2.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/10


Relazione finale della consigliera-auditrice (1)

Caso AT.40511 – Insurance Ireland: Insurance claims database and conditions of access

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 335/09)

La presente relazione riguarda un progetto di decisione relativo a impegni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (2) (il «progetto di decisione») destinato a Insurance Ireland (Member Association) Company Limited by Guarantee («Insurance Ireland»).

La Commissione ha avviato indagini d'ufficio e ha proceduto ad accertamenti nei locali di Insurance Ireland a Dublino, Irlanda, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 nel periodo compreso tra il 4 e il 7 luglio 2017.

Il 14 maggio 2019 la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (3) al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

Il 18 giugno 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti indirizzata a Insurance Ireland, notificata a quest'ultima il 21 giugno 2021. Nella comunicazione degli addebiti è stato ritenuto, in via preliminare, che Insurance Ireland abbia arbitrariamente ritardato o negato di fatto l'accesso al proprio sistema di scambio di informazioni «Insurance Link».

Il 28 giugno 2021 Insurance Ireland ha ottenuto l'accesso al fascicolo tramite DVD. Alla consigliera-auditrice non è stata rivolta alcuna richiesta relativa all'accesso al fascicolo.

Il 5 ottobre 2021 Insurance Ireland ha trasmesso entro il termine stabilito (4) le proprie osservazioni scritte relative alla comunicazione degli addebiti e ha chiesto un'audizione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 773/2004. A seguito di tale richiesta, la consigliera-auditrice ha fissato una data per un'audizione che è stata successivamente rinviata e infine annullata, in quanto Insurance Ireland aveva avviato discussioni con la Commissione su possibili impegni a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003.

Il 16 febbraio 2022 Insurance Ireland ha proposto impegni (gli «impegni iniziali») per rispondere alle preoccupazioni della Commissione relative alla concorrenza esposte nella comunicazione degli addebiti, che costituisce la valutazione preliminare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 nell'ambito del presente procedimento.

Il 4 marzo 2022 la Commissione ha pubblicato una comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, invitando i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni iniziali.

Il 13 aprile 2022 la Commissione ha informato Insurance Ireland delle osservazioni relative agli impegni iniziali formulate durante una riunione sullo stato di avanzamento.

Il 17 maggio 2022, Insurance Ireland ha adeguato gli impegni iniziali in risposta alle osservazioni e ha presentato una proposta di impegni definitivi (gli «impegni definitivi»).

Il progetto di decisione rende gli impegni definitivi vincolanti per Insurance Ireland per dieci anni e giunge alla conclusione che nel caso di specie la Commissione non ha più motivo di intervenire per quanto riguarda le preoccupazioni espresse nella valutazione preliminare.

La consigliera-auditrice non ha ricevuto richieste o denunce in relazione alla procedura relativa agli impegni.

Alla luce di quanto sopra, la consigliera-auditrice ritiene che l'esercizio effettivo dei diritti procedurali della parte nel procedimento nel caso di specie sia stato rispettato.

Bruxelles, 21 giugno 2022

Dorothe DALHEIMER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) («regolamento n. 1/2003»).

(3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18 - modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1348 della Commissione, del 3 agosto 2015 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3) («regolamento 773/2004»).

(4)  Il termine iniziale era fissato al 21 settembre 2021. Su richiesta di Insurance Ireland, la DG Concorrenza ha prorogato il termine fino al 5 ottobre 2021.