6.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/191


P9_TA(2022)0041

Diritti umani e democrazia nel mondo — relazione annuale 2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia — relazione annuale 2021 (2021/2181(INI))

(2022/C 342/15)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 17 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

viste la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948 e la risoluzione 43/29 approvata il 22 giugno 2020 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, del 18 dicembre 1979,

vista la Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo, proclamata con la risoluzione 36/55 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 novembre 1981,

vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche del 18 dicembre 1992,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani adottata per consenso il 10 dicembre 1998,

visti la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e i suoi due protocolli opzionali adottati il 25 maggio 2000,

visti il trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi concernente l'esportazione e la valutazione dell'esportazione e il codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi,

vista la dichiarazione di Pechino del settembre 1995,

viste la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità umana per quanto riguarda le applicazioni della biologia e della medicina (STCE n. 164), adottata il 4 aprile 1997, e i relativi protocolli, la Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197), adottata il 16 maggio 2005, e la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n. 201), adottata il 25 ottobre 2007,

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (in prosieguo «Convenzione di Istanbul») dell'11 maggio 2011, che non tutti gli Stati membri hanno ratificato,

visto il protocollo n. 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali concernente l'abolizione della pena di morte,

visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (1),

visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (2),

visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2021 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (3),

visto il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, adottato dal Consiglio il 18 novembre 2020,

visto l'invito all'azione per i diritti umani del Segretario generale delle Nazioni Unite,

viste le conclusioni del Consiglio del 16 novembre 2015 sul sostegno dell'UE alla giustizia di transizione,

viste le conclusioni del Consiglio, del 17 febbraio 2020, sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2020, e del 22 febbraio 2021, sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2021,

viste le conclusioni del Consiglio del 13 luglio 2020 sulle priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite e della 75a Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre 2020 — settembre 2021) e le conclusioni del Consiglio del 12 luglio 2021 sulle priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite durante la 76a Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre 2021 — settembre 2022),

vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015, e in particolare i suoi obiettivi 1, 4, 5, 8 e 10,

viste le risoluzioni nn. 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 e 2242 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza,

viste la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 28 maggio 2019, sulla Giornata internazionale di commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sulla religione o sul credo e la risoluzione, del 19 dicembre 2017, che istituisce la Giornata internazionale del ricordo e del tributo alle vittime di terrorismo,

vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di riunione pacifica e di associazione, del 17 maggio 2019, sull'esercizio di tali diritti durante l'era digitale,

vista la nota informativa del relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di riunione pacifica e di associazione sulle controversie strategiche nei confronti delle partecipazioni pubbliche e sui diritti alla libertà di riunione e di associazione,

vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, del 28 maggio 2019, sulle ripercussioni negative del settore della sorveglianza sulla libertà di espressione,

visto il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna per il periodo 2021-2025 (GAP III),

vista la strategia dell'UE sui diritti dei minori (2021-2024),

visto il commento sui diritti umani del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, del 27 ottobre 2020, dal titolo «Time to take action against SLAPPs» (È tempo di agire contro le SLAPP),

visti gli orientamenti riveduti del Consiglio, del 16 settembre 2019, per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo del 24 giugno 2013,

vista la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2012 dal titolo «Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne» (COM(2012)0492),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 aprile 2020, sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19 (JOIN(2020)0011),

vista la comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 dal titolo «Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo» (COM(2020)0609),

vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 17 febbraio 2021 sul rafforzamento del contributo dell'UE al multilateralismo basato su regole (JOIN(2021)0003),

vista la relazione annuale 2020 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo,

vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni (4),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sugli orientamenti dell'UE e sul mandato dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea (5),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE (6),

viste la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia — relazione annuale 2019 (7), nonché le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali pregresse,

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (8),

vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito (9),

vista la risoluzione del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE (10),

viste tutte le sue risoluzioni approvate nel 2020 e nel 2021 relative alle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (note come «risoluzioni di urgenza») conformemente all'articolo 144 del suo regolamento,

visto il premio Sacharov per la libertà di pensiero, che nel 2020 è stato aggiudicato all'opposizione democratica in Bielorussia, e nel 2021 ad Alexei Navalny,

vista la definizione di «organizzazione della società civile» nel glossario delle sintesi della legislazione UE,

visto il quadro strategico dell'UE sul sostegno alla giustizia di transizione,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0353/2021),

A.

considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, come stabilito dall'articolo 2 TUE; che nessuna persona può in alcun modo essere perseguitata o molestata per il suo coinvolgimento in attività legate alla protezione e alla promozione dei diritti umani o della democrazia; che il fatto di mettere a tacere voci dissenzienti e porre un freno alla partecipazione del pubblico e all'accesso alle informazioni ha un impatto diretto sui diritti umani e sulla democrazia;

B.

considerando che le gravi minacce in corso attualmente nei confronti del multilateralismo e del diritto internazionale sono tali da richiedere all'UE di svolgere un ruolo ancora più impegnato nella promozione e nella tutela dei diritti umani in tutto il mondo; che le politiche e le azioni dell'UE in materia di diritti umani dovrebbero portare ad azioni più assertive, decisive ed efficaci, con il supporto di tutti gli strumenti a sua disposizione; che l'UE dovrebbe esaminare costantemente i modi migliori per agire in modo efficace, utilizzando gli strumenti più adeguati per affrontare le violazioni e gli abusi dei diritti umani in tutto il mondo, e dovrebbe effettuare a tal fine una valutazione periodica del suo pacchetto di strumenti in materia di diritti umani;

C.

considerando che il Parlamento europeo ha una posizione cruciale in quanto istituzione attiva dell'UE nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali e fervente sostenitore dei difensori dei diritti umani di tutto il mondo;

D.

considerando che il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 costituisce una tabella di marcia per la realizzazione delle priorità dell'UE in materia di diritti umani, che dovrebbero essere al centro di tutte le politiche esterne dell'Unione; che, per promuovere efficacemente i diritti umani nel mondo, l'UE deve garantire la coerenza tra le sue varie politiche interne ed esterne;

Sfide generali e strumenti politici

1.

esprime estrema preoccupazione per le sfide in materia di diritti umani e democrazia che determinano l'indebolimento della protezione della governance e delle istituzioni democratiche e dei diritti umani universali, nonché il restringimento dello spazio per la società civile, osservato in tutto il mondo; sottolinea il legame tra lo Stato di diritto, la democrazia e le violazioni dei diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri a compiere sforzi maggiormente concordati per affrontare le sfide relative ai diritti umani in tutto il mondo, sia individualmente che in cooperazione con partner internazionali animati dagli stessi valori, incluse le Nazioni Unite; invita l'UE e i suoi Stati membri a dare l'esempio e ad agire come un autentico leader mondiale nella promozione e nella protezione dei diritti umani, della parità di genere e dello Stato di diritto e a opporsi con fermezza agli attacchi contro i principi di universalità, inalienabilità, indivisibilità, interdipendenza e interrelazione dei diritti umani;

2.

sottolinea l'importanza del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) — Europa globale e del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 per il conseguimento di tale obiettivo; ricorda che l'applicazione del voto a maggioranza qualificata in Consiglio sulle questioni relative ai diritti umani renderebbe la politica estera e di sicurezza dell'UE più efficace e proattiva e rafforzerebbe la cooperazione su questioni di interesse strategico cruciale per l'UE, riflettendo nel contempo i suoi valori fondamentali; sottolinea la necessità di giungere a posizioni comuni e a un consenso tra gli Stati membri; sottolinea l'importanza che gli Stati membri assumano la titolarità del piano d'azione dell'UE e riferiscano pubblicamente in merito alle loro azioni nell'ambito di questo documento strategico; incoraggia i parlamenti nazionali e regionali, le istituzioni nazionali per i diritti umani e le organizzazioni locali della società civile a impegnarsi con le loro autorità a livello di Stati membri sul loro contributo alla realizzazione della politica esterna dell'UE in materia di diritti umani;

3.

esprime profonda preoccupazione per il crescente numero di democrazie illiberali e regimi autocratici, per la prima volta in venti anni in maggioranza nel mondo, e che mirano a sopprimere il loro stesso popolo e a indebolire la libertà, la governance democratica e le norme internazionali; invita l'UE e gli Stati membri a sfruttare appieno gli strumenti a loro disposizione, ivi compresa la loro leva economica nelle relazioni commerciali reciproche, per sviluppare un sostegno più ambizioso a favore della libertà, della buona governance e delle istituzioni democratiche, nonché per aiutare a garantire lo spazio per la società civile in tutto il mondo;

4.

chiede all'Unione di continuare a intensificare la propria cooperazione con gli Stati Uniti e altri partner democratici animati dagli stessi valori per sostenere la libertà e la democrazia in tutto il mondo e per contrastare regimi autoritari e totalitari; chiede l'adozione di nuovi strumenti internazionali e di strumenti per difendere la democrazia; esorta la Commissione a riesaminare, aggiornare e sviluppare ulteriormente programmi dell'UE di consolidamento dello Stato per aumentare la loro efficienza, e a migliorare la sostenibilità dei risultati conseguiti;

5.

sottolinea che l'ambizioso impegno e la retorica della politica esterna dell'UE in materia di diritti umani richiedono che sia coerente e funga da esempio per evitare di compromettere la sua credibilità nell'opposizione al declino democratico globale; invita l'UE, a tal fine, a prestare particolare attenzione a valutare e prevenire qualsiasi violazione legata alle proprie politiche, progetti e finanziamenti nei paesi terzi e a garantirne la trasparenza al fine di evitare approcci incoerenti in situazioni comparabili in materia di diritti umani in tutto il mondo, nonché a istituire un meccanismo di denuncia per coloro i cui diritti potrebbero essere stati violati dalle attività dell'UE;

6.

sottolinea l'importanza del sostegno dell'UE a favore della mediazione e dei processi elettorali attraverso la sua assistenza agli osservatori interni e le missioni di osservazione elettorale, in cui il Parlamento svolge un ruolo attivo; sottolinea l'importanza di fornire il più elevato livello di protezione agli osservatori elettorali nazionali e chiede maggiore sostegno al riguardo; evidenzia la necessità di dare un seguito efficace alle relazioni e alle raccomandazioni delle missioni, al fine di rafforzare le norme democratiche e facilitare future evoluzioni e transizioni democratiche pacifiche nei paesi interessati; ricorda gli strumenti di mediazione politica del Parlamento, che potrebbero essere ulteriormente sviluppati per assistere a questo approccio globale; sottolinea l'importanza che il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) continuino a presentare le relazioni elaborate dalle missioni esplorative al Parlamento europeo a tempo debito e nella forma prevista dalla prassi concordata;

7.

invita l'UE a collaborare strettamente con le organizzazioni nazionali e internazionali, quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Consiglio d'Europa e le organizzazioni che hanno approvato la Dichiarazione di principi per l'osservazione elettorale internazionale, al fine di individuare efficacemente gli ostacoli alla campagna elettorale dei candidati, le frodi elettorali, le irregolarità elettorali e la persecuzione dei media liberi per la loro segnalazione sui processi elettorali;

8.

sottolinea che il Parlamento europeo dovrebbe adoperarsi per una comunicazione più efficace sulla protezione dei diritti umani, anche traducendo le sue risoluzioni d'urgenza sulle violazioni dei diritti umani nelle lingue locali dei paesi interessati, nonché pubblicandole e distribuendole di conseguenza;

Programma tematico Diritti umani e democrazia

9.

ricorda che il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto è un obiettivo trasversale dello strumento NDICI — Europa globale, come sancito dall'articolo 3 (obiettivi) del regolamento; sottolinea l'importanza del programma tematico Diritti umani e democrazia adottato nell'ambito dello strumento NDICI — Europa globale per la protezione dei diritti umani e la promozione della libertà e della democrazia nel mondo;

10.

ribadisce che la diversificazione e la massimizzazione delle modalità di finanziamento dei meccanismi per gli attori della società civile nell'ambito dell'NDICI sono elementi essenziali e dovrebbero essere incoraggiati tenendo conto delle specificità di tali attori e garantendo che né il loro ambito di azione né il numero di potenziali interlocutori siano limitati, oltre a continuare ad adoperarsi per una maggiore autonomia dello spazio civico conformemente al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo; chiede che il livello e la flessibilità dei finanziamenti alla società civile e ai difensori dei diritti umani nell'ambito del programma tematico per i diritti umani e la democrazia dello strumento NDICI, compresi ProtectDefenders.eu e il Fondo europeo per la democrazia, riflettano la gravità dell'odierno contraccolpo illiberale e del restringimento dello spazio per la società civile in tutto il mondo;

11.

chiede maggiore trasparenza per quanto concerne le disposizioni sui diritti umani negli accordi di finanziamento nell'ambito dello strumento NDICI e un chiarimento del meccanismo e dei criteri per la sospensione di tali accordi in caso di violazione dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto oppure in casi gravi di corruzione; invita la Commissione ad astenersi rigorosamente dall'erogare sostegno al bilancio ai governi dei paesi terzi quale modalità operativa per la fornitura di aiuti nei paesi in cui si registrano diffuse violazioni dei diritti umani e repressione dei difensori dei diritti umani;

12.

plaude al dialogo strategico tra la Commissione e il Parlamento su tutte le componenti dell'NDICI e invita la Commissione a tenere pienamente conto del contributo del Parlamento riguardo alle priorità in materia di diritti umani, sia nel programma tematico che in tutti i programmi geografici; sottolinea che il pieno impatto dello strumento può essere raggiunto solo integrando l'agenda sui diritti umani in tutte le politiche e i programmi esterni dell'UE, garantendone la coerenza con le sue politiche interne e adoperandosi affinché l'UE sia percepita come un attore internazionale credibile impegnato nella difesa e promozione dei diritti umani;

13.

elogia il lavoro svolto dal Fondo europeo per la democrazia a sostegno della società civile e dei media liberi in tutto il vicinato meridionale e orientale dell'UE, nonché nei Balcani occidentali; invita la Commissione ad aumentare i meccanismi di riassegnazione all'interno dei programmi dell'UE di sostegno alla democrazia, rafforzando quindi gli approcci dal basso verso l'alto al sostegno a favore della democrazia e garantendo che anche le iniziative di minore entità a livello regionale o locale possano beneficiare del sostegno dell'UE;

14.

ribadisce il suo sostegno al lavoro svolto dalle fondazioni politiche europee nell'assistere e responsabilizzare la prossima generazione di leader politici nel vicinato dell'UE e altrove;

Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani

15.

accoglie con favore il contributo del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani (RSUE) alla difesa e alla promozione dei diritti umani nel mondo; sottolinea l'importante ruolo svolto dall'RSUE nel rafforzare l'efficacia delle politiche dell'UE in materia di diritti umani attraverso l'impegno con i paesi terzi, nel consolidare la cooperazione con partner animati dagli stessi valori allo scopo di far avanzare l'agenda sui diritti umani e nell'aumentare la coerenza interna ed esterna delle politiche dell'UE nel settore; ribadisce che la nomina dell'RSUE dovrebbe essere soggetta a un'audizione preliminare in Parlamento;

16.

osserva che sarebbe opportuno rafforzare il mandato dell'RSUE e la relativa visibilità al fine di conseguire un impatto significativo sui diritti umani; sottolinea che l'RSUE dispone di un mandato flessibile che potrebbe essere adattato all'evolversi delle circostanze; è del parere che la posizione dell'RSUE potrebbe essere resa più efficace migliorando le attività di comunicazione e rafforzando la dimensione pubblica del suo profilo attraverso, tra l'altro, la pubblicazione di dichiarazioni pubbliche a sostegno degli difensori dei diritti umani a rischio, compresi i vincitori e i finalisti del premio Sacharov, e dei difensori dei diritti umani detenuti per periodi prolungati, contribuendo così a tutelare la loro integrità fisica e il loro operato essenziale; sottolinea l'importanza per l'RSUE di cooperare strettamente con gli altri rappresentanti speciali dell'UE nei paesi e nelle regioni al fine di integrare i diritti umani nelle politiche regionali dell'UE;

17.

raccomanda che l'RSUE presti particolare attenzione ai paesi e agli argomenti trattati nelle risoluzioni d'urgenza mensili del Parlamento europeo sulle violazioni dei diritti umani e a qualsiasi violazione dei diritti umani, in particolare quelle commesse sotto regimi autoritari;

18.

invita la Commissione, il VP/AR e gli Stati membri a garantire il sostegno politico e risorse umane e finanziarie adeguate per l'RSUE e la relativa squadra;

19.

incoraggia l'RSUE a proseguire le azioni diplomatiche al fine di migliorare il sostegno dell'UE al diritto internazionale umanitario e alla giustizia internazionale; ribadisce la sua richiesta di un rappresentante speciale dell'UE specifico per tale questione;

Dialoghi dell'UE in materia di diritti umani

20.

riconosce che i dialoghi dell'UE in materia di diritti umani hanno la capacità di promuovere i diritti umani e la democrazia nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi, ma sottolinea che, per essere efficaci, devono essere perseguiti in modo orientato ai risultati e basati su parametri di riferimento chiari per valutarne gli esiti; deplora il fatto che le linee direttrici rivedute dell'UE per i dialoghi con i paesi partner/terzi in materia di diritti umani, pur definendo obiettivi specifici, non individuano indicatori che consentano di condurre una valutazione adeguata; invita il SEAE a effettuare tali valutazioni per ciascun dialogo, conformemente alle linee direttrici dell'UE, includendo il seguito dato ai singoli casi sollevati sia nel contesto dei dialoghi in materia di diritti umani che dal Parlamento; è del parere che il mancato conseguimento di risultati concreti nei dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi richiederebbe un'ulteriore valutazione delle modalità di svolgimento delle relazioni bilaterali;

21.

ribadisce l'impegno assunto negli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani a sollevare singoli casi di difensori dei diritti umani a rischio durante i dialoghi dell'UE in materia di diritti umani con i paesi partner/terzi, e sottolinea la necessità di coerenza nel garantire che tali casi siano sollevati in dette occasioni; auspica che il SEAE presti particolare attenzione ai singoli casi sollevati dal Parlamento, segnatamente nelle sue risoluzioni di urgenza, nonché ai vincitori e ai finalisti a rischio del premio Sacharov, e riferisca in merito all'azione intrapresa;

22.

sottolinea che i dialoghi dovrebbero essere uno degli strumenti nel quadro dell'impegno globale dell'UE in materia di diritti umani e non dovrebbero essere considerati come sostitutivi delle discussioni connesse ai diritti umani nei consessi di alto livello con tutti gli attori pertinenti e, in particolare, con i partner strategici dell'UE; invita il SEAE a condividere con la commissione per gli affari esteri e la sottocommissione per i diritti umani del Parlamento e con le organizzazioni della società civile le informazioni riguardo ai dialoghi previsti, sia bilaterali che in seno ai consessi internazionali, con sufficiente anticipo;

23.

sottolinea che tutti gli attori della società civile, incluse le organizzazioni indipendenti della società civile, le organizzazioni di ispirazione religiosa, i sindacati, le organizzazioni di tipo partecipativo e i difensori dei diritti umani, hanno un ruolo fondamentale da svolgere all'interno dei dialoghi, nel contributo ai dialoghi stessi e alla valutazione dei relativi esiti; evidenzia che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero garantire una consultazione e una partecipazione autentiche, accessibili e inclusive di tali organizzazioni nel quadro di dialoghi ufficiali e informali, laddove possibile e opportuno, nonché in colloqui esplorativi; invita il SEAE e la Commissione a migliorare la comunicazione e la trasparenza per quanto riguarda la società civile; invita, a tal fine, il SEAE e la Commissione a rafforzare e aumentare la visibilità dei punti focali per i diritti umani nelle divisioni geografiche della loro sede centrale e a rafforzare il sostegno alla società civile, compreso il sostegno tecnico, in particolare nei paesi in cui i regimi oppressivi cercano di impedire il lavoro della società civile;

24.

sottolinea che i dialoghi in materia di diritti umani sono destinati a costituire un elemento centrale degli strumenti di politica estera dell'UE e non possono pertanto essere fini a sé stessi; ribadisce che, a norma dell'articolo 21 TUE, i valori su cui si fonda l'Unione devono guidare tutti gli aspetti delle sue politiche esterne; invita pertanto il SEAE e il Consiglio a raggiungere un migliore equilibrio tra diplomazia, interessi e valori, che sia più in linea con gli obiettivi in materia di diritti umani su cui si fonda l'azione esterna dell'UE con una maggiore attenzione alla prospettiva a lungo termine; ribadisce pertanto che il rispetto dei diritti umani deve essere una condizione imprescindibile del sostegno dell'UE ai paesi terzi;

Multilateralismo e giustizia internazionale

25.

osserva che nel 2020 si è celebrato il 75o anniversario delle Nazioni Unite, un consesso universale essenziale per la creazione del consenso internazionale in materia di pace e sicurezza, sviluppo sostenibile e rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale; invita l'UE e i suoi Stati membri a mantenere il loro sostegno fondamentale alle Nazioni Unite e a proseguire nei loro sforzi per parlare con una sola voce in seno alle Nazioni Unite e in altri consessi multilaterali; richiama l'attenzione sulle sfide da affrontare per assicurare l'esercizio universale dei diritti umani e sottolinea la necessità di un multilateralismo e di una cooperazione internazionale più inclusivi ed efficaci; evidenzia il ruolo essenziale degli organismi delle Nazioni Unite quali consessi preposti alla promozione della pace, alla risoluzione dei conflitti e alla protezione dei diritti umani, e chiede un'azione rafforzata e un potenziamento delle risorse a tal riguardo; si compiace dell'invito del Segretario generale delle Nazioni Unite ad agire a favore dei diritti umani;

26.

deplora la pratica costante della disparità di criteri applicata da alcuni paesi nel trattamento delle situazioni dei diritti umani in tutto il mondo; condanna i tentativi sempre più numerosi di minare il funzionamento degli organismi delle Nazioni Unite, in particolare il Consiglio dei diritti umani, mettendo in discussione l'universalità dei diritti umani, e di ostacolare l'ordine internazionale basato su regole; deplora il fatto che i paesi che hanno avuto regimi autocratici con ripetute violazioni dei diritti umani siano entrati a far parte del Consiglio dei diritti umani e deplora la loro palese inosservanza degli obblighi in materia di diritti umani e i loro deplorevoli risultati in materia di cooperazione con i meccanismi delle Nazioni Unite istituiti attraverso il Consiglio dei diritti umani; chiede, a tale riguardo, una riforma fondamentale del Consiglio dei diritti umani che comprenda la definizione di chiari criteri riguardo alla sua composizione; invita il SEAE, in particolare, ad avviare e orientare gli sforzi verso una posizione coordinata dell'UE e degli Stati membri in merito alla composizione del Consiglio dei diritti umani tale da promuovere una maggiore trasparenza del processo elettorale, segnatamente rendendo pubblici i voti degli Stati membri e fornendo la motivazione di tali voti; sottolinea inoltre la necessità di assicurare un processo realmente competitivo, garantendo che i tre blocchi regionali in cui sono presenti gli Stati membri offrano un numero maggiore di candidati rispetto ai seggi e potenziando la responsabilità dei candidati mediante il controllo dei loro impegni volontari e dei loro risultati in termini di cooperazione con il Consiglio dei diritti umani e con gli organi di sorveglianza dei trattati delle Nazioni Unite nonché le procedure speciali;

27.

condanna fermamente tutti gli attacchi contro i titolari di mandato per le procedure speciali delle Nazioni Unite, come pure contro l'indipendenza e l'imparzialità dei loro mandati; sottolinea che la sovranità statale non può essere utilizzata come pretesto per evitare il monitoraggio dei diritti umani da parte della comunità internazionale poiché, a norma della Carta costitutiva delle Nazioni Unite e della risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ogni Stato, indipendentemente dal suo sistema politico, economico e culturale, ha il dovere e la responsabilità di promuovere e proteggere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, e il Consiglio dei diritti umani dovrebbe occuparsi delle situazioni di violazione di tali diritti;

28.

invita gli Stati membri dell'UE e i partner democratici dell'Unione a contrastare con decisione tali tentativi e a rafforzare la loro risposta alle gravi violazioni dei diritti umani internazionali; invita il Consiglio e gli Stati membri ad adoperarsi per riformare le istituzioni multilaterali in modo da renderle più resilienti e in grado di prendere decisioni più coerenti e adattabili;

29.

sottolinea la necessità di finanziamenti adeguati per tutti gli organismi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani, segnatamente gli organi di sorveglianza dei trattati e le procedure speciali; invita, a tal fine, il Segretario generale delle Nazioni Unite a fornire risorse adeguate a titolo del bilancio delle Nazioni Unite ed esorta gli Stati membri dell'UE ad aumentare i loro contributi volontari;

30.

sottolinea la necessità di sottoporre a un riesame imparziale, equo e trasparente le domande presentate da organizzazioni non governative (ONG) per ottenere lo status consultivo in seno al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite; sostiene l'appello dell'UE a favore dell'approvazione delle domande lungamente rimandate di determinate ONG rispettabili;

31.

denuncia le rappresaglie e gli atti di intimidazione nei confronti di circa 240 persone fra membri della società civile, attivisti per i diritti umani e giornalisti in 45 paesi per aver collaborato con le Nazioni Unite nell'ultimo anno, come riferito dal Segretario generale delle Nazioni Unite; invita l'UE e i suoi Stati membri a intraprendere un'azione risoluta contro tali rappresaglie, anche attraverso un'iniziativa globale nei confronti dei paesi interessati, e ad adottare tutte le misure possibili per contribuire a predisporre spazi sicuri e aperti per l'interazione da parte dei singoli e delle organizzazioni della società civile con le Nazioni Unite e i suoi rappresentanti e meccanismi;

32.

ribadisce il suo fermo sostegno alla Corte penale internazionale (CPI) in quanto unica istituzione internazionale in grado di perseguire alcuni dei crimini più efferati del mondo e rendere giustizia alle loro vittime; sottolinea l'indipendenza e l'imparzialità della CPI; invita l'UE e gli Stati membri a fornire un sostegno finanziario adeguato affinché la CPI possa svolgere i propri compiti; sostiene l'universalità dello Statuto di Roma e chiede all'UE di inserire negli accordi da concludere con paesi terzi una clausola specifica riguardante la sua ratifica e l'adesione; chiede che l'UE intensifichi il suo impegno nei confronti dei paesi che non hanno ancora aderito allo Statuto di Roma; condanna fermamente qualsiasi attacco al personale o all'indipendenza della CPI; è del parere che i tentativi di minare la credibilità e il ruolo essenziale della CPI costituiscano attacchi al multilateralismo e dovrebbero essere contestati come tali dall'UE e dai suoi Stati membri, anche quando provengono da paesi partner vicini; sottolinea che la CPI deve avere pieno accesso ai paesi oggetto di indagine per poter svolgere i propri compiti; sottolinea le potenzialità di altri strumenti innovativi di assicurare gli autori di crimini internazionali alla giustizia, compresa la giurisdizione universale presso le magistrature a livello nazionale; sottolinea, in tale contesto, le discussioni in corso in seno alla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite in merito all'immunità dei funzionari statali e chiede che vi venga dato seguito; invita l'UE a continuare a rafforzare lo sviluppo di capacità a livello nazionale nei paesi terzi, sostenendo nel contempo i meccanismi e i tribunali penali internazionali, nonché le piattaforme e le organizzazioni dedicate alla lotta contro l'impunità, come ad esempio la Coalizione per la CPI;

33.

ribadisce il suo invito ad agire per combattere l'impunità e promuovere la responsabilità nelle regioni e nei paesi interessati da conflitti; prende atto dell'approvazione, da parte del Parlamento e del Consiglio, del progetto pilota relativo all'Osservatorio europeo della lotta all'impunità; invita, a tale proposito, la Commissione e il SEAE ad attuare strumenti analoghi per rafforzare e sostenere le vittime attraverso l'accesso a mezzi di ricorso e risarcimenti per le perdite, anche risultanti dalla corruzione;

Sfide specifiche in materia di diritti umani

COVID-19

34.

sottolinea che la COVID-19 ha notevolmente rafforzato le recenti tendenze di democrazie illiberali e regimi autoritari che indeboliscono la democrazia; deplora l'utilizzo indebito della crisi epidemiologica da parte di tali regimi per limitare ulteriormente le libertà di espressione, di riunione, di religione e di credo limitando il funzionamento delle istituzioni democratiche e reprimendo il dissenso, anche con restrizioni alla libertà dei media, sia online che offline, e prendendo di mira, attraverso campagne di diffamazione, le voci critiche e di denuncia; deplora altresì il fatto che tali regimi abbiano anche attuato discriminazioni nei confronti delle popolazioni emarginate, in particolare le popolazioni indigene e altre minoranze, un uso massiccio di strumenti di sorveglianza, campagne di disinformazione, restrizioni all'accesso all'informazione, in particolare da parte di media pluralistici e indipendenti attraverso la chiusura generalizzata di Internet, la limitazione della larghezza della banda e il blocco dei contenuti, l'attuazione di misure di emergenza senza criteri chiari per la loro revoca, restrizioni all'esercizio democratico delle elezioni e l'uso dell'accesso selettivo all'assistenza sanitaria come strumento di discriminazione nei confronti di determinate fasce della popolazione;

35.

riconosce l'importante ruolo svolto dai difensori dei diritti umani nel rispondere alla COVID-19, assumendo una molteplicità di nuovi ruoli oltre alla loro attività quotidiana in materia di diritti umani, nonostante i rischi significativi e sproporzionati cui sono esposti; osserva con preoccupazione che governi di tutto il mondo hanno usato la pandemia come un'opportunità per colpire, nello specifico, i difensori dei diritti umani, rifiutando di liberarli dal carcere, prolungando la loro detenzione in isolamento, limitando le visite in carcere ed emettendo condanne a loro carico sulla base di accuse infondate in udienze a porte chiuse;

36.

sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sui diritti economici e sociali nella maggior parte dei paesi del mondo, mentre la crisi sanitaria e la conseguente crisi economica hanno innescato un aumento delle disuguaglianze tra i paesi e al loro interno; denuncia i continui tentativi, da parte di alcune autorità, di non divulgare informazioni cruciali dei ricercatori internazionali in merito alle origini e alla diffusione della COVID-19; evidenzia che le conseguenze estremamente negative della COVID-19 hanno colpito in modo sproporzionato i gruppi che si trovano in situazioni vulnerabili, tra cui le donne, le persone LGBTIQ, le persone che si sono impoverite, i bambini e le bambine, le persone con disabilità, i migranti, i rifugiati, i richiedenti asilo, le minoranze religiose, di credo e di altro tipo, i lavoratori informali e le persone trattenute o detenute, fra gli altri; sottolinea che i gruppi che si trovano in situazioni vulnerabili sono anche maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche e sociali negative della pandemia, nonché dalle restrizioni all'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione; rileva con preoccupazione l'aumento dell'intolleranza, della discriminazione e dell'incitamento all'odio contro determinati gruppi che si trovano in situazioni vulnerabili, in particolare i gruppi minoritari, come pure le restrizioni alle libertà fondamentali;

37.

sottolinea che l'UE dovrebbe accrescere il proprio sostegno inteso ad affrontare le conseguenze negative della COVID-19, in particolare a favore dei gruppi che si trovano in situazioni vulnerabili; invita, a tal fine, l'UE a intensificare con urgenza i suoi sforzi per eliminare l'allarmante squilibrio nella distribuzione globale dei vaccini, adempiendo così al suo precedente impegno di sostenere il vaccino contro la COVID-19 come bene pubblico globale attraverso, tra l'altro, il trasferimento tecnologico e l'incremento della produzione locale, nonché attraverso il pool di accesso alle tecnologie relative alla COVID-19 (C-TAP), al fine di garantire che i vaccini siano disponibili, accessibili e abbordabili per il maggior numero di persone; sottolinea l'importanza di sostenere il rafforzamento dei sistemi sanitari e di istruzione per renderli resilienti alle minacce future; esorta l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare il finanziamento per l'erogazione di servizi sanitari pubblici di base; sottolinea, in tale contesto, l'importanza della protezione sociale; chiede, a tal fine, un maggiore sostegno alle tecnologie innovative e saluta con favore la risposta del «Team Europa» al riguardo; riconosce il diritto alla salute fisica e mentale, che in molti paesi è ancora oggetto di stigmatizzazione e discriminazione, e sottolinea come la pandemia di COVID-19 abbia messo in luce un'enorme negligenza nella fornitura di assistenza per la salute mentale;

Difensori dei diritti umani

38.

elogia l'importante lavoro intrapreso da tutti i difensori dei diritti umani nel mondo, talvolta pagando il prezzo più pesante, e coglie l'occasione per riconoscere il contributo apportato da tutti i difensori dei diritti umani al movimento per i diritti umani; ribadisce che i difensori dei diritti umani sono spesso gli unici interlocutori in grado di condurre un monitoraggio in loco e di proteggere i diritti umani in territori come quelli occupati o annessi, specialmente in talune zone interessate da conflitti congelati, dove le capacità di impegno sono limitate sia per la comunità internazionale che per l'UE;

39.

è seriamente preoccupato per la situazione precaria dei difensori dei diritti umani e deplora il fatto che siano vittima di una violenza crescente, che arriva persino a uccisioni mirate; osserva che alcuni paesi hanno precedenti particolarmente allarmanti in fatto di persecuzioni, vessazioni, intimidazioni, rapimenti ed esecuzioni extragiudiziali di difensori dei diritti umani; sottolinea la situazione particolarmente grave dei difensori dei diritti umani e ambientali delle donne, dei lavoratori e delle popolazioni indigene, situazione che è stata ulteriormente aggravata dalla COVID-19; deplora il crescente ricorso a tecniche quali vessazioni, criminalizzazione e campagne diffamatorie, arresti arbitrari e detenzioni illimitate in condizioni disumane, utilizzate per mettere a tacere i difensori dei diritti umani, spesso sulla base di non ben definite accuse di terrorismo; ribadisce il suo invito alle delegazioni dell'UE e alle ambasciate degli Stati membri nei paesi terzi a esaminare gli sviluppi e le sfide relativi al diritto di promuovere e proteggere i diritti umani, a individuare e ricevere informazioni sulla situazione dei difensori dei diritti umani e a darvi risposta, a visitare regolarmente i difensori dei diritti umani in carcere, a monitorare i loro processi e a sostenere il loro accesso alla giustizia e alla protezione; invita inoltre l'UE e i suoi Stati membri a elaborare una strategia per un'azione ambiziosa dell'UE volta ad affrontare gli attacchi sempre più numerosi contro i difensori dei diritti umani;

40.

chiede che sia istituito con urgenza un programma a livello dell'UE per il rilascio di visti di breve durata per la ricollocazione temporanea dei difensori dei diritti umani, segnatamente attraverso l'inclusione di istruzioni nel manuale relativo ai visti dell'UE e la modifica degli strumenti giuridici riguardanti i visti, in particolare il codice dei visti; deplora la mancanza di progressi in materia nell'ultimo anno ed esorta a rivedere in modo significativo una politica dell'UE più coordinata riguardante il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti di emergenza per i difensori dei diritti umani;

41.

chiede che siano attribuiti al Parlamento europeo maggiori compiti di controllo delle azioni delle delegazioni dell'UE nei confronti delle violazioni e degli abusi dei diritti umani nei paesi terzi e che siano adottate misure concrete e rigorose qualora tali responsabilità siano disattese; sottolinea la necessità di garantire che le delegazioni dell'UE dispongano di tutte le risorse e le capacità necessarie e adeguate per agire in maniera efficace nell'eventualità di problemi relativi ai diritti umani nei paesi terzi;

42.

condanna fermamente l'uccisione di difensori dei diritti umani in tutto il mondo e chiede giustizia e responsabilità ai massimi livelli decisionali nei confronti di tali attacchi; sottolinea che la maggior parte di tali difensori dei diritti umani era impegnata nella difesa della propria terra e dell'ambiente, nonché dei diritti delle popolazioni indigene; ribadisce il suo invito a garantire il pieno rispetto del principio del consenso libero, previo e informato, in linea con la Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) relativa alle popolazioni indigene e tribali; sottolinea la necessità di migliorare l'accesso alla giustizia in tutto il mondo al fine di combattere la diffusa impunità per tali uccisioni; rileva, tuttavia, che sono necessari maggiori sforzi non solo in materia di risarcimento e ricorso, ma anche di prevenzione attraverso il rafforzamento dei piani nazionali per la protezione dei difensori dei diritti umani nei paesi terzi, fra le altre misure;

Libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione

43.

sottolinea che recenti rivelazioni, come lo scandalo Pegasus del gruppo NSO, confermano che lo spionaggio ai danni di difensori dei diritti umani e di giornalisti, fra gli altri, è un fenomeno estremamente allarmante e sembra confermare i pericoli insiti nell'uso improprio delle tecnologie di sorveglianza al fine di compromettere i diritti umani; chiede la promozione di uno spazio sicuro e aperto e di una maggiore capacità per le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani, i giornalisti e altri soggetti interessati al fine di proteggerli dalla sorveglianza e dalle interferenze informatiche; sottolinea la necessità di una regolamentazione nazionale e internazionale più solida in questo settore;

44.

esprime una profonda preoccupazione per le particolari restrizioni alle libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione e sottolinea la necessità di garantirle e di rispettarle; ribadisce le sfide specifiche poste alla libertà di opinione e di espressione e il loro legame con la libertà di informazione, compreso l'accesso a informazioni indipendenti e affidabili sia online che offline;

45.

osserva che il giornalismo indipendente e l'esistenza di canali mediatici affidabili non sono mai stati così fondamentali come lo sono oggi per preservare una società sicura, sana e ben funzionante e sottolinea la necessità di fornire un maggiore sostegno pubblico al giornalismo indipendente in tutto il mondo; condanna l'aumento delle persecuzioni giudiziarie e delle leggi restrittive come strumenti per mettere a tacere le voci critiche, ad esempio attraverso azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) e la criminalizzazione della diffamazione online e offline, che viene utilizzata per intimidire giornalisti, informatori e difensori dei diritti umani affinché cessino le loro indagini e smettano di denunciare la corruzione e altre questioni di interesse pubblico in molti paesi; ricorda la necessità di assicurare la trasparenza della proprietà dei media, compresi gli azionisti, dato il ruolo che svolge nel garantire il pluralismo dei media;

46.

ribadisce le sfide specifiche per la libertà di associazione rappresentate da una legislazione restrittiva come quella contro il terrorismo, l'estremismo e la corruzione nei confronti delle organizzazioni della società civile e i conseguenti rischi di onerosi obblighi di registrazione, finanziamento e segnalazione come forme di controllo da parte dello Stato, nonché altre misure come la repressione delle manifestazioni mediante l'uso della forza, le vessazioni e la detenzione arbitraria; condanna un siffatto uso improprio del potere legislativo e poliziesco o delle misure di sicurezza per limitare il diritto a manifestare; sottolinea che nel 2020 e nel 2021 sono state soppresse decine di manifestazioni, sono stati uccisi manifestanti e detenuti arbitrariamente centinaia di manifestanti pacifici, molti dei quali hanno subito torture e maltrattamenti e sono stati costretti a pagare ingenti multe nell'ambito di processi in cui non erano garantite le norme procedurali minime; denuncia le violazioni del diritto alla contrattazione collettiva, alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori e dei sindacati;

47.

esprime seria preoccupazione per le restrizioni alla libertà accademica e l'aumento della censura e della detenzione di accademici in tutto il mondo, con notevoli ripercussioni sul diritto all'istruzione; esorta l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi diplomatici attraverso l'impegno bilaterale e multilaterale in relazione alle minacce o agli attacchi alla libertà accademica da parte di attori statali e non statali; invita il SEAE e la Commissione a rivedere gli attuali meccanismi di sostegno e protezione per i difensori dei diritti umani al fine di sviluppare la capacità di identificare e fornire assistenza, tra cui protezione e sostegno di emergenza, nei casi che riguardano attacchi alla libertà accademica; invita la Commissione ad assicurare un sostegno costante ad alto livello al Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione e al Campus globale per i diritti umani, quale fiore all'occhiello del sostegno fornito dall'UE all'educazione in materia di diritti umani a livello mondiale;

48.

denuncia la prassi sempre più diffusa da parte di Stati autoritari di ospitare mega-eventi sportivi o culturali per rafforzare la propria legittimità internazionale limitando ulteriormente, nel contempo, il dissenso interno; invita l'UE e i suoi Stati membri a collaborare con le federazioni sportive nazionali, le imprese e le organizzazioni della società civile per quanto riguarda le modalità della loro partecipazione a tali eventi, tra cui i Giochi olimpici di Pechino del 2022; chiede l'elaborazione di un quadro politico dell'UE sullo sport e i diritti umani;

Diritto a un ambiente sano e sicuro

49.

riconosce che i cambiamenti climatici costituiscono una delle più grandi minacce per i diritti umani della nostra generazione e di quelle future, che mette a rischio in modo particolarmente grave i diritti fondamentali alla vita, alla salute, all'alimentazione, a una casa e a un tenore di vita adeguato degli individui e delle comunità; sottolinea che i governi hanno obblighi in materia di diritti umani e sviluppo sostenibile; è consapevole della stretta relazione esistente fra diritti umani, un ambiente sano, la biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici e si compiace dell'appello delle Nazioni Unite affinché sia riconosciuto a livello globale il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile; sottolinea il ruolo fondamentale svolto dai difensori dei diritti umani ambientali e dalle popolazioni locali e indigene nel preservare un siffatto ambiente, pur dovendo spesso affrontare minacce di violenza da parte di coloro che sono responsabili di pratiche dannose per l'ambiente e traggono profitto da tali pratiche; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a promuovere il riconoscimento dell'ecocidio quale reato internazionale ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e chiede alla Commissione di esaminare la pertinenza dell'ecocidio per il diritto e la diplomazia dell'UE; invita l'UE e gli Stati membri ad adottare iniziative coraggiose per combattere l'impunità dei crimini ambientali a livello globale;

50.

sottolinea gli obblighi e le responsabilità fondamentali in capo agli Stati e ad altre istanze portatrici di doveri, comprese le aziende, per quanto concerne la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e la prevenzione dei loro effetti negativi sui diritti umani nonché del degrado e della perdita di biodiversità, come pure la promozione di politiche appropriate, che siano sufficientemente ambiziose e non discriminatorie e che prevedano la partecipazione dei cittadini e il loro accesso a mezzi di ricorso efficaci, e che siano commisurate agli obblighi in materia di diritti umani; esorta l'UE ad adoperarsi per contrastare gli effetti delle crisi climatiche globali, anche tramite azioni politiche efficaci e sostenibili, e a rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi; invita nuovamente l'Unione e i suoi Stati membri a rafforzare, nel quadro della loro azione esterna, il legame esistente tra i diritti umani e l'ambiente e a garantire una protezione efficace dei difensori dei diritti umani e ambientali;

51.

richiama l'attenzione, in particolare, sul legame tra lo sfruttamento delle risorse e il finanziamento dei conflitti, delle guerre e della violenza e riconosce che le conseguenze ambientali dei cambiamenti climatici possono esacerbare la migrazione e gli sfollamenti forzati;

52.

sottolinea che le popolazioni indigene sono spesso le prime vittime della deforestazione, che mette a repentaglio, tra gli altri diritti, il loro diritto alla terra e l'accesso a risorse vitali; sottolinea, a tal proposito, il diritto di determinare e stabilire priorità e strategie per il loro stesso sviluppo e per l'utilizzo delle loro terre, dei loro territori e delle altre risorse; ricorda che l'impunità per le violazioni dei diritti delle popolazioni indigene è una delle forze motrici della deforestazione e ritiene, pertanto, essenziale la responsabilità per tali violazioni;

Diritti delle donne, emancipazione femminile e parità di genere

53.

sottolinea l'importanza fondamentale di promuovere i diritti delle donne e accoglie con favore il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna per il periodo 2021-2025 (GAP III) quale segno dell'impegno da parte dell'Unione in questo settore; elogia l'importante ruolo svolto dalle leader politiche e dalle attiviste civiche nei movimenti politici, sociali e ambientali e deplora il fatto che le donne diventino spesso oggetto di violenza a causa del loro genere e delle loro attività, anche con esiti fatali;

54.

ricorda che la Convenzione di Istanbul, in qualità di primo trattato universalmente vincolante concepito per combattere la violenza contro le donne e le ragazze e la violenza domestica, definisce il punto di riferimento per gli standard internazionali che devono essere ulteriormente ratificati e applicati;

55.

riconosce l'impatto sproporzionato che la pandemia ha avuto sulle donne, segnatamente l'aumento della violenza di genere a seguito delle misure di confinamento; deplora il fatto che le donne, anche all'interno dell'Unione europea, continuino a costituire la maggioranza delle vittime della violenza di genere, come la violenza domestica e gli abusi e le violenze sessuali, comprese le mutilazioni genitali femminili, e che siano discriminate nella vita politica e professionale, nonché nell'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria; sottolinea che la fornitura di assistenza, protezione e accesso alla giustizia per le vittime della violenza di genere e della tratta di esseri umani è notevolmente diminuita a causa della pandemia; invita l'UE a promuovere lo sviluppo di piani e protocolli di assistenza di emergenza sia presso le Nazioni Unite che nei paesi partner al fine di adattare i programmi di assistenza alle circostanze della pandemia, alle sue conseguenze e alle crisi future; accoglie con favore gli sforzi e gli investimenti congiunti dell'UE, insieme alle Nazioni Unite, per il lancio dell'iniziativa Spotlight volta a eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze;

56.

si rammarica del fatto che i progressi complessivi in materia di diritti delle donne siano ben al di sotto degli impegni assunti dai paesi delle Nazioni Unite nella convenzione di Pechino del 1995 e manifesta preoccupazione per la tendenza regressiva in relazione ai progressi compiuti; esprime profonda preoccupazione per il deterioramento del diritto di ogni individuo ad avere il pieno controllo sulle questioni concernenti la propria sessualità, nonché la propria salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, senza coercizione e discriminazione, in particolare per quanto riguarda l'accesso libero e sicuro all'aborto legale; condanna tutti i tentativi volti a revocare i diritti e le protezioni esistenti nel settore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, nonché la legislazione, le politiche e le pratiche che continuano a negare o a limitare tali diritti in molti paesi in tutto il mondo; sottolinea che devono essere garantiti a tutti l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti e i diritti all'istruzione, all'informazione, alla pianificazione familiare, ai moderni metodi contraccettivi, all'aborto sicuro e legale nonché all'assistenza sanitaria materna, prenatale e postnatale; invita l'UE e gli Stati membri a riaffermare i diritti inalienabili delle donne all'integrità fisica, alla dignità e all'autonomia decisionale, a sostenere l'universalità e indivisibilità di tutti i diritti umani in tutti i contesti e a promuovere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti quale parte dei loro impegni internazionali e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

57.

esprime grave preoccupazione per il ricorso alla violenza sessuale e di genere come arma di guerra; ricorda che i reati sessuali e la violenza di genere sono considerati dallo Statuto di Roma crimini di guerra, crimini contro l'umanità o atti costitutivi di genocidio o tortura; chiede un'azione concertata volta a porre fine al ricorso alla violenza sessuale come arma di guerra; chiede che l'UE combatta l'impunità per le violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi in contesti di conflitto e sostiene il diritto delle donne e delle ragazze alla verità, a rimedi efficaci e a risarcimenti per le violazioni di tali diritti;

58.

sottolinea che, secondo le stime pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità, a livello mondiale circa una donna su tre (30 %) ha subito atti di violenza fisica e/o sessuale da parte del partner o di violenza sessuale da parte di una persona diversa dal partner nel corso della propria vita; sottolinea che, nella maggior parte dei casi, l'autore delle violenze è il partner; pone l'accento sul fatto che ogni giorno 137 donne sono uccise da un membro della loro famiglia; invita l'UE e gli attori globali a condannare con forza la violenza domestica e a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per prevenire tale tipo di violenza, proteggere le vittime e perseguire i responsabili; condanna i crimini commessi contro le ragazze e le donne all'interno delle famiglie, in relazione a comportamenti ritenuti inopportuni, al fine di ristabilire la presunta reputazione della famiglia;

59.

rileva che il 2020 ha visto un notevole deterioramento della situazione delle vittime della tratta, la maggior parte delle quali sono donne, poiché la pandemia di COVID-19 le ha lasciate in una posizione ancora più vulnerabile; accoglie con favore l'adozione della strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025; sottolinea la particolare necessità di intensificare la lotta alla tratta di esseri umani e ai gruppi della criminalità organizzata che vi partecipano; sottolinea che l'identificazione delle vittime della tratta è diventata ancora più complessa durante la pandemia di COVID-19; invita pertanto l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi nell'ambito della cooperazione internazionale delle autorità di contrasto e giudiziarie al fine di prevenire la tratta e individuare le vittime, evitandone la criminalizzazione, e fornire loro la necessaria assistenza sanitaria e psicologica in stretta collaborazione con l'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, le ONG e le organizzazioni della società civile dedite alla protezione delle vittime;

60.

condanna la pratica commerciale della maternità surrogata, un fenomeno globale che espone le donne di tutto il mondo allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani prendendo di mira, nel contempo, soprattutto le donne finanziariamente e socialmente vulnerabili; evidenzia il suo grave impatto sulle donne, sui loro diritti e sulla loro salute e uguaglianza di genere, e sottolinea le sue implicazioni transfrontaliere; chiede un quadro giuridico europeo per affrontare le conseguenze negative della maternità surrogata a fini commerciali;

Diritti del minore

61.

ricorda che non ci sono limiti ai diritti dei minori e chiede un approccio sistematico e coerente per promuovere e difendere i diritti dei bambini in Europa e oltre, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e l'Agenda 2030;

62.

ribadisce il suo invito all'UE e agli Stati membri a intensificare gli sforzi per eliminare ogni forma di abuso nei confronti dei minori; accoglie con favore la strategia dell'UE adottata di recente sui diritti dei minori (2021-2024); sottolinea tuttavia che i minori continuano a essere vittime di violenza, matrimoni precoci e forzati, conversioni forzate, prostituzione, pornografia infantile e pedofilia, abusi sessuali, comprese mutilazioni genitali, tratta, separazione forzata dai genitori, lavoro minorile e reclutamento come bambini soldato, e che continuano a subire le conseguenze della mancanza di accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria, nonché della malnutrizione e della povertà, in particolare durante le crisi umanitarie e i conflitti armati; sottolinea che il 2021 è stato proclamato l'Anno internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile; chiede che i diritti dei minori e l'agenda delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati siano integrati in tutte le politiche esterne dell'UE; esorta l'UE a garantire che le sue politiche commerciali e di sviluppo siano pienamente coerenti al fine di eliminare il lavoro minorile; sottolinea, a tale riguardo, il dialogo pilota multilaterale sul cacao sostenibile; invita gli Stati membri ad assumersi le proprie responsabilità riguardo alla tutela dei figli dei combattenti stranieri che sono cittadini dell'UE;

63.

invita l'UE a integrare i diritti e la tutela dei minori in tutte le sue politiche esterne, anche nel contesto dei dialoghi sui diritti umani, degli accordi internazionali e commerciali, dello strumento di assistenza preadesione e dell'NDICI–Europa globale; sottolinea la necessità di monitorare tutti gli interventi dell'UE riguardanti i minori e di garantire che sia pienamente attuato un approccio del «non nuocere» ai diritti dei minori;

Tratta di persone e lavoro forzato

64.

condanna tutte le forme di tratta di persone, lavoro forzato e schiavitù moderna in gruppi molto diversi che includono, tra gli altri, donne, bambini, migranti e lavoratori qualificati; ricorda agli Stati membri la necessità di perseguire e condannare tali attività sia nei paesi di origine sia se svolte in gruppi con mobilità internazionale; insiste sulla necessità di un controllo e una verifica esaurienti del rispetto dei diritti umani e del lavoro per quel che riguarda i contributi versati per sostenere i servizi necessari nei paesi terzi che li richiedono, per evitare che siano forniti in condizioni precarie e in violazione dei diritti umani; esorta l'UE e i suoi Stati membri a condurre azioni nelle sedi multinazionali per sradicare tutte le forme di tratta di esseri umani, lavoro forzato e schiavitù moderna che, oltre a crimini abominevoli, rappresentano l'origine di flussi migratori in condizioni precarie che portano a situazioni di elevata vulnerabilità e sofferenza; chiede, data la gravità di tali violazioni, che l'UE inserisca sia negli accordi in vigore sia in quelli conclusi con paesi terzi una clausola specifica sulla condanna e l'incompatibilità con qualsiasi forma di tratta di esseri umani, lavoro forzato e schiavitù moderna in gruppi molto diversi che includono, tra gli altri, donne, migranti e lavoratori qualificati;

Intolleranza e discriminazione

65.

ribadisce la sua ferma condanna nei confronti della discriminazione, della xenofobia, dell'intolleranza, della persecuzione e delle uccisioni in relazione a razza, etnia, nazionalità, classe sociale, disabilità, casta, religione, credo, età, orientamento sessuale e identità di genere, che continuano a rappresentare un grave problema in molti paesi; sottolinea l'impatto profondamente sproporzionato della pandemia di COVID-19 sulla discriminazione razziale ed etnica, la xenofobia e la relativa intolleranza; accoglie con favore l'avvio del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, che riconosce non solo le dimensioni individuale e sociale ma anche la natura strutturale di questo fenomeno; sottolinea che, nonostante 20 anni di lavoro dall'adozione della dichiarazione e del programma d'azione di Durban nel 2001, il razzismo, la discriminazione, la xenofobia e l'intolleranza a essi connessa continuano a rappresentare una piaga che affligge molti paesi in tutto il mondo e chiede un approccio di tolleranza zero nei confronti di questi fenomeni; invita i governi, le organizzazioni regionali, la società civile e altri portatori di interessi a raddoppiare i loro sforzi per attuare efficacemente la dichiarazione e a elaborare e attuare piani d'azione per combattere il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza a essi connessa; invita l'UE a organizzare un vertice globale sulla lotta al razzismo e alla discriminazione in tutto il mondo, in collaborazione con partner che la pensano allo stesso modo e organizzazioni internazionali come l'OSCE, l'ONU, l'Unione Africana, l'Organizzazione degli Stati americani e il Consiglio d'Europa;

66.

si rammarica del fatto che i popoli indigeni continuino a subire in tutto il mondo discriminazioni diffuse e sistematiche e persecuzioni, tra cui sfollamenti forzati, arresti arbitrari e l'uccisione di difensori dei diritti umani e della terra; invita nuovamente l'UE, gli Stati membri e i relativi partner della comunità internazionale ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il riconoscimento, la tutela e la promozione dei diritti dei popoli indigeni, compresa la protezione della loro lingua, delle loro terre, dei loro territori e delle loro risorse, e la creazione di un meccanismo di reclamo per presentare le denunce di violazioni e abusi; accoglie con favore il lavoro che la società civile e le ONG svolgono in relazione a queste problematiche; fa riferimento alla nomina da parte del Parlamento di un relatore permanente sui popoli indigeni in seno al Parlamento, con l'obiettivo di monitorare la situazione dei diritti umani dei popoli indigeni; incoraggia i paesi a ratificare le disposizioni della convenzione n. 169 dell'ILO sui popoli indigeni e tribali; raccomanda che l'UE e i suoi Stati membri inseriscano riferimenti ai popoli indigeni e ai diritti di cui alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni nei pertinenti quadri emergenti in materia di dovuta diligenza;

67.

prende atto con grande preoccupazione della portata e delle conseguenze delle gerarchie di casta, della discriminazione basata sulla casta e del perpetuarsi delle violazioni dei diritti umani basate sulla casta, fra cui il rifiuto di accesso al sistema giuridico o al lavoro, la segregazione persistente, la povertà e la stigmatizzazione, nonché delle barriere legate alla casta che ostacolano l'esercizio dei diritti umani di base e l'agevolazione dello sviluppo umano; ribadisce il proprio invito all'UE e agli Stati membri a intensificare gli sforzi e ad appoggiare le iniziative a livello delle Nazioni Unite e nei paesi terzi pertinenti volte a eliminare la discriminazione legata alla casta;

Diritti LGBTIQ

68.

condanna fermamente le violazioni dei diritti umani, la discriminazione, le persecuzioni e le minacce alla vita e le uccisioni di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LGBTIQ) in tutto il mondo, aggravate dal ricorso alla COVID-19 come pretesto per reprimere i difensori delle persone LGBTIQ e praticare la diffamazione omofobica e transfobica; invita l'UE a svolgere un ruolo di primo piano nella difesa dei diritti delle persone LGBTIQ nelle sedi internazionali, anche adoperandosi per la decriminalizzazione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, dell'espressione di genere e delle caratteristiche sessuali e per l'eliminazione delle mutilazioni genitali intersessuali, della cosiddetta «terapia di conversione» e della sterilizzazione forzata delle persone transgender; accoglie con favore il fatto che la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 preveda l'impegno da parte dell'UE a includere le questioni LGBTIQ nella sua politica esterna, ivi compreso il sostegno nell'ambito dello strumento NDICI — Europa globale e dello strumento per i fondi preadesione; invita l'UE e gli Stati membri ad applicare scrupolosamente e con coerenza gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la protezione dei diritti umani delle persone LGBTIQ nelle proprie politiche esterne;

Diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo

69.

sostiene pienamente il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, il diritto di avere un credo o non credere, nonché il diritto di manifestare, cambiare o abbandonare la propria religione o il proprio credo senza timore di violenze, persecuzioni o discriminazioni; sottolinea l'importanza di affrontare la persecuzione per motivi di religione o di credo e condanna le persecuzioni subite dalle minoranze per tali motivi in molte parti del mondo; invita gli Stati membri e il SEAE a tenere particolarmente conto di questi casi e a rispondervi di conseguenza; condanna l'uso improprio delle leggi sulla blasfemia per perpetuare la discriminazione e deplora il ricorso alla religione e alle istituzioni religiose a danno dei diritti umani attraverso la persecuzione, anche con mezzi giuridici, delle minoranze e comunità religiose o di credo, di donne, di persone LGBTIQ e di altre persone in situazioni di vulnerabilità; ribadisce la sua condanna nei confronti di qualsiasi tentativo da parte delle autorità o dei governi di impedire o interferire nella scelta dei leader religiosi o di credo; sottolinea che gli Stati hanno la responsabilità di promuovere e salvaguardare i diritti umani delle persone appartenenti a minoranze religiose o di credo; sottolinea l'importanza delle iniziative della società civile a tale riguardo;

70.

invita la Commissione e il Consiglio ad attuare programmi ambiziosi per difendere la libertà di religione o di credo in tutto il mondo, anche incoraggiando e sostenendo gli sforzi internazionali per raccogliere prove di crimini di atrocità, portando gli autori dinanzi alla giustizia, rendendo efficaci le sentenze penali e risarcendo le vittime; invita il Consiglio, la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a collaborare con i paesi terzi per adottare misure volte a prevenire e combattere i crimini d'odio;

71.

osserva che il posto di inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE è rimasto vacante per oltre un anno in totale; ribadisce il suo invito al Consiglio e alla Commissione a effettuare quanto prima una valutazione trasparente e completa dell'efficacia e del valore aggiunto della posizione dell'inviato speciale, a dotare quest'ultimo di risorse appropriate e a sostenerne adeguatamente il mandato istituzionale, la capacità e i compiti;

Minoranze nazionali, etniche e linguistiche

72.

ricorda gli obblighi degli Stati di proteggere i diritti delle loro minoranze nazionali, etniche, culturali, religiose e linguistiche nei rispettivi territori; invita la Commissione a sostenere la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze in tutto il mondo, anche nell'ambito del suo programma tematico sui diritti umani e la democrazia;

73.

invita i governi dei paesi partner dell'UE a rispettare i diritti umani fondamentali delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche, ivi comprese la cultura, la lingua, la religione, le tradizioni e la storia, al fine di preservarne la cultura e la diversità; ribadisce la necessità che tali governi rispettino gli obblighi e gli impegni che si sono assunti nel quadro di trattati e accordi internazionali; deplora qualsiasi tentativo di ignorare i diritti fondamentali e umani delle minoranze etniche e linguistiche attraverso la loro assimilazione forzata;

Diritto a partecipare a elezioni libere e regolari

74.

sottolinea che il diritto a partecipare alla gestione degli affari pubblici, in particolare attraverso le elezioni, oltre a costituire un diritto umano in sé, è intrinsecamente connesso a una serie di altri diritti umani, il cui esercizio è fondamentale per un processo elettorale significativo, ed è centrale per i governi democratici;

75.

condanna fermamente l'erosione dei valori democratici in una serie di paesi terzi e le sfide all'integrità elettorale, la violenza elettorale, l'uso improprio di risorse amministrative da parte dei partiti al governo, le misure repressive contro gli oppositori politici, la censura e le minacce nei confronti dei media indipendenti e l'aumento della disinformazione; esorta l'UE ad affrontare e contrastare questa situazione estremamente preoccupante e a presentare proposte concrete ed efficaci, riaffermando la sua volontà di assumere un ruolo guida nella promozione dei valori democratici e di elezioni libere e regolari nei paesi terzi;

76.

deplora che regimi autoritari e illiberali si stiano allontanando dal percorso delle democrazie mature, dai diritti umani universali e dagli standard democratici, creando una falsa impressione di legittimazione mediante processi elettorali fittizi che non sono liberi né equi né trasparenti; invita l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare la promozione della «resilienza democratica» da parte dell'Unione nei paesi terzi ricorrendo a tutti gli strumenti a loro disposizione;

77.

chiede che la protezione dei processi democratici ed elettorali sia definita preoccupazione primaria a livello mondiale e chiede che venga elaborato un quadro efficace per le risposte a tutti i tipi di interferenze nei processi elettorali, in stretta collaborazione con organizzazioni internazionali come l'OSCE;

Corruzione e diritti umani

78.

ritiene che la corruzione agevoli, perpetui e istituzionalizzi le violazioni dei diritti umani e incida in maniera sproporzionata sui singoli individui e sui gruppi più vulnerabili ed emarginati nella società; ribadisce che l'UE e i suoi Stati membri devono affrontare la corruzione in quanto tale nella loro azione esterna applicando i più elevati standard di trasparenza ai loro finanziamenti ai paesi terzi, nonché sostenendo le organizzazioni della società civile, i giornalisti e gli informatori che combattono la corruzione, promuovendo la creazione di istituzioni efficienti responsabili in materia di lotta alla corruzione e l'adozione di solidi quadri normativi e affrontando la questione delle giurisdizioni che praticano la segretezza e i paradisi fiscali;

79.

invita l'UE ad adottare strumenti contro i leader autoritari e i loro facilitatori finanziari, compresi quelli coinvolti in brogli elettorali, a scoprire e congelare i beni illeciti e a promuovere l'applicazione della giurisdizione universale nei casi di gravi violazioni dei diritti umani;

80.

è consapevole del fatto che l'UE non può servire da buon esempio nella lotta contro la corruzione finché alcuni dei suoi Stati membri e alcuni attori con sede nell'UE hanno un bilancio sfavorevole in questo ambito; auspica che la Commissione e gli Stati membri intensifichino l'azione concreta contro le pratiche scorrette in questi campi; raccomanda che il Parlamento, la Commissione e gli Stati membri forniscano un sostegno significativo alle organizzazioni della società civile ai giornalisti e agli informatori impegnati nella lotta alla corruzione;

81.

sottolinea la necessità di elaborare principi relativi alla grande corruzione e di adoperarsi perché di essa venga formulata una definizione giuridica internazionalmente riconosciuta, comprendente la sua natura sistemica, come reato contemplato dal diritto nazionale e internazionale;

82.

chiede che gli attuali casi di impunità per grande corruzione siano affrontati attraverso una più rigorosa applicazione delle leggi in materia di lotta alla corruzione, al fine di garantire che i responsabili di sistemi di grande corruzione siano chiamati a rispondere delle loro azioni; chiede che vengano esaminati approcci globali che includano riforme delle istituzioni giudiziarie internazionali, come l'estensione della giurisdizione della Corte penale internazionale;

Regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani («legge Magnitsky dell'UE»)

83.

accoglie con favore l'adozione del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani («legge Magnitsky dell'UE») quale elemento essenziale con cui integrare gli strumenti dell'UE in materia di diritti umani e politica estera, che rafforza il ruolo dell'Unione quale attore globale nell'ambito dei diritti umani consentendole di adottare misure restrittive contro persone fisiche e giuridiche coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani nel mondo; elogia il Consiglio per aver adottato le prime sanzioni mirate nel quadro del regime e lo invita ad adottare, se necessario, misure supplementari; ritiene che l'applicazione del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani non eviti né escluda l'adozione di altri strumenti dell'UE per la protezione dei diritti umani, che possono essere combinati e complementari; condanna qualsiasi misura restrittiva arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'UE o di altre entità quale ritorsione contro le decisioni adottate dall'Unione in virtù del suo regime globale di sanzioni in materia di diritti umani; deplora il fatto che il Consiglio abbia deciso di applicare il voto all'unanimità e ribadisce la sua richiesta di introdurre il voto a maggioranza qualificata per l'adozione di sanzioni in materia di diritti umani;

84.

ribadisce la sua richiesta di estendere l'ambito di applicazione del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani agli atti di corruzione, al fine di garantire un'azione mirata ed efficace nei confronti dei facilitatori economici e finanziari degli autori di violazioni dei diritti umani; sottolinea la possibilità alternativa per la Commissione di presentare una proposta legislativa volta ad adottare un nuovo regime di sanzioni tematiche per affrontare i gravi episodi di corruzione definiti sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; pone l'accento sulla necessità di una strategia efficace per attuare il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, in modo coerente sia con le altre politiche esterne dell'UE, in particolare in materia di diritti umani, sia con i quadri internazionali esistenti in materia di sanzioni; sottolinea che il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani deve rispettare il principio di non incidere negativamente sulla popolazione generale del paese interessato, in linea con il diritto penale internazionale e il diritto internazionale umanitario; ricorda che l'applicazione coerente e uniforme di misure restrittive in tutti gli Stati membri è un presupposto per la credibilità e l'efficacia dell'azione esterna dell'UE; si compiace che la Commissione abbia annunciato l'intenzione di effettuare entro la fine del 2021 un riesame delle pratiche che compromettono le sanzioni e degli obblighi di segnalazione vigenti per gli Stati membri in merito alla loro attuazione e applicazione; invita la Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, e il VP/AR, quale responsabile dell'unità, della coerenza e dell'efficacia della politica estera dell'UE, a garantire che le risposte nazionali al mancato rispetto delle misure restrittive adottate dall'UE siano efficaci, proporzionate e dissuasive;

Migrazione e asilo

85.

riafferma i diritti umani inalienabili dei migranti, dei rifugiati e delle persone vittime di sfollamenti forzati e invita l'UE e i suoi Stati membri a rispettarli pienamente e a includerli nella loro cooperazione con i paesi terzi, in termini sia di fissazione di norme giuridiche rigorose che, cosa altrettanto importante, di operatività, al fine di garantire l'effettiva tutela di tali diritti nella pratica; ricorda che l'UE e i suoi Stati membri, nell'ambito delle loro azioni esterne ed extraterritoriali, degli accordi e della cooperazione in materia di migrazione, frontiere e asilo, devono rispettare e proteggere i diritti umani, in particolare quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla vita e alla libertà e il diritto di asilo, in particolare la valutazione individuale delle domande di asilo;

86.

ribadisce il suo appello alla Commissione affinché effettui un riesame dell'impatto sui diritti umani della cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione, che comprenda sia una valutazione preliminare sia una valutazione dei meccanismi di monitoraggio, e affinché svolga valutazioni ex ante trasparenti dei rischi relativi all'impatto di qualsiasi cooperazione formale, informale o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui diritti dei migranti, dei rifugiati e delle persone vittime di sfollamenti forzati; chiede inoltre una maggiore trasparenza e un adeguato livello di controllo parlamentare e democratico sulla sua attività in questo settore; sottolinea i rischi connessi agli accordi informali in materia di rimpatrio e riammissione che non sono soggetti a controllo giudiziario e pertanto non consentono mezzi di ricorso efficaci per le violazioni dei diritti umani subite da migranti e richiedenti asilo; ribadisce pertanto la sua richiesta all'UE di garantire che tutti gli accordi di cooperazione in tema di migrazione e di riammissione con i paesi terzi siano rigorosamente conformi al diritto internazionale sui diritti umani, sui rifugiati e marittimo, in particolare alla Convenzione relativa allo status dei rifugiati; insiste sul fatto che i diritti umani debbano essere integrati e monitorati in tutte le attività svolte da Frontex e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo;

87.

invita l'UE e i suoi Stati membri ad affrontare le cause profonde della migrazione e a sostenere e promuovere lo sviluppo, investire nell'istruzione e fornire assistenza diretta per migliorare le opportunità di vita, il che potrebbe contribuire a creare società più stabili e sostenibili; invita la Commissione, a tale proposito, ad analizzare i migliori metodi di dialogo con i paesi terzi; chiede che l'UE e i suoi Stati membri sostengano il diritto dei rifugiati e dei richiedenti asilo di fare ritorno nel proprio paese una volta cessate le persecuzioni o le violenze che hanno provocato il loro sfollamento, nel rispetto del principio di non respingimento;

88.

invita la Commissione a elaborare proposte legislative al fine di fornire agli Stati membri le garanzie necessarie per rispondere efficacemente alla strumentalizzazione della migrazione da parte dei paesi terzi; invita i paesi partner e le organizzazioni internazionali ad attuare quadri giuridici e a raddoppiare i loro sforzi di cooperazione sulla questione del traffico di migranti, garantendo la protezione dei migranti e scongiurando il loro sfruttamento;

89.

denuncia il numero di morti avvenute lungo le rotte migratorie e ribadisce la sua richiesta di stabilire un approccio europeo coordinato al fine di sostenere e garantire un processo di identificazione rapido ed efficace di coloro che sono morti durante il loro viaggio verso l'UE; si rammarica che alcuni potenziali richiedenti asilo siano stati respinti alla frontiera o espulsi in località in cui la loro vita è in pericolo, in violazione del diritto internazionale e, in particolare, del diritto d'asilo; denuncia gli attacchi contro le ONG che aiutano i migranti; invita l'UE e i suoi Stati membri a essere totalmente trasparenti riguardo all'assegnazione dei fondi destinati ai paesi terzi per la cooperazione in materia di migrazione, e a garantire che tale cooperazione non vada a beneficio — diretto o indiretto — di entità statali coinvolte in casi di violazione dei diritti umani; insiste sulla necessità di definire e attuare meglio i quadri di tutela per i migranti, in particolare attraverso l'apertura di canali sicuri e legali per i migranti e il miglioramento dell'accesso ai visti umanitari; chiede che il Parlamento europeo monitori gli accordi in materia di migrazione;

Diritto internazionale umanitario

90.

sottolinea che il rispetto universale del diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani è della massima importanza e invita le parti coinvolte nei conflitti armati del mondo a garantire il pieno, tempestivo e libero accesso da parte delle agenzie di aiuto umanitario alle popolazioni e alle aree vulnerabili e a proteggere tali popolazioni civili, in particolare le donne e i bambini, nonché gli operatori umanitari e sanitari, come garantito dalle convenzioni di Ginevra e dai relativi protocolli aggiuntivi; sottolinea l'importanza di contribuire alla creazione di corridoi umanitari per le situazioni di emergenza, comprese quelle che presentano un rischio, anche imminente, di degenerare in diffuse e gravi violazioni dei diritti umani;

91.

ribadisce che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero sostenere attivamente l'appello del Segretario generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco globale, anche attraverso l'adozione di misure efficaci contro il commercio illecito di armi e il miglioramento della trasparenza e della responsabilità delle esportazioni di armi da parte degli Stati membri; deplora il fatto che la pandemia di COVID-19 e i suoi effetti abbiano inasprito la violenza politica, intensificato la rivalità tra gruppi armati e aggravato le tensioni latenti da lungo tempo, lasciando le vittime più indifese; esprime profonda preoccupazione per l'aumento della violenza sessuale connessa ai conflitti in tale contesto sebbene nel 2020 si sia celebrato il 20o anniversario della risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza;

92.

esprime rinnovata preoccupazione, rammentando la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati (11), quanto al ricorso a droni armati al di fuori del quadro giuridico internazionale; ribadisce il suo invito affinché l'UE elabori urgentemente un quadro giuridicamente vincolante per l'utilizzo dei droni armati al fine di garantire che gli Stati membri, conformemente ai loro obblighi giuridici, non prendano parte a uccisioni mirate illegali né agevolino tali uccisioni da parte di Stati terzi; chiede inoltre alla Commissione di tenere il Parlamento adeguatamente informato in merito all'impiego di fondi dell'UE per tutti i progetti di ricerca e sviluppo associati alla costruzione di droni; chiede che vengano svolte valutazioni d'impatto in materia di diritti umani nell'ambito di progetti legati all'ulteriore sviluppo di droni; ricorda la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi (12) ed esorta il VP/AR e gli Stati membri a vietare lo sviluppo, la produzione e l'uso di sistemi d'arma totalmente autonomi che non dispongano di un controllo umano significativo sulle funzioni critiche della selezione e dell'attacco dei bersagli; insiste sull'avvio di negoziati internazionali su uno strumento giuridicamente vincolante che vieti i sistemi d'arma autonomi letali in assenza di un controllo umano significativo; esorta il VP/AR e gli Stati membri ad adottare una posizione comune per negoziati internazionali a tale riguardo;

Presenza di guerre e conflitti nel mondo e relativo impatto sui diritti umani

93.

sottolinea le minacce multiformi all'esercizio dei diritti umani derivanti dai moderni conflitti armati che, oltre agli Stati, spesso coinvolgono agenti non statali e organizzazioni terroristiche e hanno conseguenze umanitarie disastrose; evidenzia le violazioni e gli abusi dei diritti umani commessi da imprese militari e di sicurezza private; rimarca che le vittime di violazioni dei diritti umani hanno un accesso molto limitato alla giustizia in territori come quelli sotto occupazione o annessione, anche nelle zone interessate da conflitti congelati, dove le strutture giuridiche e istituzionalizzate messe a punto per la protezione dei diritti umani presentano carenze o sono inadeguate; ribadisce il suo appello all'UE affinché rafforzi la sua risposta ai conflitti, per i quali essa dovrebbe sviluppare appieno ed essere in grado di attuare in maniera autonoma i propri strumenti, anche in collaborazione con i paesi partner e le organizzazioni regionali, in particolare prestando profonda attenzione agli aiuti umanitari, alla prevenzione dei conflitti, alla giustizia di transizione, alla mediazione e ai buoni uffici, nonché alla riconciliazione, affrontando le cause profonde dei conflitti e fornendo il sostegno necessario alle missioni internazionali di consolidamento e mantenimento della pace nonché alle missioni dell'UE nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, e alle operazioni di ricostruzione postbellica che sostengono e applicano una forte integrazione e un rigoroso controllo dei diritti umani nonché una solida prospettiva di genere;

94.

accoglie con favore il nuovo concetto di mediazione per la pace dell'UE che estende l'insieme di strumenti dell'Unione per la gestione delle crisi all'obiettivo più ampio della trasformazione dei conflitti; incoraggia lo sviluppo di ulteriori strumenti e capacità di dialogo in questo settore; ribadisce la sua richiesta agli Stati membri di contribuire a contenere i conflitti armati e le gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario rispettando rigorosamente le disposizioni dell'articolo 7 del trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi concernente l'esportazione e la valutazione dell'esportazione nonché del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi, anche in caso di trasferimenti di armi e di apparecchiature di sorveglianza e di intelligence che comportino il rischio che lo Stato o gli attori non statali importatori possano commettere o facilitare violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale; ribadisce la sua richiesta di assicurare controlli più rigorosi a livello dell'UE sulle esportazioni di armi dell'Unione, un migliore controllo dell'uso finale delle armi esportate e un maggiore coordinamento delle decisioni nazionali in materia di esportazioni di armi;

95.

invita il VP/AR e il Consiglio a prestare particolare attenzione alla situazione dei diritti umani nei territori occupati o annessi e ad adottare misure efficaci per prevenire gravi violazioni dei diritti umani sul campo; insiste sull'importanza di garantire la coerenza della politica dell'UE in relazione a situazioni di occupazione o annessione di territori; ricorda che il diritto umanitario internazionale dovrebbe guidare la politica dell'UE in tutte queste situazioni, anche nei casi di occupazione prolungata; sottolinea la responsabilità delle aziende con sede nell'UE di applicare la politica in materia di dovuta diligenza più rigorosa nei confronti di qualsiasi attività economica o finanziaria all'interno di tali territori o con i medesimi e di assicurare un rigoroso rispetto del diritto internazionale nonché della politica di sanzioni dell'UE, qualora applicabile a tali situazioni;

Giustizia di transizione

96.

chiede di promuovere processi di giustizia di transizione che conferiscano potere alla società civile, alle vittime, alle popolazioni emarginate e vulnerabili, alle donne, ai bambini, ai giovani, nonché ai residenti delle zone rurali e urbane; incoraggia la creazione di collegamenti tra strutture permanenti quali i sistemi giudiziari nazionali e le istituzioni o le reti nazionali per la prevenzione delle atrocità e le iniziative in materia di giustizia di transizione; sottolinea la necessità di fornire alle vittime e alle comunità interessate strumenti, spazio e accesso alle informazioni;

Dovuta diligenza e responsabilità delle imprese

97.

sottolinea che l'UE ha un'opportunità unica di esercitare un effetto leva sulle imprese per difendere i diritti umani a livello globale grazie alla sua imminente legislazione vincolante in materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese, che impone a queste ultime di individuare, prevenire, comunicare, contabilizzare e correggere effettivamente gli impatti negativi potenziali e/o effettivi sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance in tutte le loro catene del valore e di garantire regimi di responsabilità civile, l'accesso alla giustizia per le vittime nonché l'assunzione di responsabilità; chiede che la legislazione si applichi a tutte le imprese di grandi dimensioni disciplinate dal diritto di uno Stato membro, stabilite nel territorio dell'Unione od operanti nel mercato interno, nonché alle piccole e medie imprese (PMI) quotate in borsa e alle PMI nei settori ad alto rischio, tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità; sottolinea la necessità di stabilire e applicare controlli amministrativi e sanzioni per rendere efficace la legislazione e garantire condizioni di parità per le imprese; ritiene che le strategie di dovuta diligenza delle imprese dovrebbero essere definite e attuate attraverso consultazioni significative e periodiche delle parti interessate ed essere messe a disposizione del pubblico; accoglie con favore la piena entrata in vigore del regolamento sulla tassonomia dell'UE (13), nel 2020, e del regolamento dell'UE sui minerali originari di zone di conflitto (14), nel 2021, in quanto si tratta di misure costruttive in questo settore;

