Bruxelles, 28.7.2022

COM(2022) 363 final

2022/0228(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada per quanto riguarda le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno ("IMI") da parte del Regno Unito e il contributo ai suoi costi


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada, istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda la partecipazione del Regno Unito alla cooperazione amministrativa di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione al sistema di informazione del mercato interno.

2.Contesto della proposta

Il sistema di informazione del mercato interno ("IMI") è stato istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 1 . Una delle sue funzionalità consente il trattamento delle dichiarazioni di distacco ai sensi delle norme di cui alle direttive 96/71/CE, 2014/67/UE e (UE) 2020/1057. Tali norme mirano a stabilire un elenco delle condizioni di lavoro che devono essere garantite ai lavoratori distaccati nel paese ospitante. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito prevede all'allegato 31 (parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale allegato) che i trasportatori stabiliti in una delle parti dell'accordo dovrebbe trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti dell'altra parte o, nel caso dell'Unione europea, dello Stato membro in cui il conducente è distaccato. A tal fine, dal 2 febbraio 2022 è necessario utilizzare un formulario tipo multilingue dell'interfaccia pubblica connessa all'IMI. 

A norma dell'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada dovrebbe definire le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito. La decisione proposta dal comitato specializzato comprende le specifiche necessarie per consentire la connessione dei trasportatori su strada e delle autorità nazionali all'IMI. Ciò consentirà ai trasportatori di trasmettere le loro dichiarazioni di distacco tramite l'IMI e alle autorità nazionali di partecipare alla cooperazione amministrativa, necessaria per conseguire gli obiettivi delle norme sul distacco dei conducenti. Tali specifiche sono state adattate al quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione 2 .

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione di una decisione del comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada, in linea con il progetto di decisione accluso alla presente proposta.

4.Base giuridica

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

La decisione che il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

È opportuno pubblicare la decisione del comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

2022/0228 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada per quanto riguarda le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno ("IMI") da parte del Regno Unito e il contributo ai suoi costi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Come stabilito dall'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i trasportatori stabiliti nell'altra parte dovrebbero trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità competenti della parte o, nel caso dell'Unione europea, dello Stato membro in cui il conducente è distaccato, utilizzando dal 2 febbraio 2022 un formulario tipo multilingue dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno dell'UE ("IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 . Per autorità competente si intende qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI con compiti specifici inerenti all'applicazione di determinate disposizioni giuridiche.

(2)Come stabilito dall'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, di assistenza alle autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro di stabilimento, qualora il trasportatore non presenti la documentazione richiesta entro otto settimane dalla data della richiesta.

(3)L'IMI può essere utilizzato da paesi terzi se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1024/2012 e purché il paese terzo cui è garantito l'accesso all'IMI partecipi ai costi operativi dell'IMI stesso.

(4)Come stabilito dall'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada dovrebbe definire le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo dell'IMI da parte del Regno Unito. Tali specifiche sono necessarie per consentire la connessione dei trasportatori su strada e delle autorità nazionali all'IMI, e permettere in tal modo ai trasportatori di trasmettere le loro dichiarazioni di distacco e alle autorità nazionali di partecipare alla cooperazione amministrativa di cui ai considerando da 1 a 3. L'Unione europea ha attuato dette specifiche mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione 4 .

(5)Come stabilito dall'articolo 7, paragrafo 6, dell'allegato 31, parte A, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascuna parte dovrebbe partecipare ai costi operativi dell'IMI. Il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada dovrebbe determinare i costi a carico di ciascuna delle parti. È pertanto necessario determinare l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito deve versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione all'IMI. Tale contributo finanziario consisterà di due parti: costi di sviluppo (pagamento una tantum) e costi annuali di manutenzione (contributo annuo).

(6)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada.

(7)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada, istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per quanto riguarda le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno ("IMI") da parte del Regno Unito e la determinazione dei costi a carico del Regno Unito si basa sul progetto di decisione del comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione del comitato specializzato è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.1.TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada in merito alle specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno ("IMI") da parte del Regno Unito.

2.LINEE DI BILANCIO

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

6 6 3 "Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni" (DG MOVE);

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio in questione: 319 039,00 EUR

(solo in caso di entrate con destinazione specifica):

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa:

02 20 04 01 "Altre azioni" (Attività di supporto per la politica europea dei trasporti, la sicurezza dei trasporti e i diritti dei passeggeri comprese le attività di comunicazione) (DG MOVE)

3.INCIDENZA FINANZIARIA

   La proposta non ha incidenza finanziaria

X    La proposta non ha incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate

X    La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica

L'effetto è il seguente: 

(Mio EUR al primo decimale)

Linea delle entrate

Incidenza sulle entrate 5 6

Periodo di XX mesi a decorrere dal gg/mm/aaaa (se applicabile)

2022

6 6 3

0,32

Situazione a seguito dell'azione

Linea delle entrate

2023

2024

2025

2026

2027

6 6 3

0,09

0,09

0,09

0,1

0,1

(Solo nel caso di entrate con destinazione specifica, a condizione che la linea di bilancio sia già nota):

Linea di spesa 7

2022

2023

02 20 04 01

0,32

0,09

Situazione a seguito dell'azione

Linea di spesa

2023

2024

2025

2026

2027

02 20 04 01

0,09

0,09

0,09

0,1

0,1

4.MISURE ANTIFRODE

La DG MOVE applica i principi antifrode derivanti dalla strategia antifrode della Commissione del 2019 (COM(2019) 196 final).

Nel 2020 la DG MOVE ha adottato una strategia locale antifrode riveduta. La strategia antifrode della DG MOVE si basa su una specifica valutazione dei rischi effettuata internamente per individuare i settori più vulnerabili alle frodi, i controlli già effettuati e le azioni necessarie per migliorare la capacità della DG MOVE di prevenire, individuare e rettificare le frodi.

Le disposizioni contrattuali applicabili agli appalti pubblici e alla concessione di sovvenzioni garantiscono che gli audit e le verifiche in loco possano essere effettuati dai servizi della Commissione, compreso l'OLAF, applicando le disposizioni standard raccomandate dall'OLAF. Le diverse entità delegate cui la DG MOVE può affidare la gestione delle proprie spese applicano approcci antifrode comparabili.

5.ALTRE OSSERVAZIONI

Il Regno Unito è tenuto a versare 2 tipi di contributi finanziari:

(1)un contributo di ingresso una tantum pari a 232 835 EUR da pagare una sola volta. Tale importo è stato calcolato sulla base dei costi totali di sviluppo dell'interfaccia pubblica (back office) collegata all'IMI (front office) e sarà utilizzato per coprire i necessari miglioramenti e potenziamenti del sistema;

(2)costi annuali complessivi di manutenzione del front office e del back office dell'IMI per il modulo di distacco dei conducenti, da pagare annualmente: 86 204 EUR

Entrambi i contributi del Regno Unito di cui all'articolo 5 del progetto di DECISIONE n. X/2022 DEL COMITATO SPECIALIZZATO per il TRASPORTO SU STRADA sono assegnati alla linea di bilancio 02.200401 della DG MOVE. L'importo totale è codelegato dalla DG MOVE alla DIGIT, in qualità di sviluppatore di sistemi, per coprire i costi di sviluppo e manutenzione del front office e del back office, con l'indicazione dei miglioramenti per i quali dovrebbe essere speso previo accordo tra la DG MOVE e la DG GROW. 

(1)    GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.
(2)    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione, del 9 dicembre 2021, relativo alle funzionalità dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 68).
(3)    Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
(4)    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione, del 9 dicembre 2021, relativo alle funzionalità dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 68).
(5)    Gli importi annuali devono essere stimati sulla base della formula o del metodo di cui alla sezione 5. Per il primo anno, generalmente l'importo annuo è versato senza applicazione di una riduzione o pro rata.
(6)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
(7)    Da utilizzare soltanto se necessario.

Bruxelles, 28.7.2022

COM(2022) 363 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada per quanto riguarda le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno ("IMI") da parte del Regno Unito e il contributo ai suoi costi


ALLEGATO

Decisione n. X/2022 del comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada 
istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

del...

concernente le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno ("IMI") da parte del Regno Unito, la partecipazione del Regno Unito alla cooperazione amministrativa di cui all'articolo 6 dell'allegato 31, parte A, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione all'IMI

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL TRASPORTO SU STRADA;

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra 1   ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in particolare l'articolo 7, paragrafi 5 e 6, dell'allegato 31, parte A, sezione 2,

considerando quanto segue:

1) dall'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i trasportatori stabiliti nell'altra parte dovrebbero trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità competenti della parte o, nel caso dell'Unione europea, dello Stato membro in cui il conducente è distaccato, utilizzando dal 2 febbraio 2022 un formulario tipo multilingue dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno dell'UE ("IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 2 ("regolamento IMI"). Per autorità competente si intende qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI con compiti specifici inerenti all'applicazione di determinate disposizioni giuridiche.

2)Come stabilito dall'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, IMI di assistenza alle autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro di stabilimento, qualora il trasportatore non presenti la documentazione richiesta entro otto settimane dalla data della richiesta.

3) L'IMI può essere utilizzato da paesi terzi se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento IMI e purché il paese terzo cui è garantito l'accesso all'IMI partecipi ai costi operativi dell'IMI stesso.

4)Come stabilito dall'articolo 7, paragrafo 5, dell'allegato 31, parte A, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada dovrebbe definire le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo dell'IMI da parte del Regno Unito. Tali specifiche sono necessarie per consentire la connessione dei trasportatori su strada e delle autorità competenti all'IMI, e permettere in tal modo ai trasportatori di trasmettere le loro dichiarazioni di distacco e alle autorità competenti di partecipare alla cooperazione amministrativa sopra descritta. L'Unione europea ha attuato dette specifiche mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione 3 .

 5)Come stabilito dall'articolo 7, paragrafo 6, dell'allegato 31, parte A, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascuna parte dovrebbe partecipare ai costi operativi dell'IMI. Il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada dovrebbe determinare i costi a carico di ciascuna delle parti. È pertanto necessario determinare l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito deve versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione all'IMI. Tale contributo finanziario consisterà di due parti: costi di sviluppo (pagamento una tantum) e costi annuali di manutenzione (contributo annuo).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Funzionalità generali

1.L'Unione garantisce che tramite l'interfaccia pubblica multilingue connessa all'IMI vengono messe a disposizione dei trasportatori del Regno Unito le seguenti funzionalità tecniche che consentono loro, in particolare, di:

(a)creare un account per l'accesso sicuro alla propria area riservata;

(b)garantire un'adeguata registrazione dell'attività dell'utente;

(c)registrare nell'account i dati del trasportatore, degli utenti autorizzati, del gestore dei trasporti e dei conducenti distaccati;

(d)gestire le dichiarazioni di distacco;

(a)registrare le informazioni di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

(b)trasmettere una dichiarazione di distacco contenente le informazioni di cui alla lettera a) relative a un periodo compreso fra un minimo di un giorno e un massimo di sei mesi;

(c)modificare le informazioni contenute nella dichiarazione di distacco per mantenerle aggiornate;

(d)scaricare copia della dichiarazione di distacco in formato elettronico e in un formato che ne consenta la stampa;

(e)rinnovare la dichiarazione di distacco;

(f)cancellare la dichiarazione di distacco;

(e)registrare le informazioni di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

(f)accedere a tutti i documenti forniti dalle autorità competenti dello Stato di stabilimento in modo da poterli consultare;

(g)comunicare con le autorità competenti dello Stato in cui ha avuto luogo il distacco;

(h)essere informati della chiusura della richiesta da parte delle autorità competenti dello Stato ospitante.

2.L'Unione garantisce che l'interfaccia pubblica multilingue connessa all'IMI fornisce anche le funzionalità tecniche che consentono a una o più autorità competenti del Regno Unito di:

(a)ricevere le dichiarazioni di distacco;

(b)richiedere documenti secondo la procedura di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

(c)inserire nel sistema l'esito finale della valutazione del rispetto delle norme sul distacco da parte del trasportatore e chiudere la richiesta nell'IMI.

3.Per autorità competenti del Regno Unito si intende qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI con compiti specifici inerenti all'applicazione dell'allegato 31, parte A, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Le autorità competenti del Regno Unito sono registrate nell'IMI dal punto di contatto IMI del Regno Unito.

4.L'Unione è autorizzata a revocare al Regno Unito il diritto di accesso all'IMI nel momento in cui il Regno Unito non soddisfa più le prescrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento IMI.

Articolo 2

Funzionalità relative alle richieste di documenti

1.L'interfaccia pubblica consente all'autorità competente dello Stato in cui ha avuto luogo il distacco di chiedere al trasportatore di inviare i documenti di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo comma, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per un periodo fino a dodici mesi prima della data della richiesta. L'interfaccia pubblica connessa all'IMI consente al trasportatore di fornire i documenti richiesti in una o più fasi.

2.Nel caso in cui al trasportatore sia chiesto di fornire uno o più documenti aggiuntivi che non figuravano nella richiesta di cui al paragrafo 1, l'interfaccia pubblica calcola il periodo di otto settimane per la fornitura dei documenti a partire dalla data della richiesta dei documenti aggiuntivi.

3.L'interfaccia pubblica consente al trasportatore di essere informato qualora lo Stato ospitante richieda l'assistenza dello Stato di stabilimento.

4.Qualsiasi documento caricato dall'autorità competente dello Stato di stabilimento a seguito di una richiesta di assistenza dell'autorità competente dello Stato ospitante a norma dell'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è visibile nell'account del trasportatore.

5.L'interfaccia pubblica consente al trasportatore di ricevere la notifica della chiusura della richiesta di documenti, unitamente all'indicazione dell'esito finale, una volta che i documenti richiesti sono stati verificati dalle autorità nazionali.

6.Le richieste di documenti che non sono state chiuse dall'autorità competente richiedente dello Stato ospitante sono automaticamente chiuse 24 mesi dopo la data della richiesta.

Articolo 3

Funzionalità relative alla conservazione dei dati

1.L'interfaccia pubblica connessa all'IMI consente la cancellazione di tutti i dati in essa conservati e degli account dei trasportatori quando tali dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti e trattati. L'interfaccia pubblica consente l'invio di un sollecito al trasportatore per rivedere e cancellare, se necessario, i dati personali del conducente.

2.L'interfaccia pubblica consente la cancellazione automatica delle dichiarazioni di distacco trasmesse per suo tramite dopo il periodo di 24 mesi di cui all'articolo 6, paragrafo 5. dell'allegato 31, parte A, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

3.Qualora il trasportatore abbia trasmesso documenti in risposta a una richiesta di documenti, i documenti richiesti restano disponibili per un arco di tempo non superiore al necessario ai fini per i quali erano stati raccolti e per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi la chiusura della richiesta.

Articolo 4

Utilizzo dell'IMI

1.Il Regno Unito utilizza il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento IMI per lo scambio di informazioni, compresi i dati personali, con le autorità competenti. 

2.Il Regno Unito nomina un punto di contatto IMI ai fini della cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2 e ne informa la Commissione e il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada.

Articolo 5

Importo e modalità del contributo finanziario del Regno Unito

1.    Il Regno Unito contribuisce annualmente ai costi operativi e di manutenzione dell'IMI. Il contributo annuale si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Il pagamento per il primo anno è effettuato entro 20 giorni dall'adozione della presente decisione. Per gli anni successivi, esso è versato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'importo del contributo per il primo anno è fissato a 86 204,00 EUR ed è riveduto ogni anno successivo al primo in funzione dell'evoluzione dell'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE). La Commissione europea comunica per iscritto al Regno Unito l'importo riveduto.    

2.    Il Regno Unito contribuisce ai costi complessivi di sviluppo dell'interfaccia pubblica connessa all'IMI. Tale contributo è erogato una sola volta ed è pari a un importo fisso di 232 835,00 EUR. Il pagamento dei costi di sviluppo una tantum è effettuato entro 20 giorni dall'adozione della presente decisione.

3.    I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati in euro sul conto bancario denominato in euro della Commissione indicato nella nota di addebito.

4.    In caso di variazione sostanziale del costo complessivo dell'IMI, causata da adeguamenti tecnologici o altri motivi, il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada adotta una nuova decisione sul contributo finanziario del Regno Unito, su richiesta di uno dei copresidenti del comitato.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …,

Per il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada

   I copresidenti

(1)    GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10. 
(2)    Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
(3)    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione, del 9 dicembre 2021, relativo alle funzionalità dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 68).