risposta elaborata a due questionari estremamente complessi e dettagliati, inviano un chiaro segnale della volontà delle autorità di perseguire, facendo tutto il possibile, le aspirazioni europee dell'Ucraina. Dopo l'aggressione russa, le autorità ucraine hanno dimostrato un notevole grado di resilienza e hanno mantenuto il loro impegno a realizzare le riforme in modo trasparente e in linea con le norme dell'UE. Al riguardo la condizione politica preliminare per un'operazione di AMF è considerata attualmente soddisfatta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

I fondi per l'ulteriore AMF destinata all'Ucraina per un importo massimo di 1 miliardo di EUR proverranno da prestiti contratti sui mercati dei capitali e saranno a loro volta trasferiti all'Ucraina. Si applica un elevato tasso di copertura del 70 %, necessario per tenere conto dei rischi più elevati associati al prestito in questione che si discosta dall'articolo 31, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/947. La pertinente dotazione sarà stanziata nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI - Europa Globale), per un importo totale di 700 milioni di EUR (linea di bilancio 14 02 01 70 "NDICI – Dotazione del fondo comune di copertura").

In linea con i principi di sana gestione finanziaria, la protezione di bilancio attraverso l'aumento del tasso di copertura al 70 % è necessaria per tenere conto dei rischi più pronunciati di perdite sul prestito in questione rispetto all'assistenza tradizionale AMF erogata ai paesi alle prese con una crisi della bilancia dei pagamenti e che si aggiunge generalmente a un programma di finanziamenti dell'FMI. Questo livello di accantonamento garantisce un elevato livello di fiducia nel fatto che tutti gli importi dovuti agli investitori che acquistano le obbligazioni utilizzate per finanziare il nuovo prestito saranno rimborsati integralmente e tempestivamente. L'aumento del tasso di copertura costituirà una risposta adeguata alle perdite contabili su eventuali prestiti non rimborsati che devono essere riconosciute dal bilancio dell'UE. In caso di mancato pagamento da parte di un beneficiario, i conti dell'Unione devono riconoscere una perdita per l'intero importo del prestito conformemente ai principi finanziari internazionali applicabili alla contabilità di bilancio dell'Unione (IPSAS). Dato l'aumento del tasso di copertura per dell'assistenza macrofinanziaria, è opportuno coprire la responsabilità finanziaria derivante dall'assistenza macrofinanziaria a norma della presente decisione separandola dalle altre passività finanziarie a titolo della garanzia per le azioni esterne. In particolare, in relazione alla presente assistenza macrofinanziaria è opportuno utilizzare la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura unicamente per le passività finanziarie di cui alla presente decisione, anziché applicare la regola generale di cui all'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/947, e non applicare il tasso di copertura effettivo, anziché applicare la regola generale di cui all'articolo 213 del regolamento finanziario. Nel corso del QFP 2021-2027, inoltre, dovrebbe essere erogato in via eccezionale un contributo in conto interessi, quale descritto di seguito, a carico della dotazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) 2021/947. L'Unione rinuncerebbe ai costi amministrativi connessi all'assunzione e alla concessione di prestiti che non sarebbero quindi recuperati dall'Ucraina e resterebbero a carico delle rispettive linee di bilancio amministrative.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Come prima fase dell'attuazione dell'intera AMF eccezionale a favore dell'Ucraina, l'Unione europea mette a disposizione dell'Ucraina questa ulteriore AMF ai sensi della presente decisione per un importo totale massimo di 1 miliardo di EUR, sotto forma di prestito a lungo termine. Tale assistenza, che si prevede di erogare in un'unica rata, eventualmente ripartita in una o più tranche, contribuirà a coprire il fabbisogno residuo di finanziamenti esterni dell'Ucraina nel 2022. Il versamento di tale rata unica avverrà in tempi rapidi subito dopo l'approvazione della presente proposta e una volta entrato in vigore il relativo protocollo d'intesa, nel quale saranno specificati i requisiti di rendicontazione.

L'assistenza sarà gestita dalla Commissione. Conformemente al regolamento finanziario si applicano le disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità.

La Commissione collaborerà strettamente con le istituzioni finanziarie internazionali e le autorità nazionali per monitorare gli sviluppi pertinenti e l'applicazione degli obblighi e delle condizioni concordati nel protocollo d'intesa.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La decisione stabilisce le regole per l'assistenza macrofinanziaria.

L'articolo 1 illustra le caratteristiche principali di questa assistenza macrofinanziaria.

L'articolo 2 sancisce l'obbligo di rispettare le condizioni inerenti alle politiche preliminari necessarie per l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria.

L'articolo 3 riguarda l'adozione di requisiti chiaramente definiti in materia di rendicontazione e monitoraggio da definire nel protocollo d'intesa.

L'articolo 4 stabilisce le condizioni necessarie per l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria.

L'articolo 5 illustra le norme per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti.

L'articolo 6 stabilisce l'obbligo per la Commissione europea di condurre una valutazione operativa durante l'attuazione dell'AMF.

L'articolo 7 stabilisce norme specifiche sulla dotazione da detenere nel fondo comune di copertura.

L'articolo 8 stabilisce che la Commissione è assistita da un comitato secondo le procedure di comitatologia.

