COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.6.2022
COM(2022) 304 final
2022/0195(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul ripristino della natura
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SEC(2022) 256 final} - {SWD(2022) 167 final} - {SWD(2022) 168 final}
RELAZIONE
CONTESTO DELLA PROPOSTA
Motivi e obiettivi della proposta
Nonostante le iniziative internazionali e dell'UE, la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi proseguono a un ritmo allarmante, danneggiando le persone, l'economia e il clima. Ciò è ampiamente documentato, in particolare nelle relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici, nella relazione sui progressi verso il conseguimento degli obiettivi di Aichi e nel documento Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. Ecosistemi sani forniscono alimenti e sicurezza alimentare, acqua pulita, pozzi di assorbimento del carbonio e protezione dalle catastrofi naturali provocate dai cambiamenti climatici. Sono essenziali per la nostra sopravvivenza, il benessere, la prosperità e la sicurezza a lungo termine, in quanto sono alla base della resilienza dell'Europa.
Il ripristino degli ecosistemi, unito agli sforzi per ridurre il commercio e il consumo di specie selvatiche, contribuirà anche a prevenire l'insorgere di malattie trasmissibili con potenziale zoonotico e rafforzare la resilienza alle stesse, riducendo di conseguenza il rischio di epidemie e pandemie, e concorrerà a sostenere gli sforzi compiuti dall'UE a livello mondiale per applicare l'approccio "One Health", che riconosce il nesso intrinseco tra la salute umana, la salute degli animali e una natura integra e resiliente.
La relazione 2022 dell'IPCC ha sottolineato in particolare che il mondo e l'Europa dispongono di un margine breve e in rapido esaurimento per garantire un futuro vivibile, in quanto lo sfruttamento dei sistemi naturali e umani oltre la loro capacità di adattamento ha determinato un aumento degli eventi meteorologici e climatici estremi che ha provocato alcune conseguenze irreversibili. Bisogna intervenire con urgenza attuando misure per ripristinare gli ecosistemi degradati e mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici, in particolare attraverso il ripristino di zone umide, fiumi, foreste ed ecosistemi agricoli degradati.
I recenti sviluppi geopolitici hanno ulteriormente sottolineato la necessità di salvaguardare la sicurezza alimentare e la resilienza dei sistemi alimentari. Dinanzi all'aumento dei prezzi delle materie prime e ai timori per la sicurezza alimentare mondiale s'impone la necessità affrontare le vulnerabilità, come la dipendenza dalle importazioni, e di accelerare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili e resilienti. È comprovato che il ripristino degli ecosistemi agricoli ha effetti positivi sulla produttività alimentare a lungo termine e il ripristino della natura è la "polizza assicurativa" con cui l'UE può garantirsi sostenibilità e resilienza a lungo termine.
I cittadini, nelle proposte su agricoltura, produzione alimentare, biodiversità, ecosistemi e inquinamento contenute nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, del 9 maggio 2022, hanno chiesto in particolare di "creare, ripristinare, gestire meglio ed estendere le aree protette — per la conservazione della biodiversità"; "proteggere gli insetti, in particolare quelli autoctoni e impollinatori, anche attraverso la protezione dalle specie invasive e una migliore applicazione della normativa vigente"; nonché "fissare obiettivi nazionali vincolanti in tutti gli Stati membri dell'UE per il rimboschimento degli alberi autoctoni e della flora locale, tenendo conto delle diverse situazioni e specificità nazionali". Per quanto riguarda le proposte in materia di informazione, sensibilizzazione, dialogo e stile di vita, i cittadini hanno chiesto in particolare di "includere nell'istruzione la produzione alimentare e la protezione della biodiversità, esplicitando i benefici degli alimenti non trasformati rispetto a quelli trasformati, promuovere gli orti scolastici e sovvenzionare i progetti di orti urbani e l'agricoltura verticale" e di "considerare la biodiversità come materia obbligatoria nelle scuole e sensibilizzare alla biodiversità attraverso campagne mediatiche e di "concorsi" incentivati in tutta l'UE".È pertanto necessaria un'azione più risoluta per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di clima e biodiversità per il 2030 e il 2050, e per assicurare la resilienza di sistemi alimentari.
È pertanto necessaria un'azione più risoluta per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di clima e biodiversità per il 2030 e il 2050, e per assicurare la resilienza dei sistemi alimentari. Il Green Deal europeo s'impegna a proteggere e ripristinare la natura. Afferma che la Commissione individuerà misure, incluso a livello normativo, per aiutare gli Stati membri a migliorare e ripristinare gli ecosistemi danneggiati e ricchi di carbonio portandoli a un buono stato ecologico. Il Green Deal ha inoltre sottolineato che tutte le azioni e le politiche dell'UE dovrebbero convergere per consentire all'Unione di realizzare la transizione giusta verso un futuro sostenibile.
La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 ha fissato obiettivi per proteggere la natura nell'UE. Ha tuttavia sottolineato che la protezione da sola non è sufficiente: per invertire la perdita di biodiversità sono necessari maggiori sforzi che riportino la natura in buona salute in tutta l'UE, all'interno e all'esterno delle zone protette. La Commissione si è pertanto impegnata a proporre obiettivi giuridicamente vincolanti per ripristinare gli ecosistemi dell'UE degradati, in particolare quelli potenzialmente più in grado di eliminare e stoccare il carbonio, e per prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali.
Finora l'UE non è riuscita ad arrestare la perdita di biodiversità. Uno studio recente eseguito nell'ambito della valutazione della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 mostra che tra il 2011 e il 2020 l'UE non è riuscita ad arrestare la perdita di biodiversità: non ha raggiunto l'obiettivo volontario di ripristinare almeno il 15 % degli ecosistemi degradati entro il 2020 (in linea con l'obiettivo 15 di Aichi della convenzione sulla diversità biologica). Le prospettive per la biodiversità e gli ecosistemi sono poco incoraggianti e dimostrano che l'approccio attuale non funziona.
Anche il Parlamento europeo e il Consiglio hanno insistito sulla necessità di intensificare gli sforzi per ripristinare gli ecosistemi, come indicato nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2019 e in una risoluzione del Parlamento europeo del gennaio 2020. La risoluzione del Parlamento ha invitato la Commissione ad "[abbandonare] gli impegni volontari e [a proporre] una strategia ambiziosa e inclusiva che stabilisca obiettivi giuridicamente vincolanti (e, di conseguenza, applicabili) per l'UE e i suoi Stati membri". Nella risoluzione del 9 giugno 2021, il Parlamento europeo ha accolto con grande favore l'impegno della Commissione a elaborare una proposta legislativa sul ripristino della natura che comprenda anche obiettivi di ripristino vincolanti.
Il ripristino degli ecosistemi è in cima all'agenda internazionale: la visione per il 2050 nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica, la convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione (UNCCD), l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (obiettivi di sviluppo sostenibile) e il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino invitano tutti a proteggere e ripristinare gli ecosistemi. Il ripristino sarà altresì necessario affinché l'UE rispetti gli impegni assunti nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Parigi. Ecosistemi come le torbiere, le zone umide, gli oceani e le foreste possono (se in buono stato) eliminare e stoccare grandi quantità di biossido di carbonio e contribuire inoltre in modo significativo a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici.
La proposta di regolamento sul ripristino della natura stabilisce un obiettivo generale: contribuire alla ripresa continua, a lungo termine e duratura della biodiversità e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell'UE mediante il ripristino degli ecosistemi, concorrere al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e contribuire al rispetto dei suoi impegni internazionali.
Per conseguire tale obiettivo la proposta stabilisce una pluralità di obiettivi e obblighi di ripristino vincolanti per un'ampia gamma di ecosistemi. Tali misure dovrebbero riguardare almeno il 20 % delle zone terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di essere ripristinati entro il 2050. La proposta è inoltre sostenuta da un quadro di attuazione volto a tradurre gli obiettivi in azioni concrete mediante la preparazione e l'esecuzione di piani nazionali di ripristino.
La proposta intende consentire all'UE di agire con urgenza e di iniziare a ripristinare gli ecosistemi sulla base di obiettivi e obblighi vincolanti che possano già essere misurati e monitorati. Ciò garantirà che gli Stati membri possano avviare senza indugio i lavori di ripristino. In futuro potranno essere inclusi altri ecosistemi elaborando metodi comuni per fissare ulteriori obiettivi tramite modifica del regolamento.
La proposta apre quindi la strada al ripristino e al mantenimento di un'ampia gamma di ecosistemi nell'UE entro il 2050, con risultati misurabili entro il 2030 e il 2040: oltre a consentire all'UE di contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità e a riportare la natura in un buono stato di salute, le permette di dar prova di leadership a livello mondiale nella protezione della natura, in particolare alla conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica che si terrà nella seconda metà del 2022.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta intende integrare le politiche ambientali attualmente in vigore. Concepita per operare in modo efficace in sinergia con il diritto ambientale dell'UE, servirà anche a migliorarne il coordinamento e l'attuazione.
Nello specifico, la proposta integrerà:
le direttive Uccelli e Habitat, fissando scadenze per il conseguimento degli obiettivi e imponendo agli Stati membri di ripristinare gli ecosistemi anche al di fuori della rete Natura 2000;
la direttiva quadro Acque, aggiungendo obblighi di ripristino della continuità fluviale e per garantire il buono stato delle pianure alluvionali;
la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, introducendo misure specifiche e obiettivi dettagliati per determinati habitat marini che devono essere ripristinati;
il regolamento sulle specie esotiche invasive.
Essa opererà inoltre in stretto rapporto e a livello dettagliato con la politica comune della pesca e, se del caso, garantirà coerenza e complementarità.
La proposta è direttamente collegata e contribuisce alla nuova strategia forestale dell'UE per il 2030, introducendo misure di ripristino che miglioreranno la biodiversità e la resilienza delle foreste grazie a obiettivi e obblighi specifici per gli habitat forestali.
Quanto alla politica agricola comune, la proposta si fonda su obiettivi specifici per gli habitat erbosi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE e, più in generale, per tutti gli agroecosistemi dell'UE poggia sulla prova del miglioramento di una serie di indicatori che rafforzano la biodiversità. La proposta presenta chiari legami con la strategia dell'UE per il suolo, in quanto molti ecosistemi terrestri dipendono dai suoli sottostanti e interagiscono con essi. Eventuali altri obiettivi relativi al suolo saranno integrati nella futura legislazione in materia di suolo.
L'obiettivo proposto di invertire il declino degli impollinatori contribuirà a raggiungere gli obiettivi dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori. Gli obiettivi della proposta di aumentare gli spazi verdi nelle aree urbane avranno un impatto diretto sulla strategia per le infrastrutture verdi.
Le misure politiche nell'ambito di altre strategie ambientali, come il piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva e il piano d'azione per l'inquinamento zero di aria, acqua e suolo, contribuiranno ad alleviare la pressione sugli ecosistemi riducendo varie forme di inquinanti. Misure quali la raccomandazione del Consiglio sull'apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile (che sarà adottata dal Consiglio il 16 giugno 2022) possono contribuire a creare le conoscenze, le competenze e gli approcci necessari in materia di sostenibilità ambientale, anche a sostegno del ripristino della natura.
Coerenza con le altre normative dell'Unione
Il ripristino degli ecosistemi e il rafforzamento della biodiversità sono due dei capisaldi del Green Deal europeo. La garanzia di ecosistemi sani e la lotta ai cambiamenti climatici sono intrinsecamente collegate. Il riscaldamento globale ha un impatto diretto sugli ecosistemi con effetti duraturi o irreversibili, come la perdita di ecosistemi. Le politiche dell'UE in materia di clima, come la Normativa europea sul clima, e le proposte incluse nel pacchetto "Pronti per il 55 %" (in particolare la proposta di regolamento su uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura) sottolineano l'importanza cruciale dei pozzi naturali per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Per intervenire in modo efficace, gli ecosistemi, come le zone umide e le foreste, devono essere in buono stato. Ci si può pertanto attendere che il presente regolamento contribuisca in misura considerevole alle politiche climatiche.
Ripristinare il buono stato degli ecosistemi significa fornire soluzioni basate sulla natura che contribuiscono sia a mitigare i cambiamenti climatici che a perseguire gli obiettivi della strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici. Ecosistemi più ricchi in termini di biodiversità e sani sono più resilienti ai cambiamenti climatici e sono efficaci anche nel prevenire le catastrofi e ridurne i rischi. Ai sensi della Normativa europea sul clima, gli Stati membri adotteranno e attueranno strategie nazionali di adattamento che promuovano soluzioni basate sulla natura e l'adattamento basato sugli ecosistemi. I piani nazionali di ripristino previsti dalla presente proposta opereranno in stretto rapporto con le strategie nazionali di adattamento previste dalla Normativa europea sul clima e con la legislazione dell'UE in materia di protezione civile, rafforzandosi a vicenda.
L'agricoltura, la silvicoltura e la pesca sono tutti settori che dipendono dal buono stato degli ecosistemi. Gli agroecosistemi in buono stato forniscono alimenti sicuri, sostenibili, nutrienti e a prezzi accessibili. Rendono l'agricoltura più resiliente ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali, creando nel contempo posti di lavoro (ad esempio nell'agricoltura biologica, nel turismo rurale e in attività ricreative). Gli ecosistemi forestali in buono stato offrono molti benefici: ad esempio, forniscono legname e alimenti, catturano e immagazzinano il carbonio, stabilizzano il suolo, purificano l'aria e l'acqua e riducono l'impatto di catastrofi naturali come gli incendi boschivi e le malattie causate da parassiti. Mantenere gli ecosistemi marini in buono stato contribuisce in modo significativo alla biodiversità, fornendo zone importanti di riproduzione e crescita del novellame e alimenti sani provenienti dai mari e dagli oceani. Gli ecosistemi marini sani mitigano inoltre i cambiamenti climatici, riducendo l'impatto delle catastrofi naturali lungo le coste.
Alcuni obiettivi e indicatori stabiliti nella presente proposta mirano a migliorare la sinergia tra le azioni in materia di biodiversità e quelle relative ad altre politiche dell'UE, tra le quali la nuova politica agricola comune (PAC) (con le sue norme per migliorare l'ambiente in agricoltura e le opportunità di finanziamento disponibili nell'ambito dei piani strategici della PAC 2023-2027), la strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente e la politica comune della pesca. La proposta è inoltre collegata alla politica regionale dell'UE, che può finanziare il ripristino degli ecosistemi attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale, e a Orizzonte Europa, che sostiene gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione per biodiversità ed ecosistemi.
La proposta può inoltre aiutare l'UE a dar prova di leadership a livello mondiale, mobilitare la comunità internazionale e intervenire per arrestare la perdita di biodiversità in tutto il mondo. La conferenza delle parti (COP15) della convenzione sulla diversità biologica dovrebbe definire un nuovo quadro globale in materia di biodiversità che includa obiettivi di ripristino ambiziosi. La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 è un progetto volto a realizzare questo obiettivo nell'UE e a dimostrare l'impegno dell'UE a livello mondiale. La proposta invierà un segnale forte alla comunità mondiale del fatto che l'UE sta prendendo sul serio il suo impegno, mira a sancire per legge gli obiettivi di ripristino degli ecosistemi e potrebbe servire da ispirazione affinché altri paesi adottino politiche ambiziose analoghe in materia di ripristino della natura e protezione della biodiversità.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 191 del trattato. L'articolo 191 del trattato definisce gli obiettivi della politica dell'UE in materia ambientale:
–salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
–protezione della salute umana;
–uso accorto e razionale delle risorse naturali;
–promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'azione a livello dell'UE è giustificata dalla portata e dalla natura transfrontaliera della perdita di biodiversità e del degrado degli ecosistemi, dal relativo impatto sui cittadini e dai rischi economici. Norme e obblighi a livello dell'UE sono necessari per ripristinare in modo significativo la biodiversità e gli ecosistemi. La mancanza di progressi nella strategia sulla biodiversità fino al 2020 dimostra che gli impegni volontari degli Stati membri non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi dell'UE di ripristino degli ecosistemi.
Per far fronte alla perdita e al degrado della biodiversità e creare economie di scala è necessaria un'azione coordinata su vasta scala. Ad esempio, per favorire la ripresa degli impollinatori è indispensabile intervenire a livello di Unione: si tratta di un problema che riguarda tutta l'UE e che non può essere risolto se ad affrontarlo sono solo pochi Stati membri. L'azione a livello dell'UE è necessaria anche in considerazione della mobilità di numerose specie marine e terrestri.
Il ripristino di un ecosistema aiuta altri ecosistemi limitrofi o connessi e ne favorisce la biodiversità, dal momento che molte specie prosperano in reti di ecosistemi collegate su una vasta scala geografica. L'azione a livello dell'UE è inoltre necessaria per integrare gli obblighi giuridici esistenti e aiutare l'UE a conseguire gli obiettivi in materia di ambiente e clima stabiliti nell'ambito di altri atti legislativi dell'UE stessa.
Proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità, in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di riportare la biodiversità dell'UE sulla via della ripresa entro il 2030.
La definizione di obiettivi e obblighi giuridicamente vincolanti per il ripristino degli ecosistemi a livello dell'UE apporterebbe coerenza alle azioni necessarie in tutta l'UE per raggiungere l'obiettivo generale. Il monitoraggio e la comunicazione dei progressi da parte della Commissione garantiranno ulteriori benefici e un'azione comune più efficace da parte dell'UE e degli Stati membri.
In sintesi, la proposta stabilisce un obiettivo generale e obiettivi e obblighi specifici per gli ecosistemi che sono in linea con la portata degli obiettivi. Per garantire che l'UE raggiunga tali obiettivi, la proposta prevede misure di esecuzione, valutazioni e riesami.
Scelta dell'atto giuridico
Per garantire il conseguimento dell'obiettivo a lungo termine è necessario un approccio legislativo piuttosto che non legislativo. Gli obiettivi della presente proposta sono perseguiti al meglio mediante un regolamento, al fine di garantire che le disposizioni siano direttamente applicabili. Gli Stati membri sono tenuti a contribuire all'obiettivo a lungo termine predisponendo piani nazionali di ripristino che definiscano le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi e rispettare gli obblighi specifici per gli ecosistemi. Dato che un regolamento non deve essere recepito nell'ordinamento nazionale, le misure di ripristino possono essere avviate sul campo prima di quanto avverrebbe con una direttiva.
Un regolamento descrive in modo più preciso e dettagliato le azioni che gli Stati membri devono intraprendere e inquadrerebbe quindi con maggiore esattezza le misure che gli Stati membri devono adottare, garantendo così maggiore uniformità e coerenza in tutta l'UE. A differenza delle direttive, i regolamenti non solo indicano l'obiettivo che gli Stati membri devono raggiungere, ma individuano anche con maggiore precisione gli obblighi giuridici e le modalità per conseguire tale obiettivo.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
Valutazioni ex post/vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La valutazione della strategia sulla biodiversità fino al 2020 ha rilevato che il mancato ripristino degli ecosistemi è dovuto al fatto che gli obiettivi sono volontari e non giuridicamente vincolanti. La conseguente mancanza di impegno e di priorità politica costituisce uno degli ostacoli principali all'assegnazione di finanziamenti e risorse ai lavori di ripristino.
Inoltre le direttive Uccelli e Habitat non fissano scadenze per il mantenimento o il ripristino degli habitat naturali e delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente. Le direttive non prevedono neanche obblighi specifici per il ripristino degli ecosistemi che si trovano al di fuori della rete Natura 2000. Per ovviare a tali carenze, la presente proposta rende obbligatorio il ripristino di determinate specie e habitat, sia all'interno che all'esterno della rete Natura 2000, con scadenze precise.
