COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.8.2022
COM(2022) 425 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra
ALLEGATO
ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA
L'UNIONE EUROPEA, di seguito "Unione" o "UE",
e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
Stati membri dell'Unione europea, di seguito "Stati membri",
da una parte,
e
IL REGNO DI THAILANDIA, in seguito denominato "Thailandia",
dall'altra,
di seguito denominate congiuntamente "Parti"
CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le Parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;
ATTRIBUENDO particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;
RIBADENDO l'importanza attribuita dalle Parti ai principi democratici nonché ai diritti umani e alle libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani;
RIBADENDO l'importanza attribuita ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il loro desiderio di promuovere il progresso economico e sociale per le rispettive popolazioni, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale e dei principi dello sviluppo sostenibile nonché dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata con risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015;
RICONOSCENDO che la Thailandia è un paese in via di sviluppo e tenendo conto del livello di sviluppo di ciascuna Parte;
RICONOSCENDO la necessità di promuovere i principi e gli obiettivi della non proliferazione e del disarmo attraverso gli strumenti internazionali e regionali pertinenti per contrastare il pericolo rappresentato dalle armi di distruzione di massa (ADM). L'adozione per consenso della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunità internazionale nella lotta contro la proliferazione di tali armi. Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il 17 novembre 2003 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una politica dell'Unione europea volta a integrare le politiche di non proliferazione nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi. La Thailandia, in quanto membro dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), è parte contraente originaria del trattato per la denuclearizzazione del Sud-est asiatico, firmato a Bangkok il 15 dicembre 1995;
CONSIDERANDO che le Parti riconoscono i legami tra disarmo, controllo degli armamenti, pace e sicurezza e sviluppo, e rilevano che una cooperazione più stretta tra le Parti nel promuovere l'attuazione degli strumenti internazionali pertinenti può portare a progressi verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e verso un mondo più sicuro;
CONSIDERANDO il terrorismo una minaccia per la sicurezza mondiale e decise a intensificare il dialogo e la cooperazione nella lotta al terrorismo, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1373 (2001), le Parti ribadiscono che il rispetto dei diritti umani per tutti e dello Stato di diritto costituiscono le basi fondamentali della lotta contro il terrorismo;
RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per tutta la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale;
RIAFFERMANDO la determinazione a lottare contro i gravi crimini di portata internazionale;
RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, Stati membri dell'ASEAN, firmato il 7 marzo 1980, e dei successivi protocolli di adesione;
RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le attuali relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione, e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse nel rispetto della sovranità, della parità, della non discriminazione, dell'ambiente naturale e del reciproco vantaggio;
RICONOSCENDO che la Thailandia e l'Unione europea condividono l'aspirazione a realizzare economie efficienti sotto il profilo delle risorse, inclusive, innovative, a zero emissioni nette e verdi, e che lo scambio di esperienze nell'attuazione delle politiche interne può migliorare i risultati e accelerare la realizzazione degli OSS delle Nazioni Unite;
ESPRIMENDO il pieno impegno a favorire lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, compresa la protezione dell'ambiente e una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici, la concreta attuazione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), adottata a Rio de Janeiro il 9 maggio 1992, e dell'accordo di Parigi, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, nonché la promozione e l'attuazione efficaci delle norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale;
ASSICURANDO che nessuno sia lasciato indietro;
SOTTOLINEANDO l'importanza di approfondire le relazioni e la cooperazione in settori quali la migrazione;
CONFERMANDO il desiderio di intensificare, in pieno accordo con le attività avviate nei contesti regionali, la cooperazione tra le Parti in base a valori comuni e con vantaggi reciproci;
RICONOSCENDO l'importanza attribuita dalle Parti ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), fatto a Marrakech il 15 aprile 1994, e la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;
PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le Parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che possono essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che l'UE, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le sue relazioni bilaterali precedenti, non notifichi alla Thailandia che tali accordi sono divenuti vincolanti per l'Irlanda, in quanto parte dell'UE, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE. Analogamente, eventuali successive misure interne all'UE che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che il paese non abbia comunicato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle conformemente al protocollo n. 21. RILEVANDO inoltre che tali futuri accordi specifici o tali successive misure interne dell'UE rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 1
Principi generali
1.
Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto, costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle Parti e un elemento essenziale del presente accordo.
2.
Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
3.
Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti adottata nel 2005 e concordano di intensificare la cooperazione allo scopo di migliorare ulteriormente i risultati in termini di sviluppo.
4.
Le Parti ribadiscono l'adesione ai principi del buon governo e della lotta contro la corruzione a tutti i livelli, in particolare tenendo conto dei rispettivi obblighi internazionali.
5.
Le Parti convengono che le attività di cooperazione previste dal presente accordo tengono conto dei bisogni e delle capacità di ciascuna.
ARTICOLO 2
Finalità della cooperazione
Alla luce del loro solido partenariato, le Parti convengono di sviluppare relazioni orientate al futuro con una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e questioni di reciproco interesse, e si impegnano a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune. Tale intento mirerà in particolare a:
a)
favorire la cooperazione bilaterale e multilaterale in tutte le sedi e organizzazioni regionali e internazionali competenti nelle materie disciplinate dal presente accordo;
b)
istituire una cooperazione per contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa;
c)
instaurare un dialogo sui gravi crimini di portata internazionale;
d)
istituire una cooperazione per prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale;
e)
creare le condizioni per gli scambi e gli investimenti tra le Parti e promuovere l'incremento e lo sviluppo di questi a vantaggio di entrambe, garantendo nel contempo il rispetto dei principi e delle norme dell'OMC e in modo da favorire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e promuovere catene di approvvigionamento sostenibili e pratiche commerciali responsabili;
f)
istituire una cooperazione in tutti i settori connessi al commercio e agli investimenti di reciproco interesse, al fine di promuovere l'attuazione dei principi e delle norme dell'OMC, agevolare il commercio e i flussi di investimento sostenibili e prevenire ed eliminare gli ostacoli agli scambi e agli investimenti, in modo coerente e complementare alle iniziative regionali UE-ASEAN in corso e future e allo sviluppo sostenibile;
g)
istituire una cooperazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che comprenda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria e giuridica, la protezione dei dati personali, la migrazione, la lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti;
h)
istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, segnatamente: politica macroeconomica e istituzioni finanziarie, pianificazione dello sviluppo, buon governo in materia fiscale, lotta alla corruzione, responsabilità sociale delle imprese, politica industriale e micro, piccole e medie imprese (MPMI), società dell'informazione, scienza, tecnologia e innovazione, economia a basse emissioni di carbonio, circolare e verde, bioeconomia, cambiamenti climatici, energia, trasporti, ricerca e sviluppo (R&S), istruzione e formazione, cultura, turismo, diritti umani, parità di genere, ambiente e risorse naturali, agricoltura e sviluppo rurale, salute, statistiche, società basata sulla conoscenza, sicurezza alimentare, questioni fitosanitarie e veterinarie, occupazione e affari sociali;
i)
incentivare la partecipazione delle Parti ai programmi di cooperazione subregionale e regionale e trilaterale aperti alla partecipazione dell'altra Parte;
j)
accentuare il ruolo e la visibilità di ciascuna Parte nella regione dell'altra Parte ricorrendo a mezzi diversi, tra cui gli scambi culturali, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e l'istruzione;
k)
promuovere la comprensione fra le rispettive popolazioni tramite la cooperazione tra vari soggetti non governativi, quali gruppi di riflessione, università, società civile e media, da realizzare attraverso seminari, conferenze, scambi tra i giovani, esercitazioni in ambito cibernetico, formazione, scambi e altre attività.
ARTICOLO 3
Armi di distruzione di massa
1.
Le Parti ritengono che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali nel quadro dell'ONU, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Le Parti convengono che la presente disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.
2.
Le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori e di promuovere l'attuazione degli strumenti internazionali sul disarmo:
a)
con disposizioni per aderire e dare piena attuazione a tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;
b)
rafforzando, nel rispetto degli obblighi internazionali di ciascuna Parte, l'efficacia dei controlli nazionali sulle esportazioni, controllando l'esportazione e il transito di beni connessi alle ADM, compreso il controllo dell'uso finale delle tecnologie a duplice uso, se del caso, con mezzi efficaci di applicazione giuridica o amministrativa, comprese sanzioni e misure preventive efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione, anche, in particolare, attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità;
c)
promuovendo la piena ed effettiva attuazione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), firmato a Londra, Mosca e Washington, D.C. il 1º luglio 1968, pietra angolare del regime mondiale di non proliferazione e disarmo nucleare ed elemento importante nello sviluppo delle applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici, della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche — convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche (BTWC), firmata a Londra, Mosca e Washington, D.C. il 10 aprile 1972, e della convenzione sulle armi chimiche (CWC), firmata a Parigi e a New York il 13 gennaio 1993.
3.
Le Parti convengono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. Il dialogo può svolgersi a livello regionale.
ARTICOLO 4
Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali
1.
Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata e carente nella sicurezza dei depositi e la diffusione incontrollata, con pesanti ripercussioni umanitarie e socioeconomiche, continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, nonché per lo sviluppo sostenibile a livello individuale, locale, nazionale, regionale e internazionale.
2.
Le Parti convengono di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 luglio 2001.
3.
Le Parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con i rispettivi obblighi internazionali e con l'oggetto e lo scopo del trattato sul commercio delle armi (ATT), adottato con risoluzione 67/234B dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali. Le Parti convengono di intensificare il dialogo e la cooperazione nel settore del controllo delle esportazioni.
4.
Le Parti convengono di intensificare la cooperazione e di perseguire il coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi in relazione alla prevenzione e all'eliminazione del commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, ai trasferimenti di armi convenzionali e ai sistemi nazionali di controllo delle importazioni e delle esportazioni di armi convenzionali.
ARTICOLO 5
Gravi crimini di portata internazionale
Le Parti ribadiscono che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non dovrebbero restare impuniti e che la loro repressione dovrebbe essere garantita da provvedimenti adottati in ambito nazionale o internazionale, se opportuno, rafforzando la cooperazione internazionale nel rispetto del diritto interno.
ARTICOLO 6
Cooperazione per prevenire e combattere il terrorismo
1.
Le Parti ribadiscono l'importanza di contrastare il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, e le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario. In questo quadro le Parti, tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, successivamente riveduta, e della dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione per la lotta al terrorismo, convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo in tutte le forme e manifestazioni.
2.
In particolare, le Parti si impegnano ad agire in tal senso:
a)
nel quadro della piena attuazione delle risoluzioni 1267 (1999), 1373 (2001), 1822 (2008), 2242 (2015), 2396 (2017) e 2462 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;
b)
scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui coinvolti in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
c)
mediante una cooperazione sui mezzi, attrezzature comprese, e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, anche sotto il profilo tecnico e della formazione, e mediante lo scambio di esperienze sui temi della prevenzione del terrorismo e del reclutamento dei terroristi;
d)
collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo e l'abuso delle tecnologie dell'informazione a fini terroristici, e adoperandosi per pervenire quanto prima a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo dell'ONU e gli altri strumenti internazionali applicabili;
e)
condividendo le migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo.
TITOLO II
COOPERAZIONE BILATERALE, REGIONALE E INTERNAZIONALE
ARTICOLO 7
Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali
1.
Le Parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, segnatamente le Nazioni Unite e le pertinenti agenzie delle Nazioni Unite, tra cui, ma non solo, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le relazioni del dialogo ASEAN-UE, in particolare nell'ambito del partenariato strategico ASEAN-UE, il forum regionale dell'ASEAN e il vertice Asia-Europa (ASEM).
2.
Le Parti si impegnano a cooperare e a scambiare opinioni su questioni economiche e altre questioni connesse nelle sedi e nelle organizzazioni regionali e internazionali, tra cui l'ASEM, l'UNCTAD, l'OMC e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
ARTICOLO 8
Cooperazione bilaterale e regionale
1.
Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione a norma del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le Parti convengono di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le Parti cercheranno di ottimizzare l'impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilità politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attività che vedono coinvolti gli Stati membri dell'UE e dell'ASEAN.
2.
Le Parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o a esso connessi, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione può comprendere, in Particolare, l'organizzazione di cicli di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le Parti.
TITOLO III
COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCAMBI E INVESTIMENTI
ARTICOLO 9
Principi generali
1.
Le Parti istituiscono un dialogo avente ad oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e le questioni connesse al commercio finalizzato a intensificare le relazioni commerciali bilaterali e a migliorare il sistema multilaterale degli scambi secondo modalità che favoriscono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile.
2.
Le Parti si impegnano a promuovere il più possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe nel rispetto dei principi e delle norme dell'OMC. Le Parti si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adottando misure per migliorare la trasparenza, tenendo conto del lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali in materia.
3.
Le Parti si tengono informate sull'evoluzione delle politiche commerciali e connesse al commercio o altre questioni connesse, quali la politica agricola, la sicurezza alimentare, le misure non tariffarie, la politica di tutela dei consumatori e la politica ambientale, compresa la gestione dei rifiuti.
4.
Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, compresa la risoluzione, tra le altre questioni, dei problemi commerciali nei settori di cui agli articoli da 10 a 19 del presente accordo.
ARTICOLO 10
Questioni sanitarie e fitosanitarie
1.
Le Parti collaborano in merito alle questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare per tutelare la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei propri territori.
2.
Le Parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, entrato in vigore con l'istituzione dell'OMC il 1º gennaio 1995, comprese le norme della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma il 6 dicembre 1951, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale e della commissione del Codex Alimentarius.
3.
Le Parti convengono di avviare una cooperazione tesa allo sviluppo di capacità nel campo delle questioni sanitarie e fitosanitarie. Tale sviluppo delle capacità è in funzione delle necessità di ciascuna Parte ed è effettuato al fine di aiutare tale Parte a conformarsi al quadro normativo dell'altra Parte.
4.
Su richiesta di una di esse, le Parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie per discutere di queste e di altre questioni urgenti attinenti.
5.
Le Parti istituiscono punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.
6.
Le Parti attribuiscono grande importanza a questa cooperazione.
ARTICOLO 11
Sistemi alimentari sostenibili
1.
Le Parti cooperano per promuovere la transizione globale verso sistemi alimentari sostenibili.
2.
Le Parti promuovono il dialogo, le attività di sviluppo di capacità e una stretta cooperazione su questioni di reciproco interesse per promuovere sistemi alimentari sostenibili in linea con gli OSS delle Nazioni Unite. Tali questioni comprendono, tra l'altro:
a)
la riduzione dell'impatto ambientale e climatico dei sistemi alimentari;
b)
l'agricoltura e i sistemi alimentari sostenibili lungo tutte le fasi della catena alimentare, compresi l'agroecologia, la produzione biologica, la riduzione dell'uso e del rischio di pesticidi, il benessere degli animali e la resistenza antimicrobica;
c)
la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari lungo l'intera catena alimentare;
d)
la lotta contro la frode.
3.
Le Parti istituiscono punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.
4.
Le Parti attribuiscono grande importanza a questa cooperazione.
ARTICOLO 12
Ostacoli tecnici agli scambi
1.
Le Parti promuovono l'impiego di norme e sistemi di accreditamento internazionali e si scambiano informazioni su norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità, anche nel quadro dell'Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, entrato in vigore con l'istituzione dell'OMC il 1° gennaio 1995.
2.
Le Parti rafforzano la cooperazione nel campo delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, anche per quanto riguarda lo sviluppo di capacità tecniche e la cooperazione per il rispetto delle misure relative agli ostacoli tecnici agli scambi.
3.
Le Parti designano un punto di contatto che ha il compito di coordinare lo scambio di informazioni e la cooperazione in conformità al presente articolo e di agevolare le iniziative di cooperazione regolamentare tra le Parti.
ARTICOLO 13
Cooperazione doganale e agevolazione degli scambi
1.
Le Parti condividono esperienze e valutano la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, migliorare la trasparenza della regolamentazione commerciale e sviluppare la cooperazione doganale, compresi meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca; Le Parti cooperano al fine di agevolare l'attuazione dell'accordo OMC sull'agevolazione degli scambi, entrato in vigore il 22 febbraio 2017. Le Parti si adoperano con particolare impegno per migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, e per conciliare l'agevolazione degli scambi, l'efficienza dei controlli e la lotta contro le frodi e le irregolarità nel settore doganale.
2.
Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le Parti si dichiarano interessate a valutare la possibilità di concludere in futuro un protocollo di cooperazione doganale, che comprenda la mutua assistenza, nel quadro istituzionale definito dal presente accordo.
ARTICOLO 14
Antidumping
1.
Le Parti ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dall'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, in particolare l'articolo 15 di quest'ultimo.
2.
Le Parti attribuiscono grande importanza alla cooperazione in materia di antidumping.
ARTICOLO 15
Investimenti
Le Parti incentivano i flussi di investimenti rendendo più favorevole e attraente il contesto per gli investimenti reciproci grazie a un dialogo regolare inteso a rafforzare la comprensione e cooperazione in materia di investimenti, esaminando dispositivi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimenti e promuovendo la trasparenza, l'apertura e la non discriminazione nei confronti degli investitori conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
ARTICOLO 16
Politica della concorrenza
1.
Le Parti promuovono l'introduzione e l'applicazione effettive di regole della concorrenza e la diffusione di informazioni al fine di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati dell'altra Parte, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e norme interne.
2.
Entrambe le Parti si adoperano per cooperare in settori concordati per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza.
ARTICOLO 17
Servizi
Le Parti avviano un dialogo regolare volto, in particolare, allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai mercati dell'altra Parte e alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.
ARTICOLO 18
Diritti di proprietà intellettuale
1.
Le Parti si scambiano informazioni ed esperienze sui seguenti temi: prassi, promozione, diffusione, semplificazione, gestione, protezione e applicazione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, prevenzione dell'abuso di tali diritti, lotta alla contraffazione e alla pirateria, in particolare attraverso la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, e rafforzamento della protezione di tali diritti secondo quanto convenuto tra le Parti. Esse cooperano, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e agli accordi internazionali pertinenti di cui sono firmatarie, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la protezione dei brevetti, delle indicazioni geografiche, dei marchi, dei diritti d'autore, dei disegni e modelli industriali e la protezione delle varietà vegetali.
2.
Le Parti si prestano reciproca assistenza tecnica nel settore dei diritti di proprietà intellettuale e si prestano reciprocamente assistenza per migliorare la protezione, l'uso e la commercializzazione della proprietà intellettuale sulla base dell'esperienza europea, come pure per accrescere la diffusione delle conoscenze in questo campo.
3.
Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione di Doha relativa all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e sulla salute pubblica, adottato a Doha il 14 novembre 2001, e ribadiscono la loro adesione alla medesima. Le Parti rispettano e contribuiscono ad attuare la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica nonché il protocollo che modifica l'accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005.
ARTICOLO 19
Commercio digitale
1.
Le Parti si scambiano informazioni sulle questioni regolamentari nel contesto del commercio digitale conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali pertinenti, che riguardano:
a)
il riconoscimento e l'agevolazione di servizi fiduciari elettronici e di autenticazione elettronica interoperabili;
b)
il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta;
c)
la protezione dei consumatori;
d)
altre questioni pertinenti allo sviluppo del commercio digitale.
2.
Riconoscendo la natura mondiale del commercio digitale, le Parti affermano l'importanza di partecipare attivamente ai consessi multilaterali per promuoverne lo sviluppo.
TITOLO IV
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA LIBERTÀ, DELLA SICUREZZA E DELLA GIUSTIZIA
ARTICOLO 20
Stato di diritto
1.
Nella cooperazione di cui al presente titolo, le Parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto e alla parità di accesso alla giustizia per tutti. Le Parti collaborano pienamente, nella prospettiva di un beneficio reciproco, all'efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'attività di contrasto e all'amministrazione della giustizia.
2.
La cooperazione fra le Parti comprende anche scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.
ARTICOLO 21
Parità di genere ed emancipazione delle donne e delle giovani
1.
Le Parti riconoscono che la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le giovani costituiscono una necessità e un obiettivo a pieno titolo, motore della democrazia, dello sviluppo sostenibile e inclusivo, della pace e della sicurezza.
2.
Le Parti cooperano per promuovere la parità di genere, il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte delle donne e delle giovani e l'emancipazione di queste, nonché per garantire l'integrazione delle prospettive di genere nell'attuazione del presente accordo.
3.
Le Parti si scambiano buone pratiche ed esaminano ulteriori regimi di cooperazione e potenziali sinergie tra le politiche e i programmi rispettivi inerenti al genere, nel rispetto delle norme e degli impegni internazionali applicabili alle Parti, quali la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate nella quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino il 15 settembre 1995, il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e i risultati delle relative conferenze di revisione, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le successive risoluzioni sulle donne, la pace e la sicurezza.
ARTICOLO 22
Protezione dei dati personali e della vita privata
1.
Le Parti convengono di cooperare per raggiungere un elevato livello di protezione dei dati personali e della vita privata e la loro effettiva applicazione, in linea con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani e da altri strumenti giuridici internazionali in questo settore, adoperandosi per agevolare il flusso di dati personali tra le Parti quale elemento chiave per sviluppare ulteriormente gli scambi commerciali e la cooperazione in materia di attività di contrasto conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle Parti.
2.
La cooperazione sulla protezione dei dati personali e della vita privata comprende, tra l'altro, l'assistenza tecnica e giuridica sotto forma di scambio di informazioni e migliori pratiche, formazione e perizie, nonché la promozione della cooperazione in materia di applicazione da parte delle rispettive autorità di controllo delle Parti, anche nei consessi multilaterali.
ARTICOLO 23
Cooperazione giudiziaria e di polizia
1.
Le Parti intensificano la cooperazione in atto in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti che le vincolano. Se del caso, le Parti rafforzano i meccanismi in atto e vagliano lo sviluppo di nuovi meccanismi per facilitare la cooperazione internazionale nel settore, in particolare mediante contatti più stretti con altre reti di cooperazione giudiziaria internazionale pertinenti.
2.
Le Parti si adoperano per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le convenzioni della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
3.
Ai fini della cooperazione giudiziaria internazionale le Parti cooperano per promuovere sicurezza ed efficienza nella trasmissione degli atti giudiziari pertinenti, nell'assunzione delle prove e nell'audizione in videoconferenza, laddove opportuno, nonché la protezione dei dati personali.
ARTICOLO 24
Protezione consolare
Le Parti convengono di procedere a scambi regolari per agevolare ulteriormente le prestazioni di protezione consolare e coordinare gli sforzi per quanto riguarda l'assistenza consolare, in particolare in tempi di crisi.
ARTICOLO 25
Cooperazione sulla migrazione
1.
Le Parti ribadiscono l'importanza di un impegno globale su tutte gli aspetti della migrazione, tra cui la migrazione legale in linea con le competenze dell'UE e nazionali, la gestione dei flussi migratori per quanto riguarda la migrazione illegale, le cause profonde della migrazione illegale, la protezione internazionale e la prevenzione e la lotta contro la migrazione illegale, il traffico dei migranti e la tratta di esseri umani.
2.
La cooperazione tra le Parti è attuata, in modo reciprocamente accettabile e olistico, conformemente ai rispettivi obblighi internazionali e alla legislazione interna in vigore. La cooperazione riguarderà, tra l'altro:
a)
le cause profonde della migrazione illegale;
b)
lo sviluppo di norme e pratiche volte a fornire protezione internazionale a chi ne ha bisogno conformemente al diritto internazionale, nel rispetto dei principi di non respingimento, umanità e solidarietà e cooperazione internazionali, della condivisione degli oneri e delle responsabilità;
c)
le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse in virtù di tali norme, la parità di trattamento degli stranieri che soggiornano legalmente, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia;
d)
l'istituzione di una politica efficace di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC), adottata con risoluzione 55/25 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 e i relativi protocolli entrati in vigore per le Parti, compresi i modi per combattere le reti di trafficanti, smantellare le reti criminali coinvolte nella tratta di esseri umani e proteggerne le vittime;
e)
il rimpatrio, preferibilmente volontario e in condizioni di sicurezza e rispetto della dignità umana, di quanti soggiornano illegalmente, compresa la promozione del ritorno volontario e duraturo e la riammissione di tali persone ai sensi del paragrafo 3;
f)
le questioni ritenute di reciproco interesse relative ai visti e alla sicurezza dei documenti di viaggio;
g)
le questioni ritenute di reciproco interesse relative alla gestione delle frontiere.
3.
Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a sorvegliare la migrazione illegale e ferma restando la necessità di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le Parti convengono inoltre quanto segue:
a)
la Thailandia riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo, senza ulteriori formalità e indebito ritardo;
b)
ciascuno Stato membro riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio della Thailandia, su richiesta di quest'ultima, senza ulteriori formalità e indebito ritardo;
c)
gli Stati membri e la Thailandia rilasciano documenti di viaggio a tal fine. Se non sono presentati documenti o altre prove della cittadinanza, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dello Stato membro interessato o della Thailandia, su richiesta della Thailandia o dello Stato membro interessato, collaborano pienamente per comprovare senza ritardo la cittadinanza.
4.
Nel quadro delle consultazioni su questioni riguardanti la migrazione, le Parti convengono di avviare un dialogo sulla riammissione che, su richiesta di una Parte, può portare, se le condizioni lo consentono, alla conclusione di un accordo di riammissione, compreso l'uso del documento di viaggio dell'Unione europea. Le Parti possono inoltre prendere in considerazione l'avvio di un dialogo volto ad agevolare la circolazione delle persone che, su richiesta di una Parte, può portare, se le condizioni lo consentono, alla conclusione di un accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti per i cittadini degli Stati membri e della Thailandia.
ARTICOLO 26
Cooperazione umanitaria
Le Parti si adoperano per una maggiore cooperazione su tutte le questioni riguardanti la cooperazione e l'assistenza umanitaria, compresi gli sfollati e il sostegno allo sviluppo delle capacità dei funzionari che si occupano degli sfollati nelle rispettive regioni. La cooperazione tra le Parti è attuata caso per caso e in base a criteri reciprocamente accettabili, conformemente alle rispettive norme internazionali applicabili alle Parti e ai principi umanitari di umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità. Gli sforzi devono fondarsi sempre su una visione e una conoscenza complessive delle cause di fondo del fenomeno dello sfollamento e sulla ricerca di soluzioni sostenibili. Le Parti si impegnano a rafforzare il nesso tra azione umanitaria e sviluppo.
ARTICOLO 27
Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione
Le Parti convengono di cooperare nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità economica e finanziaria, i reati gravi e la corruzione e la lotta contro gli abusi sessuali su minori. Tale cooperazione mira in particolare ad attuare e promuovere le norme e gli strumenti giuridici internazionali pertinenti di cui le Parti sono firmatarie, quali l'UNTOC e i suoi protocolli integrativi e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata con risoluzione 58/4 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2003.
ARTICOLO 28
Cooperazione nel prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
1.
Le Parti convengono della necessità di adoperarsi e di cooperare, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, per prevenire e combattere efficacemente l'abuso dei rispettivi sistemi finanziari a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
2.
Le Parti convengono di impegnarsi per elaborare e attuare leggi, norme e regolamenti per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in linea con le norme elaborate dagli organismi internazionali attivi in questo settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). La cooperazione di cui al paragrafo 1 intende altresì promuovere gli scambi di informazioni pertinenti in linea con le legislazioni nazionali.
ARTICOLO 29
Cooperazione nel settore della droga
1.
Conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari le Parti cooperano per garantire un approccio globale, equilibrato e integrato basato su dati concreti attraverso una cooperazione e un coordinamento efficaci tra le autorità competenti, comprese quelle della sanità, della giustizia e dell'interno e di altri settori interessati, con l'obiettivo di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e le relative conseguenze sui consumatori di droghe e sulla società nel suo insieme, nonché per conseguire una politica più efficace di prevenzione delle droghe e prevenire la diversione dei precursori, compresi i precursori "di progettazione", utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicoattive.
2.
Le Parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le azioni si fondano su principi concordati sanciti nelle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga e su tutti i rispettivi impegni internazionali delle Parti in materia.
3.
La cooperazione tra le Parti comprende, tra l'altro, l'assistenza tecnica e amministrativa, la formazione del personale, la ricerca nel campo delle droghe, la condivisione di informazioni ed esperienze sull'uso delle tecnologie dell'informazione nel controllo delle droghe, nonché su approcci innovativi di politica in materia di droga, la cooperazione nel settore giudiziario e delle attività di contrasto e la prevenzione della diversione dei precursori, compresi i precursori "di progettazione", utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicoattive. Le Parti possono decidere di estendere la cooperazione ad altri ambiti, come lo scambio delle migliori pratiche o di informazioni sulla prevenzione, il trattamento, il recupero, la riduzione del danno e il monitoraggio delle tossicodipendenze nonché i farmaci sostitutivi e includere altre misure volte a rafforzare la cooperazione in materia di controllo dei precursori, scienze forensi, indagini finanziarie connesse alla droga e sviluppo alternativo.
TITOLO V
COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI
ARTICOLO 30
Diritti umani
1.
Le Parti convengono di collaborare per la promozione e la tutela dei diritti umani, sulla base del principio del consenso e del rispetto reciproci. Le Parti promuovono un dialogo regolare costruttivo e di ampio respiro sui diritti umani.
2.
La cooperazione può comprendere, tra l'altro:
a)
lo sviluppo di capacità per l'attuazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani applicabili alle Parti e per il rafforzamento dell'attuazione dei piani d'azione in materia di diritti umani;
b)
la promozione del dialogo e degli scambi di contatti e informazioni sui diritti umani;
c)
il rafforzamento della cooperazione costruttiva tra le Parti nell'ambito degli organismi delle Nazioni Unite per i diritti umani.
3.
Le Parti cooperano per rafforzare i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo. La cooperazione può comprendere:
a)
il rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani, Stato di diritto e buon governo;
b)
la collaborazione e il coordinamento per rafforzare i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto, compresa l'uguaglianza davanti alla legge, l'accesso delle persone a un patrocinio a spese dello Stato efficace e il diritto a un processo equo, a un giusto processo e all'accesso alla giustizia, conformemente agli obblighi che incombono alle Parti in virtù del diritto internazionale dei diritti umani.
ARTICOLO 31
Cooperazione tra i settori finanziari
Le Parti convengono di incentivare la cooperazione tra le istituzioni finanziarie in base alle proprie necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e della rispettiva legislazione.
ARTICOLO 32
Dialogo sulla politica macroeconomica
Le Parti convengono di rafforzare il dialogo tra le rispettive autorità e di collaborare per condividere le esperienze in materia di politiche macroeconomiche, in particolare per quanto attiene ai temi dell'integrazione economica.
ARTICOLO 33
Buon governo in materia fiscale
Al fine di rafforzare e sviluppare le attività economiche, tenendo conto della necessità di sviluppare un quadro normativo adeguato, le Parti riconoscono e si impegnano ad attuare i principi di buon governo in materia fiscale, comprese le norme internazionali sulla trasparenza, lo scambio di informazioni, l'equità fiscale e le norme minime contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Le Parti promuoveranno il buon governo fiscale, miglioreranno la cooperazione internazionale in materia fiscale, elaboreranno misure per l'efficace attuazione dei principi suddetti e agevoleranno la riscossione del gettito ai fini della prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.
ARTICOLO 34
Cooperazione su politica industriale e micro, piccole e medie imprese
Le Parti, tenendo conto delle rispettive politiche e dei rispettivi obiettivi economici, convengono di promuovere la cooperazione su una politica industriale che sostenga attività produttive inclusive, sostenibili e orientate allo sviluppo, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, la resilienza della catena di approvvigionamento e l'accesso ai finanziamenti in tutti i settori ritenuti idonei, al fine di migliorare la formalizzazione e l'accesso ai mercati internazionali, la competitività e la crescita delle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso:
a)
lo scambio di informazioni e di esperienze nella creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle micro, piccole e medie imprese;
b)
la promozione di contatti tra gli operatori economici, il sostegno agli investimenti comuni, la creazione di joint venture e di reti di informazione, segnatamente nell'ambito degli attuali programmi orizzontali dell'Unione, incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner;
c)
informazioni, innovazione e scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti e al mercato;
d)
il sostegno allo sviluppo di capacità per le micro, piccole e medie imprese in modo da facilitarne l'integrazione nell'economia mondiale e nelle catene di approvvigionamento;
e)
l'agevolazione e il sostegno delle attività avviate dalle micro, piccole e medie imprese delle Parti;
f)
la promozione della responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili.
ARTICOLO 35
Agevolare la cooperazione tra le imprese
Le Parti agevolano e sostengono le attività di cooperazione pertinenti del settore privato di entrambe.
ARTICOLO 36
Cooperazione in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione
1.
Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono elementi chiave della società moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le Parti convengono di scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo socioeconomico, i diritti umani e le libertà fondamentali.
2.
La cooperazione in questo settore si concentrerà, tra l'altro:
a)
sulla partecipazione a vari dialoghi regionali sui diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare sulle politiche delle comunicazioni elettroniche e sulla loro regolamentazione, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la protezione dei dati personali e l'indipendenza e l'efficienza dell'autorità di regolamentazione;
b)
sull'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi di ricerca delle Parti e del sud-est asiatico;
c)
sulla standardizzazione e diffusione di nuove TIC;
d)
sulla promozione della cooperazione di ricerca tra le Parti nel settore delle TIC;
e)
su progetti comuni di ricerca nel settore delle TIC, in particolare attraverso i programmi quadro di ricerca dell'Unione. Nella cooperazione tra le Parti figurerebbero in particolare: la pubblica amministrazione online, le applicazioni mobili, l'animazione e la multimedialità;
f)
su temi e/o aspetti delle TIC legati alla sicurezza, inclusi la promozione della sicurezza online, la lotta contro la criminalità informatica, la disinformazione e l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica.
3.
Fatte salve le rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle Parti, è incoraggiata la cooperazione tra imprese.
4.
Le Parti cooperano sulla cibersicurezza attraverso lo scambio di informazioni sulle strategie, politiche e migliori pratiche in conformità della loro legislazione e degli obblighi internazionali.
5.
Le Parti promuovono lo scambio di informazioni sulla cibersicurezza nei settori dell'istruzione e della formazione, le iniziative di sensibilizzazione, l'uso delle rispettive norme e specifiche tecniche ai fini della gestione dei rischi di cibersicurezza e della cibersicurezza dei prodotti e dei servizi TIC, compresa la certificazione della cibersicurezza, nonché le relative politiche di ricerca e sviluppo.
ARTICOLO 37
Cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione
1.
Le Parti convengono di cooperare in tutti i campi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di interesse reciproco e nel rispetto delle loro politiche. La cooperazione rafforzerà il sostegno alle iniziative multilaterali e regionali di ricerca e innovazione per offrire nuove soluzioni alle sfide verdi, digitali, sanitarie, sociali e dell'innovazione. Saranno particolarmente necessarie azioni comuni per prevenire future crisi sanitarie mondiali, in particolare le malattie infettive emergenti, e per un impegno comune a costruire un mondo più sano, più sicuro, più equo e più sostenibile. I settori di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, la ricerca di soluzioni a sfide mondiali quali i cambiamenti climatici, la crisi della biodiversità, l'inquinamento, l'esaurimento delle risorse, le malattie infettive, anche in situazioni di crisi, con soluzioni compatibili con la transizione verde e digitale. Le iniziative dovrebbero dimostrare un ruolo di guida a livello mondiale per quanto riguarda le ambizioni in materia di clima e ambiente.
2.
La cooperazione intende:
a)
promuovere la continuità dei programmi scientifici, tecnologici e di innovazione e sostenere lo sviluppo economico, una società basata sulla conoscenza, la qualità della vita e l'ambiente sostenibile;
b)
favorire gli scambi di informazioni e di conoscenza scientifica, tecnologia e dell'innovazione, segnatamente sull'attuazione di politiche e programmi;
c)
promuovere relazioni durature tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle Parti;
d)
promuovere lo sviluppo delle risorse umane;
e)
promuovere la ricerca comune nell'ambito della cooperazione scientifica e tecnologica e promuovere l'accesso equo, il partenariato e la titolarità comune dei risultati della ricerca nel rispetto delle regole sui diritti di proprietà intellettuale, dei valori e principi condivisi e delle condizioni quadro concordate.
3.
La cooperazione si sviluppa in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione degli scienziati nel quadro di programmi di mobilità internazionali, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca. La proprietà intellettuale derivante da ricerca e attività comuni è condivisa secondo modalità convenute di comune accordo.
4.
Nell'ambito della cooperazione, le Parti favoriscono la partecipazione delle rispettive agenzie governative e dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le PMI.
5.
Le Parti convengono di adoperarsi con il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente i cittadini alle possibilità offerte dai programmi di cooperazione scientifica, tecnologica e dell'innovazione.
ARTICOLO 38
Cambiamenti climatici
1.
Le Parti ritengono che i cambiamenti climatici costituiscano una minaccia esistenziale per l'umanità e ribadiscono l'impegno a rafforzare la risposta mondiale a questa minaccia. Le Parti ribadiscono l'impegno a conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi. Di conseguenza, ciascuna Parte attua efficacemente la convenzione UNFCCC e l'accordo di Parigi.
2.
Le Parti intendono rafforzare la risposta mondiale ai cambiamenti climatici e al loro impatto. Le Parti intensificano inoltre la cooperazione sulle politiche volte a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai relativi effetti negativi, tra cui l'innalzamento del livello del mare, e a orientare le loro economie, compresi i flussi finanziari, verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici, conformemente all'accordo di Parigi.
3.
La cooperazione intende:
a)
migliorare la capacità di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, in base e in risposta ad esigenze nazionali;
b)
rafforzare lo sviluppo di capacità nell'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale e dei piani nazionali di adattamento e di altre misure di mitigazione nei settori di reciproco interesse per appoggiare una crescita sostenibile e a basse emissioni di carbonio;
c)
promuovere la cooperazione e il dialogo sui finanziamenti per il clima e sullo sviluppo di meccanismi finanziari per affrontare i cambiamenti climatici, coinvolgendo anche il settore privato;
d)
adattarsi alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici, anche contemplando misure di adattamento nelle strategie e nella pianificazione delle Parti per lo sviluppo a tutti i livelli;
e)
promuovere la cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo e di tecnologie di mitigazione e adattamento;
f)
promuovere le azioni di sensibilizzazione, rivolte soprattutto alle popolazioni più esposte o che vivono in zone vulnerabili, agevolare la partecipazione del pubblico agli interventi in risposta ai cambiamenti climatici e integrare un'analisi delle implicazioni di genere dei cambiamenti climatici;
g)
promuovere la cooperazione e il dialogo sullo sviluppo di strumenti economici per affrontare i cambiamenti climatici, ad esempio la fissazione del prezzo del carbonio ecc., se opportuno;
h)
promuovere lo sviluppo di strategie di riduzione e gestione del rischio di catastrofi, anche per le zone e le comunità vulnerabili.
ARTICOLO 39
Energia
1.
Le Parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
a)
garantire l'accesso universale a servizi energetici abbordabili, affidabili e sostenibili e aumentare sostanzialmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale;
b)
sviluppare forme di energia nuove, sostenibili, innovative e rinnovabili, compresi i biocarburanti e la biomassa, l'energia eolica, solare, geotermica e la produzione di energia idroelettrica, rilevando nel contempo l'importanza della diversificazione dell'approvvigionamento energetico per rafforzarne la sicurezza;
c)
sostenere lo sviluppo di politiche volte ad accrescere la competitività delle energie rinnovabili;
d)
pervenire ad un uso razionale dell'energia migliorandone l'efficienza dal punto di vista sia della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza nella produzione, trasmissione, distribuzione e nel consumo finale dell'energia:
e)
promuovere la cooperazione nelle tecnologie energetiche pulite, anche attraverso la cooperazione nella ricerca, in particolare sulle energie rinnovabili, lo stoccaggio dell'energia e la decarbonizzazione dell'uso di combustibili fossili;
f)
promuovere la produzione di energia a basse emissioni di carbonio che contribuisca alla transizione verso l'energia pulita in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi;
g)
rafforzare lo sviluppo di capacità e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie energetiche pulite, tenendo conto del principio di trasparenza;
h)
promuovere la concorrenza e un clima favorevole agli investimenti nel mercato dell'energia.
2.
A tal fine le Parti convengono di promuovere contatti e ricerche comuni nella prospettiva di un beneficio reciproco, anche attraverso la cooperazione regionale in ambito energetico. Con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi che fungeranno da quadro generale di riferimento del partenariato, le Parti prendono atto della necessità di affrontare i collegamenti tra l'accesso a prezzi abbordabili ai servizi di energia pulita e lo sviluppo sostenibile. Tali attività possono essere promosse, tra l'altro, in cooperazione con l'iniziativa per l'energia dell'Unione europea.
ARTICOLO 40
Trasporti
1.
Le Parti si adoperano per cooperare nei settori pertinenti della politica dei trasporti nell'intento di promuovere trasporti sostenibili e infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali e transfrontaliere, in linea con norme e principi internazionali pertinenti applicabili a entrambe le Parti, migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare attenzione a un accesso equo e a prezzi accessibili per tutti, promuovere la sicurezza marittima e aerea, favorire la protezione dell'ambiente e aumentare l'efficienza dei sistemi di trasporto.
2.
La cooperazione fra le Parti in questo settore è volta a promuovere:
a)
lo scambio di informazioni sulle politiche e le pratiche rispettive in materia di trasporti, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di trasporto urbano e pubblico sicuri, abbordabili, accessibili e sostenibili per tutti, con particolare attenzione alle esigenze delle persone in situazioni di vulnerabilità (tra cui donne, bambini, persone con disabilità e anziani), i trasporti terrestri, marittimi e aerei, la logistica dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali;
b)
l'uso civile dei sistemi globali di navigazione satellitare, con particolare attenzione agli aspetti normativi, industriali e di sviluppo del mercato di comune interesse; in proposito si prenderà in considerazione la possibilità di servirsi del sistema globale di navigazione satellitare europeo per massimizzare i benefici di entrambe le Parti;
c)
un dialogo volto a potenziare la sicurezza aerea, le reti infrastrutturali e le operazioni di trasporto aereo per garantire la rapidità, l'efficienza, la sostenibilità e la sicurezza della circolazione di persone e merci e a esaminare le possibilità di sviluppare ulteriormente le relazioni nel settore del trasporto aereo. È opportuno promuovere ulteriormente la cooperazione nel settore dell'aviazione civile;
d)
un dialogo sui servizi di trasporto marittimo in settori di reciproco interesse, con i seguenti obiettivi: facilitare, collaborando, l'eliminazione di tutti gli ostacoli in grado di frenare lo sviluppo del commercio marittimo e migliorare le condizioni di svolgimento delle operazioni del trasporto marittimo di merci tra i porti delle Parti; garantire un accesso senza restrizioni e a condizioni commerciali agli scambi marittimi internazionali e agli scambi estero su estero; migliorare la competitività del settore del trasporto marittimo delle Parti; riconoscere alle navi battenti bandiera di uno Stato membro o della Thailandia o gestite da cittadini o società dell'altra Parte un trattamento non discriminatorio rispetto a quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, ai servizi ausiliari e portuali, tenendo conto del ruolo del trasporto marittimo ai fini dello sviluppo di una catena dei trasporti efficiente;
e)
l'applicazione di norme di sicurezza e protezione e di prevenzione dell'inquinamento marino, in particolare per quanto concerne i trasporti marittimi, nel rispetto delle convenzioni internazionali applicabili alle Parti, compresa la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione della regolamentazione internazionale.
ARTICOLO 41
Turismo
1.
Ispirandosi agli orientamenti internazionali pertinenti per il turismo sostenibile, le Parti intendono migliorare lo scambio di informazioni e instaurare le migliori pratiche per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo, che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali, nonché lo sviluppo di strumenti per monitorare l'impatto dello sviluppo sostenibile sul turismo sostenibile.
2.
Le Parti convengono di intensificare la cooperazione per tutelare e sfruttare al meglio il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo, in particolare lo sfruttamento degli esseri umani, soprattutto quello dei minori, in qualsivoglia forma, rispettando la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e gli ecosistemi e potenziando il contributo positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, tra l'altro mediante la promozione del turismo sostenibile, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e tradizionali, e mediante una migliore formazione nel settore del turismo.
ARTICOLO 42
Istruzione e cultura
1.
Le Parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura, nel debito rispetto della diversità, onde approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture e lingue.
2.
Le Parti si adoperano per prendere misure idonee a promuovere il contributo dell'istruzione e della cultura alla formazione in materia di sviluppo sostenibile, a stimolare gli scambi culturali e a realizzare iniziative comuni in questi campi, compresa l'organizzazione comune di manifestazioni culturali. In tale contesto, le Parti convengono di continuare a sostenere le attività della Fondazione Asia-Europa (ASEF).
3.
Le Parti convengono di cooperare strettamente nelle sedi internazionali pertinenti, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di migliorare la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, in particolare nel contesto della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata dalla conferenza generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972, e della convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata dalla conferenza generale dell'UNESCO il 17 ottobre 2003, dando rilievo nel contempo alla promozione della diversità culturale per lo sviluppo delle arti e dell'economia creativa basata sulla conoscenza.
4.
Le Parti promuovono inoltre misure intese a stabilire contatti tra le rispettive agenzie specializzate e a facilitare gli scambi di informazioni, competenze tecniche, studenti, personale accademico ed esperti, e promuovono ulteriormente i contatti tra gruppi di riflessione. Nella cooperazione e nell'impiego delle risorse tecniche sono sfruttate le possibilità offerte dai programmi dell'Unione per l'istruzione e la cultura riservati al sud-est asiatico e l'esperienza acquisita dalle Parti in questo settore. Le Parti concordano inoltre di intensificare la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e di promuovere l'attuazione del programma Erasmus +, nonché di scambiare le migliori pratiche riguardanti le politiche per i giovani e le attività a favore dei giovani.
ARTICOLO 43
Ambiente e risorse naturali
1.
Le Parti convengono sulla necessità di cooperare nella protezione dell'ambiente puntando a economie a basse emissioni di carbonio, resilienti, efficienti sotto il profilo delle risorse e circolari, compresa la bioeconomia, dissociando la crescita economica dal degrado ambientale, e di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e promuovere la diversità biologica in quanto base per lo sviluppo delle generazioni attuali e future.
2.
Le Parti convengono che la cooperazione in materia di risorse ambientali e naturali favorirà l'uso efficiente delle risorse, nonché la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Nel corso della cooperazione le Parti si adopereranno per attuare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli accordi multilaterali pertinenti in materia di ambiente, compreso l'accordo di Parigi.
3.
Le Parti si sforzano di proseguire e intensificare la cooperazione per la tutela dell'ambiente, specificamente per quanto riguarda:
a)
la promozione della consapevolezza ambientale e del buon governo ambientale con un maggiore, attivo coinvolgimento delle comunità locali negli sforzi per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile;
b)
la transizione verso un'economia circolare per garantire un consumo e una produzione sostenibili, la massima efficienza delle risorse con la minima produzione di rifiuti, in particolare i rifiuti di plastica, per prevenire l'inquinamento marino da plastica e microplastiche;
c)
l'integrazione dei valori dell'ecosistema e della biodiversità nella pianificazione nazionale e locale, nelle strategie e nei calcoli per ridurre la povertà, e la promozione dell'attuazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti, anche in materia di biodiversità e commercio internazionale di specie selvatiche;
d)
la protezione, la conservazione e il ripristino delle terre e dei suoli e la gestione sostenibile delle terre finalizzata a un mondo esente dal degrado del suolo;
e)
la cooperazione verso una gestione sostenibile delle foreste e un migliore governo forestale, anche in termini di contributo alla cooperazione regionale per contrastare i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname, la deforestazione e il degrado forestale, anche attraverso la promozione di catene di approvvigionamento a deforestazione zero nei prodotti agricoli di base, la promozione della conservazione, dell'imboschimento, del rimboschimento, della ricostituzione e del potenziamento degli stock di carbonio delle foreste. Tutto ciò può comprendere la conclusione di un accordo di partenariato volontario sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio;
f)
la gestione efficace dei parchi nazionali così come la designazione e la protezione delle zone ricche di biodiversità e degli ecosistemi fragili, con la debita considerazione per le comunità locali che vivono all'interno o nei pressi di queste zone e per le specie minacciate e a rischio di estinzione;
g)
la protezione e la gestione sostenibile delle risorse costiere e marine, comprese le zone marine protette e l'ambiente;
h)
la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze chimiche, rifiuti solidi ed elettronici e rifiuti marini, di sostanze che riducono lo strato di ozono e di specie minacciate e a rischio di estinzione; la prevenzione dell'inquinamento delle acque, del suolo, dell'aria e acustico;
i)
la garanzia di una gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti inclusiva, resiliente e rispettosa dell'ambiente;
j)
la promozione della cooperazione nella gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari per garantire la disponibilità, qualità ed efficienza dell'approvvigionamento idrico;
k)
la promozione dell'eco innovazione e delle tecnologie pulite per promuovere e diffondere tecnologie ambientali, prodotti e servizi sostenibili anche attraverso adeguati incentivi fiscali e finanziari;
l)
la promozione del ricorso ai sistemi di osservazione della Terra per le questioni ambientali, con relativo sviluppo di capacità e condivisione delle esperienze.
ARTICOLO 44
Governance degli oceani
1.
Le Parti rafforzano il dialogo e la cooperazione sulle questioni relative alla governance degli oceani per promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini.
2.
Le Parti intensificano la cooperazione in materia di conservazione, gestione e sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine quali definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS), adottata dalla terza conferenza sul diritto del mare il 10 dicembre 1982, e nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, adottato dalla risoluzione 4/95 della conferenza della FAO del 31 ottobre 1995. Le Parti si impegnano a cooperare per promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'UNCLOS relative alla conservazione e alla gestione degli stock di pesci i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare.
3.
Le Parti convengono inoltre di cooperare:
a)
nel promuovere l'attuazione dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
b)
con e nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca o degli accordi di cui sono membri, osservatori o Parti non contraenti cooperanti, al fine di promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e dei loro ecosistemi;
c)
nella lotta contro la pesca INN e contro le attività correlate alla pesca mediante misure complete, efficaci e trasparenti, anche attraverso lo scambio di esperienze, la promozione dello sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni sulle attività di pesca INN, se opportuno, nel rispetto della riservatezza dei dati e delle leggi interne;
d)
nel promuovere i principi e i diritti fondamentali nel lavoro nel settore della pesca e dei prodotti ittici e nell'attuazione della convenzione 188 sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), conclusa a Ginevra il 30 maggio 2007;
e)
nello sviluppo di un'acquacoltura marina sostenibile e responsabile, compresa l'attuazione degli obiettivi e dei principi del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile;
f)
nel ridurre le pressioni che gravano sugli oceani, tra l'altro mediante la lotta contro i rifiuti marini e l'inquinamento, anche provocato da fonti terrestri e dalle navi, le attività umane marittime nel quadro degli obblighi internazionali applicabili alle Parti, e attraverso misure di adattamento e mitigazione per rafforzare la resilienza degli oceani e delle comunità costiere ai cambiamenti climatici.
ARTICOLO 45
Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale
1.
Le Parti convengono di incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale. Le Parti scambiano informazioni e sviluppano la cooperazione nei campi seguenti:
a)
la politica agricola e le prospettive dell'agricoltura a livello internazionale;
b)
la promozione e la facilitazione del commercio di prodotti agricoli, compreso il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti;
c)
la politica di sviluppo nelle zone rurali, comprese altre risorse e fattori produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità di creazione di valore aggiunto e di occupazione extra-agricola;
d)
la politica relativa alla flora, alla fauna, a prodotti ottenuti da animali acquatici, compresi i regimi di qualità dei prodotti agricoli quali le indicazioni geografiche e la produzione biologica, nonché la cooperazione in materia di buone pratiche agricole;
e)
la promozione dei sistemi di certificazione e di accreditamento dell'agricoltura biologica e della produzione agricola sostenibile.
2.
Le Parti convengono di promuovere la cooperazione tecnologica, lo sviluppo di capacità o qualsiasi altra forma di cooperazione che aumenti la produttività, una produzione sicura e sostenibile e pratiche resilienti nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e dello sviluppo rurale e che migliori la preparazione, la prevenzione, l'individuazione, la risposta e il controllo delle piante, degli animali e delle malattie zoonotiche in linea con l'approccio "One Health" e le norme internazionali.
3.
Le Parti convengono di incoraggiare i settori pubblico e privato a discutere e scambiare informazioni commerciali, anche in occasione di manifestazioni per l'instaurazione di contatti tra imprese e di promozione commerciale di prodotti agricoli.
ARTICOLO 46
Salute
1.
Le Parti convengono di cooperare e condividere esperienze e migliori pratiche nel settore sanitario per rafforzare le attività di ricerca, affrontare la minaccia rappresentata dalle principali malattie non trasmissibili e trasmissibili, tra cui la pandemia di COVID‑19, rafforzare la copertura sanitaria universale e i servizi sanitari, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva. Le Parti convengono di scambiare opinioni e migliori pratiche sulle questioni normative relative ai prodotti farmaceutici e ai dispositivi medici.
2.
La cooperazione si svolge principalmente nei consessi internazionali, tra cui l'Organizzazione mondiale della sanità, e attraverso iniziative multilaterali, in settori quali:
a)
le attività comuni di ricerca e la messa a punto di importanti programmi sanitari verticali; la ricerca comune attraverso iniziative multilaterali quali la Global Alliance for Chronic Diseases e la Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness;
b)
lo sviluppo di capacità e lo sviluppo delle risorse umane;
c)
gli accordi internazionali nel settore sanitario.
ARTICOLO 47
Occupazione e affari sociali
1.
Le Parti convengono di intensificare la cooperazione e di promuovere l'assistenza tecnica nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, l'apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze, la protezione sociale e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.
2.
Le Parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, come sancito dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dalla dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata a Ginevra il 10 giugno 2008, e dalla dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. Le Parti tengono conto delle caratteristiche e della diversa natura delle rispettive situazioni socioeconomiche.
3.
Le Parti ribadiscono i rispettivi impegni a promuovere e attuare efficacemente le norme sociali e del lavoro internazionalmente riconosciute e a rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro sanciti nella dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 e modificata il 10 giugno 2022. Le Parti convengono di cooperare e di fornire assistenza tecnica ai fini della ratifica e dell'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL e di collaborare per promuovere la ratifica e l'attuazione di altre convenzioni dell'OIL aggiornate, se del caso, anche per quanto riguarda la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.
4.
Le Parti convengono di promuovere la cooperazione tra il governo e le parti sociali nei settori dell'occupazione e degli affari sociali, lo scambio di informazioni su occupazione, salute e sicurezza sul lavoro, ispezioni sul lavoro e dialogo sociale in materia di protezione sociale e dei lavoratori.
5.
Tra le forme di cooperazione di cui al presente articolo possono figurare, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale, ad esempio in sede di ASEM, UE‑ASEAN e OIL.
ARTICOLO 48
Statistiche
Le Parti convengono di promuovere, in linea con le attività di cooperazione statistica in corso tra l'Unione e l'ASEAN, la cooperazione nell'armonizzazione dei metodi e della pratica statistica, comprese la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici per aumentare la disponibilità di dati aggregati di qualità, tempestivi, pertinenti e più dettagliati, che consente loro di usare, su base reciprocamente accettabile, statistiche sugli scambi di beni e servizi e, più in generale, su qualsiasi altro settore contemplato dal presente accordo che si presti al trattamento statistico. Le Parti sottolineano l'importanza dei dati e delle statistiche nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
ARTICOLO 49
Società civile
Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo della società civile, in particolare del mondo accademico, delle parti sociali, nonché a livello di legami tra gruppi di riflessione e parti sociali, nel processo di dialogo e cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di stimolare e favorire un dialogo efficace con la società civile e di promuovere la partecipazione effettiva e costruttiva di quest'ultima nonché i partenariati multilaterali.
TITOLO VI
STRUMENTI DI COOPERAZIONE
ARTICOLO 50
Risorse disponibili per la cooperazione
1.
Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2.
Le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Thailandia secondo le procedure e i criteri propri di finanziamento.
ARTICOLO 51
Cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi
1.
Le Parti convengono di instaurare un dialogo regolare sui rispettivi programmi di sviluppo nei paesi terzi.
2.
Le Parti convengono altresì di cooperare in azioni comuni volte a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile dei paesi confinanti con la Thailandia e oltre, nei settori pertinenti alla cooperazione trilaterale. I settori di cooperazione devono essere determinati da tutti i partner coinvolti, secondo le esigenze dei paesi beneficiari, le capacità e le competenze dell'UE e della Thailandia, e devono essere decisi su base ad hoc.
TITOLO VII
QUADRO ISTITUZIONALE
ARTICOLO 52
Comitato misto
1.
È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle due Parti al livello più alto possibile, incaricato di:
a)
garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
b)
stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;
c)
formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo;
d)
comporre, se pertinente, qualsiasi differenza o divergenza derivante dall'interpretazione, attuazione o applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 55;
e)
esaminare tutte le informazioni presentate da una Parte concernenti il mancato adempimento degli obblighi e tenere consultazioni con l'altra Parte per trovare una soluzione amichevole e accettabile per entrambe le Parti a norma dell'articolo 55.
2.
Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, a turno a Bangkok e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.
3.
Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attività.
4.
Le Parti convengono che il comitato misto ha anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra le Parti.
5.
Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 53
Clausola evolutiva
1.
Le Parti possono estendere, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. Detti accordi specifici o protocolli sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra le Parti e sono soggetti a un quadro istituzionale comune.
2.
In relazione all'attuazione del presente accordo, ciascuna Parte può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua applicazione.
ARTICOLO 54
Altri accordi
1.
Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudica in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con la Thailandia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Thailandia.
2.
Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di terzi.
3.
Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte adotti provvedimenti, anche in materia di composizione delle controversie, nell'ambito di qualsiasi altro accordo internazionale di cui entrambe le Parti siano firmatarie.
ARTICOLO 55
Adempimento degli obblighi
1.
Le Parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi ad esse incombenti in forza del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2.
Conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, lettera d), ciascuna Parte può deferire al comitato misto qualsiasi divergenza relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
3.
Una Parte, se ritiene che l'altra non abbia adempiuto agli obblighi che le derivano dal presente accordo, può prendere le misure del caso conformemente al diritto internazionale.
4.
Prima di prendere le misure del caso di cui al paragrafo 3, fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 5, la suddetta Parte presenta al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti. Le Parti si consultano sotto gli auspici del comitato misto. Qualora il comitato misto non riesca a giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, la suddetta Parte può prendere le misure del caso.
5.
Una Parte, se ha seri motivi per ritenere che l'altra Parte non abbia rispettato in modo sostanziale uno degli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, ne informa immediatamente l'altra Parte. Salvo diverso accordo tra le Parti, su richiesta di una Parte il comitato misto tiene consultazioni urgenti entro un termine massimo di trenta giorni per procedere a un esame scrupoloso di tutti gli aspetti o del fondamento della misura, al fine di cercare una soluzione accettabile per le Parti. Trascorso tale periodo, la Parte notificante può applicare le misure del caso.
6.
Nella scelta delle misure del caso vanno privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo o, secondo i casi, di qualsiasi altro accordo specifico. Le misure sono temporanee e proporzionate alla violazione, in modo da indurre infine all'adempimento degli obblighi. Ai fini del paragrafo 4, le "misure del caso" possono comprendere la sospensione, parziale o totale, del presente accordo. Ai fini del paragrafo 5, le "misure del caso" possono comprendere la sospensione, parziale o totale, del presente accordo o di qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 53, paragrafo 1.
La decisione di sospensione sarà adottata da ciascuna Parte conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
7.
Ciascuna Parte può chiedere al comitato misto di riesaminare le circostanze che hanno dato luogo all'applicazione delle misure del caso al fine di cercare una soluzione reciprocamente accettabile per le Parti. La Parte che adotta le misure del caso le revoca non appena sia giustificato.
ARTICOLO 56
Facilitazione
Per agevolare la cooperazione nel quadro del presente accordo le Parti convengono di accordare agli esperti e ai funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione le agevolazioni necessarie all'espletamento delle loro funzioni, in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
ARTICOLO 57
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altro, al territorio della Thailandia.
ARTICOLO 58
Definizione delle Parti
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la Thailandia, dall'altra.
ARTICOLO 59
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1.
Il presente accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie a tal fine.
2.
Fatto salvo il paragrafo 1, la Thailandia e l'Unione europea possono applicare il presente accordo in via provvisoria, in tutto o in parte, conformemente alle rispettive procedure interne, in attesa dell'entrata in vigore.
3.
L'applicazione provvisoria ha effetto trenta (30) giorni dopo la data in cui:
a)
l'Unione europea ha notificato alla Thailandia l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie, indicando le parti del presente accordo che saranno applicate in via provvisoria, e
b)
la Thailandia ha notificato all'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie, accettando le parti del presente accordo che saranno applicate in via provvisoria.
4.
Ciascuna Parte può notificare per iscritto all'altra Parte l'intenzione di porre fine all'applicazione provvisoria del presente accordo. La denuncia ha effetto trenta (30) giorni dopo la data di ricevimento della notifica.
5.
Per le disposizioni del presente accordo che sono applicate in via provvisoria, l'entrata in vigore del presente accordo si intende riferita alla data di applicazione provvisoria di cui al paragrafo 3.
Il comitato misto e gli altri organi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le loro funzioni durante l'applicazione provvisoria del presente accordo nella misura in cui siano necessarie per garantirne l'applicazione suddetta. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti se si pone termine all'applicazione a titolo provvisorio del presente accordo a norma del paragrafo 4.
ARTICOLO 60
Durata e denuncia
1.
Il presente accordo è valido per un periodo di cinque (5) anni. Esso sarà automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che una Parte non comunichi all'altra, per iscritto, la propria intenzione di non prorogarlo sei (6) mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi di un anno.
2.
Il presente accordo può essere denunciato da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra Parte. La denuncia ha effetto sei (6) mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica. La denuncia non incide sui progetti in corso avviati sulla base del presente accordo prima del ricevimento della notifica.
ARTICOLO 61
Modifiche
Le eventuali modifiche del presente accordo sono apportate di concerto fra le parti. Le modifiche diventano effettive solo dopo che l'ultima Parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie.
ARTICOLO 62
Dichiarazioni comuni
Le dichiarazioni comuni allegate al presente accordo ne costituiscono parte integrante.
ARTICOLO 63
Notifiche
Le notifiche a norma dell'articolo 59 sono inviate rispettivamente al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al Ministero degli Affari esteri della Thailandia.
ARTICOLO 64
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e thailandese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Fatto a […], il [….…]
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 5
(GRAVI CRIMINI DI PORTATA INTERNAZIONALE)
Gli Stati membri e la Thailandia sono firmatari dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, che rappresenta un importante passo avanti per il sistema giudiziario internazionale e per il suo efficace funzionamento. Lo statuto di Roma stabilisce che il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra sono "gravi crimini di portata internazionale".
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 23
(COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E GIURIDICA)
Il governo reale thailandese procede con ogni mezzo, nel rispetto della sua legislazione, affinché la persona non sconti la pena di morte e, se il tribunale pronuncia una sentenza di condanna a morte, il governo reale thailandese presenta una raccomandazione per grazia concessa dal re.
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