Bruxelles, 31.10.2022

COM(2022) 567 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO


sulle autorizzazioni all'esportazione comunicate nel 2021 a norma del regolamento relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti


1.Introduzione

L'obiettivo del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 1 ("il regolamento") è prevenire, da un lato, la pena di morte e, dall'altro, la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in paesi al di fuori dell'UE. Il regolamento distingue fra:

-le merci che sono di per sé abusive e non devono assolutamente essere oggetto di scambi commerciali (allegato II) e

-le merci che possono avere usi legittimi, come le attrezzature utilizzate a fini di contrasto (allegato III), e le merci destinate all'uso terapeutico (allegato IV).

Il commercio delle merci elencate negli allegati III e IV è soggetto a determinate restrizioni.

A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a elaborare una relazione pubblica annuale contenente informazioni sul numero di richieste ricevute, sulle merci e sui paesi a cui si riferiscono e sulle decisioni prese in merito. A norma dell'articolo 26, paragrafo 4, la Commissione predispone una relazione annuale comprendente tutte le relazioni annuali di attività pubblicate dagli Stati membri e la rende pubblica.

La presente relazione della Commissione fornisce informazioni sulle attività intraprese dagli Stati membri nel 2021 2 in relazione al rilascio di autorizzazioni per le esportazioni di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o la pena di morte.

Tutti gli Stati membri hanno comunicato il numero di autorizzazioni di esportazione rilasciate e rifiutate a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, precisando le merci e i paesi di destinazione in questione. In alcuni casi le autorità competenti degli Stati membri hanno altresì comunicato il numero o i quantitativi di merci di cui è stata autorizzata l'esportazione e la categoria di utente finale a cui tali merci sarebbero state fornite.

Autorizzazioni a norma del regolamento (UE) 2019/125

L'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento impongono un'autorizzazione per le esportazioni 3 delle merci elencate, rispettivamente, nell'allegato III e nell'allegato IV.

L'allegato III elenca alcune merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Le merci di cui all'allegato III rientrano nelle seguenti voci: merci destinate alla contenzione degli esseri umani; armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa e armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse.

L'allegato IV elenca talune sostanze chimiche che potrebbero essere utilizzate in iniezioni letali.

Eccetto nei casi in cui l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (GEA) di cui all'allegato V viene utilizzata per l'esportazione delle merci elencate nell'allegato IV, l'autorizzazione di esportazione deve essere ottenuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, il cui elenco figura nell'allegato I del regolamento.

Le esportazioni verso le destinazioni elencate nell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione possono generalmente essere realizzate senza ottenere il rilascio di un'autorizzazione specifica o generale da parte di uno Stato membro. Secondo l'approccio adottato finora, un paese terzo può essere incluso nell'allegato V se ha ratificato un pertinente accordo internazionale impegnandosi ad abolire la pena di morte per tutti i reati. Per quanto riguarda i paesi che non sono membri del Consiglio d'Europa, il paese in questione deve avere ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) senza riserve.

Tuttavia, qualora vi sia un ragionevole sospetto circa la capacità dell'esportatore di rispettare i termini dell'autorizzazione o la normativa sui controlli all'esportazione, l'autorità competente può vietare all'esportatore di utilizzare l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione.

L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento prevede che un'autorizzazione per le esportazioni rilasciata da uno Stato membro possa essere un'autorizzazione specifica (un'autorizzazione per le esportazioni verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo) o un'autorizzazione generale (un'autorizzazione per le esportazioni verso uno o più distributori o utenti finali specifici o in uno o più paesi terzi specifici) 4 .

Gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento vietano rispettivamente l'esportazione, l'importazione e il transito delle merci elencate nell'allegato II. Le autorità competenti possono concedere una deroga a tale divieto, ma soltanto se si dimostra che le merci in questione verranno utilizzate esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo (in un paese terzo o, conformemente all'articolo 4, in uno Stato membro) in considerazione del loro valore storico.

2.Autorizzazioni rilasciate e rifiutate

Nel 2021 il numero totale di autorizzazioni notificate è stato pari a 275, con nove Stati membri che hanno comunicato di avere rilasciato autorizzazioni. I rimanenti Stati membri hanno comunicato alla Commissione di non aver ricevuto alcuna domanda di autorizzazione a norma del regolamento.

Poiché le definizioni di "autorizzazione specifica" e di "autorizzazione generale" di cui all'articolo 2 del regolamento non comprendono una componente quantitativa, l'indicazione del numero di autorizzazioni rilasciate non fornisce informazioni sul numero o sul quantitativo di merci interessate da tali autorizzazioni. Analogamente, in generale nelle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione non si distingue tra autorizzazioni specifiche e autorizzazioni generali.

Gli Stati membri hanno segnalato di aver respinto due domande di autorizzazione di esportazione nel 2021. I casi di rifiuto segnalati riguardavano alcune transazioni previste con clienti situati in Cile e in Cina. L'esportazione prevista verso il Cile riguardava merci elencate nell'allegato III al codice 3.1 5 , mentre l'esportazione prevista verso la Cina riguardava merci elencate nell'allegato III al codice 3.6 6 .

Gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento vietano rispettivamente l'esportazione, l'importazione e il transito delle merci elencate nell'allegato II. Il regolamento consente alle autorità nazionali competenti di concedere una deroga a tale divieto, ma soltanto se si dimostra che le merci in questione verranno utilizzate esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo (in un paese terzo o, conformemente all'articolo 4, in uno Stato membro) in considerazione del loro valore storico. Le autorità competenti hanno riferito di non aver concesso siffatte deroghe nel 2021.

L'allegato 1 della presente relazione fornisce informazioni sul numero di autorizzazioni di esportazione rilasciate nel 2021 dalle autorità nazionali competenti per ciascuna categoria di merci (allegati III e IV del regolamento). Le esportazioni effettuate in virtù dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (allegato V) non sono incluse nelle informazioni sul numero di autorizzazioni rilasciate.

L'allegato 2 fornisce informazioni sul numero comunicato di autorizzazioni e rifiuti di esportazione per categoria di merci (allegati III e IV del regolamento).

L'allegato 3 fornisce informazioni sul numero di domande di autorizzazione accolte e respinte nel periodo 2017-2021.

L'allegato 4 fornisce informazioni sul numero comunicato di autorizzazioni di esportazione rilasciate dagli Stati membri.

L'allegato 5 fornisce informazioni sulle principali destinazioni comunicate delle esportazioni autorizzate.

L'allegato 6 riassume le informazioni fornite alla Commissione sull'uso finale comunicato delle esportazioni autorizzate nel 2021.

Gli allegati 7 e 8 forniscono una panoramica delle merci di cui è stata autorizzata l'esportazione, delle loro destinazioni e del loro uso finale comunicato.

(1)

GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1.

(2)

La presente relazione non fornisce informazioni sull'utilizzo, da parte degli esportatori, dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, a norma dell'allegato V del regolamento, per l'esportazione delle merci elencate nell'allegato IV.

(3)

L'articolo 2, lettera d), del regolamento definisce l'"esportazione" come "l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio".

(4)

L'articolo 2, lettera p), fornisce una definizione esaustiva di "autorizzazione specifica". L'articolo 2, lettera q), fornisce una definizione esaustiva di "autorizzazione generale".

(5)

Merci elencate nell'allegato III al codice 3.1: armi e materiale portatili per la somministrazione o la diffusione di una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante.

(6)

Merci elencate nell'allegato III al codice 3.6: materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa.


Bruxelles, 31.10.2022

COM(2022) 567 final

ALLEGATI

della

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO

sulle autorizzazioni all'esportazione comunicate nel 2021 a norma del regolamento relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti


Allegato 1:

Numero comunicato di autorizzazioni di esportazione rilasciate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/125 per voce dell'allegato

Allegato 2:

Numero comunicato di autorizzazioni e rifiuti di esportazione per voce dell'allegato

Allegato 3:

Numero comunicato di autorizzazioni di esportazione rilasciate dagli Stati membri
nel periodo 20172021

Allegato 4:

Numero comunicato di autorizzazioni di esportazione rilasciate dagli Stati membri

Allegato 5:

Destinazioni comunicate 1 delle esportazioni autorizzate nel 2021 2

Allegato 6:

Uso finale comunicato delle esportazioni autorizzate verso paesi terzi nel 2021 3

Allegato 7:

Panoramica delle esportazioni autorizzate comunicate delle merci di cui all'allegato III nel 2021

Codice

Prodotto (allegato III)

Destinazione

Uso finale

Autorità competente

1.1

Anelli e sistemi di catene (escluse le manette normali)

Montenegro (1), Svizzera (5), Stati Uniti (3), Regno Unito (2)

Uso finale non specificato

DE

2.1

Armi portatili a scarica elettrica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)

Andorra (1)

Operatori commerciali

FR

Stati Uniti (2), Varie destinazioni (Australia, Islanda, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera) (1)

Operatori commerciali (Stati Uniti), applicazione della legge (Varie destinazioni)

NL

Andorra (1)

Applicazione della legge

ES

2.2

Kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica

Stati Uniti (1)

Operatori commerciali

ES

3.1

Armi e materiale portatili per la somministrazione o la diffusione di una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante.

Emirati arabi uniti (1)

Operatori commerciali

CZ

Andorra (7), Bangladesh (1), Bosnia-Erzegovina (4), Iran (1), Giappone (6), Giordania (1), Kosovo* 4 (1), Messico (1), Montenegro (1), Namibia (1), Nuova Caledonia (1), Macedonia del Nord (1), Norvegia (3), Paraguay (2), Svizzera (17), Serbia (3), Sud Africa (9), Taiwan (1), Turchia (1), Ucraina (1), Regno Unito (3)

Uso finale non specificato

DE

Andorra (1), Repubblica democratica del Congo (1), Niger (1)

Applicazione della legge, operatori commerciali (Andorra)

FR

Varie destinazioni (Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Curaçao, Sint Maarten) (1), Varie destinazioni (Bonaire, Saba, Sint Eustatius), (2), Sint Maarten (1), Curaçao (1)

Applicazione della legge

NL

Kuwait (1), Repubblica democratica del Congo (1), Qatar (3), Andorra (1), Perù (1), Bosnia-Erzegovina (2)

Applicazione della legge, operatori commerciali (Andorra)

ES

Varie destinazioni (Stati Uniti, Svizzera) (2)

Altro

SE

3.2

Vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA)

Albania (1), Australia (3), Brasile (1), India (3), Giappone (2), Kazakhstan (1), Pakistan (1), Repubblica di Corea (2), Russia (2), Svizzera (1), Sud Africa (2), Taiwan (1), Cina (4)

Uso finale non specificato

DE

3.3

Oleoresina di capsicum (OC)

Argentina (1), Kenya (1), Svizzera (5), Tunisia (1), Ucraina (2), Emirati arabi uniti (1), Regno Unito (1)

Uso finale non specificato

DE

Indonesia (2)

Altro

NL

Cile (2)

Applicazione della legge

ES

3.4

Miscele contenenti almeno lo 0,3 % in peso di PAVA o OC e un solvente (spray al peperoncino)

India (1), Giappone (1), Russia (1), Svizzera (7), Singapore (2), Sud Africa (1), Turchia (1), Ucraina (5), Uzbekistan (1), Regno Unito (3), Cina (1)

Uso finale non specificato

DE

Nuova Caledonia (1)

Operatori commerciali

FR

Andorra (1)

Operatori commerciali

ES

Allegato 8:

Panoramica delle esportazioni autorizzate comunicate delle merci di cui all'allegato IV nel 2021

Codice

Prodotto (allegato IV)

Destinazione

Uso finale

Autorità competente

1.1 d)

Pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0)

Regno Unito (1)

Uso veterinario

FR

Canada (5), Australia (1), Malaysia (3), Curaçao (1), Aruba (2)

Uso veterinario

NL

1.1 g)

Tiopental (CAS RN 76-75-5)

Bosnia-Erzegovina (3), Serbia (3)

Uso medico/farmaceutico

AT

1.1 h)

Tiopental sale sodico (CAS RN 71-73-8), detto anche tiopentone sodico

Albania (1), Libano (1), Algeria (1), Iraq (1), Iran (1)

Uso medico/farmaceutico, operatori commerciali (Iraq)

CZ

Bangladesh (1), Ucraina (1), Messico (1), Brasile (1), Argentina (3), Turchia (1)

Uso medico/farmaceutico

IT

India (5), Bangladesh (2), Russia (2)

Uso medico/farmaceutico

LV

Sao Tomé e Principe (1), Gibuti (1), Congo (1), Figi (1), Bonaire (1), Angola (1), Mali (2), Tanzania (1), Malawi (2), Sierra Leone (1), Liberia (1), Eritrea (1), Timor Leste (1), Ghana (1), Israele (1), Somalia (4)

Uso medico/farmaceutico

NL

1.1

Altri anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia

Egitto (3), Argentina (4), Australia (5), Cile (2), Indonesia (2), Iran (2), Giappone (1), Canada (3), Colombia (5), Malaysia (1), Messico (1), Nuova Zelanda (2), Kenya (1), Perù (1), Repubblica di Corea (1), Svizzera (4), Sud Africa (1), Uganda (2), Regno Unito (1), Varie destinazioni (Kenya, Namibia, Sud Africa, Zimbabwe) (1)

Uso finale non specificato

DE

Messico (1)

Uso medico/farmaceutico

IT

(1)

Se nell'elenco delle destinazioni viene utilizzato un nome particolare, esso fa riferimento esclusivamente al territorio (doganale) comunemente noto con quel nome.

(2)

 Nella dicitura "altre destinazioni" rientrano quelle per le quali è stata comunicata una sola autorizzazione di esportazione, vale a dire: Algeria, Angola, Bonaire, Gibuti, Timor Leste, Eritrea, Figi, Ghana, Iraq, Israele, Giordania, Kazakhstan, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Kuwait, Libano, Liberia, Namibia, Niger, Macedonia del Nord, Pakistan, Sao Tomé e Principe, Sierra Leone, Sint Maarten, Tanzania, Tunisia, Uzbekistan. "Varie destinazioni" si riferisce alle autorizzazioni rilasciate una sola volta per uno stesso prodotto esportato verso più di un paese.

(3)

Il numero di autorizzazioni di esportazione non coincide con il numero indicato negli allegati precedenti poiché non tutte le autorità nazionali specificano l'uso finale.

(4)

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.