Bruxelles, 23.11.2022

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2022/0395(NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano
la situazione in Ucraina


RELAZIONE

2022/0395 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano
la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/XXX 1 , del XX novembre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC 2 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina 3 .

(2)Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio.

(3)La decisione (PESC) 2022/1909, del 6 ottobre 2022, ha introdotto un'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore a un tetto sui prezzi prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione dovrebbe attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei paesi terzi e ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi generati dal petrolio della Russia.

(4)Il XXX il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/XXX che modifica la decisione 2014/512/PESC. La decisione (PESC) 2022/XXX stabilisce il tetto sui prezzi, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione al petrolio greggio proveniente dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi.

(5)La decisione (PESC) 2022/XXX chiarisce il divieto esistente relativo al commercio e all'intermediazione di petrolio greggio o di prodotti petroliferi russi ed estende l'eccezione relativa al tetto sui prezzi quando tali beni sono scambiati a un prezzo pari o inferiore al tetto.

(6)La decisione (PESC) 2022/XXX estende inoltre il periodo di transizione applicabile per un periodo di 90 giorni al trasporto di petrolio greggio e di taluni prodotti petroliferi dopo ogni successiva modifica del tetto sui prezzi alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, alle stesse condizioni. Questa esenzione è necessaria per garantire un'applicazione coerente del tetto sui prezzi ad opera di tutti gli operatori.

(7)La decisione (PESC) 2022/XXX introduce un periodo transitorio di 45 giorni per le navi che trasportano petrolio greggio originario della Russia, acquistato e caricato sulla nave prima del 5 dicembre 2022 e scaricato prima del 19 gennaio 2023.

(8)La decisione (PESC) 2020/XXX chiarisce che il divieto di fornire servizi connessi al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi russi mediante una nave battente bandiera di un paese terzo si applica in relazione alle navi che in passato hanno trasportato tali merci acquistate a un prezzo superiore al tetto sui prezzi, a condizione che l'operatore responsabile del trasporto sapesse o avesse ragionevoli motivi per sospettare che ciò fosse effettivamente accaduto. Ciò è necessario per garantire la certezza del diritto.

(9)Infine la decisione (PESC) 2022/XXX introduce un'esenzione al divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e al divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi, ove tali servizi siano necessari alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.

(10)Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 quindecies del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al commercio, all'intermediazione e al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia.";

2)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. È vietato il commercio, l'intermediazione o il trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, a decorrere dal 5 dicembre 2022, o di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, a decorrere dal 5 febbraio 2023, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia.";

3)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il divieto di cui al paragrafo 4 si applica a partire dalla data di entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC in conformità dell'articolo 4 septdecies, paragrafo 9, lettera a), di detta decisione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano, per un periodo di 90 giorni, al trasporto dei prodotti elencati nell'allegato XXV del presente regolamento, originari della Russia o esportati dalla Russia, né alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, a condizione che:

a) il trasporto o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto siano basati su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC; e

b) il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII del presente regolamento alla data della conclusione di tale contratto.";

4)il paragrafo 6 è così modificato:

"I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano:

a) dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, il cui prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII;

b) al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;

c) al trasporto o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all'allegato XXIX verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato;

d) a decorrere dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, originario della Russia o esportato dalla Russia, acquistato al di sopra del prezzo fissato nell'allegato XXVIII, caricato su una nave nel porto di carico prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023.";

5)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Qualora, dopo l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC, una nave abbia trasportato il petrolio greggio o i prodotti petroliferi russi di cui al paragrafo 4 e l'operatore responsabile del trasporto sapeva o aveva ragionevoli motivi per sospettare che il petrolio greggio o i prodotti petroliferi russi in questione erano stati acquistati al di sopra del prezzo fissato nell'allegato XXVIII alla data della conclusione del contratto relativo a tale acquisto, è vietato fornire i servizi di cui al paragrafo 1 in relazione al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia di cui al paragrafo 4 effettuato da tale nave nei 90 giorni successivi alla data di scarico della merce acquistata a un prezzo superiore al tetto sui prezzi.";

6)è aggiunto il paragrafo seguente:

"9. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano al trasporto o alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto necessario alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali, a condizione che l'autorità nazionale competente sia stata informata immediatamente una volta individuato l'evento.";

7)    è aggiunto il paragrafo seguente:

"10. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi rilevati di violazione, elusione e tentativo di violazione o elusione dei divieti di cui al presente articolo.

Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra cui la garanzia dell'efficacia della misura."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L [...] del [...], pag. [...].
(2)    Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13 ).
(3)    Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1 ).