COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.8.2022
COM(2022) 415 final
2022/0244(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili
nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
In linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (in seguito, "regolamento di base della PCP"), lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive deve ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, in seguito "MSY"). Uno strumento importante a questo riguardo è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture ("TAC") e contingenti.
Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il piano pluriennale per il Mar Baltico, specifica ulteriormente gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca utilizzati nella presente proposta per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca e, in particolare, per raggiungere e mantenere il rendimento massimo sostenibile.
Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2023, le possibilità di pesca degli Stati membri per gli stock ittici e gruppi di stock ittici commercialmente più importanti del Mar Baltico. La proposta intende anche disciplinare la pesca ricreativa in mare nella misura necessaria alla conservazione degli stock ittici in oggetto. Per semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali, a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate con un regolamento distinto.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta fissa i contingenti a livelli coerenti con gli obiettivi del regolamento di base della PCP.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è in linea con gli obiettivi e le norme della PCP ed è coerente con la politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.
La PCP è una politica comune. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio adotta misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
La presente proposta di regolamento del Consiglio assegna le possibilità di pesca agli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 17 del regolamento di base della PCP, gli Stati membri sono liberi di ripartire tali possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori secondo i criteri stabiliti dai suddetti articoli. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno per sfruttare le possibilità di pesca ad essi assegnate.
La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il Consiglio adotta ogni anno questo tipo di regolamento e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già predisposti.
•Scelta dello strumento
Strumento proposto: regolamento.
La proposta fissa e la ripartisce le possibilità di pesca in base all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Il Consiglio consultivo per il Mar Baltico è stato consultato in base alla comunicazione della Commissione Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2023 (COM(2022) 253 final). La base scientifica della proposta è stata fornita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri preliminari espressi dai portatori di interessi su tutti gli stock ittici in questione sono stati presi in considerazione per quanto possibile, purché non risultassero in contrasto con le politiche vigenti e non comportassero un deterioramento dello stato delle risorse vulnerabili.
I pareri scientifici sui limiti di cattura e sullo stato degli stock sono stati discussi anche con gli Stati membri nell'ambito del forum regionale BALTFISH nel giugno 2022.
•Assunzione e uso di perizie
Il CIEM è stato consultato in quanto organismo scientifico.
Ogni anno l'Unione europea chiede al CIEM pareri scientifici su importanti stock ittici. I pareri ricevuti vertono su tutti gli stock del Mar Baltico e i TAC proposti riguardano quelli di maggior interesse commerciale.
•Valutazione d'impatto
La proposta rientra in una strategia di lungo periodo volta ad adeguare e a mantenere l'attività di pesca su livelli sostenibili a lungo termine. Tale strategia dovrebbe permettere una stabilizzazione della pressione di pesca, un aumento dei contingenti e, quindi, un incremento del reddito dei pescatori e delle loro famiglie. L'aumento degli sbarchi dovrebbe risultare vantaggioso per l'industria ittica, i consumatori e i settori della trasformazione e della vendita al dettaglio, oltre che per il resto dell'indotto collegato alla pesca commerciale e alla pesca ricreativa. In tale contesto, in particolare per quanto riguarda il Mar Baltico, occorre sottolineare il legame tra la pesca sostenibile e un ambiente marino sano. La strategia sulla biodiversità e le iniziative correlate, segnatamente il prossimo piano d'azione per la pesca e l'ambiente marino, sono gli strumenti per conseguire tale obiettivo.
Le decisioni adottate sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico hanno consentito, fino al 2019, di allineare la mortalità per pesca degli stock oggetto di parere MSY agli intervalli di valori MSY all'atto della fissazione del TAC per tutti gli stock, ad eccezione dell'aringa del Baltico occidentale, riuscendo anche, apparentemente, a ricostituire gli stock e a riequilibrare le capacità e possibilità di pesca. Purtroppo nel 2019 il merluzzo bianco del Baltico orientale è stato sottoposto a forti pressioni e le stime CIEM indicano che con ogni probabilità le condizioni dello stock resteranno critiche negli anni a venire: nel 2021 è risultato che di fatto anche lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale si trova, da diversi anni, al di sotto dei livelli sostenibili (ossia al di sotto del Blim) e il CIEM ha segnalato che varie popolazioni di salmone sono molto deboli. Infine, dal 2020 la biomassa dell'aringa del Baltico centrale è al di sotto dei livelli sani (ossia al di sotto del Btrigger) e nel 2022 l'aringa del Golfo di Botnia si è pericolosamente avvicinata a tale limite. È perciò necessario uno sforzo supplementare per ricostituire tutti gli stock e allinearli all'MSY.
Il 31 maggio 2022 il CIEM ha pubblicato il parere scientifico sugli stock del Baltico, fatta salva l'aringa del Baltico occidentale per la quale il parere è stato pubblicato il 30 giugno 2022: la biomassa dell'aringa del Baltico occidentale e del merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale è ancora al di sotto dei limiti biologici di sicurezza; la biomassa dell'aringa del Baltico centrale è ancora sotto i limiti ritenuti sani; per il merluzzo bianco del Baltico orientale e il salmone nel Golfo di Finlandia è stato formulato un parere precauzionale; per gli altri otto stock è stato formulato un parere MSY:
·spratto, aringa del Golfo di Riga e passera di mare sono su livelli sani;
·l'aringa del Golfo di Botnia è scesa drasticamente e si trova ora appena sopra i livelli sani; e
·il merluzzo bianco del Baltico occidentale e l'aringa del Baltico occidentale e centrale sono sotto i limiti ritenuti sani;
·le varie popolazioni di salmone del bacino principale rimangono in condizioni molto diverse.
Tenuto conto di quanto precede, si propone di riportare: i) le possibilità di pesca per il salmone del Golfo di Finlandia; ii) l'approccio regionalizzato adottato per il salmone nel bacino principale; iii) i TAC di catture accessorie dell'aringa del Baltico occidentale e del merluzzo bianco del Baltico occidentale e orientale. La proposta aumenterebbe le possibilità di pesca del 14 % per l'aringa centrale e del 25 % per la passera di mare; ridurrebbe le possibilità di pesca del 28 % per l'aringa del Golfo di Botnia, del 4 % per l'aringa del Golfo di Riga e del 20 % per lo spratto.
L'impatto economico per il 2023 consiste quindi in una riduzione delle possibilità di pesca in tutti gli Stati membri: nell'insieme, la proposta comporta un volume di possibilità di pesca di circa 402 000 tonnellate nel Mar Baltico, ossia una riduzione del 15,6 % rispetto al 2022.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta resta flessibile nell'applicare i meccanismi di scambio dei contingenti già introdotti nei regolamenti degli anni precedenti alle possibilità di pesca nel Mar Baltico. Non sono proposte nuove norme né nuove procedure amministrative per le autorità pubbliche (unionali o nazionali) che possano comportare un aumento degli oneri amministrativi.
La proposta riguarda un regolamento annuale che si applica nel 2023 e quindi non prevede una clausola di revisione.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il controllo dell'uso delle possibilità di pesca sotto forma di TAC e contingenti è stato istituito con regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici per gli Stati membri operanti nel Mar Baltico.
Il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce il piano di gestione pluriennale per il Mar Baltico (il "piano pluriennale") è entrato in vigore il 20 luglio 2016. Le possibilità di pesca fissate nel piano pluriennale, in linea con gli obiettivi ivi contenuti, devono rispettare gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca indicati dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM o da un organismo scientifico indipendente analogo. Per gli stock che hanno ottenuto un parere MSY, l'articolo 4, paragrafo 3, del piano pluriennale prevede che il TAC non superi la mortalità di pesca che dà luogo all'MSY (rispettivamente tra "valore FMSY e intervallo FMSY inferiore"), fermo restando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del piano pluriennale, il TAC può essere sempre fissato a livelli inferiori agli intervalli FMSY. A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del piano pluriennale, per gli stock sani il TAC può essere fissato al di sopra del valore FMSY ("intervallo FMSY superiore"). Per gli stock con biomassa inferiore a valori sani, ossia inferiore al valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock al di sotto del quale devono essere adottate misure per ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY ("Btrigger"), l'articolo 5, paragrafo 1, del piano pluriennale dispone che debbano essere adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli sani. In particolare, il TAC deve essere fissato a un livello ridotto al di sotto dell'intervallo FMSY superiore, tenendo conto del calo della biomassa. Se la biomassa dello stock è addirittura inferiore ai limiti biologici di sicurezza, ossia è inferiore al valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta ("Blim"), l'articolo 5, paragrafo 2, del piano pluriennale impone l'adozione di ulteriori misure correttive. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock considerato e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca per detti stock o per altri nelle varie attività di pesca. È possibile adottare anche altre misure correttive, purché funzionalmente collegate alle possibilità di pesca. La scelta delle misure dovrebbe essere effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione.
Conformemente al regolamento di base della PCP, le possibilità di pesca per gli stock che hanno ricevuto pareri precauzionali devono essere fissate in modo da garantire almeno un livello comparabile di conservazione. Il considerando 8 del regolamento di base della PCP specifica che le decisioni gestionali relative alla pesca multispecifica dovrebbero tenere conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente in una pesca multispecifica rispettando il rendimento massimo sostenibile, in particolare nei casi in cui le perizie scientifiche indichino che è estremamente difficile evitare il fenomeno delle "choke species" (specie a contingente limitante) aumentando la selettività degli attrezzi da pesca impiegati.
Le possibilità di pesca sono proposte conformemente all'articolo 16, paragrafi 1 (principio della stabilità relativa) e 4 (obiettivi della PCP e disposizioni previste nei piani pluriennali), del regolamento di base della PCP.
Al fine di determinare i contingenti unionali negli stock condivisi con la Federazione russa, i rispettivi quantitativi di tali stock sono stati detratti dai TAC consigliati dal CIEM. I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono stabiliti nell'allegato della proposta.
Per quanto concerne l'aringa del Baltico occidentale, secondo le stime del CIEM le dimensioni dello stock sono lievemente aumentate ma si attestano ancora al 59 % appena del valore Blim; la biomassa resterà inferiore al (Blim) almeno fino al 2025 anche senza alcuna attività di pesca. Per anni il reclutamento è stato basso ed è tuttora a minimi storici; poiché nel prossimo futuro nessuno scenario di cattura porterebbe la biomassa al di sopra del valore Blim, per il quinto anno consecutivo il CIEM ha confermato il parere di azzerare le catture. Nel 2021, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 4, del piano pluriennale, il Consiglio ha deciso di chiudere la pesca diretta, tranne quella praticata a fini puramente scientifici e la pesca costiera su piccola scala. Il Consiglio ha altresì deciso di fissare un TAC per le catture accessorie inevitabili al fine di scongiurare l'effetto dei contingenti limitanti su altre attività di pesca. Dato che tali misure correttive sono entrate in vigore da troppo poco tempo per poter migliorare lo stato dello stock, la Commissione propone di tener chiusa la pesca diretta e lasciare invariato il livello del TAC.
Per il merluzzo bianco del Baltico orientale il CIEM non è ancora in grado di determinare gli intervalli dell'FMSY e ha quindi formulato un parere precauzionale per il 2023. Per il quarto anno consecutivo il CIEM consiglia di azzerare le catture: le dimensioni dello stock sono ancora inferiori al Blim e vi resteranno a medio termine anche senza alcuna attività di pesca; per di più, la biomassa in pratica non è aumentata nel 2021 e il reclutamento è tuttora storicamente basso. Il depauperamento di questo stock ha portato all'adozione di misure molto rigorose dal 2019 ad oggi. La pesca diretta del merluzzo bianco del Baltico orientale è stata chiusa, tranne quella praticata a fini puramente scientifici, e il TAC è limitato alle catture accessorie inevitabili per scongiurare l'effetto dei contingenti limitanti per la maggior parte delle altre attività di pesca nel Mar Baltico. Sono state adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca sotto forma di chiusura dell'attività nella stagione di picco riproduttivo e nelle potenziali zone di riproduzione, con eccezioni riguardanti la pesca praticata a fini puramente scientifici, alcune attività di pesca costiera su piccola scala che utilizzano attrezzi fissi e la pesca pelagica per il consumo umano effettuata al di fuori delle principali potenziali zone di riproduzione. Dal 2020, inoltre, la pesca ricreativa è vietata nella principale zona di distribuzione, poiché i quantitativi catturati sarebbero considerevoli rispetto al TAC stabilito per le catture accessorie. Dato che tali misure correttive sono entrate in vigore da troppo poco tempo per poter migliorare lo stato dello stock, la Commissione propone di mantenerle e lasciare invariato il livello del TAC.
Per il merluzzo bianco del Baltico occidentale, da molti anni il CIEM stima lo stock precario e di dimensioni al di sotto del Btrigger. Le possibilità di pesca sono state quindi notevolmente ridotte e sono state adottate misure di accompagnamento, quali chiusure della pesca nel periodo della riproduzione e limitazioni sulla pesca ricreativa. Ogni anno si prevede che lo stock recuperi l'anno successivo ma finora senza risultato. Nel 2021 il CIEM ha rilevato significative incongruenze nelle proprie valutazioni precedenti; da una valutazione più approfondita è di fatto risultato che negli ultimi dieci anni lo stock è stato quasi sempre al di sotto del Blim. Il CIEM ha pertanto raccomandato di ridurre drasticamente le catture totali. Il Consiglio ha deciso di chiudere la pesca diretta, tranne quella a fini puramente scientifici, e di limitare il TAC alle catture accessorie inevitabili per scongiurare l'effetto dei contingenti limitanti sulle altre attività di pesca. Sono state mantenute o rafforzate ulteriori misure correttive in vigore funzionalmente collegate alle possibilità di pesca: è stata mantenuta la chiusura dell'attività nella stagione di picco riproduttivo e nelle potenziali zone di riproduzione, con eccezioni riguardanti la pesca praticata a fini puramente scientifici, alcune attività di pesca costiera su piccola scala che utilizzano attrezzi fissi, la pesca pelagica per il consumo umano effettuata al di fuori delle principali potenziali zone di riproduzione e infine la pesca con draghe per molluschi bivalvi in determinate acque poco profonde; il periodo di chiusura della pesca nel periodo della riproduzione è stato esteso alla pesca ricreativa; fuori di tale periodo, il limite di catture per la pesca ricreativa è stato ridotto a un pesce per pescatore al giorno.
Nel parere di quest'anno, il CIEM afferma che il reclutamento del 2022 è stimato leggermente superiore a quello degli anni precedenti. La biomassa dello stock è però ulteriormente diminuita e attualmente si attesta appena al 38 % del Blim. Tuttavia, nel parere sulle catture per il valore FMSY il CIEM indica di aumentare le catture totali (come nel 2021, non è in grado di fornire un parere separato sulle catture commerciali e ricreative) e stima che la biomassa sarà al di sopra del Blim nel 2024. Al tempo stesso, il CIEM fa presente che le sue previsioni a breve termine sono molto più incerte del solito, in quanto il modello di valutazione non tiene conto di alcuni fattori di mortalità non noti ma probabilmente sostanziali; sottolinea pertanto che con le catture al valore FMSY c'è un alto rischio che la biomassa rimanga in realtà al di sotto del Blim nel 2024. Date le dimensioni assai esigue dello stock, le considerazioni del CIEM e l'anamnesi delle incertezze nella valutazione degli stock, la Commissione propone di adottare un approccio prudente mantenendo invariati il livello dei TAC e le misure correttive attuali.
Secondo le stime del CIEM, nel 2020 la biomassa dell'aringa del Baltico centrale era scesa al di sotto del Btrigger; nel 2021 è ulteriormente diminuita, avvicinandosi al Blim. Le possibilità di pesca sono state notevolmente ridotte e lo stock ha ripreso ad aumentare ma resta sotto il Btrigger. Dal 2015 non vi è stato un forte reclutamento e il principale fattore trainante delle possibilità di pesca attuali è la consistenza della classe 2019. Tuttavia, la stima di tale classe di età è incerta. Nel 2020 il CIEM aveva ritenuto che la classe 2019 fosse abbondante, lo scorso anno che fosse inferiore alla media e quest'anno che fosse superiore alla media. Su queste basi, il CIEM raccomanda di aumentare sostanzialmente le possibilità di pesca, pur sottolineando che lo stock conta su una sola classe di età, la cui consistenza è incerta. La Commissione propone un approccio prudente che fissi le possibilità di pesca al valore inferiore dell'intervallo FMSY, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del piano pluriennale.
La valutazione dell'aringa del Golfo di Botnia è stata oggetto di incertezze negli ultimi anni. La biomassa è in costante diminuzione dal 2010. Nel 2019 il CIEM ha dovuto declassare la propria raccomandazione a parere precauzionale della categoria di dati CIEM 3 a causa di forti distorsioni retrospettive. In seguito ad analisi approfondita, nel 2021 il CIEM ha nuovamente aggiornato il parere MSY alla categoria di dati CIEM 1, stimando che la biomassa stesse finalmente aumentando di nuovo e consigliando di aumentare considerevolmente le possibilità di pesca. Il CIEM stima ora che la biomassa dello stock fosse in realtà molto più esigua negli ultimi anni e sia scesa a un livello appena sopra il Btrigger. Segnala che questa evoluzione è probabilmente dovuta alla riduzione delle dimensioni dell'aringa, un fenomeno già osservato da tempo da alcuni pescatori costieri; il rapporto peso/età, già a un livello basso negli ultimi 15 anni, nel 2021 è ulteriormente diminuito. L'unico scenario di cattura raccomandato dal CIEM, che manterrebbe lo stock al di sopra del Btrigger nel 2024 è il valore più basso dell'intervallo FMSY. Data l'evoluzione negativa, per evitare che lo stock scenda sotto il Btrigger la Commissione propone di fissare le possibilità di pesca al valore più basso dell'FMSY.
Il parere del CIEM per l'aringa del Golfo di Riga non contiene vincoli specifici: il TAC proposto è il valore FMSY.
Secondo il CIEM la biomassa dello spratto è sana, ma la pressione di pesca della campagna scorsa è stata superiore all'FMSY. Il CIEM raccomanda inoltre di tener conto delle interazioni tra le varie specie dal momento che lo spratto è una fonte di cibo importante per il merluzzo bianco. La Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del piano pluriennale, propone di fissare il TAC all'intervallo FMSY inferiore.
Il TAC per la passera di mare corrisponde a una combinazione del i) parere MSY per lo stock nelle sottodivisioni 21-23 e ii) parere MSY per lo stock nelle sottodivisioni 24-32, aggiornato quest'anno alla categoria di dati CIEM 2. Anche se entrambi gli stock si stanno sviluppando bene, occorre tener conto delle interazioni tra le varie specie. Il merluzzo bianco è una cattura accessoria inevitabile nella pesca della passera di mare e i livelli di questo tipo di catture possono essere elevati, in particolare fintantoché non vengano utilizzati attrezzi da pesca più selettivi. La Commissione propone di mantenere le possibilità di pesca di entrambi gli stock di merluzzo bianco del Baltico a un livello molto basso e pertanto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del piano pluriennale, di fissare il TAC per la passera di mare all'intervallo FMSY inferiore.
Per molti anni il CIEM ha dichiarato che gli stock fluviali di salmone nel Mar Baltico sono assai eterogenei: alcuni sono sani, altri molto deboli. Per il salmone nel bacino principale, il CIEM è solito formulare un parere MSY; per il salmone del Golfo di Finlandia, un parere basato sull'approccio sviluppato per gli stock con dati limitati. Nel 2020, in seguito a una valutazione approfondita dello stock, il CIEM ha deciso di applicare tale approccio anche al bacino principale. Nel 2021, dopo ulteriori analisi, il CIEM ha nuovamente formulato un parere MSY. In tale parere tuttavia il CIEM ha dichiarato per la prima volta che tutte le catture della pesca commerciale e ricreativa nel bacino principale, che sono intrinsecamente attività di pesca multispecifica finalizzate alla cattura del salmone proveniente da stock fluviali sia sani che deboli, devono essere interrotte per proteggere gli stock fluviali deboli. Allo stesso tempo, tuttavia, il CIEM ha ritenuto prudente continuare l'attuale pesca diretta nelle zone costiere del Golfo di Botnia e del Mare di Åland durante la migrazione estiva del salmone. Il Consiglio ha pertanto deciso di chiudere la pesca diretta del salmone nel bacino principale e di fissare un TAC per le catture accessorie inevitabili, fatta salva la pesca praticata a fini puramente scientifici, mantenendo nel contempo aperta la pesca diretta del salmone durante il periodo estivo nelle zone costiere settentrionali suddette. Il Consiglio ha adottato ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca: è stata vietata la pesca con palangari oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base; dove e quando la pesca commerciale diretta è chiusa, alla pesca ricreativa si applica un limite giornaliero di cattura di un salmone marcato mediante taglio parziale di una pinna per pescatore; per il salmone del Golfo di Finlandia, il Consiglio ha fissato il TAC conformemente al parere precauzionale del CIEM. Nel 2022, a causa della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, il gruppo di lavoro pertinente del CIEM non è stato in grado di riunirsi e il CIEM ha deciso di ripresentare i pareri dell'anno precedente per il salmone nel bacino principale e per il salmone nel Golfo di Finlandia. Su tale base, la Commissione propone di lasciare invariati i due livelli di TAC e di mantenere le misure correttive attuali, precisando nel contempo che le tecniche ricreative di cattura e rilascio non sono consentite in quanto il CIEM ritiene che la mortalità post-rilascio sia troppo alta per proteggere le popolazioni deboli.
Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ha definito condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese, rispettivamente agli articoli 3 e 4, disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionale e a TAC analitico. Ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non dovrebbero applicarsi gli articoli 3 e 4, in particolare in base alle relative condizioni biologiche. Più di recente il meccanismo di flessibilità è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base della PCP per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano soltanto nei casi in cui gli Stati membri non si avvalgono della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base della PCP.
La Commissione propone altresì di modificare il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio per fissare un TAC per la busbana norvegese, per la quale la campagna di pesca inizia il 1º novembre 2022. Il livello del TAC è indicato come "pm" (pro memoria) in attesa della pubblicazione del parere del CIEM prevista per gli inizi di ottobre 2022 e delle consultazioni con il Regno Unito.
2022/0244 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili
nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio impone l'adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, i pareri dei consigli consultivi istituiti per le rispettive zone geografiche di competenza e le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.
(2)Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
(3)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della politica comune della pesca è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY) entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock. L'obiettivo fissato per il periodo transitorio fino al 2020 consisteva nel trovare un giusto equilibrio tra il conseguimento dell'MSY per tutti gli stock e le possibili implicazioni socioeconomiche degli eventuali adeguamenti delle relative possibilità di pesca.
(4)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.
(5)Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock (il "piano pluriennale"). Il piano pluriennale è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di conseguire l'MSY. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca per gli stock soggetti a piani pluriennali specifici devono essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani pluriennali stessi.
(6)Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139, le possibilità di pesca per gli stock di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento dovevano essere fissate in modo da raggiungere quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 una mortalità per pesca compatibile con l'MSY espresso in intervalli di valori. I limiti di cattura applicabili nel 2023 agli stock pertinenti nel Mar Baltico dovrebbero pertanto essere stabiliti in linea con gli obiettivi del piano pluriennale.
(7)Il 31 maggio 2022 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ("CIEM") ha pubblicato il parere annuale sugli stock del Mar Baltico, fatta salva l'aringa del Baltico occidentale sulla quale il parere è uscito il 30 giugno 2022. Il CIEM ha segnalato che la biomassa dell'aringa del Baltico occidentale nelle sottodivisioni CIEM 20-24 è lievemente aumentata ma è pari a solo il 59 % del valore limite di riferimento (Blim) per la biomassa riproduttiva dello stock, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta. Il reclutamento continua inoltre ad attestarsi su livelli storicamente bassi. Per il quarto anno consecutivo il CIEM ha quindi pubblicato un parere di zero catture per l'aringa del Baltico occidentale. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno adottare tutte le misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quello in grado di conseguire l'MSY. La stessa disposizione prevede inoltre che si adottino ulteriori misure correttive. Nel 2022 la pesca diretta del merluzzo bianco del Baltico orientale è stata chiusa e, per le catture accessorie inevitabili di tale stock, è stato fissato un TAC molto basso per evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante. Tuttavia, la pesca mirata dell'aringa del Baltico occidentale è stata autorizzata se condotta esclusivamente a fini di ricerca scientifica nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché per i pescatori che praticano una pesca costiera su piccola scala con determinati attrezzi fissi. Tenuto conto del parere del CIEM e della situazione immutata dello stock, è opportuno mantenere senza variazioni il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive a esse funzionalmente collegate.
(8)Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, dal 2019 il CIEM può basare il suo parere precauzionale su una valutazione più ricca di dati. Secondo le sue stime la biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale continua a essere al di sotto del Blim e in pratica non è aumentata dal 2021. Per il quarto anno consecutivo, quindi, il CIEM ha pubblicato un parere di zero catture per il merluzzo bianco del Baltico orientale. Nell'Unione, dal 2019 sono state adottate misure di conservazione rigorose. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, la pesca diretta del merluzzo bianco del Baltico orientale è stata chiusa e, per le catture accessorie inevitabili di tale stock, è stato fissato un TAC di livello molto basso al fine di evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante. Sono state inoltre adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca sotto forma di chiusure della pesca nel periodo della riproduzione e di divieto della pesca ricreativa nella principale zona di distribuzione. Tenuto conto del parere del CIEM e della situazione immutata dello stock, è opportuno mantenere senza variazioni il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive a esse funzionalmente collegate.
(9)Per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico occidentale, le stime degli scienziati hanno indicato da diversi anni che la biomassa riproduttiva dello stock era inferiore al limite di riferimento al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione specifiche e appropriate (Btrigger). Negli ultimi anni sono state pertanto adottate misure di gestione sempre più rigorose. Nel 2021 il CIEM ha deciso di procedere a una valutazione più approfondita dalla quale è emerso che in realtà da oltre dieci anni la biomassa del merluzzo bianco del Baltico occidentale è stata sostanzialmente al di sotto del Blim. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, la pesca diretta del merluzzo bianco del Baltico occidentale è stata quindi chiusa e, per le catture accessorie inevitabili di tale stock, è stato fissato un TAC molto basso per evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante. Sono state inoltre adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca sotto forma di proroga della chiusura della pesca, anche ricreativa, nel periodo della riproduzione, e di ulteriore riduzione del limite giornaliero della pesca ricreativa. Quest'anno il CIEM ha rivisto al ribasso la biomassa dello stock che, nonostante un lieve aumento dello scorso anno, è stimata inferiore al 40 % del Blim. In ragione di stime di reclutamento in lieve crescita e fattori di mortalità aggiuntivi poco chiari - che il CIEM non è attualmente in grado di includere nel modello di valutazione - il parere per la mortalità per pesca che dà luogo a un MSY (FMSY) è di aumentare le catture totali. Tuttavia il CIEM segnala che le sue previsioni a breve termine sono estremamente incerte e che, data la scarsa chiarezza dei dati sulla mortalità aggiuntiva, se le possibilità di pesca saranno fissate al valore FMSY, esiste una probabilità del 66 % che nel 2024 la biomassa dello stock rimanga al di sotto del Blim. Inoltre, come nel 2021, il CIEM non è in grado di fornire pareri separati sulle catture commerciali e su quelle ricreative. Dato il calo dello stock e l'incertezza circa il parere per le catture al valore FMSY, è opportuno adottare un approccio precauzionale e mantenere senza variazioni il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive funzionalmente collegate.
(10)Secondo le stime del CIEM, nel 2020 la biomassa dell'aringa del Baltico centrale è scesa al di sotto del Btrigger e nel 2021 si è avvicinata al Blim. Quest'anno la biomassa è aumentata, pur rimanendo al di sotto del Btrigger. Lo stock può contare solo sulla classe di età 2019 e la stima della sua consistenza è cambiata considerevolmente dal 2020. È quindi opportuno fissare le possibilità di pesca conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139.
(11)La biomassa dell'aringa del Golfo di Botnia è in costante diminuzione dal 2010. Nel 2019 il CIEM ha deciso di formulare un parere basato sull'approccio sviluppato per gli stock con dati limitati, a causa di forti distorsioni retrospettive nella valutazione degli stock. In seguito ad un'analisi approfondita, il CIEM è stato nuovamente in grado di formulare un parere sull'MSY nel 2021. Il parere aggiornato per il 2021 prevedeva un aumento sostanziale delle possibilità di pesca per il 2021, in base alla stima di aumento della biomassa. Nel parere 2022 il CIEM ha raccomandato una lieve riduzione delle possibilità di pesca. Tuttavia, nel parere 2023, il CIEM ha rivisto significativamente al ribasso la biomassa dello stock. Secondo il CIEM, la riduzione della biomassa è molto probabilmente dovuta al continuo calo delle dimensioni dell'aringa. Il CIEM stima che la biomassa dello stock sia ora appena al di sopra del Btrigger. L'unico scenario di cattura raccomandato dal CIEM, che manterrebbe lo stock al di sopra del Btrigger nel 2024 è il valore più basso dell'intervallo FMSY. Data l'evoluzione negativa e per evitare che lo stock scenda sotto il Btrigger è opportuno fissare le possibilità di pesca al valore più basso dell'intervallo FMSY.
(12)Secondo il parere del CIEM sulla passera di mare, il merluzzo bianco è una cattura accessoria della pesca di questa specie. Secondo il parere del CIEM sullo spratto, quest'ultimo è catturato nella pesca multispecifica insieme all'aringa ed è una specie predata dal merluzzo bianco. È opportuno tener conto di queste interazioni tra specie e fissare le possibilità di pesca per la passera di mare e lo spratto all'intervallo FMSY inferiore.
(13)Per quanto riguarda il salmone nelle sottodivisioni CIEM 22-31, il CIEM ha affermato per diversi anni che lo stato degli stock fluviali era assai eterogeneo. Nel 2021, in seguito ad analisi approfondita, il CIEM ha raccomandato che tutte le catture della pesca commerciale e ricreativa nel bacino principale, che sono intrinsecamente attività di pesca multispecifica finalizzate alla cattura del salmone proveniente da stock fluviali sia sani che deboli, siano interrotte per proteggere gli stock fluviali deboli. Il CIEM ritiene tuttavia che l'attuale pesca diretta nelle zone costiere del Golfo di Botnia e del Mare di Åland possa continuare durante la migrazione estiva del salmone. È stato quindi fissato un TAC specifico per le catture accessorie di salmone in tali zone, fatte salve: i) le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241; ii) le attività di pesca costiera a nord della latitudine 59° 30′ N nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto. Sono state adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, sotto forma di limitazioni all'uso dei palangari e di limite giornaliero nella pesca ricreativa. Nel 2022 il CIEM ha ripresentato il parere del 2021. È pertanto opportuno mantenere senza variazioni il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive funzionalmente collegate, precisando inoltre che non sono permesse tecniche ricreative di cattura e rilascio.
(14)Ai fini del pieno uso delle possibilità di pesca costiera, nel 2019 è stata introdotta per il salmone una flessibilità limitata all'interno della zona tra le sottodivisioni CIEM 22‑31 e la sottodivisione CIEM 32. Viste le possibilità di pesca invariate per i due stock in questione, è opportuno mantenere inalterata la flessibilità attuale.
(15)Il divieto di pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base e il limite delle catture accessorie al 3 % delle catture combinate di trota di mare e salmone hanno contribuito in larga misura a ridurre notevolmente il gran numero di dichiarazioni inesatte di catture di salmone, in particolare laddove dichiarate come catture di trota di mare. È opportuno pertanto mantenere invariata la disposizione di tenere basso il tasso di dichiarazioni inesatte.
(16)Le misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco e del salmone e le misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone dovrebbero lasciare impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(17)L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, in particolare dagli articoli 33 e 34 di quest'ultimo riguardanti rispettivamente la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la trasmissione dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca alla Commissione. È opportuno pertanto che il presente regolamento specifichi i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.
(18)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ha disposto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionali e a TAC analitici, a norma rispettivamente dei suoi articoli 3 e 4. Ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 e 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto il meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno precisare che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(19)Poiché la biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, di merluzzo bianco del Baltico occidentale e di aringa del Baltico occidentale è inferiore al Blim, nel 2023 sono consentite solo catture accessorie, attività di pesca a scopo scientifico e, per l'aringa del Baltico occidentale, determinate attività di pesca costiera su piccola scala. Per tali stock gli Stati membri con una quota del TAC pertinente si sono impegnati a non applicare, nel 2023, la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in modo che, in tale anno, le catture non superino il TAC fissato per il merluzzo bianco del Baltico orientale, l'aringa del Baltico occidentale e il merluzzo bianco del Baltico occidentale. Inoltre, la biomassa di quasi tutti gli stock fluviali di salmone a sud della latitudine 59° 30′ N è al di sotto del valore limite di riferimento per la produzione di giovani salmoni (Rlim) e nel 2023 in quella zona sono consentite solo le catture accessorie e le attività di pesca a scopo scientifico. Pertanto, gli Stati membri interessati hanno assunto un impegno analogo per quanto riguarda la flessibilità interannuale per le catture di salmone del bacino principale nel 2023.
(20)Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio fissa le possibilità di pesca per la busbana norvegese fino al 31 ottobre 2022 nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione 2a. La campagna di pesca per la busbana norvegese decorre dal 1° novembre al 31 ottobre. Al fine di consentire l'inizio delle attività di pesca il 1° novembre 2022, sulla base di nuovi pareri scientifici e a seguito di consultazioni con il Regno Unito, è necessario fissare un TAC preliminare per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a per il periodo dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022. Il TAC preliminare dovrebbe essere fissato in linea con il parere del CIEM pubblicato il [7 ottobre 2022]. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/109.
(21)Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative al Mar Baltico si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2023. I limiti di cattura previsti nel regolamento (UE) 2022/109 si applicano dal 1° gennaio 2022. È opportuno tuttavia che alla busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a il presente regolamento si applichi dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023, poiché questa è la campagna di pesca dello stock. Per motivi di urgenza e a fronte della necessità di proseguire le attività di pesca sostenibili e di avviare le attività di pesca pertinenti in tempo utile per l'apertura delle campagne di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2023 e modifica determinate possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2022/109.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.
2.Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle disposizioni pertinenti.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
(1)"sottodivisione": una sottodivisione del Mar Baltico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(2)"totale ammissibile di catture" (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;
(3)"contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
(4)"pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.
CAPO II
POSSIBILITÀ DI PESCA
Articolo 4
TAC e loro ripartizione
I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.
Articolo 5
Disposizioni speciali riguardanti la ripartizione delle possibilità di pesca
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:
(a)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
(b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
(c)gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
(d)i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
(e)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
Gli stock di specie non bersaglio rientranti nei limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga dall'obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nelle tabelle dei TAC in allegato al presente regolamento.
Articolo 7
Chiusure per proteggere le zone di riproduzione del merluzzo bianco
1.Dal 1° maggio al 31 agosto è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26.
2.In deroga al paragrafo 1, il divieto non si applica nei casi seguenti:
(a)operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;
(b)pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;
(c)pescherecci dell'Unione che pescano nella sottodivisione 25 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 50 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita.
3.Dal 15 gennaio al 31 marzo è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 22 e 23 e dal 15 maggio al 15 agosto nella suddivisione 24.
4.In deroga al paragrafo 3, il divieto non si applica nei casi seguenti:
(a)operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;
(b)pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;
(c)pescherecci dell'Unione che pescano nella sottodivisione 24 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 40 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita;
(d)pescherecci dell'Unione che pescano con draghe per molluschi bivalvi nella sottodivisione 22, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti.
5.I comandanti dei pescherecci di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), e al paragrafo 4, lettera b), c) o d), assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro competente.
Articolo 8
Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-26
1.Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non può essere conservato più di un esemplare di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22 e 23 e nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base. Tuttavia, nel periodo dal 15 gennaio al 31 marzo la pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nelle zone suddette.
2.La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nella sottodivisione 24 oltre le sei miglia nautiche misurate dalle linee di base e nelle sottodivisioni 25 e 26.
3.Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 9
Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni 22-31
1.La pesca ricreativa del salmone, compresa la pesca di cattura e rilascio del salmone, è vietata nelle sottodivisioni 22-31. Qualsiasi esemplare di salmone catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare.
2.In deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata alle seguenti condizioni cumulative:
(a)non può essere catturato e detenuto più di un esemplare di salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa per pescatore al giorno;
(b)tutti gli esemplari di qualsiasi specie ittica detenuti sono sbarcati interi.
3.In deroga ai paragrafi 1 e 2, la pesca ricreativa del salmone a nord della latitudine 59° 30′ N è autorizzata dal 1° maggio al 31 agosto senza restrizioni in zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.
4.Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 10
Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone
nelle sottodivisioni 22-32
1.Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della trota di mare al di là delle quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni 22-32. Nell'ambito della pesca del salmone al di là delle quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nella sottodivisione 32, le catture accessorie di trota di mare non superano il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare detenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.
2.Nelle sottodivisioni 22-31 è vietata la pesca con palangari oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.
3.Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 11
Flessibilità
1.Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali, mentre l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
2.L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 12
Trasmissione dei dati
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock in applicazione degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Modifiche del regolamento (UE) 2022/109
Nell'allegato IA, parte B, del regolamento (UE) 2022/109, la tabella sulle possibilità di pesca relative alla busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:
"
|
Specie:
|
Busbana norvegese e catture accessorie connesse
|
Zona:
|
3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della sottozona 4; acque del Regno Unito della zona 2a
|
|
|
Trisopterus esmarkii
|
|
|
(NOP/2A3A4.)
|
|
|
|
Anno
|
2022
|
|
2023
|
|
|
TAC analitico
|
|
|
Danimarca
|
49 478
|
(1)(3)
|
pro memoria (pm)
|
(1)(6)
|
|
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
|
|
Germania
|
9
|
(1)(2)(3)
|
pm
|
(1)(2)(6)
|
|
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
|
|
Paesi Bassi
|
36
|
(1)(2)(3)
|
pm
|
(1)(2)(6)
|
|
|
|
|
|
Unione
|
49 524
|
(1)(3)
|
pm
|
(1)(6)
|
|
|
|
|
|
Regno Unito
|
10 204
|
|
pm
|
|
|
|
|
|
|
Norvegia
|
0
|
(4)
|
pm
|
(4)
|
|
|
|
|
|
Isole Fær Øer
|
0
|
(5)
|
pm
|
(5)
|
|
|
|
|
|
TAC
|
59 728
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
|
Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
|
|
(2)
|
Il contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.
|
|
|
|
|
(3)
|
Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022.
|
|
|
|
|
(4)
|
Deve essere utilizzata una griglia di selezione.
|
|
|
|
|
|
(5)
|
Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.
|
|
(6)
|
Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.
|
"
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
L'articolo 13 si applica tuttavia dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente