21.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 486/139


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE

[COM(2022) 204 final — 2022/0147 (COD)]

(2022/C 486/19)

Relatore:

Gonçalo LOBO XAVIER

Consultazione

Parlamento europeo, 18.5.2022

Consiglio dell'Unione europea, 23.5.2022

Base giuridica

Articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

8.9.2022

Adozione in sessione plenaria

21.9.2022

Sessione plenaria n.

572

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

229/0/3

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione di modificare la direttiva 2011/83/UE, per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, e di abrogare la direttiva 2001/65/CE. A imporre questa scelta sono l'evoluzione della società e le sue dinamiche, le nuove soluzioni tecniche che stanno emergendo e il rafforzamento del mercato unico quale mezzo per garantire la libera circolazione dei servizi finanziari e il rispetto delle norme a protezione dei consumatori. La crisi COVID-19 ha rappresentato un test straordinario della resilienza dell'UE e ha imposto nuove tendenze e idee di cui occorre tenere conto. Il CESE appoggia la proposta in esame anche da questo punto di vista.

1.2.

Il CESE, pur essendo favorevole alla proposta, insiste sulla necessità di investire nell'alfabetizzazione digitale e finanziaria dei cittadini, per permettere ai consumatori di comprendere correttamente i loro diritti e doveri in rapporto ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, in particolare per quel che concerne il diritto di recesso dal contratto e il diritto di ottenere maggiori informazioni in una fase precontrattuale. Gli Stati membri devono investire in un programma di comunicazione strategica allo scopo di accrescere il potenziale del mercato unico, in linea con i diritti fondamentali dei consumatori.

1.3.

Secondo il CESE, è cruciale assicurare un approccio che punti a un equilibrio tra l'esperienza in un contesto digitale e quella in un punto vendita tradizionale (brick and mortar). Il CESE guarda di buon occhio ai progressi compiuti dall'innovazione tecnologica, ma sottolinea anche che l'intervento umano è ancora essenziale quando si tratta di fornire chiarimenti e proteggere i dati. Pur tenendo presente che la digitalizzazione e la modernizzazione sono molto importanti per migliorare il benessere dei cittadini, il CESE ricorda però che sussistono ancora molte differenze non solo tra gli Stati membri ma anche tra le loro regioni, e che alcune voci chiedono il mantenimento di una serie di infrastrutture «fisiche» al fine di sostenere le comunità locali. Il CESE ritiene che il coinvolgimento delle autorità locali nei processi decisionali delle imprese finanziarie, in particolare per quanto riguarda la presenza di infrastrutture fisiche nelle zone rurali, possa contribuire a sostenere le comunità locali. Il CESE chiede che sia garantito il diritto a chiedere un «intervento umano» nei servizi finanziari a distanza.

1.4.

Il CESE — e le organizzazioni della società civile che sono rappresentate al suo interno — vedono nel potenziale del mercato unico uno strumento per rafforzare il progetto europeo. Assicurare che venga riposta maggiore fiducia nei sistemi finanziari dell'UE costituisce un principio fondamentale a sostegno della società nel settore dei servizi finanziari ai consumatori. A questo proposito, il CESE richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di investire in modo coerente nella cibersicurezza. I cittadini devono essere consapevoli dei rischi associati alla conclusione di contratti a distanza. Oltre a ciò, tuttavia, è necessario che i cittadini ripongano fiducia nel sistema se si vuole rafforzare il mercato unico e la libera circolazione dei servizi finanziari, la cui rilevanza è in costante aumento, soprattutto dopo la pandemia di COVID-19 e grazie in particolare allo sviluppo delle attività di commercio elettronico e dei servizi digitali.

1.5.

Il CESE ricorda alla Commissione che è necessario armonizzare la proposta in esame con la direttiva sui diritti dei consumatori. Dopo i numerosi risultati conseguiti a seguito della direttiva sui diritti dei consumatori e alla luce del lancio della nuova agenda dei consumatori (1), questo specifico dossier relativo ai servizi finanziari a distanza rappresenta l'occasione ideale per accrescere il rispetto dei diritti dei consumatori e stimolare gli investimenti delle imprese in questo settore. Il CESE chiede che le organizzazioni della società civile siano coinvolte al fine di preparare e monitorare meglio la futura attuazione della direttiva. Questo settore rappresenta un buon esempio di un campo in cui le organizzazioni della società civile possono non solo fornire un sostegno e contribuire a migliorare l'ambiente di riferimento, ma anche aiutare a garantire un approccio positivo.

1.6.

I meccanismi di intelligenza artificiale (IA) possono fornire un ambiente sicuro e affidabile per la proposta di direttiva in esame. Il CESE comprende il potere d'innovazione per la società e raccomanda di utilizzare tutti i mezzi possibili per fornire un'esperienza sicura e moderna ai consumatori e alle imprese in questo settore specifico. Il CESE, che da tempo conduce lavori in questo campo, raccomanda vivamente di utilizzare l'IA per creare un mercato unico migliore e più integrato, che sostenga i cittadini e garantisca la sicurezza delle operazioni all'interno del sistema finanziario (2).

1.7.

Secondo il CESE, l'UE può definire buone pratiche in materia di regolamentazione dei servizi finanziari a distanza tenendo conto degli obiettivi e dei principi del mercato unico. La proposta in esame tratta di misure pertinenti sia per le imprese che per i consumatori, ma il CESE insiste sulla necessità di chiarire le attività delle imprese con sede al di fuori dell'UE, in quanto possono avere un impatto sui cittadini europei. Per il CESE, bisogna tenere conto anche della necessità di un'armonizzazione, che va pertanto soddisfatta.

1.8.

Il CESE chiede un intervento in rapporto alle regole e norme della pubblicità legate al delicato processo di fornitura di servizi finanziari a distanza. È essenziale armonizzare le regole che disciplinano la pubblicità per tali servizi, al fine di evitare la concorrenza sleale e l'indebolimento del sistema. Se il messaggio è veicolato con forza, i risultati dovrebbero andare a vantaggio delle imprese e dei cittadini e avere un impatto positivo sul comportamento dei consumatori, anche per quanto riguarda la sostenibilità. Il CESE insiste inoltre sulla necessità di coinvolgere le organizzazioni dei consumatori, al fine di consentire un dialogo migliore tra imprese e cittadini.

1.9.

Infine, secondo il CESE, allo scopo di attuare meglio la direttiva e di trarre veramente beneficio dai suoi principi, gli investimenti nelle infrastrutture sono essenziali per ottenere risultati migliori. I cittadini possono indubbiamente trarre vantaggio da servizi migliori e più trasparenti, ma a tal fine è necessario avere accesso al 5G, alla piena copertura di rete e ad altre infrastrutture in tutti i territori, e il soddisfacimento di questa esigenza è generalmente una realtà lontana dall'avverarsi. Il CESE chiede un uso migliore e più efficiente delle risorse finanziarie messe a disposizione nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di affrontare questi investimenti e garantire che nessuno sia lasciato indietro.

2.   Osservazioni generali

2.1.

La direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (DMFSD) mira a garantire la libera circolazione dei servizi finanziari nel mercato unico tramite l'armonizzazione di alcune norme a protezione dei consumatori in questo settore, e a garantire che tale protezione sia di livello elevato. È importante sottolineare che esiste già una serie di direttive e regolamenti recenti che stabiliscono standard elevati di protezione per i consumatori, e che il vantaggio di proporre una nuova direttiva consiste nel fornire una rete di sicurezza per i casi in cui tale protezione è — o potrebbe essere — mancante. Quando manca una legislazione dell'UE specifica per prodotto, oppure non esistono norme orizzontali dell'UE riguardanti i servizi finanziari ai consumatori, la direttiva risulta applicabile orizzontalmente a qualsiasi servizio — presente o futuro — di natura bancaria, creditizia o assicurativa, oppure a servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento sottoscritti mediante comunicazione a distanza (ossia, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore). La direttiva riporta le informazioni da comunicare al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza (informazioni precontrattuali), concede al consumatore un diritto di recesso per certi servizi finanziari e stabilisce norme sui servizi e sulle comunicazioni che il cliente non ha richiesto.

2.2.

Negli ultimi 20 anni la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori è cambiata con rapidità. I prestatori di servizi finanziari e i consumatori hanno abbandonato il fax e sono emersi nuovi operatori (come le società di tecnologia finanziaria) con nuovi modelli commerciali e nuovi canali di distribuzione (ad esempio, i servizi finanziari venduti online).

2.3.

La proposta della Commissione mira a semplificare e modernizzare il quadro legislativo abrogando la DMFSD e includendo nel contempo gli aspetti pertinenti dei diritti dei consumatori, per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, nell'ambito della direttiva sui diritti dei consumatori applicabile orizzontalmente.

2.4.

L'obiettivo generale della legislazione rimane invariato, ossia promuovere la prestazione di servizi finanziari nel mercato unico, garantendo al tempo stesso un livello elevato di protezione dei consumatori. Questo obiettivo è conseguito in cinque modi distinti:

piena armonizzazione: le norme saranno simili per tutti i prestatori di servizi finanziari e ai consumatori saranno garantiti gli stessi diritti in tutti gli Stati membri dell'UE;

informazioni precontrattuali: con la ricezione tempestiva delle informazioni fondamentali (trasmesse in formato elettronico o cartaceo) e la loro presentazione chiara e comprensibile, viene garantita la necessaria trasparenza e il consumatore è responsabilizzato. A tale riguardo la proposta mira a disciplinare quali informazioni precontrattuali devono essere fornite, stabilendone modalità e tempistiche;

diritto di recesso: il diritto di recesso è un diritto fondamentale del consumatore. È particolarmente importante nel settore dei servizi finanziari, dal momento che alcuni prodotti e servizi sono complessi e potrebbero essere difficili da capire;

equità online: i contratti di servizi finanziari sono conclusi sempre più spesso per via elettronica. Per questo motivo, al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, la proposta stabilisce norme speciali per proteggere i consumatori quando concludono contratti di servizi finanziari per via elettronica; e

applicazione: la proposta estende le norme sull'applicazione e sulle sanzioni attualmente applicabili nella direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori («la direttiva sui diritti dei consumatori») ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza.

3.   I servizi finanziari e il mercato unico

3.1.

Il CESE ritiene che l'UE nel suo insieme sia posta di fronte a gravi sfide per effetto della crisi COVID-19, dell'aggressione russa contro l'Ucraina e del profilarsi di una crisi finanziaria. È un dato di fatto che la fiducia dei consumatori sia rimasta scossa. Inoltre, l'alto livello di indebitamento delle famiglie è una questione da affrontare la cui soluzione appare lontana. Occorre tenerne conto nel quadro di tutte le misure che sono connesse a politiche finanziarie. I consumatori devono sentire di poter fare affidamento sul sistema, e questo è essenziale per alimentare la fiducia e garantire la ripresa economica e sociale nell'UE.

3.2.

Il CESE conviene sulla necessità di un'armonizzazione, che non può tuttavia pregiudicare o danneggiare i cittadini. È necessario comprendere che non tutti i cittadini avanzano alla stessa velocità per quanto riguarda la digitalizzazione, e questo processo non dovrebbe lasciare indietro nessuno. Il CESE ritiene che gli investimenti nell'alfabetizzazione finanziaria debbano rappresentare una priorità che è strettamente allineata alla proposta.

3.3.

È importante garantire che la protezione dei dati sia al centro di questo processo. Per condividere dati a fini giuridici e nel rispetto dei diritti dei consumatori, i cittadini europei devono avere fiducia, e questo obiettivo può essere raggiunto solo con un sistema solido e affidabile. La protezione dei dati è oggi in cima alle preoccupazioni dei cittadini, e la cibersicurezza è fondamentale per rafforzare il processo di comunicazione in rapporto ai servizi finanziari a distanza.

3.4.

È essenziale garantire che la proposta in esame sia armonizzata con la direttiva sui diritti dei consumatori. È altresì fondamentale garantire che i principi della nuova agenda dei consumatori (3) siano al centro di questo approccio. Il CESE ritiene che la società civile organizzata e le parti sociali possano svolgere un ruolo costruttivo nel processo, in primis aiutando i cittadini a difendere i loro diritti, e poi anche instaurando un clima favorevole in cui le imprese possono competere e creare servizi migliori e più trasparenti per i consumatori.

3.5.

I meccanismi di intelligenza artificiale sono fondamentali per la proposta in esame, in quanto potrebbero facilitare le operazioni dei consumatori agevolando i processi e il rispetto dei relativi requisiti, in particolare per i cittadini meno preparati o «digitalizzati». Il CESE chiede che tali strumenti siano chiariti e utilizzati al fine di migliorare la riuscita del futuro processo di attuazione.

3.6.

Il CESE raccomanda di garantire condizioni di parità in questo settore, in modo che ogni soggetto (impresa) possa fornire un servizio affidabile ai cittadini. È quindi essenziale investire nell'ottica di assicurare la trasparenza e fornire messaggi chiari, al fine di evitare la concorrenza sleale da parte di paesi extraeuropei, la quale rischia di compromettere l'impatto positivo che dovrebbe risultare dalla proposta di direttiva in esame.

4.   Impatto sui consumatori e sulle imprese: operazioni online e offline

4.1.

La digitalizzazione è necessaria per rafforzare la competitività e facilitare la vita delle persone. Il CESE ritiene essenziale garantire che ognuno possa usufruire delle giuste condizioni in cui operare, con lo stesso livello di conoscenza. Tuttavia tale scenario è una realtà ancora lontana.

4.2.

Il CESE chiede una «digitalizzazione intelligente», in cui la tecnologia sia al servizio dei cittadini, faciliti la comunicazione e accresca il benessere dei cittadini. La digitalizzazione di per sé non è però la soluzione a tutti i problemi e va invece allineata ad altre priorità. Il livello di conoscenza dei cittadini per quanto concerne l'impiego della tecnologia è ancora molto disomogeneo all'interno dell'UE, e occorre investire tenendo presente questa situazione. Infine, il CESE ricorda alla Commissione che, sebbene l'uso della tecnologia sia importante, lo è anche il «diritto alla disconnessione», di cui occorre tenere conto in fase di elaborazione delle politiche.

4.3.

Le imprese finanziarie devono garantire che tutti i cambiamenti siano ben percepiti dal mercato. La comunicazione è pertanto essenziale per ottenere risultati e guidare il processo di trasformazione.

4.4.

Il CESE è certamente favorevole alla tecnologia e all'innovazione in grado di offrire un'esperienza migliore ai consumatori e di facilitare la vita dei cittadini. L'evoluzione del comportamento dei consumatori rappresenta un'opportunità di cambiamento positivo e offre l'occasione di accrescere la resilienza e la sostenibilità delle operazioni nel settore dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. Secondo il CESE, le regole in materia di pubblicità devono essere chiare e armonizzate con quelle relative ad altre operazioni collegate che possono avere un impatto sui consumatori. I diritti e gli obblighi dei consumatori devono essere garantiti.

4.5.

Il CESE ritiene che la proposta in esame sia conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, quindi, al principio di proporzionalità in rapporto alle sanzioni imposte ai consumatori e alle imprese di questo settore. Per il CESE si tratta di un aspetto molto positivo che va messo in evidenza. Il CESE ritiene che il principio secondo cui la severità delle sanzioni deve rispecchiare la gravità del reato commesso (in questo caso, la violazione delle norme sulla protezione dei consumatori secondo la definizione datane nella proposta di direttiva) sia basilare.

4.6.

Per il CESE è della massima importanza garantire un approccio equilibrato in rapporto al diritto di chiedere l'intervento umano nei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. Una gran parte della popolazione dell'UE ha ancora bisogno di un sostegno di questo tipo, e le banche e gli istituti finanziari devono essere consapevoli di questi limiti. Occorre prendere in considerazione tale questione quando gli istituti finanziari prendono decisioni in merito agli investimenti e al mantenimento di determinati servizi attraverso sportelli «fisici».

4.7.

Il CESE ritiene che non solo le banche, ma che tutti gli istituti finanziari debbano investire nei sistemi di istruzione e formazione per aiutare i loro dipendenti a fornire assistenza alla clientela. I servizi finanziari a distanza sono molto importanti, ma lo stesso vale per le risorse umane che forniscono assistenza in questo campo. I dipendenti devono disporre delle competenze e della formazione al giusto livello per orientare i clienti. Infine, anche quando si utilizza l'IA per aiutare nella prestazione di servizi, è necessario l'intervento umano al fine di interagire più efficacemente con la clientela.

5.   Valutazione d'impatto — Il ruolo della società civile

5.1.

Il CESE richiama nuovamente l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sull'opportunità di coinvolgere le parti sociali e la società civile organizzata sia nel processo di comunicazione in merito alla direttiva che nella sua attuazione. In considerazione non solo delle loro conoscenze ma anche — e soprattutto — della loro presenza «sul campo», le organizzazioni della società civile possono contribuire a garantire la corretta comunicazione, ad esempio per raggiungere le componenti fondamentali della società che vivono nelle zone rurali o che hanno difficoltà ad accedere a canali di informazione di massa. Le organizzazioni della società civile rappresentate in seno al CESE possono sostenere la corretta attuazione della proposta in esame, al fine di ottenere risultati migliori e accrescere il coinvolgimento dei cittadini nel processo.

6.   Servizi finanziari e dispositivo per la ripresa e la resilienza — Il cammino da seguire

6.1.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è l'asse portante del piano europeo di ripresa (NextGenerationEU), che è stato concepito per fornire assistenza finanziaria agli Stati membri al fine di contrastare gli effetti economici e sociali della pandemia di COVID-19 e rendere l'economia europea più resistente agli shock futuri. Il CESE è inoltre dell'avviso che, per quanto riguarda il miglioramento del sistema, gli Stati membri potrebbero utilizzare in modo adeguato tale meccanismo al fine di facilitare la vita dei cittadini in questo campo.

6.2.

È assolutamente indispensabile investire nell'alfabetizzazione digitale e finanziaria al fine di favorire l'educazione e la protezione dei consumatori. Lo sviluppo delle capacità digitali e finanziarie dei consumatori è essenziale per conseguire gli obiettivi dell'agenda digitale, tra cui lo sviluppo di un mercato efficiente e una maggiore protezione dei consumatori. Il CESE comprende il valore della protezione dei dati e sostiene il diritto dei consumatori a ottenere che tale protezione sia pienamente garantita. Il CESE è convinto che uno sviluppo equilibrato della commercializzazione a distanza dei prodotti finanziari possa avere successo soltanto se gli Stati membri: 1) mettono a disposizione risorse sufficienti per affrontare queste sfide e instillare fiducia nel commercio online dei servizi finanziari, e 2) misurano i progressi compiuti in questo campo e riferiscono alla Commissione, che valuterà i risultati e raccomanderà le buone pratiche del caso.

Bruxelles, 21 settembre 2022

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  GU C 286 del 16.7.2021, pag. 45.

(2)  GU C 517 del 22.12.2021, pag. 61.

(3)  GU C 286 del 16.7.2021, pag. 45.