21.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 280/17


Motivazione del Consiglio — Posizione (UE) n. 2/2022 del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 805/2004 per quanto riguarda il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo al fine di adattarlo all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

(2022/C 280/03)

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 14 dicembre 2016 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (1).

2.

Il 20 marzo 2018 il Consiglio «Affari generali» ha adottato un orientamento generale parziale (2) che non riguardava gli atti 1 e 3 della proposta su cui si attendevano proposte parallele della Commissione. Tenendo conto delle proposte parallele per gli atti 1 e 3 (3), il 20 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato un orientamento generale (4) relativo all'adeguamento dell'unico atto rimanente, il regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (5).

3.

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nella seduta plenaria del 17 aprile 2019 (6).

4.

Le discussioni interistituzionali a livello tecnico sulla proposta sono iniziate il 5 dicembre 2019, sotto la presidenza finlandese. Da allora si sono svolte tre riunioni a livello tecnico: due sotto la presidenza croata, il 30 gennaio 2020 e il 20 febbraio 2020, e una terza il 10 marzo 2022, sotto la presidenza francese. In tale riunione è stato raggiunto un accordo provvisorio a livello tecnico.

5.

Nella riunione del 25 maggio 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato il testo di compromesso finale in vista di un accordo (7).

6.

Il 2 giugno 2022 la commissione giuridica del Parlamento europeo ha approvato il testo di compromesso finale. Successivamente, il 3 giugno 2022 il presidente della commissione giuridica ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti nella quale ha comunicato che, qualora il Consiglio trasmetta formalmente al Parlamento europeo la sua posizione in prima lettura in linea con il testo di compromesso concordato a livello tecnico, avrebbe raccomandato alla plenaria di approvare in seconda lettura la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti.

II.   OBIETTIVO

7.

La proposta riguarda l'allineamento al quadro giuridico previsto dal trattato di Lisbona di tre atti legislativi nel settore della giustizia che al momento della proposta facevano ancora riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo (PRC) istituita dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio (8). Nel frattempo, l'atto 1 [regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio] e l'atto 3 [regolamento (CE) n. 1393/2007] della proposta della Commissione sono stati allineati tramite proposte parallele separate. L'obiettivo è pertanto allineare al trattato di Lisbona il restante atto [regolamento (CE) n. 805/2004] adattando i poteri che fanno riferimento alla PRC agli atti delegati o agli atti di esecuzione.

8.

Il presente regolamento è in linea con l'impegno assunto dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (9) del 13 aprile 2016 di allineare la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A.   Osservazioni generali

9.

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno condotto negoziati allo scopo di concludere un accordo rapido in seconda lettura sulla base di una posizione del Consiglio in prima lettura che il Parlamento europeo possa approvare senza modifiche. Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai colegislatori.

B.   Osservazioni specifiche

10.

Dall'inizio delle discussioni i colegislatori hanno raggiunto un accordo sul fatto che il potere di cui al regolamento (CE) n. 805/2004, che fa riferimento alla PRC, doveva essere adattato ai poteri delegati, in quanto attribuiva alla Commissione il potere di modificare gli allegati di tale regolamento. Le posizioni sono state divergenti sul periodo per sollevare obiezioni all'atto delegato: mentre il Consiglio poteva accettare la durata standard proposta dalla Commissione (due mesi prorogabili di altri due mesi su iniziativa del Parlamento o del Consiglio), il Parlamento ha proposto un periodo di tre mesi per sollevare obiezioni, prorogabile di altri due mesi. Nella riunione tecnica del 10 marzo 2022, il Parlamento ha dichiarato di essere pronto ad abbandonare la sua posizione divergente sulla durata del periodo per sollevare obiezioni, aprendo la strada a un testo di compromesso.

11.

In sostanza, la posizione del Consiglio in prima lettura corrisponde in larga misura all'orientamento generale del Consiglio, con lievi modifiche concernenti la formulazione del conferimento di potere per rispecchiare quella già concordata nel regolamento 2019/1243 che adatta una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (10). La forma del testo è notevolmente diversa rispetto alla proposta della Commissione per rispecchiare meglio il fatto che solo un atto deve ancora essere allineato dal presente regolamento, a seguito dell'eliminazione degli altri due atti che facevano parte della proposta iniziale della Commissione. Pertanto, l'allegato è stato soppresso e il suo contenuto è stato integrato nel corpo dell'atto.

IV.   CONCLUSIONE

12.

La posizione del Consiglio in prima lettura su un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 805/2004 per quanto riguarda il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo per allinearlo all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra i rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo, facilitati dalla Commissione. Tale compromesso è confermato dalla lettera inviata il 3 giugno 2022 dal presidente della commissione giuridica al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti.

(1)  Doc. ST 5705/17.

(2)  Doc. ST 6932/18.

(3)  Docc. ST 9620/18 e ST 9622/18.

(4)  Doc. ST 14955/18.

(5)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.

(6)  P8_TA(2019)0411.

(7)  Doc. ST 9280/22.

(8)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(10)  GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241.