25.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 184/83


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio

[COM(2022) 672 final — 2022/0394 (COD)]

(2023/C 184/15)

Relatore: Stoyan TCHOUKANOV

Consultazione

Parlamento europeo, 1.2.2023

Consiglio dell'Unione europea, 6.2.2023

Base giuridica

Articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sezione

9.3.2023

Adozione in sessione plenaria

22.3.2023

Sessione plenaria n.

577

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

159/0/2

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un quadro di certificazione dell'UE per gli assorbimenti di carbonio, che riconosce la necessità di aumentare gli assorbimenti di carbonio e di promuovere pratiche rigenerative, senza perdere di vista l'obiettivo primario delle riduzioni fondamentali delle emissioni di gas a effetto serra per limitare il riscaldamento globale. Tuttavia, osserva che la proposta lascia troppi punti cruciali da disciplinare successivamente mediante atti delegati.

1.2.

Il Comitato riconosce che nell'Unione esistono attualmente diversi sistemi di convalida e ricompensa dell'assorbimento del carbonio e che un quadro comune di certificazione può creare chiarezza e affidabilità stabilendo norme generali dell'UE che disciplinino le modalità di misurazione, convalida e verifica dei benefici climatici degli assorbimenti di carbonio. Il carattere volontario del quadro comporta un effetto di incentivazione che può fornire nuovi canali di reddito per coloro che sono interessati a svolgere attività di assorbimento del carbonio. Il CESE chiede maggiore chiarezza sul calendario previsto per la piena attuazione, considerando l'insieme degli organismi e delle unità di certificazione che dovranno essere creati.

1.3.

Il Comitato osserva che il ricorso all'assorbimento del carbonio nella politica dell'UE in materia di clima potrebbe sollevare interrogativi legittimi, dalla possibilità di minori o ritardate riduzioni delle emissioni a causa di promesse di futuri assorbimenti del carbonio, fino al rischio di dichiarazioni fraudolente e a pratiche di greenwashing (ecologismo di facciata) basate sull'acquisto di crediti di carbonio. Al fine di evitare il greenwashing, il CESE chiede che la durata prevista dello stoccaggio del carbonio e i rischi di inversione siano chiaramente rispecchiati nell'uso dei diversi certificati di assorbimento del carbonio (che riguardano lo «stoccaggio permanente», il «sequestro del carbonio nei suoli agricoli» e lo «stoccaggio del carbonio nei prodotti di lunga durata»).

1.4.

Il Comitato condivide l'obiettivo della Commissione di garantire trasparenza e chiarezza al pubblico, ai fornitori dei servizi di assorbimento del carbonio e agli acquirenti sul valore delle attività certificate di assorbimento del carbonio. Chiede tuttavia ulteriori garanzie circa il valore e l'uso dei certificati. Invita la Commissione a fornire orientamenti in merito alle dichiarazioni appropriate che possono essere presentate sulla base di diversi casi di assorbimento certificato del carbonio e chiede che sia mantenuta la distinzione tra i certificati derivanti dallo stoccaggio permanente del carbonio, dal sequestro del carbonio nei suoli agricoli e dallo stoccaggio del carbonio nei prodotti.

1.5.

Il CESE chiede che le future metodologie elaborate nell'ambito del quadro delineino chiaramente gli aspetti della responsabilità e sostengano la trasparenza. Il rischio di inversione deve essere costantemente monitorato e attenuato. La responsabilità e il trasferimento di responsabilità per il carbonio rimosso e assorbito devono essere chiaramente definiti per l'intera gamma delle attività di assorbimento del carbonio.

1.6.

Il CESE invita la Commissione a garantire che le metodologie siano basate su dati scientifici e guidate dalla comunità scientifica. Il Comitato sottolinea che il sistema di certificazione è di gran lunga troppo complesso e oneroso per promuovere un'ampia diffusione di tali pratiche: le procedure appaiono molto tecniche e dispendiose in termini di tempo e possono scoraggiare gli operatori nelle loro attività, dato che spesso, anche nel migliore dei casi, si tratta di piccole imprese con margini ridotti.

1.7.

Il CESE osserva che è necessaria una gamma diversificata di misurazioni degli assorbimenti di carbonio per effettuare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, compreso l'uso del telerilevamento e delle immagini satellitari. Per quanto riguarda le misurazioni richieste, il CESE sottolinea che è essenziale mantenere al minimo i costi di monitoraggio, comunicazione e verifica dell'assorbimento del carbonio, al fine di garantire un'ampia accessibilità del quadro di certificazione.

1.8.

Evidenzia che i rischi e gli effetti collaterali, in particolare quelli di natura ambientale o socioeconomica, che la proposta può comportare per i principali attori (agricoltori, industria forestale, edilizia e industria del legno), devono essere attentamente valutati e affrontati prima di integrare il quadro di certificazione in altre politiche, come la politica agricola comune.

1.9.

Secondo il CESE, l'attuale politica agricola comune (PAC) non dovrebbe essere utilizzata per finanziare il sequestro del carbonio nei suoli agricoli o l'assorbimento del carbonio (1). Sebbene la PAC possa avere un ruolo limitato nell'assorbimento del carbonio, questo strumento è concepito per la produzione di alimenti, mangimi e biomassa, che costituisce l'obiettivo principale del settore agricolo e forestale. In questo contesto specifico, gli assorbimenti di carbonio costituiscono un sottoprodotto, il che significa che dovrebbero essere messe a disposizione ulteriori fonti di finanziamento.

1.10.

Il CESE ritiene che l'elevato livello di ambiguità della Commissione in merito al finanziamento rappresenterà un forte disincentivo al coinvolgimento dei potenziali partecipanti. Il CESE sottolinea pertanto che è necessario un certo livello di certezza in relazione ai finanziamenti. Date le opportunità di assorbimenti di carbonio in futuro, il CESE raccomanda di elaborare una tabella di marcia verso uno strumento finanziario comune per queste misure.

2.   Osservazioni generali

La necessità di aumentare gli assorbimenti di carbonio per conseguire gli obiettivi di neutralità climatica

2.1.

Conformemente all'accordo di Parigi, l'Unione europea si è impegnata a raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 per giungere, successivamente, a emissioni nette negative. Secondo l'ultima relazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), concentrarsi esclusivamente sulla riduzione delle emissioni non sarà sufficiente per raggiungere questo obiettivo: «la diffusione degli assorbimenti di anidride carbonica per controbilanciare le emissioni residue difficili da abbattere è inevitabile se si vuole conseguire l'azzeramento delle emissioni nette di CO2 o di gas a effetto serra» (2).

2.2.

Sebbene gli assorbimenti di carbonio non sostituiscano le necessarie drastiche riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, essi dovranno integrare gli sforzi di riduzione delle emissioni per giungere alla neutralità climatica e a emissioni nette negative. Di conseguenza, gli assorbimenti di carbonio dovranno essere notevolmente aumentati a livello mondiale per controllare le concentrazioni atmosferiche di gas a effetto serra e limitare il riscaldamento globale. Per conseguire i suoi obiettivi climatici, l'UE prevede che dovrà ridurre le proprie emissioni dell'85-95 % rispetto ai livelli del 1990 e compensare la differenza con gli assorbimenti di carbonio. Dovranno pertanto essere rimosse dall'atmosfera diverse centinaia di milioni di tonnellate (Mt) di CO2 ogni anno.

2.3.

A tal fine, l'UE ha introdotto finora diverse iniziative:

la normativa europea sul clima, che fissa l'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050;

il regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF), la cui ultima proposta di modifica prevede un obiettivo di assorbimento netto di carbonio di 310 Mt CO2 equivalente nel 2030, attraverso l'immagazzinamento del carbonio nei suoli, nelle foreste e nei prodotti del legno; e

la comunicazione intitolata Cicli del carbonio sostenibili, che delinea la tabella di marcia verso il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, contribuendo all'obiettivo del settore LULUCF proposto per il 2030, e soluzioni industriali per l'assorbimento di almeno 5 Mt entro il 2030. La comunicazione annunciava inoltre l'intenzione di elaborare la proposta relativa a un quadro normativo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio.

La gestione dei progetti di assorbimento del carbonio

2.4.

Con la sua proposta che istituisce un quadro volontario dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio, la Commissione europea mira ad aumentare gli assorbimenti di carbonio sostenibili e di alta qualità incentivando i finanziamenti, lottando contro il greenwashing e rafforzando la fiducia, nonché armonizzando le condizioni di mercato.

2.5.

La Commissione stabilisce tre categorie principali di metodi di assorbimento del carbonio:

stoccaggio permanente, che comprende metodi quali la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio (BECCS) e la cattura diretta del carbonio nell'atmosfera e il relativo stoccaggio (DACCS). I metodi che rientrano in questa categoria dovrebbero consentire di assorbire almeno 5 Mt di CO2 entro il 2030 e fino a 200 Mt di CO2 entro il 2050;

il sequestro del carbonio nei suoli agricoli comprende metodi quali l'imboschimento e il rimboschimento, una migliore gestione delle foreste, l'agrosilvicoltura, il sequestro del carbonio nel suolo e il ripristino delle torbiere. Insieme ai prodotti che stoccano carbonio, il sequestro del carbonio nei suoli agricoli contribuisce all'obiettivo proposto per il settore LULUCF di pervenire, entro il 2030, a un assorbimento netto di 310 Mt di CO2 equivalente all'anno e di giungere, entro il 2050, a un'economia che abbia un impatto positivo sul clima;

i prodotti di stoccaggio del carbonio comprendono metodi quali l'uso di materiali a base di legno nell'edilizia, nonché la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU) a lungo termine, e insieme al sequestro del carbonio nei suoli agricoli contribuiranno a conseguire i suddetti obiettivi proposti per il settore LULUCF e di impatto positivo sul clima.

2.6.

Per garantire che solo gli assorbimenti di carbonio di alta qualità siano certificati a norma del regolamento, la Commissione ha stabilito alcuni criteri di base:

le attività di assorbimento del carbonio devono essere misurate accuratamente e apportare benefici inequivocabili per il clima (quantificazione);

le attività di assorbimento del carbonio devono andare al di là delle pratiche di mercato e di ciò che è giuridicamente richiesto (addizionalità);

i certificati devono tenere chiaramente conto della durata dello stoccaggio del carbonio e distinguere lo stoccaggio permanente da quello temporaneo (stoccaggio a lungo termine);

infine, le attività di assorbimento del carbonio dovrebbero andare a beneficio di altri obiettivi ambientali, come la biodiversità, o almeno non devono danneggiare l'ambiente (sostenibilità).

2.7.

Per definire più chiaramente le norme applicabili a ciascun metodo di assorbimento del carbonio e rendere operativi i criteri di qualità, la Commissione elaborerà metodologie di certificazione su misura con il sostegno di un gruppo di esperti e le stabilirà in atti delegati. L'UE svilupperà dapprima le metodologie e riconoscerà i sistemi di certificazione. Dopodiché, gli operatori potranno aderire ai sistemi di certificazione riconosciuti dall'UE, mentre soggetti terzi verificheranno le attività ammissibili alla certificazione. Gli assorbimenti di carbonio certificati saranno riportati in registri interoperabili.

2.8.

Esistono diverse sinergie tra le iniziative esistenti e quelle future in materia di assorbimento del carbonio. Gli assorbimenti di carbonio ai sensi della proposta di regolamento potrebbero:

ricevere sostegno pubblico attraverso la politica agricola comune, gli aiuti di Stato o il Fondo per l'innovazione;

essere inclusi nella comunicazione societaria, da definire più approfonditamente nell'iniziativa per la verifica delle autodichiarazioni ambientali o nella direttiva sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità;

sfruttare le sinergie con altre etichette e certificazioni, come la certificazione dell'agricoltura biologica e della biomassa sostenibile;

essere inclusi nei contratti di filiera, creando catene del valore industriali e sinergie con sistemi alimentari sostenibili;

contribuire all'integrità dei mercati volontari del carbonio.

3.   Osservazioni particolari

Una solida certificazione come colonna portante indispensabile per aumentare rapidamente le capacità di assorbimento del carbonio in Europa

3.1.

La definizione di norme generali dell'UE per disciplinare le modalità di misurazione, convalida e verifica dei benefici climatici degli assorbimenti di carbonio può fornire un sostegno fondamentale per lo sviluppo di forti capacità di assorbimento del carbonio in Europa. Ciò comprende un'ampia gamma di metodi innovativi a disposizione di agricoltori, silvicoltori, industrie e altri soggetti per catturare e immagazzinare la CO2 non fossile.

3.2.

La certificazione rappresenta un passo necessario e significativo verso l'integrazione degli assorbimenti di carbonio nelle politiche climatiche dell'UE. Ciò comprende, ad esempio, la creazione di incentivi per lo stoccaggio del carbonio nel suolo per i gestori di terreni (ad esempio attraverso la PAC), la ricompensa per gli appalti di materiali da costruzione che immagazzinano carbonio non fossile (ad esempio attraverso i regolamenti edilizi) o la comunicazione in materia di obiettivi climatici (ad esempio attraverso la direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità).

3.3.

Il CESE sostiene pertanto pienamente il quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio, sia in linea di principio che come passo avanti verso una solida certificazione.

La necessità di monitorare gli assorbimenti di carbonio per garantire benefici collaterali sul piano climatico, economico e sociale

3.4.

Se, da un lato, è indispensabile dispiegare gli assorbimenti di carbonio su larga scala, dall'altro, è altrettanto importante tenere sotto controllo tali sforzi. Il CESE osserva che il ricorso all'assorbimento del carbonio nella politica dell'UE in materia di clima potrebbe sollevare interrogativi legittimi, dal potenziale effetto deterrente nei confronti della mitigazione, fino al rischio di dichiarazioni ecologiche fraudolente e pratiche di greenwashing basate sull'acquisto di crediti di carbonio.

3.5.

Il Comitato ritiene pertanto che l'UE abbia bisogno di un quadro di certificazione efficace e solido per garantire che solo l'assorbimento affidabile e di alta qualità del carbonio sia certificato. Ciò consentirà all'UE di riconoscere e premiare l'assorbimento del carbonio senza ostacolare la decarbonizzazione.

3.6.

Stabilire una soglia minima di qualità per tutti gli assorbimenti certificati di carbonio è fondamentale per dare fiducia ai principali attori sul fatto che l'assorbimento del carbonio certificato dall'UE crea un reale beneficio per il clima. In seguito, dovrà fornire un segnale sufficientemente forte dell'effettiva possibilità di integrare gli assorbimenti certificati di carbonio in modo sicuro nelle più ampie politiche dell'UE in materia di clima.

3.7.

In tale contesto, le attività di assorbimento del carbonio devono dimostrare addizionalità, vale a dire che l'assorbimento non si sarebbe verificato senza l'intervento. Si tratta di un requisito rigoroso nel caso in cui i certificati siano utilizzati per le domande di compensazione, ma può essere potenzialmente allentato in assenza di richieste (ad esempio nel caso di pagamenti pubblici diretti agli agricoltori per incentivare il passaggio a pratiche rigenerative). Per questo motivo, le attività di assorbimento del carbonio dovrebbero produrre benefici collaterali in termini di sostenibilità, anziché avere solo un impatto «neutro», come attualmente previsto dalla Commissione.

3.8.

Il CESE sottolinea inoltre che il rischio di inversione (rilascio di CO2 stoccato) deve essere costantemente monitorato e attenuato. La responsabilità e il trasferimento di responsabilità per il carbonio assorbito e stoccato devono essere chiaramente definiti ed essere specifici per ciascun tipo di assorbimento del carbonio.

Mantenere la distinzione tra stoccaggio permanente del carbonio, sequestro del carbonio nei suoli agricoli e stoccaggio del carbonio nei prodotti

3.9.

I metodi di assorbimento del carbonio variano notevolmente in funzione delle modalità di estrazione del CO2 dall'atmosfera, del luogo in cui il carbonio è stoccato e della durata dello stoccaggio.

3.10.

In generale, il carbonio stoccato nei serbatoi terrestri e nella biomassa vivente (metodi di assorbimento a ciclo breve) è maggiormente vulnerabile e presenta una durata di stoccaggio più breve rispetto al carbonio stoccato nei bacini geologici (metodi di assorbimento a ciclo lungo).

3.11.

Di conseguenza, i vari metodi di rimozione e stoccaggio del carbonio dovrebbero essere conteggiati, gestiti e certificati in modi diversi, a seconda della natura dello stoccaggio del carbonio. L'UE opera già una distinzione tra il pilastro LULUCF e le emissioni del settore industriale. La comunicazione sui cicli del carbonio sostenibili introduce distinzioni tra carbonio di origine «fossile», «biogenica» o «atmosferica», che propone di classificare, tracciare e contabilizzare separatamente nell'UE al più tardi entro il 2028.

3.12.

Inoltre, è opportuno sottolineare che le tre categorie di metodi di assorbimento del carbonio (stoccaggio permanente del carbonio, sequestro del carbonio nei suoli agricoli e stoccaggio del carbonio nei prodotti) svolgono un ruolo diverso nel nostro percorso verso l'azzeramento delle emissioni nette e presentano differenze sul piano dei risultati climatici, dei costi, delle sfide in termini di diffusione e dei livelli di maturità e di percezione pubblica. Pertanto, dovrebbero anche essere incentivati e gestiti in modi differenti, consentendo politiche su misura e un sostegno finanziario che risponda alle esigenze di ciascun metodo di assorbimento dell'anidride carbonica.

3.13.

Alla luce di quanto precede, il CESE concorda con l'obiettivo della Commissione di garantire trasparenza e chiarezza al pubblico, ai fornitori di servizi di assorbimento del carbonio e agli acquirenti sul valore delle attività certificate di assorbimento del carbonio.

3.14.

Il CESE esorta tuttavia la Commissione ad andare oltre e a introdurre anche orientamenti che definiscano le dichiarazioni appropriate che possono essere formulate sulla base di diversi tipi di assorbimento certificato del carbonio (ad esempio stoccaggio permanente, sequestro del carbonio nei suoli agricoli, stoccaggio del carbonio nei prodotti). Ciò sarà fondamentale per promuovere l'intera gamma di possibili casi di certificazione degli assorbimenti di carbonio, garantendo nel contempo l'integrità dei benefici climatici dichiarati e prevenendo il greenwashing.

Garantire la trasparenza e il contributo scientifico allo sviluppo delle metodologie

3.15.

Poiché la Commissione dovrà impegnarsi in un processo separato, con il sostegno di un gruppo di esperti, per sviluppare metodologie per le attività di assorbimento del carbonio e definire in atti delegati ulteriori dettagli in merito ai certificati, il CESE chiede che la società civile sia coinvolta e consultata.

3.16.

Il Comitato invita la Commissione a garantire che le metodologie che saranno elaborate siano basate su dati scientifici e guidate dalla comunità scientifica.

3.17.

Osserva che è necessaria una gamma diversificata di misurazioni degli assorbimenti di carbonio per effettuare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, compreso l'uso del telerilevamento e delle immagini satellitari. Per quanto riguarda le misurazioni richieste, il CESE sottolinea che è essenziale mantenere al minimo i costi di monitoraggio, comunicazione e verifica dell'assorbimento del carbonio, al fine di garantire un'ampia accessibilità del quadro di certificazione.

3.18.

L'UE dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di fornire finanziamenti specifici per la ricerca, lo sviluppo di metodologie e la realizzazione di progetti pilota. Per i piccoli operatori, il sostegno allo sviluppo delle capacità e alla copertura dei costi amministrativi sarà fondamentale per democratizzare l'accesso al quadro di certificazione.

3.19.

Infine, il CESE sottolinea che i rischi e gli effetti collaterali, in particolare quelli di natura ambientale o socioeconomica, che la proposta può comportare per i principali attori (agricoltori, industria forestale, edilizia e industria del legno), devono essere attentamente valutati e affrontati prima di integrare il quadro di certificazione in altre politiche, come la politica agricola comune.

Bruxelles, 22 marzo 2023

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  GU C 323 del 26.8.2022, pag. 95.

(2)  IPCC WGIII SPM, 2022.