COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.2.2022
COM(2022) 33 final
2022/0022(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE
(Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della decisione del Comitato misto relativa a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo SEE
L'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte, oltre agli Stati membri dell'UE, anche la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. L'accordo SEE riguarda inoltre la cooperazione in altri importanti settori, quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come "politiche orizzontali e di accompagnamento". L'accordo è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte contraente dell'accordo.
2.2.Il Comitato misto SEE
Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE e le sue decisioni vengono adottate per consenso. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.
2.3.L'atto previsto del Comitato misto SEE
Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del Comitato misto SEE ("l'atto previsto") su una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.
La finalità dell'atto previsto è integrare nell'accordo SEE la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia ("EPBD").
L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La Commissione trasmette il progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. La posizione, una volta adottata, dovrebbe essere presentata il più presto possibile in sede di Comitato misto SEE.
Il contenuto e la natura dell'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE non si limitano a quanto può essere considerato un semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.
La decisione del Comitato misto SEE allegata contiene anche gli adattamenti seguenti.
Date le specificità del parco immobiliare relativamente recente e uniforme dell'Islanda, si propone un'esenzione temporanea e condizionale dall'applicazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. In Islanda, il 99,9 % dell'elettricità e il 98 % del riscaldamento d'ambiente è fornito da fonti energetiche rinnovabili locali. Nel caso dell'Islanda, pertanto, le misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici non avranno, nella pratica, alcun impatto sulle emissioni di gas a effetto serra o sulla sicurezza energetica.
Tenuto conto delle dimensioni molto ridotte del parco immobiliare del Liechtenstein e la sua tipologia climatica ed edilizia, si suggerisce di esentare il Liechtenstein dall'obbligo di effettuare i propri calcoli per stabilire i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, conformemente all'articolo 5 dell'EPBD.
Si propone inoltre che la Norvegia e il Liechtenstein possano stabilire norme sui requisiti minimi di prestazione energetica utilizzando un limite di sistema diverso dal consumo di energia primaria, che è quello richiesto dall'EPBD, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 1, lettera c), della presente decisione.
Al fine di garantire che il sistema norvegese di certificazione della prestazione energetica gestito dall'utente produca risultati equivalenti a quelli degli attestati rilasciati da esperti indipendenti, come richiesto dall'articolo 17 dell'EPDB, si propone l'adattamento di cui all'articolo 1, lettera d).
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo SEE. L'atto che il Comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende principalmente dalla base giuridica sostanziale degli atti giuridici dell'UE da integrare nell'accordo SEE.
Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno dell'energia.
Pertanto la base giuridica sostanziale della proposta di decisione è l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
Poiché l'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche all'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE, è opportuno pubblicarlo, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2022/0022 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE
(Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE") è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IV che contiene disposizioni in materia di energia.
(3)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (EPDB).
(4)È opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.
(5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE che figura nell'allegato della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.2.2022
COM(2022) 33 final
ALLEGATO
della
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE
(Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia)
ALLEGATO
PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. […]
del […]
che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia ("EPBD").
(2)Date le specificità del parco immobiliare relativamente recente e uniforme dell'Islanda, si conviene un'esenzione temporanea e condizionale dall'applicazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. Tale esenzione si applica alla direttiva 2010/31/UE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, ed è rigorosamente limitata nel tempo fino al raggiungimento di un accordo sull'integrazione della direttiva 2010/31/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844.
(3)Tenuto conto delle dimensioni molto ridotte del parco immobiliare del Liechtenstein e della tipologia climatica ed edilizia del paese, si suggerisce di esentare il Liechtenstein dall'obbligo di effettuare i propri calcoli per stabilire livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, conformemente all'articolo 5 dell'EPBD.
(4)La Norvegia e il Liechtenstein possono stabilire norme sui requisiti minimi di prestazione energetica utilizzando un limite di sistema diverso dal consumo di energia primaria, che è quello richiesto dall'EPBD, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 1, lettera c), della presente decisione.
(5)Al fine di garantire che il sistema norvegese di certificazione della prestazione energetica gestito dall'utente produca risultati equivalenti a quelli degli attestati rilasciati da esperti indipendenti, come richiesto dall'articolo 17 dell'EPDB, si propone l'adattamento di cui all'articolo 1, lettera d).
(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 17 (Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002) dell'allegato IV dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:
"32010 L 0031: Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
(a)la direttiva non si applica all'Islanda.
(b)All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
"Al fine di stabilire i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica, il Liechtenstein può utilizzare i calcoli di un'altra parte contraente con parametri comparativi."
(c)Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), e dell'allegato I dell'EPBD, il Liechtenstein e la Norvegia possono basare i propri requisiti in materia di consumo energetico sull'energia netta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni e salvaguardie:
i) requisiti minimi di prestazione energetica sono stabiliti conformemente ai requisiti di cui all'articolo 5 dell'EPBD, in linea con i principi di base del quadro metodologico, che è stato stabilito per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica.
ii) Viene pubblicato un indicatore numerico del consumo di energia primaria corrispondente ai requisiti di prestazione energetica stabiliti nel codice edilizio.
iii) La Commissione si riserva il diritto di rivedere tale adattamento specifico nel contesto dei futuri negoziati dell'EPDB come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844.
d)All'articolo 17 è aggiunto quanto segue:
"Gli Stati EFTA possono istituire un sistema semplificato di certificazione della prestazione energetica degli edifici residenziali gestito dall'utente che possa essere utilizzato in alternativa al ricorso ad esperti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i) esistono conoscenze approfondite e sono disponibili dati di buona qualità sull'intero parco immobiliare residenziale, comprese tutte le tipologie di edifici e le fasce di età, nonché le caratteristiche dell'involucro edilizio e dei sistemi tecnici per l'edilizia in uso per tipologia, che consentono di calcolare la prestazione energetica dei singoli edifici e delle unità immobiliari con un elevato grado di certezza sulla base dei dati forniti dagli utenti,
ii) sono disponibili informazioni dettagliate sui livelli ottimali dei miglioramenti in funzione dei costi e dell'efficacia sotto il profilo dei costi per ciascuna tipologia di edificio,
iii) sono in atto misure per aiutare gli utenti a gestire il sistema ai fini del rilascio delle certificazioni edilizie. Tali misure possono comprendere una linea di assistenza telefonica o servizi di consulenza che consentano il contatto tra gli utenti, da un lato, e esperti indipendenti ed esperti di sistema, dall'altro,
iv)per garantire un rischio trascurabile di manipolazione dei risultati, il sistema di certificazione gestito dall'utente comprende uno o più meccanismi di controllo e verifica della qualità per verificare i dati degli utenti e la trasparenza dei loro dati,
v)esistono sistemi di controllo indipendenti per garantire che la certificazione di prestazione energetica gestita dall'utente produca risultati equivalenti a quelli degli attestati rilasciati dagli esperti, in termini di qualità e affidabilità,
vi)il sistema gestito dall'utente formula raccomandazioni che possono fornire consulenza agli utenti riguardo ai livelli ottimali dei miglioramenti in funzione dei costi e dell'efficacia sotto il profilo dei costi specifici per i loro edifici e le loro unità immobiliari."
Articolo 2
Il testo della direttiva 2010/31/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il […], purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il […].
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE