Bruxelles, 19.7.2022

COM(2022) 359 final

2022/0226(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Scopo dell'allegata proposta di regolamento è la sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 sulle merci utilizzate per produrre fertilizzanti azotati attualmente classificate nelle sottovoci 2814 10 e 3102 10 della nomenclatura combinata (NC).

Il mercato dell'Unione europea (UE) per taluni componenti di fertilizzanti azotati dipende in ampia misura da importazioni da paesi terzi. Nel 2021 l'UE ha importato 2,9 milioni di tonnellate di ammoniaca e 4,7 milioni di tonnellate di urea per produrre fertilizzanti azotati. I prezzi di tali prodotti sono aumentati notevolmente nel 2021 e sono ulteriormente cresciuti in seguito all'invasione russa dell'Ucraina.

Al fine di ridurre i costi per i produttori di fertilizzanti dell'UE, riducendo in tal modo i costi per gli agricoltori dell'UE e contribuendo all'adeguato approvvigionamento di alimenti prodotti nell'UE, è opportuno adottare le misure temporanee di liberalizzazione degli scambi previste dalla presente proposta. Per aumentare la stabilità dell'offerta è altresì opportuno ampliare la portata geografica delle origini non preferenziali, attualmente concentrate sulla Russia, per includervi altri paesi. In realtà, e in particolare in un momento di scarsità sui mercati internazionali di fertilizzanti azotati, l'esistenza di dazi all'importazione nell'UE di componenti intermedi come l'ammoniaca e l'urea costituisce un disincentivo a rifornire il mercato dell'UE rispetto ad altri mercati mondiali che non applicano tali dazi all'importazione. Considerando che le merci commercializzate in questa categoria sono principalmente prodotti di base, questa differenza tariffaria ostacola gli sforzi di diversificazione delle importazioni dell'UE.

Inoltre la Commissione, nella comunicazione del 23 marzo 2022 al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari", osserva che già prima dell'invasione russa dell'Ucraina, i mercati dei prodotti di base stavano registrando una forte impennata dei prezzi, percepita dai mercati agricoli attraverso gli aumenti dei costi dell'energia e dei fertilizzanti e il conseguente aumento dei prezzi dei prodotti agricoli. L'invasione dell'Ucraina e l'aumento dei prezzi dei prodotti di base a livello mondiale hanno ulteriormente spinto verso l'alto i prezzi sui mercati dei prodotti agricoli esponendo le vulnerabilità del sistema alimentare dell'Unione, che dipende in parte dalle importazioni di fertilizzanti. La comunicazione sottolinea che, nel breve termine, il costo e la disponibilità dei fertilizzanti minerali devono continuare a essere una priorità, in attesa di passare a tipi di fertilizzanti o metodi di fertilizzazione sostenibili. Durante tale periodo l'industria dei fertilizzanti nell'UE deve poter accedere alle importazioni necessarie, comprese quelle dei componenti per produrre fertilizzanti all'interno dell'UE stessa.

Dei tre tipi principali di fertilizzanti utilizzati dagli agricoltori, i fertilizzanti a base di azoto sono soggetti ai dazi della tariffa doganale comune applicabili a componenti intermedi fondamentali per la loro produzione, contrariamente a quelli a base di cloruro di potassio e di fosforo, i cui componenti principali sono già soggetti a un'aliquota della tariffa doganale comune pari zero. I fertilizzanti a base di azoto sono anche il tipo di fertilizzanti più consumato nell'UE, nonché quello i cui prezzi sono aumentati maggiormente dal 2021. Le misure proposte si concentrano pertanto sui componenti dei fertilizzanti a base di azoto.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Attualmente i paesi terzi che beneficiano di un accesso preferenziale in esenzione da dazi al mercato dell'Unione in virtù degli accordi di libero scambio sono i principali fornitori di tali merci per il mercato dell'UE. L'UE importa tuttavia un ampio volume di componenti per fertilizzanti azotati originari di paesi soggetti alla tariffa doganale comune, con aliquote tariffarie attualmente comprese tra il 5,5 e il 6,5 %. Per aumentare la stabilità dell'offerta è opportuno ampliare temporaneamente la portata geografica dei paesi fornitori al di là di quelli che beneficiano di un accordo di libero scambio, dal momento che l'offerta è attualmente concentrata in un numero relativamente ridotto di fornitori preferenziali. Diversamente dall'accesso in virtù di accordi commerciali preferenziali, le misure di sospensione delle tariffe previste nell'ambito della presente proposta sono tuttavia temporanee.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure di liberalizzazione degli scambi contenute nella presente proposta mirano a garantire che la sospensione temporanea della tariffa doganale comune dell'Unione sia effettuata nel contesto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE, e che i vari settori dell'azione esterna dell'Unione, nonché la sua azione esterna e le altre politiche dell'Unione, siano coerenti tra loro. È pertanto opportuno escludere dalla riduzione tariffaria i prodotti originari della Russia e della Bielorussia, in linea con le misure restrittive adottate dall'Unione nei confronti di tali paesi a seguito dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta di regolamento è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Poiché la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, non si applica il principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto tiene conto degli interessi commerciali degli operatori economici (produttori di fertilizzanti azotati e consumatori). La proposta prevede la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune solo per le linee tariffarie dei componenti di fertilizzanti per le quali la dipendenza dell'UE dalle importazioni è più elevata e gli aumenti di prezzo sono stati più estremi. La sospensione si applicherà inoltre solo per un periodo temporaneo. La sospensione non limita i diritti fondamentali di nessuno; al contrario, essa sopprime temporaneamente un obbligo di pagamento dei dazi.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è conforme all'articolo 207, paragrafo 2, TFUE, che prevede misure di politica commerciale comune. A norma dell'articolo 31, TFUE, il Consiglio fissa i dazi della tariffa doganale comune deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

In considerazione del significativo e improvviso aumento dei prezzi dei componenti dei fertilizzanti azotati, aggravato dalla situazione di emergenza provocata sul mercato dei fertilizzanti dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il secondo maggiore fornitore di fertilizzanti azotati dell'UE, è importante che il regolamento entri in vigore il prima possibile al fine di promuovere la diversificazione dell'approvvigionamento dei componenti necessari per la produzione di fertilizzanti e una riduzione dei costi di produzione, prima della prossima stagione di impianto/semina nell'autunno 2022. Non è stata pertanto effettuata una valutazione d'impatto per la misura in questione. Si prevede tuttavia che la misura proposta alteri il profilo dei fornitori di componenti di fertilizzanti azotati dell'UE e contribuisca a diversificarlo con un allontanamento dalla Russia.

Efficienza normativa e semplificazione

La misura non aumenta l'onere normativo per le imprese.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha incidenza finanziaria sulle entrate. I dazi doganali non riscossi corrispondenti alla sospensione ammonteranno a circa 15 milioni di EUR all'anno quando la misura sarà applicata per un intero anno. La durata della misura è di poco più di due anni, fino alla fine del 2024.

L'effetto negativo sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 11,25 milioni di EUR (ovvero al 75 % del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato le implicazioni in materia di bilancio della proposta.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Informazioni on line sull'andamento delle importazioni nell'UE di componenti per fertilizzanti a base di azoto sono disponibili su siti web dedicati della Commissione europea (Eurostat).

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Data la situazione straordinaria sul mercato dei fertilizzanti dell'Unione, la misura mira ad aumentare i flussi commerciali e a promuovere la diversificazione delle importazioni di componenti per la produzione di fertilizzanti azotati sospendendo temporaneamente i dazi all'importazione applicati a tali prodotti.

2022/0226 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il mercato dell'Unione europea (UE) per taluni componenti di fertilizzanti azotati dipende in ampia misura da importazioni da paesi terzi. Nel 2021 l'UE ha importato 2,9 milioni di tonnellate di ammoniaca e 4,7 milioni di tonnellate di urea per produrre fertilizzanti azotati. I prezzi di tali prodotti sono aumentati notevolmente nel 2021 e sono ulteriormente cresciuti nell'anno in corso.

(2)Attualmente una parte significativa di tali componenti per fertilizzanti azotati è importata nell'Unione da paesi terzi che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato dell'Unione e le importazioni sono quindi esenti da dazi. Ciononostante l'UE importa un ampio volume di componenti per fertilizzanti azotati originari di paesi soggetti alla tariffa doganale comune, con aliquote tariffarie attualmente comprese tra il 5,5 e il 6,5 %.

(3)Nella comunicazione del 23 marzo 2022 al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari", la Commissione osserva che già prima dell'invasione russa dell'Ucraina, i mercati dei prodotti di base stavano registrando una forte impennata dei prezzi, percepita dai mercati agricoli attraverso gli aumenti dei costi dell'energia e dei fertilizzanti e il conseguente aumento dei prezzi dei prodotti agricoli. La Commissione osserva che l'invasione dell'Ucraina e l'aumento dei prezzi dei prodotti di base a livello mondiale hanno ulteriormente spinto verso l'alto i prezzi sui mercati dei prodotti agricoli, rendendo visibili le vulnerabilità del sistema alimentare dell'Unione, che dipende in parte dalle importazioni di fertilizzanti. Tale situazione si traduce in un aumento dei costi per i produttori e incide sul prezzo dei prodotti alimentari, sollevando preoccupazioni per quanto riguarda il potere d'acquisto dei consumatori e il reddito degli agricoltori nell'UE.

(4)La comunicazione sottolinea che, nel breve termine, il costo e la disponibilità dei fertilizzanti minerali devono continuare a essere una priorità, in attesa di passare a tipi di fertilizzanti o metodi di fertilizzazione sostenibili. Durante tale periodo l'industria dei fertilizzanti nell'UE deve poter accedere alle importazioni necessarie, comprese quelle dei componenti per produrre fertilizzanti all'interno dell'UE stessa. La comunicazione sottolinea inoltre che i prezzi e l'approvvigionamento dei fertilizzanti per gli agricoltori saranno monitorati per garantire che le prospettive per i raccolti dell'UE non siano compromesse.

(5)Alla luce di quanto precede, è opportuno intervenire per ridurre i costi sostenuti dai produttori di fertilizzanti dell'UE all'atto dell'importazione dei componenti necessari per la produzione di fertilizzanti azotati.

(6)Inoltre in un momento di scarsità sui mercati internazionali di fertilizzanti azotati, i dazi all'importazione nell'UE di componenti intermedi come l'ammoniaca e l'urea costituiscono un disincentivo a rifornire il mercato dell'UE rispetto ad altri mercati mondiali che non applicano tali dazi all'importazione. Questa differenza tariffaria ostacola anche gli sforzi per la diversificazione delle importazioni dell'UE.

(7)È pertanto opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni componenti di fertilizzanti azotati. La misura temporanea si applica per il periodo di tempo durante il quale si prevede il persistere della perturbazione dei prezzi sui mercati dell'energia e dei fertilizzanti azotati, che dovrebbe protrarsi fino alla fine del 2024.

(8)Allo stesso tempo, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche dell'Unione.

(9)La situazione nelle relazioni tra l'Unione e la Federazione russa si è evoluta molto negativamente negli ultimi anni, con un particolare deterioramento negli ultimi mesi in termini di inosservanza del diritto internazionale da parte della Federazione russa e, in particolare, a causa della sua invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina.

(10)Dal luglio 2014 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Federazione russa. Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha affermato che l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina viola gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e globali.

(11)Più di recente, il 3 giugno 2022, il Consiglio ha adottato un sesto pacchetto di sanzioni 1 nei confronti della Federazione russa per la sua continua guerra di aggressione contro l'Ucraina e per le riferite atrocità commesse dalle forze armate russe in Ucraina.

(12)Essendo la Federazione russa membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, l'Unione è inoltre esonerata dall'obbligo di concedere ai prodotti importati dalla Federazione russa i vantaggi concessi ai prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita) in virtù delle eccezioni che si applicano nel quadro dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare dell'articolo XXI del GATT 1994.

(13)Non sarebbe pertanto opportuno consentire alle importazioni dalla Federazione russa di beneficiare del trattamento della nazione più favorita e dell'esenzione dai dazi per i prodotti contemplati dal presente regolamento.

(14)Anche la situazione tra l'Unione e la Bielorussia si è deteriorata negli ultimi anni a causa del mancato rispetto del diritto internazionale, delle libertà fondamentali e dei diritti umani da parte del regime. La Bielorussia ha inoltre sostenuto fin dall'inizio l'aggressione militare russa contro l'Ucraina, tra l'altro consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dal territorio bielorusso, consentendo il trasporto di militari e armi pesanti, carri armati e vettori militari russi, consentendo agli aeromobili militari russi di volare attraverso lo spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, fornendo punti di rifornimento e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia.

(15)Dall'ottobre 2020 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Bielorussia. Il 2 dicembre 2021 il Consiglio ha adottato un quinto pacchetto di sanzioni per le continue violazioni dei diritti umani e la strumentalizzazione dei migranti. Ulteriori pacchetti di sanzioni sono stati adottati il 24 febbraio, il 2 marzo, il 9 marzo e il 3 giugno 2022, in considerazione del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione militare russa ingiustificata e non provocata nei confronti dell'Ucraina. Inoltre, la Bielorussia non è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'Unione non è pertanto tenuta, in virtù dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, a concedere ai prodotti provenienti dalla Bielorussia il trattamento della nazione più favorita. Gli accordi commerciali consentono inoltre azioni giustificate sulla base delle clausole di eccezione applicabili, in particolare le eccezioni in materia di sicurezza, come già sottolineato.

(16)Alla luce di quanto precede, l'esclusione della Russia e della Bielorussia dall'ambito di applicazione delle sospensioni tariffarie autonome di cui al presente regolamento è opportuna e consentita in applicazione delle regole generali in materia di dazi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in particolare la sezione 1, parte B, paragrafo 1.

(17)Di conseguenza, le importazioni di componenti per fertilizzanti azotati originari della Russia e della Bielorussia non dovrebbero essere soggette alla sospensione dei dazi. Al contrario, le importazioni dei prodotti oggetto del presente regolamento dalla Russia e dalla Bielorussia dovrebbero continuare ad essere soggette al dazio all'importazione al quale erano precedentemente soggette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.    Nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87, al codice NC 2814 10 00, il testo della colonna 3 è sostituito dal seguente:

"5,5 (*)

_________________

(*) Dazio doganale sospeso a titolo autonomo fino al 31 dicembre 2024, fatta eccezione per la Russia e la Bielorussia, alle quali si applica un'aliquota del 5,5 %, a norma del regolamento 2022/XXXX del Consiglio [numero del presente regolamento]."

2.    Nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87, ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90, il testo della colonna 3 è sostituito dal seguente:

"6,5 (*)

_________________

(*) Dazio doganale sospeso a titolo autonomo fino al 31 dicembre 2024, fatta eccezione per la Russia e la Bielorussia, alle quali si applica un'aliquota del 6,5 %, a norma del regolamento 2022/XXXX del Consiglio [numero del presente regolamento]."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente
   […]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo Capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2022: 17 912 606 159

INCIDENZA FINANZIARIA

   La proposta non ha incidenza finanziaria

X    Proposta priva di incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate da risorse proprie tradizionali per i seguenti motivi.

Nel 2021 il valore totale delle importazioni di merci classificate al codice NC 2814 10 00 ammontava a 1,3 miliardi di EUR. L'aliquota convenzionale del dazio per questo codice NC è del 5,5 %. La maggior parte di queste importazioni (68 %) era esente da dazi a seguito dell'attuazione degli accordi di libero scambio. Un ulteriore 29 % era costituito da importazioni dalla Russia, che non saranno soggette a riduzioni tariffarie. I dazi non riscossi ammontano pertanto secondo le stime a 2,1 milioni di EUR (1,3 miliardi di EUR x 3 % di quota delle importazioni x 5,5 %) all'anno.

Nel 2021 il valore totale delle importazioni di merci classificate ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90 ammontava a 1,8 miliardi di EUR. L'aliquota convenzionale del dazio per questi codici NC è del 6,5 %. La maggior parte di queste importazioni (65 %) era esente da dazi a seguito dell'attuazione degli accordi di libero scambio. Un ulteriore 24 % era costituito da importazioni dalla Bielorussia, che non saranno soggette a riduzioni tariffarie. I dazi non riscossi ammontano pertanto secondo le stime a 12,9 milioni di EUR (1,8 miliardi di EUR x 11 % di quota delle importazioni x 6,5 %) all'anno.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a 11,25 milioni di EUR l'anno [(12,9 milioni di EUR + 2,1 milioni di EUR = 15 milioni di EUR di importo lordo, comprese le spese di riscossione) x 0,75].

Per il 2022 l'incidenza sulla perdita di entrate da risorse proprie tradizionali per il bilancio dell'UE è stimata a un terzo dell'importo di cui sopra, ossia 3,8 milioni di EUR.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

(1)    www.sanctionsmap.eu