| 28.4.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 149/125 | 
P9_TA(2022)0367
Combustibili per uso marittimo sostenibili (iniziativa FuelEU Maritime) ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 ottobre 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (COM(2021)0562 — C9-0333/2021 — 2021/0210(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 149/13)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 3
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 4
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 5 quinquies (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 6
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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 | (Non concerne la versione italiana) | 
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 7
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 9
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 10
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 11
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 13
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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 | (Non concerne la versione italiana) | 
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 14
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 15
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 16
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 17
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 21
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 22
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 23
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 24
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 24 ter (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 24 quater (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 24 quinquies (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 25
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 26
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 27
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 28
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 36
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 37
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 39
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 40
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 42
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 42 ter (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 43
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — lettera a
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — lettera b
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 2
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| al fine di aumentare l'uso costante di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di fonti di energia sostitutive in tutta l'Unione, garantendo nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo ed evitando distorsioni nel mercato interno. | L'obiettivo è di aumentare l'uso costante di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di fonti di energia sostitutive nel trasporto marittimo in tutta l'Unione, in linea con l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, garantendo nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo , creando opportunità di sviluppo per il settore marittimo ed evitando distorsioni nel mercato interno. | 
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — parte introduttiva
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| Il presente regolamento si applica a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate, indipendentemente dalla loro bandiera per quanto riguarda : | Il presente regolamento si applica a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate, indipendentemente dalla loro bandiera per quanto concerne : | 
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — lettera b
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — lettera b bis (nuova)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — lettera c
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 2
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| Il presente regolamento non si applica alle navi da guerra, ai macchinari navali ausiliari, ai pescherecci, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale , alle navi senza mezzi di propulsione meccanica o alle navi di Stato usate per scopi non commerciali. | Il presente regolamento non si applica alle navi da guerra, ai macchinari navali ausiliari, ai pescherecci, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale o alle navi di Stato usate per scopi non commerciali. | 
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 2 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce l'elenco dei porti di trasbordo di container limitrofi esclusi dalla definizione di porti di scalo per navi portacontainer di cui al presente regolamento. | 
| 
 | In seguito, almeno ogni due anni, la Commissione adotta atti di esecuzione che aggiornano tale elenco dei porti di trasbordo di container limitrofi esclusi dalla definizione di porti di scalo per navi portacontainer di cui al presente regolamento. | 
| 
 | Tali atti di esecuzione elencano i porti di trasbordo di container limitrofi situati al di fuori dell'Unione, ma a meno di 300 miglia nautiche dal territorio dell'Unione, nei quali la quota di trasbordo di container, misurata in unità equivalenti a venti piedi, supera il 65 % del traffico totale di container di tale porto durante l'ultimo periodo di dodici mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti. | 
| 
 | Ai fini di tale elenco, i container sono considerati trasbordati quando sono scaricati da una nave al porto al solo scopo di caricarli su un'altra nave. Non sono inclusi i porti situati in un paese terzo che applica effettivamente misure altrettanto ambiziose quanto i requisiti di cui al presente regolamento. | 
| 
 | Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 3. | 
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 2 ter (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | Per quanto riguarda l'energia utilizzata per le tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera tra un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto di scalo sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro situato in un'isola con meno di 100 000 residenti permanenti, e per quanto riguarda l'energia utilizzata durante la loro sosta in un porto di scalo dell'isola corrispondente, gli Stati membri possono esentare determinate rotte e porti dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b). Gli Stati membri notificano tali esenzioni prima della loro entrata in vigore alla Commissione, che le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. | 
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 2 quater (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | Per quanto riguarda l'energia utilizzata per le tratte tra un porto di scalo situato in una regione ultraperiferica e un altro porto di scalo situato in una regione ultraperiferica e per quanto riguarda l'energia utilizzata durante la sosta nel porto di scalo delle corrispondenti regioni ultraperiferiche, gli Stati membro possono esentare determinate rotte e porti dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b bis). Gli Stati membri notificano tali esenzioni prima della loro entrata in vigore alla Commissione, che le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. Nulla osta a che gli Stati membri, le loro regioni e i loro territori decidano di non applicare tale esenzione o di porre fine a qualsiasi esenzione da essi concessa prima del 31 dicembre 2029. | 
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 2 quinquies (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | Per quanto riguarda l'energia utilizzata per le tratte effettuate nell'ambito di un contratto di servizio pubblico o per le tratte effettuate da navi soggette a obblighi di servizio pubblico a norma del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, gli Stati membri possono esentare determinate rotte dall'applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri notificano tali esenzioni prima della loro entrata in vigore alla Commissione, che le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. | 
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 2 sexies (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | La Commissione monitora costantemente l'impatto del presente regolamento sul dirottamento del carico, in particolare attraverso i porti di trasbordo nei paesi vicini. Qualora individui importanti impatti negativi sui porti dell'Unione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte legislative volte a modificare il presente regolamento. In particolare, la Commissione analizza l'impatto del presente regolamento sulle regioni ultraperiferiche e sulle isole e, se del caso, propone modifiche all'ambito di applicazione del presente regolamento. | 
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera h
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera b bis (nuova)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera i
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera m
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera n
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera q bis (nuova)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera q ter (nuova)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera q quater (nuova)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera r
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — trattino 3
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — trattino 4
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — trattino 5
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — trattino 6
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| [Asterisco: Il valore di riferimento, che sarà calcolato in una fase successiva della procedura legislativa, corrisponde all'intensità media per flotta dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo dalle navi nel 2020, determinata sulla base dei dati monitorati e comunicati nel quadro del regolamento (UE) 2015/757 e utilizzando la metodologia e i valori predefiniti di cui all'allegato I di tale regolamento.] | [Asterisco: il valore di riferimento, che sarà calcolato in una fase successiva della procedura legislativa, corrisponde all'intensità media per flotta dell'Unione dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo dalle navi nel 2020, determinata sulla base dei dati monitorati e comunicati nel quadro del regolamento (UE) 2015/757 e utilizzando la metodologia e i valori predefiniti di cui all'allegato I di tale regolamento.] | 
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 3. L'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave è calcolata come la quantità di emissioni di gas a effetto serra per unità di energia conformemente alla metodologia di cui all'allegato I. | 3. L'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave è calcolata come la quantità di emissioni di gas a effetto serra per unità di energia conformemente alla metodologia di cui all'allegato I. Per le navi di una classe ghiaccio è applicato un fattore di correzione inteso a dedurre il maggior consumo di carburante legato alla navigazione in condizioni di ghiaccio. | 
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | 3 bis. I valori predefiniti indicati nell'allegato II del presente regolamento costituiscono la base per il calcolo dei fattori di emissione. Se esistono valori reali verificati mediante certificazioni o misurazioni dirette delle emissioni, è possibile utilizzare piuttosto tali valori reali. | 
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di modificare l'allegato II per includere i fattori di emissione «well-to-wake» relativi a eventuali nuove fonti di energia o per adeguare i fattori di emissione esistenti in modo da garantire la coerenza con le future norme internazionali o con la legislazione dell'Unione nel settore dell'energia. | 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di modificare l'allegato II per includere i fattori di emissione «well-to-wake» relativi a eventuali nuove fonti di energia, per adeguare i fattori di emissione esistenti in modo da garantire la coerenza con le future norme internazionali o con la legislazione dell'Unione nel settore dell'energia e per assicurare che essi siano il più rappresentativi possibile delle emissioni reali in tutte le fasi del ciclo di vita del combustibile in base alle migliori conoscenze scientifiche e tecniche disponibili . | 
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | 4 bis. Sono organizzate consultazioni tra gli enti di gestione dei porti, gli operatori dei terminal, gli armatori, gli operatori navali, i fornitori di combustibile e altri portatori di interessi al fine di garantire la cooperazione per quanto riguarda la fornitura di combustibili alternativi programmata ed effettuata nei singoli porti, nonché per quanto riguarda la domanda prevista da parte delle navi che fanno scalo in tali porti. | 
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
| 
 | Articolo 4 bis | ||
| 
 | Utilizzo dei carburanti rinnovabili di origine non biologica | ||
| 
 | 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, se del caso avvalendosi del meccanismo di scambio dei crediti istituito dalla direttiva XXXX [direttiva sulle energie rinnovabili], per garantire che i carburanti rinnovabili di origine non biologica siano messi a disposizione nei porti situati nel loro territorio. | ||
| 
 | 2. Dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 è utilizzato il moltiplicatore «2» nel denominatore dell'equazione (1) riportata all'allegato I per il calcolo dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo, al fine di ricompensare le imprese per l'utilizzo di carburanti rinnovabili di origine non biologica. | ||
| 
 | 3. Dal 1o gennaio 2030, almeno il 2 % dell'energia media annua usata a bordo di una nave deve essere ottenuto con carburanti rinnovabili di origine non biologica conformi all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). | ||
| 
 | 4. Fino al 31 dicembre 2034 il paragrafo 3 non si applica alle società e alle loro controllate che gestiscono un massimo di tre navi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma. | ||
| 
 | 5. Al più tardi entro il 2028, la Commissione valuta l'obbligo di cui al paragrafo 3 al fine di adeguarlo se: | ||
| 
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 | ||
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 | ||
| 
 | 6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per stabilire i criteri di tale valutazione e adeguare gli obblighi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, e all'allegato V, se ritenuto necessario alla luce della valutazione effettuata a norma del paragrafo 5. | 
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 1. A decorrere dal 1o gennaio 2030, una nave all'ormeggio in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro è tenuta a collegarsi all'alimentazione elettrica da terra e a utilizzarla per soddisfare tutte le esigenze di energia durante l'ormeggio. | 1. A decorrere dal 1o gennaio 2030, una nave all'ormeggio in un porto di scalo interessato dall'articolo 9 del regolamento XXXX/XXX (regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi) è tenuta a collegarsi all'alimentazione elettrica da terra e a utilizzarla per soddisfare tutte le esigenze di energia elettrica durante l'ormeggio. Nel caso in cui un porto non TEN-T abbia installato volontariamente l'OPS, le navi che vi fanno scalo aventi a bordo apparecchiature compatibili si collegano all'OPS, se disponibile all'ormeggio occupato. | 
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera b
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera d
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera e
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | 3 bis. Gli operatori navali comunicano in anticipo ai porti in cui fanno scalo la loro intenzione di collegarsi all'alimentazione elettrica da terra o di utilizzare una tecnologia a zero emissioni quale definita nell'allegato III del presente regolamento. Gli operatori navali comunicano altresì, se del caso, la quantità di energia elettrica che prevedono di richiedere durante lo scalo e forniscono informazioni in merito alle apparecchiature disponibili a bordo per l'alimentazione elettrica. | 
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 4
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di modificare l'allegato III per inserire i riferimenti alle nuove tecnologie nell'elenco delle tecnologie a zero emissioni applicabili o dei criteri per il loro uso, qualora tali nuove tecnologie siano ritenute equivalenti alle tecnologie elencate in tale allegato alla luce del progresso scientifico e tecnico. | 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di modificare l'allegato III per inserire i riferimenti alle nuove tecnologie nell'elenco delle tecnologie a zero emissioni applicabili o modificare i criteri per il loro uso, qualora tali nuove tecnologie o i criteri di utilizzo siano ritenuti equivalenti o migliori rispetto alle tecnologie elencate in tale allegato alla luce del progresso scientifico e tecnico. | 
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 5
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 5. L'ente di gestione del porto di scalo determina se si applicano le deroghe di cui al paragrafo 3 e rilascia o si rifiuta di rilasciare il certificato conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV. | 5. L'ente di gestione del porto di scalo , o, se del caso, l'operatore del terminal o l'autorità competente, determina se si applicano le deroghe di cui al paragrafo 3 e rilascia o si rifiuta di rilasciare il certificato conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV. | 
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 6
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 6. A decorrere dal 1o gennaio 2035, le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), non possono essere applicate a una data nave per più di cinque volte in totale nel corso di un anno di riferimento. Lo scalo in porto non è conteggiato ai fini della conformità alla presente disposizione se la società dimostra che non poteva ragionevolmente sapere che la nave non sarebbe stata in grado di collegarsi per i motivi di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e). | soppresso | 
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 7 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | 7 bis. Sono organizzate consultazioni tra gli enti di gestione dei porti, gli operatori dei terminal, gli armatori, gli operatori navali, i fornitori di OPS, i gestori della rete e altri portatori di interessi al fine di garantire la cooperazione per quanto riguarda l'infrastruttura OPS programmata e realizzata nei singoli porti, nonché per quanto riguarda la domanda prevista da parte delle navi che fanno scalo in tali porti. | 
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 4
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 4. Le società ottengono, registrano, compilano, analizzano e documentano i dati di monitoraggio, comprese le ipotesi, i riferimenti, i fattori di emissione e i dati di attività, in modo trasparente e accurato, affinché il verificatore possa determinare l'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo dalle navi. | 4. Le società ottengono, registrano, compilano, analizzano e documentano i dati di monitoraggio, comprese le ipotesi, i riferimenti, i fattori di emissione e i dati di attività, nonché qualsiasi altra informazione necessaria per assicurare la conformità al presente regolamento, in modo trasparente e accurato, affinché il verificatore possa determinare l'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo dalle navi. | 
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3 — lettera e
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3 — lettera k
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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 | 3 bis. Se l'energia supplementare richiesta in ragione della classe ghiaccio della nave deve essere esclusa dal calcolo dell'energia utilizzata a bordo, il piano di monitoraggio comprende anche: | ||
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Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 1. Le società verificano periodicamente, e almeno una volta all'anno, se il piano di monitoraggio della nave riflette la natura e il funzionamento della nave e se sia possibile migliorare i dati in esso contenuti. | 1. Le società verificano periodicamente, e almeno una volta all'anno, se il piano di monitoraggio della nave riflette la natura e il funzionamento della nave e se sia possibile migliorare , correggere o aggiornare i dati in esso contenuti. | 
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 — parte introduttiva
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 2. Le società modificano il piano di monitoraggio nelle situazioni seguenti: | 2. Le società modificano il piano di monitoraggio senza indebito ritardo nelle situazioni seguenti: | 
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 2. Le società sono tenute a fornire dati accurati e affidabili sull'intensità delle emissioni dei gas a effetto serra e sulle caratteristiche di sostenibilità di biocarburanti, biogas, carburanti rinnovabili di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, verificati da un sistema riconosciuto dalla Commissione in conformità all'articolo 30, paragrafi 5 e 6 della direttiva (UE) 2018/2001. | 2. Le società sono tenute a fornire dati accurati , completi e affidabili sull'intensità delle emissioni dei gas a effetto serra e sulle caratteristiche di sostenibilità di biocarburanti, biogas, carburanti rinnovabili di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, verificati da un sistema riconosciuto dalla Commissione in conformità all'articolo 30, paragrafi 5 e 6 della direttiva (UE) 2018/2001. | 
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 3. Le società hanno il diritto di discostarsi dai valori predefiniti per i fattori di emissione «tank-to-wake», a condizione che i valori reali siano certificati mediante prove di laboratorio o misurazioni dirette delle emissioni. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative all'esecuzione delle prove di laboratorio e delle misurazioni dirette delle emissioni. | 3. Le società hanno il diritto di discostarsi dai valori predefiniti per i fattori di emissione «tank-to-wake», a condizione che i valori reali siano certificati mediante misurazioni dirette delle emissioni, conformemente ai sistemi di certificazione e verifica esistenti stabiliti nella direttiva (UE) 2018/2001 e nella direttiva (UE) XXXX/XXXX (direttiva sul gas) . Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative all'esecuzione delle misurazioni dirette delle emissioni. | 
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
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 | Articolo 9 bis Certificazione di altri combustibili 1. Le società hanno il diritto di discostarsi dai valori predefiniti stabiliti per i fattori di emissione «well-to-tank» di tutti gli altri combustibili, a condizione che i valori reali siano stabiliti mediante certificazioni o misurazioni dirette delle emissioni. 2. Le società hanno il diritto di discostarsi dai valori predefiniti stabiliti per i fattori di emissione «tank-to-wake» di tutti gli altri combustibili, a condizione che i valori reali siano certificati mediante misurazioni dirette delle emissioni. 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla certificazione delle emissioni «well-to-tank» reali e norme relative all'esecuzione delle misurazioni dirette delle emissioni. | 
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 1. Il verificatore valuta la conformità del piano di monitoraggio ai requisiti stabiliti negli articoli da 6 a 9. Se la valutazione del verificatore individua delle non conformità a tali requisiti, la società interessata rivede di conseguenza il proprio piano di monitoraggio e presenta il piano rivisto al verificatore per la valutazione finale prima che il periodo di riferimento abbia inizio. La società interessata concorda con il verificatore il periodo di tempo necessario per apportare tali revisioni. Tale periodo, in ogni caso, non va oltre l'inizio del periodo di riferimento. | 1. Il verificatore valuta la conformità del piano di monitoraggio ai requisiti stabiliti negli articoli da 6 a 9. Se la valutazione del verificatore individua delle non conformità a tali requisiti, la società interessata rivede di conseguenza il proprio piano di monitoraggio senza indebito ritardo e presenta il piano rivisto al verificatore per la valutazione finale prima che il periodo di riferimento abbia inizio. La società interessata concorda con il verificatore il periodo di tempo necessario per apportare tali revisioni. Tale periodo, in ogni caso, non va oltre l'inizio del periodo di riferimento. | 
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 3
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 3. Qualora la valutazione di verifica individui dichiarazioni inesatte o non conformità al presente regolamento, il verificatore ne informa tempestivamente la società interessata. La società modifica quindi le dichiarazioni inesatte o le non conformità in modo da consentire il completamento in tempo del processo di verifica. | 3. Qualora la valutazione di verifica individui dichiarazioni inesatte o non conformità al presente regolamento, il verificatore ne informa tempestivamente la società interessata. La società modifica quindi senza indebito ritardo le dichiarazioni inesatte o le non conformità in modo da consentire il completamento in tempo del processo di verifica. | 
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera d
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 — lettera d
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 1. Il verificatore individua i potenziali rischi legati al processo di monitoraggio e comunicazione, confrontando quantità, tipo e fattore di emissione dell'energia usata a bordo dalle navi con i dati stimati sulla base dei dati di localizzazione e delle caratteristiche delle navi come la potenza del motore installato. Qualora vengano riscontrate divergenze significative, il verificatore effettua ulteriori analisi. | 1. Il verificatore individua i potenziali rischi legati al processo di monitoraggio e comunicazione, confrontando quantità, tipo e fattore di emissione dell'energia usata a bordo dalle navi con i dati stimati sulla base dei dati di localizzazione e delle caratteristiche delle navi come la potenza del motore installato. Qualora vengano riscontrate divergenze significative che comprometterebbero il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento , il verificatore effettua ulteriori analisi. | 
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 1. I verificatori sono accreditati per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008. | 1. I verificatori sono accreditati per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008. L'organismo nazionale di accreditamento notifica periodicamente alla Commissione l'elenco dei verificatori accreditati, corredato di tutte le informazioni di contatto pertinenti. | 
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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 | 1 bis. Gli organismi nazionali di accreditamento si assicurano che il verificatore: | ||
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Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 ter (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
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 | 1 ter. Onde evitare potenziali conflitti di interesse, le entrate del verificatore non dipendono in modo sostanziale da un'unica società. | 
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo ulteriori metodi e criteri di accreditamento dei verificatori. I metodi specificati in tali atti delegati si basano sui principi di verifica di cui agli articoli 10 e 11 e sulle pertinenti norme internazionalmente riconosciute. | 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo ulteriori metodi e criteri di accreditamento dei verificatori nonché ulteriori norme volte a garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei verificatori . I metodi specificati in tali atti delegati si basano sui principi di verifica di cui agli articoli 10 e 11 e sulle pertinenti norme internazionalmente riconosciute. | 
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera c
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera d
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera e
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
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Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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 | 1 bis. Se l'energia supplementare richiesta in ragione della classe ghiaccio della nave deve essere esclusa dall'energia utilizzata a bordo, il piano di monitoraggio comprende anche: | ||
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Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 2. Le società registrano, su base annuale e in modo trasparente, le informazioni e i dati elencati al paragrafo 1, in modo da consentire al verificatore di verificare la conformità al presente regolamento. | 2. Le società registrano, in modo tempestivo e trasparente, le informazioni e i dati elencati al paragrafo 1 e li compilano su base annuale , in modo da consentire al verificatore di verificare la conformità al presente regolamento. | 
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera d
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
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 | soppresso | 
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | 3 bis. Sulla base delle informazioni fornite dal verificatore, l'autorità competente dello Stato membro calcola l'importo delle sanzioni di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, e lo notifica alla società. | 
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 4 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
| 
 | 4 bis. L'autorità di riferimento di una società di navigazione è: | ||
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Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 1. La Commissione sviluppa e aggiorna una banca dati elettronica sulla conformità e ne garantisce il funzionamento, ai fini del monitoraggio della conformità agli articoli 4 e 5. La banca dati sulla conformità è utilizzata per registrare il saldo di conformità delle navi e l'uso dei meccanismi di flessibilità di cui agli articoli 17 e 18. È accessibile alle società, ai verificatori, alle autorità competenti e alla Commissione. | 1. La Commissione sviluppa e aggiorna una banca dati elettronica sulla conformità , integrata con il sistema THETIS-MRV istituito a norma del regolamento (UE) 2015/757, e ne garantisce il funzionamento, ai fini del monitoraggio della conformità agli articoli 4 e 5. La banca dati sulla conformità è utilizzata per registrare il saldo di conformità delle navi , il ricorso alle deroghe di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'uso dei meccanismi di flessibilità di cui agli articoli 17 e 18 , e le sanzioni applicate a norma dell'articolo 20 . È accessibile alle società, ai verificatori, alle autorità competenti e alla Commissione. | 
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | 1 bis. Le società sono autorizzate ad accantonare l'eccedenza di conformità dalle navi non soggette al presente regolamento con propulsione completamente a energia rinnovabile come l'energia eolica o solare, purché tali navi non siano utilizzate esclusivamente da diporto. | 
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 3
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 3. Entro il 30 aprile di ogni anno, per ciascuna delle sue navi, la società registra nella banca dati sulla conformità le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, quali accertate dal verificatore, unitamente alle informazioni che consentono di identificare la nave, la società e l'identità del verificatore che ha effettuato la valutazione. | 3. Entro il 30 aprile di ogni anno, per ciascuna delle sue navi, la società registra nella banca dati sulla conformità le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, quali accertate e calcolate dal verificatore , l'uso dei meccanismi di flessibilità di cui agli articoli 17 e 18, le eventuali deroghe annuali applicate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 , unitamente alle informazioni che consentono di identificare la nave, la società e l'identità del verificatore che ha effettuato la valutazione. | 
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 1. Qualora la nave presenti un'eccedenza di conformità per il periodo di riferimento, la società può cumularla con il saldo di conformità della stessa nave per il periodo di riferimento successivo. La società registra nella banca dati sulla conformità l'accantonamento dell'eccedenza di conformità per il periodo di riferimento successivo, previa approvazione del proprio verificatore. Una volta rilasciato il certificato di conformità FuelEU, la società non può più accantonare l'eccedenza di conformità. | 1. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, qualora la nave presenti, per il periodo di riferimento, un'eccedenza di conformità rispetto all'intensità di gas a effetto serra o alla quota di carburanti rinnovabili di origine non biologica di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4 bis, paragrafo 3 , la società può cumularla con il saldo di conformità della stessa nave per il periodo di riferimento successivo. La società registra nella banca dati sulla conformità l'accantonamento dell'eccedenza di conformità per il periodo di riferimento successivo, previa approvazione del proprio verificatore. Una volta rilasciato il certificato di conformità FuelEU, la società non può più accantonare l'eccedenza di conformità. L'eccedenza di conformità non utilizzata per il successivo periodo di riferimento ha una validità di tre anni. | 
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 1. I saldi di conformità di due o più navi, verificati dallo stesso verificatore, possono essere messi in comune al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4. Il saldo di conformità di una nave non può essere incluso in più di un pool nello stesso periodo di riferimento. | 1. I saldi di conformità in relazione all'intensità di gas a effetto serra e alla quota di carburanti rinnovabili di origine non biologica di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4 bis, paragrafo 3, di due o più navi, verificati dallo stesso verificatore, possono essere messi in comune al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 4 e 4 bis . Il saldo di conformità di una nave non può essere incluso in più di un pool nello stesso periodo di riferimento. | 
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 1. Se al 1o maggio dell'anno successivo al periodo di riferimento la nave presenta un disavanzo di conformità, la società paga una sanzione. Il verificatore calcola l'importo della sanzione sulla base della formula specificata nell'allegato V. | 1. Se al 1o maggio dell'anno successivo al periodo di riferimento la nave presenta un disavanzo di conformità, la società paga una sanzione correttiva . L'autorità competente dello Stato membro, basandosi sulle informazioni fornite dal verificatore, calcola l'importo della sanzione sulla base delle formule specificate nell'allegato V in relazione ai limiti di intensità di gas a effetto serra e, se del caso, alla quota di carburanti rinnovabili di origine non biologica di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4 bis, paragrafo 3 . | 
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 2
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 2. La società paga una sanzione per ogni scalo in porto non conforme. Il verificatore calcola l'importo della sanzione moltiplicando l'importo di 250 EUR per i megawatt di potenza installata a bordo e per il numero di ore complete trascorse all'ormeggio. | 2. La società paga una sanzione per ogni scalo in porto non conforme. L'autorità competente dello Stato membro, sulla base delle informazioni fornite dal verificatore, calcola l'importo della sanzione moltiplicando l'importo di 250 EUR , a prezzi del 2022, per i megawatt di potenza installata a bordo e per il numero di ore complete trascorse all'ormeggio. Ai fini di tale calcolo, il tempo necessario per collegarsi all'OPS è considerato pari a due ore e tale intervallo di tempo è sottratto automaticamente dal calcolo del numero di ore complete trascorse all'ormeggio, in modo da tenere conto del tempo necessario per collegarsi all'OPS. | 
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 3 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | 3 bis. Lo Stato di riferimento di una società provvede affinché, per le sue navi che presentano un disavanzo di conformità al 1o giugno dell'anno di riferimento, dopo un'eventuale convalida da parte dell'autorità competente, la società versi entro il 30 giugno dell'anno di riferimento un importo pari alla sanzione risultante dall'applicazione delle formule di cui all'allegato V, parte B. | 
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 3 ter (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | 3 ter. Qualora la società concluda con un operatore commerciale un contratto in cui sia specificato che tale operatore è responsabile dell'acquisto del combustibile e dell'esercizio della nave, la società e l'operatore commerciale stabiliscono, mediante un accordo contrattuale, che quest'ultimo è responsabile del pagamento dei costi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo. Ai fini del presente paragrafo, la responsabilità dell'esercizio della nave comprende la determinazione delle merci trasportate, dell'itinerario, della rotta seguita e/o della velocità della nave. | 
