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25.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/71 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE
[COM(2022) 688 final — 2022/0400 (COD)]
e sulla proposta di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE
[COM(2022) 689 final — 2022/0401 (APP)]
(2023/C 184/13)
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Relatrici: |
Sif HOLST e Nicoletta MERLO |
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Consultazione |
Parlamento europeo, 15.12.2022 [COM(2022) 688 final] Consiglio dell'Unione europea, 21.12.2022 [COM(2022) 688 final] Commissione europea, 8.2.2023 [COM(2022) 689 final] |
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Base giuridica |
Articolo 19, paragrafo 1, e articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea |
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Sezione competente |
Occupazione, affari sociali e cittadinanza |
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Adozione in sezione |
8.3.2023 |
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Adozione in sessione plenaria |
22.3.2023 |
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Sessione plenaria n. |
577 |
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Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
164/01/02 |
1. Conclusioni e raccomandazioni
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1.1. |
Il CESE accoglie con favore l'iniziativa di conferire agli organismi per la parità il ruolo di difensori dei diritti delle vittime di discriminazione, e in particolare apprezza l'attenzione esplicitamente rivolta dall'iniziativa agli aspetti della promozione e della prevenzione ma anche all'adeguatezza delle risorse di tali organismi, che li mette in condizione di svolgere il loro ruolo in maniera indipendente ed efficace. |
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1.2. |
Il CESE sottolinea l'importanza che le direttive proposte in materia di organismi per la parità assicurino il giusto equilibrio tra normazione e sussidiarietà e nel contempo tengano ferma la priorità di realizzare il loro obiettivo di fondo, che è quello di accrescere la forza e l'efficacia di tali organismi. |
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1.3. |
Ritenendo che non tenere adeguatamente conto delle forme intersezionali e multiple di discriminazione equivarrebbe a sprecare un'opportunità, il CESE chiede che l'aspetto dell'intersezionalità sia preso in considerazione nelle politiche a livello sia nazionale che dell'UE, in modo tale da garantire che ogni singola vittima ottenga la dovuta protezione. |
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1.4. |
Il CESE apprezza la proposta di introdurre l'obbligo giuridico di assicurarsi che gli organismi per la parità siano liberi da influenze esterne e dotati di risorse umane, professionali, tecniche e finanziarie sostenibili e sufficienti. |
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1.5. |
Il CESE sostiene l'obbligo per le istituzioni pubbliche di consultare tempestivamente gli organismi per la parità e di tenere conto delle loro raccomandazioni, ma raccomanda che gli Stati membri siano tenuti a riferire in merito alle azioni intraprese in relazione alle loro interazioni con gli organismi per la parità e ai risultati di tali azioni. |
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1.6. |
Il CESE reputa che il fatto di affidare il meccanismo di sorveglianza alla Commissione europea sia garanzia di un elevato livello di attenzione a tale monitoraggio. Tuttavia, affinché il meccanismo sia efficace, chiede che si riesamini la frequenza con cui vanno presentate le relazioni, valutando la possibilità di portarla a tre anni, rispetto ai cinque previsti dalle direttive proposte. |
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1.7. |
Il CESE apprezza il chiarimento riguardo al fatto che «accessibilità per tutti» significa anche dedicare un'attenzione specifica alle esigenze di accesso delle persone con disabilità, e sottolinea che l'accessibilità può riguardare anche, ad esempio, l'accesso alla consulenza. |
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1.8. |
Il CESE considera molto importante rispettare la diversità dei quadri giuridici e delle prassi nazionali in materia di non discriminazione — compreso il fatto che molti Stati membri hanno conferito agli organismi per la parità poteri che vanno al di là dei requisiti minimi posti dalle direttive vigenti in materia — e tenere conto delle differenze nei modi in cui le parti sociali e le organizzazioni della società civile sono coinvolte nel processo. Le normative proposte dovrebbero rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità, svolgendo nel contempo una funzione di salvaguardia contro l'eventuale abbassamento degli standard di tutela delle vittime di discriminazione. Il CESE insiste inoltre sulla necessità che le normative proposte promuovano un ruolo guida per le parti sociali e le organizzazioni della società civile nell'attuazione dei quadri nazionali in materia di non discriminazione e rafforzino le pratiche esistenti di sostegno alle parti sociali e alle organizzazioni della società civile da parte degli organismi per la parità. |
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1.9. |
Il CESE riconosce che l'esercizio di poteri d'indagine nel quadro di procedimenti per conto o a sostegno delle vittime di discriminazione deve lasciare impregiudicati i poteri d'indagine esercitati, e l'indipendenza delle indagini condotte, dagli organi giurisdizionali e da altri organismi pubblici di controllo quali gli ispettorati del lavoro. |
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1.10. |
Il CESE chiede di garantire ai denuncianti una protezione adeguata e alle vittime un risarcimento proporzionato al pregiudizio subito, nonché di comminare sanzioni certe per gli autori delle violazioni, basandosi su un approccio incentrato sulla persona nei confronti delle vittime di violenza o discriminazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni subiti dalla vittima, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive ed essere stabilite a livello nazionale in linea con i quadri giuridici e le prassi nazionali (1). |
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1.11. |
Il CESE propone di promuovere campagne d'informazione sui diritti sanciti dalla normativa europea e sul rispetto della diversità, campagne delineate e finanziate dalla Commissione europea, realizzate a livello locale dagli organismi nazionali per la parità insieme alle organizzazioni della società civile e alle parti sociali ed adattate alle esigenze dei singoli territori. Al riguardo occorre dedicare una particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili e condurre campagne specifiche destinate ai bambini e ai giovani fin dall'inizio dell'età scolare. |
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1.12. |
Il CESE chiede che si raccolgano e analizzino con cadenza regolare dati disaggregati per monitorare le diseguaglianze e le discriminazioni, comprese quelle multiple, e sottolinea l'importanza di condurre ricerche sistematiche sulle disuguaglianze e la discriminazione, anche in cooperazione con la società civile organizzata e, per le questioni relative al lavoro, con le parti sociali. |
2. Contesto del parere
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2.1. |
Gli organismi per la parità sono istituzioni pubbliche nazionali istituite in tutta Europa per promuovere l'uguaglianza per tutti e combattere la discriminazione. Si tratta di organizzazioni indipendenti che tutelano e assistono le vittime, monitorano le questioni relative alle discriminazioni e riferiscono in merito. Essi svolgono un ruolo fondamentale nell'«architettura di non discriminazione» dell'Unione europea (2). |
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2.2. |
I primi organismi per la parità sono stati istituiti dalla direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE) (3). Tre successive direttive sulla parità — e più precisamente sulla parità di genere — hanno affidato a organismi per la parità gli stessi compiti nel proprio rispettivo ambito di applicazione: l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (direttiva 2004/113/CE) (4), l'occupazione e l'impiego (direttiva 2006/54/CE) (5) e l'esercizio di attività autonome (direttiva 2010/41/UE) (6). |
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2.3. |
Tali direttive non contengono riferimenti alla struttura e al funzionamento degli organismi per la parità, ma stabiliscono soltanto alcune loro competenze minime e dunque non precludono la possibilità di differenze anche sostanziali tra gli organismi dei diversi Stati membri. Nel 2018 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (7), con l'obiettivo di rimediare alle difficoltà dovute alla genericità e all'incompletezza delle norme su tali organismi contenute nelle direttive europee. Tuttavia, neanche questa raccomandazione è riuscita a porre rimedio alla suddetta discrasia (8). |
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2.4. |
Il 7 dicembre 2022 la Commissione europea ha adottato due proposte (9) volte a rafforzare gli organismi per la parità, e in particolare ad accrescerne l'indipendenza, le risorse e i poteri, affinché essi possano combattere la discriminazione in maniera più efficace nel quadro di tutte le direttive europee già adottate in materia di parità di trattamento. |
3. Osservazioni generali
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3.1. |
L'uguaglianza, essendo uno dei valori fondamentali dell'UE, costituisce altresì una delle priorità del CESE. In una serie di pareri precedenti (10), il CESE ha riconosciuto gli sforzi profusi dall'UE per la parità di genere, per la tutela contro le discriminazioni fondate sull'origine etnica, la razza, l'età, la religione, le opinioni o le convinzioni personali, per la tutela dei diritti delle persone LGBTQIA+ e delle persone con disabilità nonché per l'integrazione dei Rom e la promozione dei diritti dei migranti. Il CESE ha inoltre sottolineato la necessità di politiche forti, di risorse reali, di impegni a lungo termine e di un sostegno più significativo agli organismi nazionali per la parità e la difesa dei diritti umani, in particolare al fine di migliorarne il grado di indipendenza ed efficienza e di dotarli di maggiori risorse umane e finanziarie (11). |
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3.2. |
Il CESE accoglie con favore questa iniziativa volta a dotare gli organismi per la parità delle garanzie e dei mezzi necessari per difendere i diritti delle vittime di discriminazione, e la considera un contributo indispensabile al più ampio lavoro della Commissione europea per progredire verso un'Unione dell'uguaglianza, imperniata sulla promozione della parità di trattamento e della non discriminazione quale principio generale del diritto dell'UE. |
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3.3. |
Il CESE accoglie con particolare favore il fatto che, nelle due proposte in esame, si ponga espressamente l'accento sulla promozione e sulla prevenzione, quale riconoscimento tempestivo della necessità di politiche, azioni e norme minime che affrontino con decisione il problema della discriminazione strutturale e contrastino gli stereotipi spesso ancora presenti nella nostra società, promuovendo una maggiore uniformità tra gli Stati membri nel rispetto delle strutture e delle impostazioni esistenti e funzionanti a livello di ciascuno di essi. |
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3.4. |
Il CESE sottolinea l'importanza che le direttive proposte in materia di organismi per la parità assicurino il giusto equilibrio tra normazione e sussidiarietà e nel contempo tengano ferma la priorità di realizzare il loro obiettivo di fondo, che è quello di accrescere la forza, l'indipendenza e l'efficacia di tali organismi. |
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3.5. |
Il CESE concorda con la Commissione europea nel ritenere che, per creare le condizioni affinché tutti possano vivere, prosperare ed assumere ruoli di guida indipendentemente dalle differenze, sia necessario conferire più mezzi e più poteri agli organismi per la parità esistenti, in modo che questi possano realizzare appieno il loro potenziale ed essere meglio preparati a prevenire le discriminazioni e ad assistere coloro che ne sono vittime. |
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3.6. |
Il CESE è dell'avviso che promuovere gli organismi per la parità sia di cruciale importanza al fine di garantire i diritti fondamentali di tutti i cittadini dell'UE. Promuovendo attivamente tali organismi, l'UE assicura un sostegno a tutti i cittadini europei discriminati e garantisce loro il diritto ad essere tutelati e rappresentati. |
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3.7. |
Il CESE ribadisce quanto affermato al punto 2.10 del suo parere sul tema Migliorare la parità nell'UE (12), e cioè che la promozione dell'uguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali devono «essere integrate in una visione sociale più ampia, che moltiplichi e rafforzi gli strumenti attraverso i quali gli Stati membri e le istituzioni europee danno forma concreta al sostegno per i singoli e per gli attori pubblici e privati». |
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3.8. |
In questo ambito è necessaria un'azione a livello dell'UE che sia in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità e coerente con le altre politiche dell'Unione europea. La Commissione europea ha dichiarato che l'iniziativa in esame è intesa a rivedere la legislazione già in vigore per aumentarne l'efficacia, per stabilire norme minime e per coinvolgere le parti sociali e la società civile. |
4. Osservazioni particolari
4.1. Rafforzare le competenze degli organismi per la parità
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4.1.1. |
Considerato il protrarsi dello stallo sull'adozione della cosiddetta «direttiva orizzontale», e basandosi su un approccio incentrato sulle vittime secondo cui giustizia tardiva equivale a giustizia negata, il CESE reputa che non tenere adeguatamente conto delle discriminazioni intersezionali e multiple equivarrebbe a sprecare un'opportunità: alcune forme di discriminazione, infatti, non possono essere affrontate considerando i diversi motivi discriminatori isolatamente, ma necessitano di un approccio intersezionale. |
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4.1.2. |
Benché diverse direttive in vigore impongano agli Stati membri di istituire organismi nazionali per la parità, attualmente il diritto dell'UE lascia agli Stati stessi un ampio margine di discrezionalità riguardo alla configurazione e al funzionamento di tali organismi, tra i quali esistono in effetti differenze significative in termini di poteri, indipendenza, risorse, accessibilità ed efficacia. La nuova iniziativa volta a introdurre norme minime in materia di organismi per la parità si colloca nell'ambito degli sforzi della Commissione europea per procedere verso un'Unione dell'eguaglianza e accresce l'efficacia della normativa antidiscriminazione dell'UE. |
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4.1.3. |
La proposta della Commissione europea di estendere il mandato degli organismi per la parità all'ambito di applicazione della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, in modo che tali organismi siano in grado di svolgere una funzione di tutela anche contro la discriminazione di genere nel campo della sicurezza sociale statale, non deve pregiudicare il ruolo e i poteri delle parti sociali e anzi dovrebbe servire a rafforzare e sostenere il loro lavoro. |
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4.1.4. |
Il CESE appoggia la proposta di introdurre l'obbligo giuridico di assicurarsi che gli organismi per la parità siano liberi da influenze esterne e dotati di risorse umane, professionali, tecniche e finanziarie sostenibili e sufficienti, e apprezza il fatto che, nelle direttive proposte, si attribuisca a questo aspetto un'importanza centrale. |
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4.1.5. |
Il CESE plaude altresì alla proposta di istituire salvaguardie forti a garanzia dell'indipendenza degli organismi per la parità — un punto, questo, di cruciale importanza affinché essi possano offrire un sostegno sufficiente ai cittadini. |
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4.1.6. |
Il CESE sottolinea la particolare importanza delle disposizioni volte a garantire agli organismi per la parità una dotazione di risorse umane, tecniche e finanziarie adeguata. La disponibilità e l'adeguatezza di tali risorse sono infatti precondizioni necessarie sia per l'indipendenza di tali organismi che per la loro capacità di proteggere efficacemente le vittime e prevenire le discriminazioni. |
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4.1.7. |
Parte della proposta della Commissione europea prevede l'obbligo, per le istituzioni pubbliche, di consultare tempestivamente gli organismi per la parità e tenere conto delle loro raccomandazioni. Il CESE raccomanda che gli Stati membri siano tenuti a riferire in merito alle azioni intraprese in relazione alle raccomandazioni formulate dagli organismi per la parità, nonché ai risultati delle suddette azioni. |
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4.1.8. |
La proposta prevede inoltre che la Commissione europea stabilisca indicatori comuni per misurare e garantire la comparabilità dei dati raccolti a livello nazionale e pubblichi, con cadenza quinquennale, una relazione sugli organismi per la parità di tutta l'UE. Il CESE accoglierebbe con favore un aumento della frequenza di questo esercizio e suggerisce pertanto alla Commissione europea di ridurre l'intervallo tra due relazioni a tre anni. |
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4.1.9. |
Non si insisterà mai abbastanza sull'importanza del monitoraggio. Monitorare gli organismi per la parità è infatti l'unico modo di accertarsi della loro reale efficacia e capacità di fornire il sostegno necessario alle vittime di discriminazioni. E il CESE reputa che il fatto di affidare questo meccanismo di sorveglianza alla Commissione europea sia garanzia di un elevato livello di attenzione a tale monitoraggio. |
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4.1.10. |
Il CESE ritiene inoltre che la Commissione europea debba promuovere attivamente l'accesso generale di tutte le vittime di discriminazioni alle risorse e all'assistenza offerte dagli organismi per la parità. Un obiettivo, questo, che richiede una sorveglianza efficace, ma anche una promozione adeguata degli organismi per la parità che operano a livello locale, nonché il dialogo con gli Stati membri. Associare a questo dialogo anche le organizzazioni della società civile e le parti sociali può apportare un notevole valore aggiunto e rendere tale sorveglianza ancora più efficace. |
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4.1.11. |
Il CESE rinnova la sua richiesta di una maggiore cooperazione con — e un maggiore sostegno per — le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani che operano in prima linea, in particolare nelle comunità emarginate e più vulnerabili, come indicato nei propri lavori precedenti (13). |
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4.1.12. |
Ricordando che «l'intersezione di fattori quali la razza, l'origine etnica, l'estrazione sociale, l'età, l'orientamento sessuale, la nazionalità, la religione, il sesso, la disabilità, lo status di profugo o di migrante, e altri ancora, ha un effetto moltiplicatore che rafforza la discriminazione» (14), il CESE segnala l'importanza di continuare a disporre di programmi di scambio di conoscenze e di promozione dell'apprendimento a tutti i livelli, garantendo tra l'altro un approccio intersezionale al relativo lavoro. |
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4.1.13. |
Il CESE apprezza il fatto che le direttive proposte dettino disposizioni volte a garantire agli organismi per la parità plurimandato le risorse e la visibilità necessarie per svolgere la loro funzione di tutela dell'uguaglianza. Tuttavia, il significato di «esercizio autonomo del mandato sulla parità» dovrà essere ulteriormente definito e interpretato, avendo cura, tra le altre cose, di evitare che esso implichi una separazione ermetica tra i diversi mandati nei casi in cui essi possano essere utilizzati per rafforzarsi e integrarsi a vicenda. Introdurre negli organismi per la parità una divisione in «compartimenti stagni», con una pluralità di dipartimenti dedicati, potrebbe essere controproducente ai fini del rafforzamento di tali organismi. |
4.2. Accesso effettivo alla giustizia per le vittime di discriminazione
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4.2.1. |
Parte delle proposte in esame è intesa a garantire che, nell'affrontare i casi di discriminazione, gli organismi per la parità siano più incisivi, e che i servizi da loro forniti siano gratuiti nonché accessibili, su un piano di parità, a tutte le vittime di discriminazioni. |
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4.2.2. |
Il CESE reputa che l'assistenza offerta dagli organismi per la parità sia essenziale per garantire che il ricorso — giurisdizionale o amministrativo — individuale non sia l'unica possibilità a disposizione delle vittime di discriminazione, ma fa notare che le competenze di tali organismi devono lasciare impregiudicate ed integrare la rappresentanza collettiva e la legittimazione ad agire delle parti sociali. Il CESE apprezza inoltre il chiarimento riguardo al fatto che «accessibilità per tutti» significa anche dedicare un'attenzione specifica alle esigenze di accesso delle persone con disabilità, e sottolinea che l'accessibilità può riguardare anche, ad esempio, l'accesso alla consulenza per coloro che vivono in luoghi remoti o incontrano difficoltà ad accedere alle risorse online. L'assistenza da parte degli organismi per la parità è un prerequisito per affrontare le dimensioni strutturali, intersezionali e sistemiche delle disuguaglianze. |
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4.2.3. |
Il CESE sottolinea l'importanza della capacità degli organismi per la parità di agire sia in seguito a denunce da parte delle vittime che per sollevare questioni a livello più generale, di propria iniziativa o in esito al dialogo con le organizzazioni pertinenti della società civile o le parti sociali. Il timore delle possibili conseguenze, compresa la perdita dei mezzi di sussistenza, potrebbe dissuadere alcune vittime dal segnalare il loro caso. Ed anche la mancanza di consapevolezza dei propri diritti e di come farli rispettare potrebbe costituire un ostacolo. |
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4.2.4. |
È estremamente importante tenere conto della notevole diversità tra gli Stati membri in termini di numero, struttura e modus operandi degli organismi per la parità e rispettare i quadri giuridici e le prassi nazionali, ma esercitare nel contempo una funzione di salvaguardia contro l'eventuale abbassamento degli standard di tutela delle vittime di discriminazione, compreso quello dovuto all'attenuazione degli attuali poteri di tali organismi per effetto delle diverse legislazioni nazionali. Inoltre, esistono differenze anche per quanto riguarda il modo in cui le parti sociali e le organizzazioni della società civile sono coinvolte nel processo, e di questo occorre tenere conto (15). |
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4.2.5. |
Il CESE reputa che il diritto degli organismi per la parità di partecipare a procedimenti giudiziari — già riconosciuto in una serie di Stati membri — sia essenziale per garantire una migliore protezione dei principi della parità di trattamento, in particolare nelle situazioni in cui le vittime non hanno accesso alla giustizia a causa di ostacoli procedurali o finanziari e le parti sociali non sono in grado di assisterle. Il CESE sottolinea inoltre che, in linea con le direttive sulla parità vigenti, i diritti processuali degli organismi per la parità dovrebbero lasciare impregiudicate ed integrare le competenze pertinenti e la legittimazione ad agire delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, conformemente ai criteri stabiliti dal diritto nazionale applicabile (16). Al riguardo è molto importante che, a livello nazionale, gli organismi per la parità cooperino con le autorità giudiziarie ordinarie e amministrative pertinenti, e in particolare con i giudici del lavoro, e con le parti sociali. |
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4.2.6. |
Il CESE riconosce che l'assolvimento dell'onere della prova nei casi previsti dalle vigenti direttive sulla parità di trattamento presuppone il diritto di accedere alle prove in capo a tutti i soggetti che abbiano un legittimo interesse ad agire per conto o a sostegno delle vittime di discriminazione, quali le parti sociali, gli organismi per la parità e le organizzazioni della società civile. L'esercizio di poteri d'indagine nel quadro di tali procedimenti deve lasciare impregiudicati i poteri d'indagine esercitati, e l'indipendenza delle indagini condotte, dagli organi giurisdizionali e da altri organismi pubblici di controllo quali gli ispettorati del lavoro. |
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4.2.7. |
Il CESE ritiene che le due proposte in esame debbano basarsi maggiormente su un approccio incentrato sulla persona nei confronti delle vittime di violenza o discriminazione. In quest'ottica, occorrerebbe prevedere un'adeguata protezione per i denuncianti, onde evitare che il timore di ripercussioni induca al silenzio, nonché garantire alle vittime un risarcimento proporzionato e adeguato al pregiudizio subito e comminare sanzioni certe per gli autori delle violazioni. Tali sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni subiti dalla vittima, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, in linea con l'articolo 17 della direttiva 2000/78/CE (17). |
4.3. Sensibilizzazione
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4.3.1. |
Il CESE accoglie con favore l'attenzione rivolta dalla proposta all'attività di sensibilizzazione e sottolinea l'importanza che gli Stati membri e gli organismi per la parità intensifichino gli sforzi in questo senso, anche sostenendo la società civile organizzata per prevenire la discriminazione e creare uguaglianza. Il CESE propone che campagne d'informazione sui diritti sanciti dalla normativa europea e sul rispetto della diversità, campagne delineate e finanziate dalla Commissione europea, siano realizzate dagli organismi nazionali per la parità insieme alle organizzazioni della società civile e alle parti sociali ed adattate alle esigenze dei singoli territori. Al riguardo occorre dedicare una particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili e organizzare campagne specifiche destinate ai bambini e ai giovani già a partire dell'inizio dell'età scolare. |
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4.3.2. |
Il CESE chiede con forza che le parti sociali e le organizzazioni della società civile siano coinvolte nella preparazione, nell'attuazione e nella diffusione delle suddette campagne d'informazione. Le conoscenze delle organizzazioni interessate amplieranno la portata e accresceranno l'efficacia di tali campagne e consentiranno ai gruppi più vulnerabili di fare udire la loro voce. |
4.4. Raccolta di dati
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4.4.1. |
Gli organismi per la parità svolgono un ruolo di particolare rilievo ai fini della raccolta dei dati, che non si limita ai dati relativi al loro stesso lavoro. Le direttive proposte riconoscono l'importanza di questo ruolo, cosicché, tra le altre cose, conferiscono ai suddetti organismi il potere di accedere ai dati statistici raccolti da altre entità, pubbliche o private, come organismi pubblici, sindacati, imprese e organizzazioni della società civile. Tali dati statistici non dovrebbero contenere dati personali e devono essere raccolti con modalità tali da comportare, per le entità in questione, il minimo aggravio di lavoro o finanziario possibile. Gli organismi per la parità saranno inoltre tenuti a preparare relazioni annuali di attività e relazioni periodiche sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione nel rispettivo paese. Si tratta di funzioni importanti e di ampia portata, che potranno senz'altro essere di grande utilità, ma il cui esercizio richiederà altrettanto certamente notevoli risorse. Il CESE sottolinea pertanto l'importanza di dotare gli organismi per la parità di risorse supplementari adeguate per l'esercizio di tali funzioni. |
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4.4.2. |
Per garantire un'attenzione costante alle disuguaglianze e alle discriminazioni esistenti, il CESE chiede che si raccolgano e analizzino con cadenza regolare dati disaggregati per monitorare le discriminazioni basate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale. |
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4.4.3. |
Il CESE sottolinea l'importanza di condurre regolarmente ricerche sulla disuguaglianza e la discriminazione, nonché la necessità di una stretta cooperazione, per le questioni relative al lavoro, tra la Commissione europea, gli Stati membri, gli organismi per i diritti umani, le organizzazioni della società civile e le parti sociali in materia di monitoraggio, valutazione e sviluppo dell'agenda politica. |
Bruxelles, 22 marzo 2023
La presidente del Comitato economico e sociale europeo
Christa SCHWENG
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (Sanzioni) (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
(2) Equinet (Rete europea di enti nazionali per le pari opportunità).
(3) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000 pag. 22).
(4) Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).
(5) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(6) GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.
(7) Raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28).
(8) Raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28).
(9) COM(2022) 688 final e COM(2022) 689 final.
(10) Cfr. in particolare i pareri sulla condizione delle donne con disabilità (SOC/579) (GU C 367 del 10.10.2018, pag. 20); la situazione delle donne Rom (SOC/585) (GU C 110 del 22.3.2019, pag. 20); l'agenda dell'UE sui diritti delle persone con disabilità 2020-2030 (SOC/616) (GU C 97 del 24.3.2020, pag. 41); la gestione della diversità negli Stati membri dell'UE (SOC/642) (GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 7); la strategia per la parità LGBTIQ 2020-2025 (SOC/667) (GU C 286 del 16.7.2021, pag. 128); il piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 (SOC/668) (GU C 286 del 16.7.2021, pag. 134); la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (SOC/680) (GU C 374 del 16.9.2021, pag. 50); e la strategia relativa all'inclusione dei Rom post 2020.
(11) Parere del CESE sul tema Migliorare la parità nell'UE (GU C 75 del 28.2.2023, pag. 56).
(12) Parere del CESE sul tema Migliorare la parità nell'UE (GU C 75 del 28.2.2023, pag. 56).
(13) GU C 341 del 24.8.2021, pag. 50.
(14) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 20.
(15) La legittimazione ad agire di tutti i soggetti — quali i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro, gli organismi per la parità e le organizzazioni della società civile — aventi un interesse legittimo ad avviare procedimenti relativi a casi di discriminazione di cui alle direttive europee sulla parità è disciplinata dalle direttive europee sulla parità vigenti, e, più specificamente, dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (direttiva 2000/78/CE) e dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva sull'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia di occupazione e impiego (rifusione) (direttiva 2006/54/CE).
(16) Il considerando 34 della direttiva proposta nel documento COM(2022) 688 final e il considerando 35 di quella proposta nel documento COM(2022) 689 final precisano che le disposizioni relative al diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio non pregiudicano le prerogative, i diritti e i compiti delle parti sociali e della società civile in relazione alle procedure finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla normativa antidiscriminazione.