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16.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 100/111 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE
[COM(2022) 457 final — 2022/0277 (COD)]
(2023/C 100/17)
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Relatore: |
Christian MOOS |
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Correlatore: |
Tomasz Andrzej WRÓBLEWSKI |
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Consultazione |
Parlamento europeo, 17.10.2022 Consiglio dell’Unione europea, 28.10.2022 |
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Base giuridica |
Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea |
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Sezione competente |
Occupazione, affari sociali e cittadinanza |
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Adozione in sezione |
23.11.2022 |
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Adozione in sessione plenaria |
14.12.2022 |
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Sessione plenaria n. |
574 |
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Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
155/0/3 |
1. Conclusioni e raccomandazioni
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1.1. |
La libertà e la diversità dei media rivestono un’importanza fondamentale per lo Stato di diritto e la democrazia liberale. Il CESE deplora alcuni sviluppi preoccupanti cui si assiste in quest’ambito all’interno dell’UE, e accoglie pertanto con favore le iniziative della Commissione europea a favore della libertà dei media. |
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1.2. |
Il CESE si chiede con preoccupazione se il completamento del mercato interno dei media rappresenti un approccio sufficiente per proteggere la libertà e il pluralismo dei media. L’obiettivo principale dovrebbe essere quello di preservare o ripristinare la libertà e la diversità dei media, senza dimenticare che il benessere economico è collegato alla libertà dei media. |
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1.3. |
Il CESE si rallegra che la Commissione europea abbia riconosciuto che la concentrazione del mercato dei media che porta alla creazione di monopoli può rappresentare una grave minaccia per la libertà e la pluralità dei media. Tuttavia, la concentrazione del mercato può anche essere una scelta ragionevole, e non deve necessariamente produrre tali effetti negativi. |
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1.4. |
Semplici raccomandazioni e un approccio non vincolante non sono sufficienti. La libertà e l’indipendenza dei media devono costituire un criterio vincolante per la relazione e il meccanismo sullo Stato di diritto. |
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1.5. |
Il CESE accoglie con favore le proposte volte a rafforzare e difendere l’indipendenza editoriale. Sottolinea la necessità di sostenere l’indipendenza dei giornalisti e degli editori. |
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1.6. |
I media pubblici hanno senso solo se sono imparziali e completamente indipendenti dall’influenza politica. Risorse finanziarie adeguate e stabili sono una garanzia fondamentale a tale riguardo, a condizione che un sistema efficace di controlli garantisca l’efficacia della spesa. |
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1.7. |
Il CESE ritiene importante che, in materia di trasparenza della proprietà dei media, vi siano dei requisiti vincolanti, I requisiti stabiliti non devono comportare un onere amministrativo eccessivo per gli organi di informazione di piccole dimensioni. |
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1.8. |
Il CESE è preoccupato per la mancanza di indipendenza di alcuni organismi nazionali di regolamentazione e chiede un quadro che ne garantisca l’indipendenza. |
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1.9. |
Il CESE accoglie con favore la creazione di un comitato europeo per i servizi di media, ma sottolinea che esso deve essere pienamente indipendente, in quanto l’UE dovrebbe fungere da esempio di buone pratiche per conseguire la piena indipendenza degli organismi nazionali di regolamentazione. La partecipazione di organismi nazionali di regolamentazione che non sono indipendenti sarebbe inopportuna. |
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1.10. |
Il CESE sottolinea l’importanza della trasparenza in tutti i processi relativi alla moderazione dei contenuti sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi. |
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1.11. |
Il CESE raccomanda di definire norme minime a livello dell’UE in linea con le attuali disposizioni della legislazione dell’UE in materia di lotta alla concentrazione. Invita i legislatori ad adottare normative vincolanti nel rispetto della libertà imprenditoriale e ad evitare inutili oneri burocratici e costi. |
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1.12. |
Qualora le autorità nazionali di regolamentazione non riescano a valutare in modo sufficiente la concentrazione del mercato dei media, la Commissione europea dovrebbe reagire in conformità delle vigenti disposizioni del diritto dell’UE in materia di lotta alla concentrazione. |
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1.13. |
Il CESE accoglie con favore i requisiti vincolanti di trasparenza per quanto riguarda l’allocazione della pubblicità statale. |
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1.14. |
Il CESE accoglie con favore l’esercizio di monitoraggio annuale e chiede che le parti interessate e la società civile siano consultate. Propone di estendere il raggio d’azione delle attività di monitoraggio anche a qualsiasi altro aspetto pertinente alla tutela della libertà e della pluralità dei media. |
2. Osservazioni generali
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2.1. |
Il CESE ribadisce la propria recente posizione sull’importanza della libertà e della diversità dei media per la democrazia liberale e lo Stato di diritto, che tutti gli Stati membri si sono impegnati a rispettare con la ratifica dei Trattati dell’UE, come indicato nel parere d’iniziativa di vasta portata sul tema Garantire la libertà e la diversità dei media in Europa (1), nel parere Piano d’azione per la democrazia europea (2) e nel parere Iniziativa contro l’abuso del contenzioso nei confronti di giornalisti e difensori dei diritti (3). |
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2.2. |
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha giustamente affermato nel discorso sullo stato dell’Unione del 2021 (4) che l’informazione è un bene pubblico. Senza il libero accesso a informazioni indipendenti e affidabili, i cittadini dell’UE non possono esercitare il loro diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione, sancito dall’articolo 10 del trattato sull’Unione europea. |
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2.3. |
In linea generale l’Europa rimane un continente caratterizzato da mezzi di comunicazione liberi e diversificati. Suscitano tuttavia allarme alcuni recenti sviluppi prodottisi nell’UE. Riguardo alle garanzie normative efficaci a tutela della libertà dei media, continua a destare grande preoccupazione la protezione dei giornalisti, specie per la mancanza di strumenti di contrasto delle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (Strategic Lawsuits Against Public Participation — SLAPP). L’Osservatorio del pluralismo dei media 2022 (5) ha inoltre rilevato che, tra tutti i settori contemplati dallo studio, quello relativo alla pluralità di mercato è esposto al livello di rischio più elevato. L’Osservatorio segnala come grave ostacolo ai miglioramenti in questo settore la mancanza, nella maggior parte dei paesi, di meccanismi efficaci per proteggere l’autonomia editoriale, dato che negli ultimi anni l’indipendenza dalla politica non ha fatto progressi. |
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2.4. |
Oltre alle minacce alla libertà dei media che provengono dall’interno, l’UE è esposta a ingerenze esterne che cercano di manipolare i dibattiti pubblici in Europa. In un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, la protezione della libertà e del pluralismo dei media costituisce un contributo importante alla resilienza dell’UE contro le minacce esterne. |
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2.5. |
Tuttavia, alcuni sviluppi positivi dimostrano anche che la legislazione dell’UE può fare la differenza. L’Osservatorio del pluralismo dei media 2022 ha riscontrato in quattro paesi uno sviluppo positivo rispetto all’indicatore «Protezione del diritto all’informazione», e ha attribuito tale miglioramento al recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 (6) sulla protezione degli informatori. |
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2.6. |
Il CESE accoglie quindi in linea di principio con favore l’iniziativa della Commissione relativa a una legge europea per la libertà dei media (7) e la raccomandazione della Commissione sulle garanzie interne di indipendenza editoriale e la trasparenza della proprietà nel settore dei media (8), in quanto è il passo logico successivo verso la protezione della libertà e del pluralismo dei media, e quindi della democrazia liberale nell’UE. |
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2.7. |
Il CESE sottolinea che è importante che la legge europea sulla libertà dei media sia un regolamento con effetto diretto, mentre si chiede se l’approccio non vincolante della raccomandazione sia un modo efficace per conseguire gli obiettivi di tale documento. Delle semplici raccomandazioni non bastano a garantire la libertà e la diversità dei media negli Stati membri. La libertà e l’indipendenza dei media devono essere criteri vincolanti per la relazione sullo Stato di diritto e per l’attivazione del meccanismo negli Stati membri in cui tale libertà e indipendenza sono violate dal governo. |
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2.8. |
La base giuridica del regolamento è l’articolo 114 del TFUE, che consente il ravvicinamento delle legislazioni nazionali che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Poiché i problemi e le carenze di fondo sono di natura altamente politica e riguardano il funzionamento dei sistemi democratici basati sullo Stato di diritto, il CESE si chiede con preoccupazione se il completamento del mercato interno dei media costituisca un approccio sufficiente per proteggere la libertà e il pluralismo dei media. |
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2.9. |
La proposta di regolamento si prefigge cinque obiettivi distinti: a) armonizzare le regole e le procedure nazionali per superare gli ostacoli che impediscono alle imprese del settore dei media di operare e di investire nel mercato interno; b) eliminare le barriere invisibili che impediscono agli editori stranieri di investire nei mercati locali nazionali; c) rafforzare la libertà editoriale di tutti i media, senza al tempo stesso limitare i diritti degli editori privati; d) garantire l’indipendenza dei media pubblici mediante la costruzione di meccanismi permanenti liberi dall’influenza dei politici; e) regolare l’assegnazione di risorse economiche, vale a dire la pubblicità statale. Il CESE mette in discussione la gerarchia degli obiettivi elencati. Esso ritiene che l’obiettivo principale dovrebbe essere preservare o ripristinare la libertà e la diversità dei media, anziché concentrarsi su questioni economiche, a meno che non siano chiaramente collegate alla libertà dei media. |
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2.10. |
Dal regolamento emerge chiaramente che la Commissione intende concentrarsi sulle «distorsioni» del mercato interno e aprire il mercato dei media a una maggiore concorrenza transfrontaliera, in particolare per i servizi di media audiovisivi e lo scambio di video. Pertanto, l’ambito di applicazione effettivo del regolamento è molto più ristretto di quanto suggerisce il suo titolo. Il CESE ritiene che questo approccio non sia sufficiente per difendere efficacemente e, ove necessario, ripristinare la libertà e il pluralismo dei media, che sono sotto attacco in quasi tutti gli Stati membri e sostanzialmente aboliti in alcuni casi gravi, con tutte le conseguenze devastanti che ciò comporta per il lavoro e la sicurezza dei giornalisti e per l’integrità del dibattito pubblico e dell’informazione. Con l’apertura del mercato è necessario garantire gli stessi standard di protezione della libertà di parola, per far sì che un accesso più ampio al mercato non comporti la monopolizzazione del mercato stesso da parte di attori stranieri, in particolare nei paesi più poveri. |
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2.11. |
Il CESE accoglie con favore le proposte volte a rafforzare e difendere l’indipendenza editoriale. Sottolinea anche la necessità di difendere l’indipendenza dei giornalisti e degli editori, vale a dire il diritto degli editori di stabilire una linea editoriale per la pubblicazione. Il CESE ha osservato che in diversi Stati membri dell’UE sta sempre più aumentando l’influenza politica ed economica sia sui media pubblici che sui media privati con stretti legami con il potere. Ciò è incompatibile con il ruolo dei media in quanto quarto potere. Il regolamento non specifica in che modo l’indipendenza editoriale possa essere conciliata con i diritti e gli interessi legittimi degli editori e dei proprietari di media privati. |
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2.12. |
Il CESE sostiene le misure volte a rafforzare la resilienza contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze operate da soggetti stranieri, a condizione che ciò non incida sulla libertà di espressione all’interno dell’Unione europea. |
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2.13. |
La legge europea sulla libertà dei media individua la necessità di finanziare il settore dei media, come suggerito dal CESE nel suo parere sul tema Garantire la libertà e la diversità dei media in Europa (9). Tuttavia, gli strumenti forniti non sono ancora sufficienti a garantire il giornalismo di qualità e la diversità dei media negli Stati membri. Al tempo stesso, il CESE ritiene che le migliori condizioni per la libertà dei media siano un quadro normativo che consenta agli organi di informazione di finanziarsi attraverso ciò che offrono al mercato. I media pubblici hanno senso solo se sono imparziali e completamente indipendenti dall’influenza politica, altrimenti il finanziamento pubblico può portare ad ogni tipo di abuso e manipolazione da parte di soggetti del settore pubblico. Qualsiasi progetto di finanziamento dei media dovrebbe basarsi su norme molto trasparenti e su garanzie di indipendenza politica per i giornalisti. |
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2.14. |
Il CESE sostiene la relazione finale della Conferenza sul futuro dell’Europa (10) e il suo forte appello a favore della promozione dell’indipendenza e del pluralismo dei media [proposte 27 (1) e 37 (4)], che la Commissione cita senza seguire l’ordine di priorità che tali proposte comportano. |
3. Osservazioni particolari
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3.1. |
Il CESE accoglie con favore il diritto dei destinatari dei servizi di media e dei fornitori di servizi di media di «ricevere una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, a beneficio del dibattito pubblico», come stabilito all’articolo 3. |
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3.2. |
Il CESE esprime dubbi sul campo di applicazione limitato dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), riguardante solo la diffusione di spyware (solo «qualsiasi prodotto con elementi digitali»), e propone di vietare la diffusione di qualsiasi dispositivo o tecnologia che possa essere utilizzato per la sorveglianza. |
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3.3. |
Il CESE sottolinea l’importanza di garanzie per l’indipendenza dei fornitori di media di servizio pubblico e per la messa a loro disposizione di risorse finanziarie adeguate e stabili (articolo 5); tuttavia, dovrebbe essere previsto un sistema efficace di controlli che salvaguardi l’efficacia nella spesa delle risorse. Il CESE ritiene che l’opzione migliore per stabilire l’ammontare opportuno dei finanziamenti necessari ai fornitori di media di servizio pubblico per adempiere alla loro missione sia un organismo indipendente, a condizione che non possa essere nominato politicamente. Le attuali tendenze a politicizzare la questione del finanziamento dei fornitori di media di servizio pubblico rappresentano una seria minaccia per la libertà dei media. |
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3.4. |
Il CESE ritiene che i doveri dei fornitori di servizi di media di cui all’articolo 6, paragrafo 1, non siano sufficienti a garantire la trasparenza della proprietà dei media. La mancanza di trasparenza nella proprietà dei media è una ragione importante della mancanza di libertà editoriale e di un giornalismo di qualità (in linea con gli standard giornalistici). I fornitori di servizi di media e le piattaforme online devono rendere trasparente la loro proprietà agli utenti dei media. La protezione dei dati e della vita privata non deve costituire un ostacolo alla trasparenza della proprietà dei media. I requisiti stabiliti non devono comportare un onere amministrativo eccessivo per gli organi di informazione di piccole dimensioni. |
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3.5. |
Il CESE raccomanda di integrare i requisiti vincolanti in materia di trasparenza di cui al punto 20 della raccomandazione della Commissione con i requisiti aggiuntivi di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell’allegato alla raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sul pluralismo dei media e sulla trasparenza della proprietà nel settore dei media (11). |
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3.6. |
Il CESE ravvisa il pericolo che l’approccio non vincolante della raccomandazione della Commissione si traduca in un mosaico normativo che compromette l’integrità del mercato comune e gli obiettivi della direttiva. |
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3.7. |
Il CESE ritiene che il riferimento dell’articolo 7 ai requisiti di cui all’articolo 30 della direttiva 2010/13/UE (12) sia troppo vago per garantire l’indipendenza delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione. Raccomanda pertanto di definire un quadro che garantisca l’indipendenza degli organismi e degli strumenti nazionali di regolamentazione per porre rimedio a qualsiasi mancanza di indipendenza di un organismo nazionale di regolamentazione. |
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3.8. |
Il CESE ritiene inaccettabile che un rappresentante di un’autorità o di un organismo nazionale, che non è pienamente indipendente, partecipi al processo decisionale del comitato europeo per i servizi di media proposto. Al fine di valutare l’indipendenza delle autorità o degli organismi nazionali, il regolamento deve definire criteri chiari. |
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3.9. |
Il CESE non ritiene che il comitato europeo per i servizi di media proposto sia indipendente dalla Commissione europea e invita il legislatore europeo a garantirne la piena indipendenza. Se tale comitato non è pienamente indipendente dalla Commissione europea, non può esercitare alcuna funzione di vigilanza o di regolamentazione. |
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3.10. |
Il CESE raccomanda di riformulare l’articolo 10, paragrafo 5, come segue: «La Commissione designa un/a suo/a rappresentante in seno al comitato. Il rappresentante della Commissione può partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto». |
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3.11. |
Il CESE raccomanda di riformulare l’articolo 10, paragrafo 6, come segue: «Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle sue riunioni». |
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3.12. |
Per quanto riguarda l’articolo 11, il CESE respinge la decisione della Commissione relativa alla sotto-opzione A di istituire il comitato europeo per i servizi di media con il sostegno di un segretariato della Commissione. Solo la sotto-opzione B — relativa all’istituzione di un comitato europeo per i servizi di media che sia assistito da un ufficio indipendente dell’UE — può garantire l’indipendenza di tale comitato. |
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3.13. |
Il CESE accoglie con favore il dialogo strutturato con tutte le parti interessate ed esplicitamente con la società civile, come indicato all’articolo 12, lettera l). Il CESE, che rappresenta i settori più importanti della società civile (comprese le parti sociali), può contribuire con le sue competenze a questo dialogo strutturato. |
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3.14. |
Il CESE accoglie con favore la cooperazione strutturata, compresa l’assistenza reciproca, tra le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione. Tuttavia, il CESE raccomanda di ampliare l’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, in modo che vada oltre i rischi per il funzionamento del mercato interno dei servizi di media, oppure per la sicurezza pubblica e la difesa, e di includere anche altri rischi per la libertà e la diversità dei media, nonché i rischi per l’indipendenza politica delle autorità e degli organismi di regolamentazione. |
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3.15. |
Il CESE accoglie con favore gli sforzi per una migliore protezione dei contenuti dei fornitori di servizi di media sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi, come stabilito all’articolo 17, e sottolinea l’importanza della trasparenza in tutti i processi relativi alla moderazione dei contenuti sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi, a condizione che gli obblighi di cui a tale paragrafo non perturbino il funzionamento delle piattaforme online di grandi dimensioni. Il CESE accoglie con favore il dialogo strutturato di cui all’articolo 18 e sottolinea l’importanza di coinvolgere la società civile nel riesame dell’applicazione dell’articolo 17. |
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3.16. |
Il CESE accoglie con favore il diritto degli utenti di personalizzare le impostazioni predefinite dei media audiovisivi, come previsto all’articolo 19. Per mettere in pratica questo diritto, la facilità d’uso dei dispositivi e/o delle interfacce utente è di fondamentale importanza, senza tuttavia che sia calpestata la capacità operativa dei fabbricanti e degli sviluppatori, né limitato il loro sviluppo futuro. Dispositivi e interfacce devono essere concepiti in modo da essere facilmente fruibili, in un linguaggio semplice. |
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3.17. |
Il CESE propone inoltre di conferire al comitato europeo per i servizi di media il diritto (ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4) di elaborare un parere d’iniziativa qualora una misura legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. |
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3.18. |
Il CESE ribadisce la propria preoccupazione, già espressa in precedenza, che un approccio puramente basato sul mercato per garantire la pluralità e la libertà dei media in Europa non sia sufficiente. Pur riconoscendo che le dimensioni delle imprese nel mercato dei servizi di media possono contribuire alla sostenibilità economica dei fornitori di servizi di media, il CESE si compiace che la Commissione europea riconosca che la concentrazione del mercato dei media può rappresentare una grave minaccia per la libertà e la pluralità dei media. |
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3.19. |
Il CESE accoglie con favore le misure proposte all’articolo 21 per aumentare la trasparenza delle concentrazioni del mercato come primo passo per contenere le minacce alla libertà e al pluralismo dei media derivanti dalle concentrazioni nel mercato dei media. Le concentrazioni del mercato non hanno necessariamente un effetto negativo sulla libertà e la diversità dei media laddove, ad esempio, aiutano i media più piccoli a sopravvivere, ma è necessario agire contro le concentrazioni quando portano a monopoli dell’informazione. L’UE deve intervenire in particolare contro l’appropriazione dei media da parte di magnati e oligarchi del settore, che spesso intrattengono strette relazioni con politici di spicco del paese o persino con governi di paesi terzi. |
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3.20. |
Il CESE ricorda che i mercati dei media rimangono estremamente frammentati e chiede di misurare la concentrazione del mercato non solo in riferimento al mercato nazionale dei servizi di media, ma anche in termini di frammentazione dei mercati a livello infranazionale o distrettuale. La concentrazione del mercato dei media in distretti con un solo organo di informazione regionale rappresenta una grave minaccia per la libertà e il pluralismo dei media. |
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3.21. |
Il CESE ritiene che gli orientamenti della Commissione «sui fattori da prendere in considerazione per l’applicazione dei criteri di valutazione dell’impatto delle concentrazioni del mercato dei media» siano insufficienti per garantire la comparabilità delle valutazioni in tutta l’UE. Il CESE raccomanda di definire a livello dell’UE norme minime per le valutazioni, che devono essere rispettate in tutti gli Stati membri, che sono invitati a fornire valutazioni più dettagliate e approfondite in aggiunta ai requisiti minimi dell’UE. |
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3.22. |
Tuttavia, i requisiti di trasparenza non vincolanti non sono sufficienti per quanto riguarda l’attuale minaccia che la concentrazione del mercato rappresenta per la libertà e la pluralità dei media. Il CESE invita pertanto i legislatori europei ad adottare regolamenti vincolanti in materia di concentrazione dei media, nel rispetto della libertà di decisione imprenditoriale. Ciò non può, tuttavia, gravare sui mezzi di comunicazione o sulle istituzioni dei media con ulteriori oneri burocratici e procedure costose. |
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3.23. |
Il CESE raccomanda inoltre di concedere (nell’articolo 22) al comitato europeo per i servizi di media il diritto di elaborare un parere d’iniziativa «[i]n assenza di una valutazione o di una consultazione ai sensi dell’articolo 21». Non è sufficiente delegare agli Stati membri il compito di valutare la concentrazione del mercato, poiché alcuni governi sostengono attivamente la concentrazione del mercato al fine di mettere a tacere le voci critiche e i mezzi di informazione di opposizione. |
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3.24. |
Il CESE ricorda che le distorsioni nel mercato interno dei servizi di media incidono anche sulla libertà e sulla pluralità dei media, se tali distorsioni sono limitate a specifiche parti del mercato comune a livello nazionale, regionale o persino distrettuale. In tutti questi casi, il comitato deve avere il diritto di avviare una valutazione delle concentrazioni dei media qualora le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non lo facciano. |
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3.25. |
Il CESE raccomanda di affidare al comitato europeo per i servizi di media il compito di effettuare valutazioni per affrontare altre minacce alla libertà e al pluralismo dei media qualora le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non lo facciano. |
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3.26. |
Il CESE accoglie con favore i requisiti vincolanti di trasparenza di cui all’articolo 24 per quanto riguarda l’allocazione della pubblicità statale. Ritiene tuttavia che l’esenzione dai requisiti per gli enti territoriali con oltre 1 milioni di abitanti costituisca una scappatoia per evitare la trasparenza. Riconoscendo che gli oneri amministrativi connessi agli obblighi di comunicazione devono essere proporzionati, il CESE propone di definire una soglia minima per l’importo della spesa da parte di un unico governo nazionale o ente regionale o locale. Se la spesa annua totale per la pubblicità statale da parte di un unico ente rimane al di sotto della soglia, gli obblighi di trasparenza non sono applicabili. |
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3.27. |
Il CESE accoglie con favore il monitoraggio annuale di cui all’articolo 25 e chiede la consultazione delle parti interessate e della società civile durante l’esercizio di monitoraggio. Limitare l’oggetto del monitoraggio al funzionamento del mercato interno dei servizi di media è tuttavia insufficiente. Il CESE propone pertanto di estendere il raggio d’azione delle attività di monitoraggio anche a qualsiasi altro aspetto pertinente alla tutela della libertà e della pluralità dei media. Il CESE raccomanda di affidare al comitato europeo per i servizi di media il compito di elaborare una serie di indicatori per le attività di monitoraggio. |
Bruxelles, 14 dicembre 2022
La presidente del Comitato economico e sociale europeo
Christa SCHWENG
(1) Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Garantire la libertà e la diversità dei media in Europa» (parere d’iniziativa) (GU C 517 del 22.12.2021, pag. 9).
(2) Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d’azione per la democrazia europea [COM(2020) 790 final] (GU C 341 del 24.8.2021, pag. 56).
(3) Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») [COM(2022) 177 final — 2022/0117 COD] (GU C 75 del 28.2.2023, pag. 143).
(4) Commissione europea, 2021, Discorso sullo stato dell’Unione pronunciato dalla presidente von der Leyen, Strasburgo, 15 settembre 2021.
(5) Istituto universitario europeo, Centro per il pluralismo e la libertà dei media, Application of the MEDIA Pluralism Monitor in the European Union, Albania, Montenegro, the Republic of North Macedonia, Serbia and Turkey in the year 2021 (Applicazione dell’Osservatorio del pluralismo dei media nell’Unione europea, in Albania, in Montenegro, nella Repubblica di Macedonia del Nord, in Serbia e in Turchia nel 2021), San Domenico di Fiesole, 2022.
(6) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag 17).
(7) COM(2022) 457.
(8) Raccomandazione (UE) 2022/1634 della Commissione, del 16 settembre 2022, sulle garanzie interne di indipendenza editoriale e la trasparenza della proprietà nel settore dei media (GU L 245 del 22.9.2022, pag. 56).
(9) Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Garantire la libertà e la diversità dei media in Europa» (parere d’iniziativa) (GU C 517 del 22.12.2021, pag. 9).
(10) Conferenza sul futuro dell’Europa, Relazione sul risultato finale, maggio 2022.
(11) Consiglio d'Europa, Recommendation CM/Rec(2018)1[1] of the Committee of Ministers to member States on media pluralism and transparency of media ownership,7 marzo 2018 (https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680790e13).
(12) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).