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3.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 157/38 |
Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «Normativa UE sul ripristino della natura»
(2023/C 157/08)
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I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Considerando (25)
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Sulla base delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure di ripristino per garantire il recupero degli habitat e delle specie protetti, compresi gli uccelli selvatici, in tutte le regioni dell’Unione, anche in zone che non rientrano nella rete Natura 2000. |
Sulla base delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure di ripristino per garantire il recupero degli habitat e delle specie protetti, compresi gli uccelli selvatici, in tutte le regioni dell’Unione, anche in zone che non rientrano nella rete Natura 2000 , tenendo conto dei requisiti economici, sociali e culturali, e delle circostanze specifiche regionali e locali . |
Motivazione
La valutazione delle misure necessarie per il ripristino della natura in una determinata zona è una questione nazionale. In questo contesto si dovrebbe fare spazio a considerazioni locali, sociali ed economiche, senza perdere di vista gli obiettivi connessi alla natura.
Emendamento 2
Considerando (39)
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Al fine di conseguire l’obiettivo di un recupero continuo, a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza della natura, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le possibilità offerte dalla politica comune della pesca. Nell’ambito della competenza esclusiva dell’Unione per quanto riguarda il ripristino delle risorse biologiche marine, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per il mantenimento o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini entro il limite di 12 miglia nautiche. Inoltre, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto possono concordare di presentare raccomandazioni comuni concernenti le misure di conservazione necessarie ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione in materia ambientale. Queste misure saranno valutate e adottate conformemente alle norme e alle procedure previste dalla politica comune della pesca. |
Al fine di conseguire l’obiettivo di un recupero continuo, sostenibile e duraturo della biodiversità e della resilienza della natura, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le possibilità offerte dalla politica comune della pesca. Nell’ambito della competenza esclusiva dell’Unione per quanto riguarda il ripristino delle risorse biologiche marine, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per il mantenimento o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini entro il limite di 12 miglia nautiche. Inoltre, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto possono concordare di presentare raccomandazioni comuni concernenti le misure di conservazione necessarie ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione in materia ambientale. Queste misure saranno valutate e adottate conformemente alle norme e alle procedure previste dalla politica comune della pesca. |
Motivazione
Il termine «a lungo termine» sembra suggerire che ci vorrà molto tempo per garantire il recupero della biodiversità. È preferibile utilizzare il termine «sostenibile», che non permette un’interpretazione ambigua.
Emendamento 3
Considerando (44 bis)
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
I piani urbanistici esistenti delle autorità locali dovrebbero essere pienamente presi in considerazione, in quanto molte città già prevedono misure compensative/complementari in tali piani o in altri strumenti locali di assegnazione funzionale degli spazi.
Emendamento 4
Considerando (68)
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR del CdR |
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Affinché il presente regolamento sia attuato efficacemente, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri , su loro richiesta, attraverso lo strumento di sostegno tecnico che fornisce un’assistenza tecnica su misura per l’elaborazione e l’attuazione delle riforme. Il sostegno tecnico è destinato , ad esempio, a rafforzare la capacità amministrativa, armonizzare i quadri legislativi e condividere le migliori pratiche. |
Affinché il presente regolamento sia attuato efficacemente, la Commissione dovrebbe sostenere , su loro richiesta, gli Stati membri , le autorità di attuazione, le autorità di gestione e gli enti locali e regionali , attraverso lo strumento di sostegno tecnico che fornisce un’assistenza tecnica su misura per l’elaborazione, l’attuazione , la valutazione e l’adeguamento delle riforme. Il sostegno tecnico è destinato a creare capacità in materia di meccanismi (intersettoriali) di coinvolgimento dei soggetti decisionali e dei portatori di interessi e in materia di strumenti di governance multilivello; ad attirare e a razionalizzare gli investimenti del settore pubblico e di quello privato; a fornire consulenza su misura per la competenza tecnica, giuridica e finanziaria necessaria per la progettazione, l’esecuzione e il monitoraggio delle misure di ripristino; a fornire orientamento su come rafforzare la capacità amministrativa, armonizzare i quadri legislativi e condividere le migliori pratiche. Lo strumento di sostegno tecnico dovrebbe basarsi sulle piattaforme e sui servizi di conoscenza esistenti a livello locale/regionale/nazionale, che sono già utilizzati da diversi portatori di interessi, ed essere ben integrato con tali piattaforme e servizi. |
Motivazione
Il sistema di assistenza tecnica deve rivolgersi alle autorità di gestione e agli enti locali e regionali che attuano la normativa. La mancanza di competenze tecniche e di esperienza con gli strumenti finanziari (del settore privato) è una delle principali sfide per la progettazione, l’esecuzione e il monitoraggio delle misure di ripristino. Il ripristino su larga scala degli ecosistemi presuppone un impegno efficace dei responsabili politici e partenariati che vadano al di là dei soggetti consueti. Tuttavia, i funzionari che elaborano piani nazionali di ripristino spesso non dispongono dell’esperienza e delle risorse per coinvolgere portatori di interessi diversi dai consueti attori pubblici, ad esempio i proprietari di terreni privati. Vi è pertanto l’urgente necessità di colmare tali lacune con un efficace sistema di assistenza tecnica.
Emendamento 5
Articolo 1
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Il termine «a lungo termine» sembra suggerire che ci vorrà molto tempo per garantire il recupero della biodiversità. È preferibile utilizzare il termine «sostenibile», che non permette un’interpretazione ambigua.
Occorre ricordare che la costante introduzione di specie vegetali e animali alloctone causa un degrado degli ecosistemi europei perché queste specie entrano in concorrenza con le specie autoctone, prendendo il loro posto e portandole all’estinzione.
Emendamento 6
Articolo 1
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
L’obiettivo generale di ripristino deve essere inteso come comprendente rispettivamente le zone terrestri e le zone marittime dell’UE, piuttosto che in combinazione (ossia almeno il 20 % delle zone terrestri dell’UE e il 20 % delle zone marine dell’UE entro il 2030).
Emendamento 7
Articolo 3
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR del CdR |
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Motivazione
Gli spazi verdi urbani offrono servizi ecosistemici e benefici per la biodiversità. Tuttavia, la capacità di tali zone di sostenere la biodiversità è strettamente legata alla loro qualità, configurazione, struttura ed estensione. La legge non prevede disposizioni specifiche per la qualità, la struttura o la gestione degli spazi verdi urbani. È essenziale regolamentare anche gli «spazi verdi urbani» nella proposta di regolamento al fine di escludere l’attuazione e il recepimento non corretti della normativa sul campo.
Emendamento 8
Articolo 3
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR del CdR |
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Motivazione
La normativa dovrebbe includere specifiche sulle caratteristiche e la diversità delle specie arboree che sono importanti per la fornitura di servizi ecosistemici e per i vantaggi in termini di biodiversità.
Emendamento 9
Articolo 4
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
È importante ricordare che la connettività dovrebbe mirare a creare o ricollegare corridoi ecologici.
Emendamento 10
Articolo 4
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Per diversi tipi di habitat, le banche dati esistenti non contengono informazioni territoriali esplicite a livello locale sullo stato delle comunità, sui livelli di riferimento o sugli elementi che comportano il degrado degli habitat, e non forniscono pertanto una base scientificamente valida per la definizione delle priorità delle aree o delle azioni di ripristino. La raccolta di evidenze scientifiche deve essere presentata il prima possibile al fine di iniziare a elaborare i piani e ad attuarli tempestivamente.
Emendamento 11
Articolo 4
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Il requisito di non deterioramento non dovrebbe andare a scapito dei progetti in corso che contribuiscono ad altre sfide legate alla transizione, quali la transizione energetica, la digitalizzazione e il miglioramento della sostenibilità delle infrastrutture. Il testo segue la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE Habitat (1).
Emendamento 12
Articolo 5
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Per diversi tipi di habitat, le banche dati esistenti non contengono informazioni territoriali esplicite a livello locale sullo stato delle comunità, sui livelli di riferimento o sugli elementi che comportano il degrado degli habitat, e non forniscono pertanto una base scientificamente valida per la definizione delle priorità delle aree o delle azioni di ripristino. La raccolta di evidenze scientifiche deve essere presentata il prima possibile al fine di iniziare a elaborare i piani e ad attuarli tempestivamente.
Emendamento 13
Articolo 5
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Il requisito di non deterioramento non dovrebbe andare a scapito dei progetti in corso che contribuiscono ad altre sfide legate alla transizione, quali la transizione energetica, la digitalizzazione e il miglioramento della sostenibilità delle infrastrutture. Il testo segue la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 92/43/CEE Habitat.
Emendamento 14
Articolo 6
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR del CdR |
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Motivazione
La formulazione dell’obiettivo ha creato malintesi. Diversi attori lo hanno letto in termini di aumento del 3 % e del 5 % della superficie nazionale totale dello spazio verde, mentre la valutazione d’impatto chiarisce che il riferimento è la superficie nazionale totale coperta dalle LAU.
Emendamento 15
Articolo 7
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
La proposta dovrebbe contenere obiettivi quantificati e circoscritti nel tempo per eliminare gli ostacoli e ripristinare realmente la connettività dei fiumi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a riportare il 15 % della lunghezza dei fiumi in fiumi a scorrimento libero entro il 2030 attraverso la rimozione delle barriere e il ripristino delle relative pianure alluvionali.
Emendamento 16
Articolo 7
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Oltre alla proposta che gli Stati membri affrontino in primo luogo l’eliminazione delle barriere obsolete, un altro criterio importante per orientare l’individuazione delle barriere da rimuovere dovrebbe essere associato ai benefici ecologici dell’eliminazione.
Emendamento 17
Articolo 9
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Gli ecosistemi agricoli e la produttività alimentare europea sono minacciati dalla diffusione sui nostri territori di nuovi organismi nocivi che causano la perdita di colture, costringendo all’uso massiccio di pesticidi e compromettendo la biodiversità degli ecosistemi europei.
Emendamento 18
Articolo 9
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Le torbiere rappresentano il più grande deposito naturale terrestre di carbonio e, se danneggiate, costituiscono una delle principali fonti di emissioni di gas a effetto serra. Si suggerisce pertanto di aumentare la riumidificazione (la misura più efficace per il ripristino delle torbiere), cosa che contribuirebbe a ridurre in modo significativo le emissioni e a conseguire l’obiettivo generale.
Emendamento 19
Articolo 9
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
È essenziale ridurre l’uso dei pesticidi e fertilizzanti e, qualora si rendano necessari, vanno sostituiti con prodotti naturali sicuri e tecniche alternative non inquinanti.
Emendamento 20
Articolo 10
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Evidente.
Emendamento 21
Articolo 10
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Si ravvisa l’urgente necessità di attuare le misure già previste dai regolamenti e dalle raccomandazioni, provenienti dall’Unione europea o dal Consiglio d’Europa, sul ripristino delle foreste.
Emendamento 22
Articolo 11
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
A seconda delle condizioni e delle esigenze locali, dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro definire nel proprio piano nazionale il concetto di «prossimità» dei centri e degli agglomerati urbani, affinché sia compatibile con la struttura urbana, i confini amministrativi e altri fattori pertinenti a livello locale e nazionale.
Emendamento 23
Articolo 11
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Sono necessari un quadro e orientamenti chiari e comuni sui requisiti minimi per gli Stati membri, al fine di definire livelli soddisfacenti (vale per gli obiettivi per gli impollinatori e gli ecosistemi agricoli e forestali).
Emendamento 24
Articolo 11
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
L’individuazione e l’assegnazione di zone di riferimento rinnovabili dovrebbero tenere conto degli spazi e del funzionamento delle misure di ripristino degli ecosistemi da attuare.
Emendamento 25
Articolo 11
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR del CdR |
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Motivazione
Potrebbero essere utilizzati come riferimento processi e meccanismi di coinvolgimento simili, ad esempio le strategie e i piani d’azione locali sulla biodiversità (LBSAP), e piani di rinverdimento urbano.
Emendamento 26
Articolo 11
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Lo strumento di assistenza tecnica deve rivolgersi alle autorità di gestione e agli enti locali e regionali che attuano la normativa. La mancanza di competenze tecniche e di esperienza con gli strumenti finanziari (del settore privato) è una delle principali sfide per la progettazione, l’esecuzione e il monitoraggio delle misure di ripristino. Al fine di garantire il successo del ripristino della natura, l’assistenza tecnica dovrebbe includere anche approcci locali integrati.
Emendamento 27
Articolo 11
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR del CdR |
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Motivazione
La compartimentazione delle competenze tra le amministrazioni ostacola una visione integrata necessaria per una gestione efficace degli habitat o dei bacini idrografici che trascenda i confini amministrativi. L’impegno delle autorità locali, regionali e nazionali e delle autorità di gestione nei piani nazionali di ripristino è essenziale per definire tale visione condivisa e integrata per il ripristino ed evitare una cattiva attuazione (ad esempio attraverso la protezione delle specie in un territorio, ma non in quello limitrofo). Le strutture e i processi di governance formalizzati saranno necessari per un coordinamento e un monitoraggio efficaci delle azioni di ripristino.
Emendamento 28
Articolo 12
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR del CdR |
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Motivazione
È opportuno che gli enti locali e regionali, le autorità di gestione e i proprietari di terreni siano inclusi nell’elaborazione dei piani nazionali di ripristino, in quanto saranno quelli che, in ultima analisi, elaboreranno, attueranno, monitoreranno e cofinanzieranno le misure di ripristino.
Emendamento 29
Articolo 16
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR del CdR |
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Motivazione
La convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus nel 1998, fornisce un quadro adeguato per garantire il rispetto dei protocolli necessari in relazione alla legge sul ripristino della natura.
Emendamento 30
Articolo 17
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Evidente.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)
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1. |
riconosce che la normativa dell’UE sul ripristino della natura che viene proposta costituisce un fattore di trasformazione nella lotta contro la perdita di biodiversità e gli impatti dei cambiamenti climatici, e apprezza gli obiettivi giuridicamente vincolanti, con scadenze definite e disposti in sequenza, volti a tutelare la protezione e il ripristino di tutti gli ecosistemi negli Stati membri, allo scopo di intervenire con urgenza contro il loro degrado; considera la proposta, con le necessarie modifiche, come un passo avanti fondamentale che guiderà l’attuazione di un ambizioso quadro globale post-2020 in materia di biodiversità; |
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2. |
osserva che la relazione sulla valutazione d’impatto ha esaminato l’estensione delle aree verdi e il loro potenziale di crescita attraverso il cambiamento della destinazione dei terreni a livello dell’UE e ha valutato come realistici i relativi obiettivi. Tuttavia, l’analisi ha trascurato le diverse circostanze e situazioni di partenza dei paesi, delle regioni e delle città. Il CdR sottolinea che la proposta deve essere urgentemente adattata per tener conto della grande varietà di situazioni esistenti negli Stati membri, nelle loro regioni e nei loro comuni in termini di numero e qualità dei diversi ecosistemi, nonché delle strutture regionali, urbane, comunali e di agglomerato, delle strutture amministrative e della proprietà fondiaria; |
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3. |
richiama l’attenzione sulla diffusa devastazione ambientale causata dalla brutale e illegale aggressione russa nei confronti dell’Ucraina; sottolinea che il degrado dell’ambiente e i problemi connessi avranno conseguenze transfrontaliere, con ripercussioni sia sulla salute umana che sugli ecosistemi locali; esorta ad adottare già adesso misure adeguate e a riflettere su azioni concrete in materia di ripristini della biodiversità e degli ecosistemi da attuare dopo la fine della guerra; |
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4. |
sottolinea il ruolo chiave degli enti locali e regionali nell’elaborazione congiunta dei piani nazionali di ripristino (PNR), nell’individuazione delle aree di ripristino e nella definizione di indicatori basati sulle priorità locali e sulle esigenze delle comunità, sul cofinanziamento pubblico e privato, sull’impegno delle parti interessate e dei cittadini e sull’attuazione di azioni di ripristino locali, integrate e basate sul territorio; mette in rilievo il ruolo chiave degli enti locali e regionali nel monitorare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi per gli ecosistemi urbani e di altro tipo che rientrano nei limiti delle unità amministrative locali e nel riferire in materia; ritiene importante garantire che il monitoraggio e la comunicazione dei progressi non siano eccessivamente onerosi dal punto di vista amministrativo e che sia possibile utilizzare strumenti digitali per facilitare il lavoro; |
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5. |
insiste sul fatto che gli enti locali e regionali dovrebbero definire gli ecosistemi presi come obiettivo, compresi gli spazi verdi urbani e le loro esigenze di sviluppo quantitativo e qualitativo nel quadro del loro sviluppo urbano integrato, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione, al fine di garantire la considerazione delle condizioni locali in relazione alla struttura urbana e alla natura, nonché un approccio equo al ripristino in tutte le aree urbane e periurbane; |
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6. |
esorta gli Stati membri a far sì che i piani nazionali di ripristino tengano conto delle specifiche condizioni socioeconomiche, geografiche e ambientali e delle caratteristiche delle aree locali in questione, della comunità locale e del contesto regionale, nonché delle pertinenti esigenze di ripristino, specie in rapporto agli ecosistemi altamente variabili, come le regioni ultraperiferiche, le isole, le regioni montane, le torbiere e le zone umide o altre aree ricche di specie autoctone o minacciate, come pure agli ecosistemi urbani; chiede che la normativa sul ripristino della natura dia particolare rilievo ai sistemi particolarmente vulnerabili, riconoscendo le loro condizioni particolari e le loro esigenze di ripristino; |
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7. |
insiste sul riconoscimento dell’importanza delle interazioni bioculturali nella formazione delle identità locali e nella promozione di paesaggi agricoli di alto valore culturale e naturale, in quanto rappresentano il fulcro del successo del riaccoppiamento dell’identità culturale con gli ecosistemi su scala globale; |
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8. |
si compiace del fatto che la Commissione europea abbia incluso nella normativa sul ripristino della natura un’ampia valutazione d’impatto relativa all’applicazione sia della sussidiarietà che della proporzionalità. La motivazione fornita, riguardante il valore aggiunto europeo della proposta e l’introduzione di misure derivanti dalle competenze dell’UE nei settori dell’ambiente e dei cambiamenti climatici, è conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Tuttavia, il CdR sottolinea che non vengono specificati gli effetti diretti e indiretti dell’articolo 6, come le conseguenze finanziarie e l’impatto sull’amministrazione interna e sul sistema giudiziario dello Stato membro; |
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9. |
sottolinea la funzione indispensabile degli ecosistemi, tenuto conto del loro ruolo di serbatoi di carbonio e di protezione dagli effetti dei cambiamenti climatici. Ciò richiede non solo la cessazione di pratiche dannose, quali la deforestazione, l’impermeabilizzazione del suolo o l’estrazione di torba, ma anche la protezione e la ricostruzione mirate, come il ripristino di ruscelli, torbiere e zone umide; |
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10. |
sottolinea che il regolamento deve tenere conto della diversità delle circostanze e delle realtà, sia a livello nazionale che locale, in termini, ad esempio, di unità amministrative, densità e struttura delle aree verdi, nonché delle esigenze locali e nazionali. Occorre pertanto rafforzare gli approcci integrati a livello locale in materia di sviluppo delle città e dei comuni. Le definizioni e i livelli dei requisiti devono essere chiari e pertinenti in tutta l’Unione; |
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11. |
sottolinea la necessità che le città e i comuni rafforzino la loro resilienza ai cambiamenti climatici proteggendo, promuovendo e ripristinando le infrastrutture blu, attraverso la rivitalizzazione di canali e ruscelli e la creazione di piccoli corsi d’acqua. Invita gli Stati membri, nel quadro del regolamento oggetto del presente parere, a garantire che tutte le città e i comuni con più di 20 000 abitanti sviluppino, adottino e attuino piani per la rapida espansione delle aree verdi e blu. |
A. Integrazione e coerenza delle politiche
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12. |
ribadisce l’importanza di integrare la normativa sul ripristino della natura con le politiche e le strategie esistenti a livello locale, regionale e subnazionale, e sottolinea la necessità di strumenti e meccanismi adeguati per rafforzare il carattere obbligatorio e l’impatto qualitativo della legge a livello locale e subnazionale. Al tempo stesso il CdR sottolinea che il potenziale degli enti locali e regionali di contribuire al conseguimento di obiettivi comuni in materia di natura attraverso conoscenze locali e soluzioni che operano a livello locale deve essere aumentato e non già ostacolato. Nonostante le strutture amministrative delle unità amministrative locali, le aree urbane devono essere gestite come entità funzionali; |
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13. |
sottolinea che le misure di ripristino, in particolare a livello locale, rientrano nell’azione per il cambiamento climatico e nella pianificazione urbana che le città e le regioni devono attuare attraverso una politica ambiziosa che superi i confini amministrativi, con una valutazione dell’efficacia complessiva di ciascuna misura; |
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14. |
sottolinea l’importanza di integrare i piani nazionali di ripristino con i piani nazionali per l’energia e il clima e con gli obiettivi vincolanti previsti dall’attuale direttiva sulle energie rinnovabili (conformemente all’obiettivo riveduto introdotto da RePowerEU); considera essenziale che le zone di riferimento per le energie rinnovabili e le misure di ripristino della natura non siano in concorrenza tra loro, ma si sostengano vicendevolmente nel conseguimento delle ambizioni stabilite; a tale proposito, richiama l’attenzione sulla necessità di tenere conto della superficie ridotta a disposizione delle regioni ultraperiferiche e delle isole, in modo da poter conciliare usi diversi del territorio affinché le aree naturali protette non impediscano od ostacolino l’indispensabile transizione energetica da realizzare con lo sviluppo di infrastrutture per le energie rinnovabili, in particolare quando non è possibile collegarsi alla rete energetica europea; |
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15. |
sollecita il superamento delle incoerenze e dei conflitti di interessi con altri settori di intervento (come l’energia, la pesca, la produzione alimentare e l’agricoltura) che possono compromettere l’efficace attuazione della normativa sul ripristino della natura o andare contro il pubblico interesse; chiede prospettive fortemente allineate per dare maggiore peso al ripristino degli ecosistemi nei settori dell’uso del suolo e della pianificazione territoriale, anche creando un equo sistema compensativo per quanti ne abbiano diritto. Gli interessi specifici nei settori della sicurezza alimentare e della sicurezza energetica, evidenziati dalle circostanze geopolitiche, dovrebbero trovare le giuste sinergie con la normativa sul ripristino della natura e altre normative ambientali dell’UE. |
B. Finanziare il ripristino degli ecosistemi, razionalizzare gli investimenti del settore pubblico e promuovere gli investimenti del settore privato
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16. |
richiama l’attenzione sull’enorme fabbisogno finanziario derivante dalle misure previste dalla proposta di regolamento; sottolinea che occorrerebbe destinare al ripristino risorse finanziarie adeguate, poiché né i programmi di finanziamento dell’UE dei prossimi anni prevedono i fondi necessari o la possibilità di metterli a disposizione in maniera flessibile, né gli Stati membri, le regioni e i comuni dispongono di margini finanziari adeguati nei bilanci nazionali; torna a segnalare l’esigenza di aumentare i finanziamenti destinati alla biodiversità e al ripristino degli ecosistemi, e di agevolare l’accesso degli enti locali e regionali a un impiego efficace e non burocratico degli strumenti finanziari; |
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17. |
chiede che i flussi di finanziamento nazionali siano assegnati in piena conformità con le priorità e le esigenze individuate degli enti locali e regionali; auspica che le strutture regionali vengano riconosciute quali organismi importanti in grado di razionalizzare e coordinare le priorità degli enti locali e regionali, creando in tal modo linee di sostegno efficaci per il cofinanziamento e promuovendo azioni di ripristino efficaci su scala(e) territoriale(i); |
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18. |
tenendo conto del divario di attuazione per quanto riguarda le direttive sulla tutela della natura, chiede meccanismi di applicazione più rigorosi e infrastrutture di conformità, in modo che il ripristino degli ecosistemi, insieme alle azioni volte a contenere il riscaldamento climatico, abbia almeno lo stesso livello di importanza di altri requisiti in materia di utilizzo del suolo; |
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19. |
sottolinea che gli investimenti del settore privato saranno fondamentali per colmare il deficit di finanziamento del ripristino degli ecosistemi; mette in rilievo le opportunità non sfruttate e l’esigenza di sperimentare e ampliare l’uso di strumenti di mercato, quali gli investimenti a impatto, i pagamenti per i servizi ecosistemici o i crediti per gli assorbimenti terrestri di carbonio. Tali progetti pilota dovrebbero andare di pari passo con lo sviluppo di capacità negli enti locali e regionali in materia di strumenti di finanziamento di questo tipo, idealmente uno dei settori prioritari del sistema di assistenza tecnica. |
C. Sostegno tecnico e sviluppo di capacità per gli enti locali e regionali
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20. |
mette in evidenza che la progettazione, l’esecuzione e il monitoraggio efficaci delle azioni di ripristino richiederanno notevoli competenze tecniche e investimenti di risorse da parte degli enti locali e regionali responsabili dell’attuazione; osserva che tali competenze sono attualmente carenti negli enti locali e regionali; chiede che siano sviluppate internamente, messe in comune tra enti locali e regionali in uno o più territori vicini o esternalizzate; |
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21. |
chiede un sistema globale di assistenza tecnica, che comprenda: la creazione di capacità negli enti locali e regionali per ottenere le competenze tecniche richieste; la definizione dei rispettivi strumenti e processi di monitoraggio; orientamenti per l’allineamento degli strumenti, delle norme e dei protocolli di rendicontazione a tutti i livelli di governance; buone pratiche di ripristino degli ecosistemi in diverse aree geografiche e contesti fisici; |
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22. |
sottolinea che tale sistema di sostegno dovrebbe basarsi su strumenti/piattaforme di sviluppo delle capacità esistenti, come la piattaforma dell'UE per l'inverdimento urbano, NetworkNature, Biodiversa+, BioAgora, UrbanByNature, CitiesWithNature e RegionsWithNature, ed essere integrato con essi; |
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23. |
chiede che venga realizzato un sistema di monitoraggio e comunicazione accessibile, inclusivo e standardizzato che consenta metodi semplificati per: individuare le aree di ripristino; valutare lo stato degli ecosistemi e definire livelli soddisfacenti di indicatori e obiettivi di monitoraggio. |
Bruxelles, 9 febbraio 2023
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Vasco ALVES CORDEIRO
(1) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(1) Riconosciuti dalla convenzione sulla diversità biologica nella decisione X/22 in occasione della sua decima conferenza delle parti.