Bruxelles, 22.6.2022

COM(2022) 296 final

2022/0192(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d'informazione contabile agricola in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola

{SWD(2022) 166 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'atto di base della rete d'informazione contabile agricola (RICA) (regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio) deve essere modificato come specificato nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" e nel relativo piano d'azione. La Commissione ha annunciato l'intenzione di trasformare la rete d'informazione contabile agricola (RICA) in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (Farm Sustainability Data Network - FSDN).

La RICA è una fonte unica di dati microeconomici e contabili provenienti ogni anno da oltre 80 000 aziende agricole dell'UE che dal 1965 permette di valutare la situazione economica e finanziaria delle aziende agricole. La Commissione fornisce la metodologia armonizzata e il questionario comune, mentre gli Stati membri raccolgono, verificano e presentano i dati. L'FSDN vi apporta una dimensione ambientale e sociale.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

I dati e le informazioni a livello di azienda agricola devono essere affidabili e di alta qualità, per consentire ai responsabili politici, agli agricoltori e agli altri portatori di interessi pertinenti di prendere decisioni appropriate basate su dati concreti.

La RICA è stata considerata uno strumento efficiente e adeguato per raccogliere ulteriori variabili ambientali e sociali a livello di azienda agricola, in aggiunta alle variabili economiche e legate al reddito attualmente raccolte.

A livello di UE si raccolgono taluni dati delle aziende agricole in relazione alle esigenze della PAC, ad esempio:

(1)le statistiche integrate sulle aziende agricole 1 si prefiggono di fornire dati comparabili sulle aziende agricole dell'UE. I dati di tutte le aziende agricole vengono raccolti ogni 10 anni (dati dei censimenti) e tramite indagini intermedie per campione ogni 3 o 4 anni. Gli Stati membri raccolgono informazioni dalle singole aziende agricole e i dati vengono trasmessi a Eurostat. Le informazioni raccolte riguardano: utilizzo del suolo, unità di bestiame, sviluppo rurale, gestione e manodopera agricola (con indicazione dell'età, del genere e del rapporto con il titolare dell'azienda agricola). I risultati aggregati vengono presentati pubblicamente. L'accesso ai singoli dati dell'azienda agricola è limitato. Le statistiche integrate sulle aziende agricole forniscono una base per estrapolare i dati della RICA;

(2)il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) 2 della PAC è istituito per la gestione e il controllo dei pagamenti agli agricoltori. Il sistema si applica a tutti i regimi di sostegno al reddito (obbligatori o no), nonché a talune misure di sostegno allo sviluppo rurale che vengono concesse in base al numero di ettari o di animali detenuti dall'agricoltore. La banca dati del SIGC contiene i dati identificativi di tutti i terreni agricoli dell'UE (sistema di identificazione delle parcelle agricole - SIPA) e una banca dati informatizzata degli animali degli Stati membri in cui si applicano regimi di aiuto basati sugli animali 3 ;

(3)il prossimo regolamento di esecuzione della Commissione 4 stabilirà che determinati dati a livello di singola azienda agricola siano raccolti a livello di Unione europea ai fini del monitoraggio e della valutazione della PAC, in aggiunta ai dati del quadro di monitoraggio e valutazione della PAC che sono a livello nazionale e talvolta regionale. Gli Stati membri forniranno alla Commissione, secondo modalità armonizzate, determinati dati sui beneficiari della PAC.

Tutte le banche dati sopra citate sono state create per scopi diversi e non raccolgono esattamente gli stessi dati e informazioni. Esiste tuttavia la possibilità di collegare queste (e altre) banche dati con i dati dell'FSDN. Il SIGC e la prossima banca dati di monitoraggio e valutazione della PAC con dati a livello di singola azienda agricola contengono un preciso identificativo del beneficiario della PAC. Il diritto derivato sull'FSDN studierà la possibilità di collegare i dati delle aziende agricole a tale identificativo, per consentire lo scambio di informazioni tra queste banche dati ─ all'atto pratico la creazione di tale collegamento potrebbe rivelarsi complessa, in quanto l'identificativo non sempre corrisponde a una (unica) azienda agricola. L'FSDN prevede pertanto l'introduzione di un identificativo unico dell'azienda agricola, ad esempio nell'ambito delle statistiche integrate sulle aziende agricole, per contribuire a collegare tali dati statistici con quelli dell'FSDN. Per collegare le banche dati risulterebbe necessario apportare adeguamenti (dell'atto giuridico, del sistema o dei metodi di raccolta) nell'ambito di ciascuna banca dati. Di conseguenza, sebbene l'FSDN offra la possibilità di interoperabilità, le altre banche dati e gli altri sistemi devono adeguarsi.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

È in corso l'iter di modifica della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi 5 . La proposta della Commissione mira, tra l'altro, a creare una registrazione elettronica di determinate informazioni sull'uso dei pesticidi e delle misure di protezione delle colture non chimiche da parte degli utenti professionali (compresi gli agricoltori). In futuro, se la legislazione sarà adottata, questi dati potrebbero costituire la base per estrapolare i dati sui pesticidi dell'FSDN. L'atto sulla governance dei dati (COM/2020/767 ) e la proposta di legge sui dati (iter giuridico in corso) potrebbero aprire strade da esplorare con l'atto giuridico proposto, in particolare per quanto riguarda le nuove metodologie di raccolta dei dati e le nuove fonti di dati, in linea con l'obiettivo di ridurre i costi per gli agricoltori e gli Stati membri.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 43, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea fornisce la base giuridica per le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della PAC.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Poiché la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell'UE, si applica il principio di sussidiarietà.

Basata sulla consolidata rete di dati della RICA, l'FSDN rappresenterà uno strumento utile ed efficiente che consentirà all'UE di contribuire agli obiettivi della PAC e di rendere disponibili dati e informazioni economiche, ambientali e sociali a livello di aziende agricole per gli Stati membri e per l'UE. Come la RICA, l'FSDN proporrà un'indagine comune e armonizzata per raccogliere dati a livello di azienda agricola e rendere i dati comparabili a livello europeo.

La presente proposta di regolamento è stata redatta al fine di sostenere e limitare gli oneri sia per gli Stati membri sia per gli agricoltori, e allo stesso tempo garantire meglio la qualità e la comparabilità dei dati dell'FSDN a livello di aziende agricole.

I criteri chiave per i dati dell'FSDN (compresi quelli economici, ambientali e sociali) includono la coerenza e la comparabilità. Gli Stati membri non possono conseguire la coerenza e la comparabilità necessarie senza un chiaro quadro europeo, ossia senza un atto legislativo dell'UE che stabilisca le definizioni, i formati delle comunicazioni e le norme di qualità comuni.

Agendo da soli, gli Stati membri non possono conseguire appieno questi obiettivi. L'azione sarà più efficace se intrapresa a livello di UE, sulla base di un atto giuridico dell'Unione che garantisca la comparabilità delle informazioni e dei dati negli ambiti PAC disciplinati dall'atto proposto. Per quanto riguarda invece la raccolta dei dati, l'opzione migliore è che sia effettuata dagli Stati membri.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità, in quanto garantirà la qualità e la comparabilità dei dati economici, ambientali e sociali dell'FSDN, raccolti e compilati a livello di aziende agricole applicando approcci armonizzati tra gli Stati membri. Analogamente garantirà che la rete rimanga pertinente e idonea a rispondere alle esigenze della PAC. Unitamente all'interoperabilità, il regolamento migliorerà il rapporto costi-benefici della raccolta e dell'utilizzo dei dati a livello di azienda agricola, rispettando le caratteristiche specifiche dei sistemi degli Stati membri.

In linea con il principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita i requisiti minimi per il conseguimento degli obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.

Scelta dell'atto giuridico

Atto giuridico proposto: regolamento.

Visti gli obiettivi e il contenuto della proposta, la modifica al regolamento vigente rappresenta lo strumento più adeguato.

Le politiche chiave dell'UE, come la PAC, dipendono dalla disponibilità a livello europeo di dati comparabili, armonizzati e di alta qualità rilevati a livello di azienda agricola. Questi possono essere garantiti al meglio da regolamenti, direttamente applicabili negli Stati membri senza dover essere prima recepiti nell'ordinamento nazionale.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non è stata effettuata una valutazione completa del sistema RICA per via della natura altamente tecnica dell'iniziativa. Tuttavia esistono studi scientifici e progetti di ricerca 6 che forniscono valutazioni relative ai costi della raccolta dei dati della RICA, evidenziando le buone pratiche negli Stati membri, nonché valutazioni dei costi dell'estensione dell'ambito della RICA alle dimensioni ambientale e sociale.

Consultazioni dei portatori di interessi

La trasformazione in FSDN ha dato il via a diverse attività di consultazione 7 rivolte a tutti e tre i principali gruppi di portatori di interessi individuati: 1) fornitori di dati, 2) rilevatori di dati e 3) utenti di dati 8 .

Dopo varie consultazioni con i portatori di interessi pertinenti, nel complesso sembra che tutti i gruppi di portatori di interessi siano ampiamente favorevoli all'iniziativa FSDN e all'aggiunta di aspetti sociali e ambientali ai dati economici raccolti dalla RICA. Sebbene sia stato espresso un forte sostegno alla raccolta dei dati a livello di azienda agricola nell'FSDN al fine di valutare la sostenibilità economica dell'agricoltura parallelamente alla sostenibilità ambientale e sociale, alcuni rispondenti hanno ritenuto che lo sforzo di raccolta dei dati debba essere condiviso tra i diversi utenti e che l'onere amministrativo dei fornitori di dati e dei rilevatori di dati debba essere limitato. Per alleggerire il carico amministrativo che grava su agricoltori e rilevatori di dati, la Commissione ha introdotto il concetto di "raccogliere i dati una volta e utilizzarli più volte" per una migliore condivisione dei dati tra amministrazioni, autorità statistiche e organismi privati. La Commissione intende inoltre partecipare ai costi iniziali degli adeguamenti degli Stati membri nell'ambito della trasformazione in FSDN.

I fornitori e i rilevatori di dati hanno espresso preoccupazioni sulla privacy dei dati forniti e gli agricoltori hanno mostrato una certa riluttanza a condividere tali informazioni. Pertanto nella proposta legislativa la Commissione ha rafforzato le norme di protezione dei dati individuali.

I rilevatori di dati hanno manifestato preoccupazione riguardo alla riluttanza degli agricoltori a partecipare agli esercizi di raccolta dati, ai problemi di reclutamento di nuove aziende agricole e alla perdita di aziende agricole partecipanti. La Commissione, nella sua iniziativa FSDN, propone e incoraggia la fornitura di riscontri agli agricoltori (ad es., tramite consulenza su misura, relazioni sulle prestazioni/analisi comparativa), oltre a prevedere l'obbligo per gli agricoltori di rispondere all'indagine FSDN, così come avviene per le indagini statistiche.

La maggior parte dei fornitori di dati ha espresso l'opinione che ricevere un compenso finanziario per la partecipazione alla raccolta dei dati FSDN sarebbe importante per loro. Nell'iniziativa la Commissione propone la possibilità per gli Stati membri di stabilire diversi incentivi per la partecipazione degli agricoltori alla rete d'informazione, compresi contributi finanziari.

Assunzione e uso di perizie

Per preparare la proposta di FSDN sono stati consultati i membri del comitato RICA e i gruppi di lavoro specifici.

Valutazione d'impatto

9 Data la natura altamente tecnica dell'iniziativa e la scelta politica limitata per la Commissione, non è stata ritenuta necessaria una valutazione d'impatto. La valutazione d'impatto che accompagna le proposte legislative del 2018 per la PAC Post 2020 ha individuato la necessità di adattare e rafforzare le fonti di dati esistenti affinché corrispondano meglio alla nuova politica, nonché la necessità di migliorare la qualità dei dati, soprattutto in relazione agli indicatori collegati alle misure agroambientali, alla biodiversità e al clima. La valutazione d'impatto ha anche suggerito di ampliare la copertura della rete RICA per fornire la migliore rappresentazione possibile delle aziende agricole orientate al mercato. Ha inoltre specificato che potrebbe essere necessaria una revisione delle variabili della scheda aziendale (tenendo conto anche delle raccomandazioni del progetto FLINT) e delle modalità di organizzazione della partecipazione dei beneficiari della PAC alla raccolta dei dati RICA.

Efficienza normativa e semplificazione

Per la trasformazione della RICA in FSDN la semplificazione e la riduzione degli oneri sono state considerate elementi centrali dell'iniziativa, parallelamente alla sostenibilità. L'obiettivo è stato quello di individuare gli ambiti in cui i metodi di raccolta dei dati possono essere semplificati e i costi ridotti di conseguenza.

In primo luogo occorre riconoscere che i metodi di raccolta dei dati variano notevolmente tra gli Stati membri, i quali possono scegliere il metodo più idoneo per raccogliere i dati RICA a livello di aziende agricole. Inoltre non esiste una panoramica dettagliata dei metodi di raccolta dei dati di ciascuno Stato membro, con i particolari dei costi e degli oneri. Pertanto per questo esercizio di semplificazione e riduzione degli oneri sono stati presi in considerazione gli studi e i progetti più recenti (di cui si presenta di seguito un riepilogo), nonché i risultati rilevanti delle attività di consultazione. Su tale base vengono poi proposti alcuni percorsi di semplificazione e riduzione degli oneri. Tuttavia in ultima analisi spetterà agli Stati membri scegliere il percorso o i percorsi più idonei, unitamente al metodo o ai metodi di raccolta dei dati FSDN per la rilevazione di variabili ambientali e sociali aggiuntive.

1. Lo studio "Cost of and good practices for FADN data collection" è stato realizzato e pubblicato nel 2015 10 . L'obiettivo principale di questo studio era quello di esaminare i metodi e i costi negli Stati membri per la raccolta dei dati della RICA, considerando l'utilizzo dei dati a vantaggio degli agricoltori partecipanti e per una migliore definizione delle politiche.
I risultati dello studio confermano che non esiste un metodo uniforme per la raccolta dei dati della RICA: ciascuno Stato membro sceglie il proprio modo di raccogliere i dati. Di conseguenza i costi di raccolta dei dati della RICA variano sensibilmente tra gli Stati membri 11 . Lo studio fornisce tre fattori principali di differenza di costo:

1) la scala e le dimensioni del campione RICA (ad es., Malta raccoglie i dati di 536 aziende agricole, la Polonia di 12 100);

2) i diversi metodi applicati per raccogliere i dati RICA (ad es., dati raccolti direttamente dall'organo di collegamento della RICA oppure incaricando società contabili private) e

3) fattori esterni, come i diversi livelli salariali tra gli Stati membri e le diverse dimensioni medie delle aziende agricole all'interno del campo di osservazione della RICA.

La scelta della metodologia di raccolta dei dati può compensare, quanto meno in una certa misura, i maggiori costi derivanti da livelli salariali più elevati e dalle maggiori dimensioni dell'azienda agricola. La forma più efficiente di raccolta dati in termini di costi pubblici consiste nel ricavare i dati dalla contabilità esistente (prodotta a costi privati). Al contempo, tale metodo sembra essere il meno flessibile. Nei casi in cui i dati ambientali e sociali non siano disponibili nella contabilità esistente, il metodo di raccolta dei dati per l'FSDN potrebbe richiedere adeguamenti o modifiche. Infine lo studio specifica che l'aggiunta o la soppressione di una variabile supplementare non ha un impatto enorme sul rapporto costi totali di raccolta dei dati/numero di variabili. Una volta stabilito il quadro del sistema, i costi annuali sono per lo più costi fissi (inerenti all'organizzazione e alla realizzazione dell'indagine, comprese le risorse umane, la formazione, il sistema informatico) mentre i costi variabili specifici (ad es., l'aggiornamento delle istruzioni, l'aggiunta di un codice specifico) sono di minore entità.

2. Il progetto di ricerca FLINT 12 ha definito degli indicatori a livello di azienda agricola per migliorare la valutazione politica in materia (tra l'altro) di condizionalità, sostenibilità e innovazione nella PAC. La raccolta dei dati su tali indicatori è stata collegata alla RICA in una rete pilota in diversi paesi europei. I risultati di questo progetto 1) confermano che il sistema basato sulla RICA è uno strumento efficiente e idoneo per raccogliere ulteriori dati ambientali e sociali a livello di azienda agricola; 2) forniscono una solida base di dati scientifici insieme a elenchi di possibili nuove variabili, esempi di come raccogliere i dati per tali nuove variabili e identificare le eventuali strozzature nell'attuazione 13 e i vantaggi analitici 14 .

3. Lo studio sui costi di trasformazione della RICA in FSDN 15 è un aggiornamento di due studi descritti in precedenza. Esso fornisce un'analisi dei costi supplementari dell'aggiunta di "dati FLINT 16 " all'attuale insieme di dati della RICA. Si stima che il costo medio UE per la raccolta dei dati della RICA sia di 750 EUR per scheda aziendale, mentre i costi di trasformazione in FSDN (aggiungendo tutti i dati FLINT) farebbero salire tale cifra a 1 040 EUR per scheda aziendale, con un aumento quindi del 40 % circa. Questo studio ha confermato i risultati dello studio del 2015, che evidenziava notevoli differenze tra i paesi per quanto riguarda i costi attuali della raccolta di dati della RICA nonché i costi aggiuntivi previsti legati alla trasformazione in FSDN. Lo studio ha anche confermato che taluni Stati membri hanno già raccolto alcune variabili sulla sostenibilità previste per l'FSDN, mentre altri non lo hanno fatto e potrebbero quindi dover affrontare costi iniziali più elevati. La spesa totale per la raccolta dei dati non è quindi direttamente comparabile tra gli Stati membri. In definitiva le variazioni stimate dei costi evidenziano un ampio intervallo, da paesi come l'Irlanda (+10 %) e i Paesi Bassi (+11 %) alla Francia (+124 %) e Malta (+225 %) 17 . Occorre tuttavia precisare che questo calcolo dei costi include l'aggiunta di tutte le 70 variabili previste dal progetto FLINT, mentre la proposta trasformazione in FSDN non si prefigge un numero così elevato e l'aggiunta delle variabili sarà progressiva nel tempo. Innanzitutto la trasformazione in FSDN sarà graduale. In secondo luogo, in base alla stima iniziale l'ampliamento riguarderebbe una gamma da 5 a 25 nuove variabili, da valutare ulteriormente con l'analisi in corso per il progetto pilota descritto al punto 4 seguente, e considerando anche l'evoluzione del quadro giuridico dopo le strategie "Dal produttore al consumatore" e "Biodiversità". Nello studio inoltre non stati considerati i benefici derivanti dal processo di semplificazione, nonché le interconnessioni e la condivisione dei dati con altre banche dati.
Di conseguenza si può stimare che i costi di trasformazione in FSDN saranno molto più bassi di quelli indicati nello studio citato.

4. Un progetto pilota in corso 18 effettuerà un'analisi e fornirà informazioni dettagliate sulle variabili di sostenibilità e sulle relative fonti di dati per ciascuno Stato membro. Come già detto, i metodi di raccolta dei dati dipendono dalla scelta dello Stato membro. Questo progetto pilota fornirà pertanto una valutazione del metodo o dei metodi di raccolta dei dati applicati per la raccolta dei dati sulla sostenibilità per ciascuno Stato membro ed evidenzierà come sono (o possono essere) collegati al sistema di raccolta dei dati della RICA. I risultati descriveranno la situazione in ciascuno Stato membro e forniranno una stima ragionevole dell'onere amministrativo e dei costi relativi alla raccolta dei dati 19 . Tali risultati alimenteranno direttamente i lavori sul diritto derivato dell'FSDN.

La proposta FSDN mira a ridurre i costi e gli oneri amministrativi per gli agricoltori e gli Stati membri in una prospettiva a lungo termine. Sulla scorta delle risultanze e dell'analisi, la proposta prende in considerazione gli elementi che seguono.

(1)Solide basi. La raccolta di dati sulla sostenibilità, in ambito RICA o al di fuori, genererà costi. Rispetto alla creazione di una nuova banca dati separata, l'utilizzo del sistema RICA già consolidato e della sua rete è una scelta più efficiente sotto il profilo dei costi per raccogliere ulteriori dati ambientali e sociali a livello di azienda agricola al fine di valutare la politica dell'UE. I dati economici della RICA sono un requisito della politica dell'UE. Pertanto permarranno i costi e gli oneri legati al mantenimento e al miglioramento della RICA. Aumenterebbe inoltre il rischio di ridurre la pertinenza di una RICA puramente economica.

(2)Evoluzione nel tempo. La trasformazione in FSDN è un processo che richiederà tempo. Sebbene si stimi che il 2025 sarà il primo anno di raccolta di nuovi dati, inizialmente il numero di nuove variabili sarà limitato. La stima iniziale indica che il numero di nuove variabili sarà compreso tra 5 e 25.

(3)Vantaggio dell'interoperabilità. L'FSDN incoraggerà il riutilizzo di dati già disponibili in altre banche dati e fonti (ad es., collegamenti con il SIGC, altre banche dati rilevanti degli uffici statistici nazionali). In questo modo, in una prospettiva più lunga, si ridurranno i costi di raccolta dei dati per gli Stati membri e, al contempo, si ridurrà l'onere degli agricoltori (raccogliendo i dati dell'azienda agricola una volta e utilizzandoli più volte).

(4)Utilizzo di metodi di raccolta dei dati moderni e digitali. L'FSDN promuoverà l'utilizzo di strumenti alternativi, moderni e digitali per la raccolta dei dati. L'analisi della semplificazione e della modernizzazione della RICA ha evidenziato alcuni ambiti in cui è possibile ridurre i costi e gli oneri grazie all'utilizzo di strumenti moderni (ad es., legati alla geolocalizzazione). Inoltre la raccolta di dati a distanza (ad es., l'uso di satelliti, sensori di misurazione) e il loro collegamento con altri dati amministrativi disponibili possono ridurre ulteriormente i costi e gli oneri sia per gli Stati membri sia per gli agricoltori (ad es., risparmiando sui costi in quanto saranno necessari meno contatti con gli agricoltori, riutilizzando informazioni già disponibili). Si svolgerà un'analisi dettagliata in sede di riesame del diritto derivato.

(5)Scelta di raccogliere annualmente o periodicamente. L'iniziativa FSDN prevede di distinguere tra la raccolta dati annuale e quella periodica (con intervalli di qualche anno), in quanto alcune variabili potrebbero non dover essere rilevate ogni anno. Con questo approccio si risparmieranno quindi alcuni costi e si prevede che un periodo di tempo più lungo per le raccolte periodiche contribuirà a pianificare meglio tali raccolte di dati.

(6)Sostegno finanziario agli Stati membri e agli agricoltori. Il bilancio dell'UE contribuisce già alla raccolta dei dati RICA, tramite la retribuzione forfetaria dell'UE. Per quanto riguarda l'FSDN, al fine di aiutare gli Stati membri a coprire i costi iniziali dovuti alla trasformazione, è previsto che il bilancio dell'UE contribuisca finanziariamente alla creazione e alla modernizzazione dei sistemi degli Stati membri. Inoltre, per incentivare la partecipazione alla rete di dati, gli Stati membri saranno autorizzati a pagare gli agricoltori per la comunicazione dei dati. Al contempo l'FSDN si adeguerà alle regole della statistica che prevedono per l'agricoltore l'obbligo di rispondere a un'indagine.

In sintesi, la valutazione di cui sopra evidenzia che nel breve periodo la trasformazione in FSDN creerà costi aggiuntivi e alcuni oneri 20 , soprattutto per gli Stati membri. Questi sono principalmente legati alla fase iniziale del processo di trasformazione, quando in alcuni Stati membri potrebbe risultare necessario modificare i metodi di raccolta dei dati e/o procedere a un adeguamento informatico. In una prospettiva a più lungo termine, tuttavia, si ritiene che i costi e gli oneri diminuiranno sia per gli Stati membri sia per gli agricoltori.

Diritti fondamentali

La proposta migliora la protezione dei diritti fondamentali in relazione al rafforzamento delle norme in materia di protezione dei dati individuali, migliorando la conformità agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'articolo 19 del regolamento 1217/2009 specifica che il bilancio dell'UE copre i costi informatici della Commissione e il contributo annuale (la retribuzione forfetaria dell'UE) che copre parte dei costi della raccolta dei dati degli Stati membri. Occorre rilevare che negli ultimi 12 anni la retribuzione forfetaria dell'UE è leggermente aumentata 21 . Tale aumento, tuttavia, non ha coperto completamente l'inflazione di quel periodo. È stato inoltre valutato che il contributo dell'UE copre non più del 30 % dei costi di raccolta dei dati degli Stati membri 22 .

Per quanto riguarda il bilancio dell'UE, la proposta FSDN mira ad ampliare e modificare le disposizioni attuali:

(1)differenziando il bilancio per le indagini regolari e quelle speciali;

(2)consentendo di finanziare la creazione e la modernizzazione dei sistemi di raccolta dei dati FSDN degli Stati membri e i relativi adeguamenti informatici;

(3)incentivando la partecipazione delle aziende agricole consentendo agli Stati membri una diversa ripartizione delle retribuzioni in funzione del valore della produzione standard dell'azienda;

(4)permettendo agli Stati membri di incentivare la partecipazione degli agricoltori alla rete di dati, ad esempio erogando un contributo finanziario.

Complessivamente il bilancio UE 2022 per la RICA ammonta a 16,7 milioni di EUR.
È previsto un aumento del bilancio dell'FSDN per coprire i suddetti ampliamenti dell'ambito di applicazione. Tuttavia, poiché la cifra finale dipende strettamente dalla forma e dai dettagli del diritto derivato, l'importo non può essere valutato esattamente in questa fase.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Si prevede che la proposta di regolamento venga adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio quanto prima e che la Commissione adotti le disposizioni di esecuzione poco dopo. Il regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza la necessità di un piano attuativo.

Gli Stati membri dovranno fornire i dati alla Commissione a partire dal 2026 (per l'esercizio contabile 2025).

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La modifica proposta si applica agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter, 6, 7, 8, 16, 17, 19 e 19 bis del regolamento (UE) n. 1217/2009, al fine di trasformare la RICA in FSDN tramite l'ampliamento dell'ambito di raccolta dei dati per ricomprendervi la dimensione ambientale e sociale oltre a quella economica; semplificando e modernizzando l'attuale serie di dati; motivando gli agricoltori a partecipare alla rete di dati; aiutando gli Stati membri nel processo di raccolta dei dati (ad es., interconnessione con altre banche dati pertinenti, contributo per il processo di trasformazione).

2022/0192 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d'informazione contabile agricola in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 23 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 24 ,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Lo sviluppo del settore agricolo dell'Unione e della politica agricola comune esige informazioni oggettive e pertinenti sulle prestazioni e sulla sostenibilità delle aziende agricole dell'Unione. La rete d'informazione contabile agricola (RICA) è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio 25 .

(2)Nella valutazione d'impatto della Commissione a sostegno delle proposte legislative del 2018 per la politica agricola comune (PAC) post 2020 26 è stata individuata la necessità di migliorare la raccolta di dati a livello di azienda agricola.

(3)Nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (strategia "Dal produttore al consumatore"), la Commissione ha annunciato l'intenzione di trasformare la rete d'informazione contabile agricola (RICA) in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (FSDN), al fine di raccogliere dati sulla sostenibilità a livello di azienda agricola. La trasformazione contribuirà anche al miglioramento dei servizi di consulenza agli agricoltori e all'analisi comparativa delle prestazioni delle aziende agricole.

(4)La sostenibilità delle aziende agricole è valutata nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite da tre punti di vista principali: economico, ambientale e sociale. Attualmente i dati sono raccolti principalmente per valutare gli aspetti economici delle aziende agricole, mentre si avverte l'esigenza di valutare la sostenibilità complessiva dell'azienda, includendo i dati ambientali legati al suolo, all'aria, all'acqua e alla biodiversità, nonché i dati relativi alla dimensione sociale dell'agricoltura. La trasformazione in FSDN consentirà di effettuare un'analisi comparativa delle prestazioni delle aziende agricole rispetto a medie regionali, nazionali o settoriali. Per quanto riguarda i dati contabili, la contabilità delle aziende agricole costituisce la fonte principale per qualsiasi valutazione dei redditi nelle aziende agricole o analisi del loro funzionamento economico. Le informazioni raccolte possono essere utilizzate anche per fornire servizi di consulenza personalizzati e riscontri agli agricoltori, allo scopo di migliorare la sostenibilità delle aziende agricole.

(5)Tali obiettivi possono essere conseguiti solo mediante una rete dell'Unione per la raccolta di dati sulla sostenibilità agricola ("rete d'informazione"), che si avvalga dei rilevatori di dati esistenti in ciascuno Stato membro, che riscuotono la fiducia degli interessati. Gli Stati membri o le autorità nazionali responsabili dovrebbero sforzarsi di modernizzare il più possibile le modalità di raccolta dei dati. Per ridurre l'onere per gli agricoltori e i rilevatori di dati, allo scopo di evitare la duplicazione delle richieste di dati e di arricchire l'insieme di dati FSDN, è opportuno applicare il principio secondo cui i dati vengono raccolti una sola volta e riutilizzati più volte. Sarà presa in considerazione la direttiva sui dati aperti 27 . Occorre promuovere l'uso di soluzioni digitali, compreso il riutilizzo dei dati e la loro condivisione con altre fonti.
Si dovrebbe fare in modo che il sistema basato esclusivamente sugli uffici contabili agricoli possa essere ampliato in vista della raccolta di variabili ambientali e sociali, e che la raccolta dei dati possa basarsi su indagini sia regolari sia speciali, a seconda delle esigenze informative.

(6)Per quanto riguarda il campo d'osservazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1217/2009, devono essere mantenuti i criteri principali relativi alla rappresentatività dei dati contabili e i criteri di selezione inerenti alle indagini regolari, aggiungendo ulteriori informazioni sugli altri aspetti della sostenibilità e tenendo presente che l'indagine che ne risulta può non essere rappresentativa rispetto alle variabili ambientali o sociali. In funzione delle esigenze di raccolta di tali informazioni, potranno essere organizzate indagini speciali con criteri di selezione e periodicità diversi, comprese indagini ad hoc o periodiche (con intervalli di qualche anno).

(7)Quando trasmettono i dati di un'azienda contabile a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero fornire un identificativo dell'azienda per consentire l'identificazione a livello di azienda in vista della condivisione dei dati a livello dell'Unione. Questo scambio di informazioni ha lo scopo di migliorare la capacità di analisi delle questioni relative alla sostenibilità.

(8)Nel caso in cui i dati individuali siano condivisi dalla Commissione o dagli organi di collegamento, è fondamentale garantire la protezione dei dati e assicurare agli agricoltori che i loro dati e tutte le altre informazioni individuali ottenute ai sensi del presente regolamento saranno anonimizzati o pseudonimizzati per evitarne l'identificazione, sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche.

(9)I dati dovrebbero essere raccolti a livello di Stato membro ed essere pseudonimizzati con il numero di identificazione. Alla Commissione dovrebbero essere trasmessi solo i dati pseudonimizzati. Dovrebbe essere previsto che solo le autorità competenti possano avere accesso a tali dati, in casi specifici e conformemente al diritto internazionale e dell'Unione e alla legislazione nazionale. Le procedure da seguire e le condizioni da soddisfare per ottenere l'accesso ai dati in base ai requisiti di necessità e proporzionalità dovrebbero essere definite dal diritto internazionale e dell'Unione e dalla legislazione nazionale, e in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(10)Dovrebbero essere adottate tutte le misure necessarie per evitare la de-anonimizzazione e la de-pseudonimizzazione, ma potrebbe verificarsi che possano essere comunicati dati a causa di altre ricerche e di comunicazioni che esulano dal controllo della Commissione. In questi casi i dati dovrebbero essere considerati dati personali e dovrebbero essere applicati i regolamenti (UE) 2016/679 28 e (UE) 2018/1725 29 del Parlamento europeo e del Consiglio. I dati sono raccolti in riferimento alle aziende agricole, a prescindere dal fatto che siano di proprietà di persone fisiche o di persone giuridiche. Pertanto le garanzie di protezione dei dati dovrebbero essere estese alle persone giuridiche. Inoltre per quanto riguarda lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee dovrebbero essere rispettati i principi del regolamento (CE) 223/2009 30 .

(11)Per garantire la protezione dei dati è opportuno stabilire regole dettagliate sulla loro gestione. Alla Commissione dovrebbe quindi essere conferito il potere di adottare atti delegati che integrino gli elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1217/2009 per includervi le norme sul processo di gestione dei dati, in particolare per quanto riguarda l'identificativo dell'azienda, la conservazione dei dati, la qualità e la convalida dei dati, l'utilizzo dei dati, l'accesso ai dati primari e la loro trasmissione, il trattamento dei dati primari, la combinazione dei dati con altre fonti di dati, la procedura volta a garantire la disponibilità di dati dettagliati e aggregati, i sistemi compatibili di conservazione e scambio di dati, il riesame del rifiuto di fornire i dati, gli obblighi per gli utenti finali dei dati scientifici e per le altre parti interessate.

(12)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 1217/2009, è opportuno conferire alla Commissione le competenze di esecuzione per l'adozione di atti di esecuzione concernenti la gestione specifica delle indagini regolari e speciali, nonché le norme specifiche sulla protezione dei dati.

(13)L'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'FSDN rende necessario l'adattamento delle regole sul bilancio, compresa la gestione differenziata per le indagini regolari e speciali. Il bilancio dell'Unione dovrebbe finanziare la creazione e la modernizzazione dei sistemi degli Stati membri per allinearli con l'ambito e la gestione rivisti dell'FSDN. Gli Stati membri possono prevedere una ripartizione legata al valore della produzione standard dell'azienda agricola. Essi dovrebbero avere la possibilità di stabilire incentivi per la partecipazione degli agricoltori alla rete di dati, come ad esempio un contributo finanziario, un riscontro sulle prestazioni dell'azienda agricola incentrato sul miglioramento delle pratiche agricole sostenibili, ovvero una consulenza mirata basata sulle informazioni dell'FSDN.

(14)Poiché alcuni Stati membri incontrano problemi di partecipazione degli agricoltori alla rete di dati, taluni di essi hanno già incluso il sistema RICA nelle statistiche nazionali che prevedono l'obbligo per gli agricoltori di fornire le informazioni richieste. Quando sono selezionati come azienda contabile, gli agricoltori dovrebbero essere tenuti a fornire i dati; gli Stati membri dovrebbero poter adottare norme nazionali che disciplinano i casi di aziende contabili che non rispettano tale obbligo.

(15)È opportuno modificare il nome del comitato della rete d'informazione contabile agricola per rispecchiare le modifiche apportate al regolamento vigente. L'attuale comitato dovrebbe tuttavia continuare a svolgere le stesse funzioni, adattandosi al nuovo ambito di applicazione della rete d'informazione.

(16)    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1217/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1217/2009 è così modificato:

1)    il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:

"Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole dell'Unione";

2)    il titolo del capo I è sostituito dal seguente:

"ISTITUZIONE DI UNA RETE D'INFORMAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ AGRICOLA DELL'UNIONE";

3)    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

1. È istituita una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola dell'Unione ("FSDN" o "rete d'informazione") per raccogliere dati economici, ambientali e sociali a livello di azienda agricola.

2. I dati ottenuti a norma del presente regolamento contribuiscono alla valutazione della sostenibilità dell'agricoltura dell'UE.

3. I dati FSDN sono messi a disposizione del pubblico secondo modalità coerenti con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i regolamenti (UE) 2016/679* e 2018/1725**.

4. Se del caso, il trattamento, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti a norma del presente regolamento sono conformi ai regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1725 e (CE) n. 223/2009***.";

*    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

**    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

***    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).";

4)    l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

   "Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

a) "agricoltore": la persona fisica che provvede alla gestione corrente e quotidiana dell'azienda agricola;

b) "azienda": un'unità tecnico-economica, in conformità dell'uso generale nell'ambito delle indagini e dei censimenti agricoli dell'Unione;

c) "classe di aziende": un insieme di aziende agricole appartenenti alle stesse classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia unionale relativa alle aziende agricole di cui all'articolo 5 ter;

d) "scheda aziendale": il questionario compilato con i dati di un'azienda agricola secondo la metodologia comune dell'FSDN;

e) "azienda contabile": qualsiasi azienda agricola scelta, o da scegliere, nel quadro della rete d'informazione;

f) "circoscrizione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola" o "circoscrizione FSDN": il territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitato ai fini della scelta delle aziende contabili;

g) "dati FSDN": i dati economici, ambientali e sociali a livello di azienda agricola che caratterizzano l'azienda e che risultano dalla contabilità e/o da altre fonti, raccolti sistematicamente e regolarmente;

h) "produzione standard": il valore normale della produzione lorda;

i) "dati personali": i dati personali ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, estendendo tuttavia la protezione agli interessi legittimi degli agricoltori che sono persone giuridiche;

j) "identificativo dell'azienda": il numero unico di identificazione della singola azienda in riferimento al trattamento dei dati a norma del presente regolamento;

k) "trattamento di dati": qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute sui dati delle persone, conformemente all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2018/1725;

l) "dati primari": i dati riferiti a singole aziende, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni;

m) "metadati": i dati che forniscono informazioni qualitative e quantitative sui dati primari raccolti;

n) "dati anonimizzati": i dati fondati sui dati primari, in una forma che non consente di identificare né direttamente né indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche;

o) "dati pseudonimizzati": i dati personali che non possono più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile;

p) "dati aggregati": i dati ottenuti sintetizzando i dati primari o dettagliati per fini analitici particolari.";

5)    è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 2 bis

Un elenco delle circoscrizioni FSDN figura nell'allegato I.";

6)    all'articolo 3, il termine "RICA" è sostituito da "FSDN";

7)    il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

"DATI PER LA RILEVAZIONE DEI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE E LA RACCOLTA DI ALTRE INFORMAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ";

8)    l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1. Il presente capo si applica alla raccolta di dati contabili e altri dati sulla sostenibilità.
I dati FSDN sono raccolti mediante indagini regolari e speciali.

2. L'autorità competente per l'FSDN può utilizzare anche altre fonti di dati per raccogliere e riutilizzare dati che alimentano le indagini FSDN.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 bis che integrano il presente regolamento stabilendo le norme sul processo di gestione dei dati, in particolare per quanto riguarda l'identificativo dell'azienda, la conservazione dei dati, la qualità e la convalida dei dati, l'utilizzo dei dati, l'accesso ai dati primari e la loro trasmissione, il trattamento dei dati primari, la combinazione dei dati con altre fonti di dati, la procedura volta a garantire la disponibilità di dati dettagliati e aggregati, i sistemi compatibili di conservazione e scambio di dati, il riesame del rifiuto di fornire dati, gli obblighi per gli utenti finali dei dati scientifici e per le altre parti interessate.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono e aggiornano la forma e il contenuto delle indagini regolari e speciali comuni, nonché i metodi e i requisiti per il riutilizzo e la condivisione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2.";

9)    l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1. Il campo d'osservazione comprende le aziende agricole di dimensione economica uguale o superiore a una soglia espressa in euro pari a uno dei limiti inferiori delle classi di dimensione economica della tipologia unionale relativa alle aziende agricole di cui all'articolo 5 ter.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 bis che integrano il presente regolamento stabilendo le norme per fissare la soglia di cui al primo comma del presente paragrafo.

La Commissione adotta, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, atti di esecuzione che fissano la soglia di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2.

2. Sono considerate aziende contabili le aziende agricole che:

a) sono comprese nel campo d'osservazione di cui al paragrafo 1;

b) sono nel loro complesso, e a livello delle singole circoscrizioni FSDN, rappresentative del campo d'osservazione.

3. Un'azienda agricola considerata azienda contabile nel piano di selezione delle aziende contabili fornisce i dati richiesti.

4. Gli Stati membri possono adottare norme nazionali per disciplinare eventuali casi di inosservanza del paragrafo 3.";

10)    l'articolo 5 bis è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni Stato membro elabora un piano di selezione delle aziende contabili che assicuri un campione rappresentativo del campo d'osservazione, comprendente indagini regolari e, se del caso, indagini speciali.";

b)    ai paragrafi 2 e 3, il termine "RICA" è sostituito da "FSDN";

11)    all'articolo 5 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le aziende agricole sono classificate in modo uniforme secondo la tipologia unionale relativa alle aziende agricole, in funzione ad esempio del tipo di attività imprenditoriale, della dimensione economica e dell'importanza di altre attività lucrative direttamente collegate alle aziende stesse.

La tipologia relativa alle aziende agricole è utilizzata principalmente per la presentazione, per classe di orientamento tecnico-economico e per classe di dimensione economica, dei dati rilevati nel quadro delle indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione e dell'FSDN.";

12)    l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale per la rete d'informazione ("comitato nazionale").";

b) al paragrafo 4, il termine "RICA" è sostituito da "FSDN";

13)    all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di:

a) informare il comitato nazionale, i comitati regionali e i rilevatori di dati, quali gli uffici contabili, circa il quadro normativo applicabile e di vigilare sulla corretta applicazione di quest'ultimo;

b) redigere il piano di selezione delle aziende contabili, sottoporlo all'approvazione del comitato nazionale e trasmetterlo alla Commissione;

c) elaborare:

i) l'elenco delle aziende contabili;

ii) se del caso, l'elenco dei rilevatori di dati in grado di compilare le schede aziendali;

d) produrre le schede aziendali trasmessegli dai rilevatori di dati, anche a partire da dati ricavati da altre fonti di dati;

e) verificare che le schede aziendali siano state debitamente compilate;

f) inoltrare alla Commissione le schede aziendali debitamente compilate, nel formato richiesto, entro i termini stabiliti;

g) trasmettere le richieste d'informazione di cui all'articolo 17 al comitato nazionale, ai comitati regionali e ai rilevatori di dati e inoltrare alla Commissione le relative risposte;

h) mettere a disposizione i risultati ottenuti per fornire agli agricoltori consulenza e riscontro sulle prestazioni della loro azienda in termini di sostenibilità.";

14)    l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1. Ogni azienda contabile è oggetto di una scheda aziendale individuale ed è caratterizzata dall'identificativo dell'azienda.

2. Ogni scheda aziendale debitamente compilata contiene le informazioni che permettono di:

a) caratterizzare l'azienda contabile mediante gli elementi essenziali dei suoi fattori di produzione;

b) valutare il reddito dell'azienda sotto i suoi vari aspetti;

c) valutare la sostenibilità economica, ambientale e sociale dell'azienda;

d) procedere a controlli per accertare la veridicità delle informazioni fornite.

3. I dati sulla scheda aziendale si riferiscono a una singola azienda agricola e a un singolo esercizio di riferimento di dodici mesi consecutivi e riguardano esclusivamente tale azienda agricola. Tali dati si riferiscono alle attività agricole dell'azienda stessa e ad altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 bis che integrano il presente regolamento stabilendo le norme per la determinazione dei principali gruppi di dati da raccogliere e delle norme generali per la raccolta dei dati.

5. Per assicurare la comparabilità dei dati raccolti mediante le schede aziendali, indipendentemente dalle aziende contabili esaminate, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello della scheda aziendale, i metodi e le scadenze di trasmissione dei dati alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2.";

15)    l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

1. È vietato utilizzare a scopi fiscali i dati individuali od ogni altra informazione individuale ottenuti in base al presente regolamento.

2. I dati individuali anonimizzati o pseudonimizzati possono essere condivisi dalla Commissione o dagli organi di collegamento ai fini stabiliti all'articolo 1, purché sia evitata l'identificazione delle persone fisiche o giuridiche.";

16)    all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il comitato nazionale, i comitati regionali, l'organo di collegamento e i rilevatori di dati sono tenuti, ciascuno per quanto di sua competenza, a fornire alla Commissione qualsiasi informazione che essa chieda loro circa l'assolvimento dei loro compiti nell'ambito del presente regolamento.

Tali richieste d'informazione rivolte al comitato nazionale, ai comitati regionali oppure ai rilevatori di dati, nonché le relative risposte, vengono inoltrate per iscritto tramite l'organo di collegamento.";

17)    l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

1. Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio generale dell'Unione, sezione Commissione, riguardano:

a) per le indagini regolari: le retribuzioni forfetarie dovute agli Stati membri per il rilascio delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse entro i termini stabiliti per il numero massimo di aziende contabili fissato a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 2. Se il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e rilasciate relative a una circoscrizione FSDN o a uno Stato membro è inferiore all'80 % del numero di aziende contabili stabilite per la circoscrizione FSDN o per lo Stato membro interessato, è applicata una retribuzione pari al 50 % della retribuzione forfetaria per ciascuna scheda aziendale di tale circoscrizione FSDN o Stato membro interessato;

b) per le indagini speciali: le retribuzioni forfetarie dovute agli Stati membri per il rilascio delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse entro i termini stabiliti per il numero massimo di aziende contabili fissato a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 2. Se il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e rilasciate relative a una circoscrizione FSDN o a uno Stato membro è inferiore all'80 % del numero di aziende contabili stabilite per la circoscrizione FSDN o per lo Stato membro interessato, è applicata una retribuzione pari al 50 % della retribuzione forfetaria per ciascuna scheda aziendale di tale circoscrizione FSDN o Stato membro interessato;

c) tutte le spese concernenti i sistemi informatizzati di cui la Commissione si avvale per l'esercizio e lo sviluppo della rete, la raccolta, la verifica, l'elaborazione, l'interoperabilità e la valutazione dei dati forniti dagli Stati membri. Tali spese includono, eventualmente, i costi relativi alla divulgazione dei risultati di tali iniziative, nonché agli studi e allo sviluppo di altri aspetti della rete contabile.

2. Le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento non sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

3. L'Unione può altresì erogare agli Stati membri contributi finanziari a carico del bilancio generale dell'Unione a copertura dei costi di attuazione del presente regolamento qualora la creazione del sistema di raccolta delle variabili ambientali e sociali aggiuntive, comprese la formazione e l'interoperabilità tra i sistemi di raccolta dei dati, richieda adeguamenti significativi del sistema nazionale di raccolta dei dati RICA di uno Stato membro.

4. La retribuzione forfetaria dovuta agli Stati membri può essere versata, integralmente o in parte, agli agricoltori per la loro partecipazione alle indagini FSDN. Gli Stati membri possono stabilire un criterio di ripartizione specifico in base al quale una parte o la totalità dell'importo versato agli agricoltori partecipanti è calcolata in funzione dal valore della produzione standard dell'azienda.

5. Gli Stati membri possono definire ed erogare incentivi per la partecipazione degli agricoltori alle indagini FSDN.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure dettagliate relative alla retribuzione forfetaria di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e agli adeguamenti del sistema di raccolta dei dati di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2.";

18)    l'articolo 19 bis è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 5 bis, paragrafo 1, all'articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.";

b)    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La delega di potere di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 5 bis, paragrafo 1, all'articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

c)    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, dell'articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. ";

19)    all'articolo 19 ter,

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 .";

20)    l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).
(2)    Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(3)     https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/financial-assurance/managing-payments_it  
(4)    Ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione.
(5)    Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, p. 71).
(6)    Alcuni esempi sono riportati di seguito, nella sezione "Efficienza normativa e semplificazione".
(7)    1) la tabella di marcia (disponibile sul sito web Di' la tua Europa dal 4 giugno al 4 luglio. Complessivamente, sono stati ricevuti 33 commenti); 2) una consultazione scritta mirata tramite un'indagine UE (questionario on-line durante l'estate 2021 che ha ricevuto oltre 300 risposte); 3) i workshop dei portatori di interessi dell'FSDN (il primo workshop si è svolto nel febbraio 2021, con l'obiettivo di fare il punto sulle conoscenze e le esperienze dei portatori di interessi in merito alla raccolta e all'utilizzo di diversi dati a livello di azienda agricola. Il secondo workshop (settembre 2021) è servito a discutere i risultati della tabella di marcia e delle attività di consultazione mirate, e a confrontarsi su proposte concrete di semplificazione e modernizzazione); nonché 4) i comitati RICA (aprile e ottobre 2021 con i rappresentanti degli organi di collegamento di tutti gli Stati membri); e 5) tre riunioni dei gruppi di lavoro specifici (sulla semplificazione e la modernizzazione della RICA; sulla futura FSDN e sullo strumento di richiesta di dati individuali della RICA) con incontri che si sono svolti dalla primavera del 2021 alla primavera del 2022, 20 esperti degli Stati membri e diversi funzionari della Commissione hanno discusso argomenti relativi alla RICA e all'FSDN).
(8)    1) fornitori di dati (agricoltori), 2) rilevatori di dati (autorità pubbliche responsabili della raccolta e della presentazione dei dati nonché dell'accesso ai dati amministrativi negli Stati membri dell'UE (ad es., autorità degli Stati membri, uffici di collegamento RICA, istituti nazionali di statistica), e 3) utenti di dati (ad es., responsabili delle politiche, consulenti aziendali, università, ricercatori, valutatori, società di consulenza).
(9)    LEI- WUR et al. (2016) Farm Level Indicators for New Topics in policy evaluation project (FLINT), progetto finanziato nell'ambito del 7º PQ.
(10)     https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/regulation-and-simplification/cost-and-good-practices-fadn-data-collection_en  
(11)    Secondo lo studio, il costo pubblico totale per il bilancio degli Stati membri dell'UE-28, in media per il periodo 2012-14, è stato di poco superiore a 58 milioni di EUR. A livello di UE-28, il livello medio (ponderato) dei costi è di 678 EUR per scheda aziendale compilata, ma con notevoli variazioni tra gli Stati membri che vanno da una media (2012-14) di 107 EUR in Bulgaria e 156 EUR in Romania a 2 905 EUR in Belgio.
(12)    FLINT (Farm-level Indicators for New Topics in Policy Evaluation): https://www.flint-fp7.eu/  
(13)    Strozzature nell'attuazione di FLINT: aumento significativo dei costi in caso di attuazione di tutti gli indicatori. Come misura di compensazione, una delle possibili soluzioni sarebbe quella di ridurre il campione da 85 000 aziende agricole a 55 000. In alcuni Stati membri questa soluzione genererebbe stime inaffidabili. Un'altra criticità riguarda l'applicazione di metodi diversi nella raccolta dei dati a livello di azienda agricola negli Stati membri; per alcuni Stati membri (soprattutto dove sono coinvolte società contabili) sembra più difficile e/o costoso aggiungere ulteriori variabili.
(14)    I possibili vantaggi analitici evidenziati nel progetto FLINT sarebbero il riutilizzo dei dati/delle informazioni esistenti, il fatto che la raccolta dei dati sulla sostenibilità dipende dalla registrazione sistemica che, sul lungo periodo, riduce l'onere amministrativo e aumenta la qualità e, infine, il fatto che i dati aggiuntivi sulla sostenibilità consentono di valutare e ricercare politiche nuove e migliori.
(15)    Cost of Extending the Farm Accountancy Data Network to the Farm Sustainability Data Network: Empirical Evidence https://edepot.wur.nl/551988 .
(16)    Dati Flint – elenco di circa 70 voci specifiche per descrivere 31 temi di sostenibilità rilevanti, definiti dalla dimensione ambientale, economica e sociale.
(17)    I costi per Stato membro variano anche in termini assoluti. Sono infatti influenzati dalla metodologia applicata per la raccolta dei dati, dalla misura in cui i dati FLINT erano già integrati nei sistemi RICA nazionali, dal numero di tematiche degli indicatori FLINT pertinenti nel paese (ad esempio, nel campione RICA irlandese, dove predomina il bestiame, non figura quasi nessun indicatore di pesticidi nelle colture), nonché dalla tipologia e dimensione dell'azienda specifica. Inoltre lo studio considera i costi di avviamento del sistema, che variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro. Gli studi classificano gli Stati membri in base alle seguenti tre tipologie: 1) come i Paesi Bassi /l'Irlanda: già disponibili molti dati, dati FLINT raccolti nell'ambito della rilevazione RICA; 2) come la Polonia / l'Ungheria: non molti dati disponibili, dati FLINT raccolti nell'ambito della rilevazione RICA; 3) come la Francia / la Grecia: non molti dati disponibili, dati FLINT raccolti in occasione di una visita separata all'azienda. Si riportano a titolo di esempio i costi stimati per alcuni Stati membri (in termini assoluti, EUR per azienda, dove la prima voce è il costo stimato dei dati RICA attuali e la seconda voce indica i costi combinati dei dati RICA e FLINT): Irlanda (rispettivamente 1 000 e 1 104 EUR), Paesi Bassi (3 000 e 3 333 EUR), Polonia (656 e 860 EUR), Ungheria (500 e 566 EUR), Francia (500 e 1 119 EUR), Grecia (1 273 e 1 910 EUR).
(18)    Il progetto pilota IPM2-FSDN è stato avviato nel dicembre 2021 e terminerà nel novembre 2023.
Le specifiche tecniche sono disponibili qui: https://etendering.ted.europa.eu/document/document-file-download.html?docFileId=111485
(19)    Un importante elemento intermedio è previsto per ottobre 2022. Consisterà nella valutazione dei temi ambientali e sociali negli Stati membri e delle relative fonti di dati nonché nell'analisi degli attuali metodi di raccolta dei dati e dei futuri temi dell'FSDN.
(20)    Come specificato nell'analisi, in questa fase non è possibile fornire cifre concrete, poiché i costi principali sono legati a eventuali adeguamenti del metodo di raccolta dei dati. I metodi e i costi collegati variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro. Il progetto pilota IPM2-FSDN in corso fornirà maggiori informazioni e stime in merito non prima dell'autunno 2022.
(21)    Nel 2010 ammontava a 155 EUR per scheda aziendale, attualmente (2022) può raggiungere i 180 EUR per scheda aziendale. Dal 2015 infatti la retribuzione ha due componenti: 160 EUR (parte fissa) + fino a 20 EUR (bonus, versati in funzione della presentazione tempestiva e della qualità dei dati). Per l'ultimo anno retribuito (2019), solo 14 Stati membri su 28 hanno ricevuto una parte del bonus.
(22)    Secondo la valutazione di alcuni Stati membri, la retribuzione forfetaria dell'UE copre i costi di raccolta dei dati FADN nella misura seguente: in Danimarca 23,6 %, Portogallo 30 %, Francia 29,5 %, Polonia 22 %.
(23)    GU C del , pag. .
(24)    GU C del , pag. .
(25)    Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).
(26)    SWD(2018) 301 final, Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Valutazione dell'impatto - Proposte di- regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio- regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013- regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.
(27)    Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. PE/28/2019/REV/1.
(28)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(29)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(30)    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(31)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Bruxelles, 22.6.2022

COM(2022) 296 final

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d'informazione contabile agricola in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola

{SWD(2022) 166 final}


ALLEGATO

"ALLEGATO I

Elenco delle circoscrizioni FSDN di cui all'articolo 2 bis

Belgio

1. Vlaanderen

2. Bruxelles — Brussel

3. Wallonie

Bulgaria

1. Северозападен (Severozapaden)

2. Северен централен (Severen tsentralen)

3. Североизточен (Severoiztochen)

4. Югозападен (Yugozapaden)

5. Южен централен (Yuzhen tsentralen)

6. Югоизточен (Yugoiztochen)

Cechia

Forma un'unica circoscrizione

Danimarca

Forma un'unica circoscrizione

Germania

1. Schleswig-Holstein/Hamburg

2. Niedersachsen

3. Bremen

4. Nordrhein-Westfalen

5. Hessen

6. Rheinland-Pfalz

7. Baden-Württemberg

8. Bayern

9. Saarland

10. Berlin

11. Brandenburg

12. Mecklenburg-Vorpommern

13. Sachsen

14. Sachsen-Anhalt

15. Thüringen

Estonia

Forma un'unica circoscrizione

Irlanda

Forma un'unica circoscrizione

Grecia

1. Μακεδονία — Θράκη

2. Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου

3. Θεσσαλία

4. Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη

Spagna

1. Galicia

2. Asturias

3. Cantabria

4. País Vasco

5. Navarra

6. La Rioja

7. Aragón

8. Cataluña

9. Baleares

10. Castilla-León

11. Madrid

12. Castilla-La Mancha

13. Comunidad Valenciana

14. Murcia

15. Extremadura

16. Andalucía

17. Canarias

Francia

1. Île de France

2. Champagne-Ardenne

3. Picardie

4. Haute-Normandie

5. Centre

6. Basse-Normandie

7. Bourgogne

8. Nord-Pas de Calais

9. Lorraine

10. Alsace

11. Franche-Comté

12. Pays de la Loire

13. Bretagne

14. Poitou-Charentes

15. Aquitaine

16. Midi-Pyrénées

17. Limousin

18. Rhône-Alpes

19. Auvergne

20. Languedoc-Roussillon

21. Provence-Alpes-Côte d'Azur

22. Corse

23. Guadeloupe

24. Martinique

25. La Réunion

Croazia

1. Kontinentalna Hrvatska

2. Jadranska Hrvatska

Italia

1. Piemonte

2. Valle d'Aosta

3. Lombardia

4. Alto Adige

5. Trentino

6. Veneto

7. Friuli — Venezia Giulia

8. Liguria

9. Emilia — Romagna

10. Toscana

11. Umbria

12. Marche

13. Lazio

14. Abruzzo

15. Molise

16. Campania

17. Puglia

18. Basilicata

19. Calabria

20. Sicilia

21. Sardegna

Cipro

Forma un'unica circoscrizione

Lettonia

Forma un'unica circoscrizione

Lituania

Forma un'unica circoscrizione

Lussemburgo

Forma un'unica circoscrizione

Ungheria

1. Észak-Magyarország

2. Dunántúl

3. Alföld

Malta

Forma un'unica circoscrizione

Paesi Bassi

Forma un'unica circoscrizione

Austria

Forma un'unica circoscrizione

Polonia

1. Pomorze e Mazury

2. Wielkopolska e Śląsk

3. Mazowsze e Podlasie

4. Małopolska e Pogórze

Portogallo

1. Norte e Centro

2. Ribatejo-Oeste

3. Alentejo e Algarve

4. Açores e Madeira

Romania

1. Nord-Est

2. Sud-Est

3. Sud-Muntenia

4. Sud-Vest-Oltenia

5. Vest

6. Nord-Vest

7. Centru

8. București-Ilfov

Slovenia

Forma un'unica circoscrizione

Slovacchia

Forma un'unica circoscrizione

Finlandia

1. Etelä-Suomi

2. Sisä-Suomi

3. Pohjanmaa

4. Pohjois-Suomi

Svezia

1. Pianure della Svezia centrale e meridionale

2. Zone forestali e agricolo-forestali della Svezia centrale e meridionale

3. Zone della Svezia settentrionale"