Bruxelles, 27.4.2022

COM(2022) 186 final

2022/0129(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'adozione di un progetto di modifica del regolamento interno del comitato del sistema armonizzato (SA)


RELAZIONE

1.    Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane, contestualmente all'approvazione prevista di un progetto di modifica del regolamento interno del comitato del sistema armonizzato (SA).

2.    Contesto della proposta

2.1.    La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("convenzione") 1 mira ad agevolare il commercio internazionale, nonché la raccolta, il raffronto e l'analisi delle relative statistiche, in particolare quelle sul commercio internazionale. Essa comprende, come allegato, la nomenclatura SA, un sistema internazionale armonizzato che consente ai paesi partecipanti di classificare i beni scambiati su base comune a fini doganali. In particolare la nomenclatura SA comprende la designazione delle merci, che figura in forma di voci e sottovoci, e i relativi codici numerici sulla base di un sistema di codici a sei cifre. La nomenclatura SA, che è rivista ogni cinque anni 2 , è applicata da più di 200 paesi ed economie a livello mondiale; di conseguenza più del 98 % delle merci scambiate al mondo è classificato in base alla stessa.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1988.

L'Unione europea e tutti gli Stati membri sono parti dell'accordo.

2.2.    L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD)

L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituita nel 1952 come Consiglio di cooperazione doganale, è un organo intergovernativo indipendente, la cui missione è migliorare l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni doganali. L'OMD offre ai suoi membri una serie di convenzioni e altri strumenti internazionali, come pure assistenza tecnica e servizi di formazione. Oggi l'OMD rappresenta 184 amministrazioni doganali di tutto il mondo.

L'organo direttivo dell'OMD è il consiglio che, per lo svolgimento delle sue mansioni, si avvale delle competenze e delle capacità di un segretariato e di una serie di comitati tecnici e consultivi.

Il comitato tecnico dell'OMD incaricato dei lavori preparatori relativi all'accordo è il comitato SA, i cui compiti principali sono elencati di seguito:

·assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi dei testi giuridici del SA, anche mediante la risoluzione delle controversie in materia di classificazione tra le parti contraenti, agevolando in tal modo gli scambi commerciali;

·proporre modifiche e aggiornamenti del SA per tenere conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti dei flussi commerciali, come pure delle altre esigenze degli utenti;

·promuovere l'applicazione generalizzata del SA ed esaminare questioni generali e politiche ad esso attinenti.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, della convenzione SA, il comitato SA "stabilisce il proprio regolamento interno con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti ai suoi membri. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del consiglio."

A norma dell'articolo 26 del regolamento interno del comitato SA, il regolamento interno può essere riveduto, in tutto o in parte, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 6, della convenzione.

Le posizioni da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'OMD sulle questioni relative al sistema armonizzato sono oggetto di coordinamento con gli Stati membri. L'Unione e i suoi Stati membri dispongono congiuntamente di un solo voto in seno al comitato SA dell'OMD. In sede di consiglio dell'OMD, per le questioni di competenza dell'UE, ad esempio quelle relative al SA, l'UE vota a nome degli Stati membri presenti alla riunione.

2.3.    L'atto previsto del consiglio dell'OMD

In occasione delle sue 139a/140a sessioni (dal 23 al 25 giugno 2022) il consiglio dell'OMD deve approvare modifiche del regolamento interno (articoli 19 e 20) del comitato SA ("atto previsto").

Nella sua 64a sessione (settembre 2019) il comitato SA ha approvato per consenso la proposta di modifica dell'articolo 20 del regolamento interno al fine di chiarire la procedura relativa alle riserve. A causa della pandemia tale questione non è stata ancora sottoposta all'approvazione del consiglio dell'OMD.

Nella sua 68a sessione (settembre 2021) il comitato SA ha approvato la proposta di modifica dell'articolo 19 del regolamento interno al fine di chiarire la procedura di voto.

Le proposte di modifica degli articoli 19 e 20 del regolamento interno sono illustrate di seguito.

Modifiche all'articolo 19 del regolamento interno

Modificando l'articolo 19, terzo e quarto comma, la proposta di modifica apporta chiarezza sul modo di determinare la maggioranza necessaria affinché il comitato SA adotti le decisioni relative alle modifiche della convenzione SA (almeno due terzi dei voti espressi dai membri del comitato), ad esempio per le modifiche della nomenclatura SA, e per le altre decisioni che richiedono la maggioranza semplice (più del 50 % dei voti espressi dai membri del comitato), come le decisioni di classificazione, le note esplicative, i pareri di classificazione, ecc.

L'obiettivo principale è garantire che, nel caso in cui vi siano diverse opzioni da discutere, sia seguita una procedura agevole e trasparente in modo che la decisione del comitato esprima il sostegno della maggioranza complessiva dei membri del comitato all'opzione restante, dopo la progressiva eliminazione dell'opzione o delle opzioni che hanno ricevuto meno sostegno.

Il progetto di modifica figura nella tabella seguente (le modifiche sono sottolineate):

Testo in vigore

Nuova formulazione

Terzo comma

Le decisioni relative alle modifiche della convenzione sono adottate a maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi dai membri del comitato.

Le decisioni relative alle modifiche della convenzione sono adottate a maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi dai membri del comitato. Tuttavia se vi sono due o più opzioni di modifica, il comitato avvia in prima battuta una procedura di votazione a fasi, come indicato di seguito nell'ambito delle procedure di votazione a maggioranza semplice, al fine di ridurre le opzioni a una. Una volta ottenuta un'unica opzione di modifica, si procede a una votazione finale per decidere se accettare o respingere la modifica secondo la regola della maggioranza dei due terzi. 

Quarto comma

Le altre decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dai membri del comitato.

Le altre decisioni sono adottate a maggioranza semplice (più del 50 %) dei voti espressi dai membri del comitato. Se vi sono più di due opzioni e nessuna di esse ha ottenuto più del 50 % dei voti espressi dai membri del comitato, la votazione a maggioranza semplice applica una procedura di votazione a fasi che riduce il numero di opzioni eliminando l'opzione meno votata fino a quando l'opzione più votata non ottiene più del 50 % dei voti espressi dai membri del comitato.

Modifiche all'articolo 20 del regolamento interno

Modificando l'articolo 20, commi 1 e 4, che diventano rispettivamente i commi 2 e 1, la proposta di modifica chiarisce che le notifiche al segretario generale dell'OMD per deferire le questioni esaminate dal comitato SA al consiglio o al comitato SA per un riesame dovrebbero essere ricevute dal segretario generale entro le 24:00 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno del periodo.

Tale modifica è particolarmente importante per le amministrazioni situate in un fuso orario diverso da quello della sede centrale dell'OMD, le cui notifiche potrebbero arrivare al segretario generale dell'OMD dopo lo scadere del periodo consentito per l'inserimenti di tali richieste di riesame in base al fuso orario in cui ha sede il segretariato dell'OMD.

Il progetto di modifica figura nella tabella seguente (le modifiche sono sottolineate):

Testo in vigore

Nuova formulazione

A norma della decisione n. 298 del consiglio, per le questioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, il segretario generale può deferire direttamente al comitato su richiesta di una parte contraente, a condizione che la richiesta sia presentata per iscritto entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui si è conclusa la sessione del comitato. Il segretario generale iscrive quindi la questione all'ordine del giorno della sessione successiva del comitato per un riesame.

Se diverse parti contraenti trasmettono richieste relative alla stessa questione per il deferimento sia al consiglio che al comitato, o se una parte contraente non specifica se la questione debba essere deferita al consiglio o direttamente al comitato, la questione sarà deferita al consiglio. Il segretario generale informa tutte le parti contraenti del ricevimento di una richiesta di deferimento di una questione al consiglio o al comitato.