L'articolo 9 illustra gli obblighi di rendicontazione della Commissione dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio durante l'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina.

L'articolo 10 chiarisce i termini dell'entrata in vigore dell'assistenza macrofinanziaria in questione.

2022/0213 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 9 ,

considerando quanto segue:

(1)Il 1º settembre 2017 è entrato in vigore un accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina 10 ("accordo di associazione"), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA). Poiché il 23 giugno il Consiglio europeo ha riconosciuto la prospettiva europea dell'Ucraina e le ha concesso lo status di paese candidato, il paese dovrebbe essere considerato ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(2)Nella primavera del 2014 l'Ucraina ha intrapreso un ambizioso programma di riforma volto a stabilizzare l'economia e migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Tra le priorità del programma figurano la lotta contro la corruzione e le riforme costituzionali, elettorali e giudiziarie. L'attuazione di tali riforme è stata sostenuta da sei programmi consecutivi di assistenza macrofinanziaria, nell'ambito dei quali l'Ucraina ha ricevuto assistenza sotto forma di prestiti per un totale di 6,2 miliardi di EUR. L'ultima assistenza macrofinanziaria di emergenza, messa a disposizione nel contesto delle crescenti tensioni lungo la frontiera con la Russia ai sensi della decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 , ha comportato l'erogazione di 1,2 miliardi di EUR in prestiti all'Ucraina in due rate di 600 milioni di EUR nel marzo e nel maggio 2022.

(3)L'aggressione militare della Russia all'Ucraina, non provocata e ingiustificata, iniziata il 24 febbraio 2022 e la guerra in corso da allora hanno causato la perdita di accesso al mercato e un drastico calo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica per far fronte alla situazione umanitaria e mantenere la continuità dei servizi statali è notevolmente aumentata. In questa situazione molto incerta e volatile, le stime più affidabili del fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina, realizzate dal Fondo monetario internazionale, indicano un fabbisogno straordinario di finanziamenti di circa 39 miliardi di USD nel 2022, di cui circa la metà potrebbe essere soddisfatta qualora venisse integralmente erogato il sostegno internazionale fin qui promesso. L'erogazione rapida di questa prima assistenza macrofinanziaria all'Ucraina da parte dell'Unione, quale prima fase dell'attuazione dell'intera AMF eccezionale, è considerata, nelle attuali circostanze straordinarie, una risposta a breve termine adeguata al fabbisogno di finanziamento immediato e più urgente dell'Ucraina e ai notevoli rischi per la stabilità macrofinanziaria del paese. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe favorire la stabilizzazione macrofinanziaria dell'Ucraina e rafforzare la resilienza immediata del paese, contribuendo in tal modo alla sostenibilità del debito pubblico dell'Ucraina e in ultima analisi alla capacità del paese di rimborsare i suoi obblighi finanziari.

(4)La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione di cui alla presente decisione, che tiene conto anche del completamento futuro dell'AMF eccezionale, si basa su una valutazione quantitativa del fabbisogno residuo di finanziamenti esterni dell'Ucraina, condotta in cooperazione con il Fondo monetario internazionale e altre istituzioni finanziarie internazionali, e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con le proprie risorse. Tale determinazione tiene conto anche dei previsti contributi finanziari di donatori bilaterali e multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Ucraina e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione. È opportuno riconoscere l'impegno delle autorità ucraine a collaborare strettamente con l'FMI per quanto riguarda la definizione e l'attuazione di misure di emergenza a breve termine e l'intenzione delle medesime autorità di collaborare con l'FMI a un programma economico adeguato quando le condizioni lo consentiranno. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a mantenere la stabilità macrofinanziaria e la resilienza in una situazione di guerra. La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali e gli obiettivi delle misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell'Unione.

(5)L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti dell'Ucraina. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.

(6)È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione al prerequisito del rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani. Le attuali condizioni di guerra, e in particolare la legge marziale in vigore, non dovrebbero intaccare tali principi, nonostante la concentrazione del potere nelle mani dell'esecutivo.

(7)Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria eccezionale da questa fornita, l'Ucraina dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. Inoltre è opportuno stabilire disposizioni in materia di controlli da parte della Commissione, verifiche contabili da parte della Corte dei conti e di esercizio delle competenze da parte della Procura europea.

(8)L'assistenza macrofinanziaria supplementare dell'Unione, quale prima fase dell'attuazione della prevista assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, dovrebbe essere collegata a obblighi di rendicontazione, da definire in un protocollo d'intesa. La maggiore rigorosità degli obblighi di rendicontazione dovrebbe mirare, nelle attuali circostanze belliche, a garantire l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità del ricorso ai fondi. Le condizioni politiche, dovrebbero mirare a rafforzare la resilienza immediata del paese e la sostenibilità del suo debito a più lungo termine, riducendo in tal modo i rischi connessi al rimborso dei suoi obblighi finanziari in essere e futuri, saranno allegate a operazioni future di AMF.

(9)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 .

(10)L'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 1 miliardo di EUR di cui alla presente decisione costituisce una passività finanziaria per l'Unione nell'ambito del volume complessivo della garanzia per le azioni esterne.

(11)A norma dell'articolo 210, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario"), le passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio o dall'assistenza finanziaria a carico del bilancio devono essere ritenute sostenibili se la loro evoluzione pluriennale prevista è compatibile con i limiti fissati dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 13 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale previsto all'articolo 312, paragrafo 2, TFUE e il massimale relativo agli stanziamenti annuali di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio 14 . Al fine di consentire all'Unione di concedere all'Ucraina un sostegno significativo attraverso un'AMF in modo sicuro sotto il profilo finanziario, preservando nel contempo l'elevata affidabilità creditizia dell'Unione e di conseguenza la sua capacità di erogare finanziamenti in modo efficace nel contesto delle sue politiche interne ed esterne, è indispensabile proteggere adeguatamente il bilancio dell'Unione dall'insorgere di tali passività potenziali e garantirne la sostenibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 210, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

(12)Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, prima di procedere alla concessione di ulteriori prestiti di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina, è necessario rafforzare la resilienza del fondo comune di copertura con mezzi commisurati ai rischi derivanti dalle passività potenziali connesse a tale assistenza macrofinanziaria destinata all'Ucraina. In assenza di un tale rafforzamento, il bilancio dell'Unione non sarebbe in grado di garantire, in condizioni di sicurezza finanziaria, l'assistenza di cui l'Ucraina ha bisogno per far fronte alla guerra. Al fine di proteggere il bilancio dell'Unione, sulla base della valutazione effettuata nella fase attuale, la copertura prevista per tutti i prestiti a titolo dell'AMF eccezionale per un massimo di 8,8 miliardi di EUR a favore dell'Ucraina, compresa questa rata di 1 miliardo di EUR, dovrebbe essere pari al 70 % del valore dei prestiti.

(13)Su tale base, il tasso di copertura per il prestito di 1 miliardo di EUR dovrebbe essere fissato al 70 %, e non quello derivante dall'applicazione della regola generale di cui all'articolo 31, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 . L'importo corrispondente di 700 milioni di EUR dovrebbe essere finanziato dalla dotazione geografica di cui al regolamento (UE) 2021/947. Tale importo dovrebbe essere impegnato e versato in un comparto ad hoc del fondo comune di copertura nel periodo fino al 2027.

(14)Dato l'aumento del tasso di copertura per questa rata dell'assistenza macrofinanziaria, è opportuno gestire la responsabilità finanziaria derivante dall'assistenza macrofinanziaria a norma della presente decisione separandola dalle altre passività finanziarie a titolo della garanzia per le azioni esterne. Si propone altresì di utilizzare la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura per l'assistenza macrofinanziaria in questione unicamente per le passività finanziarie ai sensi della presente decisione, anziché in conformità alla regola generale di cui all'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/947. A questo dovrebbe far seguito l'esclusione della dotazione accantonata per la presente assistenza macrofinanziaria dall'applicazione del tasso di copertura effettivo attuato in conformità all'articolo 213 del regolamento finanziario.

(15)Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire la concessione dell'ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina al fine di sostenerne, in particolare, la resilienza e la stabilità economica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato al paragrafo 4 dello stesso articolo.

(16)Considerata l'urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dall'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia, si ritiene opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(17)Data la difficile situazione dell'Ucraina causata dalla guerra di aggressione della Russia e al fine di sostenere il paese nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno derogare all'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario e consentire all'Unione di coprire i costi legati al tasso d'interesse in relazione al prestito in questione e di rinunciare alla riscossione delle spese amministrative a carico dell'Ucraina. Il contributo in conto interessi dovrebbe essere concesso in via eccezionale come strumento ritenuto appropriato per garantire l'efficacia del sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario ed essere a carico del bilancio dell'Unione. Nel corso del QFP 2021-2027 esso dovrebbe essere a carico della dotazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) 2021/947. Il contributo in conto interessi e la cancellazione delle spese amministrative potrebbero essere chiesti dall'Ucraina entro la fine di marzo di ogni anno. Per consentire una certa flessibilità nel rimborso del capitale, in deroga all'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario, dovrebbe essere altresì possibile rinnovare i prestiti associati assunti per conto dell'Unione.

(18)Data l'urgenza della situazione in Ucraina, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.L'Unione mette a disposizione dell'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 1 000 milioni di EUR ("assistenza macrofinanziaria dell'Unione"), conformemente al paragrafo 3, al fine di sostenere la stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina alla luce del forte fabbisogno di finanziamenti dovuto alle circostanze di guerra. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata all'Ucraina sotto forma di prestito.

2.Al fine di finanziare l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell'Unione, i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e di concederli a sua volta in prestito all'Ucraina. La scadenza media massima del prestito è di 25 anni.

3.La dotazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) 2021/947 è utilizzata, sotto forma di contributo in conto interessi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, per coprire i costi dei pagamenti di interessi relativi all'assistenza macrofinanziaria nel corso del QFP 2021-2027.

4.L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese raggiunti tra la Commissione e l'Ucraina nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5.La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito a tali istituzioni i documenti pertinenti.

6.L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e per un periodo di disponibilità di un anno.

7.Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la annulla.

Articolo 2

1.La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata al prerequisito del rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani.

2.La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, in particolare prima dell'erogazione, tenendo conto altresì delle circostanze sul campo e delle conseguenze dell'applicazione della legge marziale.

3.I paragrafi 12 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio 16 .

Articolo 3

1.La Commissione concorda con l'Ucraina obblighi di rendicontazione chiaramente definiti, ai quali deve essere collegata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Gli obblighi di rendicontazione, da definire in un protocollo d'intesa, sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2.Gli obblighi di rendicontazione garantiscono, in particolare, l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. La Commissione monitora periodicamente l'attuazione di tali obblighi di rendicontazione.

3.Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e l'Ucraina.

4.La Commissione verifica, con cadenza regolare, l'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria e, in particolare, degli obblighi di rendicontazione concordati nel protocollo d'intesa. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta verifica.

Articolo 4

1.Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in un'unica rata in forma di prestito. Il calendario per l'erogazione della rata è stabilito dalla Commissione. La rata può essere erogata in una o più tranche.

2.La Commissione decide di versare la rata a seguito della valutazione dei requisiti seguenti:

(a)il rispetto del prerequisito di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

(b)l'entrata in vigore del protocollo d'intesa, che prevede l'istituzione di un sistema di rendicontazione applicabile durante l'intero periodo del prestito.

3.Qualora i requisiti di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatti, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione o adotta le opportune misure previste dall'accordo di prestito. In tali casi comunica al Parlamento europeo e al Consiglio i motivi della sospensione o dell'annullamento.

4.In linea di principio l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale dell'Ucraina. Alle condizioni da concordare nel protocollo d'intesa, fra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere erogati al ministero delle Finanze dell'Ucraina come beneficiario finale.

Articolo 5

1.Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sono eseguite conformemente all'articolo 220 del regolamento finanziario.

2.Per il prestito di cui alla presente decisione, in deroga all'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario, l'Unione può farsi carico degli interessi, concedendo un contributo in conto interessi, e delle spese amministrative connesse all'assunzione e all'erogazione di prestiti, a eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito.

3.L'Ucraina può chiedere il contributo in conto interessi e la copertura delle spese amministrative da parte dell'Unione entro la fine di marzo di ogni anno.

4.Se necessario, in deroga all'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione può rinnovare i relativi prestiti contratti per conto dell'Unione.

5.La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

Durante l'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria la Commissione riesamina, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell'Ucraina che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

Articolo 7

1.All'assistenza macrofinanziaria erogata sotto forma di prestito a norma della presente decisione si applica un tasso di copertura del 70 % anziché quello previsto dalla regola generale di cui all'articolo 31, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/947.

2.Anziché applicare la regola generale di cui all'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/947, le passività finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria fornita sotto forma di prestito a norma della presente decisione sono oggetto di copertura separata rispetto alle altre passività finanziarie a titolo della garanzia per le azioni esterne e la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura per l'assistenza macrofinanziaria erogata sotto forma di prestito a norma della presente decisione è utilizzata esclusivamente per le passività finanziarie che ne derivano.

3.In deroga all'articolo 213 del regolamento finanziario, il tasso di copertura effettivo non si applica alla dotazione accantonata nel fondo comune di copertura in relazione all'assistenza macrofinanziaria erogata in forma di prestito a norma della presente decisione.

Articolo 8

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 9

1.Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito della sua relazione annuale, una valutazione dell'attuazione del capo I della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva di una valutazione dell'attuazione. Tale relazione:

(a)esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;

(b)valuta la situazione e le prospettive economiche dell'Ucraina, nonché l'attuazione degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

(c)indica il legame tra gli obblighi e le condizioni definiti nel protocollo d'intesa, l'attuale situazione dell'Ucraina sotto il profilo macrofinanziario e le decisioni della Commissione di versare la rata dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

2.Entro due anni dal termine del periodo di disponibilità la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, in cui analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione erogata e valuta in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo            Per il Consiglio

La presidente            Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 17

Settore: affari economici e finanziari

Attività: affari economici e finanziari internazionali

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 18  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

"Il rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti: promuovere la prosperità anche al di fuori dell'UE"

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico

"Promuovere la prosperità anche al di fuori dell'UE"

Attività ABM/ABB interessate

Le attività concernenti la DG ECFIN riguardano:

a)    il sostegno alla stabilità macroeconomica e la promozione delle riforme a favore della crescita al di fuori dell'UE, anche attraverso dialoghi economici regolari con i partner principali e l'erogazione di assistenza macrofinanziaria; e

b)    il sostegno al processo di allargamento e all'attuazione delle politiche di allargamento e di vicinato dell'UE nonché delle altre priorità dell'UE nei paesi partner, mediante analisi economiche, consulenze e valutazioni delle politiche.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

·Fornire assistenza macrofinanziaria all'Ucraina al fine di sostenerne la resilienza economica e la stabilità in una situazione di guerra.

·Contribuire a coprire il fabbisogno di finanziamenti esterni dell'Ucraina per il 2022, nel contesto di un significativo deterioramento della bilancia dei pagamenti dovuto all'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia.

·Alleggerire il fabbisogno di finanziamenti del bilancio del paese partner.

·Sostenere le riforme strutturali volte a migliorare la gestione macroeconomica complessiva, a rafforzare la governance economica e la trasparenza nonché a migliorare le condizioni per una crescita sostenibile.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Le autorità ucraine dovranno riferire periodicamente ai servizi della Commissione in merito a una serie di indicatori economici e agli obblighi di rendicontazione di cui al protocollo d'intesa.

Dopo la valutazione operativa dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative dell'Ucraina, presentata nel giugno 2020, i servizi della Commissione continueranno a monitorare la gestione delle finanze pubbliche.

La proposta di decisione prevede la presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio di una relazione annuale sull'AMF comprensiva di una valutazione dell'attuazione dell'operazione. Entro due anni dall'erogazione dell'ultima rata è prevista una valutazione indipendente ex post dell'assistenza.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

L'erogazione dell'assistenza sarà subordinata al rispetto dei prerequisiti politici elencati in un protocollo d'intesa tra la Commissione e le autorità ucraine. È previsto che l'assistenza venga erogata in un'unica rata. Il versamento della rata avverrà in tempi rapidi subito dopo l'approvazione della presente proposta e una volta entrato in vigore il relativo protocollo d'intesa.

L'assistenza sarà gestita dalla Commissione. Conformemente al regolamento finanziario si applicano le disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità.

La Commissione e le autorità ucraine concorderanno un protocollo d'intesa per stabilire gli obblighi di rendicontazione. La Commissione collaborerà strettamente con le istituzioni finanziarie internazionali e le autorità nazionali per monitorare gli sviluppi pertinenti e l'applicazione degli obblighi e delle condizioni concordati nel protocollo d'intesa.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La presente proposta di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina per un importo massimo di 1 miliardo di EUR fa seguito alla decisione (UE) 2022/313 relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina per un importo di 1,2 miliardi di EUR in prestiti, che è stato interamente erogato in due rate nel marzo e nel maggio 2022. L'AMF in questione rafforza inoltre le azioni dell'Unione finalizzate a fornire sostegno diretto umanitario, economico e alla difesa, nonché le iniziative dell'Unione volte a coordinare azioni multilaterali, quali la campagna "Stand-up for Ukraine". Per la sua stessa natura, l'AMF è anche un catalizzatore di riforme che rafforzano la resilienza a breve termine del paese, favorendo altresì una maggiore stabilità a più lungo termine. I risultati attesi sono di particolare rilevanza per l'Ucraina in questo momento critico.

L'erogazione di un ulteriore sostegno all'Ucraina sotto forma di prestiti può in questa fase aiutare le autorità ucraine a superare i problemi immediati e più urgenti di finanziamento derivanti dalla guerra in atto. Sostenendo gli sforzi delle autorità per creare un quadro macroeconomico stabile, l'AMF proposta incrementa il valore aggiunto dell'impegno complessivo dell'UE in Ucraina e migliora l'efficacia delle altre forme di assistenza finanziaria dell'UE al paese, comprese le operazioni di sostegno al bilancio e le sovvenzioni disponibili nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno previsti dall'attuale quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027.

Il finanziamento di progetti o l'assistenza tecnica non sarebbero strumenti adeguati né sufficienti per conseguire i più ampi obiettivi macrofinanziari di questa AMF eccezionale. Il principale valore aggiunto dell'AMF rispetto ad altri strumenti dell'UE risiede nella capacità di alleggerire rapidamente la pressione finanziaria esterna e di contribuire a garantire un quadro macrofinanziario stabile nel tempo, anche promuovendo una bilancia dei pagamenti e una situazione di bilancio forti e sostenibili, nell'ambito di un quadro adeguato agli obblighi di rendicontazione. Contribuendo a garantire un opportuno quadro strategico generale, l'AMF può migliorare l'efficacia delle azioni finanziate in Ucraina nell'ambito di altri strumenti finanziari più mirati dell'UE.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le operazioni di assistenza macrofinanziaria nei paesi partner sono soggette alla valutazione ex post. Dalle passate valutazioni ex post è emerso che le precedenti operazioni di AMF a favore dell'Ucraina in generale risultavano estremamente pertinenti in termini di obiettivi, dotazione finanziaria e obiettivi strategici.

Tali operazioni si sono dimostrate fondamentali per aiutare l'Ucraina ad affrontare i problemi della bilancia dei pagamenti e ad attuare fondamentali riforme strutturali per stabilizzare l'economia e rafforzare la sostenibilità della sua posizione esterna. Hanno consentito risparmi di bilancio e vantaggi finanziari, e hanno agito da catalizzatori per ulteriore sostegno finanziario e per la fiducia degli investitori. Il pacchetto di condizionalità dell'AMF, che era pienamente in linea con il relativo programma dell'FMI, ha creato un effetto di rafforzamento a livello politico, contribuendo alla mobilitazione delle autorità ucraine attorno a riforme essenziali, specialmente in settori non coperti dai programmi di altri donatori internazionali.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

In linea di principio, gli accantonamenti per l'assistenza macrofinanziaria di cui al QFP 2021‑2027 sono costituiti nel fondo comune di copertura di cui all'articolo 212 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio a un tasso di copertura del 9 %.

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, e in considerazione dell'esposizione al rischio attualmente stimata, è necessario coprire tali esposizioni supplementari verso l'Ucraina al tasso del 70 % degli accantonamenti a titolo del bilancio dell'Unione.

Inoltre, data la difficile situazione dell'Ucraina, e al fine di sostenere il paese nel suo percorso di stabilità a lungo termine, l'Unione dovrebbe avere la possibilità di coprire in via eccezionale i costi legati al tasso d'interesse e di rinunciare alla riscossione delle spese amministrative a carico dell'Ucraina. Nel periodo 2023-2027 il contributo in conto interessi dovrebbe essere a carico della dotazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) 2021/947.

Eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'UE è uno dei principali donatori per l'Ucraina, di cui sostiene le riforme economiche, strutturali e istituzionali, come pure la società civile. L'erogazione di un ulteriore sostegno all'Ucraina sotto forma di prestito può in questa fase aiutare le autorità ucraine a superare le notevoli difficoltà di finanziamento derivanti dalla guerra in atto. Sostenendo gli sforzi delle autorità per creare un quadro macroeconomico stabile, l'AMF proposta incrementa il valore aggiunto dell'impegno complessivo dell'UE in Ucraina e migliora l'efficacia delle altre forme di assistenza finanziaria dell'UE al paese, comprese le operazioni di sostegno al bilancio e le sovvenzioni disponibili nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno previsti dall'attuale quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027. L'AMF proposta rientra inoltre nella più ampia iniziativa dell'UE comprendente aiuti economici e per la ricostruzione a beneficio dell'Ucraina e costituisce parte integrante del sostegno internazionale globale a favore di tale paese 19 .

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Utilizzando il prestito, l'operazione di AMF in questione aumenta l'efficacia del bilancio dell'UE mediante l'effetto leva e costituisce l'opzione più efficiente sotto il profilo dei costi.

La Commissione è autorizzata a contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione europea e dell'Euratom, utilizzando il bilancio dell'UE come garanzia con l'obiettivo di ottenere finanziamenti sul mercato ai migliori tassi disponibili grazie all'ottimo merito di credito dell'UE/Euratom (AAA per Fitch, Moody's e DBRS, AA per S&P, in tutti i casi con prospettive stabili) e di accordare poi finanziamenti a mutuatari ammissibili nel contesto di prestiti concessi nell'ambito del MESF, della BDP, dell'AMF e dei progetti dell'Euratom. Le attività di assunzione ed erogazione di prestiti sono condotte come un'operazione back-to-back, garantendo che il bilancio dell'UE non assuma alcun rischio di cambio o di tasso d'interesse. L'obiettivo di ottenere fondi ai migliori tassi disponibili per l'assunzione e l'erogazione di prestiti è stato raggiunto, perché tali tassi sono in linea con quelli di istituzioni analoghe (BEI, MESF e MES).

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 20  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione 

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Le azioni che verranno finanziate nell'ambito della presente decisione saranno attuate in regime di gestione diretta dalla Commissione presso la sua sede.

La presente assistenza è di natura macroeconomica. Il monitoraggio dell'azione da parte dei servizi della Commissione avverrà sulla base di misure specifiche da definire in un protocollo di intesa con le autorità ucraine.

2.2.Sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione delle modalità di gestione, dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Le azioni che verranno finanziate nell'ambito della presente decisione saranno attuate in regime di gestione diretta dalla Commissione presso la sua sede.

Le erogazioni dell'AMF sono subordinate all'esito positivo dei riesami e al rispetto delle condizioni preliminari inerenti alle politiche collegate all'operazione. Il rispetto di tali condizioni è monitorato attentamente dalla Commissione.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per attenuarli

Rischi individuati

L'operazione di AMF proposta presenta rischi fiduciari, nonché rischi legati alle politiche attuate e alla situazione politica generale.

Un rischio fondamentale per l'operazione deriva dal proseguimento della guerra causata dall'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia, che potrebbe avere un ulteriore impatto negativo sulla stabilità macroeconomica dell'Ucraina, influenzando l'erogazione e/o il rimborso dell'AMF proposta.

Vi è il rischio che l'AMF possa essere usata in modo fraudolento. Poiché l'AMF non è destinata a spese specifiche (contrariamente, ad esempio, al finanziamento di progetti), tale rischio dipende da fattori quali la qualità generale dei sistemi di gestione presso la Banca nazionale dell'Ucraina e il ministero delle Finanze, le procedure amministrative e le funzioni di controllo e vigilanza, la sicurezza dei sistemi informatici e l'adeguatezza delle capacità di audit interno ed esterno.

Un terzo rischio deriva dalla possibilità che l'Ucraina non riesca a rispettare le obbligazioni finanziarie nei confronti dell'UE relative al prestito di AMF proposto (rischio di default o rischio di credito); ciò potrebbe essere causato, per esempio, da un ulteriore notevole deterioramento della bilancia dei pagamenti e della situazione di bilancio del paese partner.

Sistemi di controllo interno

L'assistenza macrofinanziaria sarà oggetto di procedure di verifica, controllo e audit, effettuate sotto la responsabilità della Commissione, anche tramite l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti europea, come previsto dall'articolo 129 del regolamento finanziario.

Nel corso dell'attuazione, la Commissione controllerà periodicamente le dichiarazioni del paese partner. Il pagamento è soggetto 1) al monitoraggio del personale della DG ECFIN e 2) alla normale procedura di controllo prevista dal circuito finanziario (modello 2) utilizzato nella DG ECFIN. Le erogazioni relative alle operazioni di AMF possono essere soggette a verifiche ex post (documentali e/o in loco) supplementari e indipendenti da parte dei funzionari del gruppo di controllo ex post della DG. Tali verifiche possono essere anche avviate su richiesta dell'ordinatore sottodelegato competente. Se necessario (tale eventualità non si è finora mai materializzata) si può procedere all'interruzione e alla sospensione dei pagamenti, a rettifiche finanziarie (attuate dalla Commissione) e a recuperi, come esplicitamente previsto negli accordi di finanziamento con i paesi partner.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Finora i sistemi di controllo in vigore hanno garantito un tasso di errore effettivo dello 0 % per i pagamenti AMF. Non vi sono casi noti di frode, corruzione o attività illecite. Le operazioni di AMF hanno una logica di intervento chiara, che consente alla Commissione di valutarne l'impatto. I controlli consentono la conferma dell'affidabilità e del conseguimento degli obiettivi e delle priorità strategici.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Per ridurre il rischio di uso fraudolento, sono state e saranno adottate diverse misure.

In primo luogo, l'accordo di prestito prevede una serie di disposizioni in materia di accertamenti, prevenzione delle frodi, audit e recupero dei fondi in caso di frodi o corruzione. Si prevede inoltre che all'assistenza sarà collegata una serie di obblighi di rendicontazione, al fine di rafforzare la trasparenza e la responsabilità in relazione all'utilizzo dei fondi. In più l'assistenza è versata su un conto ad hoc presso la Banca nazionale dell'Ucraina.

Inoltre, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, i servizi della Commissione eseguiranno una valutazione operativa dei circuiti finanziari e amministrativi dell'Ucraina per accertarsi che le procedure di gestione dell'assistenza finanziaria, compresa l'AMF, forniscano garanzie adeguate. La valutazione precedente è stata effettuata nel giugno 2020 e riguarda in particolare gli aspetti seguenti: preparazione ed esecuzione del bilancio, controllo finanziario interno nel settore pubblico, audit interno ed esterno, appalti pubblici, gestione della liquidità e del debito pubblico e indipendenza della banca centrale. La Commissione effettuerà una seconda valutazione operativa nel corso dell'attuazione dell'operazione di AMF eccezionale proposta.

Infine l'assistenza sarà oggetto di procedure di verifica, controllo e audit, effettuate sotto la responsabilità della Commissione, anche tramite l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti europea, come previsto dall'articolo 129 del regolamento finanziario.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di spesa

Contributo

Numero

Diss./Non diss 21 .

di paesi EFTA 22

di paesi candidati 23

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

6

14 02 01 11 "Vicinato orientale"

Diss.

NO

NO

NO

NO

6

14 02 01 70 "NDICI-Europa globale — Dotazione del fondo comune di copertura"

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione - Non pertinente

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

6

Rubrica 6 - "Vicinato e resto del mondo"

DG: NEAR

Anno

2021

Anno

2022

Anno

2023

Anno

2024

Anno

2025

Anno

2026

Anno

2027

TOTALE

□ Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 24  

14 02 01 11 "Vicinato orientale"  25

Impegni

(1a)

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

Pagamenti

(2a)

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

DG: ECFIN

Anno

2021

Anno

2022

Anno

2023

Anno

2024

Anno

2025

Anno

2026

Anno

2027

TOTALE

Linea di bilancio

14 02 01 70 "NDICI — Dotazione del fondo comune di copertura"  26

Impegni

(1b)

27,3

125,0

162,6

32,5

143,4

143,4

65,8

700,0

Pagamenti

(2b)

81,2

100,0

300,0

218,8

700,0

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 27  

Linea di bilancio

14 20 03 01 "AMF — Sovvenzioni"

Impegni

(1c)

0,1

0,15

0,25

Pagamenti

(2c)

0,1

0,15

0,25

TOTALE degli stanziamenti
per la DG ECFIN

Impegni

=1b + 1c

27,3

125,1

162,6

32,5

143,5

143,4

65,8

700,25

Pagamenti

=2b

+2c

0,1

81,2

100,1

300,0

218,8

700,25



   TOTALE stanziamenti operativi
(NEAR + ECFIN)

Impegni

(3)

27,3

125,1

182,6

52,5

163,5

163,4

85,8

800,25

Pagamenti

(4)

0,1

20,0

1012

120,1

320,0

238,8

800,25

   TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(5)

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 6 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

= 3+ 5

27,3

125,1

182,6

52,5

163,5

163,4

85,8

800,25

Pagamenti

= 4+ 5

0,1

20,0

101,2

120,2

320,0

238,8

800,25



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno

2022

Anno

2023

Anno

2024

Anno

2025

Anno

2026

Anno

2027

TOTALE

DG: ECFIN

□ Risorse umane

0,848

0,424

0,424

0,072

0,072

0,072

1,912

□ Altre spese amministrative

-

0,06

-

-

-

-

0,06

TOTALE DG ECFIN

Stanziamenti

0,848

0,484

0,424

0,072

0,072

0,072

1,972

TOTALE stanziamenti

per la RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,848

0,434

0,424

0,072

0,072

0,072

1,972

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno

2021

Anno

2022

Anno

2023

Anno

2024

Anno

2025

Anno

2026

Anno

2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE 1-7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

27,3

125,948

183,084

52,924

163,572

163,472

85,872

802,172

Pagamenti

0,948

20,484

101,624

120,172

320,072

238,872

802,172

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

TOTALE

RISULTATI

Tipo 28

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 29 ...

- Risultato

Erogazione di sovvenzioni

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

- Risultato

Copertura della garanzia per le azioni esterne

700,0

700,0

- Risultato

Valutazione operativa

1

0,1

1

0,1

- Risultato

Valutazione ex-post

1

0,15

1

0,15

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

700,1

20,0

1

20,15

20,0

20,0

20,0

800,25

TOTALE

700,1

20,0

1

20,15

20,0

20,0

20,0

800,25

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

TOTALE

RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,848

0,424

0,424

0,072

0,072

0,072

1,912

Altre spese amministrative

-

0,06

-

-

-

-

0,06

Totale parziale RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale

0,848

0,484

0,424

0,072

0,072

0,072

1,972

Esclusa la RUBRICA 7 30  

del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,848

0,484

0,424

0,072

0,072

0,072

1,972

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

TOTALE

   Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

5,4

2,7

2,7

0,45

0,45

0,45

12,15

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 31

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  32

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

5,4

2,7

2,7

0,45

0,45

0,45

12,15

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Direttore Dir. D: controllare e gestire l'operazione, tenere i contatti con il Consiglio e il Parlamento per l'adozione della decisione e l'approvazione del protocollo d'intesa, negoziare il protocollo d'intesa con le autorità ucraine, esaminare le relazioni, dirigere missioni e valutare l'andamento dell'osservanza della condizionalità.

HoU/DHoU Dir. D: assistere il direttore nel gestire l'operazione, nel tenere i contatti con il Consiglio e il Parlamento per l'adozione della decisione e l'approvazione del protocollo d'intesa, nel negoziare con le autorità ucraine il protocollo d'intesa e l'accordo di prestito (insieme alla DG BUDGET), nell'esaminare le relazioni e nel valutare l'andamento dell'osservanza della condizionalità.

Economisti, settore AMF (Dir. D): preparare la decisione e il protocollo d'intesa, tenere i contatti con le autorità e le IFI, condurre missioni di verifica, preparare le relazioni dei servizi della Commissione e le procedure della Commissione connesse alla gestione dell'assistenza, tenere i contatti con gli esperti esterni per la valutazione operativa e la valutazione ex post.

DG BUDGET (Unità E1, E3 sotto la supervisione del direttore): preparare l'accordo di prestito, negoziarlo con le autorità ucraine, farlo approvare dai servizi competenti della Commissione e farlo firmare da entrambe le parti. Dare seguito all'entrata in vigore dell'accordo di prestito. Preparare la o le decisioni della Commissione sull'operazione o le operazioni di assunzione del prestito, dare seguito alla presentazione della o delle richieste di fondi, selezionare le banche, preparare ed eseguire la o le operazioni di finanziamento ed erogare i fondi all'Ucraina. Svolgere le attività di back-office a seguito del rimborso del prestito/dei prestiti. Preparare le relazioni su queste attività.

Personale esterno

-

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

(1)    L'Ucraina ha presentato ufficialmente domanda di adesione all'UE il 28 febbraio 2022, quattro giorni dopo l'invasione russa, ed ha ottenuto lo status di paese candidato alla fine di giugno 2022.
(2)    Come confermato dall'FMI alla Commissione europea in una lettera di valutazione ricevuta il 3 giugno 2022.
(3)    Decisione di esecuzione (UE) del Consiglio del 28.3.2022.
(4)    Prima dell'AMF straordinaria, a partire dal 2022 l'UE ha assistito l'Ucraina con cinque operazioni consecutive di assistenza macrofinanziaria (AMF) erogando 5,0 miliardi di EUR di prestiti nel periodo compreso tra il 2014 e il 2021.
(5)    Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).
(6)    Come confermato dall'FMI alla Commissione europea in una lettera di valutazione ricevuta il 3 giugno 2022.
(7)    Come illustrato nella comunicazione della Commissione del 18 maggio,     https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ukraine-relief-reconstruction_en.pdf .
(8)    Come confermato dall'FMI alla Commissione europea in una lettera di valutazione ricevuta il 27 maggio 2022.
(9)    Posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 febbraio 2022.
(10)    Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ( GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3 ).
(11)    Decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina ( GU L 55 del 28.2.2022, pag. 4 ).
(12)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(13)    Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).
(14)    Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
(15)    Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).
(16)    Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
(17)    ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(18)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(19)    Come illustrato nella comunicazione della Commissione del 18 maggio,      https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ukraine-relief-reconstruction_en.pdf .
(20)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(21)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non-diss. = stanziamenti non dissociati.
(22)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(23)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(24)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(25)    Da rafforzare a titolo della linea di bilancio 14 02 04 "NDICI - Sfide emergenti e riserva per le priorità".
(26)    Importo della dotazione per i prestiti AMF (9 %) da impegnare e versare nel fondo comune di copertura nel periodo 2021-2027, previa adozione dei bilanci annuali.
(27)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(28)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(29)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".
(30)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(31)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.
(32)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").