Bruxelles, 21.4.2022

COM(2022) 171 final

2022/0111(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) .../2022 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso
nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

A norma della decisione 86/238/CEE del Consiglio 1 , l'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("convenzione ICCAT") dal 14 novembre 1997.

Scopo principale della proposta è recepire nel diritto dell'Unione le modifiche delle misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("ICCAT") in occasione delle riunioni annuali del 2006, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021.

La convenzione ICCAT istituisce un quadro di cooperazione regionale per la conservazione e la gestione dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti mediante la creazione dell'ICCAT.

L'ICCAT ha la facoltà di adottare decisioni (raccomandazioni), vincolanti per le parti contraenti, ai fini della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Tali raccomandazioni sono essenzialmente rivolte alle parti contraenti della convenzione, ma contengono anche obblighi per gli operatori (ad esempio per i comandanti delle navi). Si applicano esclusivamente alla zona della convenzione ICCAT, che comprende l'alto mare e le zone economiche esclusive delle parti contraenti.

L'articolo VIII, paragrafo 2, della convenzione ICCAT stabilisce che le raccomandazioni dell'ICCAT entrano in vigore per tutte le parti contraenti sei mesi dopo la data di notifica della commissione ICCAT e che le parti contraenti sono tenute a recepirle.

L'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'UE contribuisce alla rigorosa osservanza del diritto internazionale e quindi, nella fattispecie, anche al rispetto delle misure di gestione, conservazione e controllo dell'ICCAT.

Il regolamento (UE) 2017/2107 2 ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di gestione, di conservazione e di controllo dell'ICCAT sulla base delle raccomandazioni dell'ICCAT. La presente proposta riguarda una serie di modifiche a seguito delle raccomandazioni dell'ICCAT adottate nel 2006, 2016, 2017, 2018 e 2019 che è necessario recepire nel diritto dell'Unione.

 Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con il regolamento (UE) 2017/2107 e lo modifica con le più recenti raccomandazioni dell'ICCAT non ancora recepite nel diritto dell'Unione riguardanti: le misure per i tonnidi tropicali, il tonno bianco (o alalunga) dell'Atlantico settentrionale e meridionale, il pesce vela, il marlin azzurro e il marlin bianco, la comunicazione di dati sugli istioforidi, gli squali mako, la salute e la sicurezza degli osservatori dispiegati nel quadro dei programmi di osservazione regionali dell'ICCAT, le responsabilità degli osservatori scientifici e l'aggiornamento dell'elenco delle specie regolamentate dall'ICCAT. Contiene inoltre una modifica del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 3 che non ricade nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2017/2107.

La proposta è in linea con la parte VI (politica esterna) del regolamento (UE) n. 1380/2013 4 relativo alla politica comune della pesca, che prevede che l'Unione conduca le relazioni esterne in materia di pesca conformemente ai suoi obblighi internazionali e ai suoi obiettivi strategici, in particolare mediante un sostegno attivo e un contributo alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le organizzazioni regionali di gestione della pesca ("ORGP"), anche tramite l'Agenzia europea di controllo della pesca ("Agenzia"), e una collaborazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure.

La proposta integra il regolamento (UE) 2017/2403 5 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne, che prevede che i pescherecci dell'Unione siano soggetti ad autorizzazioni di pesca speciali rilasciate dalle ORGP, e il regolamento (CE) 1005/2008 6 del Consiglio relativo alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, prevedendo l'inclusione dell'elenco ICCAT delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nell'elenco dell'Unione delle navi INN.

La proposta non riguarda le possibilità di pesca dell'UE decise annualmente dall'ICCAT. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è prerogativa del Consiglio adottare misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con le altre normative dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in quanto stabilisce le disposizioni necessarie per perseguire gli obiettivi della politica comune della pesca.

 Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE). Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

 Proporzionalità

La proposta garantirà il rispetto da parte dell'Unione degli obblighi stabiliti dall'ICCAT, senza andare al di là di quanto necessario per conseguire questo obiettivo.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto giuridico prescelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Gli esperti nazionali e i rappresentanti del settore degli Stati membri dell'UE sono stati consultati sia durante la fase preparatoria delle riunioni annuali dell'ICCAT che hanno portato all'adozione di dette raccomandazioni sia nel corso dei negoziati ICCAT.

Assunzione e uso di perizie

La presente proposta recepisce nel diritto dell'Unione raccomandazioni dell'ICCAT adottate conformemente al parere scientifico e di controllo dei comitati permanenti dell'ICCAT.

Valutazione d'impatto

Non pertinente. La presente proposta recepisce nel diritto dell'Unione le raccomandazioni dell'ICCAT che sono vincolanti per le parti contraenti.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta non è collegata al programma di efficienza normativa e semplificazione (REFIT).

Diritti fondamentali

La proposta non ha alcun impatto sulla tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta contiene una serie di disposizioni riguardanti le raccomandazioni dell'ICCAT, tra cui: i) la definizione di nave d'appoggio, dispositivo di concentrazione del pesce ("FAD"), cala sui dispositivi di concentrazione del pesce, oggetto galleggiante e boa operativa, a seguito della raccomandazione dell'ICCAT 19-02; ii) le limitazioni della capacità per i tonnidi tropicali e il divieto di rigetti in mare da parte dei pescherecci con reti da circuizione a chiusura, da recepire nel diritto dell'Unione a seguito della raccomandazione dell'ICCAT 17‑01; iii) le nuove disposizioni per l'utilizzo dei FAD e la copertura delle attività di osservazione, a seguito della raccomandazione dell'ICCAT 19-02; iv) le disposizioni relative al tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale a seguito delle raccomandazioni dell'ICCAT 16-06 e 16-07, comprese le disposizioni sul riporto, e al riporto per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale a seguito delle raccomandazioni dell'ICCAT 17-02 e 17-03; v) le disposizioni sulla raccolta dei dati per il pesce vela, gli istioforidi e i marlin, a seguito delle raccomandazioni dell'ICCAT 16-11, 18-05 e 19-05; e vi) le disposizioni in materia di riporto per il tonno obeso, a seguito della raccomandazione dell'ICCAT 21-01.

Per quanto riguarda gli squali la proposta contiene disposizioni aggiornate relative agli squali mako e alla raccolta di dati sugli squali, a seguito delle raccomandazioni dell'ICCAT 19-06, 19-07 e 19-08. A seguito delle raccomandazioni dell'ICCAT 16-14, 16-15, 18-10 e 19-10, la proposta contiene inoltre disposizioni relative alla frequenza di trasmissione dei dati per i pescherecci con reti da circuizione a chiusura e nuove disposizioni relative al registro ICCAT delle navi da trasporto e agli obblighi degli Stati membri riguardanti l'attuazione del programma regionale di osservazione dell'ICCAT, inclusa la copertura minima di osservazione.

