Bruxelles, 11.5.2022

COM(2022) 216 final

2022/0154(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società

{SEC(2022) 204 final} - {SWD(2022) 144 final} - {SWD(2022) 145 final} - {SWD(2022) 146 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 18 maggio 2021 la Commissione europea ha adottato una comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo 1 al fine di promuovere un sistema fiscale robusto, efficiente ed equo nell'Unione europea. La comunicazione delinea una visione sia a breve che a lungo termine per sostenere la ripresa dell'Europa dalla pandemia di COVID-19 e per garantire entrate pubbliche adeguate nei prossimi anni. Nella stessa ottica, il piano d'azione dell'UE per l'Unione dei mercati dei capitali 2 mira ad aiutare le imprese a raccogliere i capitali di cui hanno bisogno e a migliorare la loro posizione in termini di capitale, soprattutto durante un periodo di ripresa che comporta disavanzi e livelli di debito più elevati, nonché una maggiore necessità di investimenti in capitale. In particolare, l'azione 4 dell'Unione dei mercati dei capitali 3 incentiva gli investitori istituzionali a effettuare maggiori investimenti a lungo termine e sostiene pertanto la ripatrimonializzazione nel settore delle imprese, al fine di promuovere la transizione sostenibile e digitale dell'economia dell'UE. Un'iniziativa a livello dell'UE per affrontare la distorsione a favore del debito rispetto al capitale integra la summenzionata azione 4, con l'obiettivo di creare un contesto imprenditoriale equo e stabile in grado di stimolare una crescita sostenibile e portatrice di occupazione nell'Unione.

I sistemi fiscali dell'UE consentono di dedurre i pagamenti di interessi sul debito nel calcolo della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, mentre i costi relativi al finanziamento tramite capitale, come i dividendi, sono per lo più non deducibili fiscalmente. Questa asimmetria nel trattamento fiscale è uno dei fattori che favoriscono il ricorso al debito piuttosto che al capitale per finanziare gli investimenti. Attualmente solo sei Stati membri trattano la distorsione a favore del debito rispetto al capitale dal punto di vista fiscale e le pertinenti misure nazionali differiscono notevolmente. Se la distorsione a favore del debito rispetto al capitale per motivi fiscali non sarà affrontata efficacemente in tutto il mercato unico, le imprese dell'UE continueranno ad avere incentivi insufficienti a finanziarsi tramite capitale anziché tramite debito e le pertinenti considerazioni di pianificazione fiscale continueranno a distorcere la distribuzione degli investimenti e la crescita.

Al fine di affrontare in modo coordinato la distorsione a favore del debito rispetto al capitale dovuta a motivi fiscali in tutto il mercato unico, la presente direttiva stabilisce norme volte a prevedere, a determinate condizioni, la deducibilità a fini fiscali degli interessi nozionali sugli aumenti di capitale e a limitare la deducibilità fiscale degli oneri finanziari eccedenti. Si applica a tutti i contribuenti che sono soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno o più Stati membri, ad eccezione delle imprese finanziarie. Poiché le piccole e medie imprese (PMI) di solito devono far fronte a un onere maggiore per ottenere finanziamenti, si propone di concedere alle PMI un tasso di interesse nozionale più elevato.

La presente proposta risponde inoltre all'aspettativa del Parlamento europeo che la Commissione presenti una proposta per un'agevolazione che consenta di ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale, comprendente efficaci disposizioni antielusione per evitare che qualsiasi agevolazione sul capitale sia utilizzata come un nuovo strumento per l'erosione della base imponibile 4 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente direttiva fa parte della strategia dell'UE in materia di tassazione delle imprese, che mira a garantire un sistema fiscale equo ed efficiente in tutta l'UE.

Nel 2016 è stata adottata la direttiva anti-elusione (ATAD) 5 per garantire un contesto fiscale più equo tramite un'attuazione coordinata negli Stati membri delle principali misure contro l'elusione fiscale derivanti in gran parte dalle azioni del progetto internazionale sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS). Sebbene la lotta contro l'elusione fiscale non sia il suo obiettivo principale, la presente proposta comprende anche una norma relativa ai limiti sugli interessi. Considerata la diversità di obiettivi tra la presente proposta e la norma ATAD in materia di limitazione degli interessi, le due norme sulla limitazione della deducibilità degli interessi dovrebbero applicarsi in parallelo.

Gli strumenti fiscali esistenti a livello dell'UE non prevedono tuttavia misure volte ad affrontare la distorsione a favore del debito rispetto al capitale nel mercato unico mettendo su un piano di parità il trattamento fiscale del debito e del capitale in tutta l'UE.

La presente direttiva fa seguito alla comunicazione della Commissione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo per un sistema fiscale robusto, efficiente ed equo nell'UE e rispecchia una delle iniziative strategiche contemplate in tale comunicazione. In quanto tale, essa integra una serie di altre iniziative strategiche a breve e a lungo termine promosse in parallelo dalla Commissione.

Le iniziative strategiche summenzionate comprendono una proposta per l'iniziativa legislativa "Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi" (Business in Europe: Framework for Income Taxation - BEFIT), che sarà un corpus unico di norme sulla tassazione delle imprese nell'UE, incentrato sulle caratteristiche fondamentali di una base imponibile comune e sulla ripartizione degli utili tra gli Stati membri mediante metodi che comprendono una formula (formula di ripartizione). Anche se la proposta BEFIT è ancora in una fase iniziale di sviluppo, le due iniziative contribuiscono alla stessa visione di un contesto imprenditoriale equo, efficace e sostenibile nell'UE.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta contribuisce all'Unione dei mercati dei capitali, i cui obiettivi fondamentali sono, in particolare, rendere i finanziamenti più accessibili alle imprese dell'UE e promuovere l'integrazione dei mercati nazionali dei capitali in un autentico mercato unico. Eliminando la distorsione a favore del debito rispetto al capitale dovuta a motivi fiscali, la presente proposta mira a evitare un'eccessiva dipendenza dal debito e a incoraggiare la ripatrimonializzazione delle imprese. Queste si troveranno pertanto in una posizione migliore per investire per il futuro, il che promuoverà la crescita e l'innovazione e sosterrà la competitività dell'economia dell'UE. Ne risulterà accresciuta anche la loro resilienza a cambiamenti imprevisti nel contesto imprenditoriale e sarà ridotto il rischio di insolvenza; si contribuirà in tal modo a rafforzare la stabilità finanziaria.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La normativa in materia di imposte dirette rientra nell'ambito dell'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A norma di tale articolo, le misure legislative di ravvicinamento assumono la forma giuridica di una direttiva.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente proposta è conforme al principio di sussidiarietà. La natura dell'argomento richiede un'iniziativa comune a tutto il mercato interno.

Le norme della presente direttiva hanno lo scopo di contrastare la distorsione a favore del debito rispetto al capitale dal punto di vista fiscale nel settore delle imprese dell'UE e di fornire un quadro comune destinato ad essere attuato in modo coordinato nelle legislazioni nazionali degli Stati membri. Tali obiettivi non possono essere conseguiti in modo soddisfacente attraverso l'azione intrapresa da ciascuno Stato membro singolarmente.

