COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.4.2022
COM(2022) 176 final
2022/0116(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie e del codice di condotta.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra
Obiettivo dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo") è:
a)permettere al Ghana di beneficiare del migliore accesso al mercato offerto dall'Unione nel quadro dei negoziati APE e, nel contempo, evitare perturbazioni degli scambi commerciali tra il Ghana e l'Unione successivamente alla scadenza del regime commerciale transitorio dell'accordo di Cotonou, il 31 dicembre 2007, in attesa della conclusione di un APE completo;
b)gettare le basi per la negoziazione di un APE che contribuisca a ridurre la povertà, promuova l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo nell'Africa occidentale e migliori le capacità dell'Africa occidentale in materia di politica commerciale e di questioni connesse al commercio;
c)promuovere la graduale e armoniosa integrazione del Ghana nell'economia mondiale, conformemente alle sue scelte politiche e alle sue priorità di sviluppo;
d)rafforzare le relazioni esistenti tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco;
e)istituire un accordo compatibile con l'articolo XXIV del GATT del 1994.
L'accordo è applicato in via provvisoria tra il Ghana, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, a decorrere dal 15 dicembre 2016.
2.2.Il comitato APE
L'articolo 73 dell'accordo istituisce il comitato APE e stabilisce che tale comitato è responsabile per l'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e per la realizzazione di tutte le attività in esso menzionate. Inoltre, a norma dell'accordo, il comitato stabilisce le proprie norme organizzative e di funzionamento. Il comitato ha adottato pertanto il proprio regolamento interno.
Nell'ambito del titolo V (Prevenzione e risoluzione delle controversie), l'articolo 59 (Regolamento di procedura) stabilisce che le procedure di risoluzione delle controversie di cui al capo 3 del titolo in questione sono disciplinate dal regolamento di procedura che il comitato APE adotta entro tre mesi dalla sua costituzione. A norma dell'articolo 64, paragrafo 2, il codice di condotta è allegato al regolamento di procedura. È opportuno che il codice di condotta degli arbitri sia applicabile ai mediatori.
2.3.L'atto previsto del comitato APE
Nel secondo semestre del 2022 il comitato APE sarà chiamato ad adottare una decisione riguardante il suo regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie ("l'atto previsto"). L'obiettivo dell'atto previsto è istituire un regolamento di procedura che disciplini la risoluzione delle controversie e il relativo codice di condotta.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato APE istituito dall'accordo in riferimento all'adozione del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie e al relativo codice di condotta. È opportuno che il codice di condotta degli arbitri sia applicabile ai mediatori.
Le parti dell'accordo hanno discusso il regolamento di procedura e il codice di condotta previsti e hanno convenuto che, fatte salve le procedure decisionali dell'Unione, il comitato APE dovrà adottare il regolamento di procedura e il codice di condotta in oggetto nel secondo semestre del 2022.
Il regolamento di procedura e il relativo codice di condotta previsti sono sostanzialmente simili a quelli di altri accordi commerciali dell'Unione.
Il regolamento di procedura è essenziale per completare il quadro istituzionale dell'accordo e quindi per garantire un'agevole attuazione dell'accordo.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato APE è un organo istituito da un accordo, vale a dire dall'APE interinale UE-Ghana.
L'atto che il comitato APE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici poiché stabilirà norme giuridiche vincolanti che disciplineranno la risoluzione delle controversie tra le parti.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
A norma dell'articolo 46 dell'accordo, il meccanismo di prevenzione e risoluzione delle controversie di cui al titolo V dell'accordo non è applicabile al titolo II dell'accordo ("Partenariato per lo sviluppo"). Ne consegue che il meccanismo di prevenzione e risoluzione delle controversie di cui al titolo V è applicabile alle controversie in materia di scambi, che da una prospettiva dell'Unione rientrano nella politica commerciale comune. Pertanto anche il regolamento di procedura e il relativo codice di condotta che il comitato APE sarà chiamato ad adottare ai sensi del titolo V, articolo 59 e articolo 64, paragrafo 2, dell'accordo si applicheranno alle controversie in materia di scambi.
Alla luce di quanto precede, è evidente che il contenuto dell'atto previsto si riferisce alla politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
L'atto del comitato APE introdurrà il regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie nel quadro dell'accordo e pertanto è opportuno che venga pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2022/0116 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno firmato l'accordo di partenariato economico ("APE") interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, il 28 luglio 2016 ("l'accordo"). Esso è applicato in via provvisoria tra l'UE e i suoi Stati membri, da una parte, e il Ghana, dall'altra, a decorrere dal 15 dicembre 2016.
(2)A norma dell'articolo 73, paragrafo 3, dell'accordo il comitato APE è responsabile per l'amministrazione di tutti i settori oggetto di tale accordo e per la realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.
(3)A norma dell'articolo 59 le procedure di risoluzione delle controversie sono disciplinate dal regolamento di procedura che il comitato APE adotta entro tre mesi dalla sua costituzione.
(4)A norma dell'articolo 64, paragrafo 2, il codice di condotta è allegato al regolamento di procedura. La funzione del codice di condotta è definire i principi orientativi, i diritti e gli obblighi che gli arbitri devono rispettare. È opportuno che il codice di condotta degli arbitri sia applicabile ai mediatori mutatis mutandis.
(5)Il comitato APE è chiamato ad adottare una decisione in merito al regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie nel secondo semestre del 2022.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato APE, poiché la prevista decisione del comitato APE stabilirà norme giuridicamente vincolanti per disciplinare la risoluzione delle controversie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione è basata sul testo accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.4.2022
COM(2022) 176 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie
TESTO ACCLUSO
DECISIONE N. …/2022 DEL COMITATO APE
istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie
IL COMITATO APE,
visto l'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo"), firmato a Bruxelles il 28 luglio 2016, in particolare l'articolo 59,
considerando che a norma dell'accordo le procedure di risoluzione delle controversie sono disciplinate dal regolamento di procedura, adottato dal comitato APE, e che il codice di condotta è allegato a detto regolamento di procedura,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie è adottato come indicato nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …,
ALLEGATO
REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
a. definizioni
1.Nel capo 3 (Procedure di risoluzione delle controversie) dell'accordo e a norma del presente regolamento di procedura, si applicano le definizioni seguenti:
a)"personale amministrativo": in relazione a un membro del collegio, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;
b)"consulente": una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio;
c)"assistente": una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un membro del collegio, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
d)"parte attrice": la parte che chiede la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 49 (Avvio della procedura di arbitrato) dell'accordo;
e)"giorno": un giorno di calendario;
f)"collegio": un collegio costituito a norma dell'articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale) dell'accordo;
g)"membro del collegio" o "arbitro": un membro di un collegio;
h)"parte convenuta", la parte accusata di una violazione delle disposizioni contemplate;
i)"rappresentante di una parte", un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro dell'accordo.
b. notifiche
2.Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento:
a)del collegio, è inviato a entrambe le parti allo stesso momento;
b)di una parte, indirizzato al collegio, viene inviato contemporaneamente in copia all'altra parte; e
c)di una parte, indirizzato all'altra parte, viene inviato contemporaneamente in copia al collegio, ove opportuno.
3.Le notifiche di cui alla regola 2 sono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale comunicazione si considera consegnata nel giorno in cui è stata inviata.
4.Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente alla direzione generale del Commercio della Commissione europea e al direttore capo presso il ministero del Commercio e dell'industria del Ghana.
5.Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
6.Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell'Unione europea o del governo del Ghana, il termine per la presentazione del documento scade il primo giorno lavorativo successivo.
c. nomina dei membri del collegio
7.Qualora, a norma dell'articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale), paragrafo 3, dell'accordo, un membro del collegio sia selezionato per sorteggio, il copresidente del comitato APE della parte attrice informa tempestivamente il copresidente della parte convenuta circa la data, l'ora e il luogo del sorteggio. Al copresidente del comitato APE della parte attrice, o a un suo delegato, è richiesto di effettuare il sorteggio, che avviene come stabilito nell'articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale), paragrafi 3 e 4, dell'accordo. Il copresidente del comitato APE della parte attrice può delegare il sorteggio del membro del collegio.
8.Entro cinque giorni dallo scadere del termine di cui all'articolo 50 (Costituzione del collegio), paragrafo 2, il copresidente del comitato APE della parte attrice seleziona per sorteggio il membro del collegio o il presidente:
a)tra i nominativi formalmente proposti da una o entrambe le parti per stabilire il sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 64 (Elenco degli arbitri), paragrafo 1, non sia stato stabilito; oppure
b)tra le personalità che rimangono nel sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 64 (Elenco degli arbitri), paragrafo 1, non contenga più come minimo cinque nominativi.
Il copresidente del comitato APE della parte attrice può delegare il sorteggio del membro del collegio.
9.Il copresidente del comitato APE della parte attrice notifica per iscritto la nomina a ogni persona scelta come membro di un collegio. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata della nomina. Ai fini di determinare la data di costituzione del collegio, a norma dell'articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale), paragrafo 5, dell'accordo, si considera data di selezione dei membri del collegio la data in cui l'ultimo dei tre membri del collegio selezionati comunica l'accettazione della nomina.
d. mandato
10.Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data della costituzione del collegio, quest'ultimo è investito del mandato seguente:
"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del presente accordo citate dalle parti, la questione oggetto della domanda di costituzione del collegio, formulare constatazioni circa la conformità della misura in questione alle disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 46 (Ambito di applicazione) e presentare una relazione a norma degli articoli 51 (Relazione interinale del collegio arbitrale) e 52 (Lodo del collegio arbitrale)".
11.Se concordano un mandato diverso, le parti comunicano tale accordo al collegio entro il termine di cui alla regola 10.
e. funzioni del collegio
12.Il collegio:
a)effettua una valutazione oggettiva della questione in esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia come pure dell'applicabilità delle disposizioni contemplate e della conformità a esse;
b)espone, nelle sue decisioni e relazioni, le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni contemplate e le motivazioni in fatto e in diritto; e
c)dovrebbe consultarsi periodicamente con le parti e predisporre adeguate possibilità per la messa a punto di una soluzione concordata.
13.Il collegio tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell'organo d'appello dell'OMC adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC.
f. riunione organizzativa
14.Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio ritengono opportuno affrontare, compresi:
a)l'onorario e il rimborso delle spese dei membri del collegio, qualora non siano stati definiti precedentemente. L'onorario è in linea con le norme dell'OMC;
b)l'onorario degli assistenti, qualora non sia stato definito precedentemente. L'importo totale dell'onorario di un assistente o degli assistenti di ciascun membro del collegio non supera il 50 % dell'onorario di tale membro del collegio;
c)il calendario del procedimento; e
d)le procedure specifiche per proteggere le informazioni riservate.
15.I membri del collegio e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.
g. comunicazioni scritte
16.La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta della parte attrice.
h. funzionamento del collegio
17.Il presidente del collegio presiede tutte le riunioni. Il collegio può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
18.Salvo altrimenti disposto nel capo 3 (Procedure di risoluzione delle controversie) dell'accordo o nel presente regolamento di procedura, il collegio può svolgere la propria attività con qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
19.Soltanto i membri del collegio possono partecipare alle discussioni del collegio, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti ad essere presenti alle discussioni.
20.La stesura delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio e non è delegata.
21.Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 3 (Procedure di risoluzione delle controversie) dell'accordo, il collegio può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
22.Il collegio, qualora ritenga necessario modificare un termine del procedimento rispetto ai termini indicati nel capo 3 (Procedure di risoluzione delle controversie) dell'accordo, o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, previa consultazione delle parti comunica loro per iscritto i motivi della modifica o dell'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.
i. sostituzione
23.Se una parte ritiene che un membro del collegio non si conformi alle prescrizioni del codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori (allegato I del presente regolamento di procedura) e che per questa ragione vada sostituito, detta parte informa l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta non conformità alle prescrizioni di detto codice di condotta da parte del membro del collegio.
24.Le parti si consultano entro 15 giorni dalla notifica di cui alla regola 23. Esse informano il membro del collegio della presunta non conformità e possono chiedergli di adottare misure per porvi rimedio. Esse possono inoltre, in caso di comune accordo, rimuovere il membro del collegio e designarne uno nuovo, conformemente all'articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale) dell'accordo.
25.Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un membro del collegio diverso dal presidente del collegio, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio, la cui decisione è definitiva.
Se il presidente del collegio constata che il membro del collegio non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori, il nuovo membro del collegio è scelto conformemente all'articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale) dell'accordo.
26.Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone presenti nel sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 64 (Elenchi degli arbitri) dell'accordo. Il suo nome è estratto a sorte dal copresidente del comitato APE della parte richiedente o dal suo delegato. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.
Se la persona designata constata che il presidente non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori, il nuovo presidente è scelto conformemente all'articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale) dell'accordo.
27.Il termine per la presentazione della relazione o la comunicazione della decisione può essere prorogato per il tempo necessario alla nomina del nuovo membro del collegio.
j. sospensione e cessazione
28.Su richiesta di entrambe le parti, il collegio sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi. Il collegio riprende i lavori prima della fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti oppure alla fine di detto periodo su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente notifica la richiesta all'altra parte. Se nessuna parte chiede la ripresa dei lavori del collegio allo scadere del periodo di sospensione, l'autorità del collegio decade ed è posto fine alla procedura di risoluzione. In caso di sospensione dei lavori del collegio, i termini di cui alla presente sezione sono prorogati per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei lavori del collegio.
k. udienze
29.In base al calendario stabilito a norma della regola 14, previa consultazione delle parti e degli altri membri del collegio, il presidente del collegio comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla parte nel cui territorio ha luogo l'udienza.
30.Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è il Ghana e ad Accra se la parte attrice è l'Unione europea. La parte convenuta sostiene le spese derivanti dall'organizzazione logistica dell'udienza.
31.Il collegio può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.
32.Tutti i membri del collegio sono presenti per l'intera durata dell'udienza.
33.Salvo diverso accordo tra le parti, le persone seguenti possono assistere all'udienza indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento:
a)i rappresentanti di una parte;
b)i consulenti;
c)gli assistenti e il personale amministrativo;
d)gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio; e
e)gli esperti, come deciso dal collegio a norma dell'articolo 60 (Informazioni e consulenza tecnica) dell'accordo.
34.Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.
35.Il collegio conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta sia nell'argomentazione sia nell'argomentazione di contestazione.
Argomentazione
a)argomentazione della parte attrice;
b)argomentazione della parte convenuta.
Argomentazione di contestazione
a)replica della parte attrice;
b)controreplica della parte convenuta.
36.Il collegio può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.
37.Il collegio predispone la stesura del verbale di udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti dopo l'udienza. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.
38.Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.
l. domande scritte
39.Il collegio può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.
40.Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande poste dal collegio. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte della parte entro cinque giorni dalla data di presentazione di tale copia.
41.Il collegio, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere alle parti le informazioni pertinenti che ritenga necessarie e appropriate. Le parti rispondono in modo tempestivo ed esauriente a qualsiasi richiesta di tali informazioni da parte del collegio.
m. riservatezza
42.Ciascuna parte e il collegio considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio dall'altra parte. La parte che trasmette al collegio un'osservazione scritta contenente informazioni riservate trasmette anche, entro 15 giorni, una comunicazione priva di tali informazioni riservate che è divulgata al pubblico.
43.Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.
44.Il collegio si riunisce a porte chiuse durante le fasi dell'udienza in cui una parte presenta comunicazioni e argomentazioni contenenti informazioni riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio che si svolgono a porte chiuse.
n. contatti unilaterali
45.Il collegio non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.
46.Nessun membro del collegio può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri membri del collegio.
o. comunicazioni amicus curiae
47.Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni:
a)pervengano al collegio entro 10 giorni dalla data di costituzione dello stesso;
b)siano concise, in nessun caso più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia, compresi gli eventuali allegati;
c)riguardino direttamente la questione di diritto o di fatto esaminata dal collegio;
d)contengano una descrizione della persona che la presenta, compresi la sua cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento;
e)precisino la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento del collegio; e
f)siano redatte nelle lingue scelte dalle parti in conformità alle regole 54 e 55 del presente regolamento di procedura.
48.Le comunicazioni sono notificate alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
49.Nella relazione del collegio sono elencate tutte le comunicazioni da esso ricevute in conformità alla regola 47. Il collegio non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni; in caso di esame tuttavia deve tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle parti come stabilito dalla regola 48.
p. casi urgenti
50.Nei casi urgenti di cui all'articolo 52 (Lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, dell'accordo, il collegio, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini di cui al presente regolamento di procedura, a eccezione dei termini di cui alla regola 10 (Mandato). Il collegio informa le parti in merito a tali adeguamenti.
51.Su richiesta di una parte, il collegio decide, entro 10 giorni dalla data della sua costituzione, se la controversia riguarda questioni urgenti.
q. costi
52.Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla sua partecipazione alla procedura del collegio.
53.Fatta salva la regola 30, le spese organizzative, compresi l'onorario e il rimborso delle spese dei membri del collegio e dei loro assistenti, sono ripartite equamente tra le parti.
r. traduzione e interpretazione
54.Durante le consultazioni di cui all'articolo 47 dell'accordo o durante la procedura di mediazione di cui all'articolo 48 dell'accordo, ed entro la data della riunione di cui alla regola 14 del presente regolamento di procedura, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per i procedimenti dinanzi al collegio.
55.Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua da essa scelta. Ciascuna parte fornisce nel contempo una traduzione nella lingua scelta dall'altra parte, a meno che le sue comunicazioni non siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.
56.Le relazioni e le decisioni del collegio sono presentate nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, la relazione interinale e la relazione finale del collegio sono presentate in una delle lingue di lavoro dell'OMC.
57.Le parti possono formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.
58.Ciascuna parte sostiene i costi relativi alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte. I costi sostenuti per la traduzione di un lodo sono sostenuti in parti uguali dalle parti.
s. altre procedure
59.I termini stabiliti nel presente regolamento di procedura sono adattati in funzione dei termini specifici previsti per l'adozione di una relazione o di una decisione da parte del collegio nel quadro delle procedure di cui agli articoli 54 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), 55 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), 56 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) e 57 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure opportune) dell'accordo.
ALLEGATO
CODICE DI CONDOTTA
I.
Definizioni
1.Nel presente codice di condotta si applicano le definizioni seguenti:
a)"personale amministrativo": in relazione a un membro del collegio, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;
b)"assistente": una persona che, su mandato di un membro del collegio, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
c)"candidato": una persona il cui nome figura nell'elenco dei membri del collegio di cui all'articolo 64 (Elenco degli arbitri) dell'accordo, proposta per la nomina a membro di un collegio a norma dell'articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale) dell'accordo;
d)"mediatore": una persona scelta in qualità di mediatore a norma dell'articolo 48 (Mediazione) dell'accordo;
e)"membro del collegio" o "arbitro": un membro di un collegio.
II.
Principi fondamentali
2.Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, i candidati e i membri del collegio:
a)prendono conoscenza del presente codice di condotta;
b)sono indipendenti e imparziali;
c)evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti;
d)evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità o parzialità;
e)osservano norme di condotta rigorose; e
f)non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
3.I membri del collegio non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
4.I membri del collegio non possono usare la loro posizione in seno al collegio per interessi personali o privati. I membri del collegio si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
5.I membri del collegio non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale presenti o passate.
6.I membri del collegio evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro indipendenza o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.
III.
Obblighi di dichiarazione
7.Prima di accettare la nomina a membro del collegio in conformità all'articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale) dell'accordo, ciascun candidato a cui viene richiesto di ricoprire tale funzione dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.
8.L'obbligo di dichiarazione di cui al punto 7 è permanente e impone a ogni membro del collegio di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.
9.I candidati o i membri del collegio comunicano al comitato APE le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.
IV.
Doveri dei membri del collegio
10.In seguito all'accettazione della nomina, ciascun membro del collegio è disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.
11.Ciascun membro del collegio esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale dovere.
12.Ciascun membro del collegio prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale amministrativo siano a conoscenza degli obblighi assunti dai membri del collegio a norma delle parti II, III, IV e VI del presente codice di condotta e li rispettino.
V.
Obblighi degli ex membri del collegio
13.Gli ex membri del collegio evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione del collegio.
14.Gli ex membri del collegio ottemperano agli obblighi previsti dalla parte VI del presente codice di condotta.
VI.
Riservatezza
15.I membri del collegio si astengono in qualsiasi momento dal divulgare informazioni non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati. In nessun caso i membri del collegio divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
16.I membri del collegio si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione del collegio prima della sua pubblicazione conformemente al capo 3 (Procedure di risoluzione delle controversie) dell'accordo.
17.I membri del collegio si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni di un collegio o il parere di un membro del collegio e dal rilasciare dichiarazioni in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento.
VII.
Spese
18.Ciascun membro del collegio registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal personale amministrativo e presenta un resoconto finale al riguardo.
VIII.
Mediatori
19.Il presente codice di condotta si applica ai mediatori, mutatis mutandis.
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