Bruxelles, 30.3.2022

COM(2022) 136 final

2022/0091(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto


RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (in appresso "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 agosto 2021, la Repubblica di Polonia ha chiesto l'autorizzazione a derogare agli articoli 218, 226 e 232 della direttiva IVA per poter imporre la fatturazione elettronica obbligatoria.

Inoltre, con lettera protocollata dalla Commissione il 9 febbraio 2022, la Polonia ha modificato la sua richiesta. La Polonia chiede pertanto l'autorizzazione a derogare solo agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA e specifica che la fatturazione elettronica obbligatoria si applicherebbe solo ai soggetti passivi stabiliti nel territorio della Polonia.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 21 ottobre 2021 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Polonia. Con lettera del 22 ottobre 2021 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La Polonia ha presentato domanda di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA per essere autorizzata ad imporre l'obbligo di emettere fatture elettroniche, trattate tramite il sistema nazionale di fatturazione elettronica (KSeF), per tutte le operazioni che richiedono l'emissione di una fattura conformemente alla legislazione polacca in materia di IVA. Con lettera dell'8 febbraio 2022 l'ambito di applicazione della misura speciale è stato limitato ai soggetti passivi stabiliti nel territorio della Polonia.

Inoltre, i soggetti passivi dovranno trasmettere al sistema KSeF informazioni specifiche su determinate operazioni che non devono essere documentate con fatture emesse conformemente alle norme polacche in materia di IVA, come gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere. Poiché tali operazioni non richiedono l'emissione di una fattura ai sensi della legislazione polacca in materia di IVA, quest'ultimo obbligo non comporta una deroga alla direttiva IVA.

La Polonia ritiene che l'introduzione di un obbligo generalizzato di emettere fatture elettroniche apporterebbe vantaggi significativi in termini di lotta alla frode e all'evasione dell'IVA, semplificando al contempo la riscossione dell'imposta. L'attuazione della misura accelererà la digitalizzazione del settore pubblico. Contribuirà inoltre ad aumentare l'automazione dei processi per i soggetti passivi, semplificando così il rispetto degli obblighi fiscali. Ad esempio, le informazioni ottenute attraverso la fatturazione elettronica consentiranno di precompilare le dichiarazioni IVA e gli elenchi riepilogativi e di accelerare i rimborsi IVA.

L'articolo 218 della direttiva IVA prevede l'obbligo per gli Stati membri di accettare come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico. La Polonia desidera quindi una deroga a detto articolo della direttiva IVA in modo che l'amministrazione fiscale polacca possa considerare come fatture soltanto i documenti in formato elettronico.

Ai sensi dell'articolo 232 della direttiva IVA il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario; l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica in Polonia richiede quindi una deroga a tale articolo in modo che l'emittente non debba più ottenere l'accordo del destinatario per inviare una fattura in formato non cartaceo.

La Polonia sostiene che l'obbligo di emettere fatture elettroniche, abbinato alla trasmissione di dati supplementari sulle operazioni, migliorerà notevolmente le capacità analitiche dell'amministrazione fiscale. Ciò permetterà di prevenire e individuare più efficacemente le irregolarità, contribuendo così a combattere la frode e l'evasione in materia di IVA. In particolare, consentirà all'amministrazione fiscale polacca di verificare automaticamente la coerenza tra l'IVA dichiarata e l'IVA versata. Permetterà inoltre una verifica più agevole e accurata delle domande di rimborso dell'IVA presentate dai contribuenti. Integrerà inoltre altre misure introdotte dalla Polonia per combattere la frode e l'evasione in materia di IVA e per modernizzare il sistema dell'IVA, come il file unico di verifica fiscale ai fini dell'IVA, il meccanismo del pagamento frazionato, il sistema elettronico di analisi dei flussi di cassa (STIR) o il sistema dei registratori di cassa telematici per il monitoraggio del settore del commercio al dettaglio.

L'obbligo di emettere fatture elettroniche riguarderà tutte le operazioni effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio della Polonia che attualmente richiedono l'emissione di una fattura conformemente alla legge polacca sull'IVA 2 . Inoltre, le informazioni specifiche su determinate operazioni che non richiedono l'emissione di una fattura saranno trasmesse al sistema KSeF. È il caso degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni transfrontaliere di servizi, in cui l'acquirente o il destinatario del servizio sono tenuti a pagare l'IVA in Polonia. Poiché tali operazioni non richiedono l'emissione di una fattura ai sensi della legislazione polacca in materia di IVA, quest'ultimo obbligo non comporta una deroga alla direttiva IVA. La trasmissione di tali informazioni consentirà la preparazione di dichiarazioni IVA precompilate e di elenchi riepilogativi.

L'obbligo di emettere fatture elettroniche utilizzando il sistema KSeF si applicherà a tutti i contribuenti stabiliti nel territorio polacco che svolgono attività che richiedono l'emissione di una fattura in tale territorio ai sensi delle norme polacche in materia di IVA. Sono compresi i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva IVA. Tuttavia, l'attuazione del modello obbligatorio di fatturazione elettronica non interesserà né i contribuenti stranieri che non sono tenuti a registrarsi ai fini dell'IVA in Polonia in relazione alle loro operazioni intracomunitarie o alle prestazioni transfrontaliere di servizi, né i contribuenti registrati ai fini dell'IVA in Polonia ma non stabiliti nel suo territorio. Non inciderà neppure, in tali casi, sul diritto dei clienti di ricevere fatture cartacee.

I soggetti passivi potranno emettere e mettere a disposizione fatture elettroniche strutturate utilizzando il sistema KSeF. A tal fine il ministero delle Finanze polacco metterà a disposizione gratuitamente diversi strumenti: l'applicazione online "e-Mikrofirma", accessibile tramite smartphone e un modulo web a tutti i contribuenti collegati a e-Urząd (eOffice) 3 . Le imprese saranno inoltre in grado di produrre fatture elettroniche strutturate nel loro software finanziario e contabile e di inviarle al sistema KSeF mediante un'interfaccia per programmi applicativi, previa relativa autorizzazione. A tal fine i contribuenti o le persone da essi autorizzate dovranno potersi autenticare utilizzando uno degli strumenti disponibili al pubblico.

Le fatture elettroniche dovranno essere convalidate dal KSeF. Una volta convalidata, la fattura elettronica si considera ricevuta e sarà automaticamente a disposizione del destinatario, che la potrà leggere o scaricare. In caso di malfunzionamento del sistema KSeF, sul sito apparirà un messaggio di indisponibilità del sistema. In questi casi è prevista una procedura d'urgenza per garantire il corretto trattamento delle fatture da parte dei contribuenti. A tal fine le imprese potranno emettere fatture nel proprio software contabile.

La Polonia sostiene che tale misura comporterà vantaggi per i soggetti passivi, come un servizio di conservazione e archiviazione delle fatture messo a disposizione dall'amministrazione, l'eliminazione della necessità di stampare le fatture e di inserirle manualmente nei sistemi contabili, l'impossibilità di perdere le fatture, l'automazione dei processi contabili e la semplificazione degli obblighi fiscali e di comunicazione.

Per ridurre al minimo l'impatto della misura sui soggetti passivi e consentire loro di adattarsi agevolmente al regime obbligatorio, la Polonia ha introdotto un modello volontario di fatturazione elettronica, nel quale il destinatario deve ancora accettare l'uso della fattura elettronica, entrato in vigore il 1º gennaio 2022. In precedenza, dall'ottobre 2021, un programma pilota di fatturazione elettronica consentiva di testare il sistema presso gli imprenditori.

Data l'ampia portata della deroga, è importante garantire il necessario follow-up nel quadro di tale deroga, in particolare l'impatto della misura sulla lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e sui soggetti passivi. Se desidera prorogare la misura di deroga, la Polonia, insieme alla domanda di proroga, è tenuta a presentare una relazione sul funzionamento della misura stessa, che ne contenga la valutazione dell'efficacia nella lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e nella semplificazione della riscossione tributaria. La relazione dovrebbe includere una valutazione delle ripercussioni sui soggetti passivi, in particolare per quanto riguarda l'aumento degli oneri amministrativi e dei costi di conformità.

Si propone di autorizzare la deroga dal 1º aprile 2023 al 31 marzo 2026.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'articolo 218 della direttiva IVA stabilisce l'equivalenza fra le fatture cartacee ed elettroniche, disponendo che gli Stati membri accettino come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico. Ai sensi dell'articolo 232 della direttiva IVA il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario. La fatturazione elettronica obbligatoria prevista dalla Polonia derogherebbe a queste due disposizioni.

La deroga può essere autorizzata in base all'articolo 395 della direttiva IVA al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. La Polonia ha chiesto la deroga per lottare contro la frode e l'evasione fiscale e per semplificare la riscossione dell'imposta. Sulla base degli elementi forniti dalla Polonia la deroga è compatibile con le disposizioni vigenti in materia.

Autorizzazioni analoghe sono state rilasciate all'Italia e alla Francia con decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio 4 e decisione di esecuzione (UE) 2022/133 del Consiglio 5 per consentire loro di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica in deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA.

Infine, nel 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio: "Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa" 6 . Tra le azioni previste nel piano figura l'adozione da parte della Commissione di una proposta legislativa intesa ad ammodernare gli obblighi di dichiarazione dell'IVA. Come indicato nel piano d'azione, la presente proposta dovrebbe, tra l'altro, contribuire a razionalizzare i meccanismi di comunicazione che possono essere applicati alle operazioni nazionali. In tale contesto sarà esaminata anche l'esigenza di ampliare ulteriormente la fatturazione elettronica. Pertanto la deroga chiesta dalla Polonia è in linea con gli obiettivi perseguiti dalla Commissione stabiliti nel piano d'azione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Data la disposizione della direttiva IVA sulla quale si basa la proposta, non si applica il principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.

La decisione riguarda un'autorizzazione rilasciata a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

La fatturazione elettronica obbligatoria comporterà per i soggetti passivi diversi cambiamenti Per aiutarli a far fronte alla situazione, la Polonia ha introdotto un modello volontario di fatturazione elettronica a partire dal 1º gennaio 2022, preceduto da un programma pilota per la fatturazione elettronica inteso a consentire di testare il sistema presso gli imprenditori. La Polonia metterà inoltre a disposizione strumenti gratuiti per conformarsi all'obbligo di fatturazione elettronica e il ministero delle Finanze e l'amministrazione nazionale delle entrate organizzeranno una campagna di informazione di ampia portata per permettere ai contribuenti di familiarizzarsi con le nuove norme in materia di fatturazione dell'IVA.

I soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva IVA rientrano nell'ambito di applicazione della misura. La Polonia ritiene che tale inclusione sia giustificata nell'ottica di prevenire l'evasione o l'elusione dell'IVA. Le autorità polacche hanno individuato irregolarità nell'applicazione dell'esenzione dall'IVA per le piccole imprese, ovvero la mancata comunicazione di tutte le operazioni effettuate e il frazionamento artificiale delle attività commerciali per rimanere al di sotto della soglia.

Inoltre, le analisi condotte dall'amministrazione nazionale delle entrate mostrano che la maggior parte delle frodi dell'operatore inadempiente 7 e delle frodi commesse mediante fatture false sono compiute da imprese appartenenti al gruppo delle micro, piccole e medie imprese. Introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per tali imprese consentirà un monitoraggio e un'identificazione più efficaci di tali irregolarità.

La Polonia sostiene che i lavori preparatori svolti attraverso il modello volontario di fatturazione elettronica e gli strumenti che saranno messi a disposizione delle piccole imprese per conformarsi all'obbligo, unitamente ai vantaggi e ai benefici derivanti dall'attuazione della fatturazione elettronica, assorbiranno in larga misura gli investimenti che dovranno sostenere per adeguare i loro sistemi. Secondo le stime delle autorità polacche, tali investimenti non saranno comunque ingenti.

La deroga è limitata nel tempo e la Polonia, se desidera prorogarla, deve redigere una relazione sul funzionamento e l'efficacia della misura.

La misura speciale è pertanto proporzionata alla finalità perseguita, ossia lottare contro l'evasione fiscale e semplificare la riscossione dell'imposta.

Scelta dell'atto giuridico

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, la deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile solo con l'autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazione d'impatto

La fatturazione elettronica obbligatoria avrà conseguenze sia sull'amministrazione fiscale che sui soggetti passivi.

La Polonia prevede che la fatturazione elettronica obbligatoria contribuirà a rafforzare e modernizzare il sistema IVA polacco per renderlo più resistente alle frodi e ad altre irregolarità. Automatizzerà e consentirà un accesso più rapido a una gamma più ampia di dati, migliorando le attività analitiche dell'amministrazione fiscale. La Polonia stima che contribuirà a un aumento delle entrate di bilancio di circa 1,8 miliardi di PLN all'anno. Tali entrate supplementari proverranno dalla riduzione delle frodi dell'operatore inadempiente in materia di IVA e dalla riduzione dei rimborsi IVA ingiustificati. La Polonia sostiene che si tratta di stime prudenti che non tengono conto delle entrate potenziali derivanti dal contributo del sistema KSeF all'individuazione di altre irregolarità in materia di IVA, quali la comunicazione per difetto delle vendite al dettaglio e l'aumento della riscossione delle imposte sul reddito.

L'attuazione di un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica comporterà costi per il bilancio dello Stato connessi alla creazione e alla manutenzione del sistema, nonché all'infrastruttura necessaria per archiviare le fatture e al graduale aumento della capacità analitica dovuto alla successiva crescita della banca dati. La Polonia calcola che le spese relative all'introduzione e alla manutenzione del sistema KSeF nel periodo 2021-2026 ammonteranno a circa 161,2 milioni di PLN.

I soggetti passivi dovranno sostenere costi a seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, principalmente in relazione alla necessità di adeguare i loro sistemi contabili. Tuttavia il costo dell'emissione di una fattura utilizzando il sistema KSeF sarà molto basso, molto inferiore rispetto al formato cartaceo. Per ridurre tali costi, il ministero delle Finanze polacco metterà a disposizione gratuitamente strumenti per l'emissione e l'elaborazione di fatture elettroniche strutturate.

Pertanto la Polonia non prevede che i costi per i soggetti passivi saranno ingenti, soprattutto a fronte dei vantaggi che otterranno dall'introduzione del modello di fatturazione elettronica. La Polonia sostiene che i soggetti passivi otterranno vantaggi significativi grazie all'attuazione dell'obbligo di fatturazione elettronica, come un servizio di conservazione e archiviazione delle fatture messo a disposizione dall'amministrazione, la scomparsa della necessità di stampare le fatture e di inserirle manualmente nei sistemi contabili, la riduzione degli errori dovuti all'automazione del processo contabile o l'aumento della velocità dello scambio di dati tra partner commerciali. Altri vantaggi saranno la semplificazione degli obblighi fiscali e di comunicazione, come le dichiarazioni precompilate e gli elenchi riepilogativi, la riduzione del numero di verifiche e ispezioni effettuate dall'amministrazione fiscale e l'accelerazione dei rimborsi dell'IVA.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

2022/0091 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 8 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 agosto 2021 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218, 226 e 232 della direttiva 2006/112/CE al fine di introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate da soggetti passivi che richiedono l'emissione di una fattura. L'autorizzazione è stata chiesta per il periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2026.

(2)La Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Polonia agli altri Stati membri con lettere del 21 ottobre 2021. Con lettera del 22 ottobre 2021 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

(3)Con lettera dell'8 febbraio 2022 la Polonia ha informato la Commissione che non è necessaria una deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE e che l'ambito di applicazione della misura richiesta sarebbe limitato ai soggetti passivi stabiliti nel territorio della Polonia.

(4)La Polonia sostiene che un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica apporterebbe vantaggi nella lotta contro la frode e l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Tale obbligo, abbinato alla trasmissione di dati supplementari sulle operazioni, migliorerà notevolmente le capacità analitiche dell'amministrazione tributaria polacca, consentendole di verificare automaticamente la coerenza tra l'IVA dichiarata e l'IVA versata e permettendo una verifica più accurata delle domande di rimborso dell'IVA presentate dai contribuenti. Si aggiungerà inoltre alle altre misure per combattere la frode e l'evasione in materia di IVA e per modernizzare il sistema dell'IVA, come il file unico di verifica fiscale ai fini dell'IVA, il meccanismo del pagamento frazionato 9 , il sistema elettronico di analisi dei flussi di cassa o il sistema fiscale online di registratori di cassa per il monitoraggio del settore del commercio al dettaglio.

(5)La Polonia ritiene che la fatturazione elettronica obbligatoria consentirebbe ai soggetti passivi di fruire di una serie di agevolazioni per semplificare il rispetto dei loro obblighi, come la precompilazione delle dichiarazioni IVA e degli elenchi riepilogativi o l'accelerazione dei rimborsi IVA. La fatturazione elettronica offrirebbe vantaggi ai soggetti passivi, come un servizio di conservazione e archiviazione delle fatture messo a disposizione dall'amministrazione o l'automazione dei processi contabili. Secondo la Polonia, i costi che i soggetti passivi dovrebbero sostenere per adeguare i propri sistemi alla fatturazione elettronica non dovrebbero essere ingenti, soprattutto a fronte dei vantaggi che otterrebbero dall'introduzione del modello di fatturazione elettronica. Per contribuire a tale adeguamento, la Polonia ha introdotto la fatturazione elettronica volontaria, prima dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria. Oltre a ciò, sarebbero messi a disposizione strumenti gratuiti per conformarsi all'obbligo di fatturazione elettronica e sarebbe condotta una campagna di informazione di ampia portata per consentire ai contribuenti di familiarizzarsi con le nuove norme in materia di IVA sulla fatturazione elettronica obbligatoria.

(6)Data l'estensione dell'ambito di applicazione e la novità della misura speciale, è importante valutarne l'impatto sulla lotta alla frode e all'evasione dell'IVA nonché sui soggetti passivi. La Polonia, se ritiene necessario prorogare la misura speciale, insieme alla domanda di proroga dovrebbe pertanto presentare alla Commissione una relazione che contenga la valutazione dell'efficacia della misura nella lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e nella semplificazione della riscossione dell'imposta.

(7)Tale misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto del consumatore di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intra-Unione.

(8)La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti. Inoltre la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

(9)La misura speciale non inciderà sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, la Polonia è autorizzata ad accettare le fatture emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio polacco sotto forma di documenti o messaggi soltanto se detti documenti o messaggi sono trasferiti in formato elettronico.

Articolo 2

In deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, la Polonia è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse sul territorio polacco non sia subordinato all'accordo del destinatario.

Articolo 3

La Polonia notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2026.

Qualora ritenesse necessaria la proroga delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2, congiuntamente alla domanda di proroga la Polonia presenta alla Commissione una relazione che valuta in che misura le misure nazionali di cui all'articolo 3 sono risultate efficaci ai fini sia della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA che della semplificazione della riscossione dell'imposta. Tale relazione valuta altresì l'incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri amministrativi e i costi facenti capo a essi.

Articolo 5

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2)    Legge dell'11 marzo 2004 sull'imposta sul valore aggiunto (Gazzetta ufficiale polacca del 2021, punto 685, e successive modifiche).
(3)    Un sistema centralizzato che, secondo la Polonia, consente di versare le imposte online in modo globale. e-Urząd è un progetto che metterà a disposizione dei contribuenti strumenti online che faciliteranno il rispetto degli obblighi fiscali, compreso il pagamento delle imposte, attraverso un servizio di pagamento elettronico online.
(4)    GU L 99 del 19.4.2018, pag. 14.
(5)    GU L 20 del 31.1.2022, pag. 272.
(6)     https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2020-07/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf
(7)    La frode dell'operatore inadempiente è un tipo di frode in materia di IVA in cui allorché i rivenditori vendono beni o forniscono servizi, riscuotono l'IVA dai loro clienti e quindi scompaiono senza versare all'erario l'IVA da loro riscossa.
(8)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(9)    Introdotto in Polonia a seguito dell'autorizzazione concessa con decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 19).