Per quanto riguarda la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, la relazione della Commissione del 2020 sul primo ciclo di attuazione della direttiva ha concluso che il suo obiettivo generale si è dimostrato molto difficile da raggiungere, a causa dell'assenza di misure specifiche e di un monitoraggio sufficientemente accurato di determinati habitat o specie, a cui si accompagna l'assenza di obiettivi specifici. La definizione di obiettivi di ripristino nel presente regolamento sosterrà gli obiettivi della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e la sua attuazione.
Il controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro Acque ha concluso che le difficoltà riscontrate nell'attuazione sono in parte riconducibili al fatto che lo stato dei corpi idrici risente dell'inquinamento diffuso proveniente dagli habitat circostanti. La direttiva quadro Acque non impone necessariamente agli Stati membri di rimuovere gli ostacoli che possono perturbare la connettività naturale di un sistema fluviale/lacustre. Tuttavia molti ecosistemi terrestri e diversi habitat e specie protetti dalle direttive Uccelli e Habitat dipendono direttamente dal fatto che gli ecosistemi acquatici si trovino a uno stato quasi naturale. La presente proposta integra la direttiva quadro Acque, definendo obiettivi di ripristino e altri obblighi specifici per i fiumi e le pianure alluvionali. Inoltre l'obbligo di non deterioramento previsto dalla presente proposta corrisponde all'attuale obbligo di detta direttiva di adottare misure per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici.
Consultazioni dei portatori di interessi
In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, il presente regolamento e la relativa valutazione d'impatto sono stati sostenuti da un ampio processo di consultazione. La Commissione ha raccolto i pareri di un'ampia gamma di portatori di interessi, in particolare rappresentanti degli Stati membri, organizzazioni ambientaliste, istituti di ricerca, associazioni agricole e forestali e rappresentanti delle imprese. Le consultazioni si sono svolte nell'ambito di una consultazione pubblica aperta, cinque seminari con i portatori di interessi e riunioni con i portatori di interessi e gli Stati membri. Le diverse opinioni hanno fornito informazioni e conoscenze preziose che hanno contribuito all'elaborazione della valutazione d'impatto e della proposta.
Valutazione d'impatto iniziale
La valutazione d'impatto iniziale della proposta di regolamento è stata pubblicata il 4 novembre 2020. I portatori di interessi e il pubblico hanno potuto presentare commenti sull'iniziativa fino al 2 dicembre 2020. Sono pervenute 132 risposte, principalmente da ONG, associazioni e organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni ambientaliste e cittadini.
Consultazione pubblica
La Commissione ha condotto una consultazione pubblica online tra l'11 gennaio e il 5 aprile 2021 e ha ricevuto 111 842 risposte. La consultazione ha raccolto pareri sugli aspetti principali e sull'approccio alla preparazione della proposta della Commissione con obiettivi di ripristino vincolanti. I risultati mostrano un sostegno schiacciante a favore di obiettivi di ripristino giuridicamente vincolanti: il 97 % a favore di obiettivi di ripristino dell'UE generali in tutti gli ecosistemi, il 96 % a favore di obiettivi per ecosistema o habitat. Ciò dimostra un sostegno quasi totale sia a favore di un obiettivo di ripristino generale sia di obiettivi dell'UE specifici per gli ecosistemi.
Seminari con i portatori di interessi
Tra la fine del 2020 e il settembre 2021 si sono tenuti cinque seminari distinti con rappresentanti degli Stati membri e dei portatori di interessi. Si sono discusse le opzioni strategiche e raccolte opinioni sulle opzioni degli obiettivi di ripristino e sulle modalità di attuazione di tali obiettivi. I seminari hanno esaminato le potenziali ricadute sociali, economiche e ambientali in senso lato, nonché i risultati preliminari dello studio di sostegno alla valutazione d'impatto.
Assunzione e uso di perizie
La proposta si basa sui dati scientifici più recenti. La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta si basa su uno studio elaborato da un gruppo di esperti esterni, che hanno lavorato in stretta collaborazione con la Commissione durante le diverse fasi dello studio. La Commissione si è inoltre avvalsa di molte altre fonti di informazione per elaborare la presente proposta, in particolare i risultati dei progetti di ricerca e innovazione dell'UE e le relazioni internazionali riconosciute (come quelle citate nella sezione 1).
L'Agenzia europea dell'ambiente e il Centro comune di ricerca hanno fornito competenze specifiche e sono stati strettamente coinvolti nell'elaborazione della presente proposta legislativa e nella relativa valutazione d'impatto. Ad esempio, l'Agenzia ha elaborato informazioni sulle esigenze di ripristino sulla base dei dati ufficiali comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat.
Valutazione d'impatto
La proposta si basa su una valutazione d'impatto. Dopo aver risolto le questioni sollevate nel parere negativo espresso dal comitato per il controllo normativo il 16 luglio 2021, la valutazione d'impatto ha ricevuto un parere positivo (con riserve di cui si è tenuto conto) il 28 ottobre 2021.
La valutazione d'impatto ha esaminato le opzioni strategiche seguenti:
(1)scenario di base: questa opzione strategica presuppone l'attuazione realistica delle politiche del Green Deal europeo, della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e di altre politiche pertinenti, ad eccezione degli obiettivi di ripristino giuridicamente vincolanti;
(2)un obiettivo generale giuridicamente vincolante di ripristino degli ecosistemi: questa opzione stabilisce un obiettivo generale giuridicamente vincolante e chiaramente definito per ripristinare gli ecosistemi, nella fattispecie entro il 2050 una percentuale di ecosistemi dell'UE sarà ripristinata e mantenuta in buono stato, con traguardi intermedi giuridicamente vincolanti per il 2030 e il 2040;
(3)obiettivi giuridicamente vincolanti specifici per ecosistema: questa opzione stabilisce obiettivi e obblighi per vari ecosistemi, habitat e gruppi di specie da ripristinare entro il 2030, 2040 e 2050. Gli obiettivi e gli obblighi sono stabiliti per ciascuno dei principali tipi di ecosistema dell'UE e sarebbero direttamente applicabili a livello degli Stati membri;
(4)obiettivi giuridicamente vincolanti specifici per ecosistema con un obiettivo generale: questa opzione è un ibrido degli obiettivi specifici per ecosistema della terza opzione e una variante della seconda opzione, vale a dire l'obiettivo generale di contribuire alla ripresa continua, a lungo termine e duratura della biodiversità e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell'Unione mediante il ripristino degli ecosistemi, adottando misure di ripristino che nell'insieme riguardino, entro il 2030, almeno il 20 % delle zone terrestri e marine dell'Unione e, entro il 2050, tutti gli ecosistemi che necessitano di essere ripristinati. In questo modo si definisce un obiettivo generale che l'UE dovrebbe perseguire, associato a una serie di obiettivi e obblighi specifici per ecosistema per gli Stati membri.
La quarta opzione è stata considerata la migliore perché più efficace, efficiente e coerente. L'esistenza di un obiettivo generale rende gli obiettivi specifici più raggiungibili e il rischio di non intervenire è il più basso tra tutte le opzioni. L'opzione riduce inoltre i rischi di ritardare l'azione in tutti i tipi di ecosistema, adottando ora, ove possibile, il maggior numero possibile di interventi. Ciò riduce il rischio di un differimento dell'azione che danneggerebbe l'ambiente, l'economia e la società.
L'opzione prescelta consente pertanto all'UE di intervenire con urgenza e di iniziare a ripristinare gli ecosistemi sulla base di obiettivi che possono già essere misurati e monitorati. In futuro, una volta sviluppati metodi comuni per valutare il buono stato degli ecosistemi dell'UE, potranno essere fissati obiettivi supplementari basati su tali metodi comuni modificando il regolamento.
L'opzione prescelta per la proposta legislativa farà sì che l'UE possa raggiungere i suoi obiettivi di ripristino degli ecosistemi entro il periodo proposto e in modo efficiente sotto il profilo dei costi. I benefici sono superiori ai costi per ciascuno dei principali tipi di ecosistema. Ad esempio, per le zone umide interne e costiere si stima che i benefici monetizzati derivanti dallo stoccaggio del carbonio superino già, da soli, i costi stimati del ripristino degli ecosistemi. Se si includono le stime di altri servizi ecosistemici, il rapporto costi/benefici risulta ancora più elevato. Nel complesso, i benefici del ripristino di torbiere, paludi, foreste, lande e arbusteti, pascoli, fiumi, laghi e habitat alluvionali e zone umide costiere di cui all'allegato I possono essere stimati nell'ordine di 1 860 miliardi di EUR (con costi stimati nell'ordine di 154 miliardi di EUR).
Si stimano benefici significativi anche per gli ecosistemi marini e urbani, le foreste, gli agroecosistemi e per il ripristino degli impollinatori. Ad esempio, il valore dell'impollinazione delle colture da parte degli insetti è stato stimato nell'ordine di 5 miliardi di EUR all'anno nell'UE. Vi sono poi molti altri benefici, tra cui il controllo biologico dei parassiti e il miglioramento generale della biodiversità.
Dalla valutazione dell'impatto ambientale, sociale ed economico si può desumere che inizialmente potrebbero esserci più ripercussioni per alcuni gruppi di portatori di interessi. Il regolamento stabilisce pertanto l'obbligo per gli Stati membri di prevedere, nei rispettivi piani nazionali di ripristino, la partecipazione del pubblico e definire le modalità con cui prendere in considerazione i bisogni dei portatori di interessi e delle comunità locali.
Le risorse ricercate dagli Stati membri per raggiungere i loro obiettivi di ripristino possono provenire da fonti dell'UE, da finanziamenti nazionali e da fonti private. L'incidenza sul bilancio degli Stati membri dipenderà dalle esigenze di ripristino e dall'attuazione delle relative misure di ripristino. I costi possono essere ridotti ottenendo finanziamenti dall'UE o da fonti private: ad esempio, l'UE mette a disposizione un'ampia gamma di fondi per il ripristino e si prevede che il regolamento Tassonomia agevoli l'uso dei fondi privati. Saranno inoltre necessarie risorse per elaborare i piani nazionali di ripristino, comprese le fasi di consultazione e monitoraggio.
Per quanto riguarda la comunicazione, la proposta riduce al minimo gli oneri amministrativi sfruttando appieno gli obblighi di comunicazione esistenti e il potenziale di digitalizzazione di tali processi. Inoltre l'efficienza e la riduzione dei costi possono essere migliorate notevolmente massimizzando il ricorso a nuove tecnologie quali il telerilevamento, i servizi e i prodotti satellitari Copernicus, i sistemi di informazione geografica, i sensori e i dispositivi in situ, l'analisi e l'elaborazione dei dati e l'intelligenza artificiale. Queste tecnologie incrementano la velocità, l'efficacia e la coerenza dei molteplici processi di monitoraggio e comunicazione.
La proposta si discosta leggermente dalla quarta opzione, in quanto alcuni obiettivi potenziali per il suolo saranno trattati in un momento successivo in un'apposita normativa, come annunciato nella strategia dell'UE per il suolo.
Efficienza normativa e semplificazione
In linea con l'impegno della Commissione a legiferare meglio, la proposta è stata elaborata in uno spirito di inclusione, sulla base della trasparenza e del coinvolgimento continuo dei portatori di interessi. Conformemente al principio "one in, one out", sono stati analizzati gli impatti amministrativi. I costi amministrativi saranno principalmente a carico dell'UE e delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri. Vi rientrerebbero i costi per l'analisi degli ecosistemi, l'elaborazione di piani nazionali di ripristino, la gestione e il monitoraggio degli ecosistemi scelti per il ripristino e la comunicazione. Nella valutazione d'impatto tali costi amministrativi sono stati stimati nell'ordine di 14 miliardi di EUR fino al 2050.
Diritti fondamentali
La proposta rispetta i diritti fondamentali e, in particolare, osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Contribuisce al diritto a un livello elevato di protezione dell'ambiente e al miglioramento della qualità dell'ambiente, in linea con il principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'attuazione della proposta richiederà un numero di risorse umane all'interno della Commissione, come specificato nella scheda finanziaria legislativa allegata. Si prevede che la Commissione copra questo fabbisogno con le sue dotazioni attuali.
Ai fini dell'attuazione sarà altresì necessario il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente, per la quale occorreranno risorse aggiuntive, come indicato nella scheda finanziaria.
La presente proposta contiene articoli che precisano l'attività ulteriore che sarà necessaria per attuare il regolamento, tra cui il potere di adottare atti delegati o di esecuzione (ad esempio, per elaborare un modello uniforme dei piani nazionali di ripristino o rivedere gli allegati).
La scheda finanziaria inclusa nella presente proposta illustra nel dettaglio l'incidenza sul bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie.
5.ALTRI ELEMENTI
Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione
La conformità e l'applicazione della normativa saranno monitorate mediante:
–le informazioni fornite dagli Stati membri in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi stabiliti nella proposta;
–l'attuazione delle misure di ripristino previste nei piani nazionali di ripristino degli Stati membri;
–le tendenze nelle zone ripristinate.
La Commissione elaborerà relazioni sui progressi realizzati sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati da essa raccolti (ad esempio dai servizi satellitari Copernicus).
L'applicazione del regolamento sarà riesaminata entro il 2035 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e dell'impatto previsto.
Il regolamento sarà modificato ove necessario, ad esempio per integrarlo con ulteriori obiettivi giuridicamente vincolanti di ripristino degli ecosistemi sulla base di nuovi metodi di valutazione dello stato degli ecosistemi.
Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'obiettivo generale è descritto all'articolo 1: contribuire alla ripresa continua, a lungo termine e duratura della biodiversità e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell'UE mediante il ripristino degli ecosistemi. È così istituito un quadro in cui gli Stati membri metteranno in campo misure di ripristino che, nel loro insieme, riguardino almeno il 20 % delle zone terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di essere ripristinati entro il 2050. Il quadro si basa sull'ambizione ultima della strategia sulla biodiversità di garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti e che, come primo traguardo, la biodiversità dell'Europa sia riportata sulla via della ripresa entro il 2030. Si riconosce che il ripristino della natura contribuirà in modo significativo agli obiettivi dell'UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, a prevenire e attenuare l'impatto delle catastrofi naturali e agli impegni internazionali dell'UE.
L'approccio utilizzato per il quadro descritto all'articolo 1 prevede innanzitutto di basarsi sui tipi di habitat protetti ai sensi della direttiva Habitat per i quali esistono già metodi per accertare il buono stato. È pertanto possibile fissare obiettivi di ripristino per tali habitat sulla base di detti metodi.
L'articolo 4 stabilisce obiettivi di ripristino per gli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce e l'articolo 5 stabilisce obiettivi di ripristino per gli ecosistemi marini (che comprendono altre aree marine oltre a quelle contemplate dalla direttiva Habitat). Tali obiettivi riguardano il ripristino e il ristabilimento delle zone, ma anche degli habitat delle specie. Il ripristino va di pari passo con la protezione e il mantenimento, per cui sia l'articolo 4 che l'articolo 5 prevedono l'obbligo di garantire che lo stato degli ecosistemi non si deteriori prima o dopo il ripristino.
Per i tipi di habitat o gli ecosistemi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Habitat, il buono stato non è ancora definito. Gli articoli da 6 a 10 stabiliscono tuttavia ulteriori obiettivi e obblighi specifici che richiederanno misure di ripristino supplementari.
L'articolo 6 stabilisce obiettivi per garantire l'assenza di perdite nette e l'aumento degli spazi verdi urbani in città, di grandi e piccole dimensioni, e periferie. La garanzia di un livello minimo di copertura arborea e di spazi verdi integrati negli edifici nuovi ed esistenti e lo sviluppo di infrastrutture contribuiscono al raggiungimento di questi obiettivi. Gli spazi verdi e la copertura arborea sono elementi essenziali delle infrastrutture verdi urbane e apportano benefici ecologici, sociali ed economici agli abitanti di città, di grandi e piccole dimensioni, e periferie.
L'articolo 7 stabilisce obblighi per l'eliminazione delle barriere fluviali. Ciò contribuirà alla connettività naturale longitudinale e laterale dei fiumi e all'obiettivo dell'UE di disporre di 25 000 km di fiumi a scorrimento libero. Contribuirà inoltre a ripristinare le zone fluviali e le pianure alluvionali.
L'articolo 8 stabilisce l'obbligo di invertire il declino degli impollinatori e di conseguire una tendenza all'aumento per quel che riguarda le popolazioni di impollinatori fino al raggiungimento di livelli soddisfacenti. Il tutto si baserà su un metodo di monitoraggio degli impollinatori ancora da definirsi.
Al fine di migliorare la biodiversità degli ecosistemi agricoli e forestali, gli articoli 9 e 10 stabiliscono l'obbligo per i singoli Stati membri di conseguire una tendenza all'aumento per una serie di indicatori particolarmente importanti per la biodiversità di tali ecosistemi.
Gli obiettivi e gli obblighi di ripristino di cui agli articoli da 6 a 10 integrano gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5 e avranno pertanto un effetto anche sulle superfici coperte dai tipi di habitat protetti ai sensi della direttiva Habitat.
Gli articoli 11 e 12 descrivono le prescrizioni relative ai piani nazionali di ripristino degli Stati membri. La pianificazione strategica delle misure di ripristino dovrebbe essere tale da contribuire nel modo più efficace possibile alla ripresa della natura in tutta l'UE e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi. È importante che gli Stati membri elaborino i propri piani nazionali di ripristino sulla base dei migliori e più recenti dati scientifici disponibili.
Gli articoli 13, 14 e 15 precisano che gli Stati membri devono sottoporre i rispettivi piani nazionali di ripristino alla valutazione della Commissione e che dovranno rispondere alle osservazioni della Commissione prima di adottarli. Viene inoltre descritto un processo di riesame e revisione periodica dei piani nazionali di ripristino.
Gli articoli 17 e 18 prevedono obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione.
L'articolo 19 contiene le disposizioni per modificare gli allegati del regolamento.
Gli articoli 20 e 21 stabiliscono le condizioni alle quali la Commissione può adottare atti delegati e atti di esecuzione.
L'articolo 22 prevede un riesame del regolamento entro il 31 dicembre 2035.
L'articolo 23 precisa l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento.
2022/0195 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul ripristino della natura
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)È necessario stabilire a livello dell'Unione norme concernenti il ripristino degli ecosistemi al fine di garantire il recupero di una natura ricca di biodiversità e resilienza in tutto il territorio dell'Unione. Il ripristino degli ecosistemi contribuisce inoltre agli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi.
(2)Il Green Deal europeo ha definito una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, volta a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti ambientali. Nell'ambito del Green Deal europeo, la Commissione ha adottato la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.
(3)L'Unione e i suoi Stati membri, in quanto parti della convenzione sulla biodiversità, approvata con decisione 93/626/CEE del Consiglio, si sono impegnati a rispettare la visione strategica a lungo termine adottata dalla conferenza delle parti nel 2010 con la decisione X/2 "Piano strategico per la biodiversità 2011-2020", secondo cui, entro il 2050, la biodiversità deve essere valorizzata, conservata, ripristinata e usata con saggezza, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo vantaggi essenziali per tutte le persone.
(4)[spazio riservato all'obiettivo di ripristino del nuovo quadro globale sulla biodiversità da approvare in occasione della 15a conferenza delle parti alla convenzione sulla diversità biologica].
(5)Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare gli obiettivi 14.2, 15.1, 15.2 e 15.3, fanno riferimento alla necessità di garantire la conservazione, il ripristino e l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce e terrestri e dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle zone umide, delle montagne e delle zone aride.
(6)L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in una risoluzione del 1º marzo 2019, ha proclamato il periodo 2021–2030 il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi, con l'obiettivo di sostenere e intensificare gli sforzi per prevenire, fermare e invertire il degrado degli ecosistemi in tutto il mondo e sensibilizzare in merito all'importanza del ripristino degli ecosistemi.
(7)La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a garantire che la biodiversità europea sia riportata sulla via della ripresa entro il 2030, nell'interesse delle persone, del pianeta, del clima e della nostra economia. Stabilisce un ambizioso piano di ripristino della natura nell'UE corredato di una serie di impegni fondamentali, tra cui quello di presentare una proposta di obiettivi di ripristino della natura nell'UE giuridicamente vincolanti al fine di ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli potenzialmente più in grado di catturare e stoccare il carbonio nonché di prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali.
(8)Nella sua risoluzione del 9 giugno 2021, il Parlamento europeo ha accolto con grande favore l'impegno a elaborare una proposta legislativa con obiettivi vincolanti di ripristino della natura ritenendo che, oltre a un obiettivo di ripristino generale, dovrebbero essere inclusi obiettivi di ripristino specifici per gli ecosistemi, gli habitat e le specie, che riguardino foreste, praterie, zone umide, torbiere, impollinatori, fiumi a scorrimento libero, zone costiere ed ecosistemi marini.
(9)Nelle sue conclusioni del 23 ottobre 2020 il Consiglio ha riconosciuto che prevenire un ulteriore declino dell'attuale stato della biodiversità e della natura sarà fondamentale, ma non sufficiente a riportare la natura nelle nostre vite. Ha ribadito che occorre rafforzare l'ambizione sul fronte del ripristino della natura, come proposto nel nuovo piano dell'UE in materia che include misure volte a proteggere e ripristinare la biodiversità al di là delle zone protette. Il Consiglio ha inoltre dichiarato di attendersi una proposta di obiettivi di ripristino giuridicamente vincolanti, sottoposta a una valutazione d'impatto.
(10)La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce l'impegno a proteggere giuridicamente almeno il 30 % della superficie terrestre, comprese le acque interne, e il 30 % dei mari dell'Unione, di cui almeno un terzo dovrebbe essere oggetto di una protezione rigorosa, comprese tutte le foreste primarie e antiche ancora esistenti. I criteri e gli orientamenti per la designazione di ulteriori zone protette da parte degli Stati membri ("Criteri e orientamenti"), elaborati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, sottolineano che se, una volta che il ripristino avrà prodotto tutti i suoi effetti, le zone ripristinate rispettano o si prevede che rispettino i criteri per le zone protette, esse dovrebbero contribuire anche al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di zone protette. I criteri e gli orientamenti sottolineano inoltre che le zone protette possono offrire un importante contributo agli obiettivi di ripristino della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, creando le condizioni per il buon esito degli interventi di ripristino. Ciò vale in particolare per le zone che possono riprendersi naturalmente se si mette fine o si limitano alcune pressioni derivanti dalle attività umane. Per garantire il recupero delle ricchezze naturali che ospitano, in alcuni casi basterà sottoporre queste zone, anche dell'ambiente marino, ad una protezione rigorosa. Nei criteri e negli orientamenti si sottolinea anche che tutti gli Stati membri sono tenuti a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di zone protette stabiliti dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, in misura proporzionata alle ricchezze naturali che ospitano e al loro potenziale di ripristino della natura.
(11)La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce un obiettivo per garantire che non si verifichi un deterioramento delle tendenze o dello stato di conservazione degli habitat e delle specie protetti e che almeno il 30 % delle specie e degli habitat il cui attuale stato di conservazione non è soddisfacente lo diventi o evidenzi una netta tendenza positiva in modo da raggiungere questo stato entro il 2030. Gli orientamenti elaborati dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, per sostenere il conseguimento di tali obiettivi sottolineano che è probabile che siano necessari sforzi di mantenimento e ripristino per la maggior parte di tali habitat e specie mediante interventi che pongano fine alle attuali tendenze negative entro il 2030, mantengano le tendenze attualmente stabili o di segno positivo, o ancora impediscano il declino di habitat e specie il cui stato di conservazione è soddisfacente. Gli orientamenti rilevano inoltre che tali interventi di ripristino devono essere pianificati, attuati e coordinati principalmente a livello nazionale o regionale e che, nella selezione e nella definizione delle priorità delle specie e degli habitat da migliorare entro il 2030, occorre ricercare sinergie con altri obiettivi dell'Unione e internazionali, in particolare con gli obiettivi della politica ambientale o climatica.
(12)La relazione della Commissione sullo stato della natura del 2020 ha rilevato che l'Unione non è ancora riuscita ad arginare il calo dei tipi di habitat e delle specie protetti la cui conservazione è motivo di preoccupazione nell'Unione. Questo calo è dovuto principalmente all'abbandono dell'agricoltura estensiva, all'intensificazione delle pratiche di gestione, alla modifica dei regimi idrologici, all'urbanizzazione e all'inquinamento, nonché alle attività forestali non sostenibili e allo sfruttamento delle specie. Inoltre, le specie esotiche invasive e i cambiamenti climatici rappresentano minacce importanti e crescenti per la flora e la fauna autoctone dell'Unione.
(13)È opportuno fissare un obiettivo generale per il ripristino degli ecosistemi al fine di favorire la trasformazione economica e sociale, la creazione di posti di lavoro di elevata qualità e una crescita sostenibile. Gli ecosistemi ricchi di biodiversità come le zone umide, le acque dolci, le foreste e gli ecosistemi agricoli, scarsamente vegetati, marini, costieri e urbani forniscono, se in buono stato, una serie di servizi ecosistemici essenziali e i benefici del ripristino del buono stato degli ecosistemi degradati in tutte le zone terrestri e marine superano di gran lunga i costi. Questi servizi contribuiscono a un'ampia gamma di benefici socioeconomici, in funzione delle caratteristiche economiche, sociali, culturali, regionali e locali.
(14)La Commissione statistica delle Nazioni Unite ha adottato il Sistema di contabilità economico-ambientale - Contabilità degli ecosistemi (SEEA EA) in occasione della sua 52a sessione nel marzo 2021. Il SEEA EA costituisce un quadro statistico integrato e completo che serve a organizzare i dati concernenti gli habitat e i paesaggi, misurare la portata, le condizioni e i servizi degli ecosistemi, monitorare l'evoluzione delle risorse degli ecosistemi e collegare tali informazioni all'attività economica e ad altre attività umane.
(15)La disponibilità di ecosistemi ricchi di biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici sono intrinsecamente collegate. La natura e le soluzioni basate sulla natura, compresi gli stock e i pozzi naturali di assorbimento di carbonio, sono fondamentali per combattere la crisi climatica. Allo stesso tempo, la crisi climatica è già un fattore di cambiamento degli ecosistemi terrestri e marini e l'Unione deve prepararsi a un aumento dell'intensità, della frequenza e della pervasività dei suoi effetti. La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sugli effetti del riscaldamento globale di 1,5 ºC ha sottolineato che alcuni impatti possono essere duraturi o irreversibili. Nella sesta relazione di valutazione dell'IPCC si afferma che il ripristino degli ecosistemi sarà fondamentale per contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici e anche per ridurre i rischi per la sicurezza alimentare. La piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), nella sua relazione di valutazione globale del 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, considera i cambiamenti climatici un fattore chiave dei cambiamenti nella natura e prevede che i suoi effetti aumenteranno nel corso dei prossimi decenni, superando in alcuni casi l'impatto di altri fattori di cambiamento degli ecosistemi, come i cambiamenti dell'uso dei suoli e dei mari.
(16)Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e, successivamente, del conseguimento di emissioni negative, dando priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, al potenziamento degli assorbimenti dai pozzi naturali. Il ripristino degli ecosistemi potrebbe contribuire in ampia misura a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a incrementare la biodiversità, contrastando i cambiamenti climatici. Il regolamento (UE) 2021/1119 impone inoltre alle istituzioni competenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel rafforzamento della capacità di adattamento e della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Richiede inoltre agli Stati membri di integrare l'adattamento in tutti i settori di intervento e di promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi.
(17)La comunicazione della Commissione sull'adattamento ai cambiamenti climatici del 2021 sottolinea la necessità di promuovere soluzioni basate sulla natura e riconosce che un adattamento ai cambiamenti climatici efficace sotto il profilo dei costi può essere conseguito proteggendo e ripristinando le zone umide e le torbiere nonché gli ecosistemi costieri e marini, sviluppando spazi verdi urbani, installando tetti e pareti verdi e promuovendo e gestendo in modo sostenibile le foreste e i terreni agricoli. La presenza di un maggior numero di ecosistemi ricchi di biodiversità determina una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e offre modalità più efficaci di riduzione e prevenzione delle catastrofi.
(18)La politica climatica dell'Unione è in fase di revisione al fine di seguire il percorso proposto nel regolamento (UE) 2021/1119 per ridurre le emissioni nette di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. In particolare, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/1999 mira a rafforzare il contributo del settore del suolo all'ambizione globale in materia di clima per il 2030 e allinea gli obiettivi della contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura ("LULUCF") alle iniziative strategiche correlate in materia di biodiversità. La proposta pone l'accento sulla necessità di proteggere e potenziare gli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, migliorare la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici, ripristinare i terreni e gli ecosistemi degradati e riumidificare le torbiere. Mira inoltre a migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra dei terreni oggetto di misure di protezione e ripristino. In questo contesto, è importante che gli ecosistemi di tutte le categorie di terreni, comprese le foreste, i pascoli, le terre coltivate e le zone umide, siano in buono stato in modo da catturare e immagazzinare efficacemente il carbonio.
(19)Gli sviluppi della situazione geopolitica hanno ulteriormente evidenziato la necessità di salvaguardare la resilienza dei sistemi alimentari. È comprovato che il ripristino degli ecosistemi agricoli ha effetti positivi sulla produttività alimentare a lungo termine e che il ripristino della natura funge da polizza assicurativa per garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine dell'UE.
(20)Nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini invitano l'Unione a proteggere e ripristinare la biodiversità, i paesaggi e gli oceani, a eliminare l'inquinamento e a promuovere la conoscenza, la sensibilizzazione, l'istruzione e il dialogo in materia di ambiente, cambiamenti climatici, uso dell'energia e sostenibilità.
(21)Il ripristino degli ecosistemi, associato agli sforzi volti a ridurre il commercio e il consumo di flora e fauna selvatiche, contribuirà inoltre a prevenire possibili future malattie trasmissibili con potenziale zoonotico e a rafforzare la resilienza di fronte a queste malattie, riducendo così i rischi di epidemie e pandemie, e contribuirà a sostenere gli sforzi dell'UE e a livello mondiale per applicare l'approccio "One Health", che riconosce il nesso intrinseco tra la salute umana, la salute animale e una natura integra e resiliente.
(22)I suoli sono parte integrante degli ecosistemi terrestri. La comunicazione della Commissione del 2021 "Strategia dell'UE per il suolo per il 2030" sottolinea la necessità di ripristinare i suoli degradati e di migliorare la biodiversità del suolo.
(23)La direttiva 92/43/CEE del Consiglio e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio mirano a garantire la protezione, la conservazione e la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat più preziosi e minacciati d'Europa, nonché degli ecosistemi di cui fanno parte. Natura 2000, la più grande rete coordinata di aree protette al mondo istituita nel 1992, è lo strumento chiave per la realizzazione degli obiettivi di queste due direttive.
(24)Esistono già un quadro e orientamenti per determinare il buono stato dei tipi di habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e per determinare la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Gli obiettivi di ripristino per questi tipi di habitat e habitat di specie possono essere fissati sulla base di questo quadro e questi orientamenti. Tuttavia, il ripristino che ne risulta non sarà sufficiente a invertire la perdita di biodiversità e a recuperare tutti gli ecosistemi. È pertanto opportuno stabilire obblighi supplementari sulla base di indicatori specifici al fine di migliorare la biodiversità a livello di ecosistemi più ampi.
(25)Sulla base delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure di ripristino per garantire il recupero degli habitat e delle specie protetti, compresi gli uccelli selvatici, in tutte le regioni dell'Unione, anche in zone che non rientrano nella rete Natura 2000.
(26)La direttiva 92/43/CEE mira a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse unionale. Tuttavia, non fissa un termine per il conseguimento di tale obiettivo. Analogamente, la direttiva 2009/147/CE non stabilisce un termine per il recupero delle popolazioni di uccelli nell'Unione.
(27)È pertanto opportuno fissare un termine per l'attuazione delle misure di ripristino all'interno e all'esterno dei siti Natura 2000, per migliorare gradualmente lo stato dei tipi di habitat protetti in tutta l'Unione e ripristinarli fino a quando non sarà raggiunta la superficie di riferimento favorevole necessaria perché pervengano a uno stato di conservazione soddisfacente. Al fine di concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per mettere in atto iniziative di ripristino su vasta scala, è opportuno raggruppare i tipi di habitat in funzione dell'ecosistema cui appartengono e fissare gli obiettivi per gruppi di tipi di habitat, con scadenze definite e quantificati in base alla superficie. Ciò consentirà agli Stati membri di scegliere quali habitat ripristinare per primi all'interno di un determinato gruppo.
(28)È opportuno stabilire prescrizioni analoghe per gli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE e per gli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, tenendo conto in particolare della connettività necessaria tra questi due habitat affinché le popolazioni delle specie possano prosperare.
(29)È necessario che le misure di ripristino per tipi di habitat siano adeguate e idonee a raggiungere il più rapidamente possibile un buono stato e le superfici di riferimento favorevoli, al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente. È importante che le misure di ripristino siano quelle necessarie per conseguire gli obiettivi, con scadenze definite e quantificati in base alla superficie. È inoltre necessario che le misure di ripristino degli habitat delle specie siano adeguate e idonee a raggiungere il più rapidamente possibile la loro qualità e quantità sufficienti al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente delle specie.
(30)È importante garantire che le misure di ripristino messe in atto a norma del presente regolamento apportino un miglioramento concreto e misurabile dello stato degli ecosistemi, sia a livello delle singole zone soggette a ripristino sia a livello nazionale e dell'Unione.
(31)Per garantire che le misure di ripristino siano efficaci e che i loro risultati possano essere misurati nel tempo, è essenziale che le aree soggette a queste misure di ripristino, destinate a migliorare lo stato degli habitat che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, ristabilirli e migliorarne la connettività, registrino costanti miglioramenti fino al raggiungimento di un buono stato.
(32)È inoltre essenziale che le zone soggette a misure di ripristino intese a migliorare la qualità e la quantità degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, registrino costanti miglioramenti verso il conseguimento di una quantità e di una qualità sufficienti degli habitat di queste specie.
(33)È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio degli Stati membri e dell'insieme dell'Unione, delle superfici coperte dai tipi di habitat oggetto della direttiva 92/43/CEE che si trovano in buone condizioni, fino a quando non si raggiunge la superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat e almeno il 90 % di tale superficie a livello di Stato membro sia in buono stato, in modo da consentire a questi tipi di habitat di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente nell'Unione.
(34)È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio degli Stati membri e, in ultimo, dell'Unione della qualità e della quantità degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, fino a quando non sarà sufficiente a garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste specie.
(35)È importante che le zone coperte dai tipi di habitat che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento non si deteriorino rispetto alla situazione attuale, tenuto conto delle esigenze di ripristino attuali e della necessità di non aumentarle ulteriormente in futuro. È tuttavia opportuno considerare l'eventualità di casi di forza maggiore che possono comportare il deterioramento di zone coperte da tali tipi di habitat, nonché di trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici o a seguito di un piano o di un progetto di interesse pubblico prevalente, per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinare caso per caso, o di un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.
(36)La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 sottolinea la necessità di un'azione più incisiva per ripristinare gli ecosistemi marini degradati, compresi quelli ricchi di carbonio e le zone importanti di riproduzione e crescita del novellame. La strategia annuncia inoltre che la Commissione proporrà un nuovo piano d'azione per la conservazione delle risorse alieutiche e la protezione degli ecosistemi marini.
(37)I tipi di habitat marini che figurano nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE sono definiti a grandi linee e comprendono molti sottotipi ecologicamente diversi caratterizzati da potenziali di ripristino diversi, il che rende difficile per gli Stati membri stabilire misure di ripristino adeguate a livello di questi tipi di habitat. È opportuno pertanto specificare i tipi di habitat marini utilizzando i pertinenti livelli di classificazione del sistema UE d'informazione sulla natura (EUNIS). Gli Stati membri dovrebbero stabilire le superfici di riferimento favorevoli per il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente per ciascuno di questi tipi di habitat, nella misura in cui non siano già contemplate in altre normative dell'Unione.
(38)Qualora la protezione degli habitat costieri e marini richieda che le attività di pesca o di acquacoltura siano regolamentate, si applica la politica comune della pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede, in particolare, che la politica comune della pesca attui un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca in modo da garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Il regolamento prevede inoltre che questa politica si adoperi per garantire che le attività di acquacoltura e di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino.
(39)Al fine di conseguire l'obiettivo di un recupero continuo, a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza della natura, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le possibilità offerte dalla politica comune della pesca. Nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione per quanto riguarda il ripristino delle risorse biologiche marine, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per il mantenimento o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini entro il limite di 12 miglia nautiche. Inoltre, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto possono concordare di presentare raccomandazioni comuni concernenti le misure di conservazione necessarie ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia ambientale. Queste misure saranno valutate e adottate conformemente alle norme e alle procedure previste dalla politica comune della pesca.
(40)La direttiva 2008/56/CE impone agli Stati membri di cooperare a livello bilaterale e nell'ambito di meccanismi di cooperazione regionale e subregionale, ivi comprese le convenzioni marittime regionali, nonché, per quanto riguarda le misure nel settore della pesca, nei gruppi regionali istituiti nell'ambito della politica comune della pesca.
(41)È importante che siano messe in atto misure di ripristino anche per gli habitat di determinate specie marine, quali squali e razze, che svolgono una funzione importante nell'ecosistema e rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, ma non in quello della direttiva 92/43/CEE.
(42)Per sostenere il ripristino e il non deterioramento degli habitat terrestri, di acqua dolce, costieri e marini, gli Stati membri hanno la possibilità di designare altre zone come "zone protette" o "zone rigorosamente protette", attuare altre misure di conservazione efficaci in base alla superficie e promuovere misure di conservazione dei terreni privati.
(43)Gli ecosistemi urbani rappresentano circa il 22 % della superficie terrestre dell'Unione ed è qui che vive la maggioranza dei cittadini dell'Unione. Gli spazi verdi urbani comprendono boschi, parchi e giardini urbani, fattorie urbane, strade alberate, prati e siepi urbane e costituiscono habitat importanti per la biodiversità, in particolare per le piante, gli uccelli e gli insetti, compresi gli impollinatori. Forniscono inoltre servizi ecosistemici essenziali, tra cui la riduzione e il contenimento del rischio di catastrofi naturali (ad esempio le inondazioni, gli effetti "da isole di calore urbano"), il raffrescamento, le attività ricreative, la depurazione dell'acqua e dell'aria, nonché la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.
(44)Occorre rafforzare notevolmente le azioni volte a garantire che gli spazi verdi urbani non siano più a rischio di degrado. Al fine di garantire che gli spazi verdi urbani continuino a fornire i servizi ecosistemici necessari, occorre porre fine alla loro scomparsa ripristinandoli e ampliandoli, integrando in modo più adeguato le infrastrutture verdi e le soluzioni basate sulla natura nella pianificazione urbana e inserendo le infrastrutture verdi, come tetti e muri verdi, nella progettazione degli edifici.
(45)La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 impone di intensificare gli sforzi per ripristinare gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi. Il ripristino degli ecosistemi di acqua dolce dovrebbe includere interventi volti a ripristinare la connettività naturale longitudinale e laterale dei fiumi, delle loro zone rivierasche e delle loro pianure alluvionali, anche attraverso l'eliminazione delle barriere, al fine di agevolare il conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per i fiumi, i laghi, gli habitat alluvionali e le specie che vivono in questi habitat protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché il conseguimento di uno degli obiettivi fondamentali della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, ossia il ripristino di almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero. Nell'eliminare le barriere, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto considerare le barriere obsolete, ossia quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico o altri usi.
(46)Nell'Unione gli impollinatori sono drasticamente diminuiti negli ultimi decenni: una specie di api su tre e una specie di farfalle su dieci sono in declino, e una su dieci è a rischio di estinzione. Gli impollinatori sono essenziali per il funzionamento degli ecosistemi terrestri, il benessere delle persone e la sicurezza alimentare, in quanto consentono l'impollinazione di piante selvatiche e coltivate. Una quota della produzione agricola annua dell'UE equivalente a quasi 5 miliardi di EUR è direttamente attribuibile agli insetti impollinatori.
(47)In risposta agli inviti del Parlamento europeo e del Consiglio, il 1° giugno 2018 la Commissione ha varato l'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori per affrontare il problema della loro riduzione. Dalla relazione sui progressi compiuti nell'attuazione dell'iniziativa emerge che sussistono sfide significative nella lotta contro i fattori all'origine del problema, tra cui l'uso dei pesticidi. Per contrastare la tendenza alla diminuzione degli impollinatori il Parlamento europeo e il Consiglio hanno chiesto azioni più incisive e l'istituzione di un quadro di monitoraggio a livello dell'Unione, nonché obiettivi e indicatori chiari per quanto riguarda l'impegno a invertire questa tendenza. La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione di istituire adeguati meccanismi di governance e controllo per le azioni destinate ad affrontare le minacce che gravano sugli impollinatori.
(48)La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari [che sarà adottata il 22 giugno 2022, includere il titolo e il numero dell'atto adottato quando disponibile] mira a disciplinare uno dei fattori alla base della diminuzione degli impollinatori vietando l'uso di pesticidi nelle zone ecologicamente sensibili, molte delle quali sono disciplinate dal presente regolamento, ad esempio quelle che ospitano specie impollinatrici che nelle liste rosse europee sono classificate come a rischio di estinzione.
(49)Per disporre di prodotti alimentari sicuri, sostenibili, nutrienti e a prezzi accessibili sono necessari ecosistemi agricoli sostenibili, resilienti e ricchi di biodiversità. Gli ecosistemi agricoli ricchi di biodiversità aumentano inoltre la resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali, garantendo nel contempo la sicurezza degli alimenti e del loro approvvigionamento e creando nuovi posti di lavoro nelle zone rurali, in particolare posti di lavoro legati all'agricoltura biologica nonché al turismo rurale e alle attività ricreative. L'Unione deve pertanto migliorare la biodiversità dei suoi terreni agricoli ricorrendo ad una serie di pratiche esistenti utili o compatibili con il miglioramento della biodiversità, compresa l'agricoltura estensiva. L'agricoltura estensiva è essenziale per il mantenimento di molte specie e habitat nelle zone ricche di biodiversità. Esistono numerose pratiche agricole estensive che comportano molti benefici importanti per la protezione della biodiversità, dei servizi ecosistemici e degli elementi caratteristici del paesaggio, come l'agricoltura di precisione, l'agricoltura biologica, l'agroecologia, l'agrosilvicoltura e i prati permanenti a bassa intensità.
(50)È necessario adottare misure di ripristino per migliorare la biodiversità degli ecosistemi agricoli in tutta l'Unione, anche nelle zone non coperte dai tipi di habitat che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE. In assenza di un metodo comune di valutazione delle condizioni degli ecosistemi agricoli che consenta di fissare obiettivi di ripristino specifici per gli ecosistemi agricoli, è opportuno stabilire l'obbligo generale di migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli e misurarne il rispetto sulla base degli indicatori esistenti.
(51)Poiché l'avifauna in habitat agricolo è un indicatore chiave noto e ampiamente riconosciuto della salute degli ecosistemi agricoli, è opportuno fissare obiettivi per il suo ripristino. L'obbligo di raggiungere gli obiettivi si applicherebbe agli Stati membri e non ai singoli agricoltori. Gli Stati membri dovrebbero conseguire questi obiettivi mettendo in atto misure di ripristino efficaci nelle aree agricole, collaborando con gli agricoltori e altri portatori di interessi e sostenendoli nella progettazione e attuazione sul campo di queste misure.
(52)Gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei terreni agricoli, in particolare fasce tampone, maggese completo o con rotazione, siepi, alberi isolati o in gruppi, filari, bordi di campi, particelle, fossati, ruscelli, piccole zone umide, terrazzamenti, tumuli funerari (cairns), muretti di pietra, piccoli stagni e elementi culturali, offrono spazio alle piante e agli animali selvatici, compresi gli impollinatori, prevengono l'erosione e l'impoverimento del suolo, filtrano l'aria e l'acqua, sostengono la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la produttività agricola delle colture dipendenti dall'impollinazione. Anche gli alberi produttivi che fanno parte di sistemi agroforestali su terreni agricoli e gli elementi produttivi presenti nelle siepi non produttive possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata biodiversità, a condizione che non ricevano fertilizzanti o pesticidi e che il raccolto avvenga solo nei momenti in cui non compromette gli elevati livelli di biodiversità. È opportuno stabilire pertanto l'obbligo di garantire una tendenza all'aumento della quota di terreni agricoli che hanno elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità. Quest'obbligo consentirebbe all'Unione di rispettare uno degli altri impegni chiave della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, vale a dire destinare almeno il 10 % delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità. Sarebbe opportuno che anche altri indicatori esistenti registrassero una tendenza all'aumento, quali l'indice delle farfalle comuni (Grassland Butterfly Index) e gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati.
(53)La politica agricola comune (PAC) mira a sostenere e rafforzare la protezione dell'ambiente, compresa la biodiversità. La PAC si prefigge, tra l'altro, di contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. La nuova norma di condizionalità della PAC n. 8 sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 8) impone ai beneficiari di pagamenti per superficie di destinare almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni a riposo, e a mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio esistenti. La percentuale del 4 % da attribuire al rispetto di questa norma BCAA può essere ridotta al 3 % se sono soddisfatti determinati prerequisiti. Questo obbligo contribuirà a far sì che gli Stati membri registrino una tendenza positiva per quanto riguarda gli elementi caratteristici del paesaggio ad alta diversità sui terreni agricoli. Inoltre, nell'ambito della PAC, gli Stati membri hanno la possibilità di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole attuate dagli agricoltori sulle superfici agricole, che possono includere il mantenimento e la creazione di elementi caratteristici del paesaggio o di superfici non produttive. Analogamente, nei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri possono includere anche impegni agro-climatico-ambientali, compresa una migliore gestione degli elementi caratteristici del paesaggio che vada oltre la norma di condizionalità BCAA 8 e/o i regimi ecologici. Anche i progetti LIFE per la natura e la biodiversità contribuiranno a riportare la biodiversità dei terreni agricoli in Europa sulla via della ripresa entro il 2030, sostenendo l'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.
(54)Il ripristino e la riumidificazione dei suoli organici per uso agricolo (ossia in quanto praterie o terreni coltivati) che sono torbiere drenate contribuiscono a conseguire benefici significativi in termini di biodiversità, una riduzione importante delle emissioni di gas a effetto serra e altri benefici ambientali, contribuendo nel contempo alla diversificazione del paesaggio agricolo. Gli Stati membri possono scegliere tra un'ampia gamma di misure di ripristino per le torbiere drenate ad uso agricolo, che vanno dalla conversione delle terre coltivate in prati permanenti e da interventi di estensivizzazione accompagnati da una riduzione del drenaggio, alla piena riumidificazione con possibilità di uso produttivo delle torbiere (paludicoltura) o di insediamento di vegetazione che formerà la torba. I benefici climatici più significativi sono generati dal ripristino e dalla riumidificazione delle terre coltivate e dal ripristino dei prati intensivi. Per consentire un'attuazione flessibile dell'obiettivo di ripristino delle torbiere drenate per uso agricolo, gli Stati membri possono prendere in considerazione misure di ripristino e di riumidificazione delle torbiere drenate nelle zone dei siti di estrazione della torba nonché, in una certa misura, il ripristino e la riumidificazione delle torbiere drenate destinate ad altri usi (ad esempio le foreste) per contribuire al conseguimento degli obiettivi relativi alle torbiere drenate per uso agricolo.
(55)Al fine di sfruttare appieno i benefici in termini di biodiversità, il ripristino e la riumidificazione delle torbiere drenate dovrebbero estendersi al di là delle aree dei tipi di habitat delle zone umide di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE che devono essere ripristinate e ristabilite. I dati relativi all'estensione dei suoli organici e alle loro emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra sono monitorati in virtù degli obblighi di rendicontazione del settore LULUCF e resi disponibili negli inventari nazionali dei gas a effetto serra degli Stati membri trasmessi all'UNFCCC. Le torbiere ripristinate e riumidificate possono continuare ad essere valorizzate in modo produttivo con modalità diverse. Ad esempio, la paludicoltura - la pratica di coltivazione su torbiere umide - può comprendere la coltivazione di vari tipi di canne, alcuni tipi di legname, la coltivazione di mirtilli, di mirtilli rossi e di spagno e il pascolo di bufali d'acqua. Queste pratiche dovrebbero basarsi sui principi della gestione sostenibile e mirare a migliorare la biodiversità in modo da rivestire un valore elevato sia dal punto di vista finanziario che ecologico. La paludicoltura può inoltre essere vantaggiosa per diverse specie minacciate nell'Unione e può facilitare la connettività delle zone umide e delle popolazioni di specie ad esse associate nell'Unione. Il finanziamento di misure volte a ripristinare e a riumidificare le torbiere drenate e a compensare eventuali perdite di reddito può provenire da un'ampia gamma di fonti, tra cui le spese a carico del bilancio dell'Unione e i programmi di finanziamento dell'Unione.
(56)La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 ha sottolineato la necessità di ripristinare la biodiversità forestale. Le foreste e le altre superfici boschive coprono oltre il 43,5 % del territorio dell'UE. Gli ecosistemi forestali che ospitano una ricca biodiversità sono vulnerabili ai cambiamenti climatici ma sono anche un alleato naturale nell'adattamento e nella lotta ai cambiamenti climatici e ai rischi legati al clima, anche grazie alla loro funzione di stock di carbonio e di pozzi di assorbimento del carbonio. Forniscono inoltre molti altri servizi e benefici ecosistemici essenziali, quali legname e legno, prodotti alimentari e altri prodotti non legnosi, la regolazione del clima, la stabilizzazione del suolo, il contenimento dell'erosione e la depurazione dell'aria e dell'acqua.
(57)È necessario adottare misure di ripristino per migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali in tutta l'Unione, anche nelle zone che non ospitano tipi di habitat che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE. In assenza di un metodo comune per la valutazione dello stato degli ecosistemi forestali che consenta di fissare obiettivi di ripristino specifici per questi ecosistemi, è opportuno stabilire l'obbligo generale di migliorare la biodiversità negli ecosistemi forestali e misurarne il rispetto sulla base di indicatori esistenti, quali il legno morto in piedi e il legno morto a terra, la quota di foreste disetanee, la connettività forestale, l'indice dell'avifauna comune in habitat forestale (Common Forest Bird Index) e gli stock di carbonio organico.
(58)Gli obiettivi e gli obblighi di ripristino per gli habitat e le specie protetti a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, per gli impollinatori e per gli ecosistemi di acqua dolce, urbani, agricoli e forestali dovrebbero essere complementari e operare in sinergia, al fine di conseguire l'obiettivo generale di ripristinare gli ecosistemi nelle zone terrestri e marine dell'Unione. Le misure di ripristino necessarie per conseguire un obiettivo specifico contribuiranno in molti casi al conseguimento di altri obiettivi o l'adempimento di altri obblighi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto pianificare le misure di ripristino in modo strategico al fine di massimizzarne l'efficacia nel contribuire al ripristino della natura in tutta l'Unione. Le misure di ripristino dovrebbero inoltre essere pianificate in modo da concorrere alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, nonché alla prevenzione e al controllo dell'impatto delle catastrofi naturali. Dovrebbero mirare a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi, compreso il loro potenziale di produttività, tenendo conto del loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate. È importante che gli Stati membri elaborino piani nazionali di ripristino dettagliati sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili e che al pubblico siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione dei piani. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle condizioni e delle esigenze specifiche nel loro territorio, affinché i piani possano rispondere alle pressioni, alle minacce e ai fattori della perdita di biodiversità, e dovrebbero cooperare per garantire il ripristino e la connettività a livello transfrontaliero.
(59)Per garantire sinergie tra le diverse misure che sono state o devono essere messe in atto per proteggere, conservare e ripristinare la natura nell'Unione, nella preparazione dei loro piani nazionali di ripristino gli Stati membri dovrebbero tenere conto: delle misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000 e dei quadri di azioni prioritarie preparati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; delle misure per conseguire un buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE; delle strategie per l'ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell'Unione, preparate conformemente alla direttiva 2008/56/CE; dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico preparati nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284; delle strategie nazionali in materia di biodiversità e dei piani d'azione elaborati a norma dell'articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica, delle misure di conservazione adottate a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 e delle misure tecniche adottate a norma del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(60)Al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi del presente regolamento e della direttiva (UE) 2018/2001, del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, in particolare durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potenziale dei progetti di energia rinnovabile di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino della natura.
(61)Considerata l'importanza di affrontare in modo coerente le due sfide della perdita di biodiversità e dei cambiamenti climatici, il ripristino della biodiversità dovrebbe tenere conto della diffusione delle energie rinnovabili e viceversa. La comunicazione "REPowerEU: Azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili" afferma che gli Stati membri dovrebbero rapidamente censire, valutare e assicurare la disponibilità di zone terrestri e marine adatte alla realizzazione di progetti di energie rinnovabili, in funzione dei loro piani nazionali per l'energia e il clima, dei contributi all'obiettivo riveduto per il 2030 in materia di rinnovabili e di altri fattori quali la disponibilità di risorse, l'infrastruttura di rete e gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità. La proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e la raccomandazione della Commissione sull'accelerazione del rilascio delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia, entrambe adottate il 18 maggio 2022, prevedono anch'esse l'individuazione di zone di riferimento per le rinnovabili. Si tratta di luoghi specifici, sulla terraferma o in mare, particolarmente adatti all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, diversi dagli impianti di combustione a biomassa, in cui la diffusione di un tipo specifico di energia rinnovabile non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, tenuto conto delle particolarità del territorio selezionato. Gli Stati membri dovrebbero assegnare priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti, i siti delle infrastrutture di trasporto, i parcheggi, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, così come i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. Nella designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero evitare le zone protette e tenere conto dei loro piani nazionali di ripristino della natura. Gli Stati membri dovrebbero coordinare l'elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili. Durante la preparazione dei piani di ripristino della natura, gli Stati membri dovrebbero garantire sinergie con le zone di riferimento per le energie rinnovabili già designate e assicurare che il funzionamento delle zone di riferimento per le energie rinnovabili, comprese le procedure di autorizzazione applicabili nelle zone in questione previste dalla direttiva (UE) 2018/2001, rimanga invariato.
(62)Al fine di garantire sinergie con le misure di ripristino già pianificate o messe in atto negli Stati membri, i piani nazionali di ripristino dovrebbero riconoscerle e tenerne conto. Alla luce della relazione 2022 dell'IPCC, che ha sottolineato l'urgenza di interventi di ripristino degli ecosistemi degradati, gli Stati membri dovrebbero attuare queste misure parallelamente alla preparazione dei piani di ripristino.
(63)I piani nazionali di ripristino dovrebbero inoltre tenere conto dei risultati dei progetti di ricerca pertinenti per la valutazione dello stato degli ecosistemi, l'individuazione e l'attuazione di misure di ripristino e le attività di monitoraggio.
(64)È opportuno tener conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede misure specifiche a loro sostegno. Come previsto anche dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla protezione e al ripristino degli ecosistemi delle regioni ultraperiferiche, per via della loro eccezionale ricchezza sotto il profilo della biodiversità.
(65)L'Agenzia europea dell'ambiente ("AEA") dovrebbe sostenere gli Stati membri nella preparazione dei piani nazionali di ripristino e nel monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di ripristino. La Commissione dovrebbe valutare se i piani nazionali di ripristino sono adeguati al conseguimento di tali obiettivi e all'adempimento di tali obblighi.
(66)Dalla relazione della Commissione sullo stato della natura del 2020 è emerso che una parte sostanziale delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE, in particolare sullo stato di conservazione e sulle tendenze degli habitat e delle specie che le direttive proteggono, proviene da indagini parziali o si basa unicamente sul parere di esperti. La relazione ha inoltre indicato che lo stato di diversi tipi di habitat e specie protetti a norma della direttiva 92/43/CEE è ancora sconosciuto. È necessario colmare queste lacune di conoscenze e investire nel monitoraggio e nella sorveglianza al fine di fondare i piani nazionali su informazioni solide e scientificamente comprovate. Per aumentare la tempestività, l'efficacia e la coerenza di vari metodi di monitoraggio, il monitoraggio e la sorveglianza dovrebbero utilizzare al meglio i risultati dei progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'Unione e le nuove tecnologie, come il monitoraggio in situ e il telerilevamento, utilizzando i dati e i servizi spaziali forniti nell'ambito del programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). Le missioni dell'UE "Far rivivere i nostri mari e le nostre acque", "Adattamento ai cambiamenti climatici" e "Un patto europeo per i suoli" sosterranno l'attuazione degli obiettivi di ripristino.
(67)Al fine di monitorare i progressi compiuti nell'attuazione dei piani nazionali di ripristino, le misure di ripristino messe in atto, le zone soggette a misure di ripristino e i dati sull'inventario delle barriere alla continuità fluviale, è opportuno introdurre un sistema che imponga agli Stati membri di istituire, tenere aggiornati e rendere accessibili i dati sui risultati del monitoraggio. La comunicazione elettronica dei dati alla Commissione dovrebbe avvenire mediante il sistema Reportnet dell'AEA, mirando a limitare il più possibile gli oneri amministrativi a carico di tutte le entità. Al fine di garantire un'infrastruttura adeguata per l'accesso del pubblico e la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, basare le specifiche dei dati su quelle previste dalle direttive 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(68)Affinché il presente regolamento sia attuato efficacemente, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri, su loro richiesta, attraverso lo strumento di sostegno tecnico che fornisce un'assistenza tecnica su misura per l'elaborazione e l'attuazione delle riforme. Il sostegno tecnico è destinato, ad esempio, a rafforzare la capacità amministrativa, armonizzare i quadri legislativi e condividere le migliori pratiche.
(69)La Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi e nell'adempimento degli obblighi di ripristino previsti dal presente regolamento, sulla base di relazioni intermedie a livello dell'Unione elaborate dall'AEA nonché di altre analisi e relazioni messe a disposizione dagli Stati membri in settori strategici pertinenti, quali la politica di tutela della natura, la politica marittima e la politica in materia di acqua.
(70)Per garantire il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, è indispensabile effettuare adeguati investimenti pubblici e privati a favore del ripristino; gli Stati membri dovrebbero integrare nei rispettivi bilanci nazionali la spesa per gli obiettivi di biodiversità, anche in relazione ai costi di opportunità e di transizione derivanti dall'attuazione dei piani nazionali di ripristino, e indicare le modalità di utilizzo dei finanziamenti dell'Unione. Per quanto riguarda il finanziamento dell'Unione, le spese a carico del bilancio dell'Unione e dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), il
Fondo europeo per gli affari marittimi e l'acquacoltura
(FEAMPA), il
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), il
Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA), il
Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), il
Fondo di coesione
e il Fondo per una transizione giusta, nonché il programma quadro di ricerca e innovazione, Orizzonte Europa, contribuiscono agli obiettivi di biodiversità con l'ambizione di destinare il 7,5 % nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021‑2027 agli obiettivi di biodiversità. Il
dispositivo per la ripresa e la resilienza
(RRF) è un'altra fonte di finanziamento per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Con riferimento al programma LIFE, si dovrebbe prestare particolare attenzione all'uso appropriato dei progetti strategici di tutela della natura (SNaPs) in quanto strumenti specifici che potrebbero sostenere l'attuazione del presente regolamento, integrando in modo efficace ed efficiente le risorse finanziarie disponibili.
(71)Esistono una serie di iniziative dell'UE, nazionali e private per incentivare i finanziamenti privati, come il programma InvestEU, che offre l'opportunità di mobilitare finanziamenti pubblici e privati per sostenere, tra l'altro la valorizzazione della natura e della biodiversità attraverso progetti di infrastrutture verdi e blu e il sequestro del carbonio nei suoli agricoli come modello imprenditoriale verde.
(72)Gli Stati membri dovrebbero promuovere un approccio equo e trasversale alla preparazione e all'attuazione dei loro piani nazionali di ripristino, includendo processi di partecipazione del pubblico e tenendo conto delle esigenze delle comunità e dei portatori di interessi locali.
(73)A norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, i piani strategici della PAC dovrebbero essere coerenti e contribuire al conseguimento dei target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi elencati all'allegato XIII. Sarebbe opportuno tenere conto del presente regolamento sul ripristino della natura quando, a norma dell'articolo 159 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione riesaminerà, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco di cui all'allegato XIII di tale regolamento.
(74)In linea con l'impegno assunto nell'8º programma di azione per l'ambiente fino al 2030, gli Stati membri dovrebbero eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente a livello nazionale, utilizzando al meglio gli strumenti di mercato e gli strumenti di bilancio verdi, anche quelli necessari per garantire una transizione socialmente equa, e sostenendo le imprese e gli altri portatori di interessi nello sviluppo di pratiche contabili standardizzate per quanto riguarda il capitale naturale.
(75)Al fine di garantire il necessario adeguamento del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati da I a VII al fine di adeguare i gruppi di habitat, aggiornare le informazioni sull'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo, nonché adeguare l'elenco degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli, l'elenco degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi forestali e l'elenco delle specie marine in base alle evidenze scientifiche più recenti e agli esempi di misure di ripristino. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201652. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(76)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare il metodo di monitoraggio degli impollinatori, i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV e gli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI, per elaborare un quadro per la fissazione dei livelli soddisfacenti degli impollinatori, di indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV e di indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI, per predisporre un formato tipo per i piani nazionali di ripristino, per definire il formato, la struttura e le modalità dettagliate della comunicazione elettronica dei dati e delle informazioni alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(77)La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la valutazione dovrebbe fondarsi sui criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto delle opzioni di azione ulteriore. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di stabilire ulteriori obiettivi di ripristino, sulla base di metodi comuni di valutazione dello stato degli ecosistemi non contemplati dagli articoli 4 e 5, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.
(78)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
1.Il presente regolamento stabilisce norme destinate a contribuire:
(a)al recupero a lungo termine, in modo continuo e duraturo, della biodiversità e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell'Unione attraverso il ripristino degli ecosistemi;
(b)al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
(c)all'adempimento degli impegni internazionali dell'Unione.
2.Il presente regolamento istituisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano senza indugio misure di ripristino efficaci basate sulla superficie che insieme coprono, entro il 2030, almeno il 20 % delle zone terrestri e marine dell'Unione e, entro il 2050, tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino.
Articolo 2
Ambito geografico
Il presente regolamento si applica agli ecosistemi di cui agli articoli da 4 a 10:
(a)sul territorio degli Stati membri;
(b)nelle acque, nei fondali e nei sottosuoli situati al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro esercita diritti sovrani, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.
Articolo 3
Definizioni
Si applicano le seguenti definizioni:
(1)"ecosistema": complesso dinamico di comunità di piante, animali e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie;
(2)"habitat di una specie": ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
(3)"ripristino": processo volto ad aiutare, attivamente o passivamente, un ecosistema a recuperare il buono stato o ad avvicinarvisi, un tipo di habitat a recuperare il miglior stato possibile e la sua superficie di riferimento favorevole, a un habitat di una specie a recuperare qualità e quantità sufficienti, o le popolazioni di specie a recuperare livelli soddisfacenti, come mezzo di conservazione o rafforzamento della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi;
(4)"buono stato": stato in cui le caratteristiche fondamentali di un ecosistema, vale a dire il suo stato fisico, chimico, strutturale, funzionale e di composizione, e le sue caratteristiche paesaggistiche e stagionali, riflettono l'elevato livello di integrità, stabilità e resilienza ecologica necessario per garantirne il mantenimento a lungo termine;
(5)"superficie di riferimento favorevole": superficie totale di un tipo di habitat in una data regione biogeografica o marina a livello nazionale che è considerata il minimo necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine del tipo di habitat e delle specie che ospita, e di tutte le sue variazioni ecologiche significative nella sua area di ripartizione naturale, costituita dalla superficie del tipo di habitat e, se tale superficie non è sufficiente, da quella necessaria per il ripristino del tipo di habitat;
(6)"qualità sufficiente dell'habitat": qualità dell'habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine ad essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale;
(7)"quantità sufficiente dell'habitat": quantità dell'habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine ad essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale;
(8)"impollinatore": animale selvatico che trasporta polline dall'antera allo stigma di una pianta, consentendo la fertilizzazione e la produzione di sementi;
(9)"diminuzione delle popolazioni di impollinatori": diminuzione dell'abbondanza e/o della diversità degli impollinatori;
(10)"unità amministrativa locale" o "LAU": divisione amministrativa di basso livello di uno Stato membro al di sotto del livello di provincia, regione o stato istituita conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(11)"città": unità amministrative locali (LAU) in cui almeno il 50 % della popolazione vive in uno o più centri urbani, percentuale misurata utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;
(12)"piccole città e sobborghi": unità amministrative locali (LAU) in cui meno del 50 % della popolazione vive in un centro urbano ma almeno il 50 % vive in un agglomerato urbano, percentuali misurate utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;
(13)"spazi verdi urbani": tutte le aree verdi urbane - foreste di latifoglie; foreste di conifere; foreste miste; formazioni erbose naturali; lande e brughiere; arbusti boschivi di transizione e aree scarsamente vegetate - presenti nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolate sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(14)"copertura della volta arborea urbana": superficie totale di copertura arborea nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati di sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(15)"zona di riferimento per le energie rinnovabili": zona di riferimento quale definita all'articolo 2, punto 9 bis), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
CAPO II
OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO
Articolo 4
Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce
1.Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato I che non lo sono. Queste misure sono attuate entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12, entro il 2040 su almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 su almeno il 90 % di tale superficie.
2.Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per ristabilire i tipi di habitat di cui all'allegato I nelle zone non coperte da tali tipi di habitat. Queste misure sono attuate entro il 2030 in zone che rappresentano almeno il 30 % della superficie complessiva supplementare necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole totale di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato I, quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12, entro il 2040 in zone che rappresentano almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 in zone che rappresentano il 100 % di tale superficie.
3.Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce degli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE che sono necessarie per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti.
4.La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sulle evidenze scientifiche più recenti relative allo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato I, misurato in base alla struttura e alle funzioni necessarie per il loro mantenimento a lungo termine, compreso il mantenimento delle loro specie tipiche di cui all'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE, nonché alla qualità e alla quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Le zone in cui i tipi di habitat elencati nell'allegato I sono in uno stato sconosciuto sono considerate non in buono stato.
5.Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto della necessità di migliorare la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato I e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 3 presenti in questi tipi di habitat.
6.Gli Stati membri provvedono affinché le zone soggette a misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di cui all'allegato I fino al raggiungimento di un buono stato e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat. Gli Stati membri provvedono affinché le zone in cui è stato raggiunto un buono stato di conservazione e una qualità sufficiente degli habitat delle specie non si deteriorino.
7.Gli Stati membri provvedono affinché le aree che ospitano i tipi di habitat di cui all'allegato I non si deteriorino.
8.Al di fuori dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 7 è giustificato se è dovuto a:
(a)casi di forza maggiore;
(b)trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o
(c)un progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso.
9.Per i siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 7 è giustificato se è dovuto a:
(a)casi di forza maggiore;
(b)trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o
(c)un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.
10.Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi:
(a)un aumento della superficie di habitat in buono stato per i tipi di habitat di cui all'allegato I fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica del loro territorio;
(b)una tendenza positiva verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.
Articolo 5
Ripristino degli ecosistemi marini
1.Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non lo sono. Queste misure sono attuate entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12, entro il 2040 su almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 e su almeno il 90 % di tale superficie.
2.Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per ristabilire i tipi di habitat di cui all'allegato II nelle zone non coperte da tali tipi di habitat. Queste misure sono attuate entro il 2030 in zone che rappresentano almeno il 30 % della superficie complessiva supplementare necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole totale di ciascun gruppo di tipi di habitat, quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12, entro il 2040 in zone che rappresentano almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 in zone che rappresentano il 100 % di tale superficie.
3.Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat marini degli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE che sono necessarie per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti.
4.La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sule evidenze scientifiche più recenti relative allo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II, misurato in base alla struttura e alle funzioni necessarie per il loro mantenimento a lungo termine, compreso il mantenimento delle loro specie tipiche di cui all'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE, nonché alla qualità e alla quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Le zone in cui i tipi di habitat elencati nell'allegato II sono in uno stato sconosciuto sono considerate non in buono stato.
5.Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto della necessità di migliorare la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato II e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 3 presenti in tali tipi di habitat.
6.Gli Stati membri provvedono affinché le zone soggette a misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino al raggiungimento di un buono stato e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat. Gli Stati membri provvedono affinché le zone in cui è stato raggiunto un buono stato di conservazione e una qualità sufficiente degli habitat delle specie non si deteriorino.
7.Gli Stati membri provvedono affinché le zone che ospitano i tipi di habitat di cui all'allegato II non si deteriorino.
8.Al di fuori dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 7 è giustificato se è dovuto a:
(a)casi di forza maggiore;
(b)trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o
(c)un progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso.
9.Per i siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 7 è giustificato se è dovuto a:
(a)casi di forza maggiore;
(b)trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o
(c)un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.
10.Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi:
(a)un aumento della superficie di habitat in buono stato per i tipi di habitat di cui all'allegato II fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica del loro territorio;
(b)una tendenza positiva verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.
Articolo 6
Ripristino degli ecosistemi urbani
1.Gli Stati membri provvedono affinché nel 2030 non si registri alcuna perdita netta di spazi verdi urbani né di copertura arborea urbana rispetto al 2021, in tutte le città, le piccole città e i sobborghi.
2.Gli Stati membri provvedono affinché entro il 2040 la superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi sia aumentata di almeno il 3 % della superficie totale delle città, delle piccole città e dei sobborghi rispetto al 2021, e di almeno il 5 % entro il 2050. Inoltre, gli Stati membri garantiscono:
(a)la presenza di almeno il 10 % di copertura arborea urbana in tutte le città, piccole città e sobborghi entro il 2050; e
(b)un guadagno netto di spazi verdi urbani integrati negli edifici e nelle infrastrutture esistenti e nuovi, anche attraverso ristrutturazioni e rinnovi, in tutte le città, piccole città e sobborghi.
Articolo 7
Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali
delle relative pianure alluvionali
1.Gli Stati membri compilano un inventario delle barriere alla connettività longitudinale e laterale delle acque superficiali e individuano quelle da rimuovere al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4 e dell'obiettivo dell'Unione di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030, fatti salvi la direttiva 2000/60/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, e il regolamento 1315/2013, in particolare l'articolo 15.
2.Gli Stati membri rimuovono le barriere alla connettività longitudinale e laterale delle acque superficiali individuate a norma del paragrafo 1, conformemente al piano per la loro rimozione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera f). Nell'eliminare le barriere, gli Stati membri considerano innanzitutto quelle obsolete, ossia quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico o altri usi.
3.Gli Stati membri integrano l'eliminazione delle barriere di cui al paragrafo 2 con le misure necessarie per migliorare le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali.
Articolo 8
Ripristino delle popolazioni di impollinatori
1.Gli Stati membri invertono la diminuzione delle popolazioni di impollinatori entro il 2030 e conseguono successivamente una tendenza all'aumento di queste popolazioni, misurata ogni tre anni dopo il 2030, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
2.La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire un metodo di monitoraggio delle popolazioni di impollinatori. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
3.Il metodo di cui al paragrafo 2 fornisce un approccio standardizzato per rilevare i dati annuali sull'abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici e per valutare l'evoluzione della popolazione degli impollinatori.
Articolo 9
Ripristino degli ecosistemi agricoli
1.Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.
2.Gli Stati membri raggiungono una tendenza all'aumento a livello nazionale per ciascuno dei seguenti indicatori negli ecosistemi agricoli, illustrati nell'allegato IV, misurata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni tre anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3:
(a)indice delle farfalle comuni;
(b)stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati;
(c)percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità.
3.Gli Stati membri mettono in atto misure di ripristino affinché l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo a livello nazionale basato sulle specie indicate nell'allegato V, indicizzato il... [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] = 100, raggiunga i seguenti livelli:
(a)110 entro il 2030, 120 entro il 2040 e 130 entro il 2050, per gli Stati membri che figurano nell'allegato V con popolazioni storicamente più depauperate nelle zone agricole;
(b)105 entro il 2030, 110 entro il 2040 e 115 entro il 2050, per gli Stati membri che figurano nell'allegato IV con popolazioni storicamente meno depauperate nelle zone agricole.
4.Per i suoli organici a uso agricolo che costituiscono torbiere drenate, gli Stati membri mettono in atto misure di ripristino. Queste misure sono messe in atto su almeno:
(a)il 30 % di tali superfici entro il 2030, di cui almeno un quarto è riumidificato;
(b)il 50 % di tali superfici entro il 2040, di cui almeno metà è riumidificato;
(c)il 70 % di tali superfici entro il 2050, di cui almeno metà è riumidificato.
Gli Stati membri possono mettere in atto misure di ripristino, compresa la riumidificazione, nelle zone dei siti di estrazione della torba e conteggiarle come zone che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, lettere a), b) e c).
Inoltre, gli Stati membri possono predisporre misure di ripristino per riumidificare i suoli organici che costituiscono torbiere drenate destinate a usi del suolo diversi dall'uso agricolo e dall'estrazione della torba e conteggiare tali zone riumidificate come zone che contribuiscono, fino a un massimo del 20 %, al conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, lettere a), b) e c).
Articolo 10
Ripristino degli ecosistemi forestali
1.Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi forestali, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.
2.Gli Stati membri raggiungono una tendenza all'aumento a livello nazionale per ciascuno dei seguenti indicatori negli ecosistemi forestali, illustrati nell'allegato VI, misurata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni tre anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3:
(a)legno morto in piedi;
(b)legno morto a terra;
(c)percentuale di foreste disetanee;
(d)connettività forestale;
(e)indice dell'avifauna comune in habitat forestale;
(f)stock di carbonio organico.
CAPO III
PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO
Articolo 11
Preparazione dei piani nazionali di ripristino
1.Gli Stati membri preparano i piani nazionali di ripristino e effettuano il monitoraggio e le ricerche preliminari opportuni per individuare le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.
2.Gli Stati membri quantificano la superficie che deve essere ripristinata per raggiungere gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli 4 e 5, tenendo conto dello stato dei tipi di habitat di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e della qualità e quantità degli habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 3, presenti sul loro territorio. La quantificazione si basa, tra l'altro sulle informazioni seguenti:
(a)per ciascun tipo di habitat:
(i) la superficie totale dell'habitat e una carta della sua distribuzione attuale;
(ii) la superficie dell'habitat che non è in buono stato;
(iii) la superficie di riferimento favorevole, tenendo conto delle perdite documentate almeno negli ultimi 70 anni e delle modifiche delle condizioni ambientali previste dovute ai cambiamenti climatici;
(iv) le zone più adatte al ripristino dei tipi di habitat in considerazione delle modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici;
(b)la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie necessarie per conseguire il loro stato di conservazione soddisfacente, tenendo conto delle zone più adatte al ripristino di questi habitat, e la connettività necessaria tra gli habitat affinché le popolazioni di specie possano prosperare, nonché le modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici.
3.Gli Stati membri fissano, al più tardi entro il 2030, i livelli soddisfacenti per ciascuno degli indicatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, mediante un processo e una valutazione aperti ed efficaci, basati sulle evidenze scientifiche più recenti e, se disponibile, sul quadro di cui all'articolo 17, paragrafo 9.
4.Gli Stati membri individuano e mappano le zone agricole e forestali che necessitano di ripristino, in particolare le zone che, a causa dell'intensificazione o di altri fattori di gestione, necessitano di una connettività e di una diversità paesaggistica maggiori.
5.Gli Stati membri individuano le sinergie con la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai medesimi e la prevenzione delle catastrofi e stabiliscono di conseguenza l'ordine di priorità delle misure di ripristino. Gli Stati membri tengono conto anche degli elementi seguenti:
(a)il loro piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999;
(b)la loro strategia a lungo termine di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999;
(c)l'obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
6.Gli Stati membri coordinano l'elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili. In fase di preparazione dei piani di ripristino della natura, gli Stati membri garantiscono sinergie con le zone di riferimento per le energie rinnovabili già designate e si adoperano affinché il funzionamento delle zone di riferimento per le energie rinnovabili, comprese le procedure di autorizzazione applicabili in queste zone previste dalla direttiva (UE) 2018/2001, rimanga invariato.
7.In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri tengono conto degli elementi seguenti:
(a)le misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE;
(b)i quadri di azioni prioritarie preparati conformemente alla direttiva 92/43/CEE;
(c)le misure volte a conseguire un buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici che figurano nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE;
(d)le strategie per l'ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell'Unione, preparate conformemente alla direttiva 2008/56/CE;
(e)i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico preparati nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284;
(f)le strategie e i piani d'azione nazionali in materia di biodiversità elaborati conformemente all'articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica;
(g)le misure di conservazione adottate nell'ambito della politica comune della pesca.
8.In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri si avvalgono dei diversi esempi di misure di ripristino di cui all'allegato VII, in funzione delle condizioni nazionali e locali specifiche e delle evidenze scientifiche più recenti.
9.In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri mirano a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi, nonché il loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate.
10.Ove possibile, gli Stati membri promuovono sinergie con i piani nazionali di ripristino di altri Stati membri, in particolare per gli ecosistemi transfrontalieri.
11.Gli Stati membri si adoperano affinché la preparazione del piano di ripristino sia aperta, inclusiva ed efficace e che al pubblico siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione dei piani. Le consultazioni sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 10 della direttiva 2001/42/CE.
Articolo 12
Contenuto dei piani nazionali di ripristino
1.Il piano nazionale di ripristino copre il periodo fino al 2050 e prevede scadenze intermedie corrispondenti agli obiettivi e agli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10.
2.Gli Stati membri includono gli elementi seguenti nei rispettivi piani nazionali di ripristino, utilizzando il formato tipo a norma del paragrafo 4:
(a)la quantificazione delle zone da ripristinare per raggiungere gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli da 4 a 10 sulla base dei lavori preparatori svolti a norma dell'articolo 11 e le mappe georeferenziate di tali zone;
(b)una descrizione delle misure di ripristino previste o attuate per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10 che precisi quali tra queste misure sono previste, o attuate, nell'ambito della rete Natura 2000 istituita a norma della direttiva 92/43/CEE;
(c)un'indicazione delle misure atte a garantire che le zone coperte dai tipi di habitat elencati negli allegati I e II non si deteriorino nelle zone in cui è stato raggiunto un buono stato e che gli habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 3, non si deteriorino nelle zone in cui è stata raggiunta una qualità sufficiente degli habitat delle specie, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 5, paragrafo 6;
(d)un'indicazione delle misure atte a garantire che le zone coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II non si deteriorino, conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 7;
(e)l'inventario delle barriere e le barriere da rimuovere individuate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, il piano per la loro rimozione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e una stima della lunghezza dei fiumi a scorrimento libero da conseguire mediante la rimozione di queste barriere entro il 2030 ed entro il 2050, e qualsiasi altra misura volta a ristabilire le funzioni naturali delle pianure alluvionali conformemente all'articolo 7, paragrafo 3;
(f)il calendario per l'attuazione delle misure di ripristino a norma degli articoli da 4 a 10;
(g)una sezione specifica che stabilisca misure di ripristino su misura nelle regioni ultraperiferiche, ove opportuno;
(h)il monitoraggio delle zone soggette a ripristino conformemente agli articoli 4 e 5, il processo per valutare l'efficacia delle misure di ripristino messe in atto a norma degli articoli da 4 a 10 e per rivederle ove necessario a garantire il rispetto degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10;
(i)un'indicazione delle disposizioni atte a garantire gli effetti continui, a lungo termine e duraturi delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 10;
(j)i benefici collaterali previsti per la mitigazione dei cambiamenti climatici associati alle misure di ripristino nel corso del tempo, nonché i benefici socioeconomici più ampi di tali misure;
(k)una sezione specifica che illustri in che modo il piano nazionale di ripristino tiene conto degli elementi seguenti:
(i) la pertinenza degli scenari di cambiamento climatico per la pianificazione del tipo e dell'ubicazione delle misure di ripristino;
(ii) il potenziale delle misure di ripristino in termini di riduzione al minimo dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla natura, di prevenzione delle catastrofi naturali e di sostegno all'adattamento;
(iii) sinergie con le strategie o i piani nazionali di adattamento e le relazioni nazionali di valutazione del rischio di catastrofi;
(iv) una panoramica dell'interazione tra le misure incluse nel piano nazionale di ripristino e il piano nazionale per l'energia e il clima;
(l)la stima delle esigenze di finanziamento per l'attuazione delle misure di ripristino, che comprende la descrizione del sostegno ai soggetti interessati dalle misure di ripristino o da altri nuovi obblighi derivanti dal presente regolamento, e i mezzi di finanziamento previsti, pubblici o privati, compreso il (co)-finanziamento con strumenti di finanziamento dell'Unione;
(m)un'indicazione delle sovvenzioni che incidono negativamente sul conseguimento degli obiettivi e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento;
(n)una sintesi del processo di preparazione e stesura del piano nazionale di ripristino, comprese informazioni sulla partecipazione del pubblico e sul modo in cui sono state prese in considerazione le esigenze delle comunità locali e dei portatori di interessi;
(o)una sezione specifica che indichi in che modo le osservazioni della Commissione sul progetto di piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 14, paragrafo 4, sono state prese in considerazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. Se non dà seguito a un'osservazione della Commissione, o a una parte considerevole della stessa, lo Stato membro fornisce le sue motivazioni.
3.I piani nazionali di ripristino includono, se del caso, le misure di conservazione che lo Stato membro intende adottare nell'ambito della politica comune della pesca, comprese le misure di conservazione contenute nelle raccomandazioni comuni che lo Stato membro intende presentare conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, e tutte le informazioni pertinenti su tali misure.
4.La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire un formato tipo per i piani nazionali di ripristino. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. La Commissione è assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) nell'elaborazione del formato tipo.
Articolo 13
Presentazione dei progetti di piano nazionale di ripristino
Gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di piano nazionale di ripristino di cui agli articoli 11 e 12 entro il... [OP: inserire la data = primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
Articolo 14
Valutazione dei piani nazionali di ripristino
1.La Commissione valuta i progetti di piani nazionali di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento. In sede di valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro.
2.Nel valutare il progetto di piano nazionale di ripristino, la Commissione ne valuta la conformità all'articolo 12, l'adeguatezza rispetto agli obiettivi e agli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10, nonché agli obiettivi generali dell'Unione di cui all'articolo 1, agli obiettivi specifici di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero nell'Unione entro il 2030 e l'obiettivo di coprire almeno il 10 % della superficie agricola dell'Unione con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità entro il 2030.
3.Ai fini della valutazione dei progetti di piani nazionali di ripristino, la Commissione è assistita da esperti o dall'AEA.
4.La Commissione può rivolgere osservazioni agli Stati membri entro sei mesi dalla data di ricevimento del progetto di piano nazionale di ripristino.
5.Gli Stati membri tengono debitamente conto delle eventuali osservazioni della Commissione nel loro piano nazionale di ripristino definitivo.
6.Gli Stati membri mettono a punto, pubblicano e presentano alla Commissione il piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento delle osservazioni della Commissione.
Articolo 15
Riesame dei piani nazionali di ripristino
1.Gli Stati membri riesaminano i rispettivi piani nazionali di ripristino almeno una volta ogni 10 anni, conformemente agli articoli 11 e 12, tenendo conto dei progressi compiuti nell'attuazione dei piani, delle migliori evidenze scientifiche disponibili e delle conoscenze disponibili sui cambiamenti o i cambiamenti attesi delle condizioni ambientali dovuti ai cambiamenti climatici.
2.Qualora risulti che le misure stabilite nel piano nazionale di ripristino non saranno sufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10, sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 17, gli Stati membri rivedono il piano nazionale di ripristino includendovi misure aggiuntive.
3.Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, e della valutazione di cui all'articolo 18, paragrafi 4 e 5, se ritiene che i progressi compiuti dallo Stato membro siano insufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10, la Commissione può esigere che lo Stato membro presenti un progetto aggiornato di piano nazionale di ripristino contenente misure aggiuntive. Il piano nazionale di ripristino aggiornato con misure aggiuntive è pubblicato e trasmesso entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione.
Articolo 16
Accesso alla giustizia
1.Gli Stati membri provvedono, nel quadro della legislazione nazionale, affinché i membri del pubblico che vantino un interesse sufficiente o che facciano valere la violazione di un diritto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale dei piani nazionali di ripristino e le eventuali omissioni delle autorità competenti, indipendentemente dal ruolo svolto dai membri del pubblico durante il processo di preparazione e stesura del piano nazionale di ripristino.
2.Le nozioni di "interesse sufficiente" e "violazione di un diritto" sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l'obiettivo di offrire al pubblico un ampio accesso alla giustizia. Ai fini del paragrafo 1, si considera che una organizzazione non governativa di promozione della tutela ambientale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge nazionale abbia un interesse sufficiente e abbia diritti suscettibili di violazione.
3.Le procedure di ricorso di cui al paragrafo 1 sono obiettive, eque, rapide e gratuite o non eccessivamente onerose e offrono rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi.
4.Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico disponga di informazioni pratiche sulla possibilità di promuovere i procedimenti di natura amministrativa e giurisdizionale di cui al presente articolo.
CAPO IV
MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE
Articolo 17
Monitoraggio
1.Gli Stati membri monitorano quanto segue:
(a)lo stato e la tendenza dello stato dei tipi di habitat, nonché la qualità e la tendenza della qualità degli habitat delle specie di cui agli articoli 4 e 5 nelle zone soggette a misure di ripristino sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera h);
(b)la superficie dello spazio verde urbano e della copertura della volta arborea nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi di cui all'articolo 6;
(c)gli indicatori della biodiversità negli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV;
(d)le popolazioni delle specie dell'avifauna comune in habitat agricolo di cui all'allegato V;
(e)gli indicatori della biodiversità negli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI;
(f)l'abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici, secondo il metodo stabilito a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;
(g)la superficie e lo stato delle aree coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II, sull'insieme del loro territorio;
(h)la superficie e la qualità dell'habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 3, sull'insieme del loro territorio.
2.Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera a), ha inizio non appena vengono messe in atto le misure di ripristino.
3.Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), inizia il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].
4.Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera f), inizia un anno dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
5.Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per quanto riguarda gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati e la percentuale di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio a elevata diversità, e lettera e) per quanto riguarda il legno morto in piedi, il legno morto a terra, la quota di foreste disetanee, la connettività forestale e gli stock di carbonio organico, è effettuato almeno ogni tre anni e, ove possibile, ogni anno. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda l'indice delle farfalle comuni, lettere d) ed e), per quanto riguarda l'indice dell'avifauna comune in habitat forestale, e lettera f), per quanto riguarda le specie di impollinatori è effettuato ogni anno. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettere g) e h), è effettuato almeno ogni sei anni ed è coordinato con il ciclo di relazioni di cui all'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE.
6.Gli Stati membri provvedono affinché gli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e gli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a), b) e f), del presente regolamento siano monitorati in modo coerente con il monitoraggio richiesto a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/1999.
7.Gli Stati membri rendono pubblici i dati generati dal monitoraggio effettuato a norma del presente articolo, conformemente alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alle frequenze di monitoraggio di cui al paragrafo 5.
8.I sistemi di monitoraggio degli Stati membri operano sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e massimizzano l'accesso e l'uso dei dati e servizi ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra (servizi Copernicus), sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati.
9.La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di:
(a)precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV;
(b)precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI;
(c)elaborare un quadro per la fissazione dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Articolo 18
Comunicazione
1.Gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione la zona oggetto delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 10 e le barriere di cui all'articolo 7 che sono state rimosse, su base annuale a decorrere dal [OP: inserire la data = data di entrata in vigore del presente regolamento].
2.Almeno ogni tre anni gli Stati membri comunicano per via elettronica i dati e le informazioni seguenti alla Commissione, assistita dall'AEA:
(a)i progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale di ripristino, nella messa in atto delle misure di ripristino, nel conseguimento degli obiettivi finali e nell'adempimento degli obblighi stabiliti a norma degli articoli da 4 a 10;
(b)i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 17. I risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere g) e h), dovrebbero essere presentati anche sotto forma di mappe georeferenziate;
(c)l'ubicazione e l'estensione delle zone soggette alle misure di ripristino di cui all'articolo 4, all'articolo 5 e all'articolo 9, paragrafo 4, compresa una loro mappa georeferenziata;
(d)l'inventario aggiornato delle barriere di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
(e)informazioni sui progressi compiuti nel far fronte alle esigenze di finanziamento, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera l), compreso un esame dell'investimento effettivo rispetto alle ipotesi di investimento iniziale.
Le prime relazioni sono presentate nel giugno 2031, per il periodo fino al 2030.
3.La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato, la struttura e le modalità dettagliate per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. La Commissione è assistita dall'AEA nella redazione del formato, della struttura e delle modalità dettagliate della comunicazione elettronica.
4.L'AEA presenta alla Commissione una panoramica tecnica annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 e dell'articolo 17, paragrafo 7.
5.L'AEA presenta alla Commissione una relazione tecnica a livello dell'Unione sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. Può inoltre utilizzare le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 18 della direttiva 2008/56/CE. La relazione è trasmessa entro giugno 2032 e le successive relazioni sono trasmesse ogni tre anni.
6.A partire dal 2029 ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
7.Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano adeguate e aggiornate e siano accessibili al pubblico conformemente alle direttive 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2007/2/CE e (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio.
CAPO V
DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO
Articolo 19
Modifica degli allegati
1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato I per adeguare i gruppi di tipi di habitat.
2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato II per adeguare l'elenco dei tipi di habitat e i gruppi di tipi di habitat.
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato III per adeguare l'elenco delle specie marine di cui all'articolo 5 in base alle evidenze scientifiche più recenti.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato IV per adeguare la descrizione, l'unità e la metodologia degli indicatori per gli ecosistemi agricoli in base alle evidenze scientifiche più recenti.
5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato V per aggiornare l'elenco delle specie utilizzate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo negli Stati membri.
6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato VI per adeguare la descrizione, l'unità e la metodologia degli indicatori per gli ecosistemi forestali in base alle evidenze scientifiche più recenti.
7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato VII per adeguare l'elenco degli esempi di misure di ripristino.
Articolo 20
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.La delega di potere di cui all'articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 21
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22
Riesame
1.La Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2035.
2.La Commissione presenta una relazione sui principali risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, tenendo conto della necessità di stabilire ulteriori obiettivi di ripristino, sulla base di metodi comuni per valutare lo stato degli ecosistemi non contemplati dagli articoli 4 e 5, e delle evidenze scientifiche più recenti.
Articolo 23
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo al ripristino della natura.
1.2.Settore/settori interessati
Settore: 09 - Ambiente e azione per il clima
Attività:
09 02 - Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)
09 10 - Agenzia europea dell'ambiente (AEA)
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
☑una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
◻ la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi generali
L'obiettivo del regolamento proposto è contribuire alla ripresa continua, a lungo termine e duratura della biodiversità e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell'Unione mediante il ripristino degli ecosistemi, degli habitat e delle specie, nonché favorire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi e il rispetto degli impegni internazionali dell'UE.
Sulla base dell'obiettivo generale, l'obiettivo specifico della presente proposta di regolamento è:
- ripristinare il buono stato degli ecosistemi degradati in tutta l'UE entro il 2050 e riportarli sulla via della ripresa entro il 2030. Una volta ripristinati, gli ecosistemi dovrebbero essere mantenuti in buono stato.
Sulla base dell'obiettivo specifico, gli obiettivi operativi sono i seguenti:
- stabilire obiettivi giuridicamente vincolanti volti a ripristinare gli ecosistemi e mantenerli in buono stato;
- istituire un quadro efficace volto a garantire l'attuazione, in particolare attraverso l'obbligo per gli Stati membri di valutare gli ecosistemi e istituire un piano nazionale di ripristino, anche per quel che riguarda la comunicazione e il riesame.
1.4.2.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
La società nel suo insieme trae vantaggio dal ripristino della natura grazie a una migliore mitigazione dei cambiamenti climatici, un migliore adattamento ai medesimi e una gestione più efficace del rischio di catastrofi. Il ripristino della natura offre inoltre opportunità di lavoro e di reddito e ha effetti positivi sulla salute dei cittadini, nonché sul miglioramento del patrimonio naturale e culturale, dell'identità e della qualità e della sicurezza degli alimenti e dell'acqua. Ne beneficerà anche un'ampia gamma di settori economici, in particolare quelli che dipendono fortemente dai servizi ecosistemici, come l'agroalimentare, la pesca, la silvicoltura, le aziende idriche, il turismo e il settore finanziario.
Il ripristino degli ecosistemi si è dimostrato efficace sotto il profilo dei costi (i benefici sono superiori ai costi), ma richiede investimenti, che implicano costi finanziari e di opportunità per i gestori di terreni e risorse naturali, che possono essere compensati da incentivi forniti dai governi e dagli acquirenti di servizi ecosistemici. Il metodo e la portata delle misure di ripristino, mantenimento e compensazione scelte dagli Stati membri per attuare il regolamento determineranno con maggiore precisione quali portatori di interessi sono coinvolti, in che modo e con quali tempistiche. I possibili costi a breve termine legati alla perdita di reddito che alcuni gruppi di popolazione, quali gli agricoltori, i proprietari di foreste o i pescatori, potrebbero dover sostenere durante la transizione verso pratiche più sostenibili potrebbero essere parzialmente o totalmente coperti dall'UE e da altre fonti di finanziamento.
La proposta di regolamento interessa anche le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, in quanto esse svolgerebbero un ruolo nella mappatura e nella valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi, nonché nella pianificazione, nel finanziamento, nell'attuazione e nel monitoraggio dei programmi di ripristino. Si cerca di ridurre al minimo gli oneri amministrativi avvalendosi dei meccanismi di monitoraggio e comunicazione previsti dalla legislazione vigente per gli obiettivi fissati nella prima fase (in particolare la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat, la direttiva quadro Acque, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e il regolamento LULUCF), nonché dei dati già raccolti direttamente dall'Agenzia europea dell'ambiente e dal Centro comune di ricerca, ad esempio tramite Copernicus. Nella seconda fase saranno fissati obiettivi e scenari di riferimento supplementari per gli ecosistemi per i quali i dati e i meccanismi di monitoraggio non sono ancora del tutto elaborati. I meccanismi esistenti saranno pertanto integrati dall'elaborazione di un metodo per valutare le condizioni di tutti gli ecosistemi.
1.4.3.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.
L'attuazione della proposta dovrebbe garantire di riportare gli ecosistemi di tutta l'UE sulla via della ripresa entro il 2030 e assicurarne il buon stato entro il 2050.
Per monitorare l'attuazione sono previsti due indicatori principali:
- misure/attività di ripristino e ristabilimento messe in atto dagli Stati membri per garantire la ripresa degli ecosistemi;
- le condizioni e lo stato di conservazione degli ecosistemi a livello nazionale e/o regionale (biogeografico) e il loro eventuale andamento positivo rispetto allo scenario di riferimento pertinente per l'ecosistema in questione.
La definizione di buono stato e le opportune misure di ripristino e ricostituzione variano da un ecosistema all'altro. Per gli habitat di cui all'allegato I della direttiva Habitat sono disponibili definizioni, scenari di riferimento, obiettivi e monitoraggio. Per gli altri ecosistemi, per i quali i dati e i meccanismi di monitoraggio non sono ancora completi, la proposta stabilisce un processo volto a mettere a punto una metodologia unionale per valutare le condizioni di tali ecosistemi, consentendo di definire in un secondo momento obiettivi e scenari di riferimento specifici supplementari. Tuttavia per molti di questi ecosistemi, come le aree urbane, agricole e forestali, le informazioni su diversi indicatori dello stato dell'ecosistema esistono già grazie ai sistemi paneuropei di monitoraggio (ad esempio nell'ambito di Forest Europe) o sono già raccolte direttamente dall'Agenzia europea dell'ambiente o dalla Commissione attraverso, ad esempio, Copernicus. Gli indicatori dovrebbero essere pertinenti, accettati, credibili, semplici e solidi.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per le fasi di attuazione dell'iniziativa
Il Green Deal europeo sottolinea l'importanza di proteggere meglio e ripristinare la natura. La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce l'obiettivo generale di invertire la perdita di biodiversità in modo da riportare la biodiversità europea sulla via della ripresa entro il 2030 e da garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi dell'UE siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti. Sia il Parlamento europeo che il Consiglio europeo hanno insistito sulla necessità di intensificare gli sforzi per ripristinare gli ecosistemi.
Il regolamento proposto sarà direttamente applicabile dal giorno della sua entrata in vigore.
Tuttavia dovrà essere espletata quanto prima una serie di compiti amministrativi, alcuni dei quali saranno avviati già nel 2022 (ossia in preparazione dell'entrata in vigore, prima dell'approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio) e altri dopo l'entrata in vigore. Mentre alcuni compiti saranno una tantum (realizzazione di infrastrutture informatiche), altri saranno ricorrenti per tutto il tempo in cui il regolamento sarà d'applicazione. Si veda in particolare quanto segue.
A partire da prima dell'entrata in vigore del regolamento:
a) 2022-2023: la Commissione (DG ENV e JRC), in collaborazione con l'AEA e gli Stati membri, metterà a punto una metodologia per valutare lo stato degli ecosistemi per i quali non si dispone ancore del monitoraggio e degli scenari di riferimento, in modo che possano essere fissati obiettivi aggiuntivi di ripristino modificando il regolamento. Il JRC aiuterà la DG ENV, attraverso un accordo amministrativo, a mettere a punto metodologie e scenari di riferimento adeguati;
b) 2022-2024: la Commissione elaborerà orientamenti sulle misure di ripristino e sulle pratiche di gestione del ripristino per incoraggiare gli Stati membri e consentire loro di avviare tempestivamente le attività di ripristino, anche per gli ecosistemi per i quali non sono ancora stati fissati obiettivi.
Dopo l'entrata in vigore del regolamento:
c) 2024: la Commissione adotterà, tramite la procedura di comitato, un modello uniforme per i piani nazionali di ripristino (compresi, ad esempio, modelli elettronici di comunicazione per l'inventario delle barriere fluviali) e un modello di comunicazione dei dati;
d) 2024 e 2025: la Commissione adotterà orientamenti sull'interpretazione dei tipi di habitat di cui all'allegato II e sulle nuove metodologie di valutazione delle condizioni degli ecosistemi (ad esempio per gli ecosistemi delle regioni ultraperiferiche non contemplati dalla direttiva Habitat), nonché atti di esecuzione sul metodo di monitoraggio degli impollinatori (il metodo fornirà un approccio standardizzato per la raccolta di dati annuali sull'abbondanza e sulla diversità delle specie impollinatrici e per la valutazione delle tendenze relative alle popolazioni di impollinatori) e sui metodi di monitoraggio degli indicatori negli ecosistemi agricoli e forestali.
Gli Stati membri iniziano quanto prima, dopo l'entrata in vigore del regolamento, a valutare gli ecosistemi individuando le zone dell'ecosistema che sono in buono stato, in stato di degrado, andate perdute negli ultimi 70 anni e quelle che sarebbero più adatte per ristabilire l'ecosistema;
e) 2026-2027: la Commissione riceverà dagli Stati membri i piani nazionali di ripristino (PNR), che devono essere presentati entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento. I PNR comprenderanno, ad esempio, i risultati della valutazione degli ecosistemi, le esigenze di ripristino quantificate e geolocalizzate per ciascuna zona e le misure basate sulla mappatura e l'inventario, gli aspetti transfrontalieri, un calendario per l'attuazione delle misure di ripristino, i costi di attuazione e del monitoraggio pianificato dopo il ripristino e il meccanismo di riesame;
f) 2026-2027 (1º ciclo, eventuali aggiornamenti successivi da parte degli Stati membri): la DG ENV, con il sostegno di esperti esterni (a contratto) e dell'AEA, valuterà i piani nazionali di ripristino presentati dagli Stati membri;
g) 2026-2027: appalto (di servizi) di una o più valutazioni d'impatto e/o accordo amministrativo con il JRC per stabilire nuovi obiettivi e scenari di riferimento corrispondenti.
Gli Stati membri dovranno riferire almeno ogni tre anni (a partire da cinque anni dopo la data di entrata in vigore del regolamento) in merito alle misure di ripristino messe in atto e ai risultati del loro monitoraggio;
h) a partire dal 2030, ogni tre anni: l'AEA elabora una relazione sui progressi compiuti nell'Unione a partire dai progressi realizzati negli Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi, in base alle misure di ripristino e alle tendenze comunicate dagli Stati membri a norma dei loro obblighi di comunicazione, nonché tenuto conto dei risultati della tendenza dello stato di conservazione degli habitat e delle specie che emerge dai dati di monitoraggio comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat e dell'articolo 12 della direttiva Uccelli nonché dalle informazioni comunicate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 18 della direttiva 2008/56/CE. Sulla base della relazione sui progressi compiuti nell'Unione effettuata dall'AEA, la Commissione riferisce ogni tre anni al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente regolamento;
i) 2027 o successivamente: in base ai risultati delle valutazioni d'impatto, la Commissione proporrà una revisione/modifica del regolamento al fine di includere i nuovi obiettivi.
Una volta adottati i nuovi obiettivi di ripristino, gli Stati membri dovranno rivedere e adeguare di conseguenza i rispettivi piani nazionali di ripristino;
j) 2033-2034: la DG ENV, con il sostegno dell'AEA, valuterà i piani nazionali di ripristino riveduti;
k) 2030-2050 (su base continuativa): la DG ENV, con il sostegno del JRC e dell'AEA, monitorerà l'attuazione del regolamento negli Stati membri per garantire che siano raggiunti gli obiettivi prestabiliti e che tutti gli Stati membri attuino la legislazione dell'UE;
l) entro il 31 dicembre 2035 la Commissione riesaminerà l'attuazione del regolamento e presenterà una relazione sul riesame al Parlamento europeo e al Consiglio.
L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) fornirà sostegno attraverso i compiti indicati di seguito.
Prima dell'entrata in vigore del presente regolamento (2022-2023):
in base allo stato di avanzamento delle discussioni tra i colegislatori, l'AEA inizierà con le azioni seguenti:
- sviluppare modelli e sistemi di informazione per i piani nazionali di ripristino (compresi i piani per l'eliminazione delle barriere fluviali);
- sviluppare un modello e un sistema di informazione per la comunicazione periodica delle misure attuate e delle zone ripristinate e ristabilite, nonché dello stato degli ecosistemi e delle popolazioni delle specie;
- elaborare un manuale di interpretazione per i tipi di habitat di cui all'allegato II;
- sostenere la definizione di una metodologia per il monitoraggio, gli indicatori e la valutazione del buono stato per gli ecosistemi/gli habitat/le specie per i quali non essa è ancora disponibile come base per la definizione di obiettivi nella seconda fase (ad esempio alcuni ecosistemi delle regioni ultraperiferiche); questo compito sarà svolto in collaborazione con il JRC e la DG ENV.
Dopo l'entrata in vigore (prevista a partire dal 2024):
- 2024-2026: sostegno alla definizione degli obiettivi connessi alle zone da ristabilire: aiutare gli Stati membri nella stima delle zone da ricostituire per conseguire uno stato di conservazione soddisfacente (la preparazione potrebbe iniziare già prima dell'entrata in vigore);
- 2024-2050: reperimento/trattamento/controllo della qualità dei dati e gestione dei sistemi/obblighi di comunicazione elettronica. Ciò comprende la pubblicazione dei dati e la garanzia dell'accesso agli stessi (ad esempio mappe interattive, pannelli interattivi, relazioni);
- a partire dal 2024: monitoraggio di alcuni obiettivi, ad esempio attraverso Copernicus, come gli obiettivi urbani relativi allo spazio verde urbano e alla copertura arborea;
- 2024-2050 (su base continuativa): pubblicazione e visualizzazione dei dati nonché accesso agli stessi (relazioni, pannelli interattivi, mappe) avvalendosi, ove possibile, dei sistemi di informazione esistenti (sistema informativo europeo sulla biodiversità, centro di conoscenze per la biodiversità, sistema di informazione sulle acque per l'Europa, sistema di informazione forestale europeo, ecc.);
- ~2026-2027 (1º ciclo): sostegno alla valutazione dei piani nazionali di ripristino presentati dagli Stati membri (insieme alla Commissione e al contraente esterno);
- a partire dal 2030, ogni tre anni: valutazione delle relazioni intermedie presentate dagli Stati membri riguardo ai progressi realizzati a livello degli Stati membri e dell'Unione verso il conseguimento degli obiettivi, in funzione delle misure di ripristino e delle tendenze relative alle condizioni comunicate dagli Stati membri nell'ambito dei loro obblighi di comunicazione (utilizzando il modello di comunicazione dei dati di cui al secondo punto della presente tabella), nonché dei risultati della tendenza relativa allo stato di conservazione degli habitat e delle specie in base ai dati di monitoraggio comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat e dell'articolo 12 della direttiva Uccelli nonché alle informazioni comunicate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 18 della direttiva 2008/56/CE;
- 2024-2050: helpdesk per gli Stati membri: sostegno sistematico agli Stati membri per le questioni più tecniche riguardanti il monitoraggio, la comunicazione dei dati, la fissazione degli obiettivi e la preparazione del piano nazionale di ripristino.
In diverse delle fasi di attuazione di cui sopra, il lavoro dell'AEA, del JRC e della DG ENV sarà sostenuto e integrato dal ricorso a risultati di ricerche (ad esempio dell'IPBES e del programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE) e dall'impiego di strumenti scientifici (ad esempio modellizzazione, scenari, relazioni di gruppi di esperti).
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante):
- la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi, comprese le pressioni sugli ecosistemi, rappresentano una sfida su vasta scala e transfrontaliera e non possono essere affrontati in modo efficiente a livello dei soli Stati membri.
Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post):
- è necessaria un'azione coordinata a livello dell'UE su scala adeguata per conseguire livelli significativi di ripristino e beneficiare di sinergie e incrementi di efficienza. Ad esempio, il ripristino di un ecosistema (e quindi il sostegno alla sua biodiversità) ha effetti positivi su altri ecosistemi limitrofi o connessi e sulla loro biodiversità. Molte specie prosperano meglio in una rete connessa di ecosistemi;
- un'azione a livello dell'UE creerebbe condizioni di parità, ovviando al problema del "parassitismo", ossia che alcuni Stati membri che non prendono iniziative per ripristinare gli ecosistemi sul proprio territorio possono ottenere vantaggi iniqui a breve termine rispetto agli Stati membri che adottano iniziative di ripristino. Ciò può avvenire in genere nelle regioni transfrontaliere;
- un'azione ambiziosa e coordinata in materia di biodiversità e di ripristino degli ecosistemi a livello dell'UE conferirà a quest'ultima la credibilità necessaria per "dare l'esempio e agire" a livello internazionale.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Finora gli sforzi di ripristino degli ecosistemi sono stati insufficienti. I fattori di debolezza delle politiche individuati sono tre:
1. inefficacia degli obiettivi volontari. L'obiettivo volontario della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 di ripristinare almeno il 15 % degli ecosistemi degradati non è stato raggiunto. Lo studio di valutazione di tale strategia ha individuato, tra i motivi del mancato ripristino degli ecosistemi, la natura volontaria piuttosto che giuridicamente vincolante degli obiettivi. La conseguente mancanza di impegno e di priorità politica per le attività di ripristino è stato uno degli ostacoli principali e ha comportato livelli inadeguati di finanziamenti e risorse destinati al ripristino. D'altro canto, un altro obiettivo della strategia sulla biodiversità fino al 2020, relativo alle specie esotiche invasive, che è stato reso giuridicamente vincolante con l'adozione di un nuovo regolamento, è stato ampiamente realizzato e ha portato a benefici che non sarebbero stati conseguiti se fosse stato volontario;
2. carenze nella legislazione vigente. Dalla valutazione della strategia sulla biodiversità fino al 2020 e di alcuni dei principali atti legislativi sono emersi problemi di attuazione che riflettono la complessità delle questioni in esame. Oltre a ciò permangono alcune carenze in quanto taluni aspetti della legislazione non sono sufficientemente specifici (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), limitati nel tempo (direttiva Habitat) o misurabili (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) per conseguire gli obiettivi di ripristino;
3. mancanza di un approccio globale. Gli ecosistemi sono trattati separatamente in diversi atti legislativi, il che ha comportato alcune sfide nel garantire un'attuazione coordinata. Le direttive Uccelli e Habitat, la direttiva quadro sulle acque e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino sono generalmente coerenti, ma il controllo dell'adeguatezza delle direttive Uccelli e Habitat ha tuttavia evidenziato alcune difficoltà di attuazione laddove tali direttive interagiscono, ad esempio per i corpi idrici il cui stato dipende dagli habitat ripariali circostanti, che dovrebbero essere affrontate in modo integrato per conseguire obiettivi di ripristino specifici, ad esempio per le pianure alluvionali.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
L'iniziativa rientra nell'ambito del Green Deal europeo, la strategia di crescita sostenibile dell'UE. Questa prevede l'obiettivo di garantire che la biodiversità dell'UE sia riportata sulla via della ripresa entro il 2030 e che tutti gli ecosistemi dell'UE siano ripristinati entro il 2050. L'iniziativa fissa obiettivi vincolanti per il ripristino in buono stato di ecosistemi, habitat e specie degradati. Si basa inoltre sulla realizzazione delle ambizioni delineate nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, alle quali contribuisce.
L'iniziativa rientra nella rubrica 3 (Risorse naturali e ambiente), titolo 9 (Ambiente e azione per il clima) del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. La legislazione contribuirà a mobilitare i finanziamenti al fine di conseguire l'ambizione di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.
La proposta è complementare alle altre misure delineate nella strategia sulla biodiversità per il 2030, in particolare: 1) collaborazione con il settore e le imprese per rafforzare la governance societaria sostenibile; 2) elaborazione di una tassonomia UE della finanza sostenibile e di una strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile per garantire investimenti rispettosi della biodiversità; 3) rafforzamento della cooperazione internazionale per promuovere l'adozione di misure analoghe (ciò rientra nel capitolo 14 del QFP, "Azione esterna").
La strategia sulla biodiversità ha fissato l'obiettivo di sbloccare almeno 20 miliardi di EUR all'anno per la spesa per la natura, compresi gli investimenti prioritari per Natura 2000 e le infrastrutture verdi, e di avviare, nell'ambito di InvestEU, un'iniziativa ad hoc per il capitale naturale e l'economia circolare con cui si intende mobilitare almeno 10 miliardi di EUR nei prossimi 10 anni. La strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile del luglio 2021 sostiene inoltre le attività economiche che contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e istituisce un quadro volto a garantire che il sistema finanziario contribuisca ad attenuare i rischi attuali e futuri per la biodiversità e rifletta meglio il modo in cui la perdita di biodiversità si ripercuote sulla redditività e sulle prospettive a lungo termine delle imprese.
Nel periodo 2021-2027 le spese di sostegno (destinate all'attuazione da parte degli Stati membri) saranno coperte dal Fondo europeo agricolo di garanzia, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), dal programma quadro di ricerca e innovazione (Orizzonte Europa), dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile e dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, dal programma spaziale europeo, dal meccanismo per collegare l'Europa, dal Fondo sociale europeo Plus, da InvestEU, dal meccanismo unionale di protezione civile, dai finanziamenti nazionali degli Stati membri dell'UE e da finanziamenti privati.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
L'attuazione della nuova proposta di regolamento comporterà nuovi compiti e attività per la Commissione. A tal fine occorreranno risorse umane, sostegno dell'AEA, risorse per l'appalto a favore di contraenti esterni e uno o più accordi amministrativi con il JRC.
In seno alla DG ENV, per attuare il regolamento saranno necessari altri cinque ETP (quattro AD + un AST).
I compiti di esecuzione elencati al punto 1.5.1 aumenteranno notevolmente il carico di lavoro della DG ENV, ad esempio per quanto riguarda:
- la valutazione dei piani nazionali di ripristino e delle relazioni supplementari da parte degli Stati membri (relazioni periodiche sul monitoraggio e sull'attuazione delle misure di ripristino);
- l'elaborazione dei vari atti di comitatologia e le loro future modifiche;
- la gestione del nuovo comitato specifico istituito a norma del presente atto (almeno due riunioni all'anno), nonché le riunioni dei gruppi di esperti;
- l'elaborazione di vari documenti di orientamento e materiale informativo necessari per sostenere gli Stati membri nell'attuazione del nuovo regolamento.
Gli ulteriori compiti di pianificazione e comunicazione per gli Stati membri e i conseguenti flussi di dati coinvolgeranno la DG ENV in termini di preparazione, valutazione e follow-up. Gli atti di esecuzione previsti dal regolamento e le future modifiche dell'atto per stabilire nuovi obiettivi di ripristino comporteranno anche un notevole carico di lavoro in termini di preparazione e procedure e legislative. Per le parti del lavoro (tecnico) che saranno esternalizzate a contraenti o all'AEA/al JRC, la DG ENV avrà bisogno di risorse per coordinare, dirigere e supervisionare tale lavoro.
Il particolare peso politico e l'ampio ambito di applicazione del nuovo regolamento, che tocca un settore di competenza di diversi altri servizi della Commissione, richiederanno un notevole lavoro di preparazione e analisi per gestire l'aumento delle interazioni, a livello sia politico che operativo, con altri servizi della Commissione, l'AEA, il Consiglio e il Parlamento europeo, con i portatori di interessi e gli organismi governativi degli Stati membri.
Tutti i compiti di cui sopra richiedono una solida ed elevata capacità di giudizio politico, conoscenza delle politiche, capacità analitiche, indipendenza e resilienza durante l'attuazione a lungo termine della legislazione, per la quale sono necessari funzionari AD permanenti piuttosto che agenti contrattuali a breve termine.
Per quanto possibile si ricorrerà all'esternalizzazione che tuttavia richiede anch'essa una vigilanza. Inoltre vi sono compiti fondamentali che implicano un grado elevato di sensibilità politica e che devono essere svolti dalla Commissione.
JRC
Sono previsti uno o più accordi amministrativi con il JRC per stabilire una metodologia per il monitoraggio, la selezione degli indicatori e la valutazione del buono stato degli ecosistemi per i quali tale metodologia non è ancora disponibile, nonché per fissare nuovi obiettivi e gli scenari di riferimento corrispondenti nella seconda fase. La dotazione finanziaria stimata per questa attività è di 350 000 EUR all'anno. Questa stima si basa su accordi amministrativi precedenti e/o contratti con caratteristiche simili.
Appalti di servizi
Per svariati compiti di attuazione sarà necessario il sostegno esterno di consulenti, ad esempio:
- la valutazione dei piani nazionali di ripristino (che gli Stati membri devono presentare entro l'inizio del 2026);
- l'elaborazione di orientamenti in materia di ripristino per gli Stati membri.
La dotazione finanziaria necessaria per questi appalti è stimata a 600 000 EUR all'anno. Nei primi anni ci si concentrerà sull'elaborazione di orientamenti, mentre negli anni successivi l'attenzione sarà rivolta ai piani nazionali di ripristino (2026). Questa stima si basa sulla dotazione finanziaria necessaria per un compito comparabile ai sensi della direttiva quadro Acque, ossia il riesame dei piani di gestione dei bacini idrografici.
Per gli appalti (di servizi) relativi a una o più valutazioni d'impatto per i nuovi obiettivi (seconda fase), la dotazione finanziaria stimata su tre anni è di 300 000 EUR all'anno.
AEA
L'AEA sosterrà la Commissione nella fase preparatoria (2022-2023, anche se saranno messe a disposizione risorse aggiuntive soltanto a partire dal 2023) e durante l'attuazione del regolamento. Ciò comporta un notevole carico di lavoro per una serie di nuovi compiti per l'AEA (cfr. i compiti elencati al punto 1.5.1). Il numero stimato di ETP aggiuntivi necessari in seno all'AEA per questi compiti è di sette agenti temporanei (AT) + cinque agenti contrattuali (AC). Di questi, un AT sarà a livello AST per svolgere mansioni di assistente (gestione e sostegno amministrativi e finanziari). L'AEA necessiterebbe inoltre di una dotazione finanziaria supplementare, principalmente per le infrastrutture informatiche, pari a 1 433 000 EUR fino al 2027, e le competenze in materia di ecosistemi (150 000 EUR/anno fino al 2027), nonché dello stanziamento di un bilancio operativo pari a 3 406 000 EUR fino al 2027.
La stima si basa sulla capacità e sulle competenze, nonché sulle infrastrutture informatiche necessarie per svolgere tali compiti. Cfr. la motivazione dettagliata qui di seguito.
In seno all'AEA saranno necessari i profili di personale seguenti:
1.Ambito
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2.Posti aggiuntivi
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3.Dotazione finanziaria
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4.Compiti
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5.Calendario
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Competenze tematiche riguardanti gli "obiettivi in materia di ecosistemi"
L'obiettivo di questi posti sarebbe di fornire competenze tematiche approfondite in tutti i sette "tipi di ecosistemi" per i quali la normativa sul ripristino della natura stabilirà obiettivi (si noti che alcuni esperti possono occuparsi di più "tipi di ecosistemi" e "alcuni tipi di ecosistemi" necessitano di più di un esperto, ad esempio gli impollinatori). Questi esperti fornirebbero quindi sostegno per la serie di 11 compiti indicata nella tabella precedente.
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Cinque AD6, con qualsiasi combinazione delle competenze seguenti:
- ripristino delle zone umide (comprese la riumidificazione delle torbiere e le paludi e zone umide costiere);
- ripristino degli ecosistemi forestali;
- agroecosistemi e formazioni erbose, compresi brughiere e arbusteti, e avifauna in habitat agricolo;
- ripristino delle acque dolci: laghi e habitat alluvionali, comprese le barriere fluviali;
- ripristino degli ecosistemi marini, compresi quelli costieri;
- ripristino degli ecosistemi urbani;
- impollinatori.
Un FGIV per sostegno tecnico per il ripristino.
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Una dotazione finanziaria di 150 000 EUR all'anno per il sostegno alle competenze in tutti gli ecosistemi che non avrebbero una forte rappresentanza nelle sei assunzioni o che richiederebbero un lavoro supplementare; ad esempio, l'ambiente marino copre un gran numero di ecosistemi raggruppati in un unico ecosistema, analogamente gli ecosistemi forestali e gli agroecosistemi coprono l'85 % della superficie terrestre dell'UE.
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Competenze tecniche fondamentali, necessarie nei principali tipi di ecosistemi per dirigere i lavori seguenti nell'ambito dei compiti previsti dalla normativa sul ripristino della natura:
1. dirigere l'elaborazione e l'attuazione del modello per il piano nazionale di ripristino in base ai tipi di ecosistemi (se le risorse possono essere messe a disposizione prima dell'attuazione);
2. sostenere la definizione degli obiettivi connessi alle zone da ristabilire in base al tipo di ecosistema;
3. dirigere l'elaborazione del modello di comunicazione dei dati;
6. sostenere la valutazione dei piani nazionali di ripristino in un tipo di ecosistema principale;
7. dirigere la valutazione delle relazioni intermedie presentate dagli Stati membri;
9. sostenere la definizione di un metodo per il monitoraggio, la scelta degli indicatori e la valutazione del buono stato dei principali tipi di ecosistemi;
10. dirigere la fornitura delle risposte principali in seno all'helpdesk per gli Stati membri.
Tali posizioni contribuiranno inoltre a:
·sostenere il miglioramento della qualità dei dati ricevuti nell'ambito della comunicazione prevista dalle direttive sulla natura, attualmente carente;
·interfacciarsi e coordinarsi con il JRC per quel che riguarda il compito di mettere a punto metodologie per misurare i progressi compiuti verso il ripristino.
Competenze tecniche fondamentali necessarie per sostenere lo svolgimento dei compiti seguenti previsti dalla normativa sul ripristino della natura:
7. sostegno alla valutazione delle relazioni intermedie presentate dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda gli ecosistemi chiave più grandi;
8. sostegno al monitoraggio degli obiettivi urbani;
9. definizione di un metodo per il monitoraggio, la scelta degli indicatori e la valutazione del buono stato;
10. sostegno all'HELPDESK per gli Stati membri.
In aggiunta gli esperti tecnici tematici offriranno:
·ulteriore sostegno alle competenze tecniche necessarie per il monitoraggio di tutti i tipi di ecosistemi;
·garanzia/controllo della qualità dei dati tecnici raccolti.
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A partire dal 2023: compiti 1., 2., 3., 9. e 10.
2026-2027: compito 6.
A partire dal 2030: compito 7.
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Un AST per fornire sostegno alla gestione amministrativa e finanziaria.
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Competenze in materia di analisi dei dati (banche dati, SIG, relazioni, analisi, ecc.) a sostegno della comunicazione dei dati, ecc.
L'obiettivo di questi posti sarebbe di fornire il sostegno all'analisi dei dati necessario al fine di valutare la qualità dei progressi compiuti in relazione alla normativa sul ripristino della natura e ai piani nazionali di ripristino. Questo ambito di attività riguarderebbe la comunicazione dei dati (reperimento/trattamento/ controllo della qualità dei dati), il sostegno ai sistemi di informazione (ad esempio visualizzatori, pannelli interattivi, mappe interattive) e il sostegno all'analisi dei dati, compreso il SIG. I
servizi di dati e informazioni dell'AEA sono attualmente sottoposti a una pressione eccessiva e affinché l'AEA possa assumere questi nuovi compiti saranno fondamentali ulteriori risorse di supporto informatico.
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Un FGIV per il sostegno in materia di dati per relazioni, banche dati e visualizzatori, analisi dei dati, ecc.
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Costi di avviamento del quadro per la comunicazione dei dati:
600 000 EUR per sviluppare le infrastrutture informatiche a partire da quelle esistenti.
Costi annui di manutenzione:
200 000 EUR all'anno.
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Compiti direttivi di elaborazione della condivisione pubblica dei dati in tempo reale. Ciò includerebbe anche i compiti previsti di cui sopra:
4. sostegno al reperimento/trattamento/controllo della qualità dei dati. Vi rientrano il supporto del sistema di informazione e i costi informatici per la garanzia/il controllo della qualità;
5. pubblicazione dei dati e accesso pubblico agli stessi (ad esempio mappe interattive, pannelli interattivi, relazioni?) e gestione delle banche dati;
8. assistenza tecnica nel monitoraggio degli obiettivi urbani;
10. istituzione e gestione dell'helpdesk per gli Stati membri.
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Prima dell'attuazione, 2022.
Manutenzione ai sensi della normativa sul ripristino della natura.
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Due FGIV esperti statistici del SIG.
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Esperto tecnico per:
·mappatura dei tipi di ecosistemi a livello territoriale per valutare la zona in fase di ripristino;
·mappatura degli inventari dei fiumi e mappatura dei dati di monitoraggio (statistiche e interpolazione).
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Coordinamento generale e gestione del processo di comunicazione, Eionet e coordinamento degli Stati membri.
Questo posto sarebbe inteso a gestire il coordinamento generale del processo di comunicazione, svolto per la maggior parte dal posto sopraindicato.
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Un AD7 per gestione e coordinamento del riesame del PNR, sviluppo delle capacità per gli Stati membri nell'elaborazione, nel riesame e nell'attuazione del PNR.
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Riunioni:
20 000 EUR all'anno.
Comunicazioni
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Questo esperto principale avrà una funzione di coordinatore che contribuirà a coordinare il riesame del PNR, le attività di sviluppo delle capacità per gli Stati membri e l'attuazione del PNR. Si prevede inoltre che tale persona svolgerà i compiti seguenti:
5. pubblicazione dei dati e accesso agli stessi (ad esempio mappe interattive, pannelli interattivi, relazioni);
6. sostegno alla valutazione dei piani nazionali di ripristino;
7. sostegno alla valutazione delle relazioni intermedie presentate dagli Stati membri;
10. coordinamento dell'helpdesk per gli Stati membri.
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Inizio dell'attuazione.
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TOTALE PARZIALE
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1 x AD 7
5 x AD 6
1 x AST
4 x FGIV
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Appalto di servizi (competenze in materia di ecosistemi): 150 000 EUR/anno.
Costi informatici:
600 000 EUR all'avvio + 200 000 EUR/anno di attuazione.
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Sostegno supplementare per gli impollinatori – rete di monitoraggio per gli impollinatori.
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Un FGIV per impollinatori/metodi statistici.
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·Interazione e coordinamento con gli esperti del JRC in materia di impollinatori.
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TOTALE
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1 x AD 7
5 x AD 6
1 x AST
5 x FGIV
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1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
◻ durata limitata
–◻
in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
–◻
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.
☑ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dall'1.1.2022 all'1.1.2024;
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Modalità di gestione previste
☑ Gestione diretta a opera della Commissione
–☑ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
–◻
a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
☑Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–☑ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻
a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di comunicazione
Precisare frequenza e condizioni.
L'iniziativa prevede appalti, accordi amministrativi, un aumento del contributo all'AEA e incide sulle risorse umane della Commissione. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.
2.2.Sistema/i di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
N.D. – cfr. sopra.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
N.D. – cfr. sopra.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi pertinenti gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
N.D. – cfr. sopra.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio tratte dalla strategia antifrode.
N.D. – cfr. sopra.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura
della spesa
|
Partecipazione
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
3
|
09 02 01 Natura e biodiversità
|
Diss.
|
SÌ
|
NO
|
/NO
|
NO
|
3
|
09 10 02 Agenzia europea dell'ambiente
|
Diss.
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
NO
|
7
|
20 01 02 01 Retribuzione e indennità
|
Non diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
7
|
20 02 01 01 Agenti contrattuali
|
Non diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: n.d.
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
–☑
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
3
|
Rubrica 3: risorse naturali e ambiente
|
DG: ENV
|
|
|
Anno
2022
|
Anno
2023
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
TOTALE
|
• Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
|
09 02 01 Natura e biodiversità
|
Impegni
|
(1a)
|
0,950
|
0,950
|
0,950
|
1,250
|
1,250
|
1,250
|
6,600
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
0,950
|
0,950
|
0,950
|
1,250
|
1,250
|
1,250
|
6,600
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
|
|
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
|
|
|
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG ENV
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,950
|
0,950
|
0,950
|
1,250
|
1,250
|
1,250
|
6,600
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b
+3
|
0,950
|
0,950
|
0,950
|
1,250
|
1,250
|
1,250
|
6,600
|
L'importo riportato sopra sarà necessario per sostenere vari compiti di attuazione relativi alle disposizioni legislative che saranno svolti dalla DG ENV e dal JRC.
Le attività appaltate comprendono un contratto generale di sostegno per l'attuazione della normativa sul ripristino della natura e contratti di sostegno per la valutazione d'impatto per quel che riguarda la definizione di nuovi obiettivi di ripristino.
In questa categoria sono stati altresì inclusi accordi amministrativi con il JRC, in particolare per la definizione di un metodo per il monitoraggio, la scelta degli indicatori e la valutazione del buono stato per gli obiettivi di ripristino per i quali tale metodo non esiste ancora, nonché per la preparazione del sistema di monitoraggio di determinati obiettivi e il sostegno alla relativa messa a punto.
|
Tutti i costi, ad eccezione di quelli amministrativi e relativi alle risorse umane
(Mio EUR (al terzo decimale))
|
Compiti
|
Risorse
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sostegno generale all'attuazione della normativa sul ripristino della natura (per la valutazione dei PNR, per l'elaborazione di orientamenti per gli Stati membri...).
|
Appalto di servizi/esperti esterni
|
0,600
|
0,600
|
0,600
|
0,600
|
0,600
|
0,600
|
3,600
|
Definizione di un metodo per il monitoraggio, la scelta degli indicatori e la valutazione del buono stato. Preparazione del monitoraggio di determinati obiettivi di ripristino e relativo sostegno.
|
Accordo amministrativo tra la DG ENV e il JRC
|
0,350
|
0,350
|
0,350
|
0,350
|
0,350
|
0,350
|
2,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valutazione d'impatto dei nuovi obiettivi di ripristino.
|
Contratto/i di sostegno alla valutazione d'impatto
|
|
|
|
0,300
|
0,300
|
0,300
|
0,900
|
TOTALE:
|
|
0,950
|
0,950
|
0,950
|
1,250
|
1,250
|
1,250
|
6,600
|
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
3
|
Risorse naturali e ambiente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AEA
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
Titolo 1: spese per il personale
|
Impegni
|
(1)
|
|
1,023
|
2,086
|
2,128
|
2,170
|
2,214
|
9,621
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
|
1,023
|
2,086
|
2,128
|
2,170
|
2,214
|
9,621
|
Titolo 2: infrastrutture, spese amministrative
|
Impegni
|
(1a)
|
|
0,275
|
0,281
|
0,287
|
0,292
|
0,298
|
1,433
|
|
Pagamenti
|
(2 a)
|
|
0,275
|
0,281
|
0,287
|
0,292
|
0,298
|
1,433
|
Titolo 3: spese operative
|
Impegni
|
(3a)
|
|
1,004
|
0,587
|
0,596
|
0,605
|
0,614
|
3,406
|
|
Pagamenti
|
(3b)
|
|
1,004
|
0,587
|
0,596
|
0,605
|
0,614
|
3,406
|
TOTALE stanziamenti per l'AEA
|
Impegni
|
=1 + 1a +3a
|
|
2,302
|
2,954
|
3,011
|
3,067
|
3,126
|
14,460
|
|
Pagamenti
|
=2 + 2a +3b
|
|
2,302
|
2,954
|
3,011
|
3,067
|
3,126
|
14,460
|
Note sulle spese dell'AEA
Titolo 1: il costo per ETP è calcolato:
–per gli agenti temporanei (AD/AST) al costo medio del personale, pari a 157 000 EUR/anno, moltiplicato per 1,342 (coefficiente per il costo della vita a Copenaghen);
–per gli agenti contrattuali al costo medio del personale, pari a 85 000 EUR/anno, moltiplicato per 1,342;
–con un tasso di inflazione annuo del 2 % a partire dal 2024;
–nel primo anno (2023) i costi del personale sono conteggiati solo per un semestre ipotizzando che non tutto il personale sarà assunto già nel gennaio 2023.
Titolo 2: questo titolo comprende i servizi di pubblica utilità, il noleggio e i servizi, nonché le esigenze informatiche e di comunicazione degli utenti finali, ad esempio computer portatili, licenze di software, telefonia, hosting. I costi sono adeguati a un tasso di inflazione annuo del 2 %.
I costi del titolo 3 comprendono:
–costi informatici necessari per la garanzia/il controllo della qualità dei dati raccolti dagli Stati membri (600 000 EUR per la messa a punto iniziale e la struttura del sistema informatico, 200 000 EUR per la manutenzione annuale). L'AEA cercherà di avvalersi di esperti informatici esterni (intra o extra-muros, in modo da ottenere ulteriori efficienze). Si noti che tali costi si aggiungono ai costi informatici del titolo 2 connessi alle banche dati e ai sistemi informatici esistenti dell'AEA;
–aggiornamento annuale del sistema di informazione specifico di cui alla normativa sul ripristino della natura per l'hosting e principalmente per la presentazione di dati e altre applicazioni di comunicazione (200 000 EUR);
–contratti di sostegno alle competenze in materia di ecosistemi (appalti di servizi, studi): 150 000 EUR all'anno;
–elaborazione e produzione di nove indicatori, più un indicatore composito (60 pagine): 15 000 EUR all'anno;
–attività di comunicazione: pubblicazione di una relazione principale all'anno (digitale, non cartacea): 15 000 EUR all'anno;
–riunioni Eionet (una all'anno in presenza): 20 000 EUR.
L'aumento necessario del contributo dell'UE all'AEA sarà compensato da una riduzione corrispondente della dotazione del programma LIFE (linea di bilancio 09.0201 - Natura e biodiversità).
Mio EUR
|
|
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
• TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 3 (ENV + AEA)
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
=4+6
|
0,950
|
3,252
|
3,904
|
4,261
|
4,317
|
4,376
|
21,060
|
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,950
|
3,252
|
3,904
|
4,261
|
4,317
|
4,376
|
21,060
|
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6 (ENV + AEA)
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Impegni
|
=4+6
|
0,950
|
3,252
|
3,904
|
4,261
|
4,317
|
4,376
|
21,060
|
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,950
|
3,252
|
3,904
|
4,261
|
4,317
|
4,376
|
21,060
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'
allegato della scheda finanziaria legislativa
(allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
Anno
2022
|
Anno
2023
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
DG: ENV
|
|
|
• Risorse umane
|
|
0,785
|
0,850
|
0,785
|
0,785
|
0,785
|
|
|
|
3,925
|
•Altre spese amministrative
|
|
0,114
|
0,114
|
0,114
|
0,114
|
0,114
|
|
|
|
0,570
|
TOTALE DG ENV
|
Stanziamenti
|
|
0,899
|
0,899
|
0,899
|
0,899
|
0,899
|
|
|
|
4,495
|
Il costo per ETP (AD/AST) calcolato ammonta a 157 000 EUR/anno. Le altre spese amministrative riguardano le riunioni del comitato e dei gruppi di esperti, le missioni e altri costi associati al personale.
TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
|
0,899
|
0,899
|
0,899
|
0,899
|
0,899
|
|
4,495
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
Anno
2022
|
Anno
2023
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
TOTALE
|
TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
0,950
|
4,151
|
4,803
|
5,160
|
5,216
|
5,275
|
25,555
|
|
Pagamenti
|
0,950
|
4,151
|
4,803
|
5,160
|
5,216
|
5,275
|
25,555
|
3.2.2.Risultati previsti finanziati con stanziamenti operativi
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
Specificare gli obiettivi e i risultati
⇩
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
RISULTATI
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
OBIETTIVO SPECIFICO n. 1…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale dell'obiettivo specifico n. 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO n. 2 ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale dell'obiettivo specifico n. 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Sintesi dell'impatto stimato sulle risorse umane
In seno all'AEA
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–☑
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Fabbisogno di personale dell'AEA (Mio EUR (al terzo decimale))
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
Agenti temporanei (gradi AD)
|
|
0,632
|
1,289
|
1,315
|
1,342
|
1,368
|
5,947
|
Agenti temporanei (gradi AST)
|
|
0,105
|
0,215
|
0,219
|
0,224
|
0,228
|
0,991
|
Agenti contrattuali
|
|
0,285
|
0,582
|
0,593
|
0,605
|
0,617
|
2,683
|
Esperti nazionali distaccati
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
1,023
|
2,086
|
2,128
|
2,170
|
2,214
|
9,621
|
Il costo per ETP è calcolato:
–per gli agenti temporanei (AD/AST) al costo medio del personale, pari a 157 000 EUR/anno, moltiplicato per 1,342 (coefficiente per il costo della vita a Copenaghen);
–per gli agenti contrattuali al costo medio del personale, pari a 85 000 EUR/anno, moltiplicato per 1,342;
–nel primo anno (2023) i costi del personale sono conteggiati solo per un semestre ipotizzando che non tutto il personale sarà assunto già nel gennaio 2023.
Fabbisogno di personale dell'AEA (in ETP)
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
Agenti temporanei
(1 grado AD7 + 5 grado AD6)
|
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
Agenti temporanei (grado AST)
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Agenti contrattuali
(3 FGIV e 1 FGIII)
|
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Esperti nazionali distaccati
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
In seno alla Commissione
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–⌧
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anno
2022
|
Anno
2023
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno 2026
|
Anno 2027
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza
(cfr. punto 1.6)
|
|
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
65,0
|
65,0
|
65,0
|
65,0
|
65,0
|
65,0
|
|
|
|
20 01 02 03 (delegazioni)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
|
20 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 xx yy zz
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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TOTALE
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65,0
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65,0
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65,0
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65,0
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65,0
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65,0
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Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
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Per la DG ENV sono necessari 4 posti AD aggiuntivi per l'attuazione generale del regolamento e per garantire la continuità delle procedure di preparazione, elaborazione e approvazione del diritto derivato secondo i termini proposti nel regolamento.
Un AST è inoltre necessario per sostenere l'attuazione generale della normativa.
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Personale esterno
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N.D.
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Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–⌧
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
I compiti aggiuntivi di cui la Commissione deve farsi carico richiedono un ulteriore fabbisogno di risorse in relazione all'importo del contributo dell'Unione e ai posti della tabella dell'organico dell'Agenzia europea dell'ambiente. Questi saranno finanziati dalla linea di bilancio 09.0201 – LIFE - Natura e biodiversità.
I costi previsti nella linea di bilancio 09 02 01 saranno a carico del programma LIFE e saranno pianificati nel quadro degli esercizi del piano di gestione annuale della DG ENV. Il fabbisogno in termini di risorse umane sarà preferibilmente soddisfatto da una dotazione supplementare nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse umane.
–◻
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.
–◻
comporta una revisione del QFP.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–⌧
non prevede cofinanziamenti da terzi
–◻
prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
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Anno
N
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Anno
N+1
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Anno
N+2
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Anno
N+3
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Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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Totale
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Specificare l'organismo di cofinanziamento
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TOTALE stanziamenti cofinanziati
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3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–⌧
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻
La proposta/iniziativa ha l'incidenza finanziaria seguente:
sulle risorse proprie
su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio delle entrate
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Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
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Incidenza della proposta/iniziativa
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Anno
N
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Anno
N+1
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Anno
N+2
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Anno
N+3
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Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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Articolo ………….
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Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.
[…]
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).
[…]