La distorsione a favore del debito rispetto al capitale dal punto di vista fiscale deriva dal diverso trattamento dei costi di finanziamento del debito e del capitale a fini fiscali ed è un problema comune alle imprese in tutti gli Stati membri dell'UE. Ciononostante, solo sei Stati membri hanno adottato misure fiscali per ravvicinare il trattamento fiscale del debito e del capitale. Sebbene il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" disponga di orientamenti normativi non vincolanti 6 per questo tipo di incentivi fiscali, le pertinenti misure nazionali dei sei Stati membri differiscono in termini di concezione e di norme antielusione, soprattutto in considerazione delle diverse circostanze e dei differenti obiettivi strategici perseguiti da ciascuno Stato membro.

La totale mancanza di misure fiscali di mitigazione della distorsione a favore del debito in 21 Stati membri e l'esistenza di misure considerevolmente differenti in altri sei Stati membri possono creare distorsioni nel funzionamento del mercato interno e incidere in modo significativo sull'ubicazione degli investimenti.

Inoltre un'iniziativa dell'UE apporterebbe un valore aggiunto rispetto a quello che una pluralità di azioni intraprese a livello nazionale può conseguire. Una norma unica per l'UE garantirà la certezza del diritto e consentirà di ridurre i costi di conformità per le imprese, in quanto i contribuenti dovranno rispettare una sola norma per tutte le loro operazioni nel mercato unico. Si prevede inoltre che una norma a livello dell'UE rafforzi la concorrenza nel mercato unico garantendo che tutte le imprese, indipendentemente dal luogo in cui sono ubicate, beneficino di incentivi analoghi per ottenere finanziamenti adeguati.

Un'iniziativa a livello dell'UE sotto forma di proposta legislativa vincolante è pertanto necessaria per affrontare in modo coordinato ed efficace un problema comune in tutta l'UE. Un'iniziativa dell'UE eviterebbe potenziali lacune tra iniziative nazionali divergenti e garantirebbe l'assenza di un impatto negativo sull'ubicazione delle imprese e degli investimenti.

Proporzionalità

Le misure previste si limitano ad assicurare il livello minimo di protezione necessario per il mercato interno. La direttiva stabilisce norme che prevedono, in tutta l'UE e per tutti i contribuenti dell'UE, un'agevolazione deducibile sui costi di finanziamento tramite capitale, integrata da una norma volta a limitare la deducibilità degli interessi sugli strumenti di finanziamento del debito. La direttiva garantisce inoltre la sostenibilità delle misure per i bilanci degli Stati membri in virtù di una norma generale che limita la deducibilità dei costi di finanziamento dalla base imponibile dei contribuenti. Stabilendo un quadro comune a livello dell'UE, la direttiva permette di conseguire la certezza del diritto in tutto il mercato unico e la riduzione dei costi di conformità per i contribuenti.

La direttiva garantisce quindi unicamente il livello essenziale di coordinamento nell'Unione ai fini della realizzazione degli obiettivi. Alla luce di quanto precede, la proposta non va oltre quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi ed è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

Scelta dell'atto giuridico

Si tratta di una proposta di direttiva, che è il solo strumento disponibile in virtù della base giuridica dell'articolo 115 TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non esiste una legislazione dell'UE che affronti la distorsione a favore del debito rispetto al capitale. Pertanto la valutazione non è pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Il 1º luglio 2021 la TAXUD ha avviato una consultazione pubblica su una potenziale iniziativa per affrontare la distorsione a favore del debito rispetto al capitale. Essa comprendeva varie domande volte, fra l'altro, a delineare il problema e le sue cause e a individuare la forma appropriata di intervento dell'UE nonché le caratteristiche chiave di una possibile misura. La consultazione si è conclusa il 7 ottobre 2021 con un totale di 67 risposte.

I rispondenti erano 37 associazioni di imprese che rappresentano principalmente organizzazioni finanziarie di tutte le dimensioni (comprese le PMI), 12 imprese/organizzazioni imprenditoriali (principalmente organizzazioni finanziarie e di contabili e fiscalisti), 3 istituti accademici e di ricerca, 8 ONG o altro (principalmente camere di commercio, borse valori) e 7 singoli cittadini. La maggior parte dei rispondenti proveniva dal Belgio (14/67), dalla Germania (14/67) o dalla Francia (12/67).

Le ONG e gli esponenti del mondo accademico ritengono che il motivo principale per cui le imprese ricorrono al debito sia quello di ridurre il loro debito d'imposta ed evitare la diluizione degli azionisti, mentre le associazioni imprenditoriali e le imprese ritengono che ciò sia dovuto alla necessità di reperire mezzi di finanziamento.

La maggioranza dei rispondenti, tra cui il 100 % degli accademici, l'86 % dei cittadini, il 50 % delle imprese e il 42 % delle associazioni imprenditoriali, ritiene che un'iniziativa dell'UE volta ad affrontare la distorsione a favore del debito rispetto al capitale dovuta a motivi fiscali sarebbe uno strumento utile per sostenere la ripresa delle imprese dalla crisi della COVID-19 e incentivare gli investimenti tramite capitale nella transizione verso un'economia digitalizzata più verde senza creare distorsioni nel mercato unico. Le imprese, le ONG e il mondo accademico sono fermamente convinti che le imprese dovrebbero essere incoraggiate, anche in una prospettiva fiscale, a utilizzare più capitale e meno debito.

Le associazioni imprenditoriali, le imprese e il mondo accademico concordano chiaramente sul fatto che tale iniziativa ridurrà il margine di manovra per le pratiche fiscali dannose nel mercato unico. È importante sottolineare che la maggior parte dei rispondenti, tra cui il 71 % delle imprese, il 66 % del mondo accademico, il 43 % dei cittadini e il 28 % delle associazioni imprenditoriali, ritiene che un'iniziativa dell'UE sarebbe vantaggiosa per le imprese che operano in tutto il mercato unico.

Per quanto riguarda le diverse opzioni, la maggior parte dei rispondenti è molto negativa rispetto all'opzione di sopprimere completamente la deducibilità degli interessi, considerata l'opzione meno adatta dal 75 % delle imprese, dal 72 % delle associazioni imprenditoriali, dal 71 % dei cittadini e dal 66 % degli accademici; la maggioranza è piuttosto negativa per quanto riguarda l'opzione di un'agevolazione sul capitale finanziario delle imprese che sostituirebbe la deduzione fiscale degli interessi. È stata considerata l'opzione migliore solo dal 16 % delle imprese, dal 14 % dei cittadini e dal 5 % delle associazioni imprenditoriali; nessun esponente del mondo accademico si è espresso a favore di questa opzione. Al contrario, la maggioranza dei rispondenti è favorevole a un'agevolazione che prevede la deducibilità di un interesse nozionale sul nuovo capitale (pur mantenendo la deducibilità degli interessi esistente). Sembra trattarsi dell'opzione migliore per il 66 % degli accademici, il 28 % delle associazioni imprenditoriali, il 25 % delle imprese e il 14 % dei cittadini. Le associazioni imprenditoriali e le imprese sono ancora più favorevoli alla possibilità di ottenere un'agevolazione sul capitale, mentre le ONG e il mondo accademico sono meno favorevoli a tale opzione.

Infine, la maggioranza dei rispondenti (il 71 % dei cittadini, il 66 % del mondo accademico, il 42 % delle associazioni imprenditoriali e il 33 % delle imprese) concorda fermamente sul fatto che l'iniziativa dovrebbe prevedere norme rigorose per evitare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva.

Nell'elaborare la proposta la Commissione ha tenuto conto dei risultati della consultazione. In particolare, tra le varie opzioni strategiche, la Commissione ha deciso di procedere con una proposta che prevede la concessione di un'agevolazione solo per il nuovo capitale e che non prende in considerazione l'eliminazione completa della deducibilità del debito. La direttiva contempla inoltre un solido quadro antiabuso, la cui necessità è stata evidenziata dai rispondenti.

La Commissione è inoltre consapevole del fatto che la protezione delle entrate imponibili degli Stati membri è essenziale per garantire un'economia sostenibile e salvaguardare le finanze pubbliche durante il periodo di ripresa in corso dopo la pandemia. Essa propone pertanto di attenuare la distorsione a favore del debito rispetto al capitale con misure concernenti sia il capitale che il debito, combinando un'agevolazione per il capitale nuovo con una limitazione della deducibilità dei costi del debito.

Assunzione e uso di perizie

Nell'individuare misure adeguate per contrastare la distorsione a favore del debito rispetto al capitale, la Commissione si è avvalsa delle competenze pertinenti degli Stati membri che hanno già messo in atto misure analoghe (Belgio, Portogallo, Polonia, Cipro, Malta e Italia). La Commissione ha avviato scambi con alcune delle amministrazioni fiscali pertinenti in merito al quadro antiabuso e per comprendere meglio l'impatto in termini di costi e benefici delle varie misure.

Si sono svolti incontri con le autorità e le agenzie pubbliche nazionali, le associazioni imprenditoriali e i gruppi della società civile che partecipano al gruppo di esperti della Commissione "Piattaforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione". La Commissione ha inoltre avuto scambi con il Comitato economico e sociale europeo (CESE).

Valutazione d'impatto

Per preparare questa iniziativa è stata realizzata una valutazione di impatto.

Il 17 marzo 2022 il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo con riserve sulla valutazione d'impatto presentata in merito alla presente proposta, contenente varie proposte di miglioramento 7 . La relazione sulla valutazione d'impatto è stata ulteriormente rivista in questo senso, come spiegato di seguito. La valutazione d'impatto esamina cinque opzioni strategiche oltre allo scenario di base, che non prevede nessuna azione.

L'opzione 1 introdurrebbe un'agevolazione sul capitale delle imprese a tempo indeterminato, mentre l'opzione 2 introdurrebbe un'agevolazione analoga, ma solo per il nuovo capitale e per dieci anni.

L'opzione 3 prevederebbe un'agevolazione sul capitale societario (ossia capitale e debito), escludendo l'attuale deducibilità dei pagamenti di interessi, e l'opzione 4 escluderebbe del tutto la deducibilità degli interessi passivi. L'opzione 5 combinerebbe un'agevolazione per gli interessi nozionali sul nuovo capitale (come proposto nell'opzione 2) per dieci anni, con una limitazione parziale della deducibilità fiscale per tutte le imprese.

In tutti i casi indicati nelle opzioni 1, 2, 3 e 5 si applicherebbe un'integrazione del tasso per le PMI 8 .

Le varie opzioni sono state confrontate alla luce dei seguenti criteri: a) rendere il sistema fiscale neutro per le decisioni di finanziamento, b) migliorare l'equità del sistema fiscale, c) ridurre le distorsioni nel mercato unico e d) promuovere la crescita e gli investimenti nell'UE. Dal confronto è emerso che le opzioni 1, 2, 3 e 4 possono essere considerate in qualche misura efficaci nel conseguire alcuni degli obiettivi dell'iniziativa. Tuttavia l'opzione prescelta è la 5, in quanto affronta con successo la distorsione a favore del debito rispetto al capitale, equilibrando nel contempo l'impatto sul bilancio e affrontando gli aspetti di equità del sistema fiscale. Si prevede che avrà un impatto positivo sugli investimenti e sul PIL e un impatto moderato sull'occupazione.

Impatti sull'economia

Per la valutazione degli impatti sull'economia la modellizzazione è stata effettuata dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea sulla base del modello CORTAX.

Benefici

L'opzione prescelta (opzione 5) dovrebbe avere un impatto positivo sull'economia. Come principale vantaggio diretto, favorirà quote di capitale più elevate, riducendo così i rischi di insolvenza. Aumentando gli investimenti in capitale in tutta l'UE, questa opzione dovrebbe promuovere indirettamente lo sviluppo di tecnologie innovative. Il capitale è particolarmente importante per le imprese innovative in rapida crescita nelle loro fasi iniziali e per le imprese in espansione che intendono competere a livello globale. La transizione verde e digitale richiede investimenti nuovi e innovativi che trarranno vantaggio dalla misura. Beneficiando di un tasso di interesse nozionale più elevato, le PMI avranno un maggiore accesso al mercato del capitale. Si prevedono effetti positivi sulla competitività, l'innovazione, la crescita e l'occupazione nell'UE. Sarà inoltre affrontata la frammentazione del mercato unico grazie all'eliminazione della diversità di trattamento nell'ambito delle differenti misure nazionali di agevolazione sul capitale e all'introduzione delle stesse norme amministrative in tutti gli Stati membri dell'UE. Misure uniformi ed efficaci saranno infine adottate contro la pianificazione fiscale aggressiva nell'UE.

Costi

I costi connessi all'opzione prescelta consistono essenzialmente in un aumento dei costi di conformità per le imprese e le amministrazioni fiscali. Si prevede un aumento limitato dei costi di adempimento fiscale per le imprese. Nel complesso i costi dovrebbero essere relativamente limitati, in quanto i dati supplementari da comunicare per beneficiare dell'agevolazione dovrebbero essere relativamente semplici da fornire. Anche per le amministrazioni fiscali i costi dovrebbero aumentare in misura modesta. La presente proposta non aumenta in modo significativo l'onere di conformità per le imprese o per le amministrazioni fiscali.

Principali modifiche attuate

Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo con riserve sulla valutazione d'impatto. È stato in particolare notato che la valutazione d'impatto dovrebbe precisare più chiaramente come l'opzione prescelta conseguirà gli obiettivi. Il comitato ha inoltre ha osservato che la valutazione d'impatto dovrebbe essere migliorata per quanto riguarda il ricorso a misure non normative e dovrebbe rispecchiare meglio i diversi punti di vista dei portatori di interessi nell'analisi principale e negli allegati. L'allegato I della valutazione d'impatto spiega come sono state affrontate le riserve del comitato per il controllo normativo. Diverse parti della valutazione d'impatto sono state riviste. In primo luogo, la valutazione d'impatto è stata rivista per chiarire che un'opzione non normativa non poteva essere efficace. È stata quindi ampliata per illustrare in dettaglio la portata degli effetti previsti sugli investimenti in capitale e l'impatto dell'opzione prescelta sul gettito fiscale in termini assoluti. La valutazione d'impatto è stata inoltre rafforzata con un'ulteriore analisi delle motivazioni per cui un'opzione che agisce sia a livello del capitale che del debito è stata ritenuta idonea allo scopo. In terzo luogo, diverse sezioni della parte principale sono state riviste al fine di includere i contributi dei portatori di interessi, raccolti mediante la procedura di consultazione pubblica.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Fare riferimento alla scheda finanziaria legislativa.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Una volta adottata come direttiva, la presente proposta dovrebbe essere recepita nel diritto nazionale degli Stati membri entro il 31 dicembre 2023 ed entrare in vigore il 1º gennaio 2024. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione della direttiva, gli Stati membri dovranno fornire annualmente alla Commissione le informazioni pertinenti per periodo d'imposta, compreso un elenco di dati statistici. Le informazioni pertinenti sono riportate nell'articolo 7 della direttiva.

