Bruxelles, 21.3.2022

COM(2022) 117 final

2022/0082(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione delle modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero
del 1992


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'Unione è parte dell'accordo internazionale sullo zucchero 11 ("l'accordo") nonché membro dell'Organizzazione internazionale dello zucchero ("ISO"). Con decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio, del 30 novembre 2017 22 e con decisione (UE) 2019/2136 del Consiglio 33 la Commissione era stata autorizzata dal Consiglio ad avviare i negoziati con le altre parti dell'accordo, al fine di modernizzare detto accordo, in particolare per quanto riguarda le discrepanze tra il numero di voti e i contributi finanziari dei membri e il loro peso relativo nel mercato mondiale dello zucchero.

La modifica dell'accordo è stata negoziata in consultazione con il gruppo di lavoro del Consiglio sui prodotti di base (PROBA) ed è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. Le modifiche riguardano i seguenti tre settori: il bilancio amministrativo e i contributi dei membri a norma dell'articolo 25; l'ampliamento degli obiettivi, degli studi, delle valutazioni e delle attività di ricerca al fine di consentire l'inclusione di altri prodotti legati allo zucchero (in particolare, il bioetanolo) nell'ambito di applicazione degli articoli 1, 32, 33 e 34; e le norme per la nomina del direttore esecutivo a norma dell'articolo 23.

Nel corso della sua 59a riunione del 26 novembre 2021, il Consiglio internazionale dello zucchero ("ISC") ha votato all'unanimità a favore della raccomandazione ai membri dell'ISO di modificare l'accordo, conformemente all'esito dei negoziati.

L'obiettivo della presente decisione del Consiglio è approvare le modifiche e designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, la notifica di accettazione della modifica nel luogo a tal fine designato.

2.BASE GIURIDICA

Conformemente all'articolo 207, paragrafo 4, e all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE, la Commissione, in qualità di negoziatore delle modifiche dell'accordo, dovrebbe presentare al Consiglio una proposta volta a concludere, previa approvazione del Parlamento europeo, le modifiche dell'accordo.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nell'ambito delle vigenti norme sui contributi finanziari all'ISO, la quota del contributo finanziario dell'Unione è rimasta praticamente immutata dal 1992, sebbene il mercato mondiale dello zucchero, in particolare per quanto riguarda il peso relativo dell'Unione in esso, sia da allora sostanzialmente cambiato. Di conseguenza, negli ultimi anni l'Unione ha assunto una quota sproporzionatamente elevata degli oneri di bilancio 44.

Con l'approvazione della modifica dell'articolo 25 dell'accordo che disciplina l'adozione del bilancio amministrativo e dei contributi dei membri, il calcolo per la ripartizione dei voti sarà maggiormente allineato all'attuale mercato mondiale dello zucchero. È previsto un periodo transitorio di dieci anni al massimo, durante il quale la variazione annuale del numero di voti è limitata al 15 % nei primi cinque anni e al 20 % per la parte restante del periodo di transizione. La modifica del metodo di calcolo diminuirà il numero di voti attribuiti all'UE a fini di bilancio e, di conseguenza, ridurrà il contributo dell'UE all'ISO.

4.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, dell'accordo, ciascun membro notifica al depositario la propria accettazione della modifica entro il termine fissato dall'ISC. Secondo il calendario concordato dall'ISC, i membri hanno tempo fino al 25 novembre 2022 per ottenere l'approvazione delle modifiche, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Una volta ottenuta l'approvazione, i membri trasmettono al Segretario generale delle Nazioni Unite a New York una notifica depositaria di accettazione degli emendamenti entro il 30 giugno 2023.

2022/0082 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione delle modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero
del 1992

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione è parte dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (l'"accordo"), concluso dall'Unione con decisione 92/580/CEE del Consiglio 5 , nonché membro dell'Organizzazione internazionale dello zucchero ("ISO").

(2)Sulla base dell'autorizzazione concessa con le decisioni (UE) 2017/2242 6 e (UE) 2019/2136 7 del Consiglio, la Commissione, a nome dell'Unione, ha negoziato con altri membri dell'ISO per modificare l'accordo, sotto la guida della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

(3)I negoziati sulle modifiche dell'accordo sono stati completati e la loro formulazione è stata approvata dal Consiglio internazionale dello zucchero nel corso della sua 57a sessione nel novembre 2020 e della 58a sessione nel giugno 2021.

(4)Le modifiche convenute nel quadro dei negoziati devono essere raccomandate ai membri dell'ISO dal Consiglio internazionale dello zucchero, secondo la procedura di cui all'articolo 44 dell'accordo.

(5)La decisione (UE) 2021/1851 del Consiglio 8 ha autorizzato la Commissione a votare a favore della raccomandazione inviata ai membri dell'ISO di modificare l'accordo durante la votazione speciale svoltasi in occasione della 59a sessione del Consiglio internazionale dello zucchero nel novembre 2021. Il Consiglio internazionale dello zucchero ha votato a favore all'unanimità.

(6)A norma dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'accordo, ciascun membro ISO notifica al depositario la propria accettazione delle modifiche.

(7)È opportuno che le modifiche dell'accordo siano approvate dall'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 sono approvate a nome dell'Unione.

Il testo delle modifiche sono accluse alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione, a nome dell'Unione, notifica al depositario l'accettazione delle modifiche di cui all'articolo 44, paragrafo 1, dell'accordo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo modificato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […] 9 .

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente



SCHEDA FINANZIARIA

FinancSt/10/
PSH/cl/830164

6.22.2022.1

DATA: 1.2.2022

1.

LINEA DI BILANCIO:

14 20 03 06 Organizzazioni e accordi internazionali

STANZIAMENTI:

B2022 5 300 000 EUR

2.

TITOLO:

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione delle modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

3.

BASE GIURIDICA: Articolo 207, paragrafo 4, e articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.

OBIETTIVI:

L'obiettivo della presente decisione del Consiglio è approvare le modifiche e designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, la notifica di accettazione della modifica nel luogo a tal fine designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, dell'accordo.

La modifica riguarda il bilancio amministrativo e i contributi dei membri (articolo 25); l'ampliamento degli obiettivi, degli studi, delle valutazioni e delle attività di ricerca, che consente l'inclusione di altri prodotti connessi allo zucchero (articoli 1, 32, 33 e 34) e le norme per la nomina del direttore esecutivo (articolo 23).

In particolare, l'articolo 25 prevede un metodo di calcolo riveduto e un meccanismo di adeguamento più efficace al fine di normalizzare la quota dell'UE dei costi di bilancio e della responsabilità nell'ambito dell'ISO.

5.

INCIDENZA FINANZIARIA

PERIODO
DI 12 MESI


(milioni di EUR)

ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO

2022

(milioni di EUR)

ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO

2023

(milioni di EUR)

5.0

SPESE

-    A CARICO DEL BILANCIO DELL'UE
(RESTITUZIONI/INTERVENTI)

-    DEI BILANCI NAZIONALI

-    ALTRO

-

-

-

5.1

ENTRATE

-    RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)

-    SUL PIANO NAZIONALE

2024 
(milioni di EUR)

5.0.1

PREVISIONI DI SPESA

-

5.1.1

PREVISIONI DI ENTRATA

5.2

METODO DI CALCOLO:

6.0

FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

SI

6.1

FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

-

6.2

NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

-

6.3

STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI

SI

OSSERVAZIONI:

La proposta può avere conseguenze finanziarie a partire dal 2024, ma allo stato attuale non è possibile quantificarle. La quota del contributo finanziario dell'Unione varierà in funzione del numero definitivo di voti attribuiti all'UE dopo l'accordo di modifica. È molto probabile che la quota dell'UE diminuisca.

(1) 1    Decisione del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (92/580/CEE) (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).
(2) 2    Decisione 2017/2242 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 29).
(3) 3    Decisione (UE) 2019/2136 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 324 del 13.12.2019, pag. 3).
(4) 4    Il contributo finanziario di ciascun membro al bilancio annuale dell'ISO è calcolato in funzione del numero di voti stabilito a norma dell'articolo 25 e dell'importo per voto.
(5)    Decisione del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (92/580/CEE) (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).
(6)    Decisione 2017/2242 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 29).
(7)    Decisione (UE) 2019/2136 del Consiglio del 5 dicembre 2019 che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 324 del 13.12.2019, pag. 3).
(8)    Decisione (UE) 2021/1851 del Consiglio, del 15 ottobre 2021, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero per quanto riguarda le modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 e il calendario per la loro attuazione (GU L 374 del 22.10.2021, pag. 49).
(9)    La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

Bruxelles, 21.3.2022

COM(2022) 117 final

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione delle modifiche dell'accordo internazionale dello zucchero
del 1992


ALLEGATO

L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 ("l'accordo") è così modificato:

(1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (in appresso "il presente accordo"), alla luce delle disposizioni della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, sono:

(a)intensificare la cooperazione internazionale in relazione alle questioni concernenti a livello mondiale lo zucchero e gli edulcoranti nonché le questioni connesse, tra cui la produzione di bioenergia e di etanolo combustibile a partire da colture da zucchero;

(b)fornire un quadro idoneo per le consultazioni intergovernative sui mercati dello zucchero e dei dolcificanti ma anche dei derivati dell'industria dello zucchero e dell'etanolo combustibile ottenuto a partire da colture da zucchero;

(c)agevolare il commercio raccogliendo e diffondendo informazioni sul mercato mondiale dello zucchero e di altri edulcoranti, nonché sulla bioenergia e sull'etanolo combustibile ottenuti a partire da colture da zucchero;

(d)incoraggiare l'aumento della domanda di zucchero e di colture da zucchero, in particolare per usi non alimentari.";

(2)all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio con voto speciale nomina il direttore esecutivo per un periodo di quattro anni. La nomina da parte del consiglio avviene almeno sei mesi prima dell'inizio del mandato del direttore esecutivo. Il consiglio può rinominare il direttore esecutivo con voto speciale per un secondo periodo di quattro anni. Il direttore esecutivo non può essere nominato per più di due mandati. Le condizioni specifiche della nomina del direttore esecutivo sono decise dal consiglio.";

(3)l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Adozione del bilancio amministrativo e contributi dei membri

 1. Ai fini del presente articolo, ai membri sono attribuiti 2000 voti.

2. (a)Ciascun membro detiene un numero di voti determinato conformemente al paragrafo 3.

(b)Nessun membro può detenere meno di 6 voti.

(c)Non sono ammesse le frazioni di voto. Le cifre possono essere arrotondate durante la procedura di calcolo affinché sia attribuito il totale dei voti.

3.I voti sono determinati su base annua secondo la procedura seguente: ogni anno a partire dal 2023, al momento della pubblicazione dell'Annuario dello zucchero da parte dell'Organizzazione internazionale dello zucchero, il numero di voti per ciascun membro è calcolato sulla base dei seguenti indicatori e della loro ponderazione relativa:

·per il 20 % dei voti, attribuzione sulla base della quota proporzionale del membro in questione sul totale delle esportazioni dei membri, più

·per il 20 % dei voti, attribuzione sulla base della quota proporzionale del membro in questione sul totale delle importazioni dei membri, più

·per il 20 % dei voti, attribuzione sulla base della quota proporzionale del membro in questione sul totale della produzione dei membri, più

·per il 20 % dei voti, attribuzione sulla base della quota proporzionale del membro in questione sul totale del consumo dei membri, più

·per il 20 % dei voti, attribuzione sulla base della quota proporzionale del membro in questione del fattore di capacità totale dei membri di pagare (Total Members Ability to Pay Factor - APF). L'APF equivale alle ultime valutazioni pubblicate per la ripartizione delle spese delle Nazioni Unite.

Il numero di voti di ciascun membro è calcolato, per ciascuno degli indicatori di cui sopra, sulla base della media degli indicatori per gli ultimi 5 anni pubblicata nell'edizione più recente dell'Annuario dell'Organizzazione dello zucchero. Il direttore esecutivo calcola, per gli indicatori summenzionati, la quota di ogni membro sul totale di tutti i membri. Tutti i dati di cui sopra sono comunicati ai membri al momento dei calcoli.

4.In caso di adesione di uno o più membri dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i loro voti sono determinati conformemente alla chiave di calcolo di cui ai paragrafi 2 e 3. I voti dei membri esistenti sono ricalcolati di conseguenza in modo che il totale dei voti rimanga pari a 2000.

5.In caso di ritiro di uno o più membri, i voti del membro o dei membri uscenti sono ridistribuiti ai restanti membri sulla base delle quote ricalcolate dei cinque indicatori dei membri, in modo che il totale dei voti di tutti i membri rimanga pari a 2000.

6. Disposizioni transitorie:

(a)Al fine di stabilire un punto di partenza per il calcolo degli adeguamenti, la situazione in termini di numero di membri e di ripartizione dei voti nel 2022 fungerà fa riferimento.

(b)Nel corso dei primi cinque anni del periodo di transizione, il numero di voti di ciascun membro non può essere superiore o inferiore di oltre il 15 % rispetto a quello concordato per l'anno precedente e, nei secondi cinque anni del periodo di transizione, il numero di voti di ciascun membro non può essere superiore o inferiore di oltre il 20 % rispetto a quello concordato per l'anno precedente. Le cifre possono essere arrotondate, tranne nei casi in cui il fatto di arrotondare il numero di voti attribuiti a un membro conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettera c), comporti il superamento delle percentuali concordate.

(c)Ai fini della fissazione dell'importo del contributo per voto, i voti non attribuiti per via dell'applicazione del paragrafo 6, lettera b), non sono ripartiti tra gli altri membri. Il contributo per voto pertanto sarà stabilito in base al totale ricalcolato dei voti, a condizione che questo totale non superi i 2000 voti.

(d)Le disposizioni transitorie restano in vigore al massimo per 10 anni.

7. Le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, relative alla sospensione dei diritti di voto in caso di inadempimento degli obblighi, non si applicano al presente articolo.

8. Nel corso del secondo semestre di ogni anno, il consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'anno successivo e stabilisce il contributo per voto dei membri necessario per finanziare tale bilancio, dopo aver tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo.

9.Il contributo di ciascun membro al bilancio amministrativo è calcolato moltiplicando il contributo per voto per il numero di voti che questi detiene a norma del presente articolo, come segue:

(a)per coloro che sono membri al momento dell'adozione definitiva del bilancio amministrativo, il numero di voti che detengono; e

(b)per coloro che diventano membri dopo l'adozione del bilancio amministrativo, il numero di voti ricevuti al momento dell'adesione, adattato proporzionalmente al periodo rimanente di applicazione del bilancio o dei bilanci; i contributi richiesti agli altri membri rimangono immutati.

10.Con voto speciale, il consiglio può prendere i provvedimenti che ritiene idonei per attenuare gli effetti che un'eventuale limitata adesione al momento dell'adozione del bilancio di gestione per il 2024 o una qualsiasi diminuzione significativa dei membri successivamente potrebbero avere sui contributi dei membri.";

(4)l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"Articolo 32

Informazione e studi

1.L'Organizzazione funge da centro per la raccolta e la pubblicazione di dati statistici e di studi sulla produzione mondiale, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, il consumo e le scorte di prodotti del settore del zucchero, nonché le imposte che gravano sui prodotti del settore dello zucchero.

2. I membri si impegnano a fornire, entro il termine stabilito dal regolamento interno, tutti i dati statistici e le informazioni disponibili che, ai sensi di tale regolamento, sono necessari per consentire all'Organizzazione di adempire i suoi compiti ai sensi del presente accordo. Se necessario, l'Organizzazione utilizza le informazioni pertinenti eventualmente ottenute da altre fonti. L'Organizzazione non pubblica informazioni che possano consentire di identificare le operazioni di persone o imprese che producono, lavorano o commercializzano prodotti del settore dello zucchero.";

(5)L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Articolo 33

Situazione del mercato, consumo e statistiche

1. Il consiglio istituisce un comitato della situazione del mercato, del consumo e delle statistiche dei prodotti del settore dello zucchero, composto da tutti i membri e presieduto dal direttore esecutivo.

2. Il comitato esamina costantemente le questioni relative all'economia mondiale dei prodotti del settore dello zucchero e informa i membri dell'esito delle sue deliberazioni; a tal fine convoca di norma due riunioni l'anno. In tale esame, il comitato tiene conto di tutte le informazioni pertinenti raccolte dall'organizzazione a norma dell'articolo 32.

3. Il comitato è investito dei seguenti compiti:

(a)elaborazione di statistiche sui prodotti dello zucchero e analisi statistiche della produzione, del consumo, delle scorte, del commercio internazionale e dei prezzi dei prodotti del settore dello zucchero;

(b)analisi dell'andamento del mercato e dei fattori che incidono su di esso, con particolare riferimento alla partecipazione dei paesi in via di sviluppo al commercio mondiale;

(c)analisi della domanda di prodotti del settore dello zucchero, compresi gli effetti dell'utilizzo dei sostituti naturali e artificiali di qualsiasi tipo sul commercio mondiale e sul consumo dei prodotti del settore dello zucchero;

(d)esame di altre questioni approvate dal consiglio.

4. Ogni anno il consiglio esamina un progetto di programma di lavoro previsionale, corredato di stime relative al fabbisogno di risorse, elaborato dal direttore esecutivo.";

(6)l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Articolo 34

Ricerca e sviluppo

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, il consiglio può prestare assistenza alla ricerca e allo sviluppo scientifico attinenti alle economie dei prodotti del settore dello zucchero e alla diffusione dei risultati ottenuti in questo settore. A tale scopo, il consiglio può cooperare con organizzazioni internazionali e istituti di ricerca, a condizione che il consiglio non si assuma obblighi finanziari supplementari.";

(7)Il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:

"Attribuzione dei voti originariamente concordata nel 1992".