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5.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 125/485 |
P9_TA(2022)0328
Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 settembre 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione) (COM(2021)0734 — C9-0432/2021 — 2021/0375(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)
(2023/C 125/29)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 144
Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 41
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 50
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 61
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera j
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis Obblighi di trasparenza per quanto riguarda l'uso di loghi, pubblicazione del programma politico ed equilibrio di genere 1. Ciascun partito politico europeo provvede affinché i partiti membri pubblichino sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo. Il logo del partito politico europeo figura nella parte superiore della prima pagina del sito web del partito membro, in modo chiaramente visibile. 2. Ciascun partito politico europeo e i suoi partiti membri pubblicano sui loro siti web informazioni sull'equilibrio di genere tra i candidati alle elezioni del Parlamento europeo che si svolgono dopo il [data di entrata in vigore del presente regolamento], accompagnate da informazioni aggiornate sulla rappresentanza di genere tra i loro deputati al Parlamento europeo. Ciascun partito politico europeo provvede affinché i suoi partiti membri pubblichino sul proprio sito web informazioni relative ai rispettivi candidati alle elezioni europee e ai loro deputati al Parlamento europeo. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Ciascun partito politico europeo trasmette all'Autorità , entro cinque giorni lavorativi dalla prima diffusione, informazioni riguardanti tutti i messaggi di pubblicità politica da esso sponsorizzati o pubblicati direttamente al fine di rendere comprensibili ai cittadini il contesto più ampio in cui si situa il messaggio di pubblicità politica e i suoi obiettivi . Tali informazioni comprendono almeno le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato II. |
2. Ciascun partito politico europeo trasmette all'Autorità informazioni riguardanti tutti i messaggi di pubblicità politica da esso sponsorizzati o pubblicati direttamente al fine di rendere comprensibili ai cittadini il contesto più ampio e gli obiettivi del messaggio di pubblicità politica. Tali informazioni comprendono almeno le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato II. Le informazioni sono fornite all'Autorità in un formato facilmente accessibile e in un linguaggio chiaro. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. L'Autorità pubblica immediatamente le informazioni di cui al paragrafo 2 nel repertorio istituito a norma dell'articolo 8. Le informazioni sono presentate in un formato facilmente fruibile, chiaramente visibile e di facile uso, e sono formulate con linguaggio semplice. |
3. L'Autorità pubblica senza indebito ritardo le informazioni di cui al paragrafo 2 nel repertorio istituito a norma dell'articolo 8. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Gli Stati membri designano una o più autorità di regolamentazione competenti nazionali per il controllo del rispetto dei paragrafi 1, 2 e 4 e ne danno comunicazione all'Autorità. Tali autorità o organismi nazionali di regolamentazione esercitano i loro poteri in modo imparziale e trasparente e sono giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dai rispettivi governi e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. L'Autorità pubblica sul suo sito web e tiene aggiornato un elenco delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri. Le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione sono soggette a mezzi di ricorso effettivi. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di una parte interessata, sia possibile presentare ricorso e ingiungere al partito politico europeo di porre fine a qualsiasi violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 o 4. |
soppresso |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera i bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 bis |
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Requisiti per le norme relative all'uguaglianza di genere |
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1. Gli organi direttivi collegiali dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee garantiscono al loro interno l'equilibrio di genere. |
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2. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee adottano un piano per l'uguaglianza di genere che include meccanismi per garantire la partecipazione attiva delle donne in tutta le loro diversità. I partiti politici europei invitano i loro partiti membri a fare altrettanto. |
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3. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dispongono di un protocollo per prevenire, individuare e contrastare le molestie sessuali e le molestie basate sul genere. Essi garantiscono l'indipendenza e la competenza degli esperti che conducono le indagini e adottano le misure appropriate nei confronti degli autori di tali atti. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee incorporano il divieto di atti di molestie sessuali e di molestie basate sul genere nelle loro norme interne. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'Autorità decide in merito alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché in merito alla loro cancellazione dal registro, secondo le procedure e conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. L'Autorità verifica altresì periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g). |
L'Autorità decide in merito alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché in merito alla loro cancellazione dal registro, secondo le procedure e conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. L'Autorità verifica altresì periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g). |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, è notificata all'Autorità , che provvede ad aggiornare, mutatis mutandis, la registrazione secondo le procedure di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 4. |
5. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, è notificata entro due mesi all'Autorità. L'Autorità provvede ad aggiornare, mutatis mutandis, la registrazione applicando le procedure di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 4. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. L'elenco aggiornato dei partiti membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso all'Autorità ogni anno. Qualsiasi modifica che possa implicare che il partito politico europeo non soddisfa più la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è comunicata all'Autorità entro quattro settimane dalla data in cui interviene la modifica. |
6. L'elenco aggiornato dei partiti membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso all'Autorità entro il 30 settembre ogni anno. Qualsiasi modifica che possa implicare che il partito politico europeo non soddisfa più la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è comunicata all'Autorità entro quattro settimane dalla data in cui interviene la modifica. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 11 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione |
Verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione ed esame dei motivi della cancellazione dal registro da parte dell'Autorità |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo , l'Autorità verifica periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g). |
1. Fatta salva la procedura di cui all'articolo 11 bis , l'Autorità verifica periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h) , e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g). |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Se l'Autorità constata che non è più soddisfatta una delle condizioni per la registrazione o una delle disposizioni in materia di governance di cui al paragrafo 1, eccezion fatta per le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), lo comunica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati . |
2. Qualora, a seguito di una verifica svolta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità ritenga che uno dei motivi di revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i) o ii), possa applicarsi a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea, l'Autorità informa senza indebito ritardo il partito politico europeo o la fondazione politica europea da ciò interessati.: |
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Qualora l'Autorità venga a conoscenza di circostanze che indicano che uno dei motivi di revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 19, paragrafo 2, possa applicarsi a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea, l’Autorità informa senza indebito ritardo il partito politico europeo o la fondazione politica europea da ciò interessati. |
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Nell’informare un partito politico europeo o una fondazione politica europea conformemente al primo o secondo comma, l'Autorità invita tale partito politico europeo o tale fondazione politica europea a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data di ricevimento delle informazioni interessate. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. 1 Il Parlamento europeo, agendo di propria iniziativa o a seguito di una richiesta motivata da parte di un gruppo di cittadini presentata conformemente alle disposizioni pertinenti del suo regolamento, oppure il Consiglio o la Commissione possono presentare all' Autorità una richiesta di verifica del rispetto, da parte di uno specifico partito politico europeo o di una specifica fondazione politica europea , delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c). In tali casi, così come nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), l' Autorità invita il comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14 a esprimere un parere in proposito . Il comitato esprime un parere entro due mes i. |
3. In caso di inosservanza dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), f) o g), dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere e), f) o g), o delle disposizioni in materia di governance di cui al paragrafo 1, l'Autorità dà al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro il termine di cui al paragrafo 2 . Il termine può essere prorogato dall' Autorità su richiesta motivata del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati se e nella misura in cui tale proroga sia necessaria e opportuna per quanto riguarda le misure correttive previste dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea . |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualora l'Autorità venga a conoscenza di fatti che possano dar adito a dubbi in merito all'osservanza, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea specifici, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione al fine di consentire loro di presentare una richiesta di verifica conformemente al primo comma. Fatto salvo il primo comma, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rendono nota la loro intenzione entro due mesi dal ricevimento di tale informazione. |
soppresso |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le procedure di cui al primo e al secondo comma non devono essere avviate nei due mesi precedenti le elezioni al Parlamento europeo. Tale limite temporale non si applica alla procedura di cui all'articolo 12. |
soppresso |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Alla luce del parere del comitato, l'Autorità decide se revocare la registrazione del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata. |
soppresso |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'Autorità può decidere di revocare la registrazione in ragione della mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), solo in caso di violazione manifesta e grave di tali condizioni. Tale decisione è soggetta alla procedura di cui al paragrafo 4. |
soppresso |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 4 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in ragione di una violazione manifesta e grave relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), è comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio. La decisione entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essa è stata loro notificata o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato l'Autorità che non intendono sollevare obiezioni. Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio sollevino un'obiezione, il partito politico europeo o la fondazione politica europea rimangono iscritti nel registro . |
4. Alla scadenza dei periodi di cui ai paragrafi 2 e 3 o al ricevimento di eventuali osservazioni o informazioni del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati in merito alle misure correttive entro il periodo citato, l'Autorità valuta, senza indebito ritardo e alla luce delle eventuali osservazioni presentate dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea, se al partito o alla fondazione si applichi uno dei motivi di revoca della registrazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 19, paragrafo 2 . |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 4 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a una decisione solo per motivi legati alla valutazione dell'osservanza delle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c). |
soppresso |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 4 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati vengono informati che sono state sollevate obiezioni avverso la decisione dell'Autorità di revocare la loro registrazione. |
soppresso |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 4 — comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una posizione secondo le rispettive disposizioni in materia di procedure decisionali stabilite conformemente ai trattati. Tutte le obiezioni sono debitamente motivate e rese pubbliche. |
soppresso |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in merito alla quale non siano state sollevate obiezioni secondo la procedura di cui al paragrafo 4 è notificata, unitamente alle motivazioni dettagliate della revoca della registrazione, al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione ha efficacia all'atto della notificazione a norma dell'articolo 297 TFUE. |
soppresso |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Una fondazione politica europea decade automaticamente dal suo status in quanto tale se il partito politico europeo al quale è affiliata è cancellato dal registro. |
soppresso |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 bis |
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Verifica delle condizioni di registrazione relative ai valori fondanti dell'Unione |
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1. Il Parlamento europeo, agendo di propria iniziativa o a seguito di una richiesta motivata da parte di un gruppo di cittadini presentata conformemente alle disposizioni pertinenti del suo regolamento, oppure il Consiglio o la Commissione possono presentare all'Autorità una richiesta di intesa a verificare che un determinato partito politico europeo o una determinata fondazione politica europea soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d). In tali casi e nei casi di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 2, l'Autorità informa senza indebito ritardo il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati, li invita a presentare le loro osservazioni e offre loro la possibilità di introdurre misure per ovviare alla situazione entro un mese. |
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Il periodo può essere prorogato dall'Autorità su richiesta motivata del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati se tale proroga sia necessaria e opportuna per quanto riguarda le misure correttive previste dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea. |
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Alla scadenza del periodo di cui al primo e secondo comma o al ricevimento di eventuali osservazioni e informazioni relative alle misure correttive da parte del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati entro tale periodo, l'Autorità trasmette le osservazioni formulate dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea interessati e, se del caso, la descrizione delle misure correttive adottate da tale partito o fondazione al comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14, e lo invita a esprimere un parere al riguardo. Il comitato esprime un parere entro due mesi. |
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Qualora venga a conoscenza di fatti che possono dar adito a dubbi in merito all'osservanza, da parte di un determinato partito politico europeo o di una determinata fondazione politica europea, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), l'Autorità ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione onde permettere loro di presentare una richiesta di verifica di cui al primo comma. Fatto salvo il primo comma, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano la loro intenzione di presentare una richiesta di verifica entro due mesi dal ricevimento di tale informazione. |
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2. Le procedure di cui al paragrafo 1 non devono essere avviate nei due mesi precedenti le elezioni al Parlamento europeo. |
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3. L'Autorità decide se revocare la registrazione del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati, tenendo conto del parere del comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata. |
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4. L'Autorità decide di revocare la registrazione in ragione della mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), soltanto in caso di violazione manifesta e grave di tali condizioni. La decisione è soggetta alla procedura di cui al paragrafo 5. |
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5. La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea per violazione manifesta e grave delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) o e), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), è notificata al Parlamento europeo e al Consiglio. La decisione entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essa è stata loro notificata o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno comunicato all'Autorità che non intendono sollevare obiezioni. Ove il Parlamento europeo e il Consiglio sollevino un'obiezione, il partito politico europeo o la fondazione politica europea restano iscritti nel registro. |
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6. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a una decisione dell'autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea esclusivamente per motivi legati alla valutazione della conformità alle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) o e), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d). |
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7. Ove sia stata sollevata un'obiezione alla decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, l'Autorità ne informa il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati. |
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8. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una posizione secondo le rispettive disposizioni in materia di procedure decisionali stabilite conformemente ai trattati. L'eventuale obiezione sollevata in avverso a una decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea è debitamente motivata e resa pubblica. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 11 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 ter |
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Verifica degli obblighi previsti dal diritto nazionale |
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1. Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, e se, alla luce della libertà di associazione sancita dall'articolo 12 della Carta e della necessità di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa, tale inadempienza è sufficientemente grave da giustificare la rimozione dal registro, lo Stato membro in cui ha sede il partito politico europeo o la fondazione politica europea può inoltrare all'Autorità una richiesta di rimozione dal registro. Tale richiesta è debitamente motivata. In particolare, essa indica con precisione e in maniera esaustiva le azioni illegali e gli specifici obblighi nazionali che non sono stati osservati. |
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Se l'oggetto della richiesta degli Stati membri riguarda esclusivamente o per lo più elementi che incidono sul rispetto dei valori fondanti dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, l'Autorità avvia una procedura di verifica a norma dell'articolo 11 bis. |
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Per qualunque altra questione, qualora, nella sua richiesta a norma del primo comma, lo Stato membro confermi che esiste un ricorso effettivo avverso tale richiesta a livello nazionale e che sono stati esperiti tutti i mezzi di ricorso relativi a tale richiesta, l'Autorità, sentito il rappresentante del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati, valuta se il motivo di revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), si applica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati. |
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2. Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, e se l'oggetto riguarda esclusivamente o per lo più elementi che incidono sul rispetto dei valori fondanti dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, lo Stato membro interessato può inoltrare all'Autorità una richiesta a norma delle disposizioni del paragrafo 1, primo comma. L'Autorità procede a norma del paragrafo 1, secondo comma. |
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3. In tutti i casi, l'Autorità agisce senza indebito ritardo. Essa informa lo Stato membro interessato e il partito politico europeo e la fondazione politica europea interessati del seguito dato alla richiesta motivata di rimozione dal registro. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Se viene a conoscenza di una decisione di un'autorità nazionale di controllo, come definita all'articolo 4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679, secondo la quale una persona fisica o giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione si evince, o vi sono fondati motivi per ritenere, che la violazione è legata ad attività politiche svolte da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l'Autorità sottopone la questione al comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14 del presente regolamento. L'Autorità può, ove necessario, coordinarsi con l'autorità nazionale di controllo interessata. |
2. L'Autorità è messa a conoscenza di qualsiasi decisione adottata a livello nazionale da un'autorità di controllo, come definita all'articolo4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679, secondo la quale una persona fisica o giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione si evince, o vi sono fondati motivi per ritenere, che la violazione è legata ad attività politiche svolte da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l'Autorità sottopone la questione al comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14 del presente regolamento. L'Autorità può, ove necessario, coordinarsi con l'autorità di controllo interessata. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Tenendo conto del parere del comitato, l'Autorità decide, a norma dell'articolo 30, paragrafo 2 , lettera a), punto vii), se irrogare sanzioni pecuniarie al partito politico europeo o alla fondazione politica europea in questione. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata, in particolare con riferimento al parere del comitato, ed è resa pubblica in tempi rapidi. |
4. Tenendo conto del parere del comitato, l'Autorità decide, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 , lettera a), punto vii), se irrogare sanzioni pecuniarie al partito politico europeo o alla fondazione politica europea in questione. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata, in particolare con riferimento al parere del comitato, ed è resa pubblica in tempi rapidi. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicata la procedura di cui all'articolo 11. |
5. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicata la procedura di cui agli articoli 11 , 11 bis e 11 ter . Il periodo di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, non si applica alla procedura stabilita dal presente articolo. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 13 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'Autorità predispone e pubblica ogni anno una relazione sulle attività di pubblicità politica dei partiti politici europei. Tale documento comprende una sintesi delle relazioni riguardanti l'anno di riferimento, pubblicate dai partiti politici europei conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 , nonché eventuali decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione designate a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, o delle autorità di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 7, secondo le quali un partito politico europeo ha violato l'articolo 5 del presente regolamento . |
L'Autorità predispone e pubblica ogni anno una relazione sulle attività di pubblicità politica dei partiti politici europei. Tale documento comprende le relazioni riguardanti l'anno di riferimento, pubblicate dai partiti politici europei conformemente all'articolo 5, paragrafo 4. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea perde la personalità giuridica europea a seguito della notifica di una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5 . |
1. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea perde la personalità giuridica europea a seguito della sua cancellazione dal registro mediante una decisione dell'Autorità : |
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea è cancellato o cancellata dal registro mediante una decisione dell'Autorità : |
2. Se l'Autorità decide di cancellare dal registro un partito politico europeo , cancella dal registro anche una fondazione politica europea ad esso affiliata : |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, lo Stato membro in cui si trova la sede può rivolgere all'Autorità una richiesta debitamente motivata di cancellazione dal registro che identifichi con precisione e in modo esaustivo le azioni illegali e gli specifici requisiti nazionali che non sono stati osservati . In tali casi, l'Autorità: |
3. La decisione dell'Autorità di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea è trasmessa e notificata al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati . La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, e se la materia riguarda esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali enunciati nell'articolo 2 TUE, lo Stato membro interessato può rivolgere all'Autorità una richiesta conformemente alle disposizioni del primo comma del presente paragrafo. L'Autorità procede conformemente al primo comma, lettera a), del presente paragrafo. |
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In tutti i casi, l'Autorità agisce senza indebito ritardo. L'Autorità informa lo Stato membro interessato e il partito politico europeo e la fondazione politica europea interessati del seguito dato alla richiesta motivata di cancellazione dal registro. |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. L'Autorità fissa la data della pubblicazione di cui al paragrafo 1 previa consultazione dello Stato membro in cui ha sede il partito politico europeo o la fondazione politica europea. |
soppresso |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 , può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi. |
1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 , può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi a titolo del bilancio generale dell'Unione europea . |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'affiliazione diretta al Parlamento europeo è accettata nei casi in cui un deputato al Parlamento europeo non è un membro di un partito nazionale o regionale affiliato a un partito politico europeo. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Entro i limiti di cui agli articoli 24 e 25, le spese rimborsabili tramite un contributo finanziario comprendono le spese amministrative e le spese per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni, nonché le spese relative a campagne. |
5. Entro i limiti di cui agli articoli 24 e 25, le spese rimborsabili tramite un contributo finanziario a titolo del bilancio generale dell'Unione europea comprendono le spese amministrative e le spese per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni, nonché le spese relative a campagne. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 o 2, presenta una domanda al Parlamento europeo a seguito di un invito a presentare domande di contributi o proposte. |
1. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 o 2, presenta una domanda al Parlamento europeo a seguito di un invito a presentare domande di contributi a titolo del bilancio generale dell'Unione europea o inviti a presentare proposte. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il partito politico europeo e la fondazione politica europea osservano, al momento della domanda, gli obblighi di cui all'articolo 26. Dalla data di presentazione della loro domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario o dell'azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione, essi rimangono iscritti nel registro e non sono soggetti a nessuna delle sanzioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti da v) a ix ). |
2. Il partito politico europeo e la fondazione politica europea osservano, al momento della domanda, gli obblighi di cui all'articolo 26. Dalla data di presentazione della loro domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario o dell'azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione a titolo del bilancio generale dell'Unione europea , essi rimangono iscritti nel registro e non sono soggetti a nessuna delle sanzioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), punti v) e vi ). |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti che i partiti dell'UE che sono suoi membri hanno di norma pubblicato sui loro siti web, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1), lettera i), il suo programma politico e il suo logo nei 12 mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda. |
soppresso |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti la sua osservanza dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), e il fatto che i suoi partiti membri hanno pubblicato continuativamente sui loro siti web, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, informazioni sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e sull'evoluzione della rappresentanza di genere tra i suoi deputati al Parlamento europeo. |
soppresso |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti la sua osservanza dell'articolo 5, il costante aggiornamento di un documento di strategia per l'uso della pubblicità politica e l'attuazione della strategia in esso delineata in tutti i 12 mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda. |
soppresso |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di contributi o dell'invito a presentare proposte e autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. |
7. L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di contributi a titolo del bilancio generale dell'Unione europea o dell'invito a presentare proposte e autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 23 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Donazioni, contributi e risorse proprie |
Donazioni, contributi , quote associative e risorse proprie complementari |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 2 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Al momento della presentazione del loro bilancio annuale conformemente all'articolo 26, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche a contributi forniti dai partiti che fanno parte dei partiti politici europei e dalle organizzazioni affiliate alle fondazioni politiche europee. |
2. Al momento della presentazione del loro bilancio annuale conformemente all'articolo 26, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche a contributi e quote associative forniti dai partiti che fanno parte dei partiti politici europei e dalle organizzazioni affiliate alle fondazioni politiche europee nonché ai contributi di valore superiore a 1 500 EUR versati da singoli membri di partiti politici europei e di fondazioni politiche europee . |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 2 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per le donazioni provenienti da persone fisiche di valore superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione indica se i corrispondenti donatori hanno previamente dato il loro consenso scritto alla pubblicazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e). |
Per le donazioni e i contributi provenienti da persone fisiche di valore superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione indica se le corrispondenti persone fisiche hanno previamente dato il loro consenso scritto alla pubblicazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e). |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Le donazioni ricevute da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee e le spese finanziate mediante tali donazioni nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale all'Autorità per iscritto e a norma del paragrafo 2. |
3. Le donazioni ricevute da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale all'Autorità per iscritto e a norma del paragrafo 2. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 5 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Per tutte le donazioni di valore superiore a 3 000 EUR, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee chiedono ai donatori di fornire le informazioni necessarie alla loro corretta identificazione. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono all'Autorità, su richiesta di quest'ultima, le informazioni ricevute. |
5. con riguardo a tutte le donazioni da parte di un singolo donatore con un di valore cumulativo annuale superiore a 3 000 EUR, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee chiedono a tali donatori di fornire le informazioni necessarie in modo da garantirne la corretta identificazione. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono all'Autorità, su richiesta di quest'ultima, le informazioni ricevute. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 5 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'Autorità predispone un modulo da utilizzare ai fini di cui al primo comma. |
L'Autorità predispone un modulo da utilizzare ai fini dell'identificazione dei donatori di cui al primo comma. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 6 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 6 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. L'Autorità procede alle opportune verifiche qualora abbia motivo di ritenere che una donazione sia stata concessa in violazione del presente regolamento. A tale scopo può esigere che il partito politico europeo o la fondazione politica europea e i rispettivi donatori forniscano informazioni supplementari. |
8. L'Autorità procede alle opportune verifiche qualora abbia motivo di ritenere che una donazione sia stata accettata in violazione del presente regolamento. A tale scopo può esigere che il partito politico europeo o la fondazione politica europea e i rispettivi donatori forniscano informazioni supplementari. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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9. Sono consentiti contributi provenienti dai membri di un partito politico europeo che abbiano la loro sede in uno Stato membro o ne abbiano la cittadinanza, o dai partiti membri che abbiano la loro sede in un paese appartenente al Consiglio d'Europa. Il valore complessivo dei contributi provenienti dai membri non deve superare il 40 % del bilancio annuale di un partito politico europeo. Il valore dei contributi provenienti dai partiti membri che hanno sede in un paese al di fuori dell'Unione non deve superare il 10 % dei contributi totali versati dai membri. |
9. Il valore complessivo dei contributi a un partito politico europeo non deve superare il 40 % del suo bilancio annuale. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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9 bis. Il valore complessivo dei diritti di associazione a un partito politico europeo non deve superare il 20 % del valore totale dei contributi a tale partito. Il pagamento dei diritti di associazione può essere effettuato solo nel quadro di norme e tariffe generalmente applicabili stabilite dal partito politico europeo. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 10 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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10. Sono consentiti contributi provenienti dai membri di una fondazione politica europea che abbiano la loro sede in uno Stato membro o ne abbiano la cittadinanza, o dalle organizzazioni che ne fanno parte aventi la loro sede in un paese appartenente al Consiglio d'Europa, e dal partito politico europeo al quale essa è affiliata. Il valore complessivo di dei contributi provenienti dai membri non deve superare il 40 % del bilancio annuale di una fondazione politica europea e non deve derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell'Unione europea. Il valore dei contributi provenienti dalle organizzazioni che ne fanno parte aventi la loro sede in un paese al di fuori dell'Unione non deve superare il 10 % dei contributi totali versati dai membri. |
10. Il valore complessivo dei contributi alle fondazioni politiche europee provenienti dai membri e finanziati dal partito politico europeo a cui sono affiliati non deve superare il 40 % del bilancio annuale di una fondazione politica europea e non deve derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell'Unione europea. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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10 bis. Il valore complessivo dei diritti di associazione a una fondazione politica europea non deve superare il 20 % dei contributi complessivi a tale fondazione. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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12. Qualunque contributo non consentito a norma del presente regolamento è restituito conformemente al paragrafo 7. |
12. Qualunque contributo o quota associativa non consentiti a norma del presente regolamento sono restituiti conformemente al paragrafo 7. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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13. Il valore delle risorse proprie di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea generate da attività economiche proprie non deve superare il 5 % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione. |
13. Il valore delle risorse proprie complementari di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea generate da attività economiche proprie non deve superare il 10 % dell'ammontare generato da contributi al e dalle quote associative a favore del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne referendarie quando tali campagne riguardano l'attuazione dei trattati dell'Unione . |
2. I fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne referendarie quando tali campagne riguardano questioni direttamente correlate all'Unione europea . |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. In deroga all'articolo 24, paragrafo 1, i fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali. Tali partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali. |
1. In deroga all'articolo 23, paragrafo 10, e all'articolo 24, paragrafo 1, i fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri soggetti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali. Tali partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti elencati all'articolo 2, punto 4, e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'articolo 6. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, partiti politici o candidati o altre fondazioni. |
2. I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti elencati all'articolo 2, punto 4, e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'articolo 6. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, partiti politici o candidati nei sei mesi precedenti le elezioni o di altre fondazioni. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano all'Autorità, con copia all'ordinatore del Parlamento europeo e al punto di contatto nazionale competente dello Stato membro in cui hanno la loro sede : |
1. Entro sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano all'ordinatore del Parlamento europeo , in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico, quanto segue : |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre una copia delle osservazioni di cui al primo comma all'Autorità e al punto di contatto nazionale competente dello Stato membro in cui hanno sede. Tale copia deve essere in formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f ), l'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 10, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 23 , 24 e 25. |
2. L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) , f) e h ) , l'articolo 4bis, l'articolo 5 , l'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 10, paragrafi 5 e 6, e l'articolo 23 . Nei casi in cui non è previsto alcun finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, essa verifica altresì il rispetto, da parte dei partiti politici europei, degli obblighi di cui all'articolo 25, paragrafo 1. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione nel quadro del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 . Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione. |
L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione nel quadro del presente regolamento e ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione. |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Conformemente all'articolo 19, l'Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti: |
soppresso |
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Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera a — punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera a — punto ii bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera a — punto ii ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera a — punto ii quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera a — punto viii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera a — punto ix
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera b — punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 4 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 , sono imposte a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea le sanzioni pecuniarie seguenti: |
4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 , sono imposte a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea le sanzioni pecuniarie seguenti: |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 4 — lettera b — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 4 — lettera b — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini delle percentuali indicate al primo comma, ciascuna donazione e ciascun contributo sono considerati separatamente. |
Ai fini delle percentuali indicate al primo comma, ciascuna donazione, ciascun contributo , ciascuna quota associativa o importo utilizzato per attività di finanziamento vietate ai sensi dell'articolo 25 sono considerati separatamente. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. L'Autorità recupera gli importi corrispondenti dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea a cui sono state imposte sanzioni pecuniarie. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Al fine di rispettare pienamente gli obblighi di cui all'articolo 38, prima della decisione definitiva dell'Autorità concernente una delle sanzioni di cui all'articolo 30, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità. |
1. Al fine di rispettare pienamente gli obblighi di cui all'articolo 38, prima della decisione definitiva dell'Autorità concernente una delle sanzioni di cui all'articolo 30 , paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) , l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, sono decise le sanzioni del caso di cui all'articolo 30. |
2. Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive sufficienti entro il termine di cui al paragrafo 1, sono decise le sanzioni del caso di cui all'articolo 30. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a f) e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c). |
soppresso |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 34 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Recupero |
Cessazione della decisione di finanziamento con effetto futuro |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 34 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. In base a una decisione dell'Autorità di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, l'ordinatore del Parlamento europeo revoca le eventuali decisioni o pone termine agli eventuali accordi in corso sul finanziamento dell'Unione, eccetto nei casi previsti all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e f). Egli recupera inoltre ogni eventuale finanziamento dell'Unione, compresi i fondi dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti. |
1. L'ordinatore del Parlamento europeo dispone la cessazione di una decisione di finanziamento in corso destinata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea con effetto futuro sulla base di: |
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Nell'accordo di contributo o sovvenzione possono essere indicati altri motivi per la cessazione di una decisione di finanziamento con effetto futuro. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 34 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. 1 Un partito politico europeo o una fondazione politica europea destinatari di una sanzione irrogata per le violazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi), per tale motivo non sono più ritenuti conformi all'articolo 21, paragrafo 2. Di conseguenza l'ordinatore del Parlamento europeo pone termine all'accordo o alla decisione di contributo o sovvenzione concernente un finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento e recupera gli importi indebitamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione, compresi i finanziamenti dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti. L'ordinatore del Parlamento europeo recupera altresì gli importi indebitamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione da una persona fisica nei confronti della quale sia stata presa una decisione ai sensi dell'articolo 31, tenendo conto, se del caso, di circostanze eccezionali relative a tale persona fisica. |
2. Una decisione di cessazione di una decisione di finanziamento con effetto futuro ha efficacia alla data indicata nella decisione di cessazione oppure, qualora non sia indicata alcuna data, il giorno della sua notifica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea. |
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In caso di tale cessazione, i pagamenti dell'ordinatore del Parlamento europeo si limitano alle spese rimborsabili sostenute dal partito politico europeo o ai costi ammissibili sostenuti dalla fondazione politica europea sino alla data in cui ha effetto la decisione di cessazione. |
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Il presente paragrafo si applica anche ai casi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e f). |
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Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 34 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La cessazione della decisione di finanziamento con effetto futuro ha le seguenti conseguenze: |
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Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 34 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 34 bis Cessazione della decisione di finanziamento con effetto retroattivo 1. Sulla base di una decisione, adottata dall'Autorità, di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea, basata sul motivo di revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iv), l'ordinatore del Parlamento europeo revoca le decisioni di finanziamento destinate al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati con effetto retroattivo a partire dalla data dell'adozione di tali decisioni. 2. La revoca della decisione di finanziamento con effetto retroattivo ha le seguenti conseguenze:
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Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il Parlamento europeo , sotto l'egida del proprio ordinatore o dell'Autorità, pubblica su un sito web appositamente creato, in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico: |
1. Il Parlamento europeo o l'Autorità, conformemente alla ripartizione delle loro responsabilità, rendono pubblici, in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico su un sito web creato a tal fine, quanto segue : |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera f ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il Parlamento europeo pubblica l'elenco delle persone giuridiche membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e aggiornato conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, nonché il numero totale dei singoli membri. |
2. L'Autorità pubblica l'elenco delle persone giuridiche membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e aggiornato conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, nonché il numero totale dei singoli membri. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile a norma del presente regolamento sono responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono a che siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento , del regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni nazionali che ne discendono e, in particolare, in caso di uso fraudolento dei dati personali . |
8. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile a norma del presente regolamento sono responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri provvedono a che siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Tutte le fasi procedurali e le decisioni precedentemente adottate dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione, dall'ordinatore del Parlamento europeo o dall'Autorità in conformità o sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 restano applicabili e sono interpretate alla luce del presente regolamento. |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Allegato II — parte 2 — trattino 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0223/2022).