30.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 248/87


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 aprile 2022

su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, e che modifica la direttiva 2014/59/UE

(CON/2022/16)

(2022/C 248/03)

Introduzione e base giuridica

Il 17 e il 21 gennaio 2022 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, e che modifica la direttiva 2014/59/UE (1) (di seguito, la «modifiche proposte alla CRD»).

Le modifiche proposte alla CRD sono strettamente collegate a un’altra proposta sulla quale la BCE ha ricevuto una richiesta di parere, vale a dire una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor (2) (insieme alle modifiche proposte alla CRD, il «pacchetto di riforma bancaria della Commissione»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto le modifiche proposte alla CRD contengono disposizioni che incidono sui compiti della BCE in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato, nonché sul contributo del Sistema europeo di banche centrali alla buona conduzione delle politiche concernenti la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE sostiene fermamente il pacchetto di riforma bancaria della Commissione, che recepisce nella legislazione dell’Unione elementi importanti del programma mondiale di riforma della normativa. Ciò rafforzerà il corpus unico di norme dell’Unione e rafforzerà in modo sostanziale il quadro normativo nei settori in cui le autorità di vigilanza hanno individuato lacune che potrebbero portare a un monitoraggio e a una copertura dei rischi insufficiente.

In primo luogo, migliorare il modo in cui i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) sono affrontati imponendo requisiti più rigorosi e ampliando lo strumentario di vigilanza in questo settore contribuirà a garantire che gli enti sviluppino proattivamente sistemi di gestione dei rischi rafforzati, riducendo in tal modo la probabilità che i singoli enti e il sistema finanziario nel suo complesso accumulino eccessivi rischi.

In secondo luogo, l’attuazione fedele dell’output floor ridurrà la variabilità ingiustificata del fattore di ponderazione del rischio (3) ed è positivo che non vi sia un doppio conteggio dei rischi rispetto ad altri requisiti, mentre è opportuno che le complessità operative siano evitate.

In terzo luogo, disposizioni armonizzate per la valutazione degli amministratori e del personale chiave delle banche (verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità) agevoleranno l’efficacia della vigilanza e rafforzeranno la sana governance.

In quarto luogo, una serie comune di norme per le succursali di gruppi bancari di paesi terzi che operano negli Stati membri sostituirà approcci nazionali eterogenei e rafforzerà il mercato unico.

In quinto luogo, un’ulteriore armonizzazione dei poteri nazionali relativi all’acquisizione di partecipazioni qualificate, ai trasferimenti di attività o passività, alle fusioni o alle scissioni, nonché al regime sanzionatorio, garantirà la coerenza e la solidità del sistema.

In sesto luogo, la BCE chiede coerenza tra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (di seguito, la «CRD») e il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (5), sulle questioni relative all’indipendenza della vigilanza in generale e ai conflitti di interesse in particolare. Nel limitare i possibili conflitti di interesse, è importante un approccio rigoroso, ma proporzionato e flessibile, che consenta di tenere in debita considerazione ogni singola situazione.

Infine, consentire alle autorità di vigilanza di revocare l’autorizzazione degli enti creditizi dichiarati in dissesto o a rischio di dissesto, ma che non giustificano una risoluzione poiché il criterio dell’interesse pubblico non è soddisfatto, faciliterà l’uscita ordinata di tali banche dal mercato (6).

Il presente parere affronta questioni di particolare importanza per la BCE, che sono state suddivise nelle sezioni elencate di seguito.

1.   Rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG)

1.1.   Sostegno alle modifiche proposte

La BCE accoglie con grande favore la proposta della Commissione di rafforzare i requisiti in materia di rischi ESG per gli enti creditizi e il rispettivo mandato per le autorità competenti. La BCE condivide l’opinione secondo cui i rischi ESG possono avere implicazioni di ampia portata per la stabilità sia dei singoli enti che del sistema finanziario nel suo complesso. La Commissione ha giustamente fissato obiettivi ambiziosi per l’adattamento dell’Unione agli impatti dei rischi ESG e la sua transizione verso un’economia sostenibile, includendo specifiche modifiche al suo sistema produttivo su un orizzonte temporale limitato. La strategia evidenzia che «il successo del Green Deal europeo dipende dal contributo di tutti i portatori d’interesse economici e dai loro incentivi a raggiungere i nostri obiettivi. A tal fine, gli istituti finanziari devono tradurre gli obiettivi di sostenibilità dell’Unione in strategie di finanziamento a lungo termine e processi decisionali» (7). La transizione e i rischi associati interessano quasi tutti i settori dell’economia e hanno impatti diffusi nelle regioni; essi dipendono inoltre dalle politiche di decarbonizzazione, dalla variazione delle preferenze di consumatori ed investitori, nonché dai cambiamenti tecnologici. Questi impatti diffusi giustificano strategie su misura e capacità di gestione del rischio rafforzate per garantire la resilienza dei modelli aziendali degli enti creditizi nel breve, medio e lungo termine e per evitare l’accumulo di un rischio di transizione eccessivo nei loro portafogli. È pertanto cruciale che gli enti creditizi monitorino il rischio derivante dal disallineamento dei loro portafogli con gli obiettivi di transizione dell’Unione, stabilendo in tal modo scadenze ambiziose e concrete, inclusi obiettivi intermedi, ai fini della loro pianificazione strategica.

La BCE sostiene la proposta di coprire i rischi ESG in modo più esplicito nei requisiti di vigilanza, il che contribuirà a ridurre al minimo le minacce che tali rischi pongono ai singoli enti e alla stabilità finanziaria. Una recente valutazione prudenziale della BCE ha evidenziato la necessità di una migliore gestione dei rischi interni alle banche e di un maggiore controllo prudenziale su tali rischi. Questo esercizio di ampia portata ha rivelato che nessuna istituzione è prossima ad allineare pienamente le proprie pratiche alle aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali e che gli stessi enti ritengono che il 90 % delle loro pratiche segnalate sia solo parzialmente o totalmente non in linea con le aspettative di vigilanza della BCE (8).

La BCE riconosce la prioritizzazione dei rischi climatici ed ambientali rispetto ai fattori sociali e di governance, anche alla luce delle differenze metodologiche. I rischi climatici e ambientali comprendono in particolare le minacce derivanti dalla necessaria transizione verso un’economia più sostenibile e dall’adattamento alle crescenti minacce fisiche. I rischi di transizione e fisici sono particolari rispetto ad altri rischi prudenziali e, man mano che si accumulano nel tempo, sono necessarie un’attenta pianificazione e chiare strategie di mitigazione, mentre può essere necessaria un’azione decisiva e immediata a breve termine per attenuare gli impatti a lungo termine.

La BCE sostiene l’obbligo proposto per gli enti creditizi di elaborare piani specifici per sorvegliare e gestire i rischi ESG che sorgono a breve, medio e lungo termine. Ciò garantirà che gli enti creditizi misurino i rischi ESG su orizzonti temporali più lunghi e valutino accuratamente i cambiamenti strutturali che potrebbero verificarsi nei settori a cui sono esposti, secondo i percorsi di transizione determinati dal quadro giuridico dell’Unione (9). L’obbligo di elaborare tali piani aumenterà la trasparenza sui rischi ai quali è esposto il sistema finanziario. Inoltre, ciò garantirà che gli enti creditizi verifichino in modo proattivo, anche in relazione agli obiettivi di transizione dell’Unione, se le loro strategie tengano sufficientemente conto delle considerazioni ambientali, sociali e di governance, attenuando in tal modo anche i rischi reputazionali o i rischi derivanti dalla rapida evoluzione del clima di fiducia sui mercati.

La BCE è pronta a collaborare con le agenzie dell’Unione per monitorare i progressi compiuti dagli enti creditizi nell’elaborazione dei loro piani specifici (nuovo articolo 76, paragrafo 2) e sottolinea la necessità di agire tempestivamente su questo fronte. La BCE ravvisa la necessità di dare priorità alla resilienza e all’adattamento degli enti agli effetti negativi a lungo termine dei rischi ESG. Gli orientamenti proposti dell’Autorità bancaria europea (ABE) sul contenuto dei piani degli enti (nuovo articolo 87 bis, paragrafo 5, lettera b)) saranno particolarmente importanti a tale riguardo e la BCE ritiene pertanto che tali orientamenti debbano essere pubblicati entro 12 mesi. Per contro, un termine di 24 mesi sembra più appropriato per gli orientamenti proposti sulle norme minime e metodologie di riferimento (nuovo articolo 87 bis, paragrafo 5, lettera a)).

Un’adeguata gestione interna del rischio, compresa una pianificazione specifica, faciliterà inoltre la valutazione, da parte delle autorità competenti e macroprudenziali, dei rischi ESG. Nel contesto dell’ulteriore articolazione dell’obbligo per gli enti creditizi di gestire tutti i rischi rilevanti, verificandone la loro resilienza rispetto gli effetti negativi a lungo termine dei rischi climatici ed ambientali, la BCE accoglie con favore il rafforzamento dei relativi poteri di vigilanza secondo modalità adeguate all’orizzonte temporale per la materializzazione dei rischi ESG. Ciò consentirà alla BCE di affrontare più efficacemente i rischi ESG, a cominciare dai rischi climatici e ambientali che incidono sulla situazione prudenziale dell’ente creditizio (ad esempio capitale e liquidità) anche nel medio e lungo termine (ossia 5-10 anni). Tali obblighi aiuteranno inoltre le autorità macroprudenziali ad attenuare le ripercussioni dei rischi ESG a livello di sistema, in particolare analizzandone gli aspetti sistemici, ad esempio attraverso prove di stress sul rischio climatico in tutti i settori dell’economia. Tutto ciò dovrebbe fornire alla BCE strumenti più adeguati a contribuire a evitare, insieme alle altre autorità competenti, l’accumulo di attività non recuperabili nei bilanci degli enti creditizi e garantire la complementarità tra gli approcci microprudenziali e macroprudenziali.

Per quanto riguarda lo strumentario macroprudenziale, la BCE accoglie inoltre con favore il chiarimento, in un considerando delle modifiche proposte alla CRD, secondo cui il quadro relativo alla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (SyRB) può già essere utilizzato per affrontare vari tipi di rischi sistemici, compresi i rischi connessi al cambiamento climatico. Nella misura in cui i rischi connessi al cambiamento climatico possono avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l’economia reale degli Stati membri, è possibile introdurre un coefficiente SyRB per attenuare tali rischi.

1.2.   Resilienza agli impatti negativi a lungo termine dei rischi ESG

Per quanto riguarda gli scenari e i metodi per valutare la resilienza agli impatti negativi a lungo termine dei rischi ESG, in particolare i cambiamenti climatici e il degrado ambientale, la BCE desidera sottolineare che le sfide che essi pongono al settore finanziario possono essere valutate e affrontate esclusivamente con l’integrazione dell’analisi scientifica nella definizione delle politiche. Il contributo della ricerca scientifica, degli enti del settore finanziario e delle agenzie ambientali sarà determinante a tale riguardo. La BCE accoglie con favore l’impegno della Commissione a rafforzare la cooperazione tra tutte le autorità pubbliche competenti, comprese le autorità di vigilanza, e che tale cooperazione sia intesa «per contribuire a definire obiettivi intermedi per il settore finanziario» (10). Tuttavia, sarebbe utile ricordare, nei considerando delle modifiche proposte alla CRD, l’impegno assunto al punto 5, lettera c), della strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile (COM (2021) 390, final). Nello specifico, è importante sottolineare che la Commissione si è impegnata a rafforzare la cooperazione con la BCE, il Comitato europeo per il rischio sistemico, le autorità europee di vigilanza e l’Agenzia europea dell’ambiente e che tale cooperazione è intesa a contribuire alla definizione di obiettivi intermedi per il settore finanziario, a comprendere meglio se i progressi attuali e futuri siano sufficienti e quindi ad agevolare l’adozione di un’azione politica più collaborativa da parte di tutte le autorità pubbliche competenti, ove necessario. La BCE accoglierebbe con favore un riferimento a tale impegno anche nel contesto del mandato stabilito nel nuovo articolo 87 bis, paragrafo 5, lettera c), della CRD.

2.   Output floor

La BCE accoglie con favore l’introduzione dell’output floor, che costituisce un elemento importante delle riforme di Basilea III (11). La BCE osserva che le modifiche proposte alla CRD comprendono alcuni meccanismi che disciplinano l’interazione tra l’output floor e la fissazione di i) requisiti prudenziali di secondo pilastro e ii) riserve macroprudenziali.

La BCE concorda con l’obiettivo generale di evitare il doppio conteggio dei rischi nell’ambito dei quadri microprudenziali e macroprudenziali e con l’intenzione di garantire che i rispettivi obblighi rimangano adeguati. Per quanto riguarda i requisiti di secondo pilastro, la BCE desidera sottolineare che esiste già un obbligo generale di evitare un doppio conteggio dei rischi ed è pertanto pronta a garantire che tale doppio conteggio dei rischi non si verifichi nell’ambito delle sue competenze. Per quanto riguarda le riserve macroprudenziali, come attualmente utilizzate, queste affrontano rischi macroprudenziali diversi dall’obiettivo dell’output floor di ridurre i rischi di eccessiva variabilità o di mancanza di comparabilità dei fattori di ponderazione del rischio derivanti dall’uso di modelli interni da parte dell’ente.

Inoltre, la proposta prevede che l’importo nominale dei requisiti di secondo pilastro non aumenti immediatamente per il fatto che un ente è vincolato dall’output floor. La BCE concorda con l’obiettivo di fondo e lo spirito di tali disposizioni di neutralizzare gli effetti aritmetici ingiustificati sui requisiti di secondo pilastro derivanti dall’introduzione dell’output floor ed è pronta a adottare le misure necessarie per neutralizzare tale impatto.

È importante che i meccanismi proposti rispettino le pratiche di vigilanza e macroprudenziali esistenti ed evitino complessità operative e oneri amministrativi per le autorità competenti e macroprudenziali. In particolare, per quanto riguarda i requisiti di secondo pilastro, come già menzionato, la BCE ritiene che le autorità competenti siano già tenute, nell’attuale quadro normativo, a evitare un doppio conteggio dei rischi e modifiche ingiustificate dei requisiti prudenziali e che gli orientamenti emanati dall’ABE a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, della CRD forniscano una solida base giuridica per stabilire una metodologia comune per conseguire tale obiettivo. La BCE, pertanto, pur non ravvisando la necessità di inserire in modo permanente nella legislazione di livello 1 le modalità con cui si dovrebbe tener conto dell’output floor nella definizione dei requisiti di secondo pilastro, prende atto della specifica proposta legislativa in materia e sottolinea la necessità di garantire che la disposizione proposta, compresa la sospensione temporanea, non interferisca in modo permanente sia con l’attuale approccio di secondo pilastro che con la sua frequenza. La BCE ritiene che la neutralizzazione istantanea dovrebbe avvenire nel momento in cui la banca diviene vincolata dalla soglia minima. Negli anni successivi eventuali adeguamenti necessario saranno effettuati nel contesto del regolare processo di revisione e valutazione prudenziale.

I legislatori dell’Unione possono voler conferire all’ABE un mandato specifico per elaborare orientamenti sul modo in cui le autorità competenti dovrebbero gestire l’impatto dell’output floor quando stabiliscono requisiti di secondo pilastro, come definito nella proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 (articolo 465, paragrafo 1). Qualora i legislatori dell’Unione desiderassero includere un riferimento legislativo a tale questione, la BCE ha anche fornito, nel documento di lavoro tecnico, suggerimenti su come il progetto legislativo potrebbe essere modificato per rispettare sia l’attuale approccio di secondo pilastro sia la sua frequenza, disciplinando esplicitamente allo stesso tempo l’interazione tra l’output floor ed i requisiti di secondo pilastro nel testo di livello 1.

Per quanto riguarda la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, la BCE nutre forti preoccupazioni in merito all’obbligo proposto di un riesame obbligatorio della sua calibrazione, che comprende un tetto dinamico sulla riserva, congelato ai livelli precedenti l’output floor fino alla conclusione di tale riesame e alla pubblicazione dell’esito.

Ci sono tre motivi alla base di tali preoccupazioni.

In primo luogo, il riesame obbligatorio proposto aumenta la complessità del quadro e degli oneri amministrativi, in quanto implica che le autorità dovrebbero riesaminare la calibrazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per ciascun ente creditizio che dovesse diventare individualmente vincolato dall’output floor. In secondo luogo, un massimale temporaneo e un riesame specifico per ente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sono in contrasto con la natura macroprudenziale della riserva e con la sua applicazione (sotto) settoriale. Ciò determinerebbe un trattamento specifico ingiustificato di un singolo ente creditizio influenzato da una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e vincolato dall’output floor. In terzo luogo, la CRD contiene già disposizioni adeguate per la revisione periodica delle riserve di capitale, che sono sufficienti a garantire eventuali modifiche richieste nei tassi applicati.

La BCE nutre preoccupazioni analoghe in merito all’obbligo proposto di riesaminare la calibrazione della riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) quando l’output floor diventa vincolante. Analogamente al riesame della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, l’obbligo di riesaminare la riserva per gli O-SII aumenta la complessità del sistema e gli oneri amministrativi. Inoltre, la CRD prevede già revisioni periodiche della riserva per gli O-SII.

Invece del meccanismo di revisione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico proposto quando l’output floor diventa vincolante per un ente creditizio, la BCE propone l’inserimento di un chiarimento esplicito che specifichi che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non può essere utilizzata per affrontare il rischio rilevato dall’output floor, indipendentemente dal fatto che l’output floor diventi o meno vincolante per un determinato ente. Tale chiarimento dovrebbe preferibilmente essere inserito come considerando, ma potrebbe anche essere inserito in un articolo della CRD. Esso dovrebbe affrontare eventuali problematiche legate al fatto che i rischi potrebbero essere conteggiati due volte nell’ambito dell’output floor e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. Lo stesso ragionamento e chiarimento potrebbe essere applicato anche in relazione alla riserva per gli O-SII.

3.   Professionalità e onorabilità

3.1.   Sostegno alle modifiche proposte

La BCE accoglie con grande favore la proposta della Commissione di rivedere il quadro di riferimento in materia di professionalità e onorabilità. La vigilanza sulla professionalità e sull’onorabilità dei membri del consiglio di amministrazione degli enti creditizi è uno strumento di vigilanza fondamentale che è essenziale per migliorare la governance degli enti creditizi. La buona governance negli enti creditizi ne accresce la resilienza agli sviluppi negativi dei mercati e costituisce un prerequisito fondamentale per la stabilità finanziaria. Nell’ambito delle sue attività di vigilanza, la BCE ravvisa tutt’ora un significativo bisogno di colmare le lacune e di innalzare il livello di qualità dei quadri di governance (12) e pertanto accoglie con grande favore il rafforzamento dello strumentario di vigilanza proposto dalla Commissione. L’attuale quadro di riferimento in materia di professionalità e onorabilità si distingue come uno dei settori meno armonizzati del diritto in materia di vigilanza a causa delle divergenze tra le leggi nazionali che recepiscono la CRD. Queste differenze ostacolano l’efficienza della vigilanza della BCE sui requisiti in materia di professionalità e onorabilità e hanno ostacolato la parità di condizioni all’interno dell’Unione. Le proposte della Commissione costituiscono un importante passo avanti, in quanto garantirebbero una vigilanza più coerente, efficiente ed efficace dei membri del consiglio di amministrazione e dei titolari di funzioni chiave, concentrandosi sulle questioni più importanti per la vigilanza prudenziale. Ciò vale in particolare per questioni quali (i) l’istituzione di termini e procedimenti chiari per tutti gli Stati membri; (ii) la necessità del verificarsi di nuovi fatti per valutare i rinnovi di mandato; (iii) le valutazioni ex ante obbligatorie per gli enti di maggior impatto; (iv) la valutazione del personale che riveste ruoli chiave; (v) la rimozione della deroga concessa all’amministratore delegato/presidente del consiglio di amministrazione dall’articolo 88 della CRD; e (vi) la responsabilità degli enti creditizi per assicurare l’idoneità dei loro membri del consiglio di amministrazione.

La BCE ritiene che un adeguato livello di proporzionalità dovrebbe essere integrato nel nuovo quadro, che beneficerebbe anche di un approccio ancora più proporzionato alle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità da parte delle autorità competenti. Sebbene il quadro proposto adotti già, in generale, un approccio debitamente proporzionato alle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità (anche limitando le verifiche ex ante agli enti di grandi dimensioni), la BCE è disposta a esplorare e discutere ulteriormente le modalità per garantire l’adeguato livello di proporzionalità del nuovo quadro. In particolare, la proporzionalità consente alle autorità competenti di concentrare le proprie risorse sulle valutazioni più importanti.

Infine, la BCE osserva che le verifiche ex ante dei requisiti di professionalità e onorabilità previste nelle modifiche proposte alla CRD non incidono sui diritti statutari di taluni organismi di nominare rappresentanti nei consigli di amministrazione dei soggetti vigilati ai sensi della normativa nazionale.

Nonostante il forte sostegno complessivo per le modifiche proposte, la BCE formula, sia di seguito che nel documento di lavoro tecnico, una serie di osservazioni su aspetti specifici.

3.2.   Chiarimenti circa il fatto che le verifiche ex ante dei requisiti di professionalità e onorabilità proposte sono solo di natura procedurale: considerando 38 delle modifiche proposte alla CRD

Il considerando 38 evidenzia l’importanza della verifica dell’idoneità dei membri dell’organo di amministrazione degli enti di grandi dimensioni prima che questi ultimi assumano la loro carica. Sebbene la BCE sostenga fermamente la verifica proporzionata ex ante prevista, si potrebbe ulteriormente chiarire che le disposizioni proposte in materia di verifica ex ante dei requisiti di professionalità e onorabilità sono per lo più procedurali e non incidono sui diritti statutari nazionali di taluni organismi o soggetti giuridici di nominare rappresentanti presso gli organi di amministrazione dei soggetti vigilati ai sensi del diritto nazionale applicabile. Pertanto, la BCE propone di introdurre un ulteriore chiarimento al considerando 38, che mira a rassicurare gli Stati membri sul fatto che gli eventuali diritti statutari basati sul diritto nazionale applicabile non siano pregiudicati dalle modifiche proposte alla CRD. Tuttavia, dovrebbero essere predisposte garanzie adeguate per garantire l’idoneità di tali rappresentanti, quali un’efficace vigilanza dell’idoneità dell’organo di amministrazione nel suo complesso (idoneità complessiva) e misure di follow-up per affrontare potenziali conflitti di interesse e questioni relative alla disponibilità di tempo e all’esperienza, se del caso.

3.3.   Introduzione di un termine di 2 giorni per l’avviso di ricevimento: nuovi articoli 91 ter, paragrafo 3, e 91 quinquies, paragrafo 3, della CRD

Il termine proposto di soli 2 giorni per l’avviso scritto di ricevimento sarebbe in pratica estremamente difficile da soddisfare da parte di tutte le autorità competenti coinvolte a causa dell’afflusso molto elevato di richieste di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità e dell’ampia documentazione che deve essere verificata. In particolare, nei numerosi casi in cui l’istanza riguarda più esponenti nominati, tale termine potrebbe non essere realizzabile per le autorità di vigilanza. Nel complesso, tale disposizione potrebbe compromettere il rispetto del termine stabilito per le procedure di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità.

La BCE sollecita pertanto la soppressione del termine di 2 giorni.

3.4.   Mandato ad elaborare norme tecniche di attuazione (implementing technical standards, ITS) relative a formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni: nuovi articoli 91 ter, paragrafo 10, e 91 quinquies, paragrafo 8, della CRD.

La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU). A tale riguardo, sono stati compiuti progressi nell’ambito dell’MVU per quanto riguarda l’uso coerente dei formati e delle soluzioni informatiche ai fini del trattamento delle istanze di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità. La BCE sottolinea pertanto che le ITS dovrebbero essere coerenti con tale sforzo di armonizzazione e potrebbero eventualmente sfruttare l’infrastruttura già sviluppata.

Alla luce di quanto precede, la BCE propone l’inserimento, nelle disposizioni o nei considerando pertinenti, di un riferimento che incoraggi l’ABE a sviluppare ulteriormente le migliori pratiche e strumenti esistenti nello sviluppo delle ITS.

3.5.   Conseguenze procedurali nel caso in cui i soggetti vigilati non rispettino gli obblighi e i termini: nuovi articoli 91 ter, paragrafo 7, e 91 quinquies, paragrafo 6, della CRD.

I poteri di vigilanza di cui dispongono le autorità di vigilanza nei casi in cui gli enti non rispondano alle richieste di informazioni integrative entro il termine stabilito non comprendono il potere delle autorità competenti di dichiarare incompleta l’istanza, richiedendo, di conseguenza, la presentazione di una nuova istanza. La BCE chiede pertanto l’introduzione di una base giuridica aggiuntiva che consenta alle autorità competenti di considerare incompleta un’istanza, con la conseguente necessità di ripresentarla. Ciò garantirebbe la presenza di una conseguenza procedurale in caso di violazione dei termini per la presentazione di documenti o informazioni integrativi, fatta salva la possibilità per l’ente di presentare una nuova istanza, avviando così una nuova procedura.

Alla luce di quanto precede, la BCE propone di aggiungere tale ulteriore conseguenza procedurale ai nuovi articoli 91 ter, paragrafo 4, e 91 quinquies, paragrafo 4, della CRD.

3.6.   Possibilità di prorogare il periodo di valutazione qualora siano richieste informazioni ad altre parti

I nuovi articoli 91 ter, paragrafo 4, e 91 quinquies, paragrafo 4, della CRD consentono di prorogare il periodo di valutazione qualora le autorità competenti richiedano documenti o informazioni integrativi agli enti, ma non quando la documentazione o le informazioni sono richieste da altre parti, ad esempio autorità giudiziarie e/o altre autorità di vigilanza. Quest’ultima è un’evenienza molto comune che spesso richiede più tempo.

La BCE propone pertanto di modificare tali disposizioni per includere anche le situazioni in cui la documentazione o le informazioni sono richieste ad altri enti o altre autorità.

3.7.   Possibilità per gli enti di condurre la valutazione (interna) dell’idoneità dei membri del consiglio di amministrazione dopo che questi ultimi hanno assunto le loro funzioni: nuovo articolo 91 bis, paragrafo 2, della CRD

Un nuovo articolo 91 bis, paragrafo 2, secondo comma, della CRD consente la nomina di membri dell’organo di amministrazione, in contesti di urgenza, senza alcun tipo di valutazione dell’idoneità. La BCE teme che tale possibilità possa condurre alla nomina di candidati non idonei, anche a causa dell’ambiguità alla base dell’interpretazione delle espressioni «strettamente necessario» e «immediatamente» utilizzate in tale contesto.

Pertanto, la BCE propone che le entità siano tenute a effettuare una valutazione sull’idoneità prima che i membri dell’organo di amministrazione assumano i loro ruoli anche nei casi più eccezionali. Tuttavia, in tale scenario potrebbe essere giustificata una valutazione semplificata, in base a talune condizioni da specificare negli orientamenti elaborati dall’ABE. Tali orientamenti potrebbero inoltre servire come guida sui casi che potrebbero essere considerati urgenti, ossia quando è strettamente necessario sostituire immediatamente i membri del consiglio di amministrazione.

4.   Obblighi per le succursali di paesi terzi

L’armonizzazione del quadro relativo alle succursali di paesi terzi è importante per stabilire una visione globale delle attività dei gruppi di paesi terzi nell’Unione, per allineare le pratiche all’interno dell’Unione e per garantire condizioni di parità per i gruppi di paesi terzi nell’Unione e per gli enti creditizi europei, evitando possibilità di arbitraggio regolamentare e al contempo evitando di impedire l’accesso a gruppi di paesi terzi nel mercato finanziario dell’Unione tramite la creazione di succursali. La BCE ritiene essenziale dotare le pertinenti autorità competenti di strumenti di vigilanza efficaci. L’armonizzazione del quadro relativo alle succursali di paesi terzi è anche un’opportunità per allineare gli obblighi dell’Unione a norme comparabili in altre giurisdizioni importanti e mantenere l’apertura globale del mercato unico.

In tale contesto, la BCE accoglie con favore le norme minime armonizzate per l’autorizzazione e la revoca delle autorizzazioni delle succursali, nonché nel settore della governance interna e dei controlli dei rischi e l’aumento degli obblighi di segnalazione armonizzati. La BCE inoltre accoglie con favore il potere delle autorità competenti di imporre alle succursali di paesi terzi di costituire una filiazione nei casi di importanza sistemica, che non dovrebbe essere soggetta ad attivazione automatica, ma piuttosto a un meccanismo di valutazione prudenziale con esito da determinare, una volta raggiunte determinate soglie. Inoltre, il nuovo quadro consentirà una vigilanza globale attraverso una cooperazione rafforzata tra le autorità di vigilanza, ad esempio includendo le succursali di paesi terzi di classe 1 in seno ai collegi delle autorità di vigilanza. A tale riguardo, la BCE apprezza anche gli sforzi della Commissione volti a garantire un adeguato coinvolgimento delle autorità di vigilanza di altri enti del gruppo (ossia le filiazioni) nelle decisioni che incidono sulla struttura delle operazioni dei gruppi di paesi terzi nell’Unione.

Inoltre, la BCE sostiene il chiarimento secondo cui le succursali di paesi terzi possono svolgere le attività per le quali sono state autorizzate solo ed esclusivamente nel territorio dello Stato membro che ha concesso tale autorizzazione e che lo svolgimento di tali attività su base transfrontaliera all’interno del territorio dell’Unione è espressamente vietato.

Oltre al suo forte sostegno alla proposta, la BCE propone modifiche nei seguenti settori.

Per garantire che le effettive dimensioni delle attività di una succursale siano rilevate, contribuendo in tal modo ad evitare che i gruppi di paesi terzi utilizzino prassi contabili specifiche per rimanere al di sotto delle soglie, è importante che siano prese in considerazione non solo le attività registrate nella succursale, ma anche le attività originate dalla succursale ma registrate a distanza in un altro luogo, nella misura in cui tale pratica sia ritenuta possibile ai sensi della nuova normativa. Mentre le modifiche proposte alla CRD includono un mandato per l’ABE di elaborare norme tecniche di regolamentazione sulle modalità di registrazione, la BCE ritiene che sarebbe più efficace includere nella direttiva stessa anche un chiarimento diretto su come calcolare le attività di una succursale ai fini della valutazione delle soglie (ad esempio per la classificazione delle succursali nella classe 1 e per la valutazione dell’importanza sistemica).

Inoltre, la BCE propone che le informazioni aggregate sulle attività e passività detenute o registrate dalle filiazioni di un gruppo di un paese terzo e dalle succursali di paesi terzi nell’Unione, che le succursali di paesi terzi sono tenute a segnalare alla rispettiva autorità competente, siano messe a disposizione anche delle autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di tale gruppo di un paese terzo. La presente proposta consentirà una panoramica e un’analisi complete dell’impronta europea dei gruppi di paesi terzi. A tal fine, la BCE propone inoltre che l’ambito di applicazione di tale obbligo di segnalazione relativo ai servizi forniti dall’impresa principale sia ampliato in modo da comprendere anche la fornitura diretta di servizi di investimento transfrontalieri da parte del gruppo di un paese terzo e i servizi di investimento forniti dal gruppo di un paese terzo su iniziativa esclusiva dei clienti.

5.   Prestazione diretta di servizi bancari nell’Unione da parte di imprese di paesi terzi

5.1.   Obbligo di stabilire una succursale per la prestazione di servizi bancari da parte di imprese di paesi terzi: nuovo articolo 21 quater della CRD

La BCE accoglie con favore il chiarimento contenuto nel nuovo articolo 21 quater della CRD secondo cui, per fornire servizi bancari all’interno dell’Unione, le imprese di paesi terzi devono stabilire una succursale o creare una filiazione in qualsiasi territorio dell’Unione, al fine di evitare attività non regolamentate e non soggette a vigilanza che creino rischi per la stabilità finanziaria nell’Unione.

Tuttavia, la BCE ritiene che il perimetro dei servizi bancari di base inclusi nel nuovo articolo 21 quater della CRD non sia chiaro. La BCE invita pertanto gli organi legislativi dell’Unione a chiarire la formulazione del nuovo articolo 21 quater della CRD e, in particolare, a fornire un elenco chiaro dei servizi bancari di base inclusi in tale articolo, tenendo conto anche degli obblighi esistenti in altre normative dell’Unione che disciplinano particolari servizi, quali i servizi di pagamento e la moneta elettronica, nonché dell’impatto del nuovo articolo sulla liquidità dei mercati finanziari mondiali.

6.   Poteri di vigilanza

La BCE accoglie con favore le modifiche proposte alla CRD relativamente ai poteri di vigilanza che armonizzano ulteriormente tre tipologie di poteri, richiedendo alle autorità competenti di valutare (i) l’acquisizione di partecipazioni in enti del settore finanziario e non finanziario; (ii) trasferimenti rilevanti di attività e (iii) fusioni/scissioni. L’attuale divergenza tra i poteri nazionali sotto questi tre aspetti e il fatto che la BCE eserciti attualmente tali poteri solo se previsti dalla legislazione nazionale determinano condizioni di disparità e rendono meno efficienti le azioni di vigilanza della BCE nell’ambito dell’MVU. Un insieme comune di norme sui poteri prudenziali fondamentali promuoverà l’armonizzazione nel mercato interno e al contempo aumenterà la qualità e l’efficacia complessive della vigilanza. È necessario un ulteriore coordinamento tra questi nuovi poteri di vigilanza e i poteri già previsti dalla CRD. A tal fine, la BCE fornisce alcune raccomandazioni redazionali nel documento di lavoro tecnico.

La BCE accoglie con favore, in particolare, il fatto che la proposta della Commissione riconosca la necessità di allineare i poteri di cui al titolo III, capi 3, 4 e 5, della CRD per quanto riguarda le acquisizioni di una partecipazione qualificata in un ente creditizio e le acquisizioni di una partecipazione rilevante da parte di un ente. Tuttavia, tale allineamento non solo dovrebbe prevedere lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, ma anche il processo e le tempistiche delle pertinenti procedure che si svolgono simultaneamente per la stessa operazione.

Oltre a tale allineamento procedurale, è opportuno operare una chiara distinzione tra il concetto di «partecipazione qualificata», che dovrebbe essere incentrato sull’impatto di un’acquisizione sull’ente creditizio oggetto dell’operazione, e un’«acquisizione rilevante», che dovrebbe essere incentrata sull’impatto di un’acquisizione sull’acquirente.

Inoltre, in linea con la sua posizione espressa in precedenza (13), la BCE incoraggia l’inclusione di ulteriori poteri di vigilanza in merito (i) alla modifica dello statuto degli enti creditizi, (ii) alle operazioni con parti correlate e (iii) agli accordi di esternalizzazione rilevanti. L’armonizzazione di tali poteri rimane necessaria e contribuirebbe a progredire ulteriormente verso un autentico corpus unico di norme e a ridurre la frammentazione normativa in tutto l’MVU.

7.   Sanzioni amministrative

Le modifiche proposte alla CRD riflettono la posizione della BCE in materia (14). Sono accolti con favore tutti gli sforzi volti ad armonizzare e rafforzare ulteriormente i poteri sanzionatori ed esecutivi a livello dell’Unione, che favoriranno l’effettiva applicazione dei requisiti prudenziali all’interno dell’Unione. In particolare, si osserva che i poteri di esecuzione delle autorità competenti sono rafforzati introducendo la possibilità di imporre sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento come nuova misura esecutiva volta a ripristinare il rispetto dei requisiti prudenziali e che tale misura non pregiudica la successiva possibilità di sanzionare il verificarsi della violazione. È pertanto fondamentale che la distinzione tra questa nuova misura esecutiva, le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative previste dalla CRD si rifletta anche nel recepimento all’interno del diritto nazionale degli Stati membri. Inoltre, la BCE accoglie con favore il fatto che l’elenco delle violazioni soggette a sanzioni amministrative sia ampliato e che la definizione di «fatturato annuo totale» sia stata chiarita.

8.   Analisi comparata per la vigilanza

La BCE accoglie con favore le modifiche proposte all’articolo 78 della CRD e, in particolare, il fatto che tali modifiche estendano il perimetro dell’analisi comparata per la vigilanza ai modelli utilizzati dagli enti creditizi per calcolare le perdite attese su crediti nell’ambito dell’IFRS9. Ciò è molto importante per garantire la solidità dei modelli utilizzati, tra gli altri, dagli enti creditizi che non dispongono di modelli interni approvati per la determinazione dei loro requisiti patrimoniali per il rischio di credito. Anche l’aggiunta del metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato al perimetro dell’analisi comparata in materia di vigilanza è accolta con favore quale integrazione delle informazioni provenienti dal metodo basato sui modelli interni e quale ulteriore passo verso la piena attuazione del quadro di Basilea per il rischio di mercato nell’Unione.

Inoltre, la BCE accoglie con favore la proposta di concedere all’ABE la flessibilità necessaria per condurre gli esercizi di analisi comparata su base biennale. La BCE raccomanda di concedere all’ABE ulteriore maggiore flessibilità per fissare la frequenza di tali esercizi. La BCE propone inoltre che gli esercizi siano definiti in modo più chiaro.

Infine, la BCE suggerisce che gli enti non dovrebbero essere tenuti a presentare annualmente i risultati dei loro calcoli alle autorità competenti, vale a dire anche negli anni in cui l’ABE non effettua l’esercizio. La BCE propone invece che le frequenze per la presentazione e la valutazione siano allineate, riducendo l’onere di segnalazione per gli enti.

9.   Informativa

La BCE accoglie con favore l’obiettivo del nuovo polo integrato gestito dall’ABE per le comunicazioni di terzo pilastro da parte degli enti creditizi, che mira a ridurre l’onere sulle banche e ad agevolare l’uso delle informazioni del terzo pilastro da parte di tutte le parti interessate. Le autorità di vigilanza potrebbero beneficiare di un polo centralizzato per la comunicazione delle informazioni, in quanto renderebbe più facile per loro garantire la qualità delle informazioni di terzo pilastro.

Si propone di applicare un approccio diverso in relazione alla comunicazione quantitativa al pubblico degli enti piccoli e non complessi e degli enti creditizi più grandi. Per gli enti piccoli e non complessi, l’ABE utilizzerà le segnalazioni a fini di vigilanza per compilare la corrispondente comunicazione (quantitativa) al pubblico sulla base di una mappatura predefinita, mentre per gli enti più grandi l’ABE riceverà i file completi «in formato elettronico» e dovrà pubblicarli lo stesso giorno della ricezione. Questo approccio differenziato non sembra giustificato. Lo stesso metodo per l’informativa quantitativa potrebbe essere applicato a tutti gli enti creditizi, indipendentemente dalle loro dimensioni e complessità, con l’obiettivo di ridurre l’onere di segnalazione per tutti gli enti creditizi. Inoltre, il calendario per la pubblicazione da parte dell’ABE delle informazioni di terzo pilastro sul polo centralizzato non consente di riconciliare le informazioni delle segnalazioni a fini di vigilanza e le informazioni fornite nell’ambito delle comunicazioni di terzo pilastro, il che potrebbe comportare un carico di lavoro supplementare per le autorità di vigilanza e confusione per gli investitori e gli altri utenti delle informazioni di terzo pilastro. Inoltre, le informazioni qualitative e alcune informazioni quantitative non possono essere estratte dalle segnalazioni a fini di vigilanza sulla base della mappatura predefinita. La questione riguarda sia gli enti piccoli e non complessi che le altre istituzioni. È pertanto opportuno chiarire la procedura di presentazione di tali informazioni all’ABE. Ulteriori considerazioni in merito al previsto polo informativo centralizzato nell’ambito del terzo pilastro sono fornite nel contesto del parere CON/2022/11.

Quando la BCE raccomanda di modificare le proposte di modifica alla CRD, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 aprile 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM (2021) 663 final.

(2)  COM (2021) 664 final.

(3)  Cfr., con riferimento all’implementazione generale dell’output floor, il parere CON/2022/11 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2022, su una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor. Tutti i pareri della BCE sono disponibili su EUR-Lex.

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(6)  Cfr. in particolare il contributo della BCE alla consultazione mirata della Commissione europea sulla revisione del quadro per la gestione delle crisi e l’assicurazione dei depositi, pag. 9, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu

(7)  Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 6 luglio 2021: Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy, COM (2021) 390 final, pag. 14.

(8)  Stato della gestione dei rischi climatici e ambientali nel settore bancario — Rapporto sulla valutazione prudenziale degli approcci adottati dalle banche per la gestione dei rischi climatici e ambientali, novembre 2021, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu

(9)  Ad esempio, il Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13). Tali norme incidono direttamente sugli enti creditizi, attraverso le loro controparti, nel breve, medio e lungo termine.

(10)  Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 luglio 2021: Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile, COM (2021) 390 final, pag. 17.

(11)  Cfr. anche il parere CON/2022/11, che fornisce osservazioni più dettagliate sull’attuazione dell’output floor, in particolare per quanto riguarda il suo livello di applicazione e le disposizioni transitorie.

(12)  Le carenze nelle capacità di indirizzo degli organi di amministrazione sono tra le principali vulnerabilità degli enti creditizi elencate nelle priorità di vigilanza della BCE per il periodo 2022-2024, che integreranno il processo di revisione e valutazione prudenziale, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu

(13)  Si veda il paragrafo 1.12.2 del Parere della Banca centrale europea, dell’8 novembre 2017, sulle modifiche al quadro dell’Unione per i requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU C 34 del 31.1.2018, pag. 5).

(14)  Cfr. il paragrafo 1.15 del parere CON/2017/46.