5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/10


P9_TA(2022)0389

Giustizia razziale, non discriminazione e lotta al razzismo nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla giustizia razziale, la non discriminazione e la lotta al razzismo nell'UE (2022/2005(INI))

(2023/C 161/02)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»),

vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (1) («direttiva sull'uguaglianza razziale»),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2) («direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione»),

vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (3),

vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (4) («direttiva sui diritti delle vittime»),

visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (5),

vista l'istituzione, nel giugno 2016, del gruppo ad alto livello dell'UE sulla lotta contro l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio,

visti gli orientamenti sul miglioramento della raccolta e dell'uso dei dati sulla parità elaborati dal sottogruppo sui dati sulla parità del gruppo ad alto livello della Commissione sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità nel 2018 e pubblicati nel 2021,

vista la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025» («piano d'azione dell'UE») (COM(2020)0565),

vista la comunicazione della Commissione del 7 ottobre 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom» (COM(2020)0620),

vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

viste la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» (COM(2021)0101), e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'UE e da tutti i suoi Stati membri,

visti il pilastro europeo dei diritti sociali, compreso il terzo principio ivi contenuto, relativo alle pari opportunità, e la comunicazione della Commissione del 4 marzo 2021 dal titolo «Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali» (COM(2021)0102),

vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 marzo 2021 sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom (6),

vista la relazione della Commissione del 19 marzo 2021 sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica («direttiva sull'uguaglianza razziale») e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro («direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione») (COM(2021)0139),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 19 marzo 2021 dal titolo «Equality bodies and the implementation of the Commission Recommendation on standards for equality bodies» (Organismi per la parità e attuazione della raccomandazione della Commissione sulle norme riguardanti gli organismi per la parità) (SWD(2021)0063),

vista la comunicazione della Commissione del 5 ottobre 2021 dal titolo «La strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica (2021-2030)» (COM(2021)0615),

viste le conclusioni del Consiglio del 4 marzo 2022 sulla lotta contro il razzismo e l'antisemitismo,

visti i principi guida comuni della Commissione per i piani d'azione nazionali contro il razzismo e la discriminazione razziale del marzo 2022,

visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, il protocollo n. 12, che vieta la discriminazione,

viste le raccomandazioni politiche generali adottate dalla commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), segnatamente la raccomandazione n. 5 (riveduta) sulla prevenzione e la lotta contro il razzismo e la discriminazione nei confronti dei musulmani e la raccomandazione n. 9 (riveduta) sulla prevenzione e la lotta contro l'antisemitismo, nonché il suo parere sul concetto di «razzializzazione», adottato nel dicembre 2021, e la sua tabella di marcia per un'uguaglianza effettiva, del 27 settembre 2019,

vista la relazione del comitato direttivo del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la discriminazione, sulla diversità e sull'inclusione dal titolo «COVID-19: an analysis of the anti-discrimination, diversity and inclusion dimensions in Council of Europe member States» (COVID-19: un'analisi delle dimensioni della lotta contro la discriminazione, della diversità e dell'inclusione negli Stati membri del Consiglio d'Europa) (7),

vista la risoluzione 2389 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 24 giugno 2021sulla lotta contro l'afrofobia, o razzismo contro i neri, in Europa,

vista la risoluzione 2413 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 26 novembre 2021 sulla discriminazione nei confronti dei rom e dei traveller in ambito abitativo,

vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

viste la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e le raccomandazioni generali del comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale,

viste le relazioni e le indagini dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),

vista la «Relazione sulla diversità in seno al Segretariato del Parlamento — Situazione attuale e tabella di marcia 2022-2024», approvata dal Gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità del Parlamento il 22 novembre 2021,

vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa (8),

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine romanì in Europa (9),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd (10),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sulla necessità di una configurazione del Consiglio dedicata alla parità di genere (11),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa (12),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sul ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo (13),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0254/2022),

A.

considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, come stipula l'articolo 2 TUE; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dalla Carta e deve essere pienamente rispettato; che il diritto dell'UE vieta la discriminazione e le molestie sulla base dell'origine razziale o etnica;

B.

considerando che il concetto di «razza» è una costruzione sociale; che, secondo l'ECRI, ricorrere al concetto di «razzializzazione» può aiutare a comprendere i processi alla base del razzismo e della discriminazione razziale (14); che ai gruppi razzializzati sono attribuiti determinati connotati e caratteristiche che sono presentati come innati per tutti i membri di ogni gruppo interessato, sulla base di caratteristiche quali il colore della pelle, l'origine etnica o nazionale o la religione, o ancora l'appartenenza percepita a un gruppo specifico;

C.

considerando che il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 è il primo strumento politico dell'Unione in cui è riconosciuta la dimensione strutturale del razzismo, che ha radici storiche risalenti al colonialismo, alla schiavitù, alle persecuzioni del passato e al genocidio; che tali radici hanno una presa più salda e un impatto maggiore in alcuni Stati membri rispetto ad altri; che il razzismo strutturale può essere influenzato anche da altri fattori; che il piano d'azione rappresenta un primo passo importante verso la lotta al razzismo e alla discriminazione razziale nell'UE, ma è sprovvisto di meccanismi di follow-up, di parametri di riferimento ambiziosi e di obiettivi chiari;

D.

considerando che, nel piano d'azione dell'UE contro il razzismo, per «razzismo strutturale» si intendono i comportamenti discriminatori che possono essere radicati all'interno delle istituzioni sociali, finanziarie e politiche, con conseguente impatto su diversi livelli del potere e sull'elaborazione delle politiche; che la discriminazione strutturale può essere vista come un ostacolo al conseguimento, da parte di gruppi o individui, degli stessi diritti e opportunità che sono disponibili alla maggior parte della popolazione;

E.

considerando che sono stati segnalati casi di criminalizzazione e violenza istituzionale nei confronti di gruppi razzializzati e della società civile; che il problema dovrebbe essere affrontato nella lotta contro il razzismo strutturale, in qualsiasi piano d'azione contro il razzismo e nelle politiche in materia di sicurezza e migrazione (15);

F.

considerando che, secondo l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), la discriminazione razziale e le molestie continuano ad essere all'ordine del giorno in tutta l'UE (16); che la FRA segnala inoltre livelli elevati di discriminazione e razzismo nei confronti di gruppi razzializzati sulla base del loro contesto etnico o migratorio, come le persone romanì (17) e le persone di origine nordafricana o subsahariana (18), come pure nei confronti dei musulmani (19) e degli ebrei (20); che i movimenti razzisti, xenofobi e omo/transfobici e le ideologie estremiste, in particolare i sentimenti di estrema destra, sono in aumento e continuano a rappresentare gravi minacce per le società democratiche dell'UE e per la sicurezza dei gruppi razzializzati;

G.

considerando che l'adozione della direttiva antidiscriminazione è bloccata in seno al Consiglio dal 2008;

H.

considerando che il razzismo strutturale e istituzionalizzato si rispecchia anche nelle disuguaglianze socioeconomiche e nella povertà e che questi fattori interagiscono e si rafforzano reciprocamente; che la discriminazione e il razzismo pregiudicano la dignità umana, le opportunità di vita, la prosperità, il benessere e spesso la sicurezza; che le minoranze razziali ed etniche nell'UE devono far fronte alla segregazione in alcuni ambiti della vita quotidiana, fra cui quello abitativo, l'assistenza sanitaria, l'occupazione, l'istruzione e i sistemi giudiziari; che numerosi membri di minoranze razziali ed etniche nell'UE hanno un accesso insufficiente a beni di prima necessità come l'acqua potabile, i servizi igienico-sanitari e l'elettricità, il che può essere ulteriormente aggravato dai cambiamenti climatici, e che ciò si rispecchia nel mercato del lavoro, in cui le persone vittima di discriminazione razziale sono sovrarappresentate nelle file dei disoccupati e nei posti di lavoro precari e di bassa qualità, come quelli dell'economia dei lavori su richiesta; che le disuguaglianze razziali non possono essere affrontate senza robusti investimenti per superare la povertà;

I.

considerando che un approccio orizzontale intersezionale alle politiche e alle misure dell'UE, come delineato nella strategia di genere e nella strategia per le persone LGBTQI, è determinante per affrontare la discriminazione razziale; che i gruppi minoritari, compresi — a titolo esemplificativo ma non esaustivo — i romanì, i musulmani, gli ebrei, le persone di origine africana e asiatica e i sami, subiscono forme multiple di discriminazione;

J.

considerando che, come evidenziato da diversi casi in cui sono stati applicati due pesi e due misure e da diversi episodi di discriminazione avvenuti alle frontiere dell'UE sulla base del colore della pelle, anche recentemente nei confronti di persone in fuga dalla guerra in Ucraina, vi è la necessità di garantire la parità di trattamento alle frontiere dell'UE;

K.

considerando che le donne in situazioni di precarietà, in particolare quelle che sono vittima di discriminazione razziale, sono fortemente sovrarappresentate nella prostituzione, il che è frutto del razzismo e del sessismo e contribuisce, nel contempo, alla loro perpetuazione;

L.

considerando che esistono ostacoli all'accesso alla giustizia per le vittime di discriminazione razziale; che, in numerosi Stati membri, gli organismi per la parità non dispongono delle risorse umane e finanziarie e/o dell'indipendenza necessaria per colmare questo divario, anche a causa di una volontà politica insufficiente; che il quadro antidiscriminazione dell'UE è recepito in modo disomogeneo nella legislazione degli Stati membri, cosa che limita l'efficacia degli organismi per la parità;

M.

considerando che in tutta l'UE sono stati segnalati diversi casi di razzismo, discriminazione strutturale, molestie, violenza e profilazione razziale ed etnica da parte della polizia, di agenti di contrasto, di giudici e avvocati all'interno dei sistemi di giustizia penale (21); che, nei sistemi giudiziari della maggior parte degli Stati membri (22), si osservano pregiudizi strutturali nei confronti di gruppi razzializzati; che la violenza poliziesca e l'uso sproporzionato della forza da parte delle forze dell'ordine non dovrebbero mai essere tollerati; che un'assunzione di responsabilità e un controllo indipendenti sono elementi essenziali per affrontare il razzismo istituzionale all'interno delle autorità di contrasto; che la situazione è esacerbata dalle carenze dello Stato di diritto nei sistemi giudiziari penali;

N.

considerando che le donne romanì, le donne razzializzate e le donne migranti, comprese quelle affette da disabilità, affrontano disuguaglianze e discriminazioni intersezionali nell'UE; che molte di loro hanno anche subito la violenza strutturale e violazioni della loro integrità e autonomia fisica, essendo state vittime di sterilizzazione, contraccezione e aborto forzati, che costituiscono pratiche dannose e una forma di violenza di genere radicata in convinzioni eugenetiche;

O.

considerando che i sistemi di intelligenza artificiale (IA) sono già utilizzati per generare previsioni, profili e valutazioni del rischio che influenzano la vita delle persone; che le nuove tecnologie e la transizione digitale possono far sorgere nuove sfide per l'uguaglianza razziale e la non discriminazione, riproducendo pregiudizi sociali e disuguaglianze strutturali, ma possono anche diventare uno strumento efficace nella lotta al razzismo e alla discriminazione strutturale;

P.

considerando che il modo in cui le persone sono rappresentate nei media, a prescindere dalla loro origine razziale, religiosa o etnica, può consolidare gli stereotipi negativi con connotazioni razziali;

Q.

considerando che le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale nel preservare e mettere in pratica i valori e i diritti fondamentali dell'UE nonché nell'attuare le politiche e strategie dell'Unione; che lo spazio civico subisce un continuo degrado in tutta Europa e che molte organizzazioni della società civile faticano a sopravvivere e hanno problemi con i finanziamenti;

R.

considerando che la direttiva sull'uguaglianza razziale non è stata attuata in misura sufficiente dalla maggior parte degli Stati membri; che la direttiva non disciplina tutte le forme e i motivi di discriminazione, come la discriminazione intersezionale e strutturale, e che dovrebbe pertanto essere aggiornata per tenere conto dei nuovi sviluppi quali l'IA e il processo decisionale algoritmico, in particolare il potenziale rischio di riprodurre pregiudizi razziali; che la decisione quadro del Consiglio sul razzismo e la xenofobia non è stata recepita interamente o correttamente da alcuni Stati membri; che la Commissione dovrebbe verificare tale punto e assicurarsi che gli Stati membri rispettino la normativa antidiscriminazione dell'UE;

S.

considerando che è necessario che le istituzioni dell'UE adottino misure concrete per garantire cambiamenti sostenibili verso un luogo di lavoro pienamente inclusivo e rispettoso; che la discriminazione è spesso multidimensionale e che solo un approccio intersezionale può aprire la strada a cambiamenti sostenibili in grado di superare pratiche e politiche razziste profondamente radicate nella nostra società; che gli individui appartenenti a gruppi razzializzati e a gruppi in situazioni vulnerabili che sono soggetti a forme intersezionali di discriminazione sono sottorappresentati nelle posizioni decisionali;

T.

considerando che la discriminazione razziale può aggiungere un livello di vulnerabilità per le persone razializzate che hanno subito violenza di genere e può ostacolare il loro accesso al sostegno, alle risorse e all'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno;

U.

considerando che le organizzazioni finanziate con fondi dell'UE non dovrebbero promuovere opinioni xenofobe o razziste;

V.

considerando che l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio sono tra le manifestazioni più gravi di razzismo e xenofobia; che in Europa si registra un aumento costante dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio; che la pandemia di COVID-19 è stata uno dei fattori che hanno contribuito a tale aumento (23); che l'incitamento all'odio può portare a reati generati dall'odio; che secondo la FRA, fino a nove reati generati dall'odio e attacchi motivati dall'odio su dieci nell'UE non sono denunciati e, pertanto, sanzionati (24);

1.

sottolinea l'urgente necessità che l'Unione elabori e adotti un approccio solido, inclusivo, globale e articolato per combattere efficacemente tutte le forme di razzismo e discriminazione, compreso il razzismo strutturale e istituzionalizzato, per qualsiasi motivo e in ogni ambito nell'UE; insiste sul fatto che l'Unione e le sue istituzioni devono dare l'esempio in tale lotta;

2.

chiede che la lotta sia guidata da una maggiore e sostenuta leadership politica ai massimi livelli, che preveda, tra l'altro, risposte ferme e rapide all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio, e invoca la partecipazione di persona ai vertici per la lotta al razzismo;

3.

invita la Commissione a continuare a valutare l'attuazione dell'attuale quadro giuridico dell'UE per la lotta alla discriminazione, al razzismo, alla xenofobia, all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio, nonché ad altri tipi di intolleranza, al fine di determinare come migliorarlo, se necessario, e a partecipare a un dialogo regolare e allo scambio delle migliori prassi con gli Stati membri, le autorità locali e regionali, i gruppi razzializzati e altri soggetti interessati pertinenti, comprese le organizzazioni della società civile; invita la Commissione ad adottare misure concrete, anche ricorrendo alle procedure di infrazione, in caso di violazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri;

4.

invita la Commissione e tutti i livelli di governance dell'UE a integrare l'uguaglianza e la giustizia razziale in tutte le loro attività politiche, anche finanziando progetti a livello di Stato membro, regionale e locale; invita la Commissione, a tale proposito, ad attuare una politica di tolleranza zero nei confronti del sostegno dell'UE a progetti, all'interno o all'esterno dell'UE, che promuovono direttamente o indirettamente opinioni xenofobe o razziste; ricorda che il regolamento finanziario dell'UE (25) e il regolamento recante disposizioni comuni per i programmi finanziati dall'UE (26) nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale contengono diverse disposizioni tese a combattere la discriminazione, in particolare per quanto riguarda l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire la corretta applicazione di tali disposizioni;

5.

ricorda il suo appello di lunga data ad adottare la direttiva orizzontale antidiscriminazione, bloccata in Consiglio dal 2008; invita il Consiglio a istituire una formazione del Consiglio sulla parità di genere e l'uguaglianza per agevolare discussioni ad alto livello su tali temi, compresa la discriminazione strutturale e intersezionale, nell'ambito di un forum regolare e permanente e per garantire l'integrazione della lotta al razzismo e della dimensione di genere in tutte le politiche; invita la Commissione ad aggiornare la proposta di direttiva dell'UE sulla parità di trattamento, alla luce della posizione del Parlamento, affrontando anche la discriminazione intersezionale e vietando esplicitamente la discriminazione basata su qualsiasi combinazione di motivi elencati nella Carta;

6.

invita gli Stati membri a provvedere alla piena attuazione e all'efficace monitoraggio della direttiva sull'uguaglianza razziale e della direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione; condanna con vigore il fatto che le minoranze razziali, etniche, religiose e linguistiche e i migranti, comprese le persone LGBTQI, subiscano episodi di razzismo strutturale, discriminazione, reati generati dall'odio e incitamento all'odio, forti disuguaglianze socioeconomiche in settori quali, ma non solo, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, l'occupazione, l'istruzione e altri servizi essenziali, come la salute mentale e l'assistenza alla salute sessuale e riproduttiva, e che abbiano maggiori difficoltà nell'accesso al sistema giudiziario, che devono essere riconosciuti come gravi impedimenti al pieno godimento dei diritti fondamentali e come i principali ostacoli all'inclusione e all'uguaglianza, che portano alla povertà e all'esclusione sociale;

7.

deplora che, a 14 anni dall'adozione della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia, diversi Stati membri non abbiano ancora recepito pienamente e correttamente le sue disposizioni nel diritto nazionale; invita gli Stati membri a configurare come reato i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio di natura razzista, nonché ad adottare le misure necessarie affinché la motivazione razzista o xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, affinché tale motivazione possa essere presa in considerazione dal giudice all'atto della determinazione della pena; invita inoltre gli Stati membri a mettere in atto norme e misure pertinenti relative alla protezione dei testimoni e delle vittime prima, durante e dopo le indagini e i procedimenti penali, in linea con la direttiva dell'UE sui diritti delle vittime di reato, e a scambiare migliori prassi o misure che si sono dimostrate efficaci per incoraggiare a sporgere denuncia, come le linee telefoniche dirette e gli spazi sicuri; deplora che attualmente nell'UE vi siano ancora casi di membri delle forze dell'ordine che non prendono in seria considerazione le segnalazioni di reati a sfondo razziale e chiede che tutti i casi siano oggetto di indagini adeguate (27); sottolinea l'importanza di formazioni specializzate in materia di lotta al razzismo, non discriminazione e reati generati dall'odio destinate alle forze dell'ordine e alle autorità giudiziarie, in particolare per individuare e registrare correttamente gli incidenti;

8.

manifesta profonda preoccupazione per i casi di violenza della polizia contro persone razzializzate in vari Stati membri; invita gli Stati membri a garantire che i cittadini abbiano accesso a meccanismi di denuncia della polizia indipendenti ed efficaci, che consentano di indagare sui casi di violenza, cattiva condotta e abuso da parte della polizia, e a salvaguardare il diritto degli individui di documentare tali casi;

9.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo «Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio» (COM(2021)0777), invita il Consiglio a concordare rapidamente l'adozione di tale decisione; accoglie con favore le disposizioni della legge sui servizi digitali (COM(2020)0825), che garantirà che ciò che è illegale offline lo sia anche online, il che dovrebbe contribuire alla lotta contro l'incitamento illegale all'odio su Internet; invita gli Stati membri ad applicare i principi guida fondamentali per incoraggiare la denuncia dei reati generati dall'odio, sviluppati nel marzo 2021 dal gruppo di lavoro dell'UE sulla registrazione, la raccolta di dati e l'incoraggiamento alla segnalazione dei reati generati dall'odio; incoraggia lo scambio delle migliori prassi tra le autorità competenti, anche in materia di pene alternative quali i servizi sociali o l'istruzione obbligatoria;

10.

riconosce che l'IA potrebbe aiutare a individuare e ridurre l'incidenza dei pregiudizi umani e che il software di IA potrebbe essere applicato ai set di dati per mappare i gruppi che subiscono discriminazioni; teme tuttavia che l'IA possa rafforzare la discriminazione esistente e aggravare le disuguaglianze e l'esclusione sociale; pone l'accento sull'importanza di utilizzare dati di qualità nello sviluppo di algoritmi, in quanto lo standard dei sistemi IA si basa sui dati utilizzati per il loro addestramento; insiste sull'importanza di affrontare i potenziali rischi e di garantire che siano predisposte le garanzie necessarie per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati per l'uso degli strumenti di IA, in particolare quando utilizzati dalle autorità di contrasto, e di garantire che i sistemi di IA siano guidati dai principi di trasparenza, spiegabilità, equità e responsabilità e che siano effettuati audit indipendenti per evitare che tali sistemi aggravino la discriminazione, il razzismo, l'esclusione e la povertà;

11.

chiede che gli Stati membri pongano fine alla profilazione razziale o etnica in tutte le sue forme; invita gli Stati membri e l'Agenzia dell'UE per la formazione delle autorità di contrasto a impartire ulteriori formazioni su come evitare la profilazione illegale nel contesto delle attività di contrasto e aiutare a comprendere ed eliminare i pregiudizi; ricorda che, ai sensi del diritto dell'Unione, è vietata la profilazione che discrimina le persone fisiche sulla base di dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili in relazione ai diritti e alle libertà fondamentali, come previsto dalla direttiva (UE) 2016/680 (28) e dal regolamento (UE) 2016/679 (29);

12.

riconosce che i gruppi razzializzati sono rappresentati in maniera sproporzionata tra le fasce a più basso reddito della popolazione europea e invita gli Stati membri e la Commissione a far fronte alle esigenze specifiche di tali gruppi in settori quali l'istruzione, gli alloggi, la salute, l'occupazione, le attività di polizia, i servizi sociali, il sistema giudiziario e la partecipazione e la rappresentanza politiche; incoraggia gli Stati membri ad avvalersi pienamente della garanzia per l'infanzia anche per affrontare il razzismo strutturale contro i bambini razzializzati e a definire programmi nazionali specifici finalizzati a interrompere il ciclo della povertà che colpisce, nella stragrande maggioranza dei casi, bambini razzializzati;

13.

plaude alla risposta dell'UE alle persone in fuga dall'Ucraina e l'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea (30); esprime preoccupazione per le notizie di episodi discriminatori e razzisti alle frontiere a danno delle persone di colore e delle minoranze, come i romanì, e ricorda agli Stati membri il diritto di ogni individuo a chiedere asilo e a essere trattato con rispetto nel quadro del diritto internazionale (31); ribadisce che la migrazione e i controlli alle frontiere non possono essere messi al sopra della sicurezza, dei diritti e della vita delle persone e invita la Commissione a integrare la dimensione dell'uguaglianza razziale nell'intero quadro giuridico e politico dell'UE in materia di migrazione;

14.

deplora che le comunità romanì restino uno dei gruppi più discriminati e vulnerabili nell'UE; esorta gli Stati membri ad attuare la raccomandazione del Consiglio sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom adottata il 12 marzo 2021, come pure il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom, e ad avvalersi di tutti i finanziamenti disponibili; invita gli Stati membri a riconoscere ufficialmente l'antiziganismo quale forma specifica di razzismo nei confronti delle persone romanì;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire per contrastare l'aumento preoccupante dell'antisemitismo nell'UE; osserva che la popolazione ebraica nell'UE è diminuita negli ultimi anni e che il 38 % degli ebrei, nel corso degli ultimi cinque anni, ha preso in considerazione l'idea di abbandonare l'UE per timori legati alla propria sicurezza (32);

16.

condanna pratiche quali la mutilazione genitale femminile, la detenzione coniugale e i «delitti d'onore» che colpiscono in particolare le donne e chiede che i responsabili siano chiamati a rispondere di tali pratiche; chiede maggiore sensibilizzazione e sostegno per porre fine a tali pratiche dannose nell'UE, sia a livello nazionale che dell'UE;

17.

sottolinea che molte donne di origine africana e altre donne vittime di discriminazione razziale devono far fronte a situazioni di povertà ed esclusione intergenerazionali e compaiono costantemente tra i gruppi con il minore accesso ai servizi sanitari, subendo discriminazioni nei servizi di ostetricia, maternità e assistenza all'infanzia (33);

18.

invita gli Stati membri a garantire che i servizi sanitari siano preparati ad affrontare problematiche sanitarie specifiche che potrebbero colpire prevalentemente le persone di origine africana, medio-orientale, latino-americana e asiatica, anche tramite le formazioni necessarie e il conseguente aggiornamento dei programmi di studio in medicina;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare azioni specifiche per combattere gli stereotipi di genere ed eliminare la discriminazione e le diseguaglianze, nonché per combattere la violenza di genere contro le donne che sono vittima di discriminazione razziale, anche tramite l'adozione della proposta di direttiva sulla violenza contro le donne e la violenza domestica (COM(2022)0105), aggiungendo la violenza di genere all'elenco dei reati dell'UE, configurando come reato la sterilizzazione forzata e l'aborto forzato e prevedendo mezzi di ricorso, sostegno e risarcimento per le vittime;

20.

sottolinea il ruolo dell'istruzione, della cultura e dello sport nel contrastare gli stereotipi razziali ed etnici e nel promuovere l'uguaglianza e l'inclusione sociale; ritiene che gli Stati membri dovrebbero affrontare il razzismo e la discriminazione precocemente e integrare l'istruzione inclusiva in tutti i programmi di studio ufficiali; insiste sull'importanza di riconoscere e insegnare le radici storiche del razzismo e dell'antisemitismo, anche al fine di promuovere una migliore comprensione della migrazione nel presente; manifesta preoccupazione riguardo all'impatto del razzismo e della discriminazione sulla salute fisica e mentale dei bambini e degli adolescenti provenienti da contesti migratori e di altre persone vittime di discriminazione razziale, il che ostacola la loro inclusione nelle società; insiste sul fatto che tali pregiudizi hanno un impatto a lungo termine sulla loro vita adulta; condanna con vigore la pratica di qualsiasi segregazione razziale ed etnica nelle scuole, che ancora accade nell'UE e che ha un effetto sproporzionato sui bambini provenienti da comunità di minoranze razziali ed etniche; avverte che tali pratiche portano all'emarginazione, perpetuano la discriminazione strutturale e ostacolano un accesso paritario alla qualità della vita; invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre o rafforzare politiche inclusive per prevenire l'esclusione sociale, nonché ad adottare misure concrete per sostenere i minori appartenenti a minoranze razziali ed etniche;

21.

esorta le istituzioni dell'UE ad affrontare la discriminazione intersezionale nella legislazione e nelle politiche dell'UE sulla lotta alla discriminazione e a promuovere un quadro dell'Unione in materia, in stretta cooperazione con gli Stati membri e i gruppi interessati;

22.

sottolinea la necessità di garantire una partecipazione significativa di tutti i gruppi vittime di discriminazione intersezionale nell'elaborazione delle politiche a livello dell'UE, nazionale e locale, in particolare i gruppi minoritari;

23.

invita tutti gli Stati membri a raccogliere dati disaggregati comparabili e solidi sull'uguaglianza per comprendere pienamente e documentare la discriminazione, analizzare i problemi sociali e affrontare le disuguaglianze in modo olistico, basandosi sulla partecipazione volontaria, sull'autoidentificazione e sul consenso informato, con la contestuale garanzia dell'anonimato e della riservatezza, e garantendo la partecipazione comunitaria nella definizione delle categorie, nell'analisi e nella valutazione, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali, così come della legislazione nazionale; invita la Commissione a continuare a elaborare con gli Stati membri una metodologia comune in materia, al fine di garantire la comparabilità, l'accuratezza e l'affidabilità dei dati raccolti; sostiene il lavoro della FRA nell'analizzare tali dati e accoglie con favore gli ulteriori sviluppi in questo settore, in linea con il suo nuovo mandato e attraverso una cooperazione strutturata e stretta con le agenzie che si occupano di giustizia e affari interni e con i gruppi interessati;

24.

esorta tutti gli Stati membri ad adottare piani d'azione nazionali contro il razzismo e la discriminazione entro la fine del 2022, che tengano in considerazione le radici storiche del razzismo e creino una cultura della memoria, come previsto dal piano d'azione dell'UE contro il razzismo; invita la Commissione ad aumentare la trasparenza e la partecipazione dei gruppi vittime di discriminazione razziale all'attività del sottogruppo sui piani d'azione nazionali contro il razzismo, anche fornendo informazioni sui punti di contatto nazionali; evidenzia la necessità di portare avanti il piano d'azione dell'UE sulla lotta al razzismo oltre il 2025 e a trasformarlo in una strategia dell'UE a pieno titolo e incoraggia la Commissione a garantire la continuità dei lavori in tal senso prima della fine del suo attuale mandato;

25.

sottolinea la necessità di un meccanismo di monitoraggio e responsabilità per garantire l'efficace applicazione e attuazione della legislazione e delle politiche dell'UE in materia di lotta al razzismo e alla discriminazione e ricorda l'importanza della partecipazione delle organizzazioni della società civile a tale processo; chiede l'adozione di una raccomandazione del Consiglio sui piani d'azione nazionali contro il razzismo e la discriminazione, al fine di rafforzare l'impegno a favore dei principi guida comuni e dei conseguenti indicatori di progresso, come pure il meccanismo di monitoraggio degli stessi;

26.

ricorda il suo sostegno alle organizzazioni della società civile, in particolare nel settore della lotta contro il razzismo, la lotta alla discriminazione e la tolleranza; insiste sul fatto che i difensori antirazzisti dei diritti umani devono essere protetti e sostenuti nel loro lavoro; ricorda la necessità di finanziamenti dell'UE dedicati e sufficienti per le organizzazioni della società civile; sottolinea altresì l'importanza di un dialogo costante e strutturato con le organizzazioni della società civile che si occupano di giustizia e uguaglianza razziale a livello europeo, nazionale e locale; esorta la Commissione e gli Stati membri, con il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e dei gruppi interessati, a sviluppare e attuare campagne di sensibilizzazione del pubblico per contrastare gli stereotipi e i pregiudizi prevalenti tra la popolazione in generale; chiede opportunità di finanziamento più pertinenti nel quadro del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori nell'ambito della lotta contro la discriminazione; invita la Commissione a garantire che il Forum permanente delle organizzazioni della società civile contro il razzismo sia formalmente incluso nella definizione delle politiche e della legislazione pertinenti; deplora gli attacchi in diverse forme (tra cui incitamento all'odio, regimi fiscali punitivi, azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica, attacchi contro uffici o le persone che vi lavorano) nei confronti delle organizzazioni della società civile che forniscono sostegno ai cittadini e consulenze ai decisori politici in questo settore;

27.

sottolinea l'importanza della rappresentanza e della diversità come strumenti per lo sviluppo di società inclusive; ricorda che i media hanno la responsabilità di rispecchiare le società in tutta la loro diversità e si rammarica dell'attuale mancanza di diversità a tutti i livelli; condanna la retorica razzista di alcuni organi di informazione che stigmatizzano le comunità vittime di discriminazione razziale; sottolinea inoltre l'importanza di una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere e della partecipazione delle persone vittime di discriminazione razziale ai media, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza e fornire modelli di riferimento positivi per i bambini appartenenti a gruppi oggetto di discriminazione razziale;

28.

sottolinea gli effetti cruciali che le campagne e le iniziative di alfabetizzazione mediatica possono avere nel mitigare le narrazioni di discriminazione razziale diffuse attraverso la disinformazione; invita la Commissione e gli Stati membri a porre maggiore enfasi sullo sviluppo del pensiero critico, dell'alfabetizzazione mediatica e delle competenze digitali per combattere il razzismo e la discriminazione; invita gli Stati membri a individuare e analizzare le attività e le fonti di finanziamento dei gruppi estremisti nell'UE che diffondono l'odio, compresi quelli con stretti legami con la Russia, che sono utilizzati per destabilizzare l'UE e comprometterne l'unità, e ad adottare ulteriori misure per combattere le attività di tali organizzazioni nell'UE;

29.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione riguardo a norme minime per gli organismi per la parità, che ha l'obiettivo di garantire pari protezione contro la discriminazione in tutta l'UE, ed esorta la Commissione a presentare una proposta ambiziosa a tale riguardo; invita la Commissione ad adottare misure legislative concrete per rafforzare il ruolo e l'indipendenza degli organismi per la parità negli Stati membri e a garantire che abbiano finanziamenti sufficienti a svolgere i loro compiti, in particolare per quanto riguarda una migliore raccolta dei dati al fine di mappare la discriminazione e le disuguaglianze in tutta l'UE; esorta gli Stati membri a garantire che il mandato di tutti gli organismi per la parità comprenda tutte le forme di discriminazione, compresi la vittimizzazione e l'incitamento all'odio;

30.

deplora il fatto che il razzismo strutturale persista nella società dell'UE; invita le istituzioni dell'UE ad affrontare tale fenomeno all'interno delle sue strutture, nonché ad affrontare la sottorappresentazione dei gruppi vittime di discriminazione razziale e degli altri gruppi soggetti a discriminazione, in particolare nelle posizioni decisionali, e ad adottare con urgenza una strategia di inclusione e diversità della forza lavoro; sottolinea che una persona dovrebbe essere assunta sulla base del merito, delle qualifiche e delle capacità; ricorda che, a norma dell'articolo 10 del regolamento del Parlamento, l'incitamento all'odio è vietato, come pure il linguaggio diffamatorio e l'incitamento alla discriminazione, e invita la Presidente e i presidenti di commissione ad attuare correttamente tali norme e a garantire indagini adeguate e un seguito adeguato nei casi in cui si accerti una violazione di tale norma;

31.

accoglie con favore a tale riguardo l'adozione della strategia sulla diversità del Parlamento europeo e la sua tabella di marcia per il 2022-2024; sottolinea che applicarla nella rispettiva strategia in materia di risorse umane è anche una responsabilità dei gruppi politici;

32.

accoglie con favore la nomina, da parte della Commissione, del primo coordinatore per la lotta al razzismo nel 2021 e il continuo rinnovo dal 2015 della nomina del coordinatore per la lotta contro l'antisemitismo e per la promozione della vita ebraica; invita la Commissione a nominare rapidamente il coordinatore per il contrasto all'odio anti-musulmano; deplora che la posizione sia vacante da luglio 2021; ricorda che tali posizioni dovrebbero essere permanenti e che, pertanto, i coordinatori dovrebbero essere appoggiati e sostenuti finanziariamente; sottolinea il ruolo centrale del coordinatore per la lotta al razzismo e del gruppo di lavoro ad alto livello dell'UE sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza ai fini dell'integrazione dell'uguaglianza razziale in tutte le politiche dell'UE;

33.

esprime preoccupazione per la continua diffusione di teorie del complotto razziste e xenofobe che incitano all'odio e alla violenza, compresi i reati generati dall'odio in tutto il mondo; è allarmato dal fatto che tali teorie, quali la cosiddetta «teoria della grande sostituzione», siano state integrate nel discorso politico di numerose figure politiche dell'estrema destra negli Stati membri e sottolinea che si tratta di una minaccia per i valori fondamentali e condivisi dell'Unione;

34.

ricorda la sua posizione sulla relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto e, in particolare, il suo invito a integrare una sezione dedicata alle organizzazioni della società civile e a trattare i diritti fondamentali, compresa la non discriminazione per motivi razziali, di colore della pelle o etnici; chiede inoltre una sintesi dell'attuazione del piano d'azione dell'UE contro il razzismo nei capitoli per paese della relazione;

35.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(2)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(3)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

(4)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(5)  GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.

(6)  GU C 93 del 19.3.2021, pag. 1.

(7)  https://edoc.coe.int/en/living-together-diversity-and-freedom-in-europe/9741-covid-19-an-analysis-of-the-anti-discrimination-diversity-and-inclusion-dimensions-in-council-of-europe-member-states.html

(8)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 2.

(9)  GU C 385 del 22.9.2021, pag. 104.

(10)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 63.

(11)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 150.

(12)  GU C 347 del 9.9.2022, pag. 2.

(13)  GU C 347 del 9.9.2022, pag. 15.

(14)  ECRI, Opinion on the concept of «racialisation» (Parere sul concetto di «razzializzazione»), 8 dicembre 2021.

(15)  Parlamento europeo, studio condotto per conto della commissione LIBE, Protection against racism, xenophobia and racial discrimination, and the EU Anti-racism Action Plan (Protezione contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione razziale e piano d'azione dell'UE contro il razzismo), maggio 2022.

(16)  FRA, Fundamental Rights Report 2022 (Relazione 2022 sui diritti fondamentali), 8 giugno 2022, pag. 84.

(17)  Il termine «popolo romanì» comprende diversi gruppi, fra cui rom, kalé (gitani), manouche, ashkali, traveller, lovara, rissende, boyash, domare, kalderash, romanichal e sinti.

(18)  FRA, Second European Union Minorities and Discrimination Survey — Main results (Seconda indagine sulle minoranze e le discriminazioni nell'Unione europea: principali risultati), 6 dicembre 2017.

(19)  FRA, Second European Union Minorities and Discrimination Survey Muslims — Selected findings (Seconda indagine sulle minoranze e le discriminazioni nell'Unione europea — Musulmani: una selezione di risultati), 21 settembre 2017.

(20)  FRA, Experiences and perceptions of antisemitism — Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU (Esperienze e percezioni di antisemitismo — Seconda indagine sulla discriminazione e i reati generati dall'odio contro gli ebrei nell'UE), 10 dicembre 2018.

(21)  Centro europeo per i diritti dei Rom, Justice Denied: Roma in the criminal justice system (La giustizia negata: i rom nel sistema giudiziario penale), 2 marzo 2022.

(22)  Rete europea contro il razzismo (ENAR), 2014–2018 ENAR Shadow Report on racist crime and institutional racism in Europe (Relazione ombra 2014-2018 dell'ENAR sui reati di razzismo e il razzismo istituzionale in Europa), 11 settembre 2019.

(23)  FRA, Fundamental Rights Report 2022 (Relazione 2022 sui diritti fondamentali), 8 giugno 2022, pag. 84.

(24)  FRA, Incoraggiare la denuncia dei reati d'odio: il ruolo delle forze dell’ordine e di altre autorità, 2021.

(25)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(26)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(27)  ENAR, Justice Gap: Racism pervasive in criminal justice systems across Europe (Una falla nella giustizia: la pervasività del razzismo nei sistemi di giustizia penale europei), 12 settembre 2019.

(28)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(29)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(30)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

(31)  FRA, The war in Ukraine — Fundamental rights implications within the EU (La guerra in Ucraina — implicazioni per i diritti fondamentali nell'UE), 19 maggio 2022, e FRA, EU-Ukrainian border checkpoints: First field observations (Punti di controllo al confine UE-Ucraina: prime osservazioni sul campo), 23 marzo 2022.

(32)  FRA opinions — Experiences and perceptions of antisemitism (Pareri della FRA — Esperienze e percezioni di antisemitismo.

(33)  Equinox, Towards Gender Justice — Rethinking EU Gender Equality Policy from an Intersectional Perspective (Verso la giustizia di genere — Ripensare la politica dell'UE in materia di uguaglianza di genere da una prospettiva intersezionale), maggio 2021.