COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.7.2022
COM(2022) 352 final
2022/0220(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
RELAZIONE
A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga a detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
Con lettera protocollata dalla Commissione l'11 marzo 2022 il Granducato di Lussemburgo ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2024, una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva IVA al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 35 000 EUR.
A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 7 aprile 2022, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dal Granducato di Lussemburgo. Con lettera dell'8 aprile 2022 la Commissione ha comunicato al Granducato di Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.
La possibilità di applicare norme speciali in materia di IVA, comprese esenzioni o riduzioni decrescenti dell'imposta, alle piccole imprese è stata introdotta inizialmente con l'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio. Gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà prevista da tale disposizione, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 77/388/CEE, divenuto ora il primo comma dell'articolo 285 della direttiva IVA, in seguito hanno potuto esonerare dall'IVA soltanto i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari alla somma di 5 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale. Ai sensi dell'articolo 285, secondo comma, della direttiva IVA, tali Stati membri possono anche applicare una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo supera il massimale che essi hanno fissato per l'applicazione della franchigia.
Fino alla fine del 2012 il Granducato di Lussemburgo esonerava dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari non superava i 10 000 EUR. In parallelo si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 285, secondo comma, della direttiva IVA e ha applicato una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo era compreso tra 10 000 EUR e 25 000 EUR.
In seguito il Granducato di Lussemburgo ha chiesto e ottenuto una deroga a norma dell'articolo 285, primo comma, al fine applicare una soglia del volume d'affari pari a 25 000 EUR per quanto riguarda il regime di esenzione delle piccole imprese, abolendo nel contempo l'applicazione della riduzione decrescente dell'imposta. La decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio ha autorizzato il Granducato di Lussemburgo ad applicare la misura speciale di cui sopra fino al 31 dicembre 2016.
La decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio ha autorizzato il Granducato di Lussemburgo a prorogare la data di scadenza della misura speciale fino al 31 dicembre 2019 e, allo stesso tempo, a innalzare la soglia da 25 000 EUR a 30 000 EUR. In seguito, con decisione di esecuzione (UE) 2019/2210 del Consiglio, la data di scadenza è stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2022 e la soglia aumentata da 30 000 EUR a 35 000 EUR.
Il Granducato di Lussemburgo ha chiesto un'ulteriore proroga di detta misura per un periodo limitato e ha dichiarato che la misura speciale riduce gli oneri amministrativi per i soggetti passivi e per l'amministrazione fiscale. Essa contribuisce pertanto a semplificare la riscossione dell'imposta, conformemente a quanto disposto all'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva IVA. La misura è e resterà del tutto facoltativa per i soggetti passivi.
Secondo il Granducato di Lussemburgo, la misura speciale richiesta inciderebbe solo in modo trascurabile sull'importo complessivo delle entrate fiscali riscosso allo stadio del consumo finale (non più dello 0,05 %), come disposto dall'articolo 395, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA. Più precisamente, il Granducato di Lussemburgo ha comunicato che nel 2020 si sono avvalsi dell'esenzione 633 soggetti passivi aventi un volume d'affari compreso fra 10 000 EUR e 35 000 EUR, pari allo 0,78 % di tutti i soggetti passivi.
La misura speciale, che semplifica gli obblighi dei piccoli operatori, è conforme agli obiettivi stabiliti dall'Unione europea per le piccole imprese.
Considerato l'impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e l'amministrazione fiscale senza che ciò incida in modo sostanziale sulle entrate IVA complessive, è appropriato autorizzare il Granducato di Lussemburgo a prorogare l'applicazione della misura speciale fino al 31 dicembre 2024.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La misura di deroga è in linea con gli obiettivi della direttiva (UE) 2020/285 che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA sul regime speciale per le piccole imprese, scaturita dal piano d'azione sull'IVA, e mira a creare un regime moderno e semplificato per tali imprese. In particolare, intende ridurre i costi di conformità dell'IVA e le distorsioni della concorrenza a livello nazionale e unionale, nonché l'incidenza negativa dell'effetto di soglia, e agevolare la conformità delle imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali.
Inoltre la soglia di 35 000 EUR è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, in quanto consente agli Stati membri di fissare la soglia del volume d'affari annuo necessaria per un'esenzione dall'IVA a un livello non superiore a 85 000 EUR (o al controvalore in moneta nazionale).
Deroghe analoghe, che esentano dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo sia inferiore a una data soglia, sono state concesse ad altri Stati membri, conformemente a quanto disposto agli articoli 285 e 287 della direttiva IVA. Ai Paesi Bassi e al Belgio è stata concessa una soglia di 25 000 EUR; all'Italia una soglia di 30 000 EUR; alla Polonia, alla Lettonia e all'Estonia è stata concessa una soglia di 40 000 EUR; all'Ungheria una soglia di 48 000 EUR; alla Lituania una soglia di 55 000 EUR; alla Croazia una soglia di 45 000 EUR; a Malta una soglia di 30 000 EUR; alla Slovenia una soglia di 50 000 EUR; alla Cechia una soglia di 85 000 EUR; e alla Romania una soglia di 88 500 EUR.
Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata per poterne valutare gli effetti. L'inserimento di una data di scadenza per la misura speciale al 31 dicembre 2024 è inoltre coerente con i requisiti della direttiva (UE) 2020/285. Tale direttiva fissa al 1º gennaio 2025 la data in cui gli Stati membri dovranno applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare per conformarvisi.
La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni della direttiva IVA.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La Commissione ha sottolineato costantemente la necessità di norme più semplici per le piccole imprese. A tale riguardo nel marzo 2020 ha adottato una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale, in cui si è impegnata a continuare a lavorare per ridurre gli oneri che gravano sulle PMI. L'obiettivo di ridurre l'onere normativo per le PMI è uno dei pilastri di tale strategia. La presente misura speciale è in linea con tali obiettivi per quanto riguarda le norme fiscali ed è inoltre coerente con il Piano d'azione del 2020 per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa, che riconosce che i costi di adempimento fiscale rimangono elevati nell'UE e che quelli di conformità sono generalmente molto più elevati per le piccole imprese che per le grandi imprese.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 395 della direttiva IVA.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.
•Proporzionalità
La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.
Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare la riscossione dell'imposta per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale.
•Scelta dell'atto giuridico
L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.
A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dal Granducato di Lussemburgo e concerne solo questo Stato membro.
•Valutazione d'impatto
La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è intesa a mantenere per altri due anni una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume d'affari annuo non superiore a 35 000 EUR e ha pertanto un impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e l'amministrazione fiscale senza incidere notevolmente sul gettito complessivo dell'IVA. In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto.
La misura di deroga sarà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno autorizzati a optare per il regime normale di applicazione dell'IVA a norma dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
•Diritti fondamentali
La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, il Granducato di Lussemburgo non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.
2022/0220 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio possono esonerare dall'imposta sul valore aggiunto ("IVA") i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari alla somma di 5 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale e possono altresì applicare una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo supera il massimale che essi hanno fissato per l'applicazione della franchigia.
(2)Con decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio il Granducato di Lussemburgo è stato autorizzato ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE ("misura speciale"), al fine di esonerare dall'IVA fino al 31 dicembre 2016 i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR.
(3)La decisione di esecuzione 2013/677/UE è stata modificata una prima volta dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio, che ha autorizzato il Granducato di Lussemburgo a esonerare dall'IVA fino al 31 dicembre 2019 i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR. È stata successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2210 del Consiglio, che ha autorizzato il Granducato di Lussemburgo a innalzare la soglia a 35 000 EUR e a prorogare la data di scadenza della misura speciale fino al 31 dicembre 2022.
(4)Con lettera dell'11 marzo 2022 il Granducato di Lussemburgo ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024, vale a dire la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole imprese. La predetta direttiva consente altresì agli Stati membri di esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo nello Stato membro non supera la soglia di 85 000 EUR.
(5)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 7 aprile 2022, ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dal Granducato di Lussemburgo. Con lettera dell'8 aprile 2022 la Commissione ha comunicato al Granducato di Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
(6)La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre i costi di conformità in materia di IVA per le piccole imprese e le distorsioni della concorrenza, sia a livello nazionale che dell'Unione, e a ridurre l'impatto negativo della transizione dall'esenzione all'imposizione ("effetto soglia"). Essa mira altresì ad agevolare la conformità delle piccole imprese nonché il controllo da parte delle autorità fiscali. La soglia di 35 000 EUR è coerente con la nuova soglia di franchigia di cui alla direttiva (UE) 2020/285.
(7)La misura speciale resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi hanno ancora la facoltà di optare per il regime normale di applicazione dell'IVA a norma dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
(8)Secondo le informazioni fornite dal Granducato di Lussemburgo, la misura speciale avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.
(9)A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, il Granducato di Lussemburgo non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.
(10)Tenuto conto dell'incidenza positiva che la misura speciale ha sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA riducendo gli oneri amministrativi relativi all'IVA e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, nonché dell'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare il Granducato di Lussemburgo ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo.
(11)È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura speciale sia limitata nel tempo. Il limite temporale dovrebbe essere sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, al più tardi entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva, e devono applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare il Granducato di Lussemburgo ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.
(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/677/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/677/UE è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2024.".
Articolo 2
Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente