21.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 140/75


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione»

[COM(2022) 453 final]

(2023/C 140/13)

Relatore generale:

Thomas WAGNSONNER

Consultazione

Parlamento europeo, 6.10.2022

Consiglio, 12/10/2022

Base giuridica

Articoli 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Decisione dell’Assemblea plenaria

14.12.2022

Sezione competente

Relazioni esterne

Adozione in sessione plenaria

25.1.2023

Sessione plenaria n.

575

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

196/1/4

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta di regolamento che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione [COM(2022) 453 final] (1) in quanto — come indicato al punto 1.4.j) del piano d’azione dell’UE per i diritti umani e la democrazia (2020-2024) (2) — è essenziale promuovere il rispetto dei diritti economici, sociali, culturali e del lavoro e, di conseguenza, eliminare tutte le forme di lavoro forzato e di sfruttamento.

1.2.

Il CESE osserva che l’attuale proposta non tiene conto in misura adeguata del punto di vista dei lavoratori sottoposti a sfruttamento, sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea. Per rafforzare la posizione dei lavoratori sottoposti a sfruttamento, la legislazione europea dovrebbe prendere in considerazione un risarcimento adeguato per le vittime. Il CESE sottolinea che è essenziale che tutti gli Stati membri dell’UE ratifichino il protocollo del 2014 relativo alla convenzione sul lavoro forzato del 1930 (3) dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

1.3.

Il CESE approva la definizione di cui all’articolo 2, lettera a), della proposta di regolamento, che si basa sulla definizione del lavoro forzato data dall’OIL. Questa definizione comprende «ogni lavoro o servizio», quindi anche le merci trasportate ricorrendo al lavoro forzato dovrebbero essere incluse nella proposta della Commissione europea.

1.4.

Il CESE riconosce che la proposta di regolamento presentata dalla Commissione menziona esplicitamente il lavoro minorile forzato. Per accelerare il processo di abolizione del lavoro minorile, il campo di applicazione della proposta di regolamento in esame dovrebbe fare riferimento anche ai seguenti testi dell’OIL: la convenzione sull’età minima del 1973 (n. 138) (4), la raccomandazione n. 146 (5), la convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999 (n. 182) (6) e la raccomandazione n. 190 (7). Il CESE sottolinea la necessità che l’UE adotti un’iniziativa legislativa analoga volta a combattere tutte le altre forme di lavoro minorile.

1.5.

Il CESE accoglie favorevolmente il fatto che la proposta riguardi tutti gli operatori economici. Le autorità nazionali competenti dovrebbero concentrare le indagini in funzione delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici. È opportuno dare la priorità alle indagini riguardanti le imprese che presentano un rischio elevato di ricorso al lavoro forzato, oltre che i grandi operatori economici.

1.6.

Il CESE osserva che non è stata condotta alcuna valutazione d’impatto prima della presentazione della proposta, malgrado siano state realizzate valutazioni d’impatto in rapporto ad altre iniziative, come la proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Questa proposta legislativa ha per oggetto il divieto, la sospensione dalla circolazione e il fermo in dogana o in porto di prodotti importati o esportati, una norma che porterà a creare nuove procedure. La valutazione dovrebbe essere equilibrata e tenere conto dei benefici e dei costi della lotta contro il lavoro forzato.

1.7.

La società civile organizzata ha un ruolo centrale da svolgere nella lotta contro tutte le forme di lavoro forzato od obbligatorio. Le parti sociali si trovano in una posizione strategica idonea a garantire l’impegno istituzionale e la sostenibilità. È di fondamentale importanza assicurare un ancoraggio istituzionale delle parti sociali e delle ONG nella normativa proposta.

1.8.

Poiché la proposta in esame è collegata alla proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, occorre ancora chiarire in che modo i due atti legislativi interagiranno nella pratica. La Commissione europea dovrebbe seguire un approccio omogeneo ed evitare incoerenze.

1.9.

Il CESE accoglie con favore la proposta di emanare orientamenti, come indicato all’articolo 23 della proposta di regolamento in esame, al fine di aiutare le imprese a individuare, prevenire, ridurre o eliminare i rischi di lavoro forzato nelle loro operazioni e nelle catene del valore di cui fanno parte. Ciò è particolarmente importante per le piccole e medie imprese (PMI). È molto importante che gli orientamenti siano emanati al momento dell’entrata in vigore del regolamento.

1.10.

La Commissione europea deve avere un ruolo attivo e di guida nella rete dell’Unione sui prodotti del lavoro forzato (UNAFLP) di cui all’articolo 24 della proposta in esame, al fine di sostenere e coordinare le autorità nazionali nell’applicazione del regolamento proposto. Il CESE sottolinea che è essenziale disporre di finanziamenti sufficienti al fine di creare, a livello sia europeo che nazionale, strutture adeguate ed efficaci nel contrasto al lavoro forzato.

1.11.

Il CESE sottolinea che la banca dati proposta all’articolo 11 rappresenterà uno strumento fondamentale del divieto introdotto. Questa banca dati deve essere strutturata in modo particolareggiato. Il CESE sottolinea la necessità di indicatori di rischio precisi e trasparenti che siano basati anche, ma non solo, sull’origine dei prodotti e sui loro componenti, oltre che su altre informazioni pertinenti. Per garantire un’applicazione efficace, sono necessarie informazioni dettagliate sui prodotti e sui loro componenti, sull’origine, sui fabbricanti e sugli importatori, nonché sulle risorse e sui minerali utilizzati nei prodotti e nei loro componenti. Tale banca dati deve essere tenuta aggiornata, con l’inserimento di nuove informazioni anche a seguito delle attività di indagine.

1.12.

Il CESE sottolinea l’importanza della trasparenza e del libero accesso alle informazioni per le imprese, le autorità competenti, la società civile organizzata e il pubblico in generale. Il CESE propone di introdurre un sistema di analisi comparativa nell’ambito della banca dati. Il fulcro di questo sistema di analisi comparativa sarebbe un sistema di valutazione (il cosiddetto «rating») per regioni e settori, con disaggregazione dei dati fino al livello dei prodotti, delle categorie di prodotti e delle imprese che presentano un rischio più o meno elevato, anche sulla base delle informazioni immesse nella banca dati da esperti in materia. Il CESE sottolinea l’importanza di consentire alla società civile organizzata, comprese le parti sociali, di fornire informazioni pertinenti.

1.13.

Il CESE ritiene che le autorità competenti debbano avere il diritto di bloccare le merci alle frontiere dell’UE non appena nutrano un sospetto fondato, conformemente all’articolo 2, lettera n), della proposta di regolamento in esame. Il CESE propone che gli operatori economici siano soggetti a obblighi diversi in funzione del livello di rischio in cui sono classificati. Inoltre, nella fase preliminare delle indagini, le autorità nazionali competenti dovrebbero concentrare la loro attività sui prodotti connessi a regioni, imprese e/o settori ad alto rischio. Occorre comunque rispettare i segreti commerciali, ad esempio mediante opportune clausole di riservatezza.

1.14.

Nella fase preliminare delle indagini, l’operatore economico dovrà presentare una dichiarazione sul dovere di diligenza, se il prodotto commercializzato è collegato a regioni, imprese e/o settori ad alto rischio. Il mancato rispetto degli obblighi sul dovere di diligenza che saranno indicati in dettaglio negli orientamenti (articolo 23) e la mancata trasmissione delle dichiarazioni sul dovere di diligenza previste devono far presupporre che esista un sospetto fondato, portare al fermo del prodotto considerato e far direttamente aprire un’indagine.

1.15.

Il CESE chiede alla Commissione europea di studiare la fattibilità di un’agenzia pubblica dell’UE incaricata di fornire valutazioni («rating») sulla sostenibilità ambientale e sociale, nonché sul rispetto dei diritti umani nel contesto aziendale. Un’agenzia di questo tipo dovrebbe avere tra i suoi compiti anche lo sviluppo di standard europei per i sistemi in materia di dovere di diligenza, come l’assistenza tecnica alle autorità nazionali competenti. Tali standard potrebbero essenzialmente apportare un contributo alla creazione di condizioni di parità, specialmente nell’interesse delle imprese europee.

1.16.

Il CESE osserva che sono necessarie formulazioni non solo chiare, ma anche comprensibili, per garantire la certezza del diritto e orientamenti semplici al fine di mantenere l’onere amministrativo su livelli gestibili per gli operatori economici, in particolare le PMI. Le autorità nazionali competenti devono fornire assistenza tecnica alle imprese, in particolare alle PMI, quando esse elaborano i loro sistemi sul dovere di diligenza.

1.17.

Il CESE sottolinea la necessità di sanzioni minime uniformi a livello dell’UE in caso di violazione della proposta di regolamento. Si eviterà così una gara tra gli Stati membri a chi applica sanzioni più basse e si garantiranno condizioni di parità.

1.18.

La Commissione europea dovrebbe adoperarsi in misura maggiore per creare strutture internazionali volte a risolvere il problema del lavoro forzato. Il CESE rinnova la propria richiesta che l’UE si impegni affinché in sede ONU venga concluso un trattato vincolante in materia di imprese e diritti umani, e in sede OIL venga presa in considerazione la possibilità di stipulare una convenzione sul lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento. La cooperazione e lo scambio di informazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali sono importanti per garantire una corretta attuazione.

2.   Contesto di riferimento

2.1.

Nella sua recente pubblicazione sulla schiavitù moderna, l’OIL stima che ogni giorno circa 27,6 milioni di persone si trovino in situazioni di lavoro forzato, e nessuna regione al mondo ne è risparmiata, nemmeno l’Europa.

2.2.

La convenzione n. 29 dell’OIL sul lavoro forzato (1930) (8) definisce come lavoro forzato «ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente». Il protocollo relativo alla convezione sul lavoro forzato (all’articolo 1, paragrafo 3) si richiama a questa definizione, che si compone di tre aspetti:

con «lavoro o servizio» si fa riferimento a tutti i tipi di lavoro che si svolgono in qualsiasi attività, industria o settore, compresa l’economia informale;

con «minaccia di una punizione» si intende un’ampia gamma di punizioni utilizzate per costringere qualcuno a lavorare;

con «offerta spontaneamente» si intende il consenso libero e informato di un lavoratore in merito all’accettazione di un lavoro e la libertà di lasciarlo in qualsiasi momento (si fa riferimento a questioni quali la consegna involontaria di un documento d’identità).

L’OIL considera la convenzione n. 29, il protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 (9) e la convenzione n. 105 (10) sull’abolizione del lavoro forzato come suoi testi fondamentali.

2.3.

Il CESE sottolinea che vari accordi fondamentali conclusi a livello internazionale ed europeo vietano il lavoro forzato, come l’articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (11) e l’articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti umani (12). L’articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (13) stabilisce che «nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio». Per conseguire le finalità fissate negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (14) (in particolare l’OSS 8), sono necessari strumenti efficaci in materia di lavoro forzato. La Carta sociale europea (15) fornisce un quadro di riferimento per condizioni di lavoro socialmente giuste e diritti sociali improntati all’equità. Il CESE sottolinea l’importanza cruciale di far rispettare i diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori, indipendentemente da possibili conflitti con le quattro libertà del mercato interno (libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone).

2.4.

Il CESE ha esaminato questo argomento direttamente nel parere REX/395 sul tema Contrastare il lavoro forzato in Europa e nel mondo: il ruolo dell’UE — Contributo del CESE alla conferenza dell’OIL 2014 (16) e l’ha affrontato anche in vari altri pareri, tra cui SOC/727 (17), INT/911 (18), INT/973 (19), REX/532 (20) e REX/518 (21).

2.5.

Il numero di persone costrette al lavoro forzato è aumentato di 2,7 milioni tra il 2016 e il 2021. Le recenti crisi — in particolare la pandemia di COVID-19, la crisi climatica e i numerosi conflitti armati (da ultimo, l’aggressione della Russia contro l’Ucraina) — hanno causato la perdita di entrate economiche e hanno quindi aggravato la povertà, con la conseguenza di acuire il problema del lavoro forzato.

2.6.

Il CESE accoglie con favore la proposta di regolamento che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione [COM(2022) 453 final]. Nel quadro dell’impegno dell’UE a promuovere il lavoro dignitoso in tutto il mondo, la lotta al lavoro forzato deve figurare tra le priorità dell’agenda dell’UE in materia di diritti umani.

2.7.

Come indicato al punto 1.4.j) del piano d’azione dell’UE per i diritti umani e la democrazia (2020-2024), è essenziale promuovere il rispetto dei diritti economici, sociali, culturali e del lavoro e, di conseguenza, eliminare tutte le forme di lavoro forzato e di sfruttamento, al fine di garantire in particolare la leadership mondiale dell’UE in materia di diritti umani e democrazia. La proposta di regolamento in esame figura, assieme alla comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo (22), tra gli strumenti necessari per conseguire questo obiettivo e sostenere la competitività dei produttori europei socialmente responsabili sia all’interno del mercato comune che nei paesi terzi.

2.8.

Il CESE sottolinea l’importanza di creare in questo campo un quadro normativo armonizzato a livello dell’UE. Assieme alla proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (23), che verte sul comportamento delle imprese e sulle procedure relative al dovere di diligenza a livello aziendale, la proposta di regolamento in esame dovrebbe costituire uno strumento normativo adeguato per garantire la coerenza tra la legislazione dell’UE — ad esempio, il regolamento (UE) 2019/1020 (24) — e la legislazione nazionale. Tale atto legislativo dovrebbe inoltre integrare gli sforzi volti a promuovere l’eliminazione del lavoro forzato e l’attuazione delle norme internazionali sulla condotta responsabile delle imprese, come i Principi guida dell’ONU su imprese e diritti umani (25) e le linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali (26). Inoltre, la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale (27) (la dichiarazione MNE dell’OIL) e il manuale dell’OIL per i datori di lavoro e le imprese sulla lotta al lavoro forzato («Combating forced labour: A handbook for employers and business») (28) possono essere utilizzati come un aiuto alle imprese e ai governi nell’eliminazione del lavoro forzato.

2.9.

La società civile organizzata ha un ruolo centrale da svolgere nella lotta contro tutte le forme di lavoro forzato od obbligatorio. Le parti sociali si trovano, in particolare, in una posizione strategica idonea a garantire l’impegno istituzionale e la sostenibilità. Pertanto, nel quadro di tale normativa è di fondamentale importanza assicurare l’ancoraggio istituzionale delle parti sociali e delle ONG nel futuro processo di attuazione lungo tutti gli anelli della catena di approvvigionamento.

2.10.

La prassi di voler trarre il massimo profitto anche a costo di non rispettare i diritti umani è una delle cause principali del lavoro forzato. Il CESE osserva che le cause e i motivi all’origine del lavoro forzato devono essere affrontati in modo più ampio. Ciononostante, la proposta di regolamento in esame può costituire un ulteriore importante passo avanti nel gettare le basi a livello mondiale per la parità di condizioni.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il CESE mette in rilievo l’importanza di adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato sia all’interno che all’esterno dell’UE, fornire alle vittime protezione e accesso a mezzi di ricorso adeguati ed efficaci (come un risarcimento) ed esigere sanzioni nei confronti di chi costringe al lavoro forzato od obbligatorio. Il CESE desidera sottolineare che la ratifica, da parte di tutti gli Stati membri dell’UE, del protocollo dell’OIL del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato del 1930 (29) rappresenta il primo passo per garantirne un’attuazione effettiva. L’UE deve seguire le raccomandazioni del protocollo nel quadro della sua attività politica e legislativa, e promuovere l’iter internazionale di ratifica utilizzando tutti gli strumenti disponibili (ad esempio, accordi commerciali, cooperazione allo sviluppo, dialogo sui diritti umani ecc.). Inoltre, la promozione a livello mondiale della ratifica e dell’effettiva attuazione della convenzione n. 98 dell’OIL sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (1949) (30) è un elemento essenziale nella lotta contro le cause del lavoro forzato.

3.2.

L’attuazione delle procedure sul dovere di diligenza da parte delle imprese è un passo importante per applicare il principio della responsabilità delle imprese al processo di produzione lungo tutta la catena di approvvigionamento; di conseguenza, l’attenzione è concentrata sui processi di produzione. Al fine di assicurare non solo un’applicazione efficiente ma anche un sostegno per mantenere gli oneri amministrativi su livelli gestibili, in particolare per le PMI, si rendono necessari obblighi chiaramente definiti e realistici che siano coerenti e conformi agli atti normativi già presentati dalla Commissione europea, in particolare l’iniziativa sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Il CESE esprime compiacimento per il fatto che il divieto di importazione, che integra il quadro normativo esistente e previsto, si concentra sulle linee di produzione.

3.3.

Ciononostante, l’attenzione rivolta alla linee di produzione non tiene conto del fatto che il lavoro forzato è spesso un modello sistemico che riguarda tutta l’organizzazione di un produttore, fabbricante o importatore. Secondo il CESE, sebbene l’individuazione dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato sia un punto di partenza importante, la questione del lavoro forzato non andrebbe affrontata secondo una prospettiva a compartimenti stagni. La regolamentazione deve mirare esplicitamente a includere tutti i prodotti di un operatore economico, dato che il lavoro forzato non sarà probabilmente limitato a una sola linea di produzione all’interno di un impianto.

3.4.

Il CESE osserva che non è stata condotta alcuna valutazione d’impatto prima della presentazione della proposta, malgrado siano state realizzate valutazioni d’impatto in rapporto ad altre iniziative, come la proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Questa proposta legislativa ha per oggetto il divieto, la sospensione dalla circolazione e il fermo in dogana o in porto di prodotti importati o esportati, una norma che porterà a creare nuove procedure. La valutazione dovrebbe tuttavia essere equilibrata e tenere conto dei benefici e dei costi della lotta contro il lavoro forzato.

3.5.

Tuttavia, poiché la proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità è attualmente in fase di discussione e la proposta di regolamento stabilisce altresì chiare disposizioni in rapporto al dovere di diligenza nelle catene di approvvigionamento, occorre ancora chiarire in che modo i due atti legislativi interagiranno nella pratica. La Commissione europea dovrebbe pertanto seguire un approccio omogeneo ed evitare incoerenze.

3.6.

Il CESE osserva che la proposta presenta gravi limiti per quanto riguarda la lotta al lavoro forzato sistemico. Per affrontare adeguatamente tale questione, l’introduzione di una procedura chiara per tenere conto delle regioni e dei settori che si considera presentino un forte rischio di ricorso al lavoro forzato potrebbe rafforzare notevolmente la capacità della proposta di regolamento in esame di affrontare la pervasività del lavoro forzato imposto dallo Stato, in particolare nelle catene di approvvigionamento che riforniscono l’UE, e obbligare le imprese a eliminarlo.

3.7.

Il CESE sottolinea che la banca dati proposta di cui all’articolo 11 rappresenterà uno strumento fondamentale del divieto introdotto. Questa banca dati deve tuttavia essere strutturata in modo particolareggiato. Il CESE sottolinea la necessità di indicatori di rischio che siano chiaramente definiti, precisi, trasparenti, accurati e basati anche, ma non solo, sull’origine dei prodotti e sui loro componenti, oltre che su altre informazioni pertinenti. Tale banca dati deve essere tenuta aggiornata, con l’inserimento di nuove informazioni anche a seguito delle attività di indagine.

3.8.

Il CESE sottolinea l’importanza della trasparenza e del libero accesso alle informazioni per le imprese, le autorità competenti, la società civile organizzata e il pubblico in generale. Il CESE propone pertanto di introdurre un sistema di analisi comparativa nell’ambito della banca dati, simile a quello proposto nella proposta di regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale [COM(2021) 706 final]. Il fulcro di questo sistema di analisi comparativa sarebbe un sistema di valutazione (il cosiddetto «rating») per regioni e settori, con disaggregazione dei dati fino al livello dei prodotti, delle categorie di prodotti e delle imprese che presentano un rischio più o meno elevato, anche sulla base delle informazioni immesse nella banca dati da esperti in materia. Il CESE sottolinea inoltre l’importanza di consentire alla società civile organizzata, comprese le parti sociali, di fornire informazioni pertinenti. Bisogna mettere particolarmente l’accento sulla possibilità, per le organizzazioni della società civile nei paesi terzi, di fornire facilmente informazioni pertinenti in materia di lavoro forzato. Per raccogliere informazioni pertinenti è essenziale una stretta collaborazione con le rappresentanze permanenti e le delegazioni dell’UE, nonché con gli uffici delle Nazioni Unite (compresi gli uffici dell’OIL) e con l’Osservatorio dell’OIL sul lavoro forzato che è stato recentemente istituito (compresa la sua banca dati), oltre che con le organizzazioni della società civile che si occupano del problema del lavoro forzato, come Delta 8.7.

3.9.

Un elemento essenziale della proposta di regolamento consiste nel fatto che le autorità nazionali competenti, agendo di propria iniziativa o in risposta a informazioni ricevute, devono avviare un’indagine quando hanno motivo di sospettare che certe merci siano state fabbricate ricorrendo al lavoro forzato. Il CESE ritiene che le autorità nazionali competenti debbano avere il diritto di bloccare le merci alle frontiere dell’UE non appena nutrano un sospetto fondato, conformemente all’articolo 2, lettera n). Un approccio analogo è già utilizzato dalle autorità doganali statunitensi sotto forma di «ordini per negare l’ingresso» (Withhold Release Orders). Il CESE propone che gli operatori economici siano soggetti a obblighi diversi in funzione del livello di rischio in cui sono classificati.

3.10.

Per i casi di forte rischio deve essere obbligatorio un sistema sul dovere di diligenza che comprenda anche la raccolta di informazioni, oltre alla valutazione e attenuazione dei rischi, in modo simile al sistema stabilito nella proposta di regolamento riguardante i prodotti associati alla deforestazione, ma adattato alla proposta legislativa sul lavoro forzato. Sono pertanto necessarie informazioni dettagliate sui prodotti e sui loro componenti, sull’origine, sui fabbricanti e sugli importatori, nonché sulle risorse e sui minerali utilizzati nei prodotti e nei loro componenti, nel quadro della tracciatura della catena di approvvigionamento e della trasparenza al riguardo, che rappresenta un requisito essenziale per determinare in quale anello della catena del valore si fa ricorso al lavoro forzato. Tenuto conto della situazione delle PMI, nel loro caso bisognerebbe semplificare il dovere di diligenza, limitandolo alla raccolta di informazioni pertinenti. Inoltre, le autorità nazionali competenti dovrebbero concentrare le indagini preliminari sui prodotti connessi a regioni, imprese e/o settori ad alto rischio. Occorre comunque rispettare i segreti commerciali, ad esempio mediante opportune clausole di riservatezza.

3.11.

Nella fase preliminare delle indagini, l’operatore economico dovrà presentare una dichiarazione sul dovere di diligenza, se il prodotto commercializzato è collegato a regioni, imprese e/o settori ad alto rischio. Il mancato rispetto degli obblighi sul dovere di diligenza che saranno indicati in dettaglio negli orientamenti (articolo 23) e la mancata trasmissione delle dichiarazioni sul dovere di diligenza previste devono far presupporre che esista un sospetto fondato, portare al fermo del prodotto considerato e far direttamente aprire un’indagine. Per quanto riguarda i prodotti connessi a regioni, imprese e/o settori a basso rischio, gli operatori economici dovranno essere dispensati dall’obbligo del dovere di diligenza e la procedura deve essere attuata come proposto dalla Commissione europea. Ciononostante, per evitare un disimpegno irresponsabile, il CESE sottolinea che il dovere di diligenza non dovrebbe servire da scudo per impedire l’avvio di un’indagine.

3.12.

Il CESE sottolinea che è possibile garantire una corretta applicazione soltanto se gli Stati membri dell’UE assegnano finanziamenti e risorse sufficienti alle rispettive autorità nazionali competenti in materia. La Commissione europea ha già riconosciuto che l’efficacia dell’applicazione viene enormemente compromessa quando le autorità doganali nazionali non dispongono di risorse sufficienti. Inoltre, le autorità nazionali competenti dovrebbero disporre del tempo sufficiente per svolgere un’indagine approfondita e meticolosa.

3.13.

Come affermato nella recente pubblicazione dell’OIL sulla schiavitù moderna, il profilo sociodemografico delle vittime del lavoro forzato è eterogeneo. I gruppi sociali vulnerabili, come i lavoratori migranti, sono esposti a un rischio maggiore di lavoro forzato. Il CESE chiede pertanto che si tenga conto della situazione dei lavoratori migranti, degli apolidi e dei minori. Occorre prestare particolare attenzione alle questioni di genere.

3.14.

Secondo l’OIL, 160 milioni di minori in tutto il mondo sono vittime di lavoro minorile. L’effettiva abolizione del lavoro minorile fa parte della Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro. L’impegno dell’UE nella lotta contro il lavoro minorile è sancito dal suo approccio improntato alla tolleranza zero nei confronti del lavoro realizzato da minori, come stabilito all’articolo 32 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella strategia dell’UE sui diritti dei minori (31) e nel punto 1.4.c del piano d’azione dell’UE per i diritti umani e la democrazia (2020-2024). Il CESE dà atto che la Commissione menziona esplicitamente il lavoro minorile forzato all’articolo 2, lettera a), della proposta di regolamento. Ciononostante, per accelerare il processo di abolizione del lavoro minorile, il campo di applicazione della proposta di regolamento in esame dovrebbe fare riferimento anche ai seguenti testi dell’OIL: la convenzione sull’età minima del 1973 (n. 138), la raccomandazione n. 146, la convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999 (n. 182) e la raccomandazione n. 190. Il CESE rileva inoltre la necessità che l’UE adotti un’iniziativa legislativa analoga volta a combattere tutte le altre forme di lavoro minorile.

3.15.

Il CESE osserva che l’attuale proposta non tiene conto in misura adeguata del punto di vista dei lavoratori sottoposti a sfruttamento, sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea. Per rafforzare la posizione dei lavoratori sottoposti a sfruttamento, la legislazione europea dovrebbe prendere in considerazione un risarcimento adeguato per le vittime. I rappresentanti dei lavoratori, i sindacati locali, la Confederazione sindacale internazionale (CSI) e i lavoratori stessi, nonché le organizzazioni della società civile, dovrebbero partecipare agli iter investigativi e decisionali, per avere la garanzia che il punto di vista e gli interessi dei lavoratori sottoposti a sfruttamento siano presi in considerazione in ogni fase.

3.16.

La Commissione europea dovrebbe adoperarsi in misura maggiore per creare strutture internazionali volte a risolvere il problema del lavoro forzato, oltre ad armonizzare le azioni e misure tese a garantire la certezza del diritto a livello internazionale. Inoltre, da tempo il CESE chiede che l’UE appoggi che in sede ONU venga concluso un trattato vincolante in materia di imprese e diritti umani, e che in sede OIL venga presa in considerazione la possibilità di stipulare una convenzione sul lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento, come già menzionato nel proprio parere SOC/727 (32). La cooperazione e lo scambio di informazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali sono importanti per assicurare il corretto perseguimento delle finalità della proposta in esame.

3.17.

Il CESE sottolinea che una legislazione severa e ambiziosa è essenziale per combattere il lavoro forzato non solo nell’UE, ma anche in tutti i paesi partner. Occorre pertanto allineare l’attuale proposta alle definizioni e ai criteri vigenti negli Stati Uniti e in Canada — come la legge statunitense per prevenire il lavoro forzato della popolazione uigura (UFLPA), la legge statunitense sulle tariffe doganali e la proposta di legge canadese sulla lotta contro il lavoro forzato e il lavoro minorile nelle catene di approvvigionamento — nonché in altri paesi terzi con mercati maturi e sviluppati, in modo da evitare incoerenze e affrontare efficacemente la questione del lavoro forzato a livello mondiale. Tuttavia, è importante che l’UE disponga di un sistema istituzionale efficiente per verificare i casi di lavoro forzato in tutto il mondo, un sistema che le imprese dovranno rispettare. La proposta dovrebbe cercare di sviluppare strutture internazionali a composizione mista, competenti in materia di lavoro forzato, finalizzate ad assicurare una maggiore armonizzazione, chiarezza giuridica e certezza del diritto a livello internazionale, in particolare per evitare che le imprese dell’UE abbiano dei contenziosi in rapporto alla normativa di paesi terzi.

3.18.

Dato che il lavoro forzato è un problema mondiale e che le catene globali del valore sono profondamente interconnesse, è necessario promuovere la cooperazione internazionale in questo campo. Il CESE sottolinea che una cooperazione forte e lo scambio di informazioni con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, in particolare l’OIL e l’ONU, sono essenziali per garantire la corretta attuazione del divieto.

3.19.

Le rappresentanze permanenti e le delegazioni dell’UE che operano sul campo dovrebbero svolgere un ruolo centrale nell’entrare in contatto con le vittime del lavoro forzato e con le pertinenti organizzazioni della società civile. Esse dovrebbero svolgere un ruolo chiave anche nella cooperazione con l’ONU e l’OIL per quanto riguarda la raccolta e la trasmissione di dati preziosi per la valutazione dei rischi (ad esempio, al momento di dare inizio o di collaborare a rilevazioni nazionali sul lavoro forzato) e dovrebbero altresì agire come partner della cooperazione nelle indagini in corso. Le rappresentanze permanenti dovrebbero fungere da primo punto di contatto per le denunce.

3.20.

Il processo di globalizzazione ha rafforzato la posizione delle imprese attive a livello mondiale e ha indebolito il potere delle istituzioni pubbliche, in particolare nel Sud del mondo. Il CESE sottolinea l’importanza di inserire la lotta contro il lavoro forzato sia nella politica commerciale che nella politica di cooperazione allo sviluppo dell’UE. Per quanto riguarda i paesi meno sviluppati, il sostegno attivo alle autorità competenti a livello locale in materia di lavoro dovrebbe essere una priorità. Il CESE sottolinea che nella normativa adottata tutti i paesi andrebbero trattati allo stesso modo, e mette in guardia contro le condizioni di svantaggio sproporzionato imposte ai paesi meno sviluppati.

3.21.

Il CESE esprime apprezzamento per l’ambito di applicazione della proposta, che riguarda tutti gli operatori economici indipendentemente dalle loro dimensioni. Le autorità dovrebbero tuttavia concentrare le indagini in funzione delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici. È pertanto opportuno dare la priorità alle indagini riguardanti le imprese che presentano un rischio elevato di ricorso al lavoro forzato, oltre che i grandi operatori economici. Il CESE sottolinea che le particolari caratteristiche dei mercati digitali impongono un trattamento speciale nell’applicazione di questa normativa.

3.22.

Il CESE desidera cogliere l’opportunità offerta dalla pubblicazione della proposta legislativa in esame per chiedere alla Commissione europea di studiare la fattibilità di un’agenzia pubblica dell’UE incaricata di fornire valutazioni («rating») sulla sostenibilità ambientale e sociale, nonché sul rispetto dei diritti umani nel contesto aziendale, come già indicato al punto 3.11 del proprio parere REX/518. Un’agenzia di questo tipo dovrebbe sviluppare standard europei per i sistemi in materia di dovere di diligenza. Tali standard potrebbero essenzialmente apportare un contributo alla creazione di condizioni di parità, specialmente nell’interesse delle imprese europee. L’agenzia dovrà anche definire norme di qualità obbligatorie per le imprese che effettuano audit e procedure di accreditamento nell’UE per tali società di audit, nonché un sistema di monitoraggio per il controllo periodico di tali imprese.

3.23.

Il CESE chiede che negli Stati membri vengano nominate o istituite autorità nazionali competenti per l’accreditamento delle imprese che effettuano audit nel settore della sostenibilità ambientale e sociale, nonché del rispetto dei diritti umani nel contesto aziendale. L’agenzia pubblica di valutazione dovrà assistere le autorità nazionali competenti fornendo assistenza tecnica e formazione per l’attuazione dei sistemi nazionali a sostegno delle imprese per quanto riguarda la responsabilità sociale e il dovere di diligenza. Il CESE osserva che, per quanto riguarda l’attuazione della proposta di regolamento in esame, sono necessarie formulazioni chiare e comprensibili per garantire la certezza del diritto e orientamenti semplici, al fine di mantenere l’onere amministrativo su livelli gestibili per gli operatori economici — e in particolare per le PMI — nelle loro attività quotidiane. Pertanto, le autorità nazionali competenti devono fornire assistenza tecnica alle imprese, in particolare alle PMI, quando esse elaborano i loro sistemi sul dovere di diligenza (in linea con i Principi guida dell’ONU su imprese e diritti umani, le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali e la dichiarazione MNE dell’OIL).

4.   Osservazioni particolari

4.1.

Il CESE approva la definizione di cui all’articolo 2, lettera a), della proposta di regolamento in esame, che si basa a sua volta sulla definizione che l’OIL ha dato del lavoro forzato, la quale comprende «ogni lavoro o servizio». Le merci trasportate ricorrendo al lavoro forzato dovrebbero pertanto rientrare nell’ambito di applicazione della proposta, non solo al fine di ottemperare alla definizione, ma anche perché i servizi di trasporto costituiscono una parte essenziale della catena di approvvigionamento delle merci.

4.2.

La Commissione deve avere un ruolo forte, attivo e di guida nella rete dell’Unione sui prodotti del lavoro forzato di cui all’articolo 24 della proposta in esame, al fine di sostenere e coordinare le autorità nazionali quando applicano il regolamento. Il CESE invita la Commissione europea a predisporre una struttura chiaramente definita e finanziamenti sufficienti per tale rete, allo scopo di aiutare gli Stati membri dell’UE nella raccolta di informazioni e nell’utilizzo della rete al fine mantenere un flusso costante di informazioni. La rete dovrebbe coordinare le azioni, come lo svolgimento di indagini internazionali e il sostegno all’applicazione dei divieti all’importazione. Inoltre, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di condurre autonomamente delle indagini, come già avviene per il monitoraggio e le indagini riguardanti le pratiche anticoncorrenziali. Il CESE invita la Commissione a coinvolgere la società civile organizzata, in particolare le parti sociali, in tutte le azioni della rete.

4.3.

Il CESE accoglie con favore l’idea della Commissione europea di pubblicare orientamenti, come indicato all’articolo 23 della proposta di regolamento, per aiutare le imprese a individuare, prevenire, ridurre o eliminare i rischi di lavoro forzato nelle loro operazioni e nelle catene del valore di cui fanno parte. Inoltre, la Commissione europea o altre autorità pubbliche dovrebbero formulare raccomandazioni chiare su come sviluppare sistemi in materia di dovere di diligenza per le PMI e, quindi, sostenere in particolare le PMI. Il CESE invita la Commissione a coinvolgere la società civile organizzata nel processo di elaborazione e pubblicazione di tali orientamenti (articoli 11 e 23), in modo da renderli facilmente accessibili nel più breve tempo possibile, in ogni caso assai prima dell’entrata in vigore del regolamento in esame. Ciò consentirà alle autorità nazionali competenti, alle autorità doganali e alle imprese di prepararsi all’attuazione dell’atto giuridico e alle eventuali difficoltà connesse.

4.4.

Il CESE sottolinea che le autorità nazionali competenti hanno bisogno del consenso degli operatori economici per svolgere le indagini, come stabilito all’articolo 5, paragrafo 6. Questa disposizione pregiudica l’iter investigativo e inserisce una scappatoia nella proposta di regolamento.

4.5.

Il CESE sottolinea la necessità di sanzioni minime uniformi a livello dell’UE in caso di violazione della proposta di regolamento. Si eviterà così una gara tra gli Stati membri a chi applica sanzioni più basse e si garantiranno condizioni di parità. Sarebbe inoltre utile stabilire un obbligo di comunicazione periodica (ad esempio, ogni 2 anni) per la Commissione in merito all’applicazione del regolamento nei singoli Stati membri.

4.6.

Il CESE è preoccupato per il fatto che l’applicazione del regolamento proposto sarà di competenza delle autorità doganali nazionali (articolo 12). Tale disposizione potrebbe causare inefficienze a livello di attuazione, in quanto sono possibili casi di applicazione differente tra i vari uffici doganali nazionali, con la conseguenza di incoerenze all’interno dell’UE. Bisognerebbe pertanto mettere l’accento su un’attuazione corretta nei vari paesi che andrebbe garantita a livello istituzionale. È necessario fornire alle autorità nazionali competenti per l’applicazione orientamenti chiari e risorse sufficienti per monitorare e attuare efficacemente il regolamento proposto. La comunità imprenditoriale dovrebbe beneficiare di un’assistenza tecnica volta ad aiutare le imprese a rispettare la legislazione. A tal fine, il CESE ritiene che l’UE abbia bisogno di un quadro di riferimento concettuale per una valutazione comune dei rischi, nonché di orientamenti chiari, che evitino duplicazioni burocratiche e portino, ove possibile, allo snellimento delle procedure.

4.7.

Per quanto riguarda il termine ultimo dell’iter investigativo, il CESE ritiene che il tempo a disposizione delle imprese per esibire le prove non debba essere superiore a 15 giorni, nella fase preliminare dell’iter, e ad altri 15 giorni nella fase successiva dell’indagine. Bisognerebbe inoltre prolungare il periodo di 30 giorni che è concesso alle imprese per richiamare i prodotti che violano il regolamento. È altresì necessario fare maggiore chiarezza sul modo in cui si procederà concretamente per ritirare dal commercio il prodotto incriminato, anche procedendo alla sua distruzione, se necessario.

4.8.

Come indicato nel parere del CESE INT/973 sul tema governo societario sostenibile (33), i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori sono ben consapevoli di dove possono verificarsi dei comportamenti scorretti. Il CESE sottolinea pertanto l’importanza di coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati locali, oltre che la Confederazione sindacale internazionale, nell’iter volto a istituire procedure sul dovere di diligenza (la fase di tracciatura dei rischi), nonché nel monitoraggio di tali procedure (la fase di attuazione) e nella segnalazione delle violazioni (meccanismi di allerta). Il CESE chiede che l’articolo 26, lett. a), menzioni esplicitamente i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, sia quelli dell’UE che quelli dei paesi terzi.

4.9.

Il CESE sottolinea che la società civile organizzata dovrebbe essere consultata durante la preparazione degli atti delegati di cui all’articolo 27 della proposta di regolamento.

Bruxelles, 25 gennaio 2023

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  COM(2022) 453 final.

(2)  Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia (2020-2024).

(3)  P029 — Protocollo del 2014 relativo alla convenzione sul lavoro forzato del 1930 (OIL).

(4)  C138 — Convenzione sull'età minima, 1973 (OIL).

(5)  R146 — Raccomandazione sull'età minima, 1973 (OIL).

(6)  C182 — Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (OIL).

(7)  R190 — Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (OIL).

(8)  C29 — Convenzione sul lavoro forzato, 1930 (OIL).

(9)  P029 — Protocollo del 2014 relativo alla convenzione sul lavoro forzato del 1930 (OIL).

(10)  C105 — Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (OIL).

(11)  Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(12)  Dichiarazione universale dei diritti umani.

(13)  Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

(14)  Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU.

(15)  Carta sociale europea.

(16)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Contrastare il lavoro forzato in Europa e nel mondo: il ruolo dell'UE — Contributo del CESE alla conferenza dell'OIL 2014» (parere d'iniziativa) (GU C 311 del 12.9.2014, pag. 31).

(17)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Lavoro dignitoso in tutto il mondo» [COM(2022) 66 final] (GU C 486 del 21.12.2022, pag. 149).

(18)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Dovere di diligenza obbligatorio» (parere esplorativo) (GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 136).

(19)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 [COM(2022) 71 final] (GU C 443 del 22.11.2022, pag. 81).

(20)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Catene di approvvigionamento sostenibili e lavoro dignitoso nel commercio internazionale» (parere esplorativo) (GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 197).

(21)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema: «Un trattato vincolante dell’ONU su imprese e diritti umani» (parere d’iniziativa) (GU C 97 del 24.3.2020, pag. 9).

(22)  COM(2022) 66 final.

(23)  COM(2022) 71 final.

(24)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(25)  Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani.

(26)  Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.

(27)  Dichiarazione MNE dell'OIL.

(28)  Manuale dell'OIL per i datori di lavoro e le imprese sulla lotta al lavoro forzato («Combating forced labour: A handbook for employers and business»).

(29)  Ratifica del Protocollo relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato.

(30)  C98 — Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (OIL).

(31)  Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391), Strategia dell'UE sui diritti dei minori.

(32)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Lavoro dignitoso in tutto il mondo» [COM(2022) 66 final] (GU C 486 del 21.12.2022, pag. 149).

(33)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 [COM(2022) 71 final] (GU C 443 del 22.11.2022, pag. 81).