Bruxelles, 31.3.2022

COM(2022) 162 final

2022/0096(COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa di modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 al fine di prevedere modifiche eccezionali e mirate in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa e al conseguente impatto sull'Unione europea, in particolare su diverse sue regioni orientali.

Detta proposta prevedeva un aumento del prefinanziamento iniziale erogabile ai programmi del periodo 2014-2020 sostenuti dai fondi della politica di coesione e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), a carico di REACT-EU, finanziato dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa "NextGenerationEU".

La Commissione era già intervenuta per assistere gli Stati membri a tale riguardo mediante la propria proposta di "Azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa" (CARE) dell'8 marzo 2022.

Nella riunione del 24 e 25 marzo 2022, il Consiglio europeo ha discusso l'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina e nelle sue conclusioni ha invitato la Commissione "a lavorare a ulteriori proposte volte a rafforzare il sostegno dell'UE" così da "garantire la rapida mobilitazione di finanziamenti dell'UE a favore dei rifugiati e di chi li ospita".

Accogliendo l'invito, la Commissione avanza la presente proposta di modifica della propria proposta legislativa del 23 marzo 2022. Poiché uno dei metodi più efficaci per mobilitare finanziamenti rapidamente è avvalersi delle "opzioni semplificate in materia di costi", che consentono l'attuazione più semplice e più veloce dei finanziamenti della politica di coesione e riducono al contempo l'onere amministrativo, la presente proposta istituisce di conseguenza un nuovo costo unitario. Gli Stati membri possono avvalersi di tale nuovo costo unitario per facilitare il finanziamento delle necessità di base e del sostegno alle persone che ricevono protezione temporanea, in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, in tutti gli Stati membri nei quali tali persone sono presenti. Il costo unitario può essere utilizzato per la durata massima totale di 13 settimane a partire dalla data di arrivo della persona interessata nell'Unione europea.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta modificata è coerente con il quadro giuridico generale istituito per i Fondi strutturali e d'investimento europei e si limita a modifiche mirate ed eccezionali dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014. La proposta integra inoltre la precedente proposta di modifica esposta nella proposta CARE della Commissione, dell'8 marzo 2022, nonché tutte le altre misure volte ad affrontare l'attuale situazione senza precedenti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta si limita a modifiche mirate ed eccezionali dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 e mantiene la coerenza con altre politiche dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si fonda sull'articolo 175, paragrafo 3, e sull'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Poiché le sfide poste dall'elevatissimo numero di arrivi di persone in fuga dall'Ucraina non possono essere affrontate in misura sufficiente dai singoli Stati membri e pertanto questo obiettivo può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può prevedere un aumento del prefinanziamento da versare a titolo di REACT-EU e disporre una nuova opzione semplificata in materia di costi unitari conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Proporzionalità

La proposta costituisce una modifica eccezionale e mirata che non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di prevedere un aumento del prefinanziamento da versare a titolo di REACT-EU e di istituire un nuovo costo unitario per il sostegno alle misure volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa e ad alleviare il corrispondente onere sui bilanci pubblici, consentendo così, a sua volta, di mobilitare investimenti in risposta alla diffusa crisi sanitaria pubblica che colpisce la crescita delle regioni.

Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento è lo strumento adeguato per prevedere un aumento del prefinanziamento da versare a titolo di REACT-EU e l'istituzione di un nuovo costo unitario, necessari per far fronte a queste circostanze senza precedenti.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

N. p.

Consultazioni dei portatori di interessi

La proposta fa seguito a scambi ad alto livello con altre istituzioni e Stati membri. Dato che non occorre effettuare una valutazione d'impatto, non è necessaria una consultazione pubblica.

Assunzione e uso di perizie

N. p.

Valutazione d'impatto

Una valutazione d'impatto è stata effettuata per elaborare la proposta relativa ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014. La presente modifica mirata, volta a rispondere a una situazione critica, non richiede una valutazione d'impatto distinta.

Efficienza normativa e semplificazione

N. p.

Diritti fondamentali

N. p.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta di modifica della proposta della Commissione del 23 marzo 2022 non comporta nessuna modifica degli stanziamenti di impegno del QFP 2021-2027.

Il ricorso al nuovo costo unitario agevolerebbe un più rapido esborso dei finanziamenti.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione delle misure sarà oggetto di monitoraggio e relazioni nel quadro dei meccanismi generali di rendicontazione stabiliti nei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014.

Documenti esplicativi (per le direttive)

N. p.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La modifica proposta della proposta della Commissione del 23 marzo 2022 prevede l'introduzione di un nuovo costo unitario per sostenere le misure volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa.

2022/0096 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU

La proposta COM(2022) 145 della Commissione è così modificata:

1)il titolo è sostituito dal seguente:

"REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario";

2)è inserito il seguente considerando 5 bis:

"Inoltre, al fine di semplificare il ricorso ai Fondi strutturali e d'investimento europei e di ridurre l'onere amministrativo gravante sulle amministrazioni degli Stati membri e sui beneficiari nel contesto della risposta alle sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, è opportuno istituire un costo unitario. Tale costo unitario dovrebbe facilitare il finanziamento delle necessità di base e del sostegno alle persone che ricevono protezione temporanea o un'altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio 1 e alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio 2 in tutti gli Stati membri nei quali tali persone sono presenti per la durata di 13 settimane a partire dal loro arrivo nell'Unione europea. In conformità alla proposta della Commissione "Azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa" (CARE) dell'8 marzo 2022, gli Stati membri possono applicare tale costo unitario anche quando si avvalgono della possibilità prevista dall'[articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013] di finanziare tali operazioni a carico del FESR seguendo le norme applicabili al FSE, anche se si tratta di risorse REACT-EU. Nel ricorrere al costo unitario gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che siano in vigore le disposizioni necessarie onde evitare il doppio finanziamento degli stessi costi.";

3)all'articolo 1, prima del punto 1 è aggiunto il punto seguente:

"1)    è inserito il seguente articolo 68 quater:

Articolo 68 quater

Costo unitario delle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa

Ai fini dell'attuazione delle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, gli Stati membri possono inserire tra le spese dichiarate nelle domande di pagamento un costo unitario collegato alle necessità di base e al sostegno alle persone che ricevono protezione temporanea o un'altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio e alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio. Tale costo unitario è pari a 40 EUR per settimana per ogni settimana completa o parziale trascorsa da ciascuna di tali persone nello Stato membro interessato. Il costo unitario può essere utilizzato per la durata massima totale di 13 settimane a partire dalla data di arrivo della persona interessata nell'Unione europea.

Gli importi calcolati su questa base sono considerati sostegno pubblico versato a beneficiari e costituiscono spese ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento.";

4)all'articolo 1, il punto 1 diventa il punto 2 e il punto 2 diventa il punto 3;

5)all'articolo 1 è aggiunto il punto seguente:

"4)    all'articolo 131, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), agli articoli 68, 68 bis, 68 ter e 68 quater, all'articolo 69, paragrafo 1, e all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.".

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).
(2)    Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).