3.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 157/38


Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «Normativa UE sul ripristino della natura»

(2023/C 157/08)

Relatore:

Roby BIWER (LU/PSE), consigliere comunale di Bettembourg

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura

COM(2022) 304 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando (25)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Sulla base delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure di ripristino per garantire il recupero degli habitat e delle specie protetti, compresi gli uccelli selvatici, in tutte le regioni dell’Unione, anche in zone che non rientrano nella rete Natura 2000.

Sulla base delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure di ripristino per garantire il recupero degli habitat e delle specie protetti, compresi gli uccelli selvatici, in tutte le regioni dell’Unione, anche in zone che non rientrano nella rete Natura 2000 , tenendo conto dei requisiti economici, sociali e culturali, e delle circostanze specifiche regionali e locali .

Motivazione

La valutazione delle misure necessarie per il ripristino della natura in una determinata zona è una questione nazionale. In questo contesto si dovrebbe fare spazio a considerazioni locali, sociali ed economiche, senza perdere di vista gli obiettivi connessi alla natura.

Emendamento 2

Considerando (39)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di conseguire l’obiettivo di un recupero continuo, a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza della natura, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le possibilità offerte dalla politica comune della pesca. Nell’ambito della competenza esclusiva dell’Unione per quanto riguarda il ripristino delle risorse biologiche marine, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per il mantenimento o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini entro il limite di 12 miglia nautiche. Inoltre, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto possono concordare di presentare raccomandazioni comuni concernenti le misure di conservazione necessarie ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione in materia ambientale. Queste misure saranno valutate e adottate conformemente alle norme e alle procedure previste dalla politica comune della pesca.

Al fine di conseguire l’obiettivo di un recupero continuo, sostenibile e duraturo della biodiversità e della resilienza della natura, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le possibilità offerte dalla politica comune della pesca. Nell’ambito della competenza esclusiva dell’Unione per quanto riguarda il ripristino delle risorse biologiche marine, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per il mantenimento o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini entro il limite di 12 miglia nautiche. Inoltre, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto possono concordare di presentare raccomandazioni comuni concernenti le misure di conservazione necessarie ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione in materia ambientale. Queste misure saranno valutate e adottate conformemente alle norme e alle procedure previste dalla politica comune della pesca.

Motivazione

Il termine «a lungo termine» sembra suggerire che ci vorrà molto tempo per garantire il recupero della biodiversità. È preferibile utilizzare il termine «sostenibile», che non permette un’interpretazione ambigua.

Emendamento 3

Considerando (44 bis)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Motivazione

I piani urbanistici esistenti delle autorità locali dovrebbero essere pienamente presi in considerazione, in quanto molte città già prevedono misure compensative/complementari in tali piani o in altri strumenti locali di assegnazione funzionale degli spazi.

Emendamento 4

Considerando (68)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR del CdR

Affinché il presente regolamento sia attuato efficacemente, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri , su loro richiesta, attraverso lo strumento di sostegno tecnico che fornisce un’assistenza tecnica su misura per l’elaborazione e l’attuazione delle riforme. Il sostegno tecnico è destinato , ad esempio, a rafforzare la capacità amministrativa, armonizzare i quadri legislativi e condividere le migliori pratiche.

Affinché il presente regolamento sia attuato efficacemente, la Commissione dovrebbe sostenere , su loro richiesta, gli Stati membri , le autorità di attuazione, le autorità di gestione e gli enti locali e regionali , attraverso lo strumento di sostegno tecnico che fornisce un’assistenza tecnica su misura per l’elaborazione, l’attuazione , la valutazione e l’adeguamento delle riforme. Il sostegno tecnico è destinato a creare capacità in materia di meccanismi (intersettoriali) di coinvolgimento dei soggetti decisionali e dei portatori di interessi e in materia di strumenti di governance multilivello; ad attirare e a razionalizzare gli investimenti del settore pubblico e di quello privato; a fornire consulenza su misura per la competenza tecnica, giuridica e finanziaria necessaria per la progettazione, l’esecuzione e il monitoraggio delle misure di ripristino; a fornire orientamento su come rafforzare la capacità amministrativa, armonizzare i quadri legislativi e condividere le migliori pratiche. Lo strumento di sostegno tecnico dovrebbe basarsi sulle piattaforme e sui servizi di conoscenza esistenti a livello locale/regionale/nazionale, che sono già utilizzati da diversi portatori di interessi, ed essere ben integrato con tali piattaforme e servizi.

Motivazione

Il sistema di assistenza tecnica deve rivolgersi alle autorità di gestione e agli enti locali e regionali che attuano la normativa. La mancanza di competenze tecniche e di esperienza con gli strumenti finanziari (del settore privato) è una delle principali sfide per la progettazione, l’esecuzione e il monitoraggio delle misure di ripristino. Il ripristino su larga scala degli ecosistemi presuppone un impegno efficace dei responsabili politici e partenariati che vadano al di là dei soggetti consueti. Tuttavia, i funzionari che elaborano piani nazionali di ripristino spesso non dispongono dell’esperienza e delle risorse per coinvolgere portatori di interessi diversi dai consueti attori pubblici, ad esempio i proprietari di terreni privati. Vi è pertanto l’urgente necessità di colmare tali lacune con un efficace sistema di assistenza tecnica.

Emendamento 5

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.

Il presente regolamento stabilisce norme destinate a contribuire:

1.

Il presente regolamento stabilisce norme destinate a contribuire:

 

a)

al recupero a lungo termine , in modo continuo e duraturo, della biodiversità e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell’Unione attraverso il ripristino degli ecosistemi;

 

a)

al recupero sostenibile , in modo continuo e duraturo, della biodiversità autoctona e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell’Unione attraverso il ripristino degli ecosistemi europei ;

 

b)

al conseguimento degli obiettivi generali dell’Unione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

 

b)

al conseguimento degli obiettivi generali dell’Unione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

 

c)

all’adempimento degli impegni internazionali dell’Unione.

 

c)

all’adempimento degli impegni internazionali dell’Unione ; ossia, in vista di un recupero volto a ristabilire l’equilibrio ecologico perduto .

Motivazione

Il termine «a lungo termine» sembra suggerire che ci vorrà molto tempo per garantire il recupero della biodiversità. È preferibile utilizzare il termine «sostenibile», che non permette un’interpretazione ambigua.

Occorre ricordare che la costante introduzione di specie vegetali e animali alloctone causa un degrado degli ecosistemi europei perché queste specie entrano in concorrenza con le specie autoctone, prendendo il loro posto e portandole all’estinzione.

Emendamento 6

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.

Il presente regolamento istituisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano senza indugio misure di ripristino efficaci basate sulla superficie che insieme coprono, entro il 2030, almeno il 20 % delle zone terrestri e marine dell’Unione e, entro il 2050, tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino.

2.

Il presente regolamento istituisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano senza indugio misure di ripristino efficaci basate sulla superficie che insieme coprono, entro il 2030, almeno il 20 % delle zone terrestri e il 20 % delle zone marine dell’Unione e, entro il 2050, tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino , che si adoperano per risultare allineati con il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità .

Motivazione

L’obiettivo generale di ripristino deve essere inteso come comprendente rispettivamente le zone terrestri e le zone marittime dell’UE, piuttosto che in combinazione (ossia almeno il 20 % delle zone terrestri dell’UE e il 20 % delle zone marine dell’UE entro il 2030).

Emendamento 7

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR del CdR

(13)

«spazi verdi urbani»: tutte le aree verdi urbane — foreste di latifoglie; foreste di conifere; foreste miste; formazioni erbose naturali; lande e brughiere; arbusti boschivi di transizione e aree scarsamente vegetate — presenti nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi , calcolate sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(13)

 

a.

« area urbana»: superficie territoriale delle unità territoriali classificate come centri urbani e agglomerati urbani mediante la tipologia basata sulla griglia stabilita conformemente all’articolo 4 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1059/2003;

b.

«spazi verdi urbani»: tutte le aree verdi urbane — foreste di latifoglie; foreste di conifere; foreste miste; formazioni erbose naturali; lande e brughiere; arbusti boschivi di transizione e aree scarsamente vegetate ; spazi verdi integrati nelle strutture edificate  — presenti nei centri urbani e negli agglomerati urbani siti nelle vicinanze , calcolate sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio . Gli spazi verdi urbani comprendono tutte le aree verdi urbane con il potenziale di promuovere la biodiversità e la fornitura di servizi ecosistemici, e affrontare connettività e la diversità ecologiche, evitando qualsiasi pratica dannosa per la biodiversità nella loro progettazione, gestione e manutenzione, conformemente alle disposizioni della strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2030. L’obiettivo è sviluppare strumenti di misurazione dei dati che consentano un rilevamento più dettagliato delle aree verdi, comprendente ad esempio i tetti verdi, le pareti verdi e i singoli alberi; i suddetti elementi contenuti nella definizione di « spazi verdi urbani » dovrebbero essere intesi in linea con i rispettivi tipi di utilizzo del suolo (principalmente 14100 , 3100 e 32000 ) previsti dall’atlante urbano di Copernicus;

Motivazione

Gli spazi verdi urbani offrono servizi ecosistemici e benefici per la biodiversità. Tuttavia, la capacità di tali zone di sostenere la biodiversità è strettamente legata alla loro qualità, configurazione, struttura ed estensione. La legge non prevede disposizioni specifiche per la qualità, la struttura o la gestione degli spazi verdi urbani. È essenziale regolamentare anche gli «spazi verdi urbani» nella proposta di regolamento al fine di escludere l’attuazione e il recepimento non corretti della normativa sul campo.

Emendamento 8

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR del CdR

(14)

«copertura della volta arborea urbana»: superficie totale di copertura arborea nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(14)

«copertura della volta arborea urbana»: superficie totale di copertura arborea nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio. In un determinato Stato membro o regione possono essere utilizzati anche dati di base relativi alle infrastrutture verdi più dettagliati di quelli di Copernicus.

Le specie arboree utilizzate per espandere la volta arborea vengono selezionate, a discrezione dell’autorità urbana competente, in base ai seguenti criteri: potenziale di promozione della biodiversità; specie autoctone, resilienti ai fattori climatici, rispetto a specie non autoctone; divieto di utilizzazione di specie alloctone invasive; diversità delle specie arboree piuttosto che monocoltura, la quale va evitata, dove possibile.

La scelta dei criteri per una copertura vegetale urbana di qualità dovrebbe tenere conto degli eventuali servizi ecosistemici che questa copertura e le sue immediate vicinanze potrebbero offrire, tra l’altro assorbendo le precipitazioni dei temporali, riducendo gli eventi e gli effetti meteorologici estremi e agevolando la migrazione degli uccelli e di altre specie viventi.

Motivazione

La normativa dovrebbe includere specifiche sulle caratteristiche e la diversità delle specie arboree che sono importanti per la fornitura di servizi ecosistemici e per i vantaggi in termini di biodiversità.

Emendamento 9

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.

Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce degli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE che sono necessarie per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti. […]

3.

Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce degli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE che sono necessarie per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività attraverso corridoi ecologici , finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti. […]

5.

Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto della necessità di migliorare la connettività tra i tipi di habitat di cui all’allegato I e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 3 presenti in questi tipi di habitat.

5.

Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto della necessità di migliorare la connettività attraverso corridoi ecologici tra i tipi di habitat di cui all’allegato I e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 3 presenti in questi tipi di habitat.

Motivazione

È importante ricordare che la connettività dovrebbe mirare a creare o ricollegare corridoi ecologici.

Emendamento 10

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.

La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sulle evidenze scientifiche più recenti relative allo stato dei tipi di habitat di cui all’allegato I, misurato in base alla struttura e alle funzioni necessarie per il loro mantenimento a lungo termine, compreso il mantenimento delle loro specie tipiche di cui all’articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE, nonché alla qualità e alla quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3 del presente articolo . Le zone in cui i tipi di habitat elencati nell’allegato I sono in uno stato sconosciuto sono considerate non in buono stato .

4.

La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sulle evidenze scientifiche più recenti relative allo stato dei tipi di habitat di cui all’allegato I, misurato in base alla struttura e alle funzioni necessarie per il loro mantenimento a lungo termine, compreso il mantenimento delle loro specie tipiche di cui all’articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE, nonché alla qualità e alla quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3. Per le zone in cui i tipi di habitat elencati nell’allegato I sono in uno stato sconosciuto, le evidenze scientifiche richieste sulla scala territoriale applicabile sono prodotte quanto prima e comunque entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento, al fine di determinare le misure e le aree di ripristino adeguate. Il PNR deve comprendere un piano d’azione specifico, un calendario e un’indicazione delle risorse necessarie destinate a tali misure.

Motivazione

Per diversi tipi di habitat, le banche dati esistenti non contengono informazioni territoriali esplicite a livello locale sullo stato delle comunità, sui livelli di riferimento o sugli elementi che comportano il degrado degli habitat, e non forniscono pertanto una base scientificamente valida per la definizione delle priorità delle aree o delle azioni di ripristino. La raccolta di evidenze scientifiche deve essere presentata il prima possibile al fine di iniziare a elaborare i piani e ad attuarli tempestivamente.

Emendamento 11

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

8.

Al di fuori dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 7 è giustificato se è dovuto a:

8.

Al di fuori dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 7 può essere giustificato solo se gli Stati membri forniscono prove inconfutabili del fatto che esso è dovuto a:

 

a)

casi di forza maggiore;

 

a)

casi di forza maggiore;

 

b)

trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o

 

b)

trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o

 

c)

un progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso.

 

c)

un progetto di interesse pubblico prevalente , in corso o futuro per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso , a condizione che lo Stato membro interessato abbia adottato adeguate misure compensative e tenendo conto di sfide ambientali nazionali e specifiche del territorio .

Motivazione

Il requisito di non deterioramento non dovrebbe andare a scapito dei progetti in corso che contribuiscono ad altre sfide legate alla transizione, quali la transizione energetica, la digitalizzazione e il miglioramento della sostenibilità delle infrastrutture. Il testo segue la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE Habitat (1).

Emendamento 12

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.

La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sulle evidenze scientifiche più recenti relative allo stato dei tipi di habitat di cui all’allegato II, misurato in base alla struttura e alle funzioni necessarie per il loro mantenimento a lungo termine, compreso il mantenimento delle loro specie tipiche di cui all’articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE, nonché alla qualità e alla quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Le zone in cui i tipi di habitat elencati nell’allegato II sono in uno stato sconosciuto sono considerate non in buono stato .

4.

La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sulle evidenze scientifiche più recenti relative allo stato dei tipi di habitat di cui all’allegato II, misurato in base alla struttura e alle funzioni necessarie per il loro mantenimento a lungo termine, compreso il mantenimento delle loro specie tipiche di cui all’articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE, nonché alla qualità e alla quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Per le zone in cui i tipi di habitat elencati nell’allegato I sono in uno stato sconosciuto , le evidenze scientifiche richieste sulla scala territoriale applicabile sono prodotte quanto prima e comunque entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento, al fine di determinare le misure e le aree di ripristino adeguate. Il PNR deve comprendere un piano d’azione specifico, un calendario e un’indicazione delle risorse necessarie destinate a tali misure.

Motivazione

Per diversi tipi di habitat, le banche dati esistenti non contengono informazioni territoriali esplicite a livello locale sullo stato delle comunità, sui livelli di riferimento o sugli elementi che comportano il degrado degli habitat, e non forniscono pertanto una base scientificamente valida per la definizione delle priorità delle aree o delle azioni di ripristino. La raccolta di evidenze scientifiche deve essere presentata il prima possibile al fine di iniziare a elaborare i piani e ad attuarli tempestivamente.

Emendamento 13

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

8.

Al di fuori dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 7 è giustificato se è dovuto a:

8.

Al di fuori dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 7 può essere giustificato solo se gli Stati membri forniscono prove inconfutabili del fatto che esso è dovuto a:

 

a)

casi di forza maggiore;

 

a)

casi di forza maggiore;

 

b)

trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o

 

b)

trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o

 

c)

un progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso.

 

c)

un progetto di interesse pubblico prevalente, in corso o futuro per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso , a condizione che lo Stato membro interessato abbia adottato adeguate misure compensative e tenendo conto di sfide ambientali nazionali e specifiche del territorio .

Motivazione

Il requisito di non deterioramento non dovrebbe andare a scapito dei progetti in corso che contribuiscono ad altre sfide legate alla transizione, quali la transizione energetica, la digitalizzazione e il miglioramento della sostenibilità delle infrastrutture. Il testo segue la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 92/43/CEE Habitat.

Emendamento 14

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR del CdR

1.

Gli Stati membri provvedono affinché nel 2030 non si registri alcuna perdita netta di spazi verdi urbani né di copertura arborea urbana rispetto al 2021, in tutte le città, le piccole città e i sobborghi.

1.

Gli Stati membri provvedono affinché nel 2030 non si registri alcuna perdita netta di spazi verdi urbani compresa la copertura arborea urbana rispetto al 2024, negli spazi verdi urbani conformemente all’articolo 3 nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi. Gli Stati membri collaborano strettamente con gli enti locali e regionali e con le autorità di gestione per conseguire tale obiettivo.

2.

Gli Stati membri provvedono affinché entro il 2040 la superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi sia aumentata di almeno il 3 % della superficie totale delle città, delle piccole città e dei sobborghi rispetto al 2021 , e di almeno il 5 % entro il 2050.

2.

Le misure intese a conseguire una migliore qualità ecologica degli habitat e della connettività devono essere avviate considerandone la complementarità con i piani territoriali locali e la pianificazione urbana.

 

3.

Gli Stati membri provvedono affinché entro il 2040 la superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani conformemente all’articolo 3 nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi sia aumentata , quantitativamente e qualitativamente, di almeno il 3 % della superficie totale delle città, delle piccole città e dei sobborghi rispetto al 2024 , e di almeno il 5 % entro il 2050. Gli obiettivi sono fissati in relazione allo spazio urbano totale delle unità amministrative locali in uno Stato membro — non agli spazi verdi urbani esistenti nell’anno di riferimento 2024 — per garantire un approccio equo al ripristino nelle città, nei piccoli centri e nelle periferie urbane, tenendo conto delle condizioni nazionali. Nonostante le strutture amministrative delle unità amministrative locali, le aree urbane devono essere gestite come entità funzionali.

 

Inoltre, gli Stati membri garantiscono:

 

Inoltre, gli Stati membri garantiscono:

 

a)

la presenza di almeno il 10 % di copertura arborea urbana in tutte le città, piccole città e sobborghi entro il 2050; e

 

a)

la presenza di almeno il 15 % di copertura arborea urbana in tutte le città, piccole città e sobborghi entro il 2050;

 

b)

un guadagno netto di spazi verdi urbani integrati negli edifici e nelle infrastrutture esistenti e nuovi, anche attraverso ristrutturazioni e rinnovi, in tutte le città, piccole città e sobborghi.

 

b)

un guadagno netto di spazi verdi urbani integrati negli edifici e nelle infrastrutture esistenti e nuovi, anche attraverso ristrutturazioni e rinnovi, in tutte le città, piccole città e sobborghi ; e

 

 

c)

il controllo delle specie esotiche invasive nello spazio urbano, favorendo anche la biodiversità e la quantità di insetti, che migliora gli ecosistemi ben funzionanti in questi spazi.

Motivazione

La formulazione dell’obiettivo ha creato malintesi. Diversi attori lo hanno letto in termini di aumento del 3 % e del 5 % della superficie nazionale totale dello spazio verde, mentre la valutazione d’impatto chiarisce che il riferimento è la superficie nazionale totale coperta dalle LAU.

Emendamento 15

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.

Gli Stati membri compilano un inventario delle barriere alla connettività longitudinale e laterale delle acque superficiali e individuano quelle da rimuovere al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino di cui all’articolo 4 e dell’obiettivo dell’Unione di ripristinare almeno 25 000  km di fiumi a scorrimento libero nell’Unione entro il 2030, fatti salvi la direttiva 2000/60/CE, in particolare l’articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, e il regolamento 1315/2013, in particolare l’articolo 15 .

1.

Gli Stati membri compilano un inventario delle barriere alla connettività longitudinale e laterale delle acque superficiali e individuano quelle da rimuovere al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino di cui all’articolo 4 e dell’obiettivo dell’Unione di ripristinare il 15 % della lunghezza dei fiumi (178 000  km in tutta l’UE) in fiumi a scorrimento libero nell’Unione entro il 2030, attraverso la rimozione delle barriere e il ripristino delle relative pianure alluvionali, tenendo conto della domanda di energia rinnovabile .

Tale inventario comprenderà anche le falde acquifere sotterranee di cui sia necessario mantenere il livello piezometrico a causa del loro apporto idrico ai tratti longitudinali e laterali delle acque superficiali, oltre che a zone umide e sorgenti.

Motivazione

La proposta dovrebbe contenere obiettivi quantificati e circoscritti nel tempo per eliminare gli ostacoli e ripristinare realmente la connettività dei fiumi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a riportare il 15 % della lunghezza dei fiumi in fiumi a scorrimento libero entro il 2030 attraverso la rimozione delle barriere e il ripristino delle relative pianure alluvionali.

Emendamento 16

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.

Gli Stati membri rimuovono le barriere alla connettività longitudinale e laterale delle acque superficiali individuate a norma del paragrafo 1, conformemente al piano per la loro rimozione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera f). Nell’eliminare le barriere, gli Stati membri considerano innanzitutto quelle obsolete, ossia quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l’approvvigionamento idrico o altri usi.

2.

Gli Stati membri rimuovono le barriere alla connettività longitudinale e laterale delle acque superficiali individuate a norma del paragrafo 1, conformemente al piano per la loro rimozione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera f). Nell’eliminare le barriere, gli Stati membri considerano innanzitutto (i) quelle che, se rimosse, apportano benefici ecologici e (ii) quelle obsolete, ossia quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l’approvvigionamento idrico o altri usi. Non saranno considerate obsolete le barriere che facciano parte del patrimonio storico e culturale del territorio considerato, che non comportino ostacoli insormontabili per la loro conservazione e che abbiano contribuito alla creazione di zone speciali in termini di paesaggio e biodiversità, oppure che aiutino a ricaricare le falde acquifere e a rallentare la velocità della corrente.

Motivazione

Oltre alla proposta che gli Stati membri affrontino in primo luogo l’eliminazione delle barriere obsolete, un altro criterio importante per orientare l’individuazione delle barriere da rimuovere dovrebbe essere associato ai benefici ecologici dell’eliminazione.

Emendamento 17

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.

Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.

1.

Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli (anche allo scopo di preservare l’equilibrio tra fitofagi, parassitoidi e predatori, per agevolare rese agricole senza intervento di prodotti fitosanitari) in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.

Motivazione

Gli ecosistemi agricoli e la produttività alimentare europea sono minacciati dalla diffusione sui nostri territori di nuovi organismi nocivi che causano la perdita di colture, costringendo all’uso massiccio di pesticidi e compromettendo la biodiversità degli ecosistemi europei.

Emendamento 18

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.

Per i suoli organici a uso agricolo che costituiscono torbiere drenate, gli Stati membri mettono in atto misure di ripristino. Queste misure sono messe in atto su almeno:

4.

Per i suoli organici a uso agricolo che costituiscono torbiere drenate, gli Stati membri mettono in atto misure di ripristino. Queste misure sono messe in atto su almeno:

 

a)

il 30 % di tali superfici entro il 2030, di cui almeno un quarto è riumidificato;

 

a)

il 30 % di tali superfici entro il 2030, di cui almeno metà è riumidificato;

 

b)

il 50 % di tali superfici entro il 2040, di cui almeno metà è riumidificato ;

 

b)

il 50 % di tali superfici entro il 2040, di cui almeno due terzi sono riumidificati ;

 

c)

il 70 % di tali superfici entro il 2050, di cui almeno metà è riumidificato .

 

c)

il 70 % di tali superfici entro il 2050, di cui almeno due terzi sono riumidificati .

Motivazione

Le torbiere rappresentano il più grande deposito naturale terrestre di carbonio e, se danneggiate, costituiscono una delle principali fonti di emissioni di gas a effetto serra. Si suggerisce pertanto di aumentare la riumidificazione (la misura più efficace per il ripristino delle torbiere), cosa che contribuirebbe a ridurre in modo significativo le emissioni e a conseguire l’obiettivo generale.

Emendamento 19

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

5.

Gli Stati membri applicano le misure stabilite nella direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009), allo scopo di assicurare l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di ridurne i rischi e gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente, nonché di promuovere la difesa integrata, associata a metodi e tecniche di tipo alternativo, come i mezzi di controllo non chimici.

Motivazione

È essenziale ridurre l’uso dei pesticidi e fertilizzanti e, qualora si rendano necessari, vanno sostituiti con prodotti naturali sicuri e tecniche alternative non inquinanti.

Emendamento 20

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.

Gli Stati membri raggiungono una tendenza all’aumento a livello nazionale per ciascuno dei seguenti indicatori negli ecosistemi forestali , illustrati nell’allegato VI, misurata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni tre anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti stabiliti a norma dell’articolo 11, paragrafo 3:

2.

Gli Stati membri raggiungono una tendenza all’aumento per ciascuno dei seguenti indicatori in ciascun ecosistema forestale , illustrati nell’allegato VI, misurata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti stabiliti a norma dell’articolo 11, paragrafo 3:

 

a)

legno morto in piedi;

 

a)

legno morto in piedi;

 

b)

legno morto a terra;

 

b)

legno morto a terra;

 

c)

percentuale di foreste disetanee;

 

c)

percentuale di foreste disetanee;

 

d)

connettività forestale;

 

d)

connettività forestale;

 

e)

indice dell’avifauna comune in habitat forestale;

 

e)

indice dell’avifauna comune in habitat forestale;

 

f)

stock di carbonio organico.

 

f)

stock di carbonio organico.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 21

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

3.

Gli Stati membri applicano le misure di cui al regolamento (CE) n. 1737/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 2121/2004 della Commissione del 13 dicembre 2004 e il regolamento (CE) n. 2278/1999 della Commissione del 21 ottobre 1999.

4.

Gli Stati membri applicano la raccomandazione CM/Rec (2008)3 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sugli orientamenti per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio.

Motivazione

Si ravvisa l’urgente necessità di attuare le misure già previste dai regolamenti e dalle raccomandazioni, provenienti dall’Unione europea o dal Consiglio d’Europa, sul ripristino delle foreste.

Emendamento 22

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.

Gli Stati membri quantificano la superficie che deve essere ripristinata per raggiungere gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli 4 e 5, tenendo conto dello stato dei tipi di habitat di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e della qualità e quantità degli habitat delle specie di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 3, presenti sul loro territorio. La quantificazione si basa, tra l’altro sulle informazioni seguenti:

2.

Gli Stati membri quantificano la superficie che deve essere ripristinata per raggiungere gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli 4 e 5, tenendo conto dello stato dei tipi di habitat di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e della qualità e quantità degli habitat delle specie di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 3, presenti sul loro territorio. La quantificazione si basa, tra l’altro sulle informazioni seguenti:

 

a)

per ciascun tipo di habitat:

 

a)

per ciascun tipo di habitat:

 

 

i)

la superficie totale dell’habitat e una carta della sua distribuzione attuale;

 

 

i)

la superficie totale dell’habitat e una carta della sua distribuzione attuale;

 

 

ii)

la superficie dell’habitat che non è in buono stato;

 

 

ii)

la superficie dell’habitat che non è in buono stato;

 

 

iii)

la superficie di riferimento favorevole, tenendo conto delle perdite documentate almeno negli ultimi 70 anni e delle modifiche delle condizioni ambientali previste dovute ai cambiamenti climatici;

 

 

iii)

la superficie di riferimento favorevole, tenendo conto delle perdite documentate almeno negli ultimi 70 anni e delle modifiche delle condizioni ambientali previste dovute ai cambiamenti climatici;

 

 

iv)

le zone più adatte al ripristino dei tipi di habitat in considerazione delle modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici;

 

 

iv)

le zone più adatte al ripristino dei tipi di habitat in considerazione delle modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici;

 

b)

la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie necessarie per conseguire il loro stato di conservazione soddisfacente, tenendo conto delle zone più adatte al ripristino di questi habitat, e la connettività necessaria tra gli habitat affinché le popolazioni di specie possano prosperare, nonché le modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici.

 

b)

la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie necessarie per conseguire il loro stato di conservazione soddisfacente, tenendo conto delle zone più adatte al ripristino di questi habitat, e la connettività necessaria tra gli habitat affinché le popolazioni di specie possano prosperare, nonché le modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici.

 

3.

Nel determinare la prossimità dei centri e degli agglomerati urbani, al fine di definire gli spazi verdi urbani conformemente all’articolo 3, gli Stati membri includono le aree situate a una distanza di almeno un chilometro dai centri e dagli agglomerati urbani.

Motivazione

A seconda delle condizioni e delle esigenze locali, dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro definire nel proprio piano nazionale il concetto di «prossimità» dei centri e degli agglomerati urbani, affinché sia compatibile con la struttura urbana, i confini amministrativi e altri fattori pertinenti a livello locale e nazionale.

Emendamento 23

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.

Gli Stati membri fissano, al più tardi entro il 2030, i livelli soddisfacenti per ciascuno degli indicatori di cui all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, mediante un processo e una valutazione aperti ed efficaci, basati sulle evidenze scientifiche più recenti e, se disponibile, sul quadro di cui all’articolo 17, paragrafo 9.

3.

Gli Stati membri fissano, al più tardi entro il 2030, i livelli soddisfacenti per ciascuno degli indicatori di cui all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, mediante un processo e una valutazione aperti ed efficaci, basati sulle evidenze scientifiche più recenti , e in coordinamento con gli altri Stati membri e, se disponibile, sul quadro di cui all’articolo 17, paragrafo 9. Al fine di garantire l’allineamento tra gli Stati membri, sono forniti e adottati tempestivamente requisiti minimi e orientamenti affinché gli Stati membri definiscano livelli soddisfacenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 9.

Motivazione

Sono necessari un quadro e orientamenti chiari e comuni sui requisiti minimi per gli Stati membri, al fine di definire livelli soddisfacenti (vale per gli obiettivi per gli impollinatori e gli ecosistemi agricoli e forestali).

Emendamento 24

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

6.

Gli Stati membri coordinano l’elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili. In fase di preparazione dei piani di ripristino della natura, gli Stati membri garantiscono sinergie con le zone di riferimento per le energie rinnovabili già designate e si adoperano affinché il funzionamento delle zone di riferimento per le energie rinnovabili, comprese le procedure di autorizzazione applicabili in queste zone previste dalla direttiva (UE) 2018/2001, rimanga invariato.

6.

Gli Stati membri coordinano l’elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili. In fase di preparazione dei piani di ripristino della natura, gli Stati membri garantiscono sinergie con le zone di riferimento per le energie rinnovabili già designate e si adoperano affinché il funzionamento delle zone di riferimento per le energie rinnovabili, comprese le procedure di autorizzazione applicabili in queste zone previste dalla direttiva (UE) 2018/2001, rimanga invariato, senza compromettere la biodiversità e le misure di ripristino .

Motivazione

L’individuazione e l’assegnazione di zone di riferimento rinnovabili dovrebbero tenere conto degli spazi e del funzionamento delle misure di ripristino degli ecosistemi da attuare.

Emendamento 25

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR del CdR

7.

In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri tengono conto degli elementi seguenti:

[…]

7.

In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri tengono conto degli elementi seguenti:

[…]

 

f)

le strategie e i piani d’azione nazionali in materia di biodiversità elaborati conformemente all’articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica;

 

[…]

 

f)

le strategie e i piani d’azione nazionali in materia di biodiversità elaborati conformemente all’articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica , nonché le strategie e i piani d’azione locali sulla biodiversità  (1) e i meccanismi di collaborazione per integrare i primi nei secondi e viceversa ;

 

[…]

 

 

h)

piani di inverdimento urbano e le loro ambizioni di espandere le aree e gli spazi verdi nelle città, comprese misure per creare foreste, parchi e giardini urbani caratterizzate da biodiversità e accessibili, aziende agricole urbane, tetti e pareti verdi, strade alberate, prati urbani e siepi urbane; inoltre, indicatori utilizzati per la rendicontazione e il monitoraggio.

Motivazione

Potrebbero essere utilizzati come riferimento processi e meccanismi di coinvolgimento simili, ad esempio le strategie e i piani d’azione locali sulla biodiversità (LBSAP), e piani di rinverdimento urbano.

Emendamento 26

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

7.

[…]

(i)

lo strumento di assistenza tecnica utile per l’attuazione della legge. Questo strumento è destinato a contemplare le capacità in materia di meccanismi (intersettoriali) di coinvolgimento dei soggetti decisionali e dei portatori di interessi e in materia di approcci integrati allo sviluppo delle città e dei comuni, nonché in materia di strumenti di governance multilivello; ad attirare e razionalizzare gli investimenti del settore pubblico e di quello privato; a fornire consulenza su misura per la competenza tecnica, giuridica e finanziaria necessaria per la progettazione, l’esecuzione e il monitoraggio delle misure di ripristino; a definire strumenti e processi di monitoraggio agili e maneggevoli; a fornire orientamenti per l’allineamento degli strumenti, delle norme e dei protocolli di rendicontazione a tutti i livelli di governance; e buone pratiche di ripristino degli ecosistemi in diverse aree geografiche e contesti fisici.

Motivazione

Lo strumento di assistenza tecnica deve rivolgersi alle autorità di gestione e agli enti locali e regionali che attuano la normativa. La mancanza di competenze tecniche e di esperienza con gli strumenti finanziari (del settore privato) è una delle principali sfide per la progettazione, l’esecuzione e il monitoraggio delle misure di ripristino. Al fine di garantire il successo del ripristino della natura, l’assistenza tecnica dovrebbe includere anche approcci locali integrati.

Emendamento 27

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR del CdR

 

12.

Gli Stati membri applicano un approccio esteso a tutta l’amministrazione e coordinano lo sviluppo, la valutazione preliminare, il monitoraggio e la comunicazione dei piani nazionali di ripristino con le autorità locali e regionali, nonché con le autorità di gestione, tenendo conto di tutti gli ecosistemi compresi nelle unità amministrative locali.

Gli Stati membri formalizzano i meccanismi per il contributo tempestivo delle parti interessate e delle organizzazioni al piano nazionale di ripristino, la valutazione congiunta del piano nazionale di ripristino prima della presentazione, l’istituzione di processi di riscontro e la fornitura di orientamenti e strumenti necessari per l’allineamento dei protocolli di monitoraggio locali, regionali e nazionali.

Motivazione

La compartimentazione delle competenze tra le amministrazioni ostacola una visione integrata necessaria per una gestione efficace degli habitat o dei bacini idrografici che trascenda i confini amministrativi. L’impegno delle autorità locali, regionali e nazionali e delle autorità di gestione nei piani nazionali di ripristino è essenziale per definire tale visione condivisa e integrata per il ripristino ed evitare una cattiva attuazione (ad esempio attraverso la protezione delle specie in un territorio, ma non in quello limitrofo). Le strutture e i processi di governance formalizzati saranno necessari per un coordinamento e un monitoraggio efficaci delle azioni di ripristino.

Emendamento 28

Articolo 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR del CdR

2.

 

(n)

una sintesi del processo di preparazione e stesura del piano nazionale di ripristino, comprese informazioni sulla partecipazione del pubblico e sul modo in cui sono state prese in considerazione le esigenze delle comunità locali e dei portatori di interessi;

2.

 

(n)

una sintesi del processo di preparazione e stesura del piano nazionale di ripristino, comprese informazioni sulla partecipazione del pubblico e sul modo in cui sono state prese in considerazione le esigenze delle comunità locali e dei portatori di interessi , tra cui gli enti locali e regionali, le rispettive autorità di gestione e i proprietari di terreni ;

Motivazione

È opportuno che gli enti locali e regionali, le autorità di gestione e i proprietari di terreni siano inclusi nell’elaborazione dei piani nazionali di ripristino, in quanto saranno quelli che, in ultima analisi, elaboreranno, attueranno, monitoreranno e cofinanzieranno le misure di ripristino.

Emendamento 29

Articolo 16

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR del CdR

2.

Le nozioni di «interesse sufficiente» e «violazione di un diritto» sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico un ampio accesso alla giustizia. Ai fini del paragrafo 1, si considera che una organizzazione non governativa di promozione della tutela ambientale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge nazionale abbia un interesse sufficiente e abbia diritti suscettibili di violazione.

2.

Le nozioni di «interesse sufficiente» e «violazione di un diritto» sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico un ampio accesso alla giustizia , conformemente alla convenzione di Aarhus e in particolare al suo articolo 9 concernente l’accesso alla giustizia . Ai fini del paragrafo 1, si considera che una organizzazione non governativa di promozione della tutela ambientale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge nazionale abbia un interesse sufficiente e abbia diritti suscettibili di violazione.

Motivazione

La convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus nel 1998, fornisce un quadro adeguato per garantire il rispetto dei protocolli necessari in relazione alla legge sul ripristino della natura.

Emendamento 30

Articolo 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.

 

(b)

la superficie dello spazio verde urbano e della copertura della volta arborea nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi di cui all’articolo 6;

1.

 

(b)

la superficie e la qualità dello spazio verde urbano e della copertura della volta arborea nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi di cui all’articolo 6;

Motivazione

Evidente.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

riconosce che la normativa dell’UE sul ripristino della natura che viene proposta costituisce un fattore di trasformazione nella lotta contro la perdita di biodiversità e gli impatti dei cambiamenti climatici, e apprezza gli obiettivi giuridicamente vincolanti, con scadenze definite e disposti in sequenza, volti a tutelare la protezione e il ripristino di tutti gli ecosistemi negli Stati membri, allo scopo di intervenire con urgenza contro il loro degrado; considera la proposta, con le necessarie modifiche, come un passo avanti fondamentale che guiderà l’attuazione di un ambizioso quadro globale post-2020 in materia di biodiversità;

2.

osserva che la relazione sulla valutazione d’impatto ha esaminato l’estensione delle aree verdi e il loro potenziale di crescita attraverso il cambiamento della destinazione dei terreni a livello dell’UE e ha valutato come realistici i relativi obiettivi. Tuttavia, l’analisi ha trascurato le diverse circostanze e situazioni di partenza dei paesi, delle regioni e delle città. Il CdR sottolinea che la proposta deve essere urgentemente adattata per tener conto della grande varietà di situazioni esistenti negli Stati membri, nelle loro regioni e nei loro comuni in termini di numero e qualità dei diversi ecosistemi, nonché delle strutture regionali, urbane, comunali e di agglomerato, delle strutture amministrative e della proprietà fondiaria;

3.

richiama l’attenzione sulla diffusa devastazione ambientale causata dalla brutale e illegale aggressione russa nei confronti dell’Ucraina; sottolinea che il degrado dell’ambiente e i problemi connessi avranno conseguenze transfrontaliere, con ripercussioni sia sulla salute umana che sugli ecosistemi locali; esorta ad adottare già adesso misure adeguate e a riflettere su azioni concrete in materia di ripristini della biodiversità e degli ecosistemi da attuare dopo la fine della guerra;

4.

sottolinea il ruolo chiave degli enti locali e regionali nell’elaborazione congiunta dei piani nazionali di ripristino (PNR), nell’individuazione delle aree di ripristino e nella definizione di indicatori basati sulle priorità locali e sulle esigenze delle comunità, sul cofinanziamento pubblico e privato, sull’impegno delle parti interessate e dei cittadini e sull’attuazione di azioni di ripristino locali, integrate e basate sul territorio; mette in rilievo il ruolo chiave degli enti locali e regionali nel monitorare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi per gli ecosistemi urbani e di altro tipo che rientrano nei limiti delle unità amministrative locali e nel riferire in materia; ritiene importante garantire che il monitoraggio e la comunicazione dei progressi non siano eccessivamente onerosi dal punto di vista amministrativo e che sia possibile utilizzare strumenti digitali per facilitare il lavoro;

5.

insiste sul fatto che gli enti locali e regionali dovrebbero definire gli ecosistemi presi come obiettivo, compresi gli spazi verdi urbani e le loro esigenze di sviluppo quantitativo e qualitativo nel quadro del loro sviluppo urbano integrato, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione, al fine di garantire la considerazione delle condizioni locali in relazione alla struttura urbana e alla natura, nonché un approccio equo al ripristino in tutte le aree urbane e periurbane;

6.

esorta gli Stati membri a far sì che i piani nazionali di ripristino tengano conto delle specifiche condizioni socioeconomiche, geografiche e ambientali e delle caratteristiche delle aree locali in questione, della comunità locale e del contesto regionale, nonché delle pertinenti esigenze di ripristino, specie in rapporto agli ecosistemi altamente variabili, come le regioni ultraperiferiche, le isole, le regioni montane, le torbiere e le zone umide o altre aree ricche di specie autoctone o minacciate, come pure agli ecosistemi urbani; chiede che la normativa sul ripristino della natura dia particolare rilievo ai sistemi particolarmente vulnerabili, riconoscendo le loro condizioni particolari e le loro esigenze di ripristino;

7.

insiste sul riconoscimento dell’importanza delle interazioni bioculturali nella formazione delle identità locali e nella promozione di paesaggi agricoli di alto valore culturale e naturale, in quanto rappresentano il fulcro del successo del riaccoppiamento dell’identità culturale con gli ecosistemi su scala globale;

8.

si compiace del fatto che la Commissione europea abbia incluso nella normativa sul ripristino della natura un’ampia valutazione d’impatto relativa all’applicazione sia della sussidiarietà che della proporzionalità. La motivazione fornita, riguardante il valore aggiunto europeo della proposta e l’introduzione di misure derivanti dalle competenze dell’UE nei settori dell’ambiente e dei cambiamenti climatici, è conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Tuttavia, il CdR sottolinea che non vengono specificati gli effetti diretti e indiretti dell’articolo 6, come le conseguenze finanziarie e l’impatto sull’amministrazione interna e sul sistema giudiziario dello Stato membro;

9.

sottolinea la funzione indispensabile degli ecosistemi, tenuto conto del loro ruolo di serbatoi di carbonio e di protezione dagli effetti dei cambiamenti climatici. Ciò richiede non solo la cessazione di pratiche dannose, quali la deforestazione, l’impermeabilizzazione del suolo o l’estrazione di torba, ma anche la protezione e la ricostruzione mirate, come il ripristino di ruscelli, torbiere e zone umide;

10.

sottolinea che il regolamento deve tenere conto della diversità delle circostanze e delle realtà, sia a livello nazionale che locale, in termini, ad esempio, di unità amministrative, densità e struttura delle aree verdi, nonché delle esigenze locali e nazionali. Occorre pertanto rafforzare gli approcci integrati a livello locale in materia di sviluppo delle città e dei comuni. Le definizioni e i livelli dei requisiti devono essere chiari e pertinenti in tutta l’Unione;

11.

sottolinea la necessità che le città e i comuni rafforzino la loro resilienza ai cambiamenti climatici proteggendo, promuovendo e ripristinando le infrastrutture blu, attraverso la rivitalizzazione di canali e ruscelli e la creazione di piccoli corsi d’acqua. Invita gli Stati membri, nel quadro del regolamento oggetto del presente parere, a garantire che tutte le città e i comuni con più di 20 000 abitanti sviluppino, adottino e attuino piani per la rapida espansione delle aree verdi e blu.

A.   Integrazione e coerenza delle politiche

12.

ribadisce l’importanza di integrare la normativa sul ripristino della natura con le politiche e le strategie esistenti a livello locale, regionale e subnazionale, e sottolinea la necessità di strumenti e meccanismi adeguati per rafforzare il carattere obbligatorio e l’impatto qualitativo della legge a livello locale e subnazionale. Al tempo stesso il CdR sottolinea che il potenziale degli enti locali e regionali di contribuire al conseguimento di obiettivi comuni in materia di natura attraverso conoscenze locali e soluzioni che operano a livello locale deve essere aumentato e non già ostacolato. Nonostante le strutture amministrative delle unità amministrative locali, le aree urbane devono essere gestite come entità funzionali;

13.

sottolinea che le misure di ripristino, in particolare a livello locale, rientrano nell’azione per il cambiamento climatico e nella pianificazione urbana che le città e le regioni devono attuare attraverso una politica ambiziosa che superi i confini amministrativi, con una valutazione dell’efficacia complessiva di ciascuna misura;

14.

sottolinea l’importanza di integrare i piani nazionali di ripristino con i piani nazionali per l’energia e il clima e con gli obiettivi vincolanti previsti dall’attuale direttiva sulle energie rinnovabili (conformemente all’obiettivo riveduto introdotto da RePowerEU); considera essenziale che le zone di riferimento per le energie rinnovabili e le misure di ripristino della natura non siano in concorrenza tra loro, ma si sostengano vicendevolmente nel conseguimento delle ambizioni stabilite; a tale proposito, richiama l’attenzione sulla necessità di tenere conto della superficie ridotta a disposizione delle regioni ultraperiferiche e delle isole, in modo da poter conciliare usi diversi del territorio affinché le aree naturali protette non impediscano od ostacolino l’indispensabile transizione energetica da realizzare con lo sviluppo di infrastrutture per le energie rinnovabili, in particolare quando non è possibile collegarsi alla rete energetica europea;

15.

sollecita il superamento delle incoerenze e dei conflitti di interessi con altri settori di intervento (come l’energia, la pesca, la produzione alimentare e l’agricoltura) che possono compromettere l’efficace attuazione della normativa sul ripristino della natura o andare contro il pubblico interesse; chiede prospettive fortemente allineate per dare maggiore peso al ripristino degli ecosistemi nei settori dell’uso del suolo e della pianificazione territoriale, anche creando un equo sistema compensativo per quanti ne abbiano diritto. Gli interessi specifici nei settori della sicurezza alimentare e della sicurezza energetica, evidenziati dalle circostanze geopolitiche, dovrebbero trovare le giuste sinergie con la normativa sul ripristino della natura e altre normative ambientali dell’UE.

B.   Finanziare il ripristino degli ecosistemi, razionalizzare gli investimenti del settore pubblico e promuovere gli investimenti del settore privato

16.

richiama l’attenzione sull’enorme fabbisogno finanziario derivante dalle misure previste dalla proposta di regolamento; sottolinea che occorrerebbe destinare al ripristino risorse finanziarie adeguate, poiché né i programmi di finanziamento dell’UE dei prossimi anni prevedono i fondi necessari o la possibilità di metterli a disposizione in maniera flessibile, né gli Stati membri, le regioni e i comuni dispongono di margini finanziari adeguati nei bilanci nazionali; torna a segnalare l’esigenza di aumentare i finanziamenti destinati alla biodiversità e al ripristino degli ecosistemi, e di agevolare l’accesso degli enti locali e regionali a un impiego efficace e non burocratico degli strumenti finanziari;

17.

chiede che i flussi di finanziamento nazionali siano assegnati in piena conformità con le priorità e le esigenze individuate degli enti locali e regionali; auspica che le strutture regionali vengano riconosciute quali organismi importanti in grado di razionalizzare e coordinare le priorità degli enti locali e regionali, creando in tal modo linee di sostegno efficaci per il cofinanziamento e promuovendo azioni di ripristino efficaci su scala(e) territoriale(i);

18.

tenendo conto del divario di attuazione per quanto riguarda le direttive sulla tutela della natura, chiede meccanismi di applicazione più rigorosi e infrastrutture di conformità, in modo che il ripristino degli ecosistemi, insieme alle azioni volte a contenere il riscaldamento climatico, abbia almeno lo stesso livello di importanza di altri requisiti in materia di utilizzo del suolo;

19.

sottolinea che gli investimenti del settore privato saranno fondamentali per colmare il deficit di finanziamento del ripristino degli ecosistemi; mette in rilievo le opportunità non sfruttate e l’esigenza di sperimentare e ampliare l’uso di strumenti di mercato, quali gli investimenti a impatto, i pagamenti per i servizi ecosistemici o i crediti per gli assorbimenti terrestri di carbonio. Tali progetti pilota dovrebbero andare di pari passo con lo sviluppo di capacità negli enti locali e regionali in materia di strumenti di finanziamento di questo tipo, idealmente uno dei settori prioritari del sistema di assistenza tecnica.

C.   Sostegno tecnico e sviluppo di capacità per gli enti locali e regionali

20.

mette in evidenza che la progettazione, l’esecuzione e il monitoraggio efficaci delle azioni di ripristino richiederanno notevoli competenze tecniche e investimenti di risorse da parte degli enti locali e regionali responsabili dell’attuazione; osserva che tali competenze sono attualmente carenti negli enti locali e regionali; chiede che siano sviluppate internamente, messe in comune tra enti locali e regionali in uno o più territori vicini o esternalizzate;

21.

chiede un sistema globale di assistenza tecnica, che comprenda: la creazione di capacità negli enti locali e regionali per ottenere le competenze tecniche richieste; la definizione dei rispettivi strumenti e processi di monitoraggio; orientamenti per l’allineamento degli strumenti, delle norme e dei protocolli di rendicontazione a tutti i livelli di governance; buone pratiche di ripristino degli ecosistemi in diverse aree geografiche e contesti fisici;

22.

sottolinea che tale sistema di sostegno dovrebbe basarsi su strumenti/piattaforme di sviluppo delle capacità esistenti, come la piattaforma dell'UE per l'inverdimento urbano, NetworkNature, Biodiversa+, BioAgora, UrbanByNature, CitiesWithNature e RegionsWithNature, ed essere integrato con essi;

23.

chiede che venga realizzato un sistema di monitoraggio e comunicazione accessibile, inclusivo e standardizzato che consenta metodi semplificati per: individuare le aree di ripristino; valutare lo stato degli ecosistemi e definire livelli soddisfacenti di indicatori e obiettivi di monitoraggio.

Bruxelles, 9 febbraio 2023

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(1)   Riconosciuti dalla convenzione sulla diversità biologica nella decisione X/22 in occasione della sua decima conferenza delle parti.