Bruxelles, 3.2.2022

COM(2022) 55 final

2022/0030(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Conformemente alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen 1 , i cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti in uno Stato membro possono spostarsi liberamente nei territori degli altri Stati membri purché soddisfino talune condizioni. La politica sviluppata dall'Unione per garantire che non vi siano controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere va quindi a beneficio non solo dei cittadini dell'Unione ma anche dei cittadini di paesi terzi che hanno il diritto di spostarsi nell'UE. Tuttavia, alcune delle restrizioni adottate dagli Stati membri per contenere la diffusione del coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 ("SARS-CoV-2"), che provoca la malattia da coronavirus 2019 ("COVID-19"), hanno avuto ripercussioni sull'esercizio di tale diritto. Tali misure spesso sono consistite in restrizioni all'ingresso o in altri requisiti specifici applicabili ai viaggiatori transfrontalieri, come l'obbligo di quarantena o di autoisolamento o di sottoporsi a un test per l'infezione da SARS-CoV-2 prima e/o dopo l'arrivo.

Per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, il 14 giugno 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2021/953 2 , basato sull'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che istituisce il quadro del certificato COVID digitale dell'UE per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione. Il regolamento (UE) 2021/953 facilita la libera circolazione fornendo ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari, che possono essere cittadini di paesi terzi, certificati interoperabili e reciprocamente accettati relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 che tali persone possono utilizzare quando viaggiano. Nel momento in cui gli Stati membri eliminano certe restrizioni alla libera circolazione per le persone in possesso di prove riguardanti la vaccinazione, i test o la guarigione, il certificato COVID digitale dell'UE aiuta i cittadini a beneficiare di tali esenzioni.

Lo stesso giorno il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2021/954 3 , basato sull'articolo 77 TFUE, per agevolare gli spostamenti all'interno dello spazio Schengen durante la pandemia di COVID-19, estendendo il quadro del certificato COVID digitale dell'UE ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio di uno Stato membro e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'UE.

Inoltre, il sistema del certificato COVID digitale dell'UE si è dimostrato l'unico sistema funzionante di certificato COVID-19 operativo a livello internazionale su larga scala. Di conseguenza, il certificato COVID digitale dell'UE ha acquisito crescente importanza a livello mondiale e ha contribuito ad affrontare la pandemia a livello internazionale, agevolando viaggi internazionali sicuri e la ripresa internazionale. Entro il 31 gennaio 2022 i tre paesi dello Spazio economico europeo non appartenenti all'UE 4 , la Svizzera 5 e altri 29 paesi terzi e territori 6 saranno collegati al sistema del certificato COVID digitale dell'UE, e si prevede che in futuro altri vi aderiranno. Il sistema del certificato COVID digitale dell'UE è stato riconosciuto come una delle soluzioni digitali chiave per ripristinare la mobilità internazionale 7 e l'Associazione internazionale del trasporto aereo ha esortato i paesi ad adottare con urgenza tale certificato come norma globale 8 . La Commissione continuerà ad adoperarsi per sostenere i paesi terzi interessati a sviluppare sistemi di certificato COVID-19 interoperabili, ad esempio offrendo soluzioni di riferimento "open source" aggiuntive che consentano la conversione dei certificati dei paesi terzi in un formato interoperabile con il certificato COVID digitale dell'UE, giacché è possibile anche collegare i paesi terzi i cui certificati sono resi interoperabili mediante conversione 9 .

Dalla sua adozione, il certificato COVID digitale dell'UE è stato introdotto con successo in tutta l'Unione: entro la fine del 2021 sono stati rilasciati oltre un miliardo di certificati. Il certificato COVID digitale dell'UE è pertanto uno strumento ampiamente disponibile e considerato affidabile per agevolare non solo la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, ma anche i viaggi all'interno dell'UE durante la pandemia di COVID-19 da parte delle categorie di cittadini di paesi terzi di cui sopra.

Dall'adozione dei regolamenti (UE) 2021/953 e (UE) 2021/954 la situazione epidemiologica relativa alla pandemia di COVID-19 è evoluta considerevolmente. Da un lato, la vaccinazione, comprese le dosi di richiamo, è aumentata in tutto il mondo.

Dall'altro, la diffusione, nella seconda metà del 2021, della variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione denominata Delta ha provocato un aumento significativo del numero di infezioni, ricoveri ospedalieri e decessi, costringendo gli Stati membri ad adottare rigorose misure di sanità pubblica per proteggere la capacità del proprio sistema sanitario. All'inizio del 2022 la variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione denominata Omicron ha causato un forte aumento del numero di casi di COVID-19, sostituendo rapidamente la variante "Delta" e raggiungendo un'intensità senza precedenti di trasmissione comunitaria in tutta l'Unione e oltre.

Attualmente non si può prevedere l'impatto di un possibile aumento delle infezioni nella seconda metà del 2022. Non si può nemmeno escludere la possibilità di un peggioramento della situazione pandemica a causa dell'emergere di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione.

Alla luce di quanto precede, non si può escludere che gli Stati membri continuino a richiedere ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio di uno Stato membro e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'UE, di presentare prove di vaccinazione, test o guarigione in relazione alla COVID-19 oltre il 30 giugno 2022, data di scadenza dei regolamenti (UE) 2021/953 e (UE) 2021/954. È quindi importante garantire la possibilità di utilizzare il certificato COVID digitale dell'UE oltre tale data.

Nel contempo, dato che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, compreso l'obbligo di presentare il certificato COVID digitale dell'UE, dovrebbero essere revocate non appena la situazione epidemiologica lo consenta, la Commissione, nella modifica del regolamento (UE) 2021/954, propone di mantenere i riferimenti esistenti al regolamento (UE) 2021/953 e di introdurre un riferimento dinamico allo stesso regolamento per quanto riguarda la durata del regolamento (UE) 2021/954.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta lascia impregiudicate le norme Schengen per quanto riguarda le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. Il regolamento proposto non dovrebbe in alcun modo essere inteso come un incentivo o una facilitazione del ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne, che devono restare una misura di extrema ratio soggetta alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 ("codice frontiere Schengen").  10

Nella proposta di raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione 11 , la Commissione ha proposto di stabilire un chiaro collegamento tra la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio e il certificato COVID digitale dell'UE, in modo da assistere le autorità degli Stati membri nella verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati rilasciati dai paesi terzi.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta fa parte del pacchetto di misure adottate dall'UE in risposta alla pandemia di COVID-19. Si basa, in particolare, sui lavori svolti dal comitato per la sicurezza sanitaria, dalla rete di assistenza sanitaria online e dal comitato per il certificato COVID digitale dell'UE.

La presente proposta integra la proposta COM(2022) 50 final, volta a prorogare la durata di applicazione del regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19.

La presente proposta rispetta inoltre pienamente le competenze degli Stati membri nella definizione della loro politica sanitaria (articolo 168 TFUE).

La presente proposta è coerente con la politica dell'Unione in materia di immigrazione dei cittadini dei paesi terzi.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera c), TFUE, l'Unione stabilisce le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nell'UE possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo. Si applica la procedura legislativa ordinaria.

La proposta modificherebbe il regolamento (UE) 2021/954, anch'esso basato sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera c), TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli obiettivi della presente proposta, vale a dire prorogare l'applicazione del regolamento (UE) 2021/954, non possono essere conseguiti dagli Stati membri in maniera indipendente. È quindi necessaria un'azione a livello dell'Unione.

In mancanza di azione a livello dell'Unione il regolamento (UE) 2021/954 cesserebbe di applicarsi e, di conseguenza, i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio di uno Stato membro dell'UE/del SEE che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'UE non potrebbero più richiedere e infine utilizzare certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19.

Proporzionalità

L'azione dell'UE può presentare un notevole valore aggiunto nell'affrontare le sfide sopra individuate ed è l'unico modo per conseguire e mantenere un quadro unico, razionale e accettato di certificato COVID-19.

L'adozione di misure unilaterali o non coordinate riguardanti i certificati sanitari COVID-19 può dar luogo a misure che limitano le possibilità di spostamento dei cittadini di paesi terzi aventi il diritto di viaggiare all'interno dell'Unione.

La modifica proposta dovrebbe applicarsi in linea con il regolamento (UE) 2021/953, come modificato dalla proposta COM(2022) 50 final, e di conseguenza consente di prorogare l'uso del certificato COVID digitale dell'UE per un periodo di tempo limitato per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nell'Unione e che sono autorizzati a spostarsi al suo interno.

Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento garantisce l'attuazione diretta, immediata e comune del diritto dell'UE in tutti gli Stati membri.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La proposta tiene conto delle discussioni tenutesi regolarmente con le autorità degli Stati membri in diverse sedi.

Assunzione e uso di perizie

La proposta si basa sulle informazioni e valutazioni epidemiologiche fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), sulla valutazione della sicurezza, dell'efficacia e della qualità dei vaccini anti COVID-19 effettuata dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), sugli scambi tecnici che si svolgono in seno al comitato per la sicurezza sanitaria, al suo gruppo di lavoro tecnico sui test diagnostici COVID-19 e alla rete di assistenza sanitaria online, nonché sulle pertinenti prove scientifiche disponibili.

Valutazione d'impatto

Data l'urgenza, la Commissione non ha effettuato una valutazione d'impatto.

Diritti fondamentali

La presente proposta comporta il trattamento di dati personali, compresi dati sanitari. Incide inoltre potenzialmente sui diritti fondamentali delle persone, in particolare sul diritto al rispetto della vita privata sancito all'articolo 7 della Carta e sul diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito all'articolo 8. Il trattamento di dati personali delle persone fisiche, compresi la raccolta e l'uso di dati personali e l'accesso ai medesimi, incide sul diritto al rispetto della vita privata e sul diritto alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti dalla Carta. Il pregiudizio arrecato a questi diritti fondamentali dev'essere giustificato.

Per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, compresa la sicurezza dei dati, continua ad applicarsi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 . Non è prevista alcuna deroga al regime di protezione dei dati dell'Unione, e gli Stati membri dovranno applicare norme chiare, condizioni chiare e solide garanzie in linea con le norme in materia di protezione dei dati personali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il finanziamento delle azioni a sostegno della presente iniziativa sarà coperto dalla scheda finanziaria legislativa presentata unitamente alla proposta COM(2022) 50 final.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 della proposta modifica la durata del regolamento (UE) 2021/954.

L'articolo 2 prevede un'entrata in vigore rapida del regolamento.

2022/0030 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)In virtù dell'acquis di Schengen, i cittadini di paesi terzi residenti legalmente nell'Unione e i cittadini di paesi terzi che sono entrati legalmente nel territorio di uno Stato membro possono circolare liberamente nei territori di tutti gli altri Stati membri per 90 giorni su un periodo di 180 giorni 13 .

(2)Il 14 giugno 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2021/953 che istituisce il certificato COVID digitale dell'UE 14 . Tale regolamento stabilisce un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 per agevolare la libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei loro familiari durante la pandemia di COVID-19. Il regolamento (UE) 2021/953 è accompagnato dal regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 , che estende il quadro del certificato COVID digitale dell'UE ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio di uno Stato membro e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione.

(3)I regolamenti (UE) 2021/953 e (UE) 2021/954 giungono a scadenza il 30 giugno 2022. Tuttavia la pandemia è ancora in corso e la recente insorgenza della variante che desta preoccupazione denominata Omicron continua ad avere un impatto negativo sugli spostamenti all'interno dell'Unione. Di conseguenza il certificato COVID digitale dell'UE rimane pertinente ed è necessario consentirne l'uso continuativo.

(4)L'applicazione del regolamento (UE) 2021/953 deve essere prorogata di 12 mesi. Poiché l'obiettivo del regolamento (UE) 2021/954 è estendere l'applicazione del regolamento (UE) 2021/953 a determinate categorie di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nell'Unione, la durata della sua applicazione dovrebbe essere direttamente collegata a quella del regolamento (UE) 2021/953. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/954.

(5)Il presente regolamento non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni di viaggio in risposta alla pandemia. Inoltre qualsiasi esigenza di verifica dei certificati istituiti dal regolamento (UE) 2021/953 non dovrebbe essere considerata tale da giustificare il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne. I controlli alle frontiere interne dovrebbero restare una misura di extrema ratio, soggetta alle specifiche norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen).

(6)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(7)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 16 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Al fine di consentire agli Stati membri di accettare, alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2021/953, i certificati COVID-19 rilasciati dall'Irlanda ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel suo territorio per agevolare gli spostamenti all'interno dei territori degli Stati membri, l'Irlanda dovrebbe rilasciare a tali cittadini di paesi terzi certificati COVID-19 che soddisfino i requisiti del quadro di fiducia del certificato COVID digitale dell'UE. L'Irlanda e gli altri Stati membri dovrebbero accettare i certificati COVID-19 rilasciati ai cittadini di paesi terzi contemplati dal presente regolamento su base reciproca.

(8)Per quanto riguarda la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

(9)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 17 .

(10)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 18 .

(11)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE 19 .

(12)Tenuto conto dell'urgenza determinata dalla pandemia di COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(13)Il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati in conformità all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 e hanno emesso un parere il […],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/954 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2021 e per tutta la durata di applicazione del regolamento (UE) 2021/953."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)     GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19 .
(2)    Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).
(4)    Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
(5)    I cittadini dell'Unione e i cittadini svizzeri godono di diritti reciproci di ingresso e di soggiorno basati sull'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6).
(6)     https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_it#recognition-of-covid-certificates-from-third-non-eu-countries  
(7)     https://wttc.org/News-Article/WTTC-identifies-digital-solutions-for-governments-worldwide-to-significantly-restore-international-mobility  
(8)     https://www.iata.org/en/pressroom/2021-releases/2021-08-26-01/  
(9)    Mediante un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
(10)    Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(11)    COM(2021) 754 final.
(12)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(13)    Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(14)    Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).
(15)    Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).
(16)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(17)    Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(18)    Decisione del Consiglio 2008/146/CE, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(19)    Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(20)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).