La raccomandazione dell'ICCAT 19-02 relativa alle responsabilità degli osservatori scientifici rende necessario aggiornare il regolamento (UE) 2017/2107, compresa la copertura di osservazione. La proposta contiene inoltre obblighi riguardanti l'avvistamento di navi a seguito della raccomandazione dell'ICCAT 19-09 e i nomi delle nuove specie regolamentate dall'ICCAT con cui si modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2017/2107 sulla base della raccomandazione dell'ICCAT 19-01.

La proposta introduce inoltre una modifica del regolamento relativo al piano pluriennale per il tonno rosso che prevede una dichiarazione da parte degli Stati membri riguardante il riporto annuale e determinate disposizioni sull'ingabbiamento a seguito della raccomandazione dell'ICCAT 06-07, nonché un riporto annuale per il tonno obeso a seguito della raccomandazione dell'ICCAT 21-01.

La proposta mira infine a modificare il potere conferito alla Commissione di modificare il regolamento (UE) 2017/2107 a seguito di modifiche successive adottate dall'ICCAT per quanto riguarda: i) le limitazioni della capacità per i tonnidi tropicali e la comunicazione del relativo piano annuale di capacità e di pesca; ii) il riporto dei contingenti annuali per il tonno obeso, il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale e il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale; iii) i piani di gestione riguardanti i dispositivi di concentrazione del pesce; iv) il numero delle boe strumentali; v) i requisiti per i FAD; vi) le informazioni sui FAD fornite dalle navi; vii) i periodi di divieto dell'uso dei FAD; viii) le restrizioni al numero di navi che pescano il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale; ix) il piano di gestione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale; x) le condizioni per autorizzare la cattura e la detenzione a bordo di squali mako; xi) i requisiti per massimizzare la sopravvivenza delle tartarughe marine; xii) il tasso minimo di copertura delle attività di osservazione e la relativa misurazione; e xiii) l'elenco delle specie regolamentate dall'ICCAT.

2022/0111 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) .../2022 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso
nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 7 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Dall'adozione del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), in occasione delle sue riunioni annuali del 2017, 2018, 2019 e 2021, ha adottato una serie di misure giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Inoltre l'UE non ha ancora attuato le misure giuridicamente vincolanti riguardanti le attività di allevamento del tonno rosso adottate in occasione della riunione annuale dell'ICCAT del 2006.

(2)È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/2107 al fine di recepire nel diritto dell'Unione le misure dell'ICCAT riguardanti i tonnidi tropicali, il tonno bianco (o alalunga) dell'Atlantico settentrionale e meridionale, il pesce vela, il marlin azzurro e il marlin bianco, la comunicazione dei dati sugli istioforidi, gli squali mako, nonché il programma di osservazione, le responsabilità degli osservatori scientifici e un elenco aggiornato delle specie regolamentate dall'ICCAT.

(3)È opportuno modificare il regolamento (UE) XX/2022 9 per recepire nel diritto dell'Unione l'obbligo di dichiarazione di riporto annuale per lo Stato membro in cui è situato l'impianto di allevamento e determinati obblighi in materia di ingabbiamento.

(4)È probabile che alcune disposizioni contenute nelle raccomandazioni dell'ICCAT siano modificate nelle prossime riunioni annuali di quest'ultima a causa dell'introduzione di nuove misure tecniche per la pesca disciplinate dalla convenzione stessa. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni dell'ICCAT prima dell'avvio della campagna di pesca, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda gli aspetti seguenti: le limitazioni della capacità per i tonnidi tropicali e la comunicazione del relativo piano annuale di capacità e di pesca; il riporto dei contingenti annuali per il tonno obeso, il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale e il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale; i piani di gestione riguardanti i dispositivi di concentrazione del pesce (FAD); il numero delle boe strumentali; i requisiti per i FAD; le informazioni sui FAD fornite dalle navi; i periodi di divieto dei FAD; le restrizioni al numero di navi che pescano il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale; il piano di gestione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale; le condizioni per autorizzare la cattura e la detenzione a bordo di squali mako; i requisiti per massimizzare la sopravvivenza delle tartarughe marine; il tasso minimo di copertura delle attività di osservazione e la relativa misurazione; e la modifica dell'elenco delle specie regolamentate dall'ICCAT.

(5)Il numero di navi d'appoggio che operano a sostegno di pescherecci con reti da circuizione a chiusura non dovrebbe aumentare rispetto a quello registrato nel giugno 2020 come stabilito nella raccomandazione dell'ICCAT 21-01. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2017/2107 e (UE) XX/2022,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107

Il regolamento (UE) 2017/2107 è così modificato:

(1)l'articolo 4 è così modificato:

a) al punto 20) è aggiunta la frase seguente:

", utilizzando e recuperando un dispositivo di concentrazione del pesce ed eseguendone la manutenzione;";

b) il punto 24) è sostituito dal seguente:

"24) "dispositivo di concentrazione del pesce (FAD)": oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato e/o monitorato, allo scopo di concentrare il pesce per la successiva cattura. I FAD possono essere ancorati (AFAD) o derivanti (DFAD);";

c) è aggiunto il punto 30):

"30) "cala sul FAD": cala di un attrezzo da pesca associato a un FAD attorno a un banco di tonni;";

d) è aggiunto il punto 31):

"31) "oggetto galleggiante": qualsiasi oggetto galleggiante naturale o artificiale (in superficie o sotto la superficie) che non è in grado di spostarsi autonomamente;";

e) è aggiunto il punto 32):

"32) "boa operativa": qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio;";

f) è aggiunto il punto 33 seguente:

"33) "istioforidi": specie della famiglia degli Istiophoridae regolamentata dall'ICCAT.";

(2)è aggiunto il seguente articolo 5 bis:

"Articolo 5 bis

Limitazione della capacità per i tonnidi tropicali

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri elaborano un piano annuale di capacità/pesca.

2. Gli Stati membri garantiscono che la capacità complessiva della loro flotta con palangari e reti da circuizione a chiusura sia gestita conformemente ai piani annuali di capacità/pesca, in particolare al fine di limitare le catture di tonnidi tropicali, nel rispetto dei limiti di cattura stabiliti dal diritto dell'Unione.

3. Gli Stati membri non aumentano il loro numero di navi d'appoggio che operano a sostegno di pescherecci con reti da circuizione a chiusura rispetto al numero registrato nel giugno 2020.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le date in cui è stato raggiunto il limite di cattura delle specie di tonnidi tropicali. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

5. Per i pescherecci dell'Unione con reti da circuizione a chiusura e i grandi pescherecci con palangari (lunghezza fuori tutto pari e superiore a 20 metri) gli Stati membri comunicano alla Commissione le catture di tonnidi tropicali su base mensile e, una volta raggiunto l'80 % dei limiti di cattura, su base settimanale.";

(3) è aggiunto il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

Divieto di rigetto dei tonnidi tropicali catturati da pescherecci dell'Unione
con reti da circuizione a chiusura

1. I pescherecci dell'Unione con reti da circuizione a chiusura autorizzati a praticare la pesca dei tonnidi tropicali conservano a bordo, sbarcano o trasbordano in porto tutti i tonnidi tropicali catturati, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 3.

2. I tonnidi tropicali catturati da un peschereccio dell'Unione con reti da circuizione a chiusura non possono essere rigettati in mare durante la cala una volta che la rete è stata completamente chiusa e recuperata per più della metà. Se si verifica un problema tecnico durante la procedura di chiusura o di recupero della rete tale da non potere applicare la presente norma, l'equipaggio deve fare tutto il possibile per reimmettere i tonnidi in acqua il più rapidamente possibile.

3. In deroga al paragrafo 1 i tonnidi tropicali possono essere rigettati in mare nei casi seguenti:

a) se il comandante del peschereccio stabilisce che i tonnidi tropicali catturati sono impigliati o schiacciati nella rete da circuizione a chiusura, o sono danneggiati a causa di evento predatorio, o sono morti o deteriorati nella rete a seguito di un guasto dell'attrezzo che ha impedito le normali attività di recupero della rete, di cattura e di rilascio in mare del pesce vivo;

b) se il comandante del peschereccio stabilisce che i tonnidi tropicali sono stati catturati durante l'ultima cala di una bordata e non vi è capacità di stoccaggio sufficiente per immagazzinare i tonnidi catturati durante tale cala. Tali pesci possono essere rigettati in mare soltanto se è possibile rilasciarli vivi e a condizione di non effettuare nessun'altra operazione di pesca fino al momento in cui i tonnidi presenti a bordo non sono stati sbarcati o trasbordati.

4. Il comandante del peschereccio comunica al proprio Stato membro di bandiera tutti i rigetti in mare osservati. Lo Stato membro trasmette alla Commissione le relazioni sui rigetti in mare nell'ambito dei dati relativi ai compiti I e II.";

(4)l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a pescare tonnidi tropicali, comprese le navi d'appoggio, non possono pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonnidi tropicali provenienti dalla zona della convenzione ICCAT né svolgere qualsiasi tipo di sostegno a tali attività, compresi l'utilizzo e il recupero di FAD e/o boe. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.";

b) è aggiunto il paragrafo 3:

"3. I pescherecci dell'Unione non autorizzati a pescare tonnidi tropicali a norma dell'articolo 6 del presente regolamento possono essere autorizzati a effettuare catture accessorie di tonnidi tropicali nel rispetto del limite massimo di catture accessorie a bordo fissato per tali pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale, il limite massimo di catture accessorie consentito per i loro pescherecci e le informazioni sul modo in cui garantiscono il rispetto di tale limite.";

(5)l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate battenti la loro bandiera che hanno praticato la pesca dei tonnidi tropicali nella zona della convenzione ICCAT o hanno fornito un qualsiasi tipo di sostegno alle attività di pesca (navi d'appoggio) durante l'anno civile precedente. Per i pescherecci con reti da circuizione a chiusura tale elenco comprende anche le navi d'appoggio che hanno prestato sostegno alle attività di pesca, indipendentemente dalla loro bandiera. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione notifica al segretariato dell'ICCAT gli elenchi trasmessi dagli Stati membri.";

(6)è aggiunto il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

Sottoutilizzo e sovrautilizzo relativi al tonno obeso

1. Qualsiasi parte inutilizzata o superamento di un contingente/limite di cattura annuale di uno Stato membro può essere aggiunto/è detratto, a seconda dei casi, dal rispettivo contingente/limite di cattura durante o prima dell'anno di adeguamento a seguito delle raccomandazioni dell'ICCAT in vigore per il tonno obeso.

2. Il quantitativo massimo sottoutilizzato che uno Stato membro può riportare in un dato anno non deve superare il quantitativo autorizzato dall'ICCAT per quell'anno.";

(7)l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri garantiscono che non siano attivi simultaneamente più di 300 FAD per peschereccio con boe operative.";

b) è aggiunto il paragrafo 5:

"5. Il numero di FAD con boe operative sarà verificato attraverso il controllo delle fatture di telecomunicazione. Tali controlli saranno effettuati dalle autorità competenti dello Stato membro.";

c) è aggiunto il paragrafo 6:

"6. Gli Stati membri possono autorizzare i loro pescherecci con reti da circuizione a chiusura a effettuare cale su oggetti galleggianti a condizione che il peschereccio disponga a bordo di un osservatore o di un sistema di controllo elettronico funzionante in grado di verificare il tipo di cala e la composizione delle specie e di fornire informazioni sulle attività di pesca al Comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell'ICCAT.";

(8)all'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Nell'utilizzo o nella progettazione dei FAD gli Stati membri garantiscono:

a) che tutti i FAD utilizzati siano non impiglianti conformemente agli orientamenti di cui all'allegato 5 della raccomandazione 19-02;

b) che tutti i FAD siano costruiti con materiali biodegradabili, compresi i materiali non plastici, ad eccezione dei materiali utilizzati per la costruzione di boe di rilevamento dei FAD;

3. Gli Stati membri riferiscono annualmente le misure adottate per conformarsi al paragrafo 2 nei loro piani di gestione dei FAD.";

(9)l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) descrizione del supporto o identificatore del FAD (ossia marcatura del FAD e identificativo (ID) della boa o ogni altra informazione che consenta di identificare il proprietario);";

b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera g):

"g) identificativo (ID) della boa.";

c) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) identificatore del FAD (ossia marcatura del FAD e identificativo (ID) della boa).";

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I pescherecci dell'Unione tengono un elenco dei FAD utilizzati, aggiornato mensilmente per rettangoli statistici di 1ºx1º e contenente almeno le informazioni di cui all'allegato III.";

(10)l'articolo 12 è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il numero e il tipo di segnalatori/boe (ad esempio radioboa, solo sonar, sonar con ecoscandaglio) effettivamente installati su base mensile per rettangoli statistici di 1ºx1º;";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il numero medio di segnalatori/boe attivati e disattivati mensilmente che sono stati seguiti da ciascuna nave;";

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il numero medio di FAD con boe attive perduti mensilmente;";

d) sono aggiunte le lettere f) e g):

"f) le catture dei pescherecci con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna, lo sforzo di pesca e il numero di cale (per le reti da circuizione a chiusura) per modalità di pesca (pesca su banchi associati a oggetti galleggianti e su banchi liberi) in linea con i requisiti per i dati relativi al compito II (vale a dire per rettangoli statistici di 1ºx1º e su base mensile);

g) se le attività dei pescherecci con reti da circuizione a chiusura sono svolte in associazione con pescherecci con lenze a canna, relazioni sulle catture e sullo sforzo di pesca dei pescherecci con reti da circuizione a chiusura associati ai pescherecci con lenze a canna in linea con i requisiti per i dati relativi ai compiti I e II.";

(11)l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Copertura di osservazione e divieto di utilizzare FAD, a fini di protezione del novellame

1. Gli Stati membri garantiscono che le loro navi non utilizzino FAD derivanti nei 15 giorni che precedono l'inizio dei periodi di divieto stabiliti dal diritto dell'Unione.

2. Gli Stati membri le cui navi sono dedite alla pesca dei tonnidi tropicali:

a) garantiscono, per i pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri, una copertura di osservazione minima del 10 % dello sforzo di pesca entro il 2022 mediante la presenza a bordo di un osservatore umano conformemente all'allegato IV e/o di un sistema di controllo elettronico;

b) garantiscono, per i pescherecci con reti da circuizione a chiusura, una copertura di osservazione pari al 100 % dello sforzo di pesca mediante la presenza a bordo di un osservatore conformemente all'allegato IV o mediante un sistema di controllo elettronico approvato;

c) comunicano entro il 30 aprile le informazioni raccolte dagli osservatori o dal sistema di controllo elettronico dell'anno precedente al segretariato dell'ICCAT e al Comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell'ICCAT tenendo conto degli obblighi di riservatezza.";

(12)l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Identificazione di pesca INN

Se il segretario esecutivo dell'ICCAT notifica alla Commissione una possibile violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 14, paragrafo 1 o 2, ad opera di pescherecci dell'Unione, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera interessato. Tale Stato membro provvede immediatamente a esaminare la situazione e, se la nave sta pescando con l'ausilio di oggetti che potrebbero incidere sulla concentrazione del pesce, compresi i FAD, durante i periodi di divieto, chiede alla stessa di interrompere le attività di pesca e, se necessario, di lasciare senza indugio la zona. Lo Stato membro di bandiera interessato comunica senza indugio alla Commissione i risultati della sua indagine e le misure corrispondenti adottate. La Commissione comunica a sua volta tali informazioni allo Stato costiero e al segretario esecutivo dell'ICCAT.";

(13)il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

"CAPO II

Tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale";

(14)è aggiunto l'articolo 17 bis:

"Articolo 17 bis

Autorizzazioni specifiche per le grandi navi da cattura aventi come specie bersaglio il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale

1. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 10 alle grandi navi da cattura battenti la loro bandiera per la pesca del tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale nella zona della convenzione ICCAT.

2. I pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a pescare tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale non possono pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale proveniente dalla zona della convenzione ICCAT. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3. I pescherecci dell'Unione non autorizzati a pescare tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale a norma del paragrafo 1 possono essere autorizzati a effettuare catture accessorie di tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale nel rispetto del limite massimo di catture accessorie a bordo fissato per tali pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale, il limite massimo di catture accessorie consentito per i loro pescherecci.";

(15)è aggiunto l'articolo 17 ter:

"Articolo 17 ter

Sottoutilizzo o sovrautilizzo relativo al tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale

1. Qualsiasi parte inutilizzata o superamento di un contingente/limite di cattura annuale di uno Stato membro può essere aggiunto/è detratto, a seconda dei casi, dal rispettivo contingente/limite di cattura durante o prima dell'anno di adeguamento a seguito delle raccomandazioni dell'ICCAT in vigore per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale.

2. Il quantitativo massimo sottoutilizzato che uno Stato membro può riportare in un dato anno non supera il quantitativo autorizzato dall'ICCAT per quell'anno.";

(16)è aggiunto l'articolo 17 ter:

"Articolo 17 ter

Registro delle catture di tonno bianco dell'Atlantico meridionale

Gli Stati membri le cui navi catturano tonno bianco dell'Atlantico meridionale comunicano al segretariato dell'ICCAT i dati esatti e convalidati relativi alle loro catture di tale specie nell'ambito dei dati relativi ai compiti I e II di cui all'articolo 50.";

(17)è aggiunto l'articolo 18 bis:

"Articolo 18 bis

Autorizzazioni specifiche per le grandi navi da cattura aventi come specie bersaglio
il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale

1. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 alle grandi navi da cattura battenti la loro bandiera per la pesca del pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale nella zona della convenzione ICCAT.

2. I pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a pescare pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale non possono pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale proveniente dalla zona della convenzione ICCAT. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3. I pescherecci dell'Unione non autorizzati a pescare pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale a norma del paragrafo 1 possono essere autorizzati a effettuare catture accessorie di pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale nel rispetto del limite massimo di catture accessorie a bordo fissato per tali pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale, il limite massimo di catture accessorie consentito per i loro pescherecci.";

(18)è aggiunto l'articolo 18 ter:

"Articolo 18 ter

Sottoutilizzo relativo al pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale

1. Qualsiasi parte inutilizzata di un contingente/limite di cattura annuale di uno Stato membro può essere aggiunto al rispettivo contingente/limite di cattura durante o prima dell'anno di adeguamento a seguito delle raccomandazioni dell'ICCAT in vigore per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale.

2. Il quantitativo massimo sottoutilizzato per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale che uno Stato membro può riportare in un dato anno non supera il quantitativo autorizzato dall'ICCAT per quell'anno.";

(19)Il titolo del capo IV è sostituito dal seguente:

"CAPO IV

Pesce vela, marlin azzurro, marlin bianco e aguglia imperiale";

(20)l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27 bis

Reimmissione in acqua di marlin azzurri, marlin bianchi e aguglie imperiali catturati vivi

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, una volta esaurito l'80 % del proprio contingente, gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera reimmettano in acqua tutti gli esemplari di marlin azzurro (Makaira nigricans), marlin bianco (Tetrapturus albidus) e aguglia imperiale (Tetrapturus georgei) che sono vivi al momento di essere issati a bordo.

2. I pescherecci dell'Unione con palangari pelagici e con reti da circuizione a chiusura reimmettono tempestivamente in acqua gli esemplari di marlin azzurro e di marlin bianco/aguglia imperiale che sono vivi al momento del salpamento dell'attrezzo, tenendo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell'equipaggio, in modo da causare il minor danno possibile e da massimizzare la loro sopravvivenza dopo la reimmissione in acqua.

3. Gli Stati membri incoraggiano l'attuazione delle norme minime riguardanti le procedure di manipolazione in condizioni di sicurezza e di reimmissione in acqua di esemplari vivi di cui all'allegato 1 della raccomandazione 19-05 elaborando orientamenti per la loro flotta. I pescherecci tengono prontamente a disposizione sul ponte, in un luogo di facile accesso per l'equipaggio, un dispositivo di sollevamento, un tagliabulloni, uno slamatore e un taglialenza per la reimmissione in acqua in condizioni di sicurezza dei marlin catturati vivi.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il comandante e i membri dell'equipaggio dei loro pescherecci siano opportunamente formati, conoscano e utilizzino tecniche adeguate di mitigazione, individuazione, manipolazione e reimmissione in acqua e abbiano a bordo tutte le attrezzature necessarie per la reimmissione in acqua dei marlin conformemente alle norme minime riguardanti le procedure di manipolazione in condizioni di sicurezza di cui all'allegato 1 della raccomandazione 19-05 e, a tal fine, elaborano orientamenti per la loro flotta.

5. Gli Stati membri si adoperano per ridurre al minimo, nelle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, la mortalità dei marlin/delle aguglie imperiali dopo la reimmissione in acqua.

6. Gli Stati membri possono autorizzare i loro pescherecci con palangari pelagici e con reti da circuizione a chiusura a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare esemplari morti di marlin azzurro, marlin bianco o aguglia imperiale nel rispetto dei loro limiti di sbarco.";

(21)all'articolo 29, è aggiunto il paragrafo 5:

"5. Nell'ambito della pesca ricreativa i pesci liberati devono essere reimmessi in mare in modo da causare il minor danno possibile.";

(22)è inserito l'articolo 29 ter:

"Articolo 29 ter

Raccolta di dati sul pesce vela

Gli Stati membri raccolgono dati sulle catture di pesce vela, compresi i rigetti in acqua vivi e morti, e comunicano annualmente tali dati nell'ambito della presentazione dei dati relativi ai compiti I e II a sostegno del processo di valutazione degli stock.";

(23)è inserito l'articolo 29 quater:

"Articolo 29 quater

Raccolta e comunicazione dei dati

1. Gli Stati membri attuano programmi di raccolta dei dati volti a garantire la comunicazione di dati accurati sulla cattura, lo sforzo di pesca, le dimensioni e i rigetti di istioforidi nel pieno rispetto dei requisiti dell'ICCAT per la presentazione dei dati relativi ai compiti I e II.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione le schede di controllo dell'attuazione delle misure relative agli istioforidi a norma dell'allegato 1 della raccomandazione 18-05, comprese le informazioni sulle azioni intraprese a livello nazionale per monitorare le catture e conservare e gestire gli istioforidi.

3. La mancata comunicazione dei dati relativi al compito I, compresi i rigetti in mare di esemplari morti, per il marlin azzurro e il marlin bianco/l'aguglia imperiale a norma delle raccomandazioni dell'ICCAT 01-16 e 11-15 comporterà il divieto di detenzione di tali specie.";

(24)l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Articolo 33

Squali mako (Isurus oxyrinchus)

1. I pescherecci dell'Unione reimmettono tempestivamente in acqua gli squali mako dell'Atlantico settentrionale in modo da causare il minor danno possibile, tenendo nel contempo in debita considerazione la sicurezza dell'equipaggio.

2. In deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono autorizzare le loro navi a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare esemplari di squalo mako dell'Atlantico settentrionale a condizione che:

i) gli esemplari di squalo mako siano morti quando vengono accostati per essere issati a bordo;

ii) il numero degli esemplari di squalo mako conservati non superi gli sbarchi medi di squalo mako di un peschereccio mentre è a bordo un osservatore e ciò sia verificato mediante i giornali di bordo obbligatori e un'ispezione allo sbarco effettuata sulla base della valutazione del rischio.

3. Inoltre, per le navi di lunghezza superiore a 12 m, gli Stati membri possono autorizzare le loro navi a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare squalo mako dell'Atlantico settentrionale soltanto se, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2:

a) la nave dispone a bordo di un osservatore o di un sistema di controllo elettronico funzionante in grado di determinare se il pesce è vivo o morto;

b) l'osservatore raccoglie dati sul numero di esemplari rimasti agganciati, la lunghezza del corpo, il sesso, lo stato, la maturità (l'eventuale stato di gravidanza dell'esemplare e le dimensioni della figliata) e il peso dei prodotti per ogni squalo mako catturato e lo sforzo di pesca; e

c) se lo squalo mako non è conservato, l'osservatore registra il numero degli esemplari morti rigettati in mare e degli esemplari vivi reimmessi nell'acqua o ne effettua una stima basandosi sui registri del sistema di controllo elettronico.

4. L'osservatore è inoltre incoraggiato a raccogliere campioni biologici quali tessuti muscolari (per l'identificazione dello stock), organi riproduttivi con embrione (per l'identificazione del ciclo di gravidanza e della capacità riproduttiva) e vertebre (per la stima della curva di crescita). I campioni biologici raccolti dall'osservatore dovrebbero essere analizzati dagli Stati membri interessati e i risultati dovrebbero essere trasmessi dalla Commissione al Comitato permanente per la ricerca e le statistiche.

5. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il numero degli esemplari di squalo mako dell'Atlantico settentrionale rigettati in mare morti e reimmessi nell'acqua vivi, stimato sulla base dello sforzo di pesca totale delle flotte interessate utilizzando i dati raccolti attraverso i programmi di osservazione o altri programmi di raccolta di dati pertinenti. Anche gli Stati membri che non autorizzano le loro navi a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare squalo mako dell'Atlantico settentrionale conformemente ai paragrafi 2 e 3 registrano, mediante i loro programmi di osservazione, il numero degli esemplari di squalo mako dell'Atlantico settentrionale rigettati in mare morti e reimmessi nell'acqua vivi. La Commissione riferisce quanto sopra al Comitato permanente della ricerca e delle statistiche.";

(25)è aggiunto l'articolo 36 ter:

"Articolo 36 ter

Raccolta di dati sugli squali

1. Gli Stati membri attuano programmi di raccolta dei dati volti a garantire la comunicazione all'ICCAT di dati accurati sulla cattura, lo sforzo di pesca, le dimensioni e i rigetti di squali nel pieno rispetto degli obblighi per la trasmissione dei dati relativi ai compiti I e II.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione la propria scheda di controllo dell'attuazione delle misure relative agli squali a norma dell'allegato 1 della raccomandazione 18-06, comprese le informazioni sulle azioni intraprese a livello nazionale per monitorare le catture e conservare e gestire gli squali.";

(26)è aggiunto l'articolo 44 ter:

"Articolo 44 ter

Sistema di controllo dei pescherecci

"Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 11 , del 20 novembre 2009, ogni Stato membro provvede affinché i dispositivi di localizzazione satellitare dei pescherecci battenti la sua bandiera siano sempre e continuamente funzionanti e che le informazioni riguardanti i pescherecci con reti da circuizione a chiusura siano raccolte e trasmesse almeno una volta all'ora.";

(27)l'articolo 54, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"4. La notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 rispetta il formato e la struttura prescritti dal segretariato esecutivo dell'ICCAT e contiene le seguenti informazioni:

nome della nave, numero di registro,

numero di registrazione ICCAT (se del caso),

numero IMO,

nome precedente (se del caso),

bandiera precedente (se del caso),

informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso),

indicativo internazionale di chiamata,

tipo di nave, lunghezza, tonnellate di stazza lorda (TSL) e capacità di carico,

nome e indirizzo del proprietario/dei proprietari e dell'operatore/degli operatori,

tipo di trasbordo autorizzato (ossia in porto e/o in mare),

periodo autorizzato per il trasbordo.";

(28)è aggiunto l'articolo 58 ter:

"Articolo 58 ter

Salute e sicurezza degli osservatori dispiegati nel quadro dei programmi
di osservazione regionali dell'ICCAT

"1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le sue navi aventi a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT siano dotate di equipaggiamenti di sicurezza adeguati per tutta la durata di ogni bordata, compresi i dispositivi seguenti:

a) una zattera di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo e con certificato di ispezione valido per tutto il periodo di permanenza dell'osservatore;

b) giubbotti di salvataggio o mute di sopravvivenza in numero sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi alle norme internazionali pertinenti; e

c) una radioboa di localizzazione di sinistri debitamente registrata e un radar trasponder per la ricerca e il salvataggio (SART) la cui scadenza sia successiva al periodo di permanenza dell'osservatore.

2. Le navi degli Stati membri aventi a bordo osservatori regionali dell'ICCAT elaborano e attuano un piano di emergenza da seguire in caso di decesso, scomparsa o presunta caduta in mare dell'osservatore, in caso di malattia grave o di lesioni che ne mettano a rischio la salute, la sicurezza o il benessere o nel caso in cui l'osservatore sia oggetto di aggressioni, intimidazioni, minacce o molestie. Tali piani di emergenza comprendono, tra l'altro, gli elementi di cui all'allegato 1 della raccomandazione 19-10.

3. Le navi degli Stati membri aventi a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT presentano i piani di emergenza alla Commissione affinché siano pubblicati sul sito web dell'ICCAT. I piani di emergenza nuovi o modificati sono trasmessi alla Commissione a fini di pubblicazione non appena disponibili.

4. Le navi dell'Unione possono ospitare a bordo un osservatore di un programma di osservazione regionale dell'ICCAT soltanto se hanno presentato un piano di emergenza. Inoltre, qualora individui incongruenze con le norme di cui all'allegato 1 della raccomandazione 19-10 sulla base delle informazioni contenute nel piano di emergenza, la Commissione può decidere che l'invio di un osservatore su una nave dello Stato membro di bandiera interessato sia ritardato fino a quando l'incongruenza non sia stata sufficientemente risolta.";

(29)l'articolo 61 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) una copertura minima di osservazione del 5 % dello sforzo di pesca in ciascuno dei seguenti settori: pesca con palangari pelagici, reti da circuizione a chiusura, lenze a canna, tonnare, reti da imbrocco e reti a strascico.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La percentuale di copertura è misurata:

a) per la pesca con reti da circuizione a chiusura, in numero di cale o bordate;

b) per la pesca con palangari pelagici, in giorni di pesca, numero di cale o bordate;

c) per la pesca con lenze a canna e tonnare, in giorni di pesca;

d) per la pesca con reti da imbrocco, in ore o giorni di pesca; e

e) per la pesca con reti a strascico, in retate o giorni di pesca.";

(30)l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

"Articolo 63

Responsabilità degli osservatori scientifici

1. Ogni Stato membro incarica gli osservatori, tra l'altro, dei compiti seguenti:

a) registrare l'attività di pesca della nave sottoposta a osservazione e riferire al riguardo, almeno sui seguenti punti:

i) raccolta di dati, compresi i quantitativi totali di catture di specie bersaglio, rigetti e catture accessorie (inclusi squali, tartarughe marine, mammiferi marini e uccelli marini), stima o misurazione, per quanto possibile, della composizione per taglia, destinazione delle catture (ossia conservate a bordo, rigettate morte, liberate vive) e raccolta di campioni biologici per gli studi sul ciclo di vita (ad esempio gonadi, otoliti, spine, squame);

ii) raccolta e comunicazione di tutte le targhette di marcatura rinvenute;

iii) informazioni sull'operazione di pesca, compresa la posizione delle catture in latitudine e longitudine; informazioni sullo sforzo di pesca (ad esempio il numero di cale, il numero di ami, ecc.); data di ciascuna operazione di pesca, compresi, se del caso, gli orari di inizio e di conclusione dell'attività di pesca; uso di oggetti di concentrazione del pesce, compresi i FAD; e condizioni generali degli animali liberati in termini di tassi di sopravvivenza (vivo/morto, ferito, ecc.);

b) osservare e registrare l'uso di misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali e altre informazioni pertinenti;

c) nella misura del possibile, osservare e comunicare le condizioni ambientali (ad esempio, stato del mare, clima e parametri idrologici, ecc.);

d) osservare e riferire sui FAD, conformemente al programma di osservazione regionale dell'ICCAT adottato nel quadro del programma pluriennale di conservazione e di gestione per i tonnidi tropicali; e

e) svolgere qualsiasi altro compito scientifico raccomandato dal Comitato permanente per la ricerca e le statistiche e approvato dalla Commissione.

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché gli osservatori:

a) non interferiscano con le attrezzature elettroniche della nave;

b) siano a conoscenza delle procedure di emergenza a bordo delle navi, compresa l'ubicazione delle zattere di salvataggio, degli estintori e delle cassette di pronto soccorso;

c) se necessario, comunichino con il comandante su questioni e compiti ad essi spettanti;

d) non ostacolino né interferiscano con le attività di pesca e con il normale funzionamento della nave;

e) partecipino a una sessione di resoconto finale con i rappresentanti competenti dell'istituto scientifico o dell'autorità nazionale responsabile dell'attuazione del programma.

3. Il comandante della nave cui è assegnato l'osservatore:

a) garantisce un accesso adeguato alla nave e alle sue operazioni;

b) permette all'osservatore di svolgere i propri compiti in modo efficace, anche:

i) garantendo un accesso adeguato agli attrezzi della nave, alla documentazione (compresi i giornali di bordo in formato elettronico e cartaceo) e alle catture;

ii) comunicando in qualsiasi momento con i rappresentanti competenti dell'istituto scientifico o dell'autorità nazionale;

iii) garantendo un accesso adeguato alle apparecchiature elettroniche e alle altre attrezzature di pesca, che comprendono, fra l'altro:

strumenti per la navigazione via satellite;

mezzi di comunicazione elettronici;

iv) garantendo che nessuno a bordo della nave sottoposta a osservazione manometta o distrugga le attrezzature o la documentazione dell'osservatore e ostacoli, interferisca o agisca in modo da impedire inutilmente all'osservatore di svolgere i suoi compiti;

c) fornisce all'osservatore condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e strutture sanitarie adeguate;

d) mette a disposizione dell'osservatore uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché in coperta.

4. Ciascuno Stato membro:

a) impone alle proprie navi, nel quadro della pesca di specie regolamentate dall'ICCAT, la presenza a bordo di un osservatore scientifico conformemente alle disposizioni del presente regolamento;

b) vigila sulla sicurezza dei suoi osservatori;

c) incoraggia, se fattibile e opportuno, il proprio istituto scientifico o la propria autorità nazionale a concludere accordi con gli istituti scientifici o le autorità nazionali di altri Stati membri o PCC per lo scambio reciproco di rapporti di osservazione e di dati di osservazione;

d) fornisce, nella sua relazione annuale ad uso della Commissione e del Comitato permanente per la ricerca e le statistiche, informazioni specifiche sull'attuazione della raccomandazione dell'ICCAT 16-14, che comprendano:

i) dettagli sulla struttura e la concezione dei loro programmi di osservazione scientifica, tra cui:

il livello di osservazione stabilito per tipo di pesca e per tipo di attrezzo, nonché le modalità per misurarlo;

i dati che devono essere raccolti;

i protocolli vigenti per la raccolta e il trattamento dei dati;

le informazioni sulle modalità di selezione delle navi per garantire che la copertura di osservazione raggiunga il livello stabilito dagli Stati membri;

i requisiti di formazione degli osservatori; e

i requisiti professionali degli osservatori;

ii) il numero delle navi sottoposte a osservazione, la copertura di osservazione raggiunta per tipo di pesca e per tipo di attrezzo e informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo di tali livelli di copertura;

e) dopo la trasmissione iniziale delle informazioni richieste a norma della lettera d), punto i), comunica eventuali modifiche della struttura o della concezione dei suoi programmi di osservazione nelle sue relazioni annuali soltanto nel caso in cui esse siano apportate. Lo Stato membro continua a comunicare annualmente alla Commissione le informazioni richieste a norma della lettera d), punto ii);

f) ogni anno comunica al Comitato permanente per la ricerca e le statistiche, mediante gli appositi formati elettronici da esso elaborati, le informazioni raccolte attraverso i programmi nazionali di osservazione nazionali ad uso della Commissione, in particolare ai fini della valutazione dello stock e per altri scopi scientifici, conformemente alle procedure in vigore per gli altri obblighi di comunicazione dei dati e coerentemente con gli obblighi di riservatezza nazionali;

g) garantisce che i propri osservatori ricorrano a protocolli affidabili per la raccolta dei dati nell'ambito dello svolgimento dei compiti indicati al punto 1, compreso, se necessario e opportuno, l'uso della fotografia.";

(31)all'articolo 66 sono aggiunti i paragrafi 4 e 5:

"4. Ciascuno Stato membro ispeziona annualmente almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate da pescherecci di paesi terzi nei suoi porti designati.

5. Gli Stati membri di bandiera esaminano i rapporti di infrazione degli ispettori di uno Stato di approdo e agiscono di conseguenza analogamente al trattamento da essi riservato ai rapporti dei propri ispettori conformemente al diritto nazionale.";

(32)è aggiunto l'articolo 66 ter:

"Articolo 66 ter

Avvistamento di navi

1. Gli Stati membri raccolgono quante più informazioni possibile attraverso operazioni di ispezione e sorveglianza svolte dalle loro autorità competenti nella zona della convenzione ICCAT nel caso in cui un peschereccio dell'Unione, di paesi terzi o senza bandiera venga avvistato mentre svolge attività di pesca o connesse alla pesca (ad esempio, operazioni di trasbordo) presumibilmente configurabili come pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

2. Gli Stati membri raccolgono informazioni sugli avvistamenti di navi conformemente alla scheda informativa sull'avvistamento di cui all'allegato della raccomandazione dell'ICCAT 19-09.

3. In caso di avvistamento di una nave ai sensi del paragrafo 1, lo Stato membro che ha effettuato l'avvistamento lo notifica senza indugio e trasmette le immagini registrate della nave alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o della PCC o della parte non contraente cooperante di bandiera della nave avvistata e:

a) se la nave avvistata batte bandiera di uno Stato membro, lo Stato membro di bandiera adotta senza indugio le azioni appropriate nei confronti della nave in questione. Sia lo Stato membro che ha effettuato l'avvistamento sia lo Stato membro di bandiera della nave avvistata forniscono informazioni sull'avvistamento alla Commissione e all'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), compresi i dettagli delle eventuali azioni conseguentemente intraprese;

b) se la nave avvistata batte bandiera di un'altra PCC o di una parte non contraente cooperante, batte bandiera non determinata o è senza bandiera, lo Stato membro che ha effettuato l'avvistamento trasmette senza indugio alla Commissione e all'EFCA tutte le informazioni pertinenti relative all'avvistamento. Ove opportuno, la Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.";

(33)all'articolo 71, paragrafo 1, la data "20 agosto" è sostituita dalla data "1o agosto";

(34) l'articolo 73 è così modificato:

a) alla lettera a), "allegato II" è sostituito da "allegato I";

b) sono aggiunte le seguenti lettere:

"j) le limitazioni della capacità per i tonnidi tropicali di cui all'articolo 5 bis in relazione alla comunicazione del piano annuale di capacità e di pesca di cui al paragrafo 2 e il numero di navi d'appoggio di cui al paragrafo 3;

k) i piani di gestione dei FAD a norma dell'articolo 9 relativamente al numero di boe strumentali di cui al paragrafo 4;

l) i requisiti previsti per i FAD di cui all'articolo 10, paragrafo 1;

m) le informazioni da trasmettere relative all'utilizzo di FAD da parte delle navi a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, le informazioni e la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 e la raccolta e la comunicazione di informazioni sulla perdita di un FAD di cui al paragrafo 3;

n) i periodi di divieto di utilizzo di FAD a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, e la copertura di osservazione minima a norma dell'articolo 14, paragrafo 2;

o) le restrizioni al numero di navi che pescano tonno bianco dell'Atlantico settentrionale di cui all'articolo 17;

p) il riporto annuale per il tonno obeso di cui all'articolo 8 bis;

q) il riporto annuale per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale di cui all'articolo 17 ter;

r) il riporto annuale per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale di cui all'articolo 18 ter;

s) il piano di gestione per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale di cui all'articolo 18;

t) le condizioni per autorizzare la cattura e la conservazione a bordo di squali mako di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

u) i requisiti per massimizzare la sopravvivenza delle tartarughe marine a norma dell'articolo 41;

v) la percentuale minima della copertura di osservazione a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), e la misurazione della percentuale di copertura a norma dell'articolo 61, paragrafo 2.";

(35)l'allegato I del regolamento (UE) 2017/2107 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) ../2022 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e
nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627

Il regolamento (UE) XXX/2022 è così modificato:

(1)all'articolo 7, paragrafo (...) sono inserite le seguenti lettere a) e b):

"a) lo Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento compila e trasmette alla Commissione una dichiarazione annuale di riporto entro il 25 maggio di ogni anno.

La dichiarazione comprende:

i quantitativi (espressi in kg) e il numero degli esemplari oggetto del riporto,

l'anno di cattura,

il peso medio,

la PCC di bandiera,

i riferimenti del BCD corrispondente alle catture riportate,

il nome e il numero ICCAT dell'azienda di allevamento,

il numero della gabbia, e

le informazioni sui quantitativi prelevati (espressi in kg), una volta completato il prelievo;

b) i quantitativi oggetto del riporto conformemente al paragrafo precedente sono messi in gabbie o serie di gabbie separate nell'azienda di allevamento e suddivise in base all'anno di cattura.";

(2)all'articolo 46, paragrafo (...), sono inserite le seguenti lettere a) e b):

"a) gli Stati membri non immettono tonno rosso in un allevamento non autorizzato dallo Stato membro o dalla PCC o non iscritto nel registro ICCAT degli impianti di allevamento.

b) Lo Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento provvede affinché le catture di tonno rosso siano messe in gabbie o serie di gabbie separate e suddivise in base allo Stato membro o alla PCC di origine. In deroga a quanto precede se il tonno rosso è catturato nell'ambito di un'operazione di pesca congiunta tra diversi Stati membri, lo Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento provvede affinché il tonno rosso sia messo in gabbie o serie di gabbie separate e suddiviso in base alle operazioni di pesca congiunte.".

Articolo 3
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                    Per il Consiglio

La presidente                    Il presidente

(1)    GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.
(2)    GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1.
(3)    Proposta non ancora adottata dai colegislatori – COM(2019) 619 final del 28.11.2019.
(4)    GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(5)    GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.
(6)    GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(7)    GU C […] del […], pag. […].
(8)    Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).
(9)    Proposta non ancora adottata dai colegislatori – COM(2019) 619 final del 28.11.2019.
(10)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
(11)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Bruxelles, 21.4.2022

COM(2022) 171 final

ALLEGATO

della

proposta di

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) .../2022 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso
nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo


ALLEGATO

"ALLEGATO I

Famiglia

Nome latino

Nome italiano

Scombridae

Acanthocybium solandri

Maccarello striato

Alothunnus fallai

Tonnina

Auxis rochei

Tombarello

Auxis thazard

Tombarello

Euthynnus alletteratus

Tonnetto alletterato

Gasterochisma melampus

Palamita squamosa

Katsuwonus pelamis

Tonnetto striato

Orcynopsis unicolor

Palamita bianca

Sarda

Palamita/tonnetto

Scomberomorus brasiliensis

Maccarello reale maculato

Scomberomorus cavalla

Maccarello reale

Scornberomorus maculatus

Maccarello reale maculato

Scomberomorus regalis

Maccarello reale atlantico

Scornberomorus tritor

Maccarello reale di Guinea

Thunnus alalunga

Tonno bianco

Thunnus albacares

Tonno albacora

Thunnus atlanticus

Tonno pinnanera

Thunnus maccoyii

Tonno rosso del sud

Thunnus obesus

Tonno obeso

Thunnus thynnus

Tonno rosso

Istiophoridae

Istiophorus albicans

Pesce vela atlantico

Makaira indica

Marlin nero

Makaira nigricans

Marlin azzurro

Tetrapturus albidus

Marlin bianco

Tetrapturus belone

Aguglia imperiale mediterranea

Tetrapturus georgii

Aguglia imperiale

Tetrapturus pfluegeri

Aguglia imperiale

Xiphiidae

Xiphias gladius

Pesce spada

Alopiidae

Alopias superciliosus

Squalo volpe occhione

Alopias vulpinus

Squalo volpe

Carcharhinidae

Carcharhinus falciformis

Squalo seta

Carcharhinus galapagensis

Squalo delle Galapagos

Carcharhinus longimanus

Squalo alalunga

Prionace glauca

Verdesca

Lamnidae

Carcharodon carcharias

Squalo bianco

Isurus oxyrinchus

Squalo mako

Isurus paucus

Smeriglio mako

Lamna nasus

Smeriglio

Sphyrnidae

Sphyrna lewini

Pesce martello

Sphyrna mokarran

Squalo martello maggiore

Sphyrna zygaena

Pesce martello

Rhincodontidae

Rhincodon typus

Squalo balena

Pseudocarchariidae

Pseudocarcharias kamoharai

Squalo coccodrillo

Cetorhinidae

Cetorhinus maximus

Squalo elefante

Dasyatidae

Pteroplatytrygon violacea

Trigone viola

Mobulidae

Manta alfredi

ND 1  

Manta birostris

Manta gigante

Mobula hypostoma

Diavolo di mare minore

Mobula japonica

ND1

Mobula mobular

Diavolo di mare

Mobula tarapacana

Diavolo di mare cileno

Mobula thurstoni

Diavolo di mare coda liscia"

(1)    Nome comune non disponibile.