29.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 228/43


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Democrazia sul luogo di lavoro»

(parere esplorativo richiesto dalla presidenza spagnola del Consiglio)

(2023/C 228/06)

Relatore:

Reiner HOFFMANN

Correlatore:

Krzysztof BALON

Parere richiesto dalla presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione

Lettera del 27.7.2022

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Parere esplorativo

Sezione competente

Occupazione, affari sociali e cittadinanza

Adozione in sezione

03.4.2023

Adozione in sessione plenaria

27.4.2023

Sessione plenaria n.

578

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

175/69/13

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Nel corso dei decenni la legislazione europea ha sviluppato un solido sistema di partecipazione dei lavoratori sul luogo di lavoro, basato sul diritto e sulle prassi in vigore negli Stati membri, come pure sulle libertà fondamentali dell’UE. Un mondo del lavoro democratico è un elemento fondamentale per sviluppare ulteriormente il modello sociale europeo in un ambiente sostenibile e competitivo.

1.2.

Le recenti crisi hanno dimostrato che i diritti esercitati attivamente dai cittadini e dai lavoratori si rafforzano a vicenda: la coesione sociale aumenta, l’ordinamento democratico delle nostre società si consolida e il tessuto sociale risulta meno vulnerabile alle posizioni populiste e autoritarie.

1.3.

I meccanismi e gli strumenti giuridici che perseguono l’obiettivo della democrazia sul luogo di lavoro rendono le imprese più resilienti, più efficaci dal punto di vista economico e, al tempo stesso, maggiormente in grado di offrire occupazione e un lavoro dignitoso. La democrazia sul luogo di lavoro, come concetto guida, dovrebbe coprire tutti i lavoratori e tutti i tipi di occupazione, nonché tutti i luoghi di lavoro, siano essi privati, pubblici o sociali, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore o da altri aspetti organizzativi. Occorre tenere conto della situazione specifica delle PMI. I dati empirici dimostrano che la partecipazione dei lavoratori (workers’ voice) offre la flessibilità e il margine di manovra necessari sul luogo di lavoro per adattarsi ai cambiamenti strutturali.

1.4.

Anche la rapida evoluzione del mondo del lavoro rappresenta un’opportunità per garantire più democrazia. Affinché ciò sia possibile, la partecipazione dei lavoratori e il dialogo sociale devono essere maggiormente presenti nella coscienza comune e devono essere rafforzati anche a livello transfrontaliero. A tal fine è essenziale un quadro giuridico europeo affidabile che guidi e renda più efficaci i sistemi nazionali per l’informazione, la consultazione e la partecipazione, sostenuto da programmi d’azione con ricadute prevedibili a livello nazionale.

1.5.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la recente comunicazione della Commissione europea sul rafforzamento del dialogo sociale quale base per una maggiore democrazia sul luogo di lavoro, nonché l’affermazione secondo cui il dialogo sociale si nutre di una cultura dinamica della fiducia basata sul ruolo specifico delle parti sociali, mentre il dialogo civile, riconosciuto come processo separato, coinvolge le organizzazioni della società civile in una gamma più ampia di temi, definendo i processi di trasformazione. Tuttavia, occorre riconoscere che il mercato del lavoro sta cambiando, ad esempio molti lavoratori sono occupati in piccole imprese e microimprese e, allo stesso tempo, nell’Unione europea circa 13,6 milioni (1) di persone sono impiegate presso soggetti dell’economia sociale. Tutti questi lavoratori e i loro datori di lavoro dovrebbero essere pienamente inclusi nel dialogo sociale istituzionale.

1.6.

Nel corso dei decenni i comitati aziendali europei (CAE) hanno apportato un contributo positivo agli obiettivi economici, sociali e ambientali a lungo termine delle imprese. Per aumentare il loro potenziale e la loro efficacia, occorre migliorare in modo sostanziale i loro diritti di partecipazione e le loro risorse: ad esempio, l’elusione o la violazione dei diritti di partecipazione ai CAE devono essere sanzionate in modo efficace, e occorre facilitare l’accesso alla giustizia. In tale contesto, il CESE accoglie con favore la recente risoluzione del Parlamento europeo riguardante la revisione della direttiva sui CAE e invita la Commissione ad adottare misure normative in maniera tempestiva.

1.7.

A complemento della democrazia sul luogo di lavoro basata sul diritto o sul dialogo sociale, esistono altre forme efficaci di partecipazione democratica dei lavoratori che sono particolarmente sviluppate nell’economia sociale, soprattutto nelle cooperative.

1.8.

Le innovazioni tecnologiche hanno dato vita a nuovi modelli imprenditoriali nell’economia delle piattaforme, i quali sono spesso associati a un’occupazione precaria, in particolare per i nuovi assunti e per i lavoratori migranti. L’accesso alla rappresentanza collettiva è per lo più inesistente o viene esercitato in misura insufficiente. Il CESE ritiene opportuno l’obiettivo dell’attuale proposta di direttiva dell’UE sul lavoro mediante piattaforme digitali di prevenire il lavoro autonomo fittizio, in particolare la definizione dei datori di lavoro e dei lavoratori e l’inversione dell’onere della prova. Tali disposizioni rafforzerebbero i presupposti affinché la «voce dei lavoratori» venga ascoltata anche nell’economia delle piattaforme quando sono soddisfatti gli opportuni criteri per lo status occupazionale. Il CESE prende atto degli orientamenti della Commissione sull’applicazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza ai contratti collettivi per quanto riguarda le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali. Il CESE raccomanda alla presidenza spagnola del Consiglio dell’UE di porre l’accento su questo aspetto, in particolare al momento dell’adozione della direttiva, nonché di affrontare il potenziale accesso di questi lavoratori alla copertura collettiva in linea con la direttiva sui salari minimi.

1.9.

Il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA) pone delle sfide inedite agli standard democratici nel mondo del lavoro. La gestione algoritmica dei dati ha un impatto enorme sull’organizzazione del lavoro, sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza dei dati. Le parti sociali europee concordano sull’importanza fondamentale che la tecnologia digitale venga introdotta consultando tempestivamente i lavoratori e i loro rappresentanti, nel quadro dei sistemi di relazioni industriali, in particolare il dialogo sociale e la contrattazione collettiva, così da creare fiducia nel processo. Il CESE è favorevole a rafforzare i diritti dei lavoratori in materia di protezione dei dati in modo da garantire i diritti collettivi dei lavoratori e chiede che i sindacati dispongano di un adeguato accesso digitale alle imprese e ai loro dipendenti al fine di istituire e promuovere un dialogo sociale efficace nel campo dell’applicazione dell’IA nei luoghi di lavoro.

1.10.

Un buon governo societario significa rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, come pure il perseguimento di obiettivi ambientali lungo tutta la catena di approvvigionamento. I datori di lavoro devono dimostrare di considerare la dovuta diligenza come una componente obbligatoria della gestione del rischio da parte dell’organo di gestione. La creazione di lavoro dignitoso in tutto il mondo dovrebbe figurare tra gli obiettivi del governo societario sostenibile. Il CESE raccomanda pertanto di definire la necessità di un governo societario sostenibile nel quadro giuridico europeo. I lavoratori e i loro rappresentanti, come pure la società civile (organizzazioni per la tutela dell’ambiente, la difesa dei diritti umani e la protezione dei consumatori), dovrebbero partecipare sistematicamente a questo processo.

1.11.

Tuttavia, il CESE deplora il mancato riconoscimento del fatto che la partecipazione dei lavoratori a livello di organo di gestione aziendale costituisce un elemento chiave del governo societario sostenibile. Pertanto, il CESE ritiene che andrebbero compiuti sforzi adeguati per istituire un quadro armonizzato per la partecipazione dei lavoratori agli organi di gestione delle imprese, tenendo conto delle differenze tra Stati membri, e per garantire che il diritto societario europeo non comporti l’elusione o l’erosione di tale partecipazione negli Stati membri.

1.12.

Per rendere più democratico il mondo del lavoro, non basta creare le basi giuridiche necessarie e adeguate, ma occorre anche una cooperazione basata sulla conoscenza fra tutti gli attori: questo vale in particolare nel contesto della sfida posta dalle transizioni verde e digitale. Anche le organizzazioni della società civile (OSC) che operano a livello regionale o locale nel campo dell’informazione, dell’istruzione e della responsabilizzazione, come pure le istituzioni scientifiche e gli esperti delle libere professioni, possono sostenere tale cooperazione mediante misure mirate adeguate alle circostanze locali e di concerto con le parti sociali e gli enti locali. Tali attività dovrebbero essere promosse anche attraverso i fondi strutturali europei.

1.13.

Il ruolo educativo della partecipazione sul lavoro potrebbe sostenere la pratica democratica in un’accezione politica e sociale più ampia. In tal senso, è fondamentale sensibilizzare ed educare i giovani alla democrazia sul luogo di lavoro anche prima che inizino a lavorare. Insieme alle parti sociali, le OSC che operano nel settore dell’istruzione possono svolgere un ruolo complementare e dovrebbero essere sostenute.

2.   Democrazia sul luogo di lavoro: rilevanza sociopolitica in Europa

2.1.

Il succedersi di crisi esogene e sfide trasformative è diventato ormai una condizione permanente. Le istituzioni dell’UE e gli Stati membri devono mettere costantemente in atto nuovi meccanismi di risposta efficaci che coniughino l’efficienza economica a obiettivi sociali, ambientali e politici.

2.2.

Vi sono molte motivazioni, di carattere normativo ed empirico, che inducono a chiedere più democrazia nel mondo del lavoro (2). È da tempo, quindi, che il CESE raccomanda un’attuazione equilibrata del concetto di democrazia sul luogo di lavoro e delle sue componenti fondamentali, quali un dialogo sociale dinamico e un giusto equilibrio tra diritti e responsabilità sul luogo di lavoro, che include anche la promozione di una cultura della fiducia e della cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori, compresa la partecipazione dei lavoratori. Tali componenti dovrebbero essere sostenute da un quadro giuridico e da un dialogo sociale a tutti i livelli, così come da buone pratiche aziendali.

2.3.

La democrazia sul luogo di lavoro non solo contribuisce a una democrazia resiliente, ma è anche un elemento fondamentale per una competitività economica sostenibile e per la prosperità. La partecipazione sul luogo di lavoro contribuisce a educare e a formare i cittadini in materia di pratiche democratiche, valori e cultura politica. Chi si sente considerato sul luogo di lavoro e può partecipare al processo decisionale, tende ad agire nello stesso modo nella società e ha anche un atteggiamento più positivo nei confronti della democrazia.

2.4.

Il CESE ha costantemente sottolineato che un solido quadro europeo e buone pratiche in materia di partecipazione dei lavoratori (workers’ voice(3) come base per un dialogo fondato sulla fiducia tra dirigenti e lavoratori a tutti i livelli (transfrontaliero, nazionale, locale) fanno parte del quadro giuridico di base della democrazia europea e costituiscono un principio guida importante per un’economia sociale di mercato competitiva. Ciò dovrebbe applicarsi a tutti i lavoratori e a ogni forma di impiego in tutti i luoghi di lavoro, siano essi privati, pubblici o sociali, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore o da altri aspetti organizzativi.

2.5.

Nel corso dei decenni, grazie al consenso politico tra i governi, le parti sociali e la società civile, il concetto di «voce dei lavoratori» è stato integrato in molti atti legislativi europei (4). Per garantire il successo economico e la coesione sociale in Europa, questa risorsa efficiente deve essere pienamente attuata quale componente preziosa in tutti i paesi e in tutte le imprese, rafforzata e migliorata laddove vi siano lacune nella legislazione o nell’attuazione nonché ulteriormente sviluppata in linea con le trasformazioni del lavoro. In questo contesto, il CESE incoraggia gli Stati membri a valutare a livello nazionale la situazione attuale e a lanciare iniziative volte a stabilire quadri solidi per l’informazione e la consultazione.

2.6.

La «voce dei lavoratori» nei paesi dell’UE è caratterizzata da molteplici istituzioni, a volte «equivalenti funzionali» basati su diversi sistemi di relazioni di lavoro, tra cui forti diritti di informazione, consultazione e negoziazione sul luogo di lavoro e in azienda, la partecipazione dei lavoratori agli organi di gestione, i contratti collettivi a livello aziendale, settoriale e intersettoriale, i risultati vincolanti del dialogo sociale, nonché le culture aziendali e le capacità di gestire il cambiamento.

2.7.

Con la richiesta rivolta al CESE dalla futura presidenza spagnola di elaborare un parere esplorativo sulla democrazia sul luogo di lavoro, si conferma la marcata tendenza che di recente ha visto istituzioni dell’UE e governi dei paesi dell’Unione indicare sempre più spesso il concetto «più democrazia sul luogo di lavoro» quale obiettivo politico per il «futuro dell’Europa», come si evince da ciò che segue:

nella dichiarazione Impegno sociale di Porto, adottata nel 2021 al vertice sociale di Porto, i governi e le parti sociali europei hanno ribadito il loro impegno a promuovere e rafforzare il dialogo sociale autonomo a livello europeo, nazionale, regionale, settoriale e aziendale (5).

Nella recente relazione del Parlamento europeo sulla democrazia sul luogo di lavoro viene sottolineato che i principali cambiamenti derivanti dal Green Deal europeo e dalla digitalizzazione devono essere attuati in modo equo, e viene incoraggiata la promozione di opportunità giuridiche di partecipazione dei lavoratori (6). In questo spirito, il Parlamento europeo ha recentemente chiesto, a larga maggioranza, una revisione della vigente direttiva dell’UE sui comitati aziendali europei (7).

La direttiva relativa a salari minimi adeguati nell’UE impone a tutti gli Stati membri di adottare misure per aumentare la copertura della contrattazione collettiva, ad esempio promuovendo lo sviluppo e il rafforzamento della capacità delle parti sociali.

In una recente proposta di raccomandazione del Consiglio volta a rafforzare il dialogo sociale, la Commissione ha affermato che gli Stati membri dovrebbero garantire che il ruolo specifico delle organizzazioni delle parti sociali sia pienamente riconosciuto e rispettato nelle strutture e nei processi di dialogo sociale, riconoscendo al contempo che il dialogo civile, che coinvolge un gruppo più ampio di portatori di interessi e una gamma più vasta di argomenti, è un processo distinto (8).

Il piano d’azione per l’economia sociale, adottato nel 2021, definisce un impegno specifico a promuovere modelli aziendali di economia sociale che abbiano una governance democratica e partecipativa quale uno dei loro principali elementi identificativi.

2.8.

Analogamente, il CESE ritiene che una «voce dei lavoratori» affidabile ed efficace possa essere un prerequisito essenziale per un governo societario sostenibile ed economicamente efficace nell’UE.

2.9.

Il CESE è lieto di rispondere alle domande poste dalla presidenza spagnola, relative:

al contributo che la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla gestione aziendale può apportare a una trasformazione sociale e verde giusta;

alla necessità di sviluppare ulteriormente il quadro giuridico esistente per la partecipazione dei lavoratori e il loro coinvolgimento nelle decisioni aziendali, anche nelle imprese multinazionali;

al modo in cui rafforzare i diritti di partecipazione dei lavoratori nel contesto della digitalizzazione, affrontando anche le questioni relative all’economia delle piattaforme e alla protezione dei dati;

all’impatto delle nuove tecnologie sui diritti democratici fondamentali come quelli relativi alla partecipazione dei lavoratori.

2.10.

Inoltre, nel presente parere il CESE presenta una riflessione su ulteriori forme di democrazia nel mondo del lavoro.

2.11.

Il CESE accoglie con favore la risoluzione sul lavoro dignitoso e l’economia sociale e solidale adottata dall’OIL nel corso della Conferenza internazionale del lavoro del giugno 2022, in cui viene sottolineato il ruolo fondamentale delle organizzazioni dell’economia sociale nel «considerare il contributo dell’economia sociale e solidale al lavoro dignitoso, a economie inclusive e sostenibili, alla giustizia sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento delle condizioni di vita per tutti», nonché la risoluzione sulla promozione dell’economia sociale e solidale per lo sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni Unite il 18 aprile 2023 (9). Queste importanti risoluzioni evidenziano che le organizzazioni dell’economia sociale svolgono un ruolo di rilievo nello sviluppo della democrazia sul lavoro, contribuendo in modo significativo a una maggiore democrazia e a una maggiore partecipazione nell’economia e nel mercato del lavoro; questo dovrebbe essere tenuto in considerazione affinché le organizzazioni dell’economia sociale siano incluse nel dialogo sociale istituzionale anche a livello europeo.

3.   Posizioni del CESE riguardo alla democrazia sul luogo di lavoro

3.1.

Il CESE ritiene che l’inclusione sociale di tutti i portatori di interessi, in particolare il concetto di «voce dei lavoratori», costituisca un pilastro fondamentale dell’impresa e dell’economia, e debba essere riconosciuto e incoraggiato come uno dei prerequisiti per rendere le imprese più «sociali», più sostenibili e più competitive.

3.2.

In numerosi pareri adottati a larga maggioranza, il CESE ha già evidenziato i vantaggi di strumenti vincolanti di partecipazione dei lavoratori a livello nazionale ed europeo, sottolineando che:

le strutture democratiche sul lavoro dovrebbero essere considerate un elemento fondamentale del modello sociale europeo (10);

il dialogo sociale e civile a livello nazionale e dell’UE è fondamentale per una politica economica, occupazionale e sociale che migliori le condizioni di vita e di lavoro delle persone e favorisca la competitività delle imprese (11);

i paesi con istituzioni consolidate di dialogo sociale e sistemi efficaci di relazioni industriali si trovano in una posizione migliore per conseguire obiettivi economici, sociali e ambientali positivi;

un effettivo coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali dell’impresa dà un contributo positivo al successo dell’impresa stessa e all’attuazione di progetti per una transizione digitale, ambientale e climaticamente neutra;

sfruttare appieno il potenziale dell’innovazione richiede il coinvolgimento e la motivazione dei lavoratori (12); in tale contesto, la «voce dei lavoratori» all’interno delle imprese contribuisce a un cambiamento positivo;

il mondo del lavoro è anche un luogo di apprendimento della democrazia, in particolare per i giovani e i nuovi assunti, e ha il potenziale di evitare che proprio questo gruppo sia lasciato indietro nel processo di trasformazione (13);

si dovrebbero sostenere i soggetti dell’economia sociale, come le cooperative, che si adoperano per conseguire obiettivi a lungo termine e servono direttamente i loro lavoratori e le loro comunità;

tutte le forme di ristrutturazione possono essere meglio anticipate e gestite attraverso la partecipazione tempestiva dei rappresentanti dei lavoratori organizzati (14), laddove ciò sia previsto, anche negli organi di gestione, senza ostacolare il necessario margine di manovra nel processo decisionale in caso di cambiamenti nell’azienda o nell’organizzazione del lavoro;

anche trasferire le aziende senza eredi o in stato di insolvenza ai dipendenti sotto forma di cooperative potrebbe essere un modo per trasformarle in imprese sostenibili e gestite democraticamente (15);

soprattutto in tempi di trasformazione e di crisi, il coinvolgimento dei lavoratori e della società civile sulla base di una cultura dinamica di fiducia reciproca promuove una migliore attuazione e accettazione dei cambiamenti strutturali e organizzativi (16), rafforzando in tal modo anche la sicurezza e la stabilità.

3.3.

Il CESE sottolinea l’importanza di coinvolgere i lavoratori nell’innovazione sul luogo di lavoro. Le iniziative delle parti sociali per migliorare la produttività e il benessere dei lavoratori sul luogo di lavoro dovrebbero essere promosse in un più ampio contesto europeo. Il CESE accoglie con favore le iniziative e la ricerca di Eurofound (17) e della Rete europea dell’innovazione sul luogo di lavoro e propone che l’UE adotti misure per sviluppare il dialogo tra le parti sociali e altre parti interessate a tutti i livelli nel contesto di approcci partecipativi.

3.4.

Il CESE ha inoltre espresso la propria convinzione secondo cui attività economiche sostenibili presuppongono che, all’interno delle imprese, i diversi portatori di interessi collaborino e si adoperino insieme per realizzare una prospettiva d’impresa a lungo termine, la competitività economica, la sostenibilità ambientale e l’equilibrio sociale. È da questa convinzione che nasce la richiesta del CESE di un modello di governo societario che promuova la creazione di valori a lungo termine come dovere degli amministratori con incarichi esecutivi, attraverso il perseguimento degli interessi a lungo termine dell’impresa e dei relativi soggetti interessati (18).

3.5.

Il dibattito sull’ulteriore sviluppo di un quadro giuridico europeo per un governo societario sostenibile deve fare riferimento alle risoluzioni, ai pareri e alle relazioni già adottati dal CESE e dal Parlamento europeo, nonché ad altre fonti pertinenti, come gli accordi tra le parti sociali. Il CESE invita pertanto la Commissione a prendere in considerazione, nei suoi futuri programmi di lavoro, un quadro di governo societario che funga da riferimento per un governo societario più sostenibile e democratico, che permetta sostanzialmente alla voce dei lavoratori di esprimersi adeguatamente e ai loro rappresentanti di partecipare al controllo e all’amministrazione delle imprese a tutti i livelli.

3.6.

Il dibattito sull’ulteriore sviluppo di un quadro giuridico europeo per un governo societario sostenibile deve fare riferimento alle risoluzioni, ai pareri e alle relazioni già adottati dal CESE e dal Parlamento europeo, nonché ad altre fonti pertinenti, come gli accordi tra le parti sociali.

3.7.

Le competenze esistenti, le infrastrutture scientifiche e industriali, le culture socioeconomiche trainanti devono costituire il punto di partenza per il sostegno europeo alla partecipazione democratica in una definizione lungimirante della trasformazione. In tal modo, le economie locali possono essere connesse con risultati positivi alla competitività di prodotti e servizi sul piano mondiale.

4.   Osservazioni particolari sull’evoluzione democratica del mondo del lavoro

4.1.   Garantire e rafforzare le norme esistenti in materia di partecipazione dei lavoratori

4.1.1.

La promozione della democrazia nel mondo del lavoro deve andare oltre i diritti di cogestione a livello aziendale e comprendere anche i sistemi di contrattazione collettiva e di rappresentanza settoriali e intersettoriali, nonché il dialogo sociale a tutti i livelli, così come il dialogo con la società civile.

4.1.2.

Il CESE ha discusso della necessità di valutare l’attuale quadro giuridico dell’UE e del modo in cui dovrebbe essere attuato efficacemente nel diritto nazionale. In questo rientra l’intenzione di migliorare in tal senso le disposizioni già esistenti.

4.1.3.

Ad esempio, il CESE si è interrogato sulla necessità di un quadro dell’UE in materia di partecipazione dei lavoratori agli organi di gestione e alla direzione strategica delle imprese, pur nel rispetto delle differenze esistenti a livello nazionale e aziendale (19).

La relazione del Parlamento europeo sulla democrazia sul luogo di lavoro (20) illustra le modalità di elaborazione di un quadro europeo per i diritti dei lavoratori all’informazione, alla consultazione e alla rappresentanza negli organi di gestione.

È altresì fondamentale che il quadro normativo dell’UE tuteli i diritti di partecipazione nazionali esistenti, in particolare il coinvolgimento dei lavoratori negli organi societari. Il diritto europeo, che disciplina il trasferimento transnazionale della sede sociale e le fusioni e introduce forme societarie europee, non deve portare all’elusione o all’erosione dei diritti acquisiti a livello nazionale, come la partecipazione dei lavoratori agli organi di gestione delle imprese.

4.1.4.

Il CESE ha inoltre discusso della necessità di consolidare le disposizioni del diritto dell’UE in materia di partecipazione obbligatoria dei lavoratori sulla base del livello normativo già raggiunto e di uniformare le definizioni di informazione, consultazione e partecipazione (21).

4.1.5.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE ha recentemente confermato che gli elementi esistenti di partecipazione dei lavoratori a livello di impresa, come la composizione dell’organo di gestione, devono essere presi in considerazione anche nel contesto della trasformazione delle imprese in una forma giuridica europea, come la società europea (SE) (22). Il diritto dell’UE dovrebbe garantire che tale elemento sia disciplinato in modo funzionalmente comparabile nel diritto degli Stati membri dell’UE, creando una base d’azione affidabile e giuridicamente sicura per tutti i soggetti coinvolti.

4.1.6.

Al fine di aumentare l’efficacia dei CAE, il CESE ha già preso in esame alcuni miglioramenti, riguardanti in particolare il diritto alla partecipazione, la messa a disposizione delle risorse necessarie, il rafforzamento delle misure di applicazione, il chiarimento delle definizioni per evitare l’elusione, e l’imposizione di sanzioni efficaci per le imprese che violano le disposizioni pertinenti (23).

4.1.7.

Tali richieste trovano riscontro anche nella recente risoluzione del Parlamento europeo sulla direttiva sui comitati aziendali europei, che invita la Commissione a presentare una proposta di revisione della direttiva sui CAE al fine di chiarirne gli obiettivi, le definizioni e le procedure e rafforzare il diritto dei rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati all’informazione e alla consultazione, in particolare durante i processi di ristrutturazione (24). Il CESE ritiene utili le richieste del Parlamento europeo di migliorare la direttiva sui CAE. Invita la Commissione ad adottare misure normative in maniera tempestiva, sottolineando che a suo avviso essa dovrebbe concentrarsi su provvedimenti volti a promuovere l’applicazione efficace dei diritti europei nella pratica aziendale.

4.2.   Requisiti per la cogestione nell’economia delle piattaforme

4.2.1.

L’economia delle piattaforme comporta opportunità, sfide e rischi in relazione al lavoro, unitamente alla precarietà e alla disuguaglianza (25), e pone tutta una serie di sfide alla democrazia sul luogo di lavoro. Ciò vale in particolare per le possibilità di rappresentanza collettiva e per la tutela dei diritti collettivi (26), che finora sono state riservate ai lavoratori direttamente impiegati. I lavoratori dell’economia delle piattaforme — in larga misura nuovi assunti e lavoratori migranti — si trovano spesso ad affrontare sfide più ardue rispetto agli altri lavoratori in termini di condizioni di lavoro e retribuzione; pertanto, a condizione che gli opportuni criteri siano soddisfatti, anche a loro devono essere riconosciuti i diritti dei lavoratori e le possibilità di partecipazione nel quadro della «voce dei lavoratori».

4.2.2.

Il CESE ritiene opportuno l’obiettivo dell’attuale proposta di direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali di prevenire il lavoro autonomo fittizio. Ciò sposterebbe l’onere della prova dai lavoratori alle piattaforme, e offrirebbe a questi lavoratori la protezione ai sensi del diritto del lavoro e del diritto sociale, compresi i diritti di rappresentanza e un accesso più agevole alla giustizia. Il CESE prende atto degli orientamenti della Commissione sull’applicazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza ai contratti collettivi per quanto riguarda le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali.

4.2.3.

Il CESE ribadisce la sua precedente osservazione secondo cui le cooperative, in particolare, sono in grado di garantire la democrazia sul luogo di lavoro nel contesto delle piattaforme digitali (27). Inoltre, il CESE condivide la posizione del Parlamento europeo secondo cui le cooperative potrebbero rappresentare un importante strumento per l’organizzazione dal basso del lavoro su piattaforma digitale (28).

4.2.4.

Poiché i giovani provenienti da contesti vulnerabili rappresentano il 55 % dei lavoratori delle piattaforme digitali, è fondamentale educarli alla democrazia sul luogo di lavoro anche prima che inizino a lavorare, in modo che possano esercitare i loro diritti e combattere la discriminazione. Insieme alle parti sociali, le OSC che operano nel settore dell’istruzione possono svolgere un ruolo importante, e i progetti in tal senso andrebbero sostenuti.

4.2.5.

Il CESE continuerà a seguire i diversi aspetti della «voce dei lavoratori» nell’economia delle piattaforme, prestando attenzione alla situazione specifica dei lavoratori autonomi delle piattaforme e alla loro copertura da parte della contrattazione collettiva.

4.3.   La voce dei lavoratori nell’applicazione dell’intelligenza artificiale (IA) e della protezione dei dati sul luogo di lavoro

4.3.1.

Poiché l’IA può avere un impatto significativo sui diritti fondamentali, sulla non discriminazione e sulle condizioni di lavoro, il suo impiego dovrebbe essere fondato su una solida base di norme applicabili per proteggere i lavoratori dagli effetti negativi. L’IA pone anche nuove sfide per gli standard democratici sul lavoro. La protezione della vita privata e l’applicazione delle leggi pertinenti dovrebbero essere un obiettivo prioritario. Occorre inoltre garantire il monitoraggio, la tracciabilità e il controllo degli algoritmi di IA utilizzati sul lavoro. Ciò solleva la questione, ad esempio, del modo in cui debba essere inteso l’accesso dei portatori di interessi alle informazioni al fine di comprendere il funzionamento e l’impatto dell’algoritmo sull’organizzazione del lavoro e sulle condizioni di lavoro (29).

4.3.2.

Le parti sociali dovrebbero essere coinvolte in tutte le fasi della diffusione e dell’utilizzo dell’IA. L’accordo quadro delle parti sociali europee sulla digitalizzazione del giugno 2020 sottolinea esplicitamente, tra l’altro, la necessità di una buona previsione dell’impatto e di un coinvolgimento tempestivo dei lavoratori e dei loro rappresentanti a livello strategico (30).

4.3.3.

I megadati sono un elemento fondamentale dell’IA. Pertanto, anche i sistemi di IA devono rispettare i principi di cui al regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). L’articolo 88 del GDPR impone ai datori di lavoro obblighi specifici in materia di protezione dei dati dei lavoratori. Il CESE ritiene che occorra valutare se, alla luce degli sviluppi dinamici e della crescente complessità del trattamento dei dati, non sia necessario migliorare le disposizioni esistenti per rafforzare i necessari diritti di protezione.

4.3.4.

Il CESE auspica che i sindacati dispongano di mezzi appropriati per un adeguato accesso digitale alle imprese e ai loro dipendenti al fine di istituire e promuovere un dialogo sociale efficace nel campo dell’applicazione dell’IA nei luoghi di lavoro. Occorre garantire che il GDPR non sia utilizzato nella pratica come un ostacolo all’esercizio legittimo dei diritti collettivi dei lavoratori, ed è necessario prevenire gli abusi mediante sanzioni adeguate (31).

4.3.5.

Oltre ai pareri già adottati, il CESE approfondirà ulteriormente il suo punto di vista sull’impatto dell’IA nel mondo del lavoro, e anche in tale occasione presterà particolare attenzione alla voce dei lavoratori.

4.4.   Partecipazione al dovere di diligenza delle imprese lungo l’intera catena di approvvigionamento

4.4.1.

Il Green Deal europeo, in quanto strategia di crescita sostenibile per l’UE, implica che non solo il successo economico, ma anche gli obiettivi sociali e ambientali sono essenziali per le imprese. Pertanto, norme comuni atte a garantire che le imprese e i loro proprietari si attengano a un buon governo societario dovrebbero incorporare in modo equilibrato il ruolo di tutte le parti interessate, compresa la voce dei lavoratori.

4.4.2.

Il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, come pure il perseguimento degli obiettivi ambientali lungo la catena di approvvigionamento, sono elementi importanti del governo societario sostenibile. La creazione di «lavoro dignitoso» in tutto il mondo deve diventare un obiettivo riconosciuto delle decisioni aziendali (32). Il CESE ha pertanto già riconosciuto la necessità di un quadro normativo unico per le imprese a livello dell’UE (33). Le catene di approvvigionamento dovrebbero svolgere un ruolo più importante nella gestione dei rischi, anche nel contesto del rispetto dei diritti umani, ed è pertanto logico attribuirne la responsabilità a livello di organo di gestione.

4.4.3.

Il CESE osserva che non solo i dipendenti, con i loro sindacati e organi rappresentativi, ma anche gli interessi della società civile, come le organizzazioni per la tutela dell’ambiente, la difesa dei diritti umani e la protezione dei consumatori, possono svolgere un ruolo cruciale nel monitoraggio del dovere di diligenza. Accoglie pertanto con favore la proposta di introdurre meccanismi per valutare e monitorare la conformità delle imprese al dovere di diligenza. Osserva tuttavia con preoccupazione che non è previsto alcun dialogo tra le parti sociali.

4.4.4.

Il CESE ha già proposto che un quadro giuridico vincolante in materia di dovere di diligenza e responsabilità delle imprese, che tenga conto della voce dei lavoratori, svolga un ruolo importante (34). Invita la Commissione, nell’ambito del processo decisionale in corso, a includere nel testo giuridico proposto disposizioni sulla partecipazione obbligatoria ed effettiva dei lavoratori e delle parti interessate della società civile, in linea con le loro preoccupazioni, al processo relativo al dovere di diligenza.

4.5.   Ulteriore riflessione sulla democrazia nel mondo del lavoro e sulle forme dirette di partecipazione

4.5.1.

L’approccio di gestione partecipativa è importante anche per i settori in cui le forme di rappresentanza dei lavoratori sono scarsamente sviluppate, come le start-up, le attività freelance e molte PMI. Questo approccio svolge già un ruolo importante nelle imprese dell’economia sociale, in particolare nelle OSC e nelle cooperative economicamente attive. Il CESE promuoverà lo scambio di esperienze sulle buone pratiche in questo settore, in particolare per quanto riguarda l’interazione tra la partecipazione legale e sindacale dei lavoratori e le forme di partecipazione diretta come elemento di gestione partecipativa.

4.5.2.

A complemento della democrazia sul luogo di lavoro basata sul diritto e/o sul dialogo sociale, esistono altre forme efficaci di partecipazione democratica dei lavoratori che sono particolarmente sviluppate nell’economia sociale, soprattutto nelle cooperative.

4.5.3.

Al fine di plasmare i cambiamenti strutturali regionali e creare un Green e Social Deal, si pone la questione del modo in cui le forme di democrazia sul luogo di lavoro possano essere integrate con forme di democrazia partecipativa al di là dell’impresa, coinvolgendo le organizzazioni della società come le organizzazioni ambientali e sociali nel contesto regionale e locale.

4.5.4.

Per un’attuazione efficace delle varie forme di democrazia nel mondo del lavoro occorre anche una cooperazione basata sulla conoscenza fra tutte le parti interessate. Le OSC che operano a livello regionale o locale nel campo dell’informazione, dell’istruzione e della responsabilizzazione possono sostenere tale cooperazione, di concerto con le parti sociali e gli enti locali, mediante misure mirate adeguate alle circostanze locali. In tale contesto, in alcuni Stati membri le OSC, tra cui le organizzazioni per la protezione dei consumatori e la difesa dei diritti umani, possono svolgere un ruolo complementare nel responsabilizzare i lavoratori e spingere i datori di lavoro a esercitare la responsabilità sociale delle imprese. Tali attività dovrebbero essere promosse ricorrendo anche a fondi europei.

Bruxelles, 27 aprile 2023

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Oliver RÖPKE


(1)  Commission presents Action Plan to boost the social economy and create jobs [La Commissione presenta un piano d’azione per promuovere l’economia sociale e creare posti di lavoro], 9.12.2021.

(2)  Benchmarking Working Europe 2019 [Analisi comparative dell’Europa del lavoro 2019], capitolo 4.

(3)  In considerazione delle diverse forme e procedure di coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti negli Stati membri, il presente parere utilizza, laddove necessario, il termine generale «voce dei lavoratori» (workers’ voice).

(4)  Con la partecipazione delle parti sociali, il diritto derivato europeo ha creato un corpus di quasi 40 direttive che costituisce un ampio quadro giuridico per l’informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori; panoramica dell'ETUI.

(5)  Impegno sociale di Porto, 2021.

(6)  Relazione del Parlamento europeo A9-0331/2021.

(7)  Risoluzione del Parlamento europeo P9_TA(2023)0028.

(8)  Proposta di raccomandazione del Consiglio sul rafforzamento del dialogo sociale nell’Unione europea, COM(2023) 38 final, pag. 17.

(9)  Nella risoluzione, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite «riconosce il contributo dell’economia sociale e solidale al lavoro dignitoso e a economie inclusive e sostenibili, alla promozione delle norme internazionali del lavoro, compresi i diritti fondamentali sul lavoro, al miglioramento delle condizioni di vita per tutti e all’innovazione sociale, anche nel settore della riqualificazione e dell’aggiornamento delle competenze».

(10)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 77.

(11)  GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 14.

(12)  GU C 159 del 10.5.2019, pag. 1, punto 1.1.

(13)  Risoluzione del CESE sull’Anno europeo dei giovani, adottata l’8.12.2021, punti 2.13 e 2.14, GU C 100 del 16.3.2023, pag. 1.

(14)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 77, punto 1.4, e GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 14, punto 5.5.

(15)  GU C 286 del 16.7.2021, pag. 13, punto 1.6.

(16)  GU C 341 del 24.8.2021, pag. 23, punto 2.6.

(17)  Indagine sulle imprese europee 2019.

(18)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 77, punto 4.1, GU C 341 del 24.8.2021, pag. 23, punto 1.11, GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 14, punto 5.1, GU C 106 del 31.3.2020, pag. 1.

(19)  GU C 341 del 24.8.2021, pag. 23, punti 1.14 e 3, GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 14, GU C 161 del 6.6.2013, pag. 35, punti 4.2.2 e 4.4.2.

(20)  Relazione del Parlamento europeo, A9-0331/2021.

(21)  Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28) e Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29, cfr. GU C 161 del 6.6.2013, pag 35, punti 1.6 e 4.4.2.

(22)  Sentenza della CGUE del 18 ottobre 2022, C-677/20 (SAP), sentenza della CGUE del 18 luglio 2017, C-566/15 (TUI).

(23)  GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 14, punto 1.10.

(24)  Risoluzione del Parlamento europeo P9_TA(2023)0028.

(25)  The platform economy and the disruption of the employment relationship [L’economia delle piattaforme e l’interruzione del rapporto di lavoro].

(26)  GU C 290 del 29.7.2022, pag. 95.

(27)  GU C 152 del 6.4.2022, pag. 38.

(28)  Relazione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, considerando 39 bis.

(29)  Labour in the age of AI: why regulation is needed to protect workers [Il lavoro nell’era dell’IA: perché è necessaria una regolamentazione per proteggere i lavoratori].

(30)  Accordo delle parti sociali europee sulla digitalizzazione.

(31)  Studio ECA (2021), Data Protection Law and the Exercise of Collective Labour Rights [Legge sulla protezione dei dati ed esercizio dei diritti collettivi dei lavoratori].

(32)  GU C 486 del 21.12.2022, pag. 149, punti 1.8 e 1.9.

(33)  GU C 486 del 21.12.2022, pag. 149, punto 1.11.

(34)  GU C 443 del 22.11.2022, pag. 81, punto 1.7, e GU C 341 del 24.8.2021, pag. 23, punto 3.10.


ALLEGATO

EMENDAMENTO 3

SOC/746

Democrazia sul luogo di lavoro

Punto 4.1.3

Modificare come segue:

Parere della sezione

Emendamento

Ad esempio, il CESE si è interrogato sulla necessità di un quadro dell’UE in materia di partecipazione dei lavoratori agli organi di gestione e alla direzione strategica delle imprese, pur nel rispetto delle differenze esistenti a livello nazionale e aziendale (1).

La relazione del Parlamento europeo sulla democrazia sul luogo di lavoro[2] (2) illustra le modalità di elaborazione di un quadro europeo per i diritti dei lavoratori all’informazione, alla consultazione e alla rappresentanza negli organi di gestione.

È altresì fondamentale che il quadro normativo dell’UE tuteli i diritti di partecipazione nazionali esistenti, in particolare il coinvolgimento dei lavoratori negli organi societari. Il diritto europeo, che disciplina il trasferimento transnazionale della sede sociale e le fusioni e introduce forme societarie europee, non deve portare all’elusione o all’erosione dei diritti acquisiti a livello nazionale, come la partecipazione dei lavoratori agli organi di gestione delle imprese.

Ad esempio, il CESE si è interrogato sulla necessità di un quadro dell’UE in materia di partecipazione dei lavoratori agli organi di gestione e alla direzione strategica delle imprese, pur nel rispetto delle differenze esistenti a livello nazionale e aziendale (1).

La relazione del Parlamento europeo sulla democrazia sul luogo di lavoro[2] (2) illustra le modalità di elaborazione di un quadro europeo per i diritti dei lavoratori all’informazione, alla consultazione e alla rappresentanza negli organi di gestione.

È altresì fondamentale che il quadro normativo dell’UE tuteli i diritti di partecipazione nazionali esistenti, in particolare il coinvolgimento dei lavoratori negli organi societari.

Motivazione

Poiché qualsiasi forma di partecipazione societaria si basa sulla legislazione o sulle prassi nazionali, il diritto societario europeo non dovrebbe di per sé incidere sui sistemi di partecipazione. In ogni caso, non è necessaria una nuova regolamentazione a livello dell’UE per risolvere eventuali problemi.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

98

Voti contrari:

130

Astensioni:

20

EMENDAMENTO 4

SOC/746

Democrazia sul luogo di lavoro

Punto 4.1.5

Sopprimere:

Parere della sezione

Emendamento

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE ha recentemente confermato che gli elementi esistenti di partecipazione dei lavoratori a livello di impresa, come la composizione dell’organo di gestione, devono essere presi in considerazione anche nel contesto della trasformazione delle imprese in una forma giuridica europea, come la società europea (SE)  (1) . Il diritto dell’UE dovrebbe garantire che tale elemento sia disciplinato in modo funzionalmente comparabile nel diritto degli Stati membri dell’UE, creando una base d’azione affidabile e giuridicamente sicura per tutti i soggetti coinvolti.

 

Motivazione

La questione non è stata affrontata in modo adeguato dal gruppo di studio, in quanto si tratta di una materia giuridica estremamente complessa, con numerosi risvolti specifici per paese. A tale riguardo, non spetta al CESE trarre conclusioni dalla sentenza della CGUE.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

100

Voti contrari:

136

Astensioni:

15

EMENDAMENTO 5

SOC/746

Democrazia sul luogo di lavoro

Punto 4.1.7

Modificare come segue:

Parere della sezione

Emendamento

Tali richieste trovano riscontro anche nella recente risoluzione del Parlamento europeo sulla direttiva sui comitati aziendali europei, che invita la Commissione a presentare una proposta di revisione della direttiva sui CAE al fine di chiarirne gli obiettivi, le definizioni e le procedure e rafforzare il diritto dei rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati all’informazione e alla consultazione, in particolare durante i processi di ristrutturazione (1). Il CESE ritiene utili le richieste del Parlamento europeo di migliorare la direttiva sui CAE. Invita la Commissione ad adottare misure normative in maniera tempestiva, sottolineando che a suo avviso essa dovrebbe concentrarsi su provvedimenti volti a promuovere l’applicazione efficace dei diritti europei nella pratica aziendale.

Tali richieste trovano riscontro anche nella recente risoluzione del Parlamento europeo sulla direttiva sui comitati aziendali europei, che invita la Commissione a presentare una proposta di revisione della direttiva sui CAE al fine di chiarirne gli obiettivi, le definizioni e le procedure e rafforzare il diritto dei rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati all’informazione e alla consultazione, in particolare durante i processi di ristrutturazione (1). Il CESE prende atto delle richieste del Parlamento europeo di migliorare la direttiva sui CAE. Invita la Commissione ad adottare misure in maniera tempestiva, sottolineando che a suo avviso essa dovrebbe concentrarsi su provvedimenti volti a promuovere l’applicazione efficace dei diritti europei nella pratica aziendale. Il CESE osserva inoltre che l’11 aprile la Commissione ha avviato la prima fase di consultazione delle parti sociali europee su un’eventuale revisione della direttiva sui CAE al fine di raccogliere i loro punti di vista sulla necessità e l’indirizzo generale di una possibile azione dell’UE volta a migliorare tale direttiva. La consultazione resterà aperta per sei settimane  (2) .

Motivazione

È evidente che vi sono opinioni divergenti sul sostegno da dare alla risoluzione del Parlamento europeo e sull’utilità di tale documento. Pertanto, a fini di compromesso, si potrebbe «prendere atto» della risoluzione del Parlamento europeo. Va inoltre osservato che l’11 aprile la Commissione ha avviato la prima fase di consultazione delle parti sociali europee su un’eventuale revisione della direttiva sui CAE al fine di raccogliere i loro punti di vista sulla necessità e l’indirizzo generale di una possibile azione dell’UE volta a migliorare tale direttiva. La consultazione resterà aperta per sei settimane.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

86

Voti contrari:

139

Astensioni:

18

EMENDAMENTO 6

SOC/746

Democrazia sul luogo di lavoro

Punto 4.4.4

Modificare come segue:

Parere della sezione

Emendamento

Il CESE ha già proposto che un quadro giuridico vincolante in materia di dovere di diligenza e responsabilità delle imprese, che tenga conto della voce dei lavoratori, svolga un ruolo importante (1). Invita la Commissione, nell’ambito del processo decisionale in corso, a includere nel testo giuridico proposto disposizioni sulla partecipazione obbligatoria ed effettiva dei lavoratori e delle parti interessate della società civile, in linea con le loro preoccupazioni, al processo relativo al dovere di diligenza.

Il CESE ha già suggerito che un quadro giuridico vincolante in materia di dovere di diligenza e responsabilità delle imprese, che tenga conto della voce dei lavoratori, svolgerà un ruolo importante (1).

Motivazione

L’emendamento giustifica in modo più preciso l’obiettivo dei pareri del CESE per quanto concerne il dovere di diligenza sostenibile delle imprese.

Riguardo al fatto che la proposta della Commissione sulla dovuta diligenza sia ancora in sospeso nel processo legislativo, non è utile che vi siano reazioni da parte del CESE. Per quanto riguarda la sostanza della frase, la richiesta di disposizioni di legge sulla partecipazione obbligatoria non può essere sostenuta in quanto inciderebbe sulle responsabilità della direzione e dei proprietari della società.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

89

Voti contrari:

148

Astensioni:

11

EMENDAMENTO 1

SOC/746

Democrazia sul luogo di lavoro

Punto 1.6

Modificare come segue:

Parere della sezione

Emendamento

Nel corso dei decenni i comitati aziendali europei (CAE) hanno apportato un contributo positivo agli obiettivi economici, sociali e ambientali a lungo termine delle imprese. Per aumentare il loro potenziale e la loro efficacia, occorre migliorare in modo sostanziale i loro diritti di partecipazione e le loro risorse: ad esempio, l’elusione o la violazione dei diritti di partecipazione ai CAE devono essere sanzionate in modo efficace, e occorre facilitare l’accesso alla giustizia. In tale contesto, il CESE accoglie con favore la recente risoluzione del Parlamento europeo riguardante la revisione della direttiva sui CAE e invita la Commissione ad adottare misure normative in maniera tempestiva .

Nel corso dei decenni i comitati aziendali europei (CAE) hanno apportato un contributo positivo agli obiettivi economici, sociali e ambientali a lungo termine delle imprese. Per aumentare il loro potenziale e la loro efficacia, il CESE ritiene che sia necessario promuovere ulteriormente una corretta applicazione delle norme e orientamenti basati su strumenti pratici quali l’analisi comparativa con le migliori pratiche . In tale contesto, il CESE prende atto della recente risoluzione del Parlamento europeo riguardante la revisione della direttiva sui CAE e invita la Commissione ad adottare tempestivamente misure adeguate per promuovere la corretta applicazione della direttiva . Il CESE osserva inoltre che l’11 aprile la Commissione ha avviato la prima fase di consultazione delle parti sociali europee su un’eventuale revisione della direttiva sui CAE al fine di raccogliere i loro punti di vista sulla necessità e l’indirizzo generale di una possibile azione dell’UE volta a migliorare tale direttiva. La consultazione resterà aperta per sei settimane  (1) .

Motivazione

La direttiva sui comitati aziendali europei, quale risultante dalla rifusione del 2009, è adatta allo scopo, e non vi è alcuna necessità di avviare un lungo e complesso processo di revisione giuridica. Invece, in uno spirito di cooperazione positiva, l’applicazione della direttiva potrebbe essere rafforzata da sforzi congiunti delle parti sociali, come l’elaborazione di un codice di buone pratiche. Va inoltre osservato che l’11 aprile la Commissione ha avviato la prima fase di consultazione delle parti sociali europee su un’eventuale revisione della direttiva sui CAE al fine di raccogliere i loro punti di vista sulla necessità e l’indirizzo generale di una possibile azione dell’UE volta a migliorare tale direttiva. La consultazione resterà aperta per sei settimane.

Esito della votazione: collegato all’emendamento 5.

EMENDAMENTO 2

SOC/746

Democrazia sul luogo di lavoro

Punto 1.11

Modificare come segue:

Parere della sezione

Emendamento

Tuttavia, il CESE deplora il mancato riconoscimento del fatto che la partecipazione dei lavoratori a livello di organo di gestione aziendale costituisce un elemento chiave del governo societario sostenibile. Pertanto, il CESE ritiene che andrebbero compiuti sforzi adeguati per istituire un quadro armonizzato per la partecipazione dei lavoratori agli organi di gestione delle imprese, tenendo conto delle differenze tra Stati membri , e per garantire che il diritto societario europeo non comporti l’elusione o l’erosione di tale partecipazione negli Stati membri .

Tuttavia, il CESE deplora il mancato riconoscimento del fatto che la partecipazione dei lavoratori a livello di organo di gestione aziendale costituisce un elemento chiave del governo societario sostenibile. Pertanto, il CESE ritiene che andrebbero compiuti sforzi adeguati per sostenere la partecipazione dei lavoratori agli organi di gestione delle imprese, tenendo conto delle differenze tra Stati membri.

Motivazione

Sebbene a livello dell’UE esista un quadro giuridico completo per l’informazione e la consultazione dei lavoratori, i sistemi di partecipazione dei lavoratori si basano sui quadri giuridici nazionali e su consuetudini profondamente radicate. La regolamentazione a livello dell’UE comprometterebbe e inibirebbe gli sviluppi nazionali, oltre a interferire nei sistemi nazionali di diritto societario. In questo settore il modo migliore di procedere non è la regolamentazione, ma piuttosto lo scambio di migliori pratiche e altri mezzi di diffusione delle informazioni.

Poiché qualsiasi forma di partecipazione societaria si basa sulla legislazione o sulle prassi nazionali, il diritto societario europeo non dovrebbe di per sé incidere sui sistemi di partecipazione. In ogni caso, non è necessaria una nuova regolamentazione a livello dell’UE per risolvere eventuali problemi.

Esito della votazione: collegato all’emendamento 3.


(1)  GU C 341 del 24.8.2021, pag. 23, punti 1.14 e 3, GU C 10 dell’11.1.2021, pag. 14, GU C 161 del 6.6.2013, pag. 35, punti 4.2.2 e 4.4.2.

(2)  [2] Relazione del Parlamento europeo, A9-0331/2021.

(1)  GU C 341 del 24.8.2021, pag. 23, punti 1.14 e 3, GU C 10 dell’11.1.2021, pag. 14, GU C 161 del 6.6.2013, pag. 35, punti 4.2.2 e 4.4.2.

(2)  [2] Relazione del Parlamento europeo, A9-0331/2021.

(1)   Sentenza della CGUE del 18 ottobre 2022, C-677/20 (SAP), sentenza della CGUE del 18 luglio 2017, C-566/15 (TUI).

(1)  Risoluzione del Parlamento europeo, P9_TA(2023)0028.

(1)  Risoluzione del Parlamento europeo, P9_TA(2023)0028.

(2)   Prima fase di consultazione delle parti sociali (europa . eu).

(1)  GU C 443 del 22.11.2022, pag. 81, punto 1.7, e GU C 341 del 24.8.2021, pag. 23, punto 3.10.

(1)  GU C 443 del 22.11.2022, pag. 81, punto 1.7, e GU C 341 del 24.8.2021, pag. 23, punto 3.10.

(1)   Prima fase di consultazione delle parti sociali (europa . eu).