Bruxelles, 26.4.2022

COM(2022) 166 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati al fine di modificare l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia ("la Norvegia") riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto ("l'accordo") è entrato in vigore nel settembre 2018. L'accordo consente agli Stati membri dell'UE e alla Norvegia di cooperare analogamente a quanto fanno gli Stati membri nell'ambito del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio 1 e della direttiva 2010/24/UE del Consiglio 2 per lottare contro la frode all'IVA e prestarsi assistenza reciproca per recuperare i crediti in materia di IVA.

Nel frattempo sono state tuttavia apportate diverse modifiche al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio e sono stati introdotti nuovi strumenti di cooperazione amministrativa, segnatamente attraverso le modifiche apportate dal regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio 3 . I nuovi strumenti comprendono:

- il potenziamento della rete Eurofisc attraverso una governance rafforzata, le cosiddette azioni di follow-up (trattamento e analisi congiunti dei dati) e le indagini amministrative svolte congiuntamente (controlli congiunti);

- la collaborazione con altri organi di contrasto dell'UE (Europol, OLAF);

- la condivisione di informazioni chiave sulle importazioni e i veicoli.

È stata altresì introdotta la possibilità di avvalersi di mezzi di scambio di informazioni diversi dai formulari tipo.

L'articolo 41, paragrafo 5, dell'accordo stabilisce le formalità applicabili qualora una delle parti desiderasse rivederlo: tale parte deve presentare una proposta al comitato congiunto, che formulerà raccomandazioni al riguardo, in particolare per l'avvio dei negoziati secondo le norme per i negoziati internazionali delle parti.

Il 25 novembre 2021, in occasione della seconda riunione del comitato congiunto UE-Norvegia istituito dall'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo, il Regno di Norvegia ha presentato ufficialmente la richiesta di integrare e modificare l'accordo al fine di:

·tenere conto degli strumenti di cooperazione amministrativa di recente introduzione (il ricorso a mezzi diversi dai formulari tipo per lo scambio di informazioni, le indagini amministrative svolte congiuntamente e le azioni di follow-up nell'ambito di Eurofisc);

·aggiornare il riferimento alla direttiva 95/46/CE, abrogata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 4 .

Finora la Norvegia ha partecipato attivamente alla maggior parte dei settori di attività di Eurofisc. Negli anni 2020 e 2021 la Norvegia ha avvisato gli Stati membri di possibili frodi e potenziali perdite di gettito IVA per un importo di 5 miliardi di EUR nel settore dei crediti di carbonio.

La modifica dell'accordo con l'inclusione dei suddetti nuovi strumenti consentirebbe una migliore cooperazione e un rafforzamento della lotta contro la frode, apportando quindi un valore aggiunto per entrambe le parti (la Norvegia e gli Stati membri).

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il potenziamento della cooperazione amministrativa in materia di IVA con i paesi terzi è una delle azioni annunciate nella comunicazione del 2020 della Commissione europea su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa 5 .

È opportuno osservare che il negoziato con la Norvegia interesserebbe strumenti di cooperazione già in vigore e applicati dagli Stati membri in base al regolamento (UE) n. 904/2010.

La presente iniziativa è quindi in linea con l'attuale strategia della Commissione nel settore dell'IVA e armonizzerebbe la cooperazione degli Stati membri con la Norvegia con l'acquis dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta al Consiglio è presentata a norma dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 3, paragrafo 2, TFUE dispone che, oltre ai settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE, l'Unione "ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata".

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, un accordo può incidere sulle norme comuni o modificarne la portata se disciplina settori in cui vigono misure di armonizzazione 6 .

L'oggetto della revisione dell'accordo, ossia contemplare i nuovi strumenti di cooperazione amministrativa introdotti con il regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, rientra nella competenza esclusiva dell'Unione. L'aggiornamento dei riferimenti alla direttiva 95/46/CE sostituendoli con riferimenti al regolamento (UE) 2016/679 potrebbe avvenire nell'ambito del comitato congiunto a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera k), dell'accordo. Tale aggiornamento può tuttavia anche essere incluso nella riapertura dei negoziati sul testo dell'accordo.

Durante la seconda riunione del comitato congiunto, svoltasi il 25 novembre 2021, la Norvegia ha ufficialmente chiesto di aprire i negoziati al fine di modificare l'accordo conformemente a quanto disposto all'articolo 41, paragrafo 5.

Proporzionalità

Gli strumenti di cooperazione da includere nella modifica dell'accordo rispettano il principio di proporzionalità e si limitano a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento comune alla cooperazione amministrativa tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia nel settore dell'IVA. Tale modifica dell'accordo consentirà alle autorità degli Stati membri cui compete l'applicazione della normativa sull'IVA di cooperare con le autorità fiscali norvegesi con le stesse modalità con le quali collaborano fra loro nell'UE e sulla base dell'acquis dell'UE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Il 25 novembre 2021 la Norvegia ha presentato un progetto di decisione del comitato congiunto in occasione della seconda riunione di questo, ove si propone di riaprire i negoziati al fine di modificare l'accordo, conformemente a quanto disposto all'articolo 41, paragrafo 5, dello stesso.

Il progetto di decisione del comitato congiunto non è in sé vincolante per la Commissione e sarà adottato (con procedura scritta) solo dopo che il Consiglio avrà autorizzato la Commissione a riaprire i negoziati per modificare l'accordo.

L'8 dicembre 2021 il gruppo "Questioni fiscali" del Consiglio è stato informato della richiesta della Norvegia di modificare l'accordo.

Il gruppo sarà informato dell'andamento dei negoziati durante l'intero processo e sarà consultato in merito ai relativi esiti.

Valutazione d'impatto

Secondo la componente 7 dello strumentario per legiferare meglio 7 , non è necessario eseguire una valutazione d'impatto se l'impatto non può essere identificato chiaramente ex ante, se gli impatti sono di modesta entità o se la Commissione non dispone di margine di scelta in materia.

Poiché il livello di dettaglio di una raccomandazione rimane molto generale consentendo un ampio grado di flessibilità, risulta soddisfatta la prima condizione menzionata nella componente 7 dello strumentario per legiferare meglio. In questa fase la raccomandazione non impegna inoltre la Commissione ad adottare una determinata posizione. La prevista raccomandazione della Commissione includerà solo l'autorizzazione del Consiglio ad avviare i negoziati con la Norvegia, senza nessuna incidenza sulle autorità fiscali né sui contribuenti dell'Unione. I negoziati saranno incentrati su alcuni strumenti amministrativi che potrebbero essere aggiunti all'accordo già in vigore tra l'UE e la Norvegia in materia di cooperazione sull'IVA. La Commissione non dispone di margini, in quanto la raccomandazione costituisce la fase obbligatoria per aprire i negoziati con un paese terzo.

In pratica, il risvolto pratico della raccomandazione prevista non sarà un nuovo atto giuridico, bensì la mera riapertura dei negoziati.

Diritti fondamentali

L'accordo previsto rispetta i valori chiave dell'Unione europea sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati al fine di modificare l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)    Il quadro di riferimento per la cooperazione nell'ambito dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto ("accordo") 8 ha già mostrato esiti molto positivi, come emerso in occasione della seconda riunione del comitato congiunto, che si è svolta a Oslo il 25 novembre 2021.

(2)    Gli Stati membri trarrebbero vantaggio da un ampliamento degli strumenti di cooperazione che consenta una cooperazione più efficace con la Norvegia, in particolare per quanto riguarda le azioni di follow-up di Eurofisc.

(3)    È opportuno avviare negoziati al fine di modificare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare, a nome dell'Unione, negoziati al fine di modificare l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Questioni fiscali" del Consiglio.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).
(2)    Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 1).
(4)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(5)    Azione 14, COM(2020)312 final.
(6)    Parere 3/15 della Corte, ECLI:EU:C:2017:114, punto 118 e giurisprudenza ivi citata.
(7)    https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf
(8)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A22018A0801%2801%29

Bruxelles, 26.4.2022

COM(2022) 166 final

ALLEGATO

della

raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati al fine di modificare l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa,


la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto


ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO AI FINI DELLA MODIFICA DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA RIGUARDANTE
LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, LA LOTTA CONTRO LA FRODE E IL RECUPERO DEI CREDITI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia ("la Norvegia") riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto ("l'accordo") è entrato in vigore nel settembre 2018. L'accordo consente agli Stati membri dell'UE e alla Norvegia di cooperare analogamente a quanto fanno gli Stati membri nell'ambito del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio 1 e della direttiva 2010/24/UE del Consiglio 2 per lottare contro la frode all'IVA e prestarsi assistenza reciproca per recuperare i crediti in materia di IVA.

Nel frattempo sono state tuttavia apportate diverse modifiche al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio e sono stati introdotti nuovi strumenti di cooperazione amministrativa, segnatamente attraverso le modifiche apportate dal regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio 3 . I nuovi strumenti comprendono:

(a)il potenziamento della rete Eurofisc attraverso una governance rafforzata, le cosiddette azioni di follow-up (trattamento e analisi congiunti dei dati) e le indagini amministrative svolte congiuntamente (controlli congiunti);

(b)la possibilità di avvalersi di altri mezzi di scambio di informazioni diversi dai formulari tipo;

(c)lo scambio di informazioni con altri organi di contrasto dell'UE (Europol, OLAF);

(d)la condivisione di informazioni chiave sulle importazioni e i veicoli.

Gli strumenti summenzionati alle lettere c) e d) non presentano tuttavia un'utilità ai fini della cooperazione degli Stati membri con la Norvegia.

L'accordo concluso nel 2018 fa riferimento alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, abrogata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 4 .

La finalità dei negoziati dovrebbe pertanto essere duplice:

(1)fornire agli Stati membri, nella misura del possibile e per quanto necessario, nuovi strumenti di cooperazione con la Norvegia, analoghi a quelli introdotti nel regolamento (UE) n. 904/2010 con il regolamento (UE) 2018/1541. In particolare, i negoziati dovrebbero vertere su:

scambio di informazioni con mezzi diversi dai formulari tipo;

indagini amministrative condotte congiuntamente;

azioni di follow-up di Eurofisc;

(2)aggiornamento dei riferimenti giuridici alla direttiva 95/46/CE sostituendoli con riferimenti al regolamento (UE) 2016/679.

I negoziati non dovrebbero risultare nella possibilità che la Norvegia possa "accedere alle banche dati degli Stati membri".

(1)    Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).
(2)    Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 1).
(4)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).