COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.4.2022
COM(2022) 181 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)
1.Introduzione
Il regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet) ha allineato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) i poteri conferiti alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS).
L'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1059/2003 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare, rispettivamente, l'allegato II del medesimo regolamento e l'elenco delle unità amministrative locali (LAU) di cui all'allegato III dello stesso in base ai cambiamenti apportati alle unità amministrative che le siano stati comunicati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1. Inoltre l'articolo 5, paragrafo 4, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare la classificazione NUTS (allegato I) di cui all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, in funzione dei cambiamenti nelle unità amministrative che le siano stati comunicati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.
2.Base giuridica
A norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1059/2003 il potere di adottare atti delegati è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 gennaio 2018. Tale potere è tacitamente prorogato per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga. A norma del medesimo paragrafo, la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.
La presente relazione adempie tale obbligo.
3.Esercizio della delega
Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2391, la Commissione ha adottato solo il regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione
.
Tale atto ha modificato la classificazione NUTS in funzione dei cambiamenti nelle unità territoriali e amministrative comunicati alla Commissione da Belgio, Estonia, Francia, Croazia, Italia e Regno Unito a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento.
Durante l'elaborazione del regolamento delegato la Commissione ha consultato per iscritto i direttori delle statistiche e dei conti ambientali e settoriali nel marzo 2019 e il gruppo di esperti degli istituti nazionali di statistica del sistema statistico europeo nel giugno 2019. La Commissione ha informato il Parlamento e il Consiglio in merito a tutte le consultazioni dei gruppi di esperti e ha inviato loro tutti i documenti pertinenti in modo tempestivo e in debita forma.
La Commissione ha adottato il regolamento delegato l'8 agosto 2019 e ha informato il Parlamento e il Consiglio, nessuno dei quali ha espresso obiezioni entro il termine standard di due mesi. Il regolamento delegato (UE) 2019/1755 è entrato in vigore il 13 novembre 2019.
4.Conclusioni
La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.
La Commissione ritiene che dovrebbe continuare a disporre dei poteri delegati a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 in quanto, in futuro, potrebbe dover adottare atti delegati per modificare gli allegati del regolamento in funzione dei cambiamenti nelle unità territoriali e amministrative che le sono comunicati dagli Stati membri.