9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/245


P9_TA(2022)0077

Batterie e rifiuti di batterie ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 marzo 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2020)0798 — C9-0400/2020 — (2020/0353(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 347/30)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Le batterie sono un'importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l'energia pulita e la neutralità climatica. Si prevede che la domanda crescerà rapidamente nei prossimi anni, in particolare per i veicoli elettrici per il trasporto su strada con trazione a batteria, rendendo questo mercato sempre più strategico a livello mondiale. Il progresso scientifico e tecnico nel settore della tecnologia delle batterie continuerà a essere significativo. In considerazione dell'importanza strategica delle batterie e per fornire certezza giuridica a tutti gli operatori coinvolti ed evitare discriminazioni, ostacoli al commercio e distorsioni sul mercato delle batterie, è necessario stabilire norme sui parametri di sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni relative alle stesse. È necessario creare un quadro normativo armonizzato per gestire l'intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato dell'Unione.

(2)

Le batterie sono un'importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l'energia pulita e la neutralità climatica. Si prevede che la domanda crescerà rapidamente nei prossimi anni, in particolare per i veicoli elettrici per il trasporto su strada e i mezzi di trasporto leggeri con trazione a batteria, rendendo questo mercato sempre più strategico a livello mondiale. Il progresso scientifico e tecnico nel settore della tecnologia delle batterie continuerà a essere significativo. In considerazione dell'importanza strategica delle batterie e per fornire certezza giuridica a tutti gli operatori coinvolti ed evitare discriminazioni, ostacoli al commercio e distorsioni sul mercato delle batterie, è necessario stabilire norme sui parametri di sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni relative alle stesse da fornire ai consumatori e agli operatori economici . È necessario creare un quadro normativo armonizzato per gestire l'intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

È altresì necessario aggiornare la legislazione dell'Unione sulla gestione dei rifiuti di batterie e adottare misure volte a tutelare dell'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, diminuendo l'impatto dell'uso delle risorse e migliorando l'efficienza delle risorse. Queste misure sono cruciali per la transizione verso un'economia circolare e climaticamente neutra e un ambiente privo di sostanze tossiche così come per la competitività e l'autonomia strategica dell'Unione a lungo termine. Possono creare importanti opportunità economiche aumentando le sinergie tra l'economia circolare e le politiche in materia di energia, clima, trasporti, industria e ricerca, proteggendo l'ambiente e riducendo le emissioni di gas serra.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Tale regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i tipi di batterie e accumulatori immessi sul mercato o messi in servizio all'interno dell'Unione, sia da soli che incorporati in apparecchi o altrimenti forniti con apparecchi elettrici ed elettronici e veicoli. Il regolamento dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che una batteria sia specificamente progettata per un prodotto o sia di uso generale, e a prescindere dal fatto che sia incorporata in un prodotto o sia fornita insieme al prodotto in cui deve essere usata o separatamente da esso.

(10)

Tale regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i tipi di batterie e accumulatori immessi sul mercato o messi in servizio all'interno dell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti nell'Unione o importati, sia da soli che incorporati in apparecchi o altrimenti forniti con apparecchi elettrici ed elettronici e veicoli. Il regolamento dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che una batteria sia specificamente progettata per un prodotto o sia di uso generale, e a prescindere dal fatto che sia incorporata in un prodotto o sia fornita insieme al prodotto in cui deve essere usata o separatamente da esso.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Nel quadro dell'ampio ambito di applicazione del regolamento è opportuno distinguere tra diverse categorie di batterie in base alla loro progettazione e al loro uso, indipendentemente dalla composizione chimica. La distinzione ai sensi della direttiva 2006/66/CE tra pile portatili, da un lato, e pile industriali e batterie per autoveicoli, dall'altro, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per rispecchiare meglio i nuovi sviluppi nell'uso delle batterie. Le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici e che, ai sensi della direttiva 2006/66/CE, rientrano nella categoria delle pile industriali, rappresentano una parte significativa del mercato, attualmente in crescita per via della rapida diffusione dei veicoli elettrici per il trasporto su strada. È pertanto opportuno classificare le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici in una nuova categoria di batterie per veicoli elettrici. Le batterie usate per la trazione di altri veicoli adibiti al trasporto, compreso il trasporto ferroviario, aereo e per vie navigabili, continuano a rientrare nella categoria delle batterie industriali ai sensi del presente regolamento. La categoria delle batterie industriali comprende un ampio gruppo di batterie destinate all'uso in attività industriali, infrastrutture di comunicazione, attività agricole o nella produzione e distribuzione di energia elettrica. In aggiunta a questo elenco non esaustivo di esempi, qualsiasi batteria che non sia né una batteria portatile, né una batteria per autoveicoli, né una batteria per veicoli elettrici dovrebbe essere considerata una batteria industriale. Ai fini del presente regolamento le batterie usate per lo stoccaggio di energia in contesti privati o domestici sono considerate batterie industriali. Inoltre, per far sì che tutte le batterie usate nei mezzi di trasporto leggeri, come le biciclette elettriche e i monopattini, siano classificate come batterie portatili, è necessario chiarire la definizione di batteria portatile e introdurre un limite di peso per tali batterie.

(12)

Nel quadro dell'ampio ambito di applicazione del regolamento è opportuno distinguere tra diverse categorie di batterie in base alla loro progettazione e al loro uso, indipendentemente dalla composizione chimica. La distinzione ai sensi della direttiva 2006/66/CE tra pile portatili, da un lato, e pile industriali e batterie per autoveicoli, dall'altro, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per rispecchiare meglio i nuovi sviluppi nell'uso delle batterie e la loro diffusione sul mercato . Le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici e che, ai sensi della direttiva 2006/66/CE, rientrano nella categoria delle pile industriali, rappresentano una parte significativa del mercato, attualmente in crescita per via della rapida diffusione dei veicoli elettrici per il trasporto su strada. È pertanto opportuno classificare le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici in una nuova categoria di batterie per veicoli elettrici. Le batterie usate per la trazione di altri veicoli adibiti al trasporto, compreso il trasporto ferroviario, aereo e per vie navigabili, continuano a rientrare nella categoria delle batterie industriali ai sensi del presente regolamento. Le batterie usate per la trazione di mezzi di trasporto leggeri, come le biciclette elettriche e i monopattini elettrici, non erano classificate in modo chiaro come batterie a norma della direttiva 2006/66/CE e, alla luce del loro uso crescente nella mobilità urbana sostenibile, costituiscono una parte significativa del mercato. È pertanto opportuno classificare le batterie usate per la trazione di mezzi di trasporto leggeri in una nuova categoria di batterie, vale a dire quella delle batterie per mezzi di trasporto leggeri. La categoria delle batterie industriali comprende un ampio gruppo di batterie destinate all'uso in attività industriali, infrastrutture di comunicazione, attività agricole o nella produzione e distribuzione di energia elettrica. In aggiunta a questo elenco non esaustivo di esempi, qualsiasi batteria che non sia né una batteria portatile, né una batteria per autoveicoli, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per veicoli elettrici dovrebbe essere considerata una batteria industriale. Ai fini del presente regolamento le batterie usate per lo stoccaggio di energia in contesti privati o domestici sono considerate batterie industriali.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Le batterie dovrebbero essere progettate e fabbricate in modo da ottimizzarne le prestazioni, la durabilità e la sicurezza e ridurne al minimo l'impronta ambientale. È opportuno stabilire prescrizioni specifiche per la sostenibilità delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno di capacità superiore a 2 kWh , in quanto tali batterie rappresentano il segmento di mercato che si prospetta in maggior espansione nei prossimi anni.

(13)

Le batterie dovrebbero essere progettate e fabbricate in modo da ottimizzarne le prestazioni, la durabilità e la sicurezza e ridurne al minimo l'impronta ambientale. È opportuno stabilire prescrizioni specifiche per la sostenibilità delle batterie industriali , delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici, in quanto tali batterie rappresentano il segmento di mercato che si prospetta in maggior espansione nei prossimi anni.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

L'uso di sostanze pericolose nelle batterie deve essere soggetto a restrizioni al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente e ridurre la presenza di tali sostanze nei rifiuti. Pertanto, oltre alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), è opportuno stabilire restrizioni per il mercurio e il cadmio in alcuni tipi di batterie. Le batterie usate nei veicoli che beneficiano di un'esenzione a norma dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30) dovrebbero essere escluse dal divieto di contenere cadmio.

(15)

L'uso di sostanze pericolose nelle batterie deve essere soggetto a restrizioni al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente e ridurre la presenza di tali sostanze nei rifiuti. Pertanto, oltre alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), è opportuno stabilire restrizioni per il mercurio, il cadmio e il piombo in alcuni tipi di batterie. Le batterie usate nei veicoli che beneficiano di un'esenzione a norma dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30) dovrebbero essere escluse dal divieto di contenere cadmio. La Commissione, coadiuvata dall'Agenzia, dovrebbe effettuare una valutazione olistica e sistemica delle sostanze pericolose contenute nelle batterie. Tale valutazione dovrebbe, in particolare, concentrarsi sui componenti chimici presenti in grandi quantità nelle batterie sul mercato, sulle composizioni chimiche in evoluzione ed emergenti e sulla disponibilità di alternative adeguate alle batterie industriali e per autoveicoli al piombo-acido e alle batterie industriali al nichel cadmio.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

È opportuno che la procedura per l'adozione di nuove restrizioni e la modifica delle restrizioni esistenti delle sostanze pericolose nelle batterie sia completamente allineata al regolamento (CE) n. 1907/2006. Per garantire l'efficacia del processo decisionale, del coordinamento e della gestione degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del presente regolamento, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 («l'Agenzia») dovrebbe svolgere compiti specifici inerenti alla valutazione dei rischi posti dalle sostanze in fase di fabbricazione e uso delle batterie e dei rischi che potrebbero insorgere al termine del ciclo di vita delle batterie, nonché alla valutazione degli elementi socioeconomici e analisi delle alternative, conformemente agli orientamenti pertinenti dell'Agenzia stessa. Pertanto il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia dovrebbero agevolare lo svolgimento di taluni compiti affidati all'Agenzia dal presente regolamento.

(17)

È opportuno che la procedura per l'adozione di nuove restrizioni e la modifica delle restrizioni esistenti delle sostanze pericolose nelle batterie sia completamente allineata al regolamento (CE) n. 1907/2006. Per garantire l'efficacia del processo decisionale, del coordinamento e della gestione degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del presente regolamento, è opportuno assicurare una cooperazione, un coordinamento e uno scambio di informazioni di buona qualità tra gli Stati membri, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 («l'Agenzia») , la Commissione e i portatori di interessi. Gli Stati membri o l'Agenzia dovrebbero svolgere compiti specifici inerenti alla valutazione dei rischi posti dalle sostanze in fase di fabbricazione e uso delle batterie e dei rischi che potrebbero insorgere al termine del ciclo di vita delle batterie, nonché alla valutazione degli elementi socioeconomici e analisi delle alternative, conformemente agli orientamenti pertinenti dell'Agenzia stessa. Pertanto il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia dovrebbero agevolare lo svolgimento di taluni compiti affidati all'Agenzia dal presente regolamento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

Al fine di garantire che il presente regolamento sia coerente con qualsiasi futura modifica delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 o con altre future normative dell'Unione relative ai criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi, la Commissione dovrebbe valutare se sia necessario modificare l'articolo 6, l'articolo 71 o l'allegato I del presente regolamento o tutte queste disposizioni. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a un'eventuale modifica di tali disposizioni.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Il massiccio impiego di batterie previsto in settori quali la mobilità e lo stoccaggio di energia dovrebbe aiutare a ridurre le emissioni di carbonio, ma per sfruttare al massimo questo potenziale è necessario che il ciclo di vita completo delle batterie abbia un'impronta di carbonio contenuta. Secondo le regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR) per le batterie ricaricabili ad alta energia specifica per applicazioni mobili (31), i cambiamenti climatici sono la seconda categoria di impatto connessa alle batterie in ordine di importanza dopo l'uso di minerali e metalli. La documentazione tecnica per le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno di capacità superiore 2 kWh immesse sul mercato dell'Unione dovrebbe pertanto essere corredata di una dichiarazione di impronta di carbonio , che dovrebbe essere specifica, se necessario, al lotto di fabbricazione. Le batterie sono fabbricate in lotti, in quantità specifiche ed entro determinati limiti temporali. L'armonizzazione delle norme tecniche per il calcolo dell'impronta di carbonio di tutte le batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno di capacità superiore a 2 kWh immesse sul mercato dell'Unione costituisce un presupposto per introdurre l'obbligo di inserire nella relativa documentazione tecnica una dichiarazione di impronta di carbonio e per stabilire in un secondo momento classi di prestazione per l'impronta di carbonio, che consentiranno l'individuazione delle batterie che presentano un'impronta di carbonio complessiva più contenuta. Le sole prescrizioni di informazione ed etichettatura sull'impronta di carbonio delle batterie non produrranno presumibilmente il cambiamento comportamentale necessario a garantire il raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di decarbonizzare i settori della mobilità e dello stoccaggio dell'energia, in linea con gli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici (32). Saranno pertanto introdotte soglie massime di carbonio dopo un'apposita valutazione d'impatto volta a determinarne i valori. Nel proporre il livello della soglia massima dell'impronta di carbonio la Commissione terrà conto, tra le altre cose, della distribuzione relativa dei valori dell'impronta di carbonio delle batterie presenti sul mercato, dei progressi compiuti nella riduzione dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato dell'Unione e del contributo effettivo e potenziale di questa misura agli obiettivi dell'Unione in materia di mobilità sostenibile e neutralità climatica entro il 2050. Per favorire la trasparenza riguardo all'impronta di carbonio delle batterie e riorientare il mercato dell'Unione verso batterie a minori emissioni di carbonio, indipendentemente dal luogo in cui sono prodotte, è giustificato un aumento graduale e cumulativo delle prescrizioni relative all'impronta di carbonio. Per effetto di tali prescrizioni le emissioni di carbonio evitate durante il ciclo di vita delle batterie contribuiranno all'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ciò potrebbe inoltre consentire l'adozione di altre politiche a livello nazionale e dell'Unione, ad esempio incentivi o criteri in materia di appalti pubblici verdi, che promuovano la produzione di batterie con un minore impatto ambientale.

(18)

Il massiccio impiego di batterie previsto in settori quali la mobilità e lo stoccaggio di energia dovrebbe aiutare a ridurre le emissioni di carbonio, ma per sfruttare al massimo questo potenziale è necessario che il ciclo di vita completo delle batterie abbia un'impronta di carbonio contenuta. Secondo le regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR) per le batterie ricaricabili ad alta energia specifica per applicazioni mobili (31), le emissioni di gas effetto serra che acuiscono i cambiamenti climatici sono la seconda categoria di impatto connessa alle batterie in ordine di importanza dopo l'estrazione e l'uso di minerali e metalli. La documentazione tecnica per le batterie industriali , le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato dell'Unione dovrebbe pertanto essere corredata di una dichiarazione di impronta di carbonio. L'armonizzazione delle norme tecniche per il calcolo dell'impronta di carbonio di tutte le batterie industriali , delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato dell'Unione costituisce un presupposto per introdurre l'obbligo di inserire nella relativa documentazione tecnica una dichiarazione di impronta di carbonio e per stabilire in un secondo momento classi di prestazione per l'impronta di carbonio, che consentiranno l'individuazione delle batterie che presentano un'impronta di carbonio complessiva più contenuta. Le sole prescrizioni di informazione ed etichettatura sull'impronta di carbonio delle batterie non produrranno presumibilmente il cambiamento comportamentale necessario a garantire il raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di decarbonizzare i settori della mobilità e dello stoccaggio dell'energia, in linea con gli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici (32). Saranno pertanto introdotte soglie massime di carbonio dopo un'apposita valutazione d'impatto volta a determinarne i valori. Nel proporre il livello della soglia massima dell'impronta di carbonio la Commissione terrà conto, tra le altre cose, della distribuzione relativa dei valori dell'impronta di carbonio delle batterie presenti sul mercato, dei progressi compiuti nella riduzione dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato dell'Unione e del contributo effettivo e potenziale di questa misura agli obiettivi dell'Unione in materia di mobilità sostenibile e neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Per favorire la trasparenza riguardo all'impronta di carbonio delle batterie e riorientare il mercato dell'Unione verso batterie a minori emissioni di carbonio, indipendentemente dal luogo in cui sono prodotte, è giustificato un aumento graduale e cumulativo delle prescrizioni relative all'impronta di carbonio. Per effetto di tali prescrizioni le emissioni di carbonio evitate durante il ciclo di vita delle batterie contribuiranno agli obiettivi climatici dell'Unione , in particolare a quello di raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Ciò potrebbe inoltre consentire l'adozione di altre politiche a livello nazionale e dell'Unione, ad esempio incentivi o criteri in materia di appalti pubblici verdi, che promuovano la produzione di batterie con un minore impatto ambientale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)

Le soglie massime dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita dovrebbero essere adeguate alle esigenze future e cambiare progressivamente in linea con i migliori processi di fabbricazione e di produzione disponibili. Pertanto, nell'adottare un atto delegato che determina la soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita, la Commissione europea deve tenere conto dei migliori processi di fabbricazione e di produzione disponibili e garantire che i criteri tecnici selezionati siano coerenti con l'obiettivo del presente regolamento di garantire che le batterie immesse sul mercato dell'Unione garantiscano un elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali e dell'ambiente.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Varie sostanze contenute nelle batterie, come il cobalto, il piombo, il litio o il nichel, sono ottenute da risorse scarse e non facilmente reperibili nell'Unione, e alcune sono considerate materie prime critiche dalla Commissione. Si tratta di un settore in cui l'Europa deve rafforzare la propria autonomia strategica e aumentare la propria resilienza nell'eventualità di interruzioni dell'approvvigionamento dovute a crisi sanitarie o di altro tipo. Il miglioramento della circolarità e dell'efficienza delle risorse, con un aumento del riciclaggio e del recupero di queste materie prime, contribuirà a raggiungere tale obiettivo.

(19)

Varie sostanze contenute nelle batterie, come il cobalto, il piombo, il litio o il nichel, sono ottenute da risorse scarse e non facilmente reperibili nell'Unione, e alcune sono considerate materie prime critiche dalla Commissione. In linea con la strategia industriale dell'Unione, l'Europa deve rafforzare la propria autonomia strategica , anche agevolando gli investimenti negli stabilimenti che produrranno batterie su larga scala, e aumentare la propria resilienza nell'eventualità di interruzioni dell'approvvigionamento dovute a crisi sanitarie o di altro tipo. Il miglioramento della circolarità e dell'efficienza delle risorse, con un aumento del riciclaggio e del recupero di queste materie prime, contribuirà a raggiungere tale obiettivo. Sostituire le materie prime di difficile reperibilità con materiali alternativi più ampiamente disponibili, comprese materie prime rinnovabili, contribuirebbe anche a migliorare la produzione di batterie e l'autonomia strategica dell'Unione. È quindi fondamentale che l'Unione e gli Stati membri sostengano le iniziative di ricerca e sviluppo pertinenti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Al fine di tener conto del rischio connesso all'approvvigionamento di cobalto, piombo, litio e nichel e per valutare la disponibilità di questi materiali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli obiettivi relativi alla quota minima di cobalto, piombo, litio o nichel riciclato presente nei materiali attivi delle batterie.

(21)

Al fine di tener conto del rischio connesso all'approvvigionamento di cobalto, piombo, litio e nichel e per valutare la disponibilità di questi materiali, e alla luce dei progressi tecnici e scientifici, la Commissione dovrebbe valutare se sia opportuno rivedere gli obiettivi relativi alla quota minima di cobalto, piombo, litio o nichel riciclato presente nei materiali attivi delle batterie e, se del caso, presentare una proposta legislativa in tal senso .

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

Al fine di tenere conto dei cambiamenti delle tecnologie per le batterie aventi un'incidenza sui tipi di materiali che possono essere recuperati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per completare il presente regolamento inserendo ulteriori materie prime e i relativi obiettivi nell'elenco delle quote minime di contenuto riciclato presente nei materiali attivi delle batterie.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle norme relative al calcolo e alla verifica, per modello e lotto di batterie per stabilimento di fabbricazione, della quantità di cobalto, piombo , litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi delle batterie e degli obblighi di informazione per la documentazione tecnica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi in tutta l'Unione relativamente alla dichiarazione sui materiali recuperati , che deve essere fornita mediante un formato armonizzato, e alla documentazione tecnica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire il formato e la documentazione tecnica per la dichiarazione sui materiali recuperati .

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Le batterie immesse sul mercato dell'Unione dovrebbero essere durevoli e altamente efficienti. È quindi necessario fissare parametri di prestazione e durabilità per le batterie portatili di uso generale , per le batterie industriali ricaricabili e per le batterie per veicoli elettrici. Per quanto concerne le batterie per veicoli elettrici, il gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente sta sviluppando requisiti di durabilità, motivo per cui il presente regolamento non fissa ulteriori prescrizioni al riguardo . D'altro canto, nel settore delle batterie per lo stoccaggio dell'energia, i metodi di misurazione esistenti per la prova delle prestazioni e della durabilità non sono considerati sufficientemente precisi e rappresentativi da consentire l'introduzione di prescrizioni minime. L'introduzione di prescrizioni minime relative alle prestazioni e alla durabilità di tali batterie dovrebbe essere accompagnata dalla pubblicazione di norme armonizzate o specifiche comuni adeguate.

(23)

Le batterie immesse sul mercato dell'Unione dovrebbero essere durevoli e altamente efficienti. È quindi necessario fissare parametri di prestazione e durabilità per le batterie portatili, per le batterie industriali , per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie per veicoli elettrici. Per quanto concerne le batterie per veicoli elettrici, il gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente sta sviluppando requisiti di durabilità, motivo per cui il presente regolamento dovrebbe essere coerente con le sue conclusioni . D'altro canto, nel settore delle batterie per lo stoccaggio dell'energia, i metodi di misurazione esistenti per la prova delle prestazioni e della durabilità non sono considerati sufficientemente precisi e rappresentativi da consentire l'introduzione di prescrizioni minime. L'introduzione di prescrizioni minime relative alle prestazioni e alla durabilità di tali batterie dovrebbe essere accompagnata dalla pubblicazione di norme armonizzate o specifiche comuni adeguate.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Al fine di ridurre l'impatto ambientale del ciclo di vita delle batterie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dei parametri di prestazione e durabilità e alla fissazione dei valori minimi di tali parametri per le batterie portatili di uso generale e per le batterie industriali ricaricabili.

(24)

Al fine di ridurre l'impatto ambientale del ciclo di vita delle batterie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dei parametri di prestazione e durabilità e alla fissazione dei valori minimi di tali parametri per le batterie portatili , per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie industriali ricaricabili.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)

Al fine di garantire che le norme dell'Unione in materia di prestazione elettrochimica e durabilità delle batterie per veicoli elettrici siano coerenti con le specifiche tecniche del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente e alla luce del progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dei parametri di prestazione e durabilità e dei valori minimi di tali parametri per le batterie per veicoli elettrici.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Alcune batterie non ricaricabili di uso generale possono implicare un uso inefficiente di risorse ed energia. È opportuno stabilire prescrizioni oggettive sulle prestazioni e la durabilità di tali batterie al fine di garantire che sul mercato siano immesse meno batterie portatili non ricaricabili di uso generale a basse prestazioni, in particolare se una valutazione del ciclo di vita indica che l'uso alternativo di batterie ricaricabili comporterebbe nel complesso benefici ambientali.

(25)

Alcune batterie non ricaricabili di uso generale possono implicare un uso inefficiente di risorse ed energia. Tuttavia, per alcuni dispositivi vengono ancora utilizzate batterie non ricaricabili. È opportuno stabilire prescrizioni oggettive sulle prestazioni e la durabilità di tali batterie al fine di garantire che sul mercato siano immesse meno batterie portatili non ricaricabili di uso generale a basse prestazioni . La Commissione dovrebbe valutare, per quanto riguarda specifici gruppi di prodotti che utilizzano batterie non ricaricabili, sulla base di una valutazione del ciclo di vita, se l'uso alternativo di batterie ricaricabili comporterebbe nel complesso benefici ambientali e quindi se l'uso di batterie portatili non ricaricabili di uso generale dovrebbe essere gradualmente eliminato . Dovrebbe inoltre essere possibile integrare le prescrizioni del presente regolamento con quelle stabilite dalle misure di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1) per determinati prodotti alimentati a batterie.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Al fine di garantire che le batterie portatili incorporate negli apparecchi, una volta divenute rifiuti, siano oggetto di una raccolta differenziata, di un trattamento e di un riciclaggio di alta qualità adeguati, è necessario stabilire disposizioni che ne assicurino la rimovibilità e la sostituibilità in tali apparecchi. Le batterie usate dovrebbero essere sostituibili in modo da prolungare la durata di vita prevista degli apparecchi di cui fanno parte. Le disposizioni generali del presente regolamento possono essere integrate da prescrizioni per determinati prodotti alimentati a batterie a norma delle misure di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (33). Qualora altre norme dell'Unione impongano, per motivi di sicurezza, prescrizioni più specifiche riguardanti la rimozione delle batterie dai prodotti (ad esempio dai giocattoli), è opportuno che si applichino tali norme specifiche.

(26)

Al fine di garantire che le batterie portatili incorporate negli apparecchi, una volta divenute rifiuti, siano oggetto di una raccolta differenziata, di un trattamento e di un riciclaggio di alta qualità adeguati, è necessario stabilire disposizioni che ne assicurino la rimovibilità e la sostituibilità in tali apparecchi. Si dovrebbero anche stabilire norme per le batterie usate nei mezzi di trasporto leggeri. Le batterie usate dovrebbero essere sostituibili in modo da prolungare la durata di vita prevista degli apparecchi di cui fanno parte. Le disposizioni generali del presente regolamento possono essere integrate da prescrizioni per determinati prodotti alimentati a batterie a norma delle misure di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE. Qualora altre norme dell'Unione impongano, per motivi di sicurezza, prescrizioni più specifiche riguardanti la rimozione delle batterie dai prodotti (ad esempio dai giocattoli), è opportuno che si applichino tali norme specifiche. È opportuno altresì stabilire disposizioni per garantire che le batterie industriali, le batterie per automobili e le batterie per veicoli elettrici possano essere rimosse e sostituite, tenendo conto della loro diversa natura e dei loro specifici requisiti di sicurezza.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)

Le batterie per autoveicoli, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali dovrebbero essere rimovibili e sostituibili da operatori indipendenti qualificati. Dovrebbero essere stabilite disposizioni per garantire che tali batterie possano essere rimosse, sostituite e smontate. È importante che la sicurezza di tali batterie durante la riparazione possa essere valutata sulla base di prove non distruttive adattate ad esse. Al fine di facilitare la riparazione di batterie per autoveicoli, batterie per veicoli elettrici e batterie industriali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per completare il presente regolamento stabilendo criteri di rimovibilità, sostituibilità e smontaggio di batterie per autoveicoli, batterie per veicoli elettrici e batterie industriali. Per poter valutare la sicurezza di tali batterie durante la riparazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di appropriati metodi di prova non distruttivi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 ter)

Per ridurre ulteriormente i rifiuti, è opportuno promuovere l'interoperabilità delle batterie, dei connettori e dei caricatori fra le varie tipologie di prodotti nell'ambito della legislazione che attua la progettazione ecocompatibile specifica per prodotto e nella prossima iniziativa sui prodotti sostenibili.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 quater)

L'interoperabilità dei caricatori all'interno di categorie specifiche di batterie potrebbe contribuire alla riduzione dei rifiuti e dei costi non necessari a vantaggio dei consumatori e di altri utilizzatori finali. Dovrebbe quindi essere possibile ricaricare le batterie per veicoli elettrici e mezzi di trasporto leggeri e le batterie ricaricabili incorporate in categorie specifiche di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzando caricabatteria comuni che consentano l'interoperabilità all'interno di ciascuna categoria di batterie. Il presente regolamento dovrebbe pertanto includere disposizioni che impongono alla Commissione di valutare il modo migliore per introdurre norme armonizzate per i caricabatteria comuni applicabili entro il 1o gennaio 2026 per tali categorie di batterie. Tale valutazione dovrebbe essere corredata di una proposta legislativa, se del caso.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

L'affidabilità delle batterie è fondamentale per il funzionamento e la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi. Le batterie dovrebbero pertanto essere progettate e fabbricate in modo da garantire sicurezza di funzionamento e d'uso. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per i sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria, che attualmente non sono disciplinati da altre norme dell'Unione. È pertanto opportuno stabilire i parametri da considerare nelle prove di sicurezza di tali sistemi .

(27)

L'affidabilità delle batterie è fondamentale per il funzionamento e la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi. Le batterie dovrebbero pertanto essere progettate e fabbricate in modo da garantire sicurezza di funzionamento e d'uso per non arrecare danni a persone o proprietà o all'ambiente . Si tratta di un aspetto particolarmente importante per le batterie inserite in sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria, che attualmente non sono disciplinate da altre norme dell'Unione. È pertanto opportuno stabilire i parametri da considerare nelle prove di sicurezza di tali batterie e integrare detti parametri con le norme CEN, CENELEC e IEC applicabili .

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

È opportuno che le batterie siano etichettate per fornire agli utilizzatori finali informazioni chiare, affidabili e trasparenti su di esse, sulle loro principali caratteristiche e sui relativi rifiuti, per consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni consapevoli nel momento in cui le acquistano e le smaltiscono e per permettere ai gestori di rifiuti di trattare adeguatamente i rifiuti di batterie. Le batterie dovrebbero essere dotate di un'etichetta recante tutte le informazioni necessarie sulle loro caratteristiche principali, tra cui la capacità e il contenuto di alcune sostanze pericolose. Per garantirne la disponibilità nel tempo tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili anche mediante codici QR.

(28)

È opportuno che le batterie siano etichettate per fornire agli utilizzatori finali informazioni chiare, affidabili e trasparenti su di esse, sulle loro principali caratteristiche e sui relativi rifiuti, per consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni consapevoli nel momento in cui le acquistano e le smaltiscono e per permettere ai gestori di rifiuti di trattare adeguatamente i rifiuti di batterie. Le batterie dovrebbero essere dotate di un'etichetta recante tutte le informazioni necessarie sulle loro caratteristiche principali, tra cui la capacità , le caratteristiche di produzione e il contenuto di alcune sostanze pericolose. Per garantirne la disponibilità nel tempo, tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili anche mediante codici QR , che dovrebbero rispettare le linee guida della norma ISO/IEC 18004 . Il codice QR stampato o inciso su tutte le batterie dovrebbe dare accesso al passaporto di prodotto della batteria. Le etichette e i codici QR dovrebbero esseri accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1) .

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

Le informazioni sulle prestazioni delle batterie sono essenziali per garantire che gli utilizzatori finali, in quanto consumatori, siano informati in modo corretto e tempestivo e in particolare che dispongano di una base comune per confrontare diverse batterie prima dell'acquisto. È opportuno pertanto che le batterie portatili di uso generale e le batterie per autoveicoli siano dotate di un'etichetta recante le informazioni sulla durata media minima durante l'uso in applicazioni specifiche. Ciò è importante anche per fornire all'utilizzatore finale orientamenti per uno smaltimento appropriato dei rifiuti di batterie.

(29)

Le informazioni sulle prestazioni delle batterie sono essenziali per garantire che gli utilizzatori finali, in particolare i consumatori, siano informati in modo corretto e tempestivo e in particolare che dispongano di una base comune per confrontare diverse batterie prima dell'acquisto. È opportuno pertanto che le batterie portatili , le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per autoveicoli siano dotate di un'etichetta recante le informazioni sulla durata media minima durante l'uso in applicazioni specifiche e sulla durata di vita prevista . Ciò è importante anche per fornire all'utilizzatore finale orientamenti per uno smaltimento appropriato dei rifiuti di batterie.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno di capacità superiore a 2 kWh dovrebbero contenere un sistema di gestione in grado di memorizzare dati, così che l'utilizzatore finale o i terzi che agiscono per suo conto possano determinare in qualsiasi momento lo stato di salute e la durata di vita prevista della batteria. Ai fini del cambio di destinazione o  della rifabbricazione delle batterie, l'accesso al sistema di gestione della batteria dovrebbe essere fornito in qualsiasi momento alla persona che ha acquistato la batteria o ai terzi che agiscono per suo conto, così che possano valutare il valore residuo della batteria, facilitarne il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione e mettere la batteria a disposizione di aggregatori indipendenti, definiti dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), che gestiscono centrali elettriche virtuali nelle reti elettriche. Tale prescrizione dovrebbe applicarsi unitamente alla normativa dell'Unione sull'omologazione dei veicoli, comprese le specifiche tecniche sull'accesso ai dati nei veicoli elettrici che potrebbero scaturire dal lavoro del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente.

(30)

Le batterie all'interno dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria, le batterie dei mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici contengono un sistema di gestione in grado di memorizzare dati . Tale sistema di gestione della batteria dovrebbe includere informazioni sullo stato di salute , la sicurezza e la durata di vita prevista della batteria in modo tale che l'utilizzatore finale o i terzi che agiscono per suo conto possano determinare tali aspetti in qualsiasi momento . Al fine di facilitare il riutilizzo, il cambio di destinazione o  la rifabbricazione delle batterie, l'accesso ai dati di sola lettura del sistema di gestione della batteria dovrebbe essere fornito in qualsiasi momento alla persona che ha acquistato la batteria o ai terzi che agiscono per suo conto, così che possano valutare il valore residuo della batteria, facilitarne la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo , la preparazione al cambio di destinazione , il cambio di destinazione o la rifabbricazione e mettere la batteria a disposizione di aggregatori indipendenti, definiti dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), che gestiscono centrali elettriche virtuali nelle reti elettriche , ivi incluse le caratteristiche necessarie a consentire il funzionamento dei servizi veicolo-rete Al fine di facilitarne la diffusione e l'utilizzo nell'Unione, le batterie per veicoli elettrici e le batterie per mezzi di trasporto leggeri dovrebbero mettere a disposizione in tempo reale i dati di bordo del veicolo e di sola lettura relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria. Il sistema di gestione delle batterie per veicoli elettrici dovrebbe anche disporre di una funzione di comunicazione in modo da consentire funzioni di ricarica intelligente come la ricarica veicolo-rete, veicolo-carico, veicolo-veicolo, veicolo-batteria esterna e veicolo-edificio . Tale prescrizione dovrebbe applicarsi unitamente alla normativa dell'Unione sull'omologazione dei veicoli, comprese le specifiche tecniche sull'accesso ai dati nei veicoli elettrici che potrebbero scaturire dal lavoro del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente. Le specifiche tecniche basate sui regolamenti tecnici globali dell'UNECE (UNECE GTR), una volta applicabili nell'ambito del diritto dell'Unione, dovrebbero essere considerate un punto di riferimento per i dati relativi ai parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie da includere nel sistema di gestione delle batterie.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

Diverse prescrizioni specifiche per prodotto di cui al presente regolamento, tra cui quelle relative a prestazioni, durabilità, cambio di destinazione e sicurezza, dovrebbero essere misurate utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto. Al fine di garantire che non vi siano ostacoli agli scambi nel mercato interno, le norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione. Tali metodi e norme dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, dell'uso reale delle batterie e della gamma di comportamenti del consumatore medio, ed essere solidi per scoraggiare l'elusione intenzionale e non intenzionale. Una volta che il riferimento alla norma è stato adottato conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è stabilita la presunzione di conformità alle prescrizioni specifiche per prodotto adottate sulla base del presente regolamento, a condizione che i risultati dei metodi in questione dimostrino il raggiungimento dei valori minimi stabiliti per tali prescrizioni sostanziali. In assenza di norme pubblicate al momento dell'applicazione delle prescrizioni specifiche per prodotto, la Commissione dovrebbe adottare specifiche comuni mediante atti di esecuzione e la conformità a tali specifiche dovrebbe dar luogo anche alla presunzione di conformità. Qualora, in una fase successiva, si rilevino lacune nelle specifiche comuni, la Commissione dovrebbe modificarle o abrogarle mediante un atto di esecuzione.

(31)

Diverse prescrizioni specifiche per prodotto di cui al presente regolamento, tra cui quelle relative a prestazioni, durabilità, cambio di destinazione e sicurezza, dovrebbero essere misurate utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto , anche a livello di norme e metodologie di calcolo . Al fine di garantire che non vi siano ostacoli agli scambi nel mercato interno, le norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione. Tali metodi e norme dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, dell'uso reale delle batterie e della gamma di comportamenti del consumatore medio, ed essere solidi per scoraggiare l'elusione intenzionale e non intenzionale. Una volta che il riferimento alla norma è stato adottato conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è stabilita la presunzione di conformità alle prescrizioni specifiche per prodotto adottate sulla base del presente regolamento, a condizione che i risultati dei metodi in questione dimostrino il raggiungimento dei valori minimi stabiliti per tali prescrizioni sostanziali. Per evitare il duplicarsi di norme, massimizzare l'efficienza e includere le migliori competenze e le conoscenze più all'avanguardia, la Commissione dovrebbe mirare a chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di redigere una norma, laddove tale norma mancasse. In assenza di norme pubblicate al momento dell'applicazione delle prescrizioni specifiche per prodotto o in caso di risposta insoddisfacente da parte dell'organizzazione europea di normazione competente , la Commissione dovrebbe adottare , in casi eccezionali e giustificati e previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti, specifiche comuni mediante atti di esecuzione e la conformità a tali specifiche dovrebbe dar luogo anche alla presunzione di conformità. Qualora, in una fase successiva, si rilevino lacune nelle specifiche comuni, la Commissione dovrebbe modificarle o abrogarle mediante un atto di esecuzione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis)

Una partecipazione attiva al lavoro dei comitati internazionali di normazione costituisce un importante presupposto strategico per l'immissione sul mercato delle tecnologie future. In alcuni casi, la partecipazione dell'Unione a tali comitati è stata scarsa. Pertanto, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere attivamente il lavoro delle imprese europee in seno a tali comitati internazionali di normazione. Prima di considerare l'adozione di norme attraverso il diritto derivato, la Commissione dovrebbe valutare attentamente il lavoro svolto a livello internazionale.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 ter)

La Commissione dovrebbe garantire che ci sia coerenza in relazione alle norme armonizzate e alle specifiche comuni previste dal presente regolamento, nonché nel riesame del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, per adattarsi alle nuove tecnologie e per garantire la resilienza in caso di crisi globali, come la pandemia di COVID-19, dovrebbe essere possibile fornire online, sotto forma di un'unica dichiarazione di conformità UE, informazioni sulla conformità a tutti gli atti dell'Unione applicabili alle batterie.

(32)

Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, per adattarsi alle nuove tecnologie e per garantire la resilienza in caso di crisi globali, come la pandemia di COVID-19, potrebbero essere fornite online, sotto forma di un'unica dichiarazione di conformità UE, informazioni sulla conformità a tutti gli atti dell'Unione applicabili alle batterie.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)

I moduli scelti non prendono tuttavia in considerazione alcuni aspetti specifici delle batterie ed è pertanto necessario adeguarli per la procedura di valutazione della conformità. Al fine di tenere conto della novità e della complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura stabilite nel presente regolamento e al fine di garantire la conformità delle batterie immesse sul mercato agli obblighi di legge, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle procedure di valutazione della conformità mediante l'aggiunta di fasi di verifica o la modifica del modulo di valutazione, sulla base degli sviluppi sul mercato o nella catena del valore delle batterie.

(35)

I moduli scelti non prendono tuttavia in considerazione alcuni aspetti specifici delle batterie ed è pertanto necessario adeguarli per la procedura di valutazione della conformità. Al fine di tenere conto della novità e della complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazioni stabilite nel presente regolamento e al fine di garantire la conformità delle batterie immesse sul mercato agli obblighi di legge, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle procedure di valutazione della conformità mediante l'aggiunta di fasi di verifica o la modifica del modulo di valutazione, sulla base degli sviluppi sul mercato o nella catena del valore delle batterie. Sono necessarie solide procedure di valutazione della conformità per garantire la conformità agli obblighi in materia di sostenibilità e agli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena del valore contenuti nel presente regolamento.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

Data la novità e la complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura delle batterie e al fine di garantire un livello di qualità uniforme nell'esecuzione della valutazione della conformità delle batterie, è necessario stabilire prescrizioni per le autorità di notifica coinvolte nella valutazione, nella notifica e nel monitoraggio degli organismi notificati. In particolare è opportuno garantire che l'autorità di notifica sia obiettiva e imparziale rispetto alla sua attività. Alle autorità di notifica dovrebbe inoltre essere imposto di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, pur consentendo loro di scambiare informazioni sugli organismi notificati con le autorità nazionali, le autorità di notifica degli altri Stati membri e la Commissione per garantire la coerenza nella valutazione della conformità.

(38)

Data la novità e la complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, prestazioni, sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie e al fine di garantire un livello di qualità uniforme nell'esecuzione della valutazione della conformità delle batterie, è necessario stabilire prescrizioni per le autorità di notifica coinvolte nella valutazione, nella notifica e nel monitoraggio degli organismi notificati. In particolare è opportuno garantire che l'autorità di notifica sia obiettiva e imparziale rispetto alla sua attività e disponga di un numero sufficiente di membri del personale competenti a livello tecnico per svolgere i suoi compiti . Alle autorità di notifica dovrebbe inoltre essere imposto di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, pur consentendo loro di scambiare informazioni sugli organismi notificati con le autorità nazionali, le autorità di notifica degli altri Stati membri e la Commissione per garantire la coerenza nella valutazione della conformità.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)

È indispensabile che tutti gli organismi notificati espletino le proprie funzioni allo stesso livello e alle stesse condizioni di concorrenza leale e autonomia. Pertanto è opportuno stabilire prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per svolgere attività di valutazione della conformità. Tali prescrizioni dovrebbero continuare ad applicarsi come presupposto per il mantenimento della competenza dell'organismo notificato. Per garantire la propria autonomia, l'organismo notificato e il personale da esso impiegato dovrebbero essere tenuti a mantenere l'indipendenza dagli operatori economici della catena del valore delle batterie e da altre società, comprese le associazioni di categoria e le società controllanti e affiliate. L'organismo notificato dovrebbe essere tenuto a documentare la propria indipendenza e a fornire la documentazione all'autorità di notifica.

(39)

È indispensabile che tutti gli organismi notificati espletino le proprie funzioni allo stesso livello e alle stesse condizioni di concorrenza leale e autonomia. Pertanto è opportuno stabilire prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per svolgere attività di valutazione della conformità. Tali prescrizioni dovrebbero continuare ad applicarsi come presupposto per il mantenimento della competenza dell'organismo notificato. Per garantire la propria autonomia, l'organismo notificato e il personale da esso impiegato dovrebbero essere tenuti a mantenere l'indipendenza dagli operatori economici della catena del valore delle batterie e da altre società, comprese le associazioni di categoria e le società controllanti e affiliate. L'organismo notificato dovrebbe essere tenuto a documentare la propria indipendenza e a fornire la documentazione all'autorità di notifica. Dovrebbe anche essere previsto l'obbligo di rotazione del personale e di adeguati periodi di incompatibilità.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)

Poiché i servizi offerti dagli organismi notificati in uno Stato membro potrebbero riguardare batterie messe a disposizione sul mercato in tutta l'Unione, è opportuno dare agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni in merito a un organismo notificato. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per richiedere all'autorità di notifica l'adozione di misure correttive qualora un organismo notificato non rispetti o non rispetti più le prescrizioni del presente regolamento.

(42)

Poiché i servizi offerti dagli organismi notificati in uno Stato membro potrebbero riguardare batterie messe a disposizione sul mercato in tutta l'Unione, è opportuno dare agli altri Stati membri, alla Commissione , agli operatori economici e ai portatori di interessi pertinenti la possibilità di sollevare obiezioni in merito a un organismo notificato . La Commissione, durante le procedure di indagine, dovrebbe chiedere la consulenza di un impianto di prova dell'Unione designato a norma del regolamento (UE) 2019/1020 . Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per richiedere all'autorità di notifica l'adozione di misure correttive qualora un organismo notificato non rispetti o non rispetti più le prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)

Per facilitare e accelerare la procedura di valutazione della conformità, la certificazione e, in ultima analisi, l'accesso al mercato e in considerazione della novità e della complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura delle batterie, è fondamentale che gli organismi notificati abbiano accesso continuo a tutte le apparecchiature e a tutti gli impianti di prova necessari e che applichino le procedure senza creare oneri inutili per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, è necessario che gli organismi notificati applichino in modo coerente le procedure di valutazione della conformità.

(43)

Per facilitare e accelerare la procedura di valutazione della conformità, la certificazione e, in ultima analisi, l'accesso al mercato e in considerazione della novità e della complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie, è fondamentale che gli organismi notificati abbiano accesso continuo a tutte le apparecchiature e a tutti gli impianti di prova necessari e che applichino le procedure senza creare oneri inutili per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, è necessario che gli organismi notificati applichino in modo coerente le procedure di valutazione della conformità.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51)

Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli operatori economici dovrebbero indicare nei recapiti , oltre all' indirizzo postale, l'indirizzo di un sito web.

(51)

Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli operatori economici dovrebbero indicare nei recapiti il numero di telefono, l' indirizzo postale, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo di un sito web.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52)

È necessario garantire che le batterie provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione, siano esse importate come batterie a sé stanti o incorporate in prodotti, rispettino le prescrizioni del presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano espletato adeguate procedure di valutazione della conformità con riferimento a tali batterie. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che impongano agli importatori di accertarsi che le batterie da essi immesse sul mercato e messe in servizio siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento e che la marcatura CE sulle batterie e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali a fini di ispezione.

(52)

È necessario garantire che le batterie provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione, siano esse importate come batterie a sé stanti o incorporate in prodotti, rispettino le prescrizioni del presente regolamento e  il pertinente diritto applicabile dell'Unione e in particolare che i fabbricanti abbiano espletato adeguate procedure di valutazione della conformità con riferimento a tali batterie. È opportuno prestare particolare attenzione per garantire la solidità e l'indipendenza dei controlli effettuati da terzi sulle prescrizioni del presente regolamento relative al processo di produzione delle batterie. È pertanto opportuno garantire la piena conformità agli obblighi in materia di dichiarazione dell'impronta di carbonio, contenuto riciclato, i diritti umani e dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che impongano agli importatori di accertarsi che le batterie da essi immesse sul mercato e messe in servizio siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento e che la marcatura CE sulle batterie e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali a fini di ispezione. Tali autorità, in particolare quando effettuano controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione da paesi terzi, dovrebbero garantire l'applicazione coerente del diritto dell'Unione attraverso un livello efficace e uniforme di controllo, in conformità del regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione

Emendamento

(53)

All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di una batteria, l'importatore dovrebbe indicare sulla stessa il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l'indirizzo postale. Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni della batteria non lo permettano. Queste comprendono i casi in cui l'importatore dovrebbe aprire l'imballaggio per apporre il nome e  l'indirizzo sulla batteria o in cui la batteria è troppo piccola per potervi apporre tali informazioni.

(53)

All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di una batteria, l'importatore dovrebbe indicare sulla stessa il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato, l'indirizzo postale , l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono . Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni della batteria non lo permettano perché la batteria è troppo piccola per potervi apporre tali informazioni . Dovrebbero inoltre essere previste eccezioni nei casi in cui l'importatore dovesse aprire l'imballaggio per apporre il nome e  gli altri recapiti. In tali casi eccezionali, l'importatore dovrebbe fornire tali informazioni in un documento di accompagnamento della batteria o in un altro modo immediatamente accessibile. Ove sia presente un imballaggio, questo dovrebbe essere usato per indicare le informazioni in questione .

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 56

Testo della Commissione

Emendamento

(56)

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sulla batteria in questione.

(56)

I distributori, gli importatori e i fornitori di servizi di logistica, compresi i mercati , vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sulla batteria in questione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57)

Garantire la rintracciabilità di una batteria in tutta la catena di approvvigionamento contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che ha immesso sul mercato, messo a disposizione sul mercato o messo in servizio batterie non conformi. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare per un certo periodo di tempo le informazioni sulle operazioni da loro effettuate aventi per oggetto batterie.

(57)

Garantire la rintracciabilità di una batteria in tutta la catena di approvvigionamento contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza e offre trasparenza ai consumatori . Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che ha immesso sul mercato, messo a disposizione sul mercato o messo in servizio batterie non conformi. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare per un certo periodo di tempo le informazioni sulle operazioni da loro effettuate aventi per oggetto batterie , anche in formato elettronico .

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 59

Testo della Commissione

Emendamento

(59)

Solo pochi paesi forniscono tali materiali e, in alcuni casi, i bassi standard di governance possono aggravare le criticità ambientali e sociali. L'estrazione e la raffinazione del cobalto e del nichel sono legate a una vasta gamma di problematiche sociali e ambientali, tra cui i potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana. Benché gli impatti sociali e ambientali della grafite naturale siano meno rilevanti, la sua estrazione è caratterizzata da un'elevata percentuale di operazioni artigianali e su piccola scala che si svolgono per lo più in contesti informali e che possono avere conseguenze gravi per la salute e l'ambiente, ad esempio la mancata chiusura regolare e il mancato risanamento delle miniere, con la conseguente distruzione degli ecosistemi e dei suoli. Per quanto riguarda il litio è previsto un aumento dell'uso nella fabbricazione di batterie, che eserciterà probabilmente un'ulteriore pressione sulle operazioni di estrazione e di raffinazione; sarebbe pertanto opportuno includere questo materiale nell'ambito di applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento . Il forte incremento previsto della domanda di batterie nell'Unione non dovrebbe contribuire a un aumento dei rischi ambientali e sociali.

(59)

Solo pochi paesi forniscono tali materiali e, in alcuni casi, i bassi standard di governance possono aggravare le criticità ambientali e sociali. L'estrazione e la raffinazione del cobalto , del rame, del nichel , del ferro e della bauxite sono legate a una vasta gamma di problematiche sociali e ambientali, tra cui i potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana. Benché gli impatti sociali e ambientali della grafite naturale siano meno rilevanti, la sua estrazione è caratterizzata da un'elevata percentuale di operazioni artigianali e su piccola scala che si svolgono per lo più in contesti informali e che possono avere conseguenze gravi per la salute e l'ambiente, ad esempio la mancata chiusura regolare e il mancato risanamento delle miniere, con la conseguente distruzione degli ecosistemi e dei suoli. Per quanto riguarda il litio è previsto un aumento dell'uso nella fabbricazione di batterie, che eserciterà probabilmente un'ulteriore pressione sulle operazioni di estrazione e di raffinazione; sarebbe pertanto opportuno includere questo materiale nell'ambito di applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie . Il forte incremento previsto della domanda di batterie nell'Unione non dovrebbe contribuire a un aumento dei rischi ambientali e sociali all'estero .

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 60

Testo della Commissione

Emendamento

(60)

Alcune delle materie prime in questione, come cobalto, litio e grafite naturale, sono considerate materie prime critiche per l'Unione (38) e il loro approvvigionamento sostenibile è necessario affinché l'ecosistema delle batterie nell'UE funzioni in modo adeguato.

(60)

Alcune delle materie prime in questione, come bauxite, cobalto, litio e grafite naturale, sono considerate materie prime critiche per l'Unione (38) e il loro approvvigionamento sostenibile è necessario affinché l'ecosistema delle batterie nell'UE funzioni in modo adeguato.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 62

Testo della Commissione

Emendamento

(62)

Nell'Unione gli obblighi generali in materia di dovere di diligenza per taluni minerali e metalli sono stati introdotti dal regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (39). Tale regolamento non riguarda tuttavia i minerali e i materiali usati nella produzione di batterie.

(62)

I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali prevedono che gli operatori economici esercitino il dovere di diligenza come mezzo per ottemperare alla loro responsabilità d'impresa relativa ai diritti umani e all'ambiente. Nell'Unione gli obblighi generali in materia di dovere di diligenza per taluni minerali e metalli sono stati introdotti dal regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (39). Tale regolamento non riguarda tuttavia i minerali e i materiali usati nella produzione di batterie.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 63

Testo della Commissione

Emendamento

(63)

Pertanto, alla luce della crescita esponenziale della domanda di batterie prevista nell'UE, è opportuno che l'operatore economico che immette una batteria sul mercato dell'UE stabilisca una strategia in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. È quindi opportuno fissare prescrizioni volte ad affrontare i rischi sociali e ambientali inerenti all'estrazione, alla lavorazione e al commercio di determinate materie prime ai fini della fabbricazione di batterie.

(63)

La responsabilità di rispettare i diritti umani, i diritti sociali, la salute umana e l'ambiente dovrebbe applicarsi a tutte le operazioni di fabbricazione e agli altri rapporti commerciali ad esse connessi di un operatore economico lungo tutta la catena del valore. Pertanto, alla luce della crescita esponenziale della domanda di batterie prevista nell'UE e dei rischi particolari posti dall'estrazione, dalla lavorazione e dal commercio di talune materie prime, sostanze chimiche e materie prime secondarie usate nella fabbricazione delle batterie , è opportuno fissare alcune prescrizioni per il processo relativo al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie volte ad affrontare i rischi sociali e ambientali inerenti all'estrazione, alla lavorazione e al commercio di determinate materie prime , sostanze chimiche e materie prime secondarie ai fini della fabbricazione di batterie , del trattamento dei rifiuti di batterie e del processo di fabbricazione stessa nonché di tutti gli altri rapporti commerciali connessi .

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 64

Testo della Commissione

Emendamento

(64)

L'attuazione di una strategia relativa al dovere di diligenza basata sul rischio dovrebbe fondarsi sui principi relativi al dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale nel quadro dei dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite (40), degli orientamenti per l'analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti (41), della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL (42) e delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese (43), che sottendono un'intesa comune tra i governi e le parti interessate, e dovrebbe essere adattata al contesto e alle circostanze specifiche di ciascun operatore economico. Per quanto riguarda l'estrazione, la lavorazione e il commercio delle risorse naturali di minerali usate nella produzione di batterie, le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (44) (in appresso «linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza») rappresentano gli sforzi profusi a lungo dai governi e dai portatori di interessi per stabilire buone pratiche in questo ambito.

(64)

L'attuazione di un processo relativo al dovere di diligenza basato sul rischio dovrebbe fondarsi sulle norme e sui principi relativi al dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale nel quadro dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, dei dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite (40), degli orientamenti per l'analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti (41), della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL (42) , delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese (43), che sottendono un'intesa comune tra i governi e le parti interessate, e dovrebbe essere adattata al contesto e alle circostanze specifiche di ciascun operatore economico. Per quanto riguarda l'estrazione, la lavorazione e il commercio delle risorse naturali di minerali provenienti da zone ad alto rischio e usate nella produzione di batterie, le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (44) (in appresso «linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza») rappresentano una norma riconosciuta a livello internazionale che affronta i rischi specifici di gravi violazioni dei diritti umani legate all'approvvigionamento e al commercio di determinate materie prime in situazioni di conflitto e gli sforzi profusi a lungo dai governi e dai portatori di interessi per stabilire buone pratiche in questo ambito.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 65

Testo della Commissione

Emendamento

(65)

Secondo le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza  (45), il dovere di diligenza è un processo costante, proattivo e reattivo attraverso il quale le aziende possono garantire il rispetto dei diritti umani e la loro estraneità ai conflitti (46). Il dovere di diligenza basato sul rischio si riferisce alle misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare e affrontare i rischi effettivi o potenziali al fine di prevenire o mitigare gli impatti negativi associati alle loro attività o decisioni di approvvigionamento. Un'impresa può valutare il rischio posto dalle proprie attività e relazioni e adottare misure di mitigazione in linea con le norme pertinenti previste dalla legislazione nazionale e internazionale, le raccomandazioni sulla condotta responsabile delle imprese formulate dalle organizzazioni internazionali, gli strumenti sostenuti dai governi, le iniziative volontarie del settore privato, le proprie strategie e i propri sistemi interni. Questo approccio aiuta anche ad adeguare l'esercizio del dovere di diligenza alla portata delle attività dell'impresa o delle sue relazioni nella catena di approvvigionamento.

(65)

Secondo le norme e i principi delle Nazioni Unite, dell'OIL e dell'OCSE , il dovere di diligenza è un processo costante, proattivo e reattivo attraverso il quale le aziende possono garantire il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente e la loro estraneità ai conflitti (46). Il dovere di diligenza basato sul rischio si riferisce alle misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare, prevenire , cessare, mitigare e considerare gli impatti negativi associati alle loro attività o decisioni di approvvigionamento. Gli operatori economici dovrebbero condurre una consultazione informata, efficace e significativa con le comunità interessate. Un'impresa può valutare il rischio posto dalle proprie attività e relazioni e adottare misure di mitigazione , che possono includere la richiesta di informazioni aggiuntive, la negoziazione al fine di porre rimedio alla situazione, la sospensione o l'interruzione dell'impegno con i fornitori, in linea con le norme pertinenti previste dalla legislazione nazionale e internazionale, le raccomandazioni sulla condotta responsabile delle imprese formulate dalle organizzazioni internazionali, gli strumenti sostenuti dai governi, le iniziative volontarie del settore privato, le proprie strategie e i propri sistemi interni. Questo approccio aiuta anche ad adeguare l'esercizio del dovere di diligenza alla portata delle attività dell'impresa o delle sue relazioni nella catena di approvvigionamento. Gli obblighi relativi al dovere di diligenza della catena del valore delle batterie dovrebbero applicarsi a tutti gli operatori economici che immettono batterie sul mercato europeo, comprese le piattaforme online.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(65 bis)

Sebbene i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza del settore privato possano supportare gli operatori economici nel loro dovere di diligenza, sugli operatori economici dovrebbe incombere la responsabilità individuale di adempimento agli obblighi di dovuta diligenza nella catena del valore delle batterie definiti dal presente regolamento.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Considerando 65 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(65 ter)

Gli Stati membri dovrebbero fornire assistenza tecnica specifica agli operatori economici, in particolare alle piccole e medie imprese, affinché essi rispettino le prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Considerando 66

Testo della Commissione

Emendamento

(66)

È opportuno adottare o modificare le strategie obbligatorie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento , che dovrebbero tenere conto come minimo delle principali categorie di rischio sociale e ambientale. Queste dovrebbero riguardare gli impatti attuali e prevedibili sulla vita sociale, in particolare i diritti umani, la salute e la sicurezza delle persone, la salute e la sicurezza sul lavoro e i diritti dei lavoratori, da un lato, e quelli sull'ambiente, in particolare l'uso delle risorse idriche, la protezione del suolo, l'inquinamento atmosferico e la biodiversità, compresa la vita della comunità, dall'altro.

(66)

È opportuno adottare o modificare le strategie obbligatorie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie , che dovrebbero tenere conto come minimo delle principali categorie di rischio sociale e ambientale. Queste dovrebbero riguardare gli impatti attuali e prevedibili sulla vita sociale, in particolare i diritti umani, la salute e la sicurezza delle persone, la salute e la sicurezza sul lavoro e i diritti dei lavoratori, da un lato, e quelli sull'ambiente, in particolare l'uso delle risorse idriche, la protezione del suolo, l'inquinamento atmosferico , i cambiamenti climatici e la biodiversità, compresa la vita della comunità, dall'altro.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Considerando 67

Testo della Commissione

Emendamento

(67)

Per quanto riguarda le categorie di rischio sociale, le strategie relative al dovere di diligenza dovrebbero affrontare i rischi nella catena di approvvigionamento delle batterie che interessano la protezione dei diritti umani, compresa la salute umana, la tutela dei minori e la parità di genere, in linea con il diritto internazionale dei diritti umani (47). È opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza includano informazioni su come l'operatore economico contribuisce a prevenire violazioni dei diritti umani e sugli strumenti predisposti nel suo assetto d'impresa per combattere la corruzione attiva e passiva. È inoltre opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza garantiscano la corretta attuazione delle norme delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (48) elencate nell'allegato I della dichiarazione tripartita dell'OIL.

(67)

Per quanto riguarda le categorie di rischio sociale, le strategie relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie dovrebbero affrontare i rischi nella catena di del valore delle batterie che interessano la protezione dei diritti umani, compresi la salute umana, i diritti dei popoli indigeni, la tutela dei minori e la parità di genere, in linea con il diritto internazionale dei diritti umani (47). È opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie includano informazioni su come l'operatore economico contribuisce a prevenire violazioni dei diritti umani e sugli strumenti predisposti nel suo assetto d'impresa per combattere la corruzione attiva e passiva. È inoltre opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie garantiscano la corretta attuazione delle norme delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (48) elencate nell'allegato I della dichiarazione tripartita dell'OIL.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Considerando 68

Testo della Commissione

Emendamento

(68)

Per quanto riguarda le categorie di rischio ambientale, le strategie relative al dovere di diligenza dovrebbero affrontare i rischi nella catena di approvvigionamento delle batterie che interessano la protezione dell'ambiente naturale e della diversità biologica in linea con la convenzione sulla diversità biologica (49), prendendo in considerazione anche le comunità locali e la protezione e lo sviluppo di tali comunità.

(68)

Per quanto riguarda le categorie di rischio ambientale, le strategie relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie dovrebbero affrontare i rischi nella catena del valore delle batterie che interessano la protezione dell'ambiente naturale e della diversità biologica in linea con la convenzione sulla diversità biologica (49), prendendo in considerazione anche le comunità locali e la protezione e lo sviluppo di tali comunità. Esse dovrebbero inoltre affrontare i rischi legati ai cambiamenti climatici, in linea con l'accordo di Parigi e con il suo obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 o C rispetto ai livelli preindustriali, nonché con i rischi ambientali definiti in altre convenzioni internazionali in materia di ambiente.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Considerando 69

Testo della Commissione

Emendamento

(69)

Gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento relativi all'identificazione e all'attenuazione dei rischi ambientali e sociali associati alle materie prime impiegate nella fabbricazione delle batterie dovrebbero contribuire all'attuazione della risoluzione UNEP 19 sulla gestione delle risorse minerarie, che riconosce l'importante contributo del settore minerario al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

(69)

Gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie relativi all'identificazione e all'attenuazione dei rischi ambientali e sociali associati alle materie prime impiegate nella fabbricazione delle batterie dovrebbero contribuire all'attuazione della risoluzione UNEP 19 sulla gestione delle risorse minerarie, che riconosce l'importante contributo del settore minerario al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Considerando 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(69 bis)

Anche laddove sia stata esercitata la dovuta diligenza potrebbe verificarsi un danno. Gli operatori economici dovrebbero porre attivamente rimedio a detto danno, singolarmente o in collaborazione con altri attori. Tali operatori dovrebbero essere responsabili dell'eventuale impatto negativo che essi stessi o le entità da essi controllate, o che sono in grado di controllare, hanno causato o contribuito a causare. Le persone che subiscono un impatto negativo dovrebbero avere diritto a rimedi e dovrebbero poter avere accesso alla giustizia.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Considerando 70

Testo della Commissione

Emendamento

(70)

Altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dovrebbero applicarsi nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura e lo stesso effetto che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative.

(70)

Altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono prescrizioni relative al dovere di diligenza dovrebbero applicarsi, per garantire parità di condizioni, sia alle società dell'Unione che alle società stabilite al di fuori dell'Unione che intendono immettere batterie sul mercato dell'Unione, nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura e lo stesso effetto che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Considerando 71

Testo della Commissione

Emendamento

(71)

A fini di adeguamento agli sviluppi nella catena del valore delle batterie, comprese le variazioni dell'entità e della natura dei rischi ambientali e sociali, e al progresso tecnico e scientifico sul fronte delle batterie e della loro composizione chimica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di materie prime e categorie di rischio e delle prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento .

(71)

A fini di adeguamento agli sviluppi nella catena del valore delle batterie, comprese le variazioni dell'entità e della natura dei rischi ambientali e sociali, e al progresso tecnico e scientifico sul fronte delle batterie e della loro composizione chimica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di materie prime e categorie di rischio e delle prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie .

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Considerando 71 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(71 bis)

Nell'ipotesi in cui sia adottata una futura legislazione dell'Unione che stabilisca norme generali per il governo societario sostenibile e la dovuta diligenza, la Commissione dovrebbe valutare se tale nuova normativa dell'Unione richieda una modifica dell'articolo 39, paragrafi da 2 a 5, o dell'allegato X, o di entrambi. È opportuno delegare di conseguenza alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica di tali prescrizioni.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Considerando 72

Testo della Commissione

Emendamento

(72)

Sono necessarie norme armonizzate per la gestione dei rifiuti onde garantire che i produttori e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse norme in tutti gli Stati membri al momento di adempiere la responsabilità estesa del produttore per le batterie. Per conseguire un livello elevato di recupero dei materiali occorre potenziare al massimo la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e garantire che tutte le batterie raccolte siano riciclate attraverso processi che raggiungano un'efficienza di riciclaggio minima comune. Dalla valutazione della direttiva 2006/66/CE è emerso che una delle sue carenze è lo scarso livello di dettaglio delle disposizioni, che si traduce in un'attuazione non omogenea e comporta notevoli ostacoli al funzionamento dei mercati del riciclaggio e livelli di riciclaggio non ottimali. Norme più dettagliate e armonizzate dovrebbero pertanto evitare distorsioni del mercato per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie, garantire un'attuazione omogenea delle prescrizioni in tutta l'Unione, assicurare un'ulteriore armonizzazione della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti forniti dagli operatori economici e favorire i mercati delle materie prime secondarie.

(72)

Sono necessarie norme armonizzate per la gestione dei rifiuti onde garantire che i produttori e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse norme in tutti gli Stati membri al momento di adempiere la responsabilità estesa del produttore per le batterie e onde garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente nell'intera Unione. La responsabilità estesa del produttore può contribuire a ridurre l'uso complessivo delle risorse, in particolare riducendo la produzione di rifiuti di batterie e gli effetti negativi legati alla gestione dei rifiuti di batterie . Per conseguire un livello elevato di recupero dei materiali occorre potenziare al massimo la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e garantire che tutte le batterie raccolte siano riciclate attraverso processi che raggiungano un'efficienza di riciclaggio minima comune. Dalla valutazione della direttiva 2006/66/CE è emerso che una delle sue carenze è lo scarso livello di dettaglio delle disposizioni, che si traduce in un'attuazione non omogenea e comporta notevoli ostacoli al funzionamento dei mercati del riciclaggio e livelli di riciclaggio non ottimali. Norme più dettagliate e armonizzate dovrebbero pertanto evitare distorsioni del mercato per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie, garantire un'attuazione omogenea delle prescrizioni in tutta l'Unione, assicurare un'ulteriore armonizzazione della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti forniti dagli operatori economici e favorire i mercati delle materie prime secondarie.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Considerando 73

Testo della Commissione

Emendamento

(73)

Il presente regolamento si fonda sulle norme di gestione dei rifiuti e sui principi generali stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (50), che dovrebbero essere adattati per tenere conto della situazione specifica delle batterie. Affinché la raccolta dei rifiuti di batterie sia organizzata nel modo più efficace possibile, è importante che sia effettuata in stretta collaborazione con il luogo in cui le batterie sono vendute nello Stato membro e in prossimità dell'utilizzatore finale. Inoltre i rifiuti di batterie possono essere raccolti sia insieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che insieme ai veicoli fuori uso , attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (51) della direttiva 2000/53/CE . Sebbene l'attuale regolamento stabilisca norme specifiche per le batterie, è necessario un approccio coerente e complementare che sfrutti le strutture di gestione dei rifiuti esistenti e le armonizzi ulteriormente. Di conseguenza, e al fine di mettere efficacemente in atto la responsabilità estesa del produttore in materia di gestione dei rifiuti, è opportuno imporre obblighi allo Stato membro in cui le batterie sono messe a disposizione sul mercato per la prima volta.

(73)

Il presente regolamento si fonda sulle norme di gestione dei rifiuti e sui principi generali stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (50), che dovrebbero essere adattati per tenere conto della natura specifica dei rifiuti di batterie. Affinché la raccolta dei rifiuti di batterie sia organizzata nel modo più efficace possibile, è importante che sia effettuata in stretta collaborazione con il luogo in cui le batterie sono vendute nello Stato membro e in prossimità dell'utilizzatore finale. I rifiuti di batterie dovrebbero essere raccolti separatamente dagli altri flussi di rifiuti , quali metalli, carta e cartone, vetro, plastica, legno, tessuti rifiuti organici . Inoltre i rifiuti di batterie possono essere raccolti sia insieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che insieme ai veicoli fuori uso, attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (51) e della direttiva 2000/53/CE. Sebbene l'attuale regolamento stabilisca norme specifiche per le batterie, è necessario un approccio coerente e complementare che sfrutti le strutture di gestione dei rifiuti esistenti e le armonizzi ulteriormente. Di conseguenza, e al fine di mettere efficacemente in atto la responsabilità estesa del produttore in materia di gestione dei rifiuti, è opportuno imporre obblighi allo Stato membro in cui le batterie sono messe a disposizione sul mercato per la prima volta.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Considerando 76

Testo della Commissione

Emendamento

(76)

I produttori dovrebbero assumere la responsabilità estesa del produttore per la gestione delle batterie nella fase finale del ciclo di vita. Dovrebbero pertanto sostenere i costi legati alla raccolta , al trattamento e al riciclaggio di tutte le batterie raccolte , alla comunicazione di informazioni sulle batterie e sui rifiuti di batterie e  alla fornitura agli utilizzatori finali e ai gestori di rifiuti di informazioni sulle batterie e sul riutilizzo e la gestione adeguati dei rifiuti di batterie. Gli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore dovrebbero applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. I produttori dovrebbero poter esercitare tali obblighi collettivamente, attraverso organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che si assumano la responsabilità per loro conto. È opportuno che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano soggetti ad autorizzazione e che documentino la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Ove necessario, al fine di evitare distorsioni del mercato interno e garantire condizioni uniformi per la modulazione dei contributi finanziari versati dai produttori alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

(76)

I produttori dovrebbero assumere la responsabilità estesa del produttore per la gestione delle batterie nella fase finale del ciclo di vita. Essa dovrebbe consistere in una serie di norme atte a definire specifici obblighi di carattere operativo e finanziario per i fabbricanti di prodotti in relazione ai quali la responsabilità del produttore è estesa alla fase del ciclo di vita del prodotto successiva al suo consumo. Dovrebbero pertanto sostenere almeno i costi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, compresi i costi legati all'organizzazione della raccolta differenziata, alla preparazione per il cambio di destinazione e la rifabbricazione , al trattamento , alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti di batterie, alla comunicazione di informazioni sulle batterie e sui rifiuti di batterie e  alle campagne di sensibilizzazione volte a incoraggiare gli utilizzatori finali a smaltire i rifiuti di batterie in maniera idonea . Gli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore dovrebbero applicarsi a tutte le forme di fornitura, comprese la vendita a distanza e la vendita online . I produttori dovrebbero poter esercitare tali obblighi collettivamente, attraverso organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che si assumano la responsabilità per loro conto. È opportuno che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano soggetti ad autorizzazione e che documentino la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Ove necessario, al fine di evitare distorsioni del mercato interno e garantire condizioni uniformi per la modulazione dei contributi finanziari versati dai produttori alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Considerando 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(76 bis)

L'introduzione di prescrizioni in materia di responsabilità del produttore dovrebbe contribuire a ridurre i costi e migliorare le prestazioni, nonché garantire condizioni di parità, anche per le piccole e medie imprese e le imprese di commercio elettronico, ed evitare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Tali prescrizioni dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori a rispettare le disposizioni in materia di sostenibilità in fase di progettazione. Dette prescrizioni dovrebbero, in generale, migliorare la governance e la trasparenza dei regimi di responsabilità estesa del produttore e ridurre la possibilità che emergano conflitti di interesse fra le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e i gestori di rifiuti da esse incaricati. Le prescrizioni dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore nuovi ed esistenti.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Considerando 77

Testo della Commissione

Emendamento

(77)

Il presente regolamento dovrebbe disciplinare in modo esaustivo la responsabilità estesa del produttore per le batterie e pertanto è opportuno che alle batterie non si applichino le norme sui regimi di responsabilità estesa del produttore stabilite dalla direttiva 2008/98/CE.

(77)

Il presente regolamento dovrebbe disciplinare in modo esaustivo la responsabilità estesa del produttore per le batterie e pertanto dovrebbe essere considerato uno strumento complementare alle norme sui regimi di responsabilità estesa del produttore stabilite dalla direttiva 2008/98/CE , che dovrebbero intendersi come prescrizioni minime .

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Considerando 78

Testo della Commissione

Emendamento

(78)

Al fine di garantire un riciclaggio di alta qualità nelle catene di approvvigionamento delle batterie, aumentare la diffusione di materie prime secondarie di qualità e proteggere l'ambiente, un livello elevato di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di batterie dovrebbe essere la norma. La raccolta dei rifiuti di batterie è un passo fondamentale per chiudere il cerchio dei materiali di valore contenuti nelle batterie attraverso il riciclaggio e per mantenere la catena del valore delle batterie all'interno dell'Unione, facilitando così l'accesso ai materiali recuperati che possono essere usati per la fabbricazione di nuovi prodotti.

(78)

Al fine di garantire un riciclaggio di alta qualità nelle catene del valore delle batterie, aumentare la diffusione di materie prime secondarie di qualità e proteggere l'ambiente, un livello elevato di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di batterie dovrebbe essere la norma. La raccolta dei rifiuti di batterie è un passo fondamentale per chiudere il cerchio dei materiali di valore contenuti nelle batterie attraverso il riciclaggio e per mantenere la catena del valore delle batterie all'interno dell'Unione e stimolare l'autonomia strategica di quest'ultima nel settore , facilitando l'accesso ai materiali recuperati che possono essere usati per la fabbricazione di nuovi prodotti. I piani nazionali di gestione dei rifiuti dovrebbero contenere misure idonee in relazione alla raccolta, al trattamento, alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione e al riciclaggio dei rifiuti di batterie. I piani di gestione dei rifiuti degli Stati membri dovrebbero pertanto essere aggiornati sulla base delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Considerando 79

Testo della Commissione

Emendamento

(79)

I produttori di batterie dovrebbero essere responsabili del finanziamento e dell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie. A tal fine dovrebbero istituire una rete di raccolta che copra l'intero territorio degli Stati membri, che sia vicina all'utilizzatore finale e che non si concentri solo sulle batterie e sulle aree redditizie da questo punto di vista. La rete di raccolta dovrebbe coinvolgere tutti i distributori, gli impianti di trattamento autorizzati a trattare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e veicoli fuori uso, le discariche per i rifiuti domestici e altri soggetti che agiscono di propria iniziativa, come le autorità pubbliche e le scuole. Al fine di verificare e migliorare l'efficacia della rete di raccolta e delle campagne di informazione, è opportuno effettuare periodicamente indagini sulla composizione, almeno a livello NUTS 2 (53), dei rifiuti urbani misti e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti, per determinare la quantità di rifiuti di batterie portatili in essi contenuti.

(79)

I produttori di batterie dovrebbero essere responsabili del finanziamento oppure del finanziamento e dell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie. A tal fine dovrebbero istituire una rete di ritiro e raccolta che copra l'intero territorio degli Stati membri, che sia vicina all'utilizzatore finale e che non si concentri solo sulle batterie e sulle aree redditizie da questo punto di vista. La rete di raccolta dovrebbe coinvolgere tutti i distributori, gli impianti di trattamento autorizzati a trattare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e veicoli fuori uso, le discariche per i rifiuti domestici e altri soggetti che agiscono di propria iniziativa, come le autorità pubbliche e le scuole. Al fine di verificare e migliorare l'efficacia della rete di raccolta e delle campagne di informazione, è opportuno effettuare periodicamente indagini sulla composizione, almeno a livello NUTS 2 (53), dei rifiuti urbani misti e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti, per determinare la quantità di rifiuti di batterie portatili in essi contenuti.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Considerando 81

Testo della Commissione

Emendamento

(81)

Considerati l'impatto ambientale e la perdita di materiali dovuti alla mancata raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, che di conseguenza non vengono trattati in modo ecocompatibile, è opportuno continuare ad applicare e incrementare progressivamente l'obiettivo di raccolta per le pile portatili stabilito dalla direttiva 2006/66/CE. Il presente regolamento dispone che tra le batterie portatili rientrino anche le batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri. Poiché l'attuale aumento delle vendite di questo tipo di batterie rende difficile calcolare la quantità immessa sul mercato e raccolta fine vita, esse dovrebbero essere escluse dal tasso corrente di raccolta per le batterie portatili. L'esclusione sarà rivista insieme all'obiettivo di raccolta dei rifiuti di batterie portatili, tenendo eventualmente conto anche dei cambiamenti della metodologia di calcolo del tasso di raccolta delle batterie portatili. La Commissione preparerà una relazione a sostegno di tali revisioni.

(81)

Considerati l'impatto ambientale e la perdita di materiali dovuti alla mancata raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, che di conseguenza non vengono trattati in modo ecocompatibile, è opportuno continuare ad applicare e incrementare progressivamente l'obiettivo di raccolta per le pile portatili stabilito dalla direttiva 2006/66/CE. Al fine di massimizzare la raccolta e ridurre i rischi per la sicurezza, è opportuno valutare la fattibilità e i potenziali benefici dell'istituzione di un sistema di restituzione dei depositi livello di Unione per le batterie , in particolare per le batterie portatili di uso generale . I sistemi nazionali di restituzione su cauzione non dovrebbero impedire l'adozione di sistemi armonizzati a livello di Unione.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Considerando 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(82 bis)

Al fine di aggiornare la metodologia per il calcolo e la verifica dell'obiettivo di raccolta dei rifiuti di batterie leggeri al fine di rispecchiare la quantità disponibile per la raccolta, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È fondamentale che la nuova metodologia mantenga o aumenti il livello di ambizione ambientale per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti di batterie rispetto alla metodologia esistente.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Considerando 82 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(82 ter)

La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'opportunità d'introdurre una metodologia per il calcolo del tasso di raccolta differenziata che permetta di determinare la quantità di rifiuti di batterie che possono essere raccolti. È fondamentale che la nuova metodologia mantenga o aumenti il livello di ambizione ambientale per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti di batterie rispetto alla metodologia esistente.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Considerando 84

Testo della Commissione

Emendamento

(84)

Alla luce della gerarchia dei rifiuti istituita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, che dà priorità alla prevenzione, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, e in linea con l'articolo 11, paragrafo 4, della medesima direttiva e con l'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 1999/31/CE (54), le batterie raccolte non dovrebbero essere incenerite o smaltite in discarica .

(84)

Alla luce della gerarchia dei rifiuti istituita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, che dà priorità alla prevenzione, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, e in linea con l'articolo 11, paragrafo 4, della medesima direttiva e con l'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 1999/31/CE (54), le batterie raccolte non dovrebbero essere sottoposte a operazioni di termovalorizzazione o di smaltimento .

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Considerando 87

Testo della Commissione

Emendamento

(87)

Dovrebbe essere possibile effettuare il trattamento e il riciclaggio al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell'Unione solo se la spedizione dei rifiuti di batterie è conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (58) e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (59) e se le attività di trattamento e riciclaggio soddisfano le prescrizioni applicabili a questo tipo di rifiuti in base alla classificazione di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, come modificata (60). Tale decisione, come modificata, dovrebbe essere rivista per tenere conto di tutte le composizioni chimiche delle batterie. Qualora il trattamento o riciclaggio avvenga al di fuori dell'Unione, l'operatore per conto del quale è effettuato dovrebbe essere tenuto a riferire all'autorità competente del proprio Stato membro e a dimostrare che il trattamento ha luogo in condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento affinché esso sia conteggiato ai fini delle efficienze degli obiettivi di riciclaggio . Al fine di stabilire le prescrizioni in materia di equivalenza del trattamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di norme dettagliate contenenti criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

(87)

Dovrebbe essere possibile effettuare il trattamento , la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio destinazione e il riciclaggio al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell'Unione solo se la spedizione dei rifiuti di batterie è conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (58) e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (59) e se le attività di trattamento e riciclaggio soddisfano le prescrizioni applicabili a questo tipo di rifiuti in base alla classificazione di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, come modificata (60). Tale decisione, come modificata, dovrebbe essere rivista per tenere conto di tutte le sostanze chimiche delle batterie , compresa l'aggiunta di codici per i rifiuti di batterie agli ioni di litio, al fine di agevolare una corretta cernita e comunicazione dei rifiuti di batterie agli ioni di litio . Qualora il trattamento o riciclaggio avvenga al di fuori dell'Unione, affinché esso sia conteggiato ai fini delle efficienze e degli obiettivi di riciclaggio, l'operatore per conto del quale è effettuato dovrebbe essere tenuto a riferire all'autorità competente del proprio Stato membro e a dimostrare , con prove documentali approvate dall'autorità competente del paese di destinazione, che il trattamento ha luogo in condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento e alle prescrizioni pertinenti di altra legislazione dell'Unione in materia ambientale di tutela della salute in vigore . Al fine di stabilire le prescrizioni in materia di equivalenza del trattamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di norme dettagliate contenenti criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Considerando 87 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(87 bis)

Nel caso in cui i rifiuti di batterie siano esportati dall'Unione per la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il riciclaggio, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero fare un uso efficace dei poteri di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006 per richiedere prove documentali al fine di accertare la conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter collaborare con altri attori pertinenti, come le autorità competenti del paese di destinazione, organi terzi di verifica indipendenti o organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituite nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, che possano svolgere controlli fisici e di altro tipo sugli impianti dei paesi terzi.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Considerando 88

Testo della Commissione

Emendamento

(88)

Le batterie industriali e per veicoli elettrici che non sono più adatte allo scopo iniziale per il quale sono state prodotte possono essere utilizzate per uno scopo diverso come batterie fisse per lo stoccaggio di energia. Sta emergendo un mercato per la seconda vita delle batterie industriali e per veicoli elettrici usate e, al fine di sostenere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti, è quindi opportuno definire norme specifiche per consentire un cambio di destinazione responsabile delle batterie usate, tenendo conto del principio di precauzione e garantendo la sicurezza d'uso per gli utilizzatori finali. Tutte le batterie usate dovrebbero essere sottoposte a una valutazione dello stato di salute e della capacità disponibile per accertarne l'idoneità all'uso per scopi diversi da quelli originali. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative alla valutazione dello stato di salute delle batterie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

(88)

Le batterie che non sono più adatte allo scopo iniziale per il quale sono state prodotte possono essere utilizzate per uno scopo diverso come batterie fisse per lo stoccaggio di energia. Sta emergendo un mercato per la seconda vita delle batterie usate e, al fine di sostenere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti, è quindi opportuno definire norme specifiche per consentire un cambio di destinazione responsabile delle batterie usate, tenendo conto del principio di precauzione e garantendo la sicurezza d'uso per gli utilizzatori finali. Tutte le batterie usate dovrebbero essere sottoposte a una valutazione dello stato di salute e della capacità disponibile per accertarne l'idoneità all'uso per scopi diversi da quelli originali. Le batterie risultanti idonee per usi diversi rispetto allo scopo originale dovrebbero essere idealmente sottoposte a un cambio di destinazione. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative alla valutazione dello stato di salute delle batterie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Considerando 89

Testo della Commissione

Emendamento

(89)

I produttori e i distributori dovrebbero contribuire attivamente a informare gli utilizzatori finali della necessità di raccolta differenziata delle batterie, della disponibilità di regimi di raccolta e del ruolo che gli utilizzatori finali stessi svolgono nel garantire una gestione ambientale ottimale dei rifiuti di batterie. La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali nonché le comunicazioni sulle batterie dovrebbero avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti pubblicitari e campagne sui social media, o con mezzi più innovativi, come codici QR apposti sulle batterie che consentano di accedere elettronicamente a siti web.

(89)

I produttori e i distributori , inclusi i mercati online, dovrebbero contribuire attivamente a informare gli utilizzatori finali della necessità di raccolta differenziata delle batterie, della disponibilità di regimi di raccolta e del ruolo che gli utilizzatori finali stessi svolgono nel garantire una gestione ambientale ottimale dei rifiuti di batterie , in particolare spiegando come flussi di rifiuti più sicuri e più puliti potrebbero contribuire alla riduzione delle esportazioni di rifiuti verso paesi terzi e a circuiti chiusi dei materiali all'interno dell'Unione . La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali nonché le comunicazioni sulle batterie dovrebbero avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti pubblicitari e campagne sui social media, e/ o con mezzi più innovativi, come codici QR apposti sulle batterie in maniera accessibile e comprensibile che consentano di accedere elettronicamente a siti web.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Considerando 90

Testo della Commissione

Emendamento

(90)

Per consentire la verifica del rispetto e dell'efficacia degli obblighi di raccolta e trattamento delle batterie, è necessario che gli operatori interessati riferiscano in merito alle autorità competenti. I produttori di batterie e gli altri gestori di rifiuti che raccolgono batterie dovrebbero comunicare per ogni anno civile, se del caso, i dati sulle batterie vendute e sui rifiuti di batterie raccolti. Per quanto riguarda il trattamento e il riciclaggio, gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere a carico rispettivamente dei gestori di rifiuti e dei riciclatori.

(90)

Per consentire la verifica del rispetto e dell'efficacia degli obblighi di raccolta e trattamento delle batterie, è necessario che gli operatori interessati riferiscano in merito alle autorità competenti. I produttori di batterie e gli altri gestori di rifiuti che raccolgono batterie dovrebbero comunicare per ogni anno civile, se del caso, i dati sulle batterie vendute e sui rifiuti di batterie raccolti. Per quanto riguarda il trattamento e il riciclaggio, gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere a carico rispettivamente dei gestori di rifiuti e dei riciclatori. I gestori di rifiuti che effettuano operazioni di trattamento in conformità del presente regolamento dovrebbero essere oggetto di una procedura di selezione da parte dei produttori delle batterie pertinenti o delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità dei produttori che agiscono per loro conto, conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Considerando 95

Testo della Commissione

Emendamento

(95)

Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (62) stabilisce norme in materia di vigilanza del mercato e di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e la protezione dei beni e dell'ambiente, è opportuno che detto regolamento si applichi alle batterie oggetto del presente regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1020.

(95)

Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (62) stabilisce norme in materia di vigilanza del mercato e di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e la protezione dei beni e dell'ambiente, è opportuno che detto regolamento si applichi alle batterie oggetto del presente regolamento , comprese le batterie prodotte al di fuori dell'UE e che entrano nel mercato dell'Unione . È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Considerando 97

Testo della Commissione

Emendamento

(97)

È opportuno istituire una procedura in base alla quale le parti interessate sono informate delle misure di cui è prevista l'adozione nei confronti di batterie che presentano rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce nei confronti di tali batterie. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti che determinino se le misure nazionali nei confronti di batterie non conformi siano giustificate o meno.

(97)

È opportuno istituire una procedura in base alla quale le parti interessate sono informate delle misure di cui è prevista l'adozione nei confronti di batterie che presentano rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce nei confronti di tali batterie. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti che determinino rapidamente se le misure nazionali nei confronti di batterie non conformi siano giustificate o meno.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Considerando 98

Testo della Commissione

Emendamento

(98)

È opportuno che le autorità di vigilanza del mercato abbiano il diritto di richiedere agli operatori economici di adottare misure correttive se constatano che una batteria non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento o che l'operatore economico ha violato le norme relative all'immissione o alla messa a disposizione sul mercato della batteria, o alla sostenibilità, alla sicurezza e  all'etichettatura , o al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

(98)

È opportuno che le autorità di vigilanza del mercato abbiano il diritto di richiedere agli operatori economici di adottare misure correttive se constatano che una batteria non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento o che l'operatore economico ha violato le norme relative all'immissione o alla messa a disposizione sul mercato della batteria, o alla sostenibilità, alla sicurezza , all'etichettatura all'informazione , o al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Considerando 98 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(98 bis)

Per garantire l'efficacia e la coerenza delle prove in tutta l'Unione nel quadro della vigilanza del mercato stabilita dal regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda le batterie, nonché di fornire pareri tecnici e scientifici indipendenti nel corso delle valutazioni effettuate in merito alle batterie che presentano rischi, la Commissione dovrebbe designare un impianto di prova dell'Unione. Inoltre, l'osservanza del quadro legislativo dell'Unione in materia di batterie istituito dal presente regolamento dovrebbe essere promossa anche a livello nazionale.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Considerando 98 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(98 ter)

La libera circolazione delle merci nell'Unione è spesso ostacolata da barriere poste a livello nazionale che impediscono la piena realizzazione del mercato interno e riducono le opportunità commerciali e di crescita delle imprese, in particolare le PMI, che rappresentano la spina dorsale dell'economia dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avvalersi pienamente della possibilità di concludere accordi tra di loro per consentire procedure arbitrali al fine di risolvere rapidamente le controversie relative all'accesso al mercato interno delle batterie.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Considerando 99

Testo della Commissione

Emendamento

(99)

Gli appalti pubblici costituiscono un settore importante per ridurre gli impatti delle attività umane sull'ambiente e incoraggiare la transizione del mercato verso prodotti più sostenibili. È opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici, definite nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (63) e nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (64), e gli enti aggiudicatori, definiti nella direttiva 2014/25/UE, tengano conto degli impatti ambientali negli appalti pubblici riguardanti batterie o prodotti contenenti batterie, al fine di promuovere e stimolare il mercato per la mobilità e lo stoccaggio dell'energia puliti e a basso consumo energetico e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ambiente, clima ed energia.

(99)

Gli appalti pubblici costituiscono un settore importante per ridurre gli impatti delle attività umane sull'ambiente e incoraggiare la transizione del mercato verso prodotti più sostenibili. È opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici, definite nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (63) e nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (64), e gli enti aggiudicatori, definiti nella direttiva 2014/25/UE, tengano conto degli impatti ambientali negli appalti pubblici riguardanti batterie o prodotti contenenti batterie e garantiscano l'effettivo rispetto dei requisiti sociali e ambientali da parte degli operatori economici , al fine di promuovere e stimolare il mercato per la mobilità e lo stoccaggio dell'energia puliti e a basso consumo energetico e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ambiente, clima ed energia. Inoltre, un migliore accesso delle PMI agli appalti pubblici nel settore delle batterie e l'incoraggiamento di più parti interessate locali e dell'Unione a parteciparvi contribuirebbero in modo significativo al raggiungimento di tali obiettivi.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Considerando 105

Testo della Commissione

Emendamento

(105)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali o dell'ambiente, motivi di urgenza imperativi, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili che determinino il fondamento delle misure nazionali adottate nei confronti di batterie che, pur essendo conformi al presente regolamento, presentano un rischio.

(105)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali o dell'ambiente, motivi di urgenza imperativi, è opportuno che la Commissione adotti senza indugio atti di esecuzione immediatamente applicabili che determinino il fondamento delle misure nazionali adottate nei confronti di batterie che, pur essendo conformi al presente regolamento, presentano un rischio.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Considerando 106

Testo della Commissione

Emendamento

(106)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(106)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Al fine di garantire un'applicazione armonizzata in tutta l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'elaborazione di criteri od orientamenti armonizzati relativi alle sanzioni al risarcimento di danni causati a singoli.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Considerando 109 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(109 bis)

È importante tenere conto degli impatti ambientali, sociali ed economici nell'attuazione del presente regolamento. Inoltre, al fine di garantire parità di condizioni, è importante che, nell'attuazione del presente regolamento, tutte le tecnologie disponibili pertinenti siano ugualmente prese in considerazione, a condizione che esse permettano la piena conformità delle batterie ai requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento. Inoltre, non dovrebbero essere imposti oneri amministrativi eccessivi agli operatori economici, in particolare alle PMI.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Considerando 110

Testo della Commissione

Emendamento

(110)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire il funzionamento del mercato interno assicurando nel contempo che le batterie immesse sul mercato soddisfino prescrizioni in grado di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali e dell'ambiente, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'esigenza di armonizzazione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(110)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire il funzionamento del mercato interno e assicurare che le batterie immesse sul mercato , nonché le operazioni legate ai rifiuti di batterie, soddisfino prescrizioni in grado di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali e dell'ambiente, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'esigenza di armonizzazione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento stabilisce prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie , nonché prescrizioni per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie.

1.   Il presente regolamento stabilisce prescrizioni in materia di sostenibilità ambientale, economica e sociale , sicurezza, etichettatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Inoltre, il presente regolamento stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo la produzione di rifiuti di batterie e gli effetti negativi della produzione e della gestione di tali batterie, nonché limitando gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il regolamento si applica a tutte le batterie, vale a dire quelle portatili, industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dai materiali di cui sono composte, dall'uso o dalla finalità. Esso si applica anche alle batterie incorporate in altri prodotti o ad essi aggiunte.

2.   Il regolamento si applica a tutte le batterie, vale a dire quelle portatili, industriali, per mezzi di trasporto leggeri, per autoveicoli e per veicoli elettrici, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dai materiali di cui sono composte, dall'uso o dalla finalità. Esso si applica anche alle batterie incorporate in altri prodotti o ad essi aggiunte.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

apparecchiature specificamente destinate a garantire la sicurezza degli impianti nucleari di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio  (1 bis) .

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     A eccezione del capo VII, il presente regolamento non si applica alle batterie che il produttore può provare siano state prodotte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

«batteria»: la fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi di batteria non ricaricabili o ricaricabili o gruppi di essi;

(1)

«batteria»: la fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi di batteria non ricaricabili o ricaricabili o gruppi di essi , come i pacchi batterie e i moduli di batteria ;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

«batteria con stoccaggio interno»: la batteria senza dispositivi esterni collegati per lo stoccaggio di energia;

soppresso

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 7 — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

non è progettata a fini industriali; e

non è progettata esclusivamente per usi industriali; e

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 7 — trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

non è né batteria per veicoli elettrici né batteria per autoveicoli;

non è né batteria per mezzi di trasporto leggeri, né batteria per veicoli elettrici, né batteria per autoveicoli;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

«batteria portatile di uso generale»: la batteria portatile con i seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volt (PP3); «mezzi di trasporto leggeri»:

(8)

«batteria portatile di uso generale»: la batteria portatile con i seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), pile a bottone D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volt (PP3);

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

«mezzi di trasporto leggeri»: i veicoli con motore elettrico inferiore a 750 watt, nei quali i viaggiatori sono seduti quando il veicolo si muove e che possono essere alimentati esclusivamente dal motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana ;

(9)

«batteria per mezzi di trasporto leggeri»: batteria installata in veicoli che possono essere alimentati esclusivamente dal motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, compresi i veicoli omologati appartenenti alle categorie di cui al regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) e con un peso inferiore a 25 kg ;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

«batteria per autoveicoli»: la batteria utilizzata solo per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione di un autoveicolo;

(10)

«batteria per autoveicoli»: la batteria utilizzata principalmente per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione , o per altre funzioni di supporto, di un autoveicolo e di macchine mobili non stradali ;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

«batteria industriale»: la batteria progettata a uso industriale e qualsiasi altra batteria, escluse quelle portatili, per veicoli elettrici e per autoveicoli;

(11)

«batteria industriale»: la batteria progettata esclusivamente a uso industriale e qualsiasi altra batteria, comprese le batterie dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia, escluse le batterie portatili , per mezzi di trasporto leggeri , per veicoli elettrici e per autoveicoli;

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

«batteria per veicoli elettrici»: la batteria specificamente progettata per fornire trazione ai veicoli ibridi ed elettrici per il trasporto su strada ;

(12)

«batteria per veicoli elettrici»: la batteria specificamente progettata per fornire energia per la trazione di un veicolo di categoria L di cui al regolamento (UE) n. 168/2013 e con un peso superiore a 25 kg, o di un veicolo delle categorie M, N od O di cui al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis).

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

«sistema fisso di stoccaggio dell'energia a batteria» : la batteria industriale ricaricabile con stoccaggio interno specificamente progettata per stoccare ed erogare energia elettrica nella rete, ovunque e da chiunque essa sia utilizzata;

(13)

«batteria all'interno di un sistema fisso di stoccaggio dell'energia» : la batteria industriale ricaricabile specificamente progettata per stoccare ed erogare energia elettrica quando è collegata a una rete elettrica , ovunque e da chiunque essa sia utilizzata;

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

«codice QR»: il codice a  barre a matrice che permette il collegamento alle informazioni relative al modello di batteria ;

(21)

«codice QR»: il codice a  matrice leggibile meccanicamente che permette il collegamento alle informazioni richieste dal presente regolamento ;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

«sistema di gestione delle batterie»: il dispositivo elettronico che controlla o gestisce le funzioni elettriche e termiche della batteria, che gestisce e conserva i dati sui parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie di cui all'allegato VII e che comunica con il veicolo o l'apparecchio in cui è incorporata la batteria;

(22)

«sistema di gestione delle batterie»: il dispositivo elettronico che controlla o gestisce le funzioni elettriche e termiche della batteria al fine di influenzarne la sicurezza, le prestazioni e la durata di servizio , che gestisce e conserva i dati sui parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie di cui all'allegato VII e che comunica con il veicolo o l'apparecchio in cui è incorporata la batteria;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)

«preparazione per il cambio di destinazione»: le operazioni attraverso cui un rifiuto di batteria o parti di esso sono preparati in modo da poter essere utilizzati per una finalità o applicazione diversa da quella per la quale la batteria era stata originariamente progettata;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 ter)

«rifabbricazione»: qualsivoglia operazione di smontaggio, ripristino e sostituzione di componenti di pacchi batterie, moduli di batteria e/o elementi di batteria usati per riportare una batteria a un livello di prestazioni e di qualità equivalente a quello di una batteria nuova, per la finalità originaria o una finalità diversa;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

«organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore»: la persona giuridica che organizza finanziariamente o operativamente l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori;

(38)

«organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore»: la persona giuridica che organizza finanziariamente o  finanziariamente e operativamente l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)

«rifiuti di batterie»: le batterie che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;

(39)

«rifiuti di batterie»: una batteria o un elemento di batteria che rientra nella definizione di rifiuti a norma dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

«riutilizzo»: il riutilizzo diretto totale o parziale della batteria per la finalità originaria per la quale era stata progettata;

(40)

«riutilizzo»: il riutilizzo diretto totale o parziale della batteria che non costituisce un rifiuto per la stessa finalità per la quale era stata progettata;

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 41 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(41)

«sostanza pericolosa»: qualsiasi sostanza che corrisponde ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (67):

(41)

«sostanza pericolosa»: qualsiasi sostanza che corrisponde ai criteri di una delle classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (67):

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 41 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

soppressa

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 41 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

soppressa

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 41 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

classe di pericolo 4.1;

soppressa

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 41 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

classe di pericolo 5.1;

soppressa

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

«dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento» : gli obblighi dell'operatore economico che immette sul mercato una batteria industriale ricaricabile o una batteria per veicoli elettrici , in relazione al suo sistema di gestione, alla gestione del rischio, alle verifiche da parte di terzi svolte da organismi notificati e alla divulgazione delle informazioni al fine di individuare e affrontare i rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime necessarie per la fabbricazione di batterie;

(36)

«dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie» : gli obblighi dell'operatore economico che immette sul mercato una batteria , per quanto riguarda le categorie di rischio sociale e ambientale , in relazione al suo sistema di gestione, alla gestione del rischio, alle verifiche da parte di terzi svolte da organismi notificati e alla divulgazione delle informazioni al fine di individuare , prevenire e affrontare i rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime , dei prodotti chimici e delle materie prime secondarie necessari per la fabbricazione di batterie e il trattamento di rifiuti di batterie, collegati alle operazioni di fabbricazione e ad altri rapporti d'affari correlati ;

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis)

«rapporti d'affari»: le relazioni tra un'impresa e le sue affiliate nonché le relazioni commerciali di un'impresa lungo l'intera catena del valore, compresi i fornitori e i subappaltatori, che sono direttamente legate alle attività commerciali, ai prodotti o ai servizi dell'impresa;

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 ter)

«zone ad alto rischio»: zone in cui la governance e la sicurezza sono deboli o inesistenti, come gli Stati falliti, o zone in cui si riscontrano violazioni diffuse e sistematiche del diritto internazionale, comprese violazioni dei diritti umani;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di batterie conformi al presente regolamento per motivi connessi alle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie alla gestione dei rifiuti di batterie oggetto del presente regolamento.

1.   Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di batterie conformi al presente regolamento per motivi connessi alle prescrizioni in materia di sostenibilità sociale e ambientale , sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie alla gestione dei rifiuti di batterie oggetto del presente regolamento.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   In occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi gli Stati membri non vietano l'esposizione di batterie non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che esse non sono conformi al presente regolamento e non possono essere messe in vendita finché non saranno state rese conformi.

2.   In occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi gli Stati membri non vietano l'esposizione di batterie non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che esse non sono conformi al presente regolamento e  che non possono essere messe a disposizione sul mercato finché non saranno state rese conformi. Durante le dimostrazioni, l'operatore economico interessato adotta misure adeguate per garantire la sicurezza delle persone.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 4 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e  informazione applicabili alle batterie

Prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura , informazione dovere di diligenza applicabili alle batterie

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

le prescrizioni per l'esercizio del dovere di diligenza di cui all'articolo 39.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Alle batterie per veicoli elettrici e per autoveicoli immesse sul mercato in sostituzione di batterie difettose si applicano le stesse prescrizioni applicate alle batterie sostituite conformemente al principio della «riparazione allo stato originale».

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Per tutti gli aspetti non contemplati dai capi II e III, le batterie non devono presentare rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente.

2.   Per tutti gli aspetti non contemplati dai capi II e III e dall'articolo 39 , le batterie non devono presentare rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Ciascuno Stato membro designa inoltre un punto di contatto tra le autorità competenti di cui al primo comma ai fini della comunicazione con la Commissione a norma del paragrafo 3.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Entro [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi i recapiti delle autorità competenti designate in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi dei recapiti di tali autorità competenti .

3.   Entro [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione il nominativo il recapito del punto di contatto designato in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche del nominativo del recapito del punto di contatto .

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Entro sei mesi da qualsiasi modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 o dall'entrata in vigore di futuri atti legislativi dell'Unione relativi ai criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi, la Commissione valuta se tale modifica o futuro atto legislativo dell'Unione richieda una modifica del presente articolo o dell'allegato I del presente regolamento, o di entrambi, e adotta, se del caso, un atto delegato conformemente all'articolo 73 del presente regolamento per modificare di conseguenza le disposizioni in questione.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.     Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, riesamina sistematicamente le sostanze pericolose presenti nelle batterie per identificare i rischi potenziali per la salute umana o l'ambiente. Tale valutazione tiene conto della misura in cui l'uso di una sostanza pericolosa è necessario per la salute e la sicurezza o è essenziale per il funzionamento della società, nonché della disponibilità di alternative adeguate dal punto di vista ambientale e sanitario. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di adottare misure appropriate, compresa l'adozione di atti delegati di cui al secondo paragrafo.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 7 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie industriali ricaricabili

Impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici , delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie industriali

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno capacità superiore a 2 kWh sono accompagnate da una documentazione tecnica che contiene, per ciascun modello e  ciascun lotto dello stabilimento di fabbricazione, una dichiarazione d'impronta di carbonio redatta conformemente all'atto delegato di cui al secondo comma e contenente almeno le seguenti informazioni:

1.   Le batterie per veicoli elettrici, le batterie per mezzi di trasporto leggeri le batterie industriali sono accompagnate da una documentazione tecnica che contiene, per ciascun modello e  ciascuno stabilimento di fabbricazione, una dichiarazione d'impronta di carbonio redatta conformemente all'atto delegato di cui al secondo comma e contenente almeno le seguenti informazioni:

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

informazioni sulle materie prime utilizzate, compresa la quota di contenuto rinnovabile;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

l'impronta di carbonio totale della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente;

(d)

l'impronta di carbonio totale della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente e l'impronta di carbonio della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente per un kWh dell'energia totale fornita dal sistema a batteria durante la sua vita utile prevista ;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'obbligo di dichiarazione d'impronta di carbonio di cui al primo comma si applica a partire dal 1o luglio 2024 alle batterie per veicoli elettrici e alle batterie industriali ricaricabili .

L'obbligo di dichiarazione d'impronta di carbonio di cui al primo comma si applica a partire dal 1o luglio 2024 alle batterie per veicoli elettrici , alle batterie per mezzi di trasporto leggeri e alle batterie industriali.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 1o luglio 2023, la Commissione adotta:

Entro il 1o gennaio 2023, la Commissione adotta:

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per calcolare l'impronta di carbonio totale della batteria di cui alla lettera d), conformemente agli elementi essenziali di cui all'allegato II;

(a)

un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia di calcolo e verifica dell'impronta di carbonio totale della batteria di cui alla lettera d), conformemente agli elementi essenziali di cui all'allegato II;

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare le prescrizioni in materia di informazione di cui al primo comma.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare le prescrizioni in materia di informazione di cui al primo comma alla luce dei progressi scientifici e tecnici .

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno con una capacità superiore a 2 kWh recano un'etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio in cui rientra la batteria.

Le batterie per veicoli elettrici, le batterie per mezzi di trasporto leggeri le batterie industriali recano un'etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica l'impronta di carbonio della batteria di cui al paragrafo 1, lettera d, e la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio in cui rientra la batteria.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le prescrizioni riguardanti la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2026 per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie industriali ricaricabili .

Le prescrizioni riguardanti la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1 o luglio 2025 per le batterie per veicoli elettrici , per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie industriali.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 4 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione adotta:

Entro il 1o gennaio 2024, la Commissione adotta:

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono accompagnate, per ciascun modello e ciascun lotto dello stabilimento di fabbricazione, da una documentazione tecnica che dimostri che il valore dichiarato dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita è inferiore alla soglia massima stabilita nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del terzo comma.

Le batterie per veicoli elettrici , le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie industriali con energia nominale superiore a 2 kWh sono accompagnate, per ciascun modello dello stabilimento di fabbricazione, da una documentazione tecnica che dimostri che il valore dichiarato dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita è inferiore alla soglia massima stabilita nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del terzo comma.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La prescrizione relativa alla soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma si applica a decorrere dal 1o luglio 2027 per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie industriali ricaricabili .

La prescrizione relativa alla soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2027 per le batterie per veicoli elettrici , per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie industriali con energia nominale superiore a 2 kWh .

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 1o luglio 2026 , la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73, al fine di integrare il presente regolamento determinando la soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma. Nel preparare l'atto delegato la Commissione tiene conto degli elementi essenziali pertinenti di cui all'allegato II.

Entro il 1o luglio 2025 , la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73, al fine di integrare il presente regolamento determinando la soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma. Nel preparare l'atto delegato la Commissione tiene conto degli elementi essenziali pertinenti di cui all'allegato II.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

L'introduzione di una soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita comporta, se necessario, una riclassificazione delle classi di prestazione relative all'impronta di carbonio delle batterie di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare la soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma sulla base dei più recenti dati disponibili comunicati in conformità del paragrafo 1. L'introduzione di una soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita comporta, se necessario, una riclassificazione delle classi di prestazione relative all'impronta di carbonio delle batterie di cui al paragrafo 2.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione valuta la fattibilità di estendere le prescrizioni di cui al presente articolo alle batterie portatili e la prescrizione di cui al paragrafo 3 alle batterie industriali con energia nominale inferiore a 2 kWh. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 8 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Contenuto riciclato nelle batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli

Contenuto riciclato nelle batterie portatili, per mezzi di trasporto leggeri , industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente informazioni sulla quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto di batterie dello stabilimento di fabbricazione.

A decorrere dal 1o luglio 2025 le batterie portatili , ad eccezione di quelle di uso generale, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente informazioni sulla quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello di batterie dello stabilimento di fabbricazione.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi delle batterie di cui al primo comma e che stabilisce il formato della documentazione tecnica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta:

 

(a)

un atto delegato in conformità dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi delle batterie di cui al primo comma.

 

(b)

un atto di esecuzione che stabilisce il formato e la documentazione tecnica per la dichiarazione relativa ai materiali recuperati . Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2030 le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto di batterie dello stabilimento di fabbricazione:

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2030 le batterie portatili, ad eccezione di quelle di uso generale, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello di batterie dello stabilimento di fabbricazione:

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2035 le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto dello stabilimento di fabbricazione:

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2035 le batterie portatili, ad eccezione di quelle di uso generale, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello dello stabilimento di fabbricazione:

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    Ove giustificato e opportuno motivo della disponibilità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperato dai rifiuti o della sua mancanza, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 31 dicembre 2027 , un atto delegato a norma dell'articolo 73 per modificare gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 3.

4.    In seguito alla definizione della metodologia di cui al paragrafo 1 ed entro il 31 dicembre 2027, la Commissione valuta se, causa della disponibilità esistente e prevista per il 2030 e il 2035 di cobalto, piombo, litio o nichel recuperato dai rifiuti, o della sua mancanza, e alla luce del progresso tecnico e scientifico , sia opportuno rivedere gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 3. La Commissione valuta inoltre in che misura tali obiettivi sono conseguiti attraverso i rifiuti pre-consumo o post-consumo e se sia opportuno limitare il conseguimento degli obiettivi ai soli rifiuti post-consumo. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta, ove appropriato, proposte legislative.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Ove giustificato dai cambiamenti delle tecnologie delle batterie che incidono sui tipi di materiali che possono essere recuperati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per integrare il presente regolamento aggiungendo ulteriori materie prime e obiettivi negli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 3.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 9 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili di uso generale

Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie portatili di uso generale soddisfano i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 2.

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie portatili soddisfano i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 2.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III che le batterie portatili di uso generale devono raggiungere.

Entro il 1o luglio 2025 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III che le batterie portatili , comprese le batterie portatili di uso generale, devono raggiungere.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III alla luce dei progressi tecnici e scientifici.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare i  valori minimi e aggiungere ulteriori parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III alla luce dei progressi tecnici e scientifici.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie portatili di uso generale e prende in considerazione le norme internazionali e i sistemi di etichettatura applicabili. La Commissione provvede affinché le disposizioni stabilite dall'atto delegato non abbiano un impatto negativo significativo sulla funzionalità di tali batterie o degli apparecchi in cui sono incorporate, sull'accessibilità economica, sui costi per gli utilizzatori finali e sulla competitività dell'industria. Non sono imposti oneri amministrativi eccessivi ai fabbricanti delle batterie e degli apparecchi interessati.

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita e aumentare l'efficienza a livello di risorse delle batterie portatili di uso generale e prende in considerazione le norme internazionali e i sistemi di etichettatura applicabili. La Commissione provvede affinché le disposizioni stabilite dall'atto delegato non abbiano un impatto negativo significativo sulla sicurezza e sulla funzionalità di tali batterie o degli apparecchi in cui sono incorporate, sull'accessibilità economica, sui costi per gli utilizzatori finali e sulla competitività dell'industria.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione valuta la fattibilità di misure per eliminare gradualmente l'uso delle batterie portatili non ricaricabili di uso generale per ridurne al minimo l'impatto ambientale sulla base della metodologia di valutazione del ciclo di vita. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative.

3.   Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione valuta la fattibilità di misure per eliminare gradualmente l'uso delle batterie portatili non ricaricabili di uso generale per ridurne al minimo l'impatto ambientale sulla base della metodologia di valutazione del ciclo di vita e valide alternative per gli utilizzatori finali . A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative relative all'eliminazione graduale e alla fissazione di requisiti in materia di progettazione ecocompatibile, o entrambe, se vantaggiose per l'ambiente .

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 10 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici

Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie industriali, delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere da [12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento], le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A.

A decorrere da [12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento], le batterie industriali, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Entro il 1o gennaio 2026 le informazioni sulle prestazioni e sulla durabilità delle batterie industriali, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici di cui al paragrafo 1 sono disponibili nella parte accessibile al pubblico del sistema di scambio elettronico delle informazioni quale istituito all'articolo 64 e all'allegato XIII. Le informazioni sulle prestazioni e sulla durabilità d i tali batterie sono messe a disposizione dei consumatori prima dell'acquisto del veicolo.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità per le batterie dei veicoli elettrici di cui all'allegato IV alla luce dei progressi tecnici e scientifici.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.     La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 73 per modificare i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità per le batterie dei veicoli elettrici di cui all'allegato IV, entro 6 mesi dall'adozione delle specifiche tecniche del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente, al fine di garantire la coerenza dei parametri di cui all'allegato IV e delle specifiche tecniche dell'UNECE.

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2026 le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno una capacità superiore a 2 kWh soddisfano i valori minimi stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 3 per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2026 le batterie industriali , le batterie per mezzi di trasporto leggeri le batterie per veicoli elettrici soddisfano i valori minimi per il tipo specifico di batteria stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 3 per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo valori minimi per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A, che le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno capacità superiore a 2 kWh devono raggiungere.

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo valori minimi per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A, che le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici le batterie industriali devono raggiungere.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno una capacità superiore a 2 kWh e provvede affinché le prescrizioni ivi stabilite non abbiano un impatto negativo significativo sulla loro funzionalità o su quella degli apparecchi in cui sono incorporate, sulla loro accessibilità economica e sulla competitività dell'industria. Non sono imposti oneri amministrativi eccessivi ai fabbricanti delle batterie e degli apparecchi interessati.

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie industriali , delle batterie dei veicoli elettrici delle batterie dei mezzi di trasporto leggeri e provvede affinché le prescrizioni ivi stabilite non abbiano un impatto negativo significativo sulla loro funzionalità o su quella degli apparecchi in cui sono incorporate, sulla loro accessibilità economica e sulla competitività dell'industria.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare i valori minimi parametri di prestazione elettrochimica e di durabilità di cui all'allegato IV, alla luce del progresso tecnico e scientifico, per garantire sinergie con i valori minimi che possono derivare dai lavori del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente ed evitare inutili sovrapposizioni. La modifica dei valori minimi delle prestazioni elettrochimiche e della durabilità non deve comportare un calo delle prestazioni e della durabilità delle batterie per veicoli elettrici.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 11 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili

Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le batterie portatili incorporate negli apparecchi sono facilmente rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale o da operatori indipendenti per tutta la durata di vita dell'apparecchio, se le batterie hanno una durata di vita inferiore a quella dell'apparecchio, o al più tardi alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio.

Entro il 1o gennaio 2024, le batterie portatili incorporate negli apparecchi e le batterie per mezzi di trasporto leggeri sono progettate in modo tale da poter essere rimosse in modo facile e sicuro con strumenti di base e comunemente disponibili e senza provocare danni all'apparecchio o alle batterie. Le batterie portatili sono rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale e le batterie per mezzi di trasporto leggeri sono rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale o da operatori indipendenti per tutta la durata di vita dell'apparecchio, se le batterie hanno una durata di vita inferiore a quella dell'apparecchio, o al più tardi alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio. Le celle di batteria per i mezzi di trasporto leggeri sono rimovibili e sostituibili da operatori indipendenti.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La batteria è facilmente sostituibile se, dopo essere stata rimossa dall'apparecchio, può essere sostituita da una batteria simile, senza compromettere il funzionamento o le prestazioni dell'apparecchio.

La batteria è facilmente sostituibile se, dopo essere stata rimossa dall'apparecchio o da un mezzo di trasporto leggero , può essere sostituita da una batteria compatibile senza compromettere il funzionamento, le prestazioni o la sicurezza dell'apparecchio o del mezzo di trasporto leggero .

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le batterie portatili e le batterie per mezzi di trasporto leggeri sono disponibili come pezzi di ricambio dell'apparecchiatura che alimentano per utilizzatori finali e operatori indipendenti per un minimo di 10 anni a partire dall'immissione sul mercato dell'ultimo articolo del modello, con un prezzo ragionevole e non discriminatorio.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     L'operatore economico interessato fornisce istruzioni chiare e dettagliate per la rimozione e la sostituzione al momento dell'acquisto dell'apparecchio e le rende permanentemente disponibili online sul proprio sito web in modo facilmente comprensibile per gli utenti finali, compresi i consumatori, per la durata di vita prevista del prodotto.

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Il software non è utilizzato per pregiudicare la sostituzione delle batterie portatili o delle batterie per mezzi leggeri di trasporto o dei loro componenti essenziali con un'altra batteria o altri componenti essenziali compatibili.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

è necessaria la continuità dell'alimentazione ed occorre un collegamento permanente tra l'apparecchio e la batteria portatile per motivi di sicurezza , prestazione, protezione medica o dei dati; o

(a)

è necessaria la continuità dell'alimentazione ed occorre un collegamento permanente tra l'apparecchio e la batteria portatile per motivi di sicurezza e il fabbricante è in grado di dimostrare che non sono disponibili alternative sul mercato;

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

è necessaria la continuità dell'alimentazione ed occorre un collegamento permanente tra l'apparecchio e la batteria portatile per motivi medici o di integrità dei dati e il fabbricante è in grado di dimostrare che non sono disponibili alternative sul mercato;

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il funzionamento della batteria è possibile solo se questa è integrata nella struttura dell'apparecchio.

(b)

il funzionamento della batteria è possibile solo se questa è integrata nella struttura dell'apparecchio e il fabbricante è in grado di dimostrare che non sono disponibili alternative sul mercato .

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Al momento dell'acquisto dell'apparecchio, l'operatore economico interessato informa gli utilizzatori finali, in modo chiaro e comprensibile, anche attraverso l'etichettatura, in merito ai casi in cui si applica la deroga di cui al primo comma. Le informazioni fornite indicano la durata di vita prevista della batteria.

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La Commissione adotta orientamenti per favorire l'applicazione armonizzata delle deroghe di cui al paragrafo 2.

3.    Entro 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento la Commissione adotta orientamenti per favorire l'applicazione armonizzata delle deroghe di cui al paragrafo 2.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Rimovibilità e sostituibilità delle batterie per autoveicoli, delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie industriali

 

1.     Le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici sono facilmente rimovibili e sostituibili, se la batteria ha una durata di vita inferiore all'apparecchio o al veicolo nel quale è impiegata, da operatori indipendenti qualificati, i quali devono poter scaricare la batteria in sicurezza e senza smontare prima il pacco batteria.

 

2.     Le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici sono progettate, anche per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire la rimovibilità, la sostituibilità e lo smontaggio dei singoli elementi della batteria o di altri componenti chiave senza danneggiare la batteria.

 

3.     Il software non è utilizzato per pregiudicare la sostituzione delle batterie industriali o delle batterie per veicoli elettrici o dei loro componenti essenziali con un'altra batteria o altri componenti essenziali compatibili.

 

4.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per stabilire norme dettagliate che integrano quelle di cui al presente articolo, definendo i criteri per la rimovibilità, la sostituibilità e lo smontaggio delle batterie per autoveicoli, delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie industriali, tenendo conto dei progressi tecnici e scientifici.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 ter

Sicurezza delle batterie per autoveicoli, delle batterie industriali, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici riparate

1.     La sicurezza delle batterie per autoveicoli, delle batterie industriali, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici riparate è valutata sulla base di prove non distruttive ad esse adattate.

2.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per definire i metodi di prova adeguati per garantire la sicurezza delle batterie riparate.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 quater

Caricatori standardizzati

A decorrere dal 1o gennaio 2024 la Commissione valuta il modo migliore di introdurre norme armonizzate in materia di caricatori standardizzati, da applicarsi entro il 1o gennaio 2026, rispettivamente, per le batterie ricaricabili progettate per veicoli elettrici e mezzi di trasporto leggeri, nonché per le batterie ricaricabili incorporate in categorie specifiche di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui alla direttiva 2012/19/UE.

Nello svolgere la valutazione di cui al secondo comma, la Commissione tiene conto delle dimensioni del mercato, della riduzione dei rifiuti, della disponibilità e della riduzione dei costi per i consumatori e gli altri utilizzatori finali.

A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative.

La valutazione della Commissione non pregiudica l'adozione di qualsiasi normativa che preveda l'introduzione di tali caricatori standardizzati a una data anteriore.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 12 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria

Sicurezza delle batterie inserite in sistemi fissi di stoccaggio dell'energia

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    I sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria sono accompagnati da una documentazione tecnica attestante che non presentano pericoli nelle condizioni normali di funzionamento e uso, e comprovante che sono stati sottoposti a prove, con i metodi più avanzati, da cui sono risultati conformi parametri di sicurezza di cui all'allegato V.

1.    Le batterie inserite in sistemi fissi di stoccaggio dell'energia sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che non presentano pericoli nelle condizioni normali di funzionamento e uso, e comprovante che sono state sottoposte a prove, con i metodi più avanzati, da cui sono risultati conformi parametri di sicurezza di cui all'allegato V.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni di cui all'allegato VI, parte A.

1.   A decorrere dal … [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], le batterie sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni di cui all'allegato VI, parte A  e con le informazioni specifiche richieste a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio .

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie per autoveicoli e le batterie portatili sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni relative alla loro capacità e le batterie portatili sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni sulla durata media minima quando usate in applicazioni specifiche.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per autoveicoli e le batterie portatili sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni relative alla loro capacità di energia nominale e sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni sulla durata media minima quando usate in applicazioni specifiche e la durata di vita prevista a livello di numero di cicli e anni civili .

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     A partire dal 1o gennaio 2023 le batterie portatili non ricaricabili di uso generale sono contrassegnate con un'etichetta che reca la dicitura «non ricaricabile» e istruzioni sulla loro applicazione più efficiente.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Se le dimensioni della batteria sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a  0,5 × 0,5  cm, non è richiesta la marcatura della batteria bensì la stampa di un simbolo di almeno 1 × 1 cm sull'imballaggio.

Se le dimensioni della batteria sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a  0,47 × 0,47  cm, non è richiesta la marcatura della batteria bensì la stampa di un simbolo di almeno 1 × 1 cm sull'imballaggio.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     A decorrere dal 1o luglio 2023 le batterie sono etichettate con un simbolo che indica un codice cromatico armonizzato basato sul tipo di batteria e sulla sua composizione chimica.

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a bis)

a decorrere dal 1o gennaio 2025, le informazioni di cui all'allegato VI, parte A bis;

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

a decorrere dal 1o gennaio 2027, per le batterie portatili e per le batterie per autoveicoli, le informazioni di cui al paragrafo 2;

(b)

a decorrere dal 1o gennaio 2027, per le batterie portatili , per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie per autoveicoli, le informazioni di cui al paragrafo 2;

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

a decorrere dal 1o gennaio 2023, per le batterie portatili di uso generale, le informazioni di cui al paragrafo 2 bis;

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

a decorrere dal [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], per le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici , la relazione di cui all'articolo 39, paragrafo 6;

(e)

a decorrere dal [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], per tutte le batterie, la relazione di cui all'articolo 39, paragrafo 6;

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

a decorrere dal 1o luglio 2024, per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno una capacità superiore a 2 kWh , la dichiarazione d'impronta di carbonio di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

(f)

a decorrere dal luglio 2024, per le batterie per veicoli elettrici, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri per le batterie industriali , la dichiarazione d'impronta di carbonio di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

a decorrere dal 1o gennaio 2026 , per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh, la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

(g)

a decorrere dal 1o luglio 2025 , per le batterie per veicoli elettrici , per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh, la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

a decorrere dal 1o gennaio 2027 , per le batterie industriali ricaricabili, le batterie per autoveicoli e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh , la quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti e presente nei materiali attivi della batteria, in conformità dell'articolo 8;

(h)

a decorrere dal 1o luglio 2025, per le batterie portatili, ad eccezione di quelle di uso generale, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali, le batterie per autoveicoli e le batterie per veicoli elettrici, la quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti e presente nei materiali attivi della batteria, in conformità dell'articolo 8;

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis)

dal 1o gennaio 2026, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali le informazioni contenute nel passaporto della batteria di cui all'articolo 65.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Le etichette e il codice QR di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono stampati o incisi sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò non sia possibile o non sia garantito a causa della natura e delle dimensioni della batteria, le etichette sono apposte sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

6.   Le etichette e il codice QR di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono stampati o incisi sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò non sia possibile o non sia garantito a causa della natura e delle dimensioni della batteria, le etichette sono apposte sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. In caso di rifabbricazione o cambio di destinazione, le etichette sono aggiornate mediante una nuova etichetta che riflette il nuovo status della batteria.

 

Se le batterie sono incorporate negli apparecchi, le etichette e il codice QR di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 sono stampati o incisi sugli apparecchi in modo visibile, leggibile e indelebile.

 

Il codice QR consente inoltre l'accesso alla parte accessibile al pubblico del passaporto della batteria istituito ai sensi dell'articolo 65.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per prevedere tipi alternativi di etichette intelligenti utilizzabili al posto di o in aggiunta al codice QR, in considerazione del progresso tecnologico e scientifico.

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche armonizzate per le prescrizioni in materia di etichettatura di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

7.   Entro il 1 luglio 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche armonizzate per le prescrizioni in materia di etichettatura di cui ai paragrafi 1 e 2 . Per le batterie portatili di uso generale, tale etichettatura comprende una classificazione facilmente riconoscibile delle loro prestazioni e durabilità . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.     Entro il 1 gennaio 2023, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche armonizzate per le prescrizioni in materia di etichettatura di cui al paragrafo 3 sul codice cromatico armonizzato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono dotate di un sistema di gestione contenente i dati relativi ai parametri stabiliti nell'allegato VII per determinare il loro stato di salute e la durata di vita prevista.

1.   Le batterie inserite in sistemi fissi di stoccaggio dell'energia, le batterie per veicoli elettrici e le batterie per mezzi di trasporto leggeri che sono dotate di un sistema di gestione contengono nel sistema di gestione i dati in tempo reale relativi ai parametri stabiliti nell'allegato VII per determinare il loro stato di salute , la sicurezza e la durata di vita prevista.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'accesso ai dati contenuti nel sistema di gestione delle batterie di cui al paragrafo 1 è fornito su base non discriminatoria, in qualsiasi momento, alla persona fisica o giuridica che ha legalmente acquistato la batteria o a terzi che agiscono per loro conto al fine di:

2.   L'accesso in modalità di sola lettura ai dati contenuti nel sistema di gestione delle batterie di cui al paragrafo 1 e nelle batterie portatili dotate di un sistema di gestione delle batterie è fornito su base non discriminatoria, in qualsiasi momento, alla persona fisica o giuridica che ha legalmente acquistato la batteria o a terzi che agiscono per loro conto al fine di:

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

facilitare il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione della batteria;

(b)

facilitare la preparazione per il riutilizzo , il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione , il cambio di destinazione o la rifabbricazione della batteria;

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     I fabbricanti mettono a disposizione per le batterie per veicoli elettrici e le batterie per mezzi di trasporto leggeri che sono dotate di un sistema di gestione in tempo reale i dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria.

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Entro il 1 gennaio 2024, il sistema di gestione delle batterie per veicoli elettrici è progettato in modo tale da poter comunicare con i sistemi di ricarica intelligente, anche mediante funzioni di ricarica veicolo-rete, veicolo-carico, veicolo-veicolo, veicolo-batteria esterna e veicolo-edificio.

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare i parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vista prevista delle batterie di cui all'allegato VII, in considerazione del progresso tecnico e scientifico, e di garantire sinergie con i parametri che possono derivare dal lavoro del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente.

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 12, 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), le misure e i calcoli sono effettuati utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza; sono inclusi i metodi descritti nelle norme i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1.   Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 bis, 12, 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), le misure e i calcoli sono effettuati utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza; sono inclusi i metodi descritti nelle norme i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le batterie sottoposte a prova secondo le norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerate conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), nella misura in cui dette prescrizioni sono contemplate dalle norme armonizzate.

2.   Le batterie sottoposte a prova secondo le norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerate conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), nella misura in cui dette prescrizioni sono contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse .

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 12 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), o le prove di cui all'articolo 15, paragrafo 2, qualora:

1.    La Commissione può adottare in casi eccezionali, previa consultazione delle pertinenti organizzazioni europee di normazione e degli organismi europei di rappresentanza delle parti interessate che ricevono finanziamenti a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012, atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 bis, 12 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), o le prove di cui all'articolo 15, paragrafo 2, qualora:

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la Commissione osservi indebiti ritardi nell'adozione delle norme armonizzate necessarie o ritenga che le norme armonizzate applicabili non siano sufficienti ; o

(b)

la Commissione osservi indebiti ritardi nell'adozione delle norme armonizzate necessarie , in particolare superando i termini fissati per l'organizzazione di normazione nella richiesta di normazione, o ritenga ragionevolmente che le norme armonizzate applicabili non soddisfino sufficientemente i criteri descritti nella richiesta di normazione ; o

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     La Commissione sostiene attivamente l'industria dell'Unione e rafforza la propria presenza nelle organizzazioni internazionali di normazione mirando alla massima coerenza possibile tra le norme internazionali ed europee e promuovendo l'uso generale delle norme europee al di fuori dell'Unione.

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Prima che una batteria sia immessa sul mercato o messa in servizio, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato garantisce che sia effettuata una valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento.

1.   Prima che una batteria sia immessa sul mercato o messa in servizio, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato garantisce che sia effettuata una valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 del presente regolamento.

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 11 , 12 , 13 e 14 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VIII, parte A.

2.   La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 6, 9, 11, 13 e 14 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VIII, parte A.

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 e 39 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VIII, parte B.

3.   La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 , 10, 12 e 39 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VIII, parte B.

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformità delle batterie sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato che esegue le procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 1 e 2, o in una lingua da esso accettata.

5.   I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformità delle batterie sono redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato che esegue le procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 1 e 2, o in una lingua da esso accettata.

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Il presente articolo si applica dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco degli organismi notificati di cui all'articolo 30, paragrafo 2, da parte della Commissione.

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui ai capi II e III.

1.   La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 .

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei moduli di cui all'allegato VIII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale la batteria è immessa sul mercato o messa in servizio.

2.   La dichiarazione di conformità UE può essere compilata elettronicamente, ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei moduli di cui all'allegato VIII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale la batteria è immessa o resa disponibile sul mercato o messa in servizio.

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 21 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità autorizzati a svolgere la valutazione della conformità a norma del presente regolamento.

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità autorizzati a svolgere la valutazione della conformità da parte di terzi a norma del presente regolamento.

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

5.   L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente e finanziamenti sufficienti per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente da qualsiasi legame commerciale e  dal modello di batteria che valuta, in particolare dai fabbricanti di batterie, dai partner commerciali dei fabbricanti di batterie, dagli investitori azionari degli stabilimenti di fabbricazione delle batterie e dagli altri organismi notificati e dalle loro associazioni di categoria, dalle società controllanti o affiliate.

3.   L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente da qualsiasi legame commerciale e  dalle batterie che valuta, in particolare dai fabbricanti di batterie, dai partner commerciali dei fabbricanti di batterie, dagli investitori azionari degli stabilimenti di fabbricazione delle batterie e dagli altri organismi notificati e dalle loro associazioni di categoria, dalle società controllanti o affiliate.

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità di cui all'allegato VIII e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

personale interno con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire le attività di valutazione della conformità;

(a)

personale interno con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

le politiche e procedure del caso necessarie per distinguere le attività svolte in qualità di organismo notificato dalle altre attività ;

(c)

le politiche e procedure del caso necessarie per distinguere le attività svolte in qualità di organismo notificato dagli altri compiti ;

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 6 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'organismo di valutazione della conformità ha sempre accesso a tutti gli strumenti o impianti di prova occorrenti per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni modello di batteria per i quali è stato notificato.

L'organismo di valutazione della conformità ha sempre accesso a  tutte le informazioni e a tutti gli strumenti o impianti di prova occorrenti per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni modello di batteria per i quali è stato notificato.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 7 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni di cui ai capi II e III, delle norme armonizzate applicabili di cui all'articolo 15, delle specifiche comuni di cui all'articolo 16 e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione, nonché della normativa nazionale;

(c)

una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 , delle norme armonizzate applicabili di cui all'articolo 15, delle specifiche comuni di cui all'articolo 16 e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione, nonché della normativa nazionale;

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 8 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle attività di valutazione della conformità.

È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto ai compiti di valutazione della conformità.

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 8 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle attività di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni della conformità eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto ai compiti di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni della conformità eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.   Il personale dell'organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue attività di valutazione della conformità a norma dell'allegato VIII, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

10.   Il personale dell'organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti di valutazione della conformità a norma dell'allegato VIII, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11.   L'organismo di valutazione della conformità partecipa alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 37, o fa sì che il personale addetto alle attività di valutazione della conformità ne sia informato, e applica come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

11.   L'organismo di valutazione della conformità partecipa alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 37, o fa sì che il personale addetto ai compiti di valutazione della conformità ne sia informato, e applica come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, dei moduli di valutazione della conformità di cui all'allegato VIII e del modello di batteria per il quale l'organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 25.

2.   La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità di cui all'allegato VIII e del modello di batteria per il quale l'organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 25.

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.

1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi , in particolare da parte di operatori economici e di altri portatori di interessi pertinenti, sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

3.   La Commissione può chiedere il parere dell'impianto di prova dell'Unione di cui all'articolo 68 bis e garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'organismo notificato svolge le proprie attività in modo proporzionato, evitando oneri inutili per gli operatori economici e tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della struttura dell'impresa, del grado di complessità della batteria da valutare e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

L'organismo notificato effettua valutazioni della conformità in modo proporzionato, evitando oneri inutili per gli operatori economici , in particolare per le piccole e medie imprese, e tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della struttura dell'impresa, del grado di complessità della batteria da valutare e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Qualora riscontri che le prescrizioni di cui ai capi II e III, le norme armonizzate di cui all'articolo 15, le specifiche comuni di cui all'articolo 16 o altre specifiche tecniche non siano state rispettate da un fabbricante, l'organismo notificato chiede a quest'ultimo di prendere la misura correttiva appropriata in vista di una seconda e definitiva decisione in merito alla certificazione, a meno che sia impossibile sanare le carenze, nel qual caso il certificato non può essere rilasciato.

3.   Qualora riscontri che le prescrizioni di cui al capo  II o III o all'articolo 39 , le norme armonizzate di cui all'articolo 15, le specifiche comuni di cui all'articolo 16 o altre specifiche tecniche non siano state rispettate da un fabbricante, l'organismo notificato chiede a quest'ultimo di prendere la misura correttiva appropriata in vista di una seconda e definitiva decisione in merito alla certificazione, a meno che sia impossibile sanare le carenze, nel qual caso il certificato non può essere rilasciato.

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e hanno come oggetto le stesse batterie, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi della valutazione della conformità.

2.   L'organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento , le cui attività di valutazione della conformità sono simili e hanno come oggetto le stesse batterie, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi della valutazione della conformità.

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 36 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Scambio di esperienze

Scambio di esperienze e di buone pratiche

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 36 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze e di buone pratiche tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 37 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione provvede a che sia istituito un sistema di coordinamento appropriato e di cooperazione tra organismi notificati che funzioni correttamente sotto forma di gruppo o gruppi settoriali di organismi notificati.

La Commissione provvede a che sia istituito un sistema di coordinamento appropriato e di cooperazione tra organismi notificati ai sensi del presente regolamento che funzioni correttamente sotto forma di gruppo o gruppi settoriali di organismi notificati.

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.    All'atto dell'immissione della batteria sul mercato o della sua messa in servizio, anche a fini propri, i fabbricanti garantiscono che:

1.    Per ogni batteria immessa sul mercato dell'Unione o messa in servizio all'interno dell'Unione , anche a fini propri, i fabbricanti garantiscono che:

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, se più batterie sono consegnate contemporaneamente a un singolo utilizzatore, il lotto o la consegna possono essere corredati di un'unica copia della dichiarazione di conformità UE.

Tuttavia, se più batterie sono consegnate contemporaneamente a un singolo utilizzatore, la consegna può essere corredata di un'unica copia della dichiarazione di conformità UE.

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   I fabbricanti indicano sull'imballaggio della batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e l'indirizzo web al quale possono essere contattati. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato e sono chiare, comprensibili e leggibili.

8.   I fabbricanti indicano sull'imballaggio della batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il numero di telefono, postale , l'indirizzo e-mail e l'indirizzo web al quale possono essere contattati. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato e sono chiare, comprensibili e leggibili.

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente l'autorità nazionale dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

11.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, ove ritengano o abbiano motivo di credere che una batteria presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente l'autorità nazionale dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

 

(Emendamento orizzontale: la modifica «ove ritengano o abbiano motivo di credere che una batteria presenti un rischio» si applica in tutto il testo. La sua approvazione implica corrispondenti modifiche in tutto il testo).

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 39 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obbligo per gli operatori economici che immettono sul mercato batterie industriali ricaricabili e batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh di stabilire strategie in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

Obbligo per gli operatori economici che immettono sul mercato batterie di esercitare il dovere di diligenza nella catena del valore

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   A decorrere da [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'operatore economico che immette sul mercato batterie industriali ricaricabili e batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh ottempera agli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui ai paragrafi da 2 a 5 e conserva la documentazione che comprovi la rispettiva conformità a tali obblighi, compresi i risultati della verifica da parte di terzi effettuata dagli organismi notificati.

1.   A decorrere da [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'operatore economico che immette sul mercato batterie ottempera agli obblighi di diligenza nella catena del valore di cui ai paragrafi da 2 a 5 e conserva la documentazione che comprovi la rispettiva conformità a tali obblighi, compresi i risultati della verifica da parte di terzi effettuata dagli organismi notificati.

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico la propria strategia aziendale in materia di catena di approvvigionamento delle materie prime di cui all'allegato X, punto 1;

(a)

adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico la propria strategia aziendale relativa al dovere di diligenza in materia di catena del valore, anche per quanto riguarda le materie prime di cui all'allegato X, punto 1 , nonché per quanto concerne le categorie di rischio correlate a livello sociale e ambientale di cui all'allegato X, punto 2 ;

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

integrare, nella propria strategia in materia di catena di approvvigionamento , principi coerenti con quelli stabiliti nel modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento di cui all'allegato II delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza ;

(b)

integrare, nella propria strategia in materia di catena di valore , principi coerenti con quelli riconosciuti a livello internazionale relativi al dovere di diligenza elencati all'allegato X, punto 3 bis ;

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

organizzare i rispettivi sistemi interni di gestione in modo da favorire l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento , affidando agli alti dirigenti l'incarico di sorvegliare il processo relativo al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento nonché di conservare i documenti relativi a tali sistemi per un periodo di almeno cinque anni;

(c)

organizzare i rispettivi sistemi interni di gestione in modo da favorire l'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore , affidando agli alti dirigenti l'incarico di sorvegliare il processo relativo al dovere di diligenza nella catena del valore nonché di conservare i documenti relativi a tali sistemi per un periodo di almeno cinque anni;

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera d — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

istituire e gestire un sistema di controlli e trasparenza lungo la catena di approvvigionamento , anche tramite una catena di custodia, un sistema di rintracciabilità o l'identificazione dei soggetti che intervengono a monte della catena di approvvigionamento .

(d)

istituire e gestire un sistema di controlli e trasparenza lungo la catena del valore , anche tramite una catena di custodia o un sistema di rintracciabilità , che identifichi i soggetti che intervengono a monte della catena del valore .

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera d — comma 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Tale sistema è accompagnato da una documentazione che fornisce le seguenti informazioni:

Tale sistema è accompagnato da una documentazione che fornisce almeno le seguenti informazioni:

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera d — comma 2 –punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis)

se la materia prima proviene da una zona ad alto rischio, ulteriori informazioni a norma delle raccomandazioni specifiche per gli operatori economici a monte di cui alle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, se del caso, come la miniera di origine e i luoghi in cui avvengono il consolidamento, il commercio e il trattamento delle materie prime, nonché il pagamento di imposte, commissioni e diritti di sfruttamento;

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera d — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le prescrizioni di cui alla presente lettera d) possono essere attuate mediante la partecipazione a programmi promossi dall'industria;

Fatta salva la responsabilità individuale degli operatori economici per i rispettivi processi relativi al dovere di diligenza, le prescrizioni di cui alla presente lettera d) possono essere attuate in collaborazione con altri attori, anche mediante la partecipazione a programmi promossi dall'industria , riconosciuti nel quadro del presente regolamento ;

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

integrare la propria strategia in materia di catena di approvvigionamento nei contratti e negli accordi conclusi con i fornitori, ivi comprese le misure di gestione del rischio;

(e)

integrare la propria strategia in materia di catena del valore nei contratti e negli accordi conclusi con i fornitori, ivi comprese le misure di gestione del rischio;

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

istituire un meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi o fornire tale meccanismo tramite accordi di collaborazione con altri operatori economici o organizzazioni o agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un mediatore.

(f)

istituire un meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi e come meccanismo di riparazione del danno in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani o fornire tali meccanismi tramite accordi di collaborazione con altri operatori economici o organizzazioni o agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un mediatore. Tali meccanismi tengono conto dei criteri dei meccanismi di trattamento dei reclami delineati nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

individuare e valutare gli effetti negativi associati alle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2, cui è esposta la propria catena di approvvigionamento , sulla base delle informazioni fornite a norma del paragrafo 2 , alla luce dei principi della strategia in materia di catena di approvvigionamento ;

(a)

individuare e valutare il rischio di effetti negativi associati alle categorie di rischio comprese quelle elencate all'allegato X, punto 2, cui è esposta la propria catena del valore , sulla base delle informazioni fornite a norma del paragrafo  2, e di ogni altra informazione pertinente che sia accessibile al pubblico o fornita da parti interessate , alla luce dei principi della strategia in materia di catena del valore ;

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati destinata a prevenire o a ridurre gli effetti negativi:

(b)

attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati destinata a prevenire, a ridurre e ad affrontare gli effetti negativi:

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

comunicando ai propri alti dirigenti designati a tal fine le risultanze della valutazione dei rischi legati alla catena di approvvigionamento ;

i)

comunicare ai propri alti dirigenti designati a tal fine le risultanze della valutazione dei rischi legati alla catena del valore ;

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

adottando misure di gestione dei rischi conformemente all'allegato II delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza , tenuto conto della propria capacità di influenzare i fornitori in grado più di altri di prevenire o ridurre efficacemente i rischi individuati, e, se necessario, di fare pressione su di essi adottando le misure necessarie;

ii)

adottare misure di gestione dei rischi conformemente alle norme in materia di dovere di diligenza riconosciute a livello internazionale di cui all'allegato X, punto 3 bis , tenuto conto della propria capacità di influenzare le relazioni commerciali in grado più di altre di prevenire o ridurre efficacemente i rischi individuati, e, se necessario, di fare pressione su di esse adottando le misure necessarie;

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

attuando il piano di gestione dei rischi, monitorando e tenendo traccia dei risultati degli sforzi per ridurre i rischi, comunicando tali risultati agli alti dirigenti designati a tal fine e prevedendo la sospensione o la risoluzione del contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di ridurre i rischi, sulla base degli accordi contrattuali pertinenti in linea con il paragrafo 2, secondo comma;

iii)

attuare il piano di gestione dei rischi, monitorando e tenendo traccia dei risultati degli sforzi per ridurre i rischi, comunicando tali risultati agli alti dirigenti designati a tal fine e prevedendo la sospensione o la risoluzione del contratto con una relazione commerciale dopo il fallimento dei tentativi di ridurre i rischi, sulla base degli accordi contrattuali pertinenti in linea con il paragrafo 2, secondo comma;

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nel perseguire gli sforzi per ridurre i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 si consulta con i fornitori e i portatori di interessi, compresi le autorità pubbliche locali e centrali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e  i terzi interessati , e concorda con essi una strategia di riduzione dei rischi misurabili nell'ambito del piano di gestione dei rischi.

Nel perseguire gli sforzi per ridurre i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 si consulta con le relazioni commerciali e i portatori di interessi, comprese le autorità pubbliche locali e centrali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e  le comunità interessate , e concorda con essi una strategia di riduzione dei rischi misurabili nell'ambito del piano di gestione dei rischi.

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'operatore economico di cui al paragrafo 1 individua e valuta la probabilità che si verifichino nella propria catena di approvvigionamento effetti negativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2 , sulla base delle relazioni disponibili relative alle verifiche da parte di terzi eseguite da un organismo notificato riguardanti i fornitori della catena di approvvigionamento e, se del caso , valutando le pratiche di tali fornitori relative al dovere di diligenza. Tali relazioni di verifica sono conformi al paragrafo 4, primo comma . In mancanza di tali relazioni di verifica da parte di terzi concernenti i fornitori, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 identifica e valuta i rischi nella propria catena di approvvigionamento nell'ambito dei propri sistemi di gestione dei rischi. In tali casi, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 esegue tramite terzi, nella fattispecie l'organismo notificato conformemente al paragrafo 4, primo comma, le verifiche del dovere di diligenza nelle proprie catene di approvvigionamento.

L'operatore economico di cui al paragrafo 1 individua e valuta la probabilità che si verifichino nella propria catena del valore effetti negativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2 . L'operatore economico di cui al paragrafo 1 individua e valuta i rischi nella propria catena del valore nell'ambito dei propri sistemi di gestione dei rischi. In tali casi , l'operatore economico di cui al paragrafo 1 esegue tramite terzi, nella fattispecie l'organismo notificato conformemente al paragrafo 4, primo comma , le verifiche del dovere di diligenza nelle proprie catene di approvvigionamento. L'operatore economico può inoltre avvalersi delle relazioni disponibili relative alle verifiche da parte di terzi eseguite da un organismo notificato riguardanti le relazioni commerciali della catena di approvvigionamento e, se del caso, valutando le pratiche di tali fornitori relative al dovere di diligenza. Tali relazioni di verifica sono conformi al paragrafo 4, primo comma.

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Gli Stati membri assicurano di disporre di un regime di responsabilità in virtù del quale gli operatori economici possano, conformemente al diritto nazionale, essere ritenuti responsabili e offrire riparazione in relazione a qualsiasi danno derivante da impatti negativi effettivi o potenziali sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance che essi, o imprese da essi controllate, hanno causato o cui hanno contribuito con atti od omissioni.

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4.   L'operatore economico di cui al paragrafo 1 affida a un organismo notificato l'esecuzione di una verifica delle strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento («verifica da parte di terzi»).

4.   L'operatore economico di cui al paragrafo 1 affida a un organismo notificato l'esecuzione di una verifica delle politiche e pratiche relative all'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena del valore («verifica da parte di terzi»).

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

riguarda l'insieme delle attività degli operatori economici, nonché dei processi e dei sistemi da essi utilizzati per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento conformemente ai paragrafi 2, 3 e 5;

(a)

riguarda l'insieme delle attività degli operatori economici, nonché dei processi e dei sistemi da essi utilizzati per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore conformemente ai paragrafi 2, 3 e 5;

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

ha lo scopo di determinare la conformità ai paragrafi 2, 3 e 5 delle pratiche relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento attuate dagli operatori economici che immettono batterie sul mercato;

(b)

ha lo scopo di determinare la conformità ai paragrafi 2, 3 e 5 delle pratiche relative al dovere di diligenza nella catena del valore attuate dagli operatori economici che immettono batterie sul mercato e, se del caso, di svolgere controlli sulle imprese e raccogliere informazioni dai portatori di interessi ;

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

include raccomandazioni agli operatori economici che immettono batterie sul mercato su come migliorare le loro pratiche relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento ;

(c)

include raccomandazioni agli operatori economici che immettono batterie sul mercato su come migliorare le loro pratiche relative al dovere di diligenza nella catena del valore ;

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'operatore economico di cui al paragrafo 1 mette a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, su richiesta, le relazioni di eventuali verifiche effettuate da terzi a norma del paragrafo 4 o le prove della conformità a un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione a norma dell'articolo 72.

5.   L'operatore economico di cui al paragrafo 1 mette a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, su richiesta, le relazioni di eventuali verifiche effettuate da terzi a norma del paragrafo 4 o le prove della conformità a un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore riconosciuto dalla Commissione a norma dell'articolo 72.

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'operatore economico di cui al paragrafo 1 mette a disposizione dei propri acquirenti situati immediatamente a valle tutte le informazioni raccolte e conservate in applicazione delle strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento , tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza.

6.   L'operatore economico di cui al paragrafo 1 mette a disposizione dei propri acquirenti situati immediatamente a valle tutte le informazioni raccolte e conservate in applicazione delle strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena del valore , tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza.

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 6 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'operatore economico di cui al paragrafo 1 elabora ogni anno una relazione sulle proprie strategie relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e ne dà la più ampia diffusione, anche sul web. Nella relazione sono illustrate, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, le misure adottate dall'operatore economico per conformarsi alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprese le risultanze di effetti negativi significativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2, e il seguito ad essi riservato, nonché una sintesi delle verifiche da parte di terzi eseguite a norma del paragrafo 4 dall'organismo notificato, di cui è indicato il nome.

L'operatore economico di cui al paragrafo 1 elabora ogni anno una relazione sulle proprie strategie relative al dovere di diligenza nella catena del valore per quanto riguarda, in particolare, le materie prime contenute in ciascun modello di batteria immesso sul mercato e ne dà la più ampia diffusione, anche sul web. Nella relazione sono illustrate, in una modalità facilmente comprensibile agli utilizzatori finali e che identifica chiaramente i modelli di batteria interessati, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, le misure adottate dall'operatore economico per conformarsi alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprese le risultanze di effetti negativi significativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2, e il seguito ad essi riservato, nonché una sintesi delle verifiche da parte di terzi eseguite a norma del paragrafo 4 dall'organismo notificato, di cui è indicato il nome.

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   La Commissione elabora orientamenti per l'applicazione del dovere di diligenza di cui ai paragrafi 2 e 3 riguardo ai rischi ambientali e sociali di cui all'allegato X, punto 2, segnatamente in linea con gli strumenti internazionali di cui all'allegato X, punto 3.

7.   La Commissione elabora orientamenti per l'applicazione del dovere di diligenza di cui ai paragrafi 2 e 3 riguardo ai rischi ambientali e sociali di cui all'allegato X, punto 2, segnatamente in linea con gli strumenti internazionali di cui all'allegato X, punti 3 e 3 bis .

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.     Gli Stati membri forniscono assistenza tecnica specifica agli operatori economici, in particolare alle piccole e medie imprese, ai fini del rispetto delle prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena del valore di cui al presente articolo. Nel fornire tale supporto tecnico, gli Stati membri possono essere assistiti dai loro centri di competenza nazionali per le batterie istituiti a norma dell'articolo 68 ter.

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter.     Affinché possano garantire l'osservanza del presente regolamento a norma dell'articolo 69, agli Stati membri è attribuita la responsabilità di svolgere adeguati controlli.

 

I controlli di cui al primo comma sono eseguiti adottando un approccio basato sul rischio, anche nei casi in cui un'autorità competente sia in possesso di informazioni pertinenti, ad esempio sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all'osservanza del presente regolamento da parte di un operatore economico.

 

I controlli di cui al primo comma devono includere ispezioni in loco, anche nei locali dell'operatore economico.

 

Gli operatori economici garantiscono l'assistenza necessaria per agevolare l'esecuzione dei controlli di cui al primo comma, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione della documentazione.

 

Per garantire la chiarezza dei compiti e la coerenza delle azioni fra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione elabora orientamenti che illustrano le tappe che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a seguire nell'esecuzione dei controlli di cui al primo comma. Detti orientamenti comprendono, se opportuno, modelli di documenti che facilitino l'attuazione del presente regolamento.

 

Gli Stati membri conservano la documentazione dei controlli di cui al primo comma, in cui indicano in particolare la natura e i risultati di tali controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati a norma dell'articolo 69.

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 8 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

modificare l'elenco degli strumenti internazionali di cui all'allegato X alla luce degli sviluppi nelle sedi internazionali pertinenti;

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 8 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

modificare gli obblighi dell'operatore economico di cui al paragrafo 1 stabiliti ai paragrafi da 2 a 4 alla luce delle modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/821 e  apportate alle raccomandazioni in materia di dovere di diligenza di cui all'allegato I delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza .

(b)

modificare gli obblighi dell'operatore economico di cui al paragrafo 1 stabiliti ai paragrafi da 2 a 4 alla luce delle modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/821 e  modificare l'elenco di strumenti sul dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale di cui all'allegato X, punto 3 bis .

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 8 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

redigere e modificare un elenco delle zone ad alto rischio tenendo conto delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.     In caso di adozione di una futura legislazione dell'Unione che stabilisca norme generali per il governo societario sostenibile e la dovuta diligenza, le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e all'allegato X sono considerate complementari a tale futura legislazione dell'Unione.

 

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore di una futura legislazione dell'Unione che stabilisca norme generali per il governo societario sostenibile e la dovuta diligenza, la Commissione valuta se tale nuova normativa dell'Unione richieda una modifica dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo o dell'allegato X, o di entrambi, e adotta, se del caso, un atto delegato ai sensi dell'articolo 73 per modificare di conseguenza tali disposizioni.

 

Tale atto delegato lascia impregiudicati gli obblighi di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo o all'allegato X che sono specifici per gli operatori economici che immettono batterie sul mercato. Qualsiasi ulteriore obbligo di dovuta diligenza per gli operatori economici stabilito in tale atto delegato è tale da garantire almeno lo stesso livello di protezione previsto dal presente regolamento senza creare indebiti oneri amministrativi.

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 40 — paragrafo 4 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all'autorità competente, su richiesta. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:

4.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato dispone dei mezzi finanziari e organizzativi adeguati per eseguire i compiti specificati nel mandato. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all'autorità competente, su richiesta , in una lingua dell'Unione stabilita dall'autorità competente . Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Articolo 40 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Qualora ritengano o abbiano motivo di credere che una batteria presenti un rischio, i rappresentanti autorizzati ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Articolo 41 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli importatori immettono sul mercato o mettono in servizio solo batterie conformi alle prescrizioni di cui ai capi II e III.

1.   Gli importatori immettono sul mercato o mettono in servizio solo batterie conformi alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 .

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 41 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III, non la immette sul mercato, né la mette in servizio finché non sia stata resa conforme. Inoltre, quando la batteria presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 , non la immette sul mercato, né la mette in servizio finché non sia stata resa conforme. Inoltre, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria presenti un rischio, l'importatore ne informa immediatamente il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Articolo 41 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da una batteria, gli importatori, per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione delle batterie commercializzate, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, delle batterie non conformi e dei richiami di batterie e informano i distributori di tale monitoraggio.

6.   Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da una batteria, gli importatori, per tutelare la salute , l'ambiente e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione delle batterie commercializzate, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, delle batterie non conformi e dei richiami di batterie e informano i distributori di tale monitoraggio.

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Articolo 41 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l'autorità nazionale dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

7.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, ove ritengano o abbiano motivo di credere che una batteria presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l'autorità nazionale dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

il fabbricante, il rappresentante autorizzato del fabbricante, l'importatore o altri distributori siano registrati nel territorio di uno Stato membro conformemente all'articolo 46;

(a)

il produttore sia registrato nel territorio di uno Stato membro conformemente all'articolo 46;

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III non la mette a disposizione sul mercato finché non sia stata resa conforme. Inoltre se la batteria presenta dei rischi, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato pertinenti.

3.   Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 non la mette a disposizione sul mercato finché non sia stata resa conforme. Inoltre quando ritiene o ha motivo di credere che la batteria presenta dei rischi, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato pertinenti.

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente l'autorità nazionale degli Stati membri sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

5.   I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, quando ritengono o hanno motivo di credere che la batteria presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente l'autorità nazionale degli Stati membri sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   I distributori forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessarie a dimostrare la conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II e III, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e la documentazione tecnica sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I distributori cooperano con l'autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che hanno messo a disposizione sul mercato.

6.   I distributori forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessarie a dimostrare la conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 , in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e la documentazione tecnica sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I distributori cooperano con l'autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che hanno messo a disposizione sul mercato.

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 43 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità delle batterie da essi manipolate alle prescrizioni di cui ai capi II e III.

I fornitori di servizi di logistica , compresi i mercati online, provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità delle batterie da essi manipolate alle prescrizioni di cui ai capi II, III e  VII .

 

Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici interessati di cui al capo VI, i fornitori di servizi di logistica, oltre alle prescrizioni di cui al primo comma, eseguono anche i compiti di cui all'articolo 40, paragrafo 4, lettera d), e paragrafo 4 bis.

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Articolo 44 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 40 se:

L'importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo  38 se si applica una delle seguenti condizioni :

Emendamento 282

Proposta di regolamento

Articolo 44 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall'importatore o dal distributore in modo da comprometterne la conformità alle prescrizioni del presente regolamento;

(b)

la batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall'importatore o dal distributore in modo da comprometterne la conformità alle prescrizioni del presente regolamento; o

Emendamento 283

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

la tipologia di batterie che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie le batterie portatili, le batterie industriali, le batterie per veicoli elettrici o le batterie per autoveicoli;

(d)

la tipologia di batterie che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie le batterie portatili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali, le batterie per veicoli elettrici o le batterie per autoveicoli;

Emendamento 284

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

la composizione chimica delle batterie che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro;

Emendamento 285

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

informazioni sul modo in cui il produttore ottempera rispettivamente alle responsabilità di cui all'articolo 47 e alle prescrizioni di cui agli articoli 48 e 49:

(f)

informazioni sul modo in cui il produttore ottempera rispettivamente alle responsabilità di cui all'articolo 47 e alle prescrizioni di cui agli articoli 48 , 48 bis e 49:

Emendamento 286

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — punto i — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

i)

per quanto riguarda le batterie portatili, le prescrizioni di cui alla lettera f) sono soddisfatte fornendo:

i)

per quanto riguarda le batterie portatili e le batterie per mezzi di trasporto leggeri , le prescrizioni di cui alla lettera f) sono soddisfatte fornendo:

Emendamento 287

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — punto i — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

una dichiarazione che dimostri le misure messe in atto dal produttore per adempiere i propri obblighi di responsabilità estesa di cui all'articolo 47, le misure adottate per soddisfare gli obblighi riguardanti la raccolta differenziata di cui all'articolo 48, paragrafo 1, con riferimento alla quantità di batterie che il produttore fornisce, e il sistema atto a garantire che i dati comunicati alle autorità competenti siano affidabili;

una dichiarazione che dimostri le misure messe in atto dal produttore per adempiere i propri obblighi di responsabilità estesa di cui all'articolo 47, le misure adottate per soddisfare gli obblighi riguardanti la raccolta differenziata di cui all'articolo 48, paragrafo 1, e all'articolo 48 bis, paragrafo 1, con riferimento alla quantità di batterie che il produttore fornisce, e il sistema atto a garantire che i dati comunicati alle autorità competenti siano affidabili;

Emendamento 288

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — punto i — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

se del caso, il nome e i recapiti, compresi il codice postale e il luogo , la via e il numero civico, il paese, i numeri di telefono e di fax , l'indirizzo Internet e di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dal produttore di adempiere gli obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, tra cui il numero fiscale europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato;

se del caso, il nome e i recapiti, compresi l'indirizzo postale, il numero di telefono, l'indirizzo Internet e di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dal produttore di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo 47, paragrafi 2 e 4 , compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, tra cui il numero fiscale europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato;

Emendamento 289

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — punto i — trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

se rappresenta più di un produttore, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore indica separatamente in che modo ciascuno dei produttori rappresentati ottempera alle responsabilità di cui all'articolo 47.

Emendamento 290

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — punto ii — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

se del caso, il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dal produttore di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo 47, paragrafi 2 e 4, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, tra cui il numero fiscale europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato;

se del caso, il nome e i recapiti, compresi l'indirizzo postale, il numero di telefono, l'indirizzo Internet e di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dal produttore di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo 47, paragrafi 2 e 4, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, tra cui il numero fiscale europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato;

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     I produttori che forniscono batterie mediante comunicazione a distanza sono registrati nello Stato membro cui è indirizzata la vendita. Ove detti produttori non siano registrati nello Stato membro cui è indirizzata la vendita, essi sono registrati mediante il loro rappresentante autorizzato.

Emendamento 292

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 3 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

può respingere la registrazione fornita dal produttore in caso di inadempimento o di adempimento insufficiente degli obblighi stabiliti al paragrafo 2.

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     I produttori di batterie forniscono ai mercati online informazioni sulla loro registrazione o sul loro rappresentante autorizzato negli Stati membri ai quali vendono.

Emendamento 294

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie a norma degli articoli 48 e 49 e il trasporto, la preparazione per il cambio di destinazione e la rifabbricazione, il trattamento e il riciclaggio successivi di tali rifiuti, comprese le necessarie misure di sicurezza, a norma dell'articolo 56;

(a)

coprire almeno i costi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, inclusi i costi per organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie a norma degli articoli 48 , 48 bis e 49 e il trasporto, la preparazione per il cambio di destinazione e la rifabbricazione, il trattamento , la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio successivi di tali rifiuti, nonché le necessarie misure di sicurezza, a norma dell'articolo 56;

Emendamento 295

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

promuovere la raccolta differenziata delle batterie a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, anche attraverso la copertura dei costi per l'esecuzione di indagini volte a individuare le batterie di cui gli utilizzatori finali si disfano in modo improprio;

(c)

promuovere la raccolta differenziata delle batterie a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, anche attraverso la copertura dei costi per la raccolta dei dati e l'esecuzione periodica di indagini volte a individuare le batterie di cui gli utilizzatori finali si disfano in modo improprio;

Emendamento 296

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

creare campagne di sensibilizzazione e/o incentivi economici inclusi quelli di cui all'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE per incoraggiare gli utilizzatori finali a smaltire i rifiuti di batterie in modo conforme alle informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie fornite loro in conformità dell'articolo 60, paragrafo 1;

Emendamento 297

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

finanziare le attività di cui alle lettere da a) a  d) .

(e)

finanziare le attività di cui alle lettere da a) a  d bis) .

Emendamento 298

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

dispongono dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1;

(a)

dispongono dei mezzi finanziari o organizzativi e finanziari necessari per adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1;

Emendamento 299

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 4 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

siano modulati almeno in base alla tipologia e alla composizione chimica delle batterie e, se del caso, tenendo conto della possibilità di essere ricaricate e del livello di contenuto riciclato nella fabbricazione delle batterie;

(a)

siano modulati conformemente ai criteri di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/98/CE e in base alla tipologia e alla composizione chimica delle batterie e, se del caso, tenendo conto della possibilità di essere ricaricate, della durabilità e del livello di contenuto riciclato nella fabbricazione delle batterie , nonché della possibilità di dette batterie di essere sottoposte a rifabbricazione o cambio di destinazione e della loro impronta di carbonio ;

Emendamento 300

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

siano adeguati in modo da tenere conto di eventuali entrate realizzate dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore derivanti dal riutilizzo e dalla vendita di materie prime secondarie provenienti dalle batterie e dai rifiuti di batterie;

(b)

siano adeguati in modo da tenere conto di eventuali entrate realizzate dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore derivanti dal riutilizzo , dalla rifabbricazione, dal cambio di destinazione e dalla vendita di materie prime secondarie provenienti dalle batterie e dai rifiuti di batterie;

Emendamento 301

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Se, a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'articolo 56, paragrafo 1 e dell'articolo 61, paragrafi 1, 2 e 3, le attività volte ad adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sono svolte da un terzo diverso dal produttore o da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, i costi a carico dei produttori non superano i costi necessari per svolgere tali attività in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i produttori e i terzi interessati e adeguati per tenere conto delle eventuali entrate derivanti dal riutilizzo e dalla vendita di materie prime secondarie provenienti dalle batterie e dai rifiuti di batterie.

5.   Se, a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'articolo 48 bis, paragrafo 2, dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'articolo 56, paragrafo 1 e dell'articolo 61, paragrafi 1, 2 e 3, le attività volte ad adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sono svolte da un terzo diverso dal produttore o da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, i costi a carico dei produttori non superano i costi necessari per svolgere tali attività in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i produttori e i terzi interessati e adeguati per tenere conto delle eventuali entrate derivanti dal riutilizzo , dalla rifabbricazione, dal cambio di destinazione e dalla vendita di materie prime secondarie provenienti dalle batterie e dai rifiuti di batterie.

Emendamento 302

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

6.    Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore presentano domanda di autorizzazione presso l'autorità competente. L'autorizzazione è concessa solo se è dimostrato che le misure messe in atto dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore sono sufficienti a soddisfare gli obblighi di cui al presente articolo per quanto riguarda la quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dai produttori per conto dei quali agisce. L'autorità competente verifica a intervalli regolari se le condizioni per l'autorizzazione di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatte. Le autorità competenti stabiliscono i dettagli della procedura di autorizzazione e le modalità di verifica della conformità, nonché le informazioni che i produttori devono fornire a tal fine .

6.    I produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto presentano domanda di autorizzazione presso l'autorità competente. L'autorizzazione è concessa solo se è dimostrato che le misure messe in atto dal produttore o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore sono sufficienti e che l'organizzazione dispone dei mezzi finanziari o organizzativi e finanziari necessari a soddisfare gli obblighi di cui al presente capo per quanto riguarda la quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dai produttori per conto dei quali agisce e che dette misure sono in linea con il conseguimento degli obiettivi in materia di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, livello di riciclaggio ed efficienze di riciclaggio stabiliti nel presente regolamento . L'autorità competente verifica a intervalli regolari , e almeno ogni tre anni , se le condizioni per l'autorizzazione di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatte. L'autorizzazione può essere revocata se gli obiettivi di raccolta stabiliti all'articolo 48, paragrafo 4, o all'articolo 48 bis, paragrafo 5, non sono raggiunti o se il produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore viola l'articolo 49, paragrafi 1, 2 o 3 .

Emendamento 303

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 6 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore notificano senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella domanda di autorizzazione, tutte le modifiche riguardanti i termini dell'autorizzazione e la cessazione definitiva delle attività.

I produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto notificano senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella domanda di autorizzazione, tutte le modifiche riguardanti i termini dell'autorizzazione e la cessazione definitiva delle attività.

Emendamento 304

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 9 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, il livello di riciclaggio e le efficienze di riciclaggio realizzate sulla base della quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro dai produttori aderenti;

(c)

il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, il livello di riciclaggio, le efficienze di riciclaggio e i livelli di materiali recuperati realizzati sulla base della quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro dai produttori aderenti;

Emendamento 305

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 9 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

la procedura di selezione dei gestori di rifiuti.

Emendamento 306

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis.     Quando un operatore effettua il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione di una batteria, la responsabilità estesa del produttore per tale batteria è trasferita dal produttore a tale operatore.

Emendamento 307

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 13

Testo della Commissione

Emendamento

13.    L'articolo 8 e l'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE non si applicano alle batterie .

13.    I requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore e i requisiti generali minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE sono da intendersi come requisiti minimi e sono integrati dalle disposizioni di cui al presente regolamento .

Emendamento 308

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, provvedono alla raccolta di tutti i rifiuti di batterie portatili, indipendentemente dalla loro natura, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi:

1.   I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, provvedono alla raccolta differenziata di tutti i rifiuti di batterie portatili, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi:

Emendamento 309

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

istituiscono punti di raccolta per i rifiuti di batterie portatili;

(a)

istituiscono punti di ritiro e raccolta per i rifiuti di batterie portatili;

Emendamento 310

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Agli utilizzatori finali , nel momento in cui si disfano dei rifiuti di batterie portatili nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, non è addebitato alcun costo né è loro imposto l'obbligo di acquistare una nuova batteria.

3.   Agli utilizzatori finali viene data la possibilità di disfarsi dei rifiuti di batterie portatili nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, e ad essi non è addebitato alcun costo né è loro imposto l'obbligo di acquistare una nuova batteria o di aver acquistato la batteria dai produttori che hanno istituito i punti di raccolta .

Emendamento 311

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 4 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto conseguono, e continuano a conseguire nel tempo , almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili, calcolati in percentuale sulle batterie portatili , escluse le batterie provenienti da mezzi di trasporto leggeri, messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro dal rispettivo produttore o collettivamente dai produttori che fanno capo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore:

4.   I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto conseguono, e continuano a conseguire annualmente , almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili, calcolati in percentuale sulle batterie portatili messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro dal rispettivo produttore o collettivamente dai produttori che fanno capo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore:

Emendamento 312

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto conseguono, e continuano a conseguire annualmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili di uso generale, calcolati in percentuale sulle batterie portatili di uso generale, messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro dal rispettivo produttore o collettivamente dai produttori che fanno capo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore:

 

(a)

45 % entro il 31 dicembre 2023;

(b)

70 % entro il 31 dicembre 2025;

(c)

80 % entro il 31 dicembre 2030.

Emendamento 313

Proposta di regolamento

Articolo 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 48 bis

 

Raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri

 

1.     I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, provvedono alla raccolta di tutti i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato.

 

2.     I produttori di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, ritirano, a titolo gratuito e senza imporre agli utilizzatori finali l'obbligo di acquistare una nuova batteria o di aver acquistato il rifiuto di batteria da loro, tutti i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, indipendentemente dalla loro composizione chimica, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi provvedono al ritiro dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri dagli utilizzatori finali o dai punti di ritiro e raccolta predisposti in cooperazione con:

 

a)

i distributori di batterie per mezzi di trasporto leggeri a norma dell'articolo 50, paragrafo 1;

 

b)

gli operatori indipendenti che effettuano riparazioni di mezzi di trasporto leggeri;

 

c)

le autorità pubbliche o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto a norma dell'articolo 53.

 

3.     I sistemi di ritiro messi in atto conformemente al paragrafo 2 interessano l'intero territorio di uno Stato membro e tengono conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dell'accessibilità e della vicinanza agli utilizzatori finali. I sistemi di ritiro non si limitano alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri risultano più redditizie.

 

4.     Agli utilizzatori finali, nel momento in cui si disfano dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, viene sempre data la possibilità di restituire qualsiasi rifiuto di batterie per mezzi di trasporto leggeri in qualsiasi punto di raccolta e ad essi non è addebitato alcun costo né è loro imposto l'obbligo di acquistare una nuova batteria.

 

5.     I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto conseguono, e continuano a conseguire annualmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, calcolati in percentuale sui quantitativi di batterie per mezzi di trasporto leggeri, messi a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro dal rispettivo produttore o collettivamente dai produttori che fanno capo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore:

 

a)

75 % entro il 31 dicembre 2025;

 

b)

85 % entro il 31 dicembre 2030.

 

I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, calcolano il tasso di raccolta di cui al primo comma conformemente all'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2 ter.

 

6.     I punti di raccolta istituiti a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono soggetti alle prescrizioni in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE.

 

7.     I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore richiedono un'autorizzazione all'autorità competente che deve verificare la conformità con le disposizioni adottate per garantire il rispetto del presente articolo. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, la richiesta di autorizzazione identifica chiaramente i produttori aderenti attivi che essa rappresenta.

 

8.     L'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore garantisce che i dati in suo possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori rimangano riservati. L'autorità competente può stabilire nell'autorizzazione le condizioni da rispettare a tal fine.

 

9.     L'autorizzazione a norma paragrafo 6 può essere concessa solo se è dimostrato, mediante prove documentali, che sono soddisfatte le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e che sono adottate tutte le disposizioni necessarie per consentire di conseguire, e continuare a conseguire nel tempo, almeno l'obiettivo di raccolta di cui al paragrafo 5. Qualora sia richiesta da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, l'autorizzazione è ottenuta nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'articolo 47, paragrafo 6.

 

10.     L'autorità competente stabilisce i dettagli della procedura per il rilascio dell'autorizzazione a norma del paragrafo 7 per garantire la conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all'articolo 56. Ciò prevede l'obbligo di una relazione redatta da esperti indipendenti per una verifica ex ante delle modalità di raccolta, a norma del presente articolo, che devono essere effettuate in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. Comprende inoltre i tempi di verifica delle rispettive misure e la decisione che l'autorità competente deve adottare, non superiori alle sei settimane dalla presentazione di un fascicolo completo di domanda.

 

11.     L'autorità competente verifica periodicamente, e almeno ogni tre anni, se le condizioni per l'autorizzazione a norma del paragrafo 7 continuano da essere soddisfatte. L'autorizzazione può essere revocata se l'obiettivo di raccolta definito al paragrafo 4 non è raggiunto o se il produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore viola in modo sostanziale gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3.

 

12.     Il produttore o, se designata a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che agisce per suo conto, notifica immediatamente all'autorità competente qualsiasi modifica delle condizioni contemplate dalla domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 7, le modifiche apportate ai termini dell'autorizzazione a norma del paragrafo 8 e la cessazione definitiva delle attività.

 

13.     Ogni cinque anni gli Stati membri effettuano un'indagine sulla composizione, almeno a livello NUTS 2, dei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti per determinare la quota di rifiuti di batterie portatili in essi contenuti. La prima indagine è effettuata entro il 31 dicembre 2023. Sulla base delle informazioni ottenute le autorità competenti possono esigere, in sede di rilascio o riesame di un'autorizzazione a norma dei paragrafi 7 e 10, che i produttori di batterie portatili o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adottino misure correttive per accrescere la loro rete di punti di raccolta collegati e realizzino campagne di informazione in conformità dell'articolo 60, paragrafo 1, in proporzione alla quota di rifiuti di batterie portatili nei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche rilevata nell'indagine.

Emendamento 314

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.     I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, provvedono alla raccolta di tutti i rifiuti di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato.

Emendamento 315

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I produttori di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, ritirano gratuitamente e senza obbligo per l'utilizzatore finale di acquistare una nuova batteria, né di averla acquistata da loro, tutti i rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici della tipologia che hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di un dato Stato membro. A tal fine essi accettano di ritirare i rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici dagli utilizzatori finali o dai punti di raccolta predisposti in cooperazione con:

1.   I produttori di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, ritirano gratuitamente e senza obbligo per l'utilizzatore finale di acquistare una nuova batteria, né di averla acquistata da loro, tutti i rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici della tipologia che hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di un dato Stato membro. A tal fine essi accettano di ritirare i rifiuti di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici dagli utilizzatori finali o dai punti di ritiro e raccolta predisposti in cooperazione con:

Emendamento 316

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

gli operatori indipendenti che effettuano il riutilizzo, la rifabbricazione o il cambio di destinazione di batterie industriali, batterie per autoveicoli e batterie per veicoli elettrici;

Emendamento 317

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora, nel caso di rifiuti di batterie industriali, sia necessario procedere preventivamente a un'operazione di smantellamento nei locali di utilizzatori privati e non commerciali, l'obbligo del produttore di ritirare tali batterie include la copertura dei costi di smantellamento e raccolta dei rifiuti di batterie nei locali di tali utilizzatori.

Qualora, nel caso di rifiuti di batterie industriali, sia necessario procedere preventivamente a un'operazione di smantellamento nei locali di utilizzatori privati e non commerciali, l'obbligo del produttore o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di ritirare tali batterie include la copertura dei costi di smantellamento e raccolta dei rifiuti di batterie nei locali di tali utilizzatori.

Emendamento 318

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

dotano i punti di raccolta di cui al paragrafo 1 di infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici conformi ai requisiti di sicurezza applicabili e coprono i costi necessari sostenuti da tali punti di raccolta in relazione alle attività di ritiro. I contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di queste batterie nel punto di raccolta sono tali da tenere conto del volume e della pericolosità dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici che potrebbero essere raccolti attraverso tali punti di raccolta;

(a)

dotano i punti di ritiro e raccolta di cui al paragrafo 1 di infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici conformi ai requisiti di sicurezza applicabili e coprono i costi necessari sostenuti da tali punti di ritiro e raccolta in relazione alle attività di ritiro. I contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di queste batterie nel punto di raccolta sono tali da tenere conto del volume e della pericolosità dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici che potrebbero essere raccolti attraverso tali punti di ritiro e raccolta;

Emendamento 319

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Gli Stati membri raccolgono informazioni, incluse stime circostanziate, su base annuale, sulle quantità e le categorie di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettici messe a disposizione sui loro mercati e disponibili per la raccolta rispetto alle quantità raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate all'interno dello Stato membro, nonché sulle batterie utilizzate nei veicoli/prodotti industriali esportate, per peso e per composizione chimica.

Emendamento 320

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I distributori ritirano i rifiuti di batterie dall'utilizzatore finale a titolo gratuito e senza l'obbligo di acquistare una nuova batteria, indipendentemente dalla loro composizione chimica od origine. Il ritiro delle batterie portatili è previsto presso il loro punto di vendita o nelle sue immediate vicinanze. Il ritiro dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici è garantito presso il loro punto di vendita o nelle sue vicinanze. Tale obbligo è limitato ai tipi di rifiuti di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell'offerta di batterie nuove del distributore e, per le batterie portatili, alla quantità di cui normalmente si disfano gli utilizzatori finali non professionali.

1.   I distributori ritirano i rifiuti di batterie dall'utilizzatore finale a titolo gratuito o senza l'obbligo di aver acquistato la batteria dallo stesso distributore , indipendentemente dalla loro composizione chimica od origine. Il ritiro delle batterie portatili è previsto presso il loro punto di vendita o nelle sue immediate vicinanze. Il ritiro dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici è garantito presso il loro punto di vendita o nelle sue vicinanze. Tale obbligo è limitato ai tipi di rifiuti di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell'offerta di batterie nuove del distributore e, per le batterie portatili, alla quantità di cui normalmente si disfano gli utilizzatori finali non professionali.

Emendamento 321

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I distributori consegnano i rifiuti di batterie ritirati ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricati della raccolta di tali batterie a norma rispettivamente degli articoli 48 e 49, o a un gestore di rifiuti ai fini del loro trattamento e riciclaggio a norma dell'articolo 56.

3.   I distributori consegnano i rifiuti di batterie ritirati ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricati della raccolta di tali batterie a norma rispettivamente degli articoli 48 , 48 bis e 49, o a un gestore di rifiuti ai fini del loro trattamento e riciclaggio a norma dell'articolo 56. Gli Stati membri possono limitare la possibilità per i distributori di consegnare i rifiuti di batterie, a seconda della loro tipologia, ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore oppure ai gestori di rifiuti. Gli Stati membri garantiscono che tali limitazioni non abbiano un impatto negativo sui sistemi di raccolta e riciclaggio.

Emendamento 322

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano mutatis mutandis agli operatori che forniscono batterie mediante contratti a distanza agli utilizzatori finali. Tali operatori prevedono un numero sufficiente di punti di raccolta in grado di coprire l'intero territorio di uno Stato membro e di tenere conto dell'entità e della densità della popolazione, del volume previsto dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici, nonché dell'accessibilità e della vicinanza agli utilizzatori finali perché possano restituirle.

4.   Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano mutatis mutandis agli operatori che forniscono batterie mediante contratti a distanza agli utilizzatori finali. Tali operatori prevedono un numero sufficiente di punti di raccolta in grado di coprire l'intero territorio di uno Stato membro e di tenere conto dell'entità e della densità della popolazione, del volume previsto dei rifiuti di batterie portatili, di batterie per mezzi di trasporto leggeri, di batterie industriali, di batterie per mezzi di trasporto leggeri, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici, nonché dell'accessibilità e della vicinanza agli utilizzatori finali perché possano restituirle.

Emendamento 323

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     In caso di vendita con consegna a domicilio, i distributori offrono il ritiro gratuito delle batterie. Al momento dell'ordine della batteria, l'utilizzatore finale è informato delle condizioni per il ritiro della batteria usata.

Emendamento 324

Proposta di regolamento

Articolo 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 50 bis

Sistemi di restituzione su cauzione per le batterie

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione valuta la fattibilità e i potenziali vantaggi dell'istituzione di sistemi di restituzione su cauzione per le batterie a livello di Unione, in particolare per le batterie portatili di uso generale. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative. Quando attuano sistemi nazionali di restituzione su cauzione per le batterie, gli Stati membri informano la Commissione al riguardo. I sistemi nazionali di restituzione su cauzione non impediscono l'adozione di sistemi armonizzati a livello dell'Unione.

Emendamento 325

Proposta di regolamento

Articolo 51 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli utilizzatori finali si disfano dei rifiuti di batterie conferendoli in appositi punti per la raccolta differenziata istituiti conformemente ad accordi specifici conclusi con il produttore o un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, a norma degli articoli 48 e 49.

2.   Gli utilizzatori finali si disfano dei rifiuti di batterie conferendoli in appositi punti per la raccolta differenziata istituiti conformemente ad accordi specifici conclusi con il produttore o un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, a norma degli articoli 48 , 48 bis e 49.

Emendamento 326

Proposta di regolamento

Articolo 52 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti contemplati dalle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai produttori delle batterie pertinenti o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, oppure ai gestori di rifiuti ai fini del loro trattamento e riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56 del presente regolamento. Gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti tengono traccia di tali transazioni.

Gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti contemplati dalle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai produttori delle batterie pertinenti o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, oppure ai gestori di rifiuti autorizzati ai fini del loro trattamento e riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56 del presente regolamento. Gli Stati membri possono limitare la possibilità per gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti soggetti alla direttiva 2000/53/CE o alla direttiva 2012/19/UE di consegnare i rifiuti di batterie, a seconda della loro tipologia, ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore oppure ad altri gestori di rifiuti. Gli Stati membri garantiscono che tali limitazioni non abbiano un impatto negativo sui sistemi di raccolta e riciclaggio. Gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti tengono traccia di tali transazioni.

Emendamento 327

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli utenti privati, non commerciali, possono disfarsi dei rifiuti di batterie in punti per la raccolta differenziata istituiti da autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti.

1.   Gli utenti privati, non commerciali, possono disfarsi dei rifiuti di batterie in punti per la raccolta differenziata istituiti da autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti. Quando tali punti sono stati istituiti per un tipo specifico di batteria, le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti non si rifiutano di ritirare eventuali rifiuti di batterie di tale tipo, comprese le batterie sottoposte a riutilizzo, cambio di destinazione e rifabbricazione.

Emendamento 328

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti consegnano i rifiuti di batterie raccolti ai produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, oppure ai gestori di rifiuti ai fini del trattamento e del riciclaggio di tali rifiuti di batterie in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 56 o effettuano esse stesse il trattamento e il riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56.

2.   Le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti consegnano i rifiuti di batterie raccolti ai produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, oppure ai gestori di rifiuti ai fini del trattamento e del riciclaggio di tali rifiuti di batterie in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 56 o effettuano esse stesse il trattamento e il riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56. Gli Stati membri possono limitare la possibilità per le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti di consegnare i rifiuti di batterie, a seconda della loro tipologia, ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore oppure a un gestore di rifiuti o di effettuare esse stesse il trattamento e il riciclaggio. Gli Stati membri garantiscono che tali limitazioni non abbiano un impatto negativo sui sistemi di raccolta e riciclaggio.

Emendamento 329

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

I punti di raccolta volontari dei rifiuti di batterie portatili consegnano tali rifiuti ai produttori di batterie portatili o a terzi che agiscono per loro conto, comprese le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, o ai gestori di rifiuti ai fini del loro trattamento e riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56.

I punti di raccolta volontari dei rifiuti di batterie portatili consegnano tali rifiuti ai produttori di batterie portatili o a terzi che agiscono per loro conto, comprese le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, o ai gestori di rifiuti autorizzati ai fini del loro trattamento e riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56. Gli Stati membri possono limitare la possibilità per i punti di raccolta volontari dei rifiuti di batterie portatili di consegnare detti rifiuti di batterie portatili ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore oppure a un gestore di rifiuti. Gli Stati membri garantiscono che tali limitazioni non abbiano un impatto negativo sui sistemi di raccolta e riciclaggio.

Emendamento 330

Proposta di regolamento

Articolo 55 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Tassi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili

Tassi di raccolta dei rifiuti di pile portatili e dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri

Emendamento 331

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

65 % entro il 31 dicembre 2025;

(b)

70 % entro il 31 dicembre 2025;

Emendamento 332

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

70 % entro il 31 dicembre 2030.

(c)

80 % entro il 31 dicembre 2030.

Emendamento 333

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri conseguono i seguenti obiettivi minimi in materia di raccolta dei rifiuti di batterie portatili di uso generale:

 

(a)

45 % entro il 31 dicembre 2023;

 

(b)

70 % entro il 31 dicembre 2025;

 

(c)

80 % entro il 31 dicembre 2030.

Emendamento 334

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli Stati membri conseguono i seguenti obiettivi minimi in materia di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri:

 

(a)

75 % entro il 31 dicembre 2025;

 

(b)

85 % entro il 31 dicembre 2030.

Emendamento 335

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate concernenti il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri al fine di determinare la quantità di rifiuti di batterie disponibili per la raccolta.

Emendamento 336

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione riesamina l'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera c) , e, nell'ambito di tale riesame, valuta l'opportunità di definire un obiettivo di raccolta per le batterie che alimentano mezzi di trasporto leggeri, alla luce dell'evoluzione della quota di mercato, come obiettivo separato o nell'ambito di un riesame dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 48, paragrafo 4 . Nell'ambito di tale riesame è inoltre possibile valutare l'opportunità d'introdurre una metodologia per il calcolo del tasso di raccolta differenziata che permetta di determinare la quantità di rifiuti di batterie che possono essere raccolti. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esito del riesame corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

3.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione riesamina l'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera c). Nell'ambito di tale riesame si valuta inoltre l'opportunità d'introdurre una metodologia per il calcolo del tasso di raccolta differenziata che permetta di determinare la quantità di rifiuti di batterie portatili che possono essere raccolti. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esito del riesame corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Emendamento 337

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta delle batterie portatili di cui all'allegato XI.

soppresso

Emendamento 338

Proposta di regolamento

Articolo 56 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I rifiuti di batterie raccolti non sono collocati in discarica né inceneriti .

1.   I rifiuti di batterie raccolti non sono smaltiti né sottoposti a un'operazione di recupero di energia .

Emendamento 339

Proposta di regolamento

Articolo 56 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Gli Stati membri possono istituire regimi di incentivi per gli operatori economici che ottengono rendimenti superiori alle rispettive soglie di cui all'allegato XII, parti B e C.

Emendamento 340

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Tutti i rifiuti di batterie raccolti sono sottoposti a un processo di riciclaggio.

1.   Tutti i rifiuti di batterie raccolti sono sottoposti alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione o a un processo di riciclaggio , fatta eccezione per le batterie che contengono mercurio, che sono smaltite in modo da non causare alcun effetto negativo per la salute umana o l'ambiente .

Emendamento 341

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Al fine di consentire una corretta cernita e rendicontazione dei rifiuti di batterie agli ioni di litio, la Commissione include i rifiuti di batterie agli ioni di litio nell'elenco di rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE, se del caso.

Emendamento 342

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2023, un atto di esecuzione per stabilire norme dettagliate concernenti il calcolo e la verifica delle efficienze di riciclaggio e del recupero dei materiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

4.   La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2023, un atto delegato conformemente all'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate concernenti il calcolo e la verifica delle efficienze di riciclaggio e del recupero dei materiali.

Emendamento 343

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 73, per modificare i livelli minimi di materiali recuperati dai rifiuti di batterie di cui all'allegato XII, parti B e C, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti.

5.    Entro il 31 dicembre 2027, la Commissione valuta e presenta una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda le efficienze di riciclaggio e i livelli di materiali recuperati dai rifiuti di batterie di cui all'allegato XII, parti B e C, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa intesa ad aumentare le efficienze minime di riciclaggio e i livelli di materiali recuperati.

Emendamento 344

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 73, per ampliare l'elenco delle composizioni chimiche delle batterie e dei materiali di cui all'allegato XII, parti B e C, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti.

Emendamento 345

Proposta di regolamento

Articolo 58 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il trattamento e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei rifiuti di batterie sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007.

1.   Il trattamento , la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei rifiuti di batterie sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007.

Emendamento 346

Proposta di regolamento

Articolo 58 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I rifiuti di batterie esportati al di fuori dell'Unione a norma del paragrafo 1 sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi, delle efficienze e degli obiettivi di cui agli articoli 56 e 57 solo se il riciclatore o altro detentore di rifiuti che esporta i rifiuti di batterie a fini di trattamento e riciclaggio può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento.

2.   I rifiuti di batterie esportati al di fuori dell'Unione a norma del paragrafo 1 sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi, delle efficienze e degli obiettivi di cui agli articoli 56 e 57 solo se il riciclatore o altro detentore di rifiuti che esporta i rifiuti di batterie a fini di trattamento , preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione e riciclaggio fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle pertinenti prescrizioni in materia ambientale, sociale e di tutela della salute umana contenute in altre normative dell'Unione .

Emendamento 347

Proposta di regolamento

Articolo 58 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all'articolo 73, per stabilire norme dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, definendo i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

3.    La Commissione adotta un atto delegato, conformemente all'articolo 73, per stabilire norme dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, definendo i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti entro il 1o luglio 2023 .

Emendamento 348

Proposta di regolamento

Articolo 59 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prescrizioni relative al cambio di destinazione e alla rifabbricazione di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici

Prescrizioni relative al cambio di destinazione e alla rifabbricazione di batterie per mezzi di trasporto leggeri, di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici

Emendamento 349

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Agli operatori indipendenti è consentito l'accesso al sistema di gestione delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno con una capacità superiore a 2 kWh , in condizioni di parità, ai fini della valutazione e della determinazione dello stato di salute e della durata di vita residua delle batterie, secondo i parametri di cui all'allegato VII.

1.   Agli operatori indipendenti è consentito l'accesso in modalità di sola lettura al sistema di gestione delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie inserite in sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria e delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie portatili che includono un sistema di gestione delle batterie , in condizioni di parità, ai fini della valutazione e della determinazione dello stato di salute e della durata di vita residua delle batterie, secondo i parametri di cui all'allegato VII.

Emendamento 350

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Tutti i sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria e tutte le batterie dei veicoli elettrici usati devono essere valutati per accertarne l'idoneità al riutilizzo, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione. Se la valutazione evidenzia che sono idonee al riutilizzo, dette batterie sono riutilizzate. Se la valutazione evidenzia che non sono idonee al riutilizzo, ma che sono idonee a un cambio di destinazione o alla rifabbricazione, dette batterie sono sottoposte a un cambio di destinazione o alla rifabbricazione.

Emendamento 351

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Agli operatori che eseguono le operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione è consentito l'accesso, in condizioni di parità, alle informazioni pertinenti per il trattamento e il controllo di batterie industriali ricaricabili e di batterie per veicoli elettrici, o di apparecchi e veicoli in cui tali batterie sono incorporate, nonché di componenti di tali batterie, apparecchi o veicoli, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

2.   Agli operatori che eseguono le operazioni di preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione è consentito l'accesso, in condizioni di parità, alle informazioni pertinenti per il trattamento e il controllo di batterie per mezzi di trasporto leggeri, di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici, o di apparecchi e veicoli in cui tali batterie sono incorporate, nonché di componenti di tali batterie, apparecchi o veicoli, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

Emendamento 352

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli operatori che eseguono le operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione di batterie garantiscono che l'esame, le prove di verifica delle prestazioni, l'imballaggio e la spedizione delle batterie e dei loro componenti siano effettuati seguendo istruzioni adeguate in materia di controllo della qualità e sicurezza.

3.   Gli operatori che eseguono le operazioni di preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione di batterie garantiscono che l'esame, le prove di verifica delle prestazioni e della sicurezza , l'imballaggio e la spedizione delle batterie e dei loro componenti siano effettuati seguendo istruzioni adeguate in materia di controllo della qualità e sicurezza.

Emendamento 353

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli operatori che eseguono le operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione garantiscono che le batterie sottoposte a rifabbricazione o cambio di destinazione siano conformi al presente regolamento, alle prescrizioni pertinenti in materia di tutela della salute umana, dell'ambiente e dei prodotti contenute in altre normative e ai requisiti tecnici relativi alla destinazione d'uso specifica delle batterie al momento dell'immissione sul mercato.

4.   Gli operatori che eseguono le operazioni di preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione garantiscono che le batterie sottoposte a rifabbricazione o cambio di destinazione siano conformi al presente regolamento, alle prescrizioni pertinenti in materia di tutela della salute umana, dell'ambiente e dei prodotti contenute in altre normative e ai requisiti tecnici relativi alla destinazione d'uso specifica delle batterie al momento dell'immissione sul mercato.

Emendamento 354

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La batteria sottoposta a cambio di destinazione o rifabbricazione non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 39, paragrafo 1, se l'operatore economico che la immette sul mercato può dimostrare che la batteria, prima del cambio di destinazione o della rifabbricazione, era stata immessa sul mercato anteriormente alla data in cui tali obblighi diventano applicabili conformemente a tali articoli.

La batteria sottoposta a cambio di destinazione o rifabbricazione non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 39, paragrafo 1, se l'operatore economico che la immette sul mercato può dimostrare che la batteria, prima del cambio di destinazione o della rifabbricazione, era stata immessa sul mercato anteriormente alla data in cui tali obblighi diventano applicabili conformemente a tali articoli.

Emendamento 355

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 4 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli operatori che immettono sul mercato batterie sottoposte a cambio di destinazione o rifabbricazione sono considerati alla stregua di nuovi produttori di tali batterie e pertanto sono registrati a norma dell'articolo 46 e ad essi incombe una responsabilità estesa del produttore conformemente all'articolo 47.

Emendamento 356

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 5 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Per dimostrare che un rifiuto di batteria sottoposto a cambio di destinazione o rifabbricazione non è più classificabile come rifiuto, il detentore della batteria fornisce , su richiesta di un'autorità competente, quanto segue:

5.   Per dimostrare che un rifiuto di batteria sottoposto a cambio di destinazione o rifabbricazione non è più classificabile come rifiuto, gli operatori che eseguono operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione forniscono , su richiesta di un'autorità competente, quanto segue:

Emendamento 357

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

il contributo degli utilizzatori finali alla prevenzione dei rifiuti, anche mediante informazioni sulle buone pratiche relative all'uso delle batterie al fine di estenderne la fase di utilizzo e le possibilità di preparazione per il riutilizzo;

(a)

il contributo degli utilizzatori finali alla prevenzione dei rifiuti, anche mediante informazioni sulle buone pratiche e raccomandazioni relative all'uso delle batterie al fine di estenderne la fase di utilizzo e le possibilità di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo , preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione e rifabbricazione ;

Emendamento 358

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

i sistemi di raccolta differenziata, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio disponibili per i rifiuti di batterie;

(c)

i punti di ritiro e raccolta, i sistemi di raccolta differenziata, di preparazione per il riutilizzo, di preparazione per il cambio di destinazione, di cambio di destinazione, di rifabbricazione e di riciclaggio disponibili per i rifiuti di batterie;

Emendamento 359

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

l'impatto delle sostanze contenute nelle batterie sull'ambiente e sulla salute umana, compreso l'impatto generato da modalità improprie per disfarsi dei rifiuti di batterie, quale la dispersione dei rifiuti o la loro eliminazione come rifiuti urbani indifferenziati.

(f)

l'impatto delle sostanze contenute nelle batterie , in particolare delle sostanze pericolose, sull'ambiente e sulla salute umana, compreso l'impatto generato da modalità improprie per disfarsi dei rifiuti di batterie, quale la dispersione dei rifiuti o la loro eliminazione come rifiuti urbani indifferenziati.

Emendamento 360

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

(b)

in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali e accessibile alle persone con disabilità conformemente ai requisiti della direttiva (UE) 2019/882 , secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

Emendamento 361

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I produttori mettono a disposizione dei distributori, degli operatori di cui agli articoli 50, 52 e 53 e degli altri gestori di rifiuti che svolgono attività di riparazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio, le informazioni relative alle misure di sicurezza e protezione, tra cui quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro, applicabili allo stoccaggio e alla raccolta dei rifiuti di batterie.

2.   I produttori mettono a disposizione dei distributori, degli operatori di cui agli articoli 50, 52 e 53 e degli altri gestori di rifiuti che svolgono attività di riparazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio, le informazioni relative ai componenti e ai materiali delle batterie, nonché all'ubicazione di tutte le sostanze pericolose presenti nelle batterie. I produttori mettono a disposizione informazioni relative alle misure di sicurezza e protezione, tra cui quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro, applicabili allo stoccaggio e alla raccolta dei rifiuti di batterie.

Emendamento 362

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 3 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Dal momento in cui un modello di batteria è fornito nel territorio di uno Stato membro, i produttori mettono a disposizione, per via elettronica e su richiesta, dei gestori dei rifiuti che svolgono attività di riparazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio, nella misura in cui tali operatori ne abbiano bisogno per svolgere tali attività, le seguenti informazioni specifiche sul modello di batteria relative al trattamento corretto ed ecocompatibile dei rifiuti di batterie:

3.   Dal momento in cui un modello di batteria è fornito nel territorio di uno Stato membro, i produttori mettono a disposizione, per via elettronica , gratuitamente e su richiesta, dei gestori dei rifiuti che svolgono attività di riparazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio, nella misura in cui tali operatori ne abbiano bisogno per svolgere tali attività, le seguenti informazioni specifiche sul modello di batteria relative al trattamento corretto ed ecocompatibile dei rifiuti di batterie:

Emendamento 363

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

i processi atti a garantire lo smantellamento dei veicoli e degli apparecchi in modo da consentire la rimozione delle batterie incorporate;

(a)

i processi atti a garantire lo smantellamento dei mezzi di trasporto leggeri, dei veicoli e degli apparecchi in modo da consentire la rimozione delle batterie incorporate;

Emendamento 364

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

le misure di sicurezza e protezione, anche in materia di sicurezza sul lavoro, applicabili ai processi di stoccaggio, trasporto, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di batterie.

(b)

le misure di sicurezza e protezione, anche in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza antincendio , applicabili ai processi di stoccaggio, trasporto, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di batterie.

Emendamento 365

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I distributori che forniscono batterie agli utilizzatori finali comunicano, presso i loro punti di vendita al dettaglio, in modo visibile, attraverso i mercati online , le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e le modalità con cui gli utilizzatori finali possono depositare gratuitamente i rifiuti di batterie presso i rispettivi punti di raccolta situati nei punti di vendita o per conto di un mercato online. Tale obbligo è limitato ai tipi di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell'offerta di batterie nuove del distributore o del rivenditore.

4.   I distributori che forniscono batterie agli utilizzatori finali comunicano in modo permanente , presso i loro punti di vendita al dettaglio e attraverso i mercati online, in modo facilmente accessibile chiaramente visibile per gli utilizzatori finali della batteria , le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e le modalità con cui gli utilizzatori finali possono depositare gratuitamente i rifiuti di batterie presso i rispettivi punti di raccolta situati nei punti di vendita o per conto di un mercato online. Tale obbligo è limitato ai tipi di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell'offerta di batterie nuove del distributore o del rivenditore.

Emendamento 366

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I costi a carico del produttore a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), sono indicati separatamente all'utilizzatore finale presso il punto di vendita di una nuova batteria. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute.

5.   I costi a carico del produttore a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), sono indicati separatamente all'utilizzatore finale presso il punto di vendita di una nuova batteria. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute e non sono aggiunti al costo finale della batteria addebitato al consumatore nel punto vendita .

Emendamento 367

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni secondo la composizione chimica delle batterie , specificando i quantitativi di batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri :

1.   I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni secondo la composizione chimica delle batterie:

Emendamento 368

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

il quantitativo di batterie portatili di uso generale messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, escluse le batterie portatili di uso generale che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell'anno in questione prima di essere vendute agli utilizzatori finali;

Emendamento 369

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

il quantitativo di rifiuti di batterie portatili di uso generale raccolti a norma dell'articolo 48, calcolato in base alla metodologia di cui all'allegato XI;

Emendamento 370

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

il quantitativo di rifiuti di batterie portatili raccolti, esportati in paesi terzi per il trattamento, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il riciclaggio.

Emendamento 371

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I gestori di rifiuti diversi dai produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, qualora raccolgano rifiuti di batterie portatili dai distributori o da altri punti di raccolta, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, il quantitativo di rifiuti di batterie portatili raccolte in base alla loro composizione chimica e specificano i quantitativi di batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri .

I gestori di rifiuti diversi dai produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, qualora raccolgano rifiuti di batterie portatili dai distributori o da altri punti di raccolta, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, il quantitativo di rifiuti di batterie portatili raccolte in base alla loro composizione chimica.

Emendamento 372

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     I produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni secondo la composizione chimica delle batterie, specificando i quantitativi di batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri:

 

a)

il quantitativo di batterie per mezzi di trasporto leggeri messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, escluse le batterie per mezzi di trasporto leggeri che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell'anno in questione prima di essere vendute agli utilizzatori finali;

 

b)

il quantitativo di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolte a norma dell'articolo 48 bis, calcolato in base alla metodologia di cui all'atto delegato che sarà adottato in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2 ter);

 

c)

l'obiettivo di raccolta raggiunto dal produttore o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che agisce per conto dei propri aderenti;

 

d)

il quantitativo di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti conferiti per il trattamento e il riciclaggio presso gli impianti autorizzati. e

 

e)

il quantitativo di batterie conferite per il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione.

 

I gestori di rifiuti diversi dai produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, qualora raccolgano batterie per mezzi di trasporto leggeri dai distributori o da altri punti di ritiro e raccolta per batterie per mezzi di trasporto leggeri, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, il quantitativo di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolte, distinguendole in base alla loro composizione chimica, e specificano i quantitativi di batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri.

 

Gli operatori di cui al primo e al secondo comma comunicano all'autorità competente i dati di cui al primo comma entro quattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione, conformemente all'articolo 62, paragrafo 5. Le autorità competenti stabiliscono il formato e le procedure in base alle quali i dati devono essere comunicati loro.

Emendamento 373

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

il quantitativo di batterie conferite per il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione;

Emendamento 374

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 2 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)

il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici raccolti, esportati in paesi terzi per il trattamento, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il riciclaggio.

Emendamento 375

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici raccolti, esportati in paesi terzi per il trattamento, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il riciclaggio.

Emendamento 376

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il quantitativo di rifiuti di batterie sottoposti a processi di riciclaggio;

(b)

il quantitativo di rifiuti di batterie sottoposti a processi di preparazione per il cambio di destinazione e riciclaggio;

Emendamento 377

Proposta di regolamento

Articolo 62 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri pubblicano in formato aggregato, per ogni anno civile, i seguenti dati sulle batterie portatili, le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici in base alla tipologia di batteria e alla composizione chimica e indicano separatamente, nel caso delle batterie portatili, quelle che alimentano i mezzi di trasporto leggeri:

Gli Stati membri pubblicano in formato aggregato, per ogni anno civile, i seguenti dati sulle batterie portatili , le batterie per mezzi di trasporto leggeri , le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici in base alla tipologia di batteria e alla composizione chimica e indicano separatamente, nel caso delle batterie portatili, quelle che alimentano i mezzi di trasporto leggeri:

Emendamento 378

Proposta di regolamento

Articolo 62 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il quantitativo di rifiuti di batterie raccolti a norma degli articoli 48 e 49, calcolato in base alla metodologia di cui all'allegato XI;

(b)

il quantitativo di rifiuti di batterie raccolti a norma degli articoli 48 , 48 bis e 49, calcolato in base alla metodologia di cui all'allegato XI;

Emendamento 379

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Il sistema serve ai seguenti scopi:

 

(a)

sostenere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento delle loro funzioni previste dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati, compresa l'attuazione del regolamento da parte delle autorità in questione;

 

(b)

mettere a disposizione del pubblico di informazioni sulle batterie immesse sul mercato e sui relativi requisiti di sostenibilità e sicurezza, oltre alle schede informative delle batterie;

 

(c)

fornire informazioni aggiornate sulle batterie alla Commissione e a rifabbricanti, operatori della seconda vita e riciclatori accreditati.

Emendamento 380

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il sistema contiene le informazioni e i dati sulle batterie industriali ricaricabili e sulle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e una capacità superiore a 2 kWh , come stabilito nell'allegato XIII. Tali informazioni e dati sono classificabili e consultabili, e rispettano gli standard aperti per l'uso da parte di terzi.

2.   Il sistema contiene le informazioni e i dati sulle batterie per mezzi di trasporto leggeri, sulle batterie industriali e sulle batterie per veicoli elettrici, come stabilito nell'allegato XIII. Tali informazioni e dati sono classificabili e consultabili, e rispettano gli standard aperti per l'uso da parte di terzi. Il sistema contiene altresì una banca dati regolarmente aggiornata di tutte le batterie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 381

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli operatori economici che immettono sul mercato una batteria industriale ricaricabile o una batteria per veicoli elettrici con stoccaggio interno mettono a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 2 per via elettronica, in un formato a lettura ottica utilizzando servizi di trasmissione di dati interoperabili e facilmente accessibili nel formato stabilito a norma del paragrafo 5.

3.   Gli operatori economici che immettono sul mercato una batteria per mezzi di trasporto leggeri, una batteria industriale o una batteria per veicoli elettrici mettono a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 2 per via elettronica, in un formato a lettura ottica utilizzando servizi di trasmissione di dati interoperabili e facilmente accessibili nel formato stabilito a norma del paragrafo 5.

Emendamento 382

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Il sistema non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 383

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 5 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2024, atti di esecuzione per stabilire :

5.   La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2024, un atto delegato conformemente all'articolo 73 per integrare il presente regolamento, stabilendo :

Emendamento 384

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 385

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Entro il 1o gennaio 2026 tutte le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio e con capacità superiore a 2 kWh sono registrate in formato elettronico («passaporto della batteria»).

1.   Entro il 1o gennaio 2026 tutte le batterie industriali , le batterie per veicoli elettrici e le batterie per mezzi di trasporto leggeri immesse sul mercato o messe in servizio sono registrate in formato elettronico («passaporto della batteria»).

Emendamento 386

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il passaporto della batteria è associato alle informazioni riguardanti le caratteristiche di base di ciascun tipo e modello di batteria memorizzate nelle fonti di dati del sistema istituito in applicazione dell'articolo 64. L'operatore economico che immette sul mercato una batteria industriale o una batteria per veicoli elettrici garantisce che i dati riportati nel passaporto della batteria siano esatti, completi e aggiornati.

3.    Per le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici, il passaporto della batteria è associato alle informazioni riguardanti le caratteristiche di base di ciascun tipo e modello di batteria memorizzate nelle fonti di dati del sistema istituito in applicazione dell'articolo 64. L'operatore economico che immette sul mercato una batteria industriale o una batteria per veicoli elettrici garantisce che i dati riportati nel passaporto della batteria siano esatti, completi e aggiornati.

Emendamento 387

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, il passaporto della batteria deve contenere le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettere da a) a d) e lettere i) e j), e informazioni aggiornate sulla batteria, legate ai cambiamenti del suo stato.

Emendamento 388

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il passaporto della batteria è accessibile online mediante sistemi elettronici interoperabili con il sistema istituito in applicazione dell'articolo 64.

4.   Il passaporto della batteria è accessibile online mediante sistemi elettronici interoperabili con il sistema istituito in applicazione dell'articolo 64 e tramite il codice QR di cui all'articolo 13, paragrafo 5 .

Emendamento 389

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Il passaporto della batteria consente l'accesso alle informazioni sui valori dei parametri di prestazione e durabilità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, quando la batteria è immessa sul mercato ed è soggetta a variazioni di stato.

5.   Il passaporto della batteria consente l'accesso alle informazioni sui valori dei parametri di prestazione e durabilità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, nonché alle informazioni sullo stato di salute della batteria ai sensi dell'articolo 14, quando la batteria è immessa sul mercato ed è soggetta a variazioni di stato.

Emendamento 390

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Se tali variazioni sono dovute ad attività di riparazione o a un cambio di destinazione, la responsabilità della registrazione della batteria nel passaporto è trasferita all'operatore economico che si ritiene debba immettere sul mercato o mettere in servizio la batteria industriale o la batteria per veicoli elettrici.

6.   Se tali variazioni sono dovute a un cambio di destinazione o ad attività di rifabbricazione , la responsabilità della registrazione della batteria nel passaporto è trasferita all'operatore economico che si ritiene debba immettere sul mercato o mettere in servizio la batteria industriale, la batteria per veicoli elettrici o la batteria per veicoli di trasporto leggeri . La registrazione delle batterie sottoposte a cambio di destinazione o rifabbricazione è legata alla registrazione della batteria originaria.

Emendamento 391

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 7 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le norme per l'accesso, la condivisione, la gestione, l'esplorazione, la pubblicazione e il riutilizzo delle informazioni e dei dati accessibili attraverso il passaporto della batteria.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per stabilire le norme per l'accesso, la condivisione, la gestione, l'esplorazione, la pubblicazione e il riutilizzo delle informazioni e dei dati accessibili attraverso il passaporto della batteria.

Emendamento 392

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 393

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che una batteria oggetto del presente regolamento rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione della batteria interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti del presente regolamento.

1.   Le autorità di vigilanza del mercato effettuano adeguati controlli delle batterie messe a disposizione online e offline nella misura appropriata, mediante controlli documentali e, se del caso, controlli fisici e di laboratorio basati su campioni adeguati, che investa tutte le prescrizioni pertinenti del presente regolamento. Le autorità di vigilanza del mercato possono inviare le batterie all'impianto di prova dell'Unione di cui all'articolo 68 bis ai fini di tale valutazione.

Emendamento 394

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro … [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni uniformi di controllo, i criteri per stabilire la frequenza dei controlli e la quantità di campioni da controllare, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Emendamento 395

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Qualora ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

2.   Le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

Emendamento 396

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 5 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

non conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II o III del presente regolamento;

(a)

non conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II o III o all'articolo 39 del presente regolamento;

Emendamento 397

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.     I consumatori devono poter inserire informazioni sulle batterie che presentano un rischio per i consumatori in una sezione distinta del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) di cui all'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE. La Commissione prende in debita considerazione le informazioni ricevute e assicura un seguito, tra cui la trasmissione di tali informazioni alle autorità nazionali competenti, se del caso.

 

La Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 74, paragrafo 2, per stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al primo comma nonché per la trasmissione di tali informazioni alle autorità nazionali competenti per il seguito.

Emendamento 398

Proposta di regolamento

Articolo 67 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se in esito alla procedura di cui all'articolo 66, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

1.   Se in esito alla procedura di cui all'articolo 66, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. La Commissione conclude tale valutazione entro un mese. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

Emendamento 399

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, ritiene che una batteria, pur conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per la protezione dei beni o dell'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale batteria, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirata dal mercato o richiamata entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

1.   Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, ritiene che una batteria, pur conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III, presenti un rischio o possa ragionevolmente considerarsi in grado di presentare un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per la protezione dei beni o dell'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale batteria, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirata dal mercato o richiamata entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

Emendamento 400

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione delle batterie in questione, l'origine e la catena di approvvigionamento della batteria, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione delle batterie in questione, l'origine e la catena del valore della batteria, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

Emendamento 401

Proposta di regolamento

Articolo 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 68 bis

Impianto di prova dell'Unione

1.     Entro … [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione designa un impianto di prova dell'Unione specializzato in batterie a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1020.

2.     L'impianto di prova dell'Unione funge da centro di competenza per:

(a)

la fornitura di pareri tecnici e scientifici indipendenti alla Commissione, in deroga all'articolo 21, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1020, nel corso delle indagini di cui all'articolo 32 del presente regolamento e nel corso delle valutazioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1, e all'articolo 68, paragrafo 4, del presente regolamento;

(b)

l'esecuzione di prove delle batterie su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato ai fini della valutazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

Emendamento 402

Proposta di regolamento

Articolo 68 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 68 ter

Centri di competenza nazionali per le batterie

1.     Le autorità di vigilanza del mercato, d'intesa con le organizzazioni che rappresentano gli operatori economici e i centri di ricerca, istituiscono un centro di competenza nazionale per le batterie in ciascuno Stato membro.

2.     I centri di competenza nazionali per le batterie di cui al paragrafo 1 svolgono attività volte a promuovere la conformità, individuare i casi di non conformità, sensibilizzare e fornire orientamenti e consulenza tecnica in relazione alle prescrizioni del presente regolamento. Se del caso, anche altre parti interessate, come le organizzazioni che rappresentano gli utilizzatori finali, possono partecipare alle attività dei centri di competenza nazionali per le batterie.

3.     Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, l'autorità di vigilanza del mercato e le parti di cui al paragrafo 1 garantiscono che le attività svolte dal centro di competenza nazionale per le batterie non comportino una concorrenza sleale tra gli operatori economici e non pregiudichino l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità delle parti.

Emendamento 403

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Fatto salvo l'articolo 66, uno Stato membro, se constata che una batteria che esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 68 non è conforme al presente regolamento o che un operatore economico ha violato uno degli obblighi di cui al presente regolamento, richiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione. Tra le non conformità figura quanto segue:

1.   Fatto salvo l'articolo 66, uno Stato membro, se constata che una batteria che esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 68 non è conforme al presente regolamento o che un operatore economico ha violato uno degli obblighi di cui al presente regolamento, richiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione. Per agevolare tale compito, gli Stati membri istituiscono canali di segnalazione facilmente accessibili per i consumatori sui casi di non conformità. Tra le non conformità figura quanto segue:

Emendamento 404

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 1 — lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

(k)

non sono soddisfatte le prescrizioni relative alla strategia per il rispetto del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui all'articolo 39.

(k)

non sono soddisfatte le prescrizioni relative alla strategia per il rispetto del dovere di diligenza nella catena del valore di cui all'articolo 39;

Emendamento 405

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 1 — lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k bis)

non sono rispettate le prescrizioni riguardanti il passaporto della batteria di cui all'articolo 65.

Emendamento 406

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Alle autorità competenti degli Stati membri sono conferiti poteri di indagine conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 per effettuare controlli appropriati, siano essi basati sul rischio o sulle informazioni ricevute, al fine di individuare eventuali casi di non conformità.

Emendamento 407

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Le autorità di vigilanza del mercato cooperano per garantire l'applicazione transfrontaliera del presente regolamento conformemente alle disposizioni di cui al capo VI del regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento 408

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.     Gli Stati membri collaborano nell'ambito di una rete per l'applicazione delle norme, ai fini di un reciproco sostegno nella procedura di infrazione in caso di vendite transfrontaliere nell'Unione.

Emendamento 409

Proposta di regolamento

Articolo 70 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tengono conto , negli appalti pubblici per batterie o per prodotti contenenti batterie in situazioni contemplate da tali direttive, dell'impatto ambientale delle batterie durante il loro ciclo di vita per far sì che l'impatto delle batterie oggetto dell'appalto sia ridotto al minimo.

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, danno la preferenza , negli appalti pubblici per batterie o per prodotti contenenti batterie in situazioni contemplate da tali direttive, alle batterie più rispettose dell'ambiente sulla base del loro intero ciclo di vita per far sì che l'impatto delle batterie oggetto dell'appalto sia ridotto al minimo.

Emendamento 410

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Uno Stato membro, se ritiene che l'uso di una sostanza nella fabbricazione di batterie, o la presenza di una sostanza nelle batterie al momento dell'immissione sul mercato, o durante le successive fasi del ciclo di vita, compresa la fase in cui diventano rifiuti, rappresenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente e che tale rischio non sia adeguatamente controllato e richieda un'azione, notifica all'Agenzia che si propone di preparare un fascicolo conforme alle prescrizioni di un fascicolo di restrizione. Se risulta da tale fascicolo che è necessaria un'azione a livello dell'UE o che vada oltre le misure già adottate, lo Stato membro presenta il fascicolo all'Agenzia in modo da avviare la procedura di restrizione.

Emendamento 411

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 bis.     Entro sei mesi da qualsiasi modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 o dall'entrata in vigore di future normative dell'Unione relative ai criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi, la Commissione valuta se tale modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 o tali future normative dell'Unione richiedano una modifica del presente articolo e adotta, se del caso, un atto delegato conformemente all'articolo 73 del presente regolamento per modificare di conseguenza le disposizioni in questione.

Emendamento 412

Proposta di regolamento

Articolo 72 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Possono essere riconosciuti solo i programmi promossi dall'industria che soddisfano le prescrizioni dell'articolo 39 e che sono verificati da soggetti terzi.

Emendamento 413

Proposta di regolamento

Articolo 73 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e  all'articolo 70, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafi  2 e 5 bis, all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 3, terzo e quarto comma, all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), all'articolo 8, paragrafo 4 bis, all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafi 1 ter e 1 quater nuovo, all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 10, paragrafo 3 bis, all'articolo 11 bis nuovo, paragrafo 4, all'articolo 11 ter, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 6 bis, all'articolo 14, paragrafo 3, comma 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafi 8 e 8 bis, all'articolo 55, paragrafo 2 ter , all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafi 4 e 5 bis, all'articolo 58, paragrafo 3 , all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 7, all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 71, paragrafo 14 bis, e all'articolo 76, paragrafo 1 ter , è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 414

Proposta di regolamento

Articolo 73 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e  all'articolo 70, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafi  2 e 5 bis, all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 3, terzo e quarto comma , all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), all'articolo 8 , paragrafo 4 bis, all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafo 1 ter e 1 quater, all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 10, paragrafo 3 bis, all'articolo 11 bis, paragrafo 4, all'articolo 11 ter, paragrafo  2, all'articolo 13, paragrafo 6 bis, all'articolo 14, paragrafo 3, comma 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafi 8 e 8 bis, all'articolo 55, paragrafo 2 ter , all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafi 4 e 5 bis , all'articolo 58, paragrafo 3 , all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 7, all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 71, paragrafo 14 bis, e all'articolo 76, paragrafo 1 ter , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 415

Proposta di regolamento

Articolo 73 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'atto delegato adottato ai sensi all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e  all'articolo 70, paragrafo 2 , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato conformemente all'articolo 6, paragrafi  2 e 5 bis , all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 3, terzo quarto comma , all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), all'articolo 8, paragrafo 4 bis nuovo, all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafi 1 ter nuovo e 1 quater, all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 10, paragrafo 3 bis, all'articolo 11 bis, paragrafo 4, all'articolo 11 ter, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 6 bis, all'articolo 14, paragrafo 3, comma 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafi 8 e 8 bis, all'articolo 55, paragrafo 2 ter , all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafi 4 e 5 bis, all'articolo 58, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 7 , all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 71, paragrafo 14 bis, e all'articolo 76, paragrafo 1 ter , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 416

Proposta di regolamento

Articolo 75 — comma 1 — punto 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

nell'allegato I, all'elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione è aggiunto il seguente punto 71 :

(2)

nell'allegato I, il punto 21 dell'elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione è sostituito dal seguente:

Emendamento 417

Proposta di regolamento

Articolo 76 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il 1o gennaio 2023, la Commissione elabora criteri od orientamenti armonizzati per sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e per il risarcimento dei danni causati alle persone.

 

Tali criteri includono almeno i seguenti tipi di infrazioni:

 

rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di valutazione della conformità di cui al capo IV e le misure di cui agli articoli 66 e 68;

 

falsificazione dei risultati delle prove di conformità o della vigilanza del mercato;

 

mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero comportare il richiamo della batteria o dei suoi componenti o il rifiuto o il ritiro della dichiarazione di conformità.

Emendamento 418

Proposta di regolamento

Articolo 76 — comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il 1o gennaio 2023 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i criteri per sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e per il risarcimento dei danni causati alle persone che riguardano almeno le violazioni di cui al paragrafo 1 bis.

Emendamento 419

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione elabora una relazione sull'applicazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

1.   Entro il 31 dicembre 2030 , e successivamente ogni cinque anni, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente e  la salute umana e sul funzionamento del mercato interno e la presenta e sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio .

Emendamento 420

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

le prescrizioni per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui agli articoli 39 e 72;

(c)

le prescrizioni per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore della batteria di cui agli articoli 39 e 72;

Emendamento 421

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

le misure riguardanti l'identificazione degli operatori economici di cui all'articolo 45;

Emendamento 422

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)

le violazioni e il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni stabilite all'articolo 76;

Emendamento 423

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d quater)

l'analisi dell'impatto del regolamento sulla competitività e sugli investimenti nel settore delle batterie e sugli oneri amministrativi.

Emendamento 424

Proposta di regolamento

Articolo 77 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 425

Proposta di regolamento

Articolo 79 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022 .

Esso si applica a decorrere dal … [6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] .

Emendamento 426

Proposta di regolamento

Allegato I — tabella — riga 3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis.

Piombo

Le batterie portatili, anche incorporate in apparecchi, non contengono più dello 0,01  % di piombo (espresso come piombo metallico) in peso.

N. CAS: 7439-92-1

 

N.   CE 231-100-4 e suoi composti

 

Emendamento 427

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 1 — comma 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

«valutazione della qualità dei dati»: valutazione semiquantitativa dei criteri di qualità di una serie di dati basata su rappresentatività tecnologica, geografica e temporale e sulla precisione. Per qualità dei dati si intende la qualità della serie di dati documentata.

Emendamento 428

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le norme di calcolo armonizzate di cui all'articolo 7 si basano sugli elementi essenziali inclusi nel presente allegato, sono conformi all'ultima versione del metodo relativo all'impronta ambientale di prodotto (80) (Product Environmental Footprint, PEF) elaborato dalla Commissione nonché alle pertinenti regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR) (81) e riflettono gli accordi internazionali e il progresso tecnico-scientifico nel campo della valutazione del ciclo di vita (82).

Le norme di calcolo armonizzate di cui all'articolo 7 si basano sugli elementi essenziali inclusi nel presente allegato, sono conformi all'ultima versione del metodo relativo all'impronta ambientale di prodotto (80) (Product Environmental Footprint, PEF) elaborato dalla Commissione nonché alle pertinenti regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR) (81) e riflettono gli accordi internazionali e il progresso tecnico-scientifico nel campo della valutazione del ciclo di vita (82). Lo sviluppo e l'aggiornamento dei metodi PEF e delle pertinenti PEFCR sono aperti e trasparenti e comportano un'adeguata rappresentanza delle organizzazioni della società civile, del mondo accademico e di altri portatori di interessi.

Emendamento 429

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.

Uso dell'energia e contabilità energetica

 

Nel calcolo dell'intensità di carbonio dell'energia utilizzata durante le diverse fasi del ciclo di vita e i processi della batteria di cui al punto 4, si utilizzano i dati relativi alle emissioni medie di carbonio del paese in cui si è svolta l'attività o il processo specifico. Fattori di emissione inferiori sono utilizzati soltanto laddove l'attore economico possa attendibilmente dimostrare che la regione in cui si è svolta l'attività specifica e che ha fornito energia all'operatore economico o ai suoi singoli processi o la sua fornitura di energia hanno un'intensità di carbonio inferiore alla media del paese. Ciò va dimostrato mediante una prova del fatto che l'energia proviene da quella determinata regione e che ha un'intensità di carbonio inferiore, o mediante un collegamento diretto a una fonte energetica rinnovabile o a basse emissioni di carbonio oppure un contratto che dimostri un legame temporale e geografico tra la fornitura di energia e l'utilizzo da parte dell'operatore economico, che deve essere accertato da una dichiarazione di verifica da parte di terzi.

Emendamento 430

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 4 — comma 1 — tabella — riga 2

Testo della Commissione

Acquisizione delle materie prime e prelavorazione

Comprende i processi di estrazione e prelavorazione fino alla fabbricazione degli elementi e dei componenti delle batterie (materiali attivi, separatori, elettroliti, involucri, componenti attivi e passivi di batterie) nonché dei componenti elettrici/elettronici.


Emendamento

Acquisizione delle materie prime e prelavorazione

Comprende i processi di estrazione e gli altri pertinenti processi di approvvigionamento e prelavorazione , nonché il trasporto di tutte le materie prime e di tutti i materiali attivi fino alla fabbricazione degli elementi e dei componenti delle batterie (materiali attivi, separatori, elettroliti, involucri, componenti attivi e passivi di batterie) nonché dei componenti elettrici/elettronici.

Emendamento 431

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 4 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La fase di utilizzo dovrebbe essere esclusa dai calcoli relativi all'impronta di carbonio lungo il ciclo di vita in quanto non direttamente influenzabile dai fabbricanti, salvo dimostrazione che le scelte operate dai fabbricanti di batterie in fase di progettazione possano influire in modo non trascurabile sull'impatto di tale fase.

La fase di utilizzo può essere esclusa dai calcoli relativi all'impronta di carbonio lungo il ciclo di vita solo laddove i fabbricanti possano dimostrare in modo attendibile che le scelte operate in fase di progettazione influiscono solo in modo trascurabile sull'impatto di tale fase.

Emendamento 432

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In particolare tutti i dati di processo relativi all'anodo, al catodo, all'elettrolito, al separatore e all'involucro dell'elemento si riferiscono a un modello specifico di batteria prodotto in un determinato stabilimento (ossia non possono essere utilizzati dati di processo generici). I dati di processo specifici di una batteria sono utilizzati in combinazione con le pertinenti serie di dati secondari conformi allo standard relativo all'impronta ambientale del prodotto.

In particolare, tutti i dati di processo relativi alle materie prime, all'anodo, al catodo, all'elettrolito, al separatore e all'involucro dell'elemento si riferiscono a un modello specifico di batteria prodotto in un determinato stabilimento (ossia non possono essere utilizzati dati di processo generici). I dati di processo specifici di una batteria sono utilizzati in combinazione con le pertinenti serie di dati secondari conformi allo standard relativo all'impronta ambientale del prodotto.

Emendamento 433

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 5 — comma 5 — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fase di acquisizione delle materie prime e prelavorazione

Fase di acquisizione delle materie prime , compreso il trasporto, e prelavorazione

Emendamento 434

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 8 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A seconda della distribuzione dei valori contenuti nelle dichiarazioni dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato interno dell'UE, sarà individuato un numero significativo di classi di prestazione, delle quali la categoria A costituirà la classe più efficiente e con il minore impatto in termini di impronta di carbonio lungo il ciclo di vita, al fine di consentire la differenziazione del mercato.

A seconda della distribuzione dei valori contenuti nelle dichiarazioni dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato interno dell'UE e nelle valutazioni della qualità dei dati , sarà individuato un numero significativo di classi di prestazione, delle quali la categoria A costituirà la classe più efficiente e con il minore impatto in termini di impronta di carbonio lungo il ciclo di vita, al fine di consentire la differenziazione del mercato.

Emendamento 435

Proposta di regolamento

Allegato III — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Parametri di prestazioni elettrochimiche e durabilità delle batterie portatili di uso generale

Parametri di prestazioni elettrochimiche e durabilità delle batterie portatili

Emendamento 436

Proposta di regolamento

Allegato III — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.

Capacità della batteria: la carica elettrica che una batteria può erogare a determinate condizioni.

1.

Capacità della batteria: la carica elettrica che una batteria può erogare in condizioni reali .

Emendamento 437

Proposta di regolamento

Allegato III — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.

Durata di conservazione (prestazioni di scarica ritardata): la diminuzione relativa della durata media minima dopo un certo periodo di tempo e a determinate condizioni.

3.

Durata di conservazione (prestazioni di scarica ritardata): la diminuzione relativa della durata media minima , prendendo come punto di riferimento la capacità misurata inizialmente, dopo un certo periodo di tempo e a determinate condizioni.

Emendamento 438

Proposta di regolamento

Allegato IV — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prescrizioni per le prestazioni elettrochimiche e la durabilità delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici

Prescrizioni per le prestazioni elettrochimiche e la durabilità delle batterie per mezzi di trasporto leggeri, delle batterie industriali e delle batterie per veicoli elettrici

Emendamento 439

Proposta di regolamento

Allegato IV — Parte A — comma 1 –punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.

Resistenza interna (in Ω) e aumento della resistenza interna (in %).

3.

Resistenza interna (in Ω), aumento della resistenza interna (in %) e impedenza elettrochimica (in Ω) .

Emendamento 440

Proposta di regolamento

Allegato IV — Parte A — comma 1 — punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.

Indicazione della durata di vita prevista delle batterie alle condizioni per le quali sono state progettate.

5.

Durata di vita prevista delle batterie alle condizioni di riferimento per le quali sono state progettate (in termini di cicli e anni civili) .

Emendamento 441

Proposta di regolamento

Allegato IV — Parte A — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.

Autoscarica.

Emendamento 442

Proposta di regolamento

Allegato IV — Parte A — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

«Capacità nominale»: il numero totale di ampere-ora (Ah) che può essere ottenuto a determinate condizioni da una batteria completamente carica.

«Capacità nominale»: il numero totale di ampere-ora (Ah) che può essere ottenuto a determinate condizioni di riferimento da una batteria completamente carica.

Emendamento 443

Proposta di regolamento

Allegato IV — Parte A — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

«Attenuazione di capacità»: la diminuzione, in funzione del tempo e dell'uso, della carica che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale, rispetto alla capacità nominale originaria dichiarata dal fabbricante.

«Attenuazione di capacità»: la diminuzione, in funzione del tempo e dell'uso, della carica che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale, rispetto alla capacità nominale originaria.

Emendamento 444

Proposta di regolamento

Allegato IV — Parte A — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

«Potenza»: la quantità di energia che una batteria è in grado di erogare nell'arco di un determinato periodo di tempo.

«Potenza»: la quantità di energia che una batteria è in grado di erogare nell'arco di un determinato periodo di tempo alle condizioni di riferimento .

Emendamento 445

Proposta di regolamento

Allegato IV — Parte A — comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

«Resistenza interna»: l'opposizione al flusso di corrente all'interno di un elemento o di una batteria, ossia la somma della resistenza degli elettroni e degli ioni come contributo alla resistenza effettiva totale comprese le proprietà induttive-capacitive.

«Resistenza interna»: l'opposizione al flusso di corrente all'interno di un elemento o di una batteria alle condizioni di riferimento , ossia la somma della resistenza degli elettroni e degli ioni come contributo alla resistenza effettiva totale comprese le proprietà induttive-capacitive.

Emendamento 446

Proposta di regolamento

Allegato IV — Parte A — comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

«Autoscarica»: la riduzione della carica elettrica conservata quando gli elettrodi della batteria non sono collegati, ad esempio quando la batteria è stoccata o non utilizzata, per un lungo periodo di tempo, ad esempio 48 ore, 168 ore, 720 ore, con la conseguenza che la carica della batteria si riduce gradualmente nel tempo.

Emendamento 447

Proposta di regolamento

Allegato V — punto 6 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

6.

Propagazione termica

6.

Protezione dalla propagazione termica

Emendamento 448

Proposta di regolamento

Allegato V — punto 7 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

7.

Danno meccanico dovuto a forze esterne (caduta e urto)

7.

Protezione dal danno meccanico

Le prove simulano una o più situazioni in cui una batteria cade accidentalmente o è colpita da un carico pesante e rimane operativa per lo scopo per cui è stata progettata. I criteri per simulare queste situazioni dovrebbero riflettere gli usi della vita reale.

Le prove simulano una o più situazioni in cui una batteria è accidentalmente esposta a sollecitazioni meccaniche e rimane operativa per lo scopo per cui è stata progettata. I criteri per simulare queste situazioni dovrebbero riflettere gli usi della vita reale.

Emendamento 449

Proposta di regolamento

Allegato V — punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis.

Prova di esposizione al fuoco

 

L'obiettivo della prova di esposizione al fuoco è quello di esporre la batteria al fuoco e di valutare il rischio di esplosione. La misura dell'energia rilasciata è un importante indicatore di sicurezza.

Emendamento 450

Proposta di regolamento

Allegato V — punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 ter.

Emissioni di gas — Misurazioni di sostanze pericolose

 

Le batterie possono contenere quantità significative di materiali potenzialmente pericolosi, ad esempio elettroliti altamente infiammabili, componenti corrosive e tossiche. Se esposta a determinate condizioni, l'integrità della batteria potrebbe essere compromessa, con il rilascio di gas pericolosi. È quindi importante individuare e quantificare le sostanze rilasciate dalla batteria durante i test che rappresentano un uso improprio e un abuso.

Emendamento 451

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte A — comma 1 — punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.

data di immissione sul mercato;

soppresso

Emendamento 452

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte A — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.

peso della batteria;

Emendamento 453

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte A — comma 1 — punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.

sostanze pericolose contenute nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo;

7.

sostanze pericolose contenute nella batteria con una concentrazione superiore allo 0,1  % in peso/peso diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo;

Emendamento 454

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte A — comma 1 — punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.

materie prime critiche contenute nella batteria.

soppresso

Emendamento 455

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte A bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

A bis

Informazioni supplementari sulle batterie accessibili tramite il codice QR

 

1.

Data di immissione sul mercato.

 

2.

Materie prime critiche contenute nella batteria con una concentrazione superiore allo 0,1  % in peso/peso.

 

3.

Informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'utilizzo.

Emendamento 456

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte C — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il codice QR è interamente nero e di dimensioni facilmente leggibili con un lettore di QR comunemente disponibile, come quello integrato in un dispositivo di comunicazione portatile.

Il codice QR è di un colore che contrasta nettamente con lo sfondo e di dimensioni facilmente leggibili con un lettore di QR comunemente disponibile, come quello integrato in un dispositivo di comunicazione portatile.

Emendamento 457

Proposta di regolamento

Allegato VIII — Parte A — punto 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il controllo di produzione interno è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3 e 4, e si accerta e dichiara che la batteria soddisfa le prescrizioni ad essa applicabili di cui agli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Il controllo di produzione interno è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3 e 4, e si accerta e dichiara che la batteria soddisfa le prescrizioni ad essa applicabili di cui agli articoli 6, 9, 11, 13 e 14.

Emendamento 458

Proposta di regolamento

Allegato VIII — Parte B — punto 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il controllo di produzione interno unito a verifica con supervisione è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3, 4 e 5, e si accerta e dichiara che la batteria soddisfa le prescrizioni applicabili di cui agli articoli 7, 8 e 39.

Il controllo di produzione interno unito a verifica con supervisione è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3, 4 e 5, e si accerta e dichiara che la batteria soddisfa le prescrizioni applicabili di cui agli articoli 7, 8 , 10, 12 e 39.

Emendamento 507

Proposta di regolamento

Allegato IX — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.

Oggetto della dichiarazione (identificazione della batteria che ne consenta la rintracciabilità): descrizione del tipo di batteria.

4.

Oggetto della dichiarazione (identificazione della batteria che ne consenta la rintracciabilità , e che può, se del caso, includere un'immagine della batteria ): descrizione del tipo di batteria.

Emendamento 459

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

ferro;

Emendamento 460

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 1 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter)

rame;

Emendamento 461

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 1 — lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a quater)

bauxite;

Emendamento 462

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

aria;

(a)

aria , compreso l'inquinamento atmosferico ;

Emendamento 463

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

risorse idriche;

(b)

risorse idriche , compreso l'accesso alle stesse, l'inquinamento e l'esaurimento di acqua dolce, di acqua potabile, degli oceani e dei mari ;

Emendamento 464

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

suolo;

(c)

suolo , compresa la contaminazione del suolo dovuta allo smaltimento e al trattamento dei rifiuti ;

Emendamento 465

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

biodiversità;

(d)

biodiversità , compresi i danni alla fauna selvatica, alla flora, agli habitat naturali e agli ecosistemi ;

Emendamento 466

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

clima, comprese le emissioni di gas a effetto serra;

Emendamento 467

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 2 — lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)

gestione dei rifiuti, compresi i danni causati dalle pratiche di gestione dei residui di miniera;

Emendamento 468

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 2 — lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

vita della comunità.

(i)

vita della comunità , compresa quella delle popolazioni indigene;

Emendamento 469

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 2 — lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis)

accesso alle informazioni, partecipazione pubblica ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale.

Emendamento 470

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

decisione COP VIII/28 della convenzione sulla diversità biologica, «Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment»;

(c)

convenzione sulla diversità biologica, compresa la decisione COP VIII/28, «Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment»;

Emendamento 471

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

accordo di Parigi delle Nazioni Unite;

Emendamento 472

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)

otto convenzioni fondamentali dell'ILO quali definite nella Dichiarazione dell'ILO sui principi e sui diritti fondamentali dell'ambito del lavoro;

Emendamento 473

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 — lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater)

qualsiasi altra convenzione internazionale in materia ambientale che sia vincolante per l'Unione o per i suoi Stati membri;

Emendamento 474

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

OIL, «Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy»;

soppresso

Emendamento 475

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

OCSE, «Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct»;

soppresso

Emendamento 476

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

OCSE, «Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas».

soppresso

Emendamento 477

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

qualsiasi altra convenzione internazionale in materia di diritti umani che sia vincolante per l'Unione o per i suoi Stati membri.

Emendamento 478

Proposta di regolamento

Allegato X — punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.

I principi relativi al dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale applicabili agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui all'articolo 39 del presente regolamento includono:

(a)

i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

(b)

le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali;

(c)

la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL;

(d)

OCSE, «Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct»;

(e)

OCSE, «Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas».

Emendamento 479

Proposta di regolamento

Allegato XI — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.

I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto e gli Stati membri calcolano il tasso di raccolta, espresso in percentuale, dividendo il peso dei rifiuti di batterie portatili , esclusi i rifiuti di batterie provenienti dai mezzi di trasporto leggeri, raccolti in un dato anno civile in uno Stato membro a norma degli articoli 48 e 55, rispettivamente, per il peso medio delle batterie di questo genere vendute direttamente agli utilizzatori finali dai produttori o da essi consegnate a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nello Stato membro nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti.

1.

I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto e gli Stati membri calcolano il tasso di raccolta, espresso in percentuale, dividendo il peso dei rifiuti di batterie portatili raccolti in un dato anno civile in uno Stato membro a norma degli articoli 48 e 55, rispettivamente, per il peso medio delle batterie di questo genere vendute direttamente agli utilizzatori finali dai produttori o da essi consegnate a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nello Stato membro nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti.

Emendamento 480

Proposta di regolamento

Allegato XI — punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.

I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto e gli Stati membri calcolano il tasso di raccolta, espresso in percentuale, dividendo il peso dei rifiuti di batterie portatili di uso generale raccolti in un dato anno civile in uno Stato membro a norma degli articoli 48 e 55, rispettivamente, per il peso medio delle batterie di questo genere vendute direttamente agli utilizzatori finali dai produttori o da essi consegnate a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nello Stato membro nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti.

Emendamento 481

Proposta di regolamento

Allegato XI — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, e gli Stati membri calcolano le vendite annuali di batterie portatili , escluse le batterie dei mezzi di trasporto leggeri, agli utilizzatori finali in un dato anno quale peso delle batterie di questo genere messe a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio dello Stato membro nell'anno in questione, senza tenere conto delle batterie portatili uscite dal territorio dello Stato membro in tale anno prima di essere vendute agli utilizzatori finali.

2.

I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, e gli Stati membri calcolano le vendite annuali di batterie portatili agli utilizzatori finali in un dato anno quale peso delle batterie di questo genere messe a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio dello Stato membro nell'anno in questione, senza tenere conto delle batterie portatili uscite dal territorio dello Stato membro in tale anno prima di essere vendute agli utilizzatori finali.

Emendamento 482

Proposta di regolamento

Allegato XI — punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.

I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, e gli Stati membri calcolano le vendite annuali di batterie portatili di uso generale agli utilizzatori finali in un dato anno quale peso delle batterie di questo genere messe a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio dello Stato membro nell'anno in questione, senza tenere conto delle batterie portatili di uso generale uscite dal territorio dello Stato membro in tale anno prima di essere vendute agli utilizzatori finali.

Emendamento 483

Proposta di regolamento

Allegato XII — Parte A — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.

Sono predisposte precauzioni e misure di sicurezza specifiche per il trattamento dei rifiuti di batterie al litio, che sono tenuti al riparo da calore eccessivo, acqua, compressione o danni fisici durante la manipolazione, la cernita e lo stoccaggio.

4.

Sono predisposte precauzioni e misure di sicurezza specifiche per il trattamento dei rifiuti di batterie al litio, che sono tenuti al riparo da calore eccessivo, acqua, compressione o danni fisici durante la manipolazione e la cernita . Sono stoccati in un luogo asciutto, non esposti a temperature elevate, al fuoco o alla luce solare diretta, e nella loro normale posizione di montaggio, in ambienti ben ventilati, al riparo da acqua e pioggia. I rifiuti di batterie al litio sono altresì coperti da uno strato di gomma per l'isolamento ad alta tensione. Lo stoccaggio dei rifiuti di batterie al litio è contrassegnato con un segnale di avvertimento e solo le batterie sufficientemente isolate contro i cortocircuiti sono stoccate in tali ambienti .

Emendamento 484

Proposta di regolamento

Allegato XII — Parte B — punto 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

riciclaggio dell'85 % in peso medio delle batterie al nichel cadmio;

Emendamento 485

Proposta di regolamento

Allegato XII — Parte B — punto 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

riciclaggio di almeno l'85 % in peso medio delle batterie al nichel cadmio;

Emendamento 486

Proposta di regolamento

Allegato XII — Parte B — punto 2 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)

riciclaggio del 70 % in peso medio degli altri rifiuti di batterie.

Emendamento 487

Proposta di regolamento

Allegato XII — Parte C — punto 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

35 % per il litio;

(d)

70  % per il litio;

Emendamento 488

Proposta di regolamento

Allegato XII — Parte C — punto 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

70  % per il litio;

(d)

90  % per il litio;

Emendamento 489

Proposta di regolamento

Allegato XIII — punto 1 — lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(r bis)

stato della batteria (primo ciclo di vita, rifiuto, riparata, sottoposta a cambio di destinazione, riciclata).


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0031/2022).

(29)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(30)  Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

(29)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(30)  Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

(31)  «Product Environmental Footprint — Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications» https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.

(32)  Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4) e convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, disponibile all'indirizzo https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.

(31)  «Product Environmental Footprint — Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications» https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.

(32)  Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4) e convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, disponibile all'indirizzo https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.

(1)   Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(33)   Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(1)   Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

(34)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(34)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(35)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(35)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(38)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità» (COM(2020)0474).

(38)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità» (COM(2020)0474).

(39)  Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1). «Ten Principles of the United Nations Global Compact», disponibile all'indirizzo

(39)  Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1). «Ten Principles of the United Nations Global Compact», disponibile all'indirizzo

(40)   «Ten Principles of the United Nations Global Compact» , disponibile all'indirizzo https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

(41)  UNEP, «Guidelines for social life cycle assessment of products», disponibile all'indirizzo https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf

(42)   «Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy» , disponibile all'indirizzo https :// www . ilo .org/ wcmsp5/groups/public / ---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf

(43)  OCSE (2018), «Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct», disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf

(44)  OCSE (2016), «Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition», OECD Publishing, Parigi, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en

(40)  «The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights» , disponibile all'indirizzo https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

(41)  UNEP, «Guidelines for social life cycle assessment of products», disponibile all'indirizzo https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf

(42)  « OECD Guidelines for Multinational Enterprises», disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/

(43)  OCSE (2018), «Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct», disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm

(44)  OCSE (2016), «Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition», OECD Publishing, Parigi, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en

(45)   Pagina 15 delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

(46)  OCSE (2011), «OECD Guidelines for Multinational Enterprises», OCSE, Parigi; OCSE (2006), «OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones», OCSE, Parigi; «Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework» (relazione di John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per le questioni riguardanti i diritti umani, le imprese transnazionali e altre imprese, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011).

(46)  OCSE (2011), «OECD Guidelines for Multinational Enterprises», OCSE, Parigi; OCSE (2006), «OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones», OCSE, Parigi; «Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework» (relazione di John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per le questioni riguardanti i diritti umani, le imprese transnazionali e altre imprese, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011).

(47)  Tra cui la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la convenzione sui diritti del fanciullo e la convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

(48)  Le otto convenzioni fondamentali sono le seguenti: 1. convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87); 2. convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98); 3. convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) (e relativo protocollo del 2014); 4. convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105); 5. convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138); 6. convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182); 7. convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100); 8. convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 (n. 111).

(47)  Tra cui la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la convenzione sui diritti del fanciullo, la convenzione sui diritti delle persone con disabilità e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni .

(48)  Le otto convenzioni fondamentali sono le seguenti: 1. convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87); 2. convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98); 3. convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) (e relativo protocollo del 2014); 4. convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105); 5. convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138); 6. convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182); 7. convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100); 8. convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 (n. 111).

(49)  Secondo quanto stabilito dalla convenzione sulla diversità biologica, disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/convention/text/ e in particolare dalla decisione COP VIII/28 «Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment», disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.

(49)  Secondo quanto stabilito dalla convenzione sulla diversità biologica, disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/convention/text/ e in particolare dalla decisione COP VIII/28 «Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment», disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.

(50)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(51)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

(50)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(51)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

(53)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(53)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(54)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(54)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(58)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(59)  Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

(60)  Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(58)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(59)  Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

(60)  Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(62)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(62)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(63)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(64)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(63)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(64)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(1 bis)   Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

(1 bis)   Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

(1 bis)   Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(67)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(67)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(80)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN.

(81)  https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf.

(82)  Cfr. https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm.

(80)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN.

(81)  https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf.

(82)  Cfr. https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm.