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9.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 347/245 |
P9_TA(2022)0077
Batterie e rifiuti di batterie ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 marzo 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2020)0798 — C9-0400/2020 — (2020/0353(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2022/C 347/30)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 12
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 13
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 15
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 17
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 18
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 19
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 21
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 22
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 23
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 24
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 25
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 26
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 26 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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|
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 27
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 28
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 29
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 30
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 31
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 31 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 32
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 35
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 38
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 39
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 42
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 43
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 51
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 52
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 53
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 56
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 57
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 59
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 60
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 62
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 63
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 64
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 65
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 65 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 65 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 66
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 67
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 68
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 69
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 69 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 70
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 71
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 71 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 72
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 73
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 76
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 76 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 77
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 78
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 79
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 81
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 82 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 82 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 84
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Considerando 87
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Considerando 87 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 70
Proposta di regolamento
Considerando 88
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 71
Proposta di regolamento
Considerando 89
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 72
Proposta di regolamento
Considerando 90
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Considerando 95
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Considerando 97
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Considerando 98
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Considerando 98 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Considerando 98 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Considerando 99
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Considerando 105
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Considerando 106
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 81
Proposta di regolamento
Considerando 109 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 82
Proposta di regolamento
Considerando 110
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie , nonché prescrizioni per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie. |
1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni in materia di sostenibilità ambientale, economica e sociale , sicurezza, etichettatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
1 bis. Inoltre, il presente regolamento stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo la produzione di rifiuti di batterie e gli effetti negativi della produzione e della gestione di tali batterie, nonché limitando gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Il regolamento si applica a tutte le batterie, vale a dire quelle portatili, industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dai materiali di cui sono composte, dall'uso o dalla finalità. Esso si applica anche alle batterie incorporate in altri prodotti o ad essi aggiunte. |
2. Il regolamento si applica a tutte le batterie, vale a dire quelle portatili, industriali, per mezzi di trasporto leggeri, per autoveicoli e per veicoli elettrici, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dai materiali di cui sono composte, dall'uso o dalla finalità. Esso si applica anche alle batterie incorporate in altri prodotti o ad essi aggiunte. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera b bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 bis. A eccezione del capo VII, il presente regolamento non si applica alle batterie che il produttore può provare siano state prodotte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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soppresso |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 7 — trattino 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 7 — trattino 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 12
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 13
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 21
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 22
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 26 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 26 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 38
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 40
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 41 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 41 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppressa |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 41 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppressa |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 41 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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soppressa |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 41 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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soppressa |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 36
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 36 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 36 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di batterie conformi al presente regolamento per motivi connessi alle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie alla gestione dei rifiuti di batterie oggetto del presente regolamento. |
1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di batterie conformi al presente regolamento per motivi connessi alle prescrizioni in materia di sostenibilità sociale e ambientale , sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie alla gestione dei rifiuti di batterie oggetto del presente regolamento. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. In occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi gli Stati membri non vietano l'esposizione di batterie non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che esse non sono conformi al presente regolamento e non possono essere messe in vendita finché non saranno state rese conformi. |
2. In occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi gli Stati membri non vietano l'esposizione di batterie non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che esse non sono conformi al presente regolamento e che non possono essere messe a disposizione sul mercato finché non saranno state rese conformi. Durante le dimostrazioni, l'operatore economico interessato adotta misure adeguate per garantire la sicurezza delle persone. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 4 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione applicabili alle batterie |
Prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura , informazione e dovere di diligenza applicabili alle batterie |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
1 bis. Alle batterie per veicoli elettrici e per autoveicoli immesse sul mercato in sostituzione di batterie difettose si applicano le stesse prescrizioni applicate alle batterie sostituite conformemente al principio della «riparazione allo stato originale». |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Per tutti gli aspetti non contemplati dai capi II e III, le batterie non devono presentare rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente. |
2. Per tutti gli aspetti non contemplati dai capi II e III e dall'articolo 39 , le batterie non devono presentare rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente. |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Ciascuno Stato membro designa inoltre un punto di contatto tra le autorità competenti di cui al primo comma ai fini della comunicazione con la Commissione a norma del paragrafo 3. |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Entro [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti designate in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti di tali autorità competenti . |
3. Entro [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione il nominativo e il recapito del punto di contatto designato in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche del nominativo e del recapito del punto di contatto . |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 5 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
5 bis. Entro sei mesi da qualsiasi modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 o dall'entrata in vigore di futuri atti legislativi dell'Unione relativi ai criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi, la Commissione valuta se tale modifica o futuro atto legislativo dell'Unione richieda una modifica del presente articolo o dell'allegato I del presente regolamento, o di entrambi, e adotta, se del caso, un atto delegato conformemente all'articolo 73 del presente regolamento per modificare di conseguenza le disposizioni in questione. |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 5 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
5 ter. Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, riesamina sistematicamente le sostanze pericolose presenti nelle batterie per identificare i rischi potenziali per la salute umana o l'ambiente. Tale valutazione tiene conto della misura in cui l'uso di una sostanza pericolosa è necessario per la salute e la sicurezza o è essenziale per il funzionamento della società, nonché della disponibilità di alternative adeguate dal punto di vista ambientale e sanitario. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di adottare misure appropriate, compresa l'adozione di atti delegati di cui al secondo paragrafo. |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 7 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie industriali ricaricabili |
Impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici , delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie industriali |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono accompagnate da una documentazione tecnica che contiene, per ciascun modello e ciascun lotto dello stabilimento di fabbricazione, una dichiarazione d'impronta di carbonio redatta conformemente all'atto delegato di cui al secondo comma e contenente almeno le seguenti informazioni: |
1. Le batterie per veicoli elettrici, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie industriali sono accompagnate da una documentazione tecnica che contiene, per ciascun modello e ciascuno stabilimento di fabbricazione, una dichiarazione d'impronta di carbonio redatta conformemente all'atto delegato di cui al secondo comma e contenente almeno le seguenti informazioni: |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'obbligo di dichiarazione d'impronta di carbonio di cui al primo comma si applica a partire dal 1o luglio 2024 alle batterie per veicoli elettrici e alle batterie industriali ricaricabili . |
L'obbligo di dichiarazione d'impronta di carbonio di cui al primo comma si applica a partire dal 1o luglio 2024 alle batterie per veicoli elettrici , alle batterie per mezzi di trasporto leggeri e alle batterie industriali. |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 3 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il 1o luglio 2023, la Commissione adotta: |
Entro il 1o gennaio 2023, la Commissione adotta: |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 3 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare le prescrizioni in materia di informazione di cui al primo comma. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare le prescrizioni in materia di informazione di cui al primo comma alla luce dei progressi scientifici e tecnici . |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e con una capacità superiore a 2 kWh recano un'etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio in cui rientra la batteria. |
Le batterie per veicoli elettrici, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie industriali recano un'etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica l'impronta di carbonio della batteria di cui al paragrafo 1, lettera d, e la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio in cui rientra la batteria. |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le prescrizioni riguardanti la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2026 per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie industriali ricaricabili . |
Le prescrizioni riguardanti la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1 o luglio 2025 per le batterie per veicoli elettrici , per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie industriali. |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 4 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione adotta: |
Entro il 1o gennaio 2024, la Commissione adotta: |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono accompagnate, per ciascun modello e ciascun lotto dello stabilimento di fabbricazione, da una documentazione tecnica che dimostri che il valore dichiarato dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita è inferiore alla soglia massima stabilita nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del terzo comma. |
Le batterie per veicoli elettrici , le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie industriali con energia nominale superiore a 2 kWh sono accompagnate, per ciascun modello dello stabilimento di fabbricazione, da una documentazione tecnica che dimostri che il valore dichiarato dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita è inferiore alla soglia massima stabilita nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del terzo comma. |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La prescrizione relativa alla soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma si applica a decorrere dal 1o luglio 2027 per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie industriali ricaricabili . |
La prescrizione relativa alla soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2027 per le batterie per veicoli elettrici , per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie industriali con energia nominale superiore a 2 kWh . |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il 1o luglio 2026 , la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73, al fine di integrare il presente regolamento determinando la soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma. Nel preparare l'atto delegato la Commissione tiene conto degli elementi essenziali pertinenti di cui all'allegato II. |
Entro il 1o luglio 2025 , la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73, al fine di integrare il presente regolamento determinando la soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma. Nel preparare l'atto delegato la Commissione tiene conto degli elementi essenziali pertinenti di cui all'allegato II. |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'introduzione di una soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita comporta, se necessario, una riclassificazione delle classi di prestazione relative all'impronta di carbonio delle batterie di cui al paragrafo 2. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare la soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma sulla base dei più recenti dati disponibili comunicati in conformità del paragrafo 1. L'introduzione di una soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita comporta, se necessario, una riclassificazione delle classi di prestazione relative all'impronta di carbonio delle batterie di cui al paragrafo 2. |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione valuta la fattibilità di estendere le prescrizioni di cui al presente articolo alle batterie portatili e la prescrizione di cui al paragrafo 3 alle batterie industriali con energia nominale inferiore a 2 kWh. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative. |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 8 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Contenuto riciclato nelle batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli |
Contenuto riciclato nelle batterie portatili, per mezzi di trasporto leggeri , industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente informazioni sulla quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto di batterie dello stabilimento di fabbricazione. |
A decorrere dal 1o luglio 2025 le batterie portatili , ad eccezione di quelle di uso generale, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente informazioni sulla quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello di batterie dello stabilimento di fabbricazione. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi delle batterie di cui al primo comma e che stabilisce il formato della documentazione tecnica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3. |
Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta: |
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Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. A decorrere dal 1o gennaio 2030 le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto di batterie dello stabilimento di fabbricazione: |
2. A decorrere dal 1o gennaio 2030 le batterie portatili, ad eccezione di quelle di uso generale, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello di batterie dello stabilimento di fabbricazione: |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. A decorrere dal 1o gennaio 2035 le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto dello stabilimento di fabbricazione: |
3. A decorrere dal 1o gennaio 2035 le batterie portatili, ad eccezione di quelle di uso generale, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello dello stabilimento di fabbricazione: |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Ove giustificato e opportuno a motivo della disponibilità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperato dai rifiuti o della sua mancanza, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 31 dicembre 2027 , un atto delegato a norma dell'articolo 73 per modificare gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 3. |
4. In seguito alla definizione della metodologia di cui al paragrafo 1 ed entro il 31 dicembre 2027, la Commissione valuta se, a causa della disponibilità esistente e prevista per il 2030 e il 2035 di cobalto, piombo, litio o nichel recuperato dai rifiuti, o della sua mancanza, e alla luce del progresso tecnico e scientifico , sia opportuno rivedere gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 3. La Commissione valuta inoltre in che misura tali obiettivi sono conseguiti attraverso i rifiuti pre-consumo o post-consumo e se sia opportuno limitare il conseguimento degli obiettivi ai soli rifiuti post-consumo. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta, ove appropriato, proposte legislative. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Ove giustificato dai cambiamenti delle tecnologie delle batterie che incidono sui tipi di materiali che possono essere recuperati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per integrare il presente regolamento aggiungendo ulteriori materie prime e obiettivi negli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 3. |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 9 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili di uso generale |
Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie portatili di uso generale soddisfano i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 2. |
1. A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie portatili soddisfano i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 2. |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III che le batterie portatili di uso generale devono raggiungere. |
Entro il 1o luglio 2025 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III che le batterie portatili , comprese le batterie portatili di uso generale, devono raggiungere. |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III alla luce dei progressi tecnici e scientifici. |
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare i valori minimi e aggiungere ulteriori parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III alla luce dei progressi tecnici e scientifici. |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie portatili di uso generale e prende in considerazione le norme internazionali e i sistemi di etichettatura applicabili. La Commissione provvede affinché le disposizioni stabilite dall'atto delegato non abbiano un impatto negativo significativo sulla funzionalità di tali batterie o degli apparecchi in cui sono incorporate, sull'accessibilità economica, sui costi per gli utilizzatori finali e sulla competitività dell'industria. Non sono imposti oneri amministrativi eccessivi ai fabbricanti delle batterie e degli apparecchi interessati. |
Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita e aumentare l'efficienza a livello di risorse delle batterie portatili di uso generale e prende in considerazione le norme internazionali e i sistemi di etichettatura applicabili. La Commissione provvede affinché le disposizioni stabilite dall'atto delegato non abbiano un impatto negativo significativo sulla sicurezza e sulla funzionalità di tali batterie o degli apparecchi in cui sono incorporate, sull'accessibilità economica, sui costi per gli utilizzatori finali e sulla competitività dell'industria. |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione valuta la fattibilità di misure per eliminare gradualmente l'uso delle batterie portatili non ricaricabili di uso generale per ridurne al minimo l'impatto ambientale sulla base della metodologia di valutazione del ciclo di vita. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative. |
3. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione valuta la fattibilità di misure per eliminare gradualmente l'uso delle batterie portatili non ricaricabili di uso generale per ridurne al minimo l'impatto ambientale sulla base della metodologia di valutazione del ciclo di vita e valide alternative per gli utilizzatori finali . A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative relative all'eliminazione graduale e alla fissazione di requisiti in materia di progettazione ecocompatibile, o entrambe, se vantaggiose per l'ambiente . |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 10 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici |
Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie industriali, delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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A decorrere da [12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento], le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A. |
A decorrere da [12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento], le batterie industriali, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A. |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Entro il 1o gennaio 2026 le informazioni sulle prestazioni e sulla durabilità delle batterie industriali, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici di cui al paragrafo 1 sono disponibili nella parte accessibile al pubblico del sistema di scambio elettronico delle informazioni quale istituito all'articolo 64 e all'allegato XIII. Le informazioni sulle prestazioni e sulla durabilità d i tali batterie sono messe a disposizione dei consumatori prima dell'acquisto del veicolo. |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità per le batterie dei veicoli elettrici di cui all'allegato IV alla luce dei progressi tecnici e scientifici. |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 73 per modificare i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità per le batterie dei veicoli elettrici di cui all'allegato IV, entro 6 mesi dall'adozione delle specifiche tecniche del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente, al fine di garantire la coerenza dei parametri di cui all'allegato IV e delle specifiche tecniche dell'UNECE. |
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. A decorrere dal 1o gennaio 2026 le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e una capacità superiore a 2 kWh soddisfano i valori minimi stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 3 per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A. |
2. A decorrere dal 1o gennaio 2026 le batterie industriali , le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici soddisfano i valori minimi per il tipo specifico di batteria stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 3 per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A. |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 3 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo valori minimi per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A, che le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh devono raggiungere. |
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo valori minimi per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A, che le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali devono raggiungere. |
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 3 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e una capacità superiore a 2 kWh e provvede affinché le prescrizioni ivi stabilite non abbiano un impatto negativo significativo sulla loro funzionalità o su quella degli apparecchi in cui sono incorporate, sulla loro accessibilità economica e sulla competitività dell'industria. Non sono imposti oneri amministrativi eccessivi ai fabbricanti delle batterie e degli apparecchi interessati. |
Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie industriali , delle batterie dei veicoli elettrici e delle batterie dei mezzi di trasporto leggeri e provvede affinché le prescrizioni ivi stabilite non abbiano un impatto negativo significativo sulla loro funzionalità o su quella degli apparecchi in cui sono incorporate, sulla loro accessibilità economica e sulla competitività dell'industria. |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare i valori minimi parametri di prestazione elettrochimica e di durabilità di cui all'allegato IV, alla luce del progresso tecnico e scientifico, per garantire sinergie con i valori minimi che possono derivare dai lavori del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente ed evitare inutili sovrapposizioni. La modifica dei valori minimi delle prestazioni elettrochimiche e della durabilità non deve comportare un calo delle prestazioni e della durabilità delle batterie per veicoli elettrici. |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 11 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili |
Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le batterie portatili incorporate negli apparecchi sono facilmente rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale o da operatori indipendenti per tutta la durata di vita dell'apparecchio, se le batterie hanno una durata di vita inferiore a quella dell'apparecchio, o al più tardi alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio. |
Entro il 1o gennaio 2024, le batterie portatili incorporate negli apparecchi e le batterie per mezzi di trasporto leggeri sono progettate in modo tale da poter essere rimosse in modo facile e sicuro con strumenti di base e comunemente disponibili e senza provocare danni all'apparecchio o alle batterie. Le batterie portatili sono rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale e le batterie per mezzi di trasporto leggeri sono rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale o da operatori indipendenti per tutta la durata di vita dell'apparecchio, se le batterie hanno una durata di vita inferiore a quella dell'apparecchio, o al più tardi alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio. Le celle di batteria per i mezzi di trasporto leggeri sono rimovibili e sostituibili da operatori indipendenti. |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La batteria è facilmente sostituibile se, dopo essere stata rimossa dall'apparecchio, può essere sostituita da una batteria simile, senza compromettere il funzionamento o le prestazioni dell'apparecchio. |
La batteria è facilmente sostituibile se, dopo essere stata rimossa dall'apparecchio o da un mezzo di trasporto leggero , può essere sostituita da una batteria compatibile senza compromettere il funzionamento, le prestazioni o la sicurezza dell'apparecchio o del mezzo di trasporto leggero . |
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le batterie portatili e le batterie per mezzi di trasporto leggeri sono disponibili come pezzi di ricambio dell'apparecchiatura che alimentano per utilizzatori finali e operatori indipendenti per un minimo di 10 anni a partire dall'immissione sul mercato dell'ultimo articolo del modello, con un prezzo ragionevole e non discriminatorio. |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. L'operatore economico interessato fornisce istruzioni chiare e dettagliate per la rimozione e la sostituzione al momento dell'acquisto dell'apparecchio e le rende permanentemente disponibili online sul proprio sito web in modo facilmente comprensibile per gli utenti finali, compresi i consumatori, per la durata di vita prevista del prodotto. |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Il software non è utilizzato per pregiudicare la sostituzione delle batterie portatili o delle batterie per mezzi leggeri di trasporto o dei loro componenti essenziali con un'altra batteria o altri componenti essenziali compatibili. |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Al momento dell'acquisto dell'apparecchio, l'operatore economico interessato informa gli utilizzatori finali, in modo chiaro e comprensibile, anche attraverso l'etichettatura, in merito ai casi in cui si applica la deroga di cui al primo comma. Le informazioni fornite indicano la durata di vita prevista della batteria. |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La Commissione adotta orientamenti per favorire l'applicazione armonizzata delle deroghe di cui al paragrafo 2. |
3. Entro 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento la Commissione adotta orientamenti per favorire l'applicazione armonizzata delle deroghe di cui al paragrafo 2. |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 bis |
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Rimovibilità e sostituibilità delle batterie per autoveicoli, delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie industriali |
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1. Le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici sono facilmente rimovibili e sostituibili, se la batteria ha una durata di vita inferiore all'apparecchio o al veicolo nel quale è impiegata, da operatori indipendenti qualificati, i quali devono poter scaricare la batteria in sicurezza e senza smontare prima il pacco batteria. |
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2. Le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici sono progettate, anche per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura, in modo da consentire la rimovibilità, la sostituibilità e lo smontaggio dei singoli elementi della batteria o di altri componenti chiave senza danneggiare la batteria. |
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3. Il software non è utilizzato per pregiudicare la sostituzione delle batterie industriali o delle batterie per veicoli elettrici o dei loro componenti essenziali con un'altra batteria o altri componenti essenziali compatibili. |
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4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per stabilire norme dettagliate che integrano quelle di cui al presente articolo, definendo i criteri per la rimovibilità, la sostituibilità e lo smontaggio delle batterie per autoveicoli, delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie industriali, tenendo conto dei progressi tecnici e scientifici. |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 11 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 ter Sicurezza delle batterie per autoveicoli, delle batterie industriali, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici riparate 1. La sicurezza delle batterie per autoveicoli, delle batterie industriali, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici riparate è valutata sulla base di prove non distruttive ad esse adattate. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per definire i metodi di prova adeguati per garantire la sicurezza delle batterie riparate. |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 11 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 quater Caricatori standardizzati A decorrere dal 1o gennaio 2024 la Commissione valuta il modo migliore di introdurre norme armonizzate in materia di caricatori standardizzati, da applicarsi entro il 1o gennaio 2026, rispettivamente, per le batterie ricaricabili progettate per veicoli elettrici e mezzi di trasporto leggeri, nonché per le batterie ricaricabili incorporate in categorie specifiche di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui alla direttiva 2012/19/UE. Nello svolgere la valutazione di cui al secondo comma, la Commissione tiene conto delle dimensioni del mercato, della riduzione dei rifiuti, della disponibilità e della riduzione dei costi per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative. La valutazione della Commissione non pregiudica l'adozione di qualsiasi normativa che preveda l'introduzione di tali caricatori standardizzati a una data anteriore. |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 12 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria |
Sicurezza delle batterie inserite in sistemi fissi di stoccaggio dell'energia |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria sono accompagnati da una documentazione tecnica attestante che non presentano pericoli nelle condizioni normali di funzionamento e uso, e comprovante che sono stati sottoposti a prove, con i metodi più avanzati, da cui sono risultati conformi parametri di sicurezza di cui all'allegato V. |
1. Le batterie inserite in sistemi fissi di stoccaggio dell'energia sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che non presentano pericoli nelle condizioni normali di funzionamento e uso, e comprovante che sono state sottoposte a prove, con i metodi più avanzati, da cui sono risultati conformi parametri di sicurezza di cui all'allegato V. |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni di cui all'allegato VI, parte A. |
1. A decorrere dal … [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], le batterie sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni di cui all'allegato VI, parte A e con le informazioni specifiche richieste a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio . |
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie per autoveicoli e le batterie portatili sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni relative alla loro capacità e le batterie portatili sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni sulla durata media minima quando usate in applicazioni specifiche. |
2. A decorrere dal 1o gennaio 2027 le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per autoveicoli e le batterie portatili sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni relative alla loro capacità di energia nominale e sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni sulla durata media minima quando usate in applicazioni specifiche e la durata di vita prevista a livello di numero di cicli e anni civili . |
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. A partire dal 1o gennaio 2023 le batterie portatili non ricaricabili di uso generale sono contrassegnate con un'etichetta che reca la dicitura «non ricaricabile» e istruzioni sulla loro applicazione più efficiente. |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 — comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se le dimensioni della batteria sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5 × 0,5 cm, non è richiesta la marcatura della batteria bensì la stampa di un simbolo di almeno 1 × 1 cm sull'imballaggio. |
Se le dimensioni della batteria sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,47 × 0,47 cm, non è richiesta la marcatura della batteria bensì la stampa di un simbolo di almeno 1 × 1 cm sull'imballaggio. |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. A decorrere dal 1o luglio 2023 le batterie sono etichettate con un simbolo che indica un codice cromatico armonizzato basato sul tipo di batteria e sulla sua composizione chimica. |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera -a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 5 — lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Le etichette e il codice QR di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono stampati o incisi sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò non sia possibile o non sia garantito a causa della natura e delle dimensioni della batteria, le etichette sono apposte sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. |
6. Le etichette e il codice QR di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono stampati o incisi sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò non sia possibile o non sia garantito a causa della natura e delle dimensioni della batteria, le etichette sono apposte sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. In caso di rifabbricazione o cambio di destinazione, le etichette sono aggiornate mediante una nuova etichetta che riflette il nuovo status della batteria. |
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Se le batterie sono incorporate negli apparecchi, le etichette e il codice QR di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 sono stampati o incisi sugli apparecchi in modo visibile, leggibile e indelebile. |
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Il codice QR consente inoltre l'accesso alla parte accessibile al pubblico del passaporto della batteria istituito ai sensi dell'articolo 65. |
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per prevedere tipi alternativi di etichette intelligenti utilizzabili al posto di o in aggiunta al codice QR, in considerazione del progresso tecnologico e scientifico. |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche armonizzate per le prescrizioni in materia di etichettatura di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3. |
7. Entro il 1 luglio 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche armonizzate per le prescrizioni in materia di etichettatura di cui ai paragrafi 1 e 2 . Per le batterie portatili di uso generale, tale etichettatura comprende una classificazione facilmente riconoscibile delle loro prestazioni e durabilità . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3. |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Entro il 1 gennaio 2023, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche armonizzate per le prescrizioni in materia di etichettatura di cui al paragrafo 3 sul codice cromatico armonizzato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3. |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono dotate di un sistema di gestione contenente i dati relativi ai parametri stabiliti nell'allegato VII per determinare il loro stato di salute e la durata di vita prevista. |
1. Le batterie inserite in sistemi fissi di stoccaggio dell'energia, le batterie per veicoli elettrici e le batterie per mezzi di trasporto leggeri che sono dotate di un sistema di gestione contengono nel sistema di gestione i dati in tempo reale relativi ai parametri stabiliti nell'allegato VII per determinare il loro stato di salute , la sicurezza e la durata di vita prevista. |
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. L'accesso ai dati contenuti nel sistema di gestione delle batterie di cui al paragrafo 1 è fornito su base non discriminatoria, in qualsiasi momento, alla persona fisica o giuridica che ha legalmente acquistato la batteria o a terzi che agiscono per loro conto al fine di: |
2. L'accesso in modalità di sola lettura ai dati contenuti nel sistema di gestione delle batterie di cui al paragrafo 1 e nelle batterie portatili dotate di un sistema di gestione delle batterie è fornito su base non discriminatoria, in qualsiasi momento, alla persona fisica o giuridica che ha legalmente acquistato la batteria o a terzi che agiscono per loro conto al fine di: |
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I fabbricanti mettono a disposizione per le batterie per veicoli elettrici e le batterie per mezzi di trasporto leggeri che sono dotate di un sistema di gestione in tempo reale i dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria. |
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Entro il 1 gennaio 2024, il sistema di gestione delle batterie per veicoli elettrici è progettato in modo tale da poter comunicare con i sistemi di ricarica intelligente, anche mediante funzioni di ricarica veicolo-rete, veicolo-carico, veicolo-veicolo, veicolo-batteria esterna e veicolo-edificio. |
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare i parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vista prevista delle batterie di cui all'allegato VII, in considerazione del progresso tecnico e scientifico, e di garantire sinergie con i parametri che possono derivare dal lavoro del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente. |
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 12, 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), le misure e i calcoli sono effettuati utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza; sono inclusi i metodi descritti nelle norme i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 bis, 12, 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), le misure e i calcoli sono effettuati utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza; sono inclusi i metodi descritti nelle norme i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Le batterie sottoposte a prova secondo le norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerate conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), nella misura in cui dette prescrizioni sono contemplate dalle norme armonizzate. |
2. Le batterie sottoposte a prova secondo le norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerate conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), nella misura in cui dette prescrizioni sono contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse . |
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 12 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), o le prove di cui all'articolo 15, paragrafo 2, qualora: |
1. La Commissione può adottare in casi eccezionali, previa consultazione delle pertinenti organizzazioni europee di normazione e degli organismi europei di rappresentanza delle parti interessate che ricevono finanziamenti a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012, atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 bis, 12 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), o le prove di cui all'articolo 15, paragrafo 2, qualora: |
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione sostiene attivamente l'industria dell'Unione e rafforza la propria presenza nelle organizzazioni internazionali di normazione mirando alla massima coerenza possibile tra le norme internazionali ed europee e promuovendo l'uso generale delle norme europee al di fuori dell'Unione. |
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Prima che una batteria sia immessa sul mercato o messa in servizio, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato garantisce che sia effettuata una valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento. |
1. Prima che una batteria sia immessa sul mercato o messa in servizio, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato garantisce che sia effettuata una valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 del presente regolamento. |
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 11 , 12 , 13 e 14 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VIII, parte A. |
2. La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 6, 9, 11, 13 e 14 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VIII, parte A. |
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 e 39 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VIII, parte B. |
3. La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 , 10, 12 e 39 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VIII, parte B. |
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformità delle batterie sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato che esegue le procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 1 e 2, o in una lingua da esso accettata. |
5. I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformità delle batterie sono redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato che esegue le procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 1 e 2, o in una lingua da esso accettata. |
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Il presente articolo si applica dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco degli organismi notificati di cui all'articolo 30, paragrafo 2, da parte della Commissione. |
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui ai capi II e III. |
1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 . |
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei moduli di cui all'allegato VIII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale la batteria è immessa sul mercato o messa in servizio. |
2. La dichiarazione di conformità UE può essere compilata elettronicamente, ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei moduli di cui all'allegato VIII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale la batteria è immessa o resa disponibile sul mercato o messa in servizio. |
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 21 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità autorizzati a svolgere la valutazione della conformità a norma del presente regolamento. |
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità autorizzati a svolgere la valutazione della conformità da parte di terzi a norma del presente regolamento. |
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. |
5. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente e finanziamenti sufficienti per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. |
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente da qualsiasi legame commerciale e dal modello di batteria che valuta, in particolare dai fabbricanti di batterie, dai partner commerciali dei fabbricanti di batterie, dagli investitori azionari degli stabilimenti di fabbricazione delle batterie e dagli altri organismi notificati e dalle loro associazioni di categoria, dalle società controllanti o affiliate. |
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente da qualsiasi legame commerciale e dalle batterie che valuta, in particolare dai fabbricanti di batterie, dai partner commerciali dei fabbricanti di batterie, dagli investitori azionari degli stabilimenti di fabbricazione delle batterie e dagli altri organismi notificati e dalle loro associazioni di categoria, dalle società controllanti o affiliate. |
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 6 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità di cui all'allegato VIII e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 6 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'organismo di valutazione della conformità ha sempre accesso a tutti gli strumenti o impianti di prova occorrenti per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni modello di batteria per i quali è stato notificato. |
L'organismo di valutazione della conformità ha sempre accesso a tutte le informazioni e a tutti gli strumenti o impianti di prova occorrenti per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni modello di batteria per i quali è stato notificato. |
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 7 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 8 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle attività di valutazione della conformità. |
È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto ai compiti di valutazione della conformità. |
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 8 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle attività di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni della conformità eseguite o dai risultati di tali valutazioni. |
La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto ai compiti di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni della conformità eseguite o dai risultati di tali valutazioni. |
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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10. Il personale dell'organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue attività di valutazione della conformità a norma dell'allegato VIII, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà. |
10. Il personale dell'organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti di valutazione della conformità a norma dell'allegato VIII, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà. |
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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11. L'organismo di valutazione della conformità partecipa alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 37, o fa sì che il personale addetto alle attività di valutazione della conformità ne sia informato, e applica come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. |
11. L'organismo di valutazione della conformità partecipa alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 37, o fa sì che il personale addetto ai compiti di valutazione della conformità ne sia informato, e applica come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. |
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, dei moduli di valutazione della conformità di cui all'allegato VIII e del modello di batteria per il quale l'organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 25. |
2. La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità di cui all'allegato VIII e del modello di batteria per il quale l'organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 25. |
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto. |
1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi , in particolare da parte di operatori economici e di altri portatori di interessi pertinenti, sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto. |
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini. |
3. La Commissione può chiedere il parere dell'impianto di prova dell'Unione di cui all'articolo 68 bis e garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini. |
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 2 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'organismo notificato svolge le proprie attività in modo proporzionato, evitando oneri inutili per gli operatori economici e tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della struttura dell'impresa, del grado di complessità della batteria da valutare e della natura seriale o di massa del processo di produzione. |
L'organismo notificato effettua valutazioni della conformità in modo proporzionato, evitando oneri inutili per gli operatori economici , in particolare per le piccole e medie imprese, e tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della struttura dell'impresa, del grado di complessità della batteria da valutare e della natura seriale o di massa del processo di produzione. |
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Qualora riscontri che le prescrizioni di cui ai capi II e III, le norme armonizzate di cui all'articolo 15, le specifiche comuni di cui all'articolo 16 o altre specifiche tecniche non siano state rispettate da un fabbricante, l'organismo notificato chiede a quest'ultimo di prendere la misura correttiva appropriata in vista di una seconda e definitiva decisione in merito alla certificazione, a meno che sia impossibile sanare le carenze, nel qual caso il certificato non può essere rilasciato. |
3. Qualora riscontri che le prescrizioni di cui al capo II o III o all'articolo 39 , le norme armonizzate di cui all'articolo 15, le specifiche comuni di cui all'articolo 16 o altre specifiche tecniche non siano state rispettate da un fabbricante, l'organismo notificato chiede a quest'ultimo di prendere la misura correttiva appropriata in vista di una seconda e definitiva decisione in merito alla certificazione, a meno che sia impossibile sanare le carenze, nel qual caso il certificato non può essere rilasciato. |
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. L'organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e hanno come oggetto le stesse batterie, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi della valutazione della conformità. |
2. L'organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento , le cui attività di valutazione della conformità sono simili e hanno come oggetto le stesse batterie, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi della valutazione della conformità. |
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 36 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Scambio di esperienze |
Scambio di esperienze e di buone pratiche |
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 36 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica. |
La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze e di buone pratiche tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica. |
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 37 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione provvede a che sia istituito un sistema di coordinamento appropriato e di cooperazione tra organismi notificati che funzioni correttamente sotto forma di gruppo o gruppi settoriali di organismi notificati. |
La Commissione provvede a che sia istituito un sistema di coordinamento appropriato e di cooperazione tra organismi notificati ai sensi del presente regolamento che funzioni correttamente sotto forma di gruppo o gruppi settoriali di organismi notificati. |
Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. All'atto dell'immissione della batteria sul mercato o della sua messa in servizio, anche a fini propri, i fabbricanti garantiscono che: |
1. Per ogni batteria immessa sul mercato dell'Unione o messa in servizio all'interno dell'Unione , anche a fini propri, i fabbricanti garantiscono che: |
Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 4 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tuttavia, se più batterie sono consegnate contemporaneamente a un singolo utilizzatore, il lotto o la consegna possono essere corredati di un'unica copia della dichiarazione di conformità UE. |
Tuttavia, se più batterie sono consegnate contemporaneamente a un singolo utilizzatore, la consegna può essere corredata di un'unica copia della dichiarazione di conformità UE. |
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. I fabbricanti indicano sull'imballaggio della batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e l'indirizzo web al quale possono essere contattati. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato e sono chiare, comprensibili e leggibili. |
8. I fabbricanti indicano sull'imballaggio della batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il numero di telefono, postale , l'indirizzo e-mail e l'indirizzo web al quale possono essere contattati. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato e sono chiare, comprensibili e leggibili. |
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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11. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente l'autorità nazionale dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. |
11. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, ove ritengano o abbiano motivo di credere che una batteria presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente l'autorità nazionale dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. |
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(Emendamento orizzontale: la modifica «ove ritengano o abbiano motivo di credere che una batteria presenti un rischio» si applica in tutto il testo. La sua approvazione implica corrispondenti modifiche in tutto il testo). |
Emendamento 237
Proposta di regolamento
Articolo 39 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Obbligo per gli operatori economici che immettono sul mercato batterie industriali ricaricabili e batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh di stabilire strategie in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento |
Obbligo per gli operatori economici che immettono sul mercato batterie di esercitare il dovere di diligenza nella catena del valore |
Emendamento 238
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. A decorrere da [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'operatore economico che immette sul mercato batterie industriali ricaricabili e batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh ottempera agli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui ai paragrafi da 2 a 5 e conserva la documentazione che comprovi la rispettiva conformità a tali obblighi, compresi i risultati della verifica da parte di terzi effettuata dagli organismi notificati. |
1. A decorrere da [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'operatore economico che immette sul mercato batterie ottempera agli obblighi di diligenza nella catena del valore di cui ai paragrafi da 2 a 5 e conserva la documentazione che comprovi la rispettiva conformità a tali obblighi, compresi i risultati della verifica da parte di terzi effettuata dagli organismi notificati. |
Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera d — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera d — comma 2 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tale sistema è accompagnato da una documentazione che fornisce le seguenti informazioni: |
Tale sistema è accompagnato da una documentazione che fornisce almeno le seguenti informazioni: |
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera d — comma 2 –punto iii bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera d — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le prescrizioni di cui alla presente lettera d) possono essere attuate mediante la partecipazione a programmi promossi dall'industria; |
Fatta salva la responsabilità individuale degli operatori economici per i rispettivi processi relativi al dovere di diligenza, le prescrizioni di cui alla presente lettera d) possono essere attuate in collaborazione con altri attori, anche mediante la partecipazione a programmi promossi dall'industria , riconosciuti nel quadro del presente regolamento ; |
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 2 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b — punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b — punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b — punto iii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nel perseguire gli sforzi per ridurre i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 si consulta con i fornitori e i portatori di interessi, compresi le autorità pubbliche locali e centrali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e i terzi interessati , e concorda con essi una strategia di riduzione dei rischi misurabili nell'ambito del piano di gestione dei rischi. |
Nel perseguire gli sforzi per ridurre i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 si consulta con le relazioni commerciali e i portatori di interessi, comprese le autorità pubbliche locali e centrali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e le comunità interessate , e concorda con essi una strategia di riduzione dei rischi misurabili nell'ambito del piano di gestione dei rischi. |
Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 3 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'operatore economico di cui al paragrafo 1 individua e valuta la probabilità che si verifichino nella propria catena di approvvigionamento effetti negativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2 , sulla base delle relazioni disponibili relative alle verifiche da parte di terzi eseguite da un organismo notificato riguardanti i fornitori della catena di approvvigionamento e, se del caso , valutando le pratiche di tali fornitori relative al dovere di diligenza. Tali relazioni di verifica sono conformi al paragrafo 4, primo comma . In mancanza di tali relazioni di verifica da parte di terzi concernenti i fornitori, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 identifica e valuta i rischi nella propria catena di approvvigionamento nell'ambito dei propri sistemi di gestione dei rischi. In tali casi, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 esegue tramite terzi, nella fattispecie l'organismo notificato conformemente al paragrafo 4, primo comma, le verifiche del dovere di diligenza nelle proprie catene di approvvigionamento. |
L'operatore economico di cui al paragrafo 1 individua e valuta la probabilità che si verifichino nella propria catena del valore effetti negativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2 . L'operatore economico di cui al paragrafo 1 individua e valuta i rischi nella propria catena del valore nell'ambito dei propri sistemi di gestione dei rischi. In tali casi , l'operatore economico di cui al paragrafo 1 esegue tramite terzi, nella fattispecie l'organismo notificato conformemente al paragrafo 4, primo comma , le verifiche del dovere di diligenza nelle proprie catene di approvvigionamento. L'operatore economico può inoltre avvalersi delle relazioni disponibili relative alle verifiche da parte di terzi eseguite da un organismo notificato riguardanti le relazioni commerciali della catena di approvvigionamento e, se del caso, valutando le pratiche di tali fornitori relative al dovere di diligenza. Tali relazioni di verifica sono conformi al paragrafo 4, primo comma. |
Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri assicurano di disporre di un regime di responsabilità in virtù del quale gli operatori economici possano, conformemente al diritto nazionale, essere ritenuti responsabili e offrire riparazione in relazione a qualsiasi danno derivante da impatti negativi effettivi o potenziali sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance che essi, o imprese da essi controllate, hanno causato o cui hanno contribuito con atti od omissioni. |
Emendamento 256
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 4 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. L'operatore economico di cui al paragrafo 1 affida a un organismo notificato l'esecuzione di una verifica delle strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento («verifica da parte di terzi»). |
4. L'operatore economico di cui al paragrafo 1 affida a un organismo notificato l'esecuzione di una verifica delle politiche e pratiche relative all'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena del valore («verifica da parte di terzi»). |
Emendamento 257
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 259
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. L'operatore economico di cui al paragrafo 1 mette a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, su richiesta, le relazioni di eventuali verifiche effettuate da terzi a norma del paragrafo 4 o le prove della conformità a un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione a norma dell'articolo 72. |
5. L'operatore economico di cui al paragrafo 1 mette a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, su richiesta, le relazioni di eventuali verifiche effettuate da terzi a norma del paragrafo 4 o le prove della conformità a un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore riconosciuto dalla Commissione a norma dell'articolo 72. |
Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 6 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6. L'operatore economico di cui al paragrafo 1 mette a disposizione dei propri acquirenti situati immediatamente a valle tutte le informazioni raccolte e conservate in applicazione delle strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento , tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza. |
6. L'operatore economico di cui al paragrafo 1 mette a disposizione dei propri acquirenti situati immediatamente a valle tutte le informazioni raccolte e conservate in applicazione delle strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena del valore , tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza. |
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 6 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L'operatore economico di cui al paragrafo 1 elabora ogni anno una relazione sulle proprie strategie relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e ne dà la più ampia diffusione, anche sul web. Nella relazione sono illustrate, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, le misure adottate dall'operatore economico per conformarsi alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprese le risultanze di effetti negativi significativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2, e il seguito ad essi riservato, nonché una sintesi delle verifiche da parte di terzi eseguite a norma del paragrafo 4 dall'organismo notificato, di cui è indicato il nome. |
L'operatore economico di cui al paragrafo 1 elabora ogni anno una relazione sulle proprie strategie relative al dovere di diligenza nella catena del valore per quanto riguarda, in particolare, le materie prime contenute in ciascun modello di batteria immesso sul mercato e ne dà la più ampia diffusione, anche sul web. Nella relazione sono illustrate, in una modalità facilmente comprensibile agli utilizzatori finali e che identifica chiaramente i modelli di batteria interessati, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, le misure adottate dall'operatore economico per conformarsi alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprese le risultanze di effetti negativi significativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2, e il seguito ad essi riservato, nonché una sintesi delle verifiche da parte di terzi eseguite a norma del paragrafo 4 dall'organismo notificato, di cui è indicato il nome. |
Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. La Commissione elabora orientamenti per l'applicazione del dovere di diligenza di cui ai paragrafi 2 e 3 riguardo ai rischi ambientali e sociali di cui all'allegato X, punto 2, segnatamente in linea con gli strumenti internazionali di cui all'allegato X, punto 3. |
7. La Commissione elabora orientamenti per l'applicazione del dovere di diligenza di cui ai paragrafi 2 e 3 riguardo ai rischi ambientali e sociali di cui all'allegato X, punto 2, segnatamente in linea con gli strumenti internazionali di cui all'allegato X, punti 3 e 3 bis . |
Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Gli Stati membri forniscono assistenza tecnica specifica agli operatori economici, in particolare alle piccole e medie imprese, ai fini del rispetto delle prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena del valore di cui al presente articolo. Nel fornire tale supporto tecnico, gli Stati membri possono essere assistiti dai loro centri di competenza nazionali per le batterie istituiti a norma dell'articolo 68 ter. |
Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 7 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 ter. Affinché possano garantire l'osservanza del presente regolamento a norma dell'articolo 69, agli Stati membri è attribuita la responsabilità di svolgere adeguati controlli. |
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I controlli di cui al primo comma sono eseguiti adottando un approccio basato sul rischio, anche nei casi in cui un'autorità competente sia in possesso di informazioni pertinenti, ad esempio sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all'osservanza del presente regolamento da parte di un operatore economico. |
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I controlli di cui al primo comma devono includere ispezioni in loco, anche nei locali dell'operatore economico. |
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|
Gli operatori economici garantiscono l'assistenza necessaria per agevolare l'esecuzione dei controlli di cui al primo comma, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione della documentazione. |
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Per garantire la chiarezza dei compiti e la coerenza delle azioni fra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione elabora orientamenti che illustrano le tappe che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a seguire nell'esecuzione dei controlli di cui al primo comma. Detti orientamenti comprendono, se opportuno, modelli di documenti che facilitino l'attuazione del presente regolamento. |
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Gli Stati membri conservano la documentazione dei controlli di cui al primo comma, in cui indicano in particolare la natura e i risultati di tali controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati a norma dell'articolo 69. |
Emendamento 266
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 8 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 267
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 8 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 268
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 8 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 269
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. In caso di adozione di una futura legislazione dell'Unione che stabilisca norme generali per il governo societario sostenibile e la dovuta diligenza, le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e all'allegato X sono considerate complementari a tale futura legislazione dell'Unione. |
|
|
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore di una futura legislazione dell'Unione che stabilisca norme generali per il governo societario sostenibile e la dovuta diligenza, la Commissione valuta se tale nuova normativa dell'Unione richieda una modifica dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo o dell'allegato X, o di entrambi, e adotta, se del caso, un atto delegato ai sensi dell'articolo 73 per modificare di conseguenza tali disposizioni. |
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Tale atto delegato lascia impregiudicati gli obblighi di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo o all'allegato X che sono specifici per gli operatori economici che immettono batterie sul mercato. Qualsiasi ulteriore obbligo di dovuta diligenza per gli operatori economici stabilito in tale atto delegato è tale da garantire almeno lo stesso livello di protezione previsto dal presente regolamento senza creare indebiti oneri amministrativi. |
Emendamento 270
Proposta di regolamento
Articolo 40 — paragrafo 4 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all'autorità competente, su richiesta. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti: |
4. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato dispone dei mezzi finanziari e organizzativi adeguati per eseguire i compiti specificati nel mandato. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all'autorità competente, su richiesta , in una lingua dell'Unione stabilita dall'autorità competente . Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti: |
Emendamento 271
Proposta di regolamento
Articolo 40 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Qualora ritengano o abbiano motivo di credere che una batteria presenti un rischio, i rappresentanti autorizzati ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato. |
Emendamento 272
Proposta di regolamento
Articolo 41 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli importatori immettono sul mercato o mettono in servizio solo batterie conformi alle prescrizioni di cui ai capi II e III. |
1. Gli importatori immettono sul mercato o mettono in servizio solo batterie conformi alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 . |
Emendamento 273
Proposta di regolamento
Articolo 41 — paragrafo 2 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III, non la immette sul mercato, né la mette in servizio finché non sia stata resa conforme. Inoltre, quando la batteria presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. |
L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 , non la immette sul mercato, né la mette in servizio finché non sia stata resa conforme. Inoltre, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria presenti un rischio, l'importatore ne informa immediatamente il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. |
Emendamento 274
Proposta di regolamento
Articolo 41 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da una batteria, gli importatori, per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione delle batterie commercializzate, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, delle batterie non conformi e dei richiami di batterie e informano i distributori di tale monitoraggio. |
6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da una batteria, gli importatori, per tutelare la salute , l'ambiente e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione delle batterie commercializzate, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, delle batterie non conformi e dei richiami di batterie e informano i distributori di tale monitoraggio. |
Emendamento 275
Proposta di regolamento
Articolo 41 — paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l'autorità nazionale dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. |
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, ove ritengano o abbiano motivo di credere che una batteria presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l'autorità nazionale dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. |
Emendamento 276
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 277
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III non la mette a disposizione sul mercato finché non sia stata resa conforme. Inoltre se la batteria presenta dei rischi, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato pertinenti. |
3. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 non la mette a disposizione sul mercato finché non sia stata resa conforme. Inoltre quando ritiene o ha motivo di credere che la batteria presenta dei rischi, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato pertinenti. |
Emendamento 278
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente l'autorità nazionale degli Stati membri sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. |
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, quando ritengono o hanno motivo di credere che la batteria presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente l'autorità nazionale degli Stati membri sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. |
Emendamento 279
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. I distributori forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessarie a dimostrare la conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II e III, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e la documentazione tecnica sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I distributori cooperano con l'autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che hanno messo a disposizione sul mercato. |
6. I distributori forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessarie a dimostrare la conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 , in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e la documentazione tecnica sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I distributori cooperano con l'autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che hanno messo a disposizione sul mercato. |
Emendamento 280
Proposta di regolamento
Articolo 43 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità delle batterie da essi manipolate alle prescrizioni di cui ai capi II e III. |
I fornitori di servizi di logistica , compresi i mercati online, provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità delle batterie da essi manipolate alle prescrizioni di cui ai capi II, III e VII . |
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Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici interessati di cui al capo VI, i fornitori di servizi di logistica, oltre alle prescrizioni di cui al primo comma, eseguono anche i compiti di cui all'articolo 40, paragrafo 4, lettera d), e paragrafo 4 bis. |
Emendamento 281
Proposta di regolamento
Articolo 44 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 40 se: |
L'importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 38 se si applica una delle seguenti condizioni : |
Emendamento 282
Proposta di regolamento
Articolo 44 — comma 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 283
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 284
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 285
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 286
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — punto i — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 287
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — punto i — trattino 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 288
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — punto i — trattino 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 289
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — punto i — trattino 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 290
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera f — punto ii — trattino 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 291
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I produttori che forniscono batterie mediante comunicazione a distanza sono registrati nello Stato membro cui è indirizzata la vendita. Ove detti produttori non siano registrati nello Stato membro cui è indirizzata la vendita, essi sono registrati mediante il loro rappresentante autorizzato. |
Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 3 — lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. I produttori di batterie forniscono ai mercati online informazioni sulla loro registrazione o sul loro rappresentante autorizzato negli Stati membri ai quali vendono. |
Emendamento 294
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 295
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 296
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 297
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 298
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 3 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 299
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 4 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 300
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 4 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 301
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Se, a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'articolo 56, paragrafo 1 e dell'articolo 61, paragrafi 1, 2 e 3, le attività volte ad adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sono svolte da un terzo diverso dal produttore o da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, i costi a carico dei produttori non superano i costi necessari per svolgere tali attività in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i produttori e i terzi interessati e adeguati per tenere conto delle eventuali entrate derivanti dal riutilizzo e dalla vendita di materie prime secondarie provenienti dalle batterie e dai rifiuti di batterie. |
5. Se, a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'articolo 48 bis, paragrafo 2, dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'articolo 56, paragrafo 1 e dell'articolo 61, paragrafi 1, 2 e 3, le attività volte ad adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sono svolte da un terzo diverso dal produttore o da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, i costi a carico dei produttori non superano i costi necessari per svolgere tali attività in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i produttori e i terzi interessati e adeguati per tenere conto delle eventuali entrate derivanti dal riutilizzo , dalla rifabbricazione, dal cambio di destinazione e dalla vendita di materie prime secondarie provenienti dalle batterie e dai rifiuti di batterie. |
Emendamento 302
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 6 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore presentano domanda di autorizzazione presso l'autorità competente. L'autorizzazione è concessa solo se è dimostrato che le misure messe in atto dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore sono sufficienti a soddisfare gli obblighi di cui al presente articolo per quanto riguarda la quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dai produttori per conto dei quali agisce. L'autorità competente verifica a intervalli regolari se le condizioni per l'autorizzazione di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatte. Le autorità competenti stabiliscono i dettagli della procedura di autorizzazione e le modalità di verifica della conformità, nonché le informazioni che i produttori devono fornire a tal fine . |
6. I produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto presentano domanda di autorizzazione presso l'autorità competente. L'autorizzazione è concessa solo se è dimostrato che le misure messe in atto dal produttore o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore sono sufficienti e che l'organizzazione dispone dei mezzi finanziari o organizzativi e finanziari necessari a soddisfare gli obblighi di cui al presente capo per quanto riguarda la quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dai produttori per conto dei quali agisce e che dette misure sono in linea con il conseguimento degli obiettivi in materia di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, livello di riciclaggio ed efficienze di riciclaggio stabiliti nel presente regolamento . L'autorità competente verifica a intervalli regolari , e almeno ogni tre anni , se le condizioni per l'autorizzazione di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatte. L'autorizzazione può essere revocata se gli obiettivi di raccolta stabiliti all'articolo 48, paragrafo 4, o all'articolo 48 bis, paragrafo 5, non sono raggiunti o se il produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore viola l'articolo 49, paragrafi 1, 2 o 3 . |
Emendamento 303
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 6 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore notificano senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella domanda di autorizzazione, tutte le modifiche riguardanti i termini dell'autorizzazione e la cessazione definitiva delle attività. |
I produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto notificano senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella domanda di autorizzazione, tutte le modifiche riguardanti i termini dell'autorizzazione e la cessazione definitiva delle attività. |
Emendamento 304
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 9 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 305
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 9 — lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 306
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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10 bis. Quando un operatore effettua il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione di una batteria, la responsabilità estesa del produttore per tale batteria è trasferita dal produttore a tale operatore. |
Emendamento 307
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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13. L'articolo 8 e l'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE non si applicano alle batterie . |
13. I requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore e i requisiti generali minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE sono da intendersi come requisiti minimi e sono integrati dalle disposizioni di cui al presente regolamento . |
Emendamento 308
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, provvedono alla raccolta di tutti i rifiuti di batterie portatili, indipendentemente dalla loro natura, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi: |
1. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, provvedono alla raccolta differenziata di tutti i rifiuti di batterie portatili, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi: |
Emendamento 309
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 310
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Agli utilizzatori finali , nel momento in cui si disfano dei rifiuti di batterie portatili nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, non è addebitato alcun costo né è loro imposto l'obbligo di acquistare una nuova batteria. |
3. Agli utilizzatori finali viene data la possibilità di disfarsi dei rifiuti di batterie portatili nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, e ad essi non è addebitato alcun costo né è loro imposto l'obbligo di acquistare una nuova batteria o di aver acquistato la batteria dai produttori che hanno istituito i punti di raccolta . |
Emendamento 311
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 4 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto conseguono, e continuano a conseguire nel tempo , almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili, calcolati in percentuale sulle batterie portatili , escluse le batterie provenienti da mezzi di trasporto leggeri, messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro dal rispettivo produttore o collettivamente dai produttori che fanno capo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore: |
4. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto conseguono, e continuano a conseguire annualmente , almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili, calcolati in percentuale sulle batterie portatili messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro dal rispettivo produttore o collettivamente dai produttori che fanno capo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore: |
Emendamento 312
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto conseguono, e continuano a conseguire annualmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili di uso generale, calcolati in percentuale sulle batterie portatili di uso generale, messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro dal rispettivo produttore o collettivamente dai produttori che fanno capo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore: |
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Emendamento 313
Proposta di regolamento
Articolo 48 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 48 bis |
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Raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri |
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1. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, provvedono alla raccolta di tutti i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. |
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2. I produttori di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, ritirano, a titolo gratuito e senza imporre agli utilizzatori finali l'obbligo di acquistare una nuova batteria o di aver acquistato il rifiuto di batteria da loro, tutti i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, indipendentemente dalla loro composizione chimica, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi provvedono al ritiro dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri dagli utilizzatori finali o dai punti di ritiro e raccolta predisposti in cooperazione con: |
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3. I sistemi di ritiro messi in atto conformemente al paragrafo 2 interessano l'intero territorio di uno Stato membro e tengono conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dell'accessibilità e della vicinanza agli utilizzatori finali. I sistemi di ritiro non si limitano alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri risultano più redditizie. |
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4. Agli utilizzatori finali, nel momento in cui si disfano dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, viene sempre data la possibilità di restituire qualsiasi rifiuto di batterie per mezzi di trasporto leggeri in qualsiasi punto di raccolta e ad essi non è addebitato alcun costo né è loro imposto l'obbligo di acquistare una nuova batteria. |
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5. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto conseguono, e continuano a conseguire annualmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, calcolati in percentuale sui quantitativi di batterie per mezzi di trasporto leggeri, messi a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro dal rispettivo produttore o collettivamente dai produttori che fanno capo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore: |
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I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, calcolano il tasso di raccolta di cui al primo comma conformemente all'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2 ter. |
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6. I punti di raccolta istituiti a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono soggetti alle prescrizioni in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE. |
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7. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore richiedono un'autorizzazione all'autorità competente che deve verificare la conformità con le disposizioni adottate per garantire il rispetto del presente articolo. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, la richiesta di autorizzazione identifica chiaramente i produttori aderenti attivi che essa rappresenta. |
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8. L'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore garantisce che i dati in suo possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori rimangano riservati. L'autorità competente può stabilire nell'autorizzazione le condizioni da rispettare a tal fine. |
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9. L'autorizzazione a norma paragrafo 6 può essere concessa solo se è dimostrato, mediante prove documentali, che sono soddisfatte le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e che sono adottate tutte le disposizioni necessarie per consentire di conseguire, e continuare a conseguire nel tempo, almeno l'obiettivo di raccolta di cui al paragrafo 5. Qualora sia richiesta da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, l'autorizzazione è ottenuta nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'articolo 47, paragrafo 6. |
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10. L'autorità competente stabilisce i dettagli della procedura per il rilascio dell'autorizzazione a norma del paragrafo 7 per garantire la conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all'articolo 56. Ciò prevede l'obbligo di una relazione redatta da esperti indipendenti per una verifica ex ante delle modalità di raccolta, a norma del presente articolo, che devono essere effettuate in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. Comprende inoltre i tempi di verifica delle rispettive misure e la decisione che l'autorità competente deve adottare, non superiori alle sei settimane dalla presentazione di un fascicolo completo di domanda. |
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11. L'autorità competente verifica periodicamente, e almeno ogni tre anni, se le condizioni per l'autorizzazione a norma del paragrafo 7 continuano da essere soddisfatte. L'autorizzazione può essere revocata se l'obiettivo di raccolta definito al paragrafo 4 non è raggiunto o se il produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore viola in modo sostanziale gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3. |
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12. Il produttore o, se designata a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che agisce per suo conto, notifica immediatamente all'autorità competente qualsiasi modifica delle condizioni contemplate dalla domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 7, le modifiche apportate ai termini dell'autorizzazione a norma del paragrafo 8 e la cessazione definitiva delle attività. |
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13. Ogni cinque anni gli Stati membri effettuano un'indagine sulla composizione, almeno a livello NUTS 2, dei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti per determinare la quota di rifiuti di batterie portatili in essi contenuti. La prima indagine è effettuata entro il 31 dicembre 2023. Sulla base delle informazioni ottenute le autorità competenti possono esigere, in sede di rilascio o riesame di un'autorizzazione a norma dei paragrafi 7 e 10, che i produttori di batterie portatili o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adottino misure correttive per accrescere la loro rete di punti di raccolta collegati e realizzino campagne di informazione in conformità dell'articolo 60, paragrafo 1, in proporzione alla quota di rifiuti di batterie portatili nei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche rilevata nell'indagine. |
Emendamento 314
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo - 1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, provvedono alla raccolta di tutti i rifiuti di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. |
Emendamento 315
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I produttori di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, ritirano gratuitamente e senza obbligo per l'utilizzatore finale di acquistare una nuova batteria, né di averla acquistata da loro, tutti i rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici della tipologia che hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di un dato Stato membro. A tal fine essi accettano di ritirare i rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici dagli utilizzatori finali o dai punti di raccolta predisposti in cooperazione con: |
1. I produttori di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, ritirano gratuitamente e senza obbligo per l'utilizzatore finale di acquistare una nuova batteria, né di averla acquistata da loro, tutti i rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici della tipologia che hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di un dato Stato membro. A tal fine essi accettano di ritirare i rifiuti di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici dagli utilizzatori finali o dai punti di ritiro e raccolta predisposti in cooperazione con: |
Emendamento 316
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 317
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualora, nel caso di rifiuti di batterie industriali, sia necessario procedere preventivamente a un'operazione di smantellamento nei locali di utilizzatori privati e non commerciali, l'obbligo del produttore di ritirare tali batterie include la copertura dei costi di smantellamento e raccolta dei rifiuti di batterie nei locali di tali utilizzatori. |
Qualora, nel caso di rifiuti di batterie industriali, sia necessario procedere preventivamente a un'operazione di smantellamento nei locali di utilizzatori privati e non commerciali, l'obbligo del produttore o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di ritirare tali batterie include la copertura dei costi di smantellamento e raccolta dei rifiuti di batterie nei locali di tali utilizzatori. |
Emendamento 318
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 3 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 319
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Gli Stati membri raccolgono informazioni, incluse stime circostanziate, su base annuale, sulle quantità e le categorie di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettici messe a disposizione sui loro mercati e disponibili per la raccolta rispetto alle quantità raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate all'interno dello Stato membro, nonché sulle batterie utilizzate nei veicoli/prodotti industriali esportate, per peso e per composizione chimica. |
Emendamento 320
Proposta di regolamento
Articolo 50 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I distributori ritirano i rifiuti di batterie dall'utilizzatore finale a titolo gratuito e senza l'obbligo di acquistare una nuova batteria, indipendentemente dalla loro composizione chimica od origine. Il ritiro delle batterie portatili è previsto presso il loro punto di vendita o nelle sue immediate vicinanze. Il ritiro dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici è garantito presso il loro punto di vendita o nelle sue vicinanze. Tale obbligo è limitato ai tipi di rifiuti di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell'offerta di batterie nuove del distributore e, per le batterie portatili, alla quantità di cui normalmente si disfano gli utilizzatori finali non professionali. |
1. I distributori ritirano i rifiuti di batterie dall'utilizzatore finale a titolo gratuito o senza l'obbligo di aver acquistato la batteria dallo stesso distributore , indipendentemente dalla loro composizione chimica od origine. Il ritiro delle batterie portatili è previsto presso il loro punto di vendita o nelle sue immediate vicinanze. Il ritiro dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici è garantito presso il loro punto di vendita o nelle sue vicinanze. Tale obbligo è limitato ai tipi di rifiuti di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell'offerta di batterie nuove del distributore e, per le batterie portatili, alla quantità di cui normalmente si disfano gli utilizzatori finali non professionali. |
Emendamento 321
Proposta di regolamento
Articolo 50 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. I distributori consegnano i rifiuti di batterie ritirati ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricati della raccolta di tali batterie a norma rispettivamente degli articoli 48 e 49, o a un gestore di rifiuti ai fini del loro trattamento e riciclaggio a norma dell'articolo 56. |
3. I distributori consegnano i rifiuti di batterie ritirati ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricati della raccolta di tali batterie a norma rispettivamente degli articoli 48 , 48 bis e 49, o a un gestore di rifiuti ai fini del loro trattamento e riciclaggio a norma dell'articolo 56. Gli Stati membri possono limitare la possibilità per i distributori di consegnare i rifiuti di batterie, a seconda della loro tipologia, ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore oppure ai gestori di rifiuti. Gli Stati membri garantiscono che tali limitazioni non abbiano un impatto negativo sui sistemi di raccolta e riciclaggio. |
Emendamento 322
Proposta di regolamento
Articolo 50 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano mutatis mutandis agli operatori che forniscono batterie mediante contratti a distanza agli utilizzatori finali. Tali operatori prevedono un numero sufficiente di punti di raccolta in grado di coprire l'intero territorio di uno Stato membro e di tenere conto dell'entità e della densità della popolazione, del volume previsto dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici, nonché dell'accessibilità e della vicinanza agli utilizzatori finali perché possano restituirle. |
4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano mutatis mutandis agli operatori che forniscono batterie mediante contratti a distanza agli utilizzatori finali. Tali operatori prevedono un numero sufficiente di punti di raccolta in grado di coprire l'intero territorio di uno Stato membro e di tenere conto dell'entità e della densità della popolazione, del volume previsto dei rifiuti di batterie portatili, di batterie per mezzi di trasporto leggeri, di batterie industriali, di batterie per mezzi di trasporto leggeri, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici, nonché dell'accessibilità e della vicinanza agli utilizzatori finali perché possano restituirle. |
Emendamento 323
Proposta di regolamento
Articolo 50 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. In caso di vendita con consegna a domicilio, i distributori offrono il ritiro gratuito delle batterie. Al momento dell'ordine della batteria, l'utilizzatore finale è informato delle condizioni per il ritiro della batteria usata. |
Emendamento 324
Proposta di regolamento
Articolo 50 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 50 bis Sistemi di restituzione su cauzione per le batterie Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione valuta la fattibilità e i potenziali vantaggi dell'istituzione di sistemi di restituzione su cauzione per le batterie a livello di Unione, in particolare per le batterie portatili di uso generale. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative. Quando attuano sistemi nazionali di restituzione su cauzione per le batterie, gli Stati membri informano la Commissione al riguardo. I sistemi nazionali di restituzione su cauzione non impediscono l'adozione di sistemi armonizzati a livello dell'Unione. |
Emendamento 325
Proposta di regolamento
Articolo 51 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli utilizzatori finali si disfano dei rifiuti di batterie conferendoli in appositi punti per la raccolta differenziata istituiti conformemente ad accordi specifici conclusi con il produttore o un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, a norma degli articoli 48 e 49. |
2. Gli utilizzatori finali si disfano dei rifiuti di batterie conferendoli in appositi punti per la raccolta differenziata istituiti conformemente ad accordi specifici conclusi con il produttore o un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, a norma degli articoli 48 , 48 bis e 49. |
Emendamento 326
Proposta di regolamento
Articolo 52 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti contemplati dalle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai produttori delle batterie pertinenti o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, oppure ai gestori di rifiuti ai fini del loro trattamento e riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56 del presente regolamento. Gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti tengono traccia di tali transazioni. |
Gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti contemplati dalle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai produttori delle batterie pertinenti o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, oppure ai gestori di rifiuti autorizzati ai fini del loro trattamento e riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56 del presente regolamento. Gli Stati membri possono limitare la possibilità per gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti soggetti alla direttiva 2000/53/CE o alla direttiva 2012/19/UE di consegnare i rifiuti di batterie, a seconda della loro tipologia, ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore oppure ad altri gestori di rifiuti. Gli Stati membri garantiscono che tali limitazioni non abbiano un impatto negativo sui sistemi di raccolta e riciclaggio. Gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti tengono traccia di tali transazioni. |
Emendamento 327
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli utenti privati, non commerciali, possono disfarsi dei rifiuti di batterie in punti per la raccolta differenziata istituiti da autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti. |
1. Gli utenti privati, non commerciali, possono disfarsi dei rifiuti di batterie in punti per la raccolta differenziata istituiti da autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti. Quando tali punti sono stati istituiti per un tipo specifico di batteria, le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti non si rifiutano di ritirare eventuali rifiuti di batterie di tale tipo, comprese le batterie sottoposte a riutilizzo, cambio di destinazione e rifabbricazione. |
Emendamento 328
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti consegnano i rifiuti di batterie raccolti ai produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, oppure ai gestori di rifiuti ai fini del trattamento e del riciclaggio di tali rifiuti di batterie in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 56 o effettuano esse stesse il trattamento e il riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56. |
2. Le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti consegnano i rifiuti di batterie raccolti ai produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, oppure ai gestori di rifiuti ai fini del trattamento e del riciclaggio di tali rifiuti di batterie in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 56 o effettuano esse stesse il trattamento e il riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56. Gli Stati membri possono limitare la possibilità per le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti di consegnare i rifiuti di batterie, a seconda della loro tipologia, ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore oppure a un gestore di rifiuti o di effettuare esse stesse il trattamento e il riciclaggio. Gli Stati membri garantiscono che tali limitazioni non abbiano un impatto negativo sui sistemi di raccolta e riciclaggio. |
Emendamento 329
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I punti di raccolta volontari dei rifiuti di batterie portatili consegnano tali rifiuti ai produttori di batterie portatili o a terzi che agiscono per loro conto, comprese le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, o ai gestori di rifiuti ai fini del loro trattamento e riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56. |
I punti di raccolta volontari dei rifiuti di batterie portatili consegnano tali rifiuti ai produttori di batterie portatili o a terzi che agiscono per loro conto, comprese le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, o ai gestori di rifiuti autorizzati ai fini del loro trattamento e riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56. Gli Stati membri possono limitare la possibilità per i punti di raccolta volontari dei rifiuti di batterie portatili di consegnare detti rifiuti di batterie portatili ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore oppure a un gestore di rifiuti. Gli Stati membri garantiscono che tali limitazioni non abbiano un impatto negativo sui sistemi di raccolta e riciclaggio. |
Emendamento 330
Proposta di regolamento
Articolo 55 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tassi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili |
Tassi di raccolta dei rifiuti di pile portatili e dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri |
Emendamento 331
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 332
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 333
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri conseguono i seguenti obiettivi minimi in materia di raccolta dei rifiuti di batterie portatili di uso generale: |
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Emendamento 334
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri conseguono i seguenti obiettivi minimi in materia di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri: |
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Emendamento 335
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate concernenti il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri al fine di determinare la quantità di rifiuti di batterie disponibili per la raccolta. |
Emendamento 336
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione riesamina l'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera c) , e, nell'ambito di tale riesame, valuta l'opportunità di definire un obiettivo di raccolta per le batterie che alimentano mezzi di trasporto leggeri, alla luce dell'evoluzione della quota di mercato, come obiettivo separato o nell'ambito di un riesame dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 48, paragrafo 4 . Nell'ambito di tale riesame è inoltre possibile valutare l'opportunità d'introdurre una metodologia per il calcolo del tasso di raccolta differenziata che permetta di determinare la quantità di rifiuti di batterie che possono essere raccolti. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esito del riesame corredata, se del caso, di una proposta legislativa. |
3. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione riesamina l'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera c). Nell'ambito di tale riesame si valuta inoltre l'opportunità d'introdurre una metodologia per il calcolo del tasso di raccolta differenziata che permetta di determinare la quantità di rifiuti di batterie portatili che possono essere raccolti. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esito del riesame corredata, se del caso, di una proposta legislativa. |
Emendamento 337
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta delle batterie portatili di cui all'allegato XI. |
soppresso |
Emendamento 338
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I rifiuti di batterie raccolti non sono collocati in discarica né inceneriti . |
1. I rifiuti di batterie raccolti non sono smaltiti né sottoposti a un'operazione di recupero di energia . |
Emendamento 339
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Gli Stati membri possono istituire regimi di incentivi per gli operatori economici che ottengono rendimenti superiori alle rispettive soglie di cui all'allegato XII, parti B e C. |
Emendamento 340
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Tutti i rifiuti di batterie raccolti sono sottoposti a un processo di riciclaggio. |
1. Tutti i rifiuti di batterie raccolti sono sottoposti alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione o a un processo di riciclaggio , fatta eccezione per le batterie che contengono mercurio, che sono smaltite in modo da non causare alcun effetto negativo per la salute umana o l'ambiente . |
Emendamento 341
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Al fine di consentire una corretta cernita e rendicontazione dei rifiuti di batterie agli ioni di litio, la Commissione include i rifiuti di batterie agli ioni di litio nell'elenco di rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE, se del caso. |
Emendamento 342
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2023, un atto di esecuzione per stabilire norme dettagliate concernenti il calcolo e la verifica delle efficienze di riciclaggio e del recupero dei materiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3. |
4. La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2023, un atto delegato conformemente all'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate concernenti il calcolo e la verifica delle efficienze di riciclaggio e del recupero dei materiali. |
Emendamento 343
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 73, per modificare i livelli minimi di materiali recuperati dai rifiuti di batterie di cui all'allegato XII, parti B e C, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti. |
5. Entro il 31 dicembre 2027, la Commissione valuta e presenta una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda le efficienze di riciclaggio e i livelli di materiali recuperati dai rifiuti di batterie di cui all'allegato XII, parti B e C, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa intesa ad aumentare le efficienze minime di riciclaggio e i livelli di materiali recuperati. |
Emendamento 344
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 73, per ampliare l'elenco delle composizioni chimiche delle batterie e dei materiali di cui all'allegato XII, parti B e C, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti. |
Emendamento 345
Proposta di regolamento
Articolo 58 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il trattamento e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei rifiuti di batterie sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007. |
1. Il trattamento , la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei rifiuti di batterie sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007. |
Emendamento 346
Proposta di regolamento
Articolo 58 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I rifiuti di batterie esportati al di fuori dell'Unione a norma del paragrafo 1 sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi, delle efficienze e degli obiettivi di cui agli articoli 56 e 57 solo se il riciclatore o altro detentore di rifiuti che esporta i rifiuti di batterie a fini di trattamento e riciclaggio può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento. |
2. I rifiuti di batterie esportati al di fuori dell'Unione a norma del paragrafo 1 sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi, delle efficienze e degli obiettivi di cui agli articoli 56 e 57 solo se il riciclatore o altro detentore di rifiuti che esporta i rifiuti di batterie a fini di trattamento , preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione e riciclaggio fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle pertinenti prescrizioni in materia ambientale, sociale e di tutela della salute umana contenute in altre normative dell'Unione . |
Emendamento 347
Proposta di regolamento
Articolo 58 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all'articolo 73, per stabilire norme dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, definendo i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti. |
3. La Commissione adotta un atto delegato, conformemente all'articolo 73, per stabilire norme dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, definendo i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti entro il 1o luglio 2023 . |
Emendamento 348
Proposta di regolamento
Articolo 59 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Prescrizioni relative al cambio di destinazione e alla rifabbricazione di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici |
Prescrizioni relative al cambio di destinazione e alla rifabbricazione di batterie per mezzi di trasporto leggeri, di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici |
Emendamento 349
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Agli operatori indipendenti è consentito l'accesso al sistema di gestione delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno con una capacità superiore a 2 kWh , in condizioni di parità, ai fini della valutazione e della determinazione dello stato di salute e della durata di vita residua delle batterie, secondo i parametri di cui all'allegato VII. |
1. Agli operatori indipendenti è consentito l'accesso in modalità di sola lettura al sistema di gestione delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie inserite in sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria e delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie portatili che includono un sistema di gestione delle batterie , in condizioni di parità, ai fini della valutazione e della determinazione dello stato di salute e della durata di vita residua delle batterie, secondo i parametri di cui all'allegato VII. |
Emendamento 350
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Tutti i sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria e tutte le batterie dei veicoli elettrici usati devono essere valutati per accertarne l'idoneità al riutilizzo, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione. Se la valutazione evidenzia che sono idonee al riutilizzo, dette batterie sono riutilizzate. Se la valutazione evidenzia che non sono idonee al riutilizzo, ma che sono idonee a un cambio di destinazione o alla rifabbricazione, dette batterie sono sottoposte a un cambio di destinazione o alla rifabbricazione. |
Emendamento 351
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Agli operatori che eseguono le operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione è consentito l'accesso, in condizioni di parità, alle informazioni pertinenti per il trattamento e il controllo di batterie industriali ricaricabili e di batterie per veicoli elettrici, o di apparecchi e veicoli in cui tali batterie sono incorporate, nonché di componenti di tali batterie, apparecchi o veicoli, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza. |
2. Agli operatori che eseguono le operazioni di preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione è consentito l'accesso, in condizioni di parità, alle informazioni pertinenti per il trattamento e il controllo di batterie per mezzi di trasporto leggeri, di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici, o di apparecchi e veicoli in cui tali batterie sono incorporate, nonché di componenti di tali batterie, apparecchi o veicoli, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza. |
Emendamento 352
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Gli operatori che eseguono le operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione di batterie garantiscono che l'esame, le prove di verifica delle prestazioni, l'imballaggio e la spedizione delle batterie e dei loro componenti siano effettuati seguendo istruzioni adeguate in materia di controllo della qualità e sicurezza. |
3. Gli operatori che eseguono le operazioni di preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione di batterie garantiscono che l'esame, le prove di verifica delle prestazioni e della sicurezza , l'imballaggio e la spedizione delle batterie e dei loro componenti siano effettuati seguendo istruzioni adeguate in materia di controllo della qualità e sicurezza. |
Emendamento 353
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 4 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Gli operatori che eseguono le operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione garantiscono che le batterie sottoposte a rifabbricazione o cambio di destinazione siano conformi al presente regolamento, alle prescrizioni pertinenti in materia di tutela della salute umana, dell'ambiente e dei prodotti contenute in altre normative e ai requisiti tecnici relativi alla destinazione d'uso specifica delle batterie al momento dell'immissione sul mercato. |
4. Gli operatori che eseguono le operazioni di preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione garantiscono che le batterie sottoposte a rifabbricazione o cambio di destinazione siano conformi al presente regolamento, alle prescrizioni pertinenti in materia di tutela della salute umana, dell'ambiente e dei prodotti contenute in altre normative e ai requisiti tecnici relativi alla destinazione d'uso specifica delle batterie al momento dell'immissione sul mercato. |
Emendamento 354
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 4 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La batteria sottoposta a cambio di destinazione o rifabbricazione non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 39, paragrafo 1, se l'operatore economico che la immette sul mercato può dimostrare che la batteria, prima del cambio di destinazione o della rifabbricazione, era stata immessa sul mercato anteriormente alla data in cui tali obblighi diventano applicabili conformemente a tali articoli. |
La batteria sottoposta a cambio di destinazione o rifabbricazione non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 39, paragrafo 1, se l'operatore economico che la immette sul mercato può dimostrare che la batteria, prima del cambio di destinazione o della rifabbricazione, era stata immessa sul mercato anteriormente alla data in cui tali obblighi diventano applicabili conformemente a tali articoli. |
Emendamento 355
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 4 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli operatori che immettono sul mercato batterie sottoposte a cambio di destinazione o rifabbricazione sono considerati alla stregua di nuovi produttori di tali batterie e pertanto sono registrati a norma dell'articolo 46 e ad essi incombe una responsabilità estesa del produttore conformemente all'articolo 47. |
Emendamento 356
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 5 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Per dimostrare che un rifiuto di batteria sottoposto a cambio di destinazione o rifabbricazione non è più classificabile come rifiuto, il detentore della batteria fornisce , su richiesta di un'autorità competente, quanto segue: |
5. Per dimostrare che un rifiuto di batteria sottoposto a cambio di destinazione o rifabbricazione non è più classificabile come rifiuto, gli operatori che eseguono operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione forniscono , su richiesta di un'autorità competente, quanto segue: |
Emendamento 357
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 358
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 359
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 360
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 361
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I produttori mettono a disposizione dei distributori, degli operatori di cui agli articoli 50, 52 e 53 e degli altri gestori di rifiuti che svolgono attività di riparazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio, le informazioni relative alle misure di sicurezza e protezione, tra cui quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro, applicabili allo stoccaggio e alla raccolta dei rifiuti di batterie. |
2. I produttori mettono a disposizione dei distributori, degli operatori di cui agli articoli 50, 52 e 53 e degli altri gestori di rifiuti che svolgono attività di riparazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio, le informazioni relative ai componenti e ai materiali delle batterie, nonché all'ubicazione di tutte le sostanze pericolose presenti nelle batterie. I produttori mettono a disposizione informazioni relative alle misure di sicurezza e protezione, tra cui quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro, applicabili allo stoccaggio e alla raccolta dei rifiuti di batterie. |
Emendamento 362
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 3 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Dal momento in cui un modello di batteria è fornito nel territorio di uno Stato membro, i produttori mettono a disposizione, per via elettronica e su richiesta, dei gestori dei rifiuti che svolgono attività di riparazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio, nella misura in cui tali operatori ne abbiano bisogno per svolgere tali attività, le seguenti informazioni specifiche sul modello di batteria relative al trattamento corretto ed ecocompatibile dei rifiuti di batterie: |
3. Dal momento in cui un modello di batteria è fornito nel territorio di uno Stato membro, i produttori mettono a disposizione, per via elettronica , gratuitamente e su richiesta, dei gestori dei rifiuti che svolgono attività di riparazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio, nella misura in cui tali operatori ne abbiano bisogno per svolgere tali attività, le seguenti informazioni specifiche sul modello di batteria relative al trattamento corretto ed ecocompatibile dei rifiuti di batterie: |
Emendamento 363
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 364
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 365
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. I distributori che forniscono batterie agli utilizzatori finali comunicano, presso i loro punti di vendita al dettaglio, in modo visibile, e attraverso i mercati online , le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e le modalità con cui gli utilizzatori finali possono depositare gratuitamente i rifiuti di batterie presso i rispettivi punti di raccolta situati nei punti di vendita o per conto di un mercato online. Tale obbligo è limitato ai tipi di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell'offerta di batterie nuove del distributore o del rivenditore. |
4. I distributori che forniscono batterie agli utilizzatori finali comunicano in modo permanente , presso i loro punti di vendita al dettaglio e attraverso i mercati online, in modo facilmente accessibile e chiaramente visibile per gli utilizzatori finali della batteria , le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e le modalità con cui gli utilizzatori finali possono depositare gratuitamente i rifiuti di batterie presso i rispettivi punti di raccolta situati nei punti di vendita o per conto di un mercato online. Tale obbligo è limitato ai tipi di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell'offerta di batterie nuove del distributore o del rivenditore. |
Emendamento 366
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. I costi a carico del produttore a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), sono indicati separatamente all'utilizzatore finale presso il punto di vendita di una nuova batteria. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute. |
5. I costi a carico del produttore a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), sono indicati separatamente all'utilizzatore finale presso il punto di vendita di una nuova batteria. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute e non sono aggiunti al costo finale della batteria addebitato al consumatore nel punto vendita . |
Emendamento 367
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni secondo la composizione chimica delle batterie , specificando i quantitativi di batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri : |
1. I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni secondo la composizione chimica delle batterie: |
Emendamento 368
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 369
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 370
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 371
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I gestori di rifiuti diversi dai produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, qualora raccolgano rifiuti di batterie portatili dai distributori o da altri punti di raccolta, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, il quantitativo di rifiuti di batterie portatili raccolte in base alla loro composizione chimica e specificano i quantitativi di batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri . |
I gestori di rifiuti diversi dai produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, qualora raccolgano rifiuti di batterie portatili dai distributori o da altri punti di raccolta, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, il quantitativo di rifiuti di batterie portatili raccolte in base alla loro composizione chimica. |
Emendamento 372
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. I produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni secondo la composizione chimica delle batterie, specificando i quantitativi di batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri: |
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I gestori di rifiuti diversi dai produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, qualora raccolgano batterie per mezzi di trasporto leggeri dai distributori o da altri punti di ritiro e raccolta per batterie per mezzi di trasporto leggeri, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, il quantitativo di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolte, distinguendole in base alla loro composizione chimica, e specificano i quantitativi di batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri. |
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Gli operatori di cui al primo e al secondo comma comunicano all'autorità competente i dati di cui al primo comma entro quattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione, conformemente all'articolo 62, paragrafo 5. Le autorità competenti stabiliscono il formato e le procedure in base alle quali i dati devono essere comunicati loro. |
Emendamento 373
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 374
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 2 — lettera b ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 375
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 376
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 377
Proposta di regolamento
Articolo 62 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri pubblicano in formato aggregato, per ogni anno civile, i seguenti dati sulle batterie portatili, le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici in base alla tipologia di batteria e alla composizione chimica e indicano separatamente, nel caso delle batterie portatili, quelle che alimentano i mezzi di trasporto leggeri: |
Gli Stati membri pubblicano in formato aggregato, per ogni anno civile, i seguenti dati sulle batterie portatili , le batterie per mezzi di trasporto leggeri , le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici in base alla tipologia di batteria e alla composizione chimica e indicano separatamente, nel caso delle batterie portatili, quelle che alimentano i mezzi di trasporto leggeri: |
Emendamento 378
Proposta di regolamento
Articolo 62 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 379
Proposta di regolamento
Articolo 64 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il sistema serve ai seguenti scopi: |
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Emendamento 380
Proposta di regolamento
Articolo 64 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il sistema contiene le informazioni e i dati sulle batterie industriali ricaricabili e sulle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e una capacità superiore a 2 kWh , come stabilito nell'allegato XIII. Tali informazioni e dati sono classificabili e consultabili, e rispettano gli standard aperti per l'uso da parte di terzi. |
2. Il sistema contiene le informazioni e i dati sulle batterie per mezzi di trasporto leggeri, sulle batterie industriali e sulle batterie per veicoli elettrici, come stabilito nell'allegato XIII. Tali informazioni e dati sono classificabili e consultabili, e rispettano gli standard aperti per l'uso da parte di terzi. Il sistema contiene altresì una banca dati regolarmente aggiornata di tutte le batterie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 381
Proposta di regolamento
Articolo 64 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Gli operatori economici che immettono sul mercato una batteria industriale ricaricabile o una batteria per veicoli elettrici con stoccaggio interno mettono a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 2 per via elettronica, in un formato a lettura ottica utilizzando servizi di trasmissione di dati interoperabili e facilmente accessibili nel formato stabilito a norma del paragrafo 5. |
3. Gli operatori economici che immettono sul mercato una batteria per mezzi di trasporto leggeri, una batteria industriale o una batteria per veicoli elettrici mettono a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 2 per via elettronica, in un formato a lettura ottica utilizzando servizi di trasmissione di dati interoperabili e facilmente accessibili nel formato stabilito a norma del paragrafo 5. |
Emendamento 382
Proposta di regolamento
Articolo 64 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Il sistema non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato. |
Emendamento 383
Proposta di regolamento
Articolo 64 — paragrafo 5 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2024, atti di esecuzione per stabilire : |
5. La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2024, un atto delegato conformemente all'articolo 73 per integrare il presente regolamento, stabilendo : |
Emendamento 384
Proposta di regolamento
Articolo 64 — paragrafo 5 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 385
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Entro il 1o gennaio 2026 tutte le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio e con capacità superiore a 2 kWh sono registrate in formato elettronico («passaporto della batteria»). |
1. Entro il 1o gennaio 2026 tutte le batterie industriali , le batterie per veicoli elettrici e le batterie per mezzi di trasporto leggeri immesse sul mercato o messe in servizio sono registrate in formato elettronico («passaporto della batteria»). |
Emendamento 386
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Il passaporto della batteria è associato alle informazioni riguardanti le caratteristiche di base di ciascun tipo e modello di batteria memorizzate nelle fonti di dati del sistema istituito in applicazione dell'articolo 64. L'operatore economico che immette sul mercato una batteria industriale o una batteria per veicoli elettrici garantisce che i dati riportati nel passaporto della batteria siano esatti, completi e aggiornati. |
3. Per le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici, il passaporto della batteria è associato alle informazioni riguardanti le caratteristiche di base di ciascun tipo e modello di batteria memorizzate nelle fonti di dati del sistema istituito in applicazione dell'articolo 64. L'operatore economico che immette sul mercato una batteria industriale o una batteria per veicoli elettrici garantisce che i dati riportati nel passaporto della batteria siano esatti, completi e aggiornati. |
Emendamento 387
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, il passaporto della batteria deve contenere le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettere da a) a d) e lettere i) e j), e informazioni aggiornate sulla batteria, legate ai cambiamenti del suo stato. |
Emendamento 388
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Il passaporto della batteria è accessibile online mediante sistemi elettronici interoperabili con il sistema istituito in applicazione dell'articolo 64. |
4. Il passaporto della batteria è accessibile online mediante sistemi elettronici interoperabili con il sistema istituito in applicazione dell'articolo 64 e tramite il codice QR di cui all'articolo 13, paragrafo 5 . |
Emendamento 389
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Il passaporto della batteria consente l'accesso alle informazioni sui valori dei parametri di prestazione e durabilità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, quando la batteria è immessa sul mercato ed è soggetta a variazioni di stato. |
5. Il passaporto della batteria consente l'accesso alle informazioni sui valori dei parametri di prestazione e durabilità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, nonché alle informazioni sullo stato di salute della batteria ai sensi dell'articolo 14, quando la batteria è immessa sul mercato ed è soggetta a variazioni di stato. |
Emendamento 390
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Se tali variazioni sono dovute ad attività di riparazione o a un cambio di destinazione, la responsabilità della registrazione della batteria nel passaporto è trasferita all'operatore economico che si ritiene debba immettere sul mercato o mettere in servizio la batteria industriale o la batteria per veicoli elettrici. |
6. Se tali variazioni sono dovute a un cambio di destinazione o ad attività di rifabbricazione , la responsabilità della registrazione della batteria nel passaporto è trasferita all'operatore economico che si ritiene debba immettere sul mercato o mettere in servizio la batteria industriale, la batteria per veicoli elettrici o la batteria per veicoli di trasporto leggeri . La registrazione delle batterie sottoposte a cambio di destinazione o rifabbricazione è legata alla registrazione della batteria originaria. |
Emendamento 391
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 7 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le norme per l'accesso, la condivisione, la gestione, l'esplorazione, la pubblicazione e il riutilizzo delle informazioni e dei dati accessibili attraverso il passaporto della batteria. |
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per stabilire le norme per l'accesso, la condivisione, la gestione, l'esplorazione, la pubblicazione e il riutilizzo delle informazioni e dei dati accessibili attraverso il passaporto della batteria. |
Emendamento 392
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 7 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 393
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che una batteria oggetto del presente regolamento rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione della batteria interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti del presente regolamento. |
1. Le autorità di vigilanza del mercato effettuano adeguati controlli delle batterie messe a disposizione online e offline nella misura appropriata, mediante controlli documentali e, se del caso, controlli fisici e di laboratorio basati su campioni adeguati, che investa tutte le prescrizioni pertinenti del presente regolamento. Le autorità di vigilanza del mercato possono inviare le batterie all'impianto di prova dell'Unione di cui all'articolo 68 bis ai fini di tale valutazione. |
Emendamento 394
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro … [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni uniformi di controllo, i criteri per stabilire la frequenza dei controlli e la quantità di campioni da controllare, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020. |
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|
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3. |
Emendamento 395
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Qualora ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere. |
2. Le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere. |
Emendamento 396
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 5 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 397
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. I consumatori devono poter inserire informazioni sulle batterie che presentano un rischio per i consumatori in una sezione distinta del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) di cui all'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE. La Commissione prende in debita considerazione le informazioni ricevute e assicura un seguito, tra cui la trasmissione di tali informazioni alle autorità nazionali competenti, se del caso. |
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La Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 74, paragrafo 2, per stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al primo comma nonché per la trasmissione di tali informazioni alle autorità nazionali competenti per il seguito. |
Emendamento 398
Proposta di regolamento
Articolo 67 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 66, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno. |
1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 66, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. La Commissione conclude tale valutazione entro un mese. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno. |
Emendamento 399
Proposta di regolamento
Articolo 68 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, ritiene che una batteria, pur conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per la protezione dei beni o dell'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale batteria, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirata dal mercato o richiamata entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. |
1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, ritiene che una batteria, pur conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III, presenti un rischio o possa ragionevolmente considerarsi in grado di presentare un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per la protezione dei beni o dell'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale batteria, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirata dal mercato o richiamata entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. |
Emendamento 400
Proposta di regolamento
Articolo 68 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione delle batterie in questione, l'origine e la catena di approvvigionamento della batteria, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate. |
3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione delle batterie in questione, l'origine e la catena del valore della batteria, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate. |
Emendamento 401
Proposta di regolamento
Articolo 68 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 68 bis Impianto di prova dell'Unione 1. Entro … [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione designa un impianto di prova dell'Unione specializzato in batterie a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1020. 2. L'impianto di prova dell'Unione funge da centro di competenza per:
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Emendamento 402
Proposta di regolamento
Articolo 68 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 68 ter Centri di competenza nazionali per le batterie 1. Le autorità di vigilanza del mercato, d'intesa con le organizzazioni che rappresentano gli operatori economici e i centri di ricerca, istituiscono un centro di competenza nazionale per le batterie in ciascuno Stato membro. 2. I centri di competenza nazionali per le batterie di cui al paragrafo 1 svolgono attività volte a promuovere la conformità, individuare i casi di non conformità, sensibilizzare e fornire orientamenti e consulenza tecnica in relazione alle prescrizioni del presente regolamento. Se del caso, anche altre parti interessate, come le organizzazioni che rappresentano gli utilizzatori finali, possono partecipare alle attività dei centri di competenza nazionali per le batterie. 3. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, l'autorità di vigilanza del mercato e le parti di cui al paragrafo 1 garantiscono che le attività svolte dal centro di competenza nazionale per le batterie non comportino una concorrenza sleale tra gli operatori economici e non pregiudichino l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità delle parti. |
Emendamento 403
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Fatto salvo l'articolo 66, uno Stato membro, se constata che una batteria che esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 68 non è conforme al presente regolamento o che un operatore economico ha violato uno degli obblighi di cui al presente regolamento, richiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione. Tra le non conformità figura quanto segue: |
1. Fatto salvo l'articolo 66, uno Stato membro, se constata che una batteria che esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 68 non è conforme al presente regolamento o che un operatore economico ha violato uno degli obblighi di cui al presente regolamento, richiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione. Per agevolare tale compito, gli Stati membri istituiscono canali di segnalazione facilmente accessibili per i consumatori sui casi di non conformità. Tra le non conformità figura quanto segue: |
Emendamento 404
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 1 — lettera k
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 405
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 1 — lettera k bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 406
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Alle autorità competenti degli Stati membri sono conferiti poteri di indagine conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 per effettuare controlli appropriati, siano essi basati sul rischio o sulle informazioni ricevute, al fine di individuare eventuali casi di non conformità. |
Emendamento 407
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Le autorità di vigilanza del mercato cooperano per garantire l'applicazione transfrontaliera del presente regolamento conformemente alle disposizioni di cui al capo VI del regolamento (UE) 2019/1020. |
Emendamento 408
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater. Gli Stati membri collaborano nell'ambito di una rete per l'applicazione delle norme, ai fini di un reciproco sostegno nella procedura di infrazione in caso di vendite transfrontaliere nell'Unione. |
Emendamento 409
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le amministrazioni aggiudicatrici definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tengono conto , negli appalti pubblici per batterie o per prodotti contenenti batterie in situazioni contemplate da tali direttive, dell'impatto ambientale delle batterie durante il loro ciclo di vita per far sì che l'impatto delle batterie oggetto dell'appalto sia ridotto al minimo. |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, danno la preferenza , negli appalti pubblici per batterie o per prodotti contenenti batterie in situazioni contemplate da tali direttive, alle batterie più rispettose dell'ambiente sulla base del loro intero ciclo di vita per far sì che l'impatto delle batterie oggetto dell'appalto sia ridotto al minimo. |
Emendamento 410
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Uno Stato membro, se ritiene che l'uso di una sostanza nella fabbricazione di batterie, o la presenza di una sostanza nelle batterie al momento dell'immissione sul mercato, o durante le successive fasi del ciclo di vita, compresa la fase in cui diventano rifiuti, rappresenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente e che tale rischio non sia adeguatamente controllato e richieda un'azione, notifica all'Agenzia che si propone di preparare un fascicolo conforme alle prescrizioni di un fascicolo di restrizione. Se risulta da tale fascicolo che è necessaria un'azione a livello dell'UE o che vada oltre le misure già adottate, lo Stato membro presenta il fascicolo all'Agenzia in modo da avviare la procedura di restrizione. |
Emendamento 411
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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14 bis. Entro sei mesi da qualsiasi modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 o dall'entrata in vigore di future normative dell'Unione relative ai criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi, la Commissione valuta se tale modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 o tali future normative dell'Unione richiedano una modifica del presente articolo e adotta, se del caso, un atto delegato conformemente all'articolo 73 del presente regolamento per modificare di conseguenza le disposizioni in questione. |
Emendamento 412
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Possono essere riconosciuti solo i programmi promossi dall'industria che soddisfano le prescrizioni dell'articolo 39 e che sono verificati da soggetti terzi. |
Emendamento 413
Proposta di regolamento
Articolo 73 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 5 bis, all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 3, terzo e quarto comma, all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), all'articolo 8, paragrafo 4 bis, all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafi 1 ter e 1 quater nuovo, all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 10, paragrafo 3 bis, all'articolo 11 bis nuovo, paragrafo 4, all'articolo 11 ter, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 6 bis, all'articolo 14, paragrafo 3, comma 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafi 8 e 8 bis, all'articolo 55, paragrafo 2 ter , all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafi 4 e 5 bis, all'articolo 58, paragrafo 3 , all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 7, all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 71, paragrafo 14 bis, e all'articolo 76, paragrafo 1 ter , è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 414
Proposta di regolamento
Articolo 73 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 5 bis, all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 3, terzo e quarto comma , all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), all'articolo 8 , paragrafo 4 bis, all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafo 1 ter e 1 quater, all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 10, paragrafo 3 bis, all'articolo 11 bis, paragrafo 4, all'articolo 11 ter, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 6 bis, all'articolo 14, paragrafo 3, comma 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafi 8 e 8 bis, all'articolo 55, paragrafo 2 ter , all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafi 4 e 5 bis , all'articolo 58, paragrafo 3 , all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 7, all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 71, paragrafo 14 bis, e all'articolo 76, paragrafo 1 ter , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 415
Proposta di regolamento
Articolo 73 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. L'atto delegato adottato ai sensi all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 2 , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 5 bis , all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 3, terzo e quarto comma , all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), all'articolo 8, paragrafo 4 bis nuovo, all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafi 1 ter nuovo e 1 quater, all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 10, paragrafo 3 bis, all'articolo 11 bis, paragrafo 4, all'articolo 11 ter, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 6 bis, all'articolo 14, paragrafo 3, comma 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafi 8 e 8 bis, all'articolo 55, paragrafo 2 ter , all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafi 4 e 5 bis, all'articolo 58, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 7 , all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 71, paragrafo 14 bis, e all'articolo 76, paragrafo 1 ter , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 416
Proposta di regolamento
Articolo 75 — comma 1 — punto 2 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 417
Proposta di regolamento
Articolo 76 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il 1o gennaio 2023, la Commissione elabora criteri od orientamenti armonizzati per sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e per il risarcimento dei danni causati alle persone. |
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Tali criteri includono almeno i seguenti tipi di infrazioni: |
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Emendamento 418
Proposta di regolamento
Articolo 76 — comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il 1o gennaio 2023 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i criteri per sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e per il risarcimento dei danni causati alle persone che riguardano almeno le violazioni di cui al paragrafo 1 bis. |
Emendamento 419
Proposta di regolamento
Articolo 77 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione elabora una relazione sull'applicazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno. |
1. Entro il 31 dicembre 2030 , e successivamente ogni cinque anni, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente e la salute umana e sul funzionamento del mercato interno e la presenta e sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio . |
Emendamento 420
Proposta di regolamento
Articolo 77 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 421
Proposta di regolamento
Articolo 77 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 422
Proposta di regolamento
Articolo 77 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 423
Proposta di regolamento
Articolo 77 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 424
Proposta di regolamento
Articolo 77 — paragrafo 2 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. |
Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. |
Emendamento 425
Proposta di regolamento
Articolo 79 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022 . |
Esso si applica a decorrere dal … [6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] . |
Emendamento 426
Proposta di regolamento
Allegato I — tabella — riga 3 bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le batterie portatili, anche incorporate in apparecchi, non contengono più dello 0,01 % di piombo (espresso come piombo metallico) in peso. |
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N. CAS: 7439-92-1 |
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N. CE 231-100-4 e suoi composti |
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Emendamento 427
Proposta di regolamento
Allegato II — punto 1 — comma 1 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 428
Proposta di regolamento
Allegato II — punto 2 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le norme di calcolo armonizzate di cui all'articolo 7 si basano sugli elementi essenziali inclusi nel presente allegato, sono conformi all'ultima versione del metodo relativo all'impronta ambientale di prodotto (80) (Product Environmental Footprint, PEF) elaborato dalla Commissione nonché alle pertinenti regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR) (81) e riflettono gli accordi internazionali e il progresso tecnico-scientifico nel campo della valutazione del ciclo di vita (82). |
Le norme di calcolo armonizzate di cui all'articolo 7 si basano sugli elementi essenziali inclusi nel presente allegato, sono conformi all'ultima versione del metodo relativo all'impronta ambientale di prodotto (80) (Product Environmental Footprint, PEF) elaborato dalla Commissione nonché alle pertinenti regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR) (81) e riflettono gli accordi internazionali e il progresso tecnico-scientifico nel campo della valutazione del ciclo di vita (82). Lo sviluppo e l'aggiornamento dei metodi PEF e delle pertinenti PEFCR sono aperti e trasparenti e comportano un'adeguata rappresentanza delle organizzazioni della società civile, del mondo accademico e di altri portatori di interessi. |
Emendamento 429
Proposta di regolamento
Allegato II — punto 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nel calcolo dell'intensità di carbonio dell'energia utilizzata durante le diverse fasi del ciclo di vita e i processi della batteria di cui al punto 4, si utilizzano i dati relativi alle emissioni medie di carbonio del paese in cui si è svolta l'attività o il processo specifico. Fattori di emissione inferiori sono utilizzati soltanto laddove l'attore economico possa attendibilmente dimostrare che la regione in cui si è svolta l'attività specifica e che ha fornito energia all'operatore economico o ai suoi singoli processi o la sua fornitura di energia hanno un'intensità di carbonio inferiore alla media del paese. Ciò va dimostrato mediante una prova del fatto che l'energia proviene da quella determinata regione e che ha un'intensità di carbonio inferiore, o mediante un collegamento diretto a una fonte energetica rinnovabile o a basse emissioni di carbonio oppure un contratto che dimostri un legame temporale e geografico tra la fornitura di energia e l'utilizzo da parte dell'operatore economico, che deve essere accertato da una dichiarazione di verifica da parte di terzi. |
Emendamento 430
Proposta di regolamento
Allegato II — punto 4 — comma 1 — tabella — riga 2
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Testo della Commissione |
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Acquisizione delle materie prime e prelavorazione |
Comprende i processi di estrazione e prelavorazione fino alla fabbricazione degli elementi e dei componenti delle batterie (materiali attivi, separatori, elettroliti, involucri, componenti attivi e passivi di batterie) nonché dei componenti elettrici/elettronici. |
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Emendamento |
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Acquisizione delle materie prime e prelavorazione |
Comprende i processi di estrazione e gli altri pertinenti processi di approvvigionamento e prelavorazione , nonché il trasporto di tutte le materie prime e di tutti i materiali attivi fino alla fabbricazione degli elementi e dei componenti delle batterie (materiali attivi, separatori, elettroliti, involucri, componenti attivi e passivi di batterie) nonché dei componenti elettrici/elettronici. |
Emendamento 431
Proposta di regolamento
Allegato II — punto 4 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La fase di utilizzo dovrebbe essere esclusa dai calcoli relativi all'impronta di carbonio lungo il ciclo di vita in quanto non direttamente influenzabile dai fabbricanti, salvo dimostrazione che le scelte operate dai fabbricanti di batterie in fase di progettazione possano influire in modo non trascurabile sull'impatto di tale fase. |
La fase di utilizzo può essere esclusa dai calcoli relativi all'impronta di carbonio lungo il ciclo di vita solo laddove i fabbricanti possano dimostrare in modo attendibile che le scelte operate in fase di progettazione influiscono solo in modo trascurabile sull'impatto di tale fase. |
Emendamento 432
Proposta di regolamento
Allegato II — punto 5 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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In particolare tutti i dati di processo relativi all'anodo, al catodo, all'elettrolito, al separatore e all'involucro dell'elemento si riferiscono a un modello specifico di batteria prodotto in un determinato stabilimento (ossia non possono essere utilizzati dati di processo generici). I dati di processo specifici di una batteria sono utilizzati in combinazione con le pertinenti serie di dati secondari conformi allo standard relativo all'impronta ambientale del prodotto. |
In particolare, tutti i dati di processo relativi alle materie prime, all'anodo, al catodo, all'elettrolito, al separatore e all'involucro dell'elemento si riferiscono a un modello specifico di batteria prodotto in un determinato stabilimento (ossia non possono essere utilizzati dati di processo generici). I dati di processo specifici di una batteria sono utilizzati in combinazione con le pertinenti serie di dati secondari conformi allo standard relativo all'impronta ambientale del prodotto. |
Emendamento 433
Proposta di regolamento
Allegato II — punto 5 — comma 5 — trattino 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 434
Proposta di regolamento
Allegato II — punto 8 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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A seconda della distribuzione dei valori contenuti nelle dichiarazioni dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato interno dell'UE, sarà individuato un numero significativo di classi di prestazione, delle quali la categoria A costituirà la classe più efficiente e con il minore impatto in termini di impronta di carbonio lungo il ciclo di vita, al fine di consentire la differenziazione del mercato. |
A seconda della distribuzione dei valori contenuti nelle dichiarazioni dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato interno dell'UE e nelle valutazioni della qualità dei dati , sarà individuato un numero significativo di classi di prestazione, delle quali la categoria A costituirà la classe più efficiente e con il minore impatto in termini di impronta di carbonio lungo il ciclo di vita, al fine di consentire la differenziazione del mercato. |
Emendamento 435
Proposta di regolamento
Allegato III — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Parametri di prestazioni elettrochimiche e durabilità delle batterie portatili di uso generale |
Parametri di prestazioni elettrochimiche e durabilità delle batterie portatili |
Emendamento 436
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 437
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 438
Proposta di regolamento
Allegato IV — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Prescrizioni per le prestazioni elettrochimiche e la durabilità delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici |
Prescrizioni per le prestazioni elettrochimiche e la durabilità delle batterie per mezzi di trasporto leggeri, delle batterie industriali e delle batterie per veicoli elettrici |
Emendamento 439
Proposta di regolamento
Allegato IV — Parte A — comma 1 –punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 440
Proposta di regolamento
Allegato IV — Parte A — comma 1 — punto 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 441
Proposta di regolamento
Allegato IV — Parte A — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 442
Proposta di regolamento
Allegato IV — Parte A — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Capacità nominale»: il numero totale di ampere-ora (Ah) che può essere ottenuto a determinate condizioni da una batteria completamente carica. |
«Capacità nominale»: il numero totale di ampere-ora (Ah) che può essere ottenuto a determinate condizioni di riferimento da una batteria completamente carica. |
Emendamento 443
Proposta di regolamento
Allegato IV — Parte A — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Attenuazione di capacità»: la diminuzione, in funzione del tempo e dell'uso, della carica che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale, rispetto alla capacità nominale originaria dichiarata dal fabbricante. |
«Attenuazione di capacità»: la diminuzione, in funzione del tempo e dell'uso, della carica che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale, rispetto alla capacità nominale originaria. |
Emendamento 444
Proposta di regolamento
Allegato IV — Parte A — comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Potenza»: la quantità di energia che una batteria è in grado di erogare nell'arco di un determinato periodo di tempo. |
«Potenza»: la quantità di energia che una batteria è in grado di erogare nell'arco di un determinato periodo di tempo alle condizioni di riferimento . |
Emendamento 445
Proposta di regolamento
Allegato IV — Parte A — comma 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Resistenza interna»: l'opposizione al flusso di corrente all'interno di un elemento o di una batteria, ossia la somma della resistenza degli elettroni e degli ioni come contributo alla resistenza effettiva totale comprese le proprietà induttive-capacitive. |
«Resistenza interna»: l'opposizione al flusso di corrente all'interno di un elemento o di una batteria alle condizioni di riferimento , ossia la somma della resistenza degli elettroni e degli ioni come contributo alla resistenza effettiva totale comprese le proprietà induttive-capacitive. |
Emendamento 446
Proposta di regolamento
Allegato IV — Parte A — comma 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Autoscarica»: la riduzione della carica elettrica conservata quando gli elettrodi della batteria non sono collegati, ad esempio quando la batteria è stoccata o non utilizzata, per un lungo periodo di tempo, ad esempio 48 ore, 168 ore, 720 ore, con la conseguenza che la carica della batteria si riduce gradualmente nel tempo. |
Emendamento 447
Proposta di regolamento
Allegato V — punto 6 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 448
Proposta di regolamento
Allegato V — punto 7 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le prove simulano una o più situazioni in cui una batteria cade accidentalmente o è colpita da un carico pesante e rimane operativa per lo scopo per cui è stata progettata. I criteri per simulare queste situazioni dovrebbero riflettere gli usi della vita reale. |
Le prove simulano una o più situazioni in cui una batteria è accidentalmente esposta a sollecitazioni meccaniche e rimane operativa per lo scopo per cui è stata progettata. I criteri per simulare queste situazioni dovrebbero riflettere gli usi della vita reale. |
Emendamento 449
Proposta di regolamento
Allegato V — punto 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'obiettivo della prova di esposizione al fuoco è quello di esporre la batteria al fuoco e di valutare il rischio di esplosione. La misura dell'energia rilasciata è un importante indicatore di sicurezza. |
Emendamento 450
Proposta di regolamento
Allegato V — punto 9 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le batterie possono contenere quantità significative di materiali potenzialmente pericolosi, ad esempio elettroliti altamente infiammabili, componenti corrosive e tossiche. Se esposta a determinate condizioni, l'integrità della batteria potrebbe essere compromessa, con il rilascio di gas pericolosi. È quindi importante individuare e quantificare le sostanze rilasciate dalla batteria durante i test che rappresentano un uso improprio e un abuso. |
Emendamento 451
Proposta di regolamento
Allegato VI — Parte A — comma 1 — punto 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 452
Proposta di regolamento
Allegato VI — Parte A — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 453
Proposta di regolamento
Allegato VI — Parte A — comma 1 — punto 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 454
Proposta di regolamento
Allegato VI — Parte A — comma 1 — punto 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 455
Proposta di regolamento
Allegato VI — Parte A bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 456
Proposta di regolamento
Allegato VI — Parte C — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il codice QR è interamente nero e di dimensioni facilmente leggibili con un lettore di QR comunemente disponibile, come quello integrato in un dispositivo di comunicazione portatile. |
Il codice QR è di un colore che contrasta nettamente con lo sfondo e di dimensioni facilmente leggibili con un lettore di QR comunemente disponibile, come quello integrato in un dispositivo di comunicazione portatile. |
Emendamento 457
Proposta di regolamento
Allegato VIII — Parte A — punto 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il controllo di produzione interno è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3 e 4, e si accerta e dichiara che la batteria soddisfa le prescrizioni ad essa applicabili di cui agli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. |
Il controllo di produzione interno è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3 e 4, e si accerta e dichiara che la batteria soddisfa le prescrizioni ad essa applicabili di cui agli articoli 6, 9, 11, 13 e 14. |
Emendamento 458
Proposta di regolamento
Allegato VIII — Parte B — punto 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il controllo di produzione interno unito a verifica con supervisione è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3, 4 e 5, e si accerta e dichiara che la batteria soddisfa le prescrizioni applicabili di cui agli articoli 7, 8 e 39. |
Il controllo di produzione interno unito a verifica con supervisione è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3, 4 e 5, e si accerta e dichiara che la batteria soddisfa le prescrizioni applicabili di cui agli articoli 7, 8 , 10, 12 e 39. |
Emendamento 507
Proposta di regolamento
Allegato IX — punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 459
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 1 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 460
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 1 — lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 461
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 1 — lettera a quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 462
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 463
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 464
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 465
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 2 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 466
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 2 — lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 467
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 2 — lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 468
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 2 — lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 469
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 2 — lettera i bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 470
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 3 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 471
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 3 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 472
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 3 — lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 473
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 3 — lettera c quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 474
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 3 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 475
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 3 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 476
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 3 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 477
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 3 — lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 478
Proposta di regolamento
Allegato X — punto 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 479
Proposta di regolamento
Allegato XI — punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 480
Proposta di regolamento
Allegato XI — punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 481
Proposta di regolamento
Allegato XI — punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 482
Proposta di regolamento
Allegato XI — punto 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 483
Proposta di regolamento
Allegato XII — Parte A — punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 484
Proposta di regolamento
Allegato XII — Parte B — punto 1 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 485
Proposta di regolamento
Allegato XII — Parte B — punto 2 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 486
Proposta di regolamento
Allegato XII — Parte B — punto 2 — lettera b ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 487
Proposta di regolamento
Allegato XII — Parte C — punto 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 488
Proposta di regolamento
Allegato XII — Parte C — punto 2 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 489
Proposta di regolamento
Allegato XIII — punto 1 — lettera r bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0031/2022).
(29) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(30) Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).
(29) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(30) Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).
(31) «Product Environmental Footprint — Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications» https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.
(32) Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4) e convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, disponibile all'indirizzo https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.
(31) «Product Environmental Footprint — Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications» https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.
(32) Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4) e convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, disponibile all'indirizzo https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.
(1) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(33) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(1) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
(34) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(34) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(35) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(35) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(38) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità» (COM(2020)0474).
(38) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità» (COM(2020)0474).
(39) Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1). «Ten Principles of the United Nations Global Compact», disponibile all'indirizzo
(39) Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1). «Ten Principles of the United Nations Global Compact», disponibile all'indirizzo
(40) «Ten Principles of the United Nations Global Compact» , disponibile all'indirizzo https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
(41) UNEP, «Guidelines for social life cycle assessment of products», disponibile all'indirizzo https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
(42) «Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy» , disponibile all'indirizzo https :// www . ilo .org/ wcmsp5/groups/public / ---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
(43) OCSE (2018), «Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct», disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
(44) OCSE (2016), «Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition», OECD Publishing, Parigi, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en
(40) «The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights» , disponibile all'indirizzo https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
(41) UNEP, «Guidelines for social life cycle assessment of products», disponibile all'indirizzo https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
(42) « OECD Guidelines for Multinational Enterprises», disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
(43) OCSE (2018), «Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct», disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
(44) OCSE (2016), «Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition», OECD Publishing, Parigi, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en
(45) Pagina 15 delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.
(46) OCSE (2011), «OECD Guidelines for Multinational Enterprises», OCSE, Parigi; OCSE (2006), «OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones», OCSE, Parigi; «Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework» (relazione di John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per le questioni riguardanti i diritti umani, le imprese transnazionali e altre imprese, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011).
(46) OCSE (2011), «OECD Guidelines for Multinational Enterprises», OCSE, Parigi; OCSE (2006), «OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones», OCSE, Parigi; «Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework» (relazione di John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per le questioni riguardanti i diritti umani, le imprese transnazionali e altre imprese, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011).
(47) Tra cui la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la convenzione sui diritti del fanciullo e la convenzione sui diritti delle persone con disabilità.
(48) Le otto convenzioni fondamentali sono le seguenti: 1. convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87); 2. convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98); 3. convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) (e relativo protocollo del 2014); 4. convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105); 5. convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138); 6. convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182); 7. convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100); 8. convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 (n. 111).
(47) Tra cui la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la convenzione sui diritti del fanciullo, la convenzione sui diritti delle persone con disabilità e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni .
(48) Le otto convenzioni fondamentali sono le seguenti: 1. convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87); 2. convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98); 3. convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) (e relativo protocollo del 2014); 4. convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105); 5. convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138); 6. convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182); 7. convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100); 8. convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 (n. 111).
(49) Secondo quanto stabilito dalla convenzione sulla diversità biologica, disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/convention/text/ e in particolare dalla decisione COP VIII/28 «Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment», disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
(49) Secondo quanto stabilito dalla convenzione sulla diversità biologica, disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/convention/text/ e in particolare dalla decisione COP VIII/28 «Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment», disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
(50) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(51) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(50) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(51) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(53) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(53) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(54) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(54) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(58) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
(59) Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).
(60) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(58) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
(59) Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).
(60) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(62) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(62) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(63) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(64) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(63) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(64) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(1 bis) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).
(1 bis) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).
(1 bis) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
(67) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(67) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(80) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN.
(81) https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf.
(82) Cfr. https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm.
(80) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN.
(81) https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf.
(82) Cfr. https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm.