COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 31.8.2022
COM(2022) 428 final
2022/0254(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato congiunto UE-PTC (il "comitato congiunto") istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (la "convenzione") in relazione alla prevista adozione di una decisione che modifica alcuni allegati dell'appendice III di tale convenzione.
2.Contesto della proposta
2.1.La convenzione relativa ad un regime comune di transito
La convenzione, che mira ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e i paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione, è stata conclusa il 20 maggio 1987 tra la Comunità europea e i paesi EFTA ed è entrata in vigore il 1º gennaio 1988.
La convenzione stabilisce misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera, la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Serbia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
L'Unione europea è parte contraente della convenzione.
I paesi che sono parti contraenti della convenzione, ma che non sono membri dell'Unione, sono denominati "paesi di transito comune" ("PTC") nella convenzione.
2.2.Il comitato congiunto UE-PTC
Il comitato congiunto UE-PTC è incaricato di gestire la convenzione e di garantirne la corretta attuazione. Il comitato, mediante decisioni, adotta modifiche alle appendici della convenzione.
Le decisioni del comitato congiunto sono adottate di comune accordo dalle parti contraenti.
2.3.La decisione prevista del comitato congiunto UE-PTC
In una delle prossime sessioni, o mediante procedura scritta, il comitato congiunto UE-PTC è chiamato ad adottare il progetto di decisione n. 3/2022 del comitato congiunto UE-PTC sul transito comune.
Il progetto di decisione, che ha l'obiettivo di tenere conto dell'adesione dell'Ucraina alla convenzione relativa a un regime comune di transito, comporta l'inserimento di nuovi riferimenti linguistici attinenti a tale paese e l'aggiunta del nome dell'Ucraina all'elenco dei paesi che figura nei rispettivi documenti di garanzia. Ciò è necessario per l'attuazione del regime comune di transito fra le parti contraenti.
La decisione del comitato congiunto recante modifica della convenzione sarà vincolante per le parti contraenti in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione, che stabilisce che "la presente decisione entra in vigore alla data in cui l'Ucraina diventa parte contraente della convenzione ".
A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione, questo tipo di decisione viene messo in vigore dalle parti contraenti in conformità alle rispettive legislazioni.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La posizione proposta riguarda la modifica di alcuni allegati dell'appendice III della convenzione, al fine di adeguare i documenti di garanzia e inserire alcuni termini tecnici in lingua ucraina per l'adesione dell'Ucraina alla convenzione. Le modifiche in parola, che sono di natura tecnica,
hanno l'obiettivo di garantire che il comitato congiunto UE-PTC adotti tutte le modifiche tecniche della convenzione al fine di attuare il regime comune di transito tra l'Ucraina e le altre parti contraenti.
Ne dovrebbero scaturire vantaggi sostanziali e tangibili per gli operatori commerciali e per le amministrazioni doganali, semplificando le formalità di transito e agevolando la circolazione delle merci, in linea con il sostegno della Commissione all'Ucraina.
La decisione proposta è coerente con le politiche unionali in materia di scambi e trasporti.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione stabilisce che il comitato congiunto UE-PTC adotta mediante decisioni le modifiche alle appendici della convenzione.
4.1.2.Applicazione al caso in questione
Il comitato congiunto è un organo istituito dall'articolo 14 della convenzione.
La decisione che il comitato congiunto è chiamato ad adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. Tale decisione avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20 della convenzione.
La decisione non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.
4.2.2.Applicazione al caso in questione
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2022/0254 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione del 20 maggio 1987, relativa a un regime comune di transito ("la convenzione") è stata conclusa fra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica ed è entrata in vigore il 1º gennaio 1988.
(2)A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto UE-PTC sul transito comune istituito dalla convenzione ("comitato congiunto") può adottare, mediante decisioni, modifiche alle appendici della convenzione.
(3)L'Ucraina ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione ed ha ricevuto un invito in tal senso.
(4)L'adesione dell'Ucraina richiederà l'adeguamento dei documenti di garanzia e l'inserimento di alcuni termini tecnici in lingua ucraina.
(5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato congiunto, poiché la decisione di modificare la convenzione sarà vincolante per l'Unione.
(6)Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno espresso parere positivo in merito alle modifiche proposte nell'ambito del gruppo di lavoro UE-PTC sul transito comune.
(7)Poiché la decisione del comitato congiunto modificherà la convenzione, è opportuno che essa venga pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione, in una delle prossime sessioni o mediante procedura scritta, in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987, relativa a un regime comune di transito, con riguardo alle modifiche alle appendici di tale convenzione, si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto allegato alla presente decisione.
Il rappresentante dell'Unione nel comitato congiunto può concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottata, la decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 31.8.2022
COM(2022) 428 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione
ALLEGATO
ALLEGATO
Proposta di decisione n. 3/2022 del comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
del … 2022
che modifica detta convenzione
IL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) L'Ucraina ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito ("la convenzione") e ha ricevuto un invito in tal senso a seguito della decisione n. 2/2022 del [25 agosto] 2022 dal comitato congiunto UE-PTC istituito a norma di detta convenzione.
(2) L'adesione dell'Ucraina richiederà l'adeguamento dei documenti di garanzia e l'inserimento di alcuni termini tecnici in lingua ucraina.
(3) Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia, stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione dell'Ucraina alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale i formulari stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti.
(4) L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe essere collegata alla data di adesione dell'Ucraina alla convenzione.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'appendice III della convenzione relativa a un regime comune di transito è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. La presente decisione entra in vigore alla data in cui l'Ucraina diventa parte contraente della convenzione.
2. I formulari basati sui modelli di cui agli allegati da C1 a C6 dell'appendice III della convenzione, nella versione applicabile il giorno prima dell'entrata in vigore della presente decisione, possono continuare a essere utilizzati, apportandovi i necessari adattamenti geografici e relativi all'elezione del domicilio o al mandatario autorizzato, fino al 1° aprile 2024.
Fatto a Bruxelles, ….
Per il comitato congiunto
Il presidente
Matthias PETSCHKE
ALLEGATO
1. Nell'allegato B1, casella 51, è inserito il seguente trattino tra Turchia e Irlanda del Nord:
UA
Ucraina
2. Nell'allegato B6, il titolo III è modificato come segue:
2.1. Nella prima parte della tabella "Validità limitata – 99200" è aggiunto il seguente trattino dopo TR:
- UA
Дія обмежена
2.2. Nella seconda parte della tabella "Dispensa – 99201" è aggiunto il seguente trattino dopo TR:
- UA
Звільнення
2.3. Nella terza parte della tabella "Prova alternativa – 99202" è aggiunto il seguente trattino dopo TR:
- UA
Альтернативне підтвердження
2.4. Nella quarta parte della tabella "Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci... (nome e paese) – 99203" è aggiunto il seguente trattino prima di TR:
- UA
Розбіжності: митниця, де товари були пред'явлені …… (назва і країна)
2.5. Nella quinta parte della tabella "Uscita da ….................... soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … - 99204" è aggiunto il seguente trattino dopo TR:
- UA
Вибуття із …………… з урахуванням обмежень та зі сплатою зборів відповідно до Регламенту/Директиви/Рішення № …
2.6. Nella settima parte della tabella "Speditore autorizzato – 99206" è aggiunto il seguente trattino dopo TR:
- UA
Авторизований вантажовідправник
2.7. Nell'ottava parte della tabella "Dispensa dalla firma – 99207" è aggiunto il seguente trattino dopo TR:
- UA
Звільнено від підпису
2.8. Nella nona parte della tabella "GARANZIA GLOBALE VIETATA – 99208" è aggiunto il seguente trattino dopo TR:
- UA
ЗАГАЛЬНА ГАРАНТІЯ ЗАБОРОНЕНА
2.9. Nella decima parte della tabella "USO NON LIMITATO – 99209" è aggiunto il seguente trattino dopo TR:
- UA
ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
2.10. Nell'undicesima parte della tabella "Rilasciato a posteriori – 99210" è aggiunto il seguente trattino dopo TR:
- UA
Видано згодом
2.11. Nella dodicesima parte della tabella "Vari – 99211" è aggiunto il seguente trattino dopo TR:
- UA
Різне
2.12. Nella tredicesima parte della tabella "Alla rinfusa – 99212" è aggiunto il seguente trattino dopo TR:
- UA
Навалювальний вантаж
2.13. Nella quattordicesima parte della tabella "Speditore – 99213" è aggiunto il seguente trattino dopo TR:
- UA
Вантажовідправник
3. L'allegato C1 è sostituito dal seguente:
ALLEGATO C1
IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA ISOLATA
I. Impegno del fideiussore
1. Il(la) sottoscritto(a) (1)
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
residente a(2)
…………………………………………………………………………………………………... ……….…………………………………………………………………………………………...
si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di
…………………………………………………………………………………………………...
a concorrenza di un importo massimo di
…………………………………………………………………………………………………...
nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia) nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, della Repubblica della Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, dell'Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord(3) (4), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino(5), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia(6):
…………………………………………………………………………………………………..
è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti(7), con riguardo alle merci descritte di seguito oggetto della seguente operazione doganale(8):
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...
Descrizione delle merci: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali e dalla custodia temporanea, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.
Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.
3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio(9) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:
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Paese
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Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
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Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.
Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.
Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.
Fatto a.............................., il......................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
(Firma)(10)
II. Accettazione dell'ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Impegno del fideiussore accettato il ….…................................................ a copertura dell'operazione doganale che ha dato luogo alla dichiarazione doganale/dichiarazione di custodia temporanea n. …....................................................
del…...............................................................(11)
…………………………………………………………………………………………………...
(Timbro e firma)
(1)
Cognome e nome, o ragione sociale.
(2)
Indirizzo completo.
(3)
Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.
(4)
Cancellare il nome dello Stato (i nomi degli Stati) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.
(5)
I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.
(6)
Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che presta la garanzia.
(7)
Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro.
(8)
Inserire una o più delle seguenti operazioni doganali:
a) custodia temporanea;
b) regime di transito unionale/regime di transito comune;
c) regime di deposito doganale;
d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione;
e) regime di perfezionamento attivo;
f) regime di uso finale;
g) immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento;
h) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento;
i) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
j) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
k) regime di ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione;
l) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.
(9)
Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore o dei suoi mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.
(10)
Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di…", indicando l'importo in lettere.
(11)
Deve essere compilato dall'ufficio in cui le merci sono state vincolate al regime o erano in custodia temporanea.
4. L'allegato C2 è sostituito dal seguente:
ALLEGATO C2
IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI
I. Impegno del fideiussore
1. Il(la) sottoscritto(a) (1)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
residente a (2)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di
…………………………………………………………………………………………………...
nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, della Repubblica di Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, dell'Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord(3), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino(4) per tutte le somme di cui un titolare del regime è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 10 000 EUR per certificato.
2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 10 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione è stata appurata.
Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.
3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione di transito comune/unionale, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (5) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:
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Paese
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Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
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Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.
Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.
Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.
Fatto a.......................................................................................................
il.........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
(Firma)(6)
II. Accettazione dell'ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….
Impegno del fideiussore accettato il ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
(1)
Cognome e nome o ragione sociale.
(2)
Indirizzo completo.
(3)
Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.
(4)
I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.
(5)
Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore o dei suoi mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.
(6)
Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia".
5. L'allegato C4 è sostituito dal seguente:
ALLEGATO C4
IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA GLOBALE
I.
Impegno del fideiussore
1.
Il(la) sottoscritto(a)(1)
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
residente a(2)
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di
…………………………………………………………………………………………...
a concorrenza di un importo massimo di ……………………………………………………………
nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, della Repubblica della Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord(3) (4), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino(5),
per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia(6)…………………………………….. è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti(7) che potrebbero sorgere o sono sorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1 bis e/o al punto 1 ter.
L'importo massimo della garanzia comprende un importo di
……………………………………………………………………………………….
a)
che rappresenta il 100/50/30 %(8) della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altre spese che potrebbero sorgere, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 bis,
e
……………………………………………………………………………………….
b)
che rappresenta il 100/30 %(8) della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altri oneri insorti, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 ter.
1 bis.
Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altri oneri che potrebbero insorgere sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate(9):
a)
custodia temporanea - …,
b)
regime di transito unionale/regime di transito comune - …,
c)
regime di deposito doganale - …,
d)
regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione - …,
e)
regime di perfezionamento attivo - …,
f)
regime di uso finale - …,
g)
se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione - ….
1 ter.
Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altre spese insorte sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate(9):
a)
immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento - …,
b)
immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento - …,
c)
immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione - …,
d)
immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione - …,
e)
regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione - …,
f)
regime di uso finale - … (10),
g)
se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione - ….
2.
Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, fino al limite dell'importo massimo sopra indicato, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.
Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.
Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un'obbligazione sorta in occasione di un'operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.
3.
Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
4.
Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (11) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:
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Paese
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Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
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Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.
Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.
Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.
Fatto a..........................................................................................................
il..................................................................................................................
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(Firma)(12)
II.
Accettazione dell'ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di
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Impegno del fideiussore accettato il
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(Timbro e firma)
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(1)
Cognome e nome o ragione sociale.
(2)
Indirizzo completo.
(3)
Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.
(4)
Cancellare il nome del paese (i nomi dei paesi) sul cui territorio la garanzia può essere utilizzata.
(5)
I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.
(6)
Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia.
(7)
Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente.
(8)
Cancellare le menzioni inutili.
(9)
I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione.
(10)
Per gli importi dichiarati nell'ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale.
(11)
Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del garante o dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.
(12)
Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di…", indicando l'importo in lettere.
6. Nella casella 7 dell'allegato C5 il termine "UCRAINA" è inserito tra i termini "TURCHIA" e "REGNO UNITO".
7. Nella casella 6 dell'allegato C6 il termine "UCRAINA" è inserito tra i termini "TURCHIA" e "REGNO UNITO".