Su base quinquennale, a partire dal [1° gennaio 2024], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. I risultati della presente proposta saranno inclusi nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che sarà presentata entro il [1° gennaio 2029].

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta si applica a tutti i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno o più Stati membri, ad eccezione delle imprese finanziarie quali definite all'articolo 3, paragrafo 1.

Essa comprende due misure distinte che si applicano in modo indipendente: 1) un'agevolazione sul capitale; e 2) una limitazione sulla deduzione degli interessi. Le imprese finanziarie non rientrano nel campo di applicazione delle misure. Alcune imprese finanziarie sono soggette a requisiti regolamentari in materia di capitale che impediscono la sottocapitalizzazione. È inoltre improbabile che molte di essi risentano della limitazione compensativa della deduzione degli interessi applicabile agli oneri finanziari eccedenti. Pertanto, se le imprese finanziarie fossero incluse nell'ambito di applicazione, l'onere economico delle misure sarebbe distribuito in modo diseguale a scapito delle imprese non finanziarie.

Agevolazione sul capitale

L'agevolazione sul capitale è calcolata moltiplicando la base dell'agevolazione per il tasso di interesse nozionale pertinente.

Agevolazione sul capitale = base dell'agevolazione x tasso di interesse nozionale

La base dell'agevolazione è pari alla differenza tra il capitale alla fine del periodo d'imposta e il capitale alla fine del periodo d'imposta precedente, ossia l'aumento annuo del capitale.

Se la base dell'agevolazione di un contribuente che ha già beneficiato di un'agevolazione sul capitale in conformità delle norme della presente direttiva è negativa in un dato periodo d'imposta (diminuzione del capitale), un importo proporzionale diventerà imponibile per 10 periodi d'imposta consecutivi e fino all'aumento totale del capitale netto per il quale è stata ottenuta tale agevolazione, a meno che il contribuente fornisca la prova che ciò è dovuto a perdite subite durante il periodo d'imposta o a un obbligo giuridico.

Il capitale è definito con riferimento alla direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile) 9 , ossia la somma del capitale versato, dei sovrapprezzi, della riserva di rivalutazione e delle riserve 10 e utili e perdite riportati a nuovo. Il capitale netto è quindi definito come la differenza tra il capitale di un contribuente e la somma del valore fiscale della sua partecipazione al capitale delle imprese associate e delle sue azioni. Questa definizione è intesa a prevenire l'uso a cascata dell'agevolazione attraverso partecipazioni.

Il tasso di interesse nozionale pertinente si basa su due componenti: il tasso di interesse privo di rischio e un premio di rischio. Il tasso di interesse privo di rischio è il tasso di interesse privo di rischio con una durata di dieci anni, come stabilito negli atti di esecuzione dell'articolo 77 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE 11 , in cui è chiesta l'agevolazione, per la valuta del contribuente. Il premio di rischio è fissato all'1 % per tenere maggiormente conto del premio di rischio effettivamente pagato dagli investitori e attenuare meglio la distorsione. Il premio di rischio è fissato all'1,5 % nel caso di contribuenti classificati come piccole o medie imprese, in modo da rispecchiare in modo più adeguato il premio di rischio più elevato che essi sostengono per ottenere finanziamenti. Gli Stati membri non dovrebbero avere alcun margine di discrezionalità nel decidere se applicare tale tasso più elevato alle PMI o quale tasso applicare come maggiorazione per le PMI, al fine di evitare problemi di selettività per quanto riguarda le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato e di garantire parità di condizioni per le PMI nell'UE indipendentemente dal loro luogo di stabilimento.

Tasso di interesse nozionale = Tasso esente da rischio + premio di rischio

Premio di rischio = 1 % (o 1,5 % per le PMI)

Il tasso di interesse nozionale è quindi pari al tasso privo di rischio specifico per valuta maggiorato di 1 % o 1,5 % (tasso di interesse nozionale = tasso privo di rischio + 1 % o, per le PMI, tasso di interesse nozionale = tasso privo di rischio + 1,5 %). Tale approccio garantisce che la misura abbia un impatto pur restando semplice da attuare e non pregiudichi i bilanci degli Stati membri. Assicura inoltre che si tenga conto delle circostanze specifiche delle diverse imprese. Un tasso di cambio specifico è più adatto a garantire un trattamento fiscale equilibrato del capitale e del debito, in quanto tiene conto del rischio valutario separatamente per ciascuna valuta e riflette la situazione specifica di ciascun contribuente.

L'agevolazione è concessa per dieci anni per avvicinarsi alla scadenza della maggior parte del debito, mantenendo nel contempo sotto controllo il costo di bilancio complessivo dell'agevolazione sul capitale. Ciò significa che se un aumento del capitale di un contribuente soddisfa i requisiti per ottenere un'agevolazione sul capitale in conformità della presente proposta, la deduzione relativa all'agevolazione, calcolata come sopra, è applicabile nell'anno in cui è stata ottenuta (AI) e nei successivi nove anni (AI + 9). Se, nell'anno successivo (AI + 1), anche un nuovo aumento del capitale di un contribuente beneficia di un'agevolazione sul capitale in conformità della presente proposta, la nuova deduzione relativa all'agevolazione sul capitale sarà ugualmente applicabile per il periodo d'imposta in cui è stata ottenuta e per i nove anni successivi (fino a AI + 10).

A titolo di esempio, se un'impresa con un capitale di 100 decide di aumentare nell'anno a il proprio capitale di 20, ogni anno per dieci anni (fino ad a + 9) verrà applicata alla base imponibile una deduzione relativa all'agevolazione, calcolata come 20 volte il tasso di interesse nozionale, vale a dire 20 volte il tasso di interesse privo di rischio per la valuta pertinente più 20 (20 volte il premio di rischio definito come 1).

Anno                a    a - 1

Capitale della società A    120    100

Base dell'agevolazione = 120 - 100 = 20

Agevolazione = base dell'agevolazione x tasso di interesse nozionale = 20 x tasso di interesse nozionale

L'agevolazione sarà disponibile per 10 anni consecutivi: a, a + 1, a + 2, .... a + 9

Se l'impresa è una piccola o media impresa, l'agevolazione sarà calcolata nello stesso modo. Il tasso di interesse nozionale sarà semplicemente diverso in quanto il premio di rischio è più elevato (1,5 % anziché 1 %).

Per evitare abusi fiscali l'agevolazione deducibile è limitata a un massimo del 30 % dell'EBITDA del contribuente (utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) per ciascun periodo d'imposta. Un contribuente potrà riportare in avanti, senza limiti di tempo, la parte della deduzione relativa all'agevolazione sul capitale che non sarebbe applicata in un periodo d'imposta a causa di un reddito imponibile insufficiente. Inoltre il contribuente potrà riportare in avanti, per un periodo massimo di cinque anni, la capacità di agevolazione non utilizzata, qualora l'agevolazione sul capitale non raggiunga il suddetto importo massimo.

Solide misure antiabuso garantiranno che le norme che prevedono un'agevolazione sul capitale deducibile non siano utilizzate per scopi non intenzionali. Tali norme antiabuso si ispirano agli orientamenti sui regimi di deduzione degli interessi nozionali adottati dal gruppo "Codice di condotta" nel 2019 e riguardano regimi ben noti, come l'uso a cascata dell'agevolazione all'interno di un gruppo.

Una prima misura escluderebbe dalla base dell'agevolazione gli aumenti di capitale derivanti da i) prestiti intragruppo, ii) trasferimenti intragruppo di partecipazioni o attività aziendali esistenti e iii) conferimenti in denaro a determinate condizioni. Ad esempio, per quanto riguarda i prestiti intragruppo, la misura dovrebbe impedire che un conferimento di capitale concesso alla società A avente sede nello Stato membro A sia utilizzato per concedere un prestito a una società collegata B situata nello Stato membro B. In tal caso, infatti, la società B utilizzerebbe tale denaro anche per conferire capitale a un'altra società collegata C, situata nello Stato membro C. Ciò porterebbe a moltiplicare l'agevolazione sul capitale con un unico aumento effettivo del capitale a livello di gruppo.

Un'altra misura stabilisce condizioni specifiche per tenere conto degli aumenti di capitale derivanti da conferimenti in natura o investimenti in attività. Essa mira a prevenire la sopravvalutazione delle attività o l'acquisto di beni di lusso al fine di aumentare la base dell'agevolazione. Pertanto, ad esempio, il valore di un'attività e i relativi costi non dovrebbero superare le ragionevoli esigenze professionali e qualsiasi parte del valore dell'attività conferita o registrata nei libri contabili del contribuente rispetto al suo valore di mercato dovrebbe essere dedotta dalla base dell'agevolazione.

Una terza misura riguarda la riclassificazione del vecchio capitale come nuovo capitale, che potrebbe essere considerato un aumento del capitale ai fini dell'agevolazione. Tale riclassificazione potrebbe essere realizzata mediante una liquidazione e la creazione di start‑up. Ad esempio, se una società esistente, con utili non distribuiti, è liquidata, si verificherà un aumento del capitale della società madre dovuto all'incorporazione degli utili non distribuiti. Se una nuova controllata è successivamente creata e non è più detenuta dalla società madre, la base dell'indennità precedentemente aumentata della società madre non sarebbe ridotta del valore della partecipazione nella controllata.

Limitazione della deduzione degli interessi

Con riguardo al debito, l'agevolazione relativa agli interessi nozionali sul capitale è accompagnata da una limitazione della deducibilità fiscale dei pagamenti di interessi connessi al debito. In particolare, una restrizione proporzionale limiterà la deducibilità degli interessi all'85 % degli oneri finanziari eccedenti (ossia gli interessi versati meno gli interessi percepiti). Tale approccio consente di affrontare contemporaneamente la distorsione a favore del debito rispetto al capitale sia dal lato del capitale sia da quello del debito, il che è più efficiente e preserva la sostenibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri.

Dato che le norme sui limiti sugli interessi si applicano già nell'UE a norma dell'articolo 4 della direttiva ATAD, il contribuente applicherà la norma di cui all'articolo 6 della presente proposta in una prima fase e successivamente calcolerà la limitazione applicabile conformemente all'articolo 4 della direttiva ATAD. Se il risultato dell'applicazione della norma di cui alla direttiva ATAD è un importo deducibile inferiore, il contribuente avrà diritto a riportare in avanti o a riportare all'indietro la differenza a norma dell'articolo 4 della direttiva ATAD.

Ad esempio, se la società A ha oneri finanziari eccedenti superiori a 100, dovrebbe:

1)in primo luogo, applicare l'articolo 6 della presente proposta di direttiva, che limita la deducibilità all'85 % di 100 = 85, rendendo così un importo di 15 non deducibile;

2)in secondo luogo, calcolare l'importo che sarebbe deducibile in conformità dell'articolo 4 della direttiva ATAD. Se l'importo deducibile è inferiore, ad esempio 80 (e successivamente l'importo non deducibile è più elevato, ossia 20), la differenza nella deducibilità, vale a dire l'importo non deducibile aggiuntivo (ossia 85-80 = 5), sarebbe riportata in avanti o riportata all'indietro conformemente alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva ATAD, quale recepito nel diritto nazionale.

Il risultato per la società A è che 15 (100-85) degli oneri finanziari per interessi non sono deducibili e altri 5 (85-80) degli oneri finanziari per interessi sono riportati in avanti o all'indietro.

Monitoraggio e rendicontazione

Gli Stati membri forniranno alla Commissione dati specifici su base annua per consentire il monitoraggio dell'attuazione e degli effetti delle nuove norme. La Commissione si baserà su tali dati, fra l'altro, per valutare l'attuazione della direttiva e riferire di conseguenza.

Delega

La Commissione avrà il potere di modificare il tasso del premio di rischio mediante l'adozione di atti delegati. La Commissione può esercitare tale potere solo in circostanze specifiche, ossia quando le tendenze dell'inflazione e/o della crescita economica richiedono un aumento o una diminuzione del premio di rischio e purché i dati, le relazioni e le statistiche pertinenti, compresi quelli forniti dagli Stati membri, concludano che la media UE delle condizioni di finanziamento del debito delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva è raddoppiata o si è dimezzata dall'ultima determinazione del premio di rischio. In tali casi è infatti essenziale poter modificare i tassi applicabili in modo da riflettere rapidamente e agevolmente le condizioni reali del mercato, senza ricorrere a una procedura legislativa completa. Il potere della Commissione è tuttavia debitamente limitato e revocabile.

Recepimento

Gli Stati membri che dispongono di norme che prevedono un'agevolazione sugli aumenti di capitale possono differire l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per la durata dei diritti già stabiliti dalle norme nazionali (clausola di mantenimento dei diritti acquisiti). I contribuenti che, al [1º gennaio 2024], beneficiano di un'agevolazione sul capitale ai sensi del diritto nazionale (in Belgio, Cipro, Italia, Malta, Polonia e Portogallo) potranno continuare a beneficiare di tale agevolazione a norma del diritto nazionale per un periodo massimo di 10 anni e in nessun caso per un periodo superiore alla durata del beneficio ai sensi del diritto nazionale. Per contro, le norme della presente direttiva si applicheranno a decorrere dalla loro data di applicazione a tutti gli altri contribuenti in tutti gli Stati membri.

2022/0154 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 12 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 13 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

1)La promozione di un contesto imprenditoriale equo e sostenibile, anche attraverso misure fiscali mirate che incentivino gli investimenti e la crescita, è un'importante priorità politica dell'Unione. Per promuovere il finanziamento sostenibile e a lungo termine delle imprese, il sistema fiscale dovrebbe ridurre al minimo le distorsioni involontarie delle decisioni imprenditoriali, ad esempio riguardo al finanziamento tramite debito anziché tramite capitale. Nonostante il piano d'azione della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali 2020 14 comprenda importanti azioni a sostegno di tali finanziamenti, ad esempio l'azione 4 - Incoraggiare finanziamenti azionari più a lungo termine da parte di investitori istituzionali, è opportuno adottare misure fiscali mirate per rafforzare tali azioni. Le misure dovrebbero tenere conto di considerazioni di sostenibilità di bilancio.

2)I sistemi fiscali degli Stati membri consentono ai contribuenti di dedurre i pagamenti di interessi sul finanziamento del debito, riducendo in tal modo l'imposta sul reddito delle società dovuta, mentre i costi relativi al finanziamento tramite capitale non sono deducibili fiscalmente nella maggior parte degli Stati membri. Il trattamento fiscale asimmetrico del finanziamento tramite debito e capitale in tutta l'Unione induce una distorsione a favore del debito nelle decisioni di investimento. Inoltre, nei casi in cui gli Stati membri prevedono un'agevolazione fiscale sul finanziamento tramite capitale nel loro diritto interno, tali misure nazionali differiscono notevolmente in termini di elaborazione delle politiche.

3)Al fine di eliminare eventuali distorsioni fiscali tra gli Stati membri, è necessario stabilire un quadro comune di norme per affrontare in modo coordinato la distorsione a favore del debito rispetto al capitale connessa alla tassazione in tutta l'Unione. Tali norme dovrebbero garantire che il finanziamento tramite capitale e tramite debito sia trattato in modo analogo a fini fiscali in tutto il mercato unico. Allo stesso tempo, un quadro legislativo comune dell'Unione dovrebbe essere sostenibile anche a breve termine per i bilanci degli Stati membri. Tale quadro dovrebbe pertanto comprendere norme relative, da un lato, alla deducibilità fiscale dei costi di finanziamento tramite capitale e, dall'altro, alla limitazione della deducibilità fiscale dei costi di finanziamento del debito.

4)Per garantire un quadro legislativo semplice e completo, il quadro comune di norme dovrebbe applicarsi a tutte le imprese nell'Unione soggette all'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro. Le imprese finanziarie presentano caratteristiche particolari e richiedono un trattamento specifico. Se ad esse si applicassero le norme volte ad affrontare la distorsione a favore del debito rispetto al capitale dal punto di vista fiscale, l'onere economico delle misure sarebbe distribuito in modo diseguale a scapito delle imprese non finanziarie. Le imprese finanziarie dovrebbero pertanto essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

5)Per neutralizzare la distorsione nei confronti del finanziamento tramite capitale è opportuno prevedere un'agevolazione in base alla quale gli aumenti del capitale di un contribuente da un periodo d'imposta al successivo siano deducibili dalla sua base imponibile, a determinate condizioni. L'agevolazione dovrebbe essere calcolata moltiplicando l'aumento del capitale per un tasso di interesse nozionale basato su un tasso di interesse privo di rischio, come stabilito negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 77 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE. Tali tassi di interesse privi di rischio fanno già parte del diritto dell'Unione e sono stati applicati in modo pratico ed efficace. Qualsiasi parte della deduzione relativa all'agevolazione che non può essere effettuata in un periodo d'imposta a causa di utili imponibili insufficienti può essere riportata in avanti. Tenendo conto delle sfide specifiche che le piccole e medie imprese (PMI) si trovano ad affrontare nell'accesso ai mercati dei capitali, è opportuno prevedere un aumento dell'agevolazione sul capitale per i contribuenti che sono PMI. Affinché la deduzione relativa all'agevolazione sul capitale sia sostenibile per le finanze pubbliche a breve termine, essa dovrebbe essere limitata nel tempo. Per salvaguardare il sistema dagli abusi, è necessario escludere dal calcolo delle variazioni del capitale il valore fiscale delle azioni proprie di un contribuente e quello della sua partecipazione in imprese associate. Analogamente è necessario prevedere la tassazione di una diminuzione del capitale di un contribuente da un periodo d'imposta al successivo, al fine di evitare che un aumento di capitale sia effettuato in modo abusivo. Tale norma incoraggerebbe inoltre il mantenimento di un livello di capitale. Essa prevederebbe che, in caso di diminuzione del capitale di un contribuente che ha beneficiato di un'agevolazione per l'aumento di capitale, un importo calcolato allo stesso modo dell'agevolazione diventerebbe imponibile per 10 periodi d'imposta, a meno che il contribuente dimostri che tale diminuzione è dovuta esclusivamente a perdite subite durante il periodo d'imposta o dovute a un obbligo giuridico.

6)Al fine di evitare un uso improprio della deduzione relativa all'agevolazione sul capitale è necessario stabilire norme specifiche contro l'elusione fiscale. Tali norme dovrebbero riguardare, in particolare, i regimi istituiti per eludere le condizioni alle quali un aumento di capitale beneficia di un'agevolazione a norma della presente direttiva, ad esempio attraverso il trasferimento intragruppo di partecipazioni in imprese associate. Tali norme dovrebbero riguardare anche i regimi posti in essere per ottenere un'agevolazione in assenza di un aumento di capitale a livello di gruppo. Il finanziamento del debito intragruppo o i conferimenti in denaro potrebbero, ad esempio, essere utilizzati a tali fini. Norme specifiche contro l'elusione fiscale dovrebbero inoltre impedire l'introduzione di regimi intesi a sostenere che un aumento del capitale, e la corrispondente agevolazione, siano superiori a quelli effettivi, ad esempio attraverso un aumento dei crediti per il finanziamento di prestiti o una sopravvalutazione delle attività. Inoltre la norma generale antiabuso di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio 15 si applica agli atti abusivi che non rientrano nel quadro specifico della presente direttiva in materia di lotta all'elusione fiscale.

7)Per affrontare efficacemente la distorsione a favore del debito rispetto al capitale dal punto di vista fiscale in modo sostenibile per le finanze pubbliche dell'Unione, è opportuno che l'agevolazione per il finanziamento tramite capitale sia accompagnata da una limitazione della deducibilità dei costi di finanziamento del debito. Una norma relativa ai limiti sugli interessi dovrebbe pertanto limitare la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti e applicarsi indipendentemente dall'agevolazione. Tenuto conto della diversità di obiettivi fra tale norma e la vigente norma antielusione in materia di limiti sugli interessi di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164, è opportuno mantenere entrambe le norme. I contribuenti dovrebbero innanzitutto calcolare la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti in conformità della presente direttiva e, successivamente, della direttiva antielusione. Nel caso in cui quest'ultimo calcolo si traduca in un importo inferiore di oneri finanziari eccedenti deducibili, il contribuente dovrebbe dedurre tale importo inferiore e riportare in avanti o riportare all'indietro qualsiasi differenza tra i due importi conformemente all'articolo 4 della direttiva antielusione.

8)Poiché l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in ciascuno Stato membro sono fondamentali per la salvaguardia delle basi imponibile degli Stati membri e, ove necessario, per un corretto riesame delle norme dell'Unione, l'attuazione e l'applicazione dovrebbero essere monitorate dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare periodicamente alla Commissione informazioni specifiche sull'attuazione e sull'applicazione nel loro territorio delle misure nazionali che recepiscono la presente direttiva.

9)Al fine di valutare l'efficacia della presente direttiva, la Commissione dovrebbe elaborare e pubblicare una relazione di valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili.

10)Al fine di consentire una modifica agevole e tempestiva di taluni elementi non essenziali della presente direttiva tenendo conto degli sviluppi in corso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, affinché quest'ultima possa modificare la presente direttiva per variare il livello del tasso del premio di rischio quale elemento per il calcolo dell'agevolazione sul capitale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 16 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio dovrebbe ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e gli esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

11)Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono piuttosto, a motivo dell'esigenza di fornire incentivi equilibrati per l'ubicazione delle attività imprenditoriali e l'imprenditorialità nel mercato unico, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva dovrebbe limitarsi a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme sulla deduzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, relativa ad un'agevolazione per gli aumenti di capitale (nel seguito "agevolazione sul capitale") e sulla limitazione della deducibilità fiscale degli oneri finanziari eccedenti.

Articolo 2
Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica a tutti i contribuenti che sono soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno o più Stati membri, comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo.

La presente direttiva non si applica tuttavia alle seguenti imprese finanziarie:

a)"ente creditizio" quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 ;

b)"impresa di investimento" quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 18 ;

c)"gestore di fondi di investimento alternativi" quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 19 , compresi un gestore di fondi europei per il venture capital a norma del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 , un gestore di fondi europei per l'imprenditoria sociale a norma del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 e un gestore di fondi di investimento europei a lungo termine a norma del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ;

d)"società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari" quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ;

e)"impresa di assicurazione" quale definita all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ;

f)"impresa di riassicurazione" quale definita all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;

g)"ente pensionistico aziendale o professionale" quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ;

h)istituti pensionistici che gestiscono regimi pensionistici oggetto del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 , come pure qualsiasi entità giuridica istituita a fini di investimento in tali regimi;

i)"fondo di investimento alternativo" quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, o un fondo di investimento alternativo quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, sottoposto a vigilanza ai sensi del diritto nazionale applicabile;

j)organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2), della direttiva 2009/65/CE;

k)"controparte centrale" quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ;

l)"depositario centrale di titoli" quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 ;

m)una società veicolo autorizzata a norma dell'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE;

n)"società veicolo per la cartolarizzazione" quale definita all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 ;

o)"società di partecipazione assicurativa" quale definita all'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE o "società di partecipazione finanziaria mista" quale definita all'articolo 212, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2009/138/CE, che fa parte di un gruppo assicurativo soggetto a vigilanza a livello di gruppo a norma dell'articolo 213 di tale direttiva e che non è esentata dalla vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 214, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;

p)"istituto di pagamento" quale definito all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 ;

q)"istituto di moneta elettronica" quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 31 ;

r)"fornitore di servizi di crowdfunding" quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 ;

s)"fornitore di servizi per le cripto-attività" quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 8), del regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio 33 .

Articolo 3
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)"impresa associata", una persona che è legata a un'altra persona in uno dei modi seguenti:

a)la persona partecipa alla gestione dell'altra persona essendo nella posizione di esercitare un'influenza significativa sull'altra persona;

b)la persona partecipa al controllo dell'altra persona attraverso una partecipazione che supera il 25 % dei diritti di voto;

c)la persona partecipa al capitale dell'altra persona mediante un diritto di proprietà che, direttamente o indirettamente, supera il 25 % del capitale sottoscritto;

d)la persona ha diritto al 25 % o più degli utili dell'altra persona.

Se più persone partecipano alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili della stessa persona di cui al paragrafo 1, tutte le persone interessate sono considerate imprese associate.

Se le stesse persone partecipano alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili di più persone di cui al paragrafo 1, tutte le persone interessate sono considerate imprese associate.

Ai fini della presente definizione, per "persona" si intende sia una persona giuridica che una persona fisica. Una persona che agisce congiuntamente con un'altra persona in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un'entità è considerata detentrice di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprietà del capitale dell'entità detenuti dall'altra persona.

In caso di partecipazioni indirette, il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 % dei diritti di voto è considerata detentrice del 100 %.

Il coniuge e i discendenti in linea retta di un individuo, insieme alla persona, sono considerati una persona unica.

Un'impresa associata ai sensi del presente paragrafo include anche qualsiasi operazione in virtù della quale una persona diventa un'impresa associata;

2)"periodo d'imposta", un anno civile o qualsiasi altro periodo adeguato a fini fiscali;

3)"gruppo", un gruppo quale definito all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 34 ;

4)"partecipazioni", partecipazioni quali definite all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2013/34/CE;

5)"PMI", tutte le imprese che non superano la soglia per le medie imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE;

6)"capitale (equity)", in un dato periodo d'imposta, la somma del capitale versato del contribuente, delle riserve sovrapprezzo azioni, della riserva di rivalutazione e di altre riserve e dell'utile o della perdita portati a nuovo;

7)"capitale netto (net equity)", la differenza tra il capitale di un contribuente e la somma del valore fiscale della partecipazione del contribuente al capitale delle imprese associate e delle azioni proprie del contribuente;

8)"riserve", una delle seguenti:

1)riserva legale, qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione;

2)riserva per azioni proprie e quote proprie, qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/30/UE;

3)riserve statutarie;

4)altre riserve, compresa la riserva del fair value (valore equo).

CAPO II
DEDUZIONI RELATIVE ALL'AGEVOLAZIONE SUL
 CAPITALE E DEDUZIONI DEGLI INTERESSI

Articolo 4
Agevolazione sul capitale

1.L'agevolazione sul capitale consiste nella deduzione, per 10 periodi d'imposta consecutivi, dalla base imponibile di un contribuente ai fini dell'imposta sul reddito delle società, di un importo pari fino al 30 % degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti ("EBITDA").

Se la deduzione relativa all'agevolazione sul capitale, conformemente al primo comma, è superiore al reddito imponibile netto del contribuente in un periodo d'imposta, gli Stati membri provvedono affinché il contribuente possa riportare in avanti, senza limiti di tempo, l'eccedenza dell'agevolazione sul capitale ai periodi successivi.

Gli Stati membri provvedono affinché i contribuenti possano riportare in avanti, per un massimo di 5 periodi d'imposta, la parte dell'agevolazione sul capitale che supera il 30 % dell'EBITDA in un periodo d'imposta.

2.Fatto salvo l'articolo 5, la base dell'agevolazione sul capitale è calcolata come la differenza tra il livello del capitale netto alla fine del periodo d'imposta e il livello del capitale netto alla fine del periodo d'imposta precedente.

L'agevolazione sul capitale è pari alla base dell'agevolazione moltiplicata per il tasso di interesse privo di rischio su 10 anni per la valuta in questione e aumentata di un premio di rischio dell'1 % o, se il contribuente è una PMI, di un premio di rischio dell'1,5 %.

Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, il tasso di interesse privo di rischio a 10 anni per la valuta pertinente è il tasso di interesse privo di rischio con una scadenza di 10 anni per la valuta pertinente, come stabilito negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 77 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, per la data di riferimento del 31 dicembre dell'anno che precede il periodo d'imposta pertinente.

