6.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 185/56 |
Relazione finale della consigliera-auditrice (1)
AT.40135 - FOREX (Sterling Lads – procedura ordinaria)
(2022/C 185/07)
I. INTRODUZIONE
1. |
Il caso FOREX (AT.40135) riguarda il comportamento messo in atto all’interno di diverse chat room distinte […] in relazione a operazioni a pronti sul mercato dei cambi («FX») delle valute G10. Il 16 maggio 2019 la Commissione ha adottato due decisioni di transazione, FOREX (Three-way banana split) (2) e FOREX (Essex Express) (3), riguardanti il comportamento messo in atto in talune di queste chat room. |
2. |
La presente relazione riguarda il comportamento messo in atto in una specifica chat room, Sterling Lads (4), e in particolare il progetto di decisione di divieto nell’ambito di una procedura ordinaria, destinato a Credit Suisse Group AG, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Credit Suisse AG (denominate congiuntamente «Credit Suisse»). Altre quattro imprese (5) sono coinvolte in procedimenti di transazione paralleli (denominate congiuntamente «le parti del procedimento di transazione») e sono destinatarie di un progetto di decisione di transazione distinto (6). |
II. PROCEDURA
3. |
L’indagine è stata avviata a seguito di una domanda di attribuzione di un numero d’ordine (marker) presentata da [non destinatario] il 27 settembre 2013 ai sensi dei punti 14 e 15 della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese («comunicazione sul trattamento favorevole») (7). Nell’ottobre 2013 [soggetto diverso dai destinatari] e [soggetto diverso dai destinatari] hanno presentato domande di riduzione delle ammende ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 2 luglio 2014 la Commissione ha concesso a [soggetto diverso dai destinatari] l’immunità condizionale. Nel luglio 2015 [soggetto diverso dai destinatari] ha presentato una domanda di riduzione delle ammende ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. Tra il luglio 2014 e l’aprile 2016 la Commissione ha inviato richieste di informazioni a Credit Suisse e alle parti del procedimento di transazione (denominate congiuntamente «le parti»). |
4. |
Il 27 ottobre 2016 la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (8) nei confronti delle parti e ha fissato un termine entro il quale esse potevano manifestare il loro interesse ad avviare discussioni in vista di una transazione. Tutte le parti hanno espresso il loro interesse ad avviare discussioni in vista di una transazione. Le riunioni bilaterali con le parti in vista di una transazione si sono svolte tra il 9 novembre 2016 e il 7 febbraio 2018. |
5. |
Il 19 febbraio 2018 Credit Suisse ha informato la Commissione della sua rinuncia a proseguire la procedura di transazione. Il procedimento è quindi diventato «ibrido», in quanto la Commissione ha fatto ricorso alla procedura ordinaria per Credit Suisse conformemente al punto 19 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti (9), proseguendo nel contempo la procedura di transazione nei confronti delle parti del procedimento di transazione. |
III. COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI E PRIMA AUDIZIONE
6. |
Il 24 luglio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Credit Suisse. Nella comunicazione degli addebiti la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che Credit Suisse ha messo in atto, insieme alle parti del procedimento di transazione, un comportamento che viola l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, scambiando informazioni commerciali sensibili all’interno di una chat room privata e multilaterale chiamata «Sterling Lads». Secondo la comunicazione degli addebiti i partecipanti alla chat room Sterling Lads hanno messo in atto scambi generalizzati e ricorrenti di talune informazioni, relative al momento dello scambio o a momenti successivi, sulle loro attività di negoziazione e riguardanti diversi aspetti delle operazioni a pronti sul mercato dei cambi delle valute G10 secondo un’intesa sottostante. Secondo la comunicazione degli addebiti gli scambi di informazioni avrebbero occasionalmente permesso agli operatori di coordinare le loro attività mediante la pratica di «standing down». |
7. |
Nella comunicazione degli addebiti la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che il comportamento di Credit Suisse costituiva accordi e/o pratiche concordate aventi ad oggetto la distorsione e/o la restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. La Commissione ha inoltre ritenuto, in via preliminare, che il comportamento di Credit Suisse abbia dato luogo a un’infrazione unica e continuata tra il 7 febbraio e il 12 luglio 2012. |
8. |
A Credit Suisse è stato accordato l’accesso al fascicolo il 25 luglio 2018. La consigliera-auditrice non ha ricevuto alcuna denuncia o ulteriore richiesta in relazione a tale accesso. |
9. |
La DG Concorrenza ha inizialmente concesso a Credit Suisse otto settimane per rispondere alla comunicazione degli addebiti. A seguito di una richiesta di proroga presentata da Credit Suisse la DG Concorrenza ha prorogato il termine di due settimane. |
10. |
Il 15 e 29 agosto 2018 Credit Suisse ha chiesto alla DG Concorrenza un’ulteriore proroga di due o tre settimane sulla base di difficoltà e ritardi presunti nell’accesso al fascicolo. Il 30 agosto 2018 la DG Concorrenza ha respinto tale richiesta. Il 4 settembre 2018 Credit Suisse ha deferito la questione alla consigliere-auditore ai sensi dell’articolo 9 della decisione 2011/695/UE. Dopo aver esaminato le argomentazioni di Credit Suisse e alla luce di tutte le circostanze, in particolare del termine iniziale fissato dalla DG Concorrenza e della dimensione e della complessità del fascicolo, la consigliera-auditrice ha respinto la richiesta di Credit Suisse con decisione del 12 settembre 2018. |
11. |
Credit Suisse ha presentato la sua risposta alla comunicazione degli addebiti il 4 ottobre 2018, entro il termine stabilito, chiedendo di essere sentita. L’audizione («prima audizione») si è svolta il 7 dicembre 2018. La prima audizione si è svolta regolarmente, senza presentazione di reclami di natura procedurale. |
IV. RICHIESTA DELLE PARTI DEL PROCEDIMENTO DI TRANSAZIONE DI PARTECIPARE ALLA PRIMA AUDIZIONE
12. |
Alcune delle parti del procedimento di transazione hanno chiesto se sarebbero state invitate a partecipare alla prima audizione oppure hanno chiesto di essere invitate. Il consigliere-auditore in carica in quel momento ha respinto tali richieste sulla base di quanto segue: a) le disposizioni della comunicazione concernente la transazione, che prevedono che le parti del procedimento di transazione confermino che non intendono chiedere di essere nuovamente sentite in un’audizione; e b) lo scopo dell’audizione ai sensi del regolamento (CE) n. 773/2004, ossia consentire alle parti di esprimersi nel procedimento della Commissione e aiutare quest’ultima ad adottare la decisione corretta al termine del procedimento. |
13. |
Il consigliere-auditore ha inoltre respinto la richiesta di una delle parti del procedimento di transazione di ottenere l’accesso al verbale della prima audizione, in quanto le audizioni non sono pubbliche (articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 773/2004) e le registrazioni delle audizioni sono messe a disposizione delle persone che hanno partecipato alle audizioni (articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 773/2004). |
V. RICHIESTA DI ULTERIORE ACCESSO AL FASCICOLO DA PARTE DI CREDIT SUISSE
14. |
Il 3 novembre 2020 Credit Suisse ha inviato una lettera («lettera del 3 novembre 2020») alla DG Concorrenza chiedendo l’accesso a talune informazioni contenute nel fascicolo della Commissione, comprese le comunicazioni relative alla transazione tra le parti del procedimento di transazione e la Commissione nel caso in oggetto, nonché a un indice dei documenti aggiunti al fascicolo della Commissione dall’ultimo accesso allo stesso accordato a Credit Suisse («indice») (10). |
15. |
Il 1o dicembre 2020 la DG Concorrenza ha risposto alla lettera del 3 novembre 2020 accettando di fornire l’accesso ai documenti richiesti da Credit Suisse nella misura in cui questi si riferivano (o non erano non collegati) alla chat room Sterling Lads. La DG Concorrenza non ha accolto la richiesta relativa all’indice e, a seguito di un’ulteriore corrispondenza di Credit Suisse, ha infine respinto tale richiesta il 9 dicembre 2020. |
16. |
Il 23 gennaio 2021 Credit Suisse ha inviato una lettera alla consigliera-auditrice chiedendo l’accesso a taluni documenti del fascicolo istruttorio della Commissione e all’indice («richiesta»). Il 26 gennaio 2021 la DG Concorrenza ha informato Credit Suisse che stava preparando una comunicazione degli addebiti supplementare nell’ambito del procedimento e che sarebbe stato fornito un ulteriore accesso al fascicolo e all’indice unitamente alla comunicazione degli addebiti supplementare. Alla luce di tale corrispondenza della DG Concorrenza, la consigliera-auditrice in carica in quel momento ha informato Credit Suisse che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della decisione 2011/695/UE, considerava prematura la richiesta e che non la avrebbe trattata ulteriormente. |
VI. COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI SUPPLEMENTARE E SECONDA AUDIZIONE
17. |
Il 18 marzo 2021 la Commissione ha adottato la comunicazione degli addebiti supplementare, che è stata notificata a Credit Suisse il 19 marzo 2021. Nella comunicazione degli addebiti supplementare la Commissione ha precisato e ampliato alcuni elementi della comunicazione degli addebiti, in particolare riguardo al contesto economico e di mercato e all’analisi degli elementi di prova. La comunicazione degli addebiti supplementare ha inoltre chiarito il parere preliminare della Commissione secondo cui gli accordi intercorsi all’interno della chat room Sterling Lads, comprendenti i) scambi di informazioni generalizzati e ricorrenti, ii) casi occasionali di coordinamento e iii) l’intesa sottostante, costituivano accordi e/o pratiche concordate distinti, ciascuno dei quali è restrittivo della concorrenza per oggetto, ma che, considerati nel loro insieme, costituivano anche un’infrazione unica e continuata per oggetto dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. La comunicazione degli addebiti supplementare ha inoltre fornito ulteriori dettagli sulla metodologia per il calcolo dell’indicatore del valore delle vendite che la Commissione intendeva utilizzare in caso di imposizione di un’ammenda. |
18. |
L’accesso a una parte del fascicolo è stato concesso tramite DVD il 23 marzo 2021 e, tra il 24 e il 26 marzo 2021, presso la sede della Commissione è stato fornito un ulteriore accesso al materiale relativo alla transazione, comprese le comunicazioni relative alla transazione tra la Commissione e le parti del procedimento di transazione che si riferivano (o che non erano non collegate) a Sterling Lads. |
19. |
La consigliera-auditrice non ha ricevuto ulteriori richieste di accesso al fascicolo. |
20. |
La DG Concorrenza ha fissato al 22 aprile 2021 il termine iniziale per la presentazione da parte di Credit Suisse di una risposta alla comunicazione degli addebiti supplementare. Il 1o aprile 2021 Credit Suisse ha scritto alla DG Concorrenza chiedendo una proroga di quattro settimane di tale termine. Il 7 aprile 2021 la DG Concorrenza ha respinto tale richiesta. |
21. |
L’8 aprile 2021 Credit Suisse si è rivolta alla consigliera-auditrice chiedendo una proroga di quattro settimane del termine di risposta alla comunicazione degli addebiti supplementare. Il 12 aprile 2021 laconsigliera-auditrice, dopo aver esaminato le argomentazioni presentate da Credit Suisse e dalla DG Concorrenza, ha concesso a Credit Suisse una proroga di due settimane per presentare la risposta alla comunicazione degli addebiti supplementare, vale a dire fino al 6 maggio 2021. In tale data Credit Suisse ha presentato la risposta alla comunicazione degli addebiti supplementare. |
22. |
Nella risposta alla comunicazione degli addebiti supplementare Credit Suisse ha chiesto di essere sentita. L’audizione («seconda audizione») si è svolta l’8 giugno 2021 (11). La seconda audizione si è svolta regolarmente, senza presentazione di reclami di natura procedurale. |
VII. CONCLUSIONE
23. |
Il progetto di decisione stabilisce che Credit Suisse è responsabile di aver violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, dal 7 febbraio al 12 luglio 2012, a scambi generalizzati e ricorrenti di informazioni commerciali sensibili, relative al momento dello scambio o a momenti successivi, che costituiscono accordi e/o pratiche concordate (nell’ambito di un’infrazione unica e continuata più ampia) aventi ad oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nell’ambito di operazioni a pronti sul mercato dei cambi delle valute G10 che hanno riguardo l’intero territorio del SEE. Rispetto alla comunicazione degli addebiti e alla comunicazione degli addebiti supplementare il progetto di decisione non attribuisce a Credit Suisse la responsabilità per i casi occasionali di coordinamento o per l’intesa sottostante. |
24. |
A norma dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, ho valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente gli addebiti su cui Credit Suisse aveva avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo a una conclusione positiva. |
25. |
Alla luce di quanto precede, ritengo che nel caso in oggetto sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di Credit Suisse. |
Bruxelles, 1 dicembre 2021.
Dorothe DALHEIMER
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).
(2) GU C 226 del 9.7.2020, pag. 5.
(3) GU C 219 del 3.7.2020, pag. 8.
(4) Sterling Lads è il nome della chat room […] in cui è stato messo in atto il comportamento in questione.
(5) [non destinatario], [non destinatario], [non destinatario] e [non destinatario].
(6) I procedimenti di transazione sono trattati nell’ambito di una relazione distinta del consigliere-auditore a norma degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE.
(7) GU C 298 del 8.12.2006, pag. 17.
(8) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) («regolamento (CE) n. 1/2003»).
(9) Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1) («comunicazione concernente la transazione»).
(10) Credit Suisse ha fondato la sua richiesta sull’ordinanza del 10 settembre 2019, Lantmännen/Commissione, C-318/19 P(R), EU:C:2019:698, che (in una fase intermedia del procedimento) ha confermato la decisione della consigliere-auditrice di accordare l’accesso a tutte le comunicazioni relative alla transazione tra una parte del procedimento di transazione e la Commissione precedenti la comunicazione degli addebiti.
(11) A causa della pandemia di COVID-19 in corso la seconda audizione si è svolta a distanza mediante videoconferenza criptata e una sala di ascolto virtuale protetta da password (trasmessa in streaming sul web) per le persone che non avevano necessità di intervenire durante l’audizione.