30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 498/154


Parere del Comitato europeo delle regioni — Direttiva sulle emissioni industriali

(2022/C 498/16)

Relatore:

Jean-Noël VERFAILLIE (FR/Renew Europe), sindaco di Marly

Testi di riferimento:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti

COM(2022) 156

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali

COM(2022) 157

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti

COM(2022) 156

Emendamento 1

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

(16)

Il contributo della direttiva 2010/75/UE all’efficienza energetica e delle risorse e all’economia circolare nell’Unione dovrebbe essere reso più efficace, tenendo conto del principio guida della politica energetica dell’Unione: «l’efficienza energetica al primo posto». Pertanto, le autorizzazioni dovrebbero stabilire, ove possibile, valori limite obbligatori di prestazione ambientale per quanto riguarda i livelli di consumo e di efficienza delle risorse, compreso l’uso di acqua, energia e materiali riciclati, sulla base dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT AEPL) stabiliti nelle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT.

(16)

Il contributo della direttiva 2010/75/UE all’efficienza energetica e delle risorse e all’economia circolare nell’Unione dovrebbe essere reso più efficace, tenendo conto del principio guida della politica energetica dell’Unione: «l’efficienza energetica al primo posto». Pertanto, le autorità competenti prevedono di stabilire, ove possibile, valori limite obbligatori di prestazione ambientale per quanto riguarda i livelli di consumo e di efficienza delle risorse, compreso l’uso di acqua, energia e materiali riciclati, sulla base dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT AEPL) stabiliti nelle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT.

Motivazione

Emendamento tecnico volto ad allineare il considerando alle modifiche proposte all’articolo pertinente.

Emendamento 2

Considerando 25

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

(25)

Il conseguimento degli obiettivi dell’Unione per un’economia pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050 richiede una profonda trasformazione della sua economia. Coerentemente con l’8o programma d’azione per l’ambiente, i gestori delle installazioni di cui alla direttiva 2010/75/UE dovrebbero pertanto essere tenuti a includere piani di trasformazione nei loro sistemi di gestione ambientale. Tali piani di trasformazione integreranno inoltre gli obblighi di comunicazione societaria sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), fornendo uno strumento per attuarli concretamente a livello di installazioni. La principale priorità è la trasformazione delle attività ad alta intensità energetica elencate nell’allegato I. Pertanto, i gestori di installazioni ad alta intensità energetica dovrebbero elaborare piani di trasformazione entro il 30 giugno 2030. I gestori di installazioni che svolgono altre attività elencate nell’allegato I dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di trasformazione nell’ambito del riesame e dell’aggiornamento delle autorizzazioni a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, pubblicate dopo il 1o gennaio 2030 . Sebbene i piani di trasformazione siano da considerarsi documenti indicativi preparati sotto la responsabilità degli operatori, l’organismo di audit incaricato dagli operatori nell’ambito dei loro sistemi di gestione ambientale dovrebbe verificare che i piani contengano le informazioni minime che la Commissione europea stabilirà in un atto di esecuzione, e gli operatori dovrebbero renderli pubblici .

(25)

Il conseguimento degli obiettivi dell’Unione per un’economia pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050 richiede una profonda trasformazione della sua economia. Coerentemente con l’8o programma d’azione per l’ambiente, i gestori delle installazioni di cui alla direttiva 2010/75/UE dovrebbero pertanto essere tenuti a includere piani di trasformazione nei loro sistemi di gestione ambientale. Tali piani di trasformazione integreranno inoltre gli obblighi di comunicazione societaria sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), fornendo uno strumento per attuarli concretamente a livello di installazioni. La principale priorità è la trasformazione delle attività ad alta intensità energetica elencate nell’allegato I. Pertanto, i gestori di installazioni ad alta intensità energetica dovrebbero elaborare piani di trasformazione indicativi entro il 30 giugno 2030. I gestori di installazioni che svolgono altre attività elencate nell’allegato I dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di trasformazione indicativi nell’ambito del riesame e dell’aggiornamento delle autorizzazioni a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, pubblicate dopo il 1o gennaio 2030.

Motivazione

Emendamento tecnico volto ad allineare il considerando alle modifiche proposte all’emendamento pertinente.

Emendamento 3

Articolo 1, paragrafo 1, punto 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.

all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

5.

all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   Gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni rilasciate in applicazione del presente articolo siano messe a disposizione su Internet a titolo gratuito e senza limitare l’accesso agli utenti registrati. Una sintesi di ciascuna autorizzazione è messa a disposizione del pubblico alle stesse condizioni. La sintesi contiene come minimo:

«4.   Gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni rilasciate in applicazione del presente articolo siano messe a disposizione su Internet a titolo gratuito e senza limitare l’accesso agli utenti registrati. Una sintesi di ciascuna autorizzazione è messa a disposizione del pubblico alle stesse condizioni. La sintesi contiene come minimo:

a)

un riepilogo delle principali condizioni di autorizzazione;

a)

un riepilogo delle principali condizioni di autorizzazione;

b)

i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale;

b)

i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale;

c)

eventuali deroghe accordate conformemente all’articolo 15, paragrafo 4;

c)

eventuali deroghe accordate conformemente all’articolo 15, paragrafo 4;

d)

le conclusioni sulle BAT applicabili;

d)

le conclusioni sulle BAT applicabili;

e)

le disposizioni di riesame e aggiornamento dell’autorizzazione.

e)

le disposizioni di riesame e aggiornamento dell’autorizzazione;

 

f)

l’indicazione dell’autorità o dell’organismo specifico responsabile delle richieste di informazioni e dei reclami .

Per definire il formato della sintesi di cui al secondo comma la Commissione adotta un atto di esecuzione. L’atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 75, paragrafo 2.»

Per definire il formato della sintesi di cui al secondo comma la Commissione adotta un atto di esecuzione. L’atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 75, paragrafo 2.»

Motivazione

Il pubblico dovrebbe essere informato in merito al livello specifico competente per le richieste di informazioni e i reclami, al fine di evitare contatti con l’organismo o l’autorità sbagliati, che creano oneri a carico della pubblica amministrazione e rendono più difficile ricevere informazioni.

Emendamento 4

Articolo 1, paragrafo 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

12.

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

12.

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

«Articolo 15

Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti

Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti

[…]

[…]

bis.   L’autorità competente fissa valori limite di prestazione ambientale che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 5.

bis.   L’autorità competente può fissare valori limite di prestazione ambientale che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 5.

[…]»

[…]»

Motivazione

L’obbligo di fissare valori di prestazione vincolanti porterebbe a regolamentazioni incoerenti e comprometterebbe la trasformazione industriale. Questo requisito dovrebbe essere lasciato alla discrezione delle autorità competenti dopo che un’attenta valutazione abbia dimostrato che esso non determinerebbe incoerenze rispetto alle condizioni di autorizzazione stabilite altrove.

Emendamento 5

Articolo 1, paragrafo 1, punto 18 bis)

(nuovo)

Articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE

Emendamento del CdR

 

(18 bis )

all’articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un sufficiente interesse ad agire e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

 

A tal fine, l’interesse di qualsiasi autorità pubblica subnazionale il cui territorio o la cui popolazione potrebbero subire effetti negativi e il rispetto di eventuali requisiti del diritto nazionale sono considerati sufficienti ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b).

Si considera inoltre che tali organizzazioni o autorità siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b).

Motivazione

Il CdR sostiene la partecipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia per gli enti locali e accoglie con favore le revisioni apportate relativamente a questo aspetto, ma suggerisce nel contempo di garantire che gli enti locali e regionali abbiano anche accesso alla giustizia in tutti gli Stati membri potendo chiedere informazioni complete e tempestive, e garantire altresì che il pubblico possa partecipare a tutte le procedure.

Emendamento 6

Articolo 1, paragrafo 22

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

22.

sono inseriti i seguenti articoli da 27 bis a 27 quinquies:

22.

sono inseriti i seguenti articoli da 27 bis a 27 quinquies:

«[…]

«[…]

Articolo 27 quinquies

Articolo 27 quinquies

Trasformazione verso un’industria pulita, circolare e climaticamente neutra

Trasformazione verso un’industria pulita, circolare e climaticamente neutra

1.   Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all’articolo 14 bis, un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell ’allegato I. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell’installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un’economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro il 31 dicembre 2031, l’organizzazione di audit incaricata dal gestore nell’ambito del suo sistema di gestione ambientale valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al paragrafo 1, primo comma, ai requisiti stabiliti nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 4.

1.   Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2030, e nell’ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1o gennaio 2030, il gestore includa un piano di trasformazione indicativo per ciascuna installazione che svolge le attività elencate nell ’allegato I. Il piano di trasformazione indicativo contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell’installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un’economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.

2.     Gli Stati membri dispongono che, nell’ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1o gennaio 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all’articolo 14 bis, un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate nell’allegato I e non menzionata al paragrafo 1. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell’installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un’economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’organizzazione di audit, incaricata dal gestore nell’ambito del suo sistema di gestione ambientale, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al paragrafo 2, primo comma, ai requisiti stabiliti nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 4.

2.    Il gestore rende pubblica la sintesi del suo piano di trasformazione indicativo .

3 .   Il gestore rende pubblico il suo piano di trasformazione e i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 come parte integrante della pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale .

3.    Entro il 30 giugno 2028 la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire il formato dei piani di trasformazione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 75, paragrafo 2.»

4 .   Entro il 30 giugno 2028 la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire il formato dei piani di trasformazione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 75, paragrafo 2.»

 

Motivazione

La natura indicativa del piano di trasformazione sembra appropriata in quanto gli obiettivi perseguiti sono orientati al futuro e dipendono dalle esternalità (ad esempio la disponibilità di vettori rinnovabili e a basso consumo energetico), nonché per evitare di complicare le procedure di autorizzazione.

Emendamento 7

Articolo 1, paragrafo 1, punto 31

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

31.

l’articolo 79 è sostituito dal seguente:

31.

l’articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Articolo 79

«Articolo 79

Sanzioni

Sanzioni

1.   Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, gli Stati membri fissano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e disposizioni ed eventuali successive modifiche delle stesse.

1.   Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, gli Stati membri fissano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e disposizioni ed eventuali successive modifiche delle stesse.

2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile della violazione dei benefici economici derivanti dalla stessa. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. In caso di violazione commessa da una persona giuridica, l’importo massimo delle sanzioni pecuniarie è pari almeno all’8 % del fatturato annuo del gestore nello Stato membro interessato .

2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile della violazione dei benefici economici derivanti dalla stessa. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. In caso di violazione commessa da una persona giuridica, l’importo massimo delle sanzioni pecuniarie è pari almeno all’8 % del fatturato annuo del gestore tenendo conto delle società controllanti e delle affiliate .

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

a)

la natura, la gravità e la portata della violazione;

b)

il carattere doloso o colposo della violazione;

c)

la popolazione o l’ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l’impatto della violazione sull’obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.»;

a)

la natura, la gravità e la portata della violazione;

b)

il carattere doloso o colposo della violazione;

c)

la popolazione o l’ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l’impatto della violazione sull’obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

 

4.     Gli Stati membri devono garantire che i fondi raccolti attraverso le sanzioni siano utilizzati in via prioritaria per riparare o compensare i danni causati alle comunità locali.

Qualora l’applicazione della direttiva comporti il ridimensionamento o la chiusura di attività economiche, nella definizione della sanzione si deve tenere conto delle conseguenze sociali per le comunità locali, e gli Stati membri devono provvedere affinché i fondi raccolti attraverso le sanzioni siano utilizzati, in consultazione con gli enti locali e regionali, per compensare le perdite sociali ed economiche subite dalle comunità locali. »

Motivazione

L’impatto dell’inquinamento sugli enti locali può causare danni ambientali, sanitari, sociali ed economici che potrebbero risultare estremamente problematici, in particolare per le comunità più piccole e/o povere. Le sanzioni devono tenerne conto.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Osservazioni generali

1.

ricorda il suo impegno per un’accelerazione della transizione giusta e pulita verso un’economia circolare e climaticamente neutra entro il 2050, favorevole ai territori dell’Unione europea, che non lasci indietro alcuna popolazione né alcun territorio dell’UE; a tale proposito, sostiene la revisione della direttiva sulle emissioni industriali (IED), intesa non solo a contribuire alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento, al fine di proteggere meglio l’ambiente e la salute umana, ma anche a stimolare l’innovazione, premiare i soggetti all’avanguardia e contribuire alla parità di condizioni nel mercato dell’UE;

2.

ritiene che la IED costituisca un quadro legislativo che ha già dato prova di efficacia nel ridurre le emissioni industriali di sostanze inquinanti e che, in quanto tale, rimane adeguato per rendere possibile la trasformazione di cui ha bisogno l’industria europea per conseguire gli obiettivi del Green Deal; sottolinea che le sinergie tra l’approccio preventivo della IED e l’approccio basato sul mercato del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) possono portare a una situazione vantaggiosa per tutti: gli operatori, il clima e l’ambiente;

3.

sostiene un approccio basato su dati scientifici, in particolare per valutare l’impatto reale delle attività industriali sull’inquinamento complessivo;

4.

sottolinea che una delle attuali carenze residue è costituita dalla mancanza di coerenza nell’applicazione della direttiva IED negli Stati membri;

5.

richiama l’attenzione sul contesto in cui è stata presentata la proposta di revisione della IED (prezzi dell’energia, inflazione galoppante, perturbazione delle catene di approvvigionamento) e mette in guardia contro l’impatto negativo che avrebbe una riforma non adeguatamente calibrata della direttiva sulla competitività industriale dell’Europa;

6.

prende atto, a tale proposito, delle riserve espresse dal comitato per il controllo normativo nella sua relazione sulla valutazione d’impatto della revisione della direttiva IED (1), in particolare per quanto riguarda la mancanza di chiarezza nel testo su taluni impatti della revisione sulla competitività industriale (rischi di delocalizzazione e di sostituzione con prodotti provenienti da paesi terzi che applicano norme meno rigorose, in particolare per quanto riguarda le attività di recente inclusione), nonché l’impatto che l’inclusione del bestiame avrà sulle zone rurali e sui prezzi al consumo;

7.

invita i colegislatori a rendere più coerente l’attuazione della IED e a tenere conto dei costi e delle sfide della transizione nel contesto della politica commerciale dell’UE, al fine di evitare la concorrenza sleale da parte dei paesi terzi;

8.

ricorda, a tale proposito, che i siti industriali soggetti alla IED sono peraltro in gran parte disciplinati dai regolamenti e dai regimi di decarbonizzazione; chiede pertanto che la IED non interferisca con questi strumenti industriali già applicati e particolarmente efficaci, al fine di evitare incoerenze e di promuovere gli sforzi di decarbonizzazione nel modo più efficace sotto il profilo dei costi.

Garantire l’efficacia della IED

9.

ritiene che il principio generale dell’informazione del pubblico e la necessità di non limitare la diffusione delle informazioni pertinenti debbano essere in linea con la sicurezza dei siti, il segreto commerciale e la prevenzione di atti dolosi;

10.

afferma che il mantenimento dei principi fondamentali e dell’approccio integrato della IED contribuisce al successo della trasformazione industriale;

11.

sostiene pertanto il mantenimento delle definizioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT) e del processo di Siviglia (elaborazione dei documenti di riferimento sulle BAT, o BREF);

12.

esprime riserve in merito all’attuale formulazione dell’articolo 15, paragrafo 3, vale a dire sull’opportunità di fissare i valori limite di emissione ai livelli più rigorosi, come indicato nelle conclusioni sulle BAT;

13.

nutre perplessità quanto alla formulazione dell’articolo 15, paragrafo 3 bis, in merito ai livelli di prestazione ambientale associati alle BAT. Questo requisito dovrebbe essere lasciato alla discrezione delle autorità competenti dopo che un’attenta valutazione abbia dimostrato che esso non determinerebbe incoerenze rispetto alle condizioni di autorizzazione stabilite altrove;

14.

sostiene fermamente il principio «chi inquina paga», concorda con la Corte dei conti europea sul fatto che detto principio dovrebbe avere un significato chiaro e approva il rafforzamento delle disposizioni in materia di sanzioni e compensazioni; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e tenere conto dell’intero assetto proprietario delle società per garantire che siano comminate alle parti responsabili;

15.

sottolinea che gli enti locali e regionali devono far fronte all’impatto ambientale, sanitario, sociale ed economico dell’inquinamento. I fondi raccolti attraverso le sanzioni e i pagamenti compensativi dovrebbero anche essere utilizzati per aiutare gli enti locali e regionali a far fronte alle conseguenze di tali effetti;

16.

appoggia la creazione del portale sulle emissioni industriali, ma chiede che si compiano sforzi per limitare gli oneri amministrativi aggiuntivi a carico degli enti locali e regionali.

Campo di applicazione

17.

è dell’avviso che qualsiasi estensione a nuovi settori debba essere attentamente valutata, in particolare mediante un’analisi costi-benefici che tenga conto, tra l’altro, delle misure e dei quadri politici esistenti per affrontarli;

18.

sostiene l’estensione della IED ad altri settori, come quello delle carni bovine; esprime tuttavia preoccupazione per gli oneri e i costi amministrativi e suggerisce di prendere in considerazione misure volte a sostenere finanziariamente le imprese e gli enti locali e regionali in questa transizione, tenendo conto in particolare dell’impatto sociale sui siti di piccole dimensioni, e invita i colegislatori a non limitarsi al solo criterio della soglia di allevamento;

19.

raccomanda una valutazione più approfondita della potenziale inclusione dell’acquacoltura nella direttiva, considerando i costi e i benefici ambientali e climatici, valutando gli oneri amministrativi e i costi per le imprese e tenendo conto in particolare dell’impatto sociale nelle comunità locali nelle quali l’acquacoltura rappresenta una parte significativa dell’economia locale;

20.

avverte che un’estensione eccessiva attraverso l’articolo 74, che consente di ampliare il campo di applicazione mediante atto delegato, potrebbe compromettere l’intero processo di raccolta di dati esaustivi, incidere sul funzionamento del processo di Siviglia e rendere più oneroso il rilascio delle autorizzazioni.

Sostegno all’innovazione

21.

condivide l’ambizione di stimolare la ricerca e l’innovazione su tecnologie più efficaci dal punto di vista ambientale al fine di rispondere alle ambizioni del Green Deal;

22.

accoglie con favore l’istituzione del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), che potrebbe diventare una risorsa per l’innovazione dell’UE; chiede, tuttavia, che detto centro non rappresenti un doppione del processo di revisione dei BREF;

23.

ricorda che l’innovazione avviene anche a livello locale e regionale e che gli enti locali e regionali dovrebbero essere inclusi tra le istituzioni pubbliche coinvolte nelle attività del nuovo INCITE;

24.

prende atto della volontà di associare i livelli di prestazione alle tecniche emergenti; ritiene che vi sia il rischio di ostacolare l’effettiva attuazione di tali tecniche se i valori limite di emissione che figurano nelle autorizzazioni non sono raggiungibili con una certezza del 100 %;

25.

accoglie con favore i piani di trasformazione a lungo termine; richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che tali piani devono essere indicativi ed elaborati al livello delle imprese e non a quello dei siti operativi, e che la loro pubblicità non deve pregiudicare i segreti industriali;

26.

riconosce che le azioni proposte allo stato attuale non sembrano sollevare alcun problema per quanto riguarda la loro conformità al principio di sussidiarietà, a causa della natura transfrontaliera dell’inquinamento provocato dagli impianti agroindustriali e della necessità di condizioni di parità nel mercato unico. Le azioni proposte non sembrano sollevare alcuna questione generale per quanto riguarda la loro conformità al principio di proporzionalità a causa dell’urgenza delle crisi ambientali e climatiche.

Bruxelles, 12 ottobre 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(1)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(1)  SEC(2022) 169.