Una parte contraente che presenti una richiesta di deferimento di una questione al consiglio o al comitato può ritirarla in qualsiasi momento prima che sia esaminata dal consiglio o riesaminata dal comitato. Tuttavia il comitato esaminerà una questione se è stata deferita dal consiglio. Nel caso in cui una parte contraente ritiri una richiesta, la decisione iniziale del comitato si considera approvata, a meno che non vi sia in sospeso una richiesta di un'altra parte contraente che tratta la stessa questione. Il segretario generale comunica gli eventuali ritiri alle parti contraenti.

Le notifiche al segretario generale per deferire una questione al consiglio o al comitato per un riesame a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione e della decisione n. 298 del consiglio non possono essere presentate prima del giorno successivo alla conclusione della sessione del comitato, ma devono essere presentate entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui si è conclusa tale sessione.

Se, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione e alla decisione n. 298 del consiglio, una questione è deferita in tutto o in parte al comitato per un riesame, la parte contraente che ha chiesto il riesame della questione presenta al segretario generale, al più tardi 60 giorni prima della data di apertura della sessione successiva del comitato, una nota in cui espone i motivi della richiesta di riesame unitamente alle sue proposte per risolvere la questione. Il segretario generale trasmette tale nota alle altre parti contraenti.

Le notifiche al segretario generale per deferire una questione al consiglio o al comitato per un riesame a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione e della decisione n. 298 del consiglio non possono essere effettuate prima del giorno successivo alla conclusione della sessione del comitato, ma devono essere effettuate entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui si è conclusa tale sessione. Una notifica è considerata effettuata entro il termine se è pervenuta al segretario generale entro le ore 24:00 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno del periodo.

A norma della decisione n. 298 del consiglio, per le questioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione, il segretario generale può deferire direttamente al comitato su richiesta di una parte contraente, a condizione che la richiesta sia effettuata entro il periodo precisato nel paragrafo precedente. Il segretario generale iscrive quindi la questione all'ordine del giorno della sessione successiva del comitato per un riesame.

Se diverse parti contraenti trasmettono richieste relative alla stessa questione per il deferimento sia al consiglio che al comitato, o se una parte contraente non specifica se la questione debba essere deferita al consiglio o direttamente al comitato, la questione sarà deferita al consiglio. Il segretario generale informa tutte le parti contraenti del ricevimento di una richiesta di deferimento di una questione al consiglio o al comitato.

Una parte contraente che presenti una richiesta di deferimento di una questione al consiglio o al comitato può ritirarla in qualsiasi momento prima che sia esaminata dal consiglio o riesaminata dal comitato. Tuttavia il comitato esaminerà una questione se è stata deferita dal consiglio. Nel caso in cui una parte contraente ritiri una richiesta, la decisione iniziale del comitato si considera approvata, a meno che non vi sia in sospeso una richiesta di un'altra parte contraente che tratta la stessa questione. Il segretario generale comunica gli eventuali ritiri alle parti contraenti.

Se, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione e alla decisione n. 298 del consiglio, una questione è deferita in tutto o in parte al comitato per un riesame, la parte contraente che ha chiesto il riesame della questione presenta al segretario generale, al più tardi 60 giorni prima della data di apertura della sessione successiva del comitato, una nota in cui espone i motivi della richiesta di riesame unitamente alle sue proposte per risolvere la questione. Il segretario generale trasmette tale nota alle altre parti contraenti.

3.    La posizione da adottare a nome dell'Unione

La posizione proposta mira a esprimere sostegno al progetto di modifica del regolamento interno del comitato SA.

Per l'UE è importante che tale modifica sia adottata in quanto mira a chiarire il processo decisionale del comitato SA e a garantire che le decisioni siano prese da una maggioranza indiscussa di membri di tale comitato.

Si sono svolte consultazioni con gli Stati membri in seno al gruppo di esperti doganali – SA/Coordinamento con l'OMD e in seno al consiglio.

La posizione proposta è pertanto la seguente:

in merito alla modifica del regolamento interno, l'Unione dovrebbe sostenere l'adozione della modifica;

se si presentasse tale eventualità, l'Unione dovrebbe sostenere anche ulteriori modifiche redazionali che potrebbero essere proposte dal segretariato dell'OMD.

La posizione proposta dall'UE è in linea con la politica e la prassi doganali consolidate seguite dal comitato SA.

La posizione proposta è necessaria affinché l'UE possa esprimere una posizione in seno al prossimo consiglio dell'OMD.

4.    Base giuridica

4.1.    Base giuridica procedurale

4.1.1.    Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

Pertanto, la base giuridica procedurale della proposta di decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione e in merito all'atto previsto è l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.1.2.    Applicazione al caso di specie

Il consiglio dell'OMD è un organo istituito da un accordo, ovvero la convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale del 15 dicembre 1950. È l'organo incaricato di formulare raccomandazioni alle parti contraenti al fine di modificare la convenzione a norma della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e di approvare il regolamento interno del comitato SA.

Conformemente all'articolo 6 della convenzione SA, il consiglio dell'OMD dovrebbe approvare una modifica del regolamento interno del comitato SA durante la riunione di giugno. Una volta approvata, la modifica avrà effetti giuridici sulla normativa dell'UE ovvero sull'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. L'articolo 2, lettera a), di tale regolamento dispone infatti che "2. La nomenclatura combinata riprende: a) la nomenclatura del sistema armonizzato;" e la presente modifica inciderà sulle modalità di svolgimento del processo decisionale relativo all'interpretazione e alla modifica della nomenclatura del sistema armonizzato all'interno del comitato SA e di conseguenza sul modo in cui è interpretata la nomenclatura combinata.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.    Base giuridica sostanziale

4.2.1.    Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.    Applicazione al caso di specie

Poiché l'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il processo decisionale nell'interpretazione della tariffa doganale e nell'applicazione di un accordo internazionale nel settore della politica commerciale comune nonché l'attuazione della nomenclatura SA e della nomenclatura combinata dell'UE, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è l'articolo 31, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3.    Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 31, dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.    Incidenza sul bilancio

Nessuna.

2022/0129 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'adozione di un progetto di modifica del regolamento interno del comitato del sistema armonizzato (SA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)    La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("convenzione"), conclusa dall'Unione con la decisione 87/369 del Consiglio 41, è entrata in vigore il 1º gennaio 1988.

(2)    Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato SA stabilisce il proprio regolamento interno con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti ai suoi membri. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del consiglio.

(3)    Il consiglio dell'OMD dovrebbe approvare un progetto di modifica del regolamento interno del comitato SA nelle sessioni di giugno. La modifica sarà approvata sulla base della proposta redatta dal comitato SA e finalizzata durante la 64a e la 68a sessione (rispettivamente dal 18 al 27 settembre 2019 dal 6 al 28 settembre 2021). Essa entrerà in vigore al momento dell'adozione.

(4)    È di estrema importanza che il comitato SA adotti le sue decisioni in modo trasparente ed efficiente e che tali decisioni ricevano il massimo sostegno dai membri del comitato.

(5)    Poiché la proposta di modifica del regolamento interno del comitato SA deve essere approvata dal consiglio dell'OMD, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione, in quanto il regolamento interno modificato, una volta approvato, sarà vincolante per l'Unione e tale da incidere sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sull'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 52.

(6)    È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione sia quella di sostenere il progetto di modifica del regolamento interno del comitato SA e gli eventuali adeguamenti redazionali o linguistici di lieve entità che potrebbe essere ritenuti necessari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle sessioni del consiglio dell'OMD del giugno 2022 è quella di sostenere il progetto di modifica del regolamento interno del comitato SA che figura in allegato.

I rappresentati dell'Unione possono concordare adeguamenti redazionali o linguistici di lieve entità in funzione degli sviluppi alle prossime sessioni del consiglio dell'OMD, in consultazione con gli Stati membri, o durante le riunioni di coordinamento in loco, senza un'ulteriore decisione del Consiglio. 

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).
(2)    Dalla sua introduzione nel 1988 la nomenclatura SA è stata rivista sei volte. Le revisioni sono entrate in vigore rispettivamente nel 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 e 2022.
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(4) 1    Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).
(5) 2    Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Bruxelles, 27.4.2022

COM(2022) 186 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'adozione di un progetto di modifica del regolamento interno del comitato del sistema armonizzato (SA)




ALLEGATO

Modifiche all'articolo 19 del regolamento interno

Terzo comma

Le decisioni relative alle modifiche della convenzione sono adottate a maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi dai membri del comitato. Tuttavia se vi sono due o più opzioni di modifica, il comitato avvia in prima battuta una procedura di votazione a fasi, come indicato di seguito nell'ambito delle procedure di votazione a maggioranza semplice, al fine di ridurre le opzioni a una. Una volta ottenuta un'unica opzione di modifica, si procede a una votazione finale per decidere se accettare o respingere la modifica secondo la regola della maggioranza dei due terzi. 

Quarto comma

Le altre decisioni sono adottate a maggioranza semplice (più del 50 %) dei voti espressi dai membri del comitato. Se vi sono più di due opzioni e nessuna di esse ha ottenuto più del 50 % dei voti espressi dai membri del comitato, la votazione a maggioranza semplice applica una procedura di votazione a fasi che riduce il numero di opzioni eliminando l'opzione meno votata fino a quando l'opzione più votata non ottiene più del 50 % dei voti espressi dai membri del comitato.

Modifiche all'articolo 20 del regolamento interno

Le notifiche al segretario generale per deferire una questione al consiglio o al comitato per un riesame a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione e della decisione n. 298 del consiglio non possono essere effettuate prima del giorno successivo alla conclusione della sessione del comitato, ma devono essere effettuate entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui si è conclusa tale sessione. Una notifica è considerata effettuata entro il termine se è pervenuta al segretario generale entro le ore 24:00 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno del periodo.

A norma della decisione n. 298 del consiglio, per le questioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione, il segretario generale può deferire direttamente al comitato su richiesta di una parte contraente, a condizione che la richiesta sia effettuata entro il periodo precisato nel paragrafo precedente. Il segretario generale iscrive quindi la questione all'ordine del giorno della sessione successiva del comitato per un riesame.

Se diverse parti contraenti trasmettono richieste relative alla stessa questione per il deferimento sia al consiglio che al comitato, o se una parte contraente non specifica se la questione debba essere deferita al consiglio o direttamente al comitato, la questione sarà deferita al consiglio. Il segretario generale informa tutte le parti contraenti del ricevimento di una richiesta di deferimento di una questione al consiglio o al comitato.

Una parte contraente che presenti una richiesta di deferimento di una questione al consiglio o al comitato può ritirarla in qualsiasi momento prima che sia esaminata dal consiglio o riesaminata dal comitato. Tuttavia il comitato esaminerà una questione se è stata deferita dal consiglio. Nel caso in cui una parte contraente ritiri una richiesta, la decisione iniziale del comitato si considera approvata, a meno che non vi sia in sospeso una richiesta di un'altra parte contraente che tratta la stessa questione. Il segretario generale comunica gli eventuali ritiri alle parti contraenti.

Se, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione e alla decisione n. 298 del consiglio, una questione è deferita in tutto o in parte al comitato per un riesame, la parte contraente che ha chiesto il riesame della questione presenta al segretario generale, al più tardi 60 giorni prima della data di apertura della sessione successiva del comitato, una nota in cui espone i motivi della richiesta di riesame unitamente alle sue proposte per risolvere la questione. Il segretario generale trasmette tale nota alle altre parti contraenti.