COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.3.2022
COM(2022) 100 final
2022/0070(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante le modalità d'esercizio dei diritti della Comunità ai fini dell'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione") permette a ciascuna parte di adottare determinate misure unilaterali alle condizioni ivi stabilite.
Per quanto riguarda le materie ricadenti nel trattato Euratom, la Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità") può adottare misure unilaterali nei casi e alle condizioni previsti agli articoli 718 e 719 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, senza dover prima ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie. Tali misure unilaterali riguardano la sospensione parziale o totale della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione e la sua cessazione parziale o totale.
Con la decisione relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il Consiglio ha conferito alla Commissione il potere di adottare a nome dell'Unione le misure summenzionate nelle materie ricadenti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea "fino all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure" in virtù di detto accordo.
All'atto della conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la Commissione e il Consiglio hanno formulato una dichiarazione comune in cui affermano che, fatto salvo il diritto di iniziativa conferitole dai trattati, la Commissione intende proporre l'atto legislativo specifico menzionato nella stessa dichiarazione non oltre il 31 marzo 2022.
La presente proposta legislativa onora detto impegno politico per le materie ricadenti nel trattato Euratom, ossia l'associazione del Regno Unito al programma di ricerca e formazione dell'Euratom e all'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, che è disciplinata dalla parte quinta dell'accordo sugli scambi e la cooperazione (Partecipazione ai programmi dell'Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie). Il regolamento proposto permette alla Comunità d'intervenire con tempestività ed efficacia a tutela dei propri interessi nell'attuazione e nell'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il regolamento proposto conferisce alla Commissione il potere di adottare le misure summenzionate, e di sospenderle e abrogarle secondo necessità, mediante atti di esecuzione.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Nessuna disposizione precedente disciplina il recesso di uno Stato membro dalla Comunità e successivamente il suo partenariato con essa.
Il regolamento proposto costituisce lex specialis rispetto alle altre disposizioni del diritto della Comunità per quanto disciplinino la stessa materia,
Contestualmente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stato concluso l'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Una proposta legislativa distinta disciplina, fra l'altro, l'adozione di misure unilaterali e di esecuzione nel settore dei programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Le basi giuridiche sono le disposizioni del trattato Euratom che disciplinano i settori in cui può risultare necessario adottare misure unilaterali, vale a dire gli articoli 7, 47 e 48, in combinato disposto con l'articolo 106 bis, che dichiara applicabile al trattato Euratom l'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
•Proporzionalità
Per quanto i diritti della Comunità di cui si contempla l'esercizio siano previsti nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le misure proposte si limitano a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di un loro esercizio effettivo e celere. Le condizioni che, in virtù dell'accordo medesimo, si applicano all'adozione di misure unilaterali assicurano altresì che queste si limitino a quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi specifici ivi stabiliti.
•Scelta dell'atto giuridico
La forma del regolamento è quella più adatta all'obiettivo perseguito, ossia stabilire i principi generali e le condizioni uniformi applicabili all'esercizio dei diritti di cui la Comunità dispone ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
n.a.
•Consultazioni dei portatori di interessi
L'iniziativa ha carattere procedurale e istituzionale.
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto per i motivi seguenti.
1.La Commissione non dispone di opzioni strategiche in quanto: a) la proposta struttura il modo in cui sono adottate nella Comunità misure già concordate in un accordo internazionale, senza alcun margine di variazione; b) la Commissione si è impegnata con Parlamento europeo e Consiglio a presentare una proposta di atto legislativo entro una determinata data.
2.Considerato il carattere procedurale dell'atto, non si attendono effetti identificabili direttamente.
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
Le misure adottate a norma del regolamento proposto sarebbero un atto legittimo della Comunità ai sensi della Carta dei diritti fondamentali, in quanto l'azione assolverebbe gli obblighi di fondarsi su un'adeguata base giuridica, emanare da un'autorità competente, perseguire un obiettivo legittimo, vale a dire l'esercizio dei diritti dell'Unione derivanti dai suddetti accordi, e rispettare il principio di proporzionalità.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
È previsto un riesame dell'attuazione del regolamento proposto entro cinque anni dall'entrata in vigore. Il termine è allineato a quello previsto per il riesame congiunto effettuato dalle due parti di cui all'articolo 776 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
n.a.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento proposto, vale a dire stabilire le modalità e procedure che permettano l'esercizio effettivo e tempestivo dei diritti della Comunità ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
Detti diritti possono essere esercitati ricorrendo alle misure unilaterali indicate al paragrafo 2 del medesimo articolo, con le modalità stabilite all'articolo 2 e secondo la procedura di comitato prevista all'articolo 3.
L'articolo 5 prevede che la Commissione riesamini il regolamento entro cinque anni dall'entrata in vigore per accertare se continui a rispondere allo scopo fissato.
2022/0070 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante le modalità d'esercizio dei diritti della Comunità ai fini dell'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 7, 47 e 48, in combinato disposto con l'articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,
(1)Il 29 dicembre 2020 la Commissione ha concluso, a nome della Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità"), l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"). L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si è applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021. L'accordo sugli scambi e la cooperazione contempla materie di competenza della Comunità, ossia l'associazione al programma di ricerca e formazione dell'Euratom e all'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, che è disciplinata dalla parte quinta dell'accordo medesimo (Partecipazione ai programmi dell'Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie).
(2)L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione permette a ciascuna parte di adottare misure unilaterali, in particolare per la sospensione di taluni obblighi derivanti dall'accordo stesso, nei casi specifici ivi stabiliti e fatte salve le condizioni e procedure ivi stabilite. Per quanto riguarda le materie ricadenti nel trattato Euratom, la Comunità può adottare misure unilaterali nei casi e alle condizioni previsti agli articoli 718 e 719 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali misure unilaterali riguardano la sospensione parziale o totale della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione e la sua cessazione parziale o totale.
(3)Qualora emergesse la necessità di tutelare i propri diritti ai fini dell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la Comunità dovrebbe essere in grado di attivare opportunamente e celermente gli strumenti a sua disposizione, in modo proporzionato, effettivo e flessibile, sempre associando pienamente gli Stati membri. È pertanto necessario stabilire le modalità e procedure che presiedono all'adozione di misure unilaterali nell'esercizio dei diritti della Comunità in virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
(4)Le misure unilaterali dovrebbero limitarsi a quanto strettamente necessario per conseguire lo scopo che si prefiggono, tenuto conto del danno effettivo o potenziale agli interessi della Comunità che la situazione comporta. Dovrebbero soddisfare le condizioni fissate agli articoli 718 e 719 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
(5)Le modalità e procedure stabilite nel presente regolamento dovrebbero costituire lex specialis rispetto alle disposizioni del diritto della Comunità che disciplinano la stessa materia.
(6)Per accertare se il presente regolamento continui a rispondere allo scopo fissato, la Commissione dovrebbe riesaminarne ambito di applicazione e attuazione entro cinque anni dall'entrata in vigore e riferire al Consiglio e al Parlamento europeo le conclusioni tratte dal riesame.
(7)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, in particolare l'esercizio celere, effettivo e flessibile dei corrispondenti diritti della Comunità previsti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di misure unilaterali e per la relativa attuazione secondo quanto necessario ai fini dell'ordinamento giuridico interno della Comunità. Le competenze dovrebbero estendersi alla modifica, sospensione o abrogazione delle misure adottate. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Poiché le misure previste comportano l'adozione di atti di portata generale, è opportuno adottarle secondo la procedura d'esame. La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili laddove, in casi debitamente giustificati, motivi imperativi di urgenza lo richiedano ai fini di un'adeguata tutela degli interessi della Comunità.
(8)Il Parlamento europeo è stato consultato a titolo facoltativo e ha espresso un parere,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito d'applicazione
1.Il presente regolamento stabilisce le modalità e procedure che permettono l'esercizio effettivo e tempestivo dei diritti della Comunità ai fini dell'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione").
2.Il presente regolamento si applica alle seguenti misure adottate dalla Comunità in virtù degli articoli 718 e 719 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione:
(a)la sospensione dell'applicazione del protocollo I dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in relazione a uno o più programmi o attività della Comunità o, in via eccezionale, a parti di essi;
(b)la cessazione dell'applicazione del protocollo I dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in relazione a uno o più programmi o attività della Comunità o, in via eccezionale, a parti di essi.
Articolo 2
Esercizio dei diritti della Comunità
1.Fatte salve le disposizioni del diritto della Comunità adottate in virtù degli articoli 7, 47 e 48 del trattato Euratom, è conferito alla Commissione il potere di adottare le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e di attuarle, mediante atti di esecuzione.
2.È conferito alla Commissione il potere di modificare o abrogare le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), mediante atti di esecuzione.
3.Qualora uno o più Stati membri nutrano particolare preoccupazione per una modifica significativa delle condizioni di cui all'articolo 718, paragrafo 1, lettere da a) a c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, possono chiedere alla Commissione di sospendere la partecipazione del Regno Unito al programma o ai programmi della Comunità interessati, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.
4.Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
5.Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
Articolo 3
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato "Regno Unito". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Articolo 4
Riesame
Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente