Bruxelles, 1.6.2022

COM(2022) 281 final

2022/0178(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Croazia


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 1° giugno 2022 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel seguito il "trattato"), che dichiara che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e che abroga la deroga della Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Se adotterà la decisione, il Consiglio dovrà successivamente adottare le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro in Croazia.

Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro 1  ha disciplinato l'introduzione iniziale dell'euro negli Stati membri entrati a far parte della zona euro con la prima ondata e in Grecia 2 . Tale regolamento è stato modificato dai seguenti regolamenti:

- regolamento (CE) n. 2169/2005, allo scopo di preparare i futuri allargamenti della zona euro;

- regolamento (CE) n. 1647/2006, allo scopo di includere la Slovenia (che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2007);

- regolamento (CE) n. 835/2007, allo scopo di includere Cipro (che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2008);

- regolamento (CE) n. 836/2007, allo scopo di includere Malta (che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2008);

- regolamento (CE) n. 693/2008, allo scopo di includere la Slovacchia (che ha adottato l'euro nel gennaio 2009);

- regolamento (UE) n. 670/2010, allo scopo di includere l'Estonia (che ha adottato l'euro nel gennaio 2011);

- regolamento (UE) n. 678/2013, allo scopo di includere la Lettonia (che ha adottato l'euro nel gennaio 2014);

- regolamento (UE) n. 827/2014, allo scopo di includere la Lituania (che ha adottato l'euro nel gennaio 2015).

Affinché anche la Croazia possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 974/98, occorre introdurre in detto regolamento un riferimento a questo Stato membro. La presente proposta contiene le necessarie modifiche del citato regolamento.

Il piano di passaggio all'euro della Croazia prevede il ricorso al cosiddetto scenario del "big bang", il che significa che l'adozione dell'euro come moneta nazionale da parte di questo Stato membro dovrebbe coincidere con l'introduzione nel medesimo delle banconote e delle monete in euro.

2.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Le sfide in materia di politica economica cui gli Stati membri sono confrontati costituiscono regolarmente oggetto di discussioni, sotto rubriche differenti, nell'ambito del comitato economico e finanziario (nel seguito "CEF") e dell'ECOFIN/Eurogruppo. Esse prevedono discussioni informali su questioni specificamente rilevanti per la preparazione di una futura adesione alla zona euro (comprese le politiche del tasso di cambio). Il dialogo con studiosi dell'ambiente accademico e altri gruppi interessati si svolge nell'ambito di conferenze/seminari e su una base ad hoc.

Gli sviluppi economici nella zona euro e negli Stati membri sono oggetto di valutazione attraverso le diverse procedure di coordinamento e di controllo delle politiche economiche (in particolare ai sensi dell'articolo 121 del trattato), e nel corso del monitoraggio e delle analisi degli sviluppi regolarmente condotti dalla Commissione, sia per un paese determinato, che per l'insieme della zona (in particolare previsioni, pubblicazioni periodiche, e contributi per il CEF e l'ECOFIN/Eurogruppo). In conformità con il principio di proporzionalità e in sintonia con le precedenti prassi, non si ritiene necessaria alcuna valutazione formale dell'impatto.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 140, paragrafo 3, del trattato, che disciplina l'adozione delle altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro nello Stato membro la cui deroga sia stata abolita conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato.

Il Consiglio delibera all'unanimità degli Stati membri che hanno come valuta l'euro e dello Stato membro interessato, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea.

3.2.Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione, pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

La presente iniziativa si limita a quanto necessario per conseguire il suo obiettivo e rispetta pertanto il principio di proporzionalità.

3.3.Scelta dello strumento giuridico

Il regolamento è l'unico strumento giuridico adeguato per modificare il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5.COMMENTI SUI SINGOLI ARTICOLI

5.1.Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 1, lettera a) e dell'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 974/98, la tabella di cui all'allegato del regolamento elenca gli Stati membri partecipanti e stabilisce la data di adozione dell'euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l'eventuale periodo di "abbandono graduale" per ogni Stato membro partecipante.

A norma dell'articolo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 974/98, un periodo di "abbandono graduale" può essere applicato solo agli Stati membri in cui la data di adozione dell'euro coincide con quella di sostituzione del denaro liquido. Ciò non è avvenuto nel caso degli undici Stati membri che hanno adottato l'euro il 1° gennaio 1999 né della Grecia che l'ha adottato il 1° gennaio 2001.

Nel caso di Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania la data di adozione dell'euro e quella di sostituzione del denaro liquido hanno coinciso (1º gennaio 2007 per la Slovenia, 1º gennaio 2008 per Cipro e Malta, 1° gennaio 2009 per la Slovacchia, 1° gennaio 2011 per l'Estonia, 1° gennaio 2014 per la Lettonia, 1° gennaio 2015 per la Lituania), ma questi paesi hanno scelto di non applicare il periodo di "abbandono graduale".

Anche i piani di passaggio all'euro della Croazia indicano la stessa data per l'adozione dell'euro e la sostituzione del denaro liquido (1º gennaio 2023) e questo Stato ha scelto di non applicare il periodo di "abbandono graduale".

L'articolo aggiunge la Croazia e i relativi dati, che si riportano di seguito, alla tabella di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 974/98, secondo l'ordine protocollare.

Stato membro

Data di adozione dell'euro

Data di sostituzione del denaro liquido

Adozione di un periodo di "abbandono graduale"

"Croazia

1° gennaio 2023

1° gennaio 2023

No".

5.2.Articolo 2

L'articolo fissa al 1º gennaio 2023 la data di entrata in vigore del regolamento, assicurando in tal modo la sua applicazione ad una data coerente con i termini stabiliti dagli altri atti del Consiglio relativi all'adozione dell'euro da parte della Croazia, ossia la data di abolizione della deroga e la data di entrata in vigore del tasso di conversione della kuna croata.

2022/0178 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio ( 3 ) prevede la sostituzione con l'euro delle monete degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro al momento del passaggio della Comunità alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.

(2)Ai sensi dell'articolo 5 dell'Atto di adesione del 2012, la Croazia è uno Stato membro con deroga conformemente all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "trattato").

(3)Ai sensi della decisione 2022/…/UE del Consiglio, del .. .. 2022, sull'adozione da parte della Croazia dell'euro il 1° gennaio 2023 ( 4 ), la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga a favore della Croazia è abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

(4)Per l'introduzione dell'euro in Croazia occorre estendere ad essa le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro.

(5)Il piano di passaggio all'euro della Croazia specifica che le banconote e le monete in euro avranno corso legale in detto Stato membro il giorno dell'introduzione dell'euro come moneta nazionale. È pertanto opportuno che la data di adozione dell'euro e di sostituzione del denaro liquido sia il 1° gennaio 2023. Il periodo di "abbandono graduale" non si applica.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato inserendo la seguente riga nella tabella tra le voci relative alla Francia e all'Irlanda:

"Croazia

1° gennaio 2023

1° gennaio 2023

No".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.
(2)    Cfr. regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).
(3)    Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).
(4)    GU L [...] del [...], pag. [...].