3.Se, dopo l'ottenimento di un'agevolazione sul capitale, la base dell'agevolazione è negativa in un periodo d'imposta, un importo pari all'agevolazione negativa diventa imponibile per 10 periodi d'imposta consecutivi, fino all'aumento complessivo del capitale netto per il quale tale agevolazione è stata ottenuta ai sensi della presente direttiva, a meno che il contribuente non fornisca prove sufficienti del fatto che ciò è dovuto a perdite contabili subite durante il periodo d'imposta o dovuto a un obbligo legale di riduzione del capitale.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 che modificano il paragrafo 2 del presente articolo variando il tasso del premio di rischio se è soddisfatta una delle due condizioni seguenti:

a)il tasso di interesse privo di rischio a 10 anni di cui al paragrafo 2 del presente articolo varia di oltre due punti percentuali in relazione ad almeno tre valute dell'Unione rispetto al periodo d'imposta in cui ha iniziato ad applicarsi l'atto delegato più recente che modifica il premio di rischio o, in mancanza di tale atto delegato, la presente direttiva; o

b)si registra una crescita nulla o negativa del prodotto interno lordo dell'UE in almeno due trimestri consecutivi;

e

c) i dati, le relazioni e le statistiche pertinenti, compresi quelli forniti dagli Stati membri, concludono che la media UE delle condizioni di finanziamento del debito dei contribuenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva è più che raddoppiata o dimezzata dall'ultima determinazione del premio di rischio di cui al paragrafo 2.

La percentuale di aumento o diminuzione del premio di rischio tiene conto delle variazioni delle condizioni di finanziamento di cui al primo comma, lettera c), diverse dalle variazioni del tasso di interesse privo di rischio per l'UE di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 77 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE e, in ogni caso, non è superiore alla percentuale di aumento o diminuzione delle condizioni di finanziamento di cui al primo comma, lettera c).

Articolo 5
Norme antiabuso

1.Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che la base dell'agevolazione sul capitale non comprenda l'importo di eventuali aumenti risultanti da:

a)concessione di prestiti tra imprese associate;

b)un trasferimento tra imprese associate di partecipazioni o di un'attività imprenditoriale in situazione di continuità aziendale;

c)un conferimento in denaro da parte di una persona residente a fini fiscali in una giurisdizione che non scambia informazioni con lo Stato membro in cui il contribuente intende applicare l'agevolazione sul capitale.

Il presente paragrafo non si applica se il contribuente fornisce prove sufficienti del fatto che l'operazione in questione è stata effettuata per validi motivi commerciali e non comporta una doppia deduzione in riferimento all'agevolazione sul capitale definita.

2.Se un aumento del capitale è il risultato di un conferimento in natura o di un investimento in un'attività, gli Stati membri adottano le misure appropriate per assicurare che il valore dell'attività sia preso in considerazione per il calcolo della base dell'agevolazione solo se l'attività è necessaria per lo svolgimento dell'attività generatrice di reddito del contribuente.

Se l'attività è costituita da azioni, è presa in considerazione al suo valore contabile.

Se l'attività è diversa dalle azioni, è presa in considerazione al suo valore di mercato, a meno che un revisore esterno certificato non abbia fornito un valore diverso.

3.Se un aumento del capitale è il risultato di una riorganizzazione di un gruppo, tale aumento è preso in considerazione ai fini del calcolo della base dell'agevolazione sul capitale per il contribuente a norma dell'articolo 4 solo nella misura in cui non comporti la conversione in nuovo capitale del capitale (o di una parte di esso) già esistente nel gruppo prima della riorganizzazione.

Articolo 6
Limitazione della deduzione degli interessi

1.Gli Stati membri provvedono affinché un contribuente possa dedurre dalla propria base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, gli oneri finanziari eccedenti, quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio 35 , fino a un importo (a) corrispondente all'85 % di tali oneri sostenuti durante il periodo d'imposta. Se tale importo è superiore all'importo (b) determinato conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164, gli Stati membri provvedono affinché il contribuente abbia il diritto di dedurre solo il minore tra i due importi nel periodo d'imposta. La differenza tra i due importi (a) e (b) è riportata in avanti o all'indietro conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164.

2.Il paragrafo 1 si applica agli oneri finanziari eccedenti sostenuti a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

CAPO III
Monitoraggio e comunicazione

Articolo 7
Monitoraggio

Entro 3 mesi dalla fine di ciascun periodo d'imposta ogni Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni relative al periodo d'imposta:

a)il numero di contribuenti che hanno beneficiato dell'agevolazione sul capitale nel periodo d'imposta, anche in percentuale del numero totale di contribuenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

b)il numero di PMI che hanno beneficiato dell'agevolazione sul capitale nel periodo d'imposta, anche in percentuale del numero totale di PMI che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e il numero di PMI che hanno beneficiato dell'agevolazione sul capitale e che fanno parte di grandi gruppi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;

c)l'importo totale delle spese sostenute o delle perdite di gettito fiscale dovute all'agevolazione sul capitale rispetto al prodotto interno lordo dello Stato membro;

d)l'importo totale degli oneri finanziari eccedenti;

e)l'importo totale degli oneri finanziari eccedenti non deducibili;

f)il numero di contribuenti ai quali sono state applicate misure antiabuso nel periodo d'imposta a norma della presente direttiva, comprese le relative conseguenze fiscali e le sanzioni applicate;

g)i dati sull'evoluzione del rapporto debito/capitale nello Stato membro, ai sensi dell'allegato III, parti A e C, della direttiva 2013/34/UE.

Articolo 8
Relazioni

1.Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

2.Nell'elaborare la relazione la Commissione tiene conto delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 7.

3.La Commissione pubblica la relazione sul suo sito web.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

3.La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prolungato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Articolo 10
Informazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Articolo 11
Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [31 dicembre 2023] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [1° gennaio 2024].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri possono differire l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai contribuenti che al [1º gennaio 2024] beneficiano di un'agevolazione sul capitale a norma del diritto nazionale per un periodo massimo di 10 anni e in nessun caso per un periodo superiore alla durata del beneficio ai sensi del diritto nazionale.

3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Tassazione delle imprese per il XXI secolo", COM(2021) 251 final.
(2)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese - nuovo piano d'azione", COM(2020) 590 final.
(3)     Azione 4: incoraggiare finanziamenti azionari più a lungo termine da parte di investitori istituzionali| Commissione europea (europa.eu)
(4)    Relazione sull'impatto delle riforme fiscali nazionali sull'economia dell'UE (2021/2074(INI)) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0348_EN.html  
(5)    Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).
(6)    WK 11093/2019 REV 1.
(7)    [Inserire i link alla scheda riepilogativa e al parere positivo del comitato per il controllo normativo dopo la loro pubblicazione.]
(8)    Le PMI sarebbero definite sulla base dell'articolo 3 della direttiva contabile 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013. Inoltre, per essere considerata PMI, un'impresa non deve far parte di un gruppo di imprese che, a livello consolidato, superi almeno due dei tre limiti di cui all'articolo 3 della direttiva contabile (numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di EUR; totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di EUR).
(9)    Ai sensi dell'allegato III della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle pertinenti relazioni di talune tipologie di imprese.
(10)    Le riserve comprendono: 1. la riserva legale, qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione; 2. la riserva per azioni proprie e quote proprie, qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/30/UE; 3. le riserve statutarie; 4. altre riserve, compresa la riserva del fair value (valore equo).
(11)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(12)    GU C ... del ..., pag. ... Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(13)    GU C ... del ..., pag. ... Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(14)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano d'azione(COM(2020) 590 final). ( https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF )
(15)    Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).
(16)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(17)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(18)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(19)    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(20)    Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
(21)    Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(22)    Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
(23)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(24)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(25)    Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
(26)    Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
(27)    Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(28)    Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(29)    Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
(30)    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(31)    Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(32)    Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).
(33)    Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L ...) (GU: Inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento 2020/0265/COD e inserire il numero, la data e il riferimento GU di tale regolamento nella nota a piè di pagina.)
(34)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(35)    Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).