9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/61


P9_TA(2022)0064

Ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (2020/2268(INI))

(2022/C 347/07)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare gli articoli 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 e 52,

vista la Carta delle Nazioni Unite, in particolare gli articoli 1 e 2,

vista la risoluzione 2131 (XX) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 21 dicembre 1965 recante la dichiarazione sull'inammissibilità dell'intervento negli affari interni degli Stati e sulla protezione della loro indipendenza e sovranità,

visti la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, e il protocollo addizionale della suddetta Convenzione, in particolare l'articolo 3,

vista la risoluzione del 23 novembre 2016 sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (1) e la sua raccomandazione del 13 marzo 2019 sul bilancio del seguito dato dal SEAE a due anni dalla relazione del PE sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (2),

vista la sua risoluzione del 13 giugno 2018 sulla ciberdifesa (3),

viste le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 5 dicembre 2018, dal titolo «Piano d'azione contro la disinformazione» (JOIN(2018)0036) e del 14 giugno 2019 dal titolo «Relazione sull'attuazione del piano d'azione contro la disinformazione» (JOIN(2019)0012),

visto il documento di lavoro congiunto del 23 giugno 2021 sulla quinta relazione sui progressi realizzati in merito all'attuazione del quadro congiunto per contrastare le minacce ibride del 2016 e la comunicazione congiunta del 2018 dal titolo «Rafforzamento della resilienza e potenziamento delle capacità di affrontare minacce ibride» (SWD(2021)0729),

visto il piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020)0790),

vista la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2020 dal titolo «I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione» (COM(2020)0784),

visto il pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali,

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 dal titolo «I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione» (4),

visti il codice di buone pratiche sulla disinformazione del 2018 e gli orientamenti del 2021 sul rafforzamento del codice di buone pratiche sulla disinformazione (COM(2021)0262) e le raccomandazioni per il nuovo codice di buone pratiche sulla disinformazione emanate dal gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi nell'ottobre 2021,

vista la relazione speciale n. 09/2021 della Corte dei conti europea dal titolo «La disinformazione nell'UE: combattuta ma non vinta»,

visti la proposta della Commissione del 16 dicembre 2020 di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici (COM(2020)0829) e il proposto allegato alla suddetta direttiva,

visti il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (5) e gli orientamenti relativi al regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti del marzo 2020 (C(2020)1981),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 16 dicembre 2020, sulla strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale (JOIN(2020)0018),

visti gli articoli della Commissione di diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti internazionali,

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 16 dicembre 2020, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823),

visto il pacchetto di strumenti dell'UE comprendente misure di attenuazione dei rischi per la cibersicurezza delle reti 5G del marzo 2021,

visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (6),

visti gli studi, i briefing e le analisi approfondite richiesti dalla commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE),

vista l'audizione di Frances Haugen dell'8 novembre 2021, organizzata dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, in associazione con altre commissioni,

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sullo stato delle capacità di ciberdifesa dell'UE (7),

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS 16, volto a promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile,

visti il discorso sullo stato dell'Unione 2021 e la lettera d'intenti,

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 10 settembre 2021 dal titolo «La nostra agenda comune»,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 10 giugno 2020, dal titolo «Contrastare la disinformazione sulla Covid-19 — Guardare ai fatti» (JOIN(2020)0008),

vista la decisione del Consiglio del 15 novembre 2021 volta a modificare il suo regime di sanzioni alla Bielorussia per ampliare i criteri di designazione in modo da imporre sanzioni nei confronti di persone ed entità che organizzano o contribuiscono agli attacchi ibridi e rispondere alla strumentalizzazione di esseri umani da parte del regime bielorusso,

vista la sua decisione del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (8), adottata a norma dell'articolo 207 del suo regolamento,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (A9-0022/2022),

A.

considerando che le ingerenze straniere costituiscono una grave violazione dei valori e principi universali su cui si fonda l'Unione, quali la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto;

B.

considerando che le ingerenze straniere, la manipolazione delle informazioni e la disinformazione rappresentano una violazione delle libertà fondamentali di espressione e informazione sancite dall'articolo 11 della Carta e costituiscono una minaccia per dette libertà nonché un indebolimento per i processi democratici nell'UE e negli Stati membri, quali l'indizione di elezioni libere e regolari; che l'obiettivo delle ingerenze straniere è distorcere e creare una falsa rappresentazione dei fatti, gonfiare artificialmente le argomentazioni unilaterali, screditare l'informazione per deteriorare il discorso politico e, in definitiva, minare la fiducia nei confronti del sistema elettorale e quindi del processo democratico stesso;

C.

considerando che la Russia partecipa ad attività di disinformazione caratterizzate da una malevolenza e una portata senza precedenti sia nei mezzi di comunicazione tradizionali che nelle piattaforme dei media sociali, con l'obiettivo di ingannare i suoi cittadini così come la comunità internazionale prima e durante la guerra di aggressione contro l'Ucraina, iniziata dalla Russia il 24 febbraio 2022, il che dimostra che anche le informazioni possono essere trasformate in un'arma;

D.

considerando che qualunque azione contro le ingerenze straniere e la manipolazione delle informazioni deve a sua volta rispettare le libertà fondamentali di espressione e informazione; che l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA) svolge un ruolo chiave nella valutazione del rispetto dei diritti fondamentali, compreso l'articolo 11 della Carta, al fine di evitare azioni sproporzionate; che gli attori che effettuano ingerenze straniere e manipolazione delle informazioni abusano di tali libertà a proprio vantaggio ed è pertanto fondamentale rafforzare la lotta precauzionale contro le ingerenze straniere e la manipolazione delle informazioni, poiché la democrazia dipende dal fatto che le persone prendano decisioni informate;

E.

considerando che esistono prove a conferma del fatto che soggetti statali e non statali stranieri autoritari e malintenzionati, quali la Russia, la Cina e altri, ricorrono alla manipolazione delle informazioni e ad altre tattiche di ingerenza per interferire nei processi democratici dell'UE; che questi attacchi, che fanno parte di una strategia di guerra ibrida e costituiscono una violazione del diritto internazionale, sono fuorvianti e ingannano i cittadini e incidono sul loro comportamento di voto, amplificano i dibattiti controversi, dividono, polarizzano e sfruttano le vulnerabilità delle società, promuovono l'incitamento all'odio, aggravano le condizioni di gruppi vulnerabili che hanno maggiori probabilità di diventare vittime della disinformazione, alterano l'integrità delle elezioni democratiche e dei referendum, seminano sfiducia nei confronti dei governi nazionali, delle autorità pubbliche e dell'ordine democratico liberale e hanno l'obiettivo di destabilizzare la democrazia europea, e quindi costituiscono una grave minaccia per la sicurezza e la sovranità dell'UE;

F.

considerando che le ingerenze straniere rappresentano un modello di comportamento che minaccia o che ha un impatto negativo sui valori, le procedure democratiche, i processi politici, la sicurezza degli Stati e dei cittadini e la capacità di far fronte a situazioni eccezionali; che tali ingerenze hanno carattere manipolatorio e sono attuate e finanziate in modo intenzionale e coordinato; che i responsabili di tali ingerenze, compresi i loro mandatari all'interno e all'esterno del loro territorio, possono essere attori statali o non statali e sono spesso assistiti nelle loro ingerenze straniere da complici politici negli Stati membri che traggono vantaggi politici ed economici dal favorire le strategie straniere; che l'utilizzo di mandatari nazionali da parte di attori stranieri e la cooperazione con alleati nazionali rende difficilmente distinguibile il confine tra ingerenza straniera e interna;

G.

considerando che le tattiche di ingerenza straniera assumono molte forme, fra cui disinformazione, soppressione delle informazioni, manipolazione delle piattaforme dei social media e dei loro algoritmi, dei termini di utilizzo e dei sistemi pubblicitari, attacchi informatici, operazioni di «hack-and-leak» per ottenere l'accesso alle informazioni sugli elettori e interferire con la legittimità del processo elettorale, minacce e molestie nei confronti di giornalisti, ricercatori, politici e membri delle organizzazioni della società civile, donazioni e prestiti occulti a partiti politici, campagne a favore di candidati specifici, organizzazioni e organi d'informazione, organi d'informazione e organizzazioni falsi o mandatari, elite capture e cooptazione, denaro di provenienza illecita, false persone e identità, pressioni all'autocensura, sfruttamento manipolatorio di narrazioni storiche, religiose e culturali, pressioni nei confronti degli istituti di istruzione e culturali, controllo delle infrastrutture critiche, pressioni nei confronti di cittadini stranieri residenti nell'UE, strumentalizzazione dei migranti e spionaggio; che tali tattiche sono spesso combinate per sortire un maggiore effetto;

H.

considerando che la manipolazione delle informazioni e la diffusione della disinformazione possono servire gli interessi economici degli attori statali e non statali e dei loro mandatari e creare dipendenze economiche che possono essere sfruttate a fini politici; che, in un mondo di concorrenza internazionale non cinetica, le ingerenze straniere possono rappresentare uno strumento fondamentale per destabilizzare e indebolire controparti oggetto di attacchi o per aumentare il proprio vantaggio competitivo attraverso la creazione di canali di influenza, dipendenze della catena di approvvigionamento, ricatto o coercizione; che la disinformazione sta causando danni economici diretti e indiretti che non sono stati valutati sistematicamente;

I.

considerando che la disinformazione inconsapevole è un'informazione comprovabilmente falsa che non mira ad arrecare pregiudizio, mentre la disinformazione è un'informazione comprovabilmente falsa o fuorviante che è intenzionalmente creata, presentata o diffusa allo scopo di arrecare pregiudizio o di provocare possibili conseguenze negative per la società ingannando il pubblico o a scopo di lucro;

J.

considerando che è necessario trovare un accordo, all'interno dell'UE, su definizioni comuni e granulari e su delle metodologie per migliorare la comprensione condivisa delle minacce ed elaborare norme adeguate dell'UE per migliorare l'attribuzione e la risposta; che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ha svolto una notevole quantità di lavoro in questo settore; che tali definizioni devono garantire l'impermeabilità alle ingerenze straniere e il rispetto dei diritti umani; che la cooperazione con partner che condividono gli stessi princìpi, nei forum internazionali pertinenti, su definizioni comuni delle ingerenze straniere al fine di introdurre norme e criteri validi a livello internazionale è di estrema importanza; che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida nel definire norme internazionali chiare per l'attribuzione delle ingerenze straniere;

Necessità di una strategia coordinata contro le ingerenze straniere

K.

considerando che i tentativi di ingerenze straniere in tutto il mondo stanno aumentando e stanno diventando più sistemici e sofisticati, facendo affidamento all'utilizzo diffuso dell'intelligenza artificiale (IA) e minando l'imputabilità;

L.

considerando che l'UE e gli Stati membri hanno il dovere di difendere tutti i cittadini e le infrastrutture, così come i loro sistemi democratici, dai tentativi di ingerenza straniera; che, tuttavia, l'UE e gli Stati membri non sembrano avere strumenti appropriati e sufficienti per prevenire, individuare, attribuire e respingere nonché sanzionare al meglio tali minacce;

M.

considerando che tra molti esponenti politici e tra i cittadini in generale c'è una scarsa consapevolezza in merito alla realtà di tali problematiche, il che potrebbe involontariamente contribuire a creare ulteriori vulnerabilità; che la questione delle campagne di disinformazione non è rientrata tra le priorità dell'agenda degli esponenti politici europei; che le audizioni e il lavoro della commissione speciale INGE hanno contribuito alla contestualizzazione e al riconoscimento da parte del pubblico di tali problematiche e hanno sviluppato con successo il dibattito europeo sull'ingerenza straniera; che i tentativi di disinformazione di lunga durata da parte di attori stranieri hanno già contribuito all'emergere di fonti di disinformazione nazionali;

N.

considerando che il monitoraggio trasparente delle ingerenze straniere in tempo reale da parte degli organi istituzionali, di analisti e di verificatori di fatti indipendenti, del coordinamento efficace delle loro azioni e dello scambio di informazioni è fondamentale affinché possano essere adottate le misure appropriate, non soltanto per fornire informazioni in merito ad attacchi malevoli in corso ma anche per contrastarli; che è necessario prestare un'attenzione simile alla cosiddetta mappatura della società e all'identificazione delle sue parti più vulnerabili e suscettibili alla manipolazione e alla disinformazione straniere, nonché alla lotta contro le cause di tali vulnerabilità;

O.

considerando che la prima priorità della difesa dell'UE, vale a dire la resilienza e la preparazione dei cittadini dell'UE nei confronti delle ingerenze straniere e della manipolazione delle informazioni, richiede un approccio a lungo termine e che coinvolga la società nel suo insieme, a cominciare dall'istruzione e dalla sensibilizzazione tempestiva in merito ai problemi;

P.

considerando che per individuare le vulnerabilità, identificare gli attacchi e porvi rimedio sono necessari la cooperazione e il coordinamento tra i diversi settori e livelli amministrativi tra gli Stati membri, a livello dell'Unione e con paesi che condividono gli stessi principi, nonché con la società civile e il settore privato; che è urgente sincronizzare la percezione delle minacce con la sicurezza nazionale;

Rafforzare la resilienza attraverso la consapevolezza della situazione, l'alfabetizzazione mediatica e in materia di informazione, il pluralismo dei mezzi di comunicazione, il giornalismo indipendente e l'istruzione

Q.

considerando che la consapevolezza della situazione, la solidità dei sistemi democratici, uno Stato di diritto forte, una società civile dinamica, l'allarme rapido e la valutazione delle minacce rappresentano i primi passi per contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze; che, nonostante tutti i progressi compiuti nel sensibilizzare in merito alle ingerenze straniere, molte persone, compresi i responsabili politici e i dipendenti pubblici che lavorano in ambiti potenzialmente oggetto di attacchi, sono ancora inconsapevoli dei potenziali rischi associati alle ingerenze straniere e non sanno come affrontarli;

R.

considerando che organi d'informazione di elevata qualità, finanziati in modo sostenibile e trasparente e indipendenti e il giornalismo professionale sono fondamentali per la libertà e il pluralismo dei media e per lo Stato di diritto e rappresentano pertanto un pilastro della democrazia e il migliore antidoto alla disinformazione; che alcuni attori stranieri traggono vantaggio dalla libertà dei media occidentali per diffondere disinformazione; che i mezzi di comunicazione professionali e il giornalismo tradizionale, in quanto fonti d'informazione di qualità, stanno affrontando difficoltà nell'era digitale; che l'insegnamento del giornalismo di qualità e la relativa formazione all'interno e all'esterno dell'UE sono necessari al fine di assicurare preziose analisi giornalistiche ed elevati standard editoriali; che l'UE deve continuare a sostenere il giornalismo nell'ambiente digitale; che la comunicazione scientifica dovrebbe svolgere un ruolo determinante;

S.

considerando che i media di servizio pubblico indipendenti sul piano editoriale sono essenziali e insostituibili per fornire servizi di informazione imparziali e di alta qualità al pubblico in generale e devono essere protetti dall'acquisizione indebita e rafforzati come pilastro fondamentale della lotta contro la disinformazione;

T.

considerando che i diversi portatori di interessi e le diverse istituzioni utilizzano metodologie e definizioni differenti per analizzare le ingerenze straniere, tutte caratterizzate da vari livelli di comprensibilità, e che tali differenze possono impedire un monitoraggio, un'analisi e una valutazione del livello di minaccia comparabili, rendendo più difficile un'azione congiunta; che sono necessarie una definizione e una metodologia dell'UE per migliorare l'analisi comune delle minacce;

U.

considerando che è necessario integrare la terminologia riguardante i contenuti, come le notizie false e fuorvianti, la disinformazione consapevole e non, con termini incentrati sul comportamento, in modo da affrontare adeguatamente il problema; che tale terminologia dovrebbe essere armonizzata e attentamente rispettata;

V.

considerando che l'alfabetizzazione mediatica e digitale e la sensibilizzazione, sia per bambini che per adulti, sono strumenti importanti per rafforzare la resilienza dei cittadini ai tentativi di ingerenza nel settore dell'informazione, nonché per evitare la manipolazione e la polarizzazione; che, in generale, le società con un elevato livello di alfabetizzazione mediatica sono più resilienti alle ingerenze straniere; che i metodi di lavoro giornalistici come il giornalismo costruttivo potrebbero contribuire a rafforzare la fiducia nel giornalismo tra i cittadini;

W.

considerando che la manipolazione delle informazioni può assumere varie forme, quali la diffusione della disinformazione e di notizie completamente false, la distorsione dei fatti, delle narrazioni e delle rappresentazioni delle opinioni, la soppressione di talune informazioni o opinioni, l'estrapolazione delle informazioni dal contesto, la manipolazione dei sentimenti delle persone, la promozione dell'incitamento all'odio, il sostegno a talune opinioni a danno di altre e le molestie ai danni delle persone per metterle a tacere; che uno degli obiettivi della manipolazione delle informazioni è generare caos per favorire la perdita di fiducia da parte dei cittadini nei confronti dei «guardiani» delle informazioni vecchi e nuovi; che esiste una linea sottile che separa la libertà di espressione dalla promozione di discorsi di incitamento all'odio e dalla disinformazione che non dovrebbe essere superata;

X.

osserva che l'Azerbaigian, la Cina, la Turchia e la Russia, fra gli altri, hanno tutti preso di mira giornalisti e oppositori nell'Unione europea, come il caso del blogger e oppositore azero Mahammad Mirzali a Nantes e del giornalista turco Erk Acarer a Berlino;

Y.

considerando che esistono prove concrete del fatto che i processi democratici dell'UE sono presi di mira e subiscono ingerenze da campagne di disinformazione che mettono in discussione gli ideali democratici e i diritti fondamentali; che la disinformazione relativa a temi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, genere, LGBTIQ+, salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e minoranze è una forma di disinformazione che minaccia i diritti umani, mina i diritti digitali e politici, nonché la sicurezza e la protezione dei suoi obiettivi e crea rotture e divisioni tra gli Stati membri; che durante le campagne elettorali le candidate politiche tendono a essere oggetto, in maniera sproporzionata, di narrazioni sessiste, il che porta a scoraggiare le donne a prendere parte ai processi democratici; che gli autori di queste campagne di disinformazione, con il pretesto di promuovere valori «tradizionali» o «conservatori», stringono alleanze strategiche con i partner locali per ottenere l'accesso alle informazioni di intelligence locali e ricevono, secondo le segnalazioni, milioni di euro di finanziamenti stranieri;

Z.

considerando che, oltre alle istituzioni statali, ai giornalisti, ai leader di opinione e al settore privato, ogni fascia della società e ogni persona possono offrire un importante contributo per identificare e contrastare la diffusione della disinformazione e mettere in guardia le persone a rischio nel proprio ambiente; che la società civile, il mondo accademico e i giornalisti hanno già contribuito fortemente a sensibilizzare l'opinione pubblica e aumentare la resilienza della società, anche in cooperazione con le controparti nei paesi partner;

AA.

considerando che le organizzazioni della società civile che rappresentano le voci delle minoranze e le organizzazioni a difesa dei diritti umani in tutta Europa rimangono sottofinanziate, nonostante svolgano un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione e nella lotta contro la disinformazione; che le organizzazioni della società civile dovrebbero essere dotate di risorse adeguate per svolgere il loro ruolo nel limitare l'impatto delle ingerenze straniere;

AB.

considerando che è importante avere un accesso facile e tempestivo a informazioni fondate su fatti concreti da fonti credibili nel momento in cui la disinformazione inizia a diffondersi;

AC.

considerando che è necessario individuare rapidamente gli attacchi contro le ingerenze straniere e i tentativi di manipolare la sfera dell'informazione per potervi rispondere; che la consapevolezza della situazione e l'analisi dell'intelligence dell'UE dipendono dalla volontà degli Stati membri di condividere le informazioni; che la presidente della Commissione ha proposto di prendere in considerazione l'istituzione di un Centro comune di consapevolezza situazionale dell'UE; che la prevenzione e le misure proattive, compreso il prebunking e un sano ecosistema dell'informazione, sono di gran lunga più efficaci dei successivi tentativi di verifica dei fatti e di confutazione della disinformazione, che mostrano una portata inferiore rispetto alla disinformazione originale; che l'UE e i suoi Stati membri non dispongono attualmente di capacità sufficienti per adottare tali misure; che i nuovi strumenti analitici basati sull'intelligenza artificiale, come il lituano Debunk.eu, potrebbero aiutare a individuare gli attacchi, condividere le conoscenze e informare il pubblico;

AD.

considerando che la disinformazione trova terreno fertile in un contesto caratterizzato da narrazioni deboli o frammentate a livello nazionale o dell'UE, nei dibattiti caratterizzati da polarizzazione ed emotività, poiché sfrutta le debolezze e i pregiudizi delle persone e all'interno della società e che la disinformazione distorce il dibattito pubblico riguardante le elezioni e altri processi democratici, il che rende difficile ai cittadini prendere decisioni informate;

Ingerenze straniere per mezzo delle piattaforme online

AE.

considerando che le piattaforme online possono rappresentare strumenti facilmente accessibili e a prezzi economici per i soggetti dediti alla manipolazione delle informazioni e ad altri tipi di ingerenza, come l'odio e le molestie, i danni alla salute e alla sicurezza delle nostre comunità online, la riduzione al silenzio degli oppositori, lo spionaggio o la diffusione della disinformazione; che è stato dimostrato che il loro funzionamento incoraggia opinioni estreme e polarizzate a scapito dell'informazione basata sui fatti; che le piattaforme hanno i propri interessi e potrebbero non essere neutrali nel trattamento delle informazioni; che alcune piattaforme online traggono grande vantaggio dal sistema che amplifica la divisione, l'estremismo e la polarizzazione; che lo spazio online è diventato un luogo importante per la nostra democrazia tanto quanto lo spazio fisico e ha pertanto bisogno di norme corrispondenti;

AF.

considerando che le piattaforme hanno accelerato e aggravato la diffusione della disinformazione consapevole e inconsapevole in modo inedito e complesso; che le piattaforme online controllano il flusso di informazioni e la pubblicità online, che esse elaborano e utilizzano algoritmi per controllare tali flussi e che non sono trasparenti, mancano di procedure appropriate per verificare le identità, impiegano una terminologia vaga e poco chiara, e non condividono o condividono in minima parte le informazioni riguardanti l'elaborazione, l'utilizzo e l'impatto di detti algoritmi; che la componente di dipendenza degli algoritmi delle piattaforme online ha creato un grave problema di sanità pubblica che è necessario affrontare; che le piattaforme online dovrebbero essere responsabili degli effetti dannosi dei loro servizi, poiché alcune piattaforme erano consapevoli dei difetti dei loro algoritmi, in particolare del loro ruolo nella diffusione di contenuti controversi, ma non li hanno affrontati per massimizzare i profitti, come è stato rivelato da informatori;

AG.

considerando che, in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il 27 febbraio 2022 i primi ministri di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia hanno inviato una lettera agli amministratori delegati delle piattaforme social delle Big Tech (Twitter, Alphabet, YouTube e Meta), chiedendo, tra l'altro, la sospensione dei profili che partecipano a crimini di guerra e crimini contro l'umanità e che li esaltano, una maggiore moderazione dei contenuti in lingua russa e ucraina, la completa e immediata demonetizzazione di tutti i profili che diffondono la disinformazione perpetrata dai governi russo e bielorusso, nonché assistenza per gli utenti che cercano di reperire informazioni affidabili sulla guerra in Ucraina;

AH.

considerando che vi sono continue ingerenze e campagne di manipolazione delle informazioni riguardanti tutte le misure adottate per contenere la diffusione della COVID-19, comprese le vaccinazioni nell'UE, e che le piattaforme online non hanno coordinato i propri sforzi per contenerle, e possono aver persino contribuito alla loro diffusione; che tale disinformazione può essere potenzialmente letale quando dissuade le persone dal vaccinarsi o promuove false terapie; che la pandemia ha aggravato la lotta sistemica tra la democrazia e l'autoritarismo, inducendo gli attori statali e non statali autoritari, quali Cina e Russia, a impiegare un'ampia gamma di strumenti palesi e occulti nel loro tentativo di destabilizzare le loro controparti democratiche; che i «Facebook Paper» hanno rivelato l'incapacità della piattaforma di affrontare la disinformazione connessa ai vaccini, anche in lingua inglese; che la situazione è persino peggiore in relazione alla disinformazione connessa ai vaccini non redatta in lingua inglese; che tale problematica riguarda tutte le piattaforme;

AI.

considerando che numerosi fornitori aventi sede nell'UE vendono like, follower, commenti e condivisioni non autentici a qualunque soggetto desideroso di aumentare artificiosamente la propria visibilità online; che è impossibile individuare gli usi legittimi di tali servizi, a fronte di utilizzi dannosi comprendenti la manipolazione delle elezioni e altri processi democratici, la promozione delle truffe, la pubblicazione di recensioni negative dei prodotti della concorrenza, le truffe ai danni degli inserzionisti e la creazione di un pubblico falso utilizzato per dare forma alla conversazione, per attacchi personali e per gonfiare artificialmente determinati punti di vista che altrimenti non otterrebbero alcuna attenzione; che i regimi stranieri, come la Russia e la Cina, utilizzano questi strumenti online su vasta scala per influenzare il dibattito pubblico nei paesi europei; che la disinformazione può destabilizzare la democrazia europea;

AJ.

considerando che le piattaforme sociali, i dispositivi e le applicazioni digitali raccolgono e conservano moli immense di dati personali molto dettagliati e spesso sensibili di ciascun utente; che tali dati possono essere utilizzati per prevedere le tendenze comportamentali, rafforzare il bias cognitivo e orientare il processo decisionale; che tali dati sono sfruttati a fini commerciali; che si verificano ripetutamente fughe di dati a danno della sicurezza delle vittime di tali fughe e che i dati possono essere venduti sul mercato nero; che tali banche dati potrebbero essere miniere d'oro per gli attori malintenzionati che desiderano colpire persone o gruppi specifici;

AK.

considerando che, in generale, le piattaforme sono progettate per assicurare che la scelta di non condividere i dati sia complicata, non intuitiva e dispendiosa in termini di tempo rispetto alla scelta di condividerli;

AL.

considerando che le piattaforme online sono parte integrante della maggior parte delle nostre vite e che la diffusione di informazioni tramite le piattaforme può avere un impatto enorme sul nostro modo di pensare e di agire, ad esempio quando si tratta di preferenze di voto, di scelte politiche, economiche e sociali e di scelta di fonti di informazioni, e che tali scelte decisive di importanza pubblica sono oggi, di fatto, subordinate agli interessi commerciali delle società private;

AM.

considerando che i meccanismi di gestione algoritmica e altre caratteristiche delle piattaforme di social media sono studiati per massimizzare il coinvolgimento; che è stato ripetutamente segnalato che queste caratteristiche promuovono contenuti polarizzanti, radicalizzanti e discriminatori e mantengono gli utenti in cerchie che condividono gli stessi principi; che ciò porta alla graduale radicalizzazione degli utenti della piattaforma, nonché al condizionamento e all'alterazione dei processi di discussione collettiva, anziché tutelare i processi democratici e le persone; che le azioni non coordinate da parte delle piattaforme hanno determinato discrepanze nelle loro azioni e consentito la diffusione della disinformazione da una piattaforma all'altra; che il modello d'impresa che consiste nel guadagnare denaro attraverso la diffusione di informazioni polarizzanti e la progettazione di algoritmi rendono le piattaforme un facile bersaglio per la manipolazione da parte di attori stranieri ostili; che le piattaforme dei social media potrebbero essere progettate diversamente in modo da promuovere una sfera pubblica online più sana;

AN.

considerando che la creazione di materiali audio e audiovisivi falsi (deepfake) è sempre più semplice con l'avvento di tecnologie a prezzi economici e facili da utilizzare e che la diffusione di tali materiali rappresenta un problema che cresce in modo esponenziale; che attualmente, tuttavia, il 90 % delle ricerche riguarda lo sviluppo di deepfake e solo il 10 % il loro rilevamento;

AO.

considerando che i sistemi di autoregolamentazione come il codice di buone pratiche sulla disinformazione del 2018 hanno portato a miglioramenti; che, tuttavia, fare affidamento sulla buona volontà delle piattaforme non funziona né è efficace e ha prodotto pochi dati significativi sul loro impatto complessivo; che, inoltre, le piattaforme hanno adottato misure individuali che variavano in termini di grado ed effetto, determinando backdoor attraverso i quali i contenuti possono continuare a diffondersi altrove nonostante la loro rimozione; che è necessario un insieme chiaro di norme e sanzioni affinché il codice di buone pratiche incida sufficientemente sull'ambiente online;

AP.

considerando che il piano d'azione per la democrazia europea mira a rafforzare il codice di buone pratiche del 2018 e, unitamente alla legge sui servizi digitali, si discosta dall'approccio basato sull'autoregolamentazione e mira a introdurre maggiori garanzie e tutele per gli utenti, aumentando l'autonomia e superando la passività in relazione ai servizi offerti, adottando misure per richiedere maggiore trasparenza e responsabilità alle imprese e introducendo maggiori obblighi per le piattaforme;

AQ.

considerando che le attuali azioni contro le campagne di disinformazione sulle piattaforme online non sono efficaci o deterrenti e consentono alle piattaforme di continuare a promuovere contenuti discriminatori e malevoli;

AR.

considerando che le piattaforme dedicano molte meno risorse alla gestione dei contenuti nelle lingue meno parlate e persino nelle lingue di ampia diffusione diverse dall'inglese rispetto ai contenuti in lingua inglese;

AS.

considerando che le procedure di reclami e ricorsi delle piattaforme sono generalmente inadeguate;

AT.

considerando che negli ultimi mesi diversi importanti attori si sono piegati alla censura, ad esempio in occasione delle elezioni parlamentari russe del settembre 2021, quando Google e Apple hanno rimosso l'applicazione di voto intelligente «Smart Voting» dai propri store in Russia;

AU.

considerando che la mancanza di trasparenza in relazione alle scelte algoritmiche delle piattaforme rende impossibile confermare le loro dichiarazioni in merito alle azioni intraprese per contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze e all'effetto delle loro azioni; che esistono discrepanze tra l'effetto dichiarato dei loro sforzi nelle loro autovalutazioni annuali e la loro effettiva efficacia, come dimostrato nei recenti «Facebook Paper»;

AV.

considerando che la natura non trasparente della pubblicità mirata fa sì che una notevole mole di pubblicità online di marchi noti, e talvolta anche di istituzioni pubbliche, finisca su siti web che incoraggiano il terrorismo, che ospitano discorsi di incitamento all'odio e disinformazione e che finanziano la crescita di tali siti Web, senza che gli inserzionisti ne siano consapevoli o diano l'autorizzazione;

AW.

considerando che il mercato della pubblicità online è controllato da un esiguo numero di grandi società di tecnologia pubblicitaria che si dividono il mercato, delle quali Google e Facebook costituiscono i maggiori operatori; che questa elevata concentrazione del mercato su poche imprese è associata a un forte squilibrio di potere; che l'uso delle tecniche clickbait e il potere di questi pochi attori di determinare quali contenuti vengano monetizzati e quali no, anche se gli algoritmi utilizzati non sono in grado di riconoscere la differenza tra la disinformazione e i normali contenuti informativi, costituiscono una minaccia per la diversificazione dei mezzi di comunicazione; che il mercato della pubblicità mirata è profondamente non trasparente; che le società di tecnologia pubblicitaria costringono i marchi a subire le conseguenze della loro negligenza nel monitorare il posizionamento delle inserzioni pubblicitarie;

Infrastrutture critiche e settori strategici

AX.

considerando che la gestione delle minacce alle infrastrutture critiche, soprattutto se parte di una strategia ibrida malevola e sincronizzata, richiede interventi congiunti e coordinati tra i diversi settori, a livelli differenti (UE, nazionale, regionale e locale) e in momenti diversi;

AY.

considerando che la Commissione ha proposto una nuova direttiva per rafforzare la resilienza dei soggetti critici che forniscono servizi essenziali nell'UE, che include un elenco di nuovi tipi di infrastrutture critiche; che l'elenco dei servizi sarà definito nell'allegato alla direttiva;

AZ.

considerando che la crescente globalizzazione della divisione del lavoro e delle catene di produzione si è tradotta in carenze in termini di capacità produttiva e di competenze in settori di fondamentale importanza nell'Unione; che di conseguenza l'UE è fortemente dipendente dalle importazioni per molti prodotti essenziali e beni primari, che possono avere vulnerabilità integrate, provenienti dall'estero; che la resilienza della catena di approvvigionamento dovrebbe rientrare tra le priorità dei decisori politici dell'UE;

BA.

considerando che gli investimenti diretti esteri (IED), ossia investimenti provenienti da paesi terzi e società straniere, nei settori strategici dell'UE, ma anche in aree vicine, come i Balcani occidentali, in particolare in merito all'acquisizione di infrastrutture critiche da parte della Cina, sono stati motivo di crescente preoccupazione negli ultimi anni, vista la crescente importanza del nesso tra commercio e sicurezza; che tali investimenti comportano il rischio di creare dipendenze economiche e di determinare una perdita di conoscenze in settori produttivi e industriali fondamentali;

BB.

considerando che l'autonomia strategica aperta dell'UE richiede il controllo delle infrastrutture strategiche europee; che la Commissione e gli Stati membri hanno espresso una crescente preoccupazione per la sicurezza e il controllo delle tecnologie e delle infrastrutture in Europa;

Ingerenze straniere durante i processi elettorali

BC.

considerando che gli attori malintenzionati che intendono interferire nei processi elettorali traggono vantaggio dall'apertura e dal pluralismo delle nostre società come vulnerabilità strategica per attaccare i processi democratici e la resilienza dell'UE e dei suoi Stati membri; che è nell'ambito dei processi elettorali che le ingerenze straniere diventano più pericolose, man mano che i cittadini rinnovano il loro impegno e aumentano la partecipazione politica convenzionale;

BD.

considerando che la peculiarità delle ingerenze straniere nei processi elettorali e l'utilizzo delle nuove tecnologie a tale riguardo, nonché i loro potenziali effetti, rappresentano minacce particolarmente pericolose per la democrazia; che le ingerenze straniere nei processi elettorali vanno ben oltre la «guerra dell'informazione» dei social media, che favorisce candidati specifici per attaccare e colpire banche dati e ottenere l'accesso alle informazioni degli elettori iscritti alle liste elettorali, e interferisce direttamente con il normale funzionamento, la competitività e la legittimità del processo elettorale; che le ingerenze straniere mirano a infondere dubbi, incertezza e sfiducia e non solo a modificare il risultato delle elezioni, ma a delegittimare l'intero processo elettorale;

Finanziamento occulto di attività politiche da parte di attori e donatori stranieri

BE.

considerando che solidi elementi di prova dimostrano che soggetti stranieri hanno interferito attivamente con il funzionamento democratico dell'UE e degli Stati membri, in particolare durante i periodi elettorali e referendari, attraverso operazioni di finanziamento occulto;

BF.

considerando che, ad esempio, Russia, Cina e altri regimi autoritari hanno distribuito più di 300 milioni di dollari in 33 paesi per interferire con i processi democratici e che altri attori come Iran e Venezuela, dal Medio Oriente e dall'estrema destra statunitense sono stati coinvolti in finanziamenti occulti; che questa tendenza sta chiaramente accelerando; che metà dei casi riguarda interventi russi in Europa; che la corruzione e il riciclaggio di denaro illecito rientrano tra le fonti di finanziamento politico da parte di paesi terzi autoritari;

BG.

considerando che gli strumenti mediatici creati da donatori stranieri in modo non trasparente sono diventati estremamente efficaci nell'acquisire un gran numero di follower e generare coinvolgimento;

BH.

considerando che queste operazioni finanziano partiti estremisti, populisti e antieuropei e alcuni altri partiti e individui o movimenti che cercano di aggravare la frammentazione sociale e minare la legittimità delle autorità pubbliche europee e nazionali; che ciò ha contribuito ad aumentare la portata di tali partiti e movimenti;

BI.

considerando che la Russia cerca contatti con partiti, figure e movimenti al fine di utilizzare attori in senso alle istituzioni europee per legittimare le posizioni russe e i governi per procura, per esercitare pressioni per alleggerire le sanzioni e per mitigare le conseguenze dell'isolamento internazionale; che partiti come l'austriaco Freiheitliche Partei Österreichs, il francese Rassemblement National e l'italiano Lega Nord hanno firmato accordi di cooperazione con il partito Russia Unita del presidente russo Vladimir Putin e ora devono affrontare le accuse dei media di essere disposti ad accettare finanziamenti politici dalla Russia; che, secondo quanto riferito, anche altri partiti europei, come il tedesco Alternative für Deutschland (AfD), gli ungheresi FideszJobbik e il Brexit Party nel Regno Unito, avrebbero stretti contatti con il Cremlino, e l'AfD e Jobbik avrebbero inoltre lavorato come cosiddetti «osservatori elettorali» alle elezioni controllate dal Cremlino, ad esempio a Donetsk e Lugansk nell'Ucraina orientale, per monitorare e legittimare le elezioni sponsorizzate dalla Russia; che le scoperte riguardanti contatti stretti e regolari tra funzionari russi e i rappresentanti di un gruppo di secessionisti catalani in Spagna, nonché tra funzionari russi e il più grande donatore privato per la campagna a favore del recesso del Regno Unito nel referendum sulla Brexit, richiedono un'indagine approfondita e fanno parte della strategia più ampia attuata dalla Russia tesa a sfruttare ogni occasione per manipolare i discorsi e favorire la destabilizzazione;

BJ.

considerando che il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia hanno già formulato raccomandazioni di ampia portata per ridurre l'ambito di applicazione della possibile ingerenza di attori stranieri attraverso il finanziamento politico;

BK.

considerando che le leggi elettorali, in particolare le disposizioni sul finanziamento delle attività politiche, non sono sufficientemente coordinate a livello dell'UE e che di conseguenza danno adito a metodi di finanziamento opachi da parte di attori stranieri; che la definizione giuridica di donazioni politiche è troppo ristretta, consentendo l'assegnazione di contributi in natura provenienti dall'estero nell'Unione europea;

BL.

considerando che, in alcuni Stati membri, la pubblicità politica online non è soggetta alle norme della pubblicità politica offline; che è presente una grave mancanza di trasparenza nella pubblicità politica online, che rende impossibile per i regolatori far rispettare i limiti di spesa e prevenire le fonti illegali di finanziamento, con conseguenze potenzialmente disastrose per l'integrità dei nostri sistemi elettorali;

BM.

considerando che la mancanza di trasparenza finanziaria crea un ambiente favorevole alla corruzione che spesso accompagna i finanziamenti e gli investimenti esteri;

BN.

considerando che il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (9) è in fase di revisione allo scopo di garantire un livello maggiore di trasparenza in relazione al finanziamento delle attività politiche;

BO.

considerando che negli ultimi anni è aumentato il ruolo delle fondazioni politiche, che nella maggior parte dei casi svolgono una funzione positiva nella politica e nel rafforzamento della democrazia, ma che in alcuni casi diventano un veicolo più imprevedibile per forme malevole di finanziamento e ingerenze indirette;

BP.

considerando che le tecnologie moderne e le risorse digitali, come la criptovaluta, sono utilizzate per mascherare le transazioni finanziarie illegali agli attori e ai partiti politici;

Cibersicurezza e resilienza contro gli attacchi informatici

BQ.

considerando che l'incidenza degli attacchi informatici e degli incidenti favoriti dall'informatica condotti da attori statali e non statali ostili è aumentata negli ultimi anni; che diversi attacchi informatici, come le campagne di e-mail spear phishing indirizzate contro le strutture strategiche di conservazione dei vaccini e gli attacchi informatici contro l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), l'Autorità bancaria europea, il parlamento norvegese e innumerevoli altri soggetti, sono stati ricondotti a gruppi di hacker sostenuti dallo Stato, principalmente affiliati ai governi russo e cinese;

BR.

considerando che l'Unione europea si è impegnata ad applicare nel ciberspazio il diritto internazionale in vigore, in particolare la Carta delle Nazioni Unite; che attori stranieri malevoli stanno sfruttando la mancanza di un solido quadro giuridico internazionale in ambito informatico;

BS.

considerando che gli Stati membri hanno instaurato una maggiore cooperazione nel settore della difesa informatica nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO), anche attraverso la costituzione di gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici; che il programma europeo di sviluppo nel settore industriale della difesa (EDIDP) ha incluso l'intelligence, le comunicazioni sicure e la ciberdifesa nei suoi programmi di lavoro; che attualmente la capacità di fronteggiare le minacce informatiche è limitata a causa della scarsità di risorse umane e finanziarie, ad esempio in strutture critiche quali gli ospedali; che l'UE si è impegnata a investire 1,6 miliardi di EUR nell'ambito del programma Europa digitale (10), nella capacità di risposta e nell'impiego di strumenti di cibersicurezza per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i privati, nonché a sviluppare la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato;

BT.

considerando che le lacune e la frammentazione delle capacità e delle strategie dell'UE nel settore informatico stanno diventando un problema sempre più grave, come sottolineato dalla Corte dei conti europea (11); che il pacchetto di strumenti della diplomazia informatica dell'UE, istituito nel maggio 2019, ha evidenziato il valore aggiunto di una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose; che il 30 luglio 2020 il Consiglio ha deciso per la prima volta di imporre misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi responsabili di aver compiuto vari attacchi informatici o di avervi preso parte;

BU.

considerando che attori statali stranieri hanno utilizzato in modo illecito e su vasta scala programmi di sorveglianza come Pegasus per controllare giornalisti, attivisti per i diritti umani, accademici, funzionari del governo ed esponenti politici, compresi i capi di Stato europei; che anche gli Stati membri hanno fatto ricorso allo spyware di sorveglianza;

Protezione degli Stati membri, delle istituzioni, delle agenzie, delle delegazioni e delle missioni dell'UE

BV.

considerando che il carattere decentralizzato e multinazionale delle istituzioni dell'UE, incluse le loro missioni e operazioni, è sempre più preso di mira e sfruttato da soggetti stranieri malintenzionati per seminare discordia nell'UE; che nelle istituzioni europee manca, nel complesso, una cultura della sicurezza, nonostante esse rappresentino un bersaglio evidente; che il Parlamento, in qualità di istituzione dell'UE eletta democraticamente, fa fronte a sfide specifiche; che numerosi casi hanno evidenziato che le istituzioni dell'UE sembrano vulnerabili alle infiltrazioni straniere; che la sicurezza del personale dell'UE dovrebbe essere garantita;

BW.

