COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.9.2022
COM(2022) 448 final
2022/0268(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
per quanto riguarda l'acciuga
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca sono modificate più volte nel corso del periodo in cui si applicano per tener conto dei più recenti pareri e sviluppi scientifici.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP).
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
•Sussidiarietà
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.
•Proporzionalità
La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca. A norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono tenuti a decidere, per le navi battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca a loro disposizione conformemente a determinati criteri di assegnazione. Al momento di distribuire, secondo il modello socioeconomico di loro scelta, i totali ammissibili di cattura (TAC) ad essi assegnati, gli Stati membri dispongono quindi del necessario margine di discrezionalità per sfruttare le possibilità di pesca a loro disposizione.
•Scelta dell'atto giuridico
Regolamento del Consiglio.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
La Commissione ha consultato i portatori di interessi, in particolare tramite i consigli consultivi, e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione annuale "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2022".
Nel rispondere alla succitata comunicazione annuale i portatori di interessi hanno esposto i loro pareri sulla valutazione dello stato delle risorse effettuata dalla Commissione e sulle soluzioni adeguate da predisporre a livello di gestione. Nel formulare la presente proposta la Commissione ha tenuto conto di tali risposte.
•Assunzione e uso di perizie
La Commissione ha consultato il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito alla metodologia da utilizzare. I pareri scientifici del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM e sono formulati conformemente all'accordo quadro di partenariato con la Commissione.
•Valutazione d'impatto
L'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non applicabile.
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5.ALTRI ELEMENTI
L'acciuga (Engraulis encrasicolus) nella divisione CIEM 9a è una specie a vita breve, con ampie fluttuazioni interannuali degli stock e per la quale la pesca dipende in larga misura dalla classe di reclutamento dell'anno entrante. Il CIEM fornisce pertanto un parere scientifico in giugno per il periodo di gestione compreso tra il 1º luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, in modo da garantire che il parere scientifico si basi sulla miglior valutazione possibile del reclutamento annuale di tale specie caratterizzata da un ciclo vitale breve.
Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2022/1091 del Consiglio, fissa un TAC provvisorio per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) 34.1.1 per il periodo dal 1º luglio 2022 al 30 settembre 2022, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per il periodo dal 1º luglio 2022 al 30 giugno 2023, e consentendo la prosecuzione delle attività di pesca. Il TAC provvisorio di 10 061 tonnellate si basa sulle catture del terzo trimestre del 2021.
In seguito alla pubblicazione del parere scientifico del CIEM per tale stock il 17 giugno 2022, è opportuno fissare il TAC definitivo per il periodo dal 1º luglio 2022 al 30 giugno 2023. Il TAC dovrebbe essere fissato al livello di 15 777 tonnellate, il quantitativo indicato nel parere scientifico del CIEM.
2022/0268 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
per quanto riguarda l'acciuga
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
(2)Il regolamento (UE) 2022/109, modificato dal regolamento (UE) 2022/1091 del Consiglio, fissa un totale ammissibile di catture (TAC) provvisorio per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell'Unione del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) 34.1.1 per il periodo dal 1º luglio 2022 al 30 settembre 2022, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per il periodo dal 1º luglio 2022 al 30 giugno 2023, e consentendo la prosecuzione delle attività di pesca. In seguito alla pubblicazione di tale parere il 17 giugno 2022, è opportuno fissare il TAC definitivo per il periodo dal 1º luglio 2022 al 30 giugno 2023. Il TAC dovrebbe essere fissato al livello di 15 777 tonnellate indicato nel suddetto parere.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/109.
(4)Il limite di cattura per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º luglio 2022. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione risultano aumentate. Per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2022/109
Il regolamento (UE) 2022/109 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
'
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.9.2022
COM(2022) 448 final
ALLEGATO
della
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
per quanto riguarda l'acciuga
ALLEGATO
Nella parte A dell'allegato IA del regolamento (UE) 2022/109, la seconda tabella è sostituita dalla seguente:
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"Specie:
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Acciuga
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Zona:
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9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
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Engraulis encrasicolus
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(ANE/9/3411)
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Spagna
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7 546
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(1)
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TAC precauzionale
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Portogallo
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8 231
|
(1)
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Unione
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15 777
|
(1)
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TAC
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15 777
|
(1)
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(1)
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Questo contingente può essere pescato solo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023."
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