98.

ribadisce che, secondo le stime, due terzi dei difensori dei diritti umani uccisi in tutto il mondo lo scorso anno erano impegnati nella protezione della loro terra e dell'ambiente e nella difesa dei diritti delle popolazioni indigene, spesso nel contesto delle imprese; sottolinea la necessità sempre più cruciale, espressa dai difensori dei diritti umani, che l'UE attui una legislazione vincolante sul dovere di diligenza in materia di diritti umani per le imprese;

99.

ribadisce le sue richieste di combattere ed eliminare il lavoro forzato e altre forme di violazione dei diritti umani nelle catene di approvvigionamento, tra cui le violazioni dei diritti ambientali, dei popoli indigeni e del lavoro, nonché le minacce e gli attacchi a danno di difensori dei diritti umani; invita le istituzioni dell'UE a dare l'esempio e a effettuare valutazioni approfondite nel quadro della dovuta diligenza dei venditori, compresi i subappaltatori, provenienti da paesi terzi; invita la Commissione e il Consiglio a vietare tutte le importazioni di prodotti fabbricati a seguito di gravi violazioni dei diritti umani, compreso il lavoro forzato su base paritaria; invita le imprese europee ad adempiere alla loro responsabilità aziendale effettuando una revisione approfondita delle loro catene di approvvigionamento per garantire che non siano coinvolte in violazioni dei diritti umani;

100.

osserva che nel 2021 ricorre il decimo anniversario dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, un vero e proprio quadro i cui orientamenti, in particolare quelli del terzo pilastro incentrati sull'accesso ai mezzi di ricorso e sul rispetto dei difensori dei diritti umani, forniscono una struttura essenziale per la cooperazione con i paesi terzi in materia di prevenzione, nonché sull'accesso ai meccanismi giudiziari ed extragiudiziari di reclamo e di ricorso per le vittime; sottolinea l'importanza che tutti i paesi attuino appieno i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e invita gli Stati membri dell'Unione che non lo abbiano ancora fatto ad adottare quanto prima piani d'azione nazionali sui diritti delle imprese; pone in evidenza la necessità di istituire uno strumento internazionale vincolante per regolamentare le attività delle società transnazionali e di altre società nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a partecipare in modo costruttivo all'attività del gruppo di lavoro intergovernativo delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani; ritiene che si tratti di un passo avanti necessario per la promozione e la tutela dei diritti umani;

L'importanza di forti clausole sui diritti umani negli accordi internazionali

101.

ribadisce il suo invito a includere in modo sistematico clausole applicabili sui diritti umani in tutti gli accordi internazionali tra l'UE e i paesi terzi, ivi compresi accordi di libero scambio, accordi di associazione e accordi autonomi per la tutela degli investimenti; chiede di migliorare l'impiego di tali clausole, anche mediante la definizione di appositi meccanismi di monitoraggio e risoluzione dei problemi; chiede che tali clausole siano applicate mediante parametri di riferimento chiari e sottoposte a monitoraggio, con il coinvolgimento del Parlamento, della società civile e delle pertinenti organizzazioni internazionali; sottolinea che l'istituzione di parametri di riferimento specifici potrebbe indurre l'UE a valutare l'introduzione della proporzionalità nelle sanzioni in caso di non conformità; evidenzia che le violazioni degli accordi dovrebbero comportare chiare conseguenze, tra cui, in ultima istanza, la sospensione o il ritiro dell'UE dall'accordo per i casi più gravi o persistenti di violazioni dei diritti umani; raccomanda l'inclusione di meccanismi di monitoraggio in materia di diritti umani in tutti gli accordi commerciali e relativi a investimenti esteri, nonché di meccanismi di reclamo, al fine di garantire un mezzo di ricorso efficace per i cittadini coinvolti e le parti interessate locali coinvolte;

Commercio e sistema di preferenze generalizzate (SPG)

102.

sottolinea il forte nesso tra commercio e diritti umani e il ruolo di incentivazione svolto dall'accesso al commercio nel rispetto della condizionalità in materia di diritti umani per i paesi terzi; prende atto della recente proposta della Commissione relativa a una revisione del regolamento SPG (15), che rappresenta un'opportunità per rafforzare ulteriormente tale nesso; pone l'accento sul necessario contributo dell'SPG al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, tra le altre politiche, e suggerisce di valutare la possibilità di prevedere un trattamento preferenziale per i beni sostenibili; sottolinea che l'accesso allo status SPG+ è subordinato al rispetto delle convenzioni internazionali e ai progressi nel settore dei diritti umani e chiede la rigorosa applicazione della condizionalità ai paesi partner, compresa, se giustificata, la revoca dello status SPG+; esorta la Commissione a utilizzare parametri di riferimento chiari e trasparenti nel valutare il rispetto degli obblighi dell'SPG+;

103.

sottolinea la necessità di un impegno e un dialogo continui tra l'UE e tutte le parti interessate nei paesi beneficiari, in particolare le organizzazioni della società civile e i sindacati, nonché di un ulteriore miglioramento della trasparenza e del monitoraggio al fine di garantire che il sistema SPG raggiunga il suo obiettivo in materia di sviluppo sostenibile e di buona governance;

Tecnologie digitali

104.

evidenzia l'importante ruolo svolto dalle tecnologie digitali, in particolare durante la pandemia di COVID-19; sottolinea che tali tecnologie continueranno a essere applicate in tutto il mondo nel periodo successivo alla pandemia e che dovrebbero essere adeguatamente disciplinate per sfruttarne i punti di forza evitando al contempo eventuali effetti negativi sui diritti umani; evidenzia in particolare l'importanza di garanzie efficaci per tutelare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati nei sistemi di sorveglianza di massa connessi alla sanità e del loro utilizzo proporzionato, che dovrebbe essere altresì limitato nel tempo; sottolinea i rischi evidenti derivanti dall'utilizzo improprio delle tecnologie di sorveglianza nei confronti dei difensori dei diritti umani, degli esponenti dell'opposizione, dei giornalisti, della società civile e di altri soggetti, soprattutto perché tali tecnologie rappresentano un grave ostacolo alla difesa dei diritti umani, un rischio per la tutela della vita privata e la libertà di espressione e una grave minaccia alle istituzioni democratiche; invita l'UE a elaborare con urgenza un solido quadro normativo in questo settore per garantire che l'uso di tali tecnologie sia conforme alle norme internazionali in materia di diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri ad assicurare un pieno dovere di diligenza in materia di diritti umani e un idoneo controllo delle esportazioni di tecnologie di sorveglianza e dell'assistenza tecnica europee; invita l'UE e gli Stati membri a dialogare con i governi dei paesi terzi per porre fine alle pratiche legislative repressive in materia di cibersicurezza e lotta al terrorismo; invita l'UE ad adottare un'iniziativa volta promuovere una moratoria immediata e globale sulla vendita, sul trasferimento e sull'uso della tecnologia spyware;

105.

prende atto dei vantaggi derivanti dal maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma sottolinea che le tecnologie devono essere sviluppate, diffuse e utilizzate sotto un'efficace supervisione umana, in piena trasparenza e garantendo responsabilità e non discriminazione, in particolare per evitare pregiudizi nelle decisioni automatizzate e violazioni della protezione dei dati;

106.

sottolinea il ruolo fondamentale delle piattaforme sociali nel promuovere la libertà di espressione e di organizzazione, ma pone in evidenza la necessità di garanzie adeguate per prevenire, da un lato, la manipolazione ovvero la limitazione o selezione ingiustificata dei contenuti degli utenti, compresa la censura automatizzata, e, dall'altro, la diffusione dell'incitamento all'odio, delle notizie false, della disinformazione e dei contenuti volutamente dannosi; invita l'UE a proporre modalità per agevolare l'attività online dei difensori dei diritti umani e favorire il riconoscimento del fatto che il dibattito sui diritti umani dovrebbe essere promosso e protetto in qualsiasi circostanza; accoglie con favore l'adozione delle nuove norme dell'UE sul controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di tecnologie a duplice uso;

107.

sottolinea che la democrazia sta affrontando crescenti minacce sotto forma di finanziamenti esteri occulti, disinformazione e altre interferenze online, ed evidenzia che negli Stati autoritari Internet e il ciberspazio sono spesso l'unico ambiente libero dal controllo statale e dalla censura dei difensori dei diritti umani, dei media liberi e dell'opposizione filodemocratica; invita la Commissione e il Consiglio a rafforzare la risposta e l'operato dell'UE ai fini della creazione di salvaguardie internazionali in materia di disinformazione, attacchi informatici e altre minacce ibride provenienti da attori stranieri malevoli che cercano di minare la resilienza delle società e i processi democratici in tutta l'UE, nel nostro vicinato e oltre; sottolinea inoltre la necessità di garantire maggiore sostegno pubblico alla ricerca di nuove modalità per contrastare la diffusione di notizie false;

Pena di morte, tortura e altre forme di maltrattamento

108.

ribadisce la sua ferma opposizione alla pena di morte alla luce della sua natura crudele e irreversibile e invita l'UE a intensificare gli sforzi per sostenerne l'abolizione universale; sottolinea che nel 2020 è emersa una tendenza positiva verso una moratoria sulle esecuzioni in vista dell'abolizione definitiva della pena di morte, dato che 123 Stati hanno votato a favore della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite su tale questione; è tuttavia estremamente preoccupato per il drammatico aumento delle esecuzioni in alcuni paesi; esorta l'UE e gli Stati membri a difendere l'abolizione della pena di morte in tutti i consessi internazionali e a raccomandare il più ampio sostegno possibile a questa posizione;

109.

deplora il fatto che la tortura e i trattamenti disumani o degradanti continuino a essere diffusi in molti paesi e invita l'UE a intensificare gli sforzi volti a debellare tali pratiche, sostenendo nel contempo le vittime e promuovendo meccanismi per assicurare i responsabili alla giustizia; esorta i paesi che ancora non abbiano ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e il relativo protocollo opzionale a procedere in tal senso; riconosce l'importanza delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani nella lotta contro la tortura e altre forme di maltrattamento; denuncia con la massima fermezza le violazioni dei diritti umani segnalate nei luoghi di detenzione e chiede un'indagine sistematica su tutte le presunte violazioni;

o

o o

110.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 76a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai capi delle delegazioni dell'UE.

(1)  GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.

(2)  GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.

(3)  GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.

(4)  GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 15.

(5)  GU C 411 del 27.11.2020, pag. 30.

(6)  GU C 404 del 6.10.2021, pag. 202.

(7)  GU C 456 del 10.11.2021, pag. 94.

(8)  GU C 474 del 24.11.2021, pag. 11.

(9)  GU C 15 del 12.1.2022, pag. 111.

(10)  Testi approvati, P9_TA(2021)0388.

(11)  GU C 285 del 29.8.2017, pag. 110.

(12)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 86.

(13)  GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

(14)  GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.

(15)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, avanzata dalla Commissione (COM(2021)0579).