considerando che è necessario porre in atto in via prioritaria procedure di gestione delle crisi solide e coerenti; che occorre offrire una formazione supplementare al fine di aumentare la preparazione del personale;

BX.

considerando che diverse istituzioni dell'UE sono state di recente oggetto di attacchi informatici, il che dimostra la necessità di promuovere una forte cooperazione interistituzionale per la rilevazione, il monitoraggio e la condivisione delle informazioni durante gli attacchi informatici e/o per prevenirli, anche durante le missioni e operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell'UE; che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero organizzare regolari esercitazioni congiunte al fine individuare i punti deboli e adottare le necessarie contromisure;

Ingerenze da parte di attori globali tramite l'elite capture, le diaspore nazionali, le università e gli eventi culturali

BY.

considerando che diversi politici, compresi ex politici e dipendenti pubblici europei di alto livello, sono assunti o cooptati da imprese controllate da Stati autoritari o società private straniere, in cambio delle loro conoscenze e a discapito degli interessi dei cittadini dell'UE e degli Stati membri;

BZ.

considerando che alcuni paesi sono particolarmente attivi nel campo dell'elite capture e della cooptazione, in particolare Russia e Cina, ma anche Arabia Saudita e altri paesi del Golfo, e che, a titolo esemplificativo, l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder e l'ex primo ministro finlandese Paavo Lipponen hanno lavorato entrambi per la Gazprom per accelerare il processo di candidatura del Nord Stream 1 e 2, l'ex ministra austriaca degli Affari esteri Karin Kneissl è stata nominata membro del consiglio di amministrazione di Rosneft, l'ex primo ministro francese François Fillon è stato nominato membro del consiglio di amministrazione di Zaroubejneft, l'ex primo ministro francese Jean-Pierre Raffarin è impegnato attivamente nella promozione degli interessi cinesi in Francia, l'ex commissario ceco Štefan Füle ha lavorato per la CEFC China Energy, l'ex primo ministro della Finlandia Esko Aho è ora membro del consiglio di amministrazione della Sberbank controllata dal Cremlino, l'ex ministro francese per le relazioni con il parlamento Jean-Marie Le Guen è membro del consiglio di amministrazione di Huawei Francia, l'ex primo ministro del Belgio Yves Leterme è stato nominato copresidente del fondo di investimenti cinese ToJoy, e molti altri funzionari e politici di alto livello ricoprono simili ruoli;

CA.

considerando che alle strategie di lobbying economica si possono accompagnare obiettivi di ingerenza straniera; che, secondo la relazione dell'OCSE dal titolo «Lobbying in the 21st Century» (12) (Lobbying nel 21o secolo), soltanto gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada hanno adottato norme contro le ingerenze straniere; che vi è una grave carenza di norme vincolanti e a livello dell'applicazione del registro sulle attività di lobbying nell'UE, il che rende praticamente impossibile individuare le attività di lobbying provenienti da paesi terzi; che attualmente non vi è modo di monitorare le attività di lobbying negli Stati membri che influenzano l'attività legislativa e la politica estera attraverso il Consiglio europeo; che le norme sulle attività di lobbying nell'UE riguardano principalmente i contatti personali e non tengono conto dell'intero ecosistema dei diversi tipi di lobbying esistente a Bruxelles; che paesi come la Cina e la Russia, ma anche il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia, hanno investito pesantemente nelle operazioni di lobbying a Bruxelles;

CB.

considerando che il tentativo di strumentalizzare i gruppi vulnerabili, comprese le minoranze e le diaspore nazionali residenti nel territorio dell'UE, rappresenta un importante elemento delle strategie di ingerenza straniera;

CC.

considerando che diversi attori statali, come i governi russo, cinese e, in misura minore, turco, cercano di aumentare la propria influenza istituendo e sfruttando istituzioni culturali, d'istruzione (ad esempio mediante sovvenzioni e borse di studio) e religiose negli Stati membri, nel tentativo strategico di destabilizzare la democrazia europea e di estendere il controllo sull'Europa centrale e orientale; che la Russia in passato ha utilizzato la presunta situazione difficile della propria minoranza nazionale quale pretesto per intervenire direttamente in paesi terzi;

CD.

considerando che vi sono prove dell'ingerenza russa e della manipolazione delle informazioni online ai danni di numerose democrazie liberali in tutto il mondo, fra l'altro in occasione del referendum sulla Brexit nel Regno Unito e delle elezioni presidenziali in Francia e negli Stati Uniti, nonché del sostegno pratico a partiti estremisti, populisti e antieuropei e alcuni altri partiti e individui in tutta Europa, come in Francia, Germania, Italia e Austria, per citare soltanto alcuni esempi; che è necessario maggiore sostegno a favore di ricerca e istruzione, per consentire la comprensione dell'esatta portata delle ingerenze straniere su eventi specifici, quali la Brexit e l'elezione del presidente Trump nel 2016;

CE.

considerando che le reti Sputnik e RT controllate dallo Stato russo che hanno sede in Occidente e mezzi di comunicazione occidentali di proprietà, totale o parziale, di persone fisiche e giuridiche russe e cinesi si dedicano attivamente a operazioni di disinformazione contro le democrazie liberali; che la Russia sta attuando un revisionismo storico, cercando di riscrivere la storia dei crimini sovietici e promuovendo la nostalgia per l'Unione Sovietica tra le popolazioni sensibili dell'Europa centrale e orientale; che le emittenti nazionali in Europa centrale e orientale faticano a competere con contenuti televisivi in lingua russa, finanziati dal governo russo; che vi è il rischio di una cooperazione sbilanciata tra i media cinesi e stranieri, tenendo anche conto del fatto che i mezzi di comunicazione cinesi danno voce al partito comunista cinese in patria e all'estero;

CF.

considerando che sono stati aperti oltre 500 centri Confucio nel mondo, di cui circa 200 in Europa, e che gli Istituti Confucio e le Classi Confucio sono utilizzati dalla Cina come strumento di ingerenza nell'UE; che la libertà accademica è fortemente limitata negli Istituti Confucio; che i programmi universitari e di istruzione ricevono ingenti finanziamenti stranieri, in particolare da parte di Cina e Qatar, come nel caso del campus dell'Università Fudan di Budapest;

CG.

considerando che l'UE non dispone attualmente degli strumenti necessari per contrastare l'elite capture e l'istituzione di canali di influenza, anche all'interno delle istituzioni europee; che la capacità di promozione della consapevolezza situazionale e gli strumenti di controinformazione rimangono insufficienti a livello dell'UE e che si fa fortemente affidamento sulla volontà degli attori nazionali di condividere le informazioni;

Deterrenza, attribuzione e contromisure collettive, comprese le sanzioni

CH.

considerando che l'UE e gli Stati membri non dispongono attualmente di un regime specifico di sanzioni relative alle ingerenze straniere e alle campagne di disinformazione orchestrate da attori statali stranieri, il che significa che detti attori possono supporre con una certa sicurezza che non subiranno conseguenze per le loro campagne di destabilizzazione nei confronti dell'UE;

CI.

considerando che la chiara individuazione dei responsabili della disinformazione e degli attacchi propagandistici, anche attraverso la divulgazione pubblica dei nomi degli autori, dei loro sponsor e degli obiettivi che intendono conseguire, nonché la misurazione degli effetti di detti attacchi sui destinatari, rappresentano il primo passo per difendersi in modo efficace da tali azioni;

CJ.

considerando che l'UE dovrebbe rafforzare i propri strumenti di deterrenza, nonché quelli di attribuzione e qualificazione della natura di tali attacchi come contrari o meno al diritto internazionale, al fine di istituire un efficace regime sanzionatorio, in modo che gli attori malevoli stranieri paghino per le loro decisioni e ne subiscano le conseguenze; che le azioni rivolte contro i singoli individui potrebbero non essere sufficienti; che potrebbero essere utilizzati altri strumenti, come le misure commerciali, per proteggere i processi democratici europei dagli attacchi ibridi sponsorizzati dagli Stati; che le misure deterrenti devono essere applicate in modo trasparente con tutte le debite garanzie; che gli attacchi ibridi sono calibrati in modo da essere deliberatamente al di sotto della soglia dell'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 5 del trattato del Nord Atlantico;

Cooperazione mondiale e multilateralismo

CK.

considerando che le azioni malevole orchestrate da attori statali e non statali stranieri colpiscono numerosi paesi partner democratici in tutto il mondo; che le alleanze democratiche dipendono dalla loro capacità di unire le forze per attuare una risposta collettiva;

CL.

considerando che i paesi candidati all'adesione all'UE nei Balcani occidentali sono particolarmente colpiti da attacchi sotto forma di ingerenza straniera e campagne di disinformazione provenienti da Russia, Cina e Turchia, come le campagne di ingerenza della Russia durante il processo di ratifica dell'accordo di Prespa nella Macedonia del Nord; che la pandemia di COVID-19 è stata ulteriormente sfruttata nei Balcani occidentali da Cina e Russia per destabilizzare questi paesi e screditare l'UE; che ci si aspetta che i paesi candidati e potenziali candidati aderiscano alle iniziative dell'UE di lotta alle ingerenze straniere;

CM.

considerando che fra i partner che condividono gli stessi princìpi e gli alleati non esistono ancora una comprensione comune e definizioni comuni per quanto riguarda la natura delle minacce in questione; che il Segretario generale delle Nazioni Unite chiede l'adozione di un codice di condotta globale che promuova l'integrità dell'informazione pubblica; che la Conferenza sul futuro dell'Europa rappresenta una piattaforma importante per le discussioni sull'argomento;

CN.

considerando che sono necessari una cooperazione multilaterale a livello mondiale e il sostegno tra partner che condividono gli stessi princìpi per far fronte alle ingerenze straniere malevole; che altre democrazie hanno sviluppato competenze e strategie avanzate, come ad esempio l'Australia e Taiwan; che Taiwan è in prima linea nella lotta contro la manipolazione delle informazioni, principalmente ad opera della Cina; che il successo del sistema taiwanese si basa sulla cooperazione tra tutti gli ambiti di governo, ma anche con ONG indipendenti specializzate nella verifica dei fatti e nell'alfabetizzazione mediatica, nonché con le piattaforme dei social media, come Facebook, così come sulla promozione dell'alfabetizzazione mediatica per tutte le generazioni, la confutazione della disinformazione e il freno alla diffusione di messaggi manipolativi; che la commissione speciale INGE si è recata in missione ufficiale di tre giorni a Taiwan per discutere in merito alla disinformazione e all'ingerenza straniera nelle elezioni;

Necessità di una strategia coordinata dell'UE contro le ingerenze straniere

1.

esprime grave preoccupazione per la crescente incidenza e la natura sempre più sofisticata dei tentativi di ingerenza straniera e manipolazione delle informazioni, condotti prevalentemente da Russia e Cina e rivolti a tutti gli aspetti del funzionamento democratico dell'Unione europea e degli Stati membri;

2.

accoglie con favore l'annuncio della Presidente della Commissione, in data 27 febbraio 2022, di un divieto a livello dell'UE nei confronti di mezzi di propaganda russi quali Sputnik TV, RT (precedentemente nota come Russia Today) e altri organi russi di disinformazione che hanno come unico scopo quello di indebolire e dividere l'opinione pubblica dell'UE e i responsabili decisionali dell'UE; caldeggia ulteriori misure in tal senso;

3.

invita la Commissione a proporre, e i colegislatori e gli Stati membri a sostenere, una strategia multilivello coordinata e intersettoriale e a stanziare risorse finanziarie adeguate, al fine di dotare l'UE e gli Stati membri di capacità previsionali, politiche di resilienza e strumenti di deterrenza adeguati, che consentano loro di far fronte a tutte le minacce ibride e agli attacchi orchestrati da attori statali e non statali stranieri; ritiene che detta strategia debba fondarsi su:

a)

terminologie e definizioni comuni, una metodologia unitaria, valutazioni, anche d'impatto ex post, delle legislazioni finora adottate, un sistema di intelligence condiviso e comprensione, monitoraggio, compresi gli allarmi rapidi, e consapevolezza della situazione in merito alle questioni in gioco,

b)

politiche concrete per rafforzare la resilienza tra i cittadini dell'UE in linea con i valori democratici, anche attraverso il sostegno alla società civile,

c)

capacità di «rottura» e di difesa appropriate,

d)

risposte diplomatiche e deterrenti, compreso un pacchetto di strumenti dell'UE per contrastare le ingerenze straniere e le operazioni di influenza, comprese le operazioni ibride, attraverso provvedimenti adeguati, ad esempio attribuzione e individuazione dei colpevoli, sanzioni e contromisure, e partenariati globali per lo scambio di pratiche e la promozione di norme internazionali sul comportamento responsabile da parte degli Stati;

4.

sottolinea che tutti i provvedimenti tesi a prevenire, individuare, attribuire, contrastare e sanzionare le ingerenze straniere devono essere elaborati in modo da rispettare e promuovere i diritti fondamentali, compresa la capacità dei cittadini europei di comunicare in modo sicuro, anonimo e non censurato, senza indebite ingerenze a opera di attori stranieri;

5.

ritiene che tale strategia dovrebbe fondarsi su un approccio basato sui rischi, che coinvolga la società e i governi nel loro insieme e riguardi in particolare i seguenti aspetti:

a)

costruire la resilienza dell'UE attraverso la consapevolezza della situazione, l'alfabetizzazione mediatica e in materia di informazione, il pluralismo dei mezzi di comunicazione, il giornalismo indipendente e l'istruzione,

b)

ingerenze straniere per mezzo delle piattaforme online,

c)

infrastrutture critiche e settori strategici,

d)

ingerenze straniere durante i processi elettorali,

e)

finanziamento occulto di attività politiche da parte di donatori e attori stranieri,

f)

cibersicurezza e resilienza agli attacchi informatici,

g)

protezione degli Stati membri, delle istituzioni, delle agenzie, delle delegazioni e delle missioni dell'UE,

h)

ingerenze attraverso attori globali tramite l'elite capture, le diaspore nazionali, le università e gli eventi culturali,

i)

deterrenza, attribuzione e contromisure collettive, comprese sanzioni,

j)

cooperazione mondiale e multilateralismo;

6.

chiede, in particolare, all'UE e ai suoi Stati membri di aumentare le risorse e i mezzi assegnati a organismi e organizzazioni in tutta Europa e nel mondo, come gruppi di riflessione e verificatori di fatti, responsabili del monitoraggio delle minacce e della sensibilizzazione in merito alla loro gravità, compresa la disinformazione; sottolinea il ruolo cruciale dell'UE in una visione strategica più ampia; chiede il rafforzamento della capacità di previsione e dell'interoperabilità dell'UE e dei suoi Stati membri onde garantire una solida capacità di prevedere, prevenire e attenuare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze straniere, rafforzare la protezione dei loro interessi strategici e delle loro infrastrutture e impegnarsi nella cooperazione e nel coordinamento multilaterali al fine di raggiungere una posizione comune su tale problematica nei pertinenti forum internazionali; invita il Consiglio Affari esteri a discutere regolarmente le questioni dell'ingerenza straniera;

7.

esprime preoccupazione per la diffusa mancanza di consapevolezza, anche tra il pubblico in generale e i funzionari governativi, riguardo alla gravità delle minacce attualmente poste da regimi autoritari stranieri e altri attori malevoli a tutti i livelli e in tutti i settori della società europea, minacce che mirano a indebolire i diritti fondamentali e la legittimità delle autorità pubbliche, ad aggravare la frammentazione politica e sociale e, in alcuni casi, persino a causare un danno potenzialmente letale ai cittadini dell'UE;

8.

è preoccupato per la mancanza di norme e di misure adeguate e sufficienti ad attribuire e a rispondere ad atti di ingerenza straniera, il che rende allettante il calcolo dei costi ridotti, del basso rischio e dell'alto profitto per gli attori malintenzionati, visto che attualmente il rischio di subire le conseguenze delle proprie azioni è estremamente basso;

9.

esorta la Commissione a includere, se del caso, una prospettiva di manipolazione delle informazioni e di ingerenza straniera nella valutazione d'impatto ex ante condotta prima di presentare nuove proposte al fine di integrare la lotta contro le ingerenze straniere e la manipolazione delle informazioni nel processo decisionale dell'UE; incoraggia la SEAE e la Commissione a eseguire verifiche periodiche della resilienza e a valutare lo sviluppo delle minacce e il loro effetto sulle attuali legislazioni e politiche;

10.

invita la Commissione ad analizzare gli organismi nazionali istituiti recentemente, quali il coordinatore nazionale australiano per le azioni di contrasto alle ingerenze straniere, il comitato per la sicurezza della Finlandia a supporto del governo e dei ministeri, l'agenzia per la protezione civile svedese, la nuova agenzia per la difesa psicologica, il Centro nazionale cinese, la nuova agenzia nazionale Viginum in Francia, il centro nazionale per la sicurezza informatica della Lituania e la task force interagenzia di coordinamento per la disinformazione di Taiwan, allo scopo di valutare quali insegnamenti possono essere appresi da dette pratiche di eccellenza e in che misura un'idea analoga possa essere attuata a livello dell'Unione; invita la Commissione a sostenere la condivisione tra gli Stati membri delle informazioni e delle pratiche migliori in tale ambito; sottolinea l'importanza di un approccio e di strumenti proattivi, comprese le comunicazioni strategiche quale attività fondamentale per l'attuazione delle politiche dell'UE e degli Stati membri con parole e azioni; invita la Commissione a fornire un'adeguata formazione in materia di scienza dei dati e a creare un unico organismo di monitoraggio, in seno alla Commissione, sulla manipolazione delle informazioni;

11.

esprime preoccupazione per le numerose lacune e scappatoie delle attuali normative e politiche a livello europeo e nazionale volte a individuare, prevenire e contrastare le ingerenze straniere;

12.

osserva che l'UE finanzia numerosi progetti e programmi a lungo termine riguardanti la lotta alla disinformazione a livello tecnologico, giuridico, psicologico e informativo; invita la Commissione a valutare l'impatto di detti progetti e programmi e la loro applicabilità;

13.

invita la Commissione a istituire una task force della Commissione con la vicepresidente Věra Jourová, in qualità di vicepresidente della Commissione per i Valori e la trasparenza, responsabile per l'esame delle normative e politiche vigenti al fine di individuare le lacune che potrebbero essere sfruttate da soggetti malevoli ed esorta la Commissione a colmarle; sottolinea che tale struttura dovrebbe cooperare con le altre istituzioni dell'UE e con gli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale e favorire lo scambio di migliori pratiche; invita la Commissione e il SEAE a considerare l'istituzione di un Centro europeo per le minacce di ingerenza e l'integrità delle informazioni indipendente e dotato di risorse adeguate, che dovrebbe identificare, analizzare e documentare le operazioni di manipolazione delle informazioni e le minacce di ingerenza contro l'UE nel suo insieme, rafforzare la consapevolezza della situazione, sviluppare un polo di conoscenza specializzato che diventi una piattaforma per il coordinamento con la società civile, il settore imprenditoriale, l'UE e le istituzioni nazionali e sensibilizzare i cittadini, anche mediante relazioni periodiche sulle minacce sistemiche; sottolinea che l'istituzione provvisoria di un centro europeo per le minacce di ingerenza e l'integrità delle informazioni indipendente e dotato di risorse adeguate dovrebbe chiarire e rafforzare il ruolo della divisione StratCom del SEAE e delle sue task force come organi strategici del servizio diplomatico dell'UE ed evitare la sovrapposizione di attività; evidenzia che il mandato della divisione StratCom del SEAE dovrebbe incentrarsi sullo sviluppo strategico delle politiche estere volte a contrastare le minacce comuni esistenti ed emergenti e a rafforzare la collaborazione con i partner internazionali in questo ambito; sottolinea che la divisione StratCom del SEAE potrebbe perseguire tale obiettivo in stretta cooperazione con il nuovo centro europeo per le minacce di ingerenza e l'integrità delle informazioni e la nuova task force della commissione;

14.

invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a responsabilizzare la società civile affinché svolga un ruolo attivo nel contrasto a tali ingerenze straniere; invita a creare sistemi a tutti i livelli e settori della società europea tesi a rafforzare la resilienza delle organizzazioni e dei cittadini nei confronti delle ingerenze straniere, che consentano loro di individuare tempestivamente gli attacchi e di contrastarli nel modo più efficiente possibile, anche attraverso attività educative e di sensibilizzazione, entro i limiti del quadro di diritti fondamentali dell'UE e in modo trasparente e democratico; sottolinea, in tale contesto, le migliori pratiche e l'approccio che coinvolge la società nel suo insieme adottati da Taiwan; invita tutti i decisori politici a fornire alla società civile strumenti adeguati e finanziamenti dedicati per studiare, far emergere e contrastare le ingerenze straniere;

Rafforzare la resilienza dell'UE attraverso la consapevolezza della situazione, l'alfabetizzazione mediatica e l'istruzione

15.

sottolinea che le istituzioni e gli Stati membri dell'UE necessitano di sistemi solidi, efficaci e interconnessi per individuare, analizzare, registrare e mappare i casi in cui attori statali e non statali stranieri cercano di interferire con i processi democratici, al fine di favorire la consapevolezza della situazione e la chiara comprensione del tipo di comportamento che l'UE e gli Stati membri devono scoraggiare e affrontare; chiede che vengano condotti periodicamente ricerche sociologiche e sondaggi al fine di monitorare la resilienza e l'alfabetizzazione mediatica, nonché per comprendere il sostegno pubblico e la percezione delle narrazioni di disinformazione più comuni;

16.

osserva che è ugualmente importante che le informazioni ottenute mediante detta analisi non siano utilizzate soltanto da gruppi di specialisti in ingerenze straniere, ma siano, nella misura del possibile, condivise apertamente anche con il grande pubblico, in particolare con le persone che svolgono funzioni sensibili, in modo che tutti siano consapevoli delle forme di minaccia e possano evitare i rischi;

17.

sottolinea che è necessario elaborare una metodologia comune per promuovere la consapevolezza della situazione, l'allarme rapido e la valutazione delle minacce, raccogliere prove in modo sistematico e individuare tempestivamente la manipolazione dell'ambiente di informazione, nonché sviluppare norme in materia di attribuzione tecnica, ad esempio sull'autenticità dei contenuti, onde garantire una risposta efficace;

18.

sottolinea l'esigenza che l'UE, in cooperazione con gli Stati membri e lavorando a livello multilaterale nei pertinenti forum internazionali, elabori una definizione concettuale delle minacce di ingerenza affrontate dall'UE; osserva che tale definizione deve riflettere le tattiche, le tecniche, le procedure e gli strumenti utilizzati per descrivere i modelli di comportamento attualmente posti in essere dagli attori, statali e non statali, responsabili delle minacce; esorta la Commissione a coinvolgere la FRA dell'UE onde garantire che non vi siano nozioni discriminatorie o inique ovvero parzialità nelle definizioni concettuali;

19.

sottolinea che la diplomazia pubblica e la comunicazione strategica sono elementi essenziali delle relazioni esterne dell'UE e per la protezione dei valori democratici dell'Unione; invita le istituzioni dell'UE a sviluppare e potenziare ulteriormente l'importante lavoro della divisione StratCom del SEAE, con le sue task force, il Centro UE di situazione e di intelligence (EU INTCEN) e la cellula per l'analisi delle minacce ibride, la direzione di intelligence dello Stato maggiore dell'UE, il sistema di allarme rapido, la consolidata cooperazione a livello amministrativo tra il SEAE, la Commissione e il Parlamento, la rete contro la disinformazione guidata dalla Commissione, la task force amministrativa contro la disinformazione del Parlamento e la cooperazione in corso con la NATO, il G7, la società civile e l'industria privata, per promuovere la collaborazione in materia di intelligence, analisi, condivisione delle migliori pratiche e sensibilizzazione in merito alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze straniere; accoglie con favore la relazione speciale n. 09/2021 della Corte dei conti europea dal titolo «La disinformazione nell'UE: combattuta ma non vinta», invita il SEAE e la Commissione a pubblicare un calendario dettagliato per l'attuazione delle raccomandazioni della Corte dei conti;

20.

sottolinea l'esigenza di consolidare le attività di monitoraggio permanenti, rafforzandole ben prima delle elezioni, di referendum o di altri importanti processi politici in tutta Europa;

21.

invita gli Stati membri a sfruttare appieno tali risorse condividendo le informazioni pertinenti con il Centro UE di situazione e di intelligence e rafforzando la partecipazione al sistema di allarme rapido; è del parere che l'analisi e la cooperazione nell'ambito dell'intelligence all'interno dell'UE e con la NATO debbano essere ulteriormente rafforzate, rendendo inoltre tale cooperazione più trasparente e affidabile sotto il profilo della democrazia, anche mediante la condivisione di informazioni con il Parlamento;

22.

accoglie con favore l'idea della presidente della Commissione von der Leyen di istituire un Centro comune di consapevolezza situazionale, per migliorare la previsione strategica e l'autonomia strategica aperta dell'UE, pur attendendo ulteriori informazioni riguardanti la sua struttura e la sua missione; sottolinea che tale centro richiederebbe la cooperazione attiva con i servizi pertinenti della Commissione, il SEAE, il Consiglio, il Parlamento e le autorità nazionali; ribadisce, tuttavia, l'importanza di evitare duplicazioni di lavoro e sovrapposizioni con le strutture dell'UE esistenti;

23.

ricorda la necessità di dotare il SEAE di un mandato rafforzato e chiaramente definito e delle risorse necessarie affinché la divisione per le comunicazioni strategiche, le task force e l'analisi delle informazioni possa monitorare e contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze al di là delle fonti straniere attualmente coperte dalle tre task force e mirare a una più ampia copertura geografica attraverso un approccio basato sui rischi; chiede con urgenza di garantire che il SEAE disponga di capacità adeguate per far fronte alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte della Cina, in particolare istituendo un team specifico per l'Estremo Oriente; sottolinea altresì l'esigenza di promuovere in modo significativo le competenze e le conoscenze linguistiche per quanto riguarda la Cina e altre regioni strategicamente importanti, all'interno del SEAE, degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE in generale, e di utilizzare le fonti di informazione di pubblico accesso attualmente poco sfruttate;

24.

sottolinea l'importanza di mezzi di informazione ampiamente distribuiti, competitivi e pluralistici, giornalisti, verificatori di fatti e ricercatori indipendenti e media di servizio pubblico forti per un dibattito democratico vivace e libero; accoglie con favore le iniziative volte a riunire, formare e sostenere in altro modo le organizzazioni di giornalisti, verificatori di fatti e ricercatori indipendenti in tutta Europa e in particolare nelle regioni più a rischio, quali ad esempio l'Osservatorio europeo dei media digitali e il Fondo europeo per la democrazia; si rammarica profondamente del fatto che l'Osservatorio europeo dei media digitali non riguardi gli Stati baltici; plaude altresì alle iniziative tese a introdurre indicatori dell'affidabilità del giornalismo e della verifica dei fatti facilmente riconoscibili, come quella avviata da Reporter senza frontiere; invita la Commissione a contrastare la proprietà monopolistica dei mezzi di comunicazione;

25.

esprime apprezzamento per l'indispensabile attività di ricerca e le numerose iniziative di sensibilizzazione e alfabetizzazione mediatica e digitale creative e di successo promosse da singole persone, scuole, università, organizzazioni operanti nel settore dei media, istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile;

26.

chiede all'EU e agli Stati membri di destinare fonti di finanziamento pubblico dell'UE a verificatori di fatti, ricercatori, mezzi di comunicazione di qualità e investigativi e giornalisti indipendenti, nonché alle ONG che fanno ricerca e indagano sui casi di manipolazione delle informazioni e ingerenze, promuovono l'alfabetizzazione mediatica, digitale e in materia di informazione e altri strumenti per la responsabilizzazione dei cittadini e conducono ricerche su come misurare concretamente l'efficacia dell'alfabetizzazione mediatica, digitale e in materia di informazione, delle campagne di sensibilizzazione, delle attività di confutazione della disinformazione e della comunicazione strategica;

27.

chiede il rafforzamento dei mezzi di informazioni professionali e pluralistici, garantendo che gli editori ricevano un'equa remunerazione per l'uso dei loro contenuti su Internet; sottolinea che numerosi paesi nel mondo intraprendono azioni volte a garantire che i mezzi di comunicazione abbiano risorse finanziarie adeguate; ribadisce la sua richiesta di creare un fondo UE permanente per i mezzi di informazione e accoglie con favore, a tale proposito, l'iniziativa «News», comprese le nuove possibilità di finanziamento per il settore dei media e l'alfabetizzazione mediatica e in materia di informazione nel programma Europa creativa 2021-2027; osserva, tuttavia, che i flussi di finanziamento possono creare dipendenza o influire sull'indipendenza dei mezzi di comunicazione; sottolinea, a tale proposito, l'importanza del finanziamento trasparente dei mezzi di comunicazione; ritiene che sia necessario divulgare pubblicamente le informazioni in merito a chi possiede, dona, controlla o fornisce contenuti ai canali di comunicazione, e paga per i contenuti giornalistici, in modo da tutelare il pluralismo dei media;

28.

sottolinea l'esigenza di consolidare le analisi, le segnalazioni di incidenti e le valutazioni di minacce pubbliche basate su dati riguardanti la manipolazione delle informazioni e le ingerenze e di rendere pubbliche tali informazioni; suggerisce pertanto la creazione di una banca dati a livello europeo dei tentativi di ingerenza straniera segnalati dalle autorità dell'UE e degli Stati membri; sottolinea che le informazioni su questi incidenti potrebbero essere condivise, ove opportuno, con le organizzazioni della società civile e con i cittadini, in tutte le lingue dell'UE;

29.

invita tutti gli Stati membri a includere l'alfabetizzazione mediatica e digitale, nonché l'educazione alla democrazia e ai diritti fondamentali, la storia e gli affari mondiali recenti, la riflessione critica e la partecipazione pubblica, nei propri programmi scolastici, dall'istruzione per l'infanzia all'apprendimento degli adulti, compresa la formazione di insegnanti e ricercatori; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il sostegno all'educazione storica e alla ricerca su come le ingerenze straniere e i totalitarismi passati abbiano influenzato la società in generale, e più specificamente gli eventi democratici su larga scala;

30.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, a tutti i livelli amministrativi, a individuare i settori a rischio di tentativi di ingerenza e a fornire al personale che lavora in tali settori una formazione ed esercitazioni regolari su come rilevare ed evitare i tentativi di ingerenza e sottolinea che tali sforzi trarrebbero giovamento da un formato standardizzato stabilito dall'UE; raccomanda di offrire moduli di formazione completi anche a tutti i dipendenti pubblici; accoglie in tal senso con favore le opportunità di formazione offerte dall'amministrazione del Parlamento ai deputati e al personale; invita a sviluppare ulteriormente tale formazione;

31.

sottolinea l'esigenza di sensibilizzare tutti i livelli della società in merito all'ingerenza straniera; accoglie con favore le iniziative intraprese dal SEAE, dalla Commissione e dall'amministrazione del Parlamento, quali gli eventi di formazione e sensibilizzazione per giornalisti, insegnanti, influencer, studenti, cittadini più anziani e visitatori, sia online che offline, a Bruxelles e in tutti gli Stati membri, e raccomanda di svilupparle ulteriormente;

32.

invita gli Stati membri, l'amministrazione UE e le organizzazioni della società civile a condividere le migliori pratiche per la formazione in materia di alfabetizzazione mediatica e in materia di informazione e sensibilizzazione, come previsto dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi (13); esorta la Commissione a organizzare tali scambi in cooperazione con il gruppo di esperti sull'educazione ai media; sottolinea che gli Stati membri devono attuare rapidamente e correttamente la direttiva riveduta;

33.

esorta le istituzioni europee a redigere un codice etico che guidi le autorità pubbliche e i rappresentanti politici nell'uso delle piattaforme e reti di social media; reputa necessario incoraggiare un uso responsabile di tali piattaforme e reti per combattere la manipolazione e la disinformazione inconsapevole proveniente dalla sfera pubblica;

34.

invita l'UE e gli Stati membri ad attuare programmi di sensibilizzazione e alfabetizzazione mediatica e in materia di informazione su misura, anche per le diaspore e le minoranze, ed esorta la Commissione a istituire un sistema per la condivisione semplice di materiali nelle lingue minoritarie, al fine di ridurre i costi per la traduzione e raggiungere il maggior numero possibile di persone; invita le regioni e i comuni ad assumere un ruolo guida, poiché è importante raggiungere le zone rurali e i diversi gruppi demografici;

35.

sottolinea che una risposta essenziale ai tentativi di ingerenza straniera è la difesa dei principali gruppi che ne sono l'obiettivo; sottolinea la necessità di un'azione mirata, attraverso un quadro giuridico armonizzato dell'UE, contro la diffusione della disinformazione e dell'incitamento all'odio su questioni relative al genere, alle persone LGBTIQ+, alle minoranze e ai rifugiati; invita la Commissione a elaborare e attuare strategie per ostacolare il finanziamento di persone e gruppi che diffondono o partecipano attivamente alla manipolazione delle informazioni, che spesso ha come obiettivo i gruppi e gli argomenti summenzionati, al fine di dividere la società; chiede campagne di comunicazione positive su questi temi e sottolinea l'esigenza di una formazione attenta alle prospettive di genere;

36.

riconosce che gli attacchi e le campagne di disinformazione di genere sono spesso impiegati nell'ambito di una strategia politica più ampia per minare la parità di partecipazione ai processi democratici, soprattutto per le donne e le persone LGBTIQ+; sottolinea che la disinformazione sulle persone LGBTIQ+ alimenta l'odio, sia online che offline, e minaccia vite umane; chiede che la ricerca in merito alla disinformazione online sia condotta da una prospettiva intersezionale e che si attui una sorveglianza delle modifiche che le piattaforme apportano per rispondere alle campagne di disinformazione di genere online; chiede di prestare maggiore attenzione alla disinformazione basata sul genere attraverso la creazione di sistemi di allarme rapido attraverso i quali sia possibile segnalare e identificare le campagne di disinformazione di genere;

37.

invita la Commissione a presentare una strategia globale per l'alfabetizzazione mediatica e in materia di informazione che dedichi un'attenzione particolare alla lotta contro la manipolazione delle informazioni;

38.

accoglie con favore l'istituzione del gruppo di esperti sulla lotta alla disinformazione e per la promozione dell'alfabetizzazione digitale attraverso l'istruzione e la formazione, che si concentrerà, fra l'altro. sulla riflessione critica, sulla formazione degli insegnanti, sulle operazioni di prebunking, sugli sforzi volti a sfatare le mistificazioni e per il controllo dei fatti e sul coinvolgimento degli studenti; invita la Commissione a condividere i risultati del lavoro di detto gruppo di esperti e a dare seguito alle sue conclusioni;

39.

sottolinea l'importanza della comunicazione strategica per contrastare le narrazioni antidemocratiche più comuni; invita a migliorare la comunicazione strategica dell'UE in modo da rafforzarne la presa sui propri cittadini e all'estero; evidenzia che tutte le organizzazioni democratiche devono difendere la democrazia e proteggere lo Stato di diritto e hanno la responsabilità comune di coinvolgere i cittadini, utilizzando le lingue e le piattaforme da essi preferite;

40.

invita gli Stati membri a promuovere campagne pubbliche di comunicazione efficaci in relazione alla pandemia di COVID-19, al fine di divulgare informazioni accurate e puntuali per contrastare la disinformazione inconsapevole, in particolare sui vaccini;

41.

esprime profonda preoccupazione per la diffusione della propaganda di Stato straniera, proveniente principalmente da Mosca e Pechino, così come da Ankara, che viene tradotta nelle lingue locali, ad esempio attraverso contenuti mediatici finanziati da RT, Sputnik, Anadolu, CCTV, Global Times, Xinhua, TRT World o dal partito comunista cinese e spacciati per giornalismo, e distribuita attraverso i quotidiani; sostiene che tali canali non possono essere considerati reali mezzi di comunicazione e pertanto non dovrebbero godere degli stessi diritti e protezione garantiti ai media democratici; è ugualmente preoccupato per il modo in cui tali narrazioni si sono diffuse nei prodotti giornalistici autentici; sottolinea l'esigenza di creare maggiore consapevolezza in merito alle campagne di disinformazione condotte da Russia e Cina, che mirano a sfidare i valori democratici e dividere l'UE, in quanto costituiscono la principale fonte di disinformazione in Europa; invita la Commissione ad avviare uno studio sulle norme minime per i mezzi di comunicazione quale base per revocare eventualmente le licenze in caso di violazioni; chiede alla Commissione di integrare i risultati dello studio nella prossima legislazione, come in una possibile legge sulla libertà dei mezzi di comunicazione; osserva che gli attori delle ingerenze straniere si possono falsamente presentare come giornalisti; ritiene che in tali casi dovrebbe essere possibile irrogare sanzioni nei confronti di detta persona od organizzazione, ad esempio denunciando apertamente i responsabili, escludendoli dalle conferenze stampa o revocandone l'accreditamento;

42.

esprime grave preoccupazione per gli attacchi, le molestie, le violenze e le minacce nei confronti dei giornalisti, dei difensori dei diritti umani e di altre persone che denunciano le ingerenze straniere, che potrebbero pregiudicarne l'indipendenza; invita la Commissione a presentare tempestivamente proposte concrete e ambiziose sulla sicurezza di tutte queste persone, compresa un'azione legale antistrategica tesa a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) e il sostegno economico, giuridico e diplomatico, come annunciato nell'ambito del piano d'azione per la democrazia europea; accoglie, a tale proposito, con favore la raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione, del 16 settembre 2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea (14); invita gli Stati membri a proteggere efficacemente i giornalisti e gli altri professionisti dei media con strumenti legislativi e non legislativi;

43.

sottolinea l'esigenza di coinvolgere i decisori politici a livello locale e regionale responsabili delle decisioni strategiche negli ambiti di loro competenza, quali le infrastrutture, la cibersicurezza, la cultura e l'istruzione; evidenzia che i politici e le autorità locali e regionali possono spesso individuare con tempestività eventuali sviluppi preoccupanti e sottolinea che è spesso necessaria una conoscenza della situazione locale per individuare e attuare le contromisure adeguate;

44.

invita la Commissione e gli Stati membri a creare dei canali di comunicazione e piattaforme mediante i quali le imprese, le ONG e i cittadini, inclusi i membri di diaspore, possano segnalare i casi in cui siano vittime di manipolazione delle informazioni o di ingerenze; invita gli Stati membri a sostenere le vittime di attacchi e quanti sono a conoscenza di tali attacchi o quanti sono sottoposti a pressioni;

Ingerenze straniere per mezzo delle piattaforme online

45.

accoglie con favore la proposta di revisione del codice di buone pratiche sulla disinformazione e le proposte riguardanti la legge sui servizi digitali, la legge sui mercati digitali e altre misure legate al piano d'azione per la democrazia europea, come strumenti potenzialmente efficaci nella lotta contro le ingerenze straniere; raccomanda di tenere conto degli aspetti illustrati nella presente sezione durante la lettura definitiva di tali testi;

46.

sottolinea che la libertà di espressione non deve essere erroneamente interpretata come libertà di dedicarsi ad attività online che sono illegali offline, quali le molestie, l'incitamento all'odio, la discriminazione razziale, il terrorismo, la violenza, lo spionaggio e le minacce; sottolinea che le piattaforme devono non solo rispettare la legge nazionale dello Stato in cui operano, ma anche soddisfare i termini di utilizzo, soprattutto per quanto riguarda i contenuti dannosi online; invita le piattaforme a intensificare gli sforzi per prevenire la ricomparsa di contenuti illegali identici a quelli che sono già stati identificati come illegali e che sono stati rimossi;

47.

sottolinea soprattutto la necessità di continuare a studiare l'aumento della disinformazione e dell'ingerenza straniera online e che la legislazione a livello dell'UE garantisca una trasparenza, un monitoraggio e una responsabilità significativamente maggiori per quanto concerne le operazioni condotte dalle piattaforme online nonché l'accesso ai dati per i legittimi richiedenti l'accesso, in particolare nel trattare gli algoritmi e la pubblicità online; chiede alle imprese dei social media di tenere archivi di annunci pubblicitari;

48.

chiede l'adozione di una regolamentazione e di azioni che obblighino le piattaforme, in particolare quelle con un rischio sistemico per la società, a fare la propria parte per limitare la manipolazione delle informazioni, ad esempio utilizzando indicazioni in riferimento ai reali autori dietro agli account, limitando la portata degli account regolarmente utilizzati per diffondere la disinformazione o che violano ripetutamente i termini di utilizzo della piattaforma, sospendendo e, se necessario, sulla base di una chiara regolamentazione, cancellando gli account non autentici utilizzati per campagne di ingerenza coordinate o demonetizzando i siti che diffondono la disinformazione, predisponendo misure di mitigazione dei rischi di ingerenza posti dagli effetti dei loro algoritmi, modelli pubblicitari, sistemi di raccomandazione e tecnologie di intelligenza artificiale e segnalando contenuti di disinformazione sia nei post che nei commenti; ricorda la necessità di attuare tali misure in modo trasparente e responsabile;

49.

invita la Commissione a tenere pienamente conto della nota orientativa del Consiglio d'Europa sulle migliori pratiche verso quadri giuridici e procedurali efficaci per meccanismi di autoregolamentazione e co-regolamentazione della moderazione dei contenuti, adottata nel giugno 2021;

50.

chiede una piena ed efficace attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (15), che limiti la quantità di dati che le piattaforme possono conservare sugli utenti e la durata di utilizzo di tali dati, soprattutto per le piattaforme e le applicazioni che utilizzano dati particolarmente riservati e/o sensibili, quali le applicazioni di messaggistica, di servizi sanitari, finanziari e di appuntamenti e i piccoli gruppi di discussione; chiede che le piattaforme dei gatekeeper si astengano dal combinare dati personali con dati personali provenienti da altri servizi offerti dal gatekeeper o con dati personali provenienti da terzi, per far sì che il rifiuto alla conservazione e alla condivisione dei dati sia agevole quanto il consenso, e per consentire gli utenti di scegliere se essere o meno oggetto della pubblicità online personalizzata; accoglie con favore tutti gli sforzi volti a vietare le tecniche di microtargeting per la pubblicità politica, in particolare, ma non solo, quelle basate su dati personali sensibili, come l'origine etnica, le convinzioni religiose o l'orientamento sessuale, e chiede alla Commissione di prendere in considerazione l'estensione del divieto di microtargeting a pubblicità basata su questioni specifiche;

51.

chiede l'adozione di norme europee vincolanti che impongano alle piattaforme di cooperare con le autorità competenti per esaminare regolarmente i loro sistemi e per identificare, valutare e mitigare i rischi di manipolazione delle informazioni e di ingerenza associati all'uso dei loro servizi, tra cui il modo in cui la progettazione e la gestione dei loro servizi contribuiscono a tale rischio; chiede norme europee vincolanti che obblighino le piattaforme a istituire dei sistemi di monitoraggio dell'utilizzo dei loro servizi, come il monitoraggio in tempo reale dei post più popolari e di tendenza suddivisi per paese, al fine di rilevare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze e di segnalare le sospette ingerenze alle autorità competenti, nonché di aumentare i costi sostenuti dai soggetti che consentono di chiudere un occhio su azioni di questo tipo favorite dai loro sistemi;

52.

invita le piattaforme online a impegnare risorse adeguate per prevenire dannose ingerenze straniere, nonché per garantire migliori condizioni di lavoro, assistenza psicologica e un equo compenso per i moderatori dei contenuti; invita le grandi piattaforme dei social media a fornire relazioni dettagliate e suddivise per paese, sulle risorse destinate alla verifica dei fatti all'interno del paese, alle attività di ricerca, alla moderazione dei contenuti, comprese le capacità umane e di intelligenza artificiale (IA) nelle singole lingue, e alla collaborazione con la società civile locale; sottolinea la necessità che tali piattaforme intensifichino i loro sforzi volti ad affrontare la disinformazione nei mercati più piccoli e meno redditizi sul piano commerciale nell'UE;

53.

invita le piattaforme dei social media a rispettare pienamente l'uguaglianza di tutti i cittadini dell'UE, indipendentemente dalla lingua utilizzata nella progettazione dei loro servizi, strumenti e meccanismi di monitoraggio, nonché nelle misure per una maggiore trasparenza e un ambiente online più sicuro; sottolinea che ciò si riferisce non solo a tutte le lingue ufficiali nazionali e regionali, ma anche alle lingue di considerevoli diaspore all'interno dell'UE; sottolinea che tali servizi dovrebbero essere accessibili anche alle persone con problemi di udito;

54.

chiede un'etichettatura chiara e leggibile dei deepfake, sia per gli utenti delle piattaforme che nei metadati dei contenuti, per migliorarne la tracciabilità per chi effettua ricerche e per i verificatori di fatti; accoglie con favore, a tale riguardo, le iniziative volte a migliorare l'autenticità e la tracciabilità dei contenuti, come lo sviluppo di filigrane e standard di autenticità, e l'introduzione di norme globali;

55.

chiede di regolamentare i servizi che offrono strumenti e servizi di manipolazione dei social media, come l'aumento della portata degli account o dei contenuti utilizzando l'engagement artificiale o profili non autentici; sottolinea che questo regolamento deve basarsi su una valutazione approfondita delle pratiche attuali e dei rischi associati e dovrebbe evitare che tali servizi siano utilizzati da attori malintenzionati a fini di ingerenza politica;

56.

sottolinea la necessità di trasparenza per quanto riguarda la persona fisica o giuridica dietro ai contenuti online e agli account per coloro che intendono fare pubblicità; invita le piattaforme a introdurre meccanismi per individuare e sospendere, in particolare, gli account non autentici connessi a operazioni di influenza coordinata; sottolinea che tali pratiche non dovrebbero interferire con la capacità di essere anonimi online, aspetto di fondamentale importanza per proteggere i giornalisti, gli attivisti, le comunità emarginate e le persone in posizioni vulnerabili (ad esempio informatori o dissidenti e oppositori politici di regimi autocratici), e dovrebbero lasciare spazio agli account satirici e umoristici;

57.

sottolinea che una maggiore responsabilità rispetto alla rimozione di contenuti non deve causare l'eliminazione arbitraria di contenuti leciti; invita a essere cauti nel sospendere completamente gli account di persone reali o il massiccio utilizzo dei filtri automatici; prende atto con preoccupazione delle decisioni arbitrarie delle piattaforme di sopprimere gli account dei funzionari eletti; sottolinea che tali account dovrebbero essere cancellati solo sulla base di una chiara regolamentazione fondata su valori democratici, che siano tradotti in politiche aziendali e siano sostenuti da una sorveglianza democratica indipendente, e che occorre un processo pienamente trasparente che copra il diritto di ricorso;

58.

chiede l'adozione di norme vincolanti che obblighino le piattaforme a creare canali di comunicazione facilmente disponibili ed efficaci per le persone o le organizzazioni che desiderano segnalare contenuti illegali, violazioni di termini di utilizzo, disinformazione o ingerenze straniere e manipolazioni, laddove possibile per consentire alle persone accusate di rispondere prima dell'adozione di qualsiasi misura restrittiva, e a stabilire procedure di rinvio o ricorso imparziali, trasparenti, rapide e accessibili, per le vittime dei contenuti pubblicati online, per coloro che segnalano contenuti e per le persone o le organizzazioni interessate dalla decisione di segnalare gli account, limitarne la visibilità, disabilitarne l'accesso o sospenderli, o di limitare l'accesso ai proventi pubblicitari; raccomanda alle piattaforme di social media di designare un punto di contatto per ciascuno Stato membro e di creare task force per ogni elezione importante in ogni Stato membro;

59.

invita ad adottare norme legislative per garantire la trasparenza nei confronti degli utenti e del pubblico generale, ad esempio obbligando le piattaforme a creare archivi pubblici e facilmente consultabili di annunci pubblicitari online, compresi i destinatari e chi li ha pagati, e dei contenuti moderati e cancellati, stabilire misure di autoregolamentazione e garantire un accesso globale e significativo alle informazioni sull'elaborazione, l'uso e l'impatto degli algoritmi alle autorità nazionali competenti, a ricercatori verificati affiliati a istituzioni accademiche, ai media, alle organizzazioni della società civile e alle organizzazioni internazionali che operano nell'interesse pubblico; ritiene che la metrica di tali archivi debba essere armonizzata per consentire l'analisi tra le piattaforme e ridurre gli oneri amministrativi per gli stessi;

60.

chiede di porre fine ai modelli d'impresa che fanno affidamento sulla capacità di indurre le persone a rimanere più a lungo sulle piattaforme fornendo loro contenuti coinvolgenti; invita i decisori politici legislativi e le piattaforme a garantire, attraverso l'uso di moderatori umani e un revisore terzo, che gli algoritmi non promuovano contenuti illegali, estremisti, discriminatori o radicalizzanti, ma piuttosto offrano agli utenti una pluralità di prospettive e diano priorità e promuovano contenuti basati su fatti e dati scientifici, in particolare su importanti questioni sociali come la salute pubblica e i cambiamenti climatici; ritiene che i sistemi di classificazione basati sul coinvolgimento e sulla dipendenza pongano una minaccia sistemica per la nostra società; invita la Commissione ad affrontare la questione attuale degli incentivi sui prezzi laddove le inserzioni pubblicitarie altamente mirate con contenuti controversi hanno spesso prezzi molto più bassi per la stessa quantità di visualizzazioni rispetto alle inserzioni meno mirate con contenuti socialmente integrativi;

61.

chiede che gli algoritmi siano modificati per arrestare la promozione dei contenuti provenienti da account non autentici e canali che favoriscono artificiosamente la diffusione della manipolazione dolosa straniera delle informazioni; chiede che gli algoritmi siano modificati affinché non spingano contenuti controversi e che suscitano rabbia; sottolinea la necessità che l'UE attui misure vincolare sul piano giuridico le imprese dei social media a prevenire il più possibile l'amplificazione della disinformazione una volta rilevata, e che ci devono essere conseguenze per le piattaforme se non rispettano l'obbligo di rimuovere la disinformazione;

62.

sottolinea l'esigenza di una migliore fase di prova e di una valutazione sistematica delle conseguenze degli algoritmi, ivi comprese le modalità in cui definiscono il dibattito pubblico e influenzano i risultati politici e in che modo si attribuisce priorità ai contenuti; sottolinea che tale esame dovrebbe verificare anche se le piattaforme possono mantenere le garanzie promesse nei rispettivi termini di utilizzo e se dispongono di garanzie sufficienti per prevenire un comportamento coordinato e non autentico su larga scala per manipolare i contenuti mostrati sulle loro piattaforme;

63.

è allarmato dalla media di 65 milioni di EUR di entrate pubblicitarie che sono destinate ogni anno a circa 1 400 siti web di disinformazione che prendono di mira i cittadini europei (16); sottolinea che gli annunci pubblicitari online, talvolta anche di istituzioni pubbliche, appaiono su siti web malevoli che promuovono l'incitamento all'odio e la disinformazione senza che gli inserzionisti interessati abbiano dato l'autorizzazione o ne siano a conoscenza e che finiscono con il finanziarli involontariamente; osserva che cinque imprese, tra cui Google Ads, pagano il 97 % di tali entrate pubblicitarie e sono responsabili della selezione di siti web degli editori elencati nel proprio archivio, e quindi hanno il potere di determinare quali contenuti sono monetizzati e quali no; ritiene inaccettabile che gli algoritmi che distribuiscono i fondi pubblicitari siano una completa scatola nera per il pubblico; invita la Commissione a utilizzare gli strumenti della politica in materia di concorrenza e delle norme antitrust per garantire un mercato funzionale e rompere questo monopolio; esorta tali attori a impedire che i siti che diffondono la disinformazione siano finanziati dai loro servizi pubblicitari; si congratula con le organizzazioni dedite all'opera di sensibilizzazione in merito a tale questione preoccupante; sottolinea che gli inserzionisti dovrebbero avere il diritto di sapere e decidere dove vengono posizionati i loro annunci e quale intermediario ha trattato i loro dati; chiede di istituire un processo di mediazione che consenta agli inserzionisti di essere rimborsati quando le inserzioni pubblicitarie sono posizionate su siti web che promuovono la disinformazione;

64.

sottolinea che il codice di buone pratiche sulla disinformazione aggiornato, la legge sui servizi digitali, la legge sui mercati digitali e altre misure legate al piano d'azione per la democrazia europea richiederanno un meccanismo efficace di controllo, valutazione e sanzioni una volta adottati, al fine di valutarne periodicamente l'attuazione a livello nazionale e dell'UE e di individuare eventuali lacune e porvi rimedio tempestivamente e di sanzionare l'errata applicazione degli impegni nonché l'inazione; chiede, a tale riguardo, coordinatori dei servizi digitali forti e dotati di ingenti risorse in ciascuno Stato membro, nonché risorse sufficienti per consentire al braccio esecutivo della Commissione di svolgere i compiti che gli sono stati attribuiti mediante la legge sui servizi digitali; sottolinea inoltre l'importanza di garantire che le piattaforme online siano sottoposte ad audit indipendenti certificati dalla Commissione; osserva che i revisori non possono essere finanziati dalle singole piattaforme, al fine di garantirne l'indipendenza;

65.

chiede, a tale riguardo, di definire, attraverso la coregolamentazione, indicatori chiave di prestazione (ICP) oggettivi, che assicurino la verificabilità delle azioni intraprese dalle piattaforme nonché i loro effetti; sottolinea che questi indicatori chiave di prestazione dovrebbero includere sistemi di misura specifici per paese, come il pubblico a cui si rivolge la disinformazione, il coinvolgimento (tassi di clic, ecc.), il finanziamento di attività nazionali di verifica dei fatti e di ricerca, e la prevalenza e la forza di relazioni nazionali con la società civile;

66.

esprime profonda preoccupazione per la mancanza di trasparenza nella revisione del codice di buone pratiche sulla disinformazione, poiché la discussione è rimasta in gran parte riservata al settore privato e alla Commissione; deplora che il Parlamento europeo, in particolare la commissione speciale INGE, e alcuni altri portatori di interessi chiave, non siano stati adeguatamente consultati durante l'elaborazione della revisione del codice di buone pratiche;

67.

deplora il persistere della natura di autoregolamentazione del codice di buone pratiche, dal momento che l'autoregolamentazione è insufficiente per quanto riguarda la tutela del pubblico dai tentativi di ingerenza e manipolazione; è preoccupato che il codice di buone pratiche sulla disinformazione aggiornato possa non essere in grado di fornire una risposta alle sfide future; esprime preoccupazione per la forte dipendenza degli orientamenti sul rafforzamento del codice di buone pratiche dalla proposta della Commissione relativa alla legge sui servizi digitali; chiede di intraprendere un'azione rapida per garantire che il codice di buone pratiche integri impegni vincolanti per le piattaforme affinché assicurino la preparazione dell'UE prima delle prossime elezioni locali, regionali, nazionali ed europee;

68.

chiede che l'UE protegga e incoraggi il dialogo all'interno della comunità tecnologica e lo scambio di informazioni sul comportamento e sulle strategie delle piattaforme sociali; ritiene che solo una comunità tecnologica aperta può rafforzare l'opinione pubblica contro attacchi, manipolazioni e ingerenze; chiede di esaminare la possibilità di istituire un centro di condivisione e di analisi delle informazioni (ISAC) tra il pubblico e il privato in relazione alla disinformazione, ove i membri registrino, etichettino e condividano le informazioni sulle minacce relative ai contenuti di disinformazione e ai loro agenti incaricati della distribuzione, conformemente a una classificazione delle minacce; ritiene che ciò possa fornire le informazioni necessarie per il sistema di allarme rapido dell'UE e il meccanismo del G7 e apportare vantaggi anche agli attori più piccoli con minori risorse; chiede di istituire una norma a livello industriale sulla disinformazione per i servizi pubblicitari e i servizi di monetizzazione online e di demonetizzare i contenuti dannosi, che dovrebbero essere utilizzati anche dai sistemi di pagamento online e dalle piattaforme di commercio elettronico e sottoposti ad audit da terzi;

69.

sottolinea la necessità che il codice possa fungere da strumento efficace fino all'entrata in vigore della legge sui servizi digitali; ritiene che il codice debba anticipare alcuni degli obblighi della legge sui servizi digitali e obbligare i firmatari ad attuare una serie di disposizioni di detta legge per quanto riguarda l'accesso ai dati per i ricercatori e i regolatori, e la trasparenza della pubblicità, compresa la trasparenza degli algoritmi e dei sistemi di raccomandazione; esorta i firmatari a far verificare il loro rispetto di detti obblighi da parte di un revisore indipendente e chiede di pubblicare tali relazioni di audit;

70.

deplora la mancanza di trasparenza nell'ambito del processo di controllo della conformità al codice, nonché la tempistica della revisione del codice, che sarà completata prima della conclusione della commissione speciale INGE; osserva che, quanto meno, gli ordini del giorno delle riunioni, le note conclusive e gli elenchi delle presenze dovrebbero essere resi pubblici; esorta i firmatari a testimoniare in seno al Parlamento in merito ai loro impegni relativi al codice e al modo in cui essi hanno attuato e attueranno tali impegni;

71.

ritiene che le autorità indipendenti di regolamentazione dei media, come il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi, potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel monitoraggio e nell'applicazione del codice;

72.

accoglie con favore la proposta di istituire una task force definita negli orientamenti della Commissione sul rafforzamento del codice; insiste affinché la Commissione inviti i rappresentanti del Parlamento, le autorità nazionali di regolamentazione e altre parti interessate, tra cui la società civile e la comunità di ricerca, a far parte di tale task force;

Infrastrutture critiche e settori strategici

73.

ritiene che, data la loro natura interconnessa e transfrontaliera, le infrastrutture critiche sono sempre più vulnerabili nei confronti di ingerenze esterne, ed è del parere che il quadro attualmente in vigore debba essere rivisto; accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione riguardante una nuova direttiva per migliorare la resilienza dei soggetti critici che forniscono servizi essenziali nell'Unione europea;

74.

raccomanda che gli Stati membri mantengano la prerogativa di individuare i soggetti critici, ma che il coordinamento a livello dell'UE è necessario per:

a)

rafforzare i canali di collegamento e comunicazione utilizzati da attori multipli, anche per la sicurezza complessiva delle missioni e operazioni dell'UE,

b)

sostenere le autorità competenti negli Stati membri attraverso il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, garantendo una partecipazione diversificata dei portatori di interessi e, in particolare, il coinvolgimento effettivo delle piccole e medie imprese (PMI), delle organizzazioni della società civile e dei sindacati,

c)

promuovere lo scambio di pratiche migliori non soltanto tra gli Stati membri ma anche a livello regionale e locale, anche con i Balcani occidentali, e tra titolari e gestori di infrastrutture critiche, anche attraverso la comunicazione interagenzia, al fine di individuare con tempestività eventuali sviluppi preoccupanti ed elaborare le contromisure adeguate,

d)

attuare una strategia comune per rispondere agli attacchi informatici alle infrastrutture critiche;

75.

raccomanda che l'elenco dei soggetti critici potrebbe essere esteso ai sistemi di istruzione e alle infrastrutture per le elezioni digitali, vista la loro importanza fondamentale nel garantire il funzionamento e la stabilità a lungo termine dell'UE e degli Stati membri e che andrebbe assicurata una certa flessibilità in relazione all'aggiunta nell'elenco di nuovi settori strategici da proteggere;

76.

chiede un approccio globale dell'UE per affrontare il problema delle minacce ibride ai processi elettorali e per migliorare il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri; invita la Commissione a valutare criticamente la dipendenza dalle piattaforme e dalle infrastrutture di dati nel contesto delle elezioni; ritiene che vi sia una mancanza di sorveglianza democratica sul settore privato; chiede un controllo più democratico delle piattaforme, compreso un accesso adeguato ai dati e agli algoritmi per le autorità competenti;

77.

raccomanda che gli obblighi derivanti dalla direttiva proposta, tra cui le valutazioni delle vulnerabilità, dei rischi e delle minacce a livello di UE e paese per paese rispecchino gli ultimi sviluppi e che tali valutazioni siano condotte dal Centro comune di ricerca in collaborazione con l'INTCEN del SEAE; sottolinea l'esigenza di risorse sufficienti affinché tali istituzioni offrano l'analisi all'avanguardia più recente, con un forte controllo democratico, che non dovrebbe precludere una previa valutazione da parte della FRA per garantire il rispetto dei diritti fondamentali;

78.

ritiene che l'UE e i suoi Stati membri debbano fornire alternative di finanziamento ai paesi candidati all'adesione all'UE dei Balcani occidentali e ad altri potenziali paesi candidati, in cui gli IED sono stati utilizzati come strumento geopolitico da paesi terzi per aumentare la pressione su tali paesi, in modo da impedire che ampie parti delle infrastrutture critiche dell'UE e dei paesi candidati finiscano nelle mani di paesi e società al di fuori dell'UE, e come sta avvenendo con gli investimenti cinesi nella posa in opera di cavi sottomarini nel Mar Baltico, nel Mediterraneo e nel Mar Artico; accoglie pertanto con favore il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti quale importante strumento per coordinare le azioni degli Stati membri in relazione agli investimenti stranieri e invita a elaborare un quadro normativo più rigoroso, e un'applicazione più rigorosa di esso, per garantire che gli IED con un effetto negativo sulla sicurezza dell'UE, come specificato nel regolamento, vengano bloccati e che vi sia un maggiore trasferimento di competenze alle istituzioni europee in materia di controllo degli investimenti esteri diretti; chiede l'abolizione del principio dell'offerta più bassa nelle decisioni di investimento del governo; invita tutti gli Stati membri senza meccanismi di controllo degli investimenti a istituire tali misure; è del parere che il quadro dovrebbe essere anche correlato meglio con analisi indipendenti, svolte da istituti nazionali e dell'UE o da altri portatori di interessi pertinenti, quali i gruppi di riflessione, per mappare e valutare i flussi di IED; ritiene che potrebbe essere opportuno includere nel quadro anche altri settori strategici, come le reti 5G e altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in modo da limitare la dipendenza dell'UE e dei suoi Stati membri da fornitori ad alto rischio; sottolinea che tale approccio dovrebbe essere parimenti applicato ai paesi candidati e potenziali candidati;

79.

è inoltre del parere che l'UE debba affrontare più sfide a causa della sua mancanza di investimenti in passato che ha contribuito alla sua dipendenza da fornitori esteri di tecnologia; raccomanda di rendere sicure le catene di produzione e di approvvigionamento delle infrastrutture critiche e del materiale critico all'interno dell'UE; ritiene che il tentativo dell'UE di procedere verso un'autonomia strategica aperta e una sovranità digitale sia importante e rappresenti la giusta strada da percorrere; sottolinea che si prevede che l'UE diffonda nuovi strumenti che rafforzino la sua posizione geopolitica, compreso uno strumento anti-coercizione; reputa che la legge europea sui semiconduttori, annunciata dalla Commissione per garantire che le parti essenziali per la produzione dei semiconduttori siano prodotte all'interno dell'UE, sia un passo importante per limitare la dipendenza da paesi terzi quali la Cina e gli Stati Uniti; ritiene che gli investimenti nella produzione di semiconduttori debbano essere fatti in maniera coordinata in tutto il blocco e sulla basi di un'analisi della domanda, onde evitare una corsa a sovvenzioni pubbliche nazionali e la frammentazione del mercato unico; invita pertanto la Commissione a istituire un Fondo europeo specifico per i semiconduttori, che possa sostenere la creazione di una forza lavoro dotata delle competenze necessarie e compensare i costi di costituzione più elevati per le strutture di fabbricazione e progettazione nell'UE; considera Taiwan un partner importante nel rafforzare la produzione di semiconduttori all'interno dell'UE;

80.

chiede un ulteriore sviluppo delle reti europee di infrastrutture di dati e fornitori di servizi disciplinati da norme di sicurezza europee, ad esempio GAIA-X, che rappresenta un passo importante per creare una valida alternativa ai fornitori di servizi esistenti e verso un'economia digitale aperta, trasparente e sicura; sottolinea la necessità di rafforzare le PMI ed evitare la formazione di cartelli nel mercato cloud; ricorda che i centri di dati costituiscono infrastrutture critiche; esprime preoccupazione per l'influenza dei paesi terzi e delle loro imprese sullo sviluppo di GAIA-X;

81.

sottolinea che l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle reti pubbliche di comunicazione elettronica, quali le dorsali Internet e i cavi di comunicazione sottomarini, sono fondamentali per la sicurezza; invita la Commissione e gli Stati membri a prevenire il sabotaggio e lo spionaggio su dette reti di comunicazione e a promuovere il ricorso a standard interoperabili in materia di inoltro sicuro per garantire l'integrità e la solidità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, anche tramite la recente strategia Global Gateway;

82.

invita la Commissione a proporre azioni tese a garantire l'approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime per la produzione di componenti e tecnologie critiche, ivi comprese batterie e apparecchiature, 5G e tecnologie successive, e sostanze chimiche e prodotti farmaceutici, sottolineando nel contempo l'importanza del commercio mondiale, della cooperazione internazionale nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente naturale, e con l'applicazione delle norme sociali e di sostenibilità internazionali per quanto riguarda l'uso delle risorse; ricorda la necessità di concedere il finanziamento necessario per la ricerca e lo sviluppo al fine di trovare sostituti adeguati in caso di interruzioni delle catene di approvvigionamento;

Ingerenze straniere durante i processi elettorali

83.

chiede di definire la protezione dell'intero processo elettorale come una questione di sicurezza europea e nazionale prioritaria, poiché elezioni libere e regolari sono al centro del processo democratico; chiede alla Commissione di elaborare un quadro di risposta migliore per contrastare le ingerenze straniere nei processi elettorali, che tra le altre misure dovrebbe consistere in canali di comunicazione diretta con i cittadini;

84.

sottolinea la necessità di promuovere la resilienza sociale contro la disinformazione durante i processi elettorali, anche nei settori privato e accademico, e di adottare un approccio olistico in cui tali ingerenze dovrebbero essere costantemente affrontate, dai programmi scolastici all'integrità tecnica e all'affidabilità del voto e attraverso misure strutturali per affrontarne la natura ibrida; chiede, in particolare, un piano per la preparazione delle elezioni europee nel 2024 che dovrebbe prevedere una strategia, la formazione e la sensibilizzazione dei partiti politici europei e del loro personale nonché misure di sicurezza rafforzate per prevenire ingerenze straniere;

85.

ritiene che la disinformazione, consapevole e inconsapevole, attraverso i social media sia diventata un problema crescente per l'integrità elettorale; ritiene che le piattaforme dei social media dovrebbero garantire l'attuazione e il corretto funzionamento delle politiche volte a proteggere l'integrità delle elezioni; è allarmato dalle recenti scoperte riguardanti le aziende private, che sono impiegate da attori malintenzionati per interferire nelle elezioni, seminare false narrazioni e incoraggiare cospirazioni virali, soprattutto sui social media; chiede un'indagine approfondita su come contrastare il fenomeno della «disinformazione su commissione», che sta diventando sempre più sofisticato e comune in ogni parte del mondo;

86.

sottolinea l'estrema importanza delle missioni di osservazione elettorale nel fornire informazioni pertinenti e formulare raccomandazioni specifiche per rendere il sistema elettorale più resiliente e per aiutare a contrastare l'ingerenza straniera nei processi elettorali; chiede di migliorare e rafforzare i processi elettorali, in quanto le missioni di osservazione elettorale rappresentano uno strumento fondamentale per combattere il crescente utilizzo di processi elettorali iniqui e truccati da parte di regimi illiberali che cercano una sorta di visibilità democratica; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di rivalutare e aggiornare gli strumenti e i metodi utilizzati nell'osservazione elettorale internazionale per far fronte alle nuove tendenze e minacce, compresa la lotta contro i falsi osservatori elettorali, lo scambio di migliori pratiche con partner che condividono gli stessi principi, nonché una più stretta collaborazione con le organizzazioni internazionali pertinenti, come l'OSCE e il Consiglio d'Europa, e tutti gli attori pertinenti nel quadro della Dichiarazione di principi sull'osservazione elettorale internazionale e il codice di condotta per gli osservatori elettorali internazionali; sottolinea che la partecipazione dei deputati europei a missioni di osservazione elettorale non autorizzate mina la credibilità e la reputazione del Parlamento europeo; accoglie con favore e raccomanda la piena applicazione della procedura del gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale per i «casi di osservazione elettorale non ufficiale individuale da parte di deputati al Parlamento europeo» (adottata il 13 dicembre 2018) che consente l'esclusione dei deputati europei dalle delegazioni ufficiali di osservazione elettorale del Parlamento per la durata del mandato;

Finanziamento occulto di attività politiche da parte di donatori stranieri

87.

sottolinea che, sebbene sia ancora necessaria una migliore comprensione degli effetti del finanziamento occulto di attività politiche, ad esempio sulle tendenze antidemocratiche in Europa, i finanziamenti stranieri delle attività politiche attraverso operazioni occulte rappresentano comunque una grave compromissione dell'integrità del funzionamento democratico dell'UE e dei suoi Stati membri, in particolare durante i periodi elettorali, e violano pertanto il principio di elezioni libere e regolari; sottolinea che dovrebbe quindi essere ritenuto illegale in tutti gli Stati membri perseguire qualunque attività occulta finanziata da una potenza straniera che intende influenzare i processi politici nazionali o europei; rileva, a tale riguardo, che paesi come l'Australia hanno attuato leggi che proibiscono le ingerenze straniere nella politica;

88.

condanna il fatto che i partiti estremisti, populisti, antieuropei e alcuni altri partiti e individui abbiano legami e siano esplicitamente complici nei tentativi di interferire nei processi democratici dell'Unione, ed è allarmato dal fatto che tali partiti siano utilizzati per dare voce ad attori delle ingerenze straniere, al fine di legittimare i loro governi autoritari; chiede un completo chiarimento delle relazioni politiche ed economiche tra questi partiti e individui e la Russia; considera tali relazioni estremamente inopportune e condanna la complicità che, nel perseguimento degli obiettivi politici, può esporre l'UE e i suoi Stati membri agli attacchi da parte di potenze straniere;

89.

invita gli Stati membri a colmare, in particolare, tutte le seguenti lacune nell'armonizzare ulteriormente le regolamentazioni nazionali e a imporre un divieto sulle donazioni estere:

a)

contributi in natura da parte di attori stranieri a favore di partiti polittici, fondazioni, persone che ricoprono cariche pubbliche o elettive, compresi prestiti finanziari da parte di persone fisiche o giuridiche con sede al di fuori dell'UE e dello Spazio economico europeo (SEE) (fatta eccezione per gli elettori europei), donazioni anonime al di sopra di una determinata soglia e la mancanza di limiti di spesa per le campagne politiche che possono essere influenzate attraverso cospicue donazioni; individui, attori o partiti politici a cui è stato offerto e/o hanno accettato un contributo finanziario o in natura da un attore straniero devono avere l'obbligo di segnalarlo alle autorità competenti e tali informazioni dovrebbero essere nuovamente segnalate a livello europeo per consentire un monitoraggio a livello dell'UE;

b)

donatori prestanome con cittadinanza nazionale (17): la trasparenza relativa ai donatori fisici e giuridici deve essere imposta tramite dichiarazioni di conformità da parte dei donatori per attestare il loro status e conferendo maggiori poteri di applicazione alle commissioni elettorali; le donazioni da fonti interne all'UE che superano una determinata soglia minima dovrebbero essere registrate in un registro ufficiale e pubblico, ed essere collegate a una persona fisica, e dovrebbe essere fissato un massimale per le donazioni da persone private e giuridiche (e società controllate) a partiti politici;

c)

società di comodo e società controllate nazionali appartenenti a società madri straniere (18): le società di comodo dovrebbero essere vietate e dovrebbero essere introdotte prescrizioni più solide per rivelare l'origine di un finanziamento attraverso le società madri; i finanziamenti e le donazioni ai partiti politici al di là di una determinata soglia devono essere registrati in un registro centrale e pubblico con un nome e un indirizzo ufficiali che possono essere collegati a una persona esistente, e gli Stati membri dovrebbero raccogliere queste informazioni; invita la Commissione ad assicurare che le autorità negli Stati membri abbiano il diritto a indagare sull'origine del finanziamento per verificare le informazioni provenienti dalla società controllata nazionale e ovviare alla carenza nei registri nazionali di dati sufficienti, soprattutto nei casi in cui viene utilizzata una rete di società di comodo;

d)

organizzazioni senza scopo di lucro e terze parti (19), coordinate da attori stranieri e create allo scopo di influenzare i processi elettorali: andrebbero considerate norme più uniformi e una maggiore trasparenza nell'UE per le organizzazioni che intendono finanziare le attività politiche laddove cerchino di influenzare direttamente i processi elettorali come le campagne elettorali e referendarie; tali norme non dovrebbero impedire alle organizzazioni senza scopo di lucro e a terzi di ricevere finanziamenti per le campagne di sensibilizzazione; norme che garantiscano la trasparenza dei finanziamenti o delle donazioni devono applicarsi anche alle fondazioni politiche;

e)

la pubblicità politica online non è soggetta alle norme applicate alla pubblicità televisiva, radiofonica e a mezzo stampa e che in genere non è regolamentata in alcun modo a livello dell'UE: è pertanto necessario vietare annunci pubblicitari acquistati da attori provenienti dall'esterno dell'UE e del SEE e garantire la totale trasparenza dell'acquisto della pubblicità politica online da parte di attori interni all'UE; sottolinea la necessità di garantire una trasparenza e responsabilità democratica ben maggiori sull'uso degli algoritmi; accoglie con favore l'annuncio di una nuova proposta legislativa sulla trasparenza dei contenuti politici sponsorizzati della commissione, come richiesto dal piano d'azione per la democrazia europea, che dovrebbe prevenire un mosaico di 27 normative nazionali diverse sulla pubblicità politica online e che garantirà ai partiti dell'UE di poter fare campagna elettorale online in vista delle elezioni europee, limitando nel contempo il rischio di ingerenze straniere, anche esaminando quali norme tra quelle che i partiti politici all'interno dei singoli Stati membri e le principali piattaforme dei social media hanno volontariamente adottato possano essere rese valide per tutti nell'Unione europea; invita gli Stati membri dell'UE ad aggiornare i loro regolamenti nazionali sulla pubblicità politica, che non si sono mantenuti al passo con la costante evoluzione verso il mezzo digitale come modalità principale di comunicazione politica; invita la Commissione a proporre modalità per definire democraticamente la pubblicità politica basata su questioni specifiche per porre fine a una situazione in cui le piattaforme private a scopo di lucro decidono cosa si basa o meno su questioni specifiche;

f)

dovrebbe essere attuato un monitoraggio delle spese elettorali attraverso revisori indipendenti e delle informazioni sulle spese e sulle donazioni da mettere a disposizione dei revisori indipendenti in maniera tempestiva, mitigando i rischi come il conflitto di interessi e le attività di lobbying in relazione al finanziamento della politica, nel definire una divulgazione proattiva e garantire che le istituzioni responsabili dei regolamenti finanziari dispongano di un chiaro mandato, e la capacità, le risorse e la facoltà giuridica di condurre indagini e deferire i casi alla procura;

90.

invita pertanto la Commissione a condurre un'analisi del finanziamento occulto nell'UE, e a presentare proposte concrete per colmare tutte le lacune che danno adito a metodi di finanziamento opachi dei partiti politici e delle fondazioni o a persone che ricoprono cariche elettive da parte di fonti di paesi terzi e a proporre norme comuni a livello dell'UE che si applicherebbero alle leggi elettorali nazionali in tutti gli Stati membri; ritiene che gli Stati membri dovrebbero puntare a introdurre chiari requisiti di trasparenza sul finanziamento dei partiti politici nonché un divieto sulle donazioni ai partiti politici e ai singoli attori politici da fonti esterne all'UE e allo Spazio economico europeo (SEE), fatta eccezione per gli elettori europei che vivono al di fuori dell'UE e del SEE, ed elaborare una strategia chiara in relazione al regime di sanzioni; esorta la Commissione e gli Stati membri a istituire un'autorità dell'UE per i controlli finanziari ai fini della lotta contro le pratiche finanziarie illecite e le ingerenze della Russia e di altri regimi autoritari; sottolinea la necessità di vietare le donazioni o i finanziamenti che utilizzino tecnologie emergenti caratterizzate da una tracciabilità estremamente difficile; chiede agli Stati membri e alla Commissione di stanziare più risorse e attribuire mandati più forti alle agenzie incaricate della sorveglianza nell'ottica di conseguire una migliore qualità dei dati;

91.

si impegna a garantire che tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, i gruppi di riflessione, gli istituti e le ONG che ricevono un contributo nel corso dell'attività parlamentare allo sviluppo della politica dell'UE o qualsiasi ruolo consultivo nel processo legislativo siano pienamente trasparenti, indipendenti ed esenti da conflitti di interessi in termini di finanziamento e proprietà;

92.

accoglie con favore la revisione in corso del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee; sostiene tutti gli sforzi tesi a ottenere un livello maggiore di trasparenza nel finanziamento delle attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, in particolare in vista delle elezioni europee del 2024, compreso un divieto su tutte le donazioni da fonti esterne all'UE, a eccezione della diaspora dagli Stati membri dell'UE, e sulle donazioni da fonti esterne all'UE che non possono essere documentate tramite contratto, accordi di servizio o quote associate all'affiliazione a un partito politico europeo, consentendo nel contempo quote di adesione dai partiti politici nazionali al di fuori dell'UE e del SEE ai partiti politici europei; esorta i partiti politici europei e nazionali a impegnarsi a favore della lotta contro le ingerenze straniere e del contrasto della diffusione della disinformazione firmando una Carta che contempli impegni specifici a tale riguardo;

93.

sottolinea che un'attuazione di molte raccomandazioni del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia rafforzerebbe l'immunità del sistema politico degli Stati membri e dell'Unione dall'influenza finanziaria straniera;

Cibersicurezza e resilienza contro gli attacchi informatici

94.

esorta le istituzioni europee e gli Stati membri ad aumentare rapidamente gli investimenti nelle capacità e competenze informatiche strategiche dell'Unione per individuare, denunciare e affrontare le ingerenze straniere, quali l'intelligenza artificiale, la comunicazione sicura e le infrastrutture di dati e cloud, al fine di migliorare la cibersicurezza dell'UE, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali; invita inoltre la Commissione a investire di più nel miglioramento delle conoscenze digitali e della competenza tecnica dell'UE, in modo da comprendere meglio i sistemi digitali utilizzati nell'UE; invita la Commissione a stanziare ulteriori risorse, umane, materiali e finanziarie, per le capacità di analisi delle minacce informatiche, ossia l'INTCEN del SEAE, e per la sicurezza informatica delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE, ovvero l'ENISA e la squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie europee (CERT-UE), e gli Stati membri; deplora la mancanza di cooperazione e armonizzazione in materia di sicurezza informatica tra gli Stati membri;

95.

accoglie con favore le proposte della Commissione riguardanti una nuova strategia per la cibersicurezza e una nuova direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (20) (NIS2); raccomanda che l'esito finale del lavoro in corso sulla proposta colmi le lacune della direttiva 2016NIS, in particolare inasprendo i requisiti di sicurezza, ampliando l'ambito di applicazione, creando un quadro di cooperazione europea e condivisione delle informazioni, rafforzando le capacità di cibersicurezza degli Stati membri, sviluppando una cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, introducendo obblighi di esecuzione più severi e rendendo la cibersicurezza una responsabilità del livello più elevato della gestione dei soggetti europei fondamentali per la nostra società; sottolinea l'importanza di raggiungere un livello comune elevato di cibersicurezza negli Stati membri, in modo da limitare le vulnerabilità della cibersicurezza comune dell'UE; sottolinea l'urgenza assoluta di garantire la resilienza dei sistemi di informazione e si compiace a tale riguardo della rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (CyCLONe); incoraggia l'ulteriore promozione delle misure OCSE di rafforzamento della fiducia per il ciberspazio;

96.

accoglie con favore la proposta della Commissione nella direttiva NIS2 di effettuare valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche, analogamente al suo pacchetto di strumenti dell'UE relativo al 5G, in modo da tenere meglio conto dei rischi associati, ad esempio, all'utilizzo di software e hardware prodotti da imprese controllate da Stati stranieri; invita la Commissione a elaborare standard globali per il G6 e norme in materia di concorrenza, conformemente ai valori democratici; esorta la Commissione a promuovere gli scambi tra le istituzioni dell'UE e le autorità nazionali in merito alle sfide, alle migliori pratiche e alle soluzioni associate alle misure previste dal pacchetto; ritiene che l'UE dovrebbe investire di più nelle proprie capacità nel settore delle tecnologie 5G e post 5G, al fine di ridurre la dipendenza da fornitori stranieri;

97.

sottolinea che la criminalità informatica non ha confini ed esorta l'UE a intensificare i suoi sforzi internazionali per affrontarla in maniera efficace; sottolinea che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida nell'elaborazione di un trattato internazionale sulla cibersicurezza che stabilisca norme internazionali in materia di cibersicurezza per combattere i reati informatici;

98.

insiste sulla necessità che l'UE, la NATO e i partner internazionali che condividono gli stessi principi rafforzino la loro assistenza a favore dell'Ucraina in materia di cibersicurezza; accoglie con favore il dispiegamento iniziale degli esperti del gruppo di risposta rapida agli incidenti informatici finanziato dalla PESCO e chiede il pieno utilizzo del regime di sanzioni dell'UE in campo informatico nei confronti di persone, entità e organismi responsabili o coinvolti nei vari attacchi informatici contro l'Ucraina;

99.

accoglie con favore l'annuncio di una legge sulla resilienza informatica, che vada a integrare la politica europea in materia di difesa informatica, poiché l'informatica e la difesa sono strettamente connesse; chiede di destinare maggiori investimenti alle capacità europee di difesa informatica e al loro coordinamento; raccomanda di promuovere lo sviluppo delle capacità informatiche dei nostri partner attraverso missioni di addestramento dell'UE o missioni informatiche civili; sottolinea l'esigenza di armonizzare e standardizzare la formazione in materia informatica e chiede finanziamenti strutturali dell'UE in tale settore;

100.

condanna l'uso massiccio e illecito del software di sorveglianza Pegasus del gruppo NSO da parte di soggetti statali, come Marocco, Arabia Saudita, Ungheria, Polonia, Bahrain, Emirati Arabi Uniti e Azerbaigian, nei confronti di giornalisti, difensori dei diritti umani e politici; ricorda che Pegasus è solo uno dei numerosi esempi di programmi che viene utilizzato indebitamente da entità statali a fini di sorveglianza di massa illeciti ai danni di cittadini innocenti; condanna inoltre altre operazioni di spionaggio statale contro i politici europei; esorta la Commissione a redigere un elenco di software di sorveglianza illeciti e ad aggiornare costantemente tale elenco; invita l'UE e gli Stati membri a utilizzare tale elenco al fine di assicurare un pieno dovere di diligenza in materia di diritti umani e un idoneo controllo delle esportazioni di tecnologie di sorveglianza e assistenza tecnica europee e delle importazioni negli Stati membri che rappresentano un rischio evidente per lo Stato di diritto; chiede, inoltre, l'istituzione di un Citizen Lab europeo, simile a quello istituito in Canada, composto da giornalisti, esperti di diritti umani ed esperti di ingegneria del malware inverso, che lavorerebbe per scoprire ed esporre l'uso illegale di software a fini di sorveglianza illecita;

101.

invita l'UE ad adottare un solido quadro normativo in tale settore, sia all'interno dell'UE che a livello internazionale; accoglie con favore, a tale proposito, la decisione del Bureau of Industry and Security (Ufficio per l'industria e la sicurezza) del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti di inserire il gruppo NSO in una lista nera che vieti alla società di ricevere tecnologie americane;

102.

esprime la preoccupazione per il fatto che l'UE stia cooperando su questioni giudiziarie e di contrasto con paesi terzi che sono stati coinvolti con il gruppo NSO e hanno utilizzato lo spyware Pegasus per spiare i cittadini europei; chiede di aumentare le garanzie e rafforzare il controllo democratico su tale cooperazione;

103.

invita la Commissione europea a rivedere gli investimenti europei a favore del gruppo NSO e ad adottare misure mirate nei confronti degli Stati stranieri che utilizzano software per spiare i cittadini europei o le persone che beneficiano dello status di rifugiato nei paesi europei;

104.

è preoccupato che i giornalisti e gli attivisti democratici possano essere oggetto di sorveglianza illegale e molestie da parte dei regimi autoritari da cui cercano di scappare, persino sul territorio dell'UE, e ritiene che ciò rappresenti una grave violazione dei valori fondamentali dell'Unione e dei diritti fondamentali degli individui, come sancito dalla Carta, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; deplora la mancanza di assistenza legale fornita alle vittime di tale software di spionaggio;

105.

sottolinea la necessità urgente di rafforzare il quadro legislativo in modo da considerare responsabili quanti distribuiscono e usano detto software e ne abusano per finalità illecite e non autorizzate; fa, in particolare, riferimento alle sanzioni imposte il 21 giugno 2021 ad Alexander Shatrov, amministratore delegato di un'impresa bielorussa che produce un software di riconoscimento facciale utilizzato da un regime autoritario ad esempio per individuare i manifestanti politici dell'opposizione; invita la Commissione a prevenire qualsiasi uso o finanziamento nell'UE di tecnologie di sorveglianza illegali; invita l'UE e gli Stati membri a dialogare con i governi dei paesi terzi per porre fine alle pratiche e alla normativa repressive in materia di cibersicurezza e lotta al terrorismo, rafforzando il controllo democratico; chiede un'indagine da parte delle autorità europee competenti sull'uso illegale dello spyware nell'UE e sull'esportazione di tali software dall'UE, e chiede ripercussioni per gli Stati membri e paesi associati, inclusi i partecipanti a programmi europei, che hanno acquistato e utilizzato lo spyware e dai quali è stato esportato per controllare illegalmente giornalisti, difensori dei diritti umani, avvocati e politici;

106.

chiede un'ambiziosa revisione della direttiva (21) relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, al fine di rafforzare la riservatezza delle comunicazioni e dei dati personali quando si utilizzano dispositivi elettronici, senza abbassare il livello di protezione garantito dalla direttiva, e fatta salva la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale; sottolinea che le autorità pubbliche dovrebbero essere tenute a divulgare le vulnerabilità che rilevano nei dispositivi informatici; chiede che l'UE e gli Stati membri coordinino ulteriormente le loro azioni sulla base della direttiva relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (22) al fine di garantire che l'accesso illegale a sistemi di informazione e l'intercettazione illegale siano considerati reati e ricevano sanzioni adeguate; rammenta che qualunque violazione della riservatezza per ragioni di sicurezza nazionale deve avvenire in modo lecito e per finalità legittime ed esplicite in una società democratica, sulla base di rigorose condizioni di necessità e proporzionalità, come previsto dalla CEDU e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

Protezione degli Stati membri, delle istituzioni, delle agenzie, delle delegazioni e delle missioni dell'UE

107.

sottolinea che le reti, gli edifici e il personale delle istituzioni, delle agenzie, degli organi, delle delegazioni e reti di missioni e operazioni europee rappresentano un bersaglio per tutti i tipi di minacce ibride e di attacchi compiuti da attori statali stranieri e dovrebbero, pertanto, essere adeguatamente protetti e che occorre prestare particolare attenzione a risorse, locali e attività del SEAE all'estero, e alla sicurezza del personale dell'UE delegato ai paesi non democratici caratterizzati da regimi repressivi; invita a strutturare la risposta delle missioni della PSDC in considerazione di tali minacce, nonché a fornire un sostegno più concreto a tali missioni attraverso una comunicazione strategica; prende atto del costante aumento di attacchi finanziati da Stati stranieri contro le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE, compresa l'EMA, e nei confronti delle istituzioni e delle autorità pubbliche degli Stati membri;

108.

invita a eseguire un controllo periodico e approfondito dei servizi, delle reti, delle apparecchiature e dell'hardware delle istituzioni, degli organi, delle agenzie, delle delegazioni e delle missioni e operazioni dell'UE al fine di rafforzare la loro resilienza alle minacce alla cibersicurezza ed escludere programmi e dispositivi potenzialmente pericolosi, come quelli sviluppato da Kaspersky Lab; esorta le istituzioni europee e gli Stati membri a fornire orientamenti adeguati e strumenti sicuri al personale; sottolinea la necessità di sensibilizzare in merito all'uso di servizi e reti sicuri all'interno delle istituzioni e amministrazioni, anche durante le missioni; prende atto dei vantaggi in termini di fiducia e sicurezza dei sistemi operativi di rete basati su open source, che sono ampiamente utilizzati dalle agenzie militari e governative alleate;

109.

sottolinea l'importanza di un efficiente, tempestivo e stretto coordinamento tra le diverse istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE specializzati in cibersicurezza, quali la CERT-UE, unitamente al pieno sviluppo delle relative capacità operative, l'ENISA e la futura unità congiunta per il ciberspazio che garantiranno una risposta coordinata alle minacce per la cibersicurezza su vasta scala nell'UE; accoglie con favore l'attuale cooperazione strutturata tra la CERT-UE e l'ENISA; accoglie altresì con favore l'istituzione del gruppo di lavoro dell'UE per la ciberintelligence nell'ambito dell'INTCEN dell'UE per far avanzare la cooperazione strategica in materia di intelligence; apprezza le recenti iniziative intraprese dai segretari generali delle istituzioni europee volte a elaborare norme comuni in materia di informazione e cibersicurezza;

110.

attende con interesse le due proposte di regolamento della Commissione per l'istituzione di un quadro normativo per la sicurezza dell'informazione e la cibersicurezza in tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE e ritiene che tali regolamenti dovrebbero includere il rafforzamento delle capacità e della resilienza; invita la Commissione e gli Stati membri a destinare ulteriori fondi e risorse alla cibersicurezza delle istituzioni europee, al fine di rispondere alle sfide in un contesto di minacce in costante evoluzione;

111.

attende con interesse la relazione speciale di audit della Corte dei conti europea sulla cibersicurezza, prevista per l'inizio del 2022;

112.

chiede un'indagine approfondita sui casi segnalati di infiltrazione straniera tra il personale delle istituzioni dell'UE; chiede un riesame e un'eventuale revisione delle procedure relative alle risorse umane, compreso un controllo prima dell'assunzione, per colmare le lacune che consentono l'infiltrazione straniera; invita gli organi decisionali del Parlamento a migliorare le procedure per il rilascio di nulla osta di sicurezza per il personale, e norme e controlli più rigorosi per l'accesso ai suoi locali al fine di evitare che individui con stretti contatti con interessi stranieri possano avere accesso a riunioni e informazioni confidenziali; invita le autorità belghe a rivedere e aggiornare il quadro nazionale di contrasto allo spionaggio per consentire l'individuazione, incriminazione e sanzione efficaci dei colpevoli; chiede l'adozione di azioni simili negli altri Stati membri per tutelare le istituzioni e agenzie dell'UE presenti sul loro territorio;

113.

invita tutte le istituzioni dell'UE a promuovere la sensibilizzazione tra il personale mediante una formazione e orientamenti adeguati, al fine di prevenire e attenuare i rischi per la sicurezza di natura informatica e non informatica e di rispondere ad essi; chiede che sia prevista una formazione obbligatoria e periodica in materia di sicurezza e TIC per tutto il personale (compresi i tirocinanti) e i deputati al Parlamento europeo; chiede una mappatura regolare e dedicata e valutazioni del rischio di influenza straniera all'interno delle istituzioni;

114.

sottolinea l'esigenza di procedure adeguate per la gestione delle crisi in caso di manipolazione delle informazioni, compresi sistemi di allarme tra i diversi livelli e settori amministrativi, onde garantire la fornitura reciproca di informazioni e prevenire la diffusione della manipolazione delle informazioni; accoglie in tal senso con favore il sistema di allarme rapido (RAS) e la procedura di allarme rapido istituiti prima delle elezioni europee del 2019 e le procedure poste in atto nelle amministrazioni della Commissione e del Parlamento per segnalare possibili casi riguardanti le istituzioni o i processi democratici dell'UE; chiede all'amministrazione dell'UE di rafforzare il suo monitoraggio, tra l'altro attraverso la creazione di un archivio centrale e di uno strumento di individuazione degli incidenti, e di elaborare un pacchetto di strumenti condivisi da attivare in caso di allarme del RAS;

115.

richiede norme di trasparenza obbligatorie in merito ai i viaggi offerti da paesi ed enti stranieri a funzionari delle istituzioni dell'UE, compresi i deputati al Parlamento europeo, gli APA e consulenti di gruppo, tra cui, a titolo esemplificativo: il nome dei delegati ai pagamenti, il costo dei viaggi e le motivazioni dichiarate; rammenta che tali viaggi organizzati non possono essere considerati delegazioni ufficiali del Parlamento e chiede sanzioni rigorose in caso contrario; sottolinea che i gruppi di amicizia informali possono minare il lavoro degli organismi ufficiali del Parlamento, nonché la sua reputazione e la coerenza delle sue azioni; esorta gli organi direttivi del Parlamento ad aumentare la trasparenza e la responsabilità di tali gruppi, ad applicare le norme attuali e ad adottare le misure necessarie quando detti gruppi di amicizia sono utilizzati in maniera impropria da paesi terzi; chiede ai Questori di elaborare e mantenere un registro accessibile e aggiornato dei gruppi di amicizia e delle dichiarazioni;

Ingerenze attraverso attori globali tramite l'elite capture, le diaspore nazionali, le università e gli eventi culturali

116.

condanna tutti i tipi di elite capture e la tecnica della cooptazione di funzionari pubblici di alto livello e di ex politici europei utilizzata dalle imprese straniere collegate ai governi impegnati attivamente in azioni di ingerenza contro l'UE e deplora la mancanza degli strumenti e delle azioni di contrasto necessari per prevenire tali pratiche; ritiene che la divulgazione delle informazioni riservate acquisite durante mandati pubblici o nell'esercizio di funzioni pubbliche, a discapito degli interessi strategici dell'UE e degli Stati membri, dovrebbe avere conseguenze legali e incorrere in severe sanzioni, tra cui il licenziamento immediato e/o l'esclusione da future assunzioni da parte delle istituzioni; ritiene che la dichiarazione dei redditi e delle proprietà da parte di tali individui dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico;

117.

invita la Commissione a incoraggiare e coordinare le azioni contro l'elite capture, ad esempio integrando e attuando l'applicazione in via non eccezionale di periodi di incompatibilità («cooling-off») per i commissari dell'UE e altri funzionari di alto livello dell'UE con un obbligo di resoconto una volta trascorso detto periodo, per porre fine alla pratica delle porte girevoli («revolving door») e a elaborare norme strutturate per contrastare l'elite capture a livello dell'UE; invita la Commissione a valutare se i requisiti esistenti relativi ai periodi di incompatibilità siano ancora idonei allo scopo; sottolinea che gli ex politici e funzionari europei dovrebbero segnalare a un organismo di vigilanza dedicato se sono avvicinati da uno Stato estero, e ricevere la protezione riservata agli informatori; invita tutti gli Stati membri ad applicare e ad armonizzare periodi di incompatibilità per la loro leadership politica e a garantire l'esistenza di misure e di sistemi che obblighino i funzionari pubblici a dichiarare le loro attività esterne, le attività professionali, gli investimenti, i beni, nonché i doni o i vantaggi sostanziali che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi;

118.

esprime preoccupazione per le strategie di lobbying integrate che combinano gli interessi industriali e gli obiettivi di politica estera, in particolare se favoriscono gli interessi di uno Stato autoritario; invita pertanto le istituzioni dell'UE a riformare il registro per la trasparenza, introducendo fra l'altro norme più rigorose in materia di trasparenza, mappando i finanziamenti stranieri per le attività di lobbying associate all'UE e garantendo un sistema di inserimento che consenta di identificare i finanziamenti provenienti da governi stranieri; chiede una cooperazione efficace a tale riguardo tra tutte le istituzioni dell'UE; ritiene che il regime di trasparenza delle influenze straniere introdotto dall'Australia sia un buon esempio da seguire;

119.

invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'istituzione di un regime di registrazione delle influenze straniere e la creazione di un registro gestito dal governo delle attività dichiarate intraprese per conto di uno Stato estero o a suo nome, seguendo le buone pratiche di altre democrazie che condividono gli stessi princìpi;

120.

è preoccupato per i tentativi di controllo ad opera di Stati autoritari stranieri sulle diaspore che vivono nel territorio dell'UE; pone l'accento sul ruolo fondamentale svolto dal Fronte unito cinese, un dipartimento che fa capo direttamente al Comitato centrale del partito comunista cinese e incaricato di coordinare la strategia di ingerenza esterna della Cina attraverso il rigoroso controllo dei cittadini e delle imprese cinesi all'estero; richiama l'attenzione sulle esperienze di Australia e Nuova Zelanda nel trattare con il Fronte unito;

121.

condanna con vigore gli sforzi del Cremlino tesi a strumentalizzare le minoranze negli Stati membri dell'UE attuando le cosiddette politiche di protezione dei compatrioti, in particolare nelle repubbliche baltiche e nei paesi del vicinato orientale, come parte della strategia geopolitica del regime di Putin volta a creare divisioni nelle società dell'UE, unitamente all'attuazione del concetto di «mondo russo» per giustificare le azioni espansionistiche del regime; osserva che molte «fondazioni private», «imprese private», «organizzazioni di media» e «ONG» russe sono di proprietà statale o hanno legami nascosti, con lo Stato russo; sottolinea che quando si avvia un dialogo con la società civile russa, è essenziale operare una distinzione tra le organizzazioni che si tengono a distanza dall'influenza governativa russa e quelle che hanno legami con il Cremlino; ricorda che vi sono anche prove di ingerenza e manipolazioni russe in molte altre democrazie liberali occidentali, nonché di sostegno attivo a forze estremiste ed entità radicali al fine di promuovere la destabilizzazione dell'Unione; osserva che il Cremlino utilizza diffusamente la cultura, compresa la musica popolare, i contenuti audiovisivi e la letteratura, come parte del suo ecosistema di disinformazione; deplora i tentativi della Russia di non riconoscere pienamente la storia dei crimini sovietici e di introdurre invece una nuova narrativa russa;

122.

è preoccupato per i tentativi del governo turco di influenzare le persone di origine turca allo scopo di utilizzare la diaspora come strumento per la promozione della posizione di Ankara e di dividere le società europee, in particolare attraverso la Presidenza per i turchi all'estero e le comunità correlate (YTB); condanna i palesi tentativi della Turchia di servirsi della sua diaspora in Europa per modificare l'esito delle elezioni;

123.

condanna gli sforzi della Russia volti a sfruttare le tensioni etniche nei Balcani occidentali al fine di accendere i conflitti e dividere le comunità, il che potrebbe portare alla destabilizzazione dell'intera regione; è preoccupato per i tentativi della chiesa ortodossa in paesi come la Serbia, il Montenegro e la Bosnia-Erzegovina, in particolare nella Republika Srpska, di promuovere la Russia come protettrice dei valori familiari tradizionali e per rafforzare i rapporti tra Stato e chiesa; è allarmato dal fatto che l'Ungheria e la Serbia stiano aiutando la Cina e la Russia a perseguire i loro obiettivi geopolitici; raccomanda di avviare dialoghi con la società civile dei Balcani occidentali e il settore privato per coordinare gli sforzi volti a contrastare la disinformazione nella regione, con un'enfasi sulla ricerca, l'analisi e l'inclusione di competenze regionali; invita la Commissione a creare le infrastrutture necessarie per generare risposte basate su elementi oggettivi alle minacce a breve e lungo termine in materia di disinformazione nei Balcani occidentali; invita il SEAE ad adottare un atteggiamento più proattivo, incentrato sul consolidamento della credibilità dell'UE nella regione piuttosto che sulla sua difesa, e ad ampliare il monitoraggio StratCom con particolare attenzione alle minacce di disinformazione transfrontaliera da parte di paesi dei Balcani occidentali o vicini ad essi;

124.

sottolinea la necessità per l'UE e i suoi Stati membri di rafforzare il sostegno ai paesi del partenariato orientale, in particolare attraverso la cooperazione allo sviluppo della resilienza dello Stato e della società alla disinformazione e alla propaganda russa di Stato, al fine di contrastare l'indebolimento e la frammentazione strategici delle loro società e istituzioni;

125.

è allarmato dall'applicazione extraterritoriale di misure coercitive previste dalla nuova legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong e dalla legge della Cina sul contrasto alle sanzioni estere, in combinazione con gli accordi in materia di estradizione stipulati dalla Cina con altri paesi, che consentono a quest'ultima di attuare misure deterrenti su vasta scala contro cittadini non cinesi critici, come avvenuto ad esempio recentemente nei confronti di due parlamentari danesi, e le controsanzioni cinesi nei confronti di cinque deputati del Parlamento, della sottocommissione del Parlamento sui diritti umani, di tre deputati di Stati membri dell'UE, del comitato politico e di sicurezza del Consiglio dell'UE, di due studiosi europei e di due gruppi di riflessione europei in Germania e in Danimarca; invita tutti gli Stati membri a resistere e a rifiutare l'estradizione e, ove opportuno, offrire idonea protezione agli individui interessati per evitare possibili violazioni dei diritti umani;

126.

è preoccupato per il numero di università, scuole e centri culturali europei impegnati in partenariati con soggetti cinesi, compresi gli Istituti Confucio, che consentono il furto di conoscenze scientifiche e l'esercizio di un rigido controllo su tutti gli aspetti relativi alla Cina nel settore della ricerca e dell'insegnamento, il che costituisce una violazione della protezione della libertà e autonomia accademica prevista dalla Costituzione, e sulle scelte delle attività culturali riguardanti la Cina; è preoccupato per il fatto che tali azioni potrebbero portare a una perdita di conoscenze riguardo alle questioni legate alla Cina, privando l'UE delle necessarie competenze; esprime preoccupazione, ad esempio, per la sponsorizzazione, nel 2014, della biblioteca cinese del Collegio d'Europa da parte dell'ufficio di informazione del Consiglio di Stato del governo cinese (23); è profondamente preoccupato per i tentativi della Cina di fare pressioni e censurare, ad esempio, il museo di Nantes per la mostra su Gengis Kahn inizialmente prevista per il 2020 (24); invita la Commissione ad agevolare lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri al fine di fronteggiare le ingerenze straniere nei settori culturali e dell'istruzione;

127.

è preoccupato per i casi di finanziamenti nascosti della ricerca condotta in Europa, compresi i tentativi della Cina di accaparrarsi talenti attraverso il Piano per i mille talenti e le borse di studio degli Istituti Confucio, nonché la combinazione deliberata di progetti scientifici civili e militari attraverso la strategia di fusione civile-militare della Cina; sottolinea i tentativi da parte degli istituti di istruzione superiore cinesi di sottoscrivere protocolli d'intesa con istituti partner in Europa, che contengono clausole che perpetuano la propaganda cinese o che sostengono posizioni o iniziative politiche del partito comunista cinese, come la Nuova via della seta, così da aggirare e minare le posizioni ufficiali adottate dai governi dei rispettivi paesi; chiede agli istituti culturali, accademici e non governativi di migliorare la trasparenza riguardo all'influenza della Cina e li invita a rendere pubblici eventuali scambi e impegni con il governo cinese e le organizzazioni collegate;

128.

condanna la decisione del governo ungherese di aprire una sede dell'università cinese Fudan, chiudendo nel contempo l'Università dell'Europa centrale a Budapest; esprime preoccupazione per la crescente dipendenza finanziaria delle università europee dalla Cina e da altri Stati esteri, dato il rischio che dati sensibili, tecnologie e risultati di ricerche finiscano in Stati stranieri e le implicazioni che ciò potrebbe avere per la libertà accademica; sottolinea l'importanza della libertà accademica nell'affrontare la disinformazione e le operazioni finalizzate a esercitare influenza; incoraggia tali istituzioni a eseguire valutazioni dettagliate della vulnerabilità prima di concludere nuovi partenariati con partner stranieri; sottolinea che il personale accademico dovrebbe essere formato per segnalare finanziamenti o influenze occulti attraverso una linea diretta dedicata e che coloro che si fanno avanti dovrebbero sempre beneficiare della protezione riservata agli informatori; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i finanziamenti per le ricerche di interesse geopolitico presso le università europee siano finanziate con fondi europei; esorta la Commissione a proporre misure legislative volte a rafforzare la trasparenza dei finanziamenti stranieri delle università, nonché delle ONG e dei gruppi di riflessione, ad esempio mediante dichiarazioni obbligatorie delle donazioni, adeguate verifiche dei loro flussi di finanziamento, e la divulgazione dei finanziamenti, contributi in natura e sovvenzioni da parte di soggetti stranieri; invita gli Stati membri ad adottare norme efficaci sui finanziamenti stranieri degli istituti di istruzione superiore, compresi rigidi massimali e obblighi di comunicazione;

129.

sottolinea che rischi simili per la sicurezza e furti della proprietà intellettuale esistono nel settore privato, in cui i dipendenti possono avere accesso a tecnologie e segreti commerciali fondamentali; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare gli istituti accademici e il settore privato a istituire programmi globali di sicurezza e conformità, comprese revisioni di sicurezza specifiche per i nuovi contratti; osserva che può essere necessario prevedere maggiori limitazioni all'accesso ai sistemi e alle reti nonché il nulla osta di sicurezza per alcuni professori o dipendenti che lavorano a ricerche e prodotti fondamentali;

130.

osserva che la direttiva «Carta blu» (25) riveduta, che facilita l'ingresso nell'Unione per i migranti non UE qualificati, consente ad esempio a imprese cinesi e russe stabilite nell'UE di portare migranti qualificati provenienti dai rispettivi paesi; rileva che ciò potrebbe rendere più difficile per gli Stati membri esercitare un controllo sull'afflusso di tali cittadini, il che potrebbe comportare rischi di ingerenze straniere;

131.

prende atto del numero crescente di Istituti Confucio stabiliti in tutto il mondo, e in particolare in Europa; osserva che il Centro per l'istruzione linguistica e la cooperazione, precedentemente noto come Istituto Confucio o Hanban (Office of Chinese Language Council International), responsabile del programma degli Istituti Confucio in tutto il mondo, fa parte del sistema di propaganda dello stato-partito cinese; invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere corsi di lingua cinese indipendenti che non prevedano il coinvolgimento dello Stato cinese od organizzazioni affiliate ad esso; è del parere che il Centro nazionale cinese istituito recentemente in Svezia potrebbe fungere da importante esempio di come aumentare la competenza della Cina indipendente in Europa;

132.

ritiene altresì che gli Istituti Confucio fungano da piattaforma per azioni di lobbying a favore degli interessi economici della Cina e per i servizi di intelligence cinesi e il reclutamento di agenti e spie; rammenta che numerose università hanno deciso di porre fine alla cooperazione con gli Istituti Confucio a causa dei rischi di spionaggio e ingerenza cinese, come nel caso delle università di Düsseldorf nel 2016, di Bruxelles (VUB e ULB) nel 2019 e di Amburgo nel 2020, e di tutte le università svedesi; chiede che più università riflettano sulla loro attuale cooperazione, per garantire che ciò non si ripercuota sulla libertà accademica; invita gli Stati membri a monitorare da vicino l'insegnamento, la ricerca e altre attività all'interno degli Istituti Confucio e, laddove le presunte attività di spionaggio o ingerenza siano confermate da prove chiare, ad adottare misure coercitive a tutela della sovranità economica e politica dell'Europa, anche negando finanziamenti o revocando licenze agli istituti associati;

133.

osserva che le ingerenze straniere possono assumere anche la forma di influenza esercitata negli istituti religiosi e di strumentalizzazione degli istituti religiosi, come nel caso dell'ingerenza russa nelle chiese ortodosse, in particolare in Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, in particolare nella Republika Srpska, in Georgia e, in parte, in Ucraina, generando inoltre divisioni tra le popolazioni locali, promuovono una ricostruzione storica distorta e un'agenda anti-UE, e l'ingerenza turca attraverso le moschee in Francia e Germania, o dell'ingerenza dell'Arabia Saudita attraverso le moschee salafite in tutta Europa, promuovendo un Islam radicale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un coordinamento migliore per proteggere gli istituti religiosi dalle ingerenze straniere e a prevedere un massimale per i finanziamenti, oltre a migliorare la trasparenza di questi ultimi; invita gli Stati membri a monitorare da vicino le attività degli istituti religiosi e, ove opportuno e supportato da prove, ad adottare provvedimenti, anche negando finanziamenti o revocando le licenze agli istituti associati;

134.

invita il SEAE a eseguire uno studio sulla prevalenza e l'influenza di soggetti statali malintenzionati nei gruppi di riflessione, università, organizzazioni religiose e istituzioni mediatiche europei; invita tutte le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a collaborare con le parti interessate e gli esperti e a partecipare a un dialogo sistematico con essi per mappare e monitorare in modo accurato l'influenza straniera in ambito culturale, accademico e religioso; chiede una maggiore condivisione dei contenuti tra le emittenti nazionali europee, comprese quelle nei paesi confinanti;

135.

è preoccupato per le relazioni sull'ingerenza nei sistemi giudiziari europei da parte di soggetti stranieri; richiama l'attenzione, in particolare, sull'esecuzione, da parte di tribunali europei, di sentenze russe nei confronti di oppositori del Cremlino; invita gli Stati membri a sensibilizzare gli operatori giudiziari e a collaborare con la società civile per evitare che governi stranieri abusino della cooperazione giudiziaria internazionale e dei tribunali e delle corti europei; invita il SEAE a commissionare uno studio sulla prevalenza e influenza delle ingerenze straniere nei procedimenti giudiziari europei; osserva che sulla base di tale studio, potrebbe essere necessario proporre modifiche agli obblighi in materia di trasparenza e finanziamenti riguardanti i procedimenti giudiziari;

Deterrenza, attribuzione e contromisure collettive, comprese le sanzioni

136.

ritiene che i regimi sanzionatori istituiti di recente dall'UE, come le misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri (26) e il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (27) (legge Magnitsky dell'UE), adottati rispettivamente il 17 maggio 2019 e il 7 dicembre 2020, abbiano dimostrato un valore aggiunto nel fornire all'UE preziosi strumenti di deterrenza; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa per l'adozione di un nuovo regime sanzionatorio tematico per affrontare gravi atti di corruzione; rammenta che i regimi sanzionatori contro gli attacchi informatici e le violazioni dei diritti umani sono stati utilizzati due volte, rispettivamente nel 2020 e nel 2021; esorta a rendere permanente il regime sanzionatorio contro gli attacchi informatici e invita gli Stati membri a condividere tutte le prove e i dati di intelligence raccolti, al fine di utilizzarli per la definizione degli elenchi delle sanzioni informatiche;

137.

invita l'UE e i suoi Stati membri a intraprendere ulteriori misure contro le ingerenze straniere, incluse le campagne di disinformazione su larga scala, le minacce ibride, e la guerra ibrida, nel pieno rispetto della libertà di espressione e di informazione, anche introducendo un regime sanzionatorio; ritiene che ciò dovrebbe includere l'introduzione di un quadro sanzionatorio intersettoriale e asimmetrico, nonché sanzioni diplomatiche, divieti di viaggio, il congelamento delle attività e la revoca di permessi di soggiorno dell'UE per cittadini stranieri e i loro familiari associati a tentativi di ingerenza straniera, il che dovrebbe essere destinato per quanto possibile ai decisori politici e agli organi responsabili di azioni aggressive, evitando una spirale di ritorsioni, ai sensi dell'articolo 29 TUE e dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (misure restrittive) e saldamente integrato pilastri della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); invita gli Stati membri a fare delle ingerenze e della disinformazione straniere e nazionali un punto fisso all'ordine del giorno del Consiglio «Affari esteri»; invita l'UE a definire cosa costituisca un fatto illecito ai sensi del diritto internazionale e ad adottare soglie minime per l'adozione di contromisure in seguito a tale nuova definizione, nonché ad accompagnare tale definizione con una valutazione di impatto per garantire la certezza giuridica; osserva che il Consiglio dovrebbe poter decidere in merito alle sanzioni relative alle ingerenze straniere con un voto a maggioranza, invece che all'unanimità; è del parere che i paesi dediti alle ingerenze straniere e alla manipolazione delle informazioni allo scopo di destabilizzare la situazione nell'UE dovrebbero pagare i costi delle loro decisioni e sostenerne le conseguenze a livello economico e/o di reputazione e/o diplomatico; invita la Commissione e il vicepresidente della Commissione/l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a presentare proposte concrete a tale riguardo;

138.

insiste che, pur cercando di preservare i processi democratici, i diritti umani e le libertà sanciti dai trattati, qualsiasi regime sanzionatorio debba prestare particolare attenzione agli effetti sui diritti e sulle libertà fondamentali delle eventuali sanzioni irrogate, al fine di garantire il rispetto della Carta, oltre a essere completamente trasparente in merito ai motivi sulle cui basi è assunta la decisione di attuare la sanzione; sottolinea la necessità di maggiore chiarezza a livello dell'UE per quanto concerne la portata e l'impatto delle sanzioni sulle persone associate, come i cittadini e le imprese dell'UE;

139.

ritiene che sebbene la natura degli attacchi ibridi vari, i rischi per i valori, gli interessi fondamentali, la sicurezza, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione europea e degli Stati membri e per il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei principi del diritto internazionale e delle libertà fondamentali possono essere considerevoli in termini di portata degli attacchi, della loro natura o degli effetti cumulativi; accoglie con favore il fatto che il piano d'azione per la democrazia europea prevede che la Commissione e il SEAE sviluppino insieme un pacchetto di strumenti per le operazioni di ingerenza e influenza straniera, comprese le operazioni ibride e la chiara attribuzione di attacchi malevoli da parte di terzi e paesi contro l'UE;

140.

sottolinea che la consapevolezza che talune azioni di ingerenza straniera stanno incidendo gravemente sui processi democratici e sull'esercizio dei diritti o dei doveri si sta diffondendo a livello internazionale; richiama in tal senso le modifiche adottate nel 2018 con l'emendamento della legislazione sulla sicurezza nazionale australiana (spionaggio e ingerenze straniere), volte a criminalizzare le attività occulte e ingannevoli di attori stranieri allo scopo di interferire con i processi politici o di governo, influire sui diritti e i doveri, o sostenere le attività di intelligence di un governo straniero, introducendo nuovi reati come l'«ingerenza straniera dolosa»;

141.

è consapevole che a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, TUE l'Unione deve garantire la coerenza tra i diversi ambiti della sua azione esterna e tra questi e altre politiche, come previsto dai trattati; sottolinea, a tale proposito, che le ingerenze straniere, come le minacce poste dai combattenti terroristi stranieri e dai gruppi che influenzano le persone rimaste nell'UE, sono state considerate anche nella direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo (28);

142.

evidenzia che, al fine di rafforzarne l'impatto, le sanzioni dovrebbero essere irrogate collettivamente, coordinandosi, ove possibile, con partner che condividono gli stessi princìpi, coinvolgendo possibilmente le organizzazioni internazionali e mediante la formalizzazione in un accordo internazionale, anche in relazione ad altri tipi di reazione agli attacchi; osserva che i paesi candidati e potenziali candidati dovrebbero adottare tali sanzioni per allinearsi alla PESC dell'UE; prende atto dell'importate lavoro svolto dalla NATO nel settore delle minacce ibride e richiama, a tale riguardo, il comunicato della riunione NATO del 14 giugno 2021, in cui si affermava che una decisione riguardante il ricorso all'articolo 5 del trattato NATO in caso di attacco informatico viene presa dal Consiglio del Nord Atlantico sulla base di un esame caso per caso, e che l'impatto di attività informatiche cumulative dolose potrebbe, in talune circostanze, essere considerato equivalente a un attacco armato (29); sottolinea che l'UE e la NATO dovrebbero adottare un approccio maggiormente strategico e lungimirante nei confronti delle minacce ibride, incentrato sui motivi e gli obiettivi degli avversari, e dovrebbero chiarire in quali casi l'UE sia meglio attrezzata per gestire una minaccia nonché i vantaggi comparativi delle sue capacità; ricorda che vi sono vari Stati membri dell'UE che non sono membri della NATO, ma che cooperano comunque con la NATO, ad esempio attraverso il suo programma Partnership per la pace (PfP) e l'Iniziativa di partenariato per l'interoperabilità (PII), e sottolinea pertanto che qualsiasi cooperazione UE-NATO non deve pregiudicare la politica di sicurezza e difesa degli Stati membri dell'UE non appartenenti alla NATO, compresi quelli che seguono politiche di neutralità; sottolinea l'importanza dell'assistenza reciproca e della solidarietà in conformità con l'articolo 42, paragrafo 7, TUE e l'articolo 222 TFUE, e invita l'UE a definire scenari concreti di attivazione di tali articoli in caso di un ipotetico attacco informatico; invita l'UE e gli Stati membri a collegare tale problematica ad altri aspetti delle relazioni con gli Stati responsabili delle ingerenze e delle campagne di disinformazione, segnatamente la Russia e la Cina;

Cooperazione mondiale e multilateralismo

143.

riconosce che molti paesi democratici in tutto il mondo si trovano ad affrontare operazioni di destabilizzazione simili condotte da attori statali e non statali stranieri;

144.

sottolinea l'esigenza di una cooperazione multilaterale a livello mondiale tra paesi che condividono gli stessi princìpi, nelle sedi internazionali pertinenti, su tali questioni di importanza fondamentale, sotto forma di partenariato basato su una visione comune e definizioni condivise, al fine di istituire norme e princìpi internazionali; sottolinea l'importanza di una stretta cooperazione con gli Stati Uniti e altri Stati con vedute analoghe per modernizzare le organizzazioni multilaterali; accoglie con favore il vertice per la democrazia a tale riguardo e si aspetta che si traduca in proposte e azioni concrete per fronteggiare, attraverso l'azione collettiva, le minacce più gravi che incombono oggi sulle democrazie;

145.

ritiene che, sulla base di una consapevolezza comune della situazione, i partner condividono gli stessi princìpi dovrebbero promuovere lo scambio di migliori pratiche e individuare soluzioni comuni alle sfide globali, ma anche ai problemi nazionali condivisi, come le sanzioni collettive, la tutela dei diritti umani e le norme democratiche; invita l'UE a guidare il dibattito sulle implicazioni giuridiche delle ingerenze straniere e a promuovere una definizione internazionale e norme di imputabilità comuni e regole di attribuzione e a sviluppare un quadro internazionale di risposte alle ingerenze nelle elezioni al fine di stabilire un codice globale di pratiche per processi democratici liberi e resilienti;

146.

invita l'UE e gli Stati membri a considerare i formati internazionali giusti per consentire la realizzazione di un siffatto partenariato e la cooperazione tra partner che condividono posizioni simili; invita l'UE e i suoi Stati membri ad avviare un processo a livello delle Nazioni Unite per l'adozione di una convenzione globale per promuovere e difendere la democrazia che stabilisca una definizione comune di ingerenza straniera; invita l'UE a proporre un insieme di strumenti a livello mondiale per la difesa della democrazia, da includere nella convenzione, contenente azioni congiunte e sanzioni per contrastare le ingerenze straniere;

147.

accoglie con favore la dichiarazione NATO del 14 giugno 2021, che riconosce le crescenti sfide poste dalle minacce informatiche, ibride e asimmetriche di altra natura, comprese le campagne di disinformazione, e dall'utilizzo malevolo di tecnologie emergenti e innovative sempre più sofisticate; accoglie con favore i progressi compiuti nella cooperazione UE-NATO nel campo della difesa informatica; accoglie con favore l'istituzione in Lituania del Centro regionale per la difesa informatica, con la partecipazione degli Stati Uniti e dei paesi del partenariato orientale; sostiene una più stretta collaborazione nell'ambito della difesa informatica con i paesi partner per quanto riguarda la condivisione delle informazioni e il lavoro operativo; accoglie con favore le discussioni tra gli Stati Uniti e l'UE sui controlli relativi alle esportazioni multilaterali di prodotti utilizzati per la cibersorveglianza nel contesto del Consiglio per il commercio e la tecnologia;

148.

plaude alle iniziative già intraprese, in particolare a livello amministrativo, per condividere, in tempo reale, le conoscenze sullo stato degli attacchi ibridi, comprese le operazioni di disinformazione, come il sistema di allarme rapido istituito dal SEAE in parte aperto a paesi terzi che condividono i medesimi princìpi, il meccanismo di risposta rapida istituito dal G7 e la Divisione congiunta di intelligence e sicurezza della NATO;

149.

sottolinea che la cooperazione mondiale dovrebbe fondarsi su progetti comuni, che coinvolgano le organizzazioni internazionali come l'OCSE e l'UNESCO e rafforzino le capacità democratiche e la pace e sicurezza sostenibili nei paesi chiamati ad affrontare minacce ibride straniere analoghe; chiede all'UE di istituire un fondo europeo per i mezzi di comunicazione democratici a sostegno del giornalismo indipendente nei paesi dell'allargamento (potenziale) e del vicinato europeo e nei paesi candidati e potenziali candidati; sottolinea le esigenze pratiche, come l'ottenimento di attrezzature tecniche per il lavoro, regolarmente manifestate dai giornalisti indipendenti di paesi vicini;

150.

sottolinea l'urgente necessità di affrontare la disinformazione consapevole e inconsapevole riguardante il clima; accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla COP26 per adottare una definizione universale di disinformazione consapevole e inconsapevole sul clima e per delineare azioni per farvi fronte; chiede di utilizzare modelli come il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico per definire un codice di condotta globale sulla disinformazione, un processo che fungerebbe da base per un «accordo di Parigi sulla disinformazione»;

151.

sottolinea l'importanza di fornire una prospettiva chiara ai paesi candidati e potenziali candidati e di sostenere i paesi partner e vicini, come quelli dei Balcani occidentali e quelli del vicinato orientale e meridionale dell'UE, dal momento che paesi come Russia, Turchia e Cina stanno provando a utilizzare questi paesi come laboratorio di manipolazione delle informazioni e per la guerra ibrida, per indebolire l'UE; ritiene che gli Stati Uniti siano un partner importante nella lotta contro le ingerenze straniere, le campagne di disinformazione e le minacce ibride in tali regioni; è preoccupato, in particolare, per il ruolo svolto dalla Serbia e dall'Ungheria nell'ampia diffusione della disinformazione nei paesi circostanti; sottolinea che l'UE dovrebbe sostenere e impegnarsi con questi paesi, come previsto dal regolamento NDICI (30); ritiene che le sue azioni possano assumere la forma di promuovere il valore aggiunto e l'impatto positivo dell'UE nella regione, finanziare progetti volti a garantire la libertà dei media, rafforzare la società civile e lo Stato di diritto e rafforzare la cooperazione in materia di media e l'alfabetizzazione digitale e in materia di informazione, rispettando al contempo la sovranità di tali paesi; chiede che il SEAE disponga di maggiori capacità a tale riguardo;

152.

incoraggia l'UE e gli Stati membri ad approfondire la cooperazione con Taiwan nella lotta contro le operazioni di ingerenza e le campagne di disinformazione provenienti da paesi terzi malevoli, anche condividendo le migliori prassi, con approcci congiunti per promuovere la libertà dei media e il giornalismo, approfondendo la cooperazione in materia di cibersicurezza e minacce informatiche, sensibilizzando i cittadini e migliorando l'alfabetizzazione digitale generale della popolazione, al fine di rafforzare la resilienza dei nostri sistemi democratici; sostiene il rafforzamento della cooperazione tra le agenzie governative europee e taiwanesi, le ONG e i gruppi di riflessione pertinenti in tale settore;

153.

invita il Parlamento a promuovere attivamente le argomentazioni dell'UE per svolgere un ruolo di guida nella promozione dello scambio delle informazioni e a discutere delle pratiche migliori con i parlamenti partner in tutto il mondo, utilizzando la sua vasta rete di delegazioni interparlamentari, nonché le iniziative democratiche e le attività di sostegno coordinate dal suo Gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale; sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione con i parlamentari dei paesi terzi, attraverso progetti su misura che sostengano la prospettiva europea dei paesi candidati e potenziali candidati;

154.

chiede al SEAE di rafforzare il ruolo delle delegazioni e delle missioni PSDC dell'UE nei paesi terzi al fine di migliorare la loro capacità di confutazione delle campagne di disinformazione orchestrate da attori statali stranieri e di finanziare progetti di educazione volti al rafforzamenti della democrazia e dei diritti fondamentali; raccomanda con vigore la creazione di un polo di comunicazione strategica, avviato dal SEAE, per stabilire una cooperazione strutturale nella lotta contro la disinformazione e l'ingerenza straniera, che dovrebbe avere sede a Taipei; invita inoltre le delegazioni dell'UE a contribuire alla lotta dell'UE contro la disinformazione traducendo le decisioni pertinenti dell'UE, come le risoluzioni di urgenza del Parlamento, nella lingua del loro paese;

155.

chiede che la questione delle ingerenze straniere malevole sia affrontata nel quadro dell'imminente nuova bussola strategica dell'UE;

156.

chiede la creazione di un accordo istituzionale permanente in seno al Parlamento europeo che si occupi del seguito da dare a tali raccomandazioni, per fronteggiare le ingerenze straniere e la disinformazione nell'UE andando oltre l'attuale mandato della commissione INGE; chiede un migliore scambio istituzionalizzato tra la Commissione, il SEAE e il Parlamento attraverso questo organismo;

o

o o

157.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 58.

(2)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 152.

(3)  GU C 28 del 27.1.2020, pag. 57.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2021)0428.

(5)  GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1.

(6)  GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2021)0412.

(8)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 186.

(9)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(10)  https://www.consilium.europa.eu/it/policies/cybersecurity/

(11)  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_CYBERSECURITY/ BRP_CYBERSECURITY_IT.pdf

(12)  Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, Lobbying in the 21st Century: Transparency, Integrity and Access (Lobbying nel 21o secolo: trasparenza, integrità e accesso), 2021, pubblicazione dell'OCSE, Parigi, disponibile su: https://doi.org/10.1787/c6d8eff8-en

(13)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(14)  GU L 331 del 20.9.2021, pag. 8.

(15)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(16)  https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/232164/revised_Agenda%20item%207_Clare%20Melford_GDI_Deck_EU-Ad-funded_Disinfo.pdf

(17)  Persona che dona a proprio nome denaro di altri a un partito politico o a un candidato.

(18)  Questa lacuna riguarda due diverse realtà: le società di comodo, che non conducono reali attività commerciali e che non sono nient'altro che canali di occultamento finanziario e le società controllate nazionali appartenenti a società madri straniere usate per convogliare denaro in politica.

(19)  Le organizzazioni senza scopo di lucro e le terze parti non sono tenute a rivelare l'identità dei donatori ma sono autorizzate a finanziare i partiti politici e i candidati in diversi Stati membri dell'UE.

(20)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823).

(21)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(22)  Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

(23)  https://www.coleurope.eu/events/official-inauguration-china-library

(24)  https://www.chateaunantes.fr/expositions/fils-du-ciel-et-des-steppes/

(25)  Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1).

(26)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A129I%3ATOC

(27)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:410I:TOC

(28)  GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

(29)  https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm

(30)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.