Bruxelles, 8.2.2022

COM(2022) 47 final

2022/0033(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune "Chip"

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente relazione accompagna la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa. 

Tale proposta integra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori ("normativa sui chip") 1 attuando la maggior parte delle azioni previste nell'ambito dell'iniziativa "Chip per l'Europa", istituita a norma della proposta di normativa sui chip.

La proposta tiene fede all'impegno politico della presidente von der Leyen, la quale nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2021 ha annunciato che lo scopo è creare insieme un ecosistema europeo dei chip che sia all'avanguardia, inclusa la produzione 2 . La visione strategica alla base della proposta di normativa sui chip per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori è esposta nella comunicazione che accompagna la proposta 3 .

Per realizzare questa visione, la strategia europea sui chip si articola intorno a cinque obiettivi strategici:

·l'Europa dovrebbe rafforzare la sua leadership nel campo della ricerca e della tecnologia;

·l'Europa dovrebbe costruire e rafforzare la propria capacità di innovazione nella progettazione, nella fabbricazione e nell'imballaggio di chip avanzati e nella loro trasformazione in prodotti commerciali;

·l'Europa dovrebbe istituire un quadro adeguato per aumentare considerevolmente la sua capacità produttiva entro il 2030;

·l'Europa dovrebbe far fronte alla grave carenza di competenze, attrarre nuovi talenti e sostenere il profilarsi di una forza lavoro qualificata;

·l'Europa dovrebbe acquisire una conoscenza approfondita delle catene di approvvigionamento mondiali dei semiconduttori.

Lo scopo della proposta di normativa sui chip è conseguire l'obiettivo strategico di aumentare la resilienza dell'ecosistema europeo dei semiconduttori e la relativa quota di mercato mondiale. Essa mira inoltre ad agevolare la rapida acquisizione di nuovi chip da parte dell'industria europea e ad aumentarne la competitività. A tal fine, l'Europa deve attrarre investimenti in impianti di produzione innovativi e disporre di una forza lavoro qualificata, ma deve anche essere in grado di progettare e produrre i chip più avanzati che definiranno i mercati di domani, tramite lo sviluppo di capacità e la possibilità di collaudare e realizzare prototipi di progetti innovativi mediante linee pilota nell'ambito di una stretta collaborazione con i suoi settori industriali verticali. Questi sono passi necessari, ma non sufficienti se l'Europa non dispone della capacità analitica per aumentare la trasparenza della catena del valore e non è in grado di avvalersi di una maggiore capacità di servire l'interesse comune del mercato unico in caso di crisi. Non si tratta di diventare autosufficienti, un obiettivo che sarebbe irraggiungibile, ma di rinvigorire i punti di forza dell'Unione e collaborare con i paesi terzi in una catena di approvvigionamento in cui le interdipendenze rimarranno solide.

Nell'ottica di conseguire tali scopi, uno degli obiettivi della proposta di normativa sui chip è istituire l'iniziativa "Chip per l'Europa" (in appresso "l'iniziativa"), volta a sostenere lo sviluppo di capacità su larga scala attraverso investimenti in infrastrutture di ricerca, sviluppo e innovazione transfrontaliere e liberamente accessibili, realizzate nell'Unione per consentire lo sviluppo di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione che rafforzino le potenzialità avanzate di progettazione, integrazione dei sistemi e produzione di chip nell'UE, riservando tra l'altro particolare attenzione a start-up e scale-up.

In particolare, l'iniziativa creerà una piattaforma di progettazione virtuale, accessibile a condizioni aperte, non discriminatorie e trasparenti, per rafforzare la capacità di progettazione dell'Europa. La piattaforma incentiverà un'ampia cooperazione tra le comunità di utenti e le società di progettazione, i soggetti che operano nel campo della proprietà intellettuale e i fornitori di strumenti, i progettisti e le organizzazioni di ricerca e tecnologia (ORT), e integrerà i nuovi impianti di progettazione e quelli già esistenti con biblioteche estese e strumenti di automazione della progettazione elettronica 4 .

L'iniziativa sosterrà linee pilota che forniscono a terzi, a condizioni aperte, trasparenti e non discriminatorie, i mezzi per collaudare, convalidare e sviluppare ulteriormente i progetti di prodotti. Lo sviluppo di nuove linee pilota preparerà alla prossima generazione di potenzialità produttive e alla loro convalida.

L'iniziativa creerà inoltre capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per i chip quantistici, ad esempio sotto forma di biblioteche di progettazione per chip quantistici, linee pilota e impianti di prova e sperimentazione.

Essa sosterrà una rete di centri di competenza in tutta Europa che fornirà consulenza ai portatori di interessi, tra cui le piccole e medie imprese utenti finali, le start-up e i settori verticali, e ne migliorerà le competenze. I centri di competenza agevoleranno l'accesso aperto, trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture di progettazione e alle linee pilota e il loro uso efficace. Diventeranno poli di attrazione per l'innovazione e per nuovi talenti altamente qualificati, anche attraverso la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori.

Le azioni nell'ambito dell'iniziativa saranno attuate principalmente mediante l'impresa comune "Chip", ossia l'attuale impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" modificata e rinominata 5 . L'impresa comune fornisce attualmente un ampio sostegno alla ricerca condotta a livello industriale, allo sviluppo tecnologico e all'innovazione nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici, delle relative tecnologie software e dei sistemi. Tali attività entreranno a far parte dell'iniziativa.

Scopo della presente proposta è modificare le disposizioni giuridiche del regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per far sì che l'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" sia in condizione di assolvere i suoi nuovi compiti correlati all'iniziativa. Con la presente proposta, l'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" viene inoltre rinominata impresa comune "Chip".

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'impresa comune "Chip" riunirà le risorse dell'Unione, compresi Orizzonte Europa e il programma Europa digitale, degli Stati membri e dei paesi terzi associati a programmi dell'Unione esistenti, nonché risorse provenienti dal settore privato.

La proposta definisce le azioni nell'ambito dell'iniziativa "Chip per l'Europa" che sono attuate attraverso l'impresa comune "Chip". La proposta integra il programma Europa digitale 6 , che sostiene lo sviluppo di capacità digitali in settori digitali chiave in cui la tecnologia dei semiconduttori è alla base dei miglioramenti nelle prestazioni, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza, nonché lo sviluppo delle competenze e la diffusione dei poli dell'innovazione digitale. La proposta sostiene lo sviluppo di capacità per rafforzare le potenzialità avanzate di ricerca, progettazione, produzione e integrazione dei sistemi nelle tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione. Il programma Europa digitale contribuisce all'impresa comune "Chip" attraverso un nuovo sesto obiettivo specifico, il cui fulcro tematico saranno le tecnologie dei semiconduttori.

L'impresa comune "Chip" si basa inoltre su Orizzonte Europa 7 , integrandolo. Il programma sostiene la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione condotti a livello accademico nel settore dei semiconduttori. L'impresa comune "Chip" si concentrerà sul sostegno agli investimenti in infrastrutture di ricerca, sviluppo e innovazione transfrontaliere e liberamente accessibili, realizzate nell'Unione per consentire lo sviluppo delle tecnologie dei semiconduttori in tutta Europa. Le nuove tecnologie dei semiconduttori nate da azioni di ricerca e innovazione sostenute da Orizzonte Europa possono essere progressivamente adottate e utilizzate dalle attività di sviluppo delle capacità sostenute dall'impresa comune "Chip". Le capacità tecnologiche dell'impresa comune "Chip" saranno invece messe a disposizione della comunità della ricerca e dell'innovazione, anche per le azioni sostenute attraverso Orizzonte Europa.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono in linea con alcune delle principali politiche dell'Unione, come il Green Deal 8 . L'applicazione delle tecnologie dei semiconduttori, ad esempio all'elettronica di potenza e alle tecnologie digitali in generale, è un potente strumento per favorire la transizione verso la sostenibilità e può generare nuovi prodotti e nuove modalità di lavoro più efficienti ed efficaci che contribuiscono agli obiettivi del Green Deal.

Le perturbazioni dell'approvvigionamento di semiconduttori e le dipendenze da altre regioni possono rallentare la transizione verso la sostenibilità dei settori europei che si avvalgono di soluzioni digitali. Per affrontare tali perturbazioni e dipendenze, la proposta rafforza la leadership dell'Europa in materia di tecnologia e innovazione nel settore dei semiconduttori.

Le tecnologie digitali hanno una propria impronta ambientale, anche alla luce del loro significativo consumo di energia. Il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è responsabile di una percentuale compresa tra il 5 e il 9 % del consumo totale di energia elettrica a livello mondiale e di oltre il 2 % di tutte le emissioni 9 . Nel 2018 era da attribuire ai soli centri dati il 2,7 % della domanda di energia elettrica nell'UE; se lo sviluppo proseguirà sulla traiettoria attuale, tale dato raggiungerà il 3,21 % entro il 2030 10 . Questo consumo di energia deve essere ridotto. La proposta, in particolare per mezzo degli impianti di progettazione e delle linee pilota che essa sostiene, condurrà alla progettazione, alla sperimentazione e alla convalida di nuovi processori a bassa potenza. I processori sono i componenti fondamentali dei server che gestiscono il carico di lavoro computazionale nei centri dati. I centri dati di più vaste dimensioni contengono milioni di server di questo tipo e i miglioramenti in termini di consumo energetico dei processori possono avere una notevole influenza sul consumo energetico complessivo di un centro dati. Tali chip a bassa impronta energetica contribuiscono anche a conferire all'UE il ruolo di leader delle tecnologie digitali sostenibili.

La proposta contribuisce agli obiettivi di alcune parti del pacchetto "Pronti per il 55 %" incentrate sulla promozione di veicoli e carburanti più puliti in modo tecnologicamente neutro 11 . La revisione dei livelli di prestazione delle norme sulle emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei furgoni nuovi punta a ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di questo tipo di veicoli, delineando un percorso chiaro e realistico verso una mobilità a emissioni zero. La domanda di veicoli a emissioni zero, come i veicoli a ricarica elettrica, da parte dei consumatori è già in aumento 12 . Nei veicoli a ricarica elettrica il contenuto di semiconduttori per veicolo è generalmente più del doppio rispetto alle autovetture con motore a combustione interna 13 . Le tecnologie avanzate di imballaggio sono sempre più importanti per far fronte alle crescenti esigenze di energia e di efficienza energetica dei veicoli elettrici. Ne consegue che gli obiettivi della proposta sono coerenti con gli obiettivi del pacchetto "Pronti per il 55 %".

Con l'aumento della digitalizzazione e dell'elettrificazione, i chip efficienti sotto il profilo energetico offrono un contributo anche per altre politiche, ad esempio quelle in materia di fabbricazione industriale, trasporti ed energia, come l'imminente piano d'azione per la digitalizzazione del settore energetico 14 . Secondo le previsioni la domanda di tecnologie dei semiconduttori raddoppierà nell'arco di un decennio. I chip incorporati nei robot e nelle macchine utensili, nei settori industriale, energetico e agricolo, ma anche nei veicoli da trasporto e in altri dispositivi, aumentano costantemente. Data la crescente penetrazione delle energie rinnovabili nel sistema elettrico e alla luce della transizione verso la mobilità elettrica, si prevede un incremento della domanda di semiconduttori nel settore dell'elettronica di potenza. Attraverso l'uso intelligente dei chip e di altre tecnologie digitali e la produzione di chip più efficienti sotto il profilo energetico, la proposta è coerente con diverse strategie settoriali e vi contribuisce.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il presente regolamento modificherà il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che ha istituito nove partenariati europei istituzionalizzati sulla base dell'articolo 187 TFUE, a norma del quale l'UE può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione. Pertanto anche il presente regolamento di modifica si baserà sull'articolo 187 TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma del TFUE, la ricerca è una competenza condivisa tra l'UE e i suoi Stati membri. L'articolo 4, paragrafo 3, precisa che, nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione può condurre azioni specifiche, comprese la definizione e l'attuazione di programmi, senza per questo pregiudicare la libertà degli Stati membri di intervenire negli stessi settori.

Il regolamento proposto modifica le disposizioni del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio applicabili a una delle nove imprese comuni da esso istituite, l'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali", che con il presente regolamento è rinominata impresa comune "Chip". L'impresa comune "Chip" si concentra su settori in cui l'azione a livello dell'UE costituisce un comprovato valore aggiunto in ragione dell'entità, della velocità e della portata degli sforzi necessari affinché l'Unione realizzi gli obiettivi a lungo termine sanciti dal trattato e consegua risultati in relazione alle sue priorità e ai suoi impegni strategici. L'iniziativa proposta dovrebbe inoltre integrare e rafforzare le attività nazionali e subnazionali nello stesso settore. Ciascun partenariato europeo, inclusa l'impresa comune "Chip", si basa su un'agenda strategica di ricerca e innovazione a lungo termine ed è adatto per affrontare complesse sfide transfrontaliere.

In particolare, l'impresa comune "Chip" si prefigge di:

·rafforzare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra i principali soggetti del sistema europeo di ricerca e innovazione, comprese la collaborazione interdisciplinare e intersettoriale e la migliore integrazione delle catene del valore e degli ecosistemi;

·garantire l'allineamento e l'integrazione tra le strategie, i programmi e gli investimenti europei, nazionali/regionali e industriali in materia di ricerca e innovazione e le indicazioni concordate;

·generare una massa critica di investimenti a favore delle priorità comuni e aumentare gli investimenti privati nella ricerca e nell'innovazione;

·ridurre i rischi e le incertezze per l'industria correlati agli investimenti nelle attività di ricerca e innovazione e nelle nuove tecnologie/soluzioni attraverso la condivisione dei rischi e la garanzia della prevedibilità degli investimenti.

Le azioni adottate a livello nazionale o dall'industria non sono in grado di garantire, da sole, un sostegno a favore della ricerca e dell'innovazione che abbia la dimensione, la velocità e la portata necessarie affinché l'Unione realizzi gli obiettivi a lungo termine sanciti dal trattato, consegua risultati in relazione alle sue priorità strategiche (compresi gli obiettivi climatici ed energetici stabiliti nell'accordo di Parigi e nel Green Deal europeo), contribuisca a far fronte a sfide di portata mondiale e raggiunga gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).

Proporzionalità

Il principio di proporzionalità sta alla base dell'intero approccio che ha portato all'elaborazione dell'attuale proposta di modifica del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio per quanto riguarda l'impresa comune "Chip". Data la maggiore attenzione prestata alla necessità di razionalizzare politiche dell'UE fondamentali e garantire che esercitino effetti misurabili e significativi, l'impresa comune "Chip" dimostra il proprio valore aggiunto in particolare conseguendo con efficienza ed efficacia obiettivi che non potrebbero essere raggiunti in maniera più efficace attraverso strumenti più semplici, compresi l'approccio di base dei tradizionali inviti a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa o del programma Europa digitale o forme più semplici di partenariato quali i "partenariati co-programmati".

Nella proposta di regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, la proporzionalità dell'impresa comune "Chip" è stata valutata sulla base dell'approccio a due fasi seguente:

1)giustificazione del ricorso a un approccio di partenariato in un dato settore (comprese considerazioni in materia di addizionalità, direzionalità e legame con le priorità strategiche) in luogo di altre forme di intervento disponibili nell'ambito di Orizzonte Europa o del programma Europa digitale;

2)se l'approccio di partenariato è ritenuto adeguato, considerazioni in materia di proporzionalità orientano la valutazione riguardo al tipo di partenariato (co-programmato, cofinanziato o istituzionalizzato) che sarebbe più efficace per conseguire gli obiettivi previsti.

La proposta di modifica del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio aggiunge un ulteriore elemento:

3)data la relazione tra la portata degli obiettivi dell'iniziativa "Chip per l'Europa" e la portata degli obiettivi dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" (ora impresa comune "Chip"), si ritiene opportuno affidare all'impresa comune, che esiste già, il compito di attuare alcune attività correlate all'iniziativa "Chip per l'Europa".

Scelta dell'atto giuridico

Scopo della presente proposta è modificare un'impresa comune esistente, che è stata istituita dal regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio e si basa sull'articolo 187 TFUE. Per questo tipo di struttura, l'articolo 188, primo comma, TFUE richiede l'adozione di un regolamento del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Nel suo discorso al Forum economico mondiale del gennaio 2022, la presidente von der Leyen ha affermato: "proporremo la nostra normativa europea sui chip all'inizio di febbraio " e "non c'è tempo da perdere" 15 . Le principali economie sono desiderose di assicurarsi l'approvvigionamento dei chip più avanzati perché ciò condiziona sempre di più la loro capacità di agire (sul piano economico, industriale, militare) e orienta la trasformazione digitale. Tali economie stanno già effettuando massicci investimenti e adottando misure di sostegno per innovare e rafforzare le loro capacità produttive o prevedono di farlo a breve 16 . Vi sono segnali che indicano che le imprese e le ORT dell'UE potrebbero essere tentate di spostarsi in altre regioni. Gli operatori internazionali hanno meno probabilità di ampliare gli impianti di produzione esistenti o di crearne di nuovi nell'UE in assenza di assoluta chiarezza in merito, tra l'altro, alle condizioni di investimento, alle possibilità di sostegno pubblico e agli investimenti pubblici in competenze, infrastrutture e attività avanzate di ricerca e sviluppo.

Data l'urgente necessità di agire, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto e non è stata prevista alcuna consultazione pubblica online. L'analisi e tutti i documenti giustificativi saranno illustrati in un documento di lavoro dei servizi della Commissione che sarà pubblicato al più tardi entro tre mesi dalla pubblicazione della proposta di normativa sui chip.

I seminari ad hoc condotti con i portatori di interessi del settore su temi specifici connessi all'iniziativa hanno comunque evidenziato la necessità di prendere in considerazione impianti per le tecnologie future, quali la fotonica, l'informatica neuromorfica e le tecnologie quantistiche, come pure nuovi materiali 17 . In occasione di tali seminari è stata inoltre sottolineata la necessità di prendere in debita considerazione architetture con serie di istruzioni alternative, come l'architettura RISC-V.

Nell'estate del 2021, nel contesto dell'impresa comune ECSEL (che ha preceduto l'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali") si sono inoltre tenute riunioni con i rappresentanti dell'industria e le autorità pubbliche, durante le quali sono stati discussi gli obiettivi della "Bussola per il digitale", l'aggiornamento della strategia industriale, l'alleanza industriale e la normativa europea sui chip.

Nel 2021 si sono tenute riunioni periodiche mensili con gli Stati membri per preparare il secondo importante progetto di comune interesse europeo previsto in materia di microelettronica. Tali riunioni hanno prodotto contribuiti per la definizione e la valutazione degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE di cui al regolamento proposto, e per la definizione di strutture specifiche nell'ambito del regolamento.

Il 10 gennaio 2022 si è tenuta una riunione con gli amministratori delegati che rappresentano i principali portatori di interessi dell'ecosistema europeo dei semiconduttori. I punti principali emersi da tale riunione che sono pertinenti per la presente proposta riguardano la necessità di: sfruttare i punti di forza europei, ad esempio R&S e fabbricazione di apparecchiature; fornire un chiaro sostegno alle linee pilota e alle infrastrutture di progettazione; garantire parità di condizioni a livello mondiale 18 .

Si sono inoltre tenute numerose riunioni con i rappresentanti degli amministratori delegati sulla necessità di rafforzare il settore europeo, a seguito degli incontri del commissario Breton con gli amministratori delegati dei principali operatori nel settore dei semiconduttori e le ORT. Tali riunioni hanno prodotto contributi per quanto riguarda in particolare le attività di ricerca e innovazione e le attività di sviluppo delle capacità da attuare nell'ambito dell'impresa comune "Chip".

Il Forum europeo sui componenti e i sistemi elettronici (EFECS), che nel novembre 2021 ha riunito oltre 500 partecipanti, ha costituito un'ampia piattaforma di discussione sulle esigenze del settore industriale. Altri contributi sono stati forniti in occasione di riunioni con le associazioni di categoria e i loro membri, quali SEMI, ESIA e il programma Europa digitale.

Inoltre i contatti duraturi e regolari con i portatori di interessi del settore, gli Stati membri, le associazioni di categoria e le associazioni di utenti hanno consentito di raccogliere una quantità soddisfacente di informazioni e riscontri pertinenti per la proposta.

Dalla fine del 2019 sono state pubblicate numerose relazioni sul settore dei semiconduttori nelle quali si descrivono tendenze e si forniscono fatti e cifre, e che hanno fornito la base per la proposta 19 .

Valutazione d'impatto

La presente proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto formale. Considerata l'urgenza illustrata sopra, una valutazione d'impatto non avrebbe potuto essere realizzata nei tempi disponibili prima dell'adozione della proposta.

Diritti fondamentali

L'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") stabilisce la libertà d'impresa. Le misure di cui alla presente proposta creano capacità di innovazione e promuovono la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori, il che può rafforzare la libertà d'impresa conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'iniziativa "Chip per l'Europa" riceverà un sostegno dal bilancio dell'UE per un importo massimo totale di 3,3 miliardi di EUR, di cui 1,65 miliardi a titolo del programma Orizzonte Europa e 1,65 miliardi a titolo del programma Europa digitale. Di questo importo totale, 2,875 miliardi di EUR saranno utilizzati tramite l'impresa comune "Chip".

Ulteriori dettagli sono contenuti nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta di normativa sui chip.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'impresa comune "Chip" sarà monitorata e valutata conformemente agli articoli 50 e 52 e all'allegato III del regolamento Orizzonte Europa. Le valutazioni intermedie ed ex post riceveranno il sostegno di contraenti esterni e confluiranno nelle valutazioni globali di Orizzonte Europa. Conformemente ai criteri stabiliti per i partenariati europei, le valutazioni esamineranno le modalità di intervento strategico più efficaci per ciascuna azione futura, nonché l'eventuale rinnovo del partenariato nel quadro complessivo dei partenariati europei. In mancanza di rinnovo verranno elaborate opportune misure atte a garantire la graduale soppressione dei finanziamenti del programma quadro, nel rispetto delle condizioni e delle tempistiche concordate con i partner del partenariato.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

I partenariati europei istituzionalizzati, compresa l'impresa comune "Chip", sono concepiti per aumentare la coerenza e massimizzare l'impatto in un panorama della ricerca e dell'innovazione in evoluzione.

La modifica del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio è necessaria per consentire all'impresa comune "Chip" di attuare l'iniziativa "Chip per l'Europa" istituita dal regolamento (UE) [...] che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip). A tal fine è necessario apportare al regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio le modifiche proposte seguenti.

1)Modifiche della parte prima del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, recante disposizioni comuni

Articolo 2 (Definizioni): le definizioni di "membro fondatore", "membro associato", "Stato partecipante" e "programma di lavoro" sono modificate per tenere conto del fatto che l'impresa comune "Chip" sarà ora finanziata anche dal programma Europa digitale.

Articolo 3 (Costituzione): a norma di questo articolo, l'ex impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" è rinominata impresa comune "Chip".

L'articolo 4 (Obiettivi e principi) è modificato per garantire che l'impresa comune "Chip" contribuisca altresì agli obiettivi generali e specifici dell'iniziativa "Chip per l'Europa" e del programma Europa digitale.

L'articolo 10 (Contributo finanziario dell'Unione) è modificato per tenere conto del fatto che il contributo dell'Unione può essere versato anche a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati all'obiettivo specifico di attuazione del programma Europa digitale.

L'articolo 12 (Gestione dei contributi degli Stati partecipanti), paragrafo 1, è modificato per tenere conto del fatto che nel programma di lavoro è opportuno tenere in considerazione anche i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 18 del programma Europa digitale. Ciascuno Stato partecipante dovrebbe inoltre affidare all'impresa comune la valutazione delle proposte conformemente al programma contributore dell'Unione.

L'articolo 29 (Impegni finanziari), paragrafo 2, è modificato per includere l'impresa comune "Chip" tra le imprese comuni i cui impegni di bilancio possono essere ripartiti su frazioni annue.

2)Modifiche della parte seconda del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, recante disposizioni specifiche delle singole imprese comuni

L'articolo 126 (Obiettivi aggiuntivi dell'impresa comune "Chip") è modificato per aggiungervi un obiettivo generale aggiuntivo e quattro obiettivi specifici aggiuntivi dell'impresa comune "Chip". L'obiettivo generale è incentrato sull'aumento delle capacità su larga scala in tutta l'Unione nelle tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione, mentre i quattro obiettivi specifici si concentrano sullo sviluppo di capacità di progettazione su larga scala per le tecnologie integrate dei semiconduttori, lo sviluppo di nuove linee pilota e il rafforzamento di quelle esistenti, la creazione di capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per accelerare lo sviluppo di chip quantistici e la creazione di una rete di centri di competenza in tutta Europa.

L'articolo 128 è modificato per tenere conto dell'aumento del bilancio, proveniente da due programmi differenti (Orizzonte Europa e il programma Europa digitale).

L'articolo 129 è modificato per stabilire il contributo ai costi amministrativi in capo ai membri privati dell'impresa comune "Chip".

L'articolo 133 (Funzionamento del consiglio di direzione) è modificato per specificare che il consiglio di direzione comprende unicamente la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri all'atto di sottoporre a votazione la parte del programma di lavoro inerente le attività di sviluppo delle capacità.

L'articolo 133 bis (Norme applicabili alle attività finanziate nell'ambito del programma Europa digitale) è aggiunto per chiarire che le norme relative al programma Europa digitale si applicano all'impresa comune "Chip".

L'articolo 134 (Limitazioni e condizioni della partecipazione ad azioni specifiche) è modificato per prevedere la possibilità di limitare la partecipazione ad azioni specifiche finanziate nell'ambito del programma Europa digitale. Inoltre, nell'articolo 134, il nuovo paragrafo 3 indica che talune azioni possono essere svolte da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio formato da almeno tre soggetti giuridici ammissibili che sono stabiliti in almeno tre diversi Stati membri o paesi associati all'iniziativa. Precisa inoltre che il consorzio può essere strutturato sotto forma di consorzio per un'infrastruttura dei chip europea, come previsto dalla normativa sui chip.

L'articolo 134 bis (Compiti aggiuntivi del direttore esecutivo) specifica che il direttore esecutivo deve tenere conto della definizione elaborata dal comitato delle autorità pubbliche in merito alla parte del programma di lavoro inerente le attività di sviluppo delle capacità e le attività di ricerca e innovazione, comprese le relative previsioni di spesa.

L'articolo 136 (Funzionamento del comitato delle autorità pubbliche) è modificato per aggiungervi quattro situazioni ulteriori in cui il comitato delle autorità pubbliche comprende unicamente la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri.

L'articolo 137 (Compiti del comitato delle autorità pubbliche) è modificato per aggiungervi due compiti aggiuntivi del comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip", ossia la definizione della parte del programma di lavoro inerente le attività di sviluppo delle capacità e le attività di ricerca e innovazione nonché la selezione dei progetti relativi a tali attività. Per entrambi i compiti, il comitato delle autorità pubbliche comprende unicamente la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri.

L'articolo 141 (Tassi di finanziamento) è modificato affinché, per le attività finanziate nell'ambito del programma Europa digitale, l'impresa comune "Chip" possa applicare tassi di finanziamento diversi per il finanziamento dell'Unione erogato nel contesto di un'azione a seconda del tipo di partecipante, in particolare le PMI e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, e del tipo di azione. È inoltre aggiunto un nuovo paragrafo affinché un unico soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato o consorzi che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento Orizzonte Europa siano ammessi a partecipare ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune "Chip".

Infine il punto 17) del presente regolamento indica che i riferimenti all'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" dovrebbero essere intesi come riferimenti all'impresa comune "Chip".



2022/0033 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune "Chip"

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo 20 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 21 ,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio 22 istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa, compresa l'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali".

(2)L'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" tratta tematiche chiaramente definite, tali da consentire alle industrie europee in generale di progettare, fabbricare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di componenti e sistemi elettronici.

(3)Il regolamento (UE) [...] 23 istituisce un quadro per aumentare la resilienza dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori, stimolare gli investimenti, rafforzare le potenzialità della catena di approvvigionamento dei semiconduttori europea e intensificare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione. Per creare le condizioni necessarie a rafforzare la capacità di innovazione industriale dell'Unione, è istituita l'iniziativa "Chip per l'Europa" (in appresso "l'iniziativa"). Al fine di garantire un'attuazione coerente dell'iniziativa, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire consulenza al comitato delle autorità pubbliche.

(4)Le attività sostenute nell'ambito dell'iniziativa dovrebbero essere finanziate dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 che istituisce il programma Orizzonte Europa e dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 che istituisce il programma Europa digitale.

(5)L'iniziativa punta a rafforzare la competitività e la resilienza della base tecnologica e industriale dei semiconduttori, consolidando nel contempo la capacità di innovazione dell'ecosistema dei semiconduttori, riducendo la dipendenza da un numero limitato di imprese di paesi terzi e di zone geografiche e rafforzando la sua capacità di progettare e produrre componenti avanzati. Tali obiettivi dovrebbero essere promossi colmando il divario tra le potenzialità avanzate di ricerca e innovazione dell'Unione e il loro sfruttamento industriale. L'iniziativa dovrebbe promuovere lo sviluppo di capacità per consentire la progettazione e la produzione di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione e l'integrazione di sistemi al loro interno e approfondire la collaborazione tra i principali operatori in tutta l'Unione, rafforzando le catene di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori in Europa, rispondendo alle esigenze dei settori industriali chiave e creando nuovi mercati.

(6)L'iniziativa dovrebbe essere attuata mediante azioni fondate sulla solida base di conoscenze acquisita dall'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali". All'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" dovrebbe essere affidato il compito di fornire sostegno finanziario alle azioni finanziate nel quadro dell'iniziativa, ricorrendo a qualsiasi strumento o procedura previsti nell'ambito di Orizzonte Europa o del programma Europa digitale. L'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" dovrebbe inoltre essere rinominata impresa comune "Chip". Lungo l'intera durata dell'impresa comune "Chip", almeno 2,5 miliardi di EUR dovrebbero essere destinati a linee pilota, infrastrutture di progettazione, centri di competenza e altre attività di sviluppo delle capacità.

(7)Le attività finanziate dall'impresa comune "Chip" dovrebbero essere contemplate all'interno di un programma di lavoro unico, che dovrebbe essere adottato dal consiglio di direzione. Prima della preparazione di ciascun programma di lavoro, il comitato delle autorità pubbliche, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori e dei contributi forniti da altri portatori di interessi pertinenti, comprese eventuali tabelle di marcia definite dall'alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori 26 , dovrebbe definire la parte del programma di lavoro inerente le attività di sviluppo delle capacità e le attività di ricerca e innovazione, comprese le relative previsioni di spesa. A tal fine, è opportuno che il comitato delle autorità pubbliche comprenda unicamente la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri. Successivamente, sulla base di tale definizione, il direttore esecutivo dovrebbe preparare il programma di lavoro, comprese le attività di sviluppo delle capacità e di ricerca e innovazione e le relative previsioni di spesa.

(8)Quando il consiglio di direzione adotta il programma di lavoro, solo la Commissione e gli Stati membri dovrebbero detenere diritti di voto per quanto riguarda la parte del programma di lavoro inerente lo sviluppo delle capacità. I diritti di voto relativi alla parte del programma di lavoro inerente le attività di ricerca e innovazione dovrebbero essere equamente condivisi dalla Commissione, dagli Stati partecipanti e dai membri privati. Qualora non sia possibile giungere a una decisione su una delle due parti del programma di lavoro, quest'ultimo dovrebbe essere adottato includendo solo la parte in merito alla quale è stata presa una decisione.

(9)Il comitato delle autorità pubbliche dovrebbe essere responsabile della selezione dei progetti relativi alle attività di sviluppo delle capacità. A tal fine, è opportuno che il comitato delle autorità pubbliche comprenda unicamente la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri.

(10)Il comitato delle autorità pubbliche dovrebbe essere responsabile della selezione dei progetti relativi alle attività di ricerca e innovazione.

(11)Nell'ottica di accelerare l'attuazione delle azioni dell'iniziativa e di rafforzare la cooperazione tra i soggetti giuridici, in particolare le organizzazioni di ricerca e tecnologia, talune proposte di azioni dovrebbero essere ammissibili a ricevere finanziamenti solo se l'azione è svolta da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio formato da almeno tre soggetti giuridici di tre Stati membri diversi. Tale consorzio potrebbe essere strutturato come il consorzio per un'infrastruttura dei chip europea proposto nella normativa sui chip o sulla base di un altro strumento giuridico disponibile a norma del diritto dell'Unione. Dato che le attività sostenute nell'ambito dell'iniziativa e attuate dall'impresa comune "Chip" sono finanziate dal programma Orizzonte Europa e dal programma Europa digitale, il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune "Chip" di cui all'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio dovrebbe essere incrementato di conseguenza. Anche i costi amministrativi dell'impresa comune "Chip" dovrebbero essere incrementati di pari passo all'aumento dei compiti operativi. I membri privati non dovrebbero contribuire ai costi amministrativi supplementari.

(12)L'erogazione di sostegno finanziario alle attività nell'ambito del programma Europa digitale dovrebbe essere conforme alle norme del regolamento (UE) 2021/694.

(13)L'impresa comune "Chip" dovrebbe agevolare la cooperazione tra l'Unione e i soggetti internazionali definendo una strategia di cooperazione che comprenda l'individuazione e la promozione di ambiti di cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo e nel settore dello sviluppo delle competenze, nonché l'attuazione di azioni laddove è ravvisabile un vantaggio comune, principalmente sulla base del principio di reciprocità.

(14)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/2085 è così modificato:

1)l'articolo 2 è così modificato:

a)i punti 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. "membro fondatore": qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, al programma Europa digitale, oppure un'organizzazione internazionale identificata come membro di un'impresa comune nel presente regolamento o in uno dei suoi allegati;

3. "membro associato": qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, al programma Europa digitale, oppure un'organizzazione internazionale che aderisce a un'impresa comune firmando una lettera di impegno ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, previa approvazione conformemente all'articolo 7;

 4. "Stato partecipante": qualsiasi Stato membro o paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, al programma Europa digitale, previa notifica della sua partecipazione alle attività dell'impresa comune pertinente mediante una lettera di impegno;";

2)l'articolo 3 è così modificato:

a)al paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) l'impresa comune "Chip";";

b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per tenere conto della durata del programma Orizzonte Europa e, se del caso, del programma Europa digitale, gli inviti a presentare proposte nel quadro delle imprese comuni sono pubblicati entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2028, al più tardi.";

3)all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"L'impresa comune "Chip" contribuisce altresì agli obiettivi dell'iniziativa "Chip per l'Europa" e del programma Europa digitale.";

4)all'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'importo del contributo dell'Unione specificato nella parte seconda può essere aumentato con contributi di paesi terzi associati a Orizzonte Europa in linea con l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695 e, se del caso, al programma Europa digitale in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/694, a condizione che l'importo totale del quale è aumentato il contributo dell'Unione corrisponda quanto meno al contributo dei membri diversi dall'Unione o delle loro entità costitutive o affiliate.

3. Il contributo dell'Unione è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa e, se del caso, al programma Europa digitale, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e dell'articolo 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per gli organismi di cui all'articolo 71 del medesimo regolamento.";

5)all'articolo 12, il paragrafo 1 è così modificato:

a)il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Oltre ai criteri stabiliti all'articolo 22 del regolamento Orizzonte Europa o, nel caso dell'impresa comune "Chip", all'articolo 18 del programma Europa digitale, il programma di lavoro può includere, in un allegato, criteri di ammissibilità relativi ai soggetti giuridici nazionali.";

b)il terzo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Ciascuno Stato partecipante affida all'impresa comune la valutazione delle proposte conformemente al programma contributore dell'Unione.";

6)all'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli impegni di bilancio delle imprese comuni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), d), g) e h), possono essere ripartiti su frazioni annue. Fino al 31 dicembre 2024, l'importo cumulativo di tali impegni di bilancio in frazioni non supera il 50 % del contributo massimo dell'Unione di cui all'articolo 10. A partire dal gennaio 2025, almeno il 20 % del bilancio cumulativo degli anni residui non è coperto da frazioni annue.";

7)l'articolo 126 è così modificato:

a)al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) stabilire l'eccellenza scientifica e la leadership nell'innovazione dell'Unione in relazione a tecnologie emergenti per componenti e sistemi, anche per quanto riguarda attività relative a livelli inferiori di maturità tecnologica, nonché promuovere il coinvolgimento attivo delle PMI, che rappresentano almeno un terzo del numero totale di partecipanti ad azioni indirette e almeno il 20 % del finanziamento pubblico assegnato ad azioni di ricerca e innovazione dovrebbe essere destinato a loro favore;";

b)al paragrafo 1 è aggiunta la lettera d) seguente:

"d) aumentare in tutta l'Unione le capacità su larga scala nelle tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione per rafforzare le potenzialità avanzate di progettazione, integrazione dei sistemi e produzione di semiconduttori dell'Unione e limitare ove possibile l'impronta ambientale.";

c)al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) stabilire coerenza tra l'agenda strategica di ricerca e innovazione dell'impresa comune "Chip", i contributi forniti da altri portatori di interessi pertinenti, comprese eventuali tabelle di marcia definite dall'alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori, e le politiche dell'Unione affinché le tecnologie di componenti e sistemi elettronici contribuiscano in maniera efficiente;";

d)al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere g), h), i) e j) seguenti:

"g) sviluppare capacità di progettazione su larga scala per le tecnologie integrate dei semiconduttori;

h) potenziare le linee pilota esistenti e svilupparne di nuove;

i) creare capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per accelerare lo sviluppo di chip quantistici;

j) istituire una rete di centri di competenza in tutta Europa.";

8)l'articolo 128 è sostituito dal seguente:

"Articolo 128

1.Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune, compresi gli stanziamenti SEE, è pari a un massimo di 4 175 000 000 EUR, di cui fino a 50 174 000 EUR per i costi amministrativi, ripartiti come segue:

a) fino a 2 650 000 000 EUR da Orizzonte Europa;

b) fino a 1 525 000 000 EUR dal programma Europa digitale.

2.Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 è versato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati a ciascun programma interessato.

3.I paesi terzi associati a Orizzonte Europa o al programma Europa digitale possono assegnare all'impresa comune fondi supplementari dell'Unione a integrazione del contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente ai rispettivi accordi di associazione. Tali fondi supplementari dell'Unione non incidono sul contributo degli Stati partecipanti di cui all'articolo 129, paragrafo 1.

4.Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è utilizzato per l'impresa comune al fine di fornire sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all'articolo 2, punto 43), del regolamento (UE) 2021/695, corrispondenti alle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune.

5.Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), è utilizzato per lo sviluppo di potenzialità per linee pilota e infrastrutture di progettazione in tutta l'Unione.";

9)all'articolo 129, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga all'articolo 28, paragrafo 4, i membri privati effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate contributi finanziari pari ad almeno 26 331 000 EUR per i costi amministrativi dell'impresa comune "Chip". La quota del contributo totale su base annua per i costi amministrativi dell'impresa comune "Chip" versata dai membri privati è pari al 35 %.";

10)all'articolo 133 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. Il consiglio di direzione comprende unicamente la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri all'atto di sottoporre a votazione la parte del programma di lavoro inerente le attività di sviluppo delle capacità. La Commissione detiene diritti di voto corrispondenti al 50 %. I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di voto degli Stati membri.";

11)è inserito l'articolo 133 bis seguente:

"Articolo 133 bis

Norme applicabili alle attività finanziate nell'ambito del programma Europa digitale

1.Il regolamento (UE) 2021/694 si applica alle attività finanziate dall'impresa comune "Chip" nell'ambito del programma Europa digitale.

2.Il programma di lavoro e gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune "Chip" sono pubblicati sul sito web del programma Europa digitale.

3.L'impresa comune "Chip" effettua, in conformità dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/694, audit ex post della spesa per le attività finanziate dal bilancio del programma Europa digitale.";

12)l'articolo 134 è sostituito dal seguente:

"Articolo 134

Limitazioni e condizioni della partecipazione ad azioni specifiche

1.Per quanto riguarda le azioni finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa, in deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera l), laddove la Commissione lo richieda, a seguito dell'approvazione da parte del comitato delle autorità pubbliche, la partecipazione ad azioni specifiche è limitata conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695.

2.Per quanto riguarda le azioni finanziate nell'ambito del programma Europa digitale, laddove la Commissione lo richieda, a seguito dell'approvazione da parte del comitato delle autorità pubbliche, la partecipazione ad azioni specifiche è limitata conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, e all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/694.

3.Per quanto riguarda le azioni finanziate nell'ambito di più di un programma contributore dell'Unione, il programma di lavoro stabilisce condizioni comuni, anche in merito alla limitazione della partecipazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in conformità delle norme dei programmi contributori dell'Unione.

4.Talune azioni possono essere svolte da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio strutturato sotto forma di consorzio per un'infrastruttura dei chip europea. Le azioni per le quali tale consorzio può essere necessario, gli specifici requisiti di ammissibilità per l'attuazione di azioni e compiti specifici e, se del caso, i requisiti operativi per la costituzione, l'esercizio e lo scioglimento sono definiti nel programma di lavoro.";

13)è inserito l'articolo 134 bis seguente:

"Articolo 134 bis

Compiti aggiuntivi del direttore esecutivo

Oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 19, il direttore esecutivo dell'impresa comune "Chip" prepara e, tenuto conto della definizione elaborata dalle autorità pubbliche di cui all'articolo 137, lettera f), e dei contributi forniti dai pertinenti portatori di interessi, comprese eventuali tabelle di marcia definite dall'alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori, presenta per adozione al consiglio di direzione il programma di lavoro dell'impresa comune, ai fini dell'attuazione dell'agenda strategica di ricerca e innovazione.";

14)l'articolo 136 è così modificato:

a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'articolo 134, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 137, lettere f) e g), il comitato delle autorità pubbliche comprende unicamente la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.";

15)l'articolo 137 è così modificato:

a)sono aggiunte le lettere f) e g) seguenti:

"f) prima della preparazione di ciascun programma di lavoro, definisce la parte del programma di lavoro inerente le attività di sviluppo delle capacità e le attività di ricerca e innovazione, comprese le relative previsioni di spesa, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori e dei contributi forniti da altri portatori di interessi pertinenti, comprese eventuali tabelle di marcia definite dall'alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori;

g) seleziona le proposte corrispondenti alle attività di sviluppo delle capacità conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 2, lettera u).";

b)la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) seleziona le proposte corrispondenti alle attività di ricerca e innovazione conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 2, lettera u);";

16)l'articolo 141 è sostituito dal seguente:

"Articolo 141

Tassi di finanziamento e norme di partecipazione

1.Per le azioni indirette finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 e in deroga all'articolo 34 di tale regolamento, e per le attività finanziate nell'ambito del programma Europa digitale, l'impresa comune "Chip" può applicare tassi di finanziamento diversi per il finanziamento dell'Unione erogato nel contesto di un'azione a seconda del tipo di partecipante, in particolare le PMI e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, e del tipo di azione. I tassi di finanziamento sono indicati nel programma di lavoro.

2.Laddove sia debitamente giustificato nella descrizione di temi pertinenti nel programma di lavoro, un unico soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato o consorzi che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 o all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/694 sono ammessi a partecipare ad azioni finanziate dall'impresa comune "Chip".";

17)i riferimenti all'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" sono intesi come riferimenti all'impresa comune "Chip".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Si veda la scheda finanziaria legislativa del regolamento relativo alla normativa sui chip.

(1)    COM(2022) 46 dell'8.2.2022.
(2)    Discorso sullo stato dell'Unione 2021, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu_2021_address_it_0.pdf .
(3)    COM(2022) 45 dell'8.2.2022.
(4)

   Strumenti di automazione della progettazione elettronica, ossia strumenti software per la progettazione di circuiti integrati.

(5)    Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17).
(6)    Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).
(7)    Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(8)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 dell'11.12.2019).
(9)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione) (COM(2021) 558 del 14.7.2021).
(10)     https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market .
(11)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 del 14.7.2021).
(12)    Per esempio, la quota di auto elettriche tra le nuove vendite in Europa sta aumentando e si prevede che costituirà il 14 % nel 2021. https://think.ing.com/articles/slow-start-for-electric-vehicles-in-the-us-but-times-are-changing .
(13)     https://www.idtechex.com/en/research-article/ev-power-electronics-driving-semiconductor-demand-in-a-chip-shortage/24820 .
(14)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Digitalising-the-energy-sector-EU-action-plan_it .
(15)    "Stato del mondo", discorso pronunciato dalla presidente von der Leyen in occasione del Forum economico mondiale, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_22_443.
(16)    A titolo di esempio: Stati Uniti: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1260?s=1&r=52 ;      Cina: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46767 ;      Giappone: https://www.reuters.com/technology/japan-create-scheme-subsidise-domestic-chip-output-nikkei-2021-11-07/ ;     Corea del Sud: https://spectrum.ieee.org/south-koreas-450billion-investment-latest-in-chip-making-push .
(17)     https://ecscollaborationtool.eu/ecs-sria-workshops.html .
(18)     https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ceo-roundtable-semiconductors-10-january-2022 .
(19)

   Elenco non esaustivo: Measuring distortions in international markets: The semiconductor value chain, OCSE 2019; The Geopolitics of Semiconductors, preparata dal gruppo EURASIA, settembre 2020; The global semiconductor value chain, Stiftung Neue Verantwortung, ottobre 2020; The Weak Links in China's Drive for Semiconductors, Montaigne institute, gennaio 2021; Strengthening the Semiconductor supply chain in an uncertain Era, BCGxSIA, aprile 2021; SIA Factbook, maggio 2021; Building Resilient Supply Chains, Revitalising American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth, relazione della Casa Bianca, giugno 2021; Mapping China's semiconductor ecosystem in global context, Stiftung Neue Verantwortung, giugno 2021; Semiconductors Global Policy Review, Access Partnership, settembre 2021; Semiconductors: U.S. Industry, Global Competition, and Federal Policy, Congressional Report Service, ottobre 2021; Semiconductor Strategy for Germany and Europe, ZVEI, ottobre 2021; Understanding the global chip lack, Stiftung Neue Verantwortung, novembre 2021.

(20)    GU C […] del […], pag. […].
(21)    GU C […] del […], pag. […].
(22)    Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17).
(23)    GU L […] del [...], pag. […].
(24)    Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(25)    Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).
(26)    L'alleanza è menzionata nella comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa".