Bruxelles, 9.6.2022

COM(2022) 265 final

2022/0180(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2022


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta riguarda un progetto di decisione del Consiglio relativa alla seconda quota dei contributi finanziari che le parti dell'11o Fondo europeo di sviluppo ("FES") sono tenute a versare al FES nel 2022.

L'11o FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero il 9o e il 10o FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:

(a)il vigente accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), quale modificato da ultimo 1 ;

(b)la decisione n. 2/2020 2 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 4 dicembre 2020, che modifica la decisione n. 3/2019 3 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE al fine di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 novembre 2021 o fino all'entrata in vigore di un nuovo accordo ACP-UE ("nuovo accordo") ovvero fino all'applicazione provvisoria tra l'Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore;

(c)la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9o, 10o e 11o Fondo europeo di sviluppo 4 ;

(d)l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 20142020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 5 ("accordo interno dell'11o FES");

(e)il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo 6 ("regolamento finanziario per l'11o FES").

I documenti di cui alle lettere da a) ad e) contengono gli impegni pluriennali delle parti del FES per sostenere finanziariamente il bilancio del fondo. Il regolamento finanziario per l'11o FES prevede che le parti del FES eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.

Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari, quale la presente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento finanziario per l'11o FES, il Consiglio deve decidere sulla presente proposta entro 21 giorni di calendario dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione europea.

2022/0180 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2022

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 7 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio 8 , del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 9 , in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Commissione europea deve presentare entro il 15 giugno 2022 una proposta che precisi l'importo della seconda frazione del contributo per il 2022 e l'importo annuo riveduto del contributo per il 2022, qualora tale importo dovesse deviare dalle esigenze effettive.

(2)Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti ("BEI") deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo ("FES"). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.

(4)A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.

(5)La decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio 10 fissa l'importo annuo del contributo che le parti del FES sono tenute a versare per il 2022 a 2 500 000 000 EUR 11 per la Commissione europea e a 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo, a titolo di seconda quota per il 2022, sono versati alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti dalle parti del Fondo europeo di sviluppo conformemente all'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2)    GU L 420 del 14.12.2020, pag. 32.
(3)    GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3.
(4)    GU L 437 del 28.12.2020, pag. 188.
(5)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(6)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
(7)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(8)    Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1).
(9)    GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
(10)    Decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l'importo annuo per il 2022, l'importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025 (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 61).
(11)    Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1): "Qualora al conto di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applichino interessi negativi, al più tardi il giorno del versamento di ogni frazione di cui all'articolo 19, lo Stato membro interessato accredita sul conto un importo corrispondente all'importo di tali interessi negativi applicati fino al primo giorno del mese precedente il versamento della frazione".

Bruxelles, 9.6.2022

COM(2022) 265 final

Proposta di

ALLEGATO

della

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2022


ALLEGATO

STATI MEMBRI e REGNO UNITO

Ripartizione 11o FES %

Seconda quota 2022 (EUR)

Totale

Commissione

BEI

11o FES

11o FES

BELGIO

3,24927

25 994 160,00

3 249 270,00

29 243 430,00

BULGARIA

0,21853

1 748 240,00

218 530,00

1 966 770,00

CECHIA

0,79745

6 379 600,00

797 450,00

7 177 050,00

DANIMARCA

1,98045

15 843 600,00

1 980 450,00

17 824 050,00

GERMANIA

20,57980

164 638 400,00

20 579 800,00

185 218 200,00

ESTONIA

0,08635

690 800,00

86 350,00

777 150,00

IRLANDA

0,94006

7 520 480,00

940 060,00

8 460 540,00

GRECIA

1,50735

12 058 800,00

1 507 350,00

13 566 150,00

SPAGNA

7,93248

63 459 840,00

7 932 480,00

71 392 320,00

FRANCIA

17,81269

142 501 520,00

17 812 690,00

160 314 210,00

CROAZIA

0,22518

1 801 440,00

225 180,00

2 026 620,00

ITALIA

12,53009

100 240 720,00

12 530 090,00

112 770 810,00

CIPRO

0,11162

892 960,00

111 620,00

1 004 580,00

LETTONIA

0,11612

928 960,00

116 120,00

1 045 080,00

LITUANIA

0,18077

1 446 160,00

180 770,00

1 626 930,00

LUSSEMBURGO

0,25509

2 040 720,00

255 090,00

2 295 810,00

UNGHERIA

0,61456

4 916 480,00

614 560,00

5 531 040,00

MALTA

0,03801

304 080,00

38 010,00

342 090,00

PAESI BASSI

4,77678

38 214 240,00

4 776 780,00

42 991 020,00

AUSTRIA

2,39757

19 180 560,00

2 397 570,00

21 578 130,00

POLONIA

2,00734

16 058 720,00

2 007 340,00

18 066 060,00

PORTOGALLO

1,19679

9 574 320,00

1 196 790,00

10 771 110,00

ROMANIA

0,71815

5 745 200,00

718 150,00

6 463 350,00

SLOVENIA

0,22452

1 796 160,00

224 520,00

2 020 680,00

SLOVACCHIA

0,37616

3 009 280,00

376 160,00

3 385 440,00

FINLANDIA

1,50909

12 072 720,00

1 509 090,00

13 581 810,00

SVEZIA

2,93911

23 512 880,00

2 939 110,00

26 451 990,00

REGNO UNITO

14,67862

117 428 960,00

14 678 620,00

132 107 580,00

TOTALE UE-27 e REGNO UNITO

100,00

800 000 000,00

100 000 000,00

900 000 000,00