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 3 quater (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | 3 quater. Qualora la società o l'operatore commerciale concluda un contratto con un fornitore di combustibile che rende quest'ultimo responsabile della fornitura di combustibili specifici, tale contratto contiene disposizioni che stabiliscono la responsabilità del fornitore di combustibile di risarcire la società o l'operatore commerciale per il pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo, qualora i combustibili non siano stati consegnati secondo le modalità convenute. Ai fini del presente paragrafo, i combustibili forniti nell'ambito di detti contratti devono essere conformi alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). | 
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 4
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di modificare l'allegato V per adeguare la formula di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per modificare l'importo fisso della sanzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tenendo conto dell' evoluzione del costo dell'energia. | 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, al fine di modificare l'allegato V per adeguare la formula di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per modificare l'importo fisso della sanzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, non appena l' evoluzione del costo dell'energia metta a repentaglio l'effetto dissuasivo di tali sanzioni . Per quanto concerne la formula di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la sanzione che ne deriva deve essere superiore alla quantità e al costo dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio che le navi avrebbero utilizzato se avessero rispettato i requisiti del presente regolamento. | 
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 1
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 1. Le sanzioni di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, sono assegnate a sostegno di progetti comuni finalizzati alla rapida diffusione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel settore marittimo. I progetti finanziati con i fondi riscossi a titolo delle sanzioni stimolano la produzione di maggiori quantità di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per il settore marittimo, agevolano la costruzione di adeguate strutture di rifornimento o di strutture per il collegamento elettrico nei porti e sostengono lo sviluppo, la sperimentazione e la diffusione delle tecnologie europee più innovative presso le flotte al fine di conseguire significative riduzioni delle emissioni. | 1. Le sanzioni di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, sono assegnate a sostegno di progetti comuni finalizzati alla rapida diffusione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel settore marittimo. I progetti finanziati con i fondi riscossi a titolo delle sanzioni stimolano la produzione di maggiori quantità di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per il settore marittimo, agevolano la costruzione di adeguate strutture di rifornimento o di strutture per il collegamento elettrico nei porti , o l'adattamento della sovrastruttura, se richiesto, e sostengono lo sviluppo, la sperimentazione e la diffusione delle tecnologie europee più innovative presso le flotte al fine di conseguire significative riduzioni delle emissioni. | 
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 2
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 2. Le entrate generate dalle sanzioni di cui al paragrafo 1 sono assegnate al fondo per l'innovazione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. Tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica esterna in conformità all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono attuate in conformità delle norme applicabili al fondo per l'innovazione . | 2. Le entrate generate dalle sanzioni di cui al paragrafo 1 sono assegnate al fondo per gli oceani di cui all'articolo 3 octies bis ter della direttiva 2003/87/CE. Tali entrate sono destinate al settore marittimo e contribuiscono alla sua decarbonizzazione. Tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica esterna in conformità all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono attuate in conformità delle norme applicabili al fondo per gli oceani . | 
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 1
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 1. Le società hanno il diritto di chiedere un riesame dei calcoli effettuati dal verificatore e delle misure che quest'ultimo ha adottato nei loro confronti a norma del presente regolamento, compreso il rifiuto di rilasciare un certificato di conformità FuelEU a norma dell'articolo 19, paragrafo 1. | 1. Le società hanno il diritto di chiedere un riesame dei calcoli effettuati dall'autorità competente dello Stato membro o dal verificatore e delle misure che l'una o l'altro hanno adottato nei loro confronti a norma del presente regolamento, compreso il rifiuto di rilasciare un certificato di conformità FuelEU a norma dell'articolo 19, paragrafo 1. | 
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 6 , all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 21, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. | 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 4 bis, paragrafo 6 , all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 9 bis, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 21, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. | 
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 3
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 7 , all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 21, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. | 3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 4 bis, paragrafo 6 , all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 9 bis, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 21, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. | 
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 6
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 , dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. | 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 4 bis, paragrafo 6 , dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. | 
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo - 1 (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | -1. Entro il 1o gennaio 2024 la Commissione elabora una relazione sull'impatto sociale del presente regolamento. La relazione comprende una proiezione dell'impatto del presente regolamento sulle esigenze in materia di occupazione e formazione fino al 2030 e fino al 2050. | 
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 — parte introduttiva
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 1. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio , entro il 1o gennaio 2030, i risultati di una valutazione del funzionamento del presente regolamento, dell'evoluzione delle tecnologie e del mercato dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e del loro impatto sul settore marittimo nell'Unione. La Commissione prende in considerazione eventuali modifiche: | 1. Entro il 1o gennaio 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di una valutazione del funzionamento del presente regolamento, dell'evoluzione delle tecnologie e del mercato dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e del loro impatto sul settore marittimo nell'Unione. Tale relazione presta particolare attenzione al contributo del presente regolamento al conseguimento degli obiettivi climatici generali e settoriali dell'Unione, quali definiti dalla legge europea sul clima, e degli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica. La relazione esamina inoltre l'impatto del presente regolamento sul funzionamento del mercato unico, sulla competitività del settore marittimo, sulle tariffe per il trasporto merci e sull'entità della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e delle imprese. La Commissione valuta nel contempo anche l'impatto del presente regolamento sulla riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti nonché sullo sviluppo di flussi commerciali globali e regionali. La Commissione prende in considerazione eventuali modifiche: | 
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||||
| 
 | 
 | 
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
| 
 | 
 | 
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera a quater (nuova)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
| 
 | 
 | 
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera b
| Testo della Commissione | Emendamento | ||||
| 
 | 
 | 
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
| Testo della Commissione | Emendamento | ||
| 
 | 
 | 
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | 1 bis. Per garantire un approccio orientato agli obiettivi e tecnologicamente neutro, il presente regolamento dovrebbe essere sottoposto a riesame e, se del caso, modificato quando nuove tecnologie di riduzione dei gas a effetto serra, quali la cattura del carbonio a bordo, nuovi combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e nuovi metodi di propulsione, come la propulsione eolica, diventano maturi dal punto di vista tecnico ed economico. La Commissione valuta costantemente la maturità delle diverse tecnologie di riduzione dei gas a effetto serra e presenta un primo riesame al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o gennaio 2027. | 
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 ter (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | 1 ter. La Commissione monitora costantemente la quantità dei combustibili alternativi messa a disposizione delle società di navigazione nell'Unione e comunica i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o gennaio 2027 e successivamente ogni cinque anni fino al 2050. Se l'offerta di tali combustibili non soddisfa la domanda delle società di navigazione tenute a rispettare gli obblighi di cui al presente regolamento, la Commissione propone misure volte a garantire che i fornitori di combustibili per uso marittimo nell'Unione mettano a disposizione delle società di navigazione che fanno scalo nei porti dell'Unione volumi adeguati di combustibili alternativi. | 
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 quater (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | 1 quater. Qualora l'Organizzazione marittima internazionale adotti limiti globali di intensità dei gas a effetto serra a un livello equivalente a quello previsto dal presente regolamento, la Commissione propone modifiche al presente regolamento per raggiungere il pieno allineamento con l'accordo internazionale. | 
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 quinquies (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | 1 quinquies. Entro il 1o gennaio 2027 e successivamente ogni cinque anni fino al 2050, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di una valutazione globale dell'impatto macroeconomico aggregato del pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %» (1 bis) . La relazione in questione presta particolare attenzione agli effetti sulla competitività dell'Unione, sulla creazione di posti di lavoro, sui prezzi del trasporto merci, sul potere d'acquisto delle famiglie e sull'entità della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. | 
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 sexies (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | 1 sexies. La Commissione prende in considerazione eventuali modifiche del presente regolamento al fine di conseguire una semplificazione normativa. La Commissione e le autorità competenti si adeguano costantemente alle migliori pratiche in materia di procedure amministrative e adottano tutte le misure atte a semplificare l'applicazione del presente regolamento, riducendo così al minimo gli oneri amministrativi per gli armatori, gli operatori, i porti e i verificatori. | 
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| 
 | Articolo 28 bis Riduzione compensativa degli oneri normativi In linea con la comunicazione sul principio «one in, one out», entro il 1o gennaio 2024 la Commissione presenta proposte che compensino l'onere normativo introdotto dal presente regolamento, mediante la modifica o l'abrogazione di disposizioni di altri atti legislativi dell'Unione che generano oneri normativi nel settore marittimo. | 
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Allegato I — equazione 1
Testo della Commissione
| Indice di intensità GHG | «well-to-tank» (WtT) | «tank-to-wake» (TtW) | 
| GHG intensity 
                         | 
                         | 
                         | 
Emendamento
| Indice di intensità GHG | «well-to-tank» (WtT) | «tank-to-wake» (TtW) | 
| GHG intensity 
                         | 
                         | 
                         | 
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Allegato I — tabella 1 — riga 6 bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
| n combustibile | Numero di combustibili erogati alla nave nel periodo di riferimento | 
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Allegato I — tabella 1 — riga 12 bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
| MULTi | Moltiplicatore applicato ai carburanti rinnovabili di origine non biologica | 
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Allegato I — tabella 1 — riga 19 bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
| Mi, j A | Massa adeguata del combustibile specifico i ossidato in un consumatore j [gFuel] a causa della navigazione in condizioni di ghiaccio nel caso di una nave in classe ghiaccio IC, IB, IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente (1 bis) e a causa delle caratteristiche tecniche di una nave in classe ghiaccio IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente. La massa adeguata Mi, j A è utilizzata, se del caso, nell'equazione (1) al posto della massa Mi, j . | 
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Allegato I — comma 4 — prima frase
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| Nel caso dei combustibili fossili, si utilizzano i valori predefiniti di cui all'allegato II. | Nel caso dei combustibili fossili, si utilizzano i valori predefiniti di cui all'allegato II , a meno che non sia possibile fornire i valori effettivi per mezzo di certificazioni o di misurazioni dirette delle emissioni . | 
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Allegato I — comma 4 — seconda frase
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| Ai fini del presente regolamento, il termine ΣEk x CO2eq electricity , al numeratore dell'equazione (1) deve essere fissato a zero. | Ai fini del presente regolamento, il termine ΣEk x CO2eq electricity , al numeratore dell'equazione (1) deve essere fissato a zero. | 
| 
 | Il termine MULT al denominatore dell'equazione (1) deve essere fissato al valore del moltiplicatore applicato ai carburanti rinnovabili di origine non biologica di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 ter. Per tutti gli altri combustibili, il moltiplicatore deve essere fissato a uno. | 
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Allegato I — comma 5
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| La massa del combustibile [Mi] è determinata utilizzando il quantitativo comunicato conformemente al quadro delle comunicazioni a norma del regolamento (UE) 2015/757 per le tratte che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sulla base della metodologia di monitoraggio scelta dalla società. | La massa [Mi] del combustibile è determinata utilizzando il quantitativo comunicato conformemente al quadro delle comunicazioni a norma del regolamento (UE) 2015/757 per le tratte che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sulla base della metodologia di monitoraggio scelta dalla società. La massa adeguata del combustibile [Mi A] può essere usata al posto della massa del combustibile [Mifv] per una nave avente la classe ghiaccio IC, IB, IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente. La massa adeguata [Mi A] è definita all'allegato V bis. | 
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Allegato I — comma 12
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| Nel rispetto del piano di conformità di cui all'articolo 6 e previa valutazione del verificatore, possono essere utilizzati altri metodi, come la misurazione diretta di CO2eq o le prove di laboratorio , se migliorano l'accuratezza complessiva del calcolo. | Nel rispetto del piano di conformità di cui all'articolo 6 e previa valutazione del verificatore, possono essere utilizzati altri metodi, come la misurazione diretta di CO2eq, se migliorano l'accuratezza complessiva del calcolo. | 
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Allegato I — tabella
Testo della Commissione
| Classe del combustibile | «well-to-tank» (WtT) | «tank-to-wake» (TtW) | 
| Combustibili fossili | Devono essere utilizzati i valori predefiniti come indicato nella tabella 1 del presente regolamento. | Devono essere usati i fattori di emissione di anidride carbonica del regolamento MRV per i combustibili per i quali tale fattore viene fornito. Per tutti gli altri fattori di emissione possono essere utilizzati, in alternativa, i valori predefiniti come indicati nella tabella 1 del presente regolamento. Valori certificati per mezzo di prove di laboratorio o di misurazioni dirette delle emissioni. | 
| Combustibili rinnovabili sostenibili (Bioliquidi, biogas, elettrocarburanti) | Per tutti i combustibili le cui filiere sono incluse nella RED II possono essere usati, in alternativa, i valori di CO2eq previsti nella RED II (senza combustione). Può essere utilizzato il sistema di certificazione approvato della RED II. | Per i fattori di emissione possono essere utilizzati, in alternativa, i valori predefiniti come indicati nella tabella 1 del presente regolamento. Valori certificati per mezzo di prove di laboratorio o di misurazioni dirette delle emissioni. | 
| Altri (compresa l'energia elettrica) | Per tutti i combustibili le cui filiere sono incluse nella RED II possono essere usati, in alternativa, i valori di CO2eq previsti nella RED II (senza combustione). Può essere utilizzato il sistema di certificazione approvato della RED II. | Per i fattori di emissione possono essere utilizzati, in alternativa, i valori predefiniti come indicati nella tabella 1 del presente regolamento. Valori certificati per mezzo di prove di laboratorio o di misurazioni dirette delle emissioni. | 
Emendamento
| Classe del combustibile | «well-to-tank» (WtT) | «tank-to-wake» (TtW) | 
| Combustibili fossili | Devono essere utilizzati i valori predefiniti come indicato nella tabella 1 del presente regolamento , a meno che non sia possibile fornire i valori effettivi per mezzo di certificazioni o di misurazioni dirette delle emissioni . | Devono essere usati i fattori di emissione di anidride carbonica del regolamento MRV per i combustibili per i quali tale fattore viene fornito. Per tutti gli altri fattori di emissione possono essere utilizzati, in alternativa, i valori predefiniti come indicati nella tabella 1 del presente regolamento. Valori certificati per mezzo di misurazioni dirette delle emissioni. | 
| Combustibili rinnovabili sostenibili (Bioliquidi, biogas, elettrocarburanti) | Per tutti i combustibili le cui filiere sono incluse nella RED II possono essere usati, in alternativa, i valori di CO2eq previsti nella RED II (senza combustione). Possono essere utilizzati il sistema di certificazione approvato della RED II o misurazioni dirette delle emissioni . | Per i fattori di emissione possono essere utilizzati, in alternativa, i valori predefiniti come indicati nella tabella 1 del presente regolamento. Valori certificati per mezzo di misurazioni dirette delle emissioni. | 
| Altri (compresa l'energia elettrica) | Per tutti i combustibili le cui filiere sono incluse nella RED II possono essere usati, in alternativa, i valori di CO2eq previsti nella RED II (senza combustione). Possono essere utilizzati il sistema di certificazione approvato della RED II o misurazioni dirette delle emissioni . | Per i fattori di emissione possono essere utilizzati, in alternativa, i valori predefiniti come indicati nella tabella 1 del presente regolamento. Valori certificati per mezzo di misurazioni dirette delle emissioni. | 
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Allegato II — comma 2
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| I fattori di emissione di biocarburanti, biogas, carburanti rinnovabili di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato devono essere determinati secondo le metodologie di cui all'allegato 5, parte C, della direttiva (UE) 2018/2001. | I fattori di emissione di biocarburanti, biogas, carburanti rinnovabili di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato devono essere determinati secondo le metodologie di cui all'allegato 5, parte C, della direttiva (UE) 2018/2001. | 
| 
 | In alternativa, i fattori di emissione per qualsiasi tipo di combustibile possono essere determinati sulla base dei valori effettivi certificati o dei valori stabiliti per mezzo di misurazioni dirette delle emissioni. | 
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Allegato II — tabella
Testo della Commissione
| Bio-GNL Prodotti principali/rifiuti/mix di materie prime | 0,05 | Rif. alla direttiva (UE) 2018/2001 | GNL ciclo Otto (regime medio dual-fuel) | 2,755 MEPC245 (66) Regolamento (UE) 2015/757 | 0,00005 | 0,00018 | 3,1 | 
| GNL ciclo Otto (basso regime dual-fuel) | 1,7 | ||||||
| GNL Diesel (dual-fuel) | 0.2 | ||||||
| LBSI | N.d. | 
Emendamento
| Bio-GNL Prodotti principali/rifiuti/mix di materie prime | 0,05 | Rif. alla direttiva (UE) 2018/2001 | GNL ciclo Otto (regime medio dual-fuel) | 2,755 MEPC245 (66) Regolamento (UE) 2015/757 | 0 | 0,00011 | 3,1 | 
| GNL ciclo Otto (basso regime dual-fuel) | 1,7 | ||||||
| GNL Diesel (dual-fuel) | 0.2 | ||||||
| LBSI | N.d. | 
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Allegato II — comma 8
| Testo della Commissione | Emendamento | 
| Nella colonna 4 figurano i valori delle emissioni di CO2eq espressi in [gCO22eq/MJ]. Per i combustibili fossili devono essere utilizzati solo i valori predefiniti nella tabella. Per tutti gli altri combustibili (ad eccezione di quelli espressamente indicati) i valori devono essere calcolati utilizzando la metodologia o i valori predefiniti di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 dai quali vanno sottratte le emissioni di combustione considerando la completa ossidazione del combustibile (33). | Nella colonna 4 figurano i valori delle emissioni di CO2eq espressi in [gCO22eq/MJ]. Per i combustibili fossili devono essere utilizzati i valori predefiniti nella tabella , a meno che non sia possibile fornire i valori effettivi per mezzo di certificazione o di misurazioni dirette delle emissioni . Per tutti gli altri combustibili (ad eccezione di quelli espressamente indicati) i valori devono essere calcolati utilizzando la metodologia o i valori predefiniti di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 dai quali vanno sottratte le emissioni di combustione considerando la completa ossidazione del combustibile (33). | 
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Allegato III — tabella — riga 4 bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
| Qualsiasi altra fonte di energia a zero emissioni | Qualsiasi tecnologia che consenta di ottenere una riduzione delle emissioni equivalente o superiore alla riduzione che si sarebbe ottenuta utilizzando l'alimentazione elettrica da terra. | 
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Allegato V
Testo della Commissione
| ALLEGATO V | |||
| FORMULE PER IL CALCOLO DEL SALDO DI CONFORMITÀ E DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1 | |||
| Formula per il calcolo del saldo di conformità della nave | |||
| Ai fini del calcolo del saldo di conformità di una nave si applica la seguente formula: | |||
| Saldo di conformità [gCO2eq/MJ] = | 
                         | ||
| in cui: | |||
| gCO 2eq | Grammi di CO2 equivalente | ||
| GHGIEtarget | Limite di intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo di una nave a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento | ||
| GHGIEactual | Media annua dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo di una nave calcolata per il periodo di riferimento pertinente | ||
| Formula per il calcolo delle sanzioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 | |||
| L'ammontare della sanzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, è calcolato come segue: | |||
| Sanzione = | (Saldo di conformità/ GHGIEactual) x fattore di conversione da MJ a tonnellate di VLSFO (41,0 MJ / kg) x 2 400 EUR | ||
Emendamento
| ALLEGATO V | |||||
| FORMULE PER IL CALCOLO DEL SALDO DI CONFORMITÀ E DELLE SANZIONI CORRETTIVE di cui all'articolo 20, paragrafo 1 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| Ai fini del calcolo del saldo di conformità di una nave si applica la seguente formula: | |||||
| Saldo di conformità [gCO2eq/MJ] = | 
                         | ||||
| in cui: | |||||
| gCO 2eq | Grammi di CO2 equivalente | ||||
| GHGIEtarget | Limite di intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo di una nave a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento | ||||
| GHGIEactual | Media annua dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo di una nave calcolata per il periodo di riferimento pertinente | ||||
| 
 | |||||
| SC_RFNBO [% RFNBO] = | (% RFNBOquota — % RFNBOactual) | ||||
| dove: | 
 | ||||
| SC_RFNBO | Saldo di conformità per quanto riguarda la quota di carburanti rinnovabili di origine non biologica, nel rispetto dell'articolo 4 bis, paragrafo 3 | ||||
| % RFNBOquota | Quota di carburanti rinnovabili di origine non biologica dell'energia media annua usata a bordo di una nave a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 3, del presente regolamento | ||||
| % RFNBOactual | Percentuale dell'energia media annua usata a bordo di una nave e da questa comunicata che è effettivamente costituita da carburanti rinnovabili di origine non biologica conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) | ||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| L'ammontare della sanzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, è calcolato come segue: | |||||
| Sanzione = | (Saldo di conformità/ GHGIEactual) x fattore di conversione da MJ a tonnellate di VLSFO (41,0 MJ / kg) x 2 400 EUR | ||||
| 
 | |||||
| L'ammontare della sanzione correttiva di cui all'articolo 20, paragrafo 1 bis, è calcolato come segue: | |||||
| Sanzione correttiva (RFNBO) = | abs(SC_RFNBO) x Dp x 3 | ||||
| dove: | 
 | ||||
| Sanzione correttiva | in EUR | ||||
| abs(SC_RFNBO) | Valore assoluto del saldo di conformità per i carburanti rinnovabili di origine non biologica | ||||
| Dp | Differenza di prezzo tra carburanti rinnovabili di origine non biologica e combustibili fossili compatibili con gli impianti della nave | ||||
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Allegato V bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
ALLEGATO V bis
CALCOLO DELLA MASSA ADEGUATA DEL COMBUSTIBILE E DELL'ENERGIA AGGIUNTIVA
Innanzitutto, il presente allegato descrive come calcolare la massa adeguata di combustibile utilizzando l'energia aggiuntiva dovuta alle caratteristiche tecniche di una nave in classe ghiaccio IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente (1 bis) e l'energia aggiuntiva utilizzata da una nave in classe ghiaccio IC, IB, IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente dovuta alla navigazione in condizioni di ghiaccio. Successivamente, descrive le modalità di calcolo delle energie supplementari.
Massa adeguata [Mj A]
La massa adeguata del combustibile [Mi A] è calcolata sulla base dell'energia aggiuntiva utilizzata per la navigazione in condizioni di ghiaccio e dell'energia aggiuntiva utilizzata per via delle proprietà tecniche di una nave in una classe ghiaccio IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente. La società può scegliere a quale combustibile i è assegnata l'energia supplementare. Il combustibile selezionato i deve essere uno dei combustibili consumati dalla nave durante il periodo di riferimento. La quantità di energia corrispondente alla massa del combustibile i consumato può essere inferiore alla quantità di energia supplementare.
La massa adeguata del combustibile i [Mi A] è calcolata come segue:
| 
                         | , (Equazione 1) | 
dove Mi total rappresenta la massa totale del combustibile i, Mi additional due to ice class la massa di combustibile dovuta al consumo di energia supplementare di una nave in classe ghiaccio IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente e Mi additional due to ice conditions la massa di combustibile dovuta al consumo di energia supplementare per via della navigazione in condizioni di ghiaccio.
La massa del combustibile i che rappresenta il consumo di energia aggiuntiva dovuto alle caratteristiche tecniche di una nave in classe ghiaccio IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente è calcolata come segue:
| 
                         | , (Equazione 2) | 
dove Eadditional due to ice class rappresenta il consumo di energia supplementare dovuto alle caratteristiche tecniche di una nave in classe ghiaccio IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente e LCVi rappresenta il valore calorico inferiore del combustibile i.
Analogamente, la massa di combustibile dovuta al consumo di energia supplementare per via della navigazione in condizioni di ghiaccio è calcolata utilizzando:
| 
                         | , (Equazione 3) | 
dove Eadditional due to ice conditions rappresenta il consumo di energia supplementare dovuto alla navigazione in condizioni di ghiaccio.
Energia supplementare dovuta alla classe ghiaccio e alla navigazione in condizioni di ghiaccio
Il consumo di energia aggiuntiva dovuto alle caratteristiche tecniche di una nave in classe ghiaccio IA o IA Super o in una classe ghiaccio equivalente è calcolato come segue:
| 
                         | , (Equazione 4) | 
dove Evoyages, total rappresenta l'energia totale consumata in tutte le tratte e Eadditional due to ice conditions rappresenta il consumo di energia supplementare dovuto alla navigazione in condizioni di ghiaccio.
L'energia totale consumata in tutte le tratte è calcolata come segue:
| 
                         | , (Equazione 5) | 
dove Mi, voyages, total rappresenta la massa di combustibile i consumato in tutte le tratte che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, LCVi rappresenta il valore calorico inferiore del combustibile i ed Eelect., voyages, total la quantità di energia elettrica erogata alla nave consumata in tutte le tratte.
La massa del combustibile i Mi, voyages, total consumato per tutte le tratte che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento è calcolata come segue:
| 
                         | , (Equazione 6) | 
dove Mi, voyages between MS rappresenta la massa aggregata del combustibile consumato durante tutte le tratte tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, Mi, voyages from MS rappresenta la massa aggregata del combustibile consumato durante tutte le tratte in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e Mi, voyages to MS rappresenta la massa aggregata di combustibile consumato durante le tratte in arrivo in porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro. La quantità di energia elettrica consumata erogata alla nave Eelect., voyages total può essere calcolata nello stesso modo.
Il consumo di energia aggiuntiva dovuto alla navigazione in condizioni di ghiaccio è calcolato come segue:
| 
                         | , (Equazione 7) | 
dove Evoyages, open water rappresenta l'energia consumata nelle tratte in acque aperte e Evoyages, ice conditions, adjusted l'energia adeguata consumata in condizioni di ghiaccio.
L'energia consumata nelle tratte che comprendono solo la navigazione in acque aperte è calcolata come segue:
| 
                         | (Equazione 8) | 
dove Evoyages, ice conditions rappresenta l'energia consumata per navigare in condizioni di ghiaccio, che è calcolata come segue:
| 
                         | (Equazione 9) | 
dove Mi, voyages, ice conditions rappresenta la massa di combustibile i consumato per navigare in condizioni di ghiaccio e Eelect., voyages, total rappresenta la quantità di energia elettrica erogata alla nave consumata durante la navigazione in condizioni di ghiaccio.
La massa del combustibile i consumato per navigare in condizioni di ghiaccio è definita come segue:
| 
                         | , (Equazione 10) | 
dove Mi, voyages between MS, ice cond. rappresenta la massa aggregata del combustibile consumato da una nave con classe ghiaccio che naviga in condizioni di ghiaccio tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, Mi, voyages from MS rappresenta la massa aggregata del combustibile consumato da una nave con classe ghiaccio che naviga in condizioni di ghiaccio durante tutte le tratte in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e Mi, voyages to MS rappresenta la massa aggregata di combustibile consumato da una nave con classe ghiaccio che naviga in condizioni di ghiaccio durante le tratte in arrivo in porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro. La quantità di energia elettrica consumata erogata alla nave Eice conditions può essere calcolata nello stesso modo.
L'energia adeguata consumata in condizioni di ghiaccio è calcolata come segue:
1)
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                         | (Equazione 11) | 
            
               dove Dice conditions rappresenta la distanza percorsa durante la navigazione in condizioni di ghiaccio e il consumo di energia per distanza percorsa in acque aperte  C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)
C1492023IT29910120221020IT0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2192.)
La distanza percorsa durante la navigazione in condizioni di ghiaccio Dice conditions è calcolata come segue:
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                         | , (Equazione 12) | 
dove Dvoyages between MS, ice cond. rappresenta la distanza aggregata percorsa nella navigazione in condizioni di ghiaccio tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, Dvoyages from MS rappresenta la distanza aggregata nella navigazione in condizioni di ghiaccio durante tutte le tratte in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e Dvoyages to MS rappresenta la distanza aggregata nella navigazione in condizioni di ghiaccio durante le tratte in arrivo in porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
Quest'ultimo punto è definito come segue:
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                         | , (Equazione 13) | 
dove Evoyages, ice conditions rappresenta l'energia consumata nella navigazione in condizioni di ghiaccio e Dtotal la distanza totale percorsa in un anno.
La distanza totale percorsa in un anno è calcolata come segue:
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                         | , (Equazione 14) | 
dove Dvoyages between MS rappresenta la distanza aggregata percorsa tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, Dvoyages from MS rappresenta la distanza aggregata percorsa durante tutte le tratte in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e Dvoyages to MS rappresenta la distanza aggregata percorsa durante le tratte in arrivo in porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0233/2022).
(1 bis) Relazione dell'Associazione degli armatori della Comunità europea dal titolo «The Economic Value of the EU Shipping Industry» (Il valore economico del trasporto marittimo dell'UE), 2020.
(1 bis) Studio dell'Agenzia europea dell'ambiente, 2020, https://www.eea.europa.eu/publications/rail-and-waterborne-transport.
(19) COM(2020)0563
(20) COM(2020)0562
(19) COM(2020)0563
(20) COM(2020)0562
(21) Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).
(24) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(24) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(1 bis) Commissione europea, Bruxelles, documento di lavoro dei servizi della Commissione, Orientamenti per legiferare meglio, 3.11.2021, SWD(2021)0305.
(1 bis) Comunicazione della Commissione (COM(2021)0550), del 14 luglio 2021.
(1 bis) Per ulteriori informazioni sulla corrispondenza fra classi ghiaccio, vedasi la raccomandazione 25/7 dell'HELCOM all'indirizzo: http://www.helcom.fi.
(33) Si fa riferimento all'allegato V, lettera C, punto 1, lettera a), termine eu: «emissioni derivanti dal carburante al momento dell'uso», della direttiva (UE) 2018/2001.
(33) Si fa riferimento all'allegato V, lettera C, punto 1, lettera a), termine eu: «emissioni derivanti dal carburante al momento dell'uso», della direttiva (UE) 2018/2001.
(1 bis) Per ulteriori informazioni sulla corrispondenza fra classi ghiaccio, vedasi la raccomandazione 25/7 dell'HELCOM all'indirizzo: http://www.helcom.fi.