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16.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 100/24 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La comunicazione sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto»
(parere d’iniziativa)
(2023/C 100/04)
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Relatore: |
Cristian PÎRVULESCU |
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Correlatore: |
José Antonio MORENO DÍAZ |
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Decisione dell’Assemblea plenaria |
20.1.2022 |
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Base giuridica |
Articolo 52, paragrafo 2, del Regolamento interno |
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Parere d’iniziativa |
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Sezione competente |
Occupazione, affari sociali e cittadinanza |
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Adozione in sezione |
23.11.2022 |
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Adozione in sessione plenaria |
14.12.2022 |
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Sessione plenaria n. |
574 |
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Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
199/3/4 |
1. Conclusioni e raccomandazioni
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1.1. |
L’Unione europea si fonda su valori comuni, sanciti dall’articolo 2 del TUE, ossia i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani, del pluralismo, della non discriminazione, della tolleranza, della giustizia, della solidarietà e della parità tra donne e uomini. Lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani fanno parte dell’identità europea. |
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1.2. |
Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un documento essenziale e vincolante, stabilisce che l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà, e si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto (1). Rafforzare l’applicazione della Carta è, al tempo stesso, un obbligo e un modo efficace per proteggere le persone e renderle consapevoli dell’importanza dello Stato di diritto e della tutela dei diritti fondamentali. Pur condividendo tutti gli sforzi compiuti in queste dimensioni, il Comitato sottolinea la necessità che tutte le istituzioni dell’UE si impegnino attivamente in una comunicazione diretta con i cittadini. Lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sono essenziali, e devono entrare a far parte della cultura civica e democratica comune nel continente. |
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1.3. |
La Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa offre una descrizione chiara dei principi fondamentali dello Stato di diritto: legalità, certezza del diritto, prevenzione dell’abuso di potere, uguaglianza davanti alla legge e non discriminazione, nonché accesso alla giustizia (2). Si tratta di criteri chiari per valutare la conformità di qualsiasi azione dello Stato con i principi dello Stato di diritto, e sono stati confermati dalla Corte di giustizia (3). |
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1.4. |
Il CESE esorta tutte le istituzioni dell’UE ad applicare una politica di tolleranza zero nei confronti delle violazioni dello Stato di diritto negli Stati membri. L’UE ha il dovere giuridico di difendere lo Stato di diritto e promuovere la tutela dei diritti fondamentali, indipendentemente dalle intenzioni dei vari attori politici che potrebbero essere in contrasto con tale obiettivo. |
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1.5. |
Il CESE richiama l’attenzione sulla sentenza della Corte secondo cui il bilancio è uno degli strumenti che danno attuazione pratica all’obbligo di tutti gli Stati membri di garantire i valori fondamentali dell’UE, tra cui lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani (4). |
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1.6. |
La relazione annuale della Commissione europea sullo Stato di diritto è uno strumento prezioso in grado di evitare che si facciano passi indietro in materia di democrazia, Stato di diritto e tutela dei diritti fondamentali. Tuttavia, perché possa raggiungere i suoi obiettivi, tale relazione deve essere riformata. Essa dovrebbe essere adattata in modo da includere tutti i valori di cui all’articolo 2 TUE, le azioni giuridiche e/o finanziarie da avviare quando le raccomandazioni specifiche per paese non sono pienamente prese in considerazione, integrando inoltre un quinto pilastro dedicato al monitoraggio degli sviluppi nazionali relativi allo spazio civico (5). |
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1.7. |
Il CESE ha già avuto modo di sottolineare che la società civile svolge un ruolo fondamentale nel proteggere la democrazia in Europa, e che solo una società civile forte e pluralistica può difendere la democrazia e la libertà e preservare l’Europa dalle tentazioni dell’autoritarismo (6). Inoltre, non può esistere uno Stato di diritto senza democrazia e diritti fondamentali, e viceversa: i tre concetti sono intrinsecamente collegati (7). Pertanto, il CESE esorta tutte le parti interessate a cessare di discutere di «democrazia illiberale», anche solo per criticare tale concetto. Non può esservi democrazia senza principi liberali. |
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1.8. |
Negli sforzi volti a rendere più tangibile lo Stato di diritto si dovrebbero coinvolgere un numero maggiore di soggetti interessati: le parti sociali, le organizzazioni professionali come gli ordini forensi, nonché le organizzazioni di base che lavorano con le persone vulnerabili e le comunità maggiormente a rischio di subire danni, svantaggi e discriminazioni. |
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1.9. |
Lo Stato di diritto e i diritti umani possono essere percepiti da alcuni come concetti eccessivamente astratti, distanti, tecnici e legalistici. Per comunicare efficacemente sullo Stato di diritto è necessario concentrarsi sui valori condivisi e sui concetti di equità e giustizia che sono riconducili a tali valori. Può essere utile anche raccontare storie personali, mostrando il volto umano e le persone dietro i fatti esposti, e fornire dati statistici. |
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1.10. |
Il CESE invita gli Stati membri a integrare lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nei programmi scolastici e universitari. L’educazione civica dovrebbe essere obbligatoria, iniziare il prima possibile e costituire una materia d’insegnamento per un numero di anni sufficiente. Inoltre, occorre destinare delle risorse dell’UE e nazionali ad un’adeguata formazione degli insegnanti di educazione civica. |
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1.11. |
Il quadro di riferimento in materia di diritti umani è basato sul principio di responsabilità e richiede pertanto l’adozione di misure volte a individuare chi sia responsabile dei risultati e a definire i cambiamenti auspicabili a livello politico. È inoltre importante individuare le tematiche che stanno particolarmente a cuore ai cittadini, quali la parità regionale, l’accesso all’energia, ai trasporti, al lavoro, all’alloggio, all’assistenza sanitaria e a vari altri servizi pubblici, a livello locale, regionale e nazionale. |
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1.12. |
La protezione dei diritti umani e lo Stato di diritto sono rafforzati da uno Stato sociale forte, indipendentemente dalle varie forme che esso può assumere in Europa. Tale interconnessione è riconosciuta dal pilastro europeo dei diritti sociali, uno strumento strategico essenziale per costruire un’Unione più inclusiva. |
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1.13. |
I movimenti di base e le persone che hanno vissuto un’esperienza di povertà devono essere al centro delle attività per la difesa democratica dei diritti umani. Non esiste modo migliore per difendere i diritti umani, in particolare i diritti sociali, che quello di dar voce, negli spazi pubblici e nei dibattiti politici, alle persone più colpite dalle disuguaglianze, dalla povertà e dall’esclusione sociale. |
2. Osservazioni generali
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2.1. |
Il CESE rammenta la posizione espressa nel parere SOC/598 (2018), secondo cui «il rispetto dello Stato di diritto ha una relazione d’interdipendenza con le garanzie che proteggono una democrazia pluralista e i diritti fondamentali, oltre a essere indissociabile da esse. Lo Stato di diritto garantisce che i governi rispettino le norme in materia di diritti fondamentali, e una democrazia pluralista assicura che i governi perseguano politiche volte a favorire il benessere dei loro cittadini. Il rispetto dello Stato di diritto non garantisce di per sé che la legge rispetti i diritti fondamentali, né che tale legge sia adottata al termine di un processo inclusivo e legittimo basato su un dibattito pubblico informato, pluralista ed equilibrato che preveda la partecipazione dei cittadini. Per evitare che la legge si riduca a un guscio vuoto, è necessario rispettare anche i diritti fondamentali e le norme alla base di una democrazia pluralista, oltre allo Stato di diritto» (8). |
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2.2. |
Come osservato nelle relazioni della Commissione sullo Stato di diritto 2021 e 2022, mantenere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche e nello Stato di diritto richiede, tra l’altro, l’esistenza di un sistema giudiziario indipendente, con un controllo giurisdizionale effettivo per garantire il rispetto del diritto dell’UE; un forte impegno pubblico nella lotta alla corruzione e nella garanzia della responsabilità democratica; il pluralismo e la libertà dei media, compresa la trasparenza della proprietà dei media; meccanismi costituzionali e istituzionali trasparenti per garantire il bilanciamento dei poteri, con la partecipazione attiva della società civile; e il rafforzamento della cooperazione internazionale per promuovere lo sviluppo sostenibile, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto (9). Nella relazione del 2022 la Commissione sottolinea inoltre le gravi minacce ai valori dell’UE e all’ordine mondiale basato su regole in seguito all’aggressione russa dell’Ucraina, che costituisce una grave violazione del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la democrazia e lo Stato di diritto, oltre alla sicurezza e alla stabilità europee e mondiali (10). |
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2.3. |
Nessuna norma democratica e rappresentativa può essere invocata per legittimare le violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. Le istituzioni dell’UE, e in particolare la Commissione europea, devono utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per ripristinare l’integrità dei principi dell’UE. |
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2.4. |
Monitorando la situazione sul campo, le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani hanno un ruolo essenziale da svolgere, in particolare quando è in atto un’erosione dello Stato di diritto e i diritti umani sono minacciati (11). I governi autoritari minacciano le organizzazioni della società civile non solo restringendo e spostando gli spazi disponibili per le loro attività, ma anche attraverso intimidazioni personali e atti persecutori, restrizioni finanziarie o una protezione inadeguata contro attacchi fisici o verbali (12). |
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2.5. |
Come già osservato, la capacità complessiva delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani di operare nel quadro della Carta dei diritti fondamentali dovrebbe essere notevolmente rafforzata attraverso un pacchetto che comprenda la formazione e il trasferimento di conoscenze, il sostegno organizzativo e finanziario, nonché la protezione da attacchi e campagne denigratorie (13). A tal fine, il CESE incoraggia la Commissione a proporre una strategia globale della società civile europea per orientare la collaborazione, gli sforzi di sviluppo delle capacità e una comunicazione efficace sullo Stato di diritto e i diritti fondamentali. |
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2.6. |
Il CESE ritiene che il lavoro delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani sia essenziale per aiutare i gruppi vulnerabili ad affrontare gravi sfide per la loro sicurezza, il loro benessere e la loro dignità. Tutti potrebbero un giorno trovarsi in una situazione di vulnerabilità. Spesso le cause di vulnerabilità si sovrappongono e si traducono in emarginazione e discriminazione strutturali. |
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2.7. |
La protezione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali dovrebbe essere garantita in relazione alla democrazia, in particolare promuovendo elezioni libere e regolari e una forte partecipazione democratica (14). I soggetti che sono in grado di sfidare lo Stato di diritto agiscono anche contro l’opposizione politica e i media indipendenti. Il piano d’azione dell’UE per la democrazia è un passo necessario in questa direzione. |
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2.8. |
Alle parti sociali spetta un ruolo importante nel comunicare lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. Tutti i luoghi di lavoro risentono del deterioramento del clima politico e giuridico in un dato paese. Le imprese, le PMI e le imprese sociali non possono funzionare efficacemente in assenza di sistemi di protezione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. Le parti sociali dovrebbero impegnarsi ad agire per migliorarne l’integrità e l’efficacia. I lavoratori devono essere liberi di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di propria scelta, e i sindacati devono poter esercitare liberamente la loro attività (15). I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero (16). |
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2.9. |
L’Agenzia per i diritti fondamentali ha una notevole capacità di raccogliere informazioni pertinenti, e ha già costituito un’ampia base di conoscenze che tutti gli attori interessati possono utilizzare. Le sue competenze sono solide e dovrebbero costituire la base per rafforzare la sua dimensione comunicativa. L’Agenzia dovrebbe disporre di maggiori risorse per impegnarsi in attività di comunicazione al pubblico in tutti gli Stati membri dell’UE. È necessaria una maggiore cooperazione con istituzioni specializzate come il Consiglio d’Europa e l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’OSCE (ODHIR). |
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2.10. |
L’UE è anche un attore globale, la cui responsabilità in termini di rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali è essenziale per definire la sua identità e il suo ruolo a livello internazionale. Tutte le politiche, i programmi, gli strumenti e le azioni rivolti all’esterno dovrebbero riflettere la centralità di questi aspetti per l’UE e la loro importanza per un mondo democratico e pacifico. |
3. Osservazioni particolari
3.1. Narrazione e formulazione positive
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3.1.1. |
L’educazione civica riguardante i principi della democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto dovrebbe essere rafforzata a tutti i livelli. La Commissione dovrebbe inoltre continuare a fare opera di sensibilizzazione dei cittadini adottando un ambizioso programma di comunicazione (17). |
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3.1.2. |
Il mito fondativo dell’UE non è più sufficiente a far presa sui cittadini europei. L’Unione europea dovrebbe proporre narrazioni che dipingano scenari futuri desiderabili e ridare slancio ai principi chiave che hanno svolto un ruolo di primo piano nel progetto europeo (18), compresi lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Ciò è particolarmente importante nel contesto dell’aggressione militare russa dell’Ucraina. |
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3.1.3. |
Il quadro in materia di diritti umani è basato sul principio di responsabilità e richiede pertanto l’adozione di misure volte a individuare chi sia responsabile dei risultati e dei cambiamenti auspicabili a livello politico. È inoltre importante individuare le tematiche che stanno particolarmente a cuore ai cittadini, quali l’accesso ai trasporti, all’energia, al lavoro, all’alloggio, all’assistenza sanitaria e a vari altri servizi pubblici, a livello locale, regionale e nazionale. Occorre andare oltre le critiche nei confronti di una situazione specifica in cui gli standard in materia di diritti umani non sono rispettati e descrivere il futuro che lo Stato di diritto e i diritti umani possono contribuire a costruire stimolando associazioni positive nella mente delle persone (19). |
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3.1.4. |
Non può esistere uno Stato di diritto senza democrazia e diritti fondamentali, e viceversa: i tre concetti sono intrinsecamente collegati (20). Pertanto, il CESE esorta tutte le parti interessate a cessare di parlare di «democrazia illiberale», anche quando lo fanno per criticare tale concetto. Non può esservi democrazia senza principi liberali. La democrazia illiberale non è una forma alternativa e nemmeno una forma diluita di democrazia. La democrazia illiberale, semplicemente, non è democrazia. |
3.2. Politiche necessarie e settori d’intervento pertinenti
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3.2.1. |
Come osservato in precedenza dal CESE, esiste una correlazione tra, da un lato, la mancanza, percepita o reale, di benefici derivanti dalla prosperità economica per i cittadini e, dall’altro, gli atteggiamenti negativi nei confronti delle istituzioni pubbliche e dei principi fondamentali (21). |
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3.2.2. |
Per dimostrare l’importanza dei diritti umani e dello Stato di diritto occorre individuare le politiche in grado di migliorare la vita quotidiana delle persone. |
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3.2.3. |
La protezione dei diritti umani e lo Stato di diritto sono rafforzati da uno Stato sociale forte, indipendentemente dalle varie forme che esso può assumere in Europa. Tale interconnessione è riconosciuta dal pilastro europeo dei diritti sociali, uno strumento strategico essenziale per costruire un’Unione più inclusiva (22). I lavoratori devono avere diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso (principio 6 del pilastro), e chiunque non disponga di risorse sufficienti deve avere diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l’accesso a beni e servizi (principio 14) (23). |
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3.2.4. |
La pandemia di COVID-19 ci ha ricordato l’importanza di un sistema sanitario pubblico universale, accessibile ed equo. Il CESE ribadisce la posizione espressa nel parere SOC/691 (2022): «L’UE e gli Stati membri dovrebbero avviare una profonda riflessione sociale sulle origini della crisi e sui motivi per cui la maggior parte dei sistemi sanitari europei è giunta sull’orlo del collasso a causa della pandemia. Anni di austerità hanno determinato una tendenza generalizzata a ridurre gli investimenti nel settore sanitario e in altri servizi sociali fondamentali (assistenza alle persone non autosufficienti e vulnerabili, case di cura ecc.), creando una bomba a orologeria esplosa di fronte a una grave sfida sanitaria» (24). |
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3.2.5. |
La pandemia non è l’unica crisi che incide sui diritti fondamentali. La guerra in Ucraina sta mettendo a rischio milioni di persone in Ucraina e nel resto del mondo. I cambiamenti climatici e le relative sfide e catastrofi, come gli incendi boschivi, colpiscono direttamente la popolazione in tutto il continente. Molti europei sono in difficoltà di fronte all’aumento dei prezzi dell’energia. Gli strumenti d’azione dell’Europa dovrebbero essere aggiornati e adeguati di conseguenza. |
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3.2.6. |
Le politiche, e in particolare quelle di riforma economica, dovrebbero essere basate su valutazioni sistematiche — sia ex ante che ex post — dell’impatto sui diritti umani (25), così da agevolare lo svolgimento di dibattiti informati e inclusivi a livello europeo e nazionale in merito al bilanciamento e adeguamento delle scelte politiche (26). |
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3.2.7. |
Si dovrebbe porre un maggiore accento sul titolo III (Uguaglianza) e sul titolo IV (Solidarietà) della Carta dei diritti fondamentali, quali elementi centrali delle credenziali dell’UE in quanto Unione democratica e fondata sui valori (27). Tutti i diritti umani riconosciuti dalla Carta sono indivisibili, interdipendenti e della medesima importanza. Come sottolineato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in una causa che ha fatto storia, non vi è una separazione netta tra i diritti socioeconomici e i diritti civili e politici (28). |
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3.2.8. |
Sarebbe auspicabile una maggiore cooperazione tra le istituzioni dell’UE e gli Stati membri per garantire che tutti i cittadini e i residenti godano di tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Carta sociale europea (nelle sue molteplici forme) e dalle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani. Il CESE invita la Commissione e gli Stati membri a tenere debitamente conto del pilastro europeo dei diritti sociali e della Carta sociale europea in sede di elaborazione, interpretazione e attuazione del diritto dell’UE. |
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3.2.9. |
Il CESE invita tutti gli Stati membri a firmare e ratificare la Carta sociale europea del 1996 (riveduta) e ad accettare la procedura di reclami collettivi del comitato europeo dei diritti sociali. |
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3.2.10. |
Il CESE sostiene l’iniziativa della Commissione volta a permettere l’adozione di misure correttive, di natura economica, per gli Stati membri che commettono gravi e persistenti violazioni dei valori sanciti all’articolo 2 del TUE (29). «[L]a Commissione deve assicurare la disponibilità di risorse umane e finanziarie appropriate e intervenire con coerenza in caso di indicazioni di possibili infrazioni. La Commissione deve a tal fine applicare criteri rigorosamente oggettivi e condurre indagini sulle violazioni in modo uniforme in tutti gli Stati membri» (30). |
3.3. La difesa democratica dei diritti umani e l’importanza dell’esperienza vissuta
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3.3.1. |
Secondo un’ampia indagine condotta dall’Agenzia per i diritti fondamentali, quasi nove persone su dieci nell’UE ritengono che i diritti umani siano importanti per la creazione di una società più equa (31). Gli europei sono convinti che i diritti umani possano svolgere un ruolo significativo nella loro vita. |
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3.3.2. |
Se si vogliono rendere tangibili i diritti umani in tutta Europa, occorre agire per mettere in evidenza il modo in cui tali diritti — ad esempio i diritti sociali come il lavoro, la sicurezza sociale, l’alloggio, l’istruzione e l’assistenza sanitaria — possono fare la differenza per ciascuno di noi nella vita quotidiana, nei luoghi che più contano per noi e nelle nostre comunità locali (32). |
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3.3.3. |
I movimenti di base e le persone che hanno vissuto un’esperienza di povertà devono essere al centro delle attività per la difesa democratica dei diritti umani. Non esiste modo migliore per difendere i diritti umani, in particolare i diritti sociali, che quello di dar voce, negli spazi pubblici e nei dibattiti politici, alle persone più colpite dalle disuguaglianze, dalla povertà e dall’esclusione sociale. Può essere utile anche raccontare storie personali e mostrare il volto umano e le persone dietro i fatti esposti, oltre a fornire dati statistici. Prendere sul serio i diritti sociali richiede non solo politiche diverse, ma anche processi più inclusivi per definirle (33). |
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3.3.4. |
La società europea non può permettersi una visione polarizzata e ingannevole, che imponga di scegliere tra i diritti e la democrazia. Per difendere i diritti umani è necessario renderli popolari, creando e preservando un movimento che li difenda a livello locale, nazionale e mondiale. |
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3.3.5. |
I gruppi della società civile devono guidare questo processo, e le autorità pubbliche dell’UE e degli Stati membri devono agevolare la difesa democratica dei diritti umani agendo in modo trasparente e rispettando il ruolo della società civile che consiste nel chiamarle a rispondere delle loro azioni. Le istituzioni nazionali a difesa dei diritti umani dovrebbero essere rafforzate e dovrebbero sensibilizzare i cittadini sui possibili mezzi di ricorso a loro disposizione. |
Bruxelles, 14 dicembre 2022
La presidente del Comitato economico e sociale europeo
Christa SCHWENG
(1) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391), preambolo.
(2) Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa, Elenco dei criteri per la valutazione dello Stato di diritto, adottato nella 106a sessione plenaria, 2016.
(3) Sentenza del 16 febbraio 2022, causa C-157/21, Polonia/Parlamento e Consiglio, EU:C:2022:98, punto 325.
(4) Sentenza della del 16 febbraio 2022, causa C-157/21, Polonia/Parlamento e Consiglio, punti 130-131, e causa C-156/21, Ungheria/Parlamento e Consiglio, EU:C:2022:97, punti 116-117.
(5) Laurent Pech e PETRA Bard, The Commission's Rule of Law Report and the EU Monitoring and Enforcement of Article 2 TEU Values [Relazione della Commissione sullo Stato di diritto e monitoraggio e applicazione dei valori sanciti all’articolo 2 TUE da parte dell’UE], relazione per la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e per la commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo, febbraio 2022, pag. 12.
(6) Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Una democrazia resiliente grazie a una società civile forte e pluralistica» (GU C 228 del 5.7.2019, pag. 24).
(7) Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Un meccanismo europeo di controllo dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali» (GU C 34 del 2.2.2017, pag. 8).
(8) Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri» [COM(2018) 324 final — 2018/0136 (COD)] (GU C 62 del 15.2.2019, pag. 173).
(9) Comunicazione della Commissione «Relazione sullo Stato di diritto 2021 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea», COM(2021) 700 final.
(10) Comunicazione della Commissione «Relazione sullo Stato di diritto 2022 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea», COM(2022) 500 final.
(11) Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio “Rafforzare lo Stato di diritto nell’Unione — Il contesto attuale e possibili nuove iniziative”» [COM(2019) 163 final] (GU C 282 del 20.8.2019, pag. 39).
(12) Parere del Comitato economico e sociale europeo su: «Populismo e diritti fondamentali: le aree suburbane e rurali» (GU C 97 del 24.3.2020, pag. 53), punto 1.6.
(13) GU C 341 del 24.8.2021, pag. 50.
(14) Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione «Strategia per rafforzare l’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» [COM(2020) 711 final] (GU C 341 del 24.8.2021, pag. 56).
(15) Articolo 8, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.
(16) Articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
(17) Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d’azione per la democrazia europea [COM(2020) 790 final] (GU C 341 del 24.8.2021, pag. 56).
(18) Parere del Comitato economico e sociale europeo su: «Populismo e diritti fondamentali: le aree suburbane e rurali» (GU C 97 del 24.3.2020, pag. 53).
(19) FRA, Dieci punti chiave per una comunicazione efficace in merito ai diritti umani, 2018; Rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani, Tips for Effective Messaging about Economic & Social Rights [Consigli per una comunicazione efficace sui diritti economici e sociali], 2019.
(20) Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Un meccanismo europeo di controllo dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali» (GU C 34 del 2.2.2017, pag. 8).
(21) Parere del Comitato economico e sociale europeo su: «Populismo e diritti fondamentali: le aree suburbane e rurali» (GU C 97 del 24.3.2020, pag. 53).
(22) Commissione europea, I 20 principi del pilastro europeo dei diritti sociali.
(23) Parere del Comitato economico e sociale europeo «Per una direttiva quadro europea in materia di reddito minimo» (GU C 190 del 5.6.2019, pag. 1).
(24) Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «L’impatto della COVID-19 sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto in tutta l’UE e il futuro della democrazia» (GU C 275 del 18.7.2022, pag. 11).
(25) Esperto indipendente delle Nazioni Unite sugli effetti del debito estero e degli altri obblighi finanziari internazionali correlati degli Stati sul pieno godimento di tutti i diritti umani, in particolare dei diritti economici, sociali e culturali, Guiding Principles for human rights impact assessments for economic reform policies [Principi guida per le valutazioni dell’impatto sui diritti umani delle politiche di riforma economica], doc. ONU A/HRC/40/57, 19 dicembre 2018.
(26) Parere del Comitato economico e sociale europeo su: «Populismo e diritti fondamentali: le aree suburbane e rurali» (GU C 97 del 24.3.2020, pag. 53).
(27) Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione «Strategia per rafforzare l’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» [COM(2020) 711 final] (GU C 341 del 24.8.2021, pag. 50).
(28) Sentenza Airey/Irlanda, App n. 6289/73 (1979), CEDU, 9 ottobre 1979, punto 26.
(29) Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «L’impatto della COVID-19 sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto in tutta l’UE e il futuro della democrazia» (GU C 275 del 18.7.2022, pag. 11).
(30) Parere del Comitato economico e sociale europeo «Stato di diritto e fondo per la ripresa» (GU C 194 del 12.5.2022, pag. 27).
(31) FRA, Many Europeans believe human rights can build a fairer society but challenges remain [Molti europei ritengono che i diritti umani possano costruire una società più equa, ma i problemi restano], comunicato stampa, 24 giugno 2020.
(32) Casla, Koldo e Barker, Lyle, Human Rights Local [I diritti umani a livello locale], Human Rights Centre blog — University of Essex, 17 gennaio 2022.
(33) Casla, Koldo, Nothing about us, without us, is really for us [Niente su di noi, senza di noi, è veramente per noi], Global Policy, 14